COMUNE DI FIRENZE PROV. DI FIRENZE
COMUNE DI FIRENZE PROV. DI FIRENZE
ISTITUTO DEGLI INNOCENTI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER I LAVORI DI:
PROGETTO PER OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER MODIFICHE INTERNE E CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DA UFFICI A CIVILE ABITAZIONE IN XXX XXXXX XXXXXX X.00-00 XXXXXXX
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta Euro 76.590,00
Oneri per la sicurezza D.Lgs. 494/96 non soggetti
a ribasso d’asta pari a Euro 7.900,00
Importo totale lavori a corpo Euro 84.490,00
I PROGETTISTI IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx - Firenze
INDICE DEL DOCUMENTO
ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO 3
ART. 2: AMMONTARE DELL'APPALTO – CATEGORIE DEI LAVORI 3
ART. 3: DESIGNAZIONE DELLE OPERE ED IMPORTI 4
ART. 3 BIS: ABILITAZIONI PREVISTE DALLA L. 46/90 6
ART. 4: FORMA DELL'APPALTO 7
ART. 5: DISPOSIZIONI GENERALI 7
ART. 6: ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI 9
ART. 7: DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 9
ART. 8: CAUZIONE E GARANZIE 11
ART. 9: SUBAPPALTO 12
ART.10 :CONTRATTI DI LAVORO, PREVIDENZA, ASSICURAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI E SOCI LAVORATORI 14
ART. 11: CONSEGNA DEI LAVORI -INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI –
PRESA IN CONSEGNA 16
ART. 12: SOSPENSIONE DEI LAVORI 18
ART. 13: PROGRAMMA DEI LAVORI 19
ART. 14: VALUTAZIONE DEI LAVORI 19
ART.15: VARIANTI IN CORSO D’OPERA E VARIAZIONI AI LAVORI 20
ART. 16: PREZZO CHIUSO E CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO 21
ART.17 : PARTICOLARI DELLE OPERE 22
ART. 18: PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE 23
ART. 19: CONTO FINALE E MANUTENZIONE 23
ART. 20: PROVE, VERIFICHE, COLLAUDI IN CORSO D’OPERA 24
ART. 21: COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 25
ART. 22: DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO E DIREZIONE DEL CANTIERE 26
ART. 23: CONDOTTA DEI LAVORI 26
ART. 24: PIANO PER LA SICUREZZA 30
ART. 25: COORDINATORE 32
ART. 26: DIRETTORE DI CANTIERE 33
ART. 27: CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE 34
ART. 28: PERSONALE DELL'APPALTATORE 35
ART. 29: LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE SUBAPPALTATRICI 36
ART. 30: ONERI DELL’APPALTATORE 36
ART. 31: DIFETTI DI COSTRUZIONE 40
ART. 32: DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE 41
ART. 33: OCCUPAZIONE DI SUOLO 41
ART. 34: RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI 41
ART. 35: RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 42
ART. 36: PENALITÀ 43
ART. 37: CESSIONE DEL CREDITO 44
ART. 38: CONTROVERSIE 45
ART. 39: AVVERTENZA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, lavori e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di restauro e risanamento conservativo per modifiche interne e cambio di destinazione d’uso da uffici a civile abitazione in xxx xxxxx Xxxxxx x.00-00 xx Xxxxxxx di proprietà “Istituto degli Innocenti di Firenze” con sede a Firenze in Piazza SS. Annunziata n.12.
Trattasi di appalto svolto nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi /CAM) relativi a lavori di ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici ai sensi art.34-71 del D.Lgs.50/2016 come Decreto 11 gennaio 2017 (G.U.n.23 del 28.01.2017).
ART. 2: AMMONTARE DELL'APPALTO – CATEGORIE DEI LAVORI -
L'importo complessivo a misura e a corpo dei lavori compresi nell'appalto ammonta a Euro 84.490,00 (diconsi Euro ottantaquattromilaquattrocentonovantavirgolazerozero) ripartite come nel successivo prospetto:
Importo lavori soggetto in gara a ribasso Euro 76.590,00
Oneri per la sicurezza D.Lgs. 494/96 non soggetti
a ribasso d’asta pari a Euro 7.900,00
Importo totale lavori a misura e a corpo Euro 84.490,00
Ciò vuol dire che tutti i lavori compresi nell’appalto devono intendersi realizzati a regola d’arte, completi in ogni loro singola parte ed accessorio nonché perfettamente funzionanti anche nel caso che le relative descrizioni non dovessero risultare del tutto complete. Inoltre tutti i lavori dovranno essere pienamente rispondenti alle vigenti normative e disposizioni di legge, anche se ciò non sia esplicitamente richiamato volta per volta.
L’importo totale dei lavori a misura e a corpo, pari a € 84.490,00=, comprende l’importo lavori soggetto a ribasso d’asta, pari a € 76.590,00= e gli oneri relativi alla realizzazione delle lavorazione in sicurezza, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili” e successive modifiche, stimati complessivamente in € 7.900,00=.
L’importo complessivo degli oneri della sicurezza non è soggetto a ribasso di gara ed è fisso ed invariabile. Pertanto, nel formulare la propria offerta l’appaltatore dovrà tenere conto del costo della sicurezza, che sarà successivamente accreditato per il complessivo importo fisso ed invariabile di € 7.900,00=, e che sarà corrisposto proporzionalmente agli stati di avanzamento, applicandolo percentualmente per le singole categorie di lavoro interessate, secondo quanto riportato nell’allegato quadro indicativo. Resta inteso che l’importo complessivo offerto, sommato al costo fisso della sicurezza pari a € 7.900,00=, deve comunque essere inferiore a quello totale di progetto pari a € 84.490,00=.
Agli effetti della tabella delle categorie dei lavori (DPR del 25 gennaio 2000 n. 34 in fase transitoria) le opere sono così individuabili:
Categoria | Descrizione | Qualificazione obbligatoria | Importo di riferimento In Euro |
OG2 - prevalente | Restauro e Manutenzione immobile soggetti a tutela | Richiesta | 150.000,00 |
ART. 3: DESIGNAZIONE DELLE OPERE ED IMPORTI
Le opere formanti oggetto del presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni, e disegni di progetto allegati, possono sommariamente riassumersi, anche ai fini della contabilizzazione dei lavori, come segue:
OPERE A CORPO A BASE D’ASTA -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
N° Ordine | DESCRIZIONE CATEGORIA | Importo lavori soggetti a ribasso d’asta | % lavori | Importo costo della sicurezza | Importo totale dei lavori comprensivo della sicurezza |
OPERE EDILI | |||||
1 | INSTALLAZIONE CANTIERE | 4.95 % | £ | £ | |
3.795.53E | 1339,88 E | 5135,410 E | |||
2. | OPERE DI DEMOLIZIONE E RIPULITURA | £ | 8,76 % | £ | £ |
6.709,20E | 416,64 E | 7.125,84 E | |||
3. | OPERE DI RESTAURO E RICOSTRUZIONE | £ | 23,66% | £ | £ |
18.124,03E | 794,49E | 18.918,52E | |||
£ | £ | £ |
4. | OPERE DI FINITURA | 22.785,11E | 29,75% | 294,50 E | 23.079,61 E |
5. | OPERE SPECIFICHE E SPECIALISTICHE | £ | 8,98% | £ | £ |
6.871,41E | 60,15 E | 6.931,56 E | |||
6. | £ | % | £ | £ | |
E | E | E | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
N° Ordine | DESCRIZIONE CATEGORIA | Importo lavori soggetti a ribasso d’asta | % lavori | Importo costo della sicurezza | Importo totale dei lavori comprensivo della sicurezza |
8. | £ | % | £ | £ | |
E | E | E | |||
9. | £ | % | £ | £ | |
E | E | E | |||
£ | % | £ | £ | ||
E | E | E | |||
£ | % | £ | £ | ||
E | E | E | |||
18 | |||||
TOTALE OPERE EDILI | £ | 76,10% | £ | £ | |
58.285,28E | 2.905,66 | 61.190,94 | |||
IMPIANTI ELETTRICI | |||||
10 | IMPIANTI ELETTRICI | £ | 6,57% | £ | £ |
5.034,30E | 1.515,70E | 6.550,00 E | |||
TOTALE IMPIANTI ELETTRICI | £ | 6,57 % | £ | £ | |
5.034,30E | 1.515,70E | 6.550,00 E | |||
IMPIANTI MECCANICI | |||||
11 | IMPIANTIM MECCANICI | £ | 17,33% | £ | £ |
13.269,57 E | 3.478,94 E | 16.748,51 E | |||
TOTALE IMPIANTI MECCANICI | 17,33% | ||||
13.269,57 | 3.478,94 | 16.748,51 | |||
£ |
TOTALE IMPORTO LAVORI | 84.489,45E | ||||
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA | £ | 100,0 % | |||
76.589,15E | |||||
COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA | £ | ||||
7.900,30E |
Indipendentemente dalla percentualizzazione indicata i lavori oggetto dell’appalto verranno eseguiti in conformità ai disegni di progetto ed a quanto descritto in maniera dettagliata negli articoli successivi.
Ai fini della contabilizzazione dei lavori inerenti le categorie sopra indicate si farà pertanto riferimento alle suddette percentuali convenzionali.
Le opere come sopra indicate sono tutte quelle definite dal progetto a base d'appalto. Incidenza percentuale della manodopera:
CATEGORIA | INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANODOPERA | |
1. | INSTALLAZIONE DI CANTIERE | 6 % |
2. | OPERE DI DEMOLIZIONE E RIPULITURA | 24% |
3. | RESTAURO E RICOSTRUZIONE | 35% |
4. | OPERE DI FINITURA | 15% |
5. | OPERE SPECIFICHE E SPECIALISTICHE | 10% |
6. | OPERE ELETTRICHE | 4% |
7. | OPERE MECCANICHE | 6% |
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
ART. 3 BIS: ABILITAZIONI PREVISTE DALLA L. 46/90
Per l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la manutenzione degli impianti l’appaltatore, l’impresa associata o il subappaltatore deve essere iscritta nel registro delle imprese e possedere i requisiti
tecnico-professionali accertati per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l’artigianato e per tutte le altre imprese da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Per l’esecuzione delle lavorazioni in oggetto è necessaria l’abilitazione di cui alla L. 46/90 lettere:
a - per gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
b – gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte.
In particolare gli impianti devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
Da parte delle Imprese specifiche di cui sopra è fatto l’obbligo del rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti.
ART. 4: FORMA DELL'APPALTO
L’Appalto, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà aggiudicato a misura e a corpo, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori.
La presentazione dell'offerta presuppone che l'Appaltatore si sia recato nella zona dove debbono eseguirsi i lavori per prendere conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, nonché sull'esecuzione dei lavori, e che inoltre, abbia preso visione dei progetti predisposti dall'Amministrazione e li abbia ritenuti esaurienti e tali quindi da consentire una ponderata formulazione della propria offerta.
ART. 5: NORME REGOLATRII DELL’APPALTO
Per l’attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, tecniche e procedurali, che disciplinano l’esecuzione dei lavori pubblici e,in particolare, per quanto attiene agli aspetti procedurali:
- D.Lgs 50/2016 – codice dei contratti pubblici di lavori,servizi e forniture;
- Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.146 e s.m.i. in prosieguo chiamato “D.M. n.145/2000”;
- D.Lgs.n.81/2008 – tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – ed eventuali modifiche e integrazioni.
L’Appaltatore si intende comunque obbligato all’osservanza:
- Di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, emanate ai sensi di Legge dalle componenti Autorità governative, provinciali e comunali;
- Di tutte le norme C.N.R., di tutte le norme UNI, di tutte le norme CEI in quanto applicabili ed attinenti al presente appalto;
- Di tutte le Leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza dell’ambiente di lavoro.
La sottoscrizione dello schema di contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei Regolamenti e di tutte le Norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le Norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Le funzioni del “Responsabile del Procedimento” verranno svolte dall’arch. Xxxxx Xxxxx per l’Istituto degli Innocenti di Firenze.
La composizione dell’Ufficio della Direzione dei Lavori verrà comunicata all’Appaltatore, dopo l’aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile del Procedimento, ovvero sarà verbalizzato al momento della consegna dei lavori.
I componenti di detto Uffiio hanno libero accesso al cantiere per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, con il coordinamento e la supervisione del Direttore dei Lavori, al quale soltanto compete l’emanazione degli Ordini di Servizio.
Nello svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, sia i Direttori operativi che gli ispettori di cantiere, hanno la facoltà di impartire disposizioni a carattere temporaneo, che il Direttore dei Lavori provvederà a convalidare, integrare o modificare con tempestivo ordine di servizio Tali disposizioni temporanee, alle quali l’Appaltatore e i suoi incaricati sono tenuti ad attenersi, saranno impartite dai suddetti componenenti dell’Ufficio della direzione dei lavori con iscrizione sul giornale di cantiere e la dizione “segue ordine di servizio”, e dovranno essere controfirmate dal direttore di cantiere o da persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni in sua assenza. In assenza del direttore di cantiere o di persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni o anche nel caso di rifiuto da parte degli stessi alla firma della disposizione, il componente dell’Ufficio della direzione dei lavori che ha impartito la
disposizione non firmata, ne dà atto nello stesso giornale dei lavori con la controfirma di due testimoni, la comunica direttamente ai lavoratori del cantiere con obbligo di immediata applicazione e ne affigge copia all’esterno dell’ufficio di cantiere con richiamo alle dirette responsabilità personali degli eventuali inadempienti.
ART. 6: ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI
In caso di discordanza fra le norme e le prescrizioni sopra indicate, quelle del contratto e quelle contenute o risultanti dagli altri documenti relativi al contratto, si osserva il seguente ordine di prevalenza:
1 – Bando di Gara;
2 - Capitolato speciale d’appalto; 3 – Contratto di appalto ;
4 - Elaborati grafici del progetto posto a base di appalto, in ordine decrescente del rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1:50, elaborati 1:100, elaborati in scala minore);
5 - Descrizioni contenute nell’Elenco Prezzi Corpi d’Opera;
6 - Descrizioni contenute nei Disciplinari Tecnici e nella Relazione Tecnica Illustrativa.
Si precisa che il Contratto di Appalto potrà prevalere sul Capitolato Speciale di Appalto e sul bando di Gara solo nel caso di adeguamento a norma di Legge o nel caso che tale prevalenze siano espressamente dichiarate in Contratto.
ART. 7: DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Fanno parte del contratto d'appalto:
- il Capitolato generale d’appalto delle OO.PP. (Decreto del Ministero dei LL.PP. n.145/2000) anche se non materialmente allegato;
- il presente Capitolato Speciale;
- l’Elenco Prezzi Corpi d’Opera ( solo per quanto concerne la descrizione delle opere e per la base di valutazione per l’eventuale concordamento di nuovi prezzi);
- i Disciplinari Tecnici opere edili, impianto meccanico ed impianto elettrico;
- gli elaborati di progetto, sia grafici che descrittivi, dei lavori, di seguito specificati:
• Progetto architettonico
Elaborati descrittivi
- Relazione generale
Elaborati grafici
Tav. n. | Descrizione | |
1 | PLANIMETRIA CATASTALE E P.R.G.C. | Scala Varie |
2 | PIANTA E SEZIONI ATTUALE | Scala 1/100 |
3 | PIANTA E SEZIONI PROGETTO | Scala 1/100 |
4 | PIANTA E SEZIONI SOVRAPPOSTO | Scala 1/100 |
5 | RELAZIONE STORICA | |
6 | RELAZIONE TECNICA | |
7 | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
• Progetto strutturale Calcoli esecutivi delle strutture
1 | PIANTA SEZIONI E PARTICOLARI Scala varie |
Elaborati descrittivi
Piano di manutenzione dell’opera (manutenzione fino all’approvazione del collaudo provvisorio)
Piano della sicurezza e di coordinamento Cronoprogramma
Elenco Prezzi
Elaborati che sono a disposizione della sola Committente Computo metrico
Quadro economico
ART. 8: CAUZIONE E GARANZIE
Cauzione definitiva - Al momento della sottoscrizione del contratto, a copertura dell'eventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento, l'aggiudicatario documenta con le modalità di cui al comma sulla cauzione provvisoria, l'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale definitivo, nella misura del 10% dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta.
Nel caso in cui il ribasso sia superiore al 20% l'importo della garanzia fidejussoria va maggiorato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale.
La mancata presentazione della garanzia comporta la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.
Il deposito cauzionale resta vincolato fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La fidejussione prestata a garanzia del contratto, come quella provvisoria, dovranno contenere espressamente la rinuncia dell’ente garante al beneficio della preventiva escussione dell’impresa debitrice, nonché la sua immediata operatività entro 15 giorni, dietro richiesta scritta della stazione appaltante. Al verificarsi delle condizioni previste per l'escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dell'importo garantito, è pertanto eseguito a semplice richiesta del soggetto garantito.
Requisiti dei fideiussori - Le garanzie bancarie devono essere prestate da istituti di credito o da banche di interesse nazionale accreditati all'esercizio dell'attività ed in possesso dei coefficienti di solvibilità determinati dalle rispettive autorità di vigilanza, nonché da Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L. 01/11/1993 n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzate dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica La fideiussione deve essere valida anche in caso di fallimento o concordato preventivo dell’Impresa.
Le garanzie assicurative devono essere prestate da imprese di assicurazione che siano autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione di cui all'allegato A del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, e che dispongono del coefficiente di solvibilità ivi previsto.
Requisiti di concorrenti riuniti - In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13 della legge 109, le garanzie fideiussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso in cui all’art. 13, comma 2, della legge 109, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 109.
ART. 9: SUBAPPALTO
L’appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti norme che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. L’affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo è disciplinato dall’art. 18 della legge 19.3.1990,
n. 55, come integrato e modificato dagli xxx.xx 34 del DLgs. 19.12.1991, n.406, e dall’art. 34 della L. 216/95, modificata dalla L. 415/98. Pertanto, l’appaltatore che intende avvalersi della facoltà di ricorrere al subappalto, deve farne espressa menzione in sede di offerta, secondo le modalità indicate dall’art. 105 del D.Lgs. 56/2016.
La categoria prevalente è subappaltabile nei limiti del 30 per cento. Non sono oggetto di subappalto le forniture con posa in opera e i noli a caldo qualora, singolarmente considerati, siano inferiori al 2% dell’importo dei lavori affidati. Comunque, qualora tali prestazioni superino il 2% dell’importo dei lavori affidati, non saranno considerati subappalti qualora il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% del contratto d’affidamento.
E’ fatto divieto all’appaltatore di affidare in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all’appaltatore per l’utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo.
L’Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme di cui al successivo articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l’ipotesi di sub-appalto.
Non sono in ogni caso considerati subappalti:
a) noleggi di macchine e mezzi d’opera funzionanti con personale dell’Appaltatore;
b) il trasporto che non preveda l’impiego del conducente in attività di carico e scarico mediante uso di sollevatori, o macchinari simili all’appaltatore
c) la fornitura di materiali, semilavorati, manufatti, macchinari, componenti di impianti. Sono considerati subappalti:
a) l’installazione in opera di impianti a servizio del fabbricato, di cui all’art. 1 della L. 5.3.1990, n.46, per i quali l’Appaltatore è tenuto ad affidare i lavori esclusivamente ad imprese abilitate di cui all’art. 2 della stessa Xxxxx, a meno che egli stesso non sia abilitato.
L’appaltatore dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni.
L’Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore od al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti. Pertanto è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere entro 20 (venti) gg dalla data di ciascun pagamento degli stati di avanzamento lavori, copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti da essa effettuati ai subappaltatori e/o cottimisti, con le indicazioni delle ritenute di garanzia effettuate.
L’appaltatore dovrà attenersi ai seguenti obblighi amministrativi:
A) - trasmettere al Committente, prima di affidare il subappalto, la documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti speciali previsti dal D.P.R. 34/2000 dell’impresa per cui si richiede l’autorizzazione al subappalto limitatamente alla categoria ed all’importo da subappaltare e le informazioni comprovanti l’assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela della salute, nonché in materia contributiva ed assicurativa da parte dell’impresa prescelta; il Committente effettuerà tramite la Direzione Lavori una valutazione complessiva di detta documentazione e, accertatane la completezza, rilascerà la sua autorizzazione nei tempi di legge previsti;
B) - per appalti che si prolunghino oltre un anno dalla firma del contratto l'Appaltatore è tenuto a far pervenire all'Amministrazione, entro il decimo mese dalla data di stipula del contratto, la documentazione necessaria per la verifica annua prevista dall'ultimo comma dell'art. 7 della legge 55/90.
Analogamente, in caso di ulteriore prolungamento dell'appalto, ogni dodici mesi successivi, è tenuto a far pervenire all'Amministrazione Comunale, la documentazione necessaria per ripetere la verifica di cui al predetto art. 7 della legge 55/90.
Le stesse disposizioni si applicano per contratti di subappalto o di cottimi di durata superiore ad un anno, con riferimento come data iniziale a quella dell'Autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale;
C) – l’Appaltatore è tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, all'Amministrazione Comunale, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi Tecnici ed Amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica se richiesta, presso la Prefettura di Siena e/o Camera di Commercio di Siena, del sussistere dei requisiti della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni.
L'Appaltatore deve portare preliminarmente a conoscenza dei subappaltatori ogni modifica e/o integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al Fascicolo, informandoli dei rischi dovuti alle lavorazioni ed alla sequenza temporale e spaziale delle stesse nonché delle misure di prevenzione e protezione da adottare per far fronte a tali rischi. Il coordinamento operativo dei lavori subappaltati dovrà essere gestito, nel pieno rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento, dall’Impresa Appaltatrice titolare del presente contratto.
Inoltre l'Appaltatore rimane, di fronte al committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto alla loro conformità alle norme di legge.
L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporta l'applicazione di una penale di cui all'art. 34 punto 2.1.
ART.10 :CONTRATTI DI LAVORO, PREVIDENZA, ASSICURAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI E SOCI LAVORATORI
L’appaltatore è obbligato anche nei confronti del committente ad applicare ai lavoratori dipendenti o comunque impiegati anche saltuariamente per i lavori e, se trattasi di cooperativa, ai soci lavoratori, trattamenti normativi e retributivi in nessun caso inferiori a quelli risultanti dalla Legge e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nei tempi in cui i lavori si svolgono. L’obbligazione sussiste anche se l’appaltatore non sia aderente all’Associazione imprenditoriale stipulante o ne sia uscito.
L’appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo il termine di durata in essi previsto e fino a sostituzione con nuovi contratti.
Nei casi di omissione o ritardo nel pagamento delle retribuzioni o di corresponsione di retribuzioni inferiore a quelle dovute ai sensi del comma precedente si applica quanto previsto dal Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici.
Il comma precedente si applica anche nel caso di rinvenimento in luogo di lavoro di lavoratore non iscritto in libro paga e matricola, ovvero in denuncia normativa dei lavoratori occupati, ovvero in documenti informatizzati equiparati. In tal caso il D.L. procede all’immediata denuncia dell’illecito all’Ispettorato del lavoro.
Gli illeciti di cui ai due commi precedenti sono segnalati dal Direttore dei lavori al Dirigente del competente settore dell’Amministrazione committente.
Qualora l’inadempimento dell’appaltatore alle disposizione che precedono sia grave o ripetuto, il committente può risolvere il contratto di appalto.
I commi precedenti si applicano anche quando si abbia subappalto. In ogni caso l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.
L’appaltatore è obbligato nei confronti del committente a osservare le disposizioni di legge e dei contratti collettivi in materia di previdenza e assicurazione, anche contro gli infortuni degli addetti ai lavori di cui al presente contratto e, tra l’altro, è obbligato al versamento completo e tempestivo dei relativi contributi e premi, nonché al pagamento degli assegni e delle indennità da corrispondere direttamente ai lavoratori.
L’appaltatore ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. 10.01.91 n. 55 deve esibire al D.L. prima dell’inizio degli stessi e, comunque entro dieci giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli Enti previdenziali ed assicurativi, e la polizza di assicurazione contro gli infortuni. L’appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla presentazione o stipulazione.
L’appaltatore deve inoltre esibire quadrimestralmente, al D.L. fotocopia della ricevuta dei versamenti effettuati agli enti previdenziali e assicurativi secondo quanto previsto dal comma primo.
Il D.L. ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.P.C.M., n.. 55/91 all’atto di emissione dei certificati di pagamento, verifica l’ottemperanza in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e della cassa edile, da parte dell’appaltatore, mediante apposita dichiarazione rilasciata dal medesimo circa la regolarità dei versamenti dovuti per legge.
I commi precedenti si applicano anche nel caso si abbia subappalto. In ogni caso l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, dall’INPS, INAIL o Cassa edile, la stazione appaltante medesima contesterà all’impresa l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione , ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Analogamente si procederà alla sospensione dei pagamenti in conto od a saldo qualora l’appaltatore risulti inadempiente nei confronti del subappaltatore per i pagamenti dovuti circa le lavorazioni da quest’ultimo effettuate e già liquidate dall’Amministrazione .
Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stata accertata la regolarizzazione degli obblighi predetti.
Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti dipendenti dalle circostanze richiamate dal presente articolo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, né avrà diritto a rivalutazioni, interessi, od altre indennità.
Gli illeciti di cui ai commi precedenti sono segnalati dal D.L. al Dirigente del Settore dell’Amministrazione committente e qualora l’inadempimento dell’appaltatore alle disposizioni che precedono sia grave o ripetuto, il committente potrà risolvere il contratto di appalto senza che l’appaltatore
possa avanzare risarcimenti diversi dai pagamenti dei lavori fino ad allora eseguiti, fatto salvo, comunque, quanto precedentemente asserito.
ART. 11: CONSEGNA DEI LAVORI -INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – PRESA IN CONSEGNA
Ai sensi del D.Lgs 50/2016, prima della stipulazione del contratto il Responsabile del procedimento e l’impresa appaltatrice devono concordemente dare atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
a) Consegna dei lavori - inizio e termine per l'esecuzione degli stessi
I lavori saranno consegnati entro il termine di 15 giorni dalla stipula del contratto.
Nel giorno e nell'ora fissati dall'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L'appaltatore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro dieci giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Xxxxx Xxxxx) assicurativi ed infortunistici.
Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione del subappalto o del cottimo.
L'Appaltatore dovrà dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di consegna.
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma esecutivo per la realizzazione delle opere, che dovrà tenere conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato e dal programma lavori indicativo predisposto dall'Amministrazione.
Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti; il tutto secondo gli accordi intercorsi con la Direzione dei Lavori.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di piano; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 10
giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
Per quanto sopra l'Appaltatore non potrà avanzare richiesta di compenso alcuno né formulare riserve o avanzare pretese di sorta.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente, l'Amministrazione avrà diritto a rescindere il
contratto, incamerando la cauzione versata dall'Appaltatore.
b) Consegne parziali
Qualora la natura e l'estensione delle opere non consentano la consegna totale dei lavori la consegna stessa potrà essere data anche parzialmente per singoli tratti.
In tal caso, dopo la prima consegna parziale, si procederà per consegne successive, ed il termine per l'esecuzione dei lavori comincerà a decorrere dalla data del primo verbale di consegna parziale, senza che ciò costituisca valido motivo per la proroga dei termini di ultimazione o per qualsivoglia pretesa o richiesta dell'Appaltatore.
L'intervallo di tempo tra la prima consegna e la definitiva, non potrà però superare giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi.
Nel caso in cui si superi il detto limite l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto, senza che per ciò abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo.
In carenza di richieste di recessione da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo non avrà diritto a compenso od indennizzo alcuno, qualunque sia il periodo di tempo intercorso fino alla consegna totale o alla consegna parziale successiva.
Qualora le date delle consegne frazionate o di quella definitiva non consentano, per obiettivi motivi, non imputabili a fatto dell'Appaltatore, il rispetto del termine di ultimazione dei lavori contrattualmente fissato, l'Amministrazione si riserva di stabilire, a richiesta dello stesso, una adeguata protrazione del termine suddetto, senza che per detta protrazione l'Appaltatore possa pretendere compenso o indennizzo alcuno.
Il tempo di esecuzione di ogni parte di opera oggetto di consegna parziale sarà fissato dalla Direzione Lavori al momento di tale consegna, e non potrà comunque superare il termine di ultimazione lavori previsto dal presente articolo.
c) Ultimazione dei lavori
L'Appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine di complessivi giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, rispettando il programma di ultimazione dei lavori suddivisi per categorie.
All'atto della redazione del verbale di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere.
In caso contrario, non potrà essere redatto il verbale di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo 36 lettere 2.2.
La Stazione Appaltante, a sua esclusiva discrezione, e comunque entro un periodo di 90 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, procederà alla presa in consegna anticipata dell’area e delle opere ultimate.
Al termine di dette operazioni verrà redatto apposito verbale.
Dalla data del predetto verbale cessa, pertanto, l'obbligo della sorveglianza delle opere da parte dell'Appaltatore, al quale, peraltro, compete la manutenzione dell'opera nei termini previsti dal successivo art. 19.
d) Proroghe
L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga nei termini e nei modi previsti dall’art. 106 del D.Lgs.50/216
ART. 12: SOSPENSIONE DEI LAVORI
Le sospensioni dei lavori sono regolate dalla normativa vigente (art. 107 del D.Lgs.50/2016) .
E’ ammessa la sospensione dei lavori ordinata dal direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, forza maggiore o altre circostanze speciali (tra le quali la necessità di redigere una variante in corso d’opera nei casi indicati dall’art.25, comma 1, L.109/94 e successive modifiche).
Fuori dai predetti casi il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti nell’art. 107comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
La penale giornaliera per il ritardo non si applica nei soli casi in cui il ritardo stesso dipenda da condizioni di maltempo tempestivamente comunicate dall’Impresa.
Tenuto conto dei limiti di impiego per le gru nell’edilizia stabiliti nella circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale n. 13 del 20/01/1982 (art. 27) le condizioni di maltempo considerate ai fini della disapplicazione delle penali giornaliere per il ritardo sono definite come segue:
1. vento con raffiche a velocità massima 60 km/h e velocità media non inferiore a 30 km/h per una durata complessiva non inferiore a 4 ore durante gli orari lavorativi nei giorni feriali (dalle ore 08.00 alle ore 17.00, esclusi il sabato, domenica e feste nazionali);
2. pioggia non inferiore a 10 mm. nell'arco delle 24 ore di ciascun giorno feriale lavorativo.
Sarà onere dell’Impresa denunciare entro 10 giorni eventuali condizioni di maltempo impeditive del normale svolgimento dei lavori, come sopra definite, nonché documentate mediante bollettini meteorologici ufficiali dell’Aeronautica Militare o di altri Istituti meteorologici territoriali legalmente riconosciuti.
L'Appaltatore medesimo dovrà, per tutta la durata del ritardo stesso, rimborsare all’Amministrazione Committente le spese di protratta assistenza nella misura che l’Amministrazione stessa stabilirà. L’ammontare della penale nonché le spese di protratta assistenza verranno detratte dal credito dell’Impresa in sede di conto finale.
Né la penale, né il risarcimento dovuto ai sensi del comma precedente soddisferanno l’ulteriore danno o i pregiudizi economici che potranno derivare all’Amministrazione dalla mancata realizzazione secondo i tempi contrattualmente stabiliti.
La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.
Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al Responsabile del procedimento per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.
ART. 13: PROGRAMMA DEI LAVORI
I lavori dovranno essere eseguiti uniformandosi ai criteri generali richiesti dal programma indicativo dei lavori dell'A.C., così come modificato e integrato dal programma temporale di cui all'art. 11, redatto dall'Impresa entro il termine di gg. 10 dalla consegna dei lavori ed accettato dalla D.L.
ART. 14: VALUTAZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalità:
a) Lavori a corpo
Le opere a corpo saranno contabilizzate secondo l'effettivo stato di avanzamento dei lavori, in base all'offerta dell'Impresa e valutate in modo percentuale ( art. 184 D.P.R. 207/2010). Ai fini della redazione degli stati di avanzamento la contabilizzazione delle opere a forfait potrà essere effettuata applicando alle opere eseguite delle percentuali convenzionali.
Indipendentemente da tali percentuali i lavori oggetto dell’appalto verranno eseguiti pertanto in conformità ai disegni di progetto ed a quanto descritto in maniera dettagliata negli articoli del Capitolato.
b) Lavori a misura
Per le opere da realizzare a misura che si rendessero necessarie le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate sui supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dall'Impresa. Restano sempre salve in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica delle misure, nonché le verifiche ed eventuali modifiche e rettifiche in fase di collaudo in corso d'opera.
Le spese di misurazione sia per i lavori a misura che per quelli a corpo sono a carico dell'Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.
È fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse.
ART.15: VARIANTI IN CORSO D’OPERA E VARIAZIONI AI LAVORI
Le varianti in corso d’opera e le variazioni ai lavori possono essere ammesse, sentito il Direttore dei Lavori, esclusivamente nei casi e nei limiti indicati dall’art. 106 del D.lgs 50/2016 .
L’appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti. Egli ha comunque l'obbligo di eseguire eventuali varianti e variazioni ai lavori che si rendessero necessarie ai sensi del predetto articolo, senza che possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o indennizzi di sorta, oltre ai normali compensi desumibili dalle opere che si andranno a realizzare.
Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi desumibili dal prezziario ufficiale del provveditorato alle OO.PP. della Toscana, aggiornato al gennaio 2017, ovvero dal bollettino Ingegneri della Regione Toscana, aggiornato al gennaio 2017, o, infine, se non desumibili da tali documenti, con la formulazione di nuovi prezzi.
Si applicherà ai suddetti prezzi un ribasso pari a quello offerto dall’Appaltatore.
Per tutte le variazioni ai lavori che si rendessero necessarie l'Appaltatore non avrà diritto a compensi di sorta per il compimento procedurale dei relativi atti Tecnico-Amministrativi , nonché per i tempi ivi indicati o comunque previsti nell’atto d’obbligo di accettazione a eseguire la variante, salvo che tali tempi procedurali non dipendano da inusitati ritardi imputabili al comportamento dell’Amministrazione. Non sono considerate varianti ai sensi dell’art. 106 della D.Lgs. 506/2016 e successive modifiche gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento
dell’importo del contratto stipulato .
ART. 16: PREZZO CHIUSO E CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
Per i lavori relativi al presente appalto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta.
L’appalto, tutte le condizioni ad esso relative, prezzi, modalità di esecuzione, pagamento, ecc., e comunque tutto quanto inerente e conseguente all’appalto stesso, si intende accettato dall’Appaltatore, al netto del ribasso d’asta dallo stesso offerto, in base a calcoli di Sua esclusiva convenienza e a tutto Suo rischio.
L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato, implica da parte dell’Impresa la conoscenza perfetta, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d’opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, l’andamento climatico, la zona dei lavori, ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell’Impresa circa la convenienza di assumere l’appalto e sull’offerta presentata.
In particolare l’Impresa da atto di conoscere le soggezioni, i vincoli e gli oneri connessi all’attraversamento di aree urbanizzate nonché gli oneri connessi all’obbligo di mantenere in esercizio, con propri interventi di surrogazione, nel caso che possano essere perturbati dall’esecuzione delle opere in progetto.
È altresì sottinteso che l’Appaltatore si è reso conto, prima dell’offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo.
Resta pertanto esplicitamente convenuto che l’appalto si intende assunto dall’Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.
Inoltre, l’Appaltatore si dichiara edotto e perfettamente consapevole che, durante il corso dei lavori, dovrà essere garantito l ‘accesso al pubblico al complesso scolastico e monumentale. Tale accesso deve avvenire in piena ed assoluta sicurezza con norme ed accorgimenti a cura e spese dell’Appaltatore.
Resta convenuto che l’Impresa dovrà eseguire tutti i lavori descritti nei documenti di progetto di cui all’art. 7 del presente Capitolato Speciale, anche se tali lavori sono esplicati o graficizzati in uno solo di essi elaborati, senza poter pretendere nessun incremento del prezzo a corpo stabilito in contratto.
ART.17 : PARTICOLARI DELLE OPERE
Qualora le opere da realizzare richiedessero interventi particolari non chiaramente desumibili dall’appaltatore dagli elaborati progettuali in descrizione, numero, quantità, colore e forma, sarà propria cura chiedere gli opportuni chiarimenti alla D.L., la quale ne specificherà le modalità di esecuzione senza che l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere l’aumento del prezzo fissato per l’appalto, rimanendo esso fisso ed invariabile. Rientrano in questi casi i particolari costruttivi o decorativi comunque necessari come infissi, coperture speciali, zone di collegamento e contatto con le strutture esistenti, pannellature, davanzali, carpenterie, armatura delle strutture in c.a, particolari della carpenteria in ferro e in legno, ordinario e lamellare, ecc. che potranno variare rispetto al progetto esecutivo a seconda delle scelte costruttive dell’Impresa all’atto della realizzazione. In tal caso potranno essere richieste dall’impresa, qualora concordemente sia ritenuto confacente alle lavorazioni da eseguire, soluzioni tecnicamente diverse ma ugualmente efficaci che andranno convalidate dalla D.L. Comunque l’appaltatore non avrà diritto al riconoscimento di alcun aumento del prezzo d’appalto pattuito.
In particolare, ai fini della costruzione degli impianti tecnici e delle fognature oggetto delle prescrizioni tecniche, prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore dovrà completare e integrare le tavole di progetto con le indicazioni relative ai tipi, qualità e dimensioni delle apparecchiature che intende impiegare per l’esecuzione dei lavori; tipi, qualità e dimensioni delle macchine e delle centrali degli impianti con l’indicazione della disposizione degli apparecchi accessori che vi devono essere installati. Tali elaborati saranno sottoposti per l’approvazione alla Direzione dei Lavori che, prima di approvarli, potrà richiedere modifiche o integrazioni degli stessi nel caso che essi siano incompleti o vi figurino indicazioni di materiali e apparecchi non rispondenti alle indicazioni delle prescrizioni tecniche. Dopo l’approvazione della D.L. tali elaborati si intenderanno come definitivi e l’Impresa dovrà osservarli perfettamente nell’esecuzione dei lavori.
A fine lavori l’Appaltatore dovrà aggiornare il progetto costruttivo indicando l’effettiva composizione degli impianti realizzati, aggiornata con le eventuali varianti apportate in corso d’opera. Le tavole di progetto aggiornate, datate e firmate dall’Impresa, saranno presentate in tre copie all’Amministrazione.
Relativamente agli obblighi di cui alla L.46/90 l’Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla redazione del progetto relativo allo stato finale dei lavori. Anche per questi ulteriori adempimenti l’appaltatore non potrà chiedere nessun aumento dei prezzi fissati per l’appalto essendo essi fissi ed invariabili.
ART. 18: PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE
Durante il corso dei lavori saranno pagati all'Appaltatore acconti dell'ammontare non inferiore a € 20.000,00= valutato sulla base delle quantità di opere realizzate e contabilizzate, al netto del ribasso d’asta e al lordo delle ritenute di legge. Nell'importo dell'acconto sono compresi gli oneri della sicurezza attinenti ai lavori liquidati.
Il certificato di pagamento dell’ultima rata verrà corrisposto, qualunque ne sia l’ammontare, dopo l’ultimazione dei lavori.
I materiali approvvigionati in cantiere, ancorché siano stati accettati dalla D.L., non verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.
Al fine di determinare l’ammontare dei lavori eseguiti, e solo a tal fine, l’importo dei lavori si intende suddiviso nelle percentuali riportate nell’art. 3 del presente Capitolato. I titoli di lavoro verranno contabilizzati di regola ad opera interamente compiuta; tuttavia è facoltà della direzione dei lavori procedere alla suddivisione di ciascuna percentuale in proporzione al lavoro eseguito, osservando i metodi indicati nel Regolamento di attuazione in materia di lavori pubblici.
Sui certificati di pagamento, verrà applicata a titolo di garanzia, una ritenuta, a norma di legge, pari allo 0.50% (zerocinquantapercento) sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verrà restituita in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Ai sensi dell’art. 143 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto non può superare 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo è vincolato alla presentazione di garanzia fidejussoria da parte dell’appaltatore nei modi previsti di Legge.
ART. 19: CONTO FINALE E MANUTENZIONE
Il conto finale dei lavori sarà redatto entro giorni 30 dalla data di ultimazione dei lavori stessi e dovrà essere firmato dall'Appaltatore nei successivi 30 giorni.
All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori entro 15 gg la D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso.
Fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, l'Appaltatore resterà responsabile della conservazione delle opere eseguite tranne che per danni derivanti dall'uso, ed avrà perciò a proprio carico, senza diritto ad alcun compenso, gli oneri di mantenimento delle opere stesse.
Entro 15 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, l'opera eseguita verrà consegnata all'Ufficio competente e l'Impresa cesserà da qualsiasi obbligo di manutenzione.
Qualora per esigenze dell'Amministrazione debba procedersi ad utilizzare in parte le opere già realizzate, fermo restando quanto stabilito al precedente art. 11 riguardo alla consegna anticipata, si procederà, per le parti suddette, alla consegna all'Ufficio competente.
Si procederà a tal riguardo secondo quanto indicato nell’art. 32 del D.Lgs 50/2016P
L'Impresa rimane comunque responsabile, fino all'approvazione degli atti di collaudo definitivo, dei difetti e dei vizi di costruzione, anche se rilevati dopo l'attivazione predetta, secondo quanto stabilito dal X.Xxx 50/2016.
Le opere di manutenzione verranno ordinate all'Impresa a mezzo di ordine di servizio nel quale dovranno essere precisate la data di inizio e la durata dei lavori.
Qualora entro tre giorni dalla data fissata nell'ordinativo per l'inizio di un lavoro di manutenzione l'Appaltatore non provveda all'esecuzione di quanto ordinato, l'Ufficio avrà, tra l'altro la facoltà di fare eseguire i lavori servendosi di una diversa Impresa e addebitando il relativo importo all'Appaltatore inadempiente.
In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori manutentori di cui al comma precedente, sarà applicata , per ogni giorno di ritardo, la penale di cui all'art. 36 punto 2.2.b del presente Capitolato Speciale.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, 2° comma del Codice Civile.
ART. 20: PROVE, VERIFICHE, COLLAUDI IN CORSO D’OPERA
L’Amministrazione potrà disporre prove e verifiche necessarie ad accertare la rispondenza dei vari elementi costruttivi e tecnologici ai requisiti tecnici prescritti, eseguite direttamente dalla D.L. con l’assistenza di tecnici specialisti di fiducia dell’Amministrazione stessa. I risultati di tali prove saranno debitamente certificati.
L’Amministrazione appaltante nominerà uno o più collaudatori in corso d’opera, al fine di eseguire i seguenti collaudi tecnico-specialistici:
. Impianto elettrico
L’Amministrazione, pur restando fermo il giudizio del collaudatore che deriverà dall’intera opera eseguita, si riserva di far eseguire prove di collaudo, anche parziali, in particolare qualora sia richiesto l’uso anticipato di alcuni locali, oppure quando il controllo di talune opere non fosse più possibile a lavori ultimati. In tali casi i certificati di collaudo costituiranno parte del verbale di constatazione da redigersi prima dell’immissione in uso.
Detti collaudi faranno parte della documentazione messa a disposizione del redattore del Certificato di Regolare Esecuzione.
A lavori realizzati, e comunque entro il termine previsto per l’ultimazione dei lavori stessi, dovrà avere inizio un periodo di messa in esercizio e regolazione degli impianti che dovrà avere una durata non inferiore al 5% del tempo complessivo previsto per l’ultimazione dei lavori. Durante questo periodo l’appaltatore dovrà provvedere ad effettuare tutte le operazioni di messa a punto delle installazioni, che dovranno comunque essere ultimate prima del verbale di consegna provvisoria, parziale o totale dei lavori. Durante tali prove gli impianti saranno gestiti dal personale dell’appaltatore che dovrà assicurare la necessaria manutenzione, la pulizia e la sostituzione dei materiali e prodotti di consumo. Nello stesso periodo, su richiesta della Committente, il personale dell’Appaltatore potrà essere affiancato da personale della Committente che dovrà essere istruito alla gestione degli impianti. Tali momenti di formazione corsuale devono riguardare il complesso delle modalità per una corretta gestione e manutenzione degli impianti.
Al termine del periodo sopra descritto si procederà, nei termini del programma generale, ai collaudi provvisori degli impianti. La condizione imprescindibile per poter procedere ai collaudi provvisori è rappresentata dalla completa funzionalità degli impianti che sarà ritenuta tale per giudizio discrezionale ed inappellabile della Direzione lavori.
L’Impresa è tenuta a ripetere l’attività corsuale di formazione, nel periodo successivo al Verbale di consegna Provvisoria, antecedentemente alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e alla redazione del Verbale di Consegna definitiva dei lavori, volta a verificare in via definitiva il corretto svolgimento delle funzioni di manutenzione degli impianti.
ART. 21: COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
L’Amministrazione si avvale della facoltà, prevista dall’art.102 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche, di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione da redigersi da parte del Direttore dei lavori.
Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.
Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione.
Secondo quanto previsto nell’art.224 del D.P.R.207/2010 l’appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai ed i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a carico dell’appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell’eseguire tali modifiche. Nel caso in cui l’appaltatore non ottempera a siffatti obblighi il collaudatore dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell’appaltatore.
L’appaltatore dovrà apportare alle opere tutte quelle modifiche, sostituzioni e riparazioni che fossero prescritte in sede di collaudo anche parziale.
ART. 22: DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO E DIREZIONE DEL CANTIERE
L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori e dal Coordinatore per l’esecuzione.
L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione Committente, per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.
Il Direttore di cantiere dovrà essere in possesso dei requisiti previsti all’art.101 del D.Lgs 50/2016.
Il Direttore di cantiere ed il Capo cantiere designati dall'Appaltatore dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente in materia di LL.PP., sicurezza, igiene del lavoro, previdenza ed infortuni.
Il Direttore di cantiere dovrà in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dai successivi artt. 00-00-00-00.
ART. 23: CONDOTTA DEI LAVORI
Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori e del Coordinatore per
l’esecuzione, senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori.
Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore, per iscritto.
Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori e dal Coordinatore per l’esecuzione, rilasciandone ricevuta.
L'Appaltatore che si rifiuta di firmare per ricevuta la copia degli ordini di servizio sarà passibile della applicazione della penalità prevista all’art. 36 punto 1.
I lavori da effettuarsi in prossimità di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.
La sorveglianza del personale dell'Amministrazione, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
La stazione appaltante si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.
L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.
Ai sensi del D.Lgs.50/2016, l’appaltatore dovrà trasmettere al Responsabile unico del procedimento, prima della consegna dei lavori, dichiarazione autentica di nominq.
L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del Direttore Tecnico del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo. Durante i lavori il personale dell'Impresa qualificato a ricevere gli ordini della D.L. e del Coordinatore per l’esecuzione e ad assistere alle misure dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Impresa.
La custodia dei cantieri dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82 e s.m.i..
L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo funzionamento pompe per aggottamento ecc.
I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori e/o il Coordinatore
per l’esecuzione lo ritengano necessario per garantire la tempestività della ultimazione di tutti o di parte dei lavori, o ritenga necessario per sopravvenute esigenze di traffico o di interesse pubblico.
Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle strutturali oggetto dell'appalto.
L'Appaltatore deve comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
L'Appaltatore deve promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa e promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati; promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti; mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.).
L'Appaltatore deve assicurare:
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
- le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito. L'Appaltatore inoltre deve:
- rimuovere ed eventualmente riallocare, al fine di garantirne la funzionalità, nelle sole zone interessate dai lavori, gli esistenti sottoservizi previo sezionamento degli stessi da realizzarsi di concerto con gli Enti erogatori (gas - acqua - energia elettrica - linee telefoniche) e delle linee fognanti e provvedere al loro trasporto a discarica. Quanto sopra senza richiesta di dilazione del tempo di ultimazione né oneri aggiuntivi;
- assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessita' delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- provvedere alla fedele esecuzione di quanto contenuto nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza ed in particolare delle attrezzature e degli apprestamenti previsti conformemente alle norme di legge;
- tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione ed al piano di sicurezza;
- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere a norma di contratto, per quanto attiene alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive previste dal piano di sicurezza;
- fornire alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
-a adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico - organizzativo;
-b le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dalla normativa di Legge vigente in materia;
-c le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed i piani della sicurezza;
- informare il Committente ovvero il Responsabile dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi;
- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto ;
- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
- fornire al Committente o al Responsabile dei lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali sono affidate l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico - professionale;
- partecipare a tutte le riunioni periodiche, convocate e presiedute dal Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione, ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, sia al fine di prevenire potenziali pericoli derivanti da interferenze tra le lavorazioni concretizzatisi successivamente che per valutare l’andamento della sicurezza in cantiere;
- conformarsi, nel caso in cui il Committente ravvisi che l’esecuzione dell’opera non proceda secondo quanto stabilito dalle parti, ed a regola d’arte, alle condizioni, anche temporali imposte dal Committente. Trascorso inutilmente il termine fissato per conformarsi a quanto stabilito, il Committente avrà la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori ed anche di recedere dal contratto salvo il diritto al risarcimento del danno, secondo quanto prescritto dall’art.1662, comma 2, del Codice Civile;
- fornire, prima dell’inizio dei lavori in cantiere, il nominativo, l’indirizzo e la posizione contributiva ed assicurativa dei propri lavoratori nonché dei dipendenti delle eventuali imprese subappaltatrici. Dovrà fornire al Committente copia dei Mod. F24 o, in alternativa, una dichiarazione attestante la correttezza contributiva rilasciata dall’INPS, sia per il proprio personale che per il personale delle eventuali imprese subappaltatrici;
- assicurare l’utilizzo, per i propri dipendenti e per il personale delle eventuali imprese subappaltatrici, dei dispositivi di protezione individuale previsti dalle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori;
- predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale in dipendenza dei lavori da eseguire e di smaltire i rifiuti derivanti dalle lavorazioni in cantiere secondo quanto previsto dalle specifiche norme;
- dare immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale e/o quello delle eventuali imprese subappaltatrici, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere il Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti;
Nello svolgere tali obblighi l'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente ovvero con il Responsabile dei lavori, con i coordinatori per la sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati.
ART. 24: PIANO PER LA SICUREZZA
Ai sensi della L.81/2008 e s.m.i.,, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna all’Amministrazione:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, dopo aver consultato il Rappresentante per la Sicurezza., sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso;
b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
Gli oneri di cui sopra ai sensi del D.Lgs. 50/2016 non sono soggetti a ribasso d’asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza
Le accertate difformità delle misure di sicurezza ed igiene effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto a quelle previste dal piano (o dai piani) di cui al presente articolo, ferme restando le eventuali altre iniziative di legge, comporteranno, qualora la accertata carenza di sicurezza non possa essere immediatamente eliminata, la sospensione totale o parziale delle lavorazioni.
Il piano (o i piani) dovranno essere predisposti con la finalità di coordinare ed ottimizzare le misure di sicurezza ed igiene del lavoro da adottare durante l'intero svolgimento dell'appalto e dovranno prevedere:
- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuale mensa, attrezzature di pronto soccorso etc;
- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessaria;
- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali etc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
- le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente.
I certificati di collaudo o di revisione dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere. L'Appaltatore dovrà altresì mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli etc.;
- le opere provvisionali necessarie per l'esecuzione dei lavori quali:
casserature, sbatacchiature, ponteggi etc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di calcolo, firmati da progettista all'uopo abilitato per legge;
- particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
- il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- l'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.
L'Appaltatore dovrà preventivamente portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, nonché inviarne copia alle UU.SS.LL. competenti per la prevenzione infortunistica, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
L'Appaltatore dovrà inoltre osservare tutte le norme di cui alla vigente normativa di Legge, di attuazione della normativa CEE in ordine alla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
L'Appaltatore dovrà inoltre garantire che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dalla Amministrazione Committente, curando tutti gli adempimenti di cui all'art. 27 "Controllo del personale impiegato in cantiere";
ART. 25: COORDINATORE
Al Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori nominato dal committente, compete con le conseguenti responsabilità:
1. Verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
2. Verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo ed adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute e verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi piani operativi di sicurezza;
3. Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
4. Verificare, nel caso siano presenti in cantiere più imprese, quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzati al miglioramento della sicurezza in cantiere;
5. Segnalare al committente od al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni del D. Lgs. n°81/2008 ed alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi del cantiere o la risoluzione del contratto;
6 Sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
7. Sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Nello svolgere tali obblighi il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente ovvero con il Responsabile dei lavori, con l'Appaltatore, con il Direttore Tecnico di cantiere e con il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
ART. 26: DIRETTORE DI CANTIERE
Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile:
- della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaltati ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto;
- della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente Capitolato in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.
A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà curare:
a) che il piano operativo di sicurezza ed igiene del lavoro venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nella esecuzione delle lavorazioni. In caso di accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, il Direttore di Cantiere è tenuto, qualora la difformità stessa non possa essere immediatamente eliminata, a disporre la sospensione parziale o totale delle lavorazioni;
b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non autorizzati dall'Amministrazione Committente, e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito dell'Amministrazione Committente,
c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall'Amministrazione Committente, curando tutti gli adempimenti di cui all'art. 27 "Controllo del personale impiegato in cantiere";
d) che in cantiere non accedano persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei lavori;
Il Direttore di Cantiere è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori ed al Coordinatore, di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto al presente articolo potrà dar luogo alla richiesta da parte della Direzione Lavori di tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere.
L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto previsto alle precedenti lettere a), b), c) e d) darà comunque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.
ART. 27: CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE
L'Appaltatore è tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del personale dipendente impiegato nei lavori in atto nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o dai cottimisti.
Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere o dall'Assistente di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:
- generalità complete;
- qualifica professionale;
- estremi iscrizione ai libri paga dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.
In caso di subappalto o cottimi concernenti parte dell'opera, l’appaltatore è tenuto a far assumere all’Impresa Subappaltatrice l'obbligo di fornire le informazioni di cui sopra per i propri dipendenti aventi accesso al cantiere.
Gli elenchi del personale di cui sopra dovranno essere sempre in possesso del responsabile del cantiere ed essere esibito, su richiesta, al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori, Coordinatore e/o altro funzionario che svolga funzioni di controllo).
Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori non sono compresi negli elenchi di cui sopra, verranno prese le generalità degli stessi e il Direttore dei lavori, nell’informare l’Ufficio competente, proporrà l’applicazione a carico dell’Appaltatore della penale prevista nel successivo articolo 34 punto 1, salvo successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.
Gli elenchi di sui sopra dovranno essere firmati dall’Appaltatore e dal Direttore di cantiere che ne assumono pertanto ogni responsabilità.
L’Appaltatore è tenuto a provare l’identità del proprio personale dotandolo di tessera di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo è esteso al personale delle imprese in sub-appalto o in nolo, con l’indicazione se il personale impiegato è dipendente o lavoratore autonomo.
ART. 28: PERSONALE DELL'APPALTATORE
Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere provvisionali in oggetto; sarà dunque formato e informato in materia di approntamento di opere provvisionali, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre
10 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.
Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:
a) I regolamenti in vigore in cantiere;
b) Le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
c) Le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione;
d) Le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e preposti, ai fini della protezione individuale e collettiva;
e) Dovranno utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro;
f) Dovranno utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione;
g) Dovranno segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo;
h) Non dovranno rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
i) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;
j) Sottoporsi a controlli sanitari;
k) Contribuire all’adempimento di tutti gli obblighi per tutelare la sicurezza e la salute durante il lavoro;
l) Sottoporsi ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati;
m) Utilizzare le attrezzature conformemente alla formazione ed all’addestramento ricevuti;
n) Avere cura delle attrezzature;
o) Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.
ART. 29: LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE SUBAPPALTATRICI
Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:
1. Rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore tecnico dell'Appaltatore;
2. Utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
3. Collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
4. Non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
5. Informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.
Nello svolgere tali obblighi le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace comunicazione con l'Appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.
ART. 30: ONERI DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri:
1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato nel Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici come pure tutte le spese di
cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni dello appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti. Se al termine dei lavori il valore del contratto risultasse maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell’appaltatore provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle maggiori imposte.
2) Le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento.
3) Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori.
4) Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi, prove di laboratorio ed in loco, ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.
5) Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, ecc. nonché alla redazione dei disegni esecutivi delle opere da realizzare con l'appalto, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori.
6) La spesa per la custodia dei propri materiali nei luoghi di lavoro esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
7) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso, ogni qualvolta richieste dalla
D.L. e dal Coordinatore, nel numero di copie e nel formato che saranno di volta in volta indicati.
7bis) Le spese per apporre n. 1 tabella di cantiere di dimensioni non inferiori a mt 1.00 (larghezza) per mt
2.00 (altezza) contenenti i dati indicati dalla Direzione dei Lavori.
8) Le spese per la recinzione e la eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con
cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla Direzione Lavori, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime, anche se non riportate nel programma indicativo lavori predisposto dall’A.C.
9) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 8 anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino all’approvazione del collaudo o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l’utilizzazione dell’opera.
10) Le verifiche ed i saggi sul terreno di fondazione, comprese eventuali prove di laboratorio su campioni indisturbati, necessari al fine di garantirsi sulla stabilità e sulla perfetta riuscita delle opere che verranno realizzate.
11) La fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi e/o altro necessario.
11) Gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere la circolazione stradale secondo le disposizioni della D.L., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori.
13) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte e da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti.
14) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, anche se non riportata dal programma indicativo lavori predisposti dall’A.C., siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola, conseguenti ad opere di ripristino inerenti sempre il tipo di lavori appaltati.
16) Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza della mano d'opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici-amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti.
17) La costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono, nonché di locali, scaffalature, e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature.
18) L’allontanamento, il trasporto a discarica o in luogo indicato dalla Direzione Lavori con l’impiego di mezzi e personale occorrente, dei materiali e manufatti giacenti all’interno dell’area del complesso sportivo che non risultino necessari alle lavorazioni ed alla conduzione del cantiere, dalla consegna dei lavori fino alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione.
19 a) Gli oneri comunque connessi con il collaudo statico delle strutture, ai sensi della Legge 5.11.1971, n. 1086.
19) L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta.
21) Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature, previamente autorizzati.
22) L'obbligo di apporre i cartelli di indicazione delle opere come da normativa vigente con eventuale allegato.
23a) L'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'Appalto quali: collettori, adduttrici, opere fognanti, strade (compresi marciapiedi e scarpate), impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l'Appalto, ecc.
Sarà a carico dell'Impresa anche l'esatta restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali, sulle quali dovranno essere riportate, con esattezza, le zone da assoggettare ad esproprio o servitù, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori.
Per i manufatti edilizi realizzati nel corso dell'appalto dovranno inoltre essere forniti le piante dei vari piani e tutti gli altri elaborati grafici necessari per l'accatastamento delle opere eseguite.
Le planimetrie catastali dovranno essere redatte su fogli tipo "BRESFOIL", gli altri elaborati su carta lucida.
Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, in numero di copie necessarie, unitamente ai disegni da allegare alla contabilità.
Infine l'Impresa per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, ecc. realizzate nel corso dell'appalto, dovrà fornire - unitamente agli altri elaborati di cui sopra - i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative.
23) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello stato ante - operam.
Per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 34.
ART. 31: DIFETTI DI COSTRUZIONE
L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.
Se l’Appaltatore contesta l’ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al Responsabile Unico del procedimento; qualora l’Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l’Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore, in caso contrario l’Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per la parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
ART. 32: DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione dei lavori, a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni da quello del verificarsi del danno.
L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.
ART. 33: OCCUPAZIONE DI SUOLO
L'Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, ne potrà pretendere compenso od indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla D.L. e al Coordinatore, la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.
Lo stesso dicasi per l'occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto.
Per la eventuale occupazione di suolo privato, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalto.
ART. 34: RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI
Qualunque oggetto rinvenuto in occasione degli scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.
L' Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori.
ART. 35: RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
L’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso di esecuzione dei lavori, compresi i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a piè d'opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione, con somma assicurata di € 1.000.000,00.
L'Appaltatore sarà inoltre responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate. L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare la Committenza da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione.
La polizza deve pertanto assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori, con massimale di copertura non inferiore a € 1.000.000,00.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
L’Appaltatore trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui sopra almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
La garanzia assicurativa dovrà essere fornita da primaria compagnia assicuratrice, che sia di gradimento dell'Amministrazione.
L'Appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione, verso terzi e verso gli utenti di eventuali danni alle canalizzazioni xx.xx. esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell'esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati. Sarà ugualmente responsabile dei danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, per i quali dovrà provvedere alla riparazione e qualora, a seguito di ordinazione, non dovesse ottemperarvi, a discrezione della Stazione Appaltante, si provvederà con l’ ”esecuzione in danno”, ai sensi del Regolamento di attuazione della Legge 109/94 in materia di lavori pubblici, oppure con la quantificazione diretta dei danni con detrazione della relativa spesa dalla contabilità dei lavori.
Sarà infine obbligo dell'appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai
lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui s'intendono integralmente riportate.
L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del presente articolo.
ART. 36: PENALITÀ
Fermo quanto disposto dagli artt. 108 del D.Lgs.50/2016 che disciplinano i casi di risoluzione e di recesso del contratto ai quali si rimanda integralmente, il negligente comportamento dell’Appaltatore circa l’inosservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori nella conduzione dell’appalto, degli adempimenti contrattuali e di quant’altro possa recare danno all’esecuzione dell’appalto è sottoposto alle seguenti penalità.
1) VIOLAZIONI ALLE PRESCRIZIONI GENERALI DEL CAPITOLATO
Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, la mancata o ritardata osservanza degli ordini dell'Ufficio Dirigente, il rifiuto da parte dell'Appaltatore a firmare per ricevuta gli ordini di servizio della D.L. e del Coordinatore, la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell'Amministrazione saranno passibili di penalità.
Le penalità che saranno applicate varieranno da un minimo di € 50,00= (Cinquanta) ad un massimo di € 500,00= (Cinquecento).
2) VIOLAZIONI A PRESCRIZIONI PARTICOLARI DEL CAPITOLATO
2.1) Violazione alla normativa antimafia ed alla normativa regolante i subappalti.
Le accertate inadempienze rispetto a quanto previsto dagli artt. 9 e 29 del presente Capitolato, fermo restando ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, daranno luogo alle seguenti sanzioni:
a) Violazione della normativa di cui all'art. 9:
- penale pari all'1% del valore di ogni subappalto o cottimo iniziato prima della autorizzazione e comunque mai inferiore a € 50,00 per ciascuna infrazione;
2.2) Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori
a) Xxxxxxx nel compimento delle opere nei termini di cui all'art. 11 del presente Capitolato:
- applicazione di una penale giornaliera pari allo 0.6 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Se tale limite viene superato il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene deliberato dalla stazione appaltante (art. 119 del D.P.R. 554/99).
b) Ritardo rispetto ai termini di inizio e/o ultimazione dei lavori manutentori di cui al precedente art. 19 :
- applicazione di una penale giornaliera pari allo 0.6 per mille dell’ammontare netto contrattuale (come al punto 2.2.a)
2.3) Mancato rispetto degli oneri dell'Appaltatore per inadempienze rispetto a quanto previsto all'art. 30 "Oneri dell'Appaltatore"
- ogni altra inadempienza alle prescrizioni dell'art. 30 darà luogo alla applicazione della penale di cui al punto 1 del presente articolo.
ART. 37: CESSIONE DEL CREDITO
L'eventuale cessione del credito deve essere notificata al Dirigente della Committenza La cessione del credito non ha efficacia se non per effetto di un provvedimento formale di adesione. Resta comunque la facoltà dell’Amministrazione di valutare l’opportunità dell’accoglimento o meno della richiesta, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento di Contabilità.
Al fine di poter beneficiare dell’istituto in oggetto il richiedente dovrà trasmettere originale, o copia autenticata, dei relativi contratti.
I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione del relativo certificato antimafia previsto dalle norme di Legge.
Nella mora dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
ART. 38: CONTROVERSIE
Ai fini della definizione e risoluzione delle controversie che potessero insorgere in merito alla conduzione dell’appalto e alla gestione del contratto esse saranno definite secondo quanto stabilito dall’ art. 209 del D.Lgs 50/2016.
Quando tali controversie non fossero componibili in via amministrativa esse saranno sottoposte all’Autorità Giudiziaria competente per territorio