Settore Ambiente Ecologia Energia
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Capitolato Speciale d’Appalto per il “SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ABBANDONATI DALLA DITTA ZEC
S.R.L. IN XXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X. 0 XX XXXXXX”
Parte I
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO
1. PREMESSA
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto è stato aggiornato al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.
In attesa dell’emanazione dei decreti ministeriali e delle linee guida restano in vigore alcuni articoli del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.288 del 10 dicembre 2010 ed entrato in vigore l’08 giugno 2011.
2. Oggetto dell'appalto e importo
L’appalto ha per oggetto lo smaltimento/recupero di rifiuti speciali non pericolosi abbandonati dalla Ditta ZEC S.r.l. in via Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx n. 7 in Novara per l’importo forfetario di € 59.484,57 (euro cinquantanovemilaquattrocentoottantaquattro/57), comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 772,21 (euro settecentosettantadue/21), IVA esclusa .
In particolare si tratta delle seguenti componenti di rifiuti, nei quantitativi e nella disposizione illustrati negli elaborati di progetto:
CER | quantità stimata T |
191204 - 150102 (plastica e gomma) | 165,58 |
200399 (rifiuti urbani non specificati altrimenti) | 461,62 |
150103 – 000000 (xxxxx e bancali) | 2,00 |
170407 (ferro) | 2,00 |
150101 – 191201 (carta) | 1,00 |
200139 (PET) | 1,20 |
totale | 633,40 |
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3. Piano operativo di sicurezza
Piano operativo di sicurezza
Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione Appaltante un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 89 comma 1 lettera h) e 96 comma 1 lettera g) e dal punto 3.2.1 dell’Allegato XV del D.Lsg. 09 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 03 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” il Piano Operativo di Xxxxxxxxx verrà redatto a cura del datore di lavoro dell’impresa esecutrice in riferimento allo specifico cantiere interessato; esso conterrà almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e da eventuali lavoratori autonomi subaffidatari;
3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato, con fotocopia dei corsi di abilitazione;
4. il nominativo del medico competente ove previsto;
5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione con fotocopia del corso di abilitazione;
6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere con fotocopia del corso di abilitazione;
7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa con fotocopia del libro matricola e della tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco delle eventuali opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate in relazione ai
rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le eventuali procedure complementari e di dettaglio;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere, sottoscritte dagli stessi;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere, sottoscritta dagli stessi.
Nel piano operativo di sicurezza l’Impresa deve indicare e dichiarare l’esistenza di eventuali interferenze lavorative causate dalla presenza, anche non contemporanea, di più Imprese nell’ambito del cantiere.
Inoltre deve predisporre un cronoprogramma dei lavori con l’indicazione delle fasi lavorative, dei termini di esecuzione delle fasi, onde consentire l’effettuazione delle attività di coordinamento.
In nessun caso le eventuali proposte integrative ed il piano operativo di sicurezza potranno giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti così come disposto dal comma 5 dell’art.100 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81.
Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx redatto dall’Appaltatore forma parte integrante del contratto di appalto.
Adempimenti in merito alla verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza dell’Impresa affidataria
Un incaricato della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.92 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81, verificherà l'idoneità del piano operativo di sicurezza e rilascerà, entro 7 gg. lavorativi dal ricevimento dello stesso, formale accettazione o formale richiesta di integrazioni qualora il piano non sia stato ritenuto idoneo.
Il datore di lavoro dell'Impresa affidataria dovrà, entro 7 gg. dal ricevimento della nota del Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione, adeguare il P.O.S. in base alle integrazioni richieste (se accettate).
Nel caso in cui le modifiche apportate al P.O.S. dal datore di lavoro non consentano comunque di rilasciare attestato di idoneità, verrà effettuata in ogni caso la consegna dei lavori per stabilire l'ultimazione contrattuale delle opere.
L'Impresa affidataria potrà iniziare esclusivamente le lavorazioni per le quali tutte le procedure in materia di sicurezza previste dal P.O.S. siano state ritenute idonee.
Adempimenti in merito alla verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza dell’Impresa esecutrice (subappalto e sub-contratto)
Ai sensi dell'art.101 comma 3 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81, in caso di subappalto o subcontratto, l’impresa esecutrice dovrà trasmettere il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio (dimostrata con sottoscrizione del P.O.S. da parte del Datore di Lavoro e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell’impresa affidataria), lo trasmetterà alla Stazione di Appalto per l’approvazione entro 7 gg. dal ricevimento.
La Stazione Appaltante verificherà l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza e rilascerà formale accettazione o formale richiesta di integrazione, qualora Piano
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Operativo di Sicurezza non sia stato ritenuto idoneo, entro 8 gg. dal ricevimento.
L'Impresa affidataria, entro 7 gg. dal ricevimento della nota nel caso di formale richiesta di integrazione, dovrà ritrasmettere il Piano Operativo di Sicurezza dell’Impresa esecutrice adeguato in base alle integrazioni richieste (se accettate).
L'Impresa esecutrice potrà iniziare i lavori esclusivamente dopo l’esito positivo delle suddette verifiche.
4. Consegna dei lavori
Il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace. Il Responsabile del Procedimento autorizza, altresì, ai sensi dell'art.32 comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
Dalla data di stipula del contratto decorre il termine di 45 giorni per la consegna dei lavori.
Il Direttore dei Lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo.
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
5. Cronoprogramma
Ai sensi dell'articolo 43 comma 10 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori e del Coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori, se nominato, entro 30 gg. dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il cronoprogramma esecutivo impegnativo dei lavori che gli siano stati consegnati, che deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione.
6. Ordini di servizio
L’ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.
7. Responsabilità tecnica dell'appaltatore
L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti all'epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere sono connessi con la miglior tutela della Stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli articoli 1667 e 1669 del codice civile.
8. Disciplina e buon ordine dei cantieri
Ai sensi dell’articolo 6, del Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. di cui al D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme contrattuali e tutte le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4 del predetto Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell’amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.
9. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore
L’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art.105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva fare riferimento all’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.
In caso di ritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell’art. 30, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, fare riferimento al medesimo articolo comma 6.
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10. Oneri a carico dell'appaltatore
Oltre alle spese di contratto, di registro ed accessorie, sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri occorrenti per:
1) l'allestimento e l'attrezzatura dei cantieri in modo adeguato all'entità delle opere, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori;
2) tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, capisaldi, ecc. necessari alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori, comprese le spese per il personale e gli strumenti;
3) i materiali e le opere provvisionali necessari alla costruzione delle baracche per il deposito dei materiali e per il ricovero del personale, nonché di un locale per la Direzione dei Lavori, se da questa richiesto;
4) le opere provvisionali in genere, come: ponti, assiti, steccati, illuminazione, licenze e tasse relative, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili, catene, arganelli e tutto quanto necessario per dare compiuta l'opera, ad esclusione di quelle previste nella stima di progetto non soggette a ribasso d’asta;
5) ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazione e simili inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro, dovendosi l'Appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e dei regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione del lavoro ed in particolare al D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81 ed al piano operativo di sicurezza che l’Impresa deve redigere e consegnare alla stazione appaltante prima della consegna dei lavori così come previsto dall’articolo 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.;
6) il trasporto - e l'allontanamento, a lavori ultimati - di qualsiasi materiale e mezzo d'opera;
7) la sorveglianza diurna e notturna dei lavori, del cantiere e dei magazzini, anche se in questi vi siano materiali di proprietà della Stazione appaltante;
8) la pulizia quotidiana del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
9) la formazione delle strade di accesso, la pulizia e manutenzione delle stesse, nonché di quelle che formano la sede dei lavori e delle loro pertinenze; la rimessa in pristino stato delle aree di qualsiasi tipo, di proprietà della Stazione appaltante o di terzi, che le venga concesso di utilizzare per la realizzazione delle opere e, in particolare, il ripristino, lungo le strade formanti la sede dei lavori, di tutte le loro pertinenze (quali: cordoni e superfici di marciapiedi, piazzali, aiuole, piante, tombini e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ecc.) che subiscano danneggiamenti e non siano dovute specificatamente manomettere per consentire l'esecuzione dei lavori. A tali fini, l'Impresa dovrà far rilevare, tratto per tratto, prima dell'inizio dei lavori, i guasti esistenti, promuovendo gli accertamenti di stato che ritenga all'uopo necessari; in difetto, sarà tenuta, a lavori ultimati, ad eseguire le riparazioni e regolarizzazioni riconosciute necessarie dalla Direzione dei Lavori o richieste da Terzi aventi causa;
10) tutto quanto in genere occorra per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte i lavori;
11) la documentazione fotografica dei lavori nel corso della loro esecuzione, come sarà richiesto e prescritto volta per volta dalla Direzione dei Lavori;
12) la custodia, la buona conservazione e la manutenzione ordinaria delle opere fino o all’emissione del certificato di regolare esecuzione e la garanzia per le difformità e vizi dell’opera;
13) l'esposizione di un cartello di cantiere ai sensi della Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’01 giugno 1990 n.1729/UL, del quinto comma dall’articolo 118 del X.Xxx. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. e del settimo comma dell’articolo 90 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81;
14) nel caso vi sia il minimo dubbio sulla presenza di materiali in cemento amianto il Datore di Xxxxxx dovrà attenersi alle indicazioni di cui al CAPO II – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
15) l’adozione e applicazione dei criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare di cui al Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013, pubblicato nella G.U. n. 67 del 20 marzo 2013 in vigore dal 20 aprile 2013.
Si dichiara infine espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati si è tenuto conto nello stabilire il costo del lavoro.
11. Sinistri alle persone e danni – danni causati da forza maggiore
Qualora nell’esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena decadenza del diritto di risarcimento.
L’esecutore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia stato eseguito l’accertamento dei fatti.
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Appena ricevuta la denuncia dei danni causati da forza maggiore, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore, all’accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
12. Documenti amministrativi e contabili
I documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni dell’appalto saranno quelli previsti dal titolo IX del D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207, finché attivo, poi si adeguerà alla normativa vigente al momento della redazione degli stralci esecutivi.
La contabilità dei lavori “a corpo” sarà effettuata - ai sensi degli articoli 43, comma 6 e 184, del X.X.X. 00 xxxxxxx 0000 x.000 - xxxxxx xx xxxxxx; poi si adeguerà alla normativa vigente al momento della redazione degli stralci esecutivi.
13. Misurazioni e verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
Il Direttore dei Lavori procederà alle misurazioni dei lavori ai sensi dell’articolo 185 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207.
Il Direttore dei Lavori potrà procedere in qualsiasi momento alla misurazione delle opere compiute e l’Appaltatore è invitato ad intervenire; qualora l'Appaltatore non si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a giorni cinque e, nel caso egli non si presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalla prima rata d'acconto e/o dalla cauzione.
In tale evenienza, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per l'eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione dei certificati di pagamento.
Se, per non essere stata chiesta la ricognizione a tempo debito, non si potessero poi eventualmente accertare in modo esatto le quantità e le qualità dei lavori compiuti dall'Appaltatore, questi dovrà accettare la stima che verrà fatta dalla Direzione dei Lavori o sopportare tutte le spese e i danni che si dovessero incontrare per una tardiva ricognizione.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. di cui al D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145, i controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante o dal Direttore dei Lavori nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
14. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - penali
L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'4 del presente Capitolato, e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale è applicata la penale in misura giornaliera dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, la penale è applicata dal Responsabile del Procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso Responsabile del Procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
E’ ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
15. Pagamento
Non è previsto il pagamento di acconti.
Il pagamento del saldo sarà liquidato dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo da parte della stazione appaltante.
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Il corrispettivo dell’importo dell’appalto è previsto totalmente a corpo.
Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria (10%) non può superare i novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.
Resta fermo l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità dell’affidatario del contratto e dei subappaltatori.
Ai sensi del comma 10 dell’articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del sub appaltatore o dei soggetti di subappalti titolari di subappalti o cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il calcolo del tempo contrattuale, per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento, non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato, presso la competente sezione di tesoreria.
16. Certificato di ultimazione dei lavori - conto finale dei lavori
Ai sensi dell’art.199 comma 1 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 in esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla eventuale data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
17. Sospensione e ripresa dei lavori
La sospensione dei lavori è regolata dall’articolo 107 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e precisamente:
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle
opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei, lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
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18. Proroghe
La proroga dei lavori è regolata dall’articolo 107 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n.
50 e precisamente:
L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
19. Collaudo dei lavori – certificato di regolare esecuzione – svincolo della cauzione
Il collaudo dei lavori è regolato dall’articolo 102 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n.
50 e precisamente:
1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità' per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.
3. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni alla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla cadenza del medesimo termine.
4. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
6. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50.
7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:
• ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;
• ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 ubicati nella regione/regioni ove e' stata svolta l'attività di servizio;
• a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
• a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sonodisciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché' i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 Fino alla data di entrata in vigore
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di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50.
9. Al termine del lavoro sono redatti:
• per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;
• l'aggiornamento del piano di manutenzione;
• una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.
Ai sensi dell'art.235, comma 1, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art.1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.
Ai sensi dell'art.235, comma 3, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal collaudo o dal certificato di regolare esecuzione stesso, determina l’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1 dell’art.235, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207.
Ai sensi dell'art.237, comma 1, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Ai sensi dell'art.237, comma 2, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
Ai sensi dell'art.237, comma 3, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207.
Ai sensi dell'art.237, comma 4, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4 e 235, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207.
20. Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione
La risoluzione del contratto è regolata dall’articolo 108 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e precisamente:
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50.
Ai sensi dell'articolo 108, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
21. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
Ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita
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dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
Ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara la risoluzione del contratto.
Ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, scaduto il termine assegnato il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
Ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, delibera la risoluzione del contratto.
22. Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto
Ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
Ai sensi dell'articolo 108, comma 7, del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dall’articolo 223 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
Ai sensi dell'articolo 108, comma 8, del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, in sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50.
23. Obblighi in caso di risoluzione del contratto
Ai sensi dell'articolo 108 comma 9, del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
24. Recesso
Ai sensi dell'articolo 109, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
Ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
Ai sensi dell'articolo 109, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
Ai sensi dell'articolo 109, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma precedente.
Ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
Ai sensi dell'articolo 109, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,l'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
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25. Accordo bonario per i lavori - collegio consultivo tecnico -transazione
Qualora insorgano controversie si procederà ai sensi degli artt.205, 207 e 208 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
26. Revisione dei prezzi
Le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia sono regolate dall’articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Parte II
NORME TECNICHE
PRESCRIZIONI GENERALI CIRCA L’ESECUZIONE DEI LAVORI
27. Elaborati di progetto
Gli elaborati di progetto indicanti gli interventi da effettuare saranno consegnati all’Appaltatore in copia singola da parte dell’Ente Appaltante (“Committente”).
28. Riferimenti legislativi
Il servizio oggetto dell’Appalto dovrà essere svolto nel rigoroso rispetto di tutte le normative vigenti ed in particolare del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e suoi Decreti attuativi.
29. Modalità operative
La raccolta dei rifiuti prodotti dai depositi ed il trasporto degli stessi dovranno essere effettuati dall’Impresa in condizioni di sicurezza a salvaguardia dell’ambiente e nel pieno rispetto delle normative di legge vigenti e, comunque, di tutte quelle che regolano la materia, ivi compreso il Codice della Strada.
In particolare, nell’esecuzione del servizio, l’Impresa si obbliga al rispetto delle seguenti fasi operative:
• cernita dei rifiuti di ogni singola tipologia da altre tipologie di rifiuto;
• idoneo imballaggio degli stessi;
• prelievo del rifiuto con mezzi idonei e caricamento sui mezzi di trasporto;
• trasporto con automezzi idonei ed autorizzati;
• conferimento finale in impianti in possesso di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero, rilasciato dalla Regione competente per territorio.
Il trasportatore, durante il viaggio, dovrà adottare ogni cautela al fine di evitare il diffondersi dei rifiuti e relativi eventuali acque di dilavamento/eluati nell’ambiente circostante.
L’ Impresa è, altresì, obbligata ad utilizzare mezzi d’opera, di sollevamento e di trasporto in genere, nonché attrezzature ed impianti, di proprietà o nella sua piena disponibilità ed in regola con le revisioni annuali e le norme vigenti. In particolare tutti i suddetti mezzi dovranno essere in perfetta efficienza nelle parti meccaniche, nella carrozzeria e nei pneumatici. La mancata disponibilità dei mezzi occorrenti, in regola con le disposizioni vigenti in materia, comporta la risoluzione del presente contratto.
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L’Impresa, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle autorità competenti in materia di trasporto stradale per conto terzi, per l’attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e qualsiasi altra norma che possa interessare l’esercizio del servizio.
Nel caso in cui si verifichino incidenti o eventi dannosi che riguardino i rifiuti oggetto del presente contratto al di fuori del perimetro del deposito, qualunque importanza essi rivestano, l’Impresa dovrà dare comunicazione scritta immediata al Responsabile del Procedimento. Qualora il servizio subisse interruzioni, sospensioni e/o variazioni di esercizio, l’Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione scritta, comunque, entro la giornata lavorativa al Responsabile del Contratto.
Le operazioni di prelievo dei rifiuti dovranno essere effettuate da personale specializzato dotato di tutti i necessari dispositivi di protezione individuale in funzione del grado di pericolosità del prodotto da ritirare.
Tutte le attrezzature utilizzate dalla Impresa all’uopo (transpallet, bravette, carrellini, etc.) dovranno essere in regola con le norme di sicurezza sul lavoro. Non potranno essere movimentati manualmente colli il cui peso lordo sia maggiore di kg 30/collo (neanche utilizzando contestualmente più operatori). Durante la movimentazione dei rifiuti gli operatori dovranno eseguire scrupolosamente le procedure impartite dalla direzione tecnica dell’ente ed in particolare utilizzare i passaggi specificamente indicati dalla segnaletica ed all’uopo adibiti al trasloco dei rifiuti.
Tutte le attrezzature utilizzate per il carico dei rifiuti (sponda idraulica, braccio meccanico, benna a polipo, etc.), dovranno essere in regola con le norme relative alla sicurezza degli operatori e, ove necessario, dovranno aver superato con esito positivo gli eventuali controlli previsti dalla legge. Relativamente a questi ultimi due punti (movimentazione e carico dei rifiuti), le attività di movimentazione e carico all’interno del sito (deposito) dovranno avvenire, ove necessario, secondo le indicazioni ed il coordinamento del responsabile tecnico dell’Impresa appaltatrice.
30. Ritiro dei rifiuti
Gli automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti dovranno essere appositamente indicati (numero di targa) nella copia del Decreto di iscrizione all’Albo delle imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti per le categorie relative all’ oggetto dell’ appalto che dovrà essere sempre conservata nell’abitacolo dell’automezzo e prontamente consegnata ad ogni controllo effettuato dall’incaricato Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione del deposito di produzione di rifiuti. Quest’ultimo deve verificare ad ogni prelievo la corrispondenza della targa dell’automezzo ad una di quelle elencate nella autorizzazione sopra indicata e che nella stessa sia evidenziato il codice del rifiuto trasportato.
All’atto del ritiro dei rifiuti dovrà essere consegnata alla committente una copia del Formulario di Identificazione del Rifiuto di cui all’art. 193 ed all’art. 194 del D. Lgs. 152/2006, timbrata e firmata dall’operatore per ricevuta. Durante il trasporto i rifiuti dovranno essere accompagnati dal Formulario di Identificazione dei Rifiuti sopra menzionato.
31. Smaltimento dei rifiuti
I rifiuti dovranno essere conferiti presso idoneo impianto che effettua una delle operazioni di recupero previste dall’Allegato C o una delle operazioni di smaltimento previste dall’Allegato B del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, oppure una delle attività di recupero previste nel D.M. 05/02/1998 e dal
D. Lgs. 152/2006, relativamente ai soli rifiuti che vengono avviati al recupero con procedura semplificata. L’Impresa dovrà indicare ad ogni prelievo di rifiuti, l’impianto di smaltimento e/o recupero presso il quale il rifiuto prelevato è destinato fornendo, altresì, copia delle autorizzazioni dell’impianto medesimo.
L’Impresa, a tale scopo, si impegna ad aggiornare ad ogni variazione intervenuta la lista degli impianti di smaltimento/recupero dei quali si serve e si impegna, altresì, ad aggiornare su detta lista l’indicazione di ogni nuova autorizzazione degli impianti dei quali trattasi.
Firmato per accettazione
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