Contract
ALLEGATO SUB A)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER INDIVIDUARE IL SOGGETTO CHE COPROGETTA CON IL COMUNE DI FERRARA ED IN SEGUITO ATTUA IL PROGETTO “SPRAR CAT.ORDINARI”, PER IL QUALE IL COMUNE DI FERRARA HA CHIESTO LA PROSECUZIONE AL MINISTERO DELL’INTERNO NEL PERIODO 2017-2019
Indice:
Art. 1 – OGGETTO
Art. 2 – ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA
Art. 3 – BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO SPRAR ATTUALMENTE IN ESSERE A TITOLARITA’ DEL COMUNE DI FERRARA
Art. 4 – AMBITI DI COPROGETTAZIONE Art. 5 –VALORE DEL PROGETTO
SCHEMA DI CONVENZIONE 1.- DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 OGGETTO DEL CONTRATTO
2 - DURATA DELL’APPALTO – RINNOVO - PROROGA
3. – PERSONALE
3.1 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO –
A) OBBLIGHI DEL GESTORE DEL PROGETTO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
3.2 – OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLA DITTA – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.
3.3 – VERTENZE SINDACALI E ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
3.4 – CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE
3.5 –NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
4. ASPETTI ECONOMICI DEL CONTRATTO
4.1- MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA GESTIONE
4.2 – DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE DA FATTURARE - RENDICONTAZIONE
4.3 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
4.4 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L.136/2010 5. ASSICURAZIONE
5.1 - COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA’
6 GARANZIE
6.1 - CAUZIONI
7 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
7.1 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE –
7.2 - IL REVISORE INDIPENDENTE
7.3 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DELL’APPALTATORE
7.4 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
7.5 - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
7.6 - SUPERVISIONE, CONTROLLO E VERIFICHE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE
7.7 – MONITORAGGIO (di cui al dm. 10/08/2016)
7.8 – CONTESTAZIONI
7.9 – PENALITA'
7.10 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
7.11 – SUBAPPALTO
7.12 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
7.13 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
8 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
8,1 – POLITICA INTEGRATA QUALITA’– AMBIENTE- SOSTENIBILITA’ EVENTI DEL COMUNE DI FERRARA
8.2 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
8.3 – DOMICILIO
8.4 – FORO COMPETENTE
8.5 – NORME DI RINVIO
ALLEGATO: PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO
Art. 1 – OGGETTO
Il Comune di Ferrara ha dato fin dai primi anni Duemila la propria disponibilità all’accoglienza e all’inclusione dei richiedenti asilo e rifugiati, proponendosi come Ente locale attuatore del Sistema di Protezione per Richiedenti Xxxxx e Rifugiati (SPRAR) a seguito delle disposizioni di cui alla L. 189/2002.
I servizi di accoglienza del Sistema di Protezione per Richiedenti Xxxxx e Rifugiati hanno come obiettivo principale la (ri-)conquista dell’autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e di permesso umanitario accolti (DM 10 agosto 2016, parte II, art. 29). Anche attualmente il comune di Ferrara è titolare di tre progettazioni SPRAR – per ordinari (svolto in partenariato con i Comuni di Argenta, di Cento, Comacchio, Fiscaglia, di Jolanda di Savoia, di Masi Torello, di Tresigallo) per persone con disagio mentale, e per minori stranieri non accompagnati – per i quali si è riproposto al Ministero dell’Interno per la prosecuzione, a seguito della pubblicazione del DM 10 agosto sopra richiamato.
Oggetto della procedura ad evidenza pubblica è l’individuazione di un soggetto con il quale il Comune di Ferrara articolerà un percorso di coprogettazione e realizzerà poi la gestione del progetto SPRAR, cat. ORDINARI, per il periodo 2017-19 - se il Ministero dell’Interno deciderà di accogliere la ricandidatura al proseguimento - che si sviluppa in una logica di riconoscimento e valorizzazione reciproca della competenza progettuale e e gestionale. La procedura verra’ pertanto perfezionata in fase contrattuale esclusivamente a seguito di formale attribuzione al comune di Ferrara, del proseguimento del progetto SPRAR in essere.
ART. 2. – ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA
Si precisa che le fasi della procedura di coprogettazione sono le seguenti:
A) SELEZIONE mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016. La selezione del candidato avverrà con le modalità descritta nel disciplinare di gara, in particolare per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, ed i criteri e punteggi di valutazione.
B) SVOLGIMENTO dell’attività di coprogettazione con il soggetto individuato. La coprogettazione si svilupperà negli ambiti individuati dal comune di Ferrara in quanto costituenti elementi di novità introdotte dal succitato D.M., fermo restando il i contenuti generali del progetto, le azioni e gli interventi previsti dal progetto già approvato, al quale i nuovi aspetti di coprogettazione dovranno integrarsi. Gli ambiti sono definiti puntualmente all’art. 4 del presente Capitolato Speciale di Appalto.
C) CONVENZIONAMENTO tra il Comune di Ferrara e il Soggetto Gestore a seguito della coprogettazione, per disciplinare la realizzazione e gestione dei servizi di accoglienza integrata e i rapporti di carattere organizzativo ed economico con i soggetti del partenariato territoriale.
La convenzione regolamenterà, oltre le specifiche relative al Progetto gestito, risultante dalla coprogettazione,
1. le disposizioni di carattere generale quali: oggetto, durata, normativa di riferimento, valore stimato del progetto
2. le disposizioni relative al personale
3. la disciplina contrattuale
4. le garanzie e coperture assicurative
5. la disciplina economica
Art. 3 – BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO SPRAR /CATEGORIA ORDINARI ATTUALMENTE IN ESSERE A TITOLARITA’ DEL COMUNE DI FERRARA
(graduatoria pubblicata dal Ministero dell’Interno in data 30 gennaio 2014)
Il progetto prevede l'attività di accoglienza e percorsi di autonomia ed integrazione socio- lavorativa di n. 84 richiedenti asilo e rifugiati (di cui n. 83 uomini e n. 1 donna), distribuiti come segue nell’ambito territoriale del partenariato tra comuni ospitanti: Comune di Ferrara – n.29 beneficiari (di cui 1 donna)
Comune di Argenta – n.6 beneficiari Comune di Cento – n.12 beneficiari Comune di Comacchio – n. 6 beneficiari Comune di Fiscaglia – n.6 beneficiari
Comune di Jolanda di Savoia – n.13 beneficiari Comune di Masitorello – n. 6 beneficiari Comune di Tresigallo – n. 6 beneficiari
Nell’ambito del contingente di beneficiari sopra indicato è inserita anche un nucleo familiare di origine siriana, composto da una donna e tre suoi figli, ad uno dei quali è stato riconosciuto lo status di vulnerabile; esso rappresenta, all’interno del progetto SPRAR cat.Ordinari, una misura territoriale di partecipazione al Programma Nazionale di Re- Insediamento (resettlement) come da comunicazione del Ministero dell’Interno (prot. 3034 del 8 aprile 2016; prot. 2622 del 24 maggio 2016 e prot. 6989 del 16 agosto 2016).
Alla famiglia va assicurata una collocazione abitativa autonoma rispetto agli altri beneficiari, situata nel comune di Ferrara.
In quota di cofinanziamento il Comune di Ferrara ha messo a disposzione a titolo di comodato di uso gratuito l’immobile di proprietà, sito in xxx Xxxxxxxxxx 000/000, xx Xxxxxxx (struttura con la possibilità di accoglienza di massimo n. 20 persone),
Sono, inoltre messe a disposizione, in comodato in uso gratuito n. 2 autovetture, Renault Master VP Combi L1, 2, 3, 100cv, 9 posti, i cui costi di ammortamento, gestione e manutenzione sono a carico del progetto SPRAR.
Il progetto relativo alla attività attualmente in esecuzione potrà essere visionato presso gli uffici del Settore Servizi alla Persona, Istruzione e Formazione del Comune di Ferrara in xxx Xxxxxxxxxxx xx X. Xxxxxxx x. 00/x, previo appuntamento da richiedere via mail al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
E’ possibile, inoltre, visitare l’immobile di xxx Xxxxxxxxxx 000/000 per un sopralluogo previo appuntamento da richiedere allo stesso indirizzo di posta certificata sopra riportato.
ART. 4 – AMBITI DI COPROGETTAZIONE
Fermo restando i contenuti generali del progetto, le azioni e gli interventi previsti dal progetto già approvato, le azioni su cui verterà la coprogettazione, individuate alla luce dei principali aspetti innovativi del DM 10 Agosto, sono:
a) la rimodulazione e/o migliore qualificazione del budget / piano economico- finanziario, ed organizzazione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela di ciascuna delle tre progettazioni, con particolare riferimento alla prescrizione della voce di spese per i servizi di integrazione, pari al 7% del costo complessivo di ciascun progetto;
b) il co-finanziamento nella misura minima del 5% del costo complessivo del progetto (art. 19 DM 10 agosto 2016), apportato nelle modalità previste (Linee guida, parte I, capo IV, art. 28, DM 10 agosto 2016); ovvero un contributo ministeriale assegnato in misura massima del 95%;
c) l’articolazione e/o migliore qualificazione dei servizi minimi garantiti per l’orientamento, l’accompagnamento e l’accesso integrato ai servizi del contesto territoriale ferrarese (con particolare rilevanza a quelli sociali, scolastici e linguistico-culturali; lavorativi, formativi e di qualificazione professionali; abitativi; legali e sanitari).
I servizi di accoglienza integrata del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR, sono prestati nel rispetto delle linee guida di cui al DM 10 ago 2016 ( parte II, artt. 30 / 31 ), e secondo le modalità previste dal “Manuele operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria”, ed. 2015.
Nello specifico l'accoglienza integrata e' costituita dai seguenti servizi minimi garantiti e obbligatori (DM 10 agosto 2016, parte II, artt. 29 e successivi):
a) mediazione linguistico-culturale;
b) accoglienza materiale;
c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
e) formazione e riqualificazione professionale;
f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
h) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
i) orientamento e accompagnamento legale;
j) tutela psico-socio-sanitaria,
ART. 5 – VALORE DEL PROGETTO
Il costo complessivo del progetto previsto relativo alla Categoria Ordinari, nello stesso ammontare di quello in essere come stabilito dal Decreto, è pari a € 1.159.912,00 su base annua, comprensivo del costo del Revisore Indipendente e del cofinanziamento.
Il cofinanziamento obbligatorio, nella misura del 5%, indicato nella domanda di contributo presentata dall'ente locale può essere apportato sia dallo stesso ente locale sia dall'ente attuatore o da enti locali partners.
Il Comune di Ferrara apporta il finanziamento pari a € 26.000,00, il soggetto attuatore si impegna ad assumere a proprio carico le restanti quote obbligatorie di cofinanziamento.
Il cofinanziamento da apportare al progetto è riportato nell’allegato A) “Piano Finanziario Preventivo”.
SCHEMA DI CONVENZIONE
Schema di convenzione per la gestione e la realizzazione delle attività progettuali per l’accoglienza - Cat. Ordinari
Con la presente scrittura privata, da valere come legge Tra
Il Comune di Ferrara, di seguito Comune, (codice fiscale 0029711389), con sede legale in Ferrara, rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi alla Persone, Istruzione e Formazione, ----------------, in esecuzione della deliberazione della Giunta del Comune di Ferrara n. -----, prot. ------- /2016 del --------------
e
l’Operatore Economico individuato
DISPOSIZIONI GENERALI
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
La convenzione ha per oggetto l'attività di accoglienza e percorsi di autonomia ed integrazione socio-lavorativa, per l’annualità 2016, di n. 84 richiedenti asilo e rifugiati - Categoria Ordinari di cui :
- per n. 20 cittadini richiedenti asilo e rifugiati sul territorio del Comune di Ferrara e sarà assicurata presso la struttura sito in x. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx. La struttura sarà affidata in comodato di uso gratuito.
- per n. 64 cittadini richiedenti asilo e rifugiati presenti nei del Comune di Ferrara e dei Comuni della provincia che hanno aderito al progetto relativo all’accoglienza di cittadini richiedenti asilo e rifugiati – categoria ordinari:
Comune di Argenta; Comune di Cento; Comune di Comacchio Comune di Fiscaglia
Comune di Jolanda di Savoia; Comune di Masi Torello; Comune di Tresigallo
Le attività ed i servizi, saranno realizzate tenendo conto:
- delle indicazioni e delle procedure previste dal "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria";
- del "Manuale unico per la rendicontazione SPRAR. Criteri per la rendicontazione dei contributi erogati dal Ministero dell’Interno in favore degli enti locali inseriti nella rete SPRAR, ai sensi dell’art. 1, sexies della Legge 39/1990, come introdotto
dall’art. 32, della Legge 189/2002” per quanto attiene alla rendicontazione delle spese così come predisposti dal Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
- del "Patto di accoglienza" proposto nel Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria del Servizio Centrale, che verrà tradotto nelle lingue comprese dagli ospiti per poi essere sottoscritto e condiviso da ogni beneficiario accolto.
I percorsi e le azioni di accoglienza integrata sono condivisi con il Comune di Ferrara, anche per il tramite dell’ASP “Centro Servizi alla persona” di Ferrara, quale soggetto delegato dal Comune di Ferrara alle funzioni di assistenza e tutela, nonché i servizi territoriali dell’Azienda USL di Ferrara. Sono, inotre, sviluppati tenuto conto delle collaborazione e delle sinergie con ALTRI soggetti Istituzionale (Centri per l’Impiego, Centri per l’istruzione degli adulti, ecc..) e del Terzo settore del territorio.
2 - DURATA DELL’APPALTO – RINNOVO - PROROGA
Il contratto ha durata presumibilmente dal 1º Maggio 2017 al 31 Dicembre 2019.
Il contratto è corrispondente a 32 mesi di servizio e decorre dalla data di attivazione del servizio oggetto dell’appalto, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti, con inizio presumibilmente Maggio 2017.
La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l’impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dalla Dirigente del Settore Servizi alla Persona e dal legale rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario.
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.
L’affidamento del servizio potrà essere rinnovato, conforme al progetto convenzionato, al soggetto aggiudicatario agli stessi patti e condizioni, se il rinnovo stesso sarà concesso dal Ministero dell’Interno, anche per il tramite del Servizio Centrale SPRAR. Sarà comunque obbligo dell’Amministrazione verificare il perdurare delle condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per l’Amministrazione, accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e verificate le compatibilità di Xxxxxxxx,
Il rinnovo del contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti da rendersi nota a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
La risposta, in merito alla richiesta di rinnovo da parte del Dirigente dei Servizi alla Persona, dovrà essere resa dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario entro quindici giorni dal suo ricevimento.
Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione dei servizi, potrà prorogare l’appalto con specifico provvedimento alle condizioni di legge e fino ad un massimo di n. 6 mesi. A tale fine
l’Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto.
3. PERSONALE
L’O.E., tenuto conto della normativa di settore, e nel rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalla norme in materia di previdenza e assistenza, si impegna a mettere a disposizione il numero di operatori congruo allo svolgimento del servizio in oggetto, rispetto alle previsioni contenute nel bando di gara, con comprovata esperienza professionale e in possesso dei requisiti di onorabilità e, comunque, mantenendo invariato il coefficiente del personale autorizzato dal Ministero nella precedenti progettazioni (parte I, capo II, art. 14, DM 10 agosto 2016).
Il personale del O.E. impegnato nell’appalto è tenuto ad osservare per quanto possibile il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ferrara.
L’O.E. si impegna ad eseguire gli interventi ed i servizi previsti nell’ambito della convenzione e comunque riconducibili al progetto SPRAR di cui all’oggetto, impiegando personale con competenze educative e psicologiche e/o adeguata esperienza nel settore o con specifica qualifica professionale in ambito di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati, nonché a promuovere la partecipazione ad iniziative di aggiornamento formativo per ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità, anche attraverso la partecipazione alle iniziative organizzate dal Servizio Centrale SPRAR e dal Ministero del’Interno.
Si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.
Il Comune di Ferrara è tenuto a comunicare immediatamente ogni evento che possa incidere sull’attuazione del progetto, nonché sulla validità del presente capitolato
3.1 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO –
A) OBBLIGHI DEL GESTORE DEL PROGETTO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
Il Gestore del Progetto si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Dovrà inoltre rispettare tutti gli adempimenti previsti dall’art. 17 della L. 68/1999.
Si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il gestore del servizio anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Il gestore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai fini di cui sopra questa l’Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale del datore di lavoro, gestore del servizio, nei confronti dei propri dipendenti.
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, l’Amministrazione potrà intervenire con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016,
Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, L’Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto, come dall’art 7.10 del CSA
Il gestore può anche utilizzare personale con un rapporto di lavoro autonomo. In tal caso, comunica preventivamente l’utilizzo di tale personale e, in ogni caso, l’utilizzo di lavoro autonomo può avvenire solo nel pieno rispetto della normativa vigente, Si precisa che, in attuazione a quanto suddetto, il gestore deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. 81/00.
Il gestore si impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato alla stazione appaltante, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli. I dipendenti e i collaboratori sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con quanto pattuito con l’Amministrazione comunale.
3.2 – OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLA DITTA – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.
Tra gli obblighi derivanti dal presente contratto si evidenzia che il comma 3 dell'art. 2 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) prevede l’estensione, per quanto compatibile, degli obblighi previsti dal codice “ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione”.
3.3 – VERTENZE SINDACALI E ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 N. 146 e successive modifiche e integrazioni ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all’obbligo di congruo preavviso.
Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
3.4 – CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE
Qualora a seguito della presente procedura si verificasse un cambio di gestione del progetto, il soggetto subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i
lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.
I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma del gestore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dal gestore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.
Detta clausola dovrà essere appositamente sottoscritta in applicazione dell’art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016.
Il Comune di Ferrara sarà estraneo dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza del subentrante.
3.5 –NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
L’Impresa ha l’obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall’art. 5 “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” della Legge n. 123/2007.
Nello specifico, anche per tutti i rischi non riferibili ad interferenze, resta immutato l’obbligo per il gestore di elaborare il proprio DVR e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza atte a eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
4. ASPETTI ECONOMICI DEL CONTRATTO
4.1- MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA GESTIONE
L’importo complessivo presunto della gestione, calcolato su base annua, risulta dal “Piano Finanziario Preventivo” allegato.
4.2 – DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE DA FATTURARE - RENDICONTAZIONE
L’amministrazione si impegna a pagare entro trenta giorni dal ricevimento della fattura l’importo mensile relativo alle spese sostenute per l’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati inseriti nel progetto di accoglienza e protezione. Le fatture dovranno contenere i dati riepilogativi dei servizi effettuati nel periodo di riferimento.
L’O.E. manterrà presso di sé la documentazione relativa alla spesa.
L’O.E. rendiconta, a norma delle indicazione temporali e delle modalità prescritte del Servizio Centrale dal Ministero dell’Interno, le spese effettivamente sostenute, in coerenza ed osservanza della indicazione e criteri del Manuale unico di rendicontazione del Servizi Centrale SPRAR (xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xx). allo scopo di consentire all’Ente Locale di presentare il rendiconto ai sensi dell’art.25 del D.M. succitato.
4.3 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le condizioni economiche in base alle quali sarà affidata la gestione rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo.
Al termine di ogni mese il gestore dovrà inviare regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente, relativa a ciascun servizio gestito. Ogni fattura dovrà specificare quanto indicato nell’art. precedente.
Sarà cura della stazione appaltante inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio.
In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.
Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a Comune di Ferrara – Settore Servizi alla Persona, Istruzione e Formazione – Via Boccacanale di X. Xxxxxxx, n. 14/E – 44121 Ferrara - e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
Il gestore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
4.4 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L.136/2010
Il gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., nei rapporti verso l’Amministrazione
Il gestore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell’Istituzione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Il gestore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale del gestore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG).
5. ASSICURAZIONE
5.1 - COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA’
E’ a carico del Gestore ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante allo stesso nell’espletamento dell’attività richiesta dal presente capitolato. Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal gestore, il quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad
intervenire direttamente nei relativi giudizi estromettendone, di conseguenza, la Stazione appaltante.
Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, salvo l'intervento in favore del gestore da parte della Società Assicuratrice.
Il gestore provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura.
La polizza assicurativa RTC/RCO, obbligatoriamente stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, dovrà esplicitamente indicare che il Comune è considerato “terzo” a tutti gli effetti.
Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.
Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia tutti i danni riconducili ai servizi richiesti dal presente capitolato.
Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione.
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente della Ditta durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo al gestore.
La polizza dovrà avere massimali almeno pari a quelli stipulati dal Comune per servizi analoghi (intendendo come analoghi i servizi alla persona) per ogni sinistro, per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danni a cose o ad animali anche se appartenenti a più persone.
Si precisano i massimali di cui al precedente capoverso, alla data della pubblicazione del presente capitolato:
RCT 3.500.000,00 per sinistro e per persona;
RCO 3.500.000,00 per sinistro 1.500.000,00 a persona INFORTUNI 150.000,00 per morte
150.000,00 per invalidità permanente 10.000,00 per spese mediche 500,00 per spese di trasporto
diaria max 360 giorni € 50,00 al giorno
Restano ad esclusivo carico del gestore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla suddetta polizza.
Detta polizza sarà inviata all’Amministrazione prima dell’inizio del servizio fornito.
Il gestore nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare all’Amministrazione ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
6 GARANZIE
6.1 - CAUZIONI
1.Cauzione provvisoria Come da disciplinare di gara.
2. Cauzione definitiva
Il gestore dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, per una somma pari al 10% dell’importo presunto dell’appalto (IVA esclusa) che verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell’Istituzione fino al termine del periodo contrattuale.
Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l’obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell’amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l’intera durata del contratto;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile.
La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l’esecuzione del servizio
Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.
Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il gestore deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.
7 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
7.1 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE –
L’Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, dalla Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, Dirigente del Settore Servizi alla Persona, Istruzione e Formazione del Comune di Ferrara. L’Amministrazione, prima che abbia inizio l’esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell’Esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte del gestore. In particolare, il Direttore dell’Esecuzione provvede:
- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;
- a sovraintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 e dal nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
Il nominativo del responsabile dell’esecuzione verrà comunicato tempestivamente alla impresa aggiudicataria, così come ogni altra variazione dovesse intervenire.
7.2 - IL REVISORE INDIPENDENTE
L'ente locale e' chiamato ad avvalersi, ex art. 25 comma 2 del DM 10/08/2016, della figura di un Revisore indipendente che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-
contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal «Manuale unico di rendicontazione SPRAR». L'attività di verifica si sostanzia in un «certificato di revisione» che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.
Il soggetto attuatore è tenuto a collaborare con detto revisore in ogni circostanza in cui ne venga fatta richiesta.
7.3 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DELL’APPALTATORE L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento, denominato Responsabile del servizio per conto dell’appaltatore, al quale l’Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, il gestore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell’avvio dell’esecuzione del contratto e quindi inserito nell’apposito verbale di cui all’articolo successivo.
Il Responsabile del servizio per conto dell’Appaltatore provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase della gestione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell’Amministrazione.
In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, il Referente/Responsabile dovrà essere individuato all’interno della società mandataria.
7.4 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il
R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.
Si prevede che la stazione appaltante possa disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:
a) per servizi supplementari da parte del contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per l'amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.
In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull’assetto organizzativo dei servizi in ragione dell’andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull’interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto.
L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.
7.5 - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il R.U.P. può autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all’esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all’articolo successivo, e dopo che l’aggiudicazione sia divenuta esecutiva. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l’esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.
7.6 - SUPERVISIONE, CONTROLLO E VERIFICHE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE
L’Amministrazione eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte del gestore. L’Amministrazione ha il diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, di effettuare controlli, ispezioni e indagini al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse.
In specifico tali controlli saranno effettuati dal RUP o dal Direttore dell’esecuzione che procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016
Essi potranno disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:
- il controllo delle prestazioni effettuate: la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato nonché al progetto, parte integrante della convenzione sottoscritta
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all’affidamento
- l’andamento della gestione, sia sul piano organizzativo sia sul piano delle attività svolte, mediante verifiche in itinere.
- il consolidamento dei livelli di qualità e di efficacia degli interventi e delle azioni previsti dal progetto;
- l’idoneità del personale a perseguire le finalità del progetto. il rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro; osservanza della normativa antinfortunistica;il regolare assolvimento degli obblighi contributivi
- l’adempimento degli obblighi fiscali.
I controlli di tipo tecnico-qualitativo saranno effettuati dall’Amministrazione attraverso:
- la richiesta all’Ente Gestore di report periodici sull’attività effettuata;
- la richiesta all’Ente Gestore di copia di materiali di documentazione del Servizio ( relazioni di verifica, diari, schede personali, fotografie)
- osservazioni e ispezioni nei plessi all’interno dei quali si svolge l’attività, anche mediante personale esterno incaricato dall’Amministrazione;
- colloqui periodici con i responsabili e il coordinatore dell’ente gestore
- partecipazione ad incontri dei gruppi di lavoro ed agli incontri tra gli operatori dell’ente gestore alla presenza del Coordinatore dell’Ente gestore;
In relazione alla natura della prestazione, saranno disposti controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
Al termine dell’appalto, il R.U.P. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione al gestore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 dal ricevimento dello stesso.
Al gestore è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati.
Il gestore, inoltre, dovrà prevedere modi e forme di controllo sull’attività del proprio personale e dei servizi svolti ogni mese.
7.7 – MONITORAGGIO (di cui al dm. 10/08/2016)
Sempre nell’ambito dei controlli, l’Ente locale presenterà al servizio centrale per il successivo inoltro alla Direzione centrale, la scheda di monitoraggio e la relazione di vui al comma 4. dell’art. 25 del D.M. 10/08/2016
Il gestore, in accordo con il Comune, si impegna ad organizzare una riunione bimestrale di coordinamento, monitoraggio sullo stato di attuazione e avanzamento del progetto. Di ogni incontro si impegna a redigere verbale provvederà ad inoltrare una relazione sullo stato di attuazione della presente convenzione.
Il gestore si impegna a garantire un quotidiano e costante aggiornamento della banca dati dello SPRAR, come forma di monitoraggio e controllo nei confronti del Ministero dell’Interno e del Servizio Centrale.
E' fatto obbligo al soggetto gestore di trasmettere ogni mese alla Prefettura l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura, di cura e tutela, nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di sopra descritti.
7.8 – CONTESTAZIONI
Ove l’Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante del gestore. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall’amministrazione al coordinatore referente dell’Ente gestore si intendono come presentate direttamente allo stesso.
Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.
7.9 – PENALITA'
Ove ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione le controdeduzioni di cui all’art. precedente risultassero irrilevanti o non pervenissero entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro l’eventuale termine stabilito nella diffida, nei confronti della Ditta Appaltatrice saranno applicate le seguenti penalità. Tassativamente l’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione (vedi art. precedente)
Le penali vengono così articolate:
1) In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l’amministrazione a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell’importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell’Amministrazione di procedere, a spese della Ditta inadempiente, all’esecuzione d’ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell’appalto;
2) per ogni violazione di impegni assunti in sede di procedura di gara e di coprogettazione, o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell’infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.
3) ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati dell’Amministrazione ad eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal personale dell’Appaltatore la necessaria collaborazione durante i controlli, compresi quelli del revisore indipendente, verrà applicata una penale pari a € 3.000,00 (tremila);
Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell’esatto adempimento del contratto.
Il Comune si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.
7.10 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Sospensione
Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
Risoluzione
Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
Inoltre, quando il responsabile dell’esecuzione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretizzino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a regola d’arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell’esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell’esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell’esecuzione verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto.
In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
a) quando il Comune e L’O.E., per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso: la Ditta ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva, il cui importo è subordinato a quanto previsto nell’art. 6.1
b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell’O.E. per causa ad essa non imputabile;
c) formulazione da parte del Responsabile del Procedimento di più di 2 diffide e/o richiami relativi a fatti per i quali è ravvisabile una inadempienza di particolare gravità, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
d) apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta o altre procedure derivanti da insolvenza;
e) cessione del contratto o subappalto (non ammesso dal CSA)
f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi della Provincia;
g) mancato rispetto da parte dell’ O.E. dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dall’appalto, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l’assistenza dei propri prestatori di lavoro;
h) danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune
i) non ottemperanza, di norma entro 10 giorni, alle prescrizioni del Comune in conseguenza dei rilievi effettuati dal Comune stesso;
j) interruzione non motivata del servizio;
k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
l) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali e di quanto previsto dal progetto in esito alla coprogettazione ;
m) persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dall’Amministrazione;
n) mancato reintegro della cauzione nei termini previsti dall’art.6.1
7.11 – SUBAPPALTO
In applicazione all’art. 105,. Comma 4, lettera a) del d.lgs. 50/2016, l’Amministrazione ha ritenuto di NON prevedere la possibilità per il gestore di subappaltare attività inerenti il servizio oggetto del CSA.
E’ quindi vietato subappaltare il servizio assunto sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all’Amministrazione, salvo maggiori danni accertati. Tale previsione trova il suo fondamento sia nella tipologia di servizi oggetto del presente capitolato sia nei suoi fruitori finali.
Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo improntato sulla condivisione progettuale delle azioni poste in essere con il soggetto individuato per la coprogettazione.
L’unitarietà dell’affidamento costituisce quindi un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia del servizio. La necessità di continui e sistematici momenti di confronto/condivisione tra i soggetti che partecipano alla gestione nonché la collegialità che connota il servizio, sia nella sua fase progettuale sia in quella esecutiva, inducono a ritenere necessaria la presenza di un unico operatore economico, sia esso singolo o in raggruppamento.
7.12 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
Cessione del contratto
È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del D.lgs. 50/2016.
Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.
Cessione dei crediti derivanti dal contratto: si applica in materia l’art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.
7.13 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, IL COMUNE DI FERRARA , in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016.
8 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
8,1 – POLITICA INTEGRATA QUALITA’– AMBIENTE- SOSTENIBILITA’ EVENTI DEL COMUNE DI FERRARA
La Ditta che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a conoscere ed osservare i contenuti della Politica Integrata Qualità- Ambiente-Sostenibilità Eventi del Comune di Ferrara (P.G. n. 18116 del 21/03/2016) di cui prenderà visione con la sottoscrizione del contratto.
La Ditta si impegna inoltre ad informare i propri dipendenti del contenuto della Politica
Integrata del Comune di Ferrara ed a distribuirne copia al proprio interno.
L'Istituzione porterà a conoscenza dell’Aggiudicatario, con opportuni mezzi, tutte le deliberazioni, ordinanze, provvedimenti che comportino variazioni della situazione iniziale. Nell’ambito dell’esecuzione dl servizio in oggetto,la Ditta si conforma inoltre alle principali norme di legislazione in materia di qualità, ambiente e sostenibilità eventi.
8.2 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Ferrara è titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003. La Ditta con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. La Ditta si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.
8.3 – DOMICILIO
L'O.E., agli effetti del contratto, dovrà eleggere domicilio legale in Ferrara.
8.4 – FORO COMPETENTE
Le eventuali controversie insorte tra l’Istituzione e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolvibili mediante transazione è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Ferrara.
8.5 – NORME DI RINVIO
La presente convenzione è soggetta all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi,con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016, e dal D.M. 10/08/2016.
La Ditta è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
ALLEGATO AL CAPITOLATO SPRAR – CATEGORIA ORDINARI
PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO cat. Ordinari | ||||
PROGETTO COMUNE/PROV. DI | FERRARA | |||
CODICE PROGETTO | PROG-445-PR-1 | |||
CATEGORIA | Ordinari | |||
COD. | DESCRIZIONE SPESA | IMPORTO COFINANZ. | CONTRIBUTORICHIESTO | COSTO TOTALE PROGETTO |
P | Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato | € 0,00 | € 465.499,94 | € 465.499,94 |
P1 | Operatori sociali | € 0,00 | € 406.626,85 | € 406.626,85 |
P2 | Interpreti e mediatori culturali | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
P3 | Operatore legale | € 0,00 | € 11.542,54 | € 11.542,54 |
P4 | Addetti alle pulizie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
P5 | Assistenti sociali | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
P6 | Psicologi | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
P7 | Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'Ente Locale etc.) | € 0,00 | € 47.330,55 | € 47.330,55 |
L | Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture | € 26.000,00 | € 164.500,00 | € 190.500,00 |
L1 | Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
L2 | Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali | € 0,00 | € 12.800,00 | € 12.800,00 |
L3 | Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno | € 26.000,00 | € 71.200,00 | € 97.200,00 |
L4 | Pulizia locali e relativi materiali | € 0,00 | € 4.500,00 | € 4.500,00 |
L5 | Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento) | € 0,00 | € 76.000,00 | € 76.000,00 |
B | Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio di attrezzature | € 0,00 | € 23.000,00 | € 23.000,00 |
B1 | Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici | € 0,00 | € 10.500,00 | € 10.500,00 |
B2 | Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture | € 0,00 | € 12.500,00 | € 12.500,00 |
G | Spese generali per l'assistenza | € 31.995,61 | € 241.380,00 | € 273.375,61 |
G1 | Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico | € 31.995,61 | € 109.200,00 | € 141.195,61 |
G2 | Effetti letterecci | € 0,00 | € 5.400,00 | € 5.400,00 |
G3 | Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN,…) | € 0,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
G4 | Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari | € 0,00 | € 22.000,00 | € 22.000,00 |
G5 | Spese per la scolarizzazione | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
G6 | Pocket Money | € 0,00 | € 91.980,00 | € 91.980,00 |
G7 | Alfabetizzazione | € 0,00 | € 800,00 | € 800,00 |
S | Spese di orientamento ed assistenza sociale | € 0,00 | € 9.000,00 | € 9.000,00 |
S1 | Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
S2 | Costi e consulenze occasionali per interpretariato e | € 0,00 | € 9.000,00 | € 9.000,00 |
mediazione culturale | ||||
S3 | Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
T | Spese per i servizi di tutela | € 0,00 | € 11.700,00 | € 11.700,00 |
T1 | Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
T2 | Costi e consulenze occasionali per supporto psico- socio-sanitario | € 0,00 | € 11.700,00 | € 11.700,00 |
I | Spese per l'integrazione | € 0,00 | € 81.193,95 | € 81.193,95 |
I1 | Corsi di formazione professionale | € 0,00 | € 6.193,95 | € 6.193,95 |
I2 | Borse lavoro e tirocini formativi | € 0,00 | € 45.000,00 | € 45.000,00 |
I3 | Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa | € 0,00 | € 8.500,00 | € 8.500,00 |
I4 | Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
I5 | Contributi straordinari per l'uscita | € 0,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00 |
I6 | Altre spese per l'integrazione | € 0,00 | € 5.500,00 | € 5.500,00 |
A | Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie | € 0,00 | € 86.272,21 | € 86.272,21 |
A1 | Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale | € 0,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
A2 | Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.) | € 0,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
A3 | Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere) | € 0,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
A4 | Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fideiussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale all'ente gestore, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno, altro etc.) | € 0,00 | € 75.772,21 | € 75.772,21 |
TOTALE COSTI DIRETTI | € 57.995,61 | € 1.082.546,10 | € 1.140.541,71 | |
Ci | Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi diretti di cui si chiede il contributo) | € 0,00 | € 19.370,29 | € 19.370,29 |
Ci1 | Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale | € 0,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
Ci2 | Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale) | € 0,00 | € 5.800,00 | € 5.800,00 |
Ci3 | Spese di cancelleria | € 0,00 | € 3.070,29 | € 3.070,29 |
Ci4 | Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del Progetto (escluse quelle eventualmente comprese nella voce C3) | € 0,00 | € 4.500,00 | € 4.500,00 |
TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti) | € 57.995,61 | € 1.101.916,39 | € 1.159.912,00 |