STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “MUTUA DI ASSISTENZA DEL CREDITO COOPERATIVO - ASSOCIAZIONE MUTUALISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE” – STARANZANO (GO)
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “MUTUA DI ASSISTENZA DEL CREDITO COOPERATIVO - ASSOCIAZIONE MUTUALISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE” – STARANZANO (GO)
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
Art. 1
Per iniziativa della Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2000, numero 383, è costituita una Associazione Mutualistica con la denominazione di “Mutua di Assistenza del Credito Cooperativo - Associazione mutualistica di Promozione sociale”, che nel presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola “Associazione”. L’Associazione, disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, basa la propria attività sociale sui principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca assistenza. I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono in primo luogo la reciproca prestazione tra soci al verificarsi degli ipotizzati bisogni, per il tramite della formazione, diretta e indiretta, dei mezzi necessari da utilizzarsi nelle situazioni previste.
I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza si possono attuare anche attraverso il reciproco aiuto tra soci nella forma della prestazione d’opera erogata da soci a favore di altri soci o relativi familiari in modo personale, spontaneo e gratuito.
I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono alla base del patto sociale che lega tra di loro i Soci ed i Soci e l’Associazione, pertanto tutte le iniziative ed attività che sono realizzate dall’Associazione, debbono ispirarsi a tali principi sia dal punto di vista formale che sostanziale.
Art. 2 L’Associazione ha sede nel Comune di Staranzano (GO).
Spetta all’Assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede legale in altri Comuni. L’Associazione può articolare la propria attività in sezioni territoriali, aziendali e di categoria. Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni, nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi.
Art. 3
L’Associazione ha durata fino al 31/12/2099 e potrà essere prorogata a norma di legge. Essa aderisce al COMIPA, Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza.
Art. 4
L’Associazione non ha scopo di lucro ed ha quale ambito di riferimento delle finalità statutarie quello regionale.
L’Associazione, ispirandosi ai principi dell’insegnamento sociale cristiano e nel rispetto dei principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca assistenza, senza finalità speculative e di lucro, si propone di operare a favore dei soci e dei loro familiari con specifica attenzione al settore sanitario, sociale e dell’assistenza alla persona ed alla sua famiglia, educativo e ricreativo.
La finalità sanitaria dell’Associazione è la promozione e gestione, direttamente od in convenzione, di un sistema mutualistico integrativo e complementare all'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l’Associazione si propone di:
• erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi spese medico sanitarie;
• consentire l’accesso a reti convenzionali per ridurre il costo delle prestazioni mediche e i tempi di
attesa;
• erogare servizi di consulenza medica e pronto intervento.
• organizzare check up e campagne di prevenzione sanitaria;
• migliorare la cultura della prevenzione alla salute e promuovere l’adozione di corretti stili di vita al fine di migliorare il benessere psico-fisico dei propri associati;
• favorire servizi socio sanitari di natura domiciliare;
La finalità sociale e dell’assistenza alla persona ed alla sua famiglia è l’erogazione di assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio ed invalidità e sussidi alle famiglie dei soci anche per il caso di morte del socio.
In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l’Associazione si propone di:
• erogare sussidi di natura monetaria in caso di vecchiaia, infortunio e invalidità;
• stipulare convenzioni con cooperative sociali, operatori infermieristici ed altri soggetti deputati all’erogazione di servizi per le persone anziane o che richiedono trattamenti riabilitativi;
• erogare sussidi, servizi e prestazioni ai soci e ai loro familiari soprattutto in presenza di figli al fine
di ridurre gli oneri legati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze.
La finalità educativa è il miglioramento delle condizioni culturali dei soci e dei loro familiari. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l’Associazione si propone di:
• promuovere eventi nei settori dell’informazione ed educazione sanitaria, della formazione
professionale e della cultura in generale;
• organizzare corsi di formazione ed altre attività formative anche attraverso l’uso di nuove tecnologie;
• svolgere attività e promuovere iniziative che possano accrescere le conoscenze, competenze e
abilità lavorative dei soci e dei loro familiari.
La finalità ricreativa è lo svolgimento di attività e l’organizzazione di eventi nel settore del tempo libero.
L’Associazione potrà inoltre:
a) promuovere e favorire servizi e prestazioni idonei all’avvio al lavoro del socio e dei suoi familiari.
b) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra soci, nonché fra quest’ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso l’organizzazione delle risorse fisiche, materiali, morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività dell’Associazione, comprese le prestazione d’opera erogate dai soci e loro familiari in modo personale, spontaneo e gratuito
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.
L’Associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.
Previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, l’Associazione potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
L’eventuale attività commerciale svolta dall’Associazione deve essere accessoria e complementare rispetto agli scopi dell’Ente e gli eventuali utili devono essere esclusivamente impiegati per i fini statutari mutualistici.
Le attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte secondo le modalità e sulla base dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge. Resta precluso all'Associazione lo svolgimento delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1^ settembre 1993.
SOCI
Art. 5
Il numero dei soci è illimitato. I soci si suddividono nelle seguenti categorie:
a) soci ordinari;
b) soci sostenitori.
Possono essere soci ordinari le persone fisiche in possesso della cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea. L’Assemblea dei Soci con apposito regolamento stabilisce i requisiti per l’ammissione.
Possono essere soci sostenitori le persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell’associazione e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile l’attività dell’associazione. Le contribuzioni volontarie deliberate dei soci sostenitori non impegnano i medesimi soci a ripetere nel tempo tali contribuzioni in quanto trattasi di liberalità erogate a favore dell’associazione.
Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.
Art. 6
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda dei soci ordinari deve indicare:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e attività svolta;
b) l’impegno a versare la quota di ammissione, i contributi e gli apporti dovuti per le prestazioni garantite dall’associazione;
c) l’impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.
La domanda dei soci sostenitori deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:
a) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, oggetto sociale e data di costituzione;
b) l’impegno a versare la quota di ammissione all’associazione;
c) l’eventuale disponibilità alle contribuzioni liberali, funzionali al conseguimento degli scopi sociali;
d) l’impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.
Alla domanda dovrà essere allegato l’estratto della deliberazione dell’organo sociale che ha deliberato l’adesione.
Xxxx’accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione.
Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti la domanda di ammissione, dovrà — entro sessanta giorni dalla domanda di ammissione— dare comunicazione scritta all'aspirante socio della relativa deliberazione, che deve essere motivata e deve essere trasmessa in copia all'aspirante medesimo; quest'ultimo può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua prossima successiva convocazione.
Art. 7
Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ed è subordinato al pagamento dei contributi associativi.
E’ vietata in ogni caso e in modo assoluto la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Non è quindi ammessa la figura del socio temporaneo.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi.
I contributi associativi possono essere di due tipi: una tantum e annuali. I contributi una tantum sono stabiliti dall'assemblea tra un minimo di euro 5,00 ed un massimo di euro 100,00 pro capite per i soci ordinari, mentre per i soci sostenitori sono pari ad almeno euro 50.000,00.
I contributi annuali sono stabiliti dal consiglio di amministrazione in base alle prestazioni garantite ai soci e ai loro familiari.
Il diritto alle prestazioni sorge dopo il pagamento dei contributi associativi, trascorso l’eventuale periodo di carenza, come disciplinato dai regolamenti interni, nei termini e con le modalità fissate dai regolamenti stessi che disciplinano le prestazioni garantite.
I contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi, non sono trasferibili a causa di morte e non sono rivalutabili.
Art. 8 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che non intenda o non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Il recesso, per essere valido, deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione mediante apposita comunicazione.
Il Socio recedente deve comunque portare a termine gli impegni o gli incarichi presi nei confronti dell’associazione.
Art. 9
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:
a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l’ammissione;
b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente L’associazione, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella dell’associazione;
d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti previsti dal successivo art. 15 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso L’associazione in particolare si rende moroso nel versamento della quota di ammissione ovvero dei contributi sociali così come determinati dall’Assemblea ovvero dal Consiglio di Amministrazione.
Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 giorni dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.
Art. 10
Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell’articolo 9 devono essere comunicate all’interessato a mezzo lettera raccomandata o modalità equipollente.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 11
Il patrimonio dell’associazione è vincolato per tutta la durata della vita dell’ente ed è costituito:
a) dai contributi associativi una tantum erogati dai Soci Ordinari all'atto dell'ammissione alla compagine sociale, definiti dall’Assemblea dei Soci, e dal contributo associativo una tantum dei Soci Sostenitori, il cui valore è pari ad almeno 50.000,00 euro pro capite;
b) dai contributi associativi una tantum erogati dai Soci Ordinari nella misura stabilita dall’Assemblea per il ripianamento dell’eventuale disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale; a tal fine, l'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera annualmente l'obbligo di versamento a fondo perduto, da parte di tutti i Soci Ordinari, anche se assenti o dissenzienti, di contributi di denaro, determinandone l'importo, che non può comunque eccedere la somma di euro 100,00 (cento/00) annui per ciascun socio ai sensi del precedente art. 7, comma 1.
c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui al successivo art. 13;
d) da eventuali riserve straordinarie formate con lasciti o donazioni. I lasciti e le donazioni che l’associazione avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e le rendite relative dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.
Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in depositi o obbligazioni della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE o in titoli di stato o garantiti dallo stato.
Il patrimonio dell’associazione nelle sue diverse articolazioni costituisce il fondo comune dell’associazione, che è destinato esclusivamente alle attività sociali, funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PRESTAZIONI
Art. 12
I contributi annuali dovuti dai soci al fine dell’erogazione delle prestazioni contemplate dall’oggetto sociale sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. E’ facoltà del Consiglio prevedere contributi differenziati in base alle diverse tipologie di Soci, giusta delibera dell’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio stesso.
Il Consiglio di Amministrazione disciplina con regolamento anche le modalità e i termini del versamento dei contributi da parte dei Soci.
Le prestazioni contemplate dall’oggetto sociale sono fornite ai soci in regime di mutualità nell’ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di uniformità di disciplina del rapporto associativo.
Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti conclusi con compagnie di assicurazione o accordi con altri enti mutualistici.
ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO
Art. 13 L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile.
I proventi delle attività non possono in nessun caso essere ripartiti fra gli associati, anche in forme indirette.
Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati al fondo di riserva, o in ogni caso reinvestiti in attività istituzionali.
In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l’esistenza dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
ORGANI SOCIALI
Art. 14
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Presidente;
d) il Collegio Sindacale.
ASSEMBLEA
Art. 15
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio, del rendiconto economico e finanziario e della relazione degli amministratori sull’attività sociale, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze — relative alla struttura ed all'oggetto della società — lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.
L’Assemblea ordinaria delibera altresì per:
a) l’elezione degli amministratori, xxxxxxx e presidente del Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
b) l’approvazione e le modifiche dei regolamenti interni, ad eccezione di quelli relativi alle prestazioni mutualistiche ed assistenziali di competenza del Consiglio di Amministrazione.
c) l’eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
d) tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale che siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione alla sua approvazione.
L’Assemblea straordinaria delibera per:
a) le modifiche al presente statuto;
b) lo scioglimento anticipato dell’associazione;
c) la nomina dei liquidatori e la devoluzione del relativo patrimonio di liquidazione
Art. 16
L’Assemblea potrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio nazionale. L’Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei soci stessi oppure dal Collegio Sindacale, qualora ricorrano gravi motivi.
La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie
da trattare, da affiggere in modo visibile nei locali della sede sociale e da spedire per raccomandata A/R ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell’eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.
In alternativa all’invio dell’avviso, la convocazione potrà essere effettuata mediante telefax o posta elettronica certificata dei quali vi sia la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 giorni prima dell’adunanza, purché siano iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero di telefax ricevente o l’indirizzo di posta elettronica.
E’ peraltro valida l'assemblea, anche non convocata, quando sono rappresentati tutti i soci, e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo sono presenti o informati della riunione. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Art. 17
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati nella adunanza.
L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati nella adunanza.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all’adunanza.
Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato e sulla devoluzione del patrimonio di liquidazione, le delibere relative devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti nel libro dei soci.
Le delibere assembleari devono farsi constare nell’apposito libro verbali sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
Il libro dei verbali dell’Assemblea dei Soci deve essere messo a disposizione dei Soci presso la sede sociale.
Art. 18
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che siano Soci da almeno 90 giorni e non siano in mora nei versamenti delle quote e dei contributi sociali.
Ciascun socio ha un voto.
I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo altri tre soci.
Art. 19
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di quest’ultimo da persona designata dall’Assemblea.
La nomina del segretario è fatta dall’Assemblea. Il segretario può essere un non socio.
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 20
L’associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri, eletti dall’Assemblea dei Soci, dei quali quattro designati su una lista presentata dai soci sostenitori.
Gli amministratori devono essere scelti in ogni caso tra i soci ordinari.
Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della loro nomina o, in mancanza, per tre esercizi sociali e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto.
Gli amministratori sono sempre rieleggibili.
Nessun compenso spetta agli Amministratori per la loro carica, ad essi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per conto dell’associazione nell’esercizio delle loro mansioni e nei limiti fissati dall’Assemblea per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.
I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente nella prima riunione utile.
Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.
Art. 21
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per dimissioni o altre cause, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvederà alla nuova nomina.
Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina
Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori decade l’intero Consiglio di Amministrazione; gli amministratori rimasti in carica devono convocare l’Assemblea per le nuove nomine.
Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l’Assemblea per la nomina dell’intero consiglio deve essere convocata d’urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
La sostituzione degli amministratori è deliberata nel rispetto delle riserve statutarie previste per le varie categorie di Soci in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Art. 22
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede sociale; il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale.
La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da riceversi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, almeno il giorno prima della riunione.
L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati
informati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Sono prese con il voto favorevole di almeno i ¾ dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sempre a voto palese le deliberazioni relative:
1. alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. alla nomina del comitato esecutivo o di componenti del Consiglio di Amministrazione a cui sono delegate parte delle attribuzioni proprie del Consiglio;
3. alla sostituzione degli amministratori che nel corso dell’esercizio vengono a mancare;
4. alla ammissione di nuovi soci sostenitori;
5. alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo;
6. alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla partecipazione a società o enti;
7. alla disciplina delle prestazioni mutualistiche ed assistenziali;
8. alle proposte elaborate dal Consiglio per la modifica del presente statuto e per l’approvazione e la modifica dei regolamenti interni di competenza assembleare;
9. alla convocazione dell’Assemblea avente ordine del giorno diverso da quello dell’approvazione del bilancio.
Le delibere del consiglio di amministrazione devono farsi constare nell’apposito libro verbali.
Art. 23
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione.
Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell’Assemblea.
Può perciò anche deliberare l’adesione dell’associazione a consorzi ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile all’associazione stessa ed ai soci.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo. Possono formare oggetto di delega soltanto competenze gestionali relative all’amministrazione ordinaria dell’associazione e non potranno essere comunque delegate le attribuzioni indicate nell’art. 2381, 4 comma, c.c..
Il numero dei componenti e le attribuzioni del Comitato Esecutivo sono fissati dallo Consiglio nella stessa adunanza. La composizione del Comitato Esecutivo è deliberata dal Consiglio nel rispetto delle riserve statutarie previste per le varie categorie di Soci in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.
PRESIDENTE
Art. 24
La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti L’associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o, in mancanza o nell’assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori
dell’associazione e solo per singoli atti o categorie di atti.
COLLEGIO SINDACALE
Art. 25
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti, anche fra non soci, dall’Assemblea. L’Assemblea nomina pure il Presidente del Collegio Sindacale che sarà scelto tra i candidati di una lista presentata dai soci sostenitori. La lista presentata dai soci sostenitori per l'elezione del Presidente del Xxxxxxxx Xxxxxxxxx può contenere solo candidati iscritti nel registro dei revisori contabili.
Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ove obbligatorio ai sensi di legge. In questo caso, tutti i sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.
I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
I sindaci sono sempre rieleggibili.
L'eventuale compenso spettante ai sindaci è stabilito dall'Assemblea prima dell'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro mandato.
Art. 26
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul suo concreto funzionamento.
I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi notazione nell’apposito libro verbali.
Art. 27
I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione del Comitato Esecutivo ed alle assemblee.
I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall’ufficio.
I Sindaci devono convocare l’Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.
I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.
REQUISITI MUTUALISTICI
Art. 28
Il patrimonio sociale è destinato in via esclusiva al raggiungimento degli scopi sociali previsti dal presente statuto. Pertanto i singoli soci non possono, per nessun motivo, chiedere la divisione del patrimonio, nemmeno all’atto dello scioglimento dell’associazione, né pretendere quota dello stesso patrimonio in caso di recesso o esclusione.
Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 29
Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell’associazione potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.
Tramite regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore se sarà nominato, l’ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti dell’associazione.
Art. 30
In caso di scioglimento dell’associazione, l’Assemblea con la maggioranza prevista nell’art. 17 per lo scioglimento anticipato dell’associazione, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto su delibera dell’Assemblea Straordinaria ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o ad altri enti mutualistici con finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 2 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 numero 662.
Art. 31
Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle Associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e le norme del Codice Civile.
VISTO: IL PRESIDENTE