DISEGNO DI LEGGE
Senato della Repubblica XVIII LEGISL ATURA
N. 2485
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (FRANCO)
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ORLANDO)
e con il Ministro della salute (SPERANZA)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 2021
Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
TIPOGRAFIA DEL SENATO
I N D I C E
Relazione ............................................... . | Pag. | 3 |
Relazione tecnica ........................................ . | » | 5 |
Analisi tecnico-normativa ................................. . | » | 6 |
Dichiarazione di esclusione dall’AIR ...................... . | » | 10 |
Disegno di legge ........................................ . | » | 11 |
Testo dell’Emendamento in lingua ufficiale ................ . | » | 12 |
ONOREVOLI SENATORI. – In data 12 febbraio 1982 tra la Repubblica italiana ed il Princi- pato di Monaco è stata stipulata una Con- venzione generale di sicurezza sociale, suc- cessivamente ratificata con legge 5 marzo 1985, n. 130, ed in vigore a far data dal 1° ottobre 1985. Nella medesima data è entrato in vigore l’Accordo amministrativo comple- mentare, siglato anch’esso il 12 febbraio 1982, con cui sono regolamentate le moda- lità di applicazione della Convenzione ed in- dividuate (articolo 1) le autorità amministra- tive competenti, in ciascuno dei due Stati parte, alla gestione della stessa.
Per l’Italia le autorità sopra citate, cia- scuna con il proprio specifico ambito di competenza, sono le seguenti:
– Istituto nazionale della previdenza so- ciale (INPS): pensioni di invalidità, di vec- chiaia e ai superstiti; prestazioni familiari; prestazioni in denaro per malattia e mater- nità; assegni in caso di morte;
– Ente nazionale di previdenza e assi- stenza per i lavoratori dello spettacolo (EN- PALS): pensioni di invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti dei lavoratori dello spetta- colo;
– Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI): pensioni di invalidità, di vecchiaia ed ai su- perstiti dei dirigenti di aziende industriali;
– Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI): pensioni di inva- lidità, di vecchiaia ed ai superstiti dei gior- nalisti italiani;
– Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL): pre- stazioni in denaro, protesi e grandi apparec- chi in caso di infortunio sul lavoro o di ma- lattia professionale;
– unità sanitarie locali: prestazioni in natura in caso di malattia, maternità, infor- tunio sul lavoro o malattia professionale.
L’Emendamento in esame è inteso a mo- dificare la vigente Convenzione allo scopo di disciplinare il telelavoro svolto da lavora- tori residenti in uno dei due Stati e dipen- denti da un datore di lavoro avente la pro- pria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell’altro Stato.
E ciò in quanto la legge monegasca sul telelavoro (loi n. 1429/2016) è espressa- mente applicabile a tutte le attività di telela- voro svolte da un dipendente con contratto di diritto monegasco che lavori nel territorio del Principato o in quello di uno Stato che con il Principato abbia concluso una conven- zione internazionale di sicurezza sociale da cui sia previsto « il mantenimento dell’affi- liazione del telelavoratore agli organismi di sicurezza sociale del Principato ».
L’emergenza da COVID-19 ha reso ur- gente la modifica di cui si discute, avendo costretto al telelavoro numerosi lavoratori che, pur residenti in Italia, sono alle dipen- denze di aziende del Principato di Monaco. E, d’altra parte, non può non considerarsi che la mancata modifica comporterebbe per le aziende monegasche un aggravio gestio- nale (i datori di lavoro dovrebbero, infatti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della Con- venzione, versare i contributi previdenziali in parte presso il Principato di Monaco ed in parte all’INPS, in relazione all’attività di lavoro svolta in ciascun Paese) tale da poter scoraggiare il ricorso al telelavoro o, peggio, indurre ad assumere comportamenti discri- minatori nei confronti dei lavoratori italiani. A riguardo occorre premettere che la Convenzione vigente prevede, in via gene-
rale, il principio della lex loci laboris, in base al quale i lavoratori, cittadini di uno dei due Stati parte e, tuttavia, occupati nel territorio dell’altro Stato, sono sottoposti alla legislazione del Paese del luogo di lavoro (articolo 4).
La proposta emendativa di cui si discute intende apportare un’eccezione al predetto principio generale, ulteriore rispetto a quelle già previste e declinate nel paragrafo 2 del- l’articolo 4.
A tal fine, l’articolo 1 dell’Emendamento in esame introduce, al paragrafo 2 del citato articolo 4, la lettera f), ivi prevedendo l’as- soggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati con- traenti, che esercitano un’attività in telela- voro o in altra modalità a distanza nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede sociale o il cui domicilio sia fissato nel territorio dell’al- tro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell’orario di lavoro settimanale conti- nui a svolgersi nei locali del datore di la- voro stesso.
L’articolo 2 dell’Emendamento prevede che le autorità competenti verifichino il ri-
spetto delle condizioni previste dall’articolo 1, procedendo a una verifica dell’applica- zione delle disposizioni inserite dall’Emen- damento stesso, trascorsi tre anni dalla data della sua entrata in vigore.
L’articolo 3 prevede che l’Emendamento sia attuato nel rispetto delle legislazioni ita- liana e monegasca, oltre che del diritto in- ternazionale applicabile e, per quanto con- cerne la parte italiana, nel rispetto degli ob- blighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.
L’articolo 4 dispone che i Paesi contraenti sosterranno, nei limiti delle rispettive dispo- nibilità finanziarie, le spese derivanti dall’at- tuazione dell’Emendamento in esame senza generare oneri aggiuntivi.
L’articolo 5 stabilisce che qualsiasi con- troversia emerga nell’interpretazione o nel- l’applicazione dell’Emendamento sarà risolta in via amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra i Paesi contraenti.
L’articolo 6 prevede, infine, che ciascuna parte contraente notifichi all’altra la conclu- sione dei lavori finalizzati all’entrata in vi- gore dell’Emendamento, che avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’ultima notifica.
RELAZIONE TECNICA
La proposta di modifica della Convenzione generale di sicurezza sociale del 12 febbraio 1982, presentata il 6 maggio 2019 dall’Ambasciata del Principato di Monaco e firmata il 10 maggio 2021, è tesa a disciplinare l’esercizio del telelavoro a seguito dell’emergenza da Covid-19.
In particolare, la modifica della convenzione riguarda il paragrafo 2 dell’articolo 4 e prevede che «i lavoratori subordinati o assimilati ai subordinati, residenti nel territorio di uno dei due Paesi contraenti che esercitano, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede sociale o il domicilio sia fissato in uno dei due Paesi contraenti, un’attività in telelavoro dal territorio dell’altro Paese contraente, sono assoggettati alla legislazione del Paese contraente nel cui territorio il datore di lavoro ha la sua sede sociale o il suo domicilio, a condizione di effettuare almeno un terzo del loro orario di lavoro settimanale nei locali del datore di lavoro».
Il Dipartimento degli Affari Sociali del Principato di Monaco indica in circa 1000 i soggetti residenti in Italia potenzialmente ammissibili al telelavoro alla data del 31/12/2018.
L’emergenza da Covid-19 ha reso urgente tale modifica in quanto ha costretto al telelavoro molti lavoratori residenti in Italia che lavorano alle dipendenze di aziende del Principato di Monaco. Attualmente tali rapporti di lavoro risultano disciplinati dal paragrafo 1 dell’art. 4 della Convenzione e quindi, in caso di telelavoro, i datori di lavoro dovrebbero versare i contributi previdenziali in parte presso il Principato di Monaco ed in parte all’INPS, in relazione all’attività di lavoro svolta in ciascun Paese.
La mancata modifica della Convenzione del 1982 comporterebbe quindi, per le aziende monegasche, l’onere di versare la contribuzione in Italia con un aggravio gestionale tale da indurle a scoraggiare il ricorso al telelavoro o addirittura ad assumere comportamenti discriminatori nei confronti dei lavoratori italiani, privilegiando l’assunzione di soggetti appartenenti a paesi UE con i quali è stato già ratificato l’accordo sul telelavoro.
Pertanto, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 dell’Emendamento e considerato l’esiguo numero di lavoratori potenzialmente coinvolti, dall’Emendamento stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell’art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito positivo ☒ negativo ☐
16/12/2021
Il Ragioniere Generale dello Stato Firmato digitalmente Xxxxxx Xxxxxxxx
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
SPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERN
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo Coerenza con il programma di Governo
L’obiettivo dell’intervento è quello di consentire l’applicazione di accordi di telelavoro ai cittadini italiani che lavorano alle dipendenze di datori di lavoro operanti nel Principato di Monaco
2) Analisi del quadro normativo nazionale
Il telelavoro in Italia trova la sua fonte nell’Accordo interconfederale del 9 giugno 2004, con il quale le parti sociali hanno dato esecuzione all’Accordo quadro sul telelavoro siglato il 16 luglio 2002 dalle parti sociali europee
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti
L’approvazione della clausola integrativa proposta (lettera f) paragrafo 2, della Convenzione) non comport alcuna variazione rispetto alla situazione attuale: i lavoratori cui venga accordato il telelavoro continuerebbero ad essere gestiti dall’ente di previdenza del Principato, con continuità del regime previdenziale applicato.
Tale previsione appare la logica conseguenza del fatto che il telelavoro anche nell’ordinamento taliano costituisce soltanto una differente modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, che non modifica sostanzialmente gli altri elementi del contratto di lavoro
4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali
Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali
5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni
speciale, nonché degli enti locali
L’intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all’art.117, comma 2, lettera a) della
Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale
6) erifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza
sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione
Non emergono profili di incompatibilità
7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa
rattandosi di un progetto di emendamento lla Convenzione risulta possibile la previsione di delegificazione né di semplificazione normativa
8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell ter
Ad oggi non isulta all’esame del Parlamento analogo progetto di legge
9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
n materia risultano pronunce giurisprudenziali né giudizi di costituzionalità pendenti su medesimo o analogo oggetto
ONTESTO NORMATIVO OMUNITARIO E INTERNAZIONAL
10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario
Il telelavoro in Italia trova la sua fonte nell’Accordo interconfederale del 9 giugno 2004, con il quale le parti sociali hanno dato esecuzione all’Accordo quadro sul telelavoro siglato il 16 luglio 2002 dalle parti sociali europee.
Rispetto alle previsioni ivi contenute, la legge monegasca sul telelavoro (Loi n. 1429/2016) risulta sostanzialmente compatibile, a partire dalla definizione: entrambi gli ordinamenti, infatti, considerano il telelavoro una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa basata sulle tecnologie dell’informazione e caratterizzata dal fatto che l’attività lavorativa viene prestata fuori ai locali del datore di lavoro.
Le principali differenze si rinvengono nel fatto che la legge 429 he costituisce norma di ordine pubblico e, come tale, inderogabile hiarisce che:
il telelavoro può riguardare solo parte (non più dei due terzi) dell’attività lavorativa (art. 1)
la parte restante (un terzo) deve svolgersi sul territorio monegasco (art. 1);
non può essere considerata in telelavoro, l’attività prestata in locali decentralizzati dell’imprenditore o messi a disposizione dell’imprenditore (art. 1);
ove l’accordo di telelavoro sia stato convenuto successivamente alla stipula del contratto di lavoro, le parti possono recedere unilateralmente solo entro sei mesi dall’accordo stesso, per quanto come nell’ordinamento italiano ed europeo sia sancito il principio di vol xxxxxxxx e di reversibilità del telelavoro (art. 6);
è previsto un diritto di priorità in favore del telelavoratore che intenda tornare ad operare secondo modalità ordinarie presso la sede del proprio datore, sul quale grava correlativamente un obbligo di informare il lavoratore circa la disponibilità di posti ordinari (art. 9, punto 3).
Inoltre, nella legge monegasca non si rinvengono disposizioni specifiche in merito:
all’eguaglianza di trattamento quanto alle condizioni di lavoro applicabili al telela
rispetto ai comparabili che svolgono attività nei locali dell’impresa. Sul punto, infatti, diversamente dall’Accordo interconfederale del 2004 che contiene una espressa previsione all’art. 3, la loi 1429/2016 garantisce al telelavoratore esclusivamente “gli stessi diritti collettivi, le stesse possibilità di carriera e il medesimo accesso alle informazioni e alla formazione” rispetto agli altri dipendenti (art. 8). Questo aspetto viene, pertanto, chiarito all’interno dell’addendum, dove si fa riferimento ad “uguali condizioni di lavoro”;
alla salute e alla sicurezza del telelavoratore, per le quali il decreto ministeriale di attuazione della legge monegasca rinvia a clausole da inserire obbligatoriamente nell’accordo di telelavoro: su questi aspetti, invece, l’art. 7 dell’Accordo interconfederale prevede espressamente una responsabilità del datore di lavoro (“conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari come recepite, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili”). La disposizione in esame precisa, inoltre, che “al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro”; ove il telelavoro si svolga nel domicilio del lavoratore, l’accesso è subordinato ad un preavviso e al consenso da parte del lavoratore, che però può sempre chiedere ispezioni
Il punto è meritevole di particolare attenzione, soprattutto con riguardo alla possibilità che il telelavoro sia svolto non presso il domicilio del lavoratore, ma presso un telecentro o un centro di
working.
È per questa ragione che il progetto di emendamento proposto chiarisce quale sia la legge di riferimento in materia e rinvia per l’individuazione delle autorità amministrative chiamate ad effettuare le eventuali verifiche ispettive e delle modalità con le quali dette verifiche dovrebbero svolg rsi ad una integrazione del vigente Accordo amministrativo complementare
11) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Commissione Europea sul
medesimo o analogo oggetto
Non risultano procedure d’infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto
12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi
L’intervento normativo in oggetto risulta compatibile con gli obblighi internazionali n materia
13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. Non risultan linee prevalenti della giurisprudenza da segnalare sulla materia oggetto del progetto i emendament
14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi
dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto
Non si rilevano linee prevalenti della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo sulla
materia oggetto el progetto di emendamento
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea
La possibilità di telelavorare, così come previsto dalla proposta emendativa, è già attualmente garantita ai cittadini francesi, in virtù di una specifica modifica apportata in tal senso all’analoga onvenzione franc monegasca nel 2014 (con accordo integrativo del 18 marzo 2014). Ciò determina evidentemente una palese disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti sulla base della nazionalità, ancor più grave in questa fase di emergenza sanitaria in cui il telelavoro si caratterizza come uno degli strumenti più idonei a limitare gli spostamenti, senza impattare sui
livelli occupazionali
QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO
1) dotte dal testo, della loro necessità,
della coerenza con quelle già in uso
Non si rilevano nuove definizioni normative
) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi
La verifica è stata effettuata con esito positivo
) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti
l progetto i emendamento n esam ntroduce modifiche integrazioni alle disposizioni vigenti
) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro
traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo
testo in esame non prevede alcuna rogazione
5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Il progetto in esame non contiene norme aventi la suddetta natura
) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo
Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto
) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione
Non previst lcun successivo atto attuativ
) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni stat
inanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Allo stato, non appare necessario acquisire o commissionare elaborazioni statistiche in relazione alla materia oggetto di regolazione
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL’AIR
DISEGNO DI LEGGE
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è auto- rizzato a ratificare l’Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Mo- naco il 10 maggio 2021.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all’E- mendamento di cui all’articolo 1, a decor- rere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 dell’Emendamento stesso.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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