SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE
SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE
Area Prevenzione e Protezione
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Attuazione del Programma di Sorveglianza Sanitaria per i dipendenti del Comune di Napoli e Nomina del Medico Competente
CPV - 85140000-2
2016-2019
INDICE
art. 1 | Oggetto dell’appalto |
art. 2 | Durata dell’appalto |
art. 3 | Corrispettivo dell'appalto ed invariabilità dei prezzi |
art. 4 | Nomina del Medico Competente |
art. 5 | Compiti del Medico Competente |
art. 6 | Sorveglianza Sanitaria |
art. 7 | Luogo di esecuzione |
art. 8 | Prestazioni contrattuali |
art. 9 | Modalità di svolgimento delle prestazioni |
art. 10 | Consistenza del personale e sedi comunali |
art. 11 | Personale per l'esecuzione del servizio |
art. 12 | Divieto di subappalto e di cessione del contratto o del credito |
art. 13 | Pagamenti |
art. 14 | Penali |
art. 15 | Esecuzione del servizio in danno dell'appaltatore |
art. 16 | Clausola risolutiva espressa – Risoluzione del contratto |
art. 17 | Stipulazione del contratto – Garanzie e coperture assicurative – Spese contrattuali |
art. 18 | Oneri previdenziali |
art. 19 | Osservanza del contratto collettivo di lavoro |
art. 20 | Infortuni e danni |
art. 21 | Obblighi di riservatezza – informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03 e trattamento dei dati personali |
art. 22 | Definizione delle controversie e foro competente |
art. 23 | Normativa applicabile |
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti (o lavoratori ad essi equiparati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “a” del
D. Lgs. 81/2008) del Comune di Napoli e la nomina del Medico Competente previste dal capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.
2. Nel servizio di sorveglianza sanitaria di cui al presente capitolato si intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore.
3. Sono altresì comprese nell’appalto le attività dei medici specialisti nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all’art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n.151.
4. Per l'espletamento delle visite collegiali, in caso di richiesta in tal senso da parte di un Datore di Lavoro, il fornitore provvederà a proprie spese, nell'ambito del compenso stabilito in sede di gara, comprensivo del ribasso offerto, a convocare una apposita commissione, composta dalle professionalità necessarie, come stabilito dall'art. 5 della legge 300/1970, presso la sede stabilita per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria o presso altra sede idonea.
5. Oltre alle attività sopra riportate l’impresa aggiudicataria potrà fornire eventuale formazione ed informazione, attinente alla materia, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 81/2008, su richiesta del Datore di Xxxxxx, in accordo col Responsabile del Procedimento.
Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO
La durata dell’appalto è fissata in tre anni a decorrere dall’affidamento.
Il soggetto aggiudicatario resta vincolato fin dal momento dell’aggiudicazione nei confronti dell’Amministrazione, impegnandosi a stipulare, alla data che sarà comunicata al medesimo, il definitivo contratto.
Il soggetto aggiudicatario, alla scadenza dell'affidamento, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente allo scopo di garantire la continuità del servizio, si obbliga alla proroga dello stesso per ulteriori 180 gg. agli stessi xxxxx, prezzi e condizioni.
Art. 3 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO ED INVARIABILITÀ DEI PREZZI
1. Il corrispettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta del soggetto che risulterà aggiudicatario.
2. L'importo a base d'asta per tutti gli adempimenti di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto per l'intera durata dell'appalto è fissato in complessivi Euro 1.512.000,00 (unmilionecinquecentododicimila/00) esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/72 e successive modificazioni. Per le prestazioni che vi sono soggette, l'IVA sarà corrisposta secondo l'aliquota prevista dalla legge.
3. Il valore complessivo dell'appalto, è pari all'importo di Euro 1.512.000,00(Unmilionecinquecentododicimila/00) esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 – DPR 633/72 e successive modificazioni.
4. Nel prezzo di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l’attuazione delle attività previste nel presente capitolato e nell’allegato Programma di Sorveglianza Sanitaria, che ne forma parte integrante e sostanziale.
5. Il prezzo si intende offerto dal soggetto ammesso alla gara in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da
qualsiasi eventualità e per tutto il periodo di durata dell’appalto e fino all’ultimazione delle prestazioni.
6. Il soggetto aggiudicatario non avrà diritto a pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per aumento dei costi delle prestazioni professionali e/o dei materiali, per le eventuali modifiche da apportare in corso d’opera, nonché per perdite e per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione.
Art. 4 - NOMINA DI MEDICO COMPETENTE
La nomina del Medico Competente sarà effettuata con Disposizione del Dirigente dell'Area Prevenzione e Protezione. Il numero previsto dei medici è di 10 (dieci) unità. Di tali medici dovranno essere forniti i nominativi con i relativi curricula professionali; eventuali variazioni in aumento a detta quantità dovranno essere motivate e concordate con il suddetto Dirigente. Fra i dieci, l'aggiudicatario dovrà individuare il medico coordinatore. Il tutto come meglio precisato nell'art. 6 del presente capitolato.
Art. 5 – COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
Ogni Medico Competente nominato dovrà assolvere a tutti i compiti derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 ed in particolare agli obblighi richiamati all'art. 25 del Decreto medesimo e successive modificazioni.
Art. 6 – SORVEGLIANZA SANITARIA
1. L’affidatario dovrà eseguire il Protocollo come parte integrante del contratto da stipulare, salvo eventuali variazioni stabilite dai Medici Competenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.
2. Il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria potrà essere integrato o variato, solo dal medico con funzioni di coordinamento, tenendo conto, anche delle risultanze dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro, e delle riunioni periodiche previste dall’art. 35 del
D. Lgs. 81/2008 organizzate dal Servizio Prevenzione e Protezione, laddove necessario, con ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, coinvolgendo il Datore di Lavoro e/o il Dirigente Delegato, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ed informando preventivamente il RUP.
La sorveglianza sanitaria, dovrà essere eseguita in ottemperanza dell’art.41 del D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Al soggetto aggiudicatario verranno consegnate formalmente le cartelle cliniche dei lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria, custodite dai medici competenti dell’azienda aggiudicataria del precedente contratto.
4. Il soggetto aggiudicatario, nell’ambito del servizio di sorveglianza sanitaria, deve:
- avere la disponibilità per le visite mediche di una sede, con almeno un poliambulatorio, autorizzato secondo la normativa vigente, nel territorio del Comune di Napoli facilmente raggiungibile con mezzi di trasporto pubblico, con fermata che non disti più di m. 500 di percorso pedonale dalla sede stessa;
- avere la disponibilità per l’attività diagnostica e per gli esami clinici di una o più sedi ambulatoriali, presso la sede di cui sopra, autorizzata/e secondo la normativa vigente, nel territorio del Comune di Napoli facilmente raggiungibile/i con mezzi di trasporto pubblico, con fermata che non disti più di m. 500 di percorso pedonale dalla sede stessa;
- disporre di un ambiente idoneo per la corretta conservazione delle cartelle sanitarie, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs 196/2003, da concordare con il Dirigente
dell'Area Prevenzione e Protezione;
- avere nella propria organizzazione e destinare all’attività di Medico Competente almeno n. 10 (dieci) idonei professionisti; tra i Medici Competenti, nominati nel rispetto dell’art. 4 del presente capitolato, l’Aggiudicatario, individua quello con funzioni di coordinamento (art. 39 – comma 6 – D.Lgs. 81/2008);
I medici competenti individuati dal soggetto aggiudicatario devono:
– essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 81/2008; avere nella propria disponibilità personale sanitario (medici e/o infermieri) professionalmente idoneo all’esecuzione degli accertamenti sanitari in protocollo (audiometrie, spirometrie, prelievi sangue e urine, test ergoftalmologico, ecg, ecc.) e la strumentazione necessaria per l’esecuzione dei suddetti accertamenti.
La verifica del possesso dei requisiti viene effettuata dal Dirigente dell'Area Prevenzione e Protezione prima di procedere alla nomina di cui all'art. 4 del presente Capitolato.
5. Il medico competente con funzioni di coordinamento deve:
– uniformare il protocollo sanitario applicato nelle singole unità operative per le specifiche mansioni di riferimento e le procedure di gestione ed organizzazione dell’attività dei medici competenti;
– standardizzare i documenti elaborati dai medici competenti;
– fornire attività di consulenza all’Amministrazione sulle norme e procedure in materia di sorveglianza sanitaria e sicurezza dei luoghi di lavoro.
Art. 7 LUOGO DI ESECUZIONE
1. Le prestazioni dovranno essere rese dall'affidatario presso i seguenti luoghi:
a) Sedi di lavoro del Comune dislocate sul territorio comunale (sopralluoghi);
b) Sedi ambulatoriali, sedi per attività diagnostiche e esami clinici così come descritte nel precedente art. 6 comma 4.
Art. 8 – PRESTAZIONI CONTRATTUALI
1) Sorveglianza sanitaria - Le prestazioni da affidare sono tutte quelle previste e prescritte dalla normativa vigente (art. 41, D.lgs. n. 81/08).
Le prestazioni riguardano, alla data di stesura del presente capitolato, complessivamente circa 9.500 (il numero è puramente indicativo e può subire variazioni) lavoratori del Comune di Napoli inquadrati in ogni profilo professionale e mansione, come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008;
Sono comprese nell’appalto le attività proprie di Medico Competente nonché gli accertamenti diagnostici richiesti dallo stesso Medico Competente avvalendosi, per ognuna di esse, di distinte professionalità, tutte qualificate e aventi i requisiti minimi previsti dalle leggi vigenti (oltre ai requisiti specifici previsti nel Capitolato).
Nel dettaglio si dovrà procedere all'assunzione e allo svolgimento del ruolo di Medico Competente ai sensi del D. Lgs. 81/08 art. 2 comma 1 lett. h);
l'Aggiudicatario s’impegna a realizzare le attività e i servizi richiesti mettendo a disposizione un gruppo di lavoro multidisciplinare che comprende le seguenti figure professionali:
- n. 10 Medici Competenti di cui uno con funzioni di coordinatore
- Medici specialisti, infermieri, tecnici e personale amministrativo per le attività di supporto al Medico Competente;
Le prestazioni, oggetto dell’appalto, dovranno essere rese presso strutture sanitarie polispecialistiche site nel territorio del Comune di Napoli.
Xxxxxxx comprese nell’appalto le seguenti prestazioni:
1. assunzione e svolgimento del ruolo di Medico Competente ai sensi del D. Lgs. 81/08 art. 2 comma 1 lett. h) “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”;
2. predisposizione del Protocollo di Sorveglianza Sanitaria, in conformità con la Normativa vigente e in funzione dei profili di rischio presenti in ciascuna mansione;
3. erogazione delle prestazioni analitiche e specialistiche a supporto dell’attività del Medico Competente e finalizzate alle valutazioni dell’idoneità generica e specifica.
Per quanto attiene al punto 1, il Medico Competente dovrà provvedere a:
a. eseguire le seguenti visite mediche:
• visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
• visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, con periodicità stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
• visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
• visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
• visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
• visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione;
• visite finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti nei casi ed alle condizioni previste dalla normativa vigente;
• visite ai sensi del D. Lgs 151/2001, in relazione alla valutazione dei rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza.
b. redigere le cartelle individuali sanitarie e di rischio;
c. emettere i giudizi di idoneità;
d. elaborare annualmente la relazione di cui all'art. 25, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 81/08, presentandone e illustrandone i contenuti al Datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, in occasione della riunione di cui all'art. 35 del medesimo Decreto;
e. effettuare i sopralluoghi negli ambienti di lavoro e redigere le relazioni descrittive di essi, con le indicazioni delle eventuali non congruenze e l’indicazione dei correttivi da apportare;
f. interagire con il Datore di lavoro e con il RSPP e i RLS per analizzare eventuali criticità emergenti e individuare gli opportuni correttivi;
g. Il medico competente con funzioni di coordinamento deve:
- uniformare il protocollo sanitario applicato nelle singole unità operative per le specifiche mansioni di riferimento e le procedure di gestione ed organizzazione dell’attività dei medici competenti;
- standardizzare i documenti elaborati dai medici competenti;
- fornire attività di consulenza all’Amministrazione sulle norme e procedure in materia di sorveglianza sanitaria e sicurezza dei luoghi di lavoro.
Per quanto attiene alle attività di supporto al Medico Competente, dovrà essere garantita la possibilità di effettuazione di visite specialistiche e di esami strumentali e di laboratorio, il cui programma minimo è di seguito riportato:
ESAMI DI LABORATORIO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE GENERALE
- Emocromo completo con formula
- Glicemia
- Creatininemia
- Azotemia
- Transaminasemia
- Gamma CT
- Proteine totali
- Albumina
- Rapporto Albumina/ globulina
ESAMI DI LABORATORIO PER ESIGENZE DI APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI O PER LA VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ IN SPECIFICHE MANSIONI
- Lipidemia (colesterolemia e trigliceridemia)
- Fosfatasi Alcalina
- Bilirubinemia, totale e frazionata
- Markers Epatite A: antiHAV
- Markers Epatite B: HBsAg + HBsAb + HBcAb IgG
- Markers Epatite C: anti-HCV
- Markers Rosolia (IgG)
- Tine-test o intradermoreazione di Mantoux (test diagnostici della tubercolosi)
ESAMI TOSSICOLOGICI (MISURA DEGLI INDICATORI DI DOSE O DI EFFETTO DI XENOBIOTICI).
- Carbossi -Emoglobina
- Solfo-Emoglobina
- Meta-Emoglobina
- Cataboliti urinari di solventi organici
- Dosaggi ematici o urinari di metalli pesanti
- Dosaggio degli indicatori di effetto di metalli pesanti
- Dosaggio della colinesterasi vera eritrocitaria
ESAMI STRUMENTALI DI BASE O RESI NECESSARI DA ESPOSIZIONI A RISCHI CHIMICI O FISICI
- Elettrocardiogramma
- Esame spirometrico con misurazione della curva flusso/volume
- Esame audiometrico tonale
- Esame pletismografico
- Esame capillaroscopico
- Test ergovisivo con questionario di rilevazione dell’astenopia VISITE ED ESAMI CLINICI SPECIALISTICI
- Visita neurologica
- Visita psicodiagnostica e psichiatrica
- Somministrazione di test psicodiagnostici (valutazione dello stress lavoro correlato)
- Somministrazione di test tachistoscopici (valutazione delle funzioni di vigilanza e controllo)
- Visita otorinolaringoiatrica
- Visita cardiologica
- Elettrocardiogramma da sforzo
- Ecocardiogramma
- Esami antropometrici statici e dinamici (valutazione di danni osteoarticolari)
ESAMI PER LA VALUTAZIONE DELLA DIPENDENZA DA ALCOL O DA SOSTANZE AD AZIONE PSICOTROPA
- Somministrazione del questionario standardizzato sull’abitudine all’alcol
- Alcool test (salivare)
- Dosaggio della TRANFERRINA DESILATA (CDT)
- Ricerca oppioidi e cannabinoidi nelle urine
- Cromatografia e spettrofotometria per ricerca di oppiacei e di cannabinoidi nelle urine
INTERVENTI PROFILATTICI
- Vaccinoprofilassi Epatite A (in caso di negatività dei marcatori infettivi)
- Vaccinoprofilassi Epatite B (in caso di negatività dei marcatori infettivi)
- Vaccinazione anti Tetanica
2) Espletamento delle visite mediche ai sensi dell'art. 5 della legge 300/1970. L'aggiudicatario dovrà provvedere a tutto quanto previsto dalla specifica normativa qualora, in caso di patologie extralavorative o comunque non legate ai rischi presenti nei luoghi di lavoro, i Datori di lavoro, o i lavoratori, richiedano la verifica dell'integrità psicofisica e della compatibilità dello stato di salute del lavoratore con l'attività svolta. L'aggiudicatario è obbligato, nell'ambito dell'appalto, all'espletamento di max 25 visite mediche all'anno.
3) Espletamento delle visite mediche per la verifica dell’idoneità alla mansione di “addetto alla manovra impianti di sollevamento” (ascensori e scale mobili) con i criteri della revisione ai sensi del D.M. 88 del 23/02/1999 (max 20 visite/anno).
