COMUNE DI PONTE NOSSA
COMUNE DI PONTE NOSSA
Provincia di Bergamo
UFFICIO TECNICO
CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO
PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO D’AFFITTO PER L’ALPE PASCOLIVA LETEN
Allegato alla determinazione UTC n. del
Ponte Nossa, li 12.04.2016
IL RESPONSABILE AREA UFFICIO TECNICO
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente capitolato disciplina l'affidamento del contratto di affitto dell'Alpe Leten, posta in Comune di Parre, distinta in catasto ai mappali 1735,1736,1737,1739,1740,1741,1956,1957 di complessive ha 211.92.70 confinante con il Comune di Parre con i mappali 1781, 1955, 1734, 2301, 2302, 2303, 2434 e con il Comune di Premolo.
Dall'affitto è escluso il terreno delimitato, nella parte anteriore, dal recinto del rifugio attualmente esistente.
E' inoltre esclusa la parte di terreno posteriore al rifugio fino ad una distanza di 10 metri dai muri dello stesso.
E' escluso infine il terreno attorno alla sorgente, fino ad una distanza di 10 metri, e tutta la fascia a monte della stessa, come evidenziato dalla cartografia allegata. Ciò a tutela della igiene dell'acqua utilizzata dal rifugio e dalla cascina.
Restano inoltre escluse le aree boschive incluse nei mappali ed in particolare il taglio della legna tranne quanto annualmente concordato con il Comune.
Dall’affitto sono esclusi il rifugio e l’edificio adibito a legnaia. Sono incluse invece la cascina e la tettoia per il riparo degli animali accostata al lato posteriore della legnaia.
Il contratto viene stipulato in base all'articolo 45 della legge 3.5.1982, n. 203, e pertanto il medesimo potrà essere legalmente sottoscritto solo con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole.
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata di anni UNO (1) a decorrere dall'annata agraria di stipulazione, ai sensi dell'art. 52 della legge 3.5.1982, n. 203. La scadenza è fissata per la fine di ottobre dell’ anno di validità del contratto.
E' escluso il rinnovo tacito del contratto. Quindi alla scadenza indicata il rapporto avrà termine senza necessità di disdetta o di comunicazione di sorta da parte di alcuna delle parti. E’ facoltà di entrambe le parti dare disdetta del contratto nel corso dello stesso. La disdetta deve essere comunicata entro la fine del periodo di monticazione in modo da consentire lo sgombero del materiale dalla cascina. In caso di disdetta il contratto cesserà di validità dalla fine di ottobre. Nel caso di disdetta successiva al termine del periodo di monticazione il contratto avrà termine alla fine del periodo di monticazione successivo, salvo diverso accordo tra le parti.
ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO D'APPALTO
Il canone d'affitto dovrà essere versato al Comune in un'unica soluzione presso la Tesoreria Comunale all’atto di sottoscrizione del contratto di affitto.
In caso di mancato pagamento non verrà sottoscritto il contratto d’affitto e verrà di conseguenza immediatamente revocata la determina di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà a favore del secondo in graduatoria il quale avrà i medesimi obblighi di cui al presente articolo.
ART. 4 - CAUZIONE
A garanzia della perfetta osservanza del contratto di affitto, l'affittuario al momento della firma del contratto dovrà presentare polizza fideiussoria pari a € 5.000,00.
ART. 5 - SPESE DI CONTRATTO
Sono a carico dell'affittuario tutte le spese di asta, di contratto, di bollo, di registrazione e tutte le spese inerenti e conseguenti.
ART. 6 - DIVIETO DI SUBAFFITTO
L'affittuario non può subaffittare l'Alpe Leten neanche in parte senza il preventivo consenso scritto da parte del Comune.
E' pure vietata qualsiasi cessione di godimento con o senza corrispettivo.
La violazione di tali norme comporta la rescissione immediata e senza compensi da parte del Comune. La cauzione verrà trattenuta dal Comune a compensazione dell’inadempienza.
ART. 7 - DIRITTO DI PASCOLO
Il diritto di pascolo si estende a tutte le superfici fissate nell'art. 1. L'esercizio del pascolo avverrà successivamente per zone diverse (turni di pascolo) tenendo conto della capacità produttiva, del maggiore o minore sviluppo dell'erba, determinato dall'altitudine o dal decorso stagionale ed in modo tale che non avvengano soste troppo lunghe in talune zone e troppo brevi in altre.
ART. 8 – CONSEGNA E RICONSEGNA ANNUALE
Tutti gli anni, prima della monticazione il Comune procederà alla consegna all'affittuario di tutti gli immobili ed accessori facenti parte integrante dell'Alpe affittata e le relative spese saranno a carico dell'affittuario. Della consegna delle chiavi verrà dato conto in un apposito verbale.
Ogni anno, al termine della monticazione, l'affittuario dovrà riconsegnare l'Alpe e le chiavi della baita, pena l'immediata risoluzione del contratto. La riconsegna avverrà con le stesse modalità della consegna e con redazione di apposito verbale.
Eventuali danni riscontrati in tale occasione verranno ripristinati dal Comune a spese del concessionario, salvo la facoltà dello stesso di effettuare le riparazioni richieste entro il
termine del successivo periodo di monticazione nel caso il contratto non sia giunto al termine.
Eventuali proroghe del periodo di monticazione per giustificati motivi vanno preventivamente concordate con il Comune e devono ottenere un’autorizzazione scritta.
ART. 9 – RICONSEGNA A FINE CONTRATTO
Alla scadenza del contratto avrà luogo la riconsegna degli immobili affittati. Nel verbale di riconsegna saranno indicate tutte le condizioni in cui l'Alpe viene riconsegnata, specificando l'eventuale esistenza di danni e il loro ammontare.
L'Amministrazione Comunale avrà diritto di rivalersi sull'affittuario per ogni risultanza discordante tra il verbale di consegna e quello di riconsegna prelevando l'eventuale addebito su tutto o su parte della cauzione. Qualora quest'ultima non sia sufficiente a ripagare i danni riscontrati, sarà comunque obbligo dell'affittuario corrispondere la differenza.
ART. 10 - CARICO DI PAGHE
Il carico dell'Alpe Leten non dovrà essere inferiore a 50 e superiore a 70 paghe.
Per paga si intende la bovina che abbia fatto la muta dei primi due incisivi, per mezza paga la bovina che abbia superato l'anno di età senza aver ancora effettuato la muta di cui sopra, per quarto di paga o piede la vitella di età inferiore ad anni uno.
La paga corrisponde altresì a sei pecore, a mezzo cavallo o mulo, a quattro suini e a un asino.
Almeno il 50% del carico di paghe dovrà appartenere alla razza bovina ai fini di un corretto utilizzo e mantenimento dell’Alpe.
In qualunque momento il Comune si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi in loco al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato.
In caso si verificassero delle inadempienze verrà immediatamente revocato il contratto d’affitto e escussa la relativa fideiussione depositata a garanzia, senza che l’affittuario possa vantare alcuna richiesta di risarcimento.
E’ vietato il pascolo delle capre.
Ogni deroga per giustificati motivi ai limiti prescritti deve essere rilasciata in forma scritta dal Comune.
ART. 11 - OBBLIGHI DELL'AFFITTUARIO
L'affittuario dovrà attenersi al carico stabilito per l'Alpe di cui all'art. 10. Per ogni paga in più o in meno del carico che si riscontrasse in sede di controllo, dovrà corrispondere una penalità pari a Euro 250,00.
Qualora il carico riscontrato superi di 10 paghe quanto stabilito dall’art. 11 il Comune provvede alla rescissione del contratto trattenendo la cauzione, oltre alle penalità previste.
L'affittuario dovrà inoltre osservare:
che gli animali che saranno sull'Alpe per il consumo dei prodotti secondari della lavorazione del latte dovranno essere ferrati al grugno
è vietato caricare l'Alpe con soli ovini
la durata della monticazione non potrà eccedere i giorni 90 (novanta) consecutivi e questo termine non potrà essere protratto neppure con una parte della mandria. In caso di abbondanza di erba o di impedimenti per la demonticazione, la Commissione Comunale potrà concedere un'eventuale posticipazione della demonticazione che dovrà comunque avvenire entro il 10 settembre
nel periodo intercorrente tra la demonticazione e la monticazione l'affittuario non potrà esercitare in Alpe, a nessun titolo, pascolo di sorta, salvo diversa disposizione scritta da parte della Commissione Comunale
è vietato subaffittare l'Alpe anche parzialmente senza speciale autorizzazione scritta del Comune. In tutti i casi, anche ottenendo detta autorizzazione, l'affittuario originario si intende nondimeno obbligato all'adempimento del presente Capitolato in ogni sua parte
l'affittuario conduttore ha l'obbligo di provvedere a conservare in buono stato di godimento tutti i manufatti dell'Alpe con la diligenza di buon padre di famiglia, secondo le disposizioni della Legge e del Codice Civile
l'affittuario dovrà provvedere alla manutenzione di tutte le pozze e gli abbeveratoi distribuiti sull'Alpe mantenendole annualmente puliti e sempre in perfetta tenuta
l'affittuario è obbligato a tenere in perfetto stato di manutenzione, aperte e sgombre le strade e i sentieri, sia quelli esistenti che quelli che venissero aperti durante l'affittanza e serventi i terreni affittati. Sono da considerasi inclusi, per la parte gravante sul terreno oggetto dell’affitto, i percorsi di transito tra il rifugio, la cascina e gli altri edifici
resta assolutamente vietato all'affittuario alterare, spostare e rimuovere i termini, le opere e le siepi di confine e i recinti attorno al rifugio
annualmente l'affittuario, prima della monticazione, dovrà denunciare alla all’Ufficio Tecnico comunale il numero e le specie degli animali che intenda condurre sull'Alpe e durante il corso dell'alpeggio denuncerà le eventuali variazioni
il conduttore ha l'obbligo di provvedere alla raccolta in mucchi dei sassi che si trovassero sparsi sul pascolo
il conduttore deve denunciare immediatamente alla Commissione Comunale danni o deterioramenti dell’alpe e dei manufatti annessi prodotti da terzi. In caso di omessa denuncia i danni verranno addebitati al conduttore stesso.
ART. 12 - MANUTENZIONE
Tutte le opere o manufatti esistenti nell'Alpe, escluse quelle inerenti al rifugio, saranno date in consegna all'affittuario. Dette opere o manufatti durante il corso del rapporto
contrattuale dovranno essere mantenute dall'affittuario con la diligenza del buon padre di famiglia e, allo scadere del contratto, saranno riconsegnate al Comune in buono stato d'uso. L'affittuario è tenuto ad estirpare i cespugli inutili quali i rododendri, i ginepri, roveti e spineti, nonché quelli presenti isolatamente di nocciolo o di ontano alpino nei terreni pascolivi.
L'affittuario deve curare la manutenzione delle strade e sentieri esistenti nel pascolo la pulizia e la buona tenuta degli abbeveratoi ed in genere compiere tutto quanto necessiti per la buona conservazione di tutti i manufatti ed accessori nonché i mobili ed attrezzi annessi all'Alpe.
Le manutenzioni straordinarie dei manufatti sono a carico del Comune
ART. 13 - INGRASSAMENTO E LETAME
Tutto l'ingrasso prodotto sull'Alpe sarà ivi impiegato. Le parti dell'Alpe da concimare annualmente saranno determinate dall'apposita Commissione Comunale.
La mandria dovrà essere gestita in modo da non provocare l’accumulo di deiezioni su particolari zona del pascolo, che danneggino il cotico e la fertilità dello stesso.
Tutte le ceneri prodotte sull'Alpe dovranno essere sparse come concime nei luoghi dove deve essere fatta la mandratura.
Le particelle che annualmente dovranno essere assegnate all'ingrasso saranno quelle nelle quali fossero eventualmente stati praticati lavori di miglioramento fondiario.
Nei dieci giorni successivi alla chiusura dell'alpeggio tutto il letame residuato nei parchi, sulle piazzole e comunque sparso sull'alpe verrà sminuzzato e sparpagliato uniformemente in giusta misura sulla maggiore estensione possibile di suolo nelle particelle assegnate all'ingrasso per quello trasportabile o sul terreno circostante per quello sparso e non facilmente trasportabile.
Tutto il letame che si trovasse inutilmente sull'Alpe dopo dieci giorni dalla demonticazione verrà fatto spargere a spese del concessionario.
ART. 14 - MALATTIE DEL BESTIAME
Manifestandosi durante la stagione dell'alpeggio malattie del bestiame monticato, il conduttore ne darà immediatamente avviso a norma ed agli effetti delle vigenti disposizioni di Polizia Veterinaria.
In caso di mortalità totale o parziale del bestiame il concessionario dovrà comunque corrispondere il canone intero.
ART. 15 - SPOSTAMENTO DEL BESTIAME SUL PASCOLO
Il bestiame dovrà essere condotto al pascolo raccolto in una mandria unica o diviso in due o tre gruppi, restando in modo assoluto proibito il pascolo vagante.
ART. 16 - COMPENSI PER DANNI ALLE OPERE
Il concessionario non può pretendere compensi per atti di vandalismo, furti, danneggiamenti dei manufatti, materiali in opera o dei mobili facenti parte l'arredamento della cascina.
ART. 17 - INADEMPIENZE E PENALITA'
Nel caso di negligenza e mancanza da parte dell'affittuario nell'adempimento degli obblighi da lui assunti e specificamente elencati nei precedenti articoli, il Sindaco, dopo un ordine dato senza effetto, sarà in pieno diritto di provvedere d'ufficio ad ogni mancanza facendo eseguire i lavori necessari a carico dell'affittuario.
L'apposita Commissione Comunale eserciterà la vigilanza delle Alpi pascolive affittate. Sono stabilite, in aggiunta a quelle elencate nei precedenti articoli, le seguenti penalità:
per sconfinamento all’interno delle aree escluse dal pascolo come elencate nell’articolo 1: Euro 250,00, oltre alla facoltà del Comune di rescindere immediatamente il contratto
per ogni animale intervenuto prima o dopo il periodo stabilito per l'alpeggio: Euro
250 per ogni paga ed in proporzione per il bestiame considerato multiplo o sottomultiplo di una paga
per suddivisione arbitraria della mandria, pascolo vagante e per le destinazioni a scopi diversi del pascolo: Euro 250
per subaffitto clandestino: Euro 250 oltre alla facoltà del Comune di rescindere immediatamente il contratto
per l'inquinamento delle acque ed abusiva derivazione: Euro 250 oltre alla facoltà del Comune di rescindere immediatamente il contratto
per la mancata manutenzione dei sentieri e opere di difesa: Euro 250 oltre il risarcimento delle spese sostenute per la manutenzione
per trascurato isolamento di animali malati o per mancata denuncia di malattie infettive o per mancata presentazione dei certificati sanitari: Euro 250
per mancata pulizia dei fabbricati, ricoveri ecc. : Euro 50 oltre le spese di una eventuale pulizia straordinaria che si rendesse necessaria
per irregolare sfruttamento del pascolo: Euro 250
per mancato decespugliamento: Euro 250 oltre le spese necessarie per effettuare l'operazione
manomissione dei confini: Euro 250 oltre alle spese necessarie per ripristinare le delimitazioni
ART. 18 - CONTROVERSIE
Per le controversie che dovessero sorgere fra il Concessionario e l'Amministrazione Comunale circa l'esatta osservanza delle norme contenute nel presente capitolato, così pure durante il contratto ed alla fine della concessione (che non siano potute definire per via amministrativa) quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa, finanziaria o giuridica, nessuna esclusa, la decisione sarà demandata ad un collegio arbitrale (da uno a tre arbitri) da nominarsi in comune accordo fra le parti.
Il giudizio arbitrale sarà inappellabile e verrà pronunciato ed intimato alle parti nelle sole vie amministrative, ammettendo già fin d'ora da ciascuno degli interessati di voler espressamente rinunciare ad ogni formalità di procedura giudiziale e ritenendo che le spese arbitrali saranno a carico della parte soccombente.
In caso di dubbio, si riterranno comunque parte integrante del contratto nei rapporti tra concessionario e Amministrazione concedente, le disposizioni del Codice, delle Leggi sulle opere pubbiliche e dei Regolamenti, che sono e che saranno emanati circa la concessione in oggetto.
ART. 19 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FORESTALI
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia amministrativa e forestale, richiamandosi in particolare al Regolamento Generale sulla contabilità dello Stato e alla Legge Forestale.
ART. 20 - DEROGA NORME SUI CONTRATTI AGRARI
Il presente capitolato viene stilato in deroga alla legge n. 203 del 3.5.1982 "Norme sui contratti agrari" con l'assistenza dell'organizzazione professionale scelta dal contraente. Giusta quanto disposto dall'art. 45 della legge n° 203 del 3.5.1982.
ART. 21 - CLAUSOLE PARTICOLARI
Il Comune si riserva il diritto di rimboschire alcune aree aventi carattere protettivo nei confronti delle sorgenti o inaccessibili al bestiame bovino, senza che all'affittuario competano compensi, intanto che la superficie interessata è inferiore o uguale al 10% della superficie pascoliva. In caso contrario verrà riconosciuto al locatore un equo compenso.
I rifiuti dovranno essere trasportati a valle e smaltiti secondo le norme vigenti.
Le carogne di animali morti all'alpeggio dovranno essere bruciate e sepolte salvo disposizioni più restrittive di leggi, regolamenti e autorità sanitarie
Su tutto il territorio in affitto, durante la stagione dell'alpeggio sarà vietata la circolazione di veicoli non autorizzati.
Il Comune si riserva il diritto di tagliare le piante nella parte boschiva delle montagne date in affitto, fare scavi per ricerche minerarie ed idriche e per estrazioni di sabbia, nonché posa di pali od altri infissi, senza l'obbligo di corrispondere indennità agli affittuari
Sono esclusi risarcimenti per riduzioni dell’area pascoliva dovuti a eventi di natura geologica o atmosferica (frane, smottamenti, trombe d’aria e affini).
La cascina resta nella piena disponibilità del Comune per interventi di manutenzione e migliorativi dopo la demonticazione e fino alla successiva monticazione.
Per le attività casearie è obbligatorio utilizzare bruciatori a gas invece del fuoco di legna
L’affittuario dovrà attuare tutti i comportamenti e le cautele necessari per garantire sicurezza e rispetto degli utilizzatori del rifugio
Viene riconosciuto il diritto di prelazione così come previsto ai sensi della legge 203/82 articolo 4 bis