CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE OPERAZIONI DI
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE OPERAZIONI DI
LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA EX LEGE 240/81
Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”)
AVVERTENZA
Le presenti condizioni e modalità operative, redatte in attuazione dell’art. 23, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, e della Delibera di Giunta Regionale
n. 38/9 del 2 agosto 2005, disciplinano la concessione del contributo in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria, secondo la procedura valutativa c.d. a sportello correlata alle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 30 marzo 1998 n. 123.
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PREMESSA
1. Operazioni di locazione finanziaria
Artigiancassa - Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.A.1, in qualità di concessionaria della gestione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi di cui all’art. 37 della legge 25 luglio 1952 n. 949, può concedere contributi in conto canoni ai sensi dell'art. 23 comma 1 della legge 21 maggio 1981, n. 240, sulle operazioni di locazione finanziaria effettuate in favore delle imprese artigiane2.
Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.
2 - Società e Banche autorizzate ad operare
Sono autorizzate ad operare nel comparto del leasing artigiano agevolato, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/81, le Società di locazione finanziaria3 iscritte nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Sono, altresì, autorizzate ad operare le Banche4 che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria.
1 Per brevità successivamente denominata Artigiancassa.
2 Per brevità successivamente denominata "impresa”. 3 Per brevità successivamente denominate “Società”. 4 V. precedente nota n. 3.
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AGEVOLAZIONE IN CONTO CANONI
Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”)
1. Soggetti beneficiari
Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con esclusione di quelle appartenenti ai settori riportati nell’appendice n. 1.
2. Domanda di ammissione al contributo in conto canoni
La domanda di ammissione al contributo in conto canoni deve essere compilata dall’impresa artigiana e dalla Società, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente lo schema riportato in appendice n. 2; la predetta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa dalla Società alla Sede Regionale dell’Artigiancassa – Ufficio Regionale per la Sardegna - entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo5.
Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.
Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, deve essere allegata, in originale o in copia autenticata dalla Società, la seguente documentazione:
a) il verbale di consegna sottoscritto dall’impresa contenente la descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni;
b) la planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di operazioni di locazione finanziaria immobiliare.
Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a 154.937,07 Euro, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane corredato dell’apposita “dicitura antimafia” della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa può presentare, ai sensi dell'art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le modalità di cui al citato D.P.R. n. 445/2000.
La disposizione non si applica alle attività artigiane esercitate in forma di impresa individuale.
Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione al contributo in conto canoni, l’Artigiancassa comunica alla Società e all’impresa beneficiaria il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell’unità organizzativa
5 Cfr. successivo paragrafo 8.
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competente per l’istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 7.
3. Destinazione dell'operazione di locazione finanziaria
Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concessi contributi in conto canoni, devono avere per oggetto:
a) l'impianto e/o l'ampliamento di locali (locazione finanziaria immobiliare), posti al servizio dell’attività artigiana dell'impresa;
b) macchine, attrezzi strumentali e automezzi nuovi 6, ovvero usati nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE 1685/00 (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi) posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa.
La destinazione aziendale dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria deve essere mantenuta, per tutta la durata dell’agevolazione, sotto pena di revoca.
L’operazione di locazione finanziaria può comunque beneficiare, ai sensi del 5° considerando del Regolamento CE 69/01 sugli aiuti d’importanza minore (c.d. regola “de minimis”), di altri interventi agevolativi autorizzati dalla Commissione Europea o rientranti in un Regolamento di esenzione per categoria.
Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa artigiana locataria non potrà beneficiare – per l'acquisto dei beni locati – delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti artigiani agevolati.
Il contributo in conto canoni non può essere concesso per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.
Nel caso di operazione avente ad oggetto macchine, attrezzi strumentali e automezzi usati, ai sensi della citata norma 4 del Regolamento 1685/00, devono essere prodotte:
• una dichiarazione del venditore che attesti l’origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
• una dichiarazione di un perito iscritto all’Albo professionale che attesti che: a) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo del materiale simile nuovo; b) le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell’azienda e sono conformi alle norme standard pertinenti.
6 La circostanza, ove non rilevabile dalla documentazione prodotta, deve essere attestata dalla Società.
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4. Importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo
L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore del bene7 diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria. Detto importo non può comunque superare quello massimo concedibile ad una stessa impresa8 tenuto conto della eventuale complessiva residua esposizione per precedenti operazioni di contributo in conto interessi ovvero in conto canoni.
Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria di beni il cui valore9 sia inferiore a 5.165,00 Euro.
5. Durata di riconoscimento del contributo in conto canoni
Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore:
- a dodici anni, se riguarda beni immobili;
- a sei anni, se riguarda beni mobili.
Qualora il contratto di locazione finanziaria riguardi una impresa di nuova costituzione10, le predette durate sono elevate a 15 ovvero 8 anni, trattandosi rispettivamente di beni immobili e di beni mobili.
6. Tasso e condizioni economiche applicabili dalle Società
Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.
La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione dell'Artigiancassa presso la Società.
7 Al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese.
8 Ai sensi delle vigenti disposizioni normative, l’importo ammissibile al contributo in conto canoni non può superare il 90% della spesa d'investimento, nel limite:
❑ € 325.368,00: per le imprese individuali e societarie;
❑ € 697.217,00: a) per i consorzi di imprese non costituiti sotto forma di società cooperativa;
b) per le imprese cooperative; c) per le società costituite da non più di due anni, derivanti dalla fusione di due o più imprese preesistenti, iscritte nell'Albo delle Imprese Artigiane da almeno tre anni;
❑ € 1.394.433,00: per i consorzi costituiti in forma di cooperativa, previsti dal 3° comma dell'articolo 6 della Legge n. 443/85 ( c.d. consorzi misti ).
Per le imprese di produzione di beni i suddetti limiti sono elevati del 100%, ossia rispettivamente ad € 650.736,00, € 1.394.434,00 ed € 2.788.866,00.
9 V. precedente nota n. 8.
10 Si considerano di nuova costituzione le imprese iscritte negli Albi artigiani da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di concessione del contributo in conto canoni alla Società.
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Il pagamento anticipato di canoni è consentito fino alla misura massima del 20% del valore locato, ovvero alla sommatoria dell’importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi – beni mobili- a 12 mesi -beni immobili-
7. Ammissione al contributo in conto canoni
La domanda di ammissione al contributo in conto canoni, se completa e corredata della documentazione indicata al precedente paragrafo 2 e 3, viene sottoposta, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione, all’esame del Comitato tecnico regionale per la Sardegna di cui all’art. 37 della legge n. 949/52.
In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni ed i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa. L’ammissione al contributo in conto canoni è deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa o della documentazione che la deve completare; entro 15 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Società e all’impresa beneficiaria dell’ammissione medesima e del responsabile dell’unità organizzativa competente per la gestione dell’agevolazione.
Il Comitato può deliberare la concessione del contributo in conto canoni sino al raggiungimento del plafond di risorse attribuito preventivamente dalla Regione al fondo.
8. Xxxxxxx, decorrenza ed erogazione del contributo in conto canoni
Il contributo in conto canoni è determinato sulla base di un tasso vigente alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria 11.pari:
al 64% del tasso di riferimento.
Il contributo è calcolato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 949/5212.
Detta misura non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario "de minimis".
La decorrenza del contributo in conto canoni è quella del primo canone periodico di importo costante. La data di decorrenza di detto canone periodico deve
11 Il tasso di riferimento da considerare è quello indicato e aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive, in conformità con le disposizioni dell’Unione Europea. Detta misura di tasso di riferimento è resa pubblica sul seguente sito internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx.xxxx.
12 Il contributo in conto interessi è determinato, sull’importo del finanziamento ammesso all’agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento.
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coincidere o essere posteriore al primo giorno del mese successivo a quello di consegna del bene e, nel caso di più beni, a quello di consegna dell'ultimo bene.
Il contributo è erogato ripartito in più quote all'impresa per il tramite della Società che provvede al relativo accredito all’impresa stessa entro trenta giorni dalla ricezione e con valuta pari a quella applicata da Artigiancassa, semprechè la Società stessa:
- abbia riscontrato il regolare pagamento dei canoni del periodo di relativa competenza;
- non abbia comunicazioni rese a termini di contratto dall’impresa circa eventuali cessazioni dell’attività e/o della destinazione aziendale del bene locato13.
In caso contrario, la Società interrompe l’accredito delle quote di contributo, che potrà riattivare con valuta pari a quella dell’accredito a suo tempo effettuato da Artigiancassa, ove l’impresa provveda al pagamento dei canoni insoluti14 ovvero le comunicazioni rese non abbiano determinato revoche totali o parziali come previsto al successivo paragrafo 9.
Qualora il contratto venga risolto o l’impresa non provveda al pagamento dei canoni insoluti entro la scadenza contrattuale dell’operazione, ovvero l’Artigiancassa revochi il contributo per mancato adempimento dell’obbligo essenziale della destinazione, la Società autorizza Artigiancassa ad emettere nota di debito relativa alle quote di contributo non accreditate all’impresa, con valuta pari a quella dell’accredito a suo tempo riconosciuta da Artigiancassa.
Il contributo in conto canoni e’ assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente.
Le eventuali ritenute vengono effettuate da Artigiancassa all’atto dell’erogazione del contributo.
A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all’impresa una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.
9. Revoca del contributo in conto canoni
Artigiancassa si riserva la facoltà di accertare direttamente sia presso la Società che presso l'impresa, la sussistenza per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria, delle condizioni e finalità dell’operazione ammessa al contributo in conto canoni.
In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione il contributo in conto canoni è revocato totalmente o parzialmente.
13 La Società è tenuta a comunicare tempestivamente all’Artigiancassa, anche a mezzo fax, le notizie in parola ai fini della sospensione della erogazione di ulteriori quote di contributo e delle determinazione dell’eventuale contributo indebitamente percepito dall’impresa.
14 Non è considerato regolare pagamento quello effettuato a seguito di azioni ingiuntive ovvero intervenuto successivamente all’estinzione contrattuale.
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Il contributo in conto canoni potrà, inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.
I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all’impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall’impresa stessa ad Artigiancassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l’importo del contributo indebitamente fruito.
Per fatti non imputabili all’impresa, il contributo indebitamente percepito sarà maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa.
Appendice n. 1
SETTORI ESCLUSI DAGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI
(Classificazione ISTAT 1991)
Siderurgia CECA - L’esclusione si applica alle seguenti classi:
13.10 “Estrazione di minerali di ferro” (tutta la classe, ad eccezione delle piriti)
13.20 “Estrazione di minerali metallici non ferrosi” (limitatamente al minerale di manganese)
27.10 “Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA)”
Per attività dell’industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, si intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell’acciaio, per fonderia e altre ghise grezze; manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o non in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminati a caldo (comprese le bande per tubi e coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo
Industria carboniera - L’esclusione si applica ai seguenti gruppi:
10.1 “Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile” (tutto il gruppo)
10.2 “Estrazione ed agglomerazione di lignite” (tutto il gruppo)
10.3 “Estrazione ed agglomerazione di torba” (tutto il gruppo)
23.1 “Fabbricazione di prodotti di cokeria” (tutto il gruppo)
Costruzioni navali - L’esclusione si applica al seguente gruppo:
35.1 “Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni” (tutto il gruppo, ad eccezione della classe 35.12 “Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive”
Fibre sintetiche - L’esclusione si applica al seguente gruppo:
24.7 “Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali” (tutto il gruppo)
Industria automobilistica - L’esclusione si applica alla seguente divisione:
34 “Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi” (tutta la divisione, ad eccezione del gruppo 34.3 “Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori”)
Trasporti – Limitatamente agli investimenti in automezzi effettuati da imprese la cui attività principale rientri nel settore dei trasporti.
Pesca e acquacoltura - L’esclusione si applica alla seguente divisione:
05 “Pesca, piscicoltura e servizi connessi” (tutta la divisione, ad eccezione del gruppo 05.03 “Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura”)
Agricoltura - L’esclusione si applica alla seguente divisione:
01 “Agricoltura, caccia e relativi servizi” (tutta la divisione, ad eccezione dei seguenti gruppi, classi e categorie):
01.41.1 “Esercizio e noleggio di mezzi e macchine agricole per conto terzi, con personale”
01.41.2 “Approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari all’esercizio dell’agricoltura”
01.41.3 “Raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all’agricoltura svolti per conto terzi (esclusa trasformazione)”
01.42 “Attività dei servizi connessi all’allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari”
01.5 “Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi”
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - L’esclusione si applica alla seguente divisione:
15 “Industrie alimentari e delle bevande” (tutta la divisione, ad eccezione delle seguenti classi e categorie):
15.51.1
15.51.2
15.52
15.71
15.72
15.81.1
15.81.2
15.82
15.84
15.85
15.86
15.87
15.88
15.89.1
15.89.2
15.89.3
15.91
15.92
15.96
15.98
15.99
“Trattamento igienico e confezionamento di latte alimentare pastorizzato e a lunga conservazione”
“Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc.” “Fabbricazione di gelati”
“Fabbricazione di prodotti per l’alimentazione degli animali da allevamento” “Fabbricazione di prodotti per l’alimentazione degli animali domestici” “Fabbricazione di prodotti di panetteria”
“Fabbricazione di pasticceria fresca”
“Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati”
“Fabbricazione di cacao, cioccolata, caramelle e confetterie” “Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus, e di prodotti farinacei simili” “Lavorazione del tè e del caffè”
“Fabbricazione di condimenti e spezie”
“Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici” “Fabbricazione di dolcificanti, budini e creme da tavola”
“Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.), di minestre e brodi”
“Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti, lieviti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, ed altri prodotti alimentari n.c.a.” “Fabbricazione di bevande alcoliche distillate”
“Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione” “Fabbricazione di birra”
“Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche” “Fabbricazione di altre bevande analcoliche”
Inoltre, l’esclusione si applica ai seguenti gruppi:
16.0 “Industria del tabacco” (tutto il gruppo)
51.2 “Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi” (tutto il gruppo)
51.3 “Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco” (tutto il gruppo)
52.1 “Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati” (tutto il gruppo)
52.2 “Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati” (tutto il gruppo)
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI
(CONTRIBUTO IN CONTO CANONI ai sensi della legge 240/81, art. 23 e della Delibera della Giunta
Regionale n. 38/9 del 2 agosto 2005)
Appendice n. 2
Spett.le Spett.le
Banca/Società………………………… ARTIGIANCASSA S.p.A.
Sede Regionale della Sardegna
Il sottoscritto , legale rappresentante dell’impresa
richiedente, consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita’
AUTOCERTIFICA
ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 quanto segue:
DENOMINAZIONE
Ditta/ragione sociale .................................................................................................................................................
SEDE LEGALE
Via e n. civico …...............................................c.a.p. ................comune ………...........................prov. (sigla) .........
NATURA GIURIDICA ................................................. CODICE FISCALE ................................................................
ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Prov. (sigla) .......... .x. Xxxx..................data della delibera …................………... n. registro Ditte/Imprese…..………..
DATA INIZIO ATTIVITÀ…………………………………….CODICI ATTIVITÀ ISTAT…………………/……………………..
ATTIVITA’:……………………………………………………………………………………………………………………………
UNITÀ LOCALI:
1) Via e n. civico …….......................................……………….c.a.p ................comune .........................……………….
prov. (sigla) .......... destinazione (laboratorio, ufficio, esposiz., magaz.)………………………………………………….
2) Via e n. civico …….......................................……………….c.a.p ................comune .........................……………….
prov. (sigla) .......... destinazione (laboratorio, ufficio, esposiz., magaz.)………………………………………………….
DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE/DEI SOCI:1
1) Cognome e nome…………………………………………………….……………cod.fiscale…..……………………………
luogo e data di nascita………………………………………. …………………………………………………………………
residenza (via, n. civico, cap, comune)……………………………………………………………………………………….
2) Cognome e nome…………………………………………………….……………cod.fiscale…...……………………………
luogo e data di nascita………………………………………. …………………………………………………………………
residenza (via, n. civico, cap, comune)……………………………………………………………………………………….
3) Cognome e nome…………………………………………………….……………cod.fiscale…...……………………………
luogo e data di nascita………………………………………. …………………………………………………………………
residenza (via, n. civico, cap, comune)……………………………………………………………………………………….
4) Cognome e nome…………………………………………………….……………cod.fiscale……..…………………………
luogo e data di nascita………………………………………. …………………………………………………………………
residenza (via, n. civico, cap, comune)……………………………………………………………………………………….
ATTESTA
che la situazione occupazionale ed il fatturato sono quelli descritti nei seguenti prospetti:
OCCUPAZIONE AZIENDALE | TITOLARE (O SOCI) | OPERAI E IMPIEGATI | APPRENDISTI | FAMILIARI | TOTALE |
Antecedente l’investimento | |||||
Prevista a seguito dell’investimento |
1 Per i dati anagraficidi ulteriori soci utilizzare uno o più fogli aggiuntivi debitamente sottoscritti dal dichiarante
FATTURATO ANNUO | IMPORTO TOTALE (EURO) | VOLUME ESPORTATO (EURO) |
Antecedente l’investimento | ||
Previsto a seguito dell’investimento |
CHIEDE
• la concessione del contributo in conto canoni ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/81 e della Delibera di Giunta Regionale n. 38/9 del 2 agosto 2005, a valere sul contratto di locazione finanziaria avente la seguente destinazione aziendale:2
❑ locazione di macchine/attrezzature, nuove ❑ usate ❑;
❑ locazione di automezzi, nuovi ❑ usati ❑;
❑ locazione di immobile
Consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità’
DICHIARA
• ai fini del rispetto del massimale di agevolazione previsto per il regime di aiuti “de minimis” (G.U.C.E. L 10 del 13/1/01), ❑ che l’impresa ha beneficiato di altre agevolazioni nel triennio antecedente alla data della presente domanda per Euro ..........……………......................... (indicare l’ammontare del contributo) / ❑ che l’impresa non ha beneficiato di altre agevolazioni nel triennio antecedente alla data della presente domanda;
• di non aver richiesto e di impegnarsi a non richiedere analoghe agevolazioni per l’intervento oggetto della presente domanda;
• di essere in possesso delle norme regolamentari che disciplinano la concessione e la revoca del contributo in conto canoni richiesto con la presente domanda;
• che l’investimento e’ localizzato in: (Via e n. civico)…………………………………………………………….………..
nel Comune……..…………….(Prov.)…………
SI IMPEGNA
• a che l’impresa mantenga, sotto pena di revoca dei contributi concessi, la destinazione aziendale dei beni oggetto dei contributi medesimi per tutta la durata del finanziamento ed a comunicare immediatamente all’Artigiancassa, tramite la Banca/Società finanziatrice, qualsiasi variazione riguardante l’utilizzo dei predetti beni nonché l’eventuale perdita dei requisiti richiesti per beneficiare dei suddetti contributi, consentendo, a tal fine, che vengano effettuati controlli e gli accertamenti che la Banca/Società e l’Artigiancassa riterranno opportuni;
• a che l’impresa restituisca, in caso di accertata irregolarità, i contributi indebitamente percepiti, con l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative previste dalle vigenti norme regolamentari delle operazioni di locazione finanziaria agevolata per il territorio della Regione Sardegna.
i
ESPRIME IL CONSENSO
In relazione alle disposizioni recate dal D.Lgs. 196/03 e alla correlata informativa resa dalla Banca/Società finanziatrice, a che i dati personali riguardanti l’impresa stessa vengano comunicati all’Artigiancassa, che potrà a sua volta trattarli per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, comprese quelle relative all’informazione commerciale e all’offerta diretta di prodotti e servizi e potrà altresì comunicarli ad ogni altro eventuale soggetto interessato alla gestione degli interventi agevolativi richiesti.
Data, Firma del legale rappresentante dell’impresa
2 Barrare una o piu’ destinazioni.