L'aggiudicatario, inoltre dovrà assicurare:
1) Attività di supporto ai Medici Competenti del Comune di Napoli (presso la sede dell'Area Prevenzione e Protezione del Comune di Napoli) tramite disponibilità di personale (almeno due unità) ed attrezzature per la segreteria, nonché di personale sanitario autorizzato (almeno due unità);
2) Presa in carico di tutte le cartelle di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti del Comune di Napoli, catalogazione delle stesse (a cura di personale sanitario- amministrativo autorizzato) e creazione di un archivio cartaceo, sistemato in idonee scaffalature in locale dedicato e munito di serratura a chiave. Le modalità di archiviazione saranno preventivamente concordate con il Dirigente dell'Area Prevenzione e Protezione e con i Medici Competenti del Comune di Napoli;
3) Gestione dinamica informatizzata delle attività connesse alla Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti del Comune di Napoli e dell'archiviazione delle cartelle sanitarie e di rischio, a mezzo di idonei strumenti software e tramite la disponibilità di personale, in
numero idoneo e con capacità adeguate, necessario ad assicurare la gestione della Banca Dati e a garantire i rapporti con la struttura di supporto ai Datori di Lavoro, presso il Servizio Prevenzione e Protezione. Il software dovrà contenere i dati relativi alla Sorveglianza Sanitaria di ciascun dipendente nonché permettere l'analisi e l'elaborazione degli stessi, per consentire la realizzazione dell'elaborazione annuale in forma anonima dei dati biostatistici relativa all'incidenza di malattie professionali. Dovrà inoltre consentire la gestione e la predisposizione secondo le esigenze dell'Amministrazione, sulla scorta dei dati forniti dai Datori di Lavoro, dei calendari delle visite mediche di tutti i dipendenti con l'indicazione del tipo di visita, della data di effettuazione, del profilo di rischio degli eventuali accertamenti di sorveglianza sanitaria e delle eventuali vaccinazioni previste. Le modalità di utilizzo del software dovranno essere preventivamente concordate con il Servizio Prevenzione e Protezione.
4) In fase di esecuzione del contratto le eventuali attività relative alle azioni migliorative saranno programmate concordandole con il Dirigente dell'Area Prevenzione e Protezione.
Art. 9 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
1. L’affidatario, relativamente ai lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, comma 2, lett. b), comunica entro la prima decade di ogni mese al Datore di Lavoro, il calendario delle visite mediche relative al mese successivo e di concerto con l’amministrazione si procede alla convocazione dei dipendenti.
2. Ogni Datore di Lavoro comunica all'Aggiudicatario i nominativi dei lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, comma 2, lett. a), d), e) ed e-bis) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il medico provvede, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione, a fissare il calendario degli accertamenti dandone comunicazione scritta al Datore di Lavoro, che può proporre modifiche.
3. Qualora un lavoratore faccia richiesta di visita medica ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Datore di Lavoro lo comunica al Medico Competente il quale, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, provvede a fissare la data della visita entro un congruo termine e comunque entro 15 gg dalla comunicazione.
4. Il Datore di Lavoro comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all’art. 41, comma 2, lettera e-ter) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; gli accertamenti sono effettuati dal Medico Competente entro il secondo giorno dalla data di rientro in servizio del dipendente, salvo diversa comunicazione del Datore di Lavoro. In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente il giudizio di idoneità deve essere trasmesso entro cinque giorni dalla redazione del certificato al Datore di Lavoro al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona allo stato di salute accertato.
5. Tranne che per casi particolari, da concordare comunque col Datore di Xxxxxx, le visite ad ogni lavoratore e tutti gli esami specialistici necessari per i giudizi relativi alla mansione specifica di cui al comma 6 dell’art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008
n. 81 o il giudizio di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 devono essere svolti nella stessa giornata.
6. Il Medico Competente, entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dei relativi accertamenti, consegna o invia per il tramite del Servizio Prevenzione e Protezione, al Datore di Lavoro e al dipendente interessato copia del giudizio relativo alla mansione specifica, di cui al comma 6 dell’art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, o il
giudizio di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il Medico Competente, inoltre, deve comunicare per iscritto entro 15 giorni al Datore di Xxxxxx e al Servizio Prevenzione e Protezione i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti commi. In ogni caso nulla è riconosciuto al soggetto aggiudicatario per le mancate presentazioni di cui sopra.
7. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste dall’art 41, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
8. In caso di inderogabile necessità di sostituire definitivamente uno dei Medici competenti, il Responsabile del Procedimento, verificati i requisiti del medico proposto, che dovranno essere comunque equivalenti a quello di cui viene chiesta la sostituzione, potrà dar seguito alla sostituzione e congiuntamente provvederà/anno alla nuova nomina;
9. Il Medico Competente dovrà effettuare, almeno una volta l’anno, o a cadenza diversa da lui stabilita in base alla valutazione dei rischi (l’indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi), i sopralluoghi agli ambienti di lavoro e cioè a tutte le sedi Comunali. Il Medico Competente darà preventiva comunicazione al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data del sopralluogo. Il RSPP si riserva la facoltà che il sopralluogo avvenga congiuntamente. Per ogni sopralluogo effettuato, il Medico Competente trasmette al Datore di Lavoro e al RSPP (via posta elettronica), entro 10 (dieci) giorni lavorativi, apposito verbale che tra l’altro evidenzierà eventuali problematiche riscontrate inerenti la sicurezza in materia sanitaria. La durata dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro è determinata, tra l’altro, anche dalle caratteristiche dimensionali, costruttive e organizzative del luogo di lavoro; pertanto sarà cura dell’Appaltatore acquisire le informazioni necessarie. All’interno delle sedi dell’Ente, i Medici Competenti ed i loro ausiliari devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 81/08.
10. Il Medico Competente Coordinatore o suo delegato è obbligato a partecipare a tutte le riunioni previste all'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con tutti i Datori di Lavoro o i loro specifici delegati. In occasione delle riunioni il Medico Competente deve comunicare al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi (RSPP), ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. La convocazione di ciascuna delle riunioni di cui sopra è effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione, almeno quindici giorni prima della data della riunione.
In aggiunta a quanto previsto all' art. 25 comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Medico Competente, su richiesta del Datore di Xxxxxx, trasmette a questi, al RSPP di riferimento e al Responsabile del Procedimento, una relazione riassuntiva sui propri compiti soprindicati, al fine di fornire le linee guida necessarie per garantire al Datore stesso la conoscenza della situazione complessiva e le informazioni generali per programmare gli interventi necessari alla eliminazione o riduzione dei rischi.
11. Il Medico Competente è tenuto a collaborare con il Datore di lavoro nella valutazione del rischio e nella elaborazione del relativo documento previsto dall'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché all’aggiornamento dello stesso;
pertanto, ogniqualvolta il Datore di Xxxxxx ritenga che sia necessario apportare precisazioni o modifiche a tale documento, può convocare a tal fine, in accordo con il RSPP di riferimento, un incontro per il quale il Medico si deve rendere disponibile. Dopo l’affidamento, il Datore di Xxxxxx può chiedere al proprio Medico Competente di far pervenire a lui e al relativo RSPP, entro un mese dalla data di richiesta, le osservazioni ai propri documenti di valutazione dei rischi; il Medico Competente deve, inoltre, dare la sua disponibilità per qualsiasi problematica inerente la sicurezza in materia sanitaria.
12. Inoltre, il Medico Competente è tenuto a:
A) collaborare con l’Organo di Vigilanza competente per territorio;
B) garantire, su richiesta del Datore di Lavoro, del Dirigente delegato o del RSPP, la propria presenza presso le sedi comunali per far fronte a eventuali ispezioni disposte o richieste formulate dall’Xxxxxx xx Xxxxxxxxx.
00. In occasione di corsi di formazione o informazione o addestramento sul tema della sicurezza, organizzati dal Comune, il Medico Competente, su richiesta del Datore di Lavoro, deve garantire la sua presenza e dare il suo apporto in materia sanitaria.
Art. 10 – CONSISTENZA DEL PERSONALE E SEDI COMUNALI
1. Le prestazioni richieste riguardano: dipendenti comunali (o ad essi equiparati) da sottoporre a sorveglianza sanitaria. Le attività soggette a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente sono quelle previste dal protocollo sanitario. Complessivamente al 30/09/2015 i dipendenti del Comune di Napoli sono circa n.
9.500 (il numero è puramente indicativo e può subire variazioni);
2. Le sedi comunali soggette a visita da parte del Medico Competente, sono circa 450 (salvo successive dismissioni e/o nuove acquisizioni).
3. Il numero di dipendenti e di sedi comunali di cui ai punti precedenti ha valore puramente indicativo; eventuali variazioni in aumento o diminuzione di tale numero non incidono in alcun modo sul corrispettivo contrattuale dovuto all’Appaltatore in base all’offerta presentata.
4. Qualora per motivi di assoluta urgenza o necessità l'Appaltante richiedesse di dover aumentare o contenere il numero delle prestazioni richieste entro il limite massimo del 20% in più o in meno dell'importo dell'aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario è tenuto ad osservare le determinazioni che ne derivino, senza richiedere l'indennità di sorta o esercitare il diritto di recesso.
Art. 11 – PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Il Medico Competente deve svolgere personalmente tutte le attività oggetto del presente appalto.
2. Nello svolgimento delle prestazioni dovute il Medico Competente può avvalersi dell’assistenza di personale specializzato così come indicato all’art. 6 comma 4, del presente capitolato, con assunzione completamente a carico dell’Appaltatore di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale e per danni derivati a questo dallo svolgimento delle citate attività.
3. Il Comune rimane estraneo ad ogni relazione tra l’Appaltatore aggiudicatario e il personale da esso impiegato, a qualunque titolo, nell’esecuzione del servizio.
Art. 12 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto divieto all’aggiudicatario subappaltare o comunque cedere in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione immediata del contratto, l’incameramento della cauzione e il risarcimento dei danni secondo quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs n.
163/06 e s.m.i.
Non si considera subappalto l’affidamento di visite specialistiche a liberi professionisti.
2. E’ vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto. E' fatto, altresì divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti allo stesso dall'esecuzione dell'attività disciplinata dal presente capitolato, nonché di conferire procure all'incasso se non con preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
3. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione d'azienda o di ramo d'azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni;
4. La cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., come precisato al seguente art. 15.
Art. 13 - PAGAMENTI
1. Le fatture dovranno essere rimesse alla fine di ogni trimestre, complete del report delle effettive prestazioni effettuate. Il Servizio Prevenzione e Protezione curerà i successivi adempimenti per la liquidazione. Il pagamento di ciascuna rata è subordinato alla preventiva acquisizione del DURC e alla regolarità dello stesso
2. Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata dell’appalto di cui all’art. 2 del presente capitolato.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo, l’aggiudicatario dovrà utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.
L’appaltatore aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante:
- gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
In caso di inadempimento agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, il contratto di appalto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Art. 14 – PENALI
1. Nei casi di mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore e/o dei Medici Competenti, di uno qualunque degli obblighi di cui all’art. 5 e 6 del presente capitolato o di uno qualunque degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di Euro 250,00, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di procedere, per le fattispecie più gravi o ripetute, alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 15.
2. Nei casi di mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, di uno qualunque dei termini di cui all’art. 8 per fatto a questi imputabile, sarà applicata una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di cinque giorni. Oltre tale periodo sarà applicata una penale di Euro 150,00 per ogni giorno ulteriore sino a trenta giorni, trascorsi i quali si potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 15.
3. In caso di mancato rispetto da parte di un Medico Competente, per fatto a questi imputabile, del calendario degli accertamenti sanitari fissato ai sensi dell'art. 8, si applica una penale di Euro 150,00. Se tale fatto si verifica più di cinque volte in un anno sarà facoltà della A.C. di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 16.
4. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell’inadempienza, alla quale l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 8 (otto) giorni dalla notifica delle contestazioni.
5. L’importo delle somme corrispondenti alle penali contestate dal Datore di Lavoro e comunicate al Servizio Prevenzione e Protezione ed alle spese relative all’eventuale esecuzione in danno verranno trattenute direttamente sull’importo della rata di corrispettivo relativa al mese durante il quale è avvenuto l’inadempimento.
6. Ai sensi dell’art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni caso l’applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.
Art. 15 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO DELL’APPALTATORE
1. Indipendentemente da quanto previsto in tema di risoluzione del contratto dal successivo art. 16, qualora l’impresa appaltatrice ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui al presente appalto, il Comune potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all’Appaltatore, l’esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.
2. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia fidejussoria, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.
