Contract
Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante MODELLO Unico Informatico ( M.U.I.), per l’importo di € 45,00.=
COMUNE DI LUINO (PROVINCIA DI VARESE)
Repertorio n. del
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI PRESSO IL LUNGOLAGO CARLO ZONA
Repubblica Italiana
L’anno duemilaventi, il giorno _ _ del mese di _ _, nella residenza comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.ssa Xxxxxxxxx XXXXXX, nata a Bonorva, il 20.07.1957, Segretario Generale del Comune di Luino, autorizzata a rogare, per conto e nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lett. c) - del D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i signori:
a) dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXX, nata a Luino (VA), il 29.06.1963, domiciliata per la carica in Luino piazza Xxxxxxxx Serbelloni n. 1 che interviene nel presente atto nella sua qualità di Funzionario Responsabile dei Servizi Finanziari e Patrimoniali del Comune di Luino, ai sensi degli articoli 107, comma 3, lett. c) e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come tale in rappresentanza del Comune di Luino (c.f. 84000310122) di seguito nel presente atto denominato semplicemente “CONCEDENTE”;
b) il sig./la sig. ra _ _ , nato/a a _ ( ), il , residente a Luino, Via Piazza 1N. _, C.F. , identificata/o a mezzo di carta d'identità n. , rilasciata da Comune di , in data __. .20 , che interviene nel presente atto nella sua qualità di
_ , con sede in _ ( ), Via
, iscritta presso il Registro delle Imprese di ,
C.F./P.IVA , di seguito
per brevità denominato “CONCESSIONARIO”.
I suddetti signori, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto e, di comune accordo rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.
Si premette a base giuridica e di fatto quanto segue:
con deliberazione della Giunta comunale n. 13 dell’11.02.2020 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi per la concessione di gestione di servizi turistici presso il lungolago Carlo Zona;
con determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari e Patrimoniali n. _ in
data 00/00/2020, è stato approvato il capitolato relativo alla concessione di gestione di tali servizi turistici, avente una durata di anni cinque e riferita ai periodi dal 1° giugno al 30 settembre dell’anno 2020 e dal primo maggio al 30 settembre per ogni anno successivo al primo per un corrispettivo annuo a base di gara pari ad € 7.000,00.= oltre IVA e assunta apposita determinazione a contrattare;
a seguito di gara tenuta in data XX.XX.2020 a cura del Funzionario Responsabile del Servizio Segreteria Generale e successiva determinazione del Responsabile dei
Servizi Finanziari e Patrimoniali n. del XX.XX.2020, la concessione è stata
affidata all'impresa ;
Tutto quanto sopra premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto della concessione
Il Concedente demanda ed accolla al Concessionario che accetta senza riserva alcuna la concessione della gestione di servizi turistici presso il lungolago Carlo Zona, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale di concessione approvato con determinazione del Responsabile del Servizi Finanziari
e Patrimoniali n. del XX.XX.2020.
Le parti attribuiscono efficacia contrattuale alle dichiarazioni rese dal Concessionario in sede di gara relative alla conoscenza e all’accettazione da parte del Concessionario stesso delle condizioni ambientali in cui avranno luogo le opere. E’ pertanto preclusa al Concessionario la facoltà di formulare rinvii ed eccezioni relative alla conoscenza di tali condizioni.
Le parti danno atto che gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 per i dipendenti pubblici, sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i consulenti e/o collaboratori del Concessionario.
E' stato acquisito il Codice CIG n. _
Art. 2 - Servizi oggetto della concessione
1. Le finalità della concessione vengono perseguite attraverso l’erogazione dei seguenti servizi di base:
a) Balneazione;
b) Ristoro;
c) Sorveglianza aree e bagnanti e gestione bagni pubblici.
2. Il Concessionario deve garantire:
a) accesso dei bagnanti normodotati e diversamente abili alla spiaggia attrezzata;
b) messa a disposizione di lettini, sdraio e ombrelloni;
c) sorveglianza e assistenza in acqua ai bagnanti con bagnino (solo in caso di balneabilità delle acque);
d) sorveglianza e assistenza ai bagnanti nella porzione di spiaggia attrezzata;
e) gestione di pontile di attracco alla spiaggia;
f) pulizia e manutenzione della porzione della costa lacuale concessa in gestione;
g) pulizia dello specchio d’acqua antistante la porzione di costa lacuale stessa;
h) accesso gratuito ai servizi igienici e alla doccia;
i) garanzia della salvaguardia dell’ordine pubblico;
j) realizzazione e gestione di un punto di ristoro;
k) gestione delle aree e strutture dedicate.
3. Il Concessionario ha inoltre la facoltà di erogare altri servizi che consistano nella traduzione in soluzioni di accresciuta funzionalità, efficacia ed efficienza, rispetto a quanto previsto dal presente capitolato.
4. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal capitolato speciale, il Concessionario è obbligato, a propria cura e spese e senza onere alcuno a carico del Concedente, alla gestione integrale dei servizi offerti.
Art. 3 - Descrizione delle strutture in dotazione
1. Le strutture da adibire ai servizi oggetto della concessione sono nella disponibilità del Comune di Luino e rientrano tra i beni destinati a pubblico servizio; si sviluppano all’interno del lungolago “Carlo Zona”, dei quali circa mq. 600 adibiti a spiaggia naturalizzata a verde, circa mq. 230 di aree scoperte.
2. Le strutture in dotazione sono le seguenti:
- area sulla quale è stata realizzata dal Comune di Luino una spiaggia naturalizzata denominata “Le Serenelle”, perimetrata da scogliera in massi, rialzata rispetto al livello medio del lago che si sviluppa per una lunghezza di circa 50 mq. con finitura del piano d’uso in prato a verde per una superficie di circa 600 mq., oltre a un molo di collegamento tra spiaggia e lago, eseguito per la prima parte in muratura, rivestita in pietra naturale e dotato nella parte terminale di passerella con movimento a “ponte levatoio” per l’accesso al pontile galleggiante posto più al largo ed usufruibile per l’attracco dei natanti;
- area denominata ex “Pista di pattinaggio”, posta nel tratto finale del lungolago, di
circa mq. 183, su cui insiste struttura temporanea in legno contenente diversi beni mobili relativi ai punti ombra della spiaggia (ombrelloni, sdraio, ecc.) non di proprietà comunale;
Le strutture in dotazione e le aree in concessione sono individuate nella planimetria allegata sotto la lettera A) al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale. Art. 4 - Gestione dei servizi.
Il Concessionario è obbligato, a propria completa cura e spese e senza onere alcuno a carico del Concedente, a:
- garantire la gestione dei servizi e delle strutture, con assunzione di ogni onere di funzionamento (allacciamenti ai servizi pubblici, retribuzioni del personale, consumi di energie, acqua, ecc.);
- effettuare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture, secondo quanto previsto all’articolo 13 del capitolato speciale;
- eseguire tutte le obbligazioni gravanti in forza delle norme del presente capitolato, del relativo contratto di concessione e in generale, tutte le obbligazioni derivanti dall’assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.
Il Concessionario dei servizi è costituito consegnatario dei beni quali risulteranno dai verbali di consistenza e consegna che verranno redatti alla stipula del contratto in contraddittorio tra il Concedente e il Concessionario. I verbali di consistenza e consegna dovranno essere aggiornati in caso di modifiche, cambiamenti, integrazioni, durante il rapporto di concessione in contraddittorio tra il
Concedente eil Concessionario.
1. Per attività compatibili con l’uso delle strutture di tipo diverso rispetto ai servizi di base, dovrà essere richiesto ai competenti uffici comunali, di volta in volta, il rilascio dell’apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi ed in
particolare dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). Il richiedente deve quindi farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni tecniche e amministrative necessarie per l’acquisizione del parere della Commissione Provinciale di Vigilanza, Autorità di Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, Azienda Sanitaria Locale o di altri eventuali amministrazioni e organi.
2. E’ fatto divieto di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli immobili senza l’autorizzazione del Concedente.
Art. 5 - Decorrenza e durata della concessione.
1. La concessione del servizio ha decorrenza dalla data del _ giugno 2020.
2. La durata della concessione è di anni 5 (cinque) riferita ai seguenti periodi, con possibilità di proroga di 15 giorni, salvo conguaglio delcorrispettivo dovuto:
• dal giugno 2020 al 30 settembre 2020;
• dal 1 maggio 2021 al 30 settembre 2021;
• dal 1 maggio 2022 al 30 settembre 2022;
• dal 1 maggio 2023 al 30 settembre 2023;
• dal 1 maggio 2024 al 30 settembre 2024.
3. E’ escluso il rinnovo del contratto di concessione.
4. E’ facoltà del Concedente prorogare il contratto nelle more dell’espletamento delle procedure di gara e per il solo tempo strettamente necessario alla loro conclusione.
Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione del servizio, il Concessionario assicura l’integrale e regolare prosecuzione delle attività principali anche oltre la scadenza della concessione, e in particolare il rispetto degli obblighi e degli standard minimi dei servizi offerti, alle condizioni di cui al contratto di servizio fino al subentro del nuovo gestore. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente comma.
Art. 6 - Corrispettivo della concessione.
1. La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i servizi erogati e le strutture verso il pagamento al Concedente di un corrispettivo annuale di concessione. Il Concessionario si obbliga a corrispondere al Concedente il corrispettivo annuale di € 7.000,00.=, oltre IVA al 22% per € 1.540,00.=, per un totale complessivo di € 8.540,00.=.
Il corrispettivo dovrà essere versato in due rate di euro 3.500,00.= oltre Iva entro il primo luglio e il primo settembre di ogni anno.
2. Il corrispettivo sarà soggetto a revisione percentualmente pari all’incremento dei prezzi, secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, forniti dall’ISTAT per i canoni di locazione.
3. In caso di ritardato pagamento, il saggio d’interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'articolo 1284 del Codice Civile.
Art. 7 - Apertura dei servizi di base.
1. Il Concessionario deve garantire l'accesso e la fruizione dei servizi per il periodo dal 15 maggio al 15 settembre di ogni anno, per il corrente anno dal _ giugno.
2. Il Concessionario deve garantire l’accesso e la fruizione dei servizi di balneazione, sorveglianza e gestione dei bagni pubblici nei seguenti orari minimi:
• dal 15 maggio al 15 giugno dalle ore 11,00 alle ore 19,00;
• dal 16 giugno al 31 agosto dalle ore 9,00 alle ore 20,00;
• dal 1°al 30 settembre dalle ore 10,00 alle ore 19, 00.
2. Il servizio di ristoro dovrà essere garantito nei periodi e orari minimi di cui al precedente punto 2 e comunque non oltre le ore 23,00 per tutto il periodo della concessione.
Art. 8 - Gestione dei servizi di base.
1. Le prestazioni dei servizi di base hanno natura obbligatoria, non devono comportare oneri per il Concedente, e sono articolate secondo quanto di seguito disposto:
BALNEAZIONE:
- accesso alla spiaggia nei giorni e negli orari stabiliti all’art. 8 del presente capitolato;
- pulizia e manutenzione della spiaggia effettuata giornalmente prima dell’apertura al pubblico, compresa la pulizia e manutenzione dell’area verde con cadenza settimanale;
- irrigazione del manto verde della spiaggia da effettuarsi con cadenza giornaliera durante le ore notturne e prima delle ore 6:00;
- affitto di sdraio, lettini e ombrelloni sulla superficie a prato della spiaggia, secondo il piano tariffario che dovrà essere esposto all’ingresso della spiaggia;
- accesso all’area adibita a spiaggia subordinato al pagamento di un
corrispettivo definito dal piano tariffario stabilito dal Concessionario;
- gestione del pontile di attracco alla spiaggia comprendente il posizionamento della passerella e la sua rimozione dopo la chiusura serale e in caso di maltempo;
- gestione del servizio di alaggio/attracco delle imbarcazioni al pontile durante gli orari di apertura della spiaggia.
L’aggiudicatario della concessione del servizio in oggetto dovrà richiedere all’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese apposita concessione demaniale per l’utilizzo dell’area di spiaggia adibita a prato di circa mq. 600.
RISTORO
Le parti danno atto che il punto di ristoro di cui dall'art.9, comma 1, lett.b del
Capitolato Speciale di Concessione, è stato realizzato secondo l'opzione b.2. SORVEGLIANZA AREE E BAGNANTI E GESTIONE BAGNI PUBBLICI.
- Il Concessionario è tenuto alla vigilanza delle aree e fabbricati oggetto del presente Capitolato, compreso ogni adempimento in materia di sicurezza dei luoghi pubblici.
- Il Concessionario è tenuto alla sorveglianza e assistenza in acqua dei bagnanti (qualora vi siano le condizioni di balneabilità in acqua), con xxxxxxx in possesso di brevetto di assistente bagnante rilasciato dalla F.I.N., bagnino di salvataggio specchi d’acqua “interna” laghi contraddistinto dalla sigla IP o titolo equipollente rilasciato dalla comunità europea.
Il Concessionario è obbligato:
- alla sorveglianza e assistenza ai bagnanti anche nella porzione di spiaggia concessa, con bagnino in possesso dei requisiti di cui al punto precedente,
informando immediatamente il Comando di Polizia municipale nel caso in cui si determinino situazioni di pericolo per l’incolumità o di ordine pubblico;
- a garantire l’accesso gratuito ai servizi igienici pubblici a tutti gli utenti (non solo a quelli della spiaggia);
- alla pulizia quotidiana e manutenzione ordinaria dei servizi igienici pubblici.
I giorni e gli orari di apertura dei bagni pubblici coincidono con i periodi e gli orari di apertura e gestione degli altri servizi base.
Art. 9 - Servizi facoltativi.
1. Il Concessionario potrà svolgere servizi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente articolo 8, finalizzati alla migliore accoglienza dei turisti e alla migliore fruibilità del lungolago, tra cui servizi di intrattenimento, quali attività di animazione, feste, spettacoli, ecc.
2. I servizi facoltativi proposti dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione
comunale e potranno svolgersi soltanto nel periodo in cui vengono erogati i servizi base, e cioè dal 15 maggio al 30 settembre di ogni anno.
3. Le attività d’intrattenimento dovranno concludersi entro le ore 23:00 e si dovranno svolgere nel rispetto della normativa vigente e in particolare degli articoli da 9 a 12 del Regolamento comunale per le emissioni acustiche e della normativa vigente. Il Concessionario potrà chiedere deroghe previste dal Regolamento comunale in caso di particolari attività a carattere temporaneo, previa specifica richiesta agli uffici competenti, fermo restando il limite massimo orario delle ore 01:00.
Art. 10 - Piano tariffario.
1. Il Concessionario deve presentare il piano tariffario dei servizi di balneazione (accesso alla spiaggia attrezzata; affitto di ombrelloni, sdraio e lettini). Il piano tariffario obbliga il concessionario al suo rispetto e sarà parte integrante del contratto di concessione.
2. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare la coerenza delle tariffe rispetto ai servizi offerti.
Art. 11 - Promozione delle attività, informazione e comunicazione.
1. Il Concessionario provvederà alla produzione e diffusione di materiale informativo inerente ai servizi, aggiornandolo agli eventuali cambiamenti e promuovendo eventuali iniziative di carattere straordinario.
2. Ferme restando le limitazioni in materia di prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro e gestione dei pubblici spettacoli, il Concessionario potrà organizzare manifestazioni o eventi, comunicandone tempestivamente il calendario al Concedente.
3. Resta fermo per il Concessionario l’obbligo di redigere e di esporre all’ingresso
della spiaggia il regolamento di utilizzo della stessa e la necessaria cartellonistica prevista dalle norme vigenti.
4. L’attività del Concessionario dovrà inoltre essere impostata alla massima trasparenza nei rapporti con il Concedente. A tal fine, ferma restando la facoltà del Concedente di accedere in qualsiasi momento alle strutture per controlli e verifiche, è lasciata al Concessionario l’individuazione di modalità ulteriori di comunicazione periodica al Concedente.
5. Il Concessionario è autorizzato a effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all’interno e all’esterno delle strutture, secondo le modalità amministrative e gli adempimenti tributari o fiscali previsti dalla legge e dai regolamenti, con esclusione di qualsiasi tipo di propaganda, previo l’obbligo tassativo di segnalazione preventiva all’Amministrazione comunale, che avrà facoltà insindacabile di diniego qualora ricorrano motivi di contrasto con l’interesse comunale e pubblico nonché per necessità di decoro e di decenza nei confronti dei fruitori. Il parere negativo dell’Amministrazione comunale, in relazione alla quantità e al contenuto della pubblicità, è vincolante.
6. Gli introiti della pubblicità saranno di piena ed esclusiva spettanza del Concessionario.
7. La posa di cartelli pubblicitari, insegne e altre affissioni, e ogni modifica a quelli esistenti, dovrà essere autorizzata dal competente Ufficio comunale e subordinata a nulla osta da parte del Concedente. Il Concessionario dovrà espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.
8. Eventuali contratti di pubblicità che coinvolgano a qualunque titolo le strutture o le aree pertinenti, non devono eccedere la durata della concessione.
9. Il Concessionario dovrà concedere, su richiesta, spazi pubblicitari idonei in forma gratuita al Concedente per la diffusione di materiale promozionale relativo a iniziative organizzate o patrocinate dallo stesso.
10. Il Concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli
inconvenienti e danni che, dall’installazione dei mezzi pubblicitari potranno essere arrecati a persone e cose.
Art. 12 - Interventi di manutenzione ordinaria.
1. E’ a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria delle strutture concesse, delle loro dotazioni e pertinenze, compresa la pulizia programmata degli spazi esterni.
2. Il Concessionario provvede agli interventi di manutenzione ordinaria mediante proprio personale o imprese incaricate mediante affidamento a terzi del servizio.
3. Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria durante la concessione, quelli atti a: mantenere l'integrità originaria del bene; mantenere o ripristinare l'efficienza dei beni; contenere il normale degrado d’uso; garantire la vita utile del bene; far fronte ad eventi accidentali.
4. Generalmente gli interventi sono richiesti a seguito di:
- rilevazione di guasti o avarie (manutenzione a guasto o correttiva);
- attuazione di politiche manutentive (manutenzione preventiva, ciclica, predittiva secondo condizione);
- esigenza di ottimizzare la disponibilità del bene e migliorarne l'efficienza (interventi di miglioramento o di piccola modifica che non comportano incremento del valore patrimoniale del bene).
5. I suddetti interventi non modificano le caratteristiche originarie (dati di targa, dimensionamento, valori costruttivi, ecc.) dei beni in concessione e non ne modificano la struttura essenziale e la loro destinazione d'uso.
6. Il Concessionario dovrà conservare e manutenere tutti gli elementi di arredo e le attrezzature in dotazione elencati nel verbale di consegna. I relativi aggiornamenti e i beni ammalorati dovranno essere sostituiti all’occorrenza con beni analoghi. E' facoltà del Concessionario provvedere a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e
degli arredi ulteriori a quelli già installati e in dotazione all’impianto, che lo stesso reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio nel corso della concessione,
senza nulla pretendere nei confronti del Concedente. In tal caso il Concessionario al termine della concessione potrà asportare le attrezzature, gli arredi movibili e quanto possa essere tolto senza alcun danno all'immobile. Nessuna attrezzatura consegnata dal Concedente potrà essere alienata o distrutta senza autorizzazione dello stesso.
Art. 13 - Interventi di manutenzione straordinaria.
1. Al Concedente compete la manutenzione straordinaria delle strutture, dei suoi impianti e delle sue pertinenze, compresi gli spazi esterni e le aree a verde.
2. Si definiscono interventi di manutenzione straordinaria quelli non ricorrenti e d'elevato costo, in confronto al valore di rimpiazzo del bene e ai costi annuali di manutenzione ordinaria dello stesso.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria inoltre:
• possono prolungare la vita utile e/o, in via subordinata migliorarne l'efficienza, l'affidabilità, la produttività, la manutenibilità e l'ispezionabilità;
• non ne modificano le caratteristiche originarie (dati di targa, dimensionamento, valori costruttivi, ecc.) e la struttura essenziale;
• non comportano variazioni di destinazioni d'uso del bene.
Art. 14 – Sicurezza.
1. Il Concessionario assume il ruolo di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti del personale operante nei servizi oggetto del presente Capitolato, nonché nei confronti dei soggetti equiparati.
2. Il Concessionario imposta la gestione nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza secondo la normativa vigente.
3. Il Concessionario deve inoltre rispettare le prescrizioni previste nei documenti
relativi all’agibilità delle strutture rilasciati dalle strutture ed Enti di sorveglianza, nonché provvedere alla corretta tenuta dei documenti conseguenti.
Il Concessionario provvede direttamente ai servizi di pulizia e sanificazione dei servizi igienici adibiti ad uso pubblico mediante proprio personale o mediante affidamento del servizio a imprese esterne, provvedendo con almeno due interventi giornalieri di pulizia dei locali bagni.
Gli interventi dovranno essere eseguiti in orari convenienti anche tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture utilizzate. Tutti i prodotti e i macchinari necessari all’assolvimento degli oneri sopra descritti sono a carico del Concessionario.
4. L’assistenza bagnanti deve essere assicurata dal Concessionario secondo quanto disposto dalla normativa vigente, utilizzando personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente.
5. Il Concessionario dovrà inoltre provvedere agli ulteriori obblighi di cui al D.Lgs. n.
81/2008, tra i quali si ricordano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l’effettuazione della riunione periodica con cadenza almeno annuale, la nomina del medico del lavoro e l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quest’ultimo formato secondo i corsi specifici previsti dalla normativa;
b) la tenuta del piano delle risorse umane, nel quale dovranno essere comprovate mediante la tenuta di opportuna documentazione la formazione del personale e in generale l’idoneità alla mansione svolta;
c) la formazione e la nomina della squadra di emergenza in caso di emergenza antincendio e primo soccorso, composta da soggetti in possesso dell’idoneità fisica al ruolo; in particolare, tra il personale presente nelle aree affidate in concessione, dovrà sempre essere presente un congruo numero di soggetti formati per la gestione delle
emergenze, secondo i protocolli individuati nel piano di sicurezza;
d) la fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari, e la formazione al personale in materia di prevenzione passiva e di prevenzione attiva dei rischi connessi;
e) quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/08, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII allo stesso articolo.
6. Il mancato adempimento degli obblighi in materia di sicurezza, oltre che rischio per i lavoratori e per il pubblico, costituisce grave inadempimento contrattuale ed è motivo di risoluzione del contratto di concessione.
Art. 15 -Voltura contatori, acqua, gas ed energia, acquisto prodotti.
1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative alle utenze e gli oneri della voltura dei contatori.
2. Il Concessionario si obbliga a provvedere, a cura e spese proprie, alla voltura di tutte le utenze, entro 15 giorni dalla consegna delle strutture, nonché a presentare al Concedente copia dei contratti di utenza, nonché copia della prima bolletta. E’ a carico del Concessionario, oltre al pagamento delle utenze, la spesa relativa all’acquisto dei prodotti consumabili per l’utilizzo dei bagni pubblici e per la loro pulizia e disinfezione.
Art. 16 - Obblighi gestionali a carico del Concessionario.
1. Il Concessionario dovrà provvedere alla gestione complessiva dei servizi e del funzionamento delle strutture e a garantire, in particolare:
a) l’esecuzione delle obbligazioni concernenti l’erogazione dei servizi contenuti nel
presente capitolato;
b) la custodia e la conservazione di tutto quanto concesso, anche nei periodi in cui i servizi non vengono erogati ;
c) l’osservanza del piano tariffario;
d) il pagamento del corrispettivo annuale di concessione;
e) l’apertura delle strutture nelle date e orari stabiliti;
f) la gestione del personale addetto e assunzione delle rispettive spese;
g) la manutenzione ordinaria delle strutture concesse;
h) l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza;
i) le spese per le utenze;
j) ogni altro onere di gestione dei servizi e delle strutture non specificatamente individuato.
2. Il Concessionario è inoltre tenuto a:
a) osservare le norme di legge in materia di pubblica sicurezza negli spazi riservati al pubblico;
b) osservare le norme di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) provvedere allo sgombero e smaltimento dei rifiuti secondo quanto previsto dal Regolamento comunale e nelle date previste per la raccolta;
d) tenere le scritture contabili a norma di legge e rispettare tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi.
3. Il Concessionario assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dalla conduzione delle strutture.
Art. 17 - Obblighi del Concedente.
1. Il Concedente dovrà provvedere:
a) alla consegna al Concessionario delle aree e delle strutture;
b) all’adempimento degli obblighi manutentivi straordinari;
c) alla vigilanza della regolare esecuzione degli obblighi di gestione assunti dal Concessionario.
Art. 18 - Controllo sull’operato.
1. Il Concedente, in forma diretta o attraverso l’ausilio di incaricato scelto a sua discrezione, vigilerà sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario del servizio e contenute nell’atto di concessione, effettuando periodiche verifiche, risultanti da appositi verbali.
2. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere del Concessionario per l’efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante allo stesso dal presente capitolato e dall’offerta presentata, nonché la violazione di norme di legge o regolamenti, Il Concedente contesterà gli addebiti al Concessionario dando un termine congruo per adempiere. Se entro il termine assegnato, il Concessionario non adempierà a quanto richiesto ovvero non fornirà alcuna motivata giustificazione, ovvero qualora la giustificazione non fosse ritenuta accoglibile, fatta salva la risoluzione del contratto di concessione, il Concedente applicherà le penali previste dal presente capitolato e provvederà d’ufficio addebitandone la relativa spesa.
Art. 19 – Penali.
1. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, il Concedente applica le penali entro gli importi massimi rispettivamente di seguito indicati per ciascuna fattispecie:
a) per il ritardo nell’apertura delle strutture: € 50,00.= per ogni giorno diritardo;
b) per il ritardo nell’ottemperare all’ordine del Concedente in merito a quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del capitolato Speciale, relativamente alla corretta esecuzione
dei servizi: € 25,00.= per ogni giorno di ritardo;
c) per il ritardo nell’ottemperare all’ordine del Concedente di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture: € 50,00.= per ogni giorno diritardo;
d) per il ritardo nell’ottemperare all’ordine del Concedente di adempiere agli obblighi in materia di sicurezza: € 50,00.= per ogni giorno di ritardo;
e) per il ritardo nell’ottemperare agli obblighi di volturazione delle utenze: € 25,00.= per ogni giorno di ritardo;
f) per il ritardo nell’ottemperare all’ordine del Concedente di adempiere a ogni altro onere di gestione dei servizi e delle strutture non specificatamente individuato: € 25,00.= per ogni giorno di ritardo;
g) per il ritardo nell’ottemperare all’ordine del Concedente di adempimento agli obblighi nascenti dal contratto di concessione non previsti nei punti sopra elencati: € 50,00.= per ogni giorno di ritardo.
2. Fatta salva la specifica clausola risolutiva, in caso di identici comportamenti reiterati nel corso della durata del servizio, gli importi delle penali di cui al comma precedente sono progressivamente incrementati del 25% per ogni successivo comportamento reiterato, utilizzando come base di calcolo la misura della penale rispettivamente indicata al comma precedente.
3. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte del Concedente al Concessionario che, ricevuta l’intimazione, ha l’obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell’inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte del Concedente, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.
4. Valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto in cui i
comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dal Concessionario, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell’inadempimento e l’eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, il Concedente applica la penale rapportandone l’importo alla gravità dell’inadempimento.
5. L’importo della penale è versato dal Concessionario entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo. Decorso tale termine, il Concedente, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all’importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Laddove il Concedente debba versare delle somme a qualunque titolo al Concessionario, sin tanto che perdura l’inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, il Concedente non procede a detti pagamenti. In tal caso, non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.
6. In tutti i casi in cui il Concessionario non rimuova tempestivamente la causa
dell’inadempimento, fatta salva la risoluzione del contratto, il Concedente dispone che l’esecuzione delle prestazioni cui l’inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando al Concessionario i relativi costi sostenuti. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma 5.
7. L’applicazione di penali per un importo superiore al corrispettivo contrattuale annuale della concessione in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità del Concessionario a svolgere il servizio
concesso, e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell’eventuale maggior danno provocato al Concedente.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al sub-Concessionario, al subappaltatore o al cottimista, anche se il Concessionario dimostra di non esserne stato a conoscenza.
Art. 20 - Sub concessione
1. Il Concessionario può subconcedere a soggetto in possesso dei requisiti di legge l’attività di somministrazione di alimenti e bevande del punto di ristoro.
Art. 21 - Permessi e licenze
1. Il Concessionario si obbliga a richiedere agli organi competenti a cura e spese proprie, tutte le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta, i pareri prescritti per l’esercizio delle attività dallo stesso, svolte nelle strutture, a lui intestate o a suo delegato, per la durata della concessione evitando, nel modo più assoluto, che tale esercizio avvenga in assenza di detti titoli. Il Concessionario si obbliga altresì a corrispondere tempestivamente, previa la necessaria istanza, denuncia o autorizzazione, i diritti e le tasse previsti in relazione alle attività svolte ed alla specifica modalità di svolgimento delle attività stesse.
Art. 22 - Interruzione del servizio
1. Il servizio oggetto del presente contratto non può essere sospeso per alcuna causa senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale, salvo eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al Concessionario. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l’Amministrazione potrà sostituirsi al Concessionario, previa diffida ad adempiere, per l’esecuzione d’ufficio, fatto salvo il diritto di richiedere
il risarcimento dei danni e l’applicazione delle relative penali.
Art. 23 -Recesso
1. Salvo il caso di cessazione dell’attività, è consentito al Concessionario di recedere dal contratto concessorio con preavviso scritto di almeno sei mesi dalla data di cessazione, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del Concedente. Art. 24 - Decadenza e risoluzione della concessione
1. Il Concessionario decade dalla concessione della gestione del servizio in caso di fallimento dell’impresa, scioglimento dell’ente o società contraente. La decadenza della concessione opera inoltre di diritto quando nei confronti del Concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Oltre ai casi di risoluzione prevista dalla legge, il presente contratto potrà essere risolto, previa diffida ad adempiere entro il termine assegnato, dovuta a reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente capitolato e nel contratto di concessione o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con i servizi da svolgere. Potrà, inoltre, essere risolto nei seguenti casi:
a) mancata corresponsione di un’intera annualità del canone entro i termini assegnati dall’Amministrazione comunale a seguito di formale diffida;
b) il mancato rispetto del piano tariffario;
c) inadempimento degli obblighi manutentivi;
d) inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza;
e) mancata intestazione dei contratti di utenza;
f) grave inadempimento degli obblighi gestionali di cui all’articolo 17 del Capitolato Speciale;
g) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
h) mancata presentazione delle quietanze di pagamento dei premi di rinnovo delle polizze assicurative, a seguito di un sollecito del Concedente.
3. In caso di risoluzione del contratto il Concedente entrerà in possesso delle strutture consegnate al Concessionario, senza corresponsione alcuna d’indennizzo o altre somme a qualsiasi titolo dovute. E’ fatta salva l’applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali, oltre che con la cauzione ed eventuali crediti verso il Concedente, il Concessionario risponde con il proprio patrimonio.
4. ll presente Contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative al presente atto sono state eseguite senza avvalersi di conti correnti o bancari dedicati aperti presso banche o Poste italiane Spa, ai sensi dell’art.3 della legge 13.08.2010 n.136.
5. Costituisce causa di risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.p.r. 16 aprile 2013 n.62 per i dipendenti pubblici, da parte dei consulenti e/o collaboratori del Concessionario. Le parti danno atto che detta disposizione trova applicazione al presente contratto per il tramite dell'art.1454 del codice civile.
6. Il Concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
7. In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa addebitabile al Concessionario, il Concedente incamera la cauzione definitiva prestata dal Concessionario non gravando su di esso l’onere di dimostrare il danno subito.
Art. 25 - Revoca della concessione
1. L’Amministrazione comunale può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:
a) per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) per gravi motivi di ordine pubblico o sanitario.
2. L’atto di revoca è preceduto da formale comunicazione al Concessionario tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La revoca del contratto è disposta con specifico atto del Concedente e ha effetto dal giorno stabilito nell’atto stesso.
3. La riconsegna delle strutture deve avvenire nei modi e nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 29 del presente contratto.
Art. 26 - Sostituzione del Concessionario
1. Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione del Concessionario a causa di rinuncia all’aggiudicazione, risoluzione del contratto, recesso anticipato o revoca della concessione il Concedente si riserva di aggiudicare la concessione all’operatore economico che ha formulato la prima miglior offerta fino al quinto miglior offerente, escluso l’originario aggiudicatario, qualora sussistano le condizioni, ovvero mediante nuovo affidamento a terzi.
Art. 27 - Cauzione
A garanzia delle obbligazioni assunte, il Concessionario ha prestato cauzione definitiva per la regolare esecuzione della concessione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza n. , rilasciata da
in data per l'importo di € .=.
Art. 28 - Responsabilità e assicurazione
1. Il Concessionario solleva il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta che possa derivare alle persone, animali o cose, conseguente e/o connessa allo svolgimento delle attività oggetto di concessione.
2. A tal fine il Concessionario ha stipulato polizze n.
(responsabilità civile) e n. (furto & incendio), rilasciate da Assicurazioni, Agenzia di , e si impegna a consegnare ogni
anno al
Concedente le quietanze di rinnovo della polizze stesse.
Art. 29 - Restituzione degli immobili
1. Alla scadenza della concessione il Concessionario dovrà riconsegnare al Concedente le strutture comprensive di eventuali addizioni, nonché i beni mobili e le attrezzature in essi esistenti alla data di sottoscrizione della concessione ed emergenti dal verbale di consegna e relativi aggiornamenti. Tale riconsegna deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, ovvero, in caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale entro il termine congruo stabilito dall’Amministrazione comunale e comunicato al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che il Concedente stesso sia tenuto a corrispondere alcunché, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, salvo quanto disposto dall’articolo 25 (revoca della concessione).
2. Gli immobili devono essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità. All’atto della riconsegna deve essere redatto un verbale, in contraddittorio tra le parti, attestante la consistenza e lo stato di manutenzione e funzionalità degli immobili.
3. Tutte le opere realizzate dal Concessionario non daranno in nessun caso diritto ad alcun indennizzo a favore del Concessionario neppure sotto forma di rimborso per la parte dell’investimento non ammortizzata. In ogni caso, alla scadenza della concessione, il Concedente ha diritto di pretendere la rimessa in pristino a spese del Concessionario oppure di acquisire le nuove opere senza alcun compenso. La rimessa in pristino potrà essere richiesta anche nel corso del contratto, qualora le modificazioni o le nuove opere abbiano avuto luogo senza il predetto consenso scritto.
4. Il Concessionario deve, comunque, riconsegnare le strutture, indipendentemente
dall’esistenza di suoi eventuali crediti e quindi senza poter vantare il diritto di ritenzione.
5. Nel caso di inottemperanza dei termini e delle condizioni suindicate, il Concedente procederà allo sgombero d’ufficio e al ripristino delle condizioni di funzionalità a spese del Concessionario.
6. Se in occasione della riconsegna degli immobili al Concedente risultasse, da apposita perizia redatta in contraddittorio tra le parti, una diminuzione della funzionalità degli immobili imputabile a cattiva ed insufficiente manutenzione, il Concessionario dovrà versare al Concedente un corrispettivo per la loro sistemazione.
7. Il Concessionario, all’atto della riconsegna delle strutture, ha il diritto e l’obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti il periodo della propria gestione ed antecedenti la riconsegna degli immobili al Concedente.
lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
Art. 30 - Tracciabilità.
In ottemperanza alle disposizioni della legge n. 136 del 2010:
a) il Concessionario dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136;
b) tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati;
c) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) costituisce causa di risoluzione del presente contratto;
d) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. Se è stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
Articolo 31 - Responsabile del procedimento
L’ENTE nomina quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Xxxx Xxxxx XXXXXXX cui la l'Concessionario si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.
Articolo 32 - Controversie.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Varese con esclusione della competenza arbitrale. Articolo 33 – Spese e registrazione.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Concessionario.
Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 11, comma 13, del codice del contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006, così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su ventotto pagine a video.
Il presente contratto viene da me, Xxxxxxxxxx, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell’amministrazione digitale (CAD). Il Rappresentante della Concedente
Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXX (firmato digitalmente) Il Sig. (firmato digitalmente)
Il Sig. firma un apposito modulo che viene scansionato, sottoscritto digitalmente dal Segretario Generale ed allegato al presente contratto ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell’amministrazione digitale (CAD) Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell’amministrazione digitale (CAD).
Il Segretario Rogante:
Dott.ssa Xxxxxxxxx XXXXXX (firmato digitalmente)