INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA AUTOMATICO DI VIDEOSORVEGLIANZA
INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA AUTOMATICO DI VIDEOSORVEGLIANZA
§ § §
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Capitolato Speciale di Appalto - All. n. 02
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0004166-10/08/2022-D472-DF-0021-00090006-C 0057
Falconara M., lì 25/07/2022
Il Tecnico Progettista
Xxx. Xxxxx X. Xxxxxxxxx
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INDICE
Sezione Prima: Parte Amministrativa
Art. 1 Oggetto dell’appalto 4
Art. 2 Ammontare dell’appalto 4
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto 5
Art. 4 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 5
Art. 5 Modalità di appalto 6
Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 6
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto 6
Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 7
Art. 9 Fallimento dell’appaltatore 7
Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 7
Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 7
Art. 12 Durata del contratto 8
Art. 13 Importo del contratto 8
Art. 14 Direttore dell’esecuzione del contratto 8
Art. 15 Avvio dell’esecuzione del contratto 9
Art. 16 Sospensione dell’esecuzione del contratto 9
Art. 17 Proroghe 9
Art. 18 Penali in caso di ritardo 9
Art. 19 Risoluzione del contratto 10
Art. 20 Recesso del contratto 10
Art. 21 Divieto di cessione del contratto e dei crediti 10
Art. 22 Garanzia definitiva 11
Art. 23 Obblighi assicurativi 11
Art. 24 Modifiche del contratto 12
Art. 25 Modifiche per errori o omissioni 12
Art. 26 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 13
Art. 27 Anticipazioni e modalità di pagamento 14
Art. 28 Disciplina del subappalto 14
Art. 29 Responsabilità in materia di subappalto 16
Art. 30 Pagamento dei subappaltatori 17
Art. 31 Tutela dei lavoratori 18
Art. 32 Condizioni economico-amministrative da applicare al personale impiegato 18
Art. 33 Sicurezza 18
Art. 34 Piano operativo di sicurezza 18
Art. 35 Controlli sull’esecuzione del contratto 19
Art. 36 Verifica di corretta esecuzione e collaudo 19
Art. 37 Presa in consegna delle opere ultimate 20
Art. 38 Definizione delle controversie 21
Art. 39 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 21
Art. 40 Tracciabilità dei pagamenti 23
Art. 41 Spese contrattuali, imposte, tasse 24
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Art. 42 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 25
Art. 43 Disciplina antimafia 25
Art. 44 Trattamento dei dati personali 26
Art. 45 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 26
Sezione Seconda: Parte Tecnica
Precisazioni 27
Art. 1 Finalità delle prescrizioni tecniche 27
Art. 2 Consegna - Tracciamenti - Ordine di esecuzione dei lavori 28
Art. 3 Materiali e provviste 28
Art. 4 Linee 29
Art. 5 Cassette - Giunzioni - Derivazioni - Guaine isolanti 30
Art 6 Posa delle apparecchiature esterne 30
Art. 7 Quadri elettrici di protezione e comando 30
Art. 8 Caratteristiche delle figure professionali coinvolte 31
Art. 9 Verifiche e prove in corso d’opera degli impianti 31
Art. 10 Verifiche da effettuare alla fine dei lavori da parte dell’Appaltatore 32
Art. 11 Documentazioni, Dichiarazioni e Certificazioni 33
Abbreviazioni:
➢ Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
➢ D. Lgs. n. 81/2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
➢ Regolamento generale (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (ove applicabile) - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti);
➢ Capitolato generale d’appalto (D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145);
➢ R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ove applicabile);
➢ DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall’art. 90, comma 9, lettera b), D. Lgs. n. 81/2008 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto, nonché dall'art. 2 del DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO n. 210/2002, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del d.P.R.
n. 207/2010 (ove applicabile);
Sezione Prima: Parte Amministrativa
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Art. 1. Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le forniture ed i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione della Stazione Appaltante: Comune di Falconara Marittima
b) descrizione sommaria: il presente intervento, denominato: “intervento di potenziamento del sistema automatico di videosorveglianza”, è relativo alle opere ricomprese nel progetto definitivo-esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 277 del 04/08/2022 In particolare il progetto nel suo complesso, così come sintetizzato nel titolo dell’intervento, prevede il potenziamento del sistema di lettura targhe e videosorveglianza esistente mediante la nuova realizzazione di; n. 13 postazioni di videoripresa, n. 13 siti di rilancio, n. 1 Centro Stella e n. 1 Centrale Operativa ubicate nei siti e con le rispettive dotazioni descritte nel documento “Relazione Generale e Tecnica Specialistica (all. n. 01)
c) ubicazione: Comune di Falconara Marittima (AN)
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo-esecutivo con i relativi allegati, delle quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’art. 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’art. 65, comma 4:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: ……………………………
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: ……………………………
Art. 2. Ammontare dell’appalto
1. L’importo complessivo delle forniture e della relativa posa in opera compresi nell'appalto posto a base di gara ammonta complessivamente a € 131.275,36 (Euro centotrentunmiladuecento- settantacinque/36) di cui € 130.225,16 soggetti a ribasso d’asta e € 1.050,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:
a.1 | Forniture e posa in opera | € 130.225,16 |
A | Totale a base d'asta (soggetto a ribasso) | € 130.225,16 |
B | Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 1.050,20 |
C | Totale a base di Gara | € 131.275,36 |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo delle forniture e delle relative prestazioni di cui al comma 1, lett. A, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, a cui vanno aggiunti i gli importi del comma 1, lett. B, secondo le modalità di cui al comma 3.
