PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
Abitazione @nni 2000
AB 708
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
Gruppo Aviva
NOTA INFORMATIVA
Premessa
La presente Nota Informativa vuole contribuire a far conoscere alcune caratteristiche del contratto di assicurazione fornendo preventivamente al Contraente le informazioni necessarie ad una corretta valutazione dell’assicurazione prescelta. In questa sede sono recepite le disposizioni di cui all’art.185 del Codice delle Assicurazioni e quelle impartite dall’ISVAP in tema di informativa al Contraente.
1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
Aviva Italia S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 09/10/1990 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990.
Aviva Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 05/03/1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/1992.
Il contratto sarà concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Xxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx.
2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
2.1. Legislazione applicabile
In base all’art. 180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana. Le Parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e fatta salva in ogni caso la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
2.2. Reclami in merito al contratto o ai sinistri
Nel caso si applichi al contratto la legislazione italiana eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società – Servizio Reclami, con sede in Milano
– Xxxxx Xxxxxxx, 00 – numero di fax 00.0000.000 – indirizzo e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXX – telefono 06. 42.133.1. I reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere: i dati del reclamante, l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato ed il motivo della lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso, invece, la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami, dovranno essere inviati all’Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata applicata. In tal caso l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’Autorità competente ed il Contraente.
2.3. Termini di prescrizione dei diritti
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile:
– il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze;
– gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
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Opuscolo stampato su carta riciclata al 100%
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
Indice Pagina
DEFINIZIONI 3
GLOSSARIO GIURIDICO 6
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 8
SETTORE A INCENDIO
CONDIZIONI GENERALI 10
CONDIZIONI PARTICOLARI 13
CONDIZIONI SPECIALI 13
SETTORE B FURTO
CONDIZIONI GENERALI 14
CONDIZIONI PARTICOLARI 16
SETTORE C RESPONSABILITÀ CIVILE
CONDIZIONI GENERALI 18
CONDIZIONI PARTICOLARI 20
CONDIZIONI SPECIALI 21
SETTORE D ASSISTENZA
CONDIZIONI GENERALI 22
SETTORE E TUTELA LEGALE
CONDIZIONI GENERALI 24
AMBITO DELLA GARANZIA 24
DISPOSIZIONI GENERALI TUTELA LEGALE 26
NORME IN CASO DI SINISTRO
NORME IN CASO DI SINISTRO INCENDIO E FURTO 27
NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITA’ CIVILE 30
NORME IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE 30
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.L. 30.06.2003 N. 196 32
DEFINIZIONI
Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
CASSAFORTE MURATA
La cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo della parete.
CASSAFORTE NON MURATA O ARMADIO CORAZZATO
Il mobile con pareti e battenti costituenti difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici; le casseforti e gli armadi corazzati di peso inferiore ai 200 Kg.debbono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.
CONTENUTO
Il complesso di beni mobili riposti nell’abitazione assicurata, nelle eventuali dipendenze, cantine, box, anche in corpi separati, purché siti nella stessa ubicazione indicata in polizza, distinto nelle seguenti voci:
– arredamento
mobilio ed arredamento in genere dell’abitazione e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, dei collaboratori domestici e degli ospiti. Sono compresi: impianti di prevenzione e di allarme, impianti di illuminazione, impianti del gas, acqua e telefono, anche se di proprietà di terzi, altri impianti non considerati immobili per natura e non rientranti nella definizione di “Fabbricato”, migliorie apportate dal proprietario del fabbricato e/o locatario, tappezzerie, tinteggiature, moquette, parquet, rivestimenti in genere, controsoffittature, tende frangisole esterne, arredamento e dotazioni d’ufficio e/o dello studio medico o dentistico dell’Assicurato posto nei locali intercomunicanti con l’abitazione. Sono altresì comprese: biciclette e ciclomotori.
Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da terzi nei locali costituenti l’abitazione;
– oggetti d’arte
quadri, tappeti, xxxxxx, sculture, statue, oggetti e mobili d’antiquariato, raccolte e/o collezioni d’antichità o numismatiche o filateliche, oggetti di particolare pregio e valore artistico;
– denaro - valori e preziosi
denaro, carte valori, libretti e titoli di credito in genere, valori bollati, gioielli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, oggetti d’oro o platino o montati su detti metalli.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio o di altre persone.
COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
XXXXX XXXXXXXXX
I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l’assicurazione.
DANNO BIOLOGICO
Il pregiudizio derivante alla persona dalla menomazione dell’integrità psicofisica, suscettibile d’accertamento medico legale.
DIMORA ABITUALE
Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l’abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell’anno.
DIMORA ABITUALE DI TIPO A
Appartamento facente parte di un unico corpo di fabbricato costituito da abitazioni, non intercomunicanti tra loro, occupate da più famiglie, ciascuna con proprio accesso all’interno, ma con accesso comune dall’esterno del fabbricato.
DIMORA ABITUALE DI TIPO B
Villa o casa unifamiliare che potrebbe essere situata anche all’interno di aree accessibili ad altri fabbricati, ma con accesso indipendente dall’esterno dell’abitazione; oppure l’appartamento facente parte di un unico corpo di fabbricato costituito da abitazioni, non intercomunicanti tra loro, occupate da più famiglie, ciascuna con proprio accesso dall’esterno del fabbricato.
DIMORA SALTUARIA
L’abitazione ubicata nel territorio Italiano, ove l’Assicurato non dimora abitualmente, della quale dispone in qualsiasi momento.
DIPENDENZE
Locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cantine, soffitte, box, posti anche in corpi separati, purché siti nella stessa ubicazione del fabbricato assicurato.
DISABITAZIONE
L’assenza continuativa dall’abitazione dell’Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi.
La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione s’intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.
ESPLOSIONE
La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.
FABBRICATO
Il complesso dei locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione, ufficio e/o studio professionale, privato e intercomunicante, dell’Assicurato, sono comprese le dipendenze, anche se in corpo separato, purché site nella stessa ubicazione.
Sono altresì compresi – purché installati stabilmente - : fissi, infissi, opere di fondazione od interrate; piscine, campi e attrezzature sportive, impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria, impianti elettrici, ascensori, montacarichi, altri impianti considerati immobili per natura o per destinazione, escluso quanto indicato sotto la definizione di “contenuto”; le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione (inclusi moquette, parquet, parati, tinteggiature, controsoffittature, ecc), pannelli solari e/o fotovoltaici, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli.
Qualora si assicuri la porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.
FAMILIARI
Le persone risultanti dallo stato di famiglia dell’Assicurato e il convivente more uxorio purché residente nella medesima ubicazione.
FISSI ED INFISSI
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
FRANCHIGIA
È la parte del danno risarcibile che rimane a carico dell’Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta dall’indennizzo.
FURTO
L’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
INCENDIO
La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA O CONTRATTO
Il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRIMO RISCHIO (ASSICURAZIONE A)
La forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
RAPINA
La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa od altre persone.
RISARCIMENTO
La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
SABOTAGGIO
Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.
SCIPPO
Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.
SCOPERTO
La percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
SCOPPIO/IMPLOSIONE
Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.
SERRAMENTO
Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ
Aviva Italia S.p.A. o Aviva Assicurazioni S.p.A., secondo quanto indicato nella scheda di polizza.
TERRITORIO ITALIANO
Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
TERRORISMO
Qualunque atto, incluso ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
VALORE INTERO (ASSICURAZIONE A)
Forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l’applicazione della proporzionale a carico dell’Assicurato, cosi come previsto dall’art.1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al “momento del sinistro” eccede le somme assicurate.
VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO
Per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:
• per il fabbricato o il rischio locativo, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive;
• per il contenuto, il costo di riparazione, o se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche.
VETRO ANTISFONDAMENTO
Il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm. oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
GLOSSARIO GIURIDICO
ARBITRATO
E’ una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE
E’ l’attività che viene svolta al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Si tratta di atti previsti dal codice di procedura civile mediante i quali l’Autorità Giudiziaria conferisce efficacia alla volontà di una o più Parti. Sono caratterizzati dall’assenza di contraddittorio e per lo più vengono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.
DANNO EXTRACONTRATTUALE
E’ il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
DELITTO
E’ un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
• delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
• delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
• xxxxxxx doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.
DIRITTO CIVILE
E’ il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (azienda o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
DIRITTO PENALE
E’ il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge Penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza della legge Civile (vedi alla voce Diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
FATTO ILLECITO
Non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari.
Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.
INSORGENZA DEL SINISTRO
Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza e – per le controversie contrattuali – collocarsi oltre 90 giorni da detta decorrenza:
• nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia, non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest’ultima;
• nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento;
• nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme ed ai patti concordati.
LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART.590 CODICE PENALE)
Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.
OMICIDIO COLPOSO (ART.589 CODICE PENALE)
Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.
ONERI FISCALI A CARICO DELL’ASSICURATO
Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.).
PROCEDIMENTO PENALE
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio), salvo quanto previsto per la garanzia aggiuntiva “PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DOLOSI”.
REATO
Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per delitti: reclusione, multa; Per contravvenzioni: arresto, ammenda).
I delitti si dividono poi, in base all’elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
SANZIONE AMMINISTRATIVA
Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E’ quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell’Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’Autorità Giudiziaria.
SPESE DI GIUSTIZIA
Sono le spese del processo penale che sono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto Penale).
SPESE DI SOCCOMBENZA
Sono le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto Civile).
SPESE PERITALI
Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – consulente tecnico d’ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).
TRANSAZIONE
Accordo con quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
VERTENZA CONTRATTUALE
Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 2 – Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi come previsto dall’art.1910 C.C.
Art 3 – Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Art. 4 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C.
Art. 6 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 – Cambio domicilio - trasloco degli enti assicurati
Qualora la dimora abituale o quella saltuaria vengano trasferite, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento; sempre che la nuova dimora sia ubicata nel territorio italiano.
Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall’art. 5 – Aggravamento del rischio.
Art. 8 – Facoltà di recesso in caso di sinistro
Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima.
Tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio non consumato; inoltre resta inteso che per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.
Art. 9 – Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e cosi successivamente.
Qualora trattasi di polizza stipulata a premio unico anticipato, alla sua naturale scadenza sarà rinnovata per un anno e così successivamente; pertanto la Società provvederà all’emissione di una quietanza - salvo che venga diversamente indicato - il cui importo verrà conteggiato rapportando il premio alla firma al periodo della copertura prestata.
Art. 10 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 – Garanzia Assistenza
Premesso che la Società presta la garanzia di Assistenza in collaborazione con Global Assistance, la Società medesima alla scadenza di ogni annualità assicurativa ha la facoltà di cambiare partner e Centrale Operativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dalla polizza.
Art. 13 – Tutela Legale
Premesso che la Società ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale a DAS, la Società medesima alla scadenza di ogni annualità assicurativa ha facoltà di cambiare partner, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.
Art. 14 – Adeguamento automatico
Le somme assicurate, i massimali ed il premio, salvo sia diversamente convenuto in polizza, sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall’lstituto Centrale di Statistica (I.S.T.A.T.).
L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice corrispondente a quello del mese di giugno dell’anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Gli aumenti e le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si verifica la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di premio.
Prima del termine di ogni periodo assicurativo annuo iI Contraente e la Società possono rinunciare all’adeguamento automatico della polizza con preavviso di 15 giorni, a mezzo di lettera raccomandata. Nel caso di rinuncia all’adeguamento automatico le somme assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato.
Non sono soggetti ad adeguamento:
• le franchigie, gli scoperti, i minimi ed i massimi risarcimenti;
• le polizze a premio unico anticipato;
• tutte le prestazioni della garanzia Assistenza.
Art. 15 – Coassicurazione e delega (valida solo se espressamente richiamata in polizza)
L’assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione della polizza, l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, ecc.) in nome e per conto delle Coassicuratrici. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell’esazione dei premi o importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze. Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
Ogni modifica alla polizza, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell’atto relativo.
CONDIZIONI GENERALI INCENDIO
SETTORE A
Art. 1.1 – Oggetto dell’assicurazione
Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.
Sono compresi i danni:
• da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve;
• da gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo;
• a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro-cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza dell’1% del valore assicurato per il fabbricato;
• a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa applicazione per singolo sinistro di una franchigia di € 100,00=
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici:
• attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture;
• a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00.
Sono, inoltre, comprese:
• le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione, dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice e che comporti il blocco della fornitura del servizio; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia.
Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 2% della somma assicurata alla partita fabbricato, con il massimo di € 2.500,00 per sinistro e per anno per anno assicurativo, con applicazione di una franchigia di
€ 100,00 per ogni sinistro.
Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a
€ 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.
Art. 1.2 – Aumento dell’indennizzo
La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare l’Assicurato di un importo aggiuntivo sino alla concorrenza del 20% di quello liquidabile a termini di polizza per il danno materiale e diretto per:
a) spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro;
b) mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni, per il periodo necessario al loro ripristino, non oltre un anno;
c) spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence per sé e per le persone conviventi;
d) onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti;
e) oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
f) rimozione e ricollocamento del contenuto;
g) rifacimento materiale dei documenti di famiglia.
Art. 1.3 – Limiti di indennizzo
Della somma assicurata per il contenuto, la Società in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:
a) di € 30.000,00 per singolo oggetto per: pellicce, oggetti d’arte (escluse raccolte e/o collezioni), oggetti e servizi di argenteria;
b) del 50% con il massimo di € 30.000,00 per preziosi e valori, raccolte e/o collezioni, ovunque riposti.
Qualora detti beni siano custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato, tale limite di indennizzo s’intende abrogato. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’Assicurazione copre le relative spese;
c) del 10% con il massimo di € 2.000,00 per il denaro;
d) del 10% per: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi e dotazioni comuni, biciclette e ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. riposti nelle dipendenze anche se in corpi separati.
Art. 1.4 – Rischio locativo
Se l’assicurazione riguarda il rischio locativo, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt.1588,1589 e 1611 del Codice Civile, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile a termini di polizza, nei limiti della somma assicurata e fermo quanto previsto dall’art. 6.6 Deroga alla proporzionale.
Art. 1.5 – Ricorso Terzi - Vicini e/o Locatari
La Società risponde, per ogni anno assicurativo e nel limite del massimale indicato in polizza, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni cagionati alle cose dei terzi, vicini e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini del presente Settore di polizza.
L’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche o dell’utilizzo dei beni, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 10% dello stesso.
La presente garanzia è prestata senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Art. 1.6 – Colpa grave - Dolo
A deroga dell’art.1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave del Contraente e dell’Assicurato, nonché i danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere per Xxxxx.
Art. 1.7 – Buona fede
A parziale deroga dell’art.1 delle “Norme”, I’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni, siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.
Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.
Art. 1.8 – Operatività dell’assicurazione
L’assicurazione è operante a condizione che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate sia corrispondente alle dichiarazioni riportate nel frontespizio della polizza dal Contraente.
Art. 1.9 – Esclusioni e delimitazioni Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a) determinati da dolo dell’Assicurato e/o del Contraente;
b) determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
c) determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
d) indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precedentemente indicato all’art. 1.2;
e) verificatisi in occasione di esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
f) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
g) limitatamente alle garanzie previste dall’art. 1.1 al x.xx 8) - Atti vandalici e dolosi - :
• di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
• di furto, rapina/estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
• causati da atti di guerra, anche civile, con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare o abusiva, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e/o contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo;
• di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware.
h) limitatamente alle garanzie previste dall’art. 1.1 al x.xx 9) eventi atmosferici:
• a baracche in legno o plastica, verande, coperture pressostatiche, serre, gazebi e installazioni consimili e a quanto in essi riposto, pannelli solari e/o fotovoltaici, lucernari e vetrate non in vetro antisfondamento;
• a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, nonché a quanto in essi contenuto;
• ad enti mobili all’aperto e installazioni esterne quali recinzioni non in muratura, cancelli, camini, antenne;
• ad alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
• da sovraccarico di neve all’impermeabilizzazione e a serramenti a meno che il loro danneggiamento non avvenga congiuntamente al crollo totale o parziale del fabbricato, nonché a fabbricati che non risultino conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve;
• da bagnamento all’interno del fabbricato, che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto, alle coperture, alle pareti ed ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici;
• limitatamente al gelo – i danni causati a fabbricati che risultino sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro nonché alle tubature installate e/o interrate all’esterno del fabbricato;
i) relativamente alle garanzie previste dall’art. 1.1 – x.xx 9) eventi atmosferici e x.xx 10) infiltrazioni di acqua piovana, i danni derivanti da formazioni di ruscelli e accumuli esterni di acqua;
j) relativamente alle garanzie previste dall’art. 1.1 – x.xx 11) acqua condotta:
• le spese per ricercare e riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all’esterno del fabbricato;
k) limitatamente alle garanzie previste dall’art. 1.1 al x.xx 15) - Rottura delle lastre di cristallo - i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di opera; nonché quelli derivanti da difettosa installazione e da vizio di costruzione;
l) limitatamente alla garanzia Ricorso Terzi – Xxxxxx e/o Locatari di cui all’art. 1.5:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono considerati terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• le Società le quali, rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
A – Garanzia limitata per il fabbricato
A parziale deroga dell’art. 1.1 delle Condizioni Generali Incendio, l’assicurazione per il fabbricato indicato in polizza s’intende limitata alle garanzie: incendio, fulmine, esplosione e/o scoppio.
B – Garanzia eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici
A deroga di quanto previsto all’art. 1.9 – lett. h) – eventi atmosferici - la Società indennizza, fino alla concorrenza di
€ 20.000,00, nella forma assicurativa a valore intero, i danni subiti da pannelli solari, purché conformi ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 12975 e 12976, e da pannelli fotovoltaici, purché conformi ai requisiti UNI EN 61215.
Il limite d’indennizzo su indicato si riferisce al limite per sinistro e anno assicurativo e verrà decurtato di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00; tale franchigia s’intende unica e sostituisce quella operante all’art. 1.1 – punto 9 – eventi atmosferici.
C – Garanzia eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici
A deroga di quanto previsto all’art. 1.9 – lett. h) – eventi atmosferici - la Società indennizza, fino alla concorrenza di
€ 20.000,00, nella forma assicurativa a primo rischio assoluto, i danni subiti da pannelli solari, purché conformi ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 12975 e 12976, e da pannelli fotovoltaici, purché conformi ai requisiti UNI EN 61215.
Il limite d’indennizzo su indicato si riferisce al limite per sinistro e anno assicurativo e verrà decurtato di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00; tale franchigia s’intende unica e sostituisce quella operante all’art. 1.1 – punto 9 – eventi atmosferici.
CONDIZIONI SPECIALI INCENDIO
(che integrano le Condizioni Generali del Settore A Incendio)
1 – Vincolo
Se dal frontespizio di polizza risulta che il contratto è vincolato ed in mancanza di altro testo appositamente dattiloscritto vale quello sotto riportato.
La presente polizza è vincolata, limitatamente al fabbricato o porzione di fabbricato, sino alla scadenza del mutuo o estinzione dello stesso, a favore dell’lstituto richiamato nel frontespizio di polizza.
Pertanto, la Società si obbliga:
a) a riconoscere il detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell’apposizione del vincolo stesso;
b) a conservarlo inalterato, nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
c) a non liquidare nessun indennizzo, se non con il concorso e il consenso scritto dell’Istituto;
d) a pagare direttamente all’lstituto l’importo della liquidazione delI’indennizzo, senza bisogno di concorso dell’Assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte dell’lstituto stesso;
e) a notificare all’lstituto, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte del Contraente, dei premi tutti di assicurazione ed a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data in cui la lettera raccomandata su indicata è stata consegnata all’Ufficio postale; l’Istituto, ricevuta la comunicazione, potrà provvedere al relativo versamento del premio in sostituzione del Contraente;
f) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’lstituto ed a notificare all’lstituto stesso, tutte le eventuali circostanze che menomassero la validità ed efficacia dell’assicurazione.
2 – Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio
A parziale deroga della normativa contrattuale relativa al Settore A) Incendio, limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti Contraenti si riservano la facoltà di recedere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni. Contestualmente a detto recesso la Società rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l’estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05%°(promille) già compreso in quelli indicati in polizza.
CONDIZIONI GENERALI FURTO
SETTORE B
Art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicurativo e nel limite della partita assicurata in polizza per il contenuto, i danni materiali e diretti per la perdita del medesimo, posto nei locali dell’abitazione e relative dipendenze, in relazione a furto purché l’autore si sia introdotto nei locali assicurati:
1) con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano almeno le caratteristiche previste dalla descrizione indicata dall’art. 2.4 “Operatività dell’assicurazione”, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
2) con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
3) con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all’Assicurato o a chi le detiene, purché l’Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all’Autorità competente prima del sinistro. L’assicurazione vale sino alle ore 24 del terzo giorno successivo alla denuncia. In presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi la Società rimborserà le spese documentate per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti, delle chiavi del sistema di allarme e quelle, eventualmente necessarie, per la riprogrammazione dell’antifurto, indipendentemente dal verificarsi del furto, fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro e anno assicurativo;
4) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
5) in modo clandestino, commesso da persone rimaste nei locali all’insaputa dell’Assicurato purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;
6) attraverso maglie di inferriate fisse o mobili con rottura del vetro retrostante;
7) durante la presenza nei locali contenenti le cose assicurate di persone, quando l’autore del furto sia penetrato nei locali ed abbia commesso il reato ad insaputa degli occupanti stessi.
La Società indennizza i danni verificatisi in occasione di:
8) furto commesso dai collaboratori familiari, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell’abitazione, in servizio non continuativo ed anche se non a Iibro paga, purché l’Assicurato ne denunci l’infedeltà all’autorità competente. Il danno è indennizzato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.500,00;
9) rapina avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
10) furto e rapina di capi di vestiario ed oggetti personali, preziosi e valori, portati dall’Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la dimora abituale con il massimo di € 1.500,00;
11) furto delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. Questa estensione è valida a condizione che la perdita sia avvenuta con rottura o scasso delle difese esterne dei locali che le contengono. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di € 1.500,00;
12) furto di xxxxxxxx, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni in genere anche quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau di istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano sino alla concorrenza della somma assicurata per la dimora abituale e nei limiti di indennizzo previsti dall’art. 2.2;
13) guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di prevenzione e di allarme, alle casseforti ed agli armadi corazzati, verificatisi in occasione di furto o della rapina/estorsione tentati o consumati. Il danno è indennizzato sino alla concorrenza di € 3.000,00;
14) scippo e rapina di gioielli, preziosi, denaro, pellicce ed altri oggetti di uso personale (esclusi veicoli a motore) portati o indossati, all’esterno dell’abitazione dall’Assicurato e/o dalle persone conviventi, compreso il furto commesso in seguito a malore della persona derubata. Sono compresi i danni subiti dalle cose assicurate nell’esecuzione o nel tentativo dello scippo o rapina. ll danno è indennizzato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la dimora abituale, con il limite di € 800,00 per il denaro. La garanzia è valida entro il territorio Italiano, ed inoltre nei restanti stati Europei, ma in tal caso verrà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 100,00.
Art. 2.2 – Limiti di indennizzo
Della somma assicurata la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:
a) di € 15.000,00 per singolo oggetto per: pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
b) del 40% con il massimo di € 15.000,00 per: gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito ovunque riposti. Tale limite di indennizzo s’intende abrogato qualora detti beni siano custoditi in cassette di sicurezza o caveau di istituti di credito o di pegno, oppure in cassaforte e/o armadio corazzato, a condizione che tali difese vengano violate:
• mediante rottura e/o scasso;
• con l’uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
• in occasione di rapina e/o estorsione anche se iniziata all’esterno dei locali.
Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese;
c) del 10% con il massimo di € 2.000,00 per il denaro;
d) del 10% con il massimo di € 1.500,00 per singolo oggetto, per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi e dotazioni comuni, biciclette, ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. riposti nelle dipendenze anche se in corpi separati.
Art. 2.3 – Aumento dell’indennizzo
La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare l’Assicurato di un importo aggiuntivo, sino alla concorrenza del 10% con il massimo di € 800,00 di quello liquidabile a termini di polizza, per il rifacimento dei documenti di famiglia nonché per le altre spese sostenute per il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati.
Art. 2.4 – Operatività dell’assicurazione
L’assicurazione furto è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano:
a) le pareti, i pavimenti ed i solai, confinanti con l’esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
b) tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
• serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
• inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.
Resta espressamente convenuto tra le parti che in caso di sinistro, avvenuto:
• quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano operanti durante la presenza in casa dell’Assicurato, dei familiari o di persone conviventi, oppure non siano conformi a quanto su indicato;
• in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove ubicata l’abitazione assicurata;
la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per introdursi nei locali.
Art. 2.5 – Esclusioni e delimitazioni Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo, nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) verificatisi in occasione di eventi atmosferici, trombe d’aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
d) agevolati con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
• persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
• persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere;
• incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
• persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non conviventi.
e) avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati - costituenti dimora abituale dell’Assicurato - rimangono per più di 60 giorni consecutivi disabitati; in tal caso l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del sessantesimo giorno; per i beni indicati ai punti b) e c) dell’art. 2.2 - qualora non siano custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato - la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del sedicesimo giorno;
f) ai beni indicati ai punti b) e c) dell’art. 2.2 che si verifichino nell’abitazione - costituente dimora saltuaria dell’Assicurato - nei periodi in cui detti locali non siano abitati da parte dell’Assicurato stesso e/o dei suoi familiari;
g) limitatamente alla garanzia prevista al punto 14) dell’art. 2.1 – Xxxxxx e rapina, per le persone di età inferiore a 14 anni, i danni avvenuti quando dette persone non si trovino in compagnia di persona maggiorenne, sono, inoltre, escluse dall’assicurazione le cose non di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.
Art. 2.6 – Scoperto per la dimora saltuaria
In caso di danno nella dimora saltuaria è applicato lo scoperto del 20% sull’importo liquidato a termini di polizza. Il suddetto scoperto non si applica per la garanzia “Guasti cagionati dai ladri”.
Art. 2.7 – Delimitazione degli scoperti
In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.
In caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, I’indennità verrà determinata ai sensi dell’art 1910 del C.C. senza tener conto degli scoperti che verranno detratti successivamente dagli importi cosi calcolati.
CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
D – Impianto d’allarme installato da ditta registrata presso l’I.M.Q.
Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia delle garanzie previste dal Settore B) Furto, che:
• i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l’I.M.Q;
• si impegna a mantenere in perfetta efficienza l’impianto di allarme suddetto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
• ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l’IMQ, che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
• farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l’efficienza dell’impianto nel più breve tempo possibile.
Qualora in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 75% dell’importo liquidabile a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
E – Riduzione dei limiti d’indennizzo
A parziale deroga dell’art. 2.2 i limiti di xxxxxxxxxx s’intendono ridotti come segue:
a) € 8.000,00 per singolo oggetto per: pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
b) del 20% con il massimo di € 8.000,00 per: gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito ovunque riposti. Tale limite di indennizzo s’intende elevato ad € 12.000,00, qualora detti beni siano custoditi in cassette di sicurezza o caveau di istituti di credito o di pegno, in cassaforte e/o armadio corazzato, a condizione che tali difese vengano violate:
• mediante rottura e/o scasso;
• con l’uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
• in occasione di rapina e/o estorsione anche se iniziate all’esterno dei locali.
Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese;
c) 5% con il massimo di € 700,00 per il denaro;
d) 5% con il massimo di € 700,00 per singolo oggetto, per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi, dotazioni comuni, biciclette, ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. riposti nelle dipendenze anche se in corpi separati.
F – Esclusione di gioielli, preziosi, denaro etc.
A parziale deroga dell’art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione – del presente Settore B) Furto, l’assicurazione non vale per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni in genere, denaro, carte valori, libretti e titoli di credito. Pertanto i limiti di indennizzo di cui all’art. 2.2 ai punti b) e c), nonché quelli relativi alla garanzia scippo e rapina riguardanti tali beni non devono intendersi operanti.
G – Mezzi di chiusura di tipo A
Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini della efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate sono conformi ai seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) le pareti, i pavimenti ed i solai, confinanti con l’esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
b) tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
• serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, di acciaio o di ferro dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;
• inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm2.
Sono pertanto esclusi i danni di furto:
• avvenuti quando i mezzi di chiusura e protezione, sopra indicati, non esistano o non siano operanti;
• commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
Resta espressamente convenuto tra le parti che in caso di sinistro avvenuto:
• quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano operanti durante la presenza in casa dell’Assicurato, dei familiari o di persone conviventi, oppure non siano conformi a quanto suindicato;
• in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove ubicata l’abitazione assicurata;
la Società corrisponderà all’Assicurato il 75% dell’importo liquidabile a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
H – Impianto d’allarme generico
Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia delle garanzie previste dal Settore B) Furto, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme.
Il Contraente s’impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.
Qualora in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 80% dell’importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITÀ CIVILE
SETTORE C
Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato inteso come:
• il Contraente, il coniuge convivente od il convivente more-uxorio;
• i componenti il suo nucleo famigliare purché conviventi nella medesima ubicazione, i figli minorenni del Contraente, non appartenenti al suo nucleo familiare e affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio nonché i minori in affidamento familiare, ai sensi di legge, limitatamente al periodo di affidamento;
• persone diverse da quelle sopra indicate la cui responsabilità civile risulti assicurata con la presente polizza;
di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatti avvenuti nell’ambito della vita privata. L’assicurazione, nei limiti del massimale assicurato, è prestata in tutto il mondo e vale per i danni che si verifichino in relazione a:
1) proprietà e/o conduzione di fabbricati (per intero o per la quota spettante) siti nel territorio Italiano, costituenti dimora abituale, saltuaria o temporanea del Contraente - anche se non indicati nella scheda di polizza - comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei fabbricati, i parchi, i giardini anche con alberi di alto fusto e gli orti;
2) proprietà di massimo una unità immobiliare ad uso residenziale, sita nel territorio Italiano, concessa in uso o locazione a terzi, purché specificata in polizza, la garanzia sarà operante nell’ambito della Condizione Speciale 1) Abitazioni locate a terzi;
3) conduzione delle abitazioni in locazione, fuori sede (per intero o per la quota spettante) - site nel territorio Italiano o nei Paesi Europei, da parte dei figli studenti;
4) lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia, nonché la responsabilità civile imputabile all’Assicurato quale committente di lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi, rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008, purché vengano effettuati da ditte e/o persone in regola – conformemente agli obblighi previsti dalle Legge – per l’esecuzione degli stessi;
5) caduta di antenne televisive, radio e ricetrasmittenti, parabole telericeventi, pannelli solari o fotovoltaici;
6) danni da spargimento d’acqua e da rigurgiti di fogna;
7) attività domestiche, intendendosi per tali tutti i rischi derivanti dalla conduzione della casa e della famiglia;
8) scoppio, implosione ed esplosione di apparecchi domestici, audiovisivi ed elettrodomestici;
9) intossicazioni ed avvelenamenti da cibi e bevande preparati o somministrati dall’Assicurato;
10) scoppio e/o esplosione di gas ad uso domestico;
11) proprietà ed uso di biciclette e velocipedi, anche da parte degli addetti ai servizi domestici ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile;
12) responsabilità civile verso i dipendenti addetti ai servizi domestici incluso giardinaggio:
• ai sensi dell’art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e X.Xxx. 23 Febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute fino alla data di stipula del presente contratto, per gli infortuni da loro sofferti;
• ai sensi del C.C. a titolo di risarcimento per danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e X.Xxx. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute fino alla data di stipula del presente contratto, cagionati per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge. L’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 delle Legge 12 giugno 1984 n. 222;
13) responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici, colf, baby-sitters nonché persone alla pari, non legati all’Assicurato da rapporto di lavoro dipendente o subordinato o ad esso assimilabile, per gli infortuni da loro sofferti. La Società copre altresì la responsabilità civile delle medesime persone per danni da queste involontariamente cagionati a terzi nell’espletamento delle mansioni svolte per conto del Contraente e dei suoi familiari conviventi;
14) responsabilità per fatto dei figli minori dell’Assicurato quando sono affidati temporaneamente a persone con loro non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;
15) responsabilità per fatto dei figli minori causato con xxxx e di cui l’Assicurato debba rispondere per legge;
16) proprietà, possesso e/o uso di animali domestici e da cortile, nonché di cavalli e di altri animali da sella;
17) responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporaneamente gli animali predetti per conto del Contraente, purché queste persone non svolgano per professione tale attività;
18) attività sportive e del tempo libero ovunque esercitate;
19) partecipazione ad attività sociali e di volontariato, limitatamente alla responsabilità personale e con esclusione delle attività medico-sanitarie;
20) proprietà ed uso di imbarcazioni a vela od a remi di lunghezza non superiore a metri 6,5 nonché di wind-surf;
21) inquinamento conseguente a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato. La garanzia è operante sino ad un massimo risarcimento di € 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.000,00;
22) proprietà e/o conduzione di piscine, attrezzature sportive e per il gioco, purché pertinenti la dimora abituale o saltuaria del Contraente;
23) proprietà, detenzione legittima ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro a segno e a volo, fucili subacquei;
24) pratica di hobby quali modellismo, bricolage, giardinaggio compreso l’uso di motofalciatrici;
25) pratica del campeggio ed uso delle relative attrezzature, compresi i danni a terzi da incendio e scoppio;
26) partecipazione a gare e corse che siano di carattere dilettantistico e che non prevedano l’impiego di aeromobili, di veicoli a motore o natanti diversi da quelli indicati al punto 20);
27) attività diverse ovvero: partecipazione dell’Assicurato, quale genitore, alle attività della scuola e ad ogni altra attività autorizzata dalle Autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.) compresa altresì la responsabilità personale derivante da fatto degli allievi affidati alla loro sorveglianza;
28) danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi a seguito di incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute con il Iimite di € 50.000,00 per ogni sinistro;
29) danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni a seguito di guida, contraria alla volontà dei genitori, di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso;
30) danni provocati dall’Assicurato, nella sua qualità di trasportato su autoveicoli di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi, esclusi i danni ai veicoli stessi;
31) danni provocati a terzi durante l’esercizio dell’attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge
n. 157 dell’11 Febbraio 1992;
Art. 3.2 – Esclusioni e delimitazioni
Non sono considerati terzi ai fini delle garanzie di cui al presente Settore:
• l’Assicurato, come descritto all’art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione;
• le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato subiscano il danno in occasione lavoro o di servizio, salvo quanto previsto ai punti 12) e 13) dell’art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione;
• tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione. L’assicurazione non è operante per i danni:
1) causati da atti dolosi degli Assicurati, salvo quanto previsto al punto 15) dell’art. 3.1;
2) provocati nell’esercizio di attività professionali, commerciali, industriali;
3) alle cose e animali che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia, o detengano a qualsiasi titolo o destinazione;
4) da furto e quelli alle cose altrui da incendio di cose degli Assicurati, salvo quanto stabilito ai punti 25) e 28) dell’art. 3.1;
5) derivanti dalla proprietà, uso e guida di aeromobili, nonché di veicoli a motore e di natanti, salvo quanto disposto ai punti 20) 26) 29), e 30) dell’art. 3.1;
6) derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
7) derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi;
8) derivanti dall’attività venatoria qualora:
• l’Assicurato non sia in possesso dei requisiti di età e di abilitazione nonché di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, ovvero l’attività venga svolta con mezzi non consentiti dalla legge, in luoghi e periodi vietati e comunque non in conformità alle vigenti disposizioni;
• il massimale assicurato sia inferiore ai minimi previsti dalla Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992;
9) di cui ai punti 29) e 30) dell’art. 3.1 - in assenza di operante copertura assicurativa verso terzi ai sensi della Legge 990 del 14.12.1969 e successive modifiche, su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori o natanti interessati;
10) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo provocato da:
• produzione, distribuzione e manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o natura l’amianto;
• dall’emissione di onde e campi elettromagnetici;
11) derivanti da malattie professionali da qualunque causa determinate.
Art. 3.3 – Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Le spese di difesa sostenute dall’Assicurato saranno a carico delle Società soltanto se da essa preventivamente autorizzate.
CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ CIVILE
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
L – Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione di fabbricati
La garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati nella presente polizza comprese: le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti. Pertanto, deve intendersi operante quanto previsto dall’art. 3.1 ai punti 1)-4)-5)-6)-7) (limitatamente alla conduzione della casa)-8)-10)-22) e 28).
M – Esclusione della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati
A parziale deroga dell’art. 3.1 – i punti 1)-4)-5)-6)-7) (limitatamente alla conduzione della casa)-8)-10)-22) non sono operanti.
N – Bed & Breakfast
A parziale deroga dell’art. 3.2 – Esclusioni e delimitazioni, punto 2) - l’assicurazione è operante per i danni cagionati agli ospiti nello svolgimento dell’attività di “BED & BREAKFAST” intendendosi per tale l’attività di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o ricorrente in periodi stagionali, svolta nella dimora abituale o nei locali direttamente comunicanti o nelle eventuali dipendenze, avvalendosi della normale organizzazione famigliare ed esercitata in conformità alle leggi in vigore al momento del sinistro.
Sono compresi in garanzia:
• i rischi derivanti dalla somministrazione di cibi e bevande di produzione dell’Assicurato, somministrati direttamente ai clienti nel solo ambito dei locali oggetto dell’assicurazione, nonché il rischio dello smercio di prodotti alimentari di provenienza commerciale;
Restano, in ogni caso, esclusi:
• i danni causati alle cose date in consegna e custodia all’Assicurato.
L’assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di € 100,00 per ogni sinistro.
O – Estensione alla responsabilità civile dell’insegnante
A parziale deroga dell’art. 3.2 – Esclusioni e delimitazioni, punto 2) – la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile personale dell’Assicurato nello svolgimento dell’attività professionale di insegnante di scuola elementare, materna o nido d’infanzia.
La garanzia è operante per tutte le attività connesse quali esercitazioni pratiche, gite scolastiche o attività parascolastiche, comprese le eventuali lezioni di recupero effettuate presso il proprio domicilio.
P – Franchigia assoluta
Il pagamento di ogni sinistro, limitatamente ai danni a cose, verrà effettuato previa applicazione di una franchigia fissa e assoluta pari a € 150,00. Per le garanzie che già prevedono franchigie inferiori al suddetto importo, l’indennizzo sarà effettuato con l’applicazione di detta franchigia; tuttavia, la stessa, non sarà dedotta nel caso in cui le franchigie previste risultassero superiori a € 150,00.
Q – Responsabilità civile personale
A parziale deroga dell’art. 3.2 – Esclusioni e delimitazioni, punto 2) – la garanzia è operante per la responsabilità civile personale dell’Assicurato dipendente, non attinente lo svolgimento dell’attività professionale, per danni involontariamente cagionati a terzi. La garanzia è prestata previa applicazione per ogni sinistro di una franchigia di € 150,00.
R – Ricorso terzi da incendio
A parziale deroga dell’art. 3.2 – Esclusioni e delimitazioni - punto 4) e ad integrazione di quanto previsto dall’art. 3.1 – punto
28) la Società risarcisce un importo aggiuntivo nel limite, a primo rischio assoluto, di € 100.000,00, per sinistro e anno assicurativo, per i danni materiali e diretti causati a cose di terzi da incendio, fumo, esplosione, scoppio, di cose dell’Assicurato o da lui detenute, anche in consegna e custodia. La garanzia è prestata previa applicazione per ogni sinistro di una franchigia di € 150,00.
S – Malattie professionali
A parziale deroga dell’art. 3.2 – punto 11 – limitatamente agli addetti ai servizi domestici dipendenti, la garanzia della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali.
Questa estensione è efficace a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipula della presente assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione. La presente garanzia è prestata nel limite del 25% (procento) del massimale di responsabilità civile indicato in polizza che rappresenta, in ogni caso, la massima esposizione della Società:
• per più danni originati dal medesimo tipo di malattia professionale anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia;
• per più danni verificatisi nel corso di uno stesso periodo di assicurazione.
La garanzia non opera:
1) per prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti alla:
• mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato;
• intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell’Assicurato;
Le esclusioni di cui al punto 2) non avranno effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3) per le malattie connesse alla presenza, uso, contaminazione, estrazione o manipolazione vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto;
4) per i casi di contagio da virus HIV, per silicosi e asbestosi, per i casi di encefalopatia spongiforme già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi;
5) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sui luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire libero accesso ed a fornire la documentazione necessaria.
CONDIZIONI SPECIALI RESPONSABILITÀ CIVILE
(che integra le Condizioni Generali quando l’assicurazione è riferita ad abitazione locata a terzi)
1 – Abitazioni locate a terzi
A parziale deroga dell’art. 3.1 delle Condizioni Generali, limitatamente alle abitazioni locate a terzi - espressamente indicate in polizza - l’assicurazione vale esclusivamente per la Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge:
• al Contraente nella sua qualità di proprietario del fabbricato comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio di fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti;
• al locatario, nella sua qualità di conduttore del fabbricato; comprese le suddette dipendenze.
Inoltre, a deroga di quanto previsto dall’art. 3.2 al punto 1) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, il Contraente - nella sua qualità di proprietario del fabbricato - ed il locatario - nella sua qualità di conduttore del medesimo - sono considerati terzi tra loro.
Inoltre, la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempre che il Contraente stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.
CONDIZIONI GENERALI ASSISTENZA
SETTORE D
La Società presta il servizio di assistenza in collaborazione con:
Gli Assicurati possono ottenere l’intervento della Centrale Operativa telefonando ai seguenti numeri:
dall’Italia 800-015711
dall’estero 0039 02-26609609
per la protezione 24 ore su 24 dell’abitazione
Per richiedere l’assistenza è necessario comunicare:
– il numero di polizza;
– cognome e nome dell’Assicurato e suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono, fax, ecc.);
– prestazione richiesta;
– l’indirizzo dell’abitazione presso la quale si richiede l’intervento;
Art. 4.1 – Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga a garantire le seguenti prestazioni per le abitazioni costituenti dimora abituale e/o saltuaria dell’Assicurato - indicate in polizza - ovvero:
a) invio di un idraulico per interventi di urgenza, al verificarsi di una rottura, una otturazione oppure un guasto alle tubature fisse dell’impianto idraulico nell’abitazione dell’Assicurato che provochino un allagamento o una mancanza di erogazione d’acqua allo stabile.
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente a casa dell’Assicurato, un idraulico per l’intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l’idraulico, la Società rimborserà all’Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento;
b) invio di un elettricista per interventi di urgenza al verificarsi di un guasto all’impianto elettrico dell’abitazione dell’Assicurato. La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente a casa dell’Assicurato, un elettricista per l’intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l’elettricista, la Società rimborserà all’Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento;
c) invio di un fabbro per interventi di urgenza, quando a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi di casa o mal funzionamento della serratura non sia possibile l’ingresso nella propria abitazione; oppure quando, a seguito di forzatura o tentata forzatura, non sia possibile chiudere la porta d’ingresso del proprio appartamento. La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente a casa dell’Assicurato, un fabbro per l’intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire il fabbro, la Società rimborserà all’Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento;
d) servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere, ovvero la Centrale Operativa ricercherà un artigiano che necessiti all’Assicurato per motivi diversi da quelli precisati ai punti a) b) c) e quindi per situazioni di emergenza o di urgenza. Le relative spese saranno interamente a carico dell’Assicurato stesso;
e) servizio di segnalazione guasti, ovvero qualora sia necessario segnalare un guasto avvenuto all’impianto idrico, elettrico o del gas di pertinenza dell’abitazione dell’Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire all’Assicurato i numeri telefonici delle varie aziende interessate ed eventualmente a segnalare direttamente la presenza del guasto;
f) spese d’albergo, nel caso in cui gli eventi di cui ai punti a), b), c) o altre cause di forza maggiore rendano obiettivamente inagibile l’abitazione assicurata, la Centrale Operativa provvederà a prenotare un hotel - per conto dell’Assicurato - sostenendo le spese di pernottamento e 1° colazione, entro il limite massimo di € 275,00 per evento;
g) rientro dell’Assicurato a causa di sinistro avvenuto nella propria abitazione, ovvero qualora l’Assicurato si trovi in viaggio - anche all’estero - e sia costretto ad anticipare il proprio rientro a seguito di furto, incendio o scoppio verificatisi nella sua abitazione, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il rientro dell’Assicurato col mezzo di trasporto più idoneo e la Società sosterrà le spese di viaggio entro il limite massimo di € 225,00 per evento;
h) servizio di sorveglianza, qualora a seguito di furto o tentato furto siano stati resi inefficaci i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati, la Centrale Operativa provvederà a reperire e a mettere a disposizione dell’Assicurato entro 2 ore dalla sua richiesta, una guardia giurata, appartenente ad organizzazione convenzionata, in attesa dell’invio degli artigiani per il ripristino dei suddetti mezzi di chiusura. La Società sosterrà la relativa spesa sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento dopodichè il costo della guardia giurata resta a carico dell’Assicurato;
i) spese di trasloco presso un altro domicilio per effettuare lavori di ripristino dell’abitazione dell’Assicurato qualora fosse divenuta impraticabile a seguito di sinistro. In tal caso la Centrale Operativa provvederà a fornire all’Assicurato una ditta di traslochi convenzionata oppure autorizzerà l’Assicurato a reperirne una di propria fiducia. La Società sosterrà comunque le relative spese - con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data del trasloco – con un limite massimo di € 1.050,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 4.2 – Esclusioni e delimitazioni
Le prestazioni assicurative da parte della Società non sono dovute nei seguenti casi:
a) disposizioni delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa;
b) guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;
c) movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) sinistri cagionati con dolo dell’Assicurato;
e) sinistri riguardanti abitazioni locate a terzi;
f) per xxxxx conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa dovuto a cause di forza maggiore;
sono inoltre esclusi:
g) i costi dei materiali e/o pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi di cui ai punti a), b) e c) dell’art. 4.1.
CONDIZIONI GENERALI TUTELA LEGALE
SETTORE E
In relazione alla normativa introdotta dal D.Lgs n. 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art. 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – di seguito denominata DAS con sede in Verona, Via IV Novembre n. 24 – Tel 045/0000000/658 – Fax 045/0000000
A quest’ultima, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.
Art. 5.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura, nei limiti del massimale indicato in polizza, il rischio delle seguenti spese che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell’Assicurato:
• di assistenza stragiudiziale;
• per l’intervento di un legale;
• per l’intervento del perito d’ufficio (C.T.U.);
• per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
• di giustizia, in caso di condanna penale;
• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
• conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove di difesa;
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
• degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
AMBITO DELLA GARANZIA
(la garanzia è operante solamente per l’opzione scelta e per la quale risulti versato il relativo premio)
Art. 5.2 – Garanzia Base – (relativa solo alla dimora abituale e saltuaria)
Con riferimento all’art. 5.1 – Oggetto dell’assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato in stretta relazione alla dimora abituale e/o saltuaria indicate in polizza, qualora:
a) l’immobile subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) l’Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nei confronti di xxxxxxxxx, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione da lui stesso commissionati, purché il valore in lite sia superiore a € 200,00;
d) debba sostenere controversie civili riguardanti luci, vedute, confini, distanze, servitù, relative alla sua proprietà esclusiva, oppure riguardanti il contratto di locazione se è conduttore dell’immobile e purché il valore in lite sia superiore a € 200,00.
Art. 5.3 – Garanzia Completa – (vita privata)
Con riferimento all’art. 5.1 – Oggetto dell’assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato nell’ambito della sua vita privata qualora:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto di illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 200,00. Si comprendono:
• le controversie relative alla dimora abituale e/o saltuaria, purché direttamente utilizzate dall’Assicurato;
• le vertenze relative ad operazioni di ristrutturazione della dimora abituale e/o saltuaria, purché direttamente utilizzata/e dall’Assicurato;
• le controversie nascenti dal contratto di lavoro dipendente dell’Assicurato, anche con Ente Pubblico;
• i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione, originati dai fatti connessi all’attività lavorativa subordinata;
• le controversie e i procedimenti che coinvolgano l’Assicurato nella veste di utente di ciclomotore o bicicletta, di pedone o di trasportato;
• le controversie con Istituti o Enti Pubblici di assicurazione Previdenziali e Sociali;
• le spese degli arbitri e del legale intervenuti, entro il limite di € 6.000,00 per ciascun arbitrato, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri.
d) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Articolo 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio.
L’Assicurato è tenuto a dichiarare alla Società, al momento della denuncia di sinistro, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità Civile e, a seguito di semplice richiesta da parte della Società, ad esibirne copia;
e) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché le persone assicurate vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
Si comprendono in garanzia, a parziale deroga di quanto stabilito all'Articolo 5.5 “Esclusioni e delimitazioni”, i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o l’Assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale, la Società provvederà all’anticipo delle spese legali e / o peritali, nel limite della somma di Euro 3.000,00, in attesa della definizione del giudizio.
Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio;
f) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 500,00, che debbano essere processualmente trattate ed eseguite nei Paesi della Unione Europea, in estensione a quanto previsto all’art. 5.4.
g) debba avere assistenza nei seguenti Atti di Volontaria Giurisdizione:
• ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio. La garanzia viene prestata per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati, tramite l’assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato dalla Società. L’eventuale conseguente domanda di divorzio verrà garantita, sempre tramite l’assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato dalla Società, a condizione che la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che essa abbia dato luogo ad un sinistro gestito dalla Società ed inoltre a condizione che vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo che intercorre tra l’omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti;
• istanza di interdizione o inabilitazione, oppure di revoca di tali provvedimenti (Artt. 417 e 429 Codice Civile) di un parente o di un congiunto;
• istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Artt. 49 e 58 Codice Civile) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Codice Civile) di un parente o congiunto.
La garanzia relativa agli Atti di Volontaria Giurisdizione di cui al presente paragrafo g) inizia a decorrere trascorsi due anni dalla stipula del contratto.
Inoltre:
Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce i seguenti servizi, nell’ambito delle materie previste dalle suddette coperture:
• ConsulDAS telefonica con il numero verde 000.00.00.00. L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
– consulenza legale anche al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti;
– chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• Consultazione preventiva ed assistenza: nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale, previa richiesta alla Società, tramite il numero verde 000.00.00.00.
DISPOSIZIONI GENERALI TUTELA LEGALE
Art. 5.4 – Estensione Territoriale
Per tutti i rischi, le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbono essere processualmente trattati ed eseguiti:
• in tutti gli Stati d’Europa, nelle ipotesi di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale;
• in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, negli altri casi.
Art. 5.5 – Esclusioni e delimitazioni La garanzia non comprende:
– danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
– controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore;
– controversie che si riferiscono ad abitazioni locate a terzi;
– materia fiscale e amministrativa;
– diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
– controversie riferibili a beni immobili diversi dalla dimora abituale e/o saltuaria dell’Assicurato;
– operazioni di acquisto e costruzione di beni immobili;
– acquisto di beni mobili registrati;
– procedure arbitrali (tranne quanto previsto per la Garanzia Completa);
– vertenze di lavoro dipendente e procedimenti penali allo stesso connessi, quando l’Assicurato sia un operatore medico o sanitario dipendente ospedaliero.
Art. 5.6 – Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicurativa
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una dalle parti ha iniziato a violare norme legislative o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
– dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
– trascorsi due anni dalla stipula del presente contratto se si tratta di Atti di Volontaria Giurisdizione;
– trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.
Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui recessione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno dei contraenti.
In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore dell’Assicurato/Contraente.
Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico.
Persone assicurate sono:
oltre all’Assicurato/Contraente, i componenti il suo nucleo familiare come da stato di famiglia.
NORME IN CASO DI SINISTRO INCENDIO E FURTO
Art. 6.1 – Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate;
b) darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.);
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile;
c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all’Autorità competente, precisando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, trasmettendone copia all’Agenzia o alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.
f) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documentazione probatoria che possa essere richiesta dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto dell’art. 1914 del Codice Civile.
Art. 6.2 – Assicurazione presso diversi assicuratori
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto.
Tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti degli assicuratori verso i quali l’Assicurato non ha fatto alcuna richiesta d’indennizzo, per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota è ripartita fra tutti gli assicuratori.
Art. 6.3 – Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dall’Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art. 6.4 – Mandato dei Periti I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli “Obblighi in caso di sinistro” dell’art. 6.1;
c) verificare I’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. 6.5 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano
fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso, qualsivoglia azione ed eccezione inerente l’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 6.5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita o Settore di polizza secondo i seguenti criteri:
a) per il Fabbricato: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, e per riparare quelle soltanto danneggiate, e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti;
b) per il Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, cosi come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, I’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.
L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società. Finché ciò non avviene la Società limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato. La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato.
Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e dei lampadari, l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto.
Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il seguente art. 6.6. – Deroga alla proporzionale.
Art. 6.6 – Deroga alla regola proporzionale (non applicabile per la forma a “Primo Rischio”)
Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato o per il Rischio Locativo risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell’area, e per il Contenuto inferiore al valore a nuovo, la Società risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.
Tuttavia se i valori di esistenza stimati al momento del sinistro non superano di oltre il 15% le somme assicurate, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite.
Art. 6.7 – Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto alla parte d’indennizzo relativa al pregiudizio che ne deriva.
Art. 6.8 – Riduzione delle somme assicurate
Per la forma a “Primo Rischio”, in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile. La Società, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall’emissione dell’appendice.
Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non consumato sulla somma assicurata rimasta in essere.
Art. 6.9 – Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
• la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
• I’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
• il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 6.10 – Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
Art. 6.11 – Recupero delle cose rubate (valida solo per settore Furto)
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società.
Art. 6.12 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all’Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell’Assicurato stesso.
Art. 6.13 – Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Sede, ovvero presso quella dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 1.9 lett. a) e dell’art.
2.5 punto d).
Se l’Assicurato è un’impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento può richiedere:
• l’attestazione del Tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
• il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.
Art. 6.14 – Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata maggiorata dell’indennizzo di cui agli artt. 1.2 e 2.3 - Aumento dell’indennizzo.
Art. 6.15 – Anticipo indennizzi
La Società anticipa un importo fino al 50% del presumibile indennizzo, in base alle risultanze acquisite, purché:
• I’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
• I’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della “denuncia circostanziata del sinistro”;
• il presumibile indennizzo non sia inferiore al 40% della somma assicurata;
• non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell’Assicurato.
In presenza di tali requisiti, la Società provvederà ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell’Assicurato.
Art. 6.16 – Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, derivante dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei parenti, conviventi, ospiti o collaboratori familiari, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa verso i responsabili del danno.
NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 6.17 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.).
NORME IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE
Art. 6.18 – Denuncia del sinistro e scelta del legale
L’Assicurato deve denunciare il sinistro a DAS trasmettendo inoltre tutti gli atti e documenti di cui al successivo art. 6.19.
I sinistri denunciati oltre un anno dalla loro insorgenza comporteranno per l’Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia.
L’Assicurato, a pena di decadenza dal diritto di garanzia, dovrà far pervenire a DAS notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, immediatamente e comunque entro il termine utile per la difesa.
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può indicare a DAS un legale - residente nella località ove ha sede l’Ufficiale Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 2.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS o con la Società.
Art. 6.19 – Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
L’Assicurato è tenuto a fornire a DAS tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Art. 6.20 – Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro, DAS si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 6.18. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con DAS per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure.
In caso di divergenze di opinioni fra l’Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all’Assicurato del giudizio - in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale
- la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi per iscritto, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con DAS; in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da DAS per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Art. 6.21 – Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo - Arbitrato
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 6.22 – Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.L. 30.06.2003 N. 196
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/ interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/ distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato stesso.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi in cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso in cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
a) i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché ad agenti o mediatori di assicurazione.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli artt. 7 e 10 della Legge conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento è la Società stessa con sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x. 00 – Responsabile è il Direttore Generale pro tempore domiciliato in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x. 00.
Mod. 13501 - 15.000 - 03/10 - LGA