CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI
Allegato “6.b” al Disciplinare di Gara
CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI
DI CUI ALL’ART. 56 DELLA LEGGE REGIONALE N. 29 DELL’1 SETTEMBRE 1997
(CUP […])
IL PRESENTE CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI (qui di seguito il “Contratto di TD”) è sottoscritto in data 2011
tra
(1) la REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA, con sede in Xxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxx (XX), in persona del Capo Servizio del Servizio Trasporti, Xxx. XXXXXXX XXXXXXX (qui di seguito “Regione”);
- da una parte –
e
(2) , società costituita e registrata a con il numero , avente sede legale a , in persona di (qui di seguito “Gestore”);
- dall’altra -
(la Regione e il Gestore sono definiti congiuntamente “Parti”)
PREMESSO CHE
(A) A mezzo di Deliberazione della Giunta Regionale n. 2441 del 10 settembre 2010, la REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA ha avviato una procedura ristretta accelerata ai sensi degli artt. 55, comma 6°, e 70, comma 11°, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, finalizzata all’affidamento del “Servizio di trasporto disabili di cui all’art. 56 della Legge Regionale n. 29 dell’1 settembre 1997” (di seguito il “Servizio di TD”), secondo le modalità e
le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Disciplinare di gara, nella Lettera di Invito, nel Capitolato Tecnico e in tutti gli allegati documentali;
(B) a mezzo di […] del […], il Servizio di TD è stato aggiudicato definitivamente al Gestore […], quale operatore economico che ha presentato la migliore offerta;
(C) il Gestore ha documentalmente ed esaustivamente comprovato il possesso dei requisiti di capacità generale, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 ed alle altre norme rilevanti in tema, e dei requisiti speciali posti dalla lex specialis dell’affidamento;
(D) a mezzo di […] emessa in data […] da […] per l’importo di euro […], il Gestore ha ritualmente prestato in favore della Regione la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
(E) la Regione e il Gestore intendono stipulare il presente Contratto di TD secondo i termini e le condizioni di seguito esposte.
Tanto ritenuto e premesso, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti, come in epigrafe rappresentate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 (Definizioni)
Nel presente Contratto di TD sarà utilizzata la terminologia di seguito specificata:
▪ “Regione” o “Amministrazione Aggiudicatrice”: il soggetto che affida l’esecuzione del Servizio di trasporto disabili e degli ulteriori servizi oggetto del presente Contratto, ovverosia la Regione Autonoma della Valle d’Aosta;
▪ “Gestore” o “Affidatario” o “Aggiudicatario”: il soggetto che eseguirà il Servizio di trasporto disabili e gli ulteriori servizi ai sensi del presente Contratto;
▪ “Operatori della Filiera”: i terzi fornitori del Gestore, i subappaltatori e i subcontraenti in genere appartenenti alla filiera della presente commessa, comunque denominati, e qualunque altro soggetto o operatore economico coinvolto nella filiera dell’affidamento stesso con il quale il Gestore intrattenga rapporti, come contemplato dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”);
▪ “Bando di Gara”: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato dalla Regione ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 64 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, e pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7°, del predetto Decreto;
▪ “Disciplinare”: il disciplinare, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’affidamento;
▪ “Lettera di Invito”: il documento, posto a base dell’affidamento, destinato a regolare le forme della presentazione dell’offerta, le modalità di svolgimento della procedura, ed altri aspetti relativi al Servizio;
▪ “Capitolato Tecnico”: il documento che compendia nel dettaglio le specifiche tecniche e le caratteristiche dell’esecuzione del Servizio;
▪ “Contratto di TD”: il presente contratto avente ad oggetto il Servizio;
▪ “Offerta”: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che il Gestore ha sottoposto alle valutazioni degli organi della predetta procedura;
▪ “Servizio” o “Servizio di TD”: il servizio pubblico di trasporto disabili di cui all’art. 56 della Legge Regionale n. 29 dell’1 settembre 1997, oggetto della procedura;
▪ “PMR” o “Sistema Informativo”: il sistema informatico approntato dalla Regione a supporto dei processi di prenotazione, erogazione e rendicontazione del Servizio.
▪ “TUB”: la Tariffa Unitaria di Base, quale corrispettivo unitario previsto per la remunerazione del Servizio. Resta altresì inteso che si rimanda alle definizioni contenute negli Allegati e nella Lettera di Invito per tutti i termini riportati nel presente Contratto di TD con la lettera iniziale in carattere maiuscolo.
Art. 2
(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di TD:
- Allegato A: Bando di gara
- Allegato B: Disciplinare di gara
- Allegato C: Capitolato Tecnico;
- Allegato D: Offerta Economica;
- Allegato E: Contratto di Comodato;
- Allegato F: Lettera di Invito;
- Allegato G: Offerta Tecnica;
- Allegato H: Regolamento per la fissazione dei criteri e le modalità di fruizione del servizio da parte degli utenti.
Resta inteso che, in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e tra queste ed il contenuto del presente Contratto di TD, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole alla Regione.
Art. 3
(Oggetto del Servizio e corrispettivo per le relative prestazioni)
1. La Regione affida al Gestore, che accetta, l’esecuzione del Servizio di trasporto disabili di cui all’art. 56 della Legge Regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 29 del 1 Settembre 1997 e del relativi servizi accessori, secondo i termini, le modalità e le condizioni previsti nel presente Contratto di TD e negli Allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F” e “G”, che si intendono integralmente richiamati.
2. I servizi oggetto dell’appalto comporteranno i volumi prestazionali presuntivi previsti nel Capitolato Tecnico.
3. Il Servizio verrà remunerato a misura, sulla base della Tariffa Unitaria di Base offerta dal Gestore in sede di procedura, pari ad € […] (Euro / ), per un importo totale pari ad € […] (Euro
/00), e mensile pari a € […](Euro / ), IVA esclusa.
4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 5°, del D.Lgs. 81/08, si attesta che i costi della sicurezza per la eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a zero (Euro 00/00), non essendo prevista l’esecuzione del Servizio in strutture nella disponibilità della Regione. I costi della sicurezza facenti capo al Gestore, ed attinenti all’appalto in oggetto, sono invece pari ad € […](Euro / ), come da Offerta Economica del Gestore medesimo.
5. Il Servizio non contempla alcun vincolo di esclusiva in favore della Regione, e verrà svolto a chiamata, sulla base delle esigenze della Regione e di quelle degli utenti.
Art. 4
(Durata e decorrenza contrattuale)
1. La durata del presente Contratto di Comodato è fissata in anni 10 (dieci), naturali e consecutivi, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2020.
2. Il Gestore sarà tenuto a garantire la prosecuzione del Servizio, alle stesse condizioni determinate in sede di aggiudicazione e nel presente Contratto di TD, sino al subentro del nuovo Affidatario, nelle more della procedura di individuazione del nuovo affidatario e nella misura strettamente necessaria allo svolgimento e alla conclusione di tale procedura.
3. La Regione si riserva di dare avvio all’esecuzione del Servizio sotto riserva di legge, per motivate ragioni di urgenza.
Art. 5
(Modalità di esecuzione del Servizio)
1. Il Gestore dovrà eseguire il Servizio secondo diligenza e a regola d’arte, in conformità alle specifiche tecniche previste nel presente Contratto di TD, nel Disciplinare di gara, nella Lettera di Invito, nel Capitolato Tecnico e nella propria Offerta, e in piena ottemperanza alle prescrizioni poste dal “Regolamento per la fissazione dei criteri e le modalità di fruizione del servizio da parte degli utenti”, emanato dalla Regione, alle ulteriori prescrizioni della Regione stessa, e alla normativa tutta. Sarà onere del Gestore predisporre quotidianamente una programmazione del Servizio tale da garantire un suo perfetto svolgimento in termini di efficienza e puntualità.
2. Il Gestore dovrà assicurare che il Servizio venga inoltre reso, a cura dei propri dipendenti, secondo i principi del decoro e del rispetto dei trasportati.
3. In particolare, la flotta del Gestore dovrà essere costituita da veicoli idonei in numero non inferiore n. 38 (trentotto) mezzi, nella disponibilità del Gestore medesimo, dei quali almeno n. 25 (venticinque) attrezzati per il trasporto di disabili in carrozzella con pedane idonee al sollevamento di carrozzelle e/o altri mezzi di trasporto di non deambulanti, e con adeguati sistemi interni di aggancio meccanico di tali mezzi di trasporto, e n. 3 (tre) abilitati a trasportare più di 15 soggetti contemporaneamente, attrezzati per il trasporto di disabili in carrozzella come sopra.
4. La Regione si riserva di concordare, nel corso del rapporto, variazioni non essenziali alle modalità di prestazione del Servizio ed al numero di mezzi impiegati per il suo svolgimento, in relazione alla variazione dei fabbisogni in senso qualitativo o quantitativo.
5. La flotta del Gestore potrà essere destinata anche all’esecuzione di servizi di altri committenti, purché il Servizio medesimo venga realizzato in conformità alle prescrizioni contrattuali; tuttavia il Gestore, nel corso dell’espletamento del Servizio, potrà trasportare solo soggetti autorizzati dall’Amministrazione Aggiudicatrice a fruirne.
6. I veicoli della flotta dovranno risultare conformi alle disposizioni di legge in tema di circolazione (revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria) e tutela ambientale (emissioni inquinanti e rumorose), aventi anzianità media non superiore ad anni sei (6), con anzianità del singolo mezzo non superiore ad anni otto (8).
7. Sarà obbligo del Gestore provvedere alla debita e immediata sostituzione, in corso di rapporto, dei mezzi che dovessero eccedere, in termini di anzianità, la predetta soglia.
8. Il Gestore si impegna altresì a garantire, per tutto il periodo di vigenza del presente Contratto, la permanenza del livello di esperienza media del gruppo dei conducenti impiegati nel Servizio così come dichiarato in sede di Offerta, fermo restando il numero minimo di conducenti destinati al Servizio che non dovrà mai essere inferiore a 22 (ventidue) unità lavorative dalla natura “equivalente” a termini di Capitolato Tecnico.
9. Il Gestore dovrà garantire il trasporto di tutti i soggetti ammessi alla fruizione del Servizio, ponendo particolare cura all’assistenza dell’utente nelle operazioni di salita e discesa dall’autoveicolo, nonché alla sua adeguata sistemazione all’interno del medesimo. Nel corso del trasporto, il Gestore ed i propri dipendenti dovranno osservare tutte le norme di sicurezza poste dalla vigente normativa, le prescrizioni in tema di circolazione stradale e tutte le precauzioni necessarie e/o opportune per il migliore espletamento del Servizio, la funzionalità del medesimo e il confort dei soggetti trasportati.
10. Il Servizio Trasporti della Regione, previo accertamento dei requisiti richiesti, comunicherà all’Affidatario i nominativi delle persone autorizzate a usufruire del Servizio. Il Gestore potrà trasportare solo persone regolarmente autorizzate a fruire del Servizio.
11. In particolare, il Servizio dovrà essere garantito secondo le tempistiche specificate nel Capitolato Tecnico, cui si rimanda.
12. L’esecuzione del Servizio non potrà essere sospesa né interrotta per alcun motivo, salve cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, frane, terremoti, alluvioni, eventi atmosferici dall’eccezionale gravità e incidenza sull’ordinaria somministrazione delle prestazioni, tumulti, ordine dell’Autorità. In detti casi, il Gestore dovrà dare immediata comunicazione all’Amministrazione delle cause di forza maggiore ostative all’esecuzione del Servizio, entro e non oltre un’ora dalla verificazione delle predette cause, concordando con la Regione tutte le precauzioni del caso per assicurare la prestazione del servizi minimi nelle more dell’evento eccezionale, nonché le modalità per una pronta ripresa del Servizio nei suoi ordinari volumi di somministrazione, alla conclusione di tale evento.
13. Al fine di conseguire l’efficiente e proficua gestione del Servizio e gli obiettivi di cui all’art. 20 della L.R. 29/97, la prestazione del Servizio medesimo verrà monitorata mediante un sistema satellitare GPS installato su ogni vettura, trasferito al Gestore in comodato, secondo le prescrizioni e la regolamentazione di cui al contratto allegato sub “D”, denominato “Contratto di Comodato”. L’installazione dei sistemi GPS sulle vetture adibite al servizio verrà effettuata a cura e spese dell’Amministrazione Aggiudicatrice, entro i termini per l’avvio del Servizio.
14. La scelta del fornitore dei terminali GPS e del Sistema Informativo complessivo sarà di esclusiva spettanza della Regione.
15. Il Gestore dovrà mantenere in perfetta efficienza la flotta destinata all’espletamento del Servizio e tutte le attrezzature e gli strumenti comunque necessari alla sua prestazione, conformemente a quanto previsto nei
documenti di gara e nella propria Offerta, e a quanto prescritto dalle normative di settore, provvedendo a tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e pulizia.
16. In particolare, tutte le vetture impiegate nell’erogazione del Servizio dovranno essere mantenute in perfetto stato di pulizia e di decoro, e dovranno risultate igienicamente e tecnicamente idonee all’espletamento del Servizio.
17. La pulizia interna dovrà essere effettuata con cadenza almeno giornaliera, quella esterna almeno a giorni alterni. Il Gestore dovrà comunque provvedere alla pulizia sia interna sia esterna ogni qual volta necessario, in relazione alle condizioni del singolo mezzo.
18. Il Gestore, al fine di mantenere i mezzi in perfetto stato di efficienza tecnica, sarà tenuta alle seguenti tipologie di manutenzione:
a) manutenzione ordinaria, effettuata in stretta conformità alle previsioni dei manuali d’uso redatti dalla casa costruttrice;
b) manutenzione straordinaria, sia in relazione alle parti esterne (carrozzeria, metratura, portiere e via dicendo) sia in relazione alle parti elettromeccaniche (motore, cambio, ponte assale, idroguida, pedane elevatrici e così via).
19. Le attività di manutenzione di cui sopra dovranno essere svolte immediatamente, al fine di consentire il più pronto ripristino del mezzo.
20. Il Servizio dovrà essere reso in piena conformità alla normativa vigente e alle sue successive modifiche. Sarà onere del Gestore conseguire con la massima diligenza tutte le autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi, pareri e tutti gli altri provvedimenti amministrativi necessari per l’espletamento del Servizio o di parti del medesimo, affinché il medesimo venga reso in totale ottemperanza alle prescrizioni normative vigenti.
Art. 6
(Divieto di cessione del Contratto e subappalto)
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1°, del D.Lgs. 163/06, è fatto divieto al Gestore di cedere il presente Contratto di TD.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto di TD, il Gestore potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalle normative vigenti (art. 118 del D.Lgs. 163/06), nei limiti del trenta per cento dell’importo complessivo del contratto e dietro autorizzazione della Regione ai sensi dei commi che seguono, rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell’operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti.
3. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alla seguenti condizioni:
a) che, all’atto dell’Offerta o, in caso di varianti autorizzate delle prestazioni, all’atto delle medesime, il Gestore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Servizio che intende subappaltare;
b) che il Gestore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Regione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Regione, il Gestore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del predetto decreto. Il contenuto di tali dichiarazioni, e il possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere tecnico-organizzativo, dovrà essere documentalmente comprovato dal subappaltatore, dietro richiesta della Regione;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Il Gestore che si avvale del subappalto dovrà allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
5. La Regione provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Regione abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti alla metà.
6. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura del Gestore, sarà obbligo del medesimo Gestore trasmettere alla Regione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Regione a favore di esso Gestore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti dal Gestore al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Gestore non dovesse trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore entro il termine predetto, la Regione provvederà alla sospensione dei successivi pagamenti verso il Gestore medesimo.
7. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Gestore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Il Gestore dovrà corrispondere gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso.
Art. 7
(Personale impiegato dal Gestore)
1. Al Servizio potranno essere impiegati solo conducenti riconosciuti qualificati e idonei alla mansione, in possesso
dei requisiti previsti dalle norme vigenti, e muniti di titolo abilitativo alla guida che sia congruo rispetto al mezzo condotto. In particolare, il personale di guida dovrà essere in possesso:
a) della patente di guida appropriata rispetto alla tipologia di mezzo condotto, in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (“Nuovo codice della strada”), e alla normativa vigente;
b) del Certificato di Abilitazione Professionale previsto dall’art. 116, comma 8°, del predetto Decreto Legislativo;
c) dell’iscrizione a ruolo di cui alla legge n. 21 del 15 gennaio 1992 e alla Legge Regionale n. 42 del 9 agosto 1994.
2. Il personale impiegato dovrà possedere ottima condotta morale, e impiegare un contegno improntato a riguardo e correttezza nei confronti degli utenti.
3. I dati anagrafici relativi a tutto il personale impiegato nell’erogazione del Servizio, anche a tempo determinato o con contratti di lavoro autonomo o assimilabili, dovranno essere inseriti, aggiornati e mantenuti nel sistema.
4. Il Gestore sarà tenuto, per i suoi dipendenti o per i dipendenti di società da esso controllate o ad esso collegate, e, comunque, per tutto il personale a qualsiasi titolo impiegato per l’esecuzione del presente contratto, anche non dipendente, all’osservanza degli obblighi derivanti da leggi e regolamenti in materia di lavoro, ivi compresi gli obblighi assicurativi, previdenziali e di sicurezza, anche se derivanti da norme entrate in vigore nel corso del rapporto.
5. Tutti gli oneri assicurativi, retributivi e contributivi del proprio personale saranno di esclusiva competenza del Gestore. A tal fine, il Gestore manleva espressamente la Regione da qualsiasi responsabilità da ciò derivante.
6. Il Gestore dovrà applicare a tutto il personale impiegato nell’esecuzione del Servizio i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo nazionale del settore.
7. Sarà facoltà della Regione richiedere motivatamente la sostituzione del personale ritenuto non idoneo alla prestazione del Servizio. In tal caso, il Gestore dovrà provvedere alla sostituzione entro il termine di tre (3) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. In casi di urgenza, alla sostituzione dovrà provvedersi entro il termine di ventiquattro (24) ore dalla ricezione della relativa richiesta.
8. Il Gestore, nell’ambito della propria organizzazione e della gestione a proprio rischio, sarà tenuta a conformare le proprie prestazioni, gli strumenti impiegati e i luoghi di lavoro alle prescrizioni in tema di sicurezza poste dal D.Lgs. 81/08, e dall’ulteriore normativa di riferimento, adottando nel corso della prestazione del Servizio tutte le prescrizioni e cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità del personale addetto all’espletamento del Servizio.
9. Il Gestore, dichiara e garantisce di essere in possesso e/o di ottenere tutte le autorizzazioni, pareri e permessi necessari in materia di sicurezza.
10. Entro e non oltre 10 giorni dall’avvio del Servizio, il Gestore consegnerà alla Regione:
(a) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (contenete – inter alia – l’indicazione del codice fiscale) dei soggetti impiegati dal Gestore stesso e dai suoi eventuali subappaltatori (resta inteso che – in corso d’opera – il Gestore comunicherà prontamente alla Regione ogni eventuale variazione riguardante i medesimi soggetti ed i relativi dati);
(b) con riferimento al Gestore e ad ogni soggetto subappaltatore, una dichiarazione (i) dell’organico medio annuo, distinto per qualifica e (ii) relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Ciascuna dichiarazione dovrà essere corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, ovvero – ove applicabile – da una autocertificazione circa la regolarità contributiva e al contratto collettivo applicato;
(c) fornirà alla Regione copia del “Documento Unico di Regolarità Contributiva” o “DURC” proprio e delle imprese subappaltatrici, anche ai sensi del D.Lgs. 81/08;
11. Nell’ambito dello svolgimento dei lavori, tutto il personale occupato dal Gestore o dai subappaltatori, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, in conformità all’articolo 26, comma 8°, del D.Lgs. 81/08;
12. Nel caso di subappalto, il Gestore si impegna ad imporre i medesimi obblighi assunti in base al presente articolo ai propri subappaltatori e terzi affidatari.
13. Resta inteso che la nomina di subappaltatori non esonererà il Gestore dalle responsabilità derivanti dal mancato ottemperamento del subappaltatore alle norme in materia di sicurezza.
14. In particolare, il Gestore si obbliga, anche nei confronti della Regione, a garantire che i singoli contratti di subappalto indichino, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08.
15. Il Gestore si impegna sin d’ora, anche per conto degli eventuali subappaltatori, a:
- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che verranno eseguiti ai sensi del presente Contratto di TD;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori.
Art. 8
(Modalità di pagamento e verifica delle prestazioni)
1. L’affidamento avverrà a misura, e la Regione provvederà, su base mensile, al pagamento dei corrispettivi contrattuali dovuti sulla base dell’effettivo consumo del Servizio, rilevato attraverso il Sistema Informativo PMR attuato ai sensi dell’art. 20 della L.R. 29/97, secondo le modalità e i termini specificati nel Capitolato Tecnico.
2. L’esecuzione del Servizio a cura del Gestore sarà sottoposta ai poteri di vigilanza della Regione, nell’esercizio delle incombenze istituzionali che le sono proprie.
3. In particolare, la rilevazione del consumo sarà condotta mediante strumentazioni di bordo collocate direttamente nei mezzi di trasporto, le quali invieranno dati in ordine alle corse effettuate e ai singoli aspetti di prestazione del Servizio da parte di ogni vettura componente la flotta.
4. Il collegamento della strumentazione di bordo con la centrale operativa di elaborazione del PMR dovrà essere procurato a cura e spese del Gestore, nei tempi necessari per la piena operatività del Servizio medesimo entro i termini contrattuali. Quale requisito minimo, la connessione dovrà essere del tipo “continuo”.
5. Il Gestore, sulla base del consumo riportato e documentato, provvederà mensilmente a emettere fattura, trasmettendola alla Regione.
6. Il pagamento dei corrispettivi, subordinato all’esecuzione secondo diligenza delle prestazioni oggetto di affidamento, avverrà previa:
▪ verifica del D.U.R.C. del Gestore e degli eventuali subappaltatori in corso di validità ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/2006, in base ad accertamenti svolti dalla Stazione Appaltante;
▪ verifica della regolarità del Gestore ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione;
▪ alla verifica delle fatture quietanzate, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, relative ai pagamenti corrisposti dal Gestore a/ai subappaltatore/i e trasmesse alla Xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento ai sensi dell’art. 118, comma 3°, del D.Lgs. 163/06.
7. Il pagamento dei corrispettivi a carico della Regione avverrà presso il conto corrente bancario/postale intestato a […] presso la Banca […]/ [Poste Italiane S.p.A.], filiale di […], IBAN […] dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
8. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto è/sono […], c.f. […].
9. In riferimento ai commi 7° e 8° del presente articolo, è obbligo del Gestore comunicare alla Regione eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal manifestarsi delle stesse
10. La Regione effettuerà dei controlli periodici sul corretto ed efficiente svolgimento del Servizio, al fine di accertare l’adempimento puntuale e preciso delle prestazioni contrattuali, ed il livello di qualità delle medesime e di soddisfazione dell’utenza.
11. La verifica delle prestazioni verrà condotta da parte della Regione principalmente mediante il sistema automatico di monitoraggio di cui al PMR, il quale consentirà di effettuare il controllo giornaliero su tutte le corse effettuate. In particolare, l’utilizzo del PMR sarà funzionale:
▪ alla localizzazione in tempo reale dei mezzi;
▪ alla memorizzazione del percorso effettuato, con indicazione dei relativi tempi di percorrenza;
▪ al controllo delle divergenze tra servizio programmato e servizio effettivamente svolto;
▪ all’elaborazione del calcolo delle tempistiche di prestazione del Servizio e di quelle di ritardo, in corrispondenza dei punti di partenza e arrivo delle corse;
▪ alla rilevazione del chilometraggio effettuato;
▪ al monitoraggio sulle corse effettuate;
▪ a tutti gli altri aspetti di espletamento del Servizio.
12. Sarà inoltre facoltà della Regione (i) verificare, anche mediante accessi in loco, il rispetto delle condizioni contrattuali e di legge nell’esecuzione del Servizio, da parte del Gestore; (ii) richiedere in ogni momento al Gestore informazioni sullo svolgimento del Servizio, con conseguente obbligo immediato di replica scritta del Gestore.
13. Il diritto di ispezione di cui al precedente comma verrà esercitato dalla Regione mediante propri incaricati, anche sulla base di segnalazioni dell’utenza.
14. Il Gestore sarà tenuto a ottemperare immediatamente, e comunque nel più breve tempo possibile, a tutte le prescrizioni degli ispettori relative alla conformità dei mezzi facenti parte della flotta, la condotta di marcia e a tutte le altre condotte contrattuali.
Art. 9 (Revisione dei prezzi)
1. In conformità al disposto dell’art. 115 del D. Lgs. 163/06, si provvederà alla revisione periodica annuale dei prezzi di aggiudicazione.
2. La revisione verrà operata all’esito di un’istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del contratto, sulla scorta dei dati di cui all’art. 7, comma 4°, lettera c) e comma 5° del medesimo articolo del D.Lgs.
163/06, o in difetto sulla base dell’indice ISTAT (FOI) di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.
Art. 10 (Penali)
1. Nel caso di inadempimento del Gestore agli obblighi contrattuali, verranno applicate le seguenti penali, salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di legge:
▪ euro 5.000,00 per il mancato avvio dell’esecuzione del Servizio all’esito della stipula del contratto o all’esito della consegna di urgenza del Servizio stesso disposta dalla Regione con proprio provvedimento motivato, per ogni giorno di ritardo;
▪ euro 300,00 per la mancata o parziale effettuazione di una corsa prenotata, per ogni corsa;
▪ euro 1.000,00 per il caso di accumulo, su base mensile, di un numero di ritardi superiori ai 15 minuti (45 minuti dalla richiesta telefonica per i rientri a chiamata), a partire da 1 punto percentuale sul totale delle corse effettuate ed euro 1.000,00 per ogni punto percentuale ulteriore, per come insindacabilmente accertati dalla Regione;
▪ euro 100,00 al giorno nel caso di mancata messa a disposizione invio della Giornaliera Bozza entro la scadenza convenuta;
▪ euro 500,00 per il caso di accertata carenza dei requisiti previsti dall’articolo 4 del Capitolato Tecnico in riferimento al singolo mezzo, per ogni mezzo e per ogni giorno, sino al ripristino;
▪ euro 5.000,00 per ogni giorno di ingiustificata sospensione del Servizio da parte del Gestore;
▪ euro 500,00 per ogni violazione del trattamento economico e normativo del personale del Gestore, accertata dalla Regione, per ogni giorno in cui la violazione perduri;
▪ euro 300,00 per il caso di mancata sostituzione del personale ritenuto non idoneo da parte della Regione, per ogni giorno di mancata sostituzione a decorrere dal termine massimo concesso al Gestore per operare la sostituzione in questione;
▪ euro 100,00 in caso di ritardata trasmissione della documentazione richiesta dalla Regione ai sensi del successivo art. 18, o di qualunque altro tipo di documentazione richiesta, per ogni giorno di ritardo;
▪ euro 200,00 in caso di ritardo di rimborso delle anticipazioni effettuate dalla Regione, per ogni giorno di ritardo;
▪ euro 1.000,00 al giorno in caso di rilevata difformità, in termini peggiorativi, con quanto dichiarato in sede di Offerta relativamente all’esperienza lavorativa media dei conducenti destinati al Servizio, e sino al ripristino;
▪ euro 1.000,00 al giorno e sino al ripristino, in caso di mancato rispetto del numero minimo di conducenti destinati al Servizio pari a n. 22 (ventidue) unità lavorative dalla natura “equivalente” a termini di Capitolato Tecnico;
2. L’accertamento della difformità della prestazione verrà effettuato mediante verbale degli ispettori della Regione e a insindacabile giudizio della medesima. Nell’ambito di tale verbale, il Gestore potrà far constare le proprie osservazioni.
3. L’applicazione della penale sarà preceduta da rituale contestazione scritta della Regione, nella quale sarà concesso al Gestore termine di 5 gg. a decorrere dalla notifica per le eventuali ulteriori osservazioni della medesima.
4. L’ammontare delle penali verrà detratto dai pagamenti dovuti dalla Regione.
Art. 11
(Garanzie ed obblighi assicurativi)
1. A copertura della corretta esecuzione di tutte le prestazioni di cui al presente Contratto, il Gestore ha regolarmente costituito in favore della Regione la garanzia definitiva prevista dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06 dell’importo di € […] (euro[…]), rilasciata da […] in data […], ed avente scadenza al […]. La Regione, in presenza di inadempimenti del Gestore o in caso di comminazione di penali, potrà trattenere, in toto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo limitatamente all’importo dei danni sofferti.
2. A ulteriore garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Gestore ha stipulato con la primaria compagnia assicurativa […], e produce debitamente in copia, apposita polizza assicurativa n. […], volta a coprire tutti i rischi e le responsabilità derivanti dal Servizio svolto, con riferimento sia ai danni ai propri dipendenti, nonché alle persone e alle cose trasportate, sia ai danni ai terzi e alle cose comunque verificatisi nel corso e/o per effetto dello svolgimento del Servizio. Detta polizza assicurativa ha un massimale di € […] (Euro / ), non inferiore a quello di euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) già previsto dalla lex specialis.
3. Il Gestore si obbliga inoltre a munire i veicoli (flotta) utilizzati di coperture assicurative per RCA che siano conformi ai massimali richiesti dalla legge.
4. In ogni caso, il Gestore si impegna a tenere indenne la Regione da qualunque conseguenza dannosa, a persone e cose, derivante dall’esercizio del Servizio. In caso di coinvolgimento dell’Amministrazione in azioni giudiziarie intentate per fatti dannosi occorsi durante lo svolgimento del Servizio, il Gestore sarà tenuto a procurare l’estromissione della Regione dal relativo giudizio, rimborsando le spese giudiziarie sostenute e documentate dalla Regione.
Art. 12 (Riservatezza)
1. Il Gestore dovrà mantenere il massimo riserbo su tutti i dati di cui venga a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dello svolgimento del Servizio. In particolare, il Gestore dovrà astenersi dal comunicare a terzi soggetti, dal divulgare o comunque dal rendere pubblici tutti gli elementi acquisiti quale conseguenza dell’accesso alle banche dati messe a sua disposizione da parte della Regione ai fini dell’espletamento del Servizio.
2. Sarà comunque escluso l’accesso, da parte del Gestore, ai dati sensibili in possesso della Regione.
3. Il Gestore prende atto della circostanza che, nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto di TD il personale impiegato (dipendente e non) potrà porre in essere dei trattamenti di dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”). In relazione ai dati personali acquisiti nel corso dell’esecuzione del Servizio, si precisa che:
• titolare del trattamento, nonché responsabile del medesimo, è la Regione Autonoma della Valle d’Aosta, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx;
• il trattamento dei dati avviene ai soli fini dell’esecuzione del Contratto e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
• il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’articolo 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
• i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal Titolare e possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o ai soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
• i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
• l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03;
• i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente, e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata.
4. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Gestore acconsente al trattamento dei propri dati personali.
5. Il Gestore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e ogni successivo provvedimento regolamentare ed attuativo, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.
6. Il Gestore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell’esecuzione del Contratto, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.
7. Il Gestore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
8. Il Gestore si obbliga a tenere indenne e manlevare la Regione da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni derivante da inadempimenti da parte sua o del suo personale (dipendente e non) alle previsioni del presente articolo, rinunciando con la sottoscrizione del presente Contratto a sollevare eccezioni all’accertamento effettuato dalla Regione circa la violazione delle suddette previsioni.
Art. 13
(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Il Gestore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Regione che nei rapporti con gli Operatori della Filiera.
2. In particolare, il Gestore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente affidamento, sia attivi da parte della Regione che passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche, per il totale dovuto e anche se tale totale non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1°, della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente affidamento, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante, siccome reso noto dalla Regione;
f) in caso di nuove accensioni e/o di variazioni dei conti dedicati, a comunicare alla Regione gli estremi identificativi di tali nuovi conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, e di comunicare nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente affidamento, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente affidamento di importo inferiore o uguale a € 500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.
Art. 14
(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente affidamento e in quelli della filiera)
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con gli Operatori della Filiera, il Gestore:
a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
b) qualora abbia notizia dell’inadempimento dei propri Operatori della Filiera rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a risolvere
immediatamente il rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Regione e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutti gli Operatori della Filiera e verso tutti i contraenti a valle;
d) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti le clausole risolutive espresse di cui al comma 2° del successivo articolo 15, opportunamente adeguate in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché gli obblighi di tracciabilità siano assistiti dal potere di risolvere il contratto per il caso di loro inadempimento ad opera della controparte.
Art. 15 (Risoluzione contrattuale)
1. Il presente Contratto di TD si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) mancata ottemperanza del Gestore a un ordine di ripristino della conformità del Servizio rispetto alle prescrizioni negozialmente imposte, emesso dalla Regione, nel termine di 30 gg. dalla ricezione dell’ordine stesso;
b) insorgenza delle condizioni ostative all’affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06, e/o perdita di ogni altro requisito prescritto dalla legge per il legittimo affidamento di contratti pubblici;
c) subappalto non autorizzato del Servizio, o cessione del contratto;
d) qualora, ai sensi del successivo art. 20, il Gestore non comunichi immediatamente alla Regione la variazione dei requisiti previsti dal predetto articolo, o perda del tutto i medesimi.
2. Con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, il presente Contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) effettuazione di pagamenti riferibili al presente affidamento, sia nei rapporti tra la Regione e il Gestore che in quelli tra il Gestore e gli Operatori della Filiera, senza l’ausilio di banche o Poste Italiane S.p.A., o senza lo strumento del bonifico bancario o postale;
b) mancato inserimento, nell’ambito dei contratti o atti comunque denominati tra il Gestore e gli Operatori della Filiera, di un’apposita clausola con la quale le parti del contratto o dell’atto si impegnino all’osservanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/10 e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;
c) mancato inserimento, nei contratti o atti comunque denominati intervenuti tra il Gestore e gli Operatori della Filiera, della clausola risolutiva espressa di cui alla precedente lettera a);
d) mancata risoluzione del contratto tra Gestore ed Operatore della Filiera nel termine di 15 giorni solari dalla notizia dell’inadempimento dell’Operatore della Filiera rispetto agli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari;
e) mancata informativa verso la Regione e/o la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente degli inadempimenti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 14 del presente Contratto ed all’art. 3 della legge 136/10, entro il termine di 15 giorni solari dalla notizia dell’inadempimento;
f) in tutte le altre ipotesi di violazione, da parte del Gestore, delle disposizioni di legge o di regolamento in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Regione comunicherà formalmente al Gestore la volontà di valersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
4. E’ fatto salvo il risarcimento dei danni in favore della Regione.
Art. 16 (Recesso contrattuale)
1. La Regione potrà recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso non inferiore a quattro (4) mesi, per motivi di pubblico interesse o per l’applicazione di disposizioni normative che impongano la cessazione immediata del servizio. In tale ultimo caso, la cessazione degli effetti del contratto avrà effetto immediato dalla ricezione della relativa raccomandata.
2. In caso di recesso, in deroga al disposto dell’art. 1671 del codice civile, la Regione dovrà remunerare unicamente le prestazioni regolarmente rese dal Gestore sino alla data di efficacia del recesso.
Art. 17
(Responsabile Tecnico del Gestore, Coordinatore Tecnico e comunicazioni relative al Contratto)
1. Il Gestore sarà tenuto a individuare un proprio Responsabile Tecnico del Servizio che svolga la funzione di referente della Regione, comunicandone alla medesima il relativo nominativo nel termine di quindici (15) giorni dalla stipula del contratto. Il Responsabile Tecnico dovrà risultare costantemente reperibile durante le ore di espletamento del Servizio, e disporre di tutti i poteri più congrui e funzionali a garantire la rispondenza del Servizio alle previsioni contrattuali.
2. Il Gestore dovrà altresì individuare un Coordinatore Tecnico del Servizio, comunicandone alla medesima il relativo nominativo nel termine di quindici (15) giorni dalla stipula del contratto. Il Coordinatore Tecnico sarà investito delle seguenti funzioni:
a) pianificazione del Servizio e, in particolare, assegnazione delle prenotazioni ai mezzi sul PMR;
b) coordinamento informativo tra i diversi conducenti durante l’erogazione del Servizio;
c) coordinamento informativo con i centri e/o le strutture dei servizi che hanno in carico l’utente;
d) supervisione dell’attività svolta dal personale operante nel Servizio.
3. Il Coordinatore Tecnico dovrà essere soggetto pienamente idoneo alla funzione, nonché in possesso di esperienza almeno biennale nel settore dei trasporti pubblici.
4. Il Responsabile Tecnico e il Coordinatore Tecnico potranno coincidere nella stessa persona.
Art. 18 (Comunicazioni)
1. Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:
per il Gestore a:
[denominazione]
c.a. [nominativo referente] [indirizzo]
[C.A.P.] [città]
fax […]
e-mail […]
per la Regione a:
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
Xxx. XXXXXXX XXXXXXX
Loc. Grand Chemin, 34
11020 Saint Christophe (Valle d’Aosta)
fax 0165/272.954
e-mail x.xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
2. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato. Le comunicazioni inviate a mezzo telefax o e- mail avranno effetto a partire dalla conferma dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal ricevimento, ovvero nel caso in cui la lettera confermi una precedente comunicazione a mezzo telefax, al momento della spedizione. Le variazioni degli indirizzi e dei dati di cui sopra saranno effettuate con le stesse modalità di comunicazione qui previste.
3. Il Gestore sarà tenuto a comunicare e/o trasmettere all’Amministrazione tutti i dati e/o tutti i documenti richiesti in relazione al Servizio, nel termine di quindici (15) giorni dalla richiesta della Regione medesima, o immediatamente nel caso in cui la richiesta abbia carattere urgente.
Art. 19 (Spese contrattuali)
Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle di natura fiscale e tributaria, saranno di competenza e onere esclusivo del Gestore. In caso di anticipazione da parte della Regione, il Gestore sarà tenuto al rimborso immediato delle medesime, nel termine di cinque (5) giorni dalla richiesta di rimborso documentata della Regione.
Art. 20
(Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici)
1. Il rapporto contrattuale di cui al Servizio sarà regolato dalla Legge Italiana, e dalle fonti normative di estrazione regionale.
2. L'affidamento e la materiale prestazione del Servizio sono subordinati all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il Gestore garantisce ed è tenuto a comprovare costantemente, qualora richiesto dalla Regione, l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Disciplinare di gara, dalla Lettera di Invito, dal Capitolato Tecnico e dagli ulteriori documenti allegati per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione.
3. Il Gestore dovrà comunicare immediatamente alla Regione - pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto.
4. La Regione si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al Gestore, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
5. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Letto, confermato e sottoscritto.
Aosta,
Il Gestore La Regione Autonoma della Valle d’Aosta
(Il Capo Servizio del Servizio Trasporti) Xxx. XXXXXXX XXXXXXX
Il Gestore, ai sensi e per gli affetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di aver letto e di accettare espressamente i seguenti articoli: 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), 4 (Durata e decorrenza contrattuale), 5 (Modalità di esecuzione del Servizio), 6 (Divieto di cessione del contratto e subappalto), 7 (Personale impiegato dal Gestore), 8 (Modalità di pagamento e verifica delle prestazioni), 9 (Revisione dei prezzi), 10 (Penali), 11 (Garanzie e obblighi assicurativi), 12 (Riservatezza), 13 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), 14 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente affidamento e in quelli della filiera), 15 (Risoluzione contrattuale), 16 (Recesso contrattuale), 19 (Spese contrattuali) e 20 (Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici).
Il Gestore