3. L’importo di cui al comma 1, lettera B), relativo agli oneri della sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008.
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Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 43, comma 7, del Regolamento generale. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono:
a) ai lavori posti a base d'asta di cui all'art. 2, comma 1, lettera A, per l’importo netto determinato ai sensi dell’art. 2, comma 2, in seguito alla contabilizzazione a misura;
b) agli oneri per la sicurezza di cui all'art. 2, comma 1, lettera B, per l’importo determinato a tale scopo dalla Stazione Appaltante.
5. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione Appaltante.
Art. 4. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 207/2010 e
all’articolo 106 D.Lgs. n.50/2016, sono unici e definibili come:
➢ Installazione di impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati (OS 19)
Importo complessivo € 131.275,36 (di cui € 122.693,37 per forniture ed € 8.581.99 per manodopera)
2. Le opere formanti oggetto del presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni, norme, elaborati e disegni di progetto allegato prevedono le seguenti lavorazioni:
• Esecuzione delle opere elettriche necessarie per l’allacciamento di n. 4 siti di rilancio (nn. 13, 14, 15A e 15B) e del Centro Stella a punti di fornitura di energia elettrica esistenti;
• Esecuzione delle opere elettriche necessarie per l’allacciamento di n. 1 sito di lettura targhe (n. 4A) all’adiacente sito di videoripresa (n. 4B) alimentato da stazione di energia elettrica con batterie ricaricabili;
• Fornitura e posa in opera degli apparati di lettura targhe e di videosorveglianza comprensivi di: supporti, ancoraggi, armadi, cablaggi, dispositivi di sicurezza e tutto quant'altro necessario per l'installazione di tutto il sistema;
• Esecuzione di tutti i lavori civili necessari per l'installazione delle telecamere e relativi ripristini, con gli eventuali pali, armadi, ecc.
• Fornitura e posa in opera della segnaletica e cartellonistica;
• Fornitura e posa in opera di hardware e software per il potenziamento della Centrale Operativa;
• Formazione del personale addetto alla gestione della Centrale Operativa;
• Collaudo del sistema nel suo complesso e realizzazione di quant'altro necessario al suo corretto funzionamento.
0.Xx subappalto ed il cottimo, di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto, sarà autorizzato dalla Stazione Appaltante e regolato, dall’art. 105 del Codice Appalti.
4. Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento recante norme per
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la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, eventuali sub appalti che comprendano lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati devono essere certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Non è consentito l’avvalimento per requisiti soggettivi.
6. Non sono previsti lavori per cui vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (c.d. sviluppo economico).
7. L’importo delle categorie di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dell’appalto.
Art. 5. Modalità di appalto
1 L'appalto, il cui esperimento sarà a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale, verrà affidato mediante procedura di cui all’art. 36 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo-esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
d) il computo metrico estimativo;
e) l’elenco dei prezzi unitari;
f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 22 e 23;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta tecnica ed economica.
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Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., ne consentono l’immediata attuazione.
Art. 9. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 110 comma 1 e 2 del Codice dei contratti.
2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.
Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dell’esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di
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esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati del progetto definitivo esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dell’esecuzione del contratto. L'accettazione dei materiali e dei componenti e definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dell’esecuzione del contratto può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
4. Xxx l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
5. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dell’esecuzione del contratto l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
6. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.
7. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. n. 246/1993 e che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14/01/2008.
Art. 12 – Durata del contratto
1 La posa in opera, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di consegna della fornitura e deve essere completata entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi.
Art. 13 – Importo del contratto
1 Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato e della relazione generale, si intende offerto dall’appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
Art. 14 – Direttore dell’esecuzione del contratto
1 Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest’ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
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2 Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente
all’appaltatore.
Art. 15 – Avvio dell’esecuzione del contratto
1 Il direttore dell’esecuzione dà avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo
all’appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2 L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.
3 Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l’appaltatore.
4 Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore
5 Nel caso l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
Art. 16 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
1 Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 17. Proroghe
1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare le lavorazioni prevista nel termine contrattuale di cui all’art. 12, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto art. 12.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’art. 12, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore dell’esecuzione il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dell’esecuzione del contratto.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dell’esecuzione del contratto qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dell’esecuzione del contratto qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2, i termini di 30 e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’art. 12, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
Art. 18. Penali in caso di ritardo
1 In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato è applicata una penale pari al uno per mille dell’importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
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2 Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e sono imputate mediante ritenuta sull’importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
3 In ogni caso l’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4 Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all’art. 22 del presente capitolato.
5 Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell’importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 19, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
6 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 19. Risoluzione del contratto
1 L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dell’esecