CONVENZIONE SIAE – UNPLI
CONVENZIONE SIAE – UNPLI
ACCORDO TRA
SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE) E
UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA (UNPLI)
in vigore dal 2 giugno 1999
PREMESSO
• che l’UNPLI per realizzare i propri fini istituzionali, di sviluppo e promozione turistica nel territorio nazionale, organizza manifestazioni a carattere culturale e folcloristico, direttamente attraverso le Pro Loco associate,
• che dette manifestazioni vanno sempre più assumendo carattere di spettacolo, in particolare di natura musicale, cinematografica e di arte varia, rivestendo un ruolo sempre più importante nel rapporto con il cittadino e ponendosi come efficace strumento di comunicazione e di relazione socio - culturale,
IN CONSIDERAZIONE
della diffusione di dette manifestazioni su tutto il territorio nazionale,
SI CONVIENE
di addivenire alla definizione di uno specifico sistema tariffario che garantisca uniformità di trattamento normativo e consenta la semplificazione delle procedure di determinazione della misura dei compensi dovuti per Diritti d’Autore.
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
Articolo 1
SFERA DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO
Formano oggetto del presente accordo le utilizzazioni musicali del repertorio sociale amministrato dalla Sezione Musica che avvengono:
• in occasione di spettacoli musicali veri e propri, festival di canzoni, concerti di musica leggera, classica, jazz, concerti di danza e balletti, concerti di bande e majorette, rassegne di gruppi folcloristici, corsi carnevaleschi e rievocazioni storiche, spettacoli cinematografici, spettacoli di arte varia, trattenimenti danzanti, concertini, organizzati direttamente dall’UNPLI o dalle Pro Loco associate,
• con diffusione di esecuzioni musicali nell’area della manifestazione attraverso altoparlanti collegati ad un impianto centralizzato.
Le manifestazioni oggetto del presente accordo debbono essere effettuate all’aperto.
Alle manifestazioni all’aperto sono equiparate quelle effettuate al chiuso, purché si svolgano in locali di proprietà pubblica o privata non adibiti normalmente a manifestazioni musicali di spettacoli.
Alle Pro Loco è consentito di usufruire di locali adibiti comunemente a manifestazioni musicali di spettacolo per non più di quattro trattenimenti all’anno. Sono escluse dall’accordo le
manifestazioni a carattere regionale e nazionale, i corsi carnevaleschi e le rievocazioni storiche di comprovata notorietà nazionale.
Articolo 2
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER DIRITTI D’AUTORE
La classificazione delle manifestazioni agli effetti della determinazione della misura dei compensi giornalmente dovuti tiene conto dei seguenti tre parametri:
A. SOGGETTO ORGANIZZATORE
che può essere rappresentato da:
• una sola Pro Loco per manifestazioni in Frazioni o Comuni fino a 1.000 abitanti (FESTE ZONALI PICCOLE)
• una sola Pro Loco per manifestazioni in Frazioni o Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti (FESTE ZONALI MEDIE)
• una sola Pro Loco per manifestazioni in Frazioni o Comuni da 3.001 a 6.000 abitanti (FESTE PICCOLE)
• una sola Pro Loco per manifestazioni in Frazioni o Comuni da 6.001 a 15.000 abitanti (FESTE MEDIO PICCOLE)
• una sola Pro Loco o Unioni di Pro Loco coordinate UNPLI per manifestazioni in Frazioni o Comuni da 15.001 a 40.000 abitanti (FESTE MEDIE)
• unioni di Pro Loco coordinate UNPLI per manifestazioni in Comuni o Province da 40.001 a
100.000 abitanti (FESTE MEDIO-GRANDI)
• unioni di Pro Loco coordinate UNPLI per manifestazioni in Comuni o Province con oltre
100.000 abitanti (FESTE GRANDI).
B. NUMERO DEI PUNTI SPETTACOLO
Allestiti in occasione della manifestazione e rientranti nelle categorie di cui al precedente articolo 1.
C. DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
Espressa in giornate in cui avvengono spettacoli a titolo gratuito rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 1. Le giornate in cui si svolgono esclusivamente spettacoli non gratuiti non debbono essere considerate agli effetti della determinazione della DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. I compensi riguardano esclusivamente le esecuzioni del repertorio sociale amministrato dalla Sezione Musica.
Articolo 3
MANIFESTAZIONI GRATUITE
Per manifestazioni GRATUITE si intendono quelle per le quali l’organizzatore non percepisce per lo spettacolo alcun introito, neanche sotto forma di oblazioni, contributi, sovvenzioni, sponsorizzazioni o altre forme di contribuzioni. Per maggiori dettagli circa la misura dei compensi FISSI giornalieri da corrispondere per le manifestazioni considerate GRATUITE vedere la sezione TARIFFE SIAE, COMPENSI PER MANIFESTAZIONI GRATUITE .
Articolo 4
MAGGIORAZIONI DEI COMPENSI FISSI
Per i "punti spettacolo" e/o per le "giornate spettacolo" eccedenti il numero previsto dalle fasce tariffarie in vigore, è applicata la maggiorazione del compenso base commisurata:
• al 40% della misura del compenso base per ogni punto spettacolo in più;
• al 5% della misura del compenso base per ogni giornata di spettacolo in più.
Articolo 5
COMPENSI PER MANIFESTAZIONI NON GRATUITE
Si considerano NON GRATUITE le manifestazioni per le quali l’organizzatore percepisce introiti per l’allestimento dello spettacolo o la partecipazione del pubblico allo stesso.
Costituiscono base di calcolo per l’applicazione delle percentuali di Diritto d’Autore, le seguenti componenti:
• ammontare derivante dalla vendita dei biglietti;
• ammontare derivante dalla vendita di abbonamenti ripartiti pro - quota tra le manifestazioni cui si riferiscono;
• 50% del biglietto comprensivo della somministrazione di alimenti o bevande o, in assenza del biglietto, del costo della somministrazione;
• biglietti o altri titoli che consentono l’ingresso gratuito alla manifestazione. In tal caso la base di calcolo, ai fini del Diritto d’Autore, è quella del biglietto corrispondente alla stessa categoria di posto per il quale viene rilasciato;
• diritti di prevendita dei biglietti d’ingresso, unicamente nel caso in cui tale prevendita venga gestita direttamente dal soggetto organizzatore e costituisca, quindi, una maggiorazione del prezzo del biglietto d’ingresso. Si dovrà, invece, tenere conto degli introiti derivanti dalla prevendita gestita da terzi ove il costo della prevendita superi il 15% del prezzo del biglietto. In tal caso, l’importo eccedente il 15% sarà assoggettato al Diritto d’Autore;
• 70% della raccolta di oblazioni specifiche per la manifestazione;
• 50% degli introiti costituiti da erogazioni di enti pubblici a corrispettivo di un rapporto contrattuale (per esempio sponsorizzazioni a scopo turistico o di prodotti locali);
• 50% dei proventi derivanti da contributi, sovvenzioni, sponsorizzazioni erogati a qualsiasi titolo da privati;
• 35% degli introiti costituiti da contributi e sovvenzioni erogati con carattere di liberalità dallo Stato, da enti pubblici o da enti locali;
• intero ammontare dei proventi derivanti da diritti di ripresa televisiva e/o radiofonica. La Pro Loco organizzatrice dovrà esibire la documentazione utile, contabile e/o contrattualistica, per la verifica degli importi dichiarati. Per le erogazioni in beni o servizi si dovrà tenere conto del valore corrispondente del bene o servizio prestato. Il compenso per Diritto d’Autore viene determinato applicando, sulla base del calcolo, la percentuale propria della tipologia di trattenimento con i compensi MINIMI giornalieri di cui alla tabella della sezione TARIFFE SIAE, COMPENSI PER MANIFESTAZIONI NON GRATUITE .
Le percentuali per Diritto d’Autore proprie delle diverse tipologie di manifestazioni sono:
- 10% spettacoli musicali veri e propri, festival di canzoni, concerti di musica leggera, classica, jazz, concerti di danza e balletti, concerti di bande e majorette, rassegne di gruppi folcloristici, corsi carnevaleschi e rievocazioni storiche, trattenimenti danzanti, concertini;
- 4% spettacoli di arte varia (lettura di poesie con musica, cabaret, illusionismo, etc.);
- 2,10% spettacoli cinematografici.
Articolo 6
DIFFUSIONE DI ESECUZIONI MUSICALI NELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE
Per la diffusione, nell’area allestita, di esecuzioni musicali attraverso l’uso di altoparlanti collegati ad un impianto centralizzato, è dovuto un compenso forfettario giornaliero, per l’intera durata della manifestazione, pari al 2% del compenso giornaliero fissato per la fascia tariffaria di appartenenza della manifestazione stessa.
Articolo 7
PERMESSO SPETTACOLI E TRATTENIMENTI E PROGRAMMA MUSICALE
Il soggetto responsabile, così come individuato nelle PREMESSE del presente accordo, che intende organizzare la manifestazione, deve preventivamente richiedere all’Ufficio periferico della SIAE, competente per territorio di riferimento:
• il rilascio del PERMESSO SPETTACOLI E TRATTENIMENTI, fornendo tutti i dati e gli elementi di valutazione utili per l’assegnazione della manifestazione alla rispettiva fascia tariffaria e per la conseguente corretta determinazione della misura dei compensi dovuti;
• la fornitura dei PROGRAMMI MUSICALI da consegnare e far compilare a cura del Direttore delle esecuzioni.
Il PROGRAMMA MUSICALE deve essere poi restituito dall’organizzatore all’Ufficio periferico della SIAE, regolarmente ed integralmente compilato, entro il giorno successivo a quello delle esecuzioni. L’omissione o l’aggiunta di composizioni musicali rispetto al programma effettivamente eseguito comportano il pagamento da parte dell’organizzatore del trattenimento delle penali previste dal PERMESSO SPETTACOLI E TRATTENIMENTI.
Articolo 8
RIDUZIONI
In ragione della collaborazione e delle attività di informazione che in fase di applicazione dell’accordo si renderanno necessarie da parte dell’UNPLI, sulla misura dei compensi FISSI di cui all’articolo 3 verrà applicata una riduzione del 15%. Di tale percentuale, per sostenere l’attività delle Pro Loco associate, rimarrà a favore dell’UNPLI il 5% a titolo di quota (Codice UNPLI in fattura = Cod. 3891).
Le Pro Loco associate beneficeranno del rimanente 10%.
Verrà altresì concessa una riduzione del 10% da applicare sulla base di calcolo determinata dal 50% degli introiti costituiti da erogazioni di Enti Pubblici a corrispettivo di un rapporto contrattuale e dal 50% dei proventi derivanti da contributi, sovvenzioni, sponsorizzazioni erogati a qualsiasi titolo da privati (da Gennaio 2002).
Rimangono invariate le percentuali riguardanti le altre componenti la base di calcolo, di cui all’articolo 5 del vigente accordo.
Articolo 9
POLIZZA FIDEIUSSORIA
Il DEPOSITO CAUZIONALE dovuto per il regolare pagamento dei Diritti d’Autore potrà essere sostituito da polizza fideiussoria fornita dai Comitati Provinciali o Regionali dell’UNPLI con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali di competenza, oppure da una polizza a valenza nazionale fornita dall’UNPLI Nazionale.
In data 26 maggio 2005 è stata firmata una “Convenzione di Garanzia Collettiva” fra la SIAE e l’UNPLI che elimina il versamento del deposito cauzionale. Pertanto tutte le Pro Loco associate all’UNPLI da tale data verseranno i Diritti d’Autore dovuti a consuntivo, ovvero a manifestazione avvenuta.
Articolo 10
ISCRIZIONE UNPLI
Ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui al presente accordo le Pro Loco dovranno presentare tessera di iscrizione all’UNPLI valida per l’anno in corso.
Articolo 11
COMITATO PARITETICO
Ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente accordo deve essere sottoposta, prima di qualsiasi altra azione, alle valutazioni ed alle conseguenti determinazioni di un Comitato Paritetico, nominato di comune accordo tra le parti.
Articolo 12
AGGIORNAMENTO DELLA MISURA DEI COMPENSI
La misura dei compensi FISSI e MINIMI di cui agli articoli 3 e 5 del presente accordo è soggetta ad aggiornamenti con cadenza annuale sulla base delle variazioni registrate dall’indice ISTAT "dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" (ex indice del costo della vita), riferite al mese di settembre dell’anno precedente.
Articolo 13
DURATA DI VALIDITA’ DELL’ACCORDO
Il presente Accordo si riterrà valido dalla data di sottoscrizione fino al 13/12/2000 e si intenderà tacitamente rinnovato, di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, che dovrà essere comunicata almeno due mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.
Roma, 2 giugno 1999
CIRCOLARE SIAE DEL 3 AGOSTO 2004
DOCUMENTAZIONE ED ADEMPIMENTI ERARIALI E PER DIRITTO D’AUTORE
Sono state recentemente segnalate da diversi uffici periferici, difficoltà relazionali instauratesi con alcune Pro Loco del territorio, in conseguenza di una carente definizione di aspetti normativi interessanti sia la materia fiscale che quella autorale. Per risolvere tali problematiche, che riguardano specificatamente l’individuazione della documentazione erariale e contrattualistica da produrre alla SIAE e la definizione dei compiti spettanti agli uffici territoriali, si è ritenuto utile predisporre la seguente nota informativa - concordata con la Presidenza dell’UNPLI, nella quale vengono fornite opportune precisazioni al riguardo. Tali indicazioni, riferite nel caso concreto alle attività svolte dalle Pro Loco sono, comunque, applicabili a tutti i soggetti che effettuano attività spettacolistica in condizioni analoghe.
DOCUMENTAZIONE ED ADEMPIMENTI ERARIALI
Premesso che la SIAE in virtù della Convenzione con il Ministero delle Finanze, ora Ministero dell’Economia, svolge attività di cooperazione con gli uffici delle Agenzie delle Entrate per l’acquisizione ed il reperimento degli elementi utili all’accertamento dell’IVA e dell’Imposta sugli Intrattenimenti, nonché per la verifica degli adempimenti e delle condizioni previste dalla L. 398/91, gli uffici territoriali della SIAE nei rapporti con le Pro Loco organizzatrici di eventi spettacolistici, possono esercitare i poteri di cui all’art. 52 DPR 633/72 richiamato dall’art. 74 quater del medesimo DPR, con le modalità ed i limiti specificati nella Circolare Ministeriale 224/E del 5 dicembre 2000. Considerato che le Pro Loco ai sensi del DPR 69/02, del provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate del 20/11/02 e della L. 289/02, art. 80 c.37, sono esonerate dall’installazione dei misuratori fiscali, possono continuare ad utilizzare la consueta biglietteria SIAE e compilare i Modd. SD1, SD2 e SD3 (quest’ultimo quale prospetto relativo al carico annuale della biglietteria) per le dovute rendicontazioni (v. lettera circolare prot. C1/23770 del 31/1/2003). Tali modelli devono essere acquisiti dall’ufficio territoriale SIAE competente. La Pro Loco può, comunque, dotarsi di misuratori fiscali ed in tal caso è tenuta ad osservare gli adempimenti previsti dalla specifica normativa.
Xxx sia stata esercitata opzione per la legge n. 398/91, va anche compilato il modello di cui al
D.M. 11/2/1997 (v. circolare a stampa n. 775, punto 1.4.3.).
N.B.: E’ utile chiarire che in uno spirito di collaborazione, la SIAE può chiedere alla Pro Loco, NON IN VIA AUTORITATIVA, la fornitura di dati e documentazione utili all’assolvimento del proprio incarico erariale (richiesta registro corrispettivi in assenza di opzione per la L. 398/91, registro fatture etc.)
Naturalmente il rifiuto della Pro Loco ad esibire presso gli uffici SIAE quanto richiesto, NON COMPORTA ALCUNA SANZIONE. Diversamente, in sede di verifica fiscale presso la sede della Pro Loco ovvero presso il luogo della manifestazione, il soggetto E’ OBBLIGATO ad esibire quanto richiesto in virtù dei poteri della SIAE di cui all’art. 52 del DPR 633/72 citato.
DOCUMENTAZIONE ED ADEMPIMENTI PER DIRITTO D’AUTORE
L’accordo vigente SIAE / UNPLI, art. 5, contempla espressamente tutte le voci di entrate assoggettate al diritto d’autore (interamente o in quota parte) prevedendo l’esibizione, in via generica, della documentazione utile, contabile e/o contrattualistica, per la verifica degli importi dichiarati. Analoga indicazione è prevista nelle “Condizioni Generali” del PERMESSO SPETTACOLI E TRATTENIMENTI che la SIAE, in ragione dell’attività istituzionale di intermediazione, rilascia agli organizzatori di eventi spettacolistici.
Per tale motivo, gli uffici SIAE richiedono:
1. rendicontazione analitica dei biglietti esitati per la manifestazione – Mod. SD1;
2. rendicontazione analitica degli abbonamenti, laddove previsti – Mod. SD2;
3. rendicontazione degli eventuali altri proventi soggetti a diritto d’autore – Mod. 1026 (somministrazione alimenti/bevande; oblazioni; sponsorizzazioni; contributi).
Per quanto riguarda tutti gli altri proventi, questi devono essere indicati al lordo.
L’ufficio SIAE effettuerà la liquidazione sulla quota prevista dall’accordo operando, se del caso, ulteriori verifiche, in particolare per quanto riguarda i contributi, sulla base della delibera e della documentazione allegata alla stessa;
4. esibizione delle fatture e delle eventuali delibere laddove necessarie per chiarire meglio gli importi dichiarati da assoggettare;
5. autorizzazione per l’occupazione temporanea di spazio pubblico (licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici rilasciata dall’amministrazione comunale ), ciò al fine di individuare correttamente il soggetto organizzatore, ove vi siano casi dubbi. Ovviamente il controllo sulla licenza di pubblico spettacolo dovrà essere effettuato sempre anche quando unico organizzatore è la Pro Loco stessa;
6. laddove se ne riscontri la necessità, esibizione dei contratti per gli artisti di chiara fama al fine di inquadrare il costo dell’evento.
COORGANIZZAZIONE
Come già previsto in altri accordi (in particolare quello con l’Assomusica) è possibile riconoscere il trattamento normativo e tariffario della convenzione SIAE / UNPLI alla Pro loco aderente all’UNPLI che si qualifichi “coorganizzatore” unicamente nei casi in cui sia prevista l’utilizzazione di una struttura fissa per la quale la licenza di pubblico spettacolo sia stata rilasciata in via continuativa ed esclusiva ad un soggetto vincolato, organizzatore della manifestazione. In tali
casi, il PERMESSO SPETTACOLI E TRATTENIMENTI (Mod. 116) rilasciato dalla SIAE, così come i documenti compilati ai fini fiscali, dovranno riportare la figura del Coorganizzatore, associato UNPLI, quale responsabile in solido con l’Organizzatore.
La Coorganizzazione della Pro Loco non potrà, invece, essere riconosciuta in tutti i casi in cui l’attività spettacolistica realizzata dalla Pro Loco assuma un carattere imprenditoriale e di “routine”.
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza delle mandatarie della propria circoscrizione e di segnalare tempestivamente qualsiasi situazione che necessiti di un ulteriore approfondimento.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
UFFICIO ACCORDI SERVIZI ERARIALI ISPETTORATO CENTRALE
TERMINI DI PAGAMENTO
La normativa SIAE prevede che il pagamento del Diritto d’Autore deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo alla manifestazione (mediamente il pagamento viene accettato entro e non oltre il quinto giorno, il giorno dell’evento conta già per uno).
INTERESSI DI MORA
In caso di ritardato pagamento viene applicata l’indennità di mora pari a:
- 5% fino al 15°giorno di ritardo;
- 15% dal 16°al 30°giorno;
Dopo il 30°giorno di ritardo, oltre al 30% verrà richiesta una penale pari alla misura del Diritto d’Autore dovuto.
IMPORTANTE!!!
- ALL’APERTURA DEL PERMESSO SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PORTATE CON VOI ED ESIBITE LA TESSERA O COPIA DELLA TESSERA DI AFFILIAZIONE UNPLI E FATE ATTENZIONE AFFINCHE’ L’ACCORDO UNPLI-SIAE SIA EFFETTIVAMENTE APPLICATO, IN PARTICOLARE:
- VERIFICATE CHE ALL’APERTURA DEL PERMESSO SPETTACOLI E TRATTENIMENTI, AL PUNTO RELATIVO ALLA GARANZIA, COMPAIA LA DICITURA UNPLI
- VERIFICATE CHE AL MOMENTO DEL PAGAMENTO IN FATTURA (MODELLO 501) COMPAIANO:
o IN ALTO A DESTRA (“DATI CONTABILI”) IL CODICE 3891, DESCRIZIONE
QUOTA UNPLI
o IN BASSO A SINISTRA (“TIPO SM ACCORDO”) LA DICITURA ACCORDO UNPLI CON IL CODICE 59 => SE COMPARE SCRITTO NON ASSOCIATO – COD. 99 OCCORRE FAR RIFARE LA FATTURA INTEGRALMENTE, IL CAMBIO A PENNA NON HA NESSUN VALORE!!!