ModuloCONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA Codice A404CGF Rev. n° 2 del 09/06/2020 Pag. 1 di 6
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1. Definizioni
“Imavi” o “Laboratorio”: la società Imavi S.r.l., con sede legale e operativa in Moie di Maiolati Spontini (AN) – Xxx Xxxxxx 00/00 - codice fiscale e partita IVA n. 01360890428.
“Cliente”: il soggetto giuridico, pubblico o privato, individuato nella parte anagrafica del presente contratto, che richiede a Xxxxx Xxx l’effettuazione di analisi chimico-fisiche e/o la prestazione di altri servizi;
“Campione”: un vino da esaminare non rappresentativo dell’intera massa o lotti salvo esplicita indicazione da parte di un’Autorità.
“Contratto” : convenzioni scritte, accettazioni di offerte Imavi, invio dei campioni susseguente ad offerta Imavi e/o lettera di accompagnamento dei campioni, ordini di esecuzione di analisi che pervengono direttamente dal cliente e da esso sottoscritti
2. Applicazione delle Condizioni Generali.
Le presenti Condizioni Generali si applicano al rapporto in essere tra Imavi e il cliente, fatte salve eventuali condizioni particolari convenute tra le stesse parti in forma scritta.
Con la conclusione del contratto si intendono accettate le condizioni generali di fornitura salvo esplicite deroghe o integrazioni formalmente risultanti dai documenti contrattuali medesimi.
3. Oggetto delle forniture
La prestazione di servizi da parte di Imavi può comprendere:
- analisi chimiche, fisiche, microbiologiche e epatotossiche su campioni di vino;
- servizi di sviluppo metodi, di ricerca, di studi su stabilità;
- servizi di assistenza tecnico-legislativa per esportazione vini.
4. Svolgimento dell’attività.
I servizi concernenti le attività di cui sopra, verranno posti in essere dal competente settore facente capo alla direzione del laboratorio assicurata da professionista abilitato.
Qualora alcune di queste attività siano subappaltate ad organizzazioni qualificate, Imavi è responsabile verso il cliente per le attività subappaltate eccetto il caso in cui il cliente in ambito regolamentato specifichi quale ente subappaltato debba essere utilizzato.
Il cliente, previo accordo su modalità e tempi di esecuzione con il responsabile di laboratorio, può partecipare allo svolgimento delle analisi del proprio campione.
5. Consegna dei campioni al Laboratorio.
Xxx non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato.
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Il ritiro del vino da analizzare presso il domicilio del Cliente (o presso altro luogo dallo stesso indicato) a cura di personale Imavi, o da esso incaricato può essere effettuato su richiesta del cliente, questo non si applica per i campioni di vino destinati all’esportazione.
Nel caso di ritiro come sopra, Imavi garantisce che il trasporto al Laboratorio avvenga secondo condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche che il materiale presentava all’atto della sua presa in consegna.
Il cliente ha l’obbligo di informare Imavi sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi.
Il cliente sarà responsabile ad ogni effetto di legge per danni a persone e cose derivanti dall’inadempimento degli obblighi di informazione sopraccitati avuto particolare riguardo per la salute e la sicurezza del personale Imavi.
A richiesta, Imavi assicura disponibilità a fornire indicazioni su procedure, tecniche e/o metodi di “campionamento” e di conservazione previste da normative e/o linee guida.
Le attività di “campionamento” possono essere assunte a carico e/o sotto responsabilità di Imavi solo su esplicita richiesta del cliente, in ogni caso il “campionamento” è escluso dall’accreditamento.
6. Tempistica
Il laboratorio IMAVI S.r.l. con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a rispettare i seguenti punti:
Tempo massimo per la comunicazione dei dati: 5gg. lavorativi;
Tempo massimo di conservazione dei campioni dopo le prove: 2gg. Lavorativi;
Tempo minimo di conservazione delle registrazioni tecniche relative alle prove effettuate: 4 anni; Tempo minimo di conservazione delle copie dei rapporti di prova relativi alle prove effettuate: 4 anni;
Tempo massimo per l’emissione del rapporto di prova: 5gg. lavorativi;
Il cliente ha facoltà di richiedere in forma scritta o verbale, risultati parziali anticipati a mezzo e- mail o fax delle prove (che saranno forniti mediante documentazione informale).
Non è consentito al cliente divulgare tali risultati parziali.
7. Conservazione del campione e del contro campione (o campione di riserva) - Campione residuo.
Il Laboratorio garantisce la conservazione del materiale da esaminare e dell’eventuale controcampione secondo modalità idonee a garantire il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche. Si applica solo a vini atti all’esportazione, in quanto il vino è un prodotto facilmente deperibile per cui il residuo di campione non può essere garantito per più di 2 giorni lavorativi (viene esclusa l’analisi del biossido di zolfo che non può essere attendibile)
L’eventuale contro campione viene conservato da Imavi, per un periodo proposto da Imavi e/o accettato dal cliente in forma scritta e valutato dal laboratorio in un periodo di 3 mesi.
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Decorso il termine indicato, Imavi ha la facoltà di distruggere il contro campione ovvero di conferirlo a terzi per lo smaltimento.
8. Rapporti di prova
Il Laboratorio è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi. I risultati analitici sono rappresentativi unicamente del campione ricevuto ed analizzato da Imavi.
Il cliente ha l’onere di comunicare al laboratorio tutte le informazioni necessarie (parametri da ricercare, identificazione del prodotto, eventuali metodi specifici,ecc.) ai fini di una corretta scelta della procedura analitica da applicare al campione, tale informazioni sono fornite dal cliente e l’Imavi non è responsabile per comunicazioni errate.
I rapporti di prova vengono emessi in unico esemplare con firma digitale e trasmessi via e-mail.
Il rilascio di eventuali duplicati in formato cartaceo e/o digitale e l’emissione di allegati al Rapporto di Prova su richiesta del Cliente e non per cause imputabili a Imavi, costituisce oggetto di separato addebito (25,82 €/cad)
L’emissione di rapporti di prova secondo formati corrispondenti a specifiche del Cliente deve essere richiesta per iscritto; qualora tale personalizzazione sia consentita dalle norme generali sull’accreditamento dei laboratori di prova e sia tecnicamente possibile; questa non costituisce prestazione accessoria.
L’emissione dei rapporti di prova, su richiesta scritta del cliente, può essere effettuata anche in lingua straniera emessi sia in formato cartaceo che elettronico non costituiscono prestazione accessoria.
I rapporti di prova vengono emessi, di norma, su modulistica “Imavi” che prevede, ove applicabile, il logo “ACCREDIA” in conformità alle norme pertinenti.
Ove applicabile e su richiesta del Cliente, espressamente formulata prima dell’accettazione del campione da parte del Laboratorio, i rapporti di prova riferibili a determinazioni di residui/tracce sono integrati con le informazioni relative al recupero utilizzato nei relativi calcoli secondo quanto previsto dal metodo applicato.
Ove prevista l’attività di campionamento a carico e/o sotto responsabilità di Imavi, nel rapporto di prova questa attività viene esclusa dal campo dell’accreditamento; l’Imavi fornisce ai propri cliente una procedura operativa di campionamento disponibile sul proprio sito internet .
Salvo che non sia diversamente convenuto, i rapporti di prova vengono consegnati al Cliente in formato elettronico con firma digitale secondo la normativa applicabile, tale documento costituisce il documento originale.
Su espressa richiesta del Cliente, che deve essere formulata prima dell’accettazione del campione da parte del Laboratorio, una copia dei rapporti di prova possono essere inviati xxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx.
E’ vietata la duplicazione parziale dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta di Imavi.
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Imavi provvede all’archiviazione elettronica dei rapporti di prova per 4 anni secondo modalità previste dalla vigente normativa; dove non diversamente richieste dalle leggi vigenti o concordato con il cliente, Imavi conserva i dati grezzi relativi alle analisi effettuate per un tempo non inferiore a 4 anni.
Il Cliente non deve utilizzare il Marchio ACCREDIA e/o di Imavi né altri riferimenti all’accreditamento di Imavi nella documentazione concernente i propri prodotti né riportarli sui prodotti stessi.
Il cliente ha la possibilità, alla consegna del campione, di chiedere la fornitura dei risultati in forma semplificata, in anticipo sull'emissione del rapporto di prova, che saranno forniti tramite l’invio del modulo “Risultati Analisi”.
9. Identificazione dei metodi di prova.
Su richiesta del Cliente il Laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure che sono stati utilizzati.
Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell’accettazione del campione.
Il sistema di gestione della qualità Imavi prevede un puntuale aggiornamento dei metodi adottati al fine di ottimizzare il servizio, ciò non richiede l’approvazione del committente; l’elenco dei metodi accreditati ed usati dal laboratorio sono reperibili sul sito internet aziendale (link esterno a pagina ACCREDIA). L’aggiornamento dell’elenco prove o dei metodi adottati sarà comunicata con email.
10. Rispetto della Normativa antinfortunistica.
Imavi S.r.l., nello svolgimento della propria attività e servizi, applica e ottempera a tutte le prescrizioni ed obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.
11. Tutela della privacy (Regolamento UE 2016/679 RGDP “Regolamento generale sulla protezione dei dati”).
In osservanza Regolamento UE 2016/679 RGDP “Regolamento generale sulla protezione dei dati” Imavi informa che presso l’archivio del Laboratorio verranno raccolti dati che riguardano il Cliente, da utilizzare ai fini dello svolgimento dell’attività inerente al presente accordo di fornitura.
In relazione al trattamento di tali dati il Cliente potrà esercitare i diritti previsti dall’Articolo 3 del Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016.
Tali dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici, telematici, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non diffonderli a terzi estranei.
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In adempimento di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 RGDP si allega apposita informativa che si intende approvata con la conclusione del contratto, salvo diversa comunicazione scritta da parte del cliente.
12. Obbligo di riservatezza e informazioni varie.
Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del contratto medesimo; e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso.
Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d’ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell’altra parte.
Ciascuna parte, in particolare, prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto d’ufficio ed imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute. (dal cliente o altri fonti).
Il Laboratorio informerà il cliente su eventuali richieste di informazioni riservate salvo che ciò sia vietato dalla legge.
13. Reclami/contestazione.
Il laboratorio, ferma l’applicazione di quanto previsto dal proprio sistema di gestione per la qualità certificato, considera impegnativi reclami e contestazioni in forma scritta che il cliente faccia pervenire entro 8 giorni dalla data di ricevimento del documento correlato alla prestazione oggetto di contestazione.
Termini diversi di decadenza devono essere preventivamente concordati con atto scritto.
14. Termini di pagamento.
Le prestazioni del Laboratorio devono essere pagate dal ricevimento della fattura, entro il periodo concordato tramite contratto.
Il metodo di pagamento delle fatture viene concordato con il cliente in sede di sottoscrizione ed è possibile effettuare cambiamenti dando tempestiva comunicazione all’ufficio amministrativo Imavi. Nel caso in cui si sia convenuto che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria, o altro strumento, la mancata ricezione dell’avviso di scadenza da parte del Cliente non costituisce giustificazione del mancato o ritardo pagamento.
15. Condizioni economiche
Le offerte di prestazioni, così come il listino prezzi è disponibile in laboratorio e può essere consegnato al cliente o ad un suo delegato che firmi per ricevuta il listino prezzi; aggiornamenti delle offerte economiche saranno inviate tempestivamente ai clienti in formato digitale ad un’e-mail fornita in sede di sottoscrizione del contratto.
15. Clausola risolutiva espressa
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Imavi potrà risolvere il contratto, senza preavviso alcuno, qualora il cliente non rispetti i termini di pagamento pattuiti senza che le possano essere opposte eccezioni.
Il cliente può recidere dal contratto in essere qualora le prestazioni dell’Imavi non godano più del loro interesse e/o dopo una variazione delle condizioni economiche.
16. Durata Contratto
La durata del contratto, così come le condizioni economiche e/o offerte particolari applicate non hanno scadenza temporale e si ritiene tacitamente rinnovato ad ogni nuova presentazione di campioni da sottoporre ad analisi; fatto salvo quanto espresso nel cap.15.
L’aggiornamento dei metodi di analisi adottati non hanno influenza sulla durata del contratto e si ritiene tacitamente rinnovato con la presentazione di nuovi campioni da sottoporre a prova.
17. Foro competente.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto in essere fra le stesse sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Ancona.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data Imavi S.R.L.
IL CLIENTE
Indirizzo
Firma
Ai sensi degli art. 1341 1342 c.c., le parti dichiarono di aver letto, preso conoscenza ed approvato specificatamente le seguenti clausole:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.
Imavi S.R.L. IL CLIENTE
In alternativa alla firma, di codeste condizioni generali, si ritiene accettato il contratto ed il listino prezzi alla consegna/accettazione del primo campione da analizzare.