SETTORE FINANZE
COMUNE DI AVELLINO
SETTORE FINANZE
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI – CIG 5138712749
Durata: | dalle ore 24,00 del | 31.07.2013 |
alle ore 24,00 del | 31.07.2016 | |
Frazionamento | Semestrale |
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurazione | il contratto di assicurazione. |
Polizza | il documento che prova e regola l’assicurazione. |
Contraente | il soggetto che stipula l’assicurazione in nome proprio e nell’interesse proprio ed altrui. |
Assicurato | il soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione, pertanto: - il COMUNE DI AVELLINO - il legale rappresentante - gli Amministratori, il Segretario ed i dipendenti tutti, nonché tutti i soggetti che partecipano a qualunque titolo alle attività svolte dall’Assicurato. Hanno la qualifica di Assicurato anche i minori in affido all’Amministrazione Comunale (ex L. 184/1984 e L. 149/2001 e s. m. i.) nonché i membri delle famiglie affidatarie. |
Società | l’impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici. |
Premio | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Sinistro | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. |
Risarcimento | la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro. |
Scoperto | percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato. |
Franchigia | importo fisso del danno che rimane a carico dell’Assicurato. |
Cose | sia i beni materiali che gli animali. |
Dipendenti | prestatori d'opera compresi lavoratori interinali e parasubordinati. |
Lavoratori parasubordinati | i soggetti INAIL come definiti dal D. Lgs. 38/2000 e s.m.i. |
Lavoratori interinali | i prestatori di lavoro temporaneo come definiti dalla L. 196/1997 e s.m.i. |
Rischio | la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Retribuzioni | per retribuzione annua lorda si intende la somma di: • quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati all’INAIL e quelli non assicurati presso l’INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; • gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai: a) prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale); b) collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (parasubordinati). |
Xxxxxx | Il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della polizza e cioè l’ATI Marsh S.p.A – AssiDelta Broker S.r.l. |
SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio
In deroga agli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come l’incompleta o inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente medesimo.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.2 – Durata dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/07/2013 e scadrà alle ore 24 del 31/07/2016, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.
Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annua con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.
La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all’espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
Art. 3 – Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se il premio anticipato relativo alla rata fino al 31/12/2013 sia stato corrisposto entro 60 giorni successivi dalla data di ricevimento della polizza.
Se il Contraente non paga la rata di perfezionamento entro il termine suindicato ovvero il premio per le rate successive entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I termini di cui sopra, in deroga all’art. 1901 c.c., valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma ed anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga e decorrono dalla data di ricevimento del documento ritenuto formalmente corretto.
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. La Società riconosce che il pagamento fatto al broker è liberatorio per il Contraente.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
• il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.
Art. 4 - Regolazione del premio
Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio e cioè le retribuzioni complessivamente erogate – comprensive degli importi corrisposti per “lavoro interinale” e per “consulenze” – nel periodo di riferimento.
Premesso che il premio offerto nella scheda di quotazione deve intendersi quale premio minimo comunque acquisito, si precisa che le differenze attive, eventualmente risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della stessa.
Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Art. 5 - Buona fede
L’omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente/Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni nè comporta la riduzione dello stesso, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società, o in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso).
Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni del Contraente/Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.
Art. 7 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 8 – Altre Assicurazioni
Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 C.C.
Il Contraente/Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare l’esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 9 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.
In ambedue i casi di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio. La Società è tenuta a documentare, contestualmente alla notifica del recesso “l’avvenuto pagamento dell’indennizzo o il rifiuto del medesimo” restando inteso, in caso contrario, che il recesso è inefficace.
Inoltre, in caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo da parte della Società, fermo quanto previsto al comma precedente, il recesso non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all’esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all’art. 19 “Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio”.
Art. 10 - Estensione territoriale
La garanzia RCT vale per i danni che avvengono in tutto il mondo con esclusione di U.S.A., Canada e Messico. La garanzia RCO vale per i danni che avvengono nel mondo intero.
Art. 11 – Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.
Art. 12 – Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l’autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 13 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 14 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato
/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 15 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Parimenti, le dichiarazioni a stampa di polizza del Contraente/Assicurato s’intendono nulle e prive di effetto essendo note alla Società tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio.
Art. 16 - Clausola Broker
Il Contraente incarica la Marsh SpA, quale mandataria dell’ATI Marsh S.p.A. – AssiDelta Broker S.r.l., con sede in Napoli – piazza Municipio, 84 - ed iscritta alla sezione B del RUI n° B000055861 della gestione ed esecuzione della presente polizza in qualità di Broker ai sensi della L.792/84 come modificata dal D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 la quale è incaricata per il compimento di ogni azione e/o atto direttamente e/o indirettamente connesso alla gestione della polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, facendo fede per la copertura la data risultante da un documento ufficiale, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Art. 17 – Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 18 – Disciplina dell’appalto
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all’aggiudicazione della presente polizza, ancorché non allegati.
Art. 19 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio
La Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all’esercizio del recesso ovvero nell’ipotesi prevista dall’art. 2 “Durata dell’Assicurazione”, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
a) il numero identificativo attribuito dalla Società (in formato “numero”);
b) la data del sinistro (in formato “data”);
c) la data di accadimento dell’evento se non coincidente con quella del sinistro (in formato “data”);
d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (in formato “testo”);
e) l’indicazione se trattatasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattatasi di evento mortale
(in formato “testo”);
f) la descrizione dettagliata dell’evento (in formato “testo”);
g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (in formato “testo”);
h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (in formato “testo”);
i) l'importo stimato dell’indennizzo (cosiddetta “riserva” attribuita dalla Società) (in formato “valuta”);
j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d’indennizzo (in formato “valuta”);
k) la data di avvenuto pagamento (in formato “data”).
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
⯀ la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
⯀ rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 10,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 20 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 21 - Coassicurazione e delega (clausola opzionale in caso di coassicurazione)
L’assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Società all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Società coassicuratrice delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all’art. 1911 del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido nei confronti del Contraente.
La delega assicurativa è assunta dall’impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
Art. 1 - Attività - Oggetto dell’assicurazione
La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità del Contraente/Assicurato, anche quale committente, organizzatore od altro – salve le esclusioni espressamente menzionate – in relazione all’esercizio ed al funzionamento dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono nonché allo svolgimento di attività, di compiti e competenze ovunque svolte, previste dalla legge, dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione, e comunque di fatto svolte.
L’assicurazione è perciò operativa per ogni attività, nulla escluso né eccettuato. Il Contraente/Assicurato può inoltre svolgere e/o affidare:
• qualsiasi attività comunque connessa, preliminare, complementare, conseguente od affine a quelle sopra indicate, anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di terzi e/o appaltatori, subappaltatori e cottimisti;
• qualsiasi attività “per conto”, “in concessione”, “in appalto” o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.
Art. 2 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società risponde delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nella qualità sopra indicata nonché in relazione:
• a tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato), sia che il Contraente/Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, usuario, gestore, committente o compartecipe;
• alla responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto doloso o colposo di persone delle quali deve rispondere, cosi come da fatto di persone della cui opera il Contraente/Assicurato si avvalga, quali – a titolo esemplificativo – consulenti, incaricati, stagisti, volontari, tirocinanti, borsisti, collaboratori vari a qualsiasi titolo, sempreché possa essere a lui imputata una responsabilità a termini di legge;
• alla proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili in genere, anche se dati o acquisiti in comodato d’uso;
• alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere, compresi lavori edili e/o inerenti macchinari od impianti;
• alla responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di tutti i fabbricati nei quali esso svolge le attività, e di tutte le strade di proprietà e/o in gestione;
• all’uso di qualsiasi mezzo di trasporto e/o sollevamento ancorché semovente, macchinario, apparato, strumento, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture sia aeree che sotterranee, centrali di compressione, attrezzature in genere, ecc., necessari allo svolgimento dell’attività.
Art. 3 - Novero dei terzi
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.
Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O./I. (Art. 4 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.
Resta fermo il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società. Xxxxxx considerarsi terzi ai fini della garanzia RCT i Dipendenti e gli Amministratori delle società partecipate o controllate dalla Contraente.
Art. 4 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O./I.)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per gli infortuni, le
malattie professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività per la quale è prestata l'assicurazione, siano essi soggetti all’iscrizione all’INAIL che non:
1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive integrazioni e modifiche e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38;
2) per erogazioni di somme eccedenti l’indennità liquidata dall’INAIL che l’Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio ai prestatori di lavoro infortunati di cui al precedente punto 1), o agli aventi causa;
3) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive integrazioni e modifiche e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38.
Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente/Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.
Tuttavia si conviene fra le Parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l’INAIL del personale del Contraente/Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell’INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all’infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dal Contraente/Assicurato.
Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all’INAIL.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O./I. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222, così come per le azioni di surroga ex art. 1916 C.C. esercitate dall’INAIL.
L’Assicurazione inerente alla Responsabilità Civile dell’Assicurato verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti ed assicurati ai sensi del DPR 30 Giugno 1965 n. 1124, opera altresì, per quanto l’Assicurato sia tenuto a pagare, ai sensi dell’art. 11 del DPR 1124/65, per le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto DPR ed addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione.
L’assicurazione vale per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di efficacia della polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo dell’Assicurazione. Fermo quanto precede, la garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate entro sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
L’Assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 1.000.000,00 che rappresenta anche la massima esposizione della Società per tutta la durata del contratto. In caso di esaurimento di quest’ultimo massimale, su richiesta dell’Assicurato, la Società si riserva di reintegrarlo a condizioni da stabilirsi.
La garanzia non vale:
• per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell’amianto e per i casi di contagio da virus HIV;
• per le ricadute da malattie professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
• per le malattie professionali conseguenti :
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte degli amministratori o legali rappresentanti dell’impresa;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di amministratori e rappresentanti legali dell’impresa.
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all’adozione di accorgimenti idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
Fermo restando quanto previsto nella sezione “Norme in caso di sinistro”, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli altri atti relativi al caso denunciato. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo. La società ha l’obbligo di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.
Art. 5) - Massimali | |||
SEZIONE R.C.T. | MASSIMALE | € 5.000.000,00 | per sinistro con il limite di |
€ 5.000.000,00 | per danni a persone | ||
€ 5.000.000,00 | per danni a cose e/o animali | ||
SEZIONE R.C.O./I. | MASSIMALE | € 5.000.000,00 | per sinistro con il limite di |
€ 2.500.000,00 | per persona |
Art. 6 - Responsabilità civile personale
La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale del Sindaco, del Segretario Comunale/Generale, dei Consiglieri comunali, degli Assessori, dei dirigenti e comunque degli Amministratori in genere, nonché di ciascun dipendente e/o collaboratore del Contraente/Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:
a) alle persone considerate “terzi”, in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
b) agli altri dipendenti del Contraente/Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del D. Lgs. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O./I.
Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale, derivante ai dipendenti con funzione di Datore di Lavoro, Responsabile della Sicurezza ed in genere, Direttori, Dirigenti, Quadri e Preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti, ai sensi della L. 81/2008 (ex 626/94) e s. m. i.
La garanzia è estesa inoltre alla RC Personale derivante ai dipendenti per quanto collegato ai compiti ad essi assegnati, per fatti connessi a normative concernenti la sicurezza e la prevenzione, come ad esempio il D.Lgs. 494/96 e s.m.i. all’interno ed esterno, compresa, se del caso, la responsabilità della committenza, comprese le inosservanze delle norme dovute ad erronea interpretazione di leggi od a progressivo adeguamento alle normative vigenti.
Art. 7 - Esclusioni
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a. da furto, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
b. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonchè da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all’Art. A13 Committenza auto;
c. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all’Art. A.28 delle Condizioni Aggiuntive;
d. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età. La garanzia è invece operante se l’uso di detti veicoli, macchinari ed impianti non sia stato autorizzato dal Contraente/Assicurato;
e. a cose che il Contraente/Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
f. alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazioni del terreno;
x. xxxxxxxxx da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
h. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
i. derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, salvo l’uso, limitatamente al rischio della committenza, di fuochi pirotecnici nel corso di manifestazioni o in occasione di ricorrenze o festeggiamenti. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
j. derivanti da attività e/o competenze esercitate da municipalizzate e ASL;
k. derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere.
l. derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
m.di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
n. conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
o. derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O..
p. direttamente o indirettamente causati da, avvenuti in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.
q. danni derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.
r. derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.
s. direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori - ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.
SEZIONE III - PRECISAZIONE DELLE GARANZIE
A titolo puramente indicativo e non esaustivo, senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i rischi conseguenti a:
A.1 MANIFESTAZIONI, ESPOSIZIONI, FIERE, ECC.
Organizzazione, patrocinio, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, sagre, fiere, mostre, mercati, gite, convegni, congressi, concorsi e simili eventi, compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stand e dei relativi impianti; tale garanzia si intende prestata anche per conto o nell’interesse di eventuali terzi Enti organizzatori con rinuncia alla rivalsa nei loro confronti. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture per manifestazioni organizzate da terzi; comprende altresì i danni derivanti dalla conduzione di locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi i danni cagionati ai locali stessi nei limiti di quanto successivamente previsto.
A.2 CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE, STRISCIONI
Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne, striscioni, tendoni, spazi per affissioni (anche a scopo elettorale) ovunque installati sul territorio nazionale, con l’intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente. L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.
A.3 MENSA AZIENDALE – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI, BEVANDE E SIMILI Proprietà e/o gestione di mense anche scolastiche, spacci, bar aziendali, di distributori automatici di cibi, bevande e simili. E’ altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dal dipendente in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande.
Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
A.4 DANNI A COSE TROVANTISI NELL’AMBITO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nell’ambito degli stessi, nonché i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si stanno eseguendo i lavori, restando escluse le cose direttamente oggetto di lavorazione e/o che costituiscono gli strumenti di lavoro. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti al successivo Art. 5 “Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistri.
A.5 TRASPORTO E CONSEGNA MERCI
Effettuazione di trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e cose in genere, comprese le operazioni di carico e scarico.
A.6 SQUADRE ANTINCENDIO
Attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti del Contraente/Assicurato (ai sensi della L. 626/94 e s. m. i.).
A.7 MAGAZZINI, UFFICI, ECC.
Proprietà ed esercizio di magazzini, uffici, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati, garage, distributori, impianti di carburante/gas metano e colonnine di distribuzione – compresa la proprietà di impianti, tubazioni e attrezzature – ancorché utilizzati occasionalmente da persone non dipendenti dell’Assicurato, purché inerente all’attività descritta in polizza.
A.8 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/CONGRESSI/CONCORSI
Visite, corsi di istruzione, riunioni, convegni, congressi, fiere, seminari, mostre, esposizioni, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, iniziative culturali ovunque svolte; attività dopolavoristiche e ricreative, feste, sagre, cerimonie, gite e simili, ovunque organizzate anche all’aperto.
La copertura è estesa ai danni ai locali/cose trovantisi nelle aree utilizzate per le attività, nonché ai danni eventualmente subiti dai partecipanti, nonché i rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture mobili impiegate.
L’assicurazione è operante anche per i CRAL Aziendali e per le relative attività da chiunque gestite. Per quanto riguarda i danni cagionati ai beni mobili ed immobili di terzi in consegna e non al Contraente/Assicurato, la garanzia viene prestata nei limiti stabiliti al successivo Art. 5 “Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistri.
A.9 D. LGS. 81/08 (EX D. LGS. 626/94)
Siano essi dei dipendenti del Contraente/Assicurato, siano essi dei professionisti non dipendenti abilitati ad assumere tale incarico, l’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Relativamente alla corresponsabilità del Contraente, in qualità di committente, prevista al punto 4. dell’art. 26 del D. lgs. 81/2008, resta convenuto che l’assicurazione risponde per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza competente per lo specifico settore.
A.10 D. LGS. 494/96
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi del D. Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.
Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.
La garanzia è valida a condizione che il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell’esecuzione dei lavori. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti al successivo Art. 5 “Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistri.
A.11 VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO E COSE SUGLI STESSI TRASPORTATE
L’assicurazione comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico/scarico e/o nell’ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti al successivo Art. 5 “Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistri.
A.12 DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI
La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli e motoveicoli di proprietà di terzi e/o dipendenti in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente/Assicurato.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti al successivo Art. 5 “Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistri.
A.13 COMMITTENZA AUTO
L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, compresa la responsabilità derivante all'organizzazione di volontariato, commessi in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti al successivo Art. 5 “Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistri.
A.14 PROPRIETA’, USO, CUSTODIA, POSSESSO DI FABBRICATI
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà, uso, custodia, possesso a qualunque titolo, manutenzione di fabbricati in genere (o porzioni) e relative parti comuni, dipendenze, pertinenze (quali ad esempio recinzioni, cancelli anche automatici, parchi, giardini, boschi, piante, alberi, antenne, parabole, ecc.), da lui utilizzate o meno, purchè sussista un interesse assicurativo, per l’esercizio dell’attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, ecc. L’assicurazione comprende inoltre:
a) i lavori di pulizia, ordinaria manutenzione, piccoli lavori di costruzione e/o ristrutturazione, eseguiti sia in economia che con personale volontario non dipendente. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, costruzioni e/o ristrutturazioni, sopraelevazione, demolizione, la garanzia si intende prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese;
b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture. L’assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne;
c) i danni derivanti dalla proprietà e/o gestione di parchi, giardini, alberi, piante, antenne, ecc. e quant’altro di inerente l’attività assicurata.
LA GARANZIA RELATIVA ALLA COMMITTENZA DI CUI AL PUNTO A) VIENE PRESTATA NEI
LIMITI STABILITI al successivo Art. 5 “Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistri.
A.15 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI
La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti al successivo Art. 5 “Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistri.
A.16 SPARGIMENTO DI ACQUA
Per quanto concerne i danni provocati da fuoriuscita, traboccamento e rigurgiti delle fognature, sono compresi in garanzia solo quelli conseguenti a rottura accidentale delle condutture.
A.17 COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE, ECC.
Si conviene che la garanzia della presente polizza comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a cose di terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia da fatto del Contraente/Assicurato e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.
Qualora esista un concessionario del servizio rimozione veicoli, la garanzia opererà a secondo rischio rispetto alla polizza di R.C. di detto concessionario.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti al successivo Art. 5 “Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistri.
A.18 APPALTO – SUBAPPALTO – ATI
Premesso che il Contraente/Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d’opera parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l’assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sul Contraente/Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti.
La garanzia è estesa anche al caso in cui l’Assicurato sia appaltatore o subappaltatore o partecipi, a qualunque titolo, ad Associazioni Temporanee d’Impresa. Limitatamente a quest’ultimo caso laddove, eventualmente, esistano altre coperture assicurative contratte dall’ATI, la presente polizza opera a II° rischio e/o per “differenza in condizioni” e/o per “differenza di limiti” rispetto alle polizze specificatamente sottoscritte dall’ATI stessa.
A.19 DANNI DA FURTO
A parziale deroga dell’art. 7 lettera a) – “Esclusioni” delle Norme che regolano l’assicurazione R.C.T., l'assicurazione vale per la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti dal Contraente/Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sul Contraente/Assicurato.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti al successivo Art. 5 “Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistri.
A.20 – MANCATA O INSUFFICIENTE SEGNALETICA
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni derivanti da mancata o erronea segnaletica e/o da mancato o insufficiente servizio di vigilanza o intervento sulla segnaletica in genere, subiti da terzi per mancata o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità dei terzi, per l’assistenza, i luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale.
A.21 UTILIZZO PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA
Premesso che la garanzia è estesa ai rischi derivanti da lavori di giardinaggio e/o potatura, è compreso il rischio conseguente all’utilizzo di prodotti per l’agricoltura (anticrittogamici e/o antiparassitari), chimici e non, quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici, ferma restando l’esclusione per i danni da inquinamento.
A.22 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'
La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, mancato/ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti al successivo Art. 5 “Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistri.
A.23 RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, di chi debba rispondere od altri soggetti che collaborano con il Contraente/Assicurato (compresi Enti, Istituti, Associazioni culturali, sociali, sportive e ricreative, escluse le Municipalizzate) e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.
A.24 RIMOZIONE VEICOLI
Premesso che il Contraente/Assicurato può svolgere il servizio di rimozione veicoli in divieto di sosta, la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia di intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall’Assicurato in apposite aree.
Sono esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell’intervento.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti al successivo Art. 5 “Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistri.
A.25 R.C. DA INCENDIO
L’Assicurazione è operante per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio delle cose di proprietà e/o in possesso o comunque detenute dal Contraente/Assicurato. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti per lo stesso rischio da valide ed efficaci polizze incendio, altrimenti opererà a primo rischio.
La garanzia viene prestata nei limiti al successivo Art. 5 “Limiti di risarcimento” della sezione IV -
Norme che regolano i sinistri.
A.26 DANNI DA CEDIMENTO, FRANAMENTO E VIBRAZIONE DEL TERRENO
L’assicurazione comprende i danni a cose dovuti da cedimento, franamento, assestamento e/o vibrazioni del terreno nei limiti stabiliti al successivo Art. 5 “Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistri.
Per i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive è previsto un sottolimite ridotto, come stabilito nella predetta sezione.
A.27 COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE (ai sensi degli artt. 1783-1784-1785/bis)
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi degli articoli sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti al successivo Art. 5 “Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistri.
A.28 INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A parziale deroga dell’art. 7 lettera c) – “Esclusioni” delle Norme che regolano l’assicurazione R.C.T., si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del
suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Sono esclusi i danni relativi all’esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti al successivo Art. 5 “Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistri.
A.29 PROVE ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DEL PERSONALE
Premesso che il Contraente/Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, sia presso proprie sedi che presso terzi, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove in merito alle loro capacità tecniche e professionali.
A.30 DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA
La garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna, custodia o detenute dal Contraente/Assicurato e dai suoi dipendenti, anche derivanti da movimentazioni, carico e scarico di tali cose.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti al successivo Art. 5 “Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistri.
A.31 DANNI A COSE DI DIPENDENTI / AMMINISTRATORI
La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni arrecati alle cose di proprietà di dipendenti e Amministratori nell’ambito delle sedi di lavoro del Contraente/Assicurato.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti al successivo Art. 5 “Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistri.
A.32 LAVORO INTERINALE
La garanzia R.C.T. si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale); tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti del Contraente/Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti del Contraente/Assicurato.
E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C. o da parte di altri istituti per le aziende ubicate all'estero.
Il Contraente/Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l’importo corrisposto all’impresa “fornitrice” per l’utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
A.33 RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA O A PROGETTO Premesso che l’Assicurato può avvalersi nell’ambito della propria attività di persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, si precisa che le garanzie di polizza comprendono la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.
Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l’assicurazione si intende prestata nell’ambito della garanzia R.C.O./I., sempreché la stessa sia operante.
L’Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l’importo corrisposto al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.
A.34 ULTERIORI PRECISAZIONI
Si precisa che la garanzia comprende la responsabilità derivante:
• dal servizio di Polizia municipale nonché dall’esistenza di servizi di sorveglianza anche armata;
• dalla proprietà o uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e del servizio di accalappiacani;
• dall’esistenza nell’ambito del proprio territorio di animali randagi, animali selvatici ed animali allo stato brado, escluso il contagio;
• dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti, gallerie, viadotti e canali;
• dalla proprietà e gestione di impianti sportivi, teatri, cinema e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché organizzazione di corsi sportivi;
• dalla gestione, esercizio ed organizzazione di scuole ed istituti di qualsiasi grado, asili, tirocini formativi e corsi di istruzione professionale, colonie e soggiorni estivi-invernali ed elioterapiche, centri di educazione del tempo libero, camping, centri per handicappati, centri di accoglienza e di
ogni altra struttura ed iniziativa nel settore sociale e/o assistenziale, compresa la refezione e la somministrazione di cibi e bevande in genere;
• dalla proprietà e gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (ad es. scivoli, altalene, giostre e similari) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
• dall’installazione, manutenzione, posa in opera, riparazione, prove, collaudi, dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari, prodotti in genere;
• dalla proprietà di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, velocipedi, ecc. nonché da fatto dei propri dipendenti che usino, a scopo di servizio o per ordine o conto dell’Assicurato stesso, detti veicoli;
• dalla proprietà e/o uso di carrelli e/o macchine operatrici (non soggetti ad assicurazione obbligatoria) compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n° 209/2005 (ex legge 990);
• dalla proprietà e/o uso di macchine PAB (Pagamento Automatico Bollette) o Bancomat ovunque esse siano installate;
• dalla gestione di attività e servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
• da danni causati dal gruppo volontari di Protezione Civile dell’Assicurato, nell’esercizio delle proprie mansioni, sia nell’ambito di esercitazioni che nell’ambito di partecipazione alle opere di soccorso in occasione di catastrofi ecologiche e calamità naturali, sia in ambito locale , nazionale che internazionale;
• da danni causati o subiti da strumenti, apparecchiature, macchinari ed impianti di qualsiasi genere presi a noleggio, comodato e/o in leasing ed utilizzati dall’Assicurato o da terzi per conto di quest’ultimo;
• dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all’errato funzionamento di impianti semaforici in genere; dal mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sulle recinzioni o sulle strutture poste a protezione dell’incolumità di terzi, nonché dalla presenza di macchine, impianti, attrezzi o depositi di materiale in occasione di opere e lavori in luoghi aperti al pubblico;
• da danni arrecati a terzi in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali opere sono state compiute;
• dalla proprietà e manutenzione di:
o acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
o della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture;
Sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe, nonché i danni agli apparecchi ed impianti degli utenti destinati all’utilizzazione dei servizi forniti dall’Assicurato;
• dalla erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazione ed attrezzature;
• ai terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell’Assicurato mentre circolano all’interno dei recinti aziendali, qualora non operanti le disposizioni di cui alla D.Lgs. 209/2005 s.m.i.;
• da operazioni di manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all’attività dichiarata, compresi macchinari, attrezzature e veicoli;
• da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;
• dall’attività svolta da stagisti, xxxxxxxx, tirocinanti, e comunque tutti coloro che per ragione di studio, di formazione, di qualificazione od altro partecipano all’attività per conto del Contraente/Assicurato; la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti;
• dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico, di immondizie e/o rifiuti in genere. La garanzia comprende inoltre:
o proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
o l’attività di disinfezione e/o disinfestazione.
Si precisa infine che l’erogazione di tutti i servizi può essere effettuata sia direttamente che tramite:
• persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, concessione a terzi,
• persone impegnate in lavori socialmente utili (SAL) ovvero persone condannate alla pena dei lavori di pubblica utilità e di attività non retribuita a favore della collettività, anche presso
strutture terze ubicate nell’ambito del territorio regionale e delle quali l’Ente terrà apposito registro con l’indicazione dei singoli nominativi;
• studenti, ricercatori, praticanti, volontari, collaboratori a qualsiasi titolo;
• convenzioni con le Associazioni Volontaristiche/Servizio Civile;
• stagisti, borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e/o di perfezionamento professionale;
• consulenti a qualsiasi livello della struttura, anche in forza di contratti a partita Iva; a fine annualità dovranno essere comunicati i compensi erogati, al fine di procedere correttamente alla regolazione del premio.
Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
Pertanto si conviene che per tutte le persone non dipendenti del Contraente/Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l’espletamento delle attività oggetto dell’assicurazione, le garanzie valgono:
a) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni causati da tali persone a terzi, compresi i dipendenti e gli Amministratori;
b) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni subiti da tali persone.
A.35 ESONERO DENUNCIA POSIZIONI I.N.A.I.L.
Il Contraente/Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l’INAIL.
A.36 COLPA GRAVE
Xxxxx derivanti da colpa grave dell’Assicurato e i danni derivanti da dolo e/o colpa grave delle persone di cui deve rispondere.
A.37. PARCHEGGI-AUTORIMESSE.
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell’ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti.
Sono esclusi i danni da furto e/o incendio ed atti vandalici. La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti al successivo Art. 5 “Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistri.
SEZIONE IV - NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 1 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro
In deroga a quanto disposto dall’art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando l’ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi e/o dei sinistri del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può portare alla perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l’inadempimento sia dovuto a dolo del Contraente/Assicurato.
In caso di lesioni personali a Dipendenti e/o Xxxxx resta inteso tra le Parti che la relativa denuncia verrà trattenuta dal Contraente e sarà notificata alla Società solo nel caso in cui l’interessato avanzasse per iscritto richiesta di risarcimento o interessasse al caso le Autorità pubbliche.
Solo in caso di lesioni gravi la denuncia verrà notificata dal Contraente alla Società, tramite il broker, per i relativi accertamenti in ordine alla responsabilità ed al risarcimento del danno.
Art. 2 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro relativo alla garanzia RCO/I
Ai fini della garanzia R.C.O./I. il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché da parte dell’INAIL, qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
E’ comunque data facoltà al Contraente/Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta. Resta inteso che, una volta che il Contraente/Assicurato abbia dato comunicazione di quanto sopra alla Società, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguito, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, sarà coperto dalla presente polizza.
Art. 3 – Franchigia frontale
L’Assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di € xxx,00 per ogni sinistro, ferme le eventuali franchigie e/o scoperti previsti in polizza per particolari garanzie.
Art. 4– Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La presente assicurazione prevede l’applicazione di un’autoassicurazione (SIR – Self Insurance Retention) pari ad € xxx,00 per ogni e ciascun sinistro.
Relativamente a tale quota di rischio il Contraente provvede direttamente a finanziare e gestire i sinistri assumendo la veste di “Assicuratore di se stesso”.
Per effetto di quanto sopra, su richiesta del Contraente ed anche in deroga migliorativa all’art. 1917, 3° comma del c.c., le parti convengono che la gestione delle vertenze di danno ed i relativi oneri inerenti la resistenza sono regolati come di seguito:
a) Gestione dei sinistri rientranti nell’autoassicurazione (SIR):
la gestione dei sinistri il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo dell’autoassicurazione (SIR), ove la Società non ravvisi il proprio interesse ad assumerne la gestione dandone avviso tempestivamente per iscritto al Contraente, viene svolta dal Contraente o da soggetto dal medesimo incaricato (Loss Adjuster designato), con il supporto (a titolo di esempio) del Comitato Valutazione Sinistri ovvero dell’Ufficio legale dell’Assicurato ovvero da altro Ufficio competente. I relativi oneri economici saranno per intero a carico del Contraente.
Il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assume l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, anche oltre il limite della franchigia.
In caso di transazione o condanna giudiziale il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente dal Contraente fino alla concorrenza dell’importo della franchigia.
b) Gestione dei sinistri eccedenti l’autoassicurazione (SIR):
la gestione dei sinistri il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è superiore all’importo dell’autoassicurazione (SIR), viene svolta dalla Società.
Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.
La Società, relativamente ai sinistri dalla stessa gestiti, assume l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010.
Gli oneri sopra indicati sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Si conferma che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo eccede la franchigia (SIR), sarà assunta per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente, con le modalità di seguito indicate, l’importo della franchigia (SIR).
La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.
Con cadenza trimestrale il Contraente, sulla base delle evidenze della Società (intendendosi per tali: copia della quietanza di liquidazione sottoscritta per accettazione dall’avente diritto o valida documentazione definitiva comprovante l’avvenuto pagamento ed il relativo importo), si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 60 giorni dalla richiesta mediante emissione di un apposito documento riportante:
▪ Data del sinistro;
▪ Nominativo della Controparte;
▪ Importo liquidato;
▪ Data del pagamento;
▪ Importo da recuperare.
Per i sinistri per i quali la Società non fornirà la suddetta documentazione giustificativa, la stessa non potrà pretendere alcun rimborso delle franchigie ed il Contraente sarà esonerato da tale impegno.
Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.
Art. 5– Limiti di risarcimento
Ferme le eccezioni di seguito indicate per ogni sinistro verrà applicato il massimale previsto dall’art.
5) Massimali della Sezione II - Norme che regolano l’assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti:
In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O./I., il limite di risarcimento complessivo non potrà superare il massimale di € 5.000.000,00.
GARANZIE | LIMITI DI RISARCIMENTO |
Malattie professionali | € 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Danni a cose nell’ambito dei lavori | € 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Organizzazione/Partecipazione convegni, congressi, concorsi | € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
D. Lgs. 494/96 | € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Lavori edili – Committenza | € 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Danni a condutture ed impianti sotterranei | € 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Danni da furto | € 100.000,00 per anno assicurativo |
Danni da interruzione di attività | € 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
R.C. da incendio | € 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Danni da cedimento, franamento, vibrazione terreno | € 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Cose consegnate e non | € 100.000,00 per anno assicurativo |
Inquinamento accidentale | € 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Cose di Terzi sollevate, traslate, etc. | € 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Danni a cose in consegna/custodia | € 75.000,00 per anno assicurativo |
Rimozione veicoli | € 250.000,00 per anno assicurativo |
DICHIARAZIONE
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:
Art. 2 – Durata e proroga dell’assicurazione; Art. 3 - Pagamento del premio;
Art. 8 – Altre assicurazioni;
Art. 9 - Recesso in caso di sinistro; Art. 12 – Foro competente;
IL CONTRAENTE | LA SOCIETA’ |
SCHEDA DI RISCHIO
Massimali
Responsabilità Civile verso Terzi | €.5.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di |
€.5.000.000,00.= per ogni persona lesa e | |
€.5.000.000,00. per danni a cose o animali | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro | €.5.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di |
€.2.500.000,00.= per persona lesa. |
Calcolo del premio
Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:
Preventivo Retribuzioni annue lorde | Tasso finito pro-mille | Premio Xxxxx Xxxxx comunque acquisito |
€. 10.000.000,00 | 30,00 ‰ | € 300.000,00= |
Scomposizione del premio:
Premio imponibile annuo | Imposte | Premio lordo annuo | ||
€ 245.398,77 | € 54.601,23 | € 300.000,00 |
Premio imponibile semestrale | Imposte | Premio lordo semestrale | ||
€ 122.699,39 | € 27.300,61 | € 150.000,00 |
Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell’Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.
FRANCHIGIA PER SINISTRO | |
In cifre | € |
In lettere | Euro |
Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Impresa di Assicurazioni |
Ruolo |
Quota di ritenzione | |
% | |
% | |
% | |
% |
RIPARTO DI COASSICURAZIONE (se previsto*)
N.
1
2
3
4
Timbro e firma della/e Società: 1 2
3 4
Luogo e data: ,
* In caso di coassicurazione è necessaria la sottoscrizione da parte di tutte le imprese partecipanti al rischio