CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI AREA GESTIONE RISORSE
LOTTO I – Capitolato RCP
CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI
AREA GESTIONE RISORSE
Lotto VI
RESPONSABILITA' CIVILE
PATRIMONIALE
DECORRENZA : dalle ore 24.00 del 28.02.2021
alle ore 24.00 del 29.02.2024
Frazionamento Annuale
Prima rata 28.02.2021/28.02.2022
Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.
SOMMARIO
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SEZIONE 1
DEFINIZIONI /DESCRIZIONE ATTIVITA'/SOCIETA' CONTROLLATE
Art. 1.1
Definizioni
SEZIONE 2
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art..2.1
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2.2
Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 2.3
Durata del contratto
Art. 2.4
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art..2.5
Facoltà di recesso
Art. 2.6
Modifiche dell’assicurazione
Art. 2.7
Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art. 2.8
Oneri fiscali
Art. 2.9
Foro competente
Art. 2.10
Interpretazione del contratto
Art. 2.11
Regolazione del premio
Art. 2.12
Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Art. 2.13
Coassicurazione e Delega
Art. 2.14
Clausola broker
Art. 2.15
Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 2.16
Rinvio alle norme di legge
Art. 2.17
Trattamento dei dati
SEZIONE 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE
Art. 3.1
Oggetto dell’assicurazione
Art. 3.2
Periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva dell’assicurazione
Art. 3.3
Esclusioni
Art. 3.4
Estensioni di garanzia
SEZIONE 4
RESPONSABILITA’ CIVILE VICARIA DEL CONTRAENTE PER I DIPENDENTI TECNICI
Art. 4.1
Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici
SEZIONE 5
NORME IN CASO DI SINISTRO
Art. 5.1
Modalità per la denuncia dei sinistri
Art. 5.2
Gestione delle vertenze di danno e spese legali
Art. 5.3
Pagamento dell’indennizzo
-
SEZIONE 6
MASSIMALI, SCOPERTI/FRANCHIGIE e LIMITI DI RISARCIMENTO
Art. 6.1
Massimali
Art. 6.2
Franchigia
Art. 6.3
Calcolo del premio
Art. 6.4
Riparto di coassicurazione
Art. 6.5
Disposizione finale
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ |
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:
AMMINISTRATORE |
qualsiasi persona che sia collegata all’ Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell’ Assicurato stesso; |
ASSICURATO |
Il Contraente, compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone. |
ATTIVITÀ |
Quella svolta dalla CCIAA di Napoli. per statuto, legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte. |
BROKER |
MAG SpA |
ASSICURAZIONE |
Il contratto di assicurazione. |
CONTRAENTE |
Il soggetto che stipula l’assicurazione. |
DANNO |
qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica; |
DANNO CORPORALE |
Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
DANNO ERARIALE |
il danno pubblico subito dall’erario comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali; |
DANNI MATERIALI |
Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
DENUNCIA DI XXXXXXXX |
la notifica inviata alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza |
DIPENDENTE |
qualsiasi persona che sia alle dirette dipendenze dell’ Assicurato o sia a questo collegata da rapporto di servizio o mandato. Si intendono compresi il Segretario Generale ed il Direttore Generale ed Amministratori |
DIPENDENTE LEGALE |
qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell’Assicurato; |
DIPENDENTE TECNICO |
qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Assicurato e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al responsabile Unico del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica. |
EVENTO DANNOSO |
il fatto, l’atto o l’omissione da cui scaturisce la richiesta di risarcimento |
FRANCHIGIA |
l’importo di ciascun singolo sinistro che resterà a carico dell’Assicurato. In assenza di patto contrario Xxxxx e Spese non sono soggetti alla franchigia; |
INDENNIZZO/RISARCIMENTO |
la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro |
MASSIMALE |
La massima esposizione della Società per ogni sinistro |
PERDITE PATRIMONIALI |
il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali; |
PERIODO DI VALIDITÀ |
la durata dell’assicurazione indicata nel frontespizio di polizza compreso il periodo di efficacia della garanzia indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia); |
POLIZZA |
Il documento che prova l'assicurazione. |
PREMIO |
La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
ogni personalità giuridica (quale a titolo esemplificativo Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero / IPAB/A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei,) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti; |
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO – CONTABILE |
la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato od alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti “agenti contabili” tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico |
RESPONSABILITÀ CIVILE |
la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato e che derivi dall’esercizio da parte degli Amministratori e dei Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell’art. 2043 e s.s. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa |
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA AI FINI DEL CONTEGGIO DEL PREMIO |
Retribuzioni corrisposte a prestatori di lavoro, dipendenti e non dipendenti, al netto delle ritenute e degli importi direttamente a carico del contraente. |
RICHIESTA DI RISARCIMENTO E/O CIRCOSTANZE |
qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento; ii. qualsiasi procedimento intentato contro l’Assicurato al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento; iii. qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica pervenuta all’Assicurato con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare all’Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi Evento Dannoso specificato; iv. qualsiasi azione penale intentata contro un Assicurato; v. qualsiasi procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale riguardante un qualsiasi Evento Dannoso specificato e commesso dall’Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentatore che sia avviato mediante: (a) la notifica di una citazione o di analogo atto processuale; oppure (b) la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione; vi. qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita ad un Evento Xxxxxxx non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui ai suddetti punti (iii), (iv) o (v); oppure Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento; |
RIMBORSO |
la somma che l’Amministratore e/o il Dipendente deve rimborsare all’Ente di appartenenza e/o alla Pubblica Amministrazione in genere per effetto della sentenza della Corte dei Conti |
RISARCIMENTO |
la somma dovuta dalla Società al terzo in caso di Sinistro |
SOCIETÀ |
l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici |
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE |
ART.2.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
ART.2.2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società
risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
ART.2.3 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E’ facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
ART.2.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:
la prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l’effetto della copertura assicurativa dalla data di effetto;
1. le rate di premio successive alla prima entro 60 giorni dalle rispettive date di scadenza ;
2. le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 60 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
3. le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 60 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
ART.2.5 – FACOLTÀ DI RECESSO
la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:
- dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;
- Ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni;
ART.2.6 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
ART.2.7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC,telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
ART. 2.8 - ONERI FISCALI
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
ART.2.9 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
ART.2.10 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
ART.2.11 – REGOLAZIONE DEL PREMIO
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 5) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
ART.2.12 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con l’indicazione dell’importo riservato);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
ART.2.13 - COASSICURAZIONE E DELEGA
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.
Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
ART.2.14 – XXXXXXXX BROKER
Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società MAGJLT. SPA con sede legale in Roma, Via delle Tre Madonne 12, iscritta al RUI – Sezione B – con il n.B000400942, Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 (in seguito denominato anche Broker), il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :
o che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
o che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l’esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure, in casi di particolare urgenza, direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
o che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall’Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l’Ente stesso;
o che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
o che l’opera del Xxxxxx verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali viene stipulato il presente contratto, secondo gli accordi o i convenuti in essere con le Compagnie medesime o, in mancanza, secondo la aliquota percentuale massima del 9%
ART. 2.15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i.
I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice iI Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.
ART.2.16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART.2.17 – TRATTAMENTO DEI DATI
Il Contraente, ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675, autorizza la Società al trattamento dei dati personali.
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Sezione 3 . NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE |
Art. 3.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di Perdite Patrimoniali, in forza della propria Responsabilità civile vicaria, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi esclusivamente per atti, fatti illeciti od omissioni compiuti dai Dipendenti o Amministratori del Contraente nell’esercizio delle loro mansioni o funzioni istituzionali e di cui lo stesso Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di Legge.
La copertura si intende estesa anche nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti, fatti illeciti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti o Amministratori e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato dal Contraente/Assicurato e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del / dei Dipendenti o Amministratori responsabili per colpa grave.
La copertura è altresì operante nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più Dipendenti o Amministratori e, per effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico del Contraente/Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico di uno o più Dipendenti o Amministratori responsabili. Resta inteso e convenuto tra le parti che l’Assicuratore è obbligato solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità amministrativa e/o amministrativa-contabile di uno o più Dipendenti o Amministratori con sentenza definitiva della Corte dei Conti.
L’assicurazione comprende inoltre le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi.
La garanzia comprende inoltre le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purchè non derivanti da incendio, furto o rapina.
Resta salva la facoltà della Società, in caso di dolo o colpa grave, di rivalersi nei confronti dei soggetti responsabili.
Art.3.2 – PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA ED ULTRATTIVA DELLA GARANZIA
L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante la sua durata ed anche per eventi antecedenti la data di effetto della stessa.(Retro Illimitata)
L'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati alla Società nei 2 (due) anni successivi alla cessazione della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo retroattivo.
Per i Xxxxxxxx denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.
Altresì, nei confronti di uno o più Dipendenti che nel corso della Durata del Contratto cessino dal servizio o dalle proprie funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l’assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione del servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione del servizio o derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia del contratto.
La presente garanzia postuma cesserà immediatamente nel caso l’Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi. La garanzia postuma presterà in ogni caso la sua efficacia fino alla data di decorrenza della nuova polizza.
Art.3.3 – ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo accertato con provvedimento definitivo dell’Autorità competente;
b) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da comportamenti gravemente colposi dei propri Dipendenti o Amministratori;
c) connessi o conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;
d) provocati da inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo;
e) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
f) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l’assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
g) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all’Art. B 11;
h) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
i) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione. Insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
j) richieste di risarcimento derivanti o attribuibili ad investimenti operati da Enti Pubblici o Societa` di Capitali a partecipazione pubblica per ripianare deficit finanziari da spese correnti;
k) Derivanti da investimenti effettuati con l’utilizzo di strumenti derivati.
Sono inoltre escluse dall’assicurazione:
1) le richieste di risarcimento e/o circostanze, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l’Assicurato abbia già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
2) le richieste che derivino da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o, in caso di proroga/rinnovo con lo stesso assicuratore, dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato, ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia;
3) le sanzioni amministrative e/o pecuniarie, le multe e le ammende comminate direttamente all’Assicurato;
4) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica.
Art.3.4 – ESTENSIONI DI GARANZIA
3.4.1 – ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA
L’Assicurazione vale anche per gli incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Amministratori e/o Dipendenti dell’Assicurato in rappresentanza dell’Assicurato stesso in altri organi collegiali.
3.4.2 – ECOLOGIA ED AMBIENTE
L’assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
3.4.3 – PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
3.4.4 – PERDITE PATRIMONIALI PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale.
3.4.5 – DANNI PATRIMONIALI E PERDITE NON PATRIMONIALI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI CUI AL D. LGS. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell’art. 11 del D.Lgs 196/2003 e/o regolamento UE 2016/679, comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 Codice Civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 Codice Civile.
a) dove non vi è compatibilità tra quanto disposto dal Codice della Privacy e quanto previsto dal Regolamento 679/2016, il CdP lascia il passo alle nuove disposizioni europee: la legge statale deve essere disapplicata in favore del GDPR;
b) Laddove vi sia compatibilità tra le due norme, il d.lgs. 196/2003 rimane applicabile continuando a dettare legge, anche in maniera più specifica rispetto al GDPR..
3.4.6 – VINCOLO DI SOLIDARIETÀ
L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
3.4.7 – ESTENSIONE DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell’Assicurato, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all’addestramento previsto dalla Legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l’assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal Dipendente dell’Assicurato in funzione di:
1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, si precisa che la copertura e’ pienamente operante anche in caso di Dipendenti e / o Amministratori che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell’ambito del medesimo decreto legislativo 81/2008
“Committente”, "Responsabile dei lavori", “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
3.4.8 – COPERTURA SOSTITUTI
Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più Dipendenti o Amministratori dell’Assicurato, l’assicurazione si intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l’ammontare del premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.
3.4.9 – DANNI IN SERIE
In caso di sinistri in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione.
SEZIONE 4 - RESPONSABILITA’ CIVILE VICARIA DEL CONTRAENTE PER I DIPENDENTI TECNICI |
Art. 4.1– RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI
Fermo quanto previsto dagli artt. 3.1 e 3.2 ed agli artt. 3.4.1, 3.4.3, 3.4.5, 3.4.8 nonché nell’ambito dei massimali convenuti di cui alla successiva Sezione 6, valgono anche le seguenti ulteriori garanzie per la Responsabilità civile vicaria del Contraente/Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi fatto illecito compiuto da uno o più Dipendenti tecnici come definiti in polizza.
La copertura assicurativa è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all’esercizio dell’attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle “Definizioni” di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:
a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
b) geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione;
c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D. Lgs. 50/2016 e dal regolamento di attuazione;
e) “responsabile del procedimento” di cui al D. Lgs. 50/2016. Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un’azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.
L’Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalla norma vigente di cui al D. Lgs. 50/2016, relativa all’attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04.
La copertura assicurativa comprende anche:
1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l’esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. per ultimazione lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze, ancorchè il contratto sia in vigore:
a) sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
b) consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;
c) uso delle opere secondo destinazione;
3. le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera, con obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese suddette o sull’entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale
4. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l’opera inidonea all’uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.
Le estensioni di cui al presente articolo 4.1 non sono operanti:
• qualora il Dipendente tecnico non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all’esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
• se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell’Assicurato;
• per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l’Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
• per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.
SEZIONE 5 - NORME IN CASO DI SINISTRO |
Art. 5.1 – MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
I sinistri devono essere denunciati per iscritto agli Assicuratori e/o al broker incaricato entro il termine di 30 giorni da quello in cui l'Assicurato è stato formalmente informato dell’evento dannoso.
Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazione o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
Successivamente alla denuncia, l’Assicurato, dovrà inoltre trasmettere tempestivamente alla Società incaricata della gestione della polizza, di cui agli artt. 2.9 et 2.16, tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.stata richiesta scritta da parte del terzo.
Art. 5.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione dei rispettivi interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 5.3 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell’indennizzo entro 60 giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell’indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza
SEZIONE 6 - MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO |
Art. 6.1 - MASSIMALI
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
Massimale per sinistro |
€ 3.000.000,00
|
Massimale aggregato annuo complessivo |
€ 6.000.000,00 |
Massimale annuo per corresponsabilità |
€ 6.000.000,00 |
Art. 6.2 FRANCHIGIA
L’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di €. 10.000,00
Art 6.3 CALCOLO DEL PREMIO
Il premio annuo anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:
Retribuzione annua lorda |
Tasso finito pro-mille |
Premio finito annuo anticipato |
€ 2.800.000,00 |
% |
€ |
Art. 6.4 – RIPARTO DI COASSICURAZIONE
Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le seguenti Imprese secondo le percentuali indicate:
Società |
Agenzia |
Percentuale di ritenzione |
(delegataria) |
|
|
Art. 6.5 – DISPOSIZIONE FINALE
Resta convenuto che si intendono operanti solo le norme elencate e descritte nella presente polizza nelle Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 comprese. La firma eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
La Società Il Contraente
Agli effetti dell’art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:
Art.2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
Art.2.2 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Art.2.4 - Pagamento del Premio.
Art.2.3 - Durata del Contratto.
Art.2.5 - Recesso dal contratto
Art.2.9 – Foro competente
Art.2.16 – Rinvio alle Norme di Legge
Art.3.2 - Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia - (forma Claims Made)
Art.3.3 - Esclusioni.
Il Contraente La Società
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