CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
1. Applicabilità e Definizioni
1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito “Condizioni Generali”) si applicano a tutti i contratti conclusi da Wavin Italia S.p.A. (di seguito “Wavin”), con un fornitore (di seguito il “Contraente") nonché a tutte le offerte o quotazioni che siano relative a vendite, forniture di servizi, prestazioni d’opera e/o qualsiasi altra prestazione da eseguirsi per od a favore di Wavin e/o di altra società del gruppo Wavin, come pure a qualsiasi modifica od integrazione delle presenti Condizioni Generali ed a qualsiasi atto preparatorio od attuativo del relativo contratto (di seguito il “Contratto”). Il richiamo al Contratto costituirà automaticamente richiamo anche alle presenti Condizioni Generali. Le Condizioni Generali, ove non espressamente derogate per iscritto da una clausola contenuta nella conferma da parte di Wavin di un ordine o di una quotazione del Contraente, prevalgono su ogni altra clausola difforme inserita in moduli e/o altri documenti predisposti dal Contraente.
1.2 Nelle presenti Condizioni Generali i termini di seguito indicati avranno il seguente significato: 1) Prodotti: tutti gli articoli che il Contraente fornirà o farà in modo che vengano forniti a Wavin in conformità al Contratto, ivi inclusi eventuali progetti, disegni e/o modelli. Ove applicabile, il riferimento ai Prodotti include anche eventuali Servizi connessi alla fornitura dei Prodotti; 2) Servizi: tutte i servizi che il Contraente effettuerà o, su istruzione di Wavin, farà in modo che vengano effettuati a favore di Wavin, sia verso corrispettivo sia gratuitamente, quali l’assistenza tecnica, i progetti, i calcoli, i servizi di consulenza amministrativa e/o tecnica, etc.; 3) Opere: tutte le opere di natura materiale che il Contraente effettuerà o, su istruzione di Wavin, farà in modo che vengano effettuate a favore di Wavin; 4) Forniture: i Prodotti, i Servizi e/o le Opere di qualsivoglia natura e/o i relativi risultati che il Contraente consegnerà a Wavin in conformità al Contratto nonché tutte le attività necessarie ad eseguire tali forniture; 5) Risoluzione: salvo che non sia diversamente previsto in modo espresso, per “risoluzione’ del Contratto da parte di Wavin si intende tanto la risoluzione che il recesso, senza pregiudizio di eventuali ulteriori diritti riconosciuti a Wavin dalla legge.
2. Formazione, modifica e risoluzione del Contratto
2.1 La richiesta di una quotazione non vincola Wavin ad accettarla ma costituisce unicamente un invito a predisporre ed inviare una quotazione. La quotazione del Contraente è irrevocabile per il periodo di 30 (trenta) giorni di calendario. Wavin non sarà in nessun caso tenuta a rimborsare i costi relativi alla predisposizione e/o all’invio della quotazione.
2.2 Nel caso di evidenti errori, incompletezza o contraddizione nei dati riportati nel Contratto, il Contraente dovrà informarne prontamente Wavin prima di iniziare la relativa esecuzione e/o fornitura. Le conseguenze della mancata comunicazione sono interamente a carico del Contraente.
2.3 Wavin non è obbligata a concludere il Contratto, anche nel caso in cui il Contraente abbia indicato nella sua quotazione il prezzo minore. Wavin non sarà, inoltre, tenuta ad informare il Contraente dell’eventuale conclusione di un contratto con terze parti
diverse dal Contraente. Nel caso in cui il Contratto non venga concluso, tutte le informazioni che Wavin ha trasmesso al Contraente dovranno, a richiesta di Wavin, esserle restituite senza addebito di alcun costo.
2.4 Il Contratto si intenderà concluso solo ad avvenuta accettazione scritta da parte di Wavin di una quotazione e/o offerta del Contraente. Nel caso in cui la conferma di Wavin contenga una modifica rispetto all’offerta e/o quotazione del Contraente, tale modifica si intenderà tacitamente accettata dal Contraente decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della conferma senza che il Contraente abbia comunicato a Wavin il proprio dissenso. Nel caso in cui il Contraente non abbia inviato alcuna quotazione e/o offerta il Contratto si intenderà concluso solo con la ricezione da parte di Wavin della conferma scritta del Contraente dell’ordine inviato da Wavin. Nel caso in cui la conferma del Contraente contenga modifiche, condizione e/o riserve, la stessa non costituirà accettazione dell’ordine di Wavin.
2.5 L’accettazione da parte di Wavin di una quotazione e/o offerta del Contraente e/o l’emissione di un ordine sono limitate e tale quotazione, offerta e/o ordine e non vincolano Wavin ad accettare ulteriori quotazioni e/o offerte e/o ad emettere ulteriori ordini.
3. Garanzia
3.1 La Fornitura che deve essere consegnata dal Contraente a Wavin deve rispettare i seguenti requisiti:
a. essere conforme alla descrizione e/o alle specifiche contenute nel Contratto;
b. essere conforme alle ragionevoli aspettative di Wavin in merito, tra l’altro, alle caratteristiche, alla qualità e/o affidabilità della Fornitura, tenuto conto anche della normativa vigente in merito ai requisiti della merce, dei materiali e della manodopera, delle presenti Condizioni Generali, del Contratto, e/o delle/e descrizione/i contenuta/e nella relativa offerta e/o quotazione;
c. rispettare i requisiti di lavorazione applicabili al relativo settore ;
d. essere eseguita nel rispetto delle tempistiche di lavorazione e/o esecuzione indicate da Wavin o da quest’ultima tacitamente approvate;
e. le persone coinvolte nell’esecuzione del Contratto devono avere i requisiti di idoneità necessari a svolgere le obbligazioni alle stesse demandate;
f. includere i costi per l’ottenimento di eventuali permessi e/o autorizzazioni per l’esecuzione del Contratto;
g. includere i costi di progettazione, delle attività preparatorie e/o di sviluppo necessarie all’esecuzione del Contratto.
Il Contraente non è autorizzato a concludere accordi diretti con i clienti di Wavin in relazione alla Fornitura, ai Prodotti, ai Servizi, alle Opere e/o ad eventuali prodotti, opere e/o servizi ad essi connessi.
4. Termini di consegna
4.1 I termini di consegna sono quelli indicati nella conferma da parte di Wavin di una quotazione o di una offerta del Contraente, ovvero nell’ordine di Wavin, quale che sia il caso. I termini di consegna concordati per ogni singola Fornitura e/o una parte di essa sono vincolanti ed essenziali. Il mancato rispetto di tali termini di consegna costituirà automaticamente un grave inadempimento del Contraente senza necessità di messa in mora.
4.2 Il Contraente sarà tenuto a corrispondere a Wavin, per ogni giorno di calendario di ritardo rispetto ai termini di consegna, una penale pari allo 0,5% (zero virgola
cinque per cento) del prezzo della Fornitura oggetto del Contratto, sino ad un massimo del 10% (dieci per cento) di tale prezzo, impregiudicato il diritto di Wavin al risarcimento degli ulteriori danni e/o alla risoluzione del Contratto.
4.3 Il Contraente è tenuto ad informare per iscritto Wavin tempestivamente e, in ogni caso, entro 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui viene a conoscenza o avrebbe ragionevolmente dovuto venire a conoscenza, dell’esistenza di un impedimento a rispettare i termini di consegna. Eventuali consegne parziali necessitano del preventivo consenso scritto di Wavin. Nel caso in cui Wavin lo richieda, il Contraente sarà tenuto a consegnare a Wavin una scheda di lavoro e/o di esecuzione e/o a cooperare con Wavin per il monitoraggio dell’avanzamento dell’esecuzione del Contratto. Eventuali consegne anticipate devono essere preventivamente autorizzate da Wavin e non comportano modifiche dei termini di pagamento.
5. Modifiche contrattuali
5.1 Wavin è legittimata a modificare lo scopo e/o la natura della Fornitura che le deve essere consegnata, entro termini ragionevoli. Il Contraente sarà tenuto ad indicare per iscritto a Wavin le modifiche a tal fine necessarie entro termini ragionevoli e, in ogni caso, non oltre 8 (otto) giorni dalla relativa richiesta di Wavin. Il Contraente si impegna ad eseguire senza dilazione le modifiche chieste da Wavin, ad esempio, senza intento limitativo, a disegni, modelli, istruzioni, specifiche e/o attività, anche se non è stato raggiunto uno specifico accordo sui costi addizionali.
5.2 Nel caso in cui il Contraente ritenga che una modifica di cui al precedente articolo
5.1 sia idonea ad influire sul prezzo e/o sui termini di consegna, il Contraente dovrà informarne Wavin per iscritto appena possibile ma, in ogni caso, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della comunicazione nella quale Wavin ha chiesto la modifica o nel diverso minor termine indicato da Wavin nella sua comunicazione. Nel caso in cui Wavin ritenga che la variazione del prezzo e/o dei termini di consegna conseguenti alla modifica chiesta non siano ragionevoli e/o accettabili, Wavin avrà il diritto di revocare la richiesta di modifica e/o di recedere dal Contratto. Il recesso dal Contratto operato in conformità al presente articolo non darà diritto a nessuna delle parti di pretendere dall’altra il risarcimento dei danni e/o qualsivoglia altra indennità e/o penale.
5.3 Nel caso in cui il Contraente non abbia indicato a Wavin alcun effetto in conseguenza della richiesta di modifica ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti articoli entro il termine ivi indicato, le modifiche chieste si riterranno accettate ai termini originariamente concordati e senza alcun diritto del Contraente ad un compenso aggiuntivo, salvo il caso di riduzione della Fornitura, nel qual caso Wavin sarà legittimata ad ottenere una riduzione proporzionale del compenso originariamente pattuito.
6. Prezzi
6.1 Il prezzo della Fornitura sarà vincolante e non potrà essere modificato. Il prezzo non potrà essere aumentato in conseguenza di intervenute modifiche di fatti e/o circostanze non riconducibili a Wavin quali, a mero titolo esemplificativo, tassi di cambio, costi di trasporto, dazi, accise, imposte, ritenute e/o tasse, prezzi delle materie prime e/o dei semilavorati, costo del lavoro e/o altri compensi dovuti dal Contraente a terzi.
6.2 Semprechè il Contraente non riesca a dimostrare il contrario, il prezzo include:
a. i dazi di importazione, le accise, le imposte, le ritenute e le tasse (con esclusione
dell’IVA);
b. gli oneri, le ritenute ed i costi applicabili ad eventuali permessi chiesti per la Fornitura;
c. i compensi per l’uso di eventuali diritti di proprietà intellettuale ed industriale, ivi inclusi i compensi per l’uso dei software;
d. tutti i costi relativi e/o connessi alla consegna della Fornitura;
e. i costi di imballo, trasporto, stoccaggio, assicurazione, premi, installazione, messa in opera e/o messa in funzione. La presente disposizione si applica anche alla merce messa a disposizione da Wavin in esecuzione del Contratto;
f. tutti gli ulteriori costi sostenuti dal Contraente in conformità al Contratto e/o alle presenti Condizioni Generali;
g. tutto quanto necessario alla corretta esecuzione del Contratto, tenuto conto degli standard, normative, regolamenti e requisiti applicabili ai beni ed alla manodopera, anche se non espressamente previsti nel Contratto.
7. Fatturazione e pagamento
7.1 Il Contraente non dovrà fatturare alcun importo a carico di Wavin prima della consegna dei Prodotti o della data in cui la Fornitura viene accettata da Wavin, quale che sia il caso. Nel caso in cui il Contratto venga eseguito in maniera completa e corretta, Wavin sarà tenuta a corrispondere gli importi fatturati entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento ed approvazione della relativa fattura, sempreché non sia diversamente concordato nel Contratto. Il pagamento non comporterà l’accettazione della Fornitura consegnata e non libererà il Contraente dalle sue obbligazioni nei confronti di Wavin.
7.2 Nel caso in cui il Contraente non trasmetta le informazioni periodiche sullo stato di esecuzione del Contratto e/o non fornisca l’eventuale garanzia concordata o non la fornisca nelle forme concordate, Wavin sarà legittimata a sospendere il pagamento delle fatture. La stessa previsione si applicherà nel caso in cui i documenti indicati al successivo articolo 7.6 siano carenti e/o non siano stati sottoscritti, quale che sia il caso.
7.3 Wavin sarà legittimata a compensare eventuali somme dovute al Contraente con gli importi da quest’ultimo dovuti a Wavin.
7.4 Wavin non accetterà fatture decorso il termine di 6 (sei) mesi dalla consegna dei Prodotti o dall’accettazione della Fornitura da parte di Wavin, quale che sia il caso. Il mancato ricevimento da parte di Wavin della fattura entro il suindicato termine, comporterà automaticamente la decadenza del Contraente dal diritto di pretendere il pagamento dei relativi importi.
7.5 Nel caso in cui Wavin abbia validi motivi di ritenere che il Contraente sia divenuto insolvente o non sia più in grado di dare corretta esecuzione al Contratto, Wavin sarà legittimata a sospendere il pagamento sino a quando il Contratto non avrà avuto completa esecuzione o sino a quanto un terzo solvente avrà prestato garanzie dell’adempimento del Contratto ritenute da Wavin, a sua discrezione, idonee e sufficienti.
7.6 Nelle fatture, che devono indicare la data di emissione ed il numero, il Contraente dovrà altresì specificare, in forma chiara e comprensibile, i dati di seguito elencati. La mancanza di uno o più dati tra quelli sotto indicati, legittimerà Wavin a sospendere il pagamento della relativa fattura, sino a quando i dati richiesti non verranno correttamente indicati e/o forniti:
a) il numero assegnato al Contratto da Wavin e/o dal Contraente;
b) la denominazione del Contraente, l’indirizzo della sede sociale o della residenza;
c) la Fornitura consegnata e, se applicabile, il periodo di esecuzione della Fornitura al quale l’importo fatturato si riferisce;
d) la denominazione dell’autorità competente in materia di previdenza sociale ed il numero di registrazione del Contraente presso tale autorità, ove applicabile al Contratto;
e) tutti i dati necessari per effettuare le ritenute di legge nonché l’indicazione della partita IVA, ove applicabili al Contratto,
f) il riferimento alla applicazione, relativamente all’IVA, del meccanismo del “reverse charge”, ove applicabile al Contratto, ovvero l’indicazione della percentuale di IVA applicabile e del relativo ammontare;
g) i dati bancari del Contraente;
h) il salario lordo dovuto, ove applicabile;
i) il verbale di accettazione, il Collaudo o il verbale di intervento sottoscritti da Wavin, ove previsti dal Contratto.
7.7 L’eventuale debito di Wavin nei confronti del Contraente maturerà interessi al saggio annuale pari al tasso Xxxxxxx a sei mesi. Non sono dovuti interessi composti.
7.8 Se Wavin non rispetta i termini di pagamento pattuiti il Contraente non è legittimato a risolvere il Contratto e/o a sospendere l’esecuzione del Contratto e/o di ciascuna Fornitura.
8. Dovere di informazione e verifica
8.1 Il Contraente sarà tenuto ad informare immediatamente Wavin per iscritto in merito a qualsivoglia circostanza che possa influire sull’esecuzione del Contratto od ostacolare la stessa. Wavin sarà legittimata, a sua ragionevole discrezione ed a spese del Contraente, ad attuare ragionevoli misure ritenute necessarie e/o ottenere la modifica del Contratto al fine di evitare il verificarsi di danni e/o disagi in conseguenza di tali circostanze, impregiudicato il suo diritto di ottenere la risoluzione del Contratto. La medesima previsione si applicherà anche nel caso in cui Wavin abbia il ragionevole sospetto che esistano circostanze che possano influire sulla corretta esecuzione del Contratto od ostacolare la stessa, anche se non comunicate dal Contraente.
8.2 Wavin avrà il diritto ma non l’obbligo di verificare le modalità di esecuzione del Contratto da parte del Contraente. A tal fine Wavin potrà assumere tutte le azioni che riterrà necessarie quali, senza intento limitativo, ispezionare i luoghi ove la Fornitura viene in tutto od in parte eseguita e/o prodotta (anche accompagnata da esperti) e potrà verificare e/o sottoporre a verifica la contabilità del Contraente relativa all’esecuzione del Contratto.
9. Inadempimento
9.1 Qualsiasi inadempimento del Contraente alle proprie obbligazioni contrattuali darà diritto a Wavin di sospendere, senza necessità di messa in mora o di domanda giudiziale, il pagamento di quanto dovuto e di incaricare un terzo di dare, in tutto od in parte, esecuzione al Contratto, senza che il Contraente possa pretendere alcunché a titolo di risarcimento dei danni e/o qualsivoglia altra titolo e, in ogni caso, senza pregiudizio di tutti i diritti di Wavin ivi inclusi il diritto di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e, in caso di grave inadempimento, di risolvere in tutto od in parte il Contratto.
10. Rimedi e garanzie
10.1 Nel caso in cui la Fornitura sia difettosa, il Contraente sarà tenuto, a proprie spese, a riparare l’inesatta Fornitura in modo da renderla priva di difetti o, a discrezione di Wavin, ad eseguire una nuova Fornitura priva di difetti in sostituzione della Fornitura difettosa, senza pregiudizio del diritto di Wavin di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e/o la risoluzione del Contratto. Nel caso in cui il Contraente non dia esecuzione alla propria obbligazione di riparare e/o sostituire la Fornitura difettosa, Wavin sarà legittimata ad incaricare un terzo di eseguire la riparazione e/o la sostituzione della Fornitura a rischio e costi del Contraente. Nel caso in cui i Prodotti, i Servizi e/o le Opere fornite si distruggano e/o si deteriorino ovvero appaiano inidonee all’uso a cui sono destinate entro il periodo di durata della garanzia legale, ciò verrà considerato come un inadempimento nell’esecuzione del Contratto, sempreché il Contraente non sia in grado di dimostrare il contrario.
10.2 Qualsiasi diversa garanzia venga fornita dal Contraente a Wavin sarà considerata una garanzia convenzionale aggiuntiva e non potrà in nessun caso limitare la garanzia sopra indicata e la garanzia legale relativa alla specifica Fornitura, che troveranno sempre applicazione. In caso di Fornitura difettosa, se vi è urgenza di provvedere alla riparazione e/o alla sostituzione della Fornitura, come nel caso in cui la riparazione o sostituzione non possano essere ragionevolmente ritardate ovvero Wavin ritenga ragionevolmente che il Contraente non voglia o non possa provvedere alla corretta o tempestiva riparazione o sostituzione, Wavin avrà diritto di porre direttamente in essere o di far eseguire a terzi, a spese del Contraente, la riparazione e/o sostituzione. Wavin determinerà, a sua ragionevole discrezione, se ricorra o meno un’ipotesi di urgenza. In ipotesi di urgenza non è necessaria alcuna contestazione o messa in mora del Contraente. Nel caso in cui venga successivamente determinato che non ricorreva un’ipotesi di urgenza, tale accertamento non sarò idoneo a determinare l’esclusione dell’applicazione del presente articolo.
10.3 Nel caso in cui Wavin ritenga di dover prendere ulteriori ragionevoli iniziative al fine di prevenire ulteriori danni (ad esempio ponendo in essere una campagna di richiamo del Prodotto) Wavin sarà legittimata ad ottenere dal Contraente il ristoro di tutti i costi sostenuti e/o di tutti i danni subiti.
11. Sospensione
11.1 Wavin sarà legittimata, a sua discrezione, ad ottenere che il Contraente sospenda l’esecuzione del Contratto per tutto il periodo che Wavin comunicherà al Contraente. Wavin rimborserà al Contraente i costi diretti che il Contraente dimostri di aver sostenuto quale conseguenza diretta della sospensione chiesta da Wavin, sempreché tale sospensione non sia riconducibile al Contraente stesso. Il Contraente non sarà legittimato ad ottenere il risarcimento di nessun ulteriore danno e/o non potrà pretendere altra somma ad alcun titolo.
11.2 Il Contraente sarà obbligato a fare del proprio meglio per limitare al massimo i xxxxx conseguenti alla sospensione.
12. Risoluzione del Contratto
12.1 Fatte salve le ipotesi di risoluzione e/o recesso espressamente previste nelle presenti Condizioni Generali o nel Contratto, nonché nelle norme generali dettate in materia di risoluzione del contratto, Wavin è legittimata a risolvere il Contratto senza preavviso nei seguenti casi:
a. se il Contraente e/o il terzo garante delle obbligazioni del Contraente deposita una richiesta di moratoria dei pagamenti, ottienga la moratoria, venga dichiarato insolvente, posto in liquidazione, cessa l’attività e/o sia sottoposto ad una procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, nei limiti ammessi dalla legge;
b. nel caso di modifica della compagine sociale del Contraente, ove tale modifica comporti, a ragionevole discrezione di Wavin, un aumento rilevante dei rischi di Wavin;
c. nell’ipotesi in cui i beni del Contraente vengano sottoposti o vi sia minaccia che vengano sottoposti ad azioni esecutive e/o cautelari.
In tali ipotesi la risoluzione potrà essere dichiarata senza la necessità di previa messa in mora del Contraente.
12.2 Wavin sarà inoltre legittimata a recedere in qualsiasi momento dal Contratto, corrispondendo gli importi relativi alle Forniture già ricevute e accettate da Wavin e corrispondendo una penale ragionevole, in ogni caso non superiore al 10% del valore delle Forniture non ancora ricevute, con esclusione del diritto del Contraente al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Wavin non sarà obbligata ad indicare le ragioni del recesso.
12.3 Nel caso in cui Wavin, tenuto conto della circostanze conosciute in un determinato momento, avesse ragionevoli motivi per ritenersi legittimata a sospendere l’esecuzione del Contratto, risolvere il Contratto, recedere dallo stesso, operare la compensazione e/o chiedere l’annullamento del Contratto, Wavin non sarà obbligata a corrispondere alcuna indennità, penale e/o risarcimento danni al Contraente, nel caso in cui successivamente venisse accertato che Wavin non era legittimata ad esercitare tali diritti.
13. Diritti di proprietà intellettuale
13.1 I diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti, ai Servizi, alle Opere ed al loro utilizzo, ivi inclusi quelli relativi ad eventuali brevetti - ove esistenti - e/o ai software, spetteranno esclusivamente a Wavin, nel caso in cui i Prodotti, i Servizi e/o le Opere siano stati sviluppati a solo beneficio di Wavin od in conformità a specifiche e/o istruzioni fornite da Wavin. I relativi diritti dovranno essere tempestivamente trasferiti a Wavin, senza costi o oneri aggiuntivi per la stessa in conformità alle presenti Condizioni Generali e/o al Contratto.
13.2 Il Contraente garantisce che i Prodotti, i Servizi e/o le Opere fornite in forza del Contratto ed il loro utilizzo non violano diritti di proprietà industriale o altri diritti di terzi. Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne Wavin da eventuali azioni di terzi relative ad asserite violazioni di tali diritti di terzi e si impegna altresì a risarcire a Wavin i danni subiti in conseguenza di tali azioni nonché i costi sostenuti da quest’ultima per la propria difesa negli eventuali procedimenti che verranno instaurati, impegnandosi a prestare a Wavin tutta la cooperazione ed assistenza da questa richiesta.
13.3 Ove il trasferimento dei diritti indicato all’articolo 13.1 non risultasse possibile, il Contraente concederà a Wavin la licenza esclusiva mondiale ed irrevocabile, con diritto di sub-licenza, dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti, ai Servizi e/o alle Opere fornite dal Contraente ed al loro utilizzo. Il corrispettivo per la licenza si considererà già incluso nel prezzo originariamente concordato. Wavin dovrà provvedere alla registrazione della licenza ove necessaria ed i relativi costi saranno a carico del Contraente, il quale dovrà prestare a Wavin tutta la collaborazione a tal
fine necessaria. Nel caso in cui il trasferimento indicato al precedente articolo 13.1 e/o la licenza più sopra prevista necessitino di atto iscritto e/o di altre formalità, il Contraente sarà tenuto a prestare, a proprie spese, tutta la collaborazione necessaria.
13.4 Il Contraente sarà altresì tenuto ad informare immediatamente Wavin di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale di Wavin di cui venga a conoscenza.
14. Confidenzialità
14.1 Il Contraente dovrà mantenere il più stretto riserbo in merito alle informazioni relative a Wavin, ai suoi clienti, ai Prodotti, ai Servizi, alle Opere e/o al loro utilizzo e qualsiasi ulteriore informazione di cui venga a conoscenza nell’esecuzione del Contratto (le “Informazioni”). Il Contraente non dovrà cedere, trasmettere, rendere accessibili e/o disponibili a terzi le Informazioni per scopi diversi dall’esecuzione del Contratto. Il Contraente potrà rendere accessibili le Informazioni unicamente al proprio personale e/o ai propri collaboratori nei limiti in cui sia necessario per la corretta esecuzione del Contratto, purché preventivamente vincolati per iscritto ai medesimi obblighi di segretezza qui previsti.
14.2 L’obbligo di segretezza sopravvivrà alla cessazione del Contratto, per qualsiasi motivo intervenuta, sempreché Wavin non abbia espressamente liberato il Contraente per iscritto da tale obbligo.
14.3 In caso di violazione delle obbligazione di segretezza previste nei precedenti due articoli, il Contraente sarà tenuto a corrispondere a Wavin una penale pari al 5% (cinque per cento) del prezzo indicato nel Contratto per ciascuna violazione, con un massimo di EUR 20.000 (Euro ventimila), senza necessità di preventiva contestazione o messa in mora ed impregiudicato il diritto di Wavin al risarcimento del maggior danno.
15. Forza Maggiore
15.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell’altra per perdite, danni o ritardi causati da eventi naturali, embargo, guerre, rivoluzioni o analoghi eventi di caso fortuito o qualsiasi altra causa al di fuori del proprio ragionevole controllo. Nel caso in cui l’esecuzione del Contratto non sia divenuta impossibile, l’obbligo di adempimento delle obbligazioni delle parti rimarrà momentaneamente sospeso per tutta la durata della forza maggiore. A tal fine la Parte che intenda invocare la causa di forza maggiore dovrà darne prontamente notizia all’altra precisando altresì la prevedibile durata dell’evento. Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere senza preavviso dal Contratto e senza dover corrispondere alcuna indennità o risarcimento nel caso in cui la durata dell’impedimento dovesse protrarsi per oltre 2 (due) mesi consecutivi.
15.2 Non sono in nessun caso considerati eventi di forza maggiore: carenza di personale o sua malattia, scioperi, ritardi nelle consegne e/o carenza di materie prime, semilavorati e/o servizi, carenza di liquidità e/o di solvibilità.
16. Cessione
16.1 Il Contraente non potrà cedere o trasferire a terzi, in tutto od in parte, l’esecuzione del Contratto senza il previo consenso scritto di Wavin che non potrà essere rifiutato senza validi motivi.
16.2 Anche in ipotesi di autorizzazione, il Contraente rimarrà comunque integralmente responsabile nei confronti di Wavin per la corretta esecuzione del Contratto da parte dei terzi autorizzati. Il Contraente garantisce quindi il pieno rispetto da parte degli
eventuali sub-Contraenti e dei terzi del Contratto, delle presenti Condizioni Generali e di qualsivoglia ulteriore normativa o regolamento dichiarato applicabile da Wavin.
17. Responsabilità
17.1 Salve le ipotesi di risarcimento del danno previste nel Contratto e nelle presenti Condizioni Generali nonché l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora in caso di ritardato pagamento, Wavin non assume nei confronti del Contraente alcuna ulteriore obbligazione di risarcimento di eventuali danni diretti e/o indiretti di qualsiasi natura, ivi inclusi il mancato guadagno e eventuali danni a mobili od immobili.
17.2 Il Contraente dal canto suo si impegna a manlevare e tenere indenne Wavin da qualsiasi danno diretto od indiretto conseguente alla mancata, inesatta od incompleta esecuzione del Contratto o di qualsivoglia altra obbligazione, di natura contrattuale e/o extracontrattuale del Contraente nei confronti di Wavin e/o di terzi. A tal fine tali terzi includono anche i dipendenti e/o i consulenti di Wavin, eventuali terzi incaricati da Wavin o dai suoi dipendenti e/o consulenti.
17.3 Le ispezioni, i controlli, l’acquisto e/o il pagamento da parte di Wavin non liberano il Contraente dalle sue obbligazioni e/o responsabilità.
18. Assicurazione
18.1 Il Contraente di impegna a stipulare e mantenere in essere un’idonea polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi e/o responsabilità gravanti sul Contraente nei confronti di Wavin e/o dei terzi in conseguenza dell’esecuzione del Contratto. Tale responsabilità dovrà includere anche la responsabilità professionale, la responsabilità da prodotto difettoso e la responsabilità civile verso terzi. A richiesta di Wavin il Contraente sarà tenuto a fornire una copia della/e relativa/e polizza/e assicurativa/e e della prova del pagamento del/i relativo/i premio/i.
18.2 Wavin potrà altresì chiedere al Contraente di essere indicata nella/e relative/e polizza/e quale co-assicurato beneficiario diretto, con contestuale rinuncia da parte della compagnia di assicurazione al diritto di regresso e con diritto della compagnia di assicurazioni di corrispondere l’indennizzo direttamente a Wavin e/o al terzo da questa indicato. Il Contraente, se ritenuto responsabile da Wavin, a seguito della richiesta di quest’ultima, si impegna a cederle immediatamente i propri diritti all’indennizzo assicurativo.
19. Legge applicabile e Foro competente
19.1 Il Contratto sarà disciplinato dal diritto italiano.
19.2 Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del Contratto e/o delle presenti Condizioni Generali sarà di competenza esclusiva del Foro di Rovigo, Italia. A parziale deroga di quanto sopra previsto Wavin si riserva in ogni caso la facoltà di agire, a propria esclusiva discrezione, avanti la competente autorità giudiziaria del luogo dove ha sede il Contraente.
SEZIONE II - FORNITURA
Nel caso in cui il Contratto concluso tra Wavin e il Contraente abbia ad oggetto anche la fornitura di Prodotti, in aggiunta alle previsioni contenute nella Sezione I - Disposizioni Generali (Articoli da 1 a 19 incluso) troveranno applicazione anche le
previsioni di cui alla presente Sezione II. Nel caso di conflitto tra le disposizioni della Sezione I - Parte Generale e quelle contenute nella presente Sezione II, queste ultime sono destinate a prevalere e trovare applicazione alla fornitura dei Prodotti.
20. Qualità e descrizione dei Prodotti
20.1 I Prodotti consegnati (ed il loro processo produttivo) dovranno:
a. essere conformi alle previsioni contenute nel Contratto in termini di quantità, descrizione e qualità;
b. essere conformi alle specifiche dichiarate applicabili e/o ai campioni;
c. essere accompagnati dalle istruzioni d’uso, di modo tale che Wavin e/o i suoi collaboratori possano usarli in maniera autonoma;
d. essere costruiti con materiali nuovi ed a regola d’arte;
e. essere idonei e pronti all’uso a cui sono destinati;
f. essere prodotti con componenti e materie prime con origine tracciabile;
g. non contenere amianto o altre sostanze cancerogene diverse da quelle espressamente concordate per iscritto;
h. essere accompagnati da tutti i documenti necessari quali, senza intento limitativo, packing list, certificati di garanzia e qualità, eventuali certificati, attestazioni, progetti, manuale d’uso, manuale di manutenzione, lista delle parti di ricambio, ecc.;
i. avere tutti i requisiti e le caratteristiche previsti dalla normativa applicabile, dai regolamenti e/o dalla direttive europee (ad esempio in tema di marcatura CE, EMC, regolamento REACH), con riguardo anche ai relativi progetti, composizione e qualità;
x. xxxxxx, con una marcatura adeguata applicata dal produttore o dall’importatore, l’indicazione del modello del Prodotto e del numero di serie nonché del paese di origine. Nel caso la marcatura dei Prodotti non sia possibile, tali indicazioni devono essere contenute nell’imballaggio;
k. essere accompagnati dalla relative fattura a carico di Wavin, la quale deve inoltre contenere l’indicazione del produttore e dell’importatore - se diversi dal Contraente - il modello ed il numero di produzione.
20.2 Il Contraente deve inoltre garantire, per tutta la durata del Contratto, che tutte le sostanze (in quanto tali, o quali componenti di un preparato o di un articolo) come definite nel cd. Regolamento REACH (pubblicato nel sito web: xxx.xxxx.xxxxxx.xx) che vengono consegnate a Wavin siano state debitamente registrate presso la agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e dalla stessa autorizzate in conformità al Regolamento REACH. Su richiesta di Wavin il Contraente deve consegnare prova della registrazione. Il Contraente deve altresì garantire che l’uso di tali sostanze da parte di Wavin rientra nell’ambito di applicazione della registrazione, della richiesta di autorizzazione all’agenzia europea per le sostanze chimiche e nelle schede dei dati di sicurezza e nello scenario di esposizione relativi alla sostanza consegnata a Wavin (in quanto tale o quale componente di un preparato o di un articolo). Il Contraente garantisce che i Prodotti consegnati non conterranno sostanze estremamente problematiche (cd. SVHC – Substance of very high concern) come definite nel Regolamento REACH, in percentuale superiore allo 0,1 % (zero virgola uno per cento) in termini di peso. Nel caso in cui il Contraente decida di cessare la commercializzazione di una determinata sostanza (in quanto tale o quale componente di un preparato o di un articolo), il Contraente deve preventivamente informarne Wavin con 6 (sei) mesi di
preavviso. Nel caso in cui il Contraente decida di non includere più una determinata sostanza in una preparazione o Prodotto senza comunicarlo a Wavin, il Contraente garantisce che tale modifica non influirà sulla qualità del preparato o del Prodotto. Il Contraente sarà responsabile per tutti i danni, xxx incluse eventuali penali, che Wavin dovesse subire quale conseguenza della violazione da parte del Contraente delle obbligazioni indicate nel presente articolo 20.2 impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne Wavin da qualsivoglia pretesa in proposito avanzata dai terzi.
21. Ispezione, collaudo e garanzia
21.1 Wavin sarà legittimata a sottoporre, o a far sottoporre i Prodotti, prima, durante e/o dopo la consegna, ad ispezione, test o esame (di seguito l’“Ispezione”), sia in presenza del Contraente che in sua assenza. L’Ispezione verrà condotta con le modalità determinate da Wavin.
21.2 Nel caso in cui Wavin ed il Contraente abbiano convenuto la necessità del collaudo del Prodotto (di seguito il “Collaudo”), il Contraente deve mettere a disposizione di Wavin il Prodotto, consegnato o installato, pronto per il Collaudo nel luogo e nella data convenuti o, se non è stata convenuta una data, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta di Wavin. Ove non diversamente convenuto dalle parti, il Collaudo verrà effettuato secondo i metodi e le procedure generalmente utilizzate per il Collaudo di prodotti analoghi al Prodotto. Se il Collaudo dà esito positivo, Wavin ne darà comunicazione scritta al Contraente nei successivi 60 (sessanta) giorni, inviando il certificato di Collaudo sottoscritto. In caso di Collaudo negativo, entro il termine di 60 giorni Wavin sarà tenuta a comunicare al Contraente, a pena di decadenza, eventuali vizi, difetti e/o malfunzionamenti del Prodotto rilevati in sede di Collaudo. Il Contraente sarà tenuto, nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla relativa comunicazione di Wavin, a riparare e/o sostituire il Prodotto difettoso e Wavin provvederà quindi ad un nuovo Collaudo, a spese del Contraente. Ove il secondo Xxxxxxxx non risultasse positivo, troveranno applicazione i successivi articoli 21.4 e 21.5. Nel caso in cui non sia previsto il Collaudo, Wavin sarà tenuta, a pena di decadenza, a denunciare al Contraente eventuali vizi palesi del Prodotto fornito entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del Prodotto.
Eventuali vizi occulti dei Prodotti e, in caso di Xxxxxxxx, i vizi non rilevabili in tale sede, dovranno essere denunciati da Wavin entro 60 giorni dalla loro scoperta.
21.3 Il Contraente garantisce che il Prodotto è conforme alle previsioni contenute nelle presenti Condizioni Generali e nel Contratto, nonché alle specifiche applicabili e/o ai campioni ed è esente da vizi nei materiali e nella lavorazione per tutto il periodo di durata della garanzia legale. In aggiunta ai rimedi previsti dalla legge applicabile, per il periodo di 2 (due) anni dal Collaudo o dalla consegna del Prodotto, nel caso in cui il Prodotto risulti difettoso e/o non conforme, indipendentemente dai risultati dell’Ispezione, il Contraente sarà tenuto a sue spese a riparare o, a discrezione di Wavin, sostituire, il Prodotto difettoso e/o non conforme DDP Wavin (Incoterms 2010), nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, impregiudicato in ogni caso il diritto di Wavin alla risoluzione del Contratto ed al risarcimento di tutti i danni subiti.
21.4 Nel caso in cui Wavin risolva il Contratto ed il Contraente non ritiri il Prodotto messo a disposizione del Contraente da Wavin nel termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa comunicazione, Wavin avrà il diritto di restituire il Prodotto al Contraente a sue spese con diritto di ottenere la immediata restituzione di tutti i compensi già pagati.
22. Trasporto, imballaggio e stoccaggio
22.1 La consegna del Prodotto sarà effettuata nel termine concordato dalle parti, in conformità al termine DDP (Incoterms 2010). Indipendentemente da quanto previsto in merito ai costi di trasporto e/o ad eventuali dazi doganali, anche nel caso gli stessi siano a carico di Wavin, la consegna dei Prodotti si considererà avvenuta con lo scaricamento dei Prodotti dai mezzi di trasporto nella destinazione finale dei Prodotti, sia esso presso lo stabilimento di Wavin od in qualsivoglia altra destinazione da quest’ultima indicata.
22. Il Contraente è obbligato a provvedere all’imballaggio dei Prodotti, alla loro assicurazione e ad un trasporto idoneo, tenuto conto della loro natura. I costi di trasporto, imballaggio, stoccaggio, assicurazione ed installazione dei Prodotti, ivi inclusi eventuali articoli messi a disposizione di Wavin, saranno a carico del Contraente. I danni verificatisi durante le operazioni di caricamento e scaricamento dei Prodotti, di trasporto e/o di montaggio saranno a carico del Contraente, anche se rilevati in un momento successivo. Il Contraente dovrà altresì provvedere, a proprie spese, alla rimozione ed allo smaltimento dell’imballaggio, dei rifiuti e di tutto il materiale superfluo derivante o connesso alla fornitura dei Prodotti o alla esecuzione delle attività relative all’esecuzione del Contratto, in perfetta conformità a tutte le normative ed i regolamenti applicabili.
22.3 Il Contraente si impegna a mantenere uno stock di parti di ricambio per i Prodotti consegnati a Wavin per tutto il periodo di normale durata del Prodotto, in ogni caso per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla consegna del Prodotto. Le parti di ricambio dovranno essere fornite ai medesimi termini inizialmente concordati.
22.4 Nella ipotesi in cui Wavin dovesse chiedere al Contraente di ritardare la consegna, il Contraente sarò tenuto a stoccare ed assicurare i Prodotti da fornire, con imballo idoneo e recante la chiara indicazione che trattasi di prodotti destinati a Wavin, con diritto del Contraente ad ottenere il rimborso dei soli costi a tal fine ragionevolmente sostenuti.
23. Trasferimento dei rischi e della proprietà
23.1 La proprietà dei Prodotti passerà in capo a Wavin al momento della consegna in conformità a quanto previsto all’articolo 22. Nel caso in cui Wavin effettui pagamenti prima della consegna, la proprietà sui Prodotti passerà a Wavin al momento del pagamento in proporzione dell’importo pagato. In tal caso il Contraente dovrà fare in modo che i Prodotti di Wavin vengano identificati quale proprietà di Wavin e mantenuti separati e dovrà altresì considerarsi detentore per Wavin di tali Prodotti. Dopo la consegna dei Prodotti, gli stessi non potranno essere oggetto di riserva di proprietà, garanzia o onere alcuno a favore del Contraente.
23.2 Il passaggio dei rischi relativi ai Prodotti passerà a Wavin solo nel momento in cui si siano verificati sia la consegna dei Prodotti sia il passaggio di proprietà in capo a Wavin in conformità al presente Contratto. A parziale deroga di quanto sopra, nel caso siano previsti il Collaudo o l’installazione dei Prodotti, il Contraente sopporterà i rischi, rispettivamente, sino al Collaudo positivo o alla installazione accettata da Wavin, indipendentemente dalla circostanza che Wavin abbia o meno acquistato la proprietà dei Prodotti.
23.3 Nel caso in cui Wavin, per l’esecuzione del Contratto, metta a disposizione del Contraente alcuni articoli (quali, a mero titolo esemplificativo, materie prime, materiali, semi lavorati, prodotti semi finiti, prodotti, componenti, modelli, specifiche, disegni, software, supporti informatici etc.), tali articoli rimarranno di proprietà di Wavin. Senza il preventivo consenso scritto di Wavin il Contraente sarà tenuto ad astenersi dal porre in essere qualsiasi atto che possa comportare la perdita della proprietà da parte di Wavin per specificazione, accessione, confusione o in qualsiasi altro modo. Il Contraente dovrà inoltre garantire che tali articoli non vengano sottoposti a sequestro, garanzia, onere e/o esecuzioni da parte di terzi. Il Contraente non avrà alcuna riserva di proprietà e/o diritto di ritenzione su tali beni, che - ad intervenuta esecuzione del Contratto, dovranno essere restituiti a Wavin in buone condizioni.
24. Esportazione negli Stati Uniti D’America
24.1 Nel caso in cui i Prodotti incorporino una tecnologia (Americana) che ricada nell’ambito di applicazione della US Export Administration Regulations e/o della normativa statunitense sul controllo dell’esportazione, il Contraente sarà tenuto a informarne Wavin in conformità alle relative previsioni e, in mancanza, tutte le conseguenze saranno ad integrale carico e rischio del Contraente.
SEZIONE III - SERVIZI & OPERE
Nel caso in cui il Contratto concluso tra Wavin ed il Contraente abbia ad oggetto la fornitura di Servizi e/o di Opere, le seguenti previsioni si applicheranno in aggiunta alle previsioni contenute nelle precedenti Sezioni I e II (Articoli da 1 a 24 incluso). Nel caso di conflitto tra le disposizioni delle precedenti Sezioni I e II e quelle contenute nella presente Sezione III, queste ultime sono destinate a prevalere e trovare applicazione alla fornitura di Servizi ed Opere.
25. Trasmissione di documentazione
25.1 Nel caso in cui risulti applicabile all’esecuzione di Opere e Servizi il D. Lgs. 81/2008, il Contraente dovrà inviare immediatamente a Wavin, a richiesta di quest’ultima:
a): l’Iscrizione alla Camera di Commercio/Visura Camerale, da cui risultino i requisiti professionali per svolgere i lavori in appalto di cui all’oggetto (art. 26 comma 1 lettera “a” del D. Lgs 81/2008);
b): il “Documento Unico di Regolarità Contributiva” D.U.R.C. (D.M. 24 ottobre 2007) e polizza di assicurazione per responsabilità civile (con indicato numero di polizza, massimale, scadenza);
c) l’autocertificazione del Contraente (società o lavoratore autonomo) per l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
d) l’informativa dei rischi inerenti l’attività del Contraente oggetto del Contratto con consegna del Documento di Valutazione dei Rischi, con particolare riferimento ad eventuali rischi interferenziali (art. 26 comma 1 lettera”b” del D. Lgs 81/2008);
e) l’elenco nominativo delle persone che verranno dislocate in Wavin a svolgere l’attività oggetto dell’appalto, corredato da numero di matricola e numero posizione INAIL, controfirmato dal titolare, compreso nomina del referente/caposquadra per l’attività oggetto del Contratto concessa in appalto;
e) la certificazione che le persone atte a svolgere le attività in appalto oggetto del Contratto sono formate ed informate sui rischi della loro attività lavorativa, con particolare riferimento a quelli presenti negli ambienti di lavoro Wavin, che conoscono le procedure di sicurezza identificate da Wavin e sono dotate dei mezzi di protezione eventualmente necessari;
f) l’elenco di eventuali ditte subappaltatrici, se specificatamente autorizzate da Wavin per iscritto;
g) i nominativi del Datore di Lavoro, del R.S.P.P. e del Responsabile dei Lavori; compresi recapiti telefonici.
25.2 Nel caso in cui Wavin non dovesse ricevere, in tutto od in parte, la documentazione richiesta, entro 10 (dieci) giorni dalla relative richiesta, Wavin sarà legittimata a sospendere il pagamento sino alla ricezione di quanto chiesto ovvero a risolvere il Contratto senza preavviso e senza obbligo di corrispondere alcun risarcimento e/o compenso.
25.3 Qualsiasi modifica dei dati sopra indicati dovrà essere immediatamente comunicata a Wavin.
26. Schede di lavoro
26.1 Nel caso in cui Wavin lo richieda, il Contraente sarà tenuto a consegnare a Wavin
una scheda di lavoro per la sua approvazione con indicazione, tra l’altro, della data dell’inizio e della fine di tutti i Servizi e/o le Opere ed il nominativo dei lavoratori che verranno a tal fine impiegati. Nel caso in cui sia previsto che Wavin fornisca alcune attrezzature, dovranno essere indicati anche i tempi di utilizzo delle stesse. Con l’approvazione di Wavin la scheda di lavoro formerà parte integrante del Contratto.
26.2 Il Contraente sarà tenuto ad informare Wavin circa l’esecuzione dei Servizi e/o delle Opere in corso, in conformità agli accordi di volta in volta conclusi o, in assenza di specifici accordi, in modo continuo e regolare in modo tale da consentire a Wavin di monitorare adeguatamente l’andamento dei Servizi e/o delle Opere in corso.
27. Personale del Contraente
27.1 Il Contraente sarà obbligato ad identificare il personale eventualmente dislocato presso gli stabilimenti di Wavin con un cartellino di riconoscimento identificativo, fornendo altresì a Wavin i seguenti dati per ciascun lavoratore: nome e cognome, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, nazionalità, numero del documento di identità. Il Contraente dovrà inoltre fornire, per ciascun lavoratore, la copia del documento di identità e, (ove applicabili), del permesso di soggiorno e del permesso di lavoro.
27.2 Il Contraente sarà responsabile per la gestione ordinaria e la supervisione dell’esecuzione dei Servizi e delle Opere. Il Contraente dovrà garantire un numero di supervisori, con le necessarie competenze, adeguato allo scopo ed alla natura della Fornitura ed a eventuali ragionevoli richieste di Wavin.
27.3 Il Contraente garantisce che la Fornitura verrà eseguita dai propri incaricati con la adeguata professionalità ed a regola d’arte, e senza interruzioni. Gli incaricati delle Fornitura dovranno avere la necessaria competenza, esperienza e professionalità.
28. Salute e sicurezza sul lavoro e norme ambientali
28.1 Il Contraente sarà in ogni caso responsabile per il rispetto delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell’esecuzione del Contratto.
A tal fine il Contraente dovrà:
a) attuare le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche, dal DUVRI e dal PL;
b) informare e formare i propri dipendenti sui rischi relativi al lavoro in appalto, tenendo conto di tutte le informazioni ricevute da Wavin e dando atto di aver ricevuto da Wavin dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate ad operare le sue maestranze e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da Wavin in relazione alla propria attività;
c) osservare e far osservare al proprio personale mediante l’opportuna sorveglianza le norme antinfortunistiche vigenti o comunque richieste dalla natura del Contratto e della Fornitura;
d) usare macchine ed attrezzature conformi alle norme di sicurezza vigenti e mantenere tali macchine e attrezzature in perfetto stato di efficienza e sicurezza;
e) porre comunque in essere ed adottare tutti i provvedimenti e le misure protettive atte ad evitare infortuni, tenuto conto della natura del Contratto e della Fornitura;
f) mantenere Wavin indenne da qualsiasi conseguenza potesse derivarle dalla mancata osservanza delle obbligazioni sopra previste.
28.2 Durante l’esecuzione dei Servizi e/o delle Opere il Contraente dovrà immediatamente informare Wavin di qualsiasi infortunio dovesse verificarsi alle proprie maestranze, specificandone le circostanze e le cause e mantenendo Wavin informata dell’evoluzione e delle conseguenze dell’infortunio verificatosi.
29. Intervento nell’esecuzione della Fornitura
29.1 Nel caso in cui Wavin abbia ragionevole motivo di ritenere che l’esecuzione dei Servizi e/o delle Opere stia procedendo con modalità e/o tempistiche tali da non permettere, in tutto od in parte, il rispetto dei termini di consegna concordati, Wavin lo comunicherà al Contraente. Analoga comunicazione potrà essere inviata nel caso in cui Wavin ritenga che le attività relative all’esecuzione dei Servizi e/o delle Opere non vengano eseguite in conformità alle previsioni del Contratto e/o a regola d’arte. Nessuna conseguenza potrà però derivare dal mancato invio di tali comunicazioni.
29.2 Il Contraente dovrà, nel termine di una settimana dal ricevimento della comunicazione indicata nel precedente articolo 29.1 o nel termine inferiore eventualmente richiesto dalle specifiche circostanze del caso, porre in essere le misure necessarie ad assicurare una corrette e puntuale esecuzione del Contratto. Nel caso in cui Wavin abbia ragionevole motivo di ritenere che non siano state prese le necessarie misure, Wavin sarà legittimata ad adottare tutte le misure correttive necessarie a garantire la corretta esecuzione del Contratto, senza necessità di adire l’autorità giudiziaria. Wavin, od il terzo a tal fine incaricato, potrà quindi prendere in consegna le attività per continuarne l’esecuzione in luogo del Contraente, che dovrà prestare tutta la collaborazione necessaria ad un proficuo passaggio delle consegne.
29.3 Tutti i costi che Wavin dovesse sostenere per le attività indicate al precedente articolo 29 saranno a carico del Contraente, il quale dovrà immediatamente rimborsare a Wavin i relativi costi, inclusi quelli relativi alla supervisione ed al passaggio di consegne.
30. Completamento, accettazione, messa in funzione e rischi
30.1 Il completamento e l’accettazione si intenderanno avvenuti solo nel momento in cui Wavin avrà accettato le Opere e/o i Servizi per iscritto.
30.2 Wavin sarà legittimata a mettere in funzione le Opere od una parte di esse, sia direttamente sia tramite terzi incaricati, anche prima che siano completate. La messa in funzione delle Opere o di parte di esse non significa che tali Opere o la parte di esse che è stata messa in funzione siano completate o accettate. Se al Contraente, a causa di tale messa in funzione, dovesse essere chiesto un aggravio di attività rispetto a quanto ragionevolmente prevedibile, le parti troveranno un ragionevole accordo. Il
Contraente sopporterà i rischi delle Opere sino alla loro completamento, accettato per iscritto da Wavin.
31. Trasferimento dei diritti, obbligazioni ed outsourcing
31.1 Il Contraente non potrà (a) trasferire a terzi, in tutto od in parte, l’esecuzione del Contratto o (b) delegare a terzi o utilizzare maestranze di terzi per l’esecuzione del Contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta di Wavin, che potrà subordinare la propria autorizzazione al verificarsi di determinate condizioni. Tra i “terzi” sono compresi tra l’altro; lavoratori autonomi senza dipendenti, amministratori e soci, sub- Contraenti e agenzia di lavoro. Il Contraente dovrà in ogni caso includere nel proprio contratto con tali terzi l’adozione delle stesse misure per la limitazione dei rischi previsti nel Contratto nelle presenti Condizioni Generali.
32. Materiali, attestazioni, disegni e strumenti messi a disposizione da Wavin
32.1 Il Contraente dovrà assicurare, a proprie spese ed a normali condizioni, tutti gli strumenti ricevuti da Wavin in connessione con l’esecuzione del Contratto contro i rischi di danni, distruzione, danni e/o perdita totale o parziale in conseguenza di furto, incendio e/o atti di vandalismo.
32.2 Al ricevimento degli strumenti indicati nel presente articolo, il Contraente deve verificare se gli oggetti sono conformi alle specifiche applicabili. Il Contraente deve comunicare a Wavin per iscritto entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento di detti strumenti, che gli stessi non sono in buone condizioni o non hanno le specifiche richieste. In assenza di tale comunicazione gli strumenti forniti si riterranno corretti ed adeguati.
33. Obblighi e responsabilità del Contraente
33.1 Il Contraente s’impegna scrupolosamente a:
a) osservare ed adempiere a tutti gli obblighi e formalità richiesti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi in materia di assunzione, previdenza, assistenza e assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni), igiene e sicurezza di cui è tenuto a produrre, in corso di esecuzione del Contratto, la documentazione a Wavin;
b) assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali collettive in vigore;
c) eseguire le attività oggetto del Contratto servendosi esclusivamente di proprio personale regolarmente assunto o utilizzato con regolare contratto d’opera, di somministrazione e/o sub-appalto, ove autorizzati ai sensi delle presenti Condizioni Generali;
d) utilizzare macchinari e attrezzature rientranti nella propria disponibilità;
e) nominare un proprio referente nei rapporti con Wavin, reperibile per tutta la durata dell’esecuzione dei Servizi e/o delle Opere, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell’inizio dell’esecuzione dei Servizi e/o delle Opere;
f) effettuare lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di scarto nel più ampio rispetto delle normative vigenti, anche in materia di rifiuti speciali e/o pericolosi e/o di imballaggi;
g) osservare le norme di legge, i regolamenti in vigore ed in generale gli strumenti urbanistici, le regolamentazioni edilizie ed ogni altra norma relativa all’esecuzione dei Servizi e/o delle Opere;
impegnandosi a risarcire e mallevare la Committente da qualsiasi pregiudizio derivante dalla mancata osservanza da parte del proprio personale dei predetti obblighi.
Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne Wavin e risarcire alla stessa qualsiasi somma che la stessa fosse tenuta a pagare, anche come coobbligata in solido, nei confronti dei lavoratori e dei terzi, impegnandosi a reintegrarla interamente di ogni eventuale pregiudizio subito, ivi inclusi tutti i danni, anche derivanti da sanzioni pecuniarie, eventuali sospensioni e/o interdizioni dell’attività di Wavin, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o revoca di quelli già concessi, divieti di pubblicizzare beni o servizi, nonché i costi e le spese sostenute, inclusi i costi dell’eventuale difesa legale di Wavin e/o dei suoi amministratori, dirigenti o dipendenti sottoposti alla direzione dei primi, ove occorra anche in deroga ai principi di cui agli artt. 1299 e 2055 Codice Civile e delle leggi applicabili.
Il Contraente Wavin Italia S.p.A.
Il Contraente ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente gli articoli 5.2 Recesso, 7.2 e 7.5. 7.6 (sospensione del pagamento) 7.8 (solve et repete), 9.1 (sospensione del pagamento) 12.2 e
12.3 (recesso) 15. (forza maggiore), 17.1 (limitazione di responsabilità) 19.2 (foro competente), 23.3 (rinuncia al diritto di ritenzione) e 25.2 (diritto di sospendere l’esecuzione e diritto di recesso) del Contratto.
Il Contraente