COMUNE DI VOLLA - CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
COMUNE DI VOLLA - CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
Oggetto: Contratto per affidamento in concessione per anni nove del servizio di necroforico, di pulizia e di manutenzione ordinaria e gestione del Cimitero comunale e dell’illuminazione votiva – Importo € 2. 393 .074,17 oltre I. V.A. più oneri per la sicurezza pari ad € 77.497, 83 per anni nove- CIG: – REP. n……….
REPUBBLICA ITALIANA
- L’anno duemilaventi il giorno _______ del mese di ……………, in
Volla e presso la Casa comunale.-----------------------------------------
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- Avanti a me avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Segretario Generale del Comune di Volla ed Ufficiale rogante ai sensi ai sensi dell’art.97 c.4, lett.c) del D. Lgs. n.267 del 18 .08 .2000 , si sono presentati i
seguenti signori:------------------------------------------------------------
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1- Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Responsabile del V Settore giusto decreto sindacale n. 24 del 10 .06.2019, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 / 08/2000 n. 267 art. 107 ,
P.I.01254191214 - C.F. 01223110634 .----------------------------------
2- sig. ……….., nato a ……. (…..) il ……. nella qualità di Amministratore unico e Direttore tecnico della società “ ”
S.r.l., con sede legale in …….. (….) al …………………. – C.F. e P.IVA. ……… ( anche mediante verifica della visura camerale n.
……….. del ……………. in corso di validità che ne attesta la sua
qualità di amministratore della società). --------------------------------
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I suddetti signori della cui identità personale io Segretario rogante sono personalmente certo, sotto la loro esclusiva responsabilità, premettono quanto segue:-----------------------------------------------
PREMESSO
- CHE con determinazione dirigenziale n. …… del ………, è stata indetta procedura di gara per l ’ affidamento in concessione per anni nove del servizio di servizio necroforico, di pulizia e di manutenzione ordinaria e gestione del Cimitero comunale e dell’illuminazione votiva nel Cimitero Comunale di Via San Giorgio per anni nove nell’importo complessivo di € 2. 393 .074 ,17 più oneri di sicurezza pari ad € 77 .497 ,83 ed oltre IVA;-------------------------
- CHE il servizio il servizio necroforico, di pulizia e di manutenzione ordinaria e gestione del Cimitero comunale e dell’illuminazione votiva è un servizio pubblico locale, affidato nel rispetto della vigente normativa in materia;-----
- CHE ai sensi della normativa vigente, il bando di gara in uno al disciplinare e capitolato speciale sono stati stato pubblicati all’Albo Pretorio online del Comune di Volla in data ……. e sulla piattaforma Asmecomm, xxx.xxxxxxxx.xx nella sezione “ Procedure in corso” e sono qui allegati costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto;-----------------------------
- CHE a seguito dell’espletamento della procedura di gara, dell’esito positivo della verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara
dal concessionario e all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, avvenuta con determinazione del Responsabile V Settore, con determina n. ….. del …… ha aggiudicato la concessione alla soc.
……… con sede legale in …… (….) al ……… …… Fab. …… – C.F. e P.IVA. …… per l ’importo di € …….., 00 oltre I.V.A. più oneri per la sicurezza pari ad € 77 .497 ,83 per anni nove;--------------------
CHE sono stati acquisiti tutti i documenti necessari per la stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e le polizze assicurative richieste nel Capitolato speciale;------------------
- CHE il Concessionario ha preso visione dei luoghi del Cimitero comunale nonché degli impianti afferenti il servizio di illuminazione votiva e non ha riscontrato la presenza di elementi di difformità rispetto a quanto descritto nei documenti di gara. -
- Il Responsabile del Settore competente dichiara sotto la propria responsabilità che l ’esito di gara è stato regolarmente pubblicato alle modalità e termini di cui all’ art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 ;-------------------------------------------------------------
- CHE la società ……… è in regola con i versamenti contributivi INPS
– INAIL ( DURC), giusta nota Inps Protocollo documento n ,
emesso dall’INPS – INAIL con scadenza al ……………….----
Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue: --
Art.1 . La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.---------------------------------------------------
Art.2 Il Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, per conto del Comune, nel cui nome ed interesse dichiara di agire ed operare, affida in appalto alla società sopra individuata, in persona del suo legale rappresentante qui costituito, sig. ……, che accetta, l ’appalto del servizio necroforico, di pulizia e di manutenzione ordinaria e gestione del Cimitero comunale e dell’illuminazione votiva per anni nove nel Cimitero Comunale sino alla scadenza del /2029 .-
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Art.3 . Il corrispettivo della gestione viene determinato ai sensi dell’art. 2 del C.S. A.-----------------------------------------------------
Art.4. La società aggiudicataria accetta CHE I SERVIZI
CIMITERIALI E DI ILLUMINAZIONE VOTIVA AVRANNO INIZIO CONTESTUALMENTE IN DATA 09/04/2021. L’APPALTO, NELLA SUA INTEREZZA, AVRA’ UNA DURATA COMPLESSIVA DI ANNI NOVE DALL’INIZIO
Art.5 . Il presente contratto di servizio disciplina i rapporti tra Comune e Concessionario, ai fini dello svolgimento, da parte del Concessionario, del servizio necroforico, di pulizia e di manutenzione ordinaria e gestione del Cimitero comunale e dell’illuminazione votiva e di quant’altro indicato nel capitolato speciale e disciplinare e bando quali parte integrante del presente contratto), da prestarsi all’interno del territorio del Comune. Il Servizio è esercitato con diritto di esclusiva dal Concessionario sul
cimitero comunale. A tale scopo i manufatti e gli impianti e le dotazioni necessarie per l ’espletamento del Servizio sono concessi in uso dal Comune al Concessionario per tutto il periodo di validità del Contratto. Nel corso della durata dell’affidamento il Concessionario sarà tenuto ad eseguire le opere e gli investimenti indicati nel Capitolato e nell’offerta di gara. Il Concessionario eroga il Servizio secondo termini, condizioni e modalità indicate nel Contratto e nei suoi allegati, oltreché nella più completa osservanza dei principi che regolano la pa xxxx di trattamento degli utenti e nella più assoluta trasparenza, nonché sotto il controllo e la vigilanza del Comune. La gestione del Servizio sarà effettuata dal Concessionario- imprenditore in piena autonomia organizzativa ed a completo rischio d’impresa, comunque nell’ambito di quanto stabilito nel Contratto e negli atti di gara.---------------------------
- Art.6 . Il corrispettivo riconosciuto al Concessionario in considerazione delle prestazioni e degli investimenti posti contrattualmente a proprio carico, per tutto il periodo di affidamento, è unicamente rappresentato dai proventi derivanti dalla gestione del Servizio stesso, percepiti dal Concessionario e applicati nei confronti dell’utenza e nel rispetto dei provvedimenti appositamente emanati dal Comune di tempo in tempo vigenti. In tale prospettiva resta espressamente inteso fra le Parti che il Concessionario non potrà pretendere alcun compenso dal Comune in ragione della prestazione del Servizio de quo . A seguito dell’affidamento del Servizio, il Comune di Volla si impegna a
corrispondere al Concessionario gli importi come di seguito, ma al
netto del ribasso del ….. offerto:
A. Importo a corpo presunto di €. 1.256.349,15 oltre IVA relativo a prestazioni di servizi cimiteriali di Custodia e Vigilanza – Pulizia - Servizi Cimiteriali e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 37.690,47
B. Importo a corpo presunto di €. 78.420,42 oltre IVA relativo a prestazioni a corpo per smaltimento rifiuti speciali, Cimiteriali x €/cad 116,18 e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 2.096,37;
C. Importo a misura presunto di €. 136.808,10 oltre IVA relativo a prestazioni a misura per smaltimento rifiuti speciali Cimiteriali x €/cad 202,68 e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 3.191,40
D. Importo a misura presunto di €. 50.985,00 oltre IVA relativo a prestazioni alla manutenzione ordinaria delle aree a verde di alberi x €/anno 5.665,00 e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 1.485,00
E. Importo a misura presunto di €. 23.580,00 oltre IVA relativo a interventi urgenti a misura di m.s. immobili comunali e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 1.080,00
F. Importo a misura presunto di €. 13.500,00 oltre IVA relativo ai trasporti funebri su disposizione dell’autorità giudiziaria e trasporto funebre per stato di indigenza
Il Concessionario si impegna a corrispondere in favore del Comune la percentuale di aggio complessiva, i l 30% a base di gara oltre alla percentuale di maggiorazione di aggio del …… offerto in fase di gara pari a ……% da calcolarsi sugli importi come di seguito:
A. Importo a misura, presunto di €. 412.195,50 oltre IVA relativo alle prestazioni per l’apposizione di coperture marmoree, circa n. 75/anno e x e/cad 610,66, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad
€. 15.775,02;
B. Importo a misura presunto di €. 6.750,00 oltre IVA relativo ai diritti di nuovi allacci dei servizi di Illuminazione votiva perpetua, circa n. 75/anno x €/cad 10,00 e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad
€. 628,92;
C. Importo a misura presunto di €. 379.800,00 oltre IVA relativo a n. 2.000 punti/luce e a servizi dei canoni annui di Illuminazione votiva perpetua, x €/cad 21,10 e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 13.875.57;
D.
Importo a misura presunto di €. 34.686,00 oltre IVA relativo a circa n. 9.400/anno e a servizi a domanda di Illuminazione votiva occasionale x €/cad 0,41 e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 1.675,08;
Gli importi da corrispondersi sono determinati alla luce delle disposizioni recate nel Capitolato speciale d’appalto, nel disciplinare di gara ed indicato dal Concessionario nella propria Offerta. Gli importi sono soggetti ad IVA secondo le aliquote vigenti al momento del pagamento. All’atto del pagamento il Comune rilascerà apposita fattura in favore del Concessionario. Il mancato pagamento del canone di di aggio di cui trattasi alle scadenze pattuite comporterà il diritto, per il Comune, di porre in essere
quanto espressamente stabilito in proposito dal Capitolato speciale.------
Art.7 . La concessione del servizio, le caratteristiche g enerali, la natura e l ’entità delle prestazioni richieste , sono disciplinati dalle norme e condizioni tutte previste nel Capitolato speciale comprensivo dei relativi allegati, capitolato sottoscritto integralmente, inclusi allegati, con valore di integrale accettazione dall’Appaltatore e costituente allegato del presente contratto. Il Servizio ha natura di servizio pubblico, deve avere carattere di regolarità, continuità ed economicità ed è svolto dal Concessionario alle condizioni previste dal Contratto e dal Capitolato, in conformità agli indirizzi del Comune, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell’Autorità, dei regolamenti, delle direttive e raccomandazioni co munitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento nell’ordinamento italiano. Il Servizio dovrà altresì essere gestito ed erog ato dal Concessionario secondo termini, condizioni e modalità riportate nei documenti relativi all’affidamento contenuti nella lex specialis di gara e conformemente a quanto previsto nell’offerta risultata aggiudicataria.----------------------------------- ------------------------
Art.8 . Con la sottoscrizione del contratto, il Comune consegna al Concessionario gli impianti e le dotazioni funzionali alla gestione del Servizio, e ciò per tutta la durata del contratto.----------------
Nel corso della gestione del Servizio, il Concessionario è tenuto a curare l ’aggiornamento dello Stato di Consistenza, nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale d’ appalto. Le Parti convengono espressamente che alla naturale scadenza dell’affidamento, coincidente con la scadenza del contratto, tutti i manufatti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà del Comune concesse in uso al Concessionario rientrano nella piena disponibilità del medesimo Comune in perfetto stato di efficienza e di conservazione, salvo i l normale deperimento dovuto all’uso. I beni e/o migliorie e nuovi allacciamenti di illuminazione votiva realizzati dal Concessionario durante il periodo di affidamento nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto e dall’offerta risultata aggiudicataria sono totalmente ammortizzati durante lo stesso periodo, a prescindere dal momento della relativa esecuzione, e dovranno pertanto essere trasferiti al Comune a titolo gratuito alla scadenza dell’affidamento, in perfetto stato di efficienza e di conservazione, salvo il normale deperimento dovuto all’uso. Saranno pertanto restituiti o trasferiti gratuitamente al Comune alla scadenza del Contratto: --
Art. 9 . L’ affidamento disciplinato dal Contratto ha una durata di 9 ( nove) anni decorrenti dal verbale di consegna del servizio ( prot.
……. del ………) Il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza
del termine stabilito senza necessità di preventiva disdetta da parte del Comune.---------------
Il Concessionario è in ogni caso impegn ato a garantire, dopo la scadenza del Contratto, la continuità del Servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione e fino all’affidamento dello stesso ad altro Concessionario da parte del Comune nel rispetto della normativa in materia di servizi pubblici locali di tempo in tempo vigente.---------------
Art.10. A garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 , l ’appaltatore, in possesso della certificazione ISO 9001/UNI- EN ISO 9001 :2008 , ha presentato apposita polizza fideiussoria n. ……., rilasciata dalla “……….” …..., Agenzia di )
in data ….., per l ’importo di € ……,00 pari al 5% dell’importo contrattuale e con scadenza al ??.---------------------------------------
------- Ai sensi dell'art. 9 , comma 55 , della legge n. 415/ 1998, detta polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione. ------------
----------------------- La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.-------- La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse.-------------------- La Stazione appaltante ha il diritto di avvalersi della cauzione per l 'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le eventuali inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.-----------------
La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. ----------
Art. 11. L’Appaltatore è direttamente responsabile per eventuali danni arrecati agli utenti, al Comune o a terzi in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto; l ’ Appaltat ore risponde sia verso il Comune che verso terzi dell’esecuzione di tutti i servizi assunti; il medesimo Appaltatore è pure responsabile dell’operato dei dipendenti e del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvalga nonché degli eventuali danni che, da detto personale e /o dai mezzi usati, potessero derivarne al Comune o a terzi.-------------------------------------------------
A tal fine la società appaltatrice ha stipulato apposita polizza assicurativa n. ……. del …….. con validità annuale, rilasciata dalla
…., Agenzia di …… (….). Somma assicurata per RCT e R.C.O. €
….000 ,00 -----------------
Art. 12. Adempimenti in materia antimafia -----------------------------
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0.Xx data …………., è stata acquisita autodichiarazione, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D. P. R. n.445 /2000 da cui risulta che la società “……” ……., non è sottoposta a misure preventive in materia di antimafia ( Legge n.136/2010 e s.m.i.).-----------------------
0.Xx data …… PR_NAUTG_Ingresso_..... è stata richiesta informazione alla Prefettura di Napoli ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n.490 del 08 .08 .1994 e art. 10 del D.P. R. 252 del 03 . 06.1998 e a tutt’oggi tali informazioni non sono pervenute all’Ente richiedente. Pertanto, a norma del disposto di cui all’art. 92 Co. 3 del D.lgs. 159/2011 è possibile procedere anche in assenza dell’informativa antimafia, decorso il termine di gg. 30 ;---------------------------
0.Xx procede, pertanto, alla stipula del presente contratto prendendo atto che lo stesso è sottoposto a clausola risolutiva espressa nel caso in cui successivamente alla presente stipula dovessero pervenire dalla Prefettura di Napoli informative positive relative alla società appaltatrice.---------------------------------------
In tale ipotesi le parti dichiarano di essere consapevoli che il presente contratto dovrà intendersi risolto. ---------------------
Art. 13. Ulteriori adempimenti in materia antimafia (tracciabilità flussi finanziari) ----------------------------------------------
Al presente contratto si applica la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ( Piano straordinario contro le mafie, nonché deleg a al Governo in materia di normativa antimafia in G.U. n. 196 del 23 agosto 2010). In particolare l ’art.3 della Legge citata che dispone: --
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- Gli appaltatori, e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i
concessionari di f inanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati anche se non in via esclusiva alle commesse pubbliche; ----
---------------------------- L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l ’ amministrazione concedente;----------------------------------
- I pagamenti in dipendenza del presente contratto sia in conto, sia a saldo, sono effettuati mediante accredito sul suddetto conto corrente bancario apposito;----------------------------------------
- L’appaltatore ha l ’obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al
precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; -------
- In tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. sarà avviata la comunicazione e la procedura per la clausola risolutiva. -
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- E’ fatto obbligo all’appaltatore, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le sopra elencate norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità.-----------------------------------
- A seguito di richiesta formulata da questa stazione appaltante la società “……” ….., in data ------- Prot. n. …….., ha comunicato che il conto dedicato alla presente commessa pubblica è il nr. IT e
che la sola sig. ……… sopra generalizzato è autorizzata ad operare su di esso.---------------------------
Art.14. Protocollo di legalità-----------------------------------------------
Art.14.1 FINALITÀ
1. Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo di legalità che, attraverso l 'applicazione dei controlli antimafia al settore delle opere pubbliche, concessioni, servizi e forniture, del commercio e dell'urbanistica mira a incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nell' economia legale, garantendo altresì la trasparenza e la prevenzione di ingerenze indebite nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere ed autorizzazioni nei settori s uindicati.
2. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare di coloro che non denunc ino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata.
Art. 14 . 2 CONTROLLI ANTIMAFIA
1. La Stazione Appaltante s'impegna ad acquisire le informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m. i., oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00, per i subappalti ed i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50 .000 e sul conto delle imprese ausiliarie che a seguito di contratto di avvalimento hanno fornito i propri requisiti alle ditte aggiudicatarie di appalti pubblici.
2. L'informazione antimafia dovrà in ogni caso essere acquisita, indipendentemente dal valore, relativamente a lle seguenti attività considerate " sensibili", individuate dal comma 53 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, con cui sono state definite le modalità per l' istituzione e l' aggiornamento, presso ciascuna Prefettura, dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
(cosiddetta " white list"), istituito dal comma 52 dell' art.1 della legge 190/2012:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi ;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
3. L'informazione antimafia dovrà inoltre essere acquisita per le seguenti tipologie di attività ritenute sensibili ai fini del presente Protocollo:
a) fornitura e trasporto di acqua;
b) servizi di mensa, di pulizia, di autotrasporti e alloggiamento del personale;
c) somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con partita iva senza dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
4. A termini del comma 1 dell' art. 29 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, che ha sostituito il sopra citato comma 52 dell' art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ha aggiunto allo stesso articolo il comma 52 bis, per le attività " sensibili" di cui al precedente comma 2, l 'iscrizione dell'impresa nella " white list" provinciale, tiene luogo dell' informazione antimafia liberatoria. Conseguentemente, il diniego di iscrizione da parte della Prefettura, basato sulla sussistenza di cause ostative, tiene luogo dell'informazione antimafia interdittiva.
5. Pertanto, sulle stazioni appaltanti, grava l' obbligo di acquisire, solo attraverso la consultazion e delle " white list", la documentazione antimafia nei casi in cui l' attività contrattuale afferisca ai settori cosiddetti sensibili, come sopra identificati.
6. Con l 'attivazione, dal 7 gennaio 2016, della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, l'iscrizione nelle " white list" avviene a seguito della preventiva consultazione della suddetta Banca Dati, come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 18 aprile 2013.
Art. 14.3 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE INFORMATIVE ANTIMAFIA
1. Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell' esecuzione dei lavori, la stazione appaltante acquisirà tutti i dati delle imprese
partecipanti alle gare e delle eventuali imprese sub - contraenti.
2. Esperite le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all' autorizzazione dei sub- contratti o dei sub- affidamenti, i soggetti di cui all' art. 83, commi 1 e 2 , del Codice antimafia acquisiscono, esclusivamente attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia la necessaria documentazione antimafia.
3. Solo in caso di esito non immediatamente liberatorio di tale consultazione, si procederà all'acquisizione dell'informazione antimafia secondo le procedure di cui agli artt.84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
4. Riguardo ai termini per il rilascio del l' informazione antimafia e alla disciplina dei casi d'urgenza, si rinvia a quanto previsto dall'art. 92 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ivi compresa la clausola risolutiva in caso di informazione interdittiva intervenuta successivamente alla stipu la del contratto.
Art. 14 .4 CLAUSOLE
1. Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la Stazione appaltante prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:
• che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 84 e 91 dei d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, siano sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione/ autorizzazione e allo scioglimento del contratto, qualora dovessero intervenire informazioni interdittive con riferimento all’ impresa aggiudicataria. Per quanto concerne l’impresa ausiliaria che, ancorché non firmataria del contratto di appalto, ha consentito con i propri requisiti l’ aggiudicazione dell’ appalto stesso, sono fatti salvi gli effetti di cui agli articoli art. 89, comma 3, del codice dei contratti ( sostituzione dell’ ausiliaria) e quelli di cui all’ art. 48 , comma 18, (sostituzione della mandante o prosecuzione con il mandatario);
• l'obbligo per l' aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l' elenco delle imprese coinvolte nel pi ano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all’ art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Si richiama a tal proposito il comma 55 dell’ art.1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l' art.4 del D.P.C.M. del 18 aprile 2013, concernente lo specifico obbligo di comunicazione per le imprese iscritte nella “ white list”;
• l'obbligo per l 'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per i l caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria. Si rinvia in proposito a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 92 dei d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , richiamato dal comma 3 dell'art. 3 del presente Protocollo;
• la clausola risolutiva espressa di cui sopra concerne anche il rigetto dell' iscrizione nella c.d. white list, per i settori di interesse, in virtù dell' equiparazione richiamata ai com mi 2, 3 e 4 dell' art. 2 del presente Protocollo.
2. La Stazione appaltante si impegna a inserire nei contratti con gli appaltatori, apposita clausola con la quale l' appaltatore assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante medesima i dati relativi alle società, alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate a qualunque titolo all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione delle sanzioni previste nel successivo art. 14. A tal fine verrà sottoposta alla firma dell' impresa interessata apposita dichiarazione di accettazione, in particolare, di tutte le
disposizioni del presente protocollo, come da clausole in allegato.
3. La stazione appaltante si impegna, altresì, a prevedere l'inserimento nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato di tutte le clausole riportate nell' allegato 1 che forma parte integrante del presente Protocollo e ad acquisire, dai soggetti aggiudicatari, la dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, di cui allo stesso allegato 1.
Art. 14 . 5 PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE
1. La Stazione appaltante s' impegna ad acquisire l 'espressa accettazione, da parte di ciascuna società o impresa cui intenderà affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intenderà avvalersi per l 'affidamento di servizi o la fornitura di materiali, dell'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di polizia e di segnalare alla Prefettura qualsiasi tentativo di interferenza illecita, in qualsiasi forma esso si manifesti.
2. A tal fine la Stazione appaltante curerà l 'in serimento di apposite clausole risolutive espresse, come in allegato 1 , all'interno dei contratti o subcontratti.
3. La Stazione appaltante s' impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1 siano inseriti sia nei contratti stipulati con l 'appaltatore sia nei contratti stipulati da quest'ultimo con gli operatori economici della filiera delle
imprese e che la violazione degli obblighi, di cui al predetto comma 1, sia espressamente sanzionata ai sensi dell' art. 1456 del codice civile. La Stazione appaltante valuta l' inosservanza dei predetti obblighi ai fini della revoca degli affidamenti.
4. La Stazione appaltante s'impegna, altresì, a prevedere nei contratti stipulati e/ o eventualmente nel capitolato speciale d'appalto per la realizzazione delle opere quanto segue:
• l'obbligo per tutti gli operatori e imprese della filiera dell'appaltatore di assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/ protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/ o or gani competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;
• l'obbligo dell' appaltatore di far rispettare il presente Protocollo ai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quella di cui al precedente comma 1;
• l'obbligo per l 'appaltatore di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l' accettazione e, quindi, l' efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi
da quelli indicati nel d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura competente fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell' esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti;
• l'obbligo per l 'appaltatore di procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall' art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell' esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.
5. La stazione appaltante s' impegna a denunciare con immediatezza all’ Autorità giudiziaria o alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell' esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente, nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
6 . La Stazione appaltante si impegna a informare senza ritardo la Prefettura in ordine alla avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto 5.
7. La Stazione appaltante s'impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso
ordini di servizio al proprio personale, per l' immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
8. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al d.lgs. 18aprile 2016, n. 50 e in particolare di coloro che non denunciano di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata.
Art. 14.6 NORME ANTICORRUZIONE ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLAPREVENZIONE DI INTERFERENZE ILLECITE E ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
1. In ottemperanza a quanto previsto nelle prime Linee Guida allegate al Protocollo d'intesa fra Autorità Nazionale
Anticorruzione e Ministero dell'Interno del 15 luglio 2014, in occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'appalto di opere, servizi o forniture, nonché di tutte le attività di cui all'art 2, comma 2, del presente protocollo, la Stazione appaltante si impegna a dare evidenza nel Disciplinare di gara e nei relativi Contratti:
a) dell’obbligo in capo all’operatore economico, sia nella qualità di partecipante alla gara sia nella qualità di aggiudicatario appaltatore, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell' art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’ art. 317 del codice penale;
b) dell’impegno in capo alla Stazione appal tante ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 e ogni qualvolta nei confronti dell' imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 c. p., 318 x. x., 000 x. x.,000xxx c. p., 000 - xxx x. x., 000 - xxxxxx x. x., 000 x. x., 000
x. x., 322 x. x., 000 - xxx x. x., 000 - xxx x. x., 000 x. x. x 000 - xxx x. x. ".
2. Le presenti clausole sono specificamente acc ettate unitamente a tutti gli ulteriori obblighi derivanti dal rispetto del presente Protocollo di legalità.
3. Nei casi in cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l 'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest' ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all' art. 1456 del co dice civile, ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all' ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, tenendo conto delle indicazioni di cui alle seconde Linee Guida redatte dall'autorità Nazionale Anticorruzione e Ministero dell'Interno in data 27 gennaio 2015.
Art. 14.7 VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RETRIBUIVI E CONTRIBUTIVI
1. La Stazione appaltante verificherà, anche ai fini dell'aggiudicazione, il rispetto delle norme in materia di collocamento, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell' appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici.
2. Il pagamento del corrispettivo all'appaltatore ovvero subappaltatore sarà in ogni caso subordinato alla previa acquisizione del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio e di regolarità fiscale per i pagamenti pari o superiori a
5 mila euro, obbligo di verifica scaturente dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 14.8 MONITORAGGIO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Le parti si obbligano al rigoroso rispetto degli obblighi in materia di monitoraggio e tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 e all’articolo 6 del decreto legge 12 novembre 2010, n. n.187 , convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 2017.
A tale scopo gli enti sottoscrittori si impegnano a verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i
subappaltatori e con tutti i soggetti della filiera delle imprese sia stata inserita la clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 14.9 CONTRASTO AL LAVORO NERO E SICUR EZZA SUL LAVORO
1. Gli Enti sottoscrittori si impegnano affinché l 'affidamento di ciascun appalto sia conforme alle prescrizioni in materia di sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, di salute dei lavoratori e di tutela dell' ambie nte, ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo si impegnano a verificare ( pur nel pieno rispetto dell' obbligo di non ingerenza) che l' impresa appaltatrice e l' eventuale impresa sub- appaltatrice attuino e rispettino le vigent i norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge n. 13 agosto 2010, n. 136.
2. Ai fini di conferire massima efficacia alle pre dette disposizioni le stazioni appaltanti si impegnano a inserire nei bandi di gara, o comunque negli atti di affidamento, e a vigilare affinché nei contratti e sub contratti sia inserita una clausola risolutiva del seguente tenore:
" la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e
automatica del contratto ovvero la revoca dell' autorizzazione dei contratto o sub- contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
b) l 'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
c) l 'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.”
Art. 14.10 AZIONI A TUTELA DELLA LEGALITÀ' NEL CAMPO DELL'EDILIZIA E DELL'URBANISTICA
1. I Comuni firmatari si impegnano a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui al d. lgs.159/2011 anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori delle cosiddette convenzioni di lottizzazione ( tra cui rientra il Piano di Edilizia Convenzionata - P. E.C.) mediante le quali i soggetti privati cedono al Comune le aree del territorio da destinare ad uso pubblico dopo avervi realizzato - a proprie spese - le
opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed il valore delle quali viene defalcato dagli oneri che i medesimi soggetti privati sono tenuti a corrispondere al Comune per il rilascio dei permessi di costruire (opere a scomputo). Quanto sopra anche nelle ipotesi che i predetti interventi di urbanizzazione siano affidati per l 'esecuzione a sogg etti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune.
2. Fermo restando che, secondo la giurisprudenza anche comunitaria, gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione realizzati dai soggetti privati sono vere e proprie opere pubbliche, essendo destinate ad essere inglobate nel patrimonio indisponibile dell'ente locale che ne garantisce la fruizione collettiva, il Comune provvede ad acquisire le informazioni antimafia di cui al d. lgs. n. 159/2011:
a) per obbligo di legge nell' ipotesi di affidamenti di opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali all'intervento di trasformazione del territorio aventi valore superiore alla soglia di 5 milioni di euro, ovvero nell' ipotesi che gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria " a scomputo" siano affidati per l 'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune, individuati previo esperimento della procedura di gara ad evidenza pubblica a prescindere dalla circostanza che
l'intervento sia di valore inferiore o superiore alla soglia comunitaria;
b) in via convenzionale, in forza del presente accordo, per gli affidamenti di opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali all'intervento di trasformazione del territorio cosiddette 'sotto soglia' (valore compreso tra uno e 5 milioni di euro).
3. La richiesta di documentazione antimafia di cui all’ art. 84 del decreto legislativo n. 159/2011 deve essere richiesta anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori delle convenzioni urbanistiche annesse ai Piani Urbanistici attuativi ed ai permessi di costruire convenzionati ai sensi dell’ art. 28 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m. i. o anche ai soggetti affidatari degli interventi diversi dai sottoscrittori delle convenzioni. A tale scopo le stazioni appaltanti devono procedere a pena di decadenza o di annullamento quale ordine sospensivo a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui al d. lgs n. 159/2011 per tutti gli interventi urbanistici sia superiori, che pari o inferiori alla soglia comunitaria. Il presente Protocollo comporta che fra i sottoscrittori venga costituito un flusso informativo standardizzato e telematico che consenta la verifica degli obblighi delle stazioni appaltanti.
Art. 14. 11 AZIONI PER LA TUTELA DELLA LEGALITÀ' E DEL CONTRASTO DELLE INFILTRAZIONI NELLE ATTIVITA' ECONOMICO COMMERCIALI
1. Ai fini della massima tutela della legalità delle attività economico- commerciali in particolare nei settori più " sensibili" afferenti la ristorazione, le attività ricettive, l'intrattenimento, i giochi e, la raccolta di scommesse, la vendita al dettaglio e all'ingrosso, i comprooro la Prefettura di Napoli ed i Comuni firmatari, f ermo restando l 'esercizio delle competenze rimesse dalle normative vigenti, si impegnano a porre in essere azioni condivise volte a implementare e finalizzare i controlli nonché a sviluppare uno scambio informativo volto ad intercettare, anche attraverso analisi e monitoraggio dei passaggi proprietari o di gestione, eventuali fenomeni di riciclaggio, usura ed estorsione.
2. In particolare, i Comuni si impegnano a monitorare:
a) i subentri ripetuti, all'interno di ristretti archi temporali nella medesima licenza commerciale di società diverse ovvero della medesima società;
b) le ripetute volture di una medesima licenza commerciale per opera di società diverse.
Le risultanze del predetto monitoraggio sono comunicate con cadenza mensile alla Prefettura di Napoli ai fini delle valutazioni e dei conseguenti accertamenti, anche sotto il
profilo antimafia, che verranno tempestivamente comunicati al Comune interessato. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 84, comma 2, e 67, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. Per le finalità di cui al presente articolo viene costituito presso la Prefettura di Napoli, un apposito Tavolo presieduto dal Prefetto e composto dal Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, dal Presidente della Camera di Commercio industria e Artigianato di Napoli, o da loro delegati, da rappresentanti delle Forze di Polizia, nonché dai Sindaci dei Comuni di volta in volta interessati. Ai lavori del Tavolo possono essere chiamati a partecipare anche rappresentanti delle singole categorie produttive, nonché le associazioni antiracket. Nell'ambito del Tavolo verranno approfonditi gli aspetti di criticità che emergano sulla base delle risultanze dell' attività di monitoraggio dei Comuni e/o delle Forze di Polizia, ed elaborati indicatori sintomatici di anomalie che consentano un controllo mirato su specifici segmenti di mercato.
Art. 14.12 ATTIVITA’ DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO
1. La Camera di Commercio Industria e Artigianato di Napoli, si impegna:
a) a mettere a disposizione della Prefettura, senza oneri a carico di questa, il proprio patrimonio informativo al fine di
rendere più efficace l' attività di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni malavitose nell'economia legale della provincia, facilitando l'individuazione di situazioni di criticità e di anomalie sintomatiche di possibili rischi di distorsione della trasparenza e della legalità del circuito produttivo e consentendo, in particolare, il monitoraggio dei trasferimenti di ramo d'azienda e gli avvicendamenti nella titolarità delle imprese che avvengano in ristretti archi temporali. Quanto sopra sarà realizzato attraverso l’istituzione di un indirizzo di posta elettronica dedicato al quale le stazioni app altanti potranno inviare le richieste di informazioni che saranno evase in giornata;
b) a diffondere tra gli imprenditori per il tramite delle associazioni di categoria, anche attraverso specifici corsi di formazione ed incontri mirati, la cultura e le re gole della legalità nella scelta dei propri partner commerciali e nell' adozione di modelli organizzativi e comportamentali corretti;
c) a favorire per il tramite delle associazioni di categoria la conoscenza e la condivisione nel mondo delle imprese dei contenuti e delle finalità del presente protocollo agevolandone la concreta attuazione.
Art. 14 . 13 OBBLIGHI DICOMUNICAZIONE
1. Fermo restando l' obbligo di comunicazione di cui all'art. 86, comma 3, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le imprese
appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzi one del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4,del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia.
2. La mancata osservanza di tale obbligo potrà comportare l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 dell' art. 14.
3. La Stazione appaltante darà tempestiva informativa alla Prefettura delle comunicazioni ricevute.
4. Oltre alle informazioni e comunicazioni antimafia, la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui al presente Protocollo attraverso accessi mirati del gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto Interministeriale 14/03/2003.
Art. 14 .14 SANZIONI
1. La Stazione appaltante, nel caso d'inosservanza da parte dell'appaltatore dell'obbligo di comunicazione preventiva ovvero di comunicazione parziale e incompleta dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o sub- affidatarie di cui ai precedenti articoli 4, comma 2, e 9, comma 1, comprese le variazioni degli assetti societari, applicherà al le imprese
affidatarie o appaltatrici una sanzione pecuniaria fino al 10 % del contratto o del subcontratto, salvo il maggior danno, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni.
2. In caso d'inosservanza da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice degli obblighi previsti dall' art. 5 , comma 4, del presente Protocollo la Stazione appaltante applicherà immediatamente al primo SAL successivo una sanzione, fino al 10% del valore del contratto o sub contratto. Tale sanzione sarà ricompresa tra le inadempienze contrattuali da applicare fino al 10 % dell' importo del contratto.
3. Le penali di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo saranno affidate in custodia alla Stazione appaltante e utilizzate nei limiti dei costi sostenuti diret tamente o indirettamente per la sostituzione del subcontraente o del fornitore; la parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che saranno date dalla Prefettura. Analoga sanzione pecuniaria, oltre al maggior danno, sarà applicata alla società o impresa nei cui confronti siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazioni antimafia.
4. Qualora siano riscontrate violazioni di quanto previsto al precedente art. 7 , la Stazione appaltante risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.
5. In caso di violazione di quanto previsto al precedente art. 13, comma 1 , si procederà alla risoluzione immedi ata del vincolo contrattuale, nonché della revoca dell' autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e all' applicazione di una penale come da relativa clausola in allegato 2 e 3. In nessun caso la risoluzione automatica del contratto,
la revoca dell' affidamento e dell'autorizzazione al sub appalto, anche quando conseguano all'esercizio delle facoltà previste nell' art. 5 del presente Protocollo, comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico della Stazione appaltante, fatto salvo il pagamento dell' attività prestata.
Art. 14 . 15 EFFICACIA GIURIDICA DEL PROTOCOLLO E DURATA
1. Il presente Protocollo si applica a tutti gli appalti la cui pubblicazione sia successiva alla data della sua sottoscrizione.
2. Al fine di assicurare l 'obbligatorietà del rispetto delle norme del presente Protocollo, ivi comprese le clausole, la Stazione appaltante ne curerà l' inserimento nei bandi di gara.
3. Il presente Protocollo, aperto alla sottoscrizione di eventuali altri soggetti portatori di un qualificato interesse, ha la durata di due anni decorrenti dalla data della sottoscrizione e s' intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo di tempo, salva diversa manifestazione di volontà delle parti.
Art.15. Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa-
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Trovano, altresì, applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. n.50 /2016 e ss.mm.ii. In tal caso l ’Amministrazione avrà diritto di considerare operante la clausola risolutiva del contratto d’appalto dandone immediata comunicazione alla società appaltatrice con lettera raccomandata A.R.---------------------
Art.16. Prevenzione alla corruzione – Legge 190/2012.-------------
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0.Xx data ………….. Prot. …………… , il Funzionario del Settore dichiara, ai sensi dell’art.75 e 76 del D.P.R. n.445/ 2000 di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità o di conflitto di interesse relativamente all’affidamento de quo e che ribadisce alla sottoscrizione del presente contratto .------------------------
0.Xx data ………… Prot. n……………, è stata acquisita autodichiarazione, ai sensi dell’art.75 e 76 del D.P.R. n.445/ 2000 , da cui risulta che la società “………….” …... non ha conferito incarichi professionali a dipendenti cessati dal servizio secondo quanto stabilito dall’art. 53 comma 16/ Ter del D.Lgs. n. 165 /2001 e ss.mm.ii. e di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità o di conflitto di interesse relativamente all’affidamento de quo e che ribadisce con la sottoscrizion e del presente contratto -------------
Art.17. Richiamo alle norme legislative e regolamentari ----------
-------Si applicano al presente affidamento le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. In particolare il D.Lgs. n.50/2016 e le disposizioni di cui al presente contratto. --------------
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Art.18. Assunzioni obbligatorie---------------------------------------------
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Le Parti danno atto che la società ha dichiarato di non essere assoggettata agli obblighi di assun zioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 .------------------------------------------------
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Art.19. Domicilio --------------------------------------------------------------
A tutti gli effetti del presente contratto la società “……” …..., elegge il domicilio presso la Casa Comunale .--------------------------------
Art. 20. Controversie -----------------------------------------------------
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Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza al presente contratto sarà competente il Foro di Nola ( NA) in modo esclusivo.--------------------------------------------------------------------
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Art.21. 1 .Nell’esecuzione del predetto appalto, la società si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenu te nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano la società anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale ed artigianale, dalla struttura e dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’ Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà alla società, anche all’Ispettorato suddetto, se del caso, l ’inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti destinando le somme così accantonate, a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla società delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quanto dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato l ’esatto adempimento agli obblighi di cui sopra. La società non potrà opporre ecc ezioni alla stazione appaltante a titolo di risarcimento danni. ---.---------------------
0.Xx società dovrà garantire il pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti in materia di sicurezza, protezione, prevenzione ed antinfortunistica dei
dipendenti, così come previsto dal D.Lgs. n.626/ 1994 e s.m.i. -- Art.22. L’aggiudicatario inoltre dichiara di aver adempiuto all’obbligo del pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell’ 1 % sull’importo a base di gara, pari a € 1717, 25 giusta…………….
Xxx.00.Xx fini della verifica dell’adempimento alle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo
svolgimento del Servizio, la Concessionaria riconosce al C omune il diritto di effettuare controlli in qualsiasi momento in ordine a tutte le articolazione dei servizi svolti: qualità, puntualità, accuratezza, regolarità, manutenzione. Tutti gli interventi relativi alle prestazioni sugli impianti dovranno essere s istematicamente riportati, a cura della Concessionaria, in apposite cheek – list le quali dovranno essere conservate presso il complesso cimiteriale, al fine dei controlli di qualità, puntualità e regolarità di cui sopra. In caso siano riscontrati inadempimenti, si procederà come previsto nel Capitolato speciale d’appalto.----------------------------------------
A richiesta del Comune Concedente, la Concessionaria dovrà presentarsi, senza compenso, a tutti i controlli sul servizio. È inoltre facoltà del Comune chiedere documenti inerenti il personale impiegato il servizio affidato, e di effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per la verifica del rispetto degli impegni assunti e del regolare svolgimento dei servizi.---------------------------------
Art.24.Fermo quanto stabilito nell’articolo precedente, per l ’inosservanza delle condizioni contrattuali e di tutte quelle contemplate nel Capitolato speciale d’Appalto e nel disciplinare di gara, l ’Ente appaltante potrà comunque, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione, come in premessa costituita, e l ’Appaltatore sarà tenuto a reintegrare detta cauzione nel termine e con le modalità che saranno appositamente stabilite dallo stesso ente appaltante.------------------------
Art.25. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto per le ragioni e con le modalità di cui al Capitolato speciale d’Appalto e nel disciplinare di gara.------------------------------------------------
Art.26. Il presente contratto non è cedibile né pignorabile. E’ vietata, senza il preventivo assenso dell’Amministrazione, qualsiasi forma di subappalto totale o parziale del servizio. L’inadempimento della presente disposizione costituisce presupposto per la risoluzione del Contratto, dando inoltre diritto al Comu ne di procedere all’incameramento totale della garanzia di cui al precedente articolo 7.
L’Appaltatore è direttamente responsabile per eventuali danni arrecati agli utenti, al Comune o a terzi in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’ap palto; l ’ Appaltatore risponde sia verso il Comune che verso terzi dell’esecuzione di tutti i servizi assunti; il medesimo Appaltatore è pure responsabile dell’operato dei dipendenti e del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvalga nonché degli eve ntuali danni che, da detto personale e /o dai mezzi usati, potessero derivarne al Comune o a terzi.-------------------------------------------------
Art. 27. Il Comune può recedere dal Contratto, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 - quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. -
Il recesso deve essere comunicato per iscritto, mediante raccomandata/ PEC/fax, almeno 30 ( trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi. Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dalla concessione in caso di individuazione di nuove modalità di gestione del servizio. -- Art.28. L’ appaltatore, a norma di quanto disposto dall’art 3 della legge 23/08/2010 n. 136 , assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge e pertanto si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto saranno registrati sui conti correnti dedicati. Il bonifico bancario/postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG. Dovrà essere data comunicazione alla stazione appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La violazione degli ob blighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dall’ art. 3 della legge 136/2010 comporta la risoluzione del contratto.
Art. 29. L’Appaltatore dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 , che i dati personali racc olti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente in relazione alla conclusione ed esecuzione del presente contratto ed adempimenti connessi e conseguenti e di autorizzare la raccolta dei dati per l ’ adozione dei necessari provvedimenti , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196 /2003, consapevole dei diritti di cui
all’art. 7 del medesimo D.Lgs 196/2003.--------------------------------
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Art.31. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese, comprese quelle di bollo e registro.---------------------------------------------
Se al termine del servizio il valore del contratto risultasse maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario m ediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.-----------
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Art.32 . Del presente contratto, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto ( I. V.A.).-------------------------------------------------
Art.33 . I canoni saranno versati dalla concessionaria tramite la tesoreria comunale con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.-----------------------------------------------
Richiesto io Segretario Generale rogante, ho redatto il presente atto informatico mediante l 'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ne ho dato lettura integrale alle parti che lo approvano, dopo avermi dispensato dalla le ttura degli allegati, che pure dichiarano di conoscere ed accettare senza riserve. --------------------
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Nel suo formato di visualizzazione, questo documento si compone di ventidue facciate sin qui, scritte con sistema elettronico da person a di mia fiducia.------------------------------------------- --------------------
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Si allegano:
1) determina indizione n. …. del …….;
2) determina di aggiudicazione definitiva n. …… del ……;
3) capitolato speciale; 4) bando di gara; 5) disciplinare
I comparenti appongono personalmente ed in mia presenza la propria firma digitale.--------------------------------------------------
La società: x.xx …..
Il Responsabile del Settore: Il Segretario Rogante: x.xx