Contract
Amendment n° 1 to the Agreement between the ESRF and the CNR concerning the operation of the CNR Operative Group in Grenoble (OGG) on the ESRF premises signed on 6 March 2017
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21 marzo 2023, ha adottato all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 93/2023 – Verb. 474
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;
CONSIDERATO che l’ESFR - European Synchrotron Radiation Facility (Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone), con sede a Grenoble (Francia), è una società civile francese soggetta al diritto francese e, come da Statuto, ha per scopo la gestione di uno dei più grandi centri al mondo di sincrotrone (Sincrotrone di Grenoble);
CONSIDERATO che l'ESRF è stato concepito come una vera collaborazione europea per il progresso della scienza dei raggi X. Nel 1988, undici paesi europei hanno unito le forze per costruire la sorgente luminosa di «terza generazione» più performante e luminosa al mondo;
CONSIDERATO che in qualità di leader internazionale, l'ESRF partecipa a numerosi partenariati locali, nazionali e internazionali e condivide un sito fisico, chiamato European Photon and Neutron Science Campus, con la sorgente di neutroni Institut Laue-Xxxxxxxx (ILL) e il Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL) creando un hub di eccellenza che ha stimolato la collocazione di laboratori specialistici congiunti;
CONSIDERATO che a livello internazionale, inoltre, l'ESRF collabora con istituti di ricerca di tutta Europa per sostenere lo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca e promuovere l'educazione scientifica e che il progetto ESRF-EBS è stato evidenziato come punto di riferimento ESFRI nella roadmap ESFRI 2016;
CONSIDERATO che nell’ambito della partecipazione italiana alle Grandi Infrastrutture di Ricerca, il CNR assicura, tra l’altro, alla comunità scientifica l’accesso a strumentazione e risorse di eccellenza mondiale per la ricerca con i raggi X, come il suddetto ESRF di Grenoble che offre ai ricercatori italiani una sorgente di ultima generazione per attività nel campo della fisica della materia condensata, della chimica, della biologia e della medicina;
CONSIDERATO che a tal riguardo, il CNR gestisce il Progetto di ricerca “ESRF CRG XXXX”, di cui è responsabile il Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia in collaborazione con l’Istituto Officina dei Materiali (IOM) di Trieste, che comprende sia la conduzione del contratto CRG-XXXX e sia il funzionamento del Gruppo Operativo CNR di Grenoble (OGG);
CONSIDERATO che a tal proposito, in data 6 marzo 2017, il CNR e l’ESRF hanno sottoscritto l’Agreement between the ESRF and the CNR concerning the operation of the CNR Operative Group in Grenoble (OGG) on the ESRF premises, di durata quinquennale, che regola le condizioni di funzionamento di OGG e utilizzo da parte del CNR dei locali messi a disposizione dall'ESRF, comprendente locali di accesso, uffici ed un laboratorio, ed i relativi servizi resi dall'ESRF nello stesso contesto, nonché il relativo rimborso dei costi;
CONSIDERATO che l’OGG, infatti, si avvale di una serie di servizi forniti dall'ESRF ai Collaboratori Gruppi di Ricerca (CRG) presso l'ESRF, come supporto amministrativo, servizi di acquisto, risorse informatiche, spazi per uffici, ecc.
CONSIDERATO che l’Accordo prevedeva un periodo di attività con decorrenza retroattiva alla data di stipula e cioè calcolata dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020;
CONSIDERATO che il Direttore di IOM, con e-mail in data 25 febbraio 2023, ha trasmesso il testo dell’ Amendment n° 1 to the Agreement between the ESRF and the CNR concerning the operation of the CNR Operative Group in Grenoble (OGG) on the ESRF premises signed on 06 March 2017 proposto da ESFR, per la condivisione della versione finale e la sottoscrizione dello stesso al fine di rinnovare per ulteriori cinque anni l’Agreement stipulato il 16 marzo 2017 e di emendare alcuni articoli dell’Agreement relativi, oltre alla durata, al costo annuo a carico del CNR, stimato in 40.000,00 €/anno, salvo conguaglio in base ai costi effettivi risultanti dalle fatture ESRF;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente Amendement, le Parti stabiliscono nelle premesse che, come concordato congiuntamente, il CNR ha continuato a gestire l'OGG di Grenoble e che è interesse delle stesse Parti estendere la durata dell'Accordo per un ulteriore periodo di cinque anni, con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2021 e, ove necessario, aggiornare le condizioni e i documenti che disciplinano l'Accordo;
CONSIDERATO in particolare che l’Amendment proposto rimanda a tutti i termini e le condizioni dell'Agreement non modificati o cancellati dal Amendment stesso ed emenda gli articoli 2, 3, 5 e 9 come di seguito specificato:
L’articolo 2 - Documenti di base è modificato come segue:
2.1 I documenti che disciplinano il presente Contratto sono i seguenti, in ordine di priorità:
I. Il presente accordo e l'emendamento n. 1
II. I suoi allegati:
• Allegato I - Condizioni generali per le linee di luce stabilite presso l'ESRF dai gruppi di ricerca collaboranti, datato giugno 2013
• Allegato II - Regolamento per il rimborso delle spese da parte dei Gruppi di Ricerca Collaboratori, aggiornato a giugno 2021 e applicabile con effetto retroattivo dal 01 gennaio 2021
• Xxxxxxxx XXX - Xxxxx xx Xxxxxxx 00-0 (xxx. S075 BATI PAR 09116-10); L’Articolo 3 - Durata è modificato come segue:
3.1 Il Contratto è concluso per un periodo di 5 (cinque) anni, con effetto retroattivo dal 01 gennaio 2016, ovvero fino al 31 dicembre 2020.
3.2 L'Accordo, firmato il 6 marzo 2017, e valido fino al 31 dicembre 2020, è prorogato per un ulteriore periodo di cinque (5) anni, a partire dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2025.
3.3 Potrà essere prorogato, per ulteriori periodi massimi di 5 anni, solo previo accordo scritto delle Parti.
3.4 Ciascuna Parte si riserva il diritto di risolvere il Contratto con un preavviso di dodici mesi a mezzo lettera raccomandata.
3.5 Inoltre, la durata della disponibilità dei locali al CNR è limitata alla durata del contratto di locazione tra ESRF e CEA per il terreno su cui è impiantato ESRF (attualmente fino al 31 dicembre 2030);
L’Articolo 5 - Condizioni di utilizzo dei locali assegnati all'OGG è modificato come segue:
5.8 Al termine del Contratto, o in caso di risoluzione anticipata (cfr. § 3.4), qualunque ne sia la ragione, la proprietà di eventuali allestimenti o migliorie, ivi compresi quelli realizzati con l'accordo dell'ESRF, saranno devolute, di diritto e senza diritto ad indennizzo, all'ESRF.
L’Articolo 9 - Disposizioni finanziarie è modificato come segue:
9.1 Come indicato nell'Articolo 1 del presente Accordo, l'ESRF fatturerà al CNR i seguenti servizi, come ampiamente descritto nell'Allegato II (paragrafi pertinenti indicati di seguito):
• Costi esattamente quantificabili per i servizi utilizzati dall'OGG (§ 2.1, 2.3, 2.9), ovvero telefono, assicurazione (se l'OGG sceglie di beneficiare delle polizze assicurative ESRF), uso della Guest House (se utilizzato dall'OGG)
• Supporto di segreteria (§ 2.12)
• Servizi Amministrativi e Direzionali (§ 3.1.1)
• Rete informatica (§ 3.1.9), alla tariffa ridotta di 1.860 €/anno
• Alloggio (§ 3.2.1)
Il CNR si impegna a rimborsare i costi del presente accordo, stimato al momento della firma del presente Emendamento in 40.000,00 €/anno, salvo conguaglio in base ai costi effettivi sopra definiti e fatturati da ESRF;
Inoltre, l'allegato 2 e l'allegato 3 dell'Agreement sono sostituiti dai documenti allegato 2 e 3 allegati al presente emendamento;
VISTO il parere positivo espresso dal Direttore del DSFTM, con e-mail in data 9 marzo 2023, sull’Amendment ESFR/CNR;
VISTA la relazione predisposta dalla Delegata dell’Ufficio Contratti e Partnership - Accordi e Convenzioni, della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, prot. int. UCP n. 177/2023, in data 10 marzo 2023, sottoscritta dal Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, dal Direttore Generale e trasmessa con prot. AMMCNT-CNR n. 0079413 del 16 marzo 2023, relativa alla proposta di stipula dell’ Amendment n° 1 to the Agreement between the ESRF and the CNR concerning the operation of the CNR Operative Group in Grenoble (OGG) on the ESRF premises signed on 6 March 2017;
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria rilasciata con prot. n. 0075482 in data 14 marzo 2023, dall’Ufficio Programmazione Finanziari e Controllo;
RITENUTA la necessità di provvedere,
DELIBERA
1. Di approvare dell’Amendment n° 1 to the Agreement between the ESRF and the CNR concerning the operation of the CNR Operative Group in Grenoble (OGG) on the ESRF premises signed on 6 March 2017, comprensivo degli allegati (Annex I, II E III), avente per oggetto il rinnovo dell’Agreement, per ulteriori cinque anni, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, e le modifiche/emendamenti agli 2, 3, 5 e 9 dell’Agreement;
2. Di approvare il trasferimento da parte del CNR a ESFR dell’importo di 40.000,00 €/anno quale contributo per gli impegni dell’Agreement e del suo Amendment n. 1, salvo conguaglio in base ai costi effettivi e fatturati da ESRF;
3. Di conferire mandato alla Presidente del CNR per la sottoscrizione dell’Amendment n° 1 e facoltà di concertare con ESFR ulteriori modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di perfezionamento dell’Amendment medesimo.
LA PRESIDENTE
X.xx digitalmente Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
IL SEGRETARIO
X.xx digitalmente Xxxxx Xxxxxxx
VISTO DIRETTORE GENERALE
X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxxx