COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO PROVINCIA DI MILANO
Città di
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO PROVINCIA DI MILANO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Approvato con atto C.C. n. 13 del 20.02.2012
Indice
ART. 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE ART. 3 ESENZIONI
ART. 4 DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI ART. 5 RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITA’
ART. 6 RIMBORSO D’IMPOSTA ART. 7 VERSAMENTI
ART. 8 DIFFERIMENTO DEI TERMINI E VERSAMENTI RATEALI DELL’IMPOSTA ART. 9 ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO
ART. 10 SANZIONI E INTERESSI
ART. 11 FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 12 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA
ART. 13 POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO ART. 14 ENTRATA IN VIGORE
APPENDICE
Elenco immobili esenti
APPENDICE NORMATIVA
Art. 13 D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni nella L. 214/2011 (commi da 1 a 14- quater)
Art. 8 (commi 1 e 4), art. 9 e art. 14 (commi 1 e 6) del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
ART. 1
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22.12.2011, n. 214, e agli artt. 8, 9 e 14 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e in particolare le disposizioni previste dall’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni nella L. 22.12.2011, n. 214 e dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 in quanto compatibili con l’art. 13 del D.L. 201/2011.
ART. 2
ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Le aliquote e la detrazione per abitazione principale sono determinate nelle seguenti misure:
a) l’aliquota di base è pari allo 0,76 per cento
b) l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari allo 0,4 per cento
c) l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.1994, n.133 è pari allo 0,2 per cento
2. Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
3. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
4. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, purché il proprietario delle pertinenze sia, anche in quota parte, il medesimo dell’immobile principale.
5. Se il soggetto passivo possiede più pertinenze appartenenti alla medesima categoria catastale, può considerare pertinenziale quella che ha la rendita più alta. Nel caso di pertinenze appartenenti alla medesima categoria catastale, ubicate in un luogo diverso da dove risulta situata l’abitazione principale, deve essere considerata pertinenziale quella più vicina all’abitazione principale, salvo che il contribuente dimostri, in base ad atto notarile, l’immobile che presenta un vincolo di pertinenzialità.
6. Agli effetti dell’applicazione della detrazione di cui al comma 2 del presente articolo, le pertinenze di cui al comma 4 si considerano parti integranti dell’abitazione principale.
7. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota per l’abitazione principale e della detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.
8. L’aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che tale soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
9. La detrazione per abitazione principale (ma non l’aliquota per abitazione principale) si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
10. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, nel caso in cui il Comune dovesse avvalersi della facoltà prevista dall’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, per immobili locati si dovranno intendere anche gli immobili concessi in uso gratuito a parenti entro il 1° grado (genitori/figli) purché in possesso di contratto di comodato gratuito.
ART. 3 ESENZIONI
1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili indicati all’art. 9, comma 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (vedi elenco riportato in appendice).
2. Per gli immobili indicati all’art. 7, comma 1 lettera i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 l’esenzione spetta a condizione che gli immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. I soggetti che usufruiscono della presente esenzione devono presentare apposita comunicazione all’ufficio tributi, contenente l’indicazione degli immobili per i quali spetta l’esenzione, l’attività esercitata e qualsiasi informazione e/o documentazione che si ritiene utile comunicare al fine di dimostrare il diritto all’esenzione.
3. Le esenzioni spettano per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
ART. 4
DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI
1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Al fine di limitare il potere di accertamento da parte del Comune e per ridurre l’insorgenza di contenzioso, la delimitazione delle zone e la determinazione dei valori per zona e per destinazione d’uso delle aree fabbricabili sono evidenziati nell’allegato “A” e “B” al presente regolamento. Non si fa luogo ad accertamento del maggiore valore nel caso in cui l’imposta dovuta risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall’Amministrazione.
4. Nel caso in cui l’Amministrazione proceda ad emettere avvisi di accertamento per aree fabbricabili non denunciate o denunciate con valori inferiori ai valori determinati secondo quanto previsto al precedente comma 3, tali ultimi valori non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento, ma carattere minimo e di indirizzo per l’attività di verifica dell’ufficio tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori venali in comune commercio superiori a quelli determinati con il presente regolamento, quali atti notarili, perizie tecniche, rettifiche fiscali ecc..
5. I valori determinati e riportati nell’allegato “B” valgono finché non vengono variati con apposita delibera consiliare di modifica al presente regolamento da adottare entro i termini per l’approvazione del bilancio di previsione.
6. Per le aree edificabili che per i più svariati motivi (es. perché sull’area esistono particolari servitù che possono compromettere il valore dell’area, oppure perchè lo sfruttamento edificatorio su tale area potrebbe comportare dei costi elevati o una scarsa o inesistente convenienza economica, o non sfruttabile per la particolare configurazione topografica, o altre motivazioni che incidono direttamente sulla determinazione del valore dell’area), il valore dell’area potrà essere ridotto al massimo del 60% e in presenza di apposita dichiarazione del Responsabile dell’area tecnica dalla quale risultino le motivazioni che danno diritto alla riduzione di valore.
7. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 3 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d’imposta versata a tale titolo.
ART. 5
RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITA’
1. Per le aree divenute inedificabili spetta un rimborso della maggiore somma versata fra l’imposta dovuta in base al valore calcolato per i terreni agricoli e l’imposta versata sul valore determinato ai sensi dell’articolo precedente quale area edificabile.
2. Il rimborso compete, limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo d’imposta in corso al momento della intervenuta definitiva inedificabilità e nei tre periodi precedenti.
3. L’inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del Comune (quali gli strumenti urbanistici generali o attuativi e loro varianti) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.
4. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:
5. a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 3;
c) gli strumenti urbanistici generali o attuativi e loro varianti abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti o i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
d) non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell’area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso.
6. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 3.
ART. 6 RIMBORSO D’IMPOSTA
1. Il contribuente può richiedere, a pena di decadenza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in questo ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza e/o il provvedimento che accerta e/o conferma il diritto medesimo.
2. La richiesta di rimborso, a pena di non riconoscimento, è corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma di cui si chiede la restituzione
3. Il funzionario responsabile, entro 150 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, esamina e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento totale o parziale ovvero di diniego. In caso di accoglimento dell’istanza di rimborso il pagamento verrà effettuato entro i 30 giorni successivi alla data del provvedimento di accoglimento.
4. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente.
5. E' riconosciuto altresì il diritto al rimborso, oltre il termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata al Comune per immobili ubicati in altro Comune. In quest’ultimo caso il rimborso dovrà essere effettuato direttamente al Comune dove sono ubicati gli immobili senza il riconoscimento di interessi.
ART. 7 VERSAMENTI
1. L’imposta municipale propria è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Il versamento congiunto, di norma, non è ammesso. Si considerano tuttavia regolarmente eseguiti i pagamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri o per conto di titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, parziale o totale, ed ogni altro diritto reale, relativi alla medesima unità immobiliare a condizione che da tale modalità non risulti alcun minore versamento per il soggetto attivo dell’imposta.
ART. 8
DIFFERIMENTO DEI TERMINI E VERSAMENTI RATEALI DELL’IMPOSTA
1. Il Sindaco nel caso si verifichino le condizioni sotto riportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:
a) il differimento del pagamento di una rata I.M.U. in scadenza, nel caso di calamità naturali di grave entità;
b) il differimento di una rata I.M.U. in scadenza entro il termine massimo di 6 (sei) mesi nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico che saranno valutate di volta in volta dall’ufficio competente sulla base di un’autocertificazione, su modulo predisposto dal Comune.
2. In caso di debito derivante da accertamenti, potranno essere concesse rateizzazioni di pagamento se la somma complessiva degli avvisi ricevuti superi l’importo di € 200,00.
3. La rateizzazione del debito totale annuo (comprensivo di imposta, sanzioni e interessi) viene concessa, con provvedimento del Funzionario Responsabile, su istanza del contribuente da
presentare entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell’avviso di accertamento. La rateizzazione viene concessa alle seguenti condizioni:
- le singole rate avranno scadenza mensile;
- numero massimo di rate 6 per importi fino a € 1.000,00, numero massimo di rate 12 per importi da € 1.000,01 a € 2.500,00 e numero massimo di rate 18 per importi superiori a € 2.500,01.
- decorrenza: la prima rata deve essere pagata entro 30 giorni dalla richiesta. Le successive rate avranno scadenza mensile a partire dal pagamento della prima rata.
- In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e dovrà pagare il residuo debito in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non pagata.
ART. 9
ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO
1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.
2. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e dal Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.
111 del 21.12.1998 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 5 del 17.2.1999.
3. Non si da luogo all’emissione di avvisi di accertamento, di iscrizioni a ruolo e di rimborsi quando l’ammontare complessivo dovuto risulta inferiore o pari a € 16,00.
ART. 10 SANZIONI ED INTERESSI
1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d’interesse legale.
ART. 11 FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L’Amministrazione comunica alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.
ART. 12
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA
1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario responsabile, d’ufficio o su istanza dell’interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un’illegittimità dell’atto o dell’imposizione.
ART. 13
POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO
1. In relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 57, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ed alla lett. p) del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1996, n. 446, una percentuale del gettito derivante dall’attività di accertamento è destinata all’attribuzione di compensi incentivanti al personale dell’ufficio tributi e al personale che comunque abbia partecipato all’attività di accertamento.
2. Un’ulteriore quota del gettito derivante dall’attività di accertamento è destinato all’acquisizione di materiale informativo ed informatico, attrezzature e macchinari da adibire all’utilizzo dell’ufficio tributi del comune e per la costituzione e gestione della banca dati inerente l’applicazione dell’imposta anche mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero dell’Economia e Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.
3. A tal fine la Giunta Comunale annualmente determina la percentuale, fino ad un massimo del 5%, da applicare ai maggiori proventi, effettivamente riscossi, derivanti dall’attività di accertamento dell’Imposta Municipale Propria, per i fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
ART. 14 ENTRATA IN VIGORE
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore al 1° Gennaio 2012.
2. Il presente regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dall’esecutività e comunque entro trenta giorni dal termine di scadenza previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
APPENDICE
ELENCO IMMOBILI ESENTI.
a) Immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ;
i) gli immobili utilizzati e posseduti dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 73 testo post riforma 2004), e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
APPENDICE NORMATIVA
ART. 13 D.L. 6.12.2011, N. 201 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 214/2011 (COMMI DA 1 A 14-QUATER)
Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze
della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.
10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’ articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell’ articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’ articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l’imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato dai comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
ART. 8 (COMMI 1 E 4), ART. 9 E ART. 14 (COMMI 1 E 6) D.LGS. 14 MARZO 2011, n. 23
Art. 8 Imposta municipale propria (commi 1 e 4)
1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.
4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Art. 9 Applicazione dell'imposta municipale propria
1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.
6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.
7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.
8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.
9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.
Art. 14 Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie (commi 1 e 6)
1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.
6. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.