Art. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Si prevede, espressamente, che il contratto si risolva di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’Appaltatore, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola:
a) inosservanza di norme in materia di lavoro;
b) inosservanza di norme in materia di sicurezza;
c) irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
d) nei casi indicati al precedente art. 14.
2. Il Comune si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di norme di legge o di regolamenti.
3. In ogni caso di risoluzione per inadempimento, il Comune procederà all’escussione della garanzia fidejussoria, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito, in aggiunta all’ammontare della cauzione e a quello delle penalità previste all’art. 14.
4. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto il Comune potrà inoltre procedere all’esecuzione del servizio in danno dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 15.
5. In caso di fallimento dell’impresa aggiudicataria l’appalto si risolve di diritto.
Art. 17 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE - SPESE CONTRATTUALI
1. Su invito del Comune l’aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipulazione del contratto di appalto.
A tal fine dovrà preventivamente provvedere ai seguenti adempimenti:
− costituire una garanzia fidejussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, salvo maggiorazione ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 12
aprile 2006 n. 163.
Tale garanzia può essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs. 163/06 da parte della stazione appaltante, che procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Il Comune di Napoli si riserva l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fidejussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall’applicazione del presente capitolato, con l’obbligo per l’aggiudicatario di ricostituzione integrale del deposito entro 10 giorni dalla relativa richiesta.
In caso di raggruppamento di imprese, la garanzia deve essere presentata con le modalità di cui all’art. 108 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.
− stipulare (e consegnarne copia alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima della data stabilita per l’inizio di esecuzione del servizio) una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi/RCO specifica per il servizio oggetto dell’appalto, che preveda un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 e una efficacia non inferiore alla durata del servizio, fino alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione da parte del Comune. Non verranno accettate polizze per l’attività tutta del soggetto aggiudicatario.
2. Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti all'appalto e al contratto, saranno a carico dell’Appaltatore.
Art. 18 - ONERI PREVIDENZIALI
Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto ai servizi in appalto, sono a carico dell'Appaltatore.
Art. 19 - OSSERVANZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
L’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria o negli accordi vigenti nel territorio in cui si svolge l'appalto.
Art. 20 - INFORTUNI E DANNI
L’Appaltatore è responsabile dei danni a persone o cose comunque provocati nello svolgimento del servizio; resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Art.21 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA-INFORMATIVA EX art. 13 D.Lgs. 196/2003 E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale e agli adempimenti prescritti dal D. Lgs.81/2008. L’Appaltatore è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative agli utenti. L’Appaltatore è obbligato a mantenere strettamente riservati ogni dato o informazione, riguardante il Comune di
Napoli o i suoi dipendenti, di cui verrà a conoscenza nell’espletamento del servizio. Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
I dati forniti, saranno utilizzati per l’espletamento delle procedure amministrative. L’interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. 196 del 30.06.2003. L'appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D.Lgs196/2003.
In particolare si impegna a:
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/03;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".
Art. 22 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
1. Ai sensi dell’art. 241, comma 1–bis del D. Lgs 163/2006, si dà atto che, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in ogni caso il compromesso. 2. Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti è quello di Napoli.
Art. 23 – NORMATIVA APPLICABILE
1. Poiché i servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli elencati nell’allegato II B al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’affidamento in appalto degli stessi è disciplinato da tale decreto limitatamente agli articoli 68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati), come previsto all’art. 20 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché dalle norme del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010 espressamente richiamate negli atti di gara.
2. La partecipazione alla gara comporta la piena e ed incondizionata accettazione di tutte le clausole, oneri e condizioni contenuti nel presente capitolato. Non sono ammesse dichiarazioni contenenti riserve o limitazioni di impegno rispetto alle condizioni o prescrizioni stabilite nel presente capitolato. L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere all’affidamento del servizio nelle more della stipula del contratto.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni del:
− D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e del DPR 207/2010 limitatamente agli articoli sopra citati e a quelli espressamente richiamati negli atti della procedura di gara;
− D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81;
− D. Lgs. 26 Marzo 2001 n. 151;
− Codice Civile;
− X.X. 00 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con X.X. 00 maggio 1924 n. 827;
− Regolamento Comunale.