CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo
Settore Logistica e fornitori Ufficio Analisi e liquidazioni
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
PER IL PERSONALE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Prot. n. 48300/2015
1. INTRODUZIONE
Il presente Capitolato ha ad oggetto la disciplina della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, elettronici e cartacei, per il personale dell’Agenzia delle Entrate (d’ora innanzi semplicemente “Agenzia”).
I buoni pasto elettronici dovranno essere caricati su carte ricaricabili a scalare che contengono i blocchetti virtuali di buoni pasto.
L’appalto è articolato in 3 lotti territoriali; in ogni caso i buoni pasto emessi devono essere spendibili in tutto il territorio nazionale senza limiti territoriali.
Per una completa visione dell’esatta ubicazione nonché del numero degli Uffici dell’Agenzia destinatari del servizio, si rimanda all’elenco allegato al presente Capitolato (All. 1 - Elenco uffici dell’Agenzia).
Si precisa che i dati contenuti nell’elenco potrebbero subire variazioni: in tal caso l’Agenzia si obbliga a consegnare tempestivamente all’aggiudicatario l’elenco aggiornato.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha ad oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici e cartacei del valore nominale di euro 7,00 (sette/00) da erogarsi in favore del personale dell’Agenzia. Resta salva la facoltà per l’Agenzia di richiedere tagli diversi.
L’erogazione del servizio dovrà avvenire mediante una rete di esercizi convenzionati con l’aggiudicatario, dietro presentazione di buoni pasto elettronici e cartacei da parte dei dipendenti.
L’Agenzia privilegerà la fornitura di buoni pasto elettronici ma potranno essere richiesti anche buoni pasto cartacei. Non sono stabilite percentuali predefinite di buoni pasto elettronici e cartacei.
3. DURATA ED IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
Con l’aggiudicatario di ciascun lotto verrà stipulato un accordo-quadro della durata di
3 anni, alle condizioni di cui al presente Capitolato ed al prezzo stabilito in sede di aggiudicazione.
L’attuale valore nominale dei buoni pasto assegnati ai dipendenti dell’Agenzia è di euro 7,00.
La base d’asta del presente appalto è costituita dal valore nominale del buono pasto pari ad euro 7,00.
La stima del fabbisogno triennale di buoni pasto per ciascuna Struttura viene di seguito indicata.
Lotto Nord | Fabbisogno triennale di buoni pasto | Fabbisogno triennale di buoni pasto con sesto quinto | |
XXXXXXX | 00.000 | 00.000 | |
XXXXXX XXXXXXX XXXXXX | 346.281 | 415.537 | |
LIGURIA | 576.621 | 691.945 | |
LOMBARDIA | 2.401.233 | 2.881.480 | |
PIEMONTE | 1.263.705 | 1.516.446 | |
TRENTO | 137.109 | 164.531 | |
XXXXX X'XXXXX | 00.000 | 00.000 | |
XXXXXX | 1.168.098 | 1.401.718 | |
Totale Lotto Nord | 5.991.468 | 7.189.762 | |
Lotto Centro | Fabbisogno triennale di buoni pasto | Fabbisogno triennale di buoni pasto con sesto quinto | |
ABRUZZO | 558.105 | 669.726 | |
XXXXXX XXXXXXX | 1.004.982 | 1.205.978 | |
LAZIO | 1.631.478 | 1.957.774 | |
DIREZIONI CENTRALI | 885.681 | 1.062.817 | |
MARCHE | 387.060 | 464.472 | |
TOSCANA | 927.927 | 1.113.512 | |
UMBRIA | 215.838 | 259.006 | |
Totale Lotto Centro | 5.611.071 | 6.733.285 | |
Lotto Sud | Fabbisogno triennale di buoni pasto | Fabbisogno triennale di buoni pasto con sesto quinto | |
BASILICATA | 179.265 | 215.118 | |
CALABRIA | 453.879 | 544.655 | |
CAMPANIA | 1.697.781 | 2.037.337 | |
MOLISE | 107.274 | 128.729 | |
PUGLIA | 1.042.149 | 1.250.579 | |
SARDEGNA | 469.335 | 563.202 | |
SICILIA | 1.185.684 | 1.422.821 | |
Totale Lotto Sud | 5.135.367 | 6.162.440 | |
TOTALE | 16.737.906 | 20.085.487 |
Si sottolinea fin d’ora che i volumi sopraindicati, che possono riferirsi a buoni pasto sia elettronici che cartacei, hanno valore puramente indicativo, in quanto stimati; pertanto, l’entità dei quantitativi sarà correlata al reale fabbisogno dell’Agenzia.
