Allegato alla Delibera di GIUNTA COMUNALE
n. 324 del 16.11.2017
Allegato alla Delibera di GIUNTA COMUNALE
ACCORDO ATTUATIVO TRA IL COMUNE DI TERNI – DIREZIONE SERVIZI SOCIALI E L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LIBERA….MENTE DONNA PER L’AFFIDAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI CONTRASTO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: “CENTRO ANTIVIOLENZA-“Liberetutte”, “CASA RIFUGIO” “CASA ACCOGLIENZA PER LA SEMI AUTONOMIA ”, SERVIZIO SPERIMENTALE PRONTA EMERGENZA BIENNIO 2017-2018
L’anno duemiladiciassette, il giorno del mese di c/o la sede della Direzione Servizi Sociali del Comune di Terni di Via Croce Santa n. 3
TRA
L'Amministrazione Comunale di Terni, rappresentata nella persona della Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx, nata a Terni il 28/03/1952, Dirigente del Comune di Terni – Direzione Servizi Sociali, la quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo
E
L’Associazione di Promozione Sociale Libera….mente Donna (di seguito denominata “associazione”), con sede legale in Xxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxxx 00X, nella persona della Presidente e legale rappresentante Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, nata a Terni il 07/07/1961, residente a Terni, Xxx Xxxxxxxx 00 ,
X.X. XXXXXX00X00X000X;
Preso atto:
- Xxxxx Xxxxx Regionale n° 5 del 25 novembre 2016 n° 14 “Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà nelle relazioni tra donne e uomini”;
- del DUP 2017-2019 Missione 12 “Diritti sociali e politiche sociali e famiglie” - programma 5 approvato con D.G.C. n° 3 del 9.01.2017 e con D.C.C. n. 20 e 21 del 24/01/2017, l’A.C. ha inteso dare continuità al sistema integrato dei Servizi per il contrasto della violenza di genere (Centro Antiviolenza, Casa Rifugio e Casa e per la semi autonomia), dando così seguito alle indicazioni di programmazione sociale della Regione Umbria;
- del Dup 2018 – 2020 (D.G.C. n. 179 del 4/7/2017 e D.C.C. n. 157
del 12/07/2017) che definisce alla Missione 12 – programma 5 le seguenti finalità da perseguire: Svolgere azioni di sensibilizzazione realizzate con una pluralità di soggetti sul tema del contrasto alla violenza di
genere; realizzare progetti personalizzati di uscita dalla violenza e per il reinserimento rivolti a donne vittime di violenza residenti in Umbria e fuori Regione; garantire il funzionamento dei Servizi che costituiscono il sistema integrato (Cav, Casa protetta ad indirizzo segreto, casa accoglienza, codice rosa);
- dell’approvazione e ammissione al finanziamento, da parte del Dipartimento Pari Opportunità, come risulta da specifico decreto del 21/11/2016, del progetto “ Non solo rifugio”, presentato in continuità con i progetti istitutivi dei Cav denominati “Umbria Antiviolenza” e “Umbria network antiviolenza”, dai seguenti soggetti: Comune di Terni, Comune di Perugia, Comune di Narni Associazione Liberamente Donna (Capofila), Associazione rete delle donna antiviolenza (RAV);
- del requisito essenziale per la partecipazione al bando suddetto di obbligo a garantire la funzionalità delle strutture (da intendersi sia in termini di destinazione sia in termini di servizi offerti) per almeno 24 mesi dalla data di conclusione dell’intervento;
- dei dispositivi elaborati dalla Regione Umbria, in particolare i seguenti atti:
o protocollo d'intesa triennale sottoscritto in data 24.01.2017 , dalla Regione Umbria –- dal Centro Pari Opportunità della Regione Umbria, dalle Consigliere di Parità della Regione e delle Provincie di Perugia e Terni, e dalle rappresentanti di ANCI Umbria e delle Associazioni Liberamente Donna e L'Albero di Xxxxxxx;
o proposta di “Protocollo Unico Regionale per la realizzazione del sistema regionale di contrasto alla violenza di genere” in merito al quale è stato attivato un percorso partecipativo tuttora in atto.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – DEFINIZIONE E OGGETTO
Oggetto del presente accordo attuativo è il Sistema integrato dei Servizi dedicati al contrasto della violenza contro le donne ed i loro figli minori.
Esso è parte integrante delle finalità e delle conseguenti azioni promosse dall’A.C. su tale tematica. Tale Sistema è articolato nei seguenti Servizi: il Centro Antiviolenza denominato “liberetutte”, la Casa Rifugio, il Servizio per la semi-autonomia, il Servizio sperimentale per la pronta emergenza, di seguito denominati “i Servizi”.
Il sistema integrato dei Servizi dedicati realizza la propria mission attraverso:
A. la consulenza personalizzata alle donne che esprimono difficoltà sul tema della violenza di genere, anche senza presa in carico con un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;
B. la co-costruzione dei percorsi personalizzati integrati, sia di tipo residenziale che non, rivolti a donne vittime di violenza e agli eventuali figli minori, finalizzati al superamento di tale condizione;
C. la sperimentazione del Servizio di pronta emergenza, qualora richiesta dalle forze dell’ordine e/o dai Servizi Sociali dei Comuni della Zona Sociale n° 10;
D. la promozione di azioni e di iniziative di sensibilizzazione culturale e formativa sul tema della violenza di genere;
E. l’attivazione di partnership al fine di partecipare a bandi per l’accesso a finanziamenti esterni.
ART. 2 – DURATA
Il presente accordo ha durata biennale e decorre dal giorno 01/01/2017 al giorno 31/12/2018. Il presente accordo scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun avviso di disdetta.
ART. 3 – RISORSE STRUTTURALI
L’Amministrazione Comunale si impegna a:
a) corrispondere all’Azienda ATER Regione Umbria, i canoni degli alloggi ERS siti ai piani 1° e 2° di via Campomicciolo n° 1 a Terni, già convenzionati con la citata Azienda ai sensi dell’art. 34 della L.R. n° 23/2003 e ss.mm.ii., utilizzati per le finalità di cui al presente accordo;
b) consentire l’utilizzo a titolo gratuito di tre alloggi di proprietà comunale per la realizzazione dei Servizi “Casa Rifugio”, “Casa per la semi autonomia” e “Servizio sperimentale per la pronta emergenza”. Gli alloggi sono corredati di arredi ed attrezzature di proprietà comunale rese disponibili per la realizzazione dei Servizi. L’A.C. si impegna altresì a sostenere le spese per il consumo delle utenze (acqua, luce, gas, tassa sui rifiuti);
c) L’Associazione si impegna a:
- riconsegnare le unità immobiliari alla scadenza del presente accordo, nello stato medesimo in cui le ha ricevute, salvo il deperimento d'uso,
- adibire gli immobili ad uso esclusivo del servizio oggetto del presente accordo e a non concedere a terzi, neppure parzialmente, nè a titolo oneroso nè a titolo gratuito, il godimento degli immobili stessi, pena la loro riconsegna immediata,
- assicurare gli interventi di manutenzione ordinaria della struttura, degli impianti e delle strumentazioni che si rendessero necessari nel corso della gestione, rispondendone per la custodia all’Amministrazione Comunale, salvo il normale deterioramento d’uso. Le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile saranno riconosciute nei limiti del finanziamento comunale annuale, quelle straordinarie saranno invece a carico dell’A.C per la Casa Rifugio,
Casa semi autonomia ed emergenza, e di Ater per il Cav. L’affidatario ha l’obbligo di segnalare per via formale alla Direzione ogni esigenza emergente di manutenzione straordinaria, la Direzione provvederà poi all’inoltro della segnalazione rispettivamente alla Direzione Gestione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare o all’Ater,
- l’Associazione dichiara di aver visionato gli immobili e di averli trovati adatti all'uso convenuto. Accetta di prenderli in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi. L’Associazione si costituisce, da questo momento, custode degli immobili impegnandosi a non apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione agli stessi e/o agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del comodante/proprietario.
ART. 4 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
Le modalità organizzative e di funzionamento dei Servizi tengono conto dell’impostazione tecnico-metodologica già sperimentata e delle indicazioni fornite all’Associazione dalla struttura tecnica della Direzione.
A) Compiti e funzioni dell’Associazione:
1. in attuazione dell’art. 1 del presente accordo, assicura il funzionamento dei Servizi con piena autonomia organizzativa e responsabilità tecnico-gestionale, compresa l’individuazione del personale impiegato, di tipo volontario e professionale, avente comunque una significativa formazione sulle tematiche oggetto dell’intervento;
2. in attuazione dell’art. 1 del presente accordo, organizza il funzionamento del sistema dei Servizi assicurando l’erogazione di una pluralità d’interventi complessi, come riportato nella seguente tabella:
Tabella 1 “Servizio interessato, funzioni prevalenti, interventi e loro durata massima”
Servizio interessa to | Funzione di aiuto prevalente | Tipologia degli interventi previsti | Durata massima |
Pronta E M E R G E N Z A | Emergenza residenziale attivata dalle autorità di P.S., dall’Azienda Ospedaliera, e/o dai Servizi Sociali della Zona Sociale n° 10 presso la strutture abitativa dedicata. L’accesso materiale alla struttura è a carico dell’inviante | • reperibilità h 24 con numero di telefono cellulare dedicato • gestione dell’urgenza in accordo con l’inviante (forze dell’ordine e/o Servizi Sociali, e pronto soccorso ospedaliero (compreso posto fisso di polizia) • accoglienza residenziale temporanea • attivazione del Cav per la valutazione del rischio • ascolto e sostegno psicosociale • valutazione fattibilità e proposta di | Periodo massimo di accoglienza 10 giorni, salvo eccezioni motivate e concordate in sede prima di équipe CAV e poi di équipe integrata |
intervento in accordo e integrazione con l’équipe integrata e i Servizi territoriali sociali e/o socio sanitari competenti • compilazione strumenti di servizio | |||
C A V | ascolto e consulenza telefonica senza presa in carico | • Ascolto telefonico H24 • orientamento informativo | Secondo la valutazione dell’équipe Cav |
Accoglienza e presa in carico non residenziale con un percorso personalizzato di uscita dalla violenza | • Ascolto telefonico H24 • colloqui psicosociali • valutazione del rischio • consulenza e presa in carico (progetto personalizzato integrato) • consulenza psicologica e/o legale • attivazione della rete • raccordo con le forze dell’ordine • compilazione strumenti di servizio e inserimento dati Sistema Informativo Regionale SERENA | Secondo la processualità del percorso di uscita dalla violenza | |
Accoglienza residenziale ad alta intensità di aiuto senza indirizzo segreto | • accoglienza ed ospitalità, anche con figli minori • ascolto telefonico h 24 • reperibilità h 24 • colloqui psicosociali • valutazione del rischio e costruzione progetto personalizzato di uscita dalla violenza; • consulenza e presa in carico legale • consulenza psicologica • attivazione della rete • raccordo con le forze dell’ordine • compilazione strumenti di servizio e inserimento dati Sistema Informativo Regionale SERENA | Periodo massimo 9 mesi, salvo eccezioni motivate e concordate prima in sede di équipe CAV e poi di équipe integrata | |
C A S A R I F U G I O | Accoglienza residenziale ad alta intensità di aiuto con indirizzo segreto | • Accoglienza ed ospitalità nei casi più a rischio, anche con figli minori • Ascolto telefonico h 24 • reperibilità h 24 • colloqui psicosociali; • valutazione del rischio e costruzione progetto personalizzato di uscita dalla violenza; • consulenza e presa in carico legale; • consulenza psicologica • attivazione della rete • raccordo con le forze dell’ordine • compilazione strumenti di servizio e inserimento dati Sistema Informativo Regionale SERENA • attivazione misure di protezione | Periodo massimo 9 mesi, salvo eccezioni motivate e concordate prima in sede di équipe CAV e poi di équipe integrata |
S E M I A U T O N | Accoglienza residenziale a bassa intensità di aiuto | • Accoglienza ed ospitalità • colloqui psicosociali; • consulenza psicologica e/o legale • accompagnamento ai servizi di inserimento o re-inserimento lavorativo • orientamento ai servizi territoriali per l’attivazione di interventi per la residenzialità ed altri interventi socio- educativi. • compilazione strumenti di servizio e | Periodo massimo 8 mesi, salvo eccezioni motivate e concordate in sede di équipe integrata |
O | inserimento dati Sistema Informativo | ||
M | Regionale SERENA | ||
I | |||
A |
3. assegna priorità d’inserimento nei Servizi, qualora la disponibilità di posti letto non sia adeguata alla domanda, alle donne residenti nei Comuni della Xxxx Xxxxxxx xx 00;
4. qualora la presa in carico riguardi la donna con figli minori prevale il principio della tutela del minore e il raccordo operativo con il Servizio Sociale competente è imprescindibile e vincolante. Il Servizio Sociale competente è l’unico titolare del “caso” sia in presenza del provvedimento del Tribunale per i minori che in sua assenza. Dovranno quindi:
a) essere effettuate le comunicazioni obbligatorie verso il Tribunale per i Minori ed eventualmente verso la Procura presso il Tribunale nei casi previsti dalla legge;
b) condividere la valutazione del rischio attraverso l’invio di apposita relazione al Servizio Sociale competente per territorio;
c) essere prodotti aggiornamenti puntuali e tempestivi al Servizio Sociale competente relativamente a fatti/circostanze/valutazioni significative emerse durante la permanenza della donna con figli entro i Servizi a fine di consentire di svolgere la propria funzione di tutela, protezione e prevenzione;
d) condividere col Servizio Sociale competente le scelte operative, le modalità e i tempi di attuazione degli interventi da porre in essere;
6. cura la fase di raccolta della denuncia quando la donna esprime una volontà in tal senso e attiva, in presenza di donne immigrate che non hanno una conoscenza adeguata della la lingua italiana, interventi di “mediazione linguistica sensibile”;
7. segnala tempestivamente, alla referente tecnica dei progetti personalizzati individuata dalla Direzione eventuali criticità e/o emergenze legate all’attuazione dei progetti personalizzati in atto;
8. assicura la presenza e la reperibilità di personale presso i Servizi con le seguenti modalità:
a) pronta emergenza, reperibilità h24 con recapito telefonico dedicato e presenza in struttura definita in rapporto alla valutazione iniziale della situazione e alla successiva valutazione del rischio;
b) Centro Antiviolenza, con personale presente in struttura durante il giorno e con reperibilità telefonica serale e notturna secondo un criterio di rotazione delle operatrici presenti;
c) Casa Rifugio, reperibilità telefonica h24, con presenza di operatrici definita in rapporto alla valutazione del rischio e
alle caratteristiche dei progetti personalizzati che le donne ospiti stanno realizzando;
d) Servizio di semiautonomia, massimo 5 ore settimanali, variabili in rapporto alle caratteristiche dei progetti personalizzati che le donne ospiti stanno realizzando;
9. assicura la corretta gestione dei Servizi e si impegna ad elaborare apposita regolamentazione interna elaborata in collaborazione con la Direzione. Tale regolazione dovrà prevedere, fra l’altro, il tipo di sostegno messo a disposizione delle donne ospitate differenziato rispetto alle fasi del progetto personalizzato (Cav e Casa Rifugio da un lato, Casa accoglienza dall’altro) e alla disponibilità economica della donna ospitata. Tale regolamentazione sarà illustrata alle ospiti con la richiesta di condivisione anche formale, l’Associazione ne assicura l’osservanza;
10. provvede alla gestione di tutti gli aspetti della vita quotidiana delle donne ospitate nei Servizi, in particolare: ospitalità alberghiera, necessità ordinarie nelle diverse fasi del percorso di uscita dalla violenza e indicate nello specifico progetto personalizzato, spese documentate per fare fronte a possibili imprevisti;
11. collabora con la Direzione alla piena attuazione delle finalità dell’Ente su tale tematica, secondo la modalità del coordinamento partecipato promosso dalla Direzione indicate nel seguente art. 6;
12. promuove/concorre, collabora/partecipa alla realizzazione di iniziative e attività socio-culturali sulle tematiche oggetto dell’accordo, anche in occasione di ricorrenze e manifestazioni tematiche;
13. promuove e realizza, di concerto con la struttura tecnica della Direzione, attività di aggiornamento sulle tematiche oggetto dell’accordo, rivolte in via prioritaria, agli operatori dei Servizi Sociali e socio sanitari del territorio;
14. partecipa a percorsi formativi specifici e finalizzati, organizzati da soggetti istituzionali o comunque promossi da soggetti esperti;
15. informa preventivamente la Direzione, che dovrà esprimere un parere vincolante, in merito a: 1) azioni di informazione e pubblicizzazione dei Servizi 2) azioni di rete e di sensibilizzazione strettamente legate all’operatività dei Servizi;
16. gestisce le attività in conformità a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali di settore, nonché alle determinazioni comunali, assumendo ogni onere relativo all’acquisizione di eventuali autorizzazioni, permessi, licenze necessarie per lo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, iniziative, anche aperte al pubblico;
17. si impegna a predisporre le misure atte ad assicurare la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, così come è previsto dalla normativa vigente, tenendo presente le specificità dei Servizi.
B) Compiti e funzioni del Comune di Terni:
1. sostiene il funzionamento dei Servizi mettendo a disposizione risorse strutturali, umane ed organizzative, finanziarie;
2. garantisce, per le donne con figli minori residenti o presenti nel territorio comunale piena collaborazione dell’unità organizzativa dedicata al sostegno e tutela del minore, con particolare riguardo a quanto indicato nel precedente articolo 4 comma 5 e nel successivo art. 5. comma 4.d;
3. attua la modalità di collaborazione e cura i collegamenti operativi fra i Servizi come indicato nel successivo art. 6;
4. attiva il processo della programmazione e progettazione partecipata delle attività, comprese le azioni di monitoraggio e verifica delle stesse, come indicato nel successivo art. 7;
5. assume l’impegno di promuovere le attività relative al presente accordo anche attraverso sinergie con altri Enti, Servizi progetti ed iniziative realizzate nel territorio;
6. regola le modalità di accesso ai Servizi, tenendo conto delle indicazioni tecniche regionali e delle disponibilità di bilancio, come indicato nel successivo art. 5
7. promuove e supporta azioni di rete e di sensibilizzazione strettamente legate all’operatività dei Servizi proposte dall’A.C. o da soggetti operanti nel territorio su tale tematica.
ART. 5 – CRITERI DI ACCESSO
Possono accedere ai Servizi le donne vittime di violenza, anche in caso di assenza di denuncia, presenti autonomamente sul territorio o inviate da altri Centri Antiviolenza o Servizi Sociali. Le modalità di accesso al Sistema dei Servizi è articolata secondo il tipo di Servizio attivato, come di seguito dettagliato.
1. Servizio di ascolto e consulenza telefonica (senza presa in carico): accesso libero e gratuito;
2. Emergenza residenziale attivata dalle autorità di P.S. e/o dai Servizi Sociali: accesso libero, gratuito e contingente, richiesto dalle Autorità di
P.S. o dai Servizi Sociali della Zona Sociale n° 10, motivato da grave pregiudizio per la donna (anche con figli minori);
3. Accoglienza e presa in carico non residenziale: l’accesso è volontario e autonomo, il percorso di uscita dalla violenza segue la metodologia dei Cav e si basa sul progetto personalizzato di uscita dalla violenza. L’accesso ai Servizi è gratuito;
4. Accoglienza e presa in carico residenziale (Cav, Casa Rifugio, Servizio per l’autonomia):
a) L’Accesso ai servizi residenziali avviene in modo volontario ed autonomo da parte della donna, eventualmente sostenuto dall’azione di orientamento ed accompagnamento da parte di un Servizio Sociale inviante, qualora presente. Non devono essere attive problematiche legate alla salute mentale e/o alle varie forme di dipendenza,
b) l’accesso ai servizi residenziali è gratuito per le donne residenti in Umbria. Per le donne residenti fuori regione, nelle more della regolazione in materia di rette da parte della Regie Umbria, il Cav dovrà interessare il Servizio Sociale di competenza per l’erogazione di un contributo economico a sostegno del percorso di uscita dalla violenza. Tale passaggio dovrà essere costruito in sede di équipe integrata,
c) nel caso di presenza dei minori l’accoglienza residenziale è possibile generalmente nel caso in cui i figli non abbiano un’età superiore ad anni 14/16, fatta salva una diversa motivata valutazione elaborata prima in sede di équipe CAV e poi di équipe territoriale integrata;
d) nei casi di presenza di figli minori l’intervento da parte del CAV, già a partire dalla fase di valutazione del rischio, è subordinata alla preliminare condivisione con il Servizio Sociale competente dell’ipotesi progettuale di uscita dalla violenza. Tale ipotesi dovrà essere coerente e compatibile con il principio generale del sostegno e della tutela del minore e, conseguentemente, attuabile anche dal punto di vista economico. Dovrà tradursi in un progetto personalizzato integrato costruito con il pieno e consapevole coinvolgimento della donna;
e) qualora la donna accolta sia immigrata temporaneamente presente nel territorio (STP) o in attesa di rilascio di permesso di soggiorno idoneo all’ottenimento della residenza anagrafica, il Cav prenderà contatto con i Servizi Sociali o altri Servizi presenti nell’ultimo comune di presenza della donna nel territorio nazionale, se conosciuti e significativi. Tale passaggio dovrà essere costruito in sede di équipe integrata.
ART. 6 – MODALITA’ DI COLLABORAZIONE E PROCEDURE
DI COLLEGAMENTO (procedure e strumenti)
Il collegamento tra Servizi Sociali e i Servizi avviene attraverso le seguenti modalità di collaborazione e procedure di collegamento. Ciò in coerenza con le azioni previste nel progetto “Non solo rifugio”, con particolare riguardo all’attualizzazione delle Linee Guida per l’intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza, a cura di Xxxx e D.i.r.e
1. Modalità di collaborazione
a) coordinamento partecipato
Realizzazione di azioni trasversali volte a rafforzare il funzionamento della rete istituzionale e non con particolare attenzione alla:
1. messa in rete dei Servizi con i Cav e Case Rifugio presenti a livello regionale e nazionale, tramite appositi patti di
collaborazione, anche al fine di costruire modalità di scambio per l’accoglienza residenziale,
2. partecipazione attiva ai percorsi di costruzione dei protocolli operativi di collaborazione in via prioritaria con il comparto sanitario, le forze dell’ordine, il Comune di Perugia,
3. costruzione di procedure “sensibili” funzionali alla realizzazione dei progetti personalizzati di uscita dalla violenza,
4. definizione di modalità di documentazione quantitativa e qualitativa delle attività svolte e delle destinatarie raggiunte, anche al fine dell’erogazione delle risorse economiche e relativa rendicontazione, come indicato nel successivo art. 7;
5. realizzazione di percorsi per la valutazione partecipata della qualità dei Servizi e dell’efficacia dei percorsi svolti,
6. azioni di sensibilizzazione e aggiornamento da realizzare,
7. partecipazione ad iniziative progettuali per il reperimento fondi e l’accesso a finanziamenti esterni. Tale azione è sostenuta dall’Associazione anche in forma autonoma.
b) Equipe territoriale integrata.
L’équipe territoriale integrata progetta e monitora i percorsi personalizzati integrati di uscita dalla violenza, di tipo residenziale e non. E’ composta dalla responsabile dei Servizi e dalle operatrici di riferimento della donna, dalla referente e dai tecnici indicati formalmente dalla Direzione, dagli operatori dei Servizi Sociali competenti per territorio. Per la Direzione, la referente tecnica dell’équipe integrata è la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx.
Fanno capo all’équipe territoriale tutti i compiti e funzioni esplicitate nel presente Accordo.
Le modalità di attivazione dell’équipe si differenziano a seconda della tipologia d’intervento offerta alla donna:
− con presa in carico, di tipo residenziale e non, in presenza di figli minori. La referente dell’équipe, l’assistente sociale di riferimento della situazione e la responsabile del Cav concordano la periodicità e contenuti delle riunioni di lavoro, convocate a cura della referente che dovrà presidiare il processo integrato di aiuto attivato. Ciò ferme restando le specifiche e distinte responsabilità tecniche e giuridiche in riferimento al sostegno e tutela del minore, in capo esclusivamente alle figure genitoriali e al Servizio Sociale competente attraverso l’Assistente sociale di riferimento (v. artt. 4 e 5 del presente accordo);
− per le seguenti tre situazioni tipo: a) con presa in carico di tipo residenziale senza figli; b) con presa in carico non residenziale e c) senza presa in carico (solo attività consulenziale). La referente dell’équipe convoca, almeno con cadenza bimestrale, riunioni di équipe, anche con la presenza della referente del coordinamento partecipato, finalizzate al monitoraggio dell’andamento complessivo
dei Servizi a partire dalla condivisione dei singoli progetti personalizzati per le prese in carico residenziali senza figli, con particolare riguardo alle seguenti variabilità: aspetti socio anagrafici delle ospiti e delle donne ascoltate , aspetti salienti delle valutazioni del rischio, problematiche espresse nelle varie fasi dei percorsi, aspetti connessi alla convivenza nella casa, risorse e competenze mobilitate e/o attivabili, ecc. La documentazione di quanto emerso in questa viene riportata in sede di coordinamento partecipato e informa le azioni di cui ai precedenti punti 2-3-4-5.
Nel caso di donne non residenti in Umbria, sia comunitarie che immigrate temporaneamente presenti nel territorio (STP) o in attesa di rilascio di permesso di soggiorno idoneo all’ottenimento della residenza anagrafica, all’interno della equipe dovranno essere definite le modalità di raccordo con il Servizio Sociale di competenza del territorio di provenienza della donna.
2) Procedure di collegamento
Le procedure di collegamento sotto indicate, distinte a seconda della funzione di aiuto prevalente, dovranno sostenere la progettazione territoriale integrata, la condivisione della responsabilità rispetto all’efficacia del progetto personalizzato di uscita dalla violenza, tenendo ferme le specifiche responsabilità tecniche e giuridiche in capo ai diversi soggetti che intervengono.
a) Accoglienza in emergenza (con/senza figli minori). Qualora il Servizio Sociale competente e/o altra Autorità o la donna in autonomia attivino il Cav sulla base di una richiesta di allontanamento della donna dalla propria abitazione, il Cav: informa immediatamente la referente dell’équipe territoriale, procede alla valutazione del rischio, richiede l’attivazione dell’équipe territoriale che dovrà riunirsi al massimo entro 5 giorni dalla data d’inserimento in emergenza della donna presso il Cav. L’équipe prende atto della valutazione del rischio, integra eventualmente tale fase valutativa, prefigura il percorso assistenziale integrato che il Cav proporrà alla donna;
b) accoglienza residenziale in presenza di minori (con/senza indirizzo segreto). Il Servizio Sociale competente documenta la propria valutazione sull’opportunità e idoneità di un percorso di uscita dalla violenza, coerente e compatibile con il principio generale e superiore del sostegno e tutela del minore, attraverso la formulazione di una relazione trasmessa al Cav, che sarà condivisa e base per la progettazione personalizzata integrata. L’avvenuta comunicazione avente per oggetto la presenza di una donna con figli minori presso il Cav, fatta al Tribunale per i minori contestualmente all’inserimento in struttura, deve essere resa all’Assistente Sociale di riferimento;
c) accoglienza residenziale di donne senza figli minori (con/senza indirizzo segreto) orientate/inviate dal Servizio Sociale territoriali e/o altri Servizi socio sanitari. Qualora la donna acceda in piena e assoluta autonomia di
volontà, anche sulla base di un invio proposto dai Servizi sociali e/o socio sanitari del territorio, l’équipe integrata interviene secondo le modalità sopra descritte;
d) accoglienza residenziale (con/senza figli e con/senza indirizzo segreto): procedure condivise sperimentali per l’accesso al SSN e alla residenza;
e) posto che l’Associazione fornisce le informazioni quali-quantitative che informano l’Osservatorio regionale (S.E.R.E.N.A.), è tenuta altresì a trasmettere al Dipartimento una serie di informazioni di servizio indicate nel successivo art. 7 e ulteriori che saranno condivise in sede di coordinamento partecipato;
f) altre procedure di collegamento fra Servizi potranno essere attivate in sede di coordinamento partecipato al fine di migliorare la funzionalità dei Servizi e la documentazione del processo di lavoro.
ART. 7 PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE ATTIVITA’
L’Associazione:
a) elabora e trasmette il programma annuale delle attività entro il 31 ottobre dell’anno in corso, al fine del rinnovo per la seconda annualità prevista del presente accordo attuativo. Particolare cura nella redazione del programma dovrà essere posta su alcuni elementi qualificanti quali:
− il collegamento con i Servizi Sociali comunali,
− l’integrazione con gli altri Servizi e il lavoro di rete previsto,
− le modalità attuative dell’approccio personalizzato anche dal punto di vista metodologico,
− le modalità di documentazioni quantitativa e qualitativa delle destinatarie raggiunte e degli interventi attivati,
− le modalità organizzative dei Servizi con riferimento particolare alle seguenti azioni: reclutamento volontarie, coordinamento e “supervisione” relativamente ai progetti personalizzati, modalità di valutazione dei singoli progetti personalizzati e dei Servizi, formazione/aggiornamento degli operatori (interni ed esterni), comunicazione e sensibilizzazione;
b) presenta, al termine dell’annualità di riferimento e comunque non oltre il 31 gennaio dell’annualità successiva, apposita relazione sviluppata tenendo conto degli elementi sopra indicati comprendente il dettaglio relativo al budget delle spese sostenute. A tal fine potrà essere concordato con la Direzione apposito format;
c) trasmette le seguenti informazioni di servizio secondo format da condividere in sede di coordinamento partecipato: comunicazione ingresso in residenzialità (contestuale) e riepilogo ragionato utenti (aggiornamento semestrale).
I meccanismi attivati al fine di monitorare e verificare l’andamento dei Servizi e degli interventi sono il coordinamento partecipato e l’équipe integrata, unitamente alle informazioni quali-quantitative rilevate attraverso le informazioni di servizio codificate e il sistema informativo regionale.
ART. 8 RESPONSABILI DEI SERVIZI
L’Associazione individua nelle persone della D.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx e della D.ssa Xxxxx Xxxxxxxx le Responsabili rispettivamente del Cav-Casa Rifugio-Casa per la semi autonomia e del Servizio per la pronta emergenza.
Le Responsabili rispondono della piena realizzazione del Servizio affidato, dei collegamenti con la Direzione Servizi Sociali, secondo le modalità indicarte nei precedenti Artt 4-5-6. E’ parimenti responsabile della sicurezza nell’accesso e nella fruizione delle strutture da parte delle associate, delle utenti, delle lavoratrici, delle volontarie, dell’idoneità delle professionalità impiegate, nonché dell’organizzazione dei Servizi.
ART. 9– RISORSE ECONOMICHE PREVISTE
Le risorse messe a disposizione dell’Associazione per la gestione dei Servizi sono le seguenti:
a) per il 2017:
- risorse a valere sul fondo previsto dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119 per il contrasto del fenomeno della violenza di genere e sul finanziamento della Legge Regionale n° 14/2016. “Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni fra donne e uomini”. L’art. 31 c. 5 della citata Legge regionale prevede un finanziamento complessivo per l’anno in corso pari a euro 200.000,00 per tutte e tre le strutture regionali;
- risorse proprie dell’A.C. con lo stanziamento di euro 21.000,00 ;
- altre risorse eventualmente reperite attraverso attvità di co- progettazione per l’accesso a finanziamenti esterni.
b) Per l’ annualità 2018 saranno replicate le medesime modalità di erogazione dei trasferimenti di volta in volta stabiliti dagli organismi Statali e regionali di competenza, comprese le risorse proprie che l’A.C. , compatibilmente con il bilancio di previsione 2018, potrà mettere a disposizione;
c) in difetto di assegnazione dei fondi statali e regionali, l’A.C. non si assumerà i relativi oneri finanziari e si procederà alla ridefinizione congiunta degli interventi erogabili dall’Associazione.
L’Associazione produce adeguata documentazione tecnico amministrativa relativa alla gestione dei Servizi al fine di consentire il monitoraggio degli stessi e la rendicontazione delle risorse economiche trasferite
all’Associazione direttamente dalla Regione Umbria e dal Comune di Terni.
I tempi e le modalità di erogazione degli importi previsti resteranno comunque subordinati ai criteri e vincoli imposti dal patto di stabilità nonché dalle altre disposizioni in materia di fiscalità pubblica. Eventuali ritardi nel pagamento, pertanto, non potranno essere invocati come motivo valido per la risoluzione dell’accordo da parte del soggetto gestore, il quale si impegna a continuare il servizio sino alla scadenza contrattuale prevista.
Qualora l’Associazione, oltre agli stanziamenti indicati nella predisposizione del piano annuale di attività, abbia previsto altre entrate, l’Amministrazione Comunale non potrà essere chiamata ad integrare eventuali mancate entrate.
ART. 10 - GARANZIE E RESPONSABILITA’
L’Associazione è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti dei Servizi o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa delle proprie operatrici o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
E’ tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente; con la sottoscrizione del presente accordo assume formale impegno in tal senso.
ART. 11 - CONTROLLI E VERIFICHE
I controlli sulla natura e sul regolare funzionamento dei Servizi vengono effettuati dalla Direzione, compresa l’effettiva ed adeguata erogazione degli interventi.
Resta facoltà dell’A.C. richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.
ART. 12- TRATTAMENTO DELLE LAVORATRICI E
COLLABORATRICI
L’Associazione si obbliga ad applicare nei confronti delle lavoratrici dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
L’Associazione si obbliga ad applicare nei contratti di collaborazione a progetto stipulati le norme previste ex art. 69 D.Lgs. 276/03, così come modificato dalla L.92/2012 e dal comma 2, art.471 D.L. 183/2014.
L’Associazione è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale. L’A.C. è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.
L’A.C. potrà richiedere al soggetto affidatario in qualsiasi momento, gli uniemens e LUL (libro unico lavoro) al fine di verificare la corretta
attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
Qualora l’Associazione non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, codesto Ente potrà interdire la partecipazione di detta Associazione a nuove gare/affidamenti per un periodo massimo di 4 anni.
ART. 13– INADEMPIENZE E PENALITA’ NELLA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E NEL TRATTAMENTO DEL PERSONALE
Qualora l’Ente ritenga che l’Associazione non adempia ai propri obblighi o non vi adempia regolarmente, dovrà darne comunicazione verbale alla responsabile dei Servizi e, se del caso, per iscritto all’Associazione stessa, così da porla in condizione di riconoscere ed eventualmente contestare gli inadempimenti rilevati dall’Ente.
L’Ente avrà diritto di procedere alla risoluzione del presente accordo mediante semplice comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento:
- alla terza irregolarità accertata, fatto salvo comunque il pagamento delle penali,
- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento,
- in caso di frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali.
E’ comunque fatta salva la facoltà dell’Ente di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempienza contrattuale.
In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente articolo 12, accertata dalla Direzione, la medesima comunica all’Associazione ed anche alla Direzione Provinciale del Lavoro competente l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, per le prestazioni in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se le prestazioni sono state già erogate.
Il pagamento all’Associazione delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.
Per tale sospensione o ritardo di pagamento l’Associazione non può opporre eccezione alla stazione appaltante e non ha titolo per il risarcimento dei danni. In caso di ripetuta, accertata violazione degli obblighi derivanti dal predetto articolo 9, l’Ente procederà alla risoluzione del presente accordo e all’affidamento del servizio ad altro soggetto idoneo.
Codesto Ente potrà interdire inoltre la partecipazione dell’Associazione in dolo a nuove gare/affidamenti per un periodo massimo di 4 anni.
ART. 14 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il soggetto gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al sostegno finanziario relativo al presente contratto.
ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Qualora il soggetto gestore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al finanziamento in oggetto, il presente accordo si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
ART. 16 - CONTROVERSIE – CLAUSOLA ARBITRALE
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all’interpretazione e all’applicazione del presente accordo sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri così nominati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Terni.
Il ricorso agli arbitri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia.
Gli arbitri decidono in modo rituale quali mandatari delle parti ai sensi degli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Il Collegio decide entro novanta giorni dall’accettazione dell’ultimo arbitro.
Le decisioni del Collegio sono definitive salvo i casi per i quali la legge ne consenta l’impugnazione davanti all’autorità giudiziaria.
ART. 17 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL’ACCORDO
L’Ente si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo in caso di gravi inadempienze imputabili al soggetto gestore.
In caso di risoluzione anticipata dell’accordo, il contributo verrà corrisposto fino al giorno della cessazione dell’affidamento.
ART. 18 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Il soggetto gestore assume l’obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, considerata la tipologia del servizio, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi in alcun modo presso soggetti terzi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
L’Ente parimenti assume l’obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dal soggetto affidatario nello svolgimento del rapporto contrattuale.
ART. 19 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il D.lgs 30 Giugno 2003, n° 196 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati relativi alle informazioni di servizio, con esclusione dei dati trasmessi all’Osservatori regionale, è il Comune di Terni. Il responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante del soggetto gestore, il quale è, altresì, tenuto all’osservanza del Dlgs n. 196/2003, in particolare:
a) provvede ad individuare formalmente l’incaricato al trattamento dei dati nella figura del responsabile del servizio individuato nella figura della Xxxx.xx Xxxxxx Xxxxxxxx o di altro soggetto che dovrà essere comunicato formalmente all’A.C.;
b) provvede a fornire agli interessati l’informativa di cui all’art. 13 D.Lgs.vo 196/2003;
c) si impegna a trattare i dati in modo lecito e corretto secondo le indicazioni e le modalità che saranno indicate dall’A.C.;
d) si impegna ad utilizzare i dati con modalità compatibili con la finalità della regolare gestione del servizio in termini di adeguatezza agli indirizzi del settore e di programmazione;
e) si impegna a conservare i dati in forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati;
f) si impegna alla compilazione degli strumenti di servizio utili ai fini dell’inserimento dei dati nel Sistema Informativo Regionale SERENA.
In attuazione del dispositivo di cui all’art. 13 della Dlgs n. 196/2003, si informa che i dati forniti dal soggetto gestore verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dall’art. 9 delle legge citata.
ART. 20 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l’immediata risoluzione del presente accordo, fatta salva la possibilità di richiedere l’ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. L’accordo attuativo non potrà essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell’attività da parte del soggetto gestore.
ART. 21– REGISTRAZIONE DELL’ACCORDO E RINVIO AD ALTRE NORME
Il presente accordo verrà registrato solo in caso d’uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.
Per l’Associazione Per il Comune di Terni
Liberamente Donna Direzione Servizi Sociali
La Presidente La Dirigente
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx