CAPITOLATO D'ONERI GENERALI PER LE FORNITURE ECONOMALI ED I SERVIZI ESEGUITI A CURA DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 11 VERCELLI
CAPITOLATO D'ONERI GENERALI PER
LE FORNITURE ECONOMALI ED I SERVIZI ESEGUITI A CURA DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
A.S.L. 11
ART.1 - PRESCRIZIONI GENERALI
Il Capitolato si applica alle forniture ed ai Servizi eseguiti dal servizio Provveditorato ed Economato occorrenti per il funzionamento di questa Amministrazione, nei termini fissati dal presente Capitolato, in osservanza della normativa comunitaria, nazionale, e regionale vigente in materia, nonchè alle condizioni specifiche disciplinate da Capitolati speciali e lettere di invito relativi a ciascuna fornitura ed in ottemperanza alle direttive di cui alla L. 7.8.1990 n. 241 e successivi regolamenti.
ART. 2 - SCELTA DEL CONTRAENTE
Le forniture ed i servizi saranno aggiudicati a seguito di espletamento di procedura: aperta, ristretta o negoziata (eventualmente accelerate) nelle forme di gara dell'asta pubblica, della licitazione privata, dell'appalto concorso o della trattativa privata in conformità delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali, e regionali in materia ed inoltre secondo quanto stabilito nella deliberazione annuale di regolamentazione a contrattare.
L'A.S.L. potrà, a suo giudizio, ove lo richiedano le esigenze di servizio, dichiarare l'offerta immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, ancorchè il contratto non sia stato ancora formalmente stipulato. In tal caso l'appaltatore, dovrà senz'altro ritenersi obbligato a dare, non appena richiesta, esecuzione alla fornitura e/o servizio.
A seconda della natura della fornitura e del servizio da appaltare, le aggiudicazioni verranno effettuate in base ad uno dei seguenti criteri:
- al prezzo più basso
- a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa espressamente indicati, di volta in volta, nella lettera di xxxxxx.
La scelta del contraente in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa potrà derivare dall'applicazione di punteggi o dalla esplicitazione di relazioni tecnico-economiche.
ART. 3 - OFFERTA
L'offerta dovrà essere compilata nelle forme e nei termini espressamente indicati nella lettera di invito e dovrà rimanere valida per tutto il periodo della fornitura e dei servizi.
Qualsiasi disposizione mancante e/o contraria alla lettera d'invito renderà nulla l'offerta.
ART. 4 - CAMPIONATURA
Le ditte invitate a concorrere dovranno presentare la propria offerta corredata dei relativi campioni gratuiti, nelle forme e nelle quantità indicate nelle lettere d'invito. Detti campioni non verranno restituiti se non in casi specifici dichiarati dall'Amministrazione.
ART. 5 - IMPORTO DELLA FORNITURA
L'importo approssimativo della fornitura e l'entità presunta della somministrazione saranno indicati nel relativo contratto. Qualora durante l'esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione, l'appaltatore sarà obbligato a somministrare i beni e i servizi alle stesse condizioni e fino alla concorrenza del quinto, salvo sia diversamente previsto nei vari capitolati speciali. Oltre tale limite l'appaltatore avrà diritto a richiedere la risoluzione del contratto (art. 17 p. 2).
L'A.S.L. si riserva, inoltre, durante il periodo contrattuale, il diritto di ridurre o sospendere gli approvvigionamenti di uno o più generi alimentari compresi nel contratto in relazione agli acquisti che potranno essere effettuati tramite l'A.I.M.A..
L'Amministrazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di acquisire alle stesse condizioni contrattuali, beni o servizi, assimilabili alle forniture in oggetto, ma non previsti nei singoli Capitolati speciali o lettere d'invito per un importo annuo non superiore al quinto della fornitura aggiudicata.
ART. 6 - DURATA DELL'APPALTO
Ove si tratti di fornitura annuale, il periodo dell'appalto avrà, di norma, inizio al primo gennaio e termine con il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce la fornitura, salvo quanto diversamente previsto nei singoli contratti.
Il fornitore sarà tenuto a continuare le proprie prestazioni o forniture, alle stesse condizioni, anche oltre la durata di scadenza, fino a nuova aggiudicazione ma, in ogni caso, per una durata non superiore ad un terzo di quella dell'impegno.
In caso di fornitura pluriennale, detto obbligo non potrà comunque essere superiore a quattro
mesi.
ART. 7 - CONTRATTI IN ECONOMIA
Possono essere eseguite forniture in economia nei limiti ed importi stabiliti da apposito regolamento.
ART. 8 - CAUZIONE
L'aggiudicatario è tenuto, se richiesto nella lettera d'invito, al versamento della cauzione definitiva, determinata (salvo diversa previsione del Capitolato speciale) in ragione del 10% dell'importo aggiudicato, all'atto della stipulazione del contratto, nelle seguenti forme:
- contanti;
- assegno circolare;
- titolo di Stato o garantiti dallo Stato, valutati ai 9/10 del valore di Borsa del giorno precedente a quello della stipula dell'atto, quotazione da rilevarsi alla Borsa Valori di Milano;
- fidejussione bancaria od assicurativa rilasciata nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso pertanto va reintegrato a mano a mano che su di esso, l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 gg. dalla lettera di comunicazione dell'Amministrazione, la stessa si riserva la facoltà di risolvere il contratto (art. 17 p.c.).
L'A.S.L. può prescindere dalla cauzione definitiva quando il contraente sia persona o ditte di notoria solidità e per le forniture di cui all'art. 54 del R.D. n. 827/1924. Tale esonero è subordinato ad un miglioramento delle condizioni contrattuali.
La cauzione definitiva verrà restituita a fine fornitura, dopo che sarà stato regolato ogni onere, fatta eccezione per i beni soggetti a garanzia: in questa ipotesi, la restituzione del deposito verrà effettuata ad avvenuta scadenza del termine di garanzia.
ART. 9- DIVIETO DI SUBAPPALTO
E' vietato all'appaltatore, salvo espressa autorizzazione, di cedere o subappaltare in tutto od in parte la fornitura sotto pena di risoluzione ipso iure del contratto e con conseguente obbligo di risarcimento da parte dello stesso di ogni eventuale danno e perdita della cauzione, a seguito di semplice accertamento di fatto (art. 17 p.g.).
ART. 10 -
MANCANZA DI ELEMENTI E DI RIFERIMENTI PER L'ESECUZIONE
DEL CONTRATTO
Qualora venisse a mancare una delle condizioni o dei riferimenti che costituiscono elemento del contratto, l'appaltatore non potrà sospendere le somministrazioni o le prestazioni, ma dovrà limitarsi a richiedere all'A.S.L di riesaminare il contratto stesso, onde, di comune accordo tra le parti, procedere, alla reintegrazione apportandovi le necessarie modifiche. Nel caso di mancato accomodamento, l'A.S.L potrà senza formalità di procedura, dichiarare risolto il contratto senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretese di danni o altro (art. 19 e segg.).
ART. 11 - SPESE DI CONTRATTO
Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, indistintamente, tutte le spese di gara, di contratto, di bollo, di registrazione, di scritturazione e copie, nonchè le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future, inerenti ed emergenti dalla fornitura, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative, ovvero dal Capitolato speciale, dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito alla gara.
Dette spese dovranno essere anticipate dall'aggiudicatario entro il termine fissato dall'A.S.L nell'importo da questa determinato in via presuntiva.
L'iva deve intendersi a totale carico dell'A.S.L..
ART. 12 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
In caso di fallimento dell'appaltatore, il contratto si riterrà sciolto ai sensi dell'art. 81 del X.X.
00/0/0000 n. 267.
Ove il curatore del fallimento dichiarasse di voler subentrare nel contratto di appalto, l'A.S.L si riserva il diritto di accettare o meno la proposta.
In caso di morte dell'appaltatore, gli eredi sono tenuti solidamente all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal "de cuius".
L'A.S.L può invece recedere il contratto, a suo insindacabile giudizio oltre che nell'ipotesi contemplata dall'art. 1674 del Codice Civile.
ART. 13 - TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA
Ogni concorrente alle gare ha la facoltà, prima della presentazione dell'offerta, di prendere visione dei luoghi interessati all'esecuzione della fornitura.
L'aggiudicatario dovrà effettuare le consegne nei locali indicati dai responsabili dei servizi Provveditorato ed Economato, a proprio rischio e spese di qualsiasi natura e conseguentemente sopportare tutti gli oneri che potranno determinarsi per ciascuna fornitura anche in relazione alla ubicazione dei magazzini e dei Servizi destinatari alla consegna.
Le consegne dovranno avvenire entro i termini stabiliti e nelle ore in cui i locali stessi sono aperti (dalle ore 9 alle ore 16 dal lunedì al venerdì).
Le ordinazioni potranno anche essere date telefonicamente, quando ciò consegua all'oggetto della fornitura.
La verifica per qualità, misura, peso o quantità, avverrà in presenza di un incaricato della ditta e dei Responsabili dei Servizi Provveditorato ed Economato dell'X.XX. o suo incaricato.
Nel caso in cui la consegna sia comprensiva di installazione, il termine si intende osservato con la posa in opera dell'attrezzatura secondo i criteri stabiliti nei Capitolati speciali o nelle lettere d'invito.
Qualora i Responsabili dei Servizi Provveditorato ed Economato lo ritenga necessario, potrà condizionare l'accettazione della merce al risultato favorevole dell'analisi da eseguirsi presso Laboratori scelti insindacabilmente dall'A.S.L.. In caso di risultato sfavorevole al fornitore, quest'ultimo dovrà pagare il costo delle analisi eseguite.
Qualora, invece, i Responsabili dei Servizi Provveditorato ed Economato rifiuti la merce consegnata, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, l'appaltatore dovrà procedere immediatamente alla sostituzione della merce rifiutata con altra avente le caratteristiche pattuite.
Nel caso in cui i generi somministrati, pur non avendo le caratteristiche pattuite, fossero accettati per inderogabili esigenze di sevizio, l'A.S.L. effettuerà una detrazione, pari al minor valore, sull'importo della fornitura.
Nel caso in cui la ditta dichiari di non poter effettuare, per motivi di forza maggiore, la consegna della merce pattuita, potrà su autorizzazione dell'Amministrazione, consegnare merce diversa, ma con caratteristiche merceologiche analoghe mantenendo invariato il prezzo.
ART. 14 - ACCETTAZIONE DELLA MERCE E COLLAUDO
La presa in consegna ed il regolare collaudo dei prodotti non esonera l'impresa per eventuali difformità quali-quantitative, difetti, imperfezioni che non siano emersi al momento della presa in consegna o callaudazione, ma vengano in seguito accertate.
In tal caso l'impresa è invitata dall'Amministrazione ed effettuare sopralluoghi per eventuali accertamenti.
Le forniture di materiali e di macchine oggetto del contratto sono collaudate dall'Amministrazione che vi provvede attraverso propri funzionari.
L'accettazione e il collaudo devono accertare che i beni presentino i requisiti del contratto o dei Capitolati tecnici dallo stesso richiamati ovvero i requisiti espressi dai campioni esibiti e accettati dall'Amministrazione.
Salvo specifiche prescrizioni contrattuali, i collaudatori sottopongono ad esame, a loro scelta, le quantità di prodotti che ritengono necessarie, senza che l'impresa possa elevare contestazioni o pretese. Possono eseguire, ove consentito dalle caratteristiche dei prodotti anche esami o prove a scandaglio, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali dei prodotti esaminati, si estendano a tutta la partita.
I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti o analisi, possono essere a discrezione dell'Amministrazione, poste a carico dell'impresa.
L'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 5 giorni dalla lettera raccomandata AR di notifica del rifiuto.
Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione ha facoltà di spedire in assegno, all'impresa i beni rifiutati, comprendendo a suo carico tutte le spese di facchinaggio e spedizione, ovvero di trattenerli nel magazzino o nei locali degli uffici destinatari, contro l'applicazione, in tal caso, di una penalità pari al 2% dell'importo dei prodotti da ritirare, per ogni 5cinque giorni di ritardo (art. 20-21).
Il magazzino e gli uffici non rispondono dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate né di eventuali incidenti.
ART. 15 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
L'impresa e sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonchè le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nelle località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro
sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.
Tale ritenuta verrà rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiarerà che l'impresa è posta in regola e la stessa ditta no può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
ART. 16- TUTELA CONTRO TERZI
L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni o di danni arrecati, eventualmente all'Amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alle forniture ed ai servizi.
L'impresa infine assume l'obbligo di garantire all'Amministrazione il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
ART. 17 - RICHIAMI E DIFFIDE
La ditta che durante lo svolgimento di servizi o la esecuzione delle forniture dà motivo a ripetuti rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali clausole penali.
Ove la stessa ditta, nel corso di esecuzione di successive forniture o servizi, incorra in tre diffide per negligenze ed inadempienze, l'Amministrazione ha facoltà di escluderla dalla partecipazione alle gare per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di grave recidiva, può anche cancellarla dall'elenco dei propri fornitori.
ART. 18 - RISOLUZIONI CONTRATTUALI
L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto:
a) in qualunque momento dell'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno;
b) per motivi di pubblico interesse;
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
d) in caso di cessione dell'Azienda, di cessione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro e di pignoramento a carico dell'impresa e nei casi di subappalto e di cessione del contratto;
e) nei casi di morte dell'imprenditore, quando possano venire meno le garanzie a suo tempo fornite;
f) in caso di morte di uno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
g) risoluzione di diritto: nel caso in cui la ditta si renda inadempiente per una o più prestazioni inerente al contratto, l'Amministrazione intimerà al contraente di provvedere all'adempimento entro il termine di 15 giorni o eventualmente inferiore stabilendo che ove il termine fissato decorra senza che si faccia luogo all'adempimento, il contratto si intenderà senz'altro risolto;
h) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente Capitolato.
L'impresa può richiedere la risoluzione :
1) in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa
impresa, secondo quanto disposto dall'art. 1672 C.C.;
2) in caso di eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 X.X. xxxxx che l'Amministrazione ritenga di avvalersi della previsione di cui all'ultimo comma dello stesso art. e cioè della possibilità di adeguare il prezzo al verificarsi di manifesti squilibri, fra costi della prestazione e prezzo pattuito e ciò in ossequio al principio economico-giuridico dell'equilibrio delle prestazioni contrattuali;
3) nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre ai limiti stabiliti.
ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali ripetute per almeno tre volte durante il corso della fornitura e regolarmente contestate alla ditta fornitrice, tramite raccomandata A.R., sarà facoltà dell'A.S.L. di dichiarare, senza formalità di procedura risolto il contratto.
ART. 20 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuativa o periodica, riguardo i quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Con la risoluzione del contratto l'Amministrazione affida a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa od i servizi, in danno dell'impresa inadempiente. L'affidamento avviene alle migliori condizioni di mercato stante le esigenze di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione dei contratti.
All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonchè il risarcimento di ogni eventuale danno. L'importo relativo potrà essere prelevato dal deposito cauzionale e, ove questo non sia previsto o insufficiente, da ogni eventuale credito dell'impresa.
In caso di minor spesa nulla compete all'impresa inadempiente.
ART. 21 - PENALITA'
L'impresa è soggetta a penalità quando:
1) si renda colpevole di manchevolezze o deficienze nella qualità o quantità dei beni forniti o dei materiali impiegati e nel caso in cui questi non corrispondano ai beni oggetto della fornitura;
2) nei contratti di fornitura: non consegni o ritardi la consegna del materiale entro i termini indicati nell'ordine;
3) nei contratti per prestazioni di servizi, non ottempera alle prescrizioni del contratto in ordine al personale da impiegare, alla documentazione da presentare, agli orari ed ai tempi da osservare per gli interventi richiesti;
4) nel caso di ritardo nel ritiro di prodotti rifiutati al collaudo;
5) nei contratti di locazione di beni, ritardi nella consegna, o nella messa in funzione, o nell'intervento di manutenzione, o nell'intervento per eliminare guasti di funzionamento; ovvero quando le attrezzature locate, per cause non dipendenti da forza maggiore, rimangono ferme per guasti o assenza di interventi manutentivi.
ART. 22 - IMPORTI DELLE PENALITA'
Salvo diverse prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione ha facoltà di applicare le seguenti penalità:
1) nel caso di mancata consegna entro i termini prestabiliti l'A.S.L. potrà approvvigionarsi della merce presso altro fornitore addebitando il maggior onere derivante dall'acquisto e ogni altra spesa e danno al fornitore aggiudicatario, oltre alla penale fissa stabilita in misura percentuale del 3% dell'importo della
merce non consegnata;
2) nel caso di ritardo nelle consegna, totale o parziale, o nella messa in funzione di attrezzature acquistate o locate, una penale in misura percentuale dell'1% per ogni decade di calendario di ritardo maturata, calcolata sull'ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo;
3) nei casi di ritardi o di inadempienze in ordine ad interventi di manutenzione, presentazioni di documenti, a inosservanza ad orari di interventi, a fermi di attrezzature o di servizi, penale in misura dell'1% per ogni settimana di calendario di ritardo;
4) nel caso e nella misura previsti dall'art. 13 penultimo cpv.
ART. 23 - MODALITA' DI APPLICAZIONE
L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa, dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Amministrazione. Tale ammontare è addebitato, previo preavviso nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, mediante semplice decurtazione dell'importo della penalità. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione. In tali casi la cauzione dovrà essere reintegrata secondo le modalità previste dal presente Capitolato.
Le penalità non possono per nessun motivo essere abbandonate neanche parzialmente.
ART. 24 - PAGAMENTO E PRESENTAZIONE FATTURE
Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui l'impresa è incorsa, viene effettuato:
a) in unica soluzione, quando la consegna dei beni è stabilita in unico lotto, ovvero quando tale operazione si completa con la messa in opera di tutte le parti componenti la fornitura;
b) per ciascun lotto quando la consegna dei beni è frazionata in lotti;
c) per singoli beni o macchinari o per gruppi di beni , quando la consegna è relativa a specifiche ordinazioni in conto del quantitativo contrattuale;
d) ad epoche stabilite, quando le consegne hanno carattere di somministrazione periodica e regolare;
e) alla fine di ciascun mese di servizio prestato o di locazione, nei casi di prestazione di servizi e di locazione di beni.
I pagamenti sono disposti a 90 gg. ricevimento fattura, dopo il collaudo ed il ricevimento delle merci, attestato dalla dichiarazione di presa in consegna ed a seguito di presentazione di fattura redatta secondo le norme di vigore.
ART. 25 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione della eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura e nella prestazione dei servizi fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
ART. 26 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI
L'appaltatore non potrà sospendere le forniture né rifiutarsi di eseguire il contratto per effetto di contestazione che dovessero sorgere con le parti. Qualora l'impresa si rifiuti, l'Amministrazione ha diritto di commettere ad altri la fornitura di cui abbisogni nei modi e nei termini previsti dall'art. 17 e 19 del presente Capitolato.
ART. 27 - CALCOLO DEI TERMINI
I termini indicati nei contratti, sia per l'Amministratore che per l'impresa, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni, da cui debbano avere inizio i termini stessi.
Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.
Ove siano indicati i mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale, alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.
Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica, o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.
ART. 28 - FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia tra l'ASL e le Ditte fornitrici sarà esclusivamente competente il Foro di Vercelli.
ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Capitolato ed a completamento delle disposizioni da esso contenute, si applicano le norme in materia del R.D. n. 2240/1923 e X.X. x. 000/0000 e successive modificazioni ed integrazioni.
I contratti sono altresì regolati dalle leggi dello Stato in materia di pubbliche forniture.