Le quantità sopraindicate non impegneranno in alcun modo l’Agenzia che si riserva di poter richiedere quantitativi sulla base delle sue effettive necessità.
In nessun caso, pertanto, sarà riconosciuto all’aggiudicatario un quantitativo minimo di buoni pasto.
La percentuale di sconto offerta sul valore nominale del buono pasto rimarrà invariata anche qualora il valore nominale dello stesso dovesse subire variazioni.
L’importo del servizio non potrà eccedere i massimali di seguito indicati per ciascun lotto; tali importi sono da intendersi al netto dell’IVA.
Lotto Nord | Massimale Triennale | Massimale Triennale con sesto quinto | |
BOLZANO | € 384.300,00 | € 461.160,00 | |
FRIULI VENEZIA GIULIA | € 2.423.967,00 | € 2.908.760,40 | |
LIGURIA | € 4.036.347,00 | € 4.843.616,40 | |
LOMBARDIA | € 16.808.631,00 | € 20.170.357,20 | |
PIEMONTE | € 8.845.935,00 | € 10.615.122,00 | |
TRENTO | € 959.763,00 | € 1.151.715,60 | |
VALLE D'AOSTA | € 304.647,00 | € 365.576,40 | |
VENETO | € 8.176.686,00 | € 9.812.023,20 | |
Totale Lotto Nord | € 41.940.276,00 | € 50.328.331,20 | |
Lotto Centro | Massimale Triennale | Massimale Triennale con sesto quinto | |
ABRUZZO | € 3.906.735,00 | € 4.688.082,00 | |
XXXXXX XXXXXXX | € 7.034.874,00 | € 8.441.848,80 | |
LAZIO | € 11.420.346,00 | € 13.704.415,20 | |
DIREZIONI CENTRALI | € 6.199.767,00 | € 7.439.720,40 | |
MARCHE | € 2.709.420,00 | € 3.251.304,00 | |
TOSCANA | € 6.495.489,00 | € 7.794.586,80 | |
UMBRIA | € 1.510.866,00 | € 1.813.039,20 | |
Totale Lotto Centro | € 39.277.497,00 | € 47.132.996,40 | |
Lotto Sud | Massimale Triennale | Massimale Triennale con sesto quinto | |
BASILICATA | € 1.254.855,00 | € 1.505.826,00 | |
CALABRIA | € 3.177.153,00 | € 3.812.583,60 | |
CAMPANIA | € 11.884.467,00 | € 14.261.360,40 | |
MOLISE | € 750.918,00 | € 901.101,60 | |
PUGLIA | € 7.295.043,00 | € 8.754.051,60 | |
SARDEGNA | € 3.285.345,00 | € 3.942.414,00 | |
SICILIA | € 8.299.788,00 | € 9.959.745,60 | |
Totale Lotto Sud | € 35.947.569,00 | € 43.137.082,80 | |
TOTALE | € 117.165.342,00 | € 140.598.410,40 |
L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi del X.X. 0000/0000 (xxx. 11) un aumento delle quantità fino a concorrenza del sesto quinto dell’importo contrattuale.
4. ESERCIZI CONVENZIONATI
4.1 Caratteristiche
L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio (i dipendenti dell’Agenzia) una rete di esercizi presso i quali dovrà essere garantita la fruizione di generi alimentari di buona qualità organolettica fino al valore nominale del buono pasto.
Gli esercizi, che dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 285, comma 9 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006) e delle prescrizioni del presente Capitolato, dovranno svolgere le seguenti attività previste dal comma 3 dell’art. 285 del citato Regolamento:
a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge n. 287 del 25 agosto 1991 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, da mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all’albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge n. 443 del 8 agosto 1985, nonché dagli esercizi di vendita di cui al D.lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
Gli esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l’indicazione di accettazione del buono pasto presso l’esercizio).
4.2 Numero minimo di esercizi convenzionati per sede di utilizzo
L’aggiudicatario dovrà assicurare il convenzionamento, per tutta la durata contrattuale e per ogni sede di utilizzo entro la distanza di 1 Km (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità) calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi, di:
– almeno n. 1 esercizio ogni 15 soggetti aventi diritto al pasto nelle sedi di utilizzo con più di 45 dipendenti;
– almeno n. 3 esercizi anche ove i soggetti aventi diritto al pasto dovessero risultare inferiori a 45.
Pertanto, alla luce delle attuali consistenze di organico e degli uffici territoriali presenti nell’Agenzia, il numero minimo di esercizi che ogni concorrente si impegna a convenzionare dovrà essere corrispondente alle specifiche di quantità minima per sede di
cui all’Allegato 1, da intendersi parte integrante del presente Capitolato. Resta inteso che in ogni momento dell’esecuzione contrattuale, il numero minimo dovrà essere rispettato e, in caso di variazioni (organico e/o sedi), integrato.
In ogni caso l’aggiudicatario dovrà garantire la spendibilità dei buoni pasto presso tutti gli esercizi convenzionati.
Entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione in proprio favore il fornitore dovrà presentare all’Ufficio Gare e contenzioso l’elenco - distinto nelle sezioni buoni pasto elettronici e buoni pasto cartacei - di tutti gli esercizi convenzionati (numero minimo di esercizi di cui al presente paragrafo più eventuali incrementi contenuti nell’offerta tecnica) redatto in conformità al modello allegato al presente Capitolato (All. 2 – Modello Elenco esercizi convenzionati per sede di utilizzo).
I dati contenuti nell’elenco devono essere completi, distinti per Regione, ufficio ed ordinati alfabeticamente per la ragione/denominazione sociale dell’esercizio. L'elenco deve essere fornito in formato excel.
4.3 Verifiche sul convenzionamento degli esercizi
Ricevuto l’elenco degli esercizi convenzionati per sede di utilizzo, l’Ufficio Gare e contenzioso provvederà ad eseguire i controlli necessari alla verifica sul convenzionamento degli esercizi, mediante controllo a campione. La predetta documentazione dovrà essere fornita entro 10 giorni dalla richiesta.
Nel caso sia accertata la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, quanto indicato nell’elenco fornito e riscontrato effettivamente in sede di verifica, l’aggiudicazione provvisoria sarà revocata con facoltà di incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. In tale caso potrà seguire una nuova aggiudicazione provvisoria per scorrimento della graduatoria. L’impresa che risulterà nuova aggiudicataria dovrà, sempre entro il termine di 45 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione nei suoi confronti, procedere agli adempimenti di cui sopra, al fine di consentire le verifiche sopraesposte.
La procedura di scorrimento della graduatoria e di verifica del corretto adempimento degli obblighi di convenzionamento potrà essere ripetuta sui concorrenti successivamente classificati in graduatoria fino a quando le verifiche effettuate non diano esito positivo.
Resta sempre salva la facoltà per l’Agenzia di non procedere ad aggiudicazione qualora sussista una Convenzione Consip più favorevole.
4.4 Verifiche e controlli successivi
L’Agenzia si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli sulla rispondenza del servizio alle condizioni del presente Capitolato ed alle pattuizioni
contrattuali al fine di monitorare la spendibilità del buono pasto presso la rete di esercizi convenzionati.
In particolare l’Agenzia si riserva di verificare in ogni momento l’effettiva fruibilità dei buoni pasto presso gli esercizi convenzionati con riferimento a:
• l’esistenza dell’esercizio all’indirizzo indicato;
• l’apposizione della vetrofania (adesivo recante l’indicazione del marchio in posizione visibile al pubblico);
• l’accettazione del buono pasto presso l’esercizio convenzionato;
• il riconoscimento del valore nominale del buono pasto;
• l’assenza di restrizioni nella scelta di generi alimentari oggetto di acquisto.
Il numero di esercizi convenzionati (numero minimo e quantitativi indicati nell’offerta tecnica) dovrà essere mantenuto costante per tutta la durata del contratto. Pertanto, in caso di risoluzione di una o più convenzioni o di segnalazioni da parte dei dipendenti dell’Agenzia di disfunzioni di qualsiasi genere nell’erogazione del servizio, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione degli esercizi con altri esistenti nelle vicinanze degli uffici entro 15 giorni naturali e consecutivi dall’evento o dalla contestazione della disfunzione dandone tempestiva comunicazione all’Agenzia (cfr. paragrafo 4.2).
In caso contrario verranno applicate le penali di cui allo Schema di contratto.
4.5 Variazioni nel numero di uffici
Nel caso di apertura di nuovi uffici o di trasferimento di quelli esistenti o in relazione ad ulteriori specifiche motivazioni, l’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere il convenzionamento di esercizi ubicati nei pressi delle nuove sedi (salvo i casi di oggettiva e documentata impossibilità) nel rispetto di quanto indicato nel precedente paragrafo 4.2.
In tal caso l’aggiudicatario si obbliga a convenzionare i nuovi esercizi entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta scritta dando tempestiva comunicazione all’Ufficio Fornitori per le Direzioni Centrali e agli Uffici Risorse Materiali/Uffici Gestione Risorse per le Direzioni Regionali e gli uffici da queste dipendenti.
Il fornitore si impegna ad aggiornare tempestivamente il proprio sito internet (rif. paragrafo 5.3) inserendo le informazioni inerenti ai nuovi esercizi convenzionati ogni volta che vi siano delle modifiche e specificando la data di attivazione o cessazione delle convenzioni.
In corso di esecuzione contrattuale, l’Agenzia si riserva la facoltà di segnalare ulteriori esercizi che il fornitore prenderà in considerazione per incrementare il convenzionamento.
5. BUONI PASTO ELETTRONICI
5.1. Caratteristiche e requisiti essenziali del buono pasto elettronico
L’aggiudicatario dovrà emettere buoni pasto elettronici caricati su carte ricaricabili a scalare c.d. “card” che contengono i blocchetti virtuali di buoni pasto.
E’ fatto divieto alle imprese partecipanti di presentare marchi nuovi appositamente creati per la presente gara. Dovranno essere utilizzati esclusivamente marchi preesistenti già in distribuzione sul territorio nazionale.
Ciascun buono pasto ha un valore nominale di euro 7,00 salva la possibilità di aggiornamento del valore.
I buoni dovranno essere caricati su una apposita “card”, tessera di plastica di dimensioni standard delle carte di credito e dei bancomat, emessa e distribuita a cura e spese dell’aggiudicatario, senza alcuna forma di cauzione a fronte del rilascio della stessa.
La “card” dovrà consentire la lettura dei buoni pasto sia in modalità on-line che off- line per garantire la fruibilità del buono anche in caso di black-out o di interruzione di linea. Le caratteristiche fisiche del supporto plastico e di tutte le componenti della “card”
dovranno garantirne la durata nel tempo.
La società di emissione dovrà adottare idonee misure di antifalsificazione della “card” e del contenuto della stessa.
In caso di “card” non funzionante l’aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione della stessa senza alcun costo per l’Agenzia.
Sul frontespizio della “card” devono essere indicati:
- la denominazione e logo dell’aggiudicatario;
- l’intestazione “Agenzia delle Entrate”;
- il numero di serie della “card”;
In ogni caso, prima dell’emissione il layout della “card” dovrà essere preventivamente approvato dall’Agenzia.
Il sistema informatico per la gestione del servizio utilizzato dall’aggiudicatario dovrà garantire:
- la non manomissione delle “card” e delle informazioni in esse memorizzate, degli apparati e del sistema di raccolta e visualizzazione;
- l’integrità e la conservazione dei dati nonché la perfetta rispondenza tra i buoni pasto fruiti dal titolare con gli addebiti effettuati dall’aggiudicatario del servizio;
- il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I buoni pasto elettronici dovranno, tra l’altro, avere:
- un termine temporale di utilizzo, la c.d. scadenza per la spendibilità del buono pasto che dovrà comunque essere non inferiore al 30 aprile dell’anno successivo a quello di emissione;
- un termine entro il quale l’esercente potrà validamente richiedere alla società di emissione il pagamento delle prestazioni.
A richiesta dell’Agenzia, la società aggiudicataria dovrà provvedere, senza sovrapprezzo e nel rispetto delle vigenti condizioni contrattuali, ad emettere ed accreditare sulla “card” buoni per tagli inferiori o superiori a 7,00 euro.
5.2 Modalità di utilizzo
Il buono pasto elettronico dovrà avere le caratteristiche e i requisiti di spendibilità previsti dall’art. 285 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006.
Il fruitore ha l’obbligo di regolare in denaro l’eventuale differenza tra il valore nominale del buono ed il prezzo della consumazione.
I buoni saranno utilizzati a scalare rispetto alla loro scadenza.
Alla scadenza dei buoni pasto elettronici sarà cura dell’aggiudicatario provvedere alla sostituzione degli stessi a seguito di segnalazioni da parte dell’Agenzia.
5.3 Sistema informatico con accesso via web per la gestione dei buoni pasto elettronici e l’utilizzo della carta.
L’aggiudicatario dovrà garantire ai singoli dipendenti dell’Agenzia la possibilità di accesso, mediante user name e password personali, ad un’area riservata del proprio sito internet per monitorare:
- profilo utente (nome, cognome e numero di serie della propria “card”);
- l’accredito, l’utilizzo ed il residuo dei buoni pasto;
- la data di accredito e quella di scadenza dei buoni;
- gli esercizi convenzionati con indicazione della data di convenzionamento e geolocalizzazione.
Inoltre dovrà garantire la possibilità di accesso ai referenti dell’Agenzia (il responsabile dell’Ufficio Fornitori per le Direzioni Centrali e degli Uffici Risorse Materiali/Uffici Gestione Risorse per le Direzioni Regionali e gli uffici da queste dipendenti) ad un’area riservata del proprio sito internet per monitorare:
- lo storico dei quantitativi richiesti con dettaglio;
- il riepilogo generale, con possibilità di dettaglio fino al singolo dipendente, dei buoni in corso di validità e di quelli scaduti.
- gli elenchi di “card” disattivate e cessate;
- gli elenchi di “card” attive.
- gli esercizi convenzionati con indicazione della data di convenzionamento e geolocalizzazione.
Il portale dovrà consentire tra l’altro di:
- effettuare ordinativi di fornitura pervia stipula dei contratti esecutivi;
- estrarre report.
Gli account dovranno essere attivati al momento della prima fornitura di buoni pasto elettronici.
5.4 Servizio di blocco carta in caso di smarrimento, furto o distruzione
L’aggiudicatario dovrà garantire un numero verde dedicato per il blocco della “card” in caso di smarrimento, furto o distruzione della stessa.
A seguito della segnalazione di smarrimento/furto/distruzione della “card” da parte del dipendente e del conseguente blocco della stessa, l’aggiudicatario dovrà emetterne una nuova (senza alcun costo né per l’Agenzia né per il titolare) con ri-attribuzione del quantitativo di buoni pasto presenti nella “card” bloccata al momento della segnalazione.
6. BUONI PASTO CARTACEI
6.1. Caratteristiche e requisiti essenziali del buono pasto cartaceo
E’ fatto divieto alle imprese partecipanti di presentare marchi nuovi appositamente creati per la presente gara. Dovranno essere utilizzati esclusivamente marchi preesistenti già in distribuzione sul territorio nazionale.
Ciascun buono pasto ha un valore nominale di euro 7,00 salva la possibilità di aggiornamento del valore.
I buoni, numerati progressivamente, dovranno essere raggruppati in carnet. Sul frontespizio del carnet dei buoni pasto devono essere indicati:
- l’intestazione “Agenzia delle Entrate”;
- la Direzione di appartenenza;
- il cognome ed il nome del dipendente.
Il buono pasto dovrà essere nominativo e dovrà riportare, anche ai sensi dell’art. 285, comma 5 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006, le seguenti indicazioni:
• l’intestazione “Agenzia delle Entrate” o il codice fiscale dell’Agenzia;
• la Direzione di appartenenza del dipendente;
• la ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale, il logo ed altri eventuali segni distintivi della società di emissione (in caso di R.T.I. di tutte le imprese costituenti il raggruppamento e, in caso di consorzio, di tutte le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio si è aggiudicato il lotto);
• il valore facciale espresso in valuta corrente;
• il termine temporale di utilizzo, cioè la scadenza per la spendibilità del buono pasto (che dovrà comunque essere non inferiore al 30 aprile dell’anno successivo a quello di emissione) da parte degli utenti;
• l’indicazione del termine (non inferiore a sei mesi dalla scadenza per la spendibilità del buono, ai sensi dell’art. 285, comma 9, lett. e) del citato Regolamento) entro il quale l’esercente potrà validamente richiedere alla società di emissione il pagamento delle prestazioni effettuate;
• uno spazio riservato all’apposizione della data di utilizzo, della firma dell’utilizzatore e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
• la dicitura “il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall’utilizzatore”;
• la numerazione progressiva non ripetibile (numero di serie).
• i riferimenti per l’invio della fattura da parte degli esercizi convenzionati.
In ogni caso, prima dell’emissione il layout del buono pasto dovrà essere preventivamente approvato dall’Agenzia.
I buoni pasto, ai sensi dell’art. 285, comma 6 del citato Regolamento, dovranno avere caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione e garantire la tracciabilità del buono pasto stesso.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di stampa ed erogazione nonché ogni eventuale ulteriore onere connesso alla spedizione dei buoni pasto.
A richiesta dell’Agenzia, l’aggiudicatario dovrà provvedere, senza sovrapprezzo e nel rispetto delle vigenti condizioni contrattuali, ad emettere buoni per tagli inferiori o superiori a 7,00 euro.
6.2 Modalità di utilizzo
Il buono pasto:
• consente all’utilizzatore di ricevere, previa sottoscrizione dello stesso, un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore nominale del buono pasto;
• non è cumulabile, cedibile, commercializzabile o convertibile in denaro;
• non è utilizzabile da persone diverse dal titolare;
• non dà diritto a ricevere beni o prestazioni diverse dall’erogazione del pasto;
• costituisce il documento che consente all’esercizio convenzionato di provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
• è utilizzabile esclusivamente per l’intero valore nominale.
Il fruitore ha l’obbligo di regolare in denaro l’eventuale differenza tra il valore nominale del buono ed il prezzo della consumazione.
Alla scadenza dei buoni pasto cartacei l’Agenzia avrà diritto di restituire alla società di emissione i buoni pasto non utilizzati entro 3 mesi. Inoltre potrà richiedere all’aggiudicatario la sostituzione degli stessi o il rimborso, mediante emissione di nota di credito o accredito mezzo bonifico su conto indicato dall’Agenzia. L’aggiudicatario avrà 60 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dei buoni resi per effettuarne la sostituzione o il rimborso.
6.3 Messaggio pubblicitario
L’aggiudicatario dovrà garantire che l’eventuale pubblicità (presente sui carnet e/o sui buoni pasto) non contenga messaggi, informazioni o immagini lesivi del buon costume e del decoro pubblico e dell’immagine dell’Agenzia. L’Agenzia si riserva la facoltà di controllare tale apposizione e di ordinare all’emittente le opportune correzioni anche nel corso dell’esecuzione contrattuale.
7. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà nominare almeno un Responsabile del servizio il cui nominativo e recapito telefonico dovrà essere comunicato all’Ufficio Fornitori per le Direzioni Centrali e agli Uffici Risorse Materiali/Uffici Gestione Risorse per le Direzioni Regionali e gli uffici da queste dipendenti, per tutto ciò che riguarda la gestione della fase esecutiva del contratto. L’aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche del nominativo del Responsabile del servizio.
L’aggiudicatario dovrà, inoltre, mettere a disposizione un indirizzo di posta elettronica ed attivare (entro un mese dalla stipula del contratto) un numero verde dedicato al servizio per l’intera durata dell’appalto.
8. SERVIZI AGGIUNTIVI
Il Fornitore, inoltre, entro 2 (due) mesi dalla stipula del contratto, dovrà attivare un call center con numero verde dedicato agli esercenti per il rilascio di informazioni relative, tra l’altro, allo stato dei pagamenti ed alle modalità di invio delle fatture. Tale numero dovrà essere pubblicato sul sito internet dell’aggiudicatario (e nel caso di R.T.I. o Consorzi sul sito internet di tutte le società appartenenti al raggruppamento ovvero al Consorzio).
I giorni e gli orari minimi del servizio del call center dovranno essere i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
9. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario si obbliga tra l’altro a:
a) garantire che gli alimenti e le bevande forniti ai fruitori del buono pasto siano del tutto identici per varietà, qualità e quantità a quelli normalmente forniti alla clientela ordinaria a parità di prezzo, nei limiti dell’importo di euro 7,00 pari al valore nominale del buono stesso, indipendentemente dallo sconto praticato dall’aggiudicatario in sede di gara e senza alcun onere aggiuntivo a carico del dipendente fruitore del buono;
b) applicare le stesse percentuali di sconto risultanti dalla gara anche nell’ipotesi di aggiornamento del valore del buono pasto;
c) mantenere, per tutta la durata dell’appalto, almeno il numero minimo di esercizi convenzionati oltre ai quantitativi indicati nell’offerta tecnica;
d) convenzionare su richiesta dell’Agenzia nuovi esercizi qualora quelli già convenzionati non siano in grado di assolvere il servizio con modalità soddisfacenti o siano state riscontrate disfunzioni di qualsiasi genere nell’erogazione del servizio o in caso di apertura di nuovi uffici o di trasferimento di quelli esistenti;
e) garantire che i buoni pasto diano luogo alle prestazioni pattuite;
f) garantire l’erogazione del servizio anche dopo la scadenza del contratto o in caso di risoluzione anticipata o eventuale interruzione del servizio, fino all’esaurimento dei buoni pasto elettronici caricati sulle “card” e dei buoni pasto cartacei consegnati, consentendone l’uso fino alla data di scadenza dei buoni;
g) emettere e consegnare le quantità di “card” richieste dall’Agenzia, direttamente presso le sedi di ogni singolo ufficio riportate negli ordinativi emessi in attuazione dei contratti esecutivi;
h) caricare sulle “card” le quantità di buoni pasto elettronici richieste dall’Agenzia mediante i “contratti esecutivi”;
i) consegnare le quantità di buoni pasto cartacei, richieste dall’Agenzia mediante i “contratti esecutivi”, direttamente presso le sedi di ogni singolo ufficio riportate negli ordinativi emessi in attuazione dei contratti esecutivi;
j) accettare i buoni pasto non utilizzati entro 3 mesi dalla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto a rimborsare il prezzo, emettendo nota di credito, ovvero - su espressa richiesta dell’Ufficio Ordinante - a sostituire i buoni pasto non utilizzati con buoni di nuova emissione. Ove a seguito della scadenza contrattuale non fosse prevista una successiva richiesta di fornitura e quindi l’emissione di una nuova fattura utile, la società in sostituzione della nota di credito, potrà effettuare un rimborso con bonifico su conto indicato dall’Agenzia. L’aggiudicatario si obbliga ad evadere le richieste di rimborso pervenute entro 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta ricezione dei buoni annullati.
La restituzione dei buoni pasto cartacei sarà effettuata dall’Ufficio Fornitori per le Direzioni Centrali e dagli Uffici Risorse Materiali/Uffici Gestione Risorse per le Direzioni Regionali e gli uffici da queste dipendenti, nel seguente modo: annullare i buoni pasto cartacei, tagliando l’angolo in alto a destra del buono stesso (in nessun caso dovrà essere tagliata la numerazione progressiva non ripetibile (numero di serie) pena la non accettazione dei buoni stessi). L’invio presso l’aggiudicatario avverrà utilizzando un mezzo che garantisca la sicurezza del trasferimento e che permetta all’Agenzia stessa di ricevere prova della data di ricezione da parte dell’aggiudicatario;
k) comunicare tempestivamente all’Agenzia le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
l) eliminare entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla relativa contestazione le disfunzioni nel servizio eventualmente segnalate dall’Agenzia;
m) attivare il call center con numero verde dedicato agli esercenti per il rilascio di informazioni relative tra l’altro allo stato dei pagamenti ed alle modalità di invio delle fatture;
n) attivare il servizio di “blocco carta” in caso di smarrimento, furto e distruzione fornendo il numero verde dedicato;
o) provvedere alla sostituzione della “card” in caso mancato funzionamento della stessa senza alcun costo né per l’Agenzia né per i titolari.
10. CONTRATTI ESECUTIVI E ORDINATIVI DI FORNITURA
10.1 Successivamente alla stipula dell’accordo-quadro gli Uffici ordinanti (l’Ufficio Fornitori per le Direzioni Centrali e gli Uffici Risorse Materiali/Uffici Gestione Risorse per le Direzioni Regionali) stipuleranno con il fornitore i contratti esecutivi.
Con i contratti esecutivi l’Agenzia potrà richiedere sia buoni pasto elettronici che cartacei.
Gli ordinativi emessi in attuazione dei contratti esecutivi devono contenere le seguenti indicazioni minime:
- i riferimenti del soggetto avente potere di impegnare l’Agenzia alla spesa (o eventuale delegato);
- le sedi degli uffici in cui dovranno essere eseguite le consegne per le “card” ed i buoni pasto cartacei;
- il numero totale di buoni distinto in elettronici e cartacei;
- il numero dei soggetti aventi diritto al buono pasto presso ciascuna sede;
- i riferimenti per la fatturazione;
- il dettaglio della fornitura, distinto tra buoni elettronici e cartacei, ordinato per centro di utilizzo, nominativo e numero di buoni per dipendente.
Tali informazioni potranno essere inviate su file elettronico.
Le richieste potranno essere effettuate in quantità variabile e a scadenze non prestabilite.
In ogni caso il fornitore è tenuto a riscontrare per iscritto l’avvenuta ricezione e la completezza delle informazioni presenti nei contratti esecutivi e negli ordinativi di fornitura agli Uffici ordinanti entro 24 (ventiquattro) ore dalla ricezione.
Il fornitore si impegna altresì a consentire all’Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti esecutivi, mettendo a disposizione tutta la documentazione disponibile, anche contabile.
10.2 I contratti esecutivi potranno essere inviati al fornitore per la relativa sottoscrizione in una delle seguenti modalità a scelta insindacabile dell’Agenzia:
a) in formato elettronico con invio all’indirizzo e-mail indicato dall’aggiudicatario;
b) mediante vie tradizionali (es. fax, corriere, etc.).
I contratti esecutivi potranno essere revocati entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dall’invio degli stessi.
Gli ordinativi di fornitura emessi a seguito dei contratti esecutivi potranno essere inviati al fornitore in una delle seguenti modalità a scelta insindacabile dell’Agenzia:
a) tramite caricamento di file in formato excel sul portale dell’aggiudicatario;
b) in formato elettronico con invio all’indirizzo e-mail indicato dall’aggiudicatario;
c) mediante vie tradizionali (es. fax, corriere, etc.).
10.3 La consegna delle “card” per i buoni pasto elettronici e dei buoni pasto cartacei sarà effettuata a carico dell’aggiudicatario nei luoghi indicati nei contratti esecutivi (presso tutte le sedi degli uffici) e dovrà essere eseguita nei seguenti termini:
- per il primo contratto esecutivo stipulato dall’Ufficio Fornitori per le Direzioni Centrali e dagli Uffici Risorse Materiali/Uffici Gestione Risorse per le Direzioni Regionali e gli uffici da queste dipendenti, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dello stesso;
- per tutti i contratti esecutivi successivi al primo, entro 8 giorni naturali e consecutivi dalla loro ricezione.
In caso di ritardata consegna, di errori nella composizione o nella spedizione dei plichi contenenti i buoni pasto e le “card” saranno applicate le penali di cui allo schema di contratto.
Il fornitore potrà chiedere la proroga del termine di consegna solo per cause di forza maggiore, comunicate per iscritto entro 5 giorni naturali e consecutivi dall’evento, debitamente documentate ed accettate dall’Ufficio ordinante. In mancanza di comunicazione scritta o in caso di ritardo della stessa, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di un eventuale ritardo verificatosi nella consegna.
La consegna dovrà essere effettuata a cura, rischio e spese dell’aggiudicatario, presso gli indirizzi degli Uffici che saranno specificati nei contratti esecutivi e/o negli ordinativi di fornitura osservando il seguente orario di consegna: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00.
11. RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario si obbliga a tenere indenne l’Agenzia dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione agli eventuali danni derivanti dall’esecuzione delle obbligazioni del presente appalto.
Si impegna, inoltre, espressamente a manlevare ed a tenere indenne l’Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti negli esercizi commerciali.
L’Agenzia non avrà alcun rapporto con gli esercizi convenzionati, i quali non potranno avanzare nessuna pretesa nei suoi confronti.
12. COPERTURA ASSICURATIVA
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Agenzia e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
A tal fine, prima della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare copia della seguente polizza assicurativa:
- polizza assicurativa (RCT per la responsabilità civile professionale) a copertura dei rischi igienico-sanitari e della responsabilità civile dei gestori convenzionati con un massimale non inferiore a euro 8.000.000,00 per ogni sinistro, nonché a copertura di eventuali infortuni subiti da parte del personale dipendente in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali a carico della società anche se eseguite da parte di terzi.
Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Per ogni buono pasto emesso l’Agenzia corrisponderà un importo pari al valore nominale del buono pasto stesso, detratto lo sconto offerto. A tale importo verrà applicata l’IVA ai sensi di legge.
Per ogni emissione di buoni pasto dovrà essere emessa la fattura riepilogativa contenente, tra l’altro, i seguenti elementi:
1. l’indicazione dell’Ufficio richiedente e il singolo ordine al quale si riferisce;
2. il numero totale dei buoni pasto emessi (distinto tra elettronici e cartacei) e consegnati all’Ufficio Ordinante ed il numero di buoni distinto per ciascuna sede di utilizzo come indicato nei contratti (subtotale per centro di utilizzo);
3. il controvalore ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato per il valore facciale unitario e dedotto lo sconto praticato dall’aggiudicatario in sede di gara;
4. l’assoggettamento ad IVA nella misura stabilita dalla legge;
5. il codice identificativo gara CIG.
Come stabilito dall’art. 1, comma 209, della L. 244/2007 ed in attuazione del disposto di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma
elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.
Le fatture dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 ed inviate all’Agenzia – Direzione Centrale, Direzioni Regionali e Provinciali - attraverso il suddetto Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica, avendo cura di inserire il codice IPA della Direzione Centrale/Regionale e Provinciale territorialmente competente alla liquidazione delle stesse.
L’Agenzia non potrà accettare fatture che non siano state emesse e trasmesse in forma elettronica.
L’Agenzia non riconoscerà interessi di mora dovuti all’errato invio della fattura.
Il pagamento sarà effettuato previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione d’ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Qualora il documento attesti l’irregolarità contributiva, l’Amministrazione sospenderà il pagamento e procederà ai sensi dell’art. 4 del DPR 207/2010.
14. RISERVATEZZA
L’aggiudicatario dovrà garantire l’obbligo di riservatezza nella gestione dei dati e delle informazioni riservate di cui il proprio personale verrà a conoscenza durante lo svolgimento del servizio.
Allegati al presente capitolato:
All. 1 – Elenco Uffici dell’Agenzia delle Entrate;
All. 2 – Modello Elenco esercizi convenzionati per sede di utilizzo.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Xxxxxxxxx Xxxxx