Ministero della Giustizia Dipartimento amministrazione Penitenziaria
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Ministero della Giustizia
Dipartimento amministrazione Penitenziaria
Direzione Casa Xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xx XXXXXXXXX
Affidamento in concessione del servizio di gestione del bar-spaccio all’interno dell’Istituto Penitenziario di XXXXXXX
Tra
La Direzione della Casa Circondariale di XXXXX , in nome e per conto dell’Ente di Assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria, rappresentato dal Dr. XXXXXXXXXXXXX Direttore Pro tempore
e
la cooperativa sociale …………….con sede legale in …………….., P. Iva e codice fiscale ………………. iscritta presso il registro delle imprese di ………….al n. ……….. del ……….., nella persona del legale rappresentante …………………
premesso
- che il consiglio di Amministrazione dell’ente, nella seduta del 23 febbraio 2011, ha deliberato l’affidamento in concessione del servizio bar spaccio presso gli istituti, scuole e servizi, ai sensi dell’art. 2 lettera D dello statuto dell’Ente a cooperative sociali;
- che l’ente assistenza con nota n. 176597 del 3 maggio 2011 ha autorizzato ai sensi dell’art. 5 della legge 381/1991 l’affidamento in concessione del servizio di cui sopra;
- Che l’affidamento della gestione dello spaccio rappresenta per l’Amministrazione la possibilità di avviare un percorso formativo e
la creazione di posti di lavoro per la popolazione detenuta oltre ad un notevole risparmio in termini di ottimizzazione delle risorse umane;
- Che la Cooperativa sociale XXXXXXXXXXXX ha dato la sua disponibilità alla gestione in via sperimentale, nelle modalità indicate nella proposta XXXXXXXXXXX .xxx XXXXXXX che diviene parte integrante della presente convenzione;
(oppure :
Che a seguito di gara informale tra le seguenti cooperative (o associazione di promozione sociale o associazione di volontarito…..) …..la cooperativa XXXXXXXXX ha presentato l’offerta più conveniente XXXXXXXXXXXXX
- che si è provveduto regolarmente alla informativa alle XX.XX. locali in data XXXXXXXXXX
visto
- l'art. 20 e 20 –bis della legge 26 luglio 1975 n.354 e successive modificazioni;
- l'art.47 del D.P.R. 30 giugno 2000 n.230;
- gli artt.2 e seguenti della Legge 22 Giugno 2000 n.193, recante norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti;
- gli artt. 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n.381, come modificato dalla legge 22 giugno 2000, n.193;
- l’art. 30 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni;
- il D.M. 9 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -Serie generale- del 23 maggio 2002;
- il D.M. 25 febbraio 2002, n.87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 9 maggio 2002;
- il regolamento interno dell’Istituto ;
le parti convengono
PARTE I
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR- SPACCIO ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
art. 1
oggetto della concessione
L’Ente di assistenza, nella persona del direttore dell’Istituto, affida in concessione il servizio di gestione del bar-spaccio all’interno della casa circondariale/reclusione di XXXXXXXXXXXXXXX alla cooperativa XXXXXXXXXXXXXXXX, di seguito denominata anche concessionario .
Il servizio consiste nella somministrazione quotidiana di bevande ed alimenti, secondo gli orari concordati, come previsto nell’offerta presentata dalla coopertiva XXXXXXXXXXXXXX .
Per l’espletamento del servizio, l’amministrazione mette a disposizione della Cooperativa Sociale – in comodato d’uso gratuito - appositi locali ubicati all’interno della struttura di cui al successivo art. 17 della presente convenzione.
Si precisa che l’utilizzo del servizio-bar e buffet freddo e caldo è facoltativo da parte della utenza e pertanto la cooperativa concessionaria del servizio, non potra’ avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche della convenzione per la eventuale mancata utilizzazione del servizio da parte del personale.
si precisa altresì, che nell’immobile sono presenti distributori di generi di conforto che coesisteranno con il servizio affidato in concessione.
il concessionario potra’ avanzare alla direzione apposita richiesta, alla scadenza dei contratti in vigore, qualora ritenga di provvedere, in proprio ed a proprie spese, ad installare e collocare negli spazi adiacenti al locale e comunque individuati dalla direzione, appositi distributori automatici per la erogazione delle bevande calde e fredde e generi di conforto, secondo il seguente dettaglio:
- n. XX distributori di bevande calde e fredde
- n. xx distributore di generi di conforto
I predetti distributori dovranno restare obbligatoriamente in funzione durante l’arco della giornata ed in particolare durante l’orario di chiusura del servizio bar-spaccio.
Tutte le spese di installazione e di manutenzione restano a totale carico del gestore.
La concessione è soggetta a tutte le norme di Legge in materia di somministrazione di alimenti e bevande effettuate con distributori automatici, nonche alle norme fiscali vigenti in materia.
Gli introiti dei distributori contribuiscono ad incrementare il fatturato della cooperativa, ai fini del calcolo degli oneri per la concessione del servizio nella misura di cui al successivo art. 11.
Non forma – allo stato – oggetto di concessione la distribuzione e vendita dei tabacchi, nelle more della definizione con l’amministrazione dei monopoli circa le modalità di utilizzo delle licenze delle rivendite speciali dei generi di monopolio ai sensi del 4 comma dell’art. 53 del d.p.r. 14 ottobre 1958, n. 1074.
E’ vietata la installazione di videogiochi.
Data la peculiare caratteristica del servizio oggetto della presente convenzione, cioè esercizio non aperto su piazza o su strada pubblica e non aperto incondizionatamente al pubblico, ma funzionante in locali situati all’interno della casa cicondariale/reclusione di XXXXXXXXXXXXX ove possono accedere soltanto coloro che abbiano giusto motivo di trovarsi all’interno di essi (personale dipendente, visitatori ed utenti autorizzati), il concessionario gestore riconosce e da atto senza riserva alcuna, che non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del cosidetto avviamento commerciale impegnandosi, quindi a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo e dichiarandosi sin d’ora soddisfatto e tacitato di ogni eventuale diritto che potesse eventualmente far valere in sede od a seguito della scadenza o della risoluzione anticipata, per qualsivoglia ragione della convenzione.
art. 2
durata della concessione
La presente convenzione ha durata di XXXXXXXX mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei locali, di cui al successivo art. 19.
Al termine del periodo la Direzione dell’Istituto Penitenziario, verificherà l’opportunità di riaffidare il servizio alla cooperativa contraente per ulteriori mesi XXXXX .
L’avvio del procedimento di riaffidamento verrà comunicato al concessionario almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale. In tale occasione potranno eventualmente essere rinegoziate le condizioni contrattuali tenendo conto dei risultati della gestione .
E’ escluso il rinnovo tacito.
art. 3
modalità ed espletamento del servizio
IL servizio dovrà essere svolto a regola d’arte nel pieno rispetto di tutte le normative in materia e di quanto disposto nel successivo art. 4.
Il personale impiegato dovrà essere adeguato sia per numero che per qualifica. in modo da garantire la perfetta continuità e regolarità del servizio e dovrà essere in regola con le norme igienico sanitarie ed assicurative e previdenziali.
Il concessionario ha facoltà di ampliare l’offerta dei generi nell’ambito della somministrazione e produzione alimentare, previo accordo con la Direzione.
Il concessionario dovrà garantire il servizio tutti i giorni, festivi inclusi, senza alcun onere aggiuntivo.
In occasione di emergenze e di eventi di natura straordinaria il servizio dovrà comunque essere garantito oltre l’orario convenuto per tutto il tempo necessario che sarà concordato con la Direzione.
Il servizio bar-spaccio dovrà essere funzionante dalle ore XX:XX alle ore XX.XX dal lunedi al venerdi.
dalle ore xx.XX alle ore xx.XX nelle giornate di sabato e domenica.
art. 4
generi di consumo e listino prezzi
Il concessionario dovrà affiggere all’interno dei locali i listini, approvati dalla direzione, dei prezzi dei prodotti messi in vendita in luogo ben visibile a tutti. non potranno essere messi in vendita prodotti a prezzi superiori rispetto a quelli indicati nei listini.
Il concessionario dovrà garantire – per il periodo della concessione - la somministrazione dei seguenti generi ai prezzi indicati nell’offerta e che di seguito si riassumono con l’indicazione del prezzo massimo consentito:
Elenco dei generi |
Prezzo Max (Euro) |
caffetteria |
|
Caffe’ espresso |
0,50 |
cappuccino |
0,70 |
latte |
0,60 |
latte macchiato |
0,70 |
the’ o camomilla |
0,40 |
orzo e decaffeinato |
0,50 |
bibite |
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Acqua minerale ½ litro |
0,40 |
acqua minerale 1, 5 litri |
0,70 |
succo di frutta ml. 125 |
0,40 |
succo di frutta ml. 200 |
0,80 |
cola aranciata gassosa etc.. lattine cl. 33 |
0,60 |
birra nazionale cl. 66 |
1,30 |
birra nazionale cl. 33 |
0,85 |
aperitivo analcolico |
0,80 |
aperitivo alcolico |
1,20 |
yogurt gr. 125 |
0,70 |
alimenti |
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panino ripieno/farcito standard |
1,50 |
tramezzino ripieno/farcito standard |
1,00 |
toast |
1,40 |
paste e croissant per colazione |
0,60 |
merendine confezionate |
0,50 |
Al termine del periodo della concessione, la direzione dell’Istituto Penitenziario potrà esaminare eventuali giustificate proposte di aumento dei prezzi della suddetta tabella, in osservanza di quanto disposto al precedente articolo 2.
Il concessionario si obbliga ad utilizzare ed a somministrare solo ed esclusivamente prodotti di prima qualità, con marchi noti e consolidati su tutto il territorio nazionale, correttamente ed idoneamente conservati ed adeguatamente esposti ai clienti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di igiene e di salvaguardia della salute pubblica.
La tutela del consumatore dovrà essere assicurata in applicazione al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dalla restante normativa in materia con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti e alla visibilità dei prezzi.
art. 5
personale addetto al servizio
Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.
Il concessionario sarà direttamente responsabile della scelta e dell’impiego del personale.
Sono a suo carico tutti gli oneri relativi al rapporto di lavoro secondo la vigente normativa, ed in particolare quelli risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.
Il concessionario è tenuto ad applicare le disposizioni vigenti per quanto attiene in particolare, la valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di protezione in relazione alla attività da eseguire.
Il concessionario dovrà essere in regola con il d.u.r.c. (Documento unico regolarità contributiva).
Tutto il personale in servizio dovrà essere munito delle autorizzazioni sanitarie previste dalle norme nazionali e/o regionali.
I dipendenti e gli incaricati del concessionario, durante la permanenza nei locali sede del servizio, dovranno mantenere un contegno irreprensibile nei confronti della utenza.
In particolare il personale in servizio dovrà essere munito di apposita divisa di lavoro, la cui fornitura resta a carico del concessionario, e di cartellino di riconoscimento, secondo la normativa in vigore.
L’amministrazione si riserva in qualsiasi momento di richiedere al concessionario l’allontanamento immediato di coloro che, a suo giudizio, non tenessero una condotta consona alla natura del luogo all’interno del quale prestano la loro opera.
IL concessionario è tenuto a far si che sia sempre garantita la presenza di un congruo numero di personale per garantire una buona esecuzione del servizio.
art. 6
personale detenuto impegnato nell’attivita’
La Cooperativa inserirà al lavoro personale detenuto individuandolo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
potrà essere fatto riferimento alla liste di avviamento al lavoro previste dall’art. 20 dell’ordinamento penitenziario.
I detenuti di cui al precedente comma, verranno selezionati - con criteri che andranno congiuntamente definiti - previo superamento di apposito colloquio con un team comprendente un rappresentante/responsabile dell'area trattamentale, un operatore di polizia penitenziaria e il datore di lavoro.
Detto colloquio mirerà in ogni caso a valutare la motivazione dei soggetti all'inserimento lavorativo, quale occasione trattamentale.
i soggetti che lavoreranno presso il bar-spaccio dovranno formalizzare la loro volontà di adesione all'iniziativa e il loro impegno al rispetto delle regole e delle modalità dell'attività posta in essere.
art. 7
personale detenuto impiegato nell’attività
contratto di lavoro
Il concessionario si impegna a stipulare con i ristretti, al termine del periodo di formazione iniziale, regolari contratti di lavoro subordinato, a norma di legge e di durata non inferiore a 30 giorni (qualora intenda avvalersi degli sgravi di cui all’ art. 3 D.M. 25 febbraio 2002, n.87 di cui all'Art.3 della legge "Smuraglia”).
Copia dei contratti dovrà essere consegnata alla direzione dell’Istituto Penitenziario.
art. 8
personale detenuto impiegato nell’attività
trattamento retributivo
La retribuzione spettante ai detenuti lavoranti, sia soci che dipendenti, deve essere corrisposta mediante versamento mensile del compenso economico a favore dell'Amministrazione.
In particolare si conviene che:
per ciascun detenuto verrà predisposta a cura del concessionario - datore di lavoro - un busta paga, secondo la normativa vigente nel settore.
sono ad esclusivo carico del concessioanario gli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali, secondo le vigenti normative al riguardo, significando che la Direzione dell'Istituto ha l'onere di accertare la regolarità della loro esecuzione, pena il coinvolgimento nella responsabilità derivante da atti omissivi.
Gli assegni familiari eventualmente spettanti ai detenuti lavoratori saranno versati, a cura del contraente, direttamente ai familiari aventi diritto, dandone dimostrazione alla Direzione e sottraendone l'importo da quello netto spettante al lavoratore in busta paga.
gli importi da versare rappresentati, come sopra detto, dalle somme nette in busta paga detratte degli eventuali assegni familiari, saranno riepilogati in un elenco nominativo a cui verranno allegate le buste paga che, a cura della Direzione, saranno consegnate agli interessati aventi diritto;
Il versamento potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità:
con assegno postale, ovvero postagiro a favore del conto corrente postale intestato alla Direzione dell’Istituto Penitenziario;
con bonifico sul conto corrente postale della Direzione dell’ istituto penitenziario.
art. 9
obblighi del concessionario
La Cooperativa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX si impegna:
a curare le pratiche amministrative relative al rilascio dei permessi, delle autorizzazioni e delle licenze delle quali sussista la obbligatorietà. Il mancato rilascio dei prescritti nulla osta e/o autorizzzioni amministrative o l’eventuale revoca per cause non addebitabili all’Amministrazione comporteranno unicamente la revoca dell’affidamento in concessione del servizio con escussione della cauzione di cui al successivo art. 33, senza che la cooperativa possa pretendere od abbia diritto a rimborsi di spese sostenute o somme a titolo risarcitorio;
a dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione, nonché di ogni altra indicazione, contenute nel “documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze” (D.U.V.R.I.);
ad utilizzare i locali e le attrezzature in essi disponibili, nel pieno rispetto della normativa in materia, per il corretto svolgimento delle attività previste dal progetto;
ad utilizzare diligentemente i locali e le relative pertinenze in modo da evitare danni di qualsiasi genere. Sono a carico della cooperativa tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della presente convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque opportuna per il corretto e completo adempimento degli obblighi previsti;
al pagamento dei consumi di energia elettrica, gas e di acqua relativi alla gestione del servizio affidato in concessione (secondo le modalità stabilite dalla direzione).
a comunicare preventivamente ogni lavoro od intervento sulla struttura che dovesse rendersi necessario onde acquisire il preventivo nulla osta della Direzione;
a restituire locali ed attrezzature, allo scadere della convenzione, nelle condizioni in cui sono stati consegnati senza diritto ad alcun rimborso per le eventuali migliorie apportate nelle attività di adeguamento degli stessi;
a predisporre il piano per l'igiene e sicurezza sui posti di lavoro ai sensi della legge n. 81/2008, indicando, nel contempo, il nominativo del responsabile che non può, in alcun caso, essere individuato in detenuti o dipendenti della Direzione. Tale piano dovrà essere presentato per l’approvazione alla Direzione dell'Istituto che lo trasmetterà all'Ufficio Tecnico del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il prescritto nulla osta.
alla fornitura e allo stoccaggio delle derrate alimentari in quantità idonea e sufficiente, con particolare riferimento ai generi di maggior consumo a garantire la fruizione continua;
alla pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione ordinaria e straordinaria dei locali occupati nonché degli impianti, delle apparecchiature, degli arredi e di tutte le attrezzature fisse e mobili;
all’utilizzo di prodotti assolutamente non tossici e biodegradabili ai sensi delle vigenti normative;
al rispetto di tutte le procedure di controllo di qualità del servizio e di tutte le normative vigenti in materia;
alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, nel rispetto delle norme vigenti, derivanti dall’attività espletata, ivi compreso ogni onere amministrativo, tecnico ed economico per il pagamento della Tariffa per tassa sui rifiuti urbani relativa ai locali concessi, nonché lo smaltimento a proprie spese di eventuali rifiuti speciali;
ad assicurare, a mezzo di proprio personale, idonea formazione ai detenuti da ammettere all'attività lavorativa;
ad avviare formalmente all'attività i detenuti che al termine del periodo di formazione siano ritenuti idonei all'espletamento dell'attività ;
ad assicurare il regolare e continuativo svolgimento del servizio pur in presenza di turn over determinato da dimissioni, trasferimento e ammissione alle misure alternative dei detenuti lavoranti;
ad individuare personale idoneo e qualificato che sovrintenda le attività lavorative interne controllando il regolare svolgimento dell'attività e, per quanto di competenza, il rispetto delle regole imposte dall'organizzazione e dalle esigenze di sicurezza interne dell'Istituto;
a realizzare le attività lavorative nel pieno rispetto della normativa assistenziale assicurativa e previdenziale in materia oltre a quella sull'igiene e sicurezza sul lavoro, secondo la normativa vigente in materia;
ad assicurare i detenuti impegnati nell’attività all’INAIL e con polizza di responsabilità civile verso terzi;
a consegnare alla sede INPS, competente per territorio, copia della presente convenzione con allegata la dichiarazione della Direzione dell’Istituto Penitenziario, da cui risulti l’inizio dell’attività lavorativa all’interno dell’Istituto, al fine di poter fruire dei benefici previsti dal D.M. 25 febbraio 2002, n.87.;
a consegnare alla Direzione dell’istituto penitenziario i modelli D.M.10, da cui risulti il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i detenuti lavoratori;
a versare, per la concessione del servizio, l’ onere della concessione di cui al successivi art. 11;
ad acquistare, al prezzo di costo, i generi ancora idonei alla vendita, già di proprietà dell’Ente di Assistenza, ed eventualmente in rimanenza alla data della consegna delle attrezzature, con pagamento all’Ente di Assistenza, a seguito di fattura emessa dall’Ente medesimo;
ad utilizzare il registratore di cassa per la emissione dello scontrino. La vendita dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti in materia fiscale e tributaria.
art. 10
obblighi dell’Istituto penitenziario
L’Istituto Xxxxxxxxxxxxx xx XXXXXXXXXXXXX assume i seguenti impegni:
concedere in comodato d’uso gratuito i locali individuati e le attrezzature già esistenti presso gli stessi di proprietà dell’amministrazione o dell’ente di assistenza;
Provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali, restando esclusi gli oneri derivanti da eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenza ovvero per uso improprio da parte del personale dipendente della cooperativa;
Provvedere al riscaldamento dei locali o loro climatizzazione, garantiti dall’impianto nello stato in cui lo stesso si troverà al momento del verbale di consegna;
favorire l'attività lavorativa o formativa dei detenuti assicurando il rispetto degli orari di lavoro programmati;
garantire nei limiti di competenza e di legge, la permanenza nell’Istituto e quindi il non trasferimento in altri Istituti penitenziari dei detenuti addetti alle attività;
favorire l'attività del personale incaricato dal contraente e i fornitori per la consegna delle merci;
rilasciare al contraente la dichiarazione da cui risulti l’avvio dell’attività lavorativa della stessa all’interno dell’Istituto;
accreditare, agli aventi diritto, i corrispettivi pagati dal contraente per le prestazioni dei singoli detenuti, previa detrazione di quanto previsto dalla normativa penitenziaria in materia;
art. 11
onere per la concessione del servizio
Per la concessione del servizio di cui alla presente convenzione il concessionario dovrà versare all’ente di assistenza per il personale della amministrazione penitenziaria di roma, oneri corrispondenti alla percentuale del XXX % (indicare la percentuale offerta dalla cooperativa) degli incassi registrati, derivanti dalla vendita al bar-spaccio riscontrati dagli scontrini emessi e/o dal registro dei corrispettivi.
negli incassi, sono altresì ricompresi gli eventuali altri introiti derivanti dalla vendita di generi di conforto a mezzo di distributori automatici installati a cura e spese del concessionario e di cui all’art 1 della presente convenzione.
Il versamento dovrà essere effettuato, semestralmente in via posticipata, mediante bonifico sul conto corrente bancario codice iban IT 10 Y 08327 03205 000000002054 acceso presso la Banca di Credito cooperativo di Roma intestato a Ente di Assistenza per il personale dell’amministrazione penitenziaria, entro giorni 30 dalla fine del semestre di riferimento.
In ogni caso, l’importo totale del corrispettivo da versare complessivamente nei due semestri, non potrà comunque essere inferiore alla somma di euro XXXXXXXXXXX (diconsi euro XXXXXXXXXXXXXX) (indicare l’importo del 50% degli utili conseguiti dallo spaccio nell’esercizio 2009).
art. 12
controlli di qualità sui generi alimentari
Il concessionario ha l’obbligo di consentire l’accesso nei locali in cui svolge l’attività prevista nella presente convenzione, affinchè l’Istituto penitenziario, a mezzo dei soggetti qualificati anche esterni accompagnati da dipendenti dello stesso concessionario, possa effettuare controlli in ordine alla qualità dei generi alimentari somministrati.
art. 13
Attività di controllo
La Direzione dell’Istituto penitenziario – a mezzo del suo personale incaricato (o comunque secondo le modalità che ciascuna Direzione vorrà adottare) – potrà procedere periodicamente ad apposite verifiche in ordine al corretto e regolare funzionamento del servizio ed alla sua confornità rispetto alle prescrizioni di legge e della presente convenzione.
art. 14
utenze
Le spese relative alle utenze quali energia elettrica, acqua e per ogni altra utenza, fornitura o servizio, necessarie ed utili alla gestione dei locali, sono interamente a carico del concessionario.
art. 15
servizio di pulizia
è a carico del concessionario la pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, impianti , attrezzature e arredamenti, ivi inclusi i servizi igienici se presenti.
art. 16
divieto di subconcessione
Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, il servizio in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.
E’ assolutamente vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte della presente convenzione, pena immediata risoluzione della convenzione stessa.
PARTE II
CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI INTERNI
art. 17
ubicazione
I locali di cui alla presente concessione, sono siti all’interno dell’istituto penitenziario di XXXXXXXXXXXXXXXX xx xxx XXXXXXXXXXXXXX.
Gli stessi presentanto una estenzione interna di mq. XXXXX al piano terra e di mq. XXXXXXX al piano XXXXXXX.
art. 18
corrispettivo della concessione dei locali
i locali di cui al precedente articolo sono concessi dalla Direzione dell’Istituto Penitenziario in comodato d’uso gratuito.
art. 19
consegna dei locali ed inizio del servizio – verbale -
I locali del bar-spaccio si intendono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente e che il concessionario dichiara di conoscere. eventuali lavori che si rendessero necessari per rendere a norma di legge i suddetti locali dovranno essere tempestivamente eseguiti a proprie spese dal Concessionario, previa autorizzazione della direzione dell’Istituto Penitenziario.
entro il termine di giorni 45, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei locali, arredo ed attrezzatura il concessionario dovrà predisporre, a proprio esclusivo carico ed onere, quanto necessario all’operatività e provvedere all’apertura del servizio di bar-spaccio, salvo eventuale proroga che xxxx’ concessa esclusivamente per comprovati motivi ostativi.
art. 20
accesso ai locali
Nei locali adibiti al consumo affidati al concessionario potranno accedere liberamente, il personale di Polizia penitenziaria, il personale impiegato all’interno dell’ Istituto penitenziario e loro familiari e chiunque si trovi ad accedere all’interno dell’Istituto per motivi del loro ufficio o perché invitati dalla Direzione.
art. 21
utilizzo dei locali
E’ assolutamente vietato al consessionario l’utilizzo dei locali per usi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati concessi in comodato .
art. 22
impianti ed attrezzature
e’ a carico del concessionario l’obbligo di dotare il bar-spaccio di tutte quelle attrezzature e di tutte quelle apparecchiature che, non comprese tra quelle consegnate, dalla direzione dell’istituto penitenziario, sono necessarie alla condotta della gestione.
nel corso del periodo contrattuale del servizio, il concessionario dovrà altresi integrare e o sostituire (previa autorizzazione della Direzione) a proprie spese le apparecchiature, attrezzature, arredi e stoviglie non più funzionanti con altre.
al termine della concessione tutte le attrezzature, gli arredi ed i macchinari di proprietà del concessionario, dovranno essere rimossi a cura e spese dello stesso, entro i termini intimati dalla direzione dell’istituto penitenziario.
La direzione resta esonerata da ogni responsabilità per l’uso improprio, danneggiamenti , furti delle attrezzature, arredi e delle stoviglie in dotazione al bar-spaccio.
art. 23
interventi da eseguire manutenzione ordinaria
sarà esclusivo onere del concessionario provvedere ad assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali e delle attrezzature in uso assicurando la manutenzione ordinaria totale (beni mobili, arredi, attrezzture, immobili ed impianti)
Il concessionario dovrà altresì assicurare la manutenzione ordinaria corrente, intendendosi per manutenzione ordinaria quella necessaria a mantenere i locali, le attrezzture ed i beni mobili utilizzati in perfetto stato d’uso.
In particolare, nell’ambito delle prestazioni di manutenzione ordinaria sono richiesti anche interventi periodici e continuativi durante i quali dovranno essere effettuate tutte le operazioni necessarie ad evitare l’insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo di apparecchiature, beni mobili, infissi concessi in uso o comunque finalizzate ad assicurare ottimali condizioni di lavoro, anche mediante la sostituzione di parti dannegiate o soggette ad usura e consumo.
Qualora il concessionario non provvedesse alla manutenzione dei locali concessi in comodato d’uso gratuito, sarà facoltà della Direzione dell’Istituto penitenziario eseguire in via sostitutiva le prestazioni addebitamendo il relativo costo al concessionario.
Il relativo importo potrà essere trattenuto dal deposito cauzionale.
art. 24
interventi di manutenzione straordinaria
La manutenzione straordinaria dei locali resta a carico della Direzione dell’Istituto penitenziario che vi provvederà direttamente con proprio personale o a mezzo terzi.
Restano esclusi dagli oneri a carico della Direzione e posti a carico del concessionario, tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenza ovvero per uso improprio da parte del personale dipendente del concessionario.
art. 25
custodia dei locali e dei beni
Il concessionario resta custode dei locali, dei relativi impianti e di quanto in essi contenuto a qualsiasi titolo e, pertanto, è responsabile della loro perdita o deterioramento.
E’ altresì direttamente responsabile verso la Direzione concedente ed a terzi dei danni causati a persone o a cose da quanto abbia in custodia.
art. 26
migliorie
Il concessionario non potrà apportare ai locali innovazioni, addizioni o migliorie, senza il preventivo permesso scritto della Direzione dell’Istituto Penitenziario. il relativo silenzio assenzo o l’acquiescenza della Direzione concedente non avrà alcun effetto favorevole per il Concessionario.
Il concessionario potrà prescindere dal consenso della Direzione solo per le opere o interventi urgenti ed indifferibili, nel qual caso il concessionario dovrà comunicare alla amministrazione l’avvio dei lavori.
tutte le opere da realizzarsi sui locali oggetto della concessione dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle norme vigenti.
Al termine della concessione le addizioni e/o migliorie eseguite saranno di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà della direzione dell’istituto penitenziario, senza che il concessionario abbia nulla da pretendere, fatto salva la facoltà della direzione dell’istituto di pretendere il ripristino dello stato a cura e spese del concessionario.
art. 27
condizioni igienico sanitarie e di sicurezza dei locali - hccp
Nell’esercizio dell’attività oggetto della presente convenzione, il concessionario si impegna ad osservare le prescrizioni normative vigenti in materia d’igiene, sanità e di sicurezza, in particolare per quanto attiene il profilo igienico- sanitario e qualitativo dei prodotti alimentari, il rispetto dei regolamenti regionali in materia e la relativa corretta applicazione del sistema di autocontrollo, basato sul metodo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), sistema di individuazione, valutazione e controllo dei rischi e pericoli specifici di tutte le fasi del processo produttivo – dalla materia prima, alla distribuzione del prodotto finito fino al raggiungimento del consumatore finale – che possono determinare la non sicurezza degli alimenti.
art.28
restituzione dei locali e dei beni
Alla scadenza della presente convenzione, sarà obbligo del concessionario la restituzione dei locali e dei beni nello stesso stato risultante dal verbale di consegna.
PARTE III
VARIE
art. 29
Sicurezza Istituto e regole interne di comportamento
Il concessionario si impegna ad avere un comportamento conforme alle regole dell'ordinamento penitenziario, alle norme ed al regolamento interno, tale da non essere di pregiudizio all'ordine e alla sicurezza dell'Istituto.
E' sempre fatta salva la possibilità per la Direzione di allontanare chiunque contravvenga a tali regole.
art. 30
Responsabilità
La responsabilità del concessionario per inadempimento degli obblighi assunti o per perimento dell'oggetto della concessione soggiace alla disciplina prevista dal codice civile.
Eventuali danni arrecati a persone o a cose, conseguenti ad un comportamento negligente, dovranno essere risarciti.
Il contraente risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c., dei danni cagionati dai detenuti lavoranti, in virtù del rapporto di lavoro subordinato o, comunque, in virtù del diverso rapporto tra loro intercorrente.
art. 31
Risarcimenti
Il risarcimento dei danni a cui è obbligato il concessioanrio sarà quantificato sulla base dei prezzi risultanti da inventari ovvero in base al loro reale valore di mercato.
L'Amministrazione non è responsabile di ammanchi di materiale appartenente al concessionario derivanti da negligenza del personale dello stesso.
art. 32
Assicurazione
A tutela di qualsiasi danno all’Amministrazione Penitenziaria nonché a terzi, l’impresa ha stipulato apposita polizza assicurativa, come da quietanza n°XXXXXXXXX emessa dall’impresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xx XXXXXXXXXXXXXXX, che tutela da qualsiasi danno l’Amministrazione Penitenziaria nonché i terzi, con massimali, esenti totalmente da franchigia, non inferiori a:
€ . XXXXXXXXXXXXXXXXX per catastrofe;
€. XXXXXXXXXXXXXXXXX per ogni sinistro per danni cagionati a singole persone;
€. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. per ogni sinistro per danni a cose.
La polizza prevede l’espressa inclusione dell’Amministrazione nel novero dei terzi a tutti gli effetti, nonché l’inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/ o collaboratori) al servizio, nell’esercizio delle attività svolte per conto della cooperativa. Il predetto contratto assicurativo prevede la copertura di rischi da intossicazione alimentare e/ avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio, nonché per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
Sono altresì compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dalla presente convenzione.
La garanzia comprende anche l’estensione alle malattie professionali ed al danno biologico.
La validità temporale della polizza RCT/RCO, si estende ai danni denunciati nei sei mesi successivi alla scadenza della convenzione, purché verificatisi durante la vigenza dello stesso.
L’esistenza della polizza non esime il concessionario dalle proprie responsabilità.
art. 33
Garanzie – Deposito Cauzionale
A garanzia della puntuale e regolare esecuzione di quanto stabilito dalla presente convenzione la cooperativa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha costituito deposito cauzionale definitivo di Euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (corrispondente al 10% dell’importo degli utili realizzati dallo spaccio nell’esercizio 2009 moltiplicato per gli anni di durata della convenzione) mediante polizza fidejussoria n° XXXXXXXXXXXXXX emessa dalla società XXXXXXXXXXXXXX xx XXXXXXXXXXXX, di validità pari all’intera durata contrattuale.
Tale polizza contiene la clausola espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. e di rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nel primo comma dell’art. 1957 c.c., nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione concedente.
La cauzione verrà escussa nell’ipotesi in cui, dopo la stipula della convenzione, vi siano recessi o ritardi ingiustificati nell’assunzione del servizio.
Detto deposito cauzionale è mantenuto nella sua misura intera per tutta la durata della convenzione e qualora l’ammontare del deposito si dovesse ridurre, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di trenta giorni decorrenti da quando l’Ente concedente avrà reso noto alla cooperativa l’avventa riduzione.
In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, l’Ente si riserva la facoltà di risolvere la convenzione, salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito.
Il deposito cauzionale sarà svincolato al termine della concessione, previa verifica puntuale del corretto adempimento degli obblighi assunti.
art. 34
Interruzione del servizio
Il Concessionario dovrà comunicare nel più breve tempo possibile alla Direzione dell’Istituto Penitenziario, la sua temporanea impossibilità di erogare il servizio, affinchè quest’ultima possa adottare le opportune misure. E’ fatto salvo il diritto della Amministrazione a richiedere il risarcimento del danno.
La Direzione dell’Istituto Penitenziario si riserva la facoltà di sospendere il servizio – con preavviso di almeno tre mesi comunicato al concessionario tramite lettera raccomandata A.R. – nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere ad interventi che ritiene necessari nei locali concessi.
Nei casi in cui, per la interruzione del servizio non sarà attribuibile alcuna responsabilità al concessionario, l’Amministrazione procederà ad una decurtazione dell’importo dovuto dal concessionario a titolo di onere della concessione - in misura proporzionata al periodo di interruzione .
art. 35
Risoluzione della convenzione
Salvo quanto previsto dal 3 comma dell’art. 12 e dall’art. 16 (casi di risoluzione immediata), è’ facolta della Direzione dell’Istituto Penitenziario, risolvere la presente concessione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
mancato o ritardato avvio del servizio superiore a giorni 30 rispetto al termine avanti fissato;
mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi superiore a gg. 30 dalla diffida ad adempiere;
violazione dell’obbligo di conduzione diretta dell’attività oggetto della concessione;
mutamento di destinazione o svolgimento di attività diverse o ulteriori rispetto a quella oggetto della concessione;
interruzione del servizio protratta per oltre dieci giorni, salvo che dette interruzoni dipendano da cause di forza maggiore, le quali dovranno essere giustificate con comunicazione ai competenti uffici della direzione dell’Istituto penitenziario;
qualora il concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra;
revoca o estinzione, per qualsiasi causa, delle licenze, autorizzazioni e certificazioni necessarie per lo svolgimento dell’assetto d’interessi convenuto dalle parti.
Della eventuale risoluzione dovrà tenersi conto in sede di pagamento dell’onere di concessione di cui all’art. 11, nel caso in cui la sospensione sia stata disposta per colpa del concessionario.
art. 36
Penali
La Direzione dell’Istituto Penitenziario sarà legittimata ad applicare le penali di cui al presente articolo, in particolare nei seguenti casi di inadempienza:
mancata emissione dello scontrino di vendita;
mancato rispetto dei prezzi calmierati di cui al precedente art. 4;
mancato rispetto dei prezzi indicati nei listini esposti;
mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura;
esito positivo sui controlli ispettivi e sulla presenza e sulla qualità dei prodotti offerti ;
mancato rilascio dei locali;
ritardo rispetto alla data fissata di inizio del servizio;
ritardo nel versamento dell’onere di concessione – ovvero del minimo garantito – rispetto al termine previsto dall’art. 11;
ritardo nei pagamenti in caso di sostituzione della amministrazione per la esecuzione della manutenzioneordinaria rispetto al termine fissato;
ritardo o mancata comunicazione dei casi di interruzione del servizio:
In ogni caso la Direzione dell’Istituto penitenziario contesterà per iscritto l’inadempienza al concessionario comunicandogli l’applicazione della penale ed assegnandogli un termine non inferiore a giorni 10 dalla data di ricevimento della contestazione, per presentare motivata opposizione scritta.
Qualora entro il termine fissato da parte del Concessionario non venga effettuato il pagamento ovvero non venga dato alcun riscontro scritto alla comunicazione di applicazione della penale, La direzione dell’istituto penitenziario provvederà senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo ad incamerare l’importo dovuto dal deposito cauzionale che dovrà pertanto essere immediatamente reintegrato da parte del concessionario.
per le inadempienze di cui ai punti 1) 2) 3) e 4) verrà applicata una penale di euro XXX,XX;
l’inadempienza di cui al punto 5) comportera l’applicazione della penale di euro XXX,XX,
l’inadempienza di cui ai punti 6), 7), 8), 9) e 10) determinerà l’applicazione della penale di euro XXX,XX per ogni giorno di ritardo.
art. 37
Oneri e spese contrattuali
Sono a carico del concessionario tutte le spese comprese quelle di xxxxx e registrazione nonché tutte quelle inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle per oneri fiscali.
art. 38
Tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/2010
Ai sensi della Legge n. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che è il seguente: XXXXXXXXXXXX
Inoltre, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 la cooperativa è tenuta a comunicare alla Direzione dell’Istituto penitenziario di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il concessionario provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla Direzione concedente ed alla prefettura – ufficio territoriale del Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx XXXXXXXXXXXXXXXXX, .della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il concessionario si impegna ad inserire negli eventuali contratti stipulati con propri fornitori e/o subcontraenti le seguenti clausole:
l’impresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nell’ambito della convenzione sottoscritta con l’Ente contraente, identificato con il CIG XXXXXXXXXXX, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, 136 e successive modifiche;
l’impresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in qualità di subcontraente della cooperativa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente contraente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
l’impresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in qualità di subcontraente della cooperativa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, si impegna ad inviare copia della presente convenzione all’Ente contraente.
art. 39
Norme applicabili
Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del Codice Civile.
art. 40
foro competente
Per tutte le controversie che dovesseo insorgere circa l’interpretazione, la esecuzione o la risoluzione della convenzione, sarà competente il foro di XXXXXXXXXXX.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
Letto confermato e sottoscritto.
Il direttore dell’Istituto penitenziario
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Il rappresentante legale della Cooperativa _____________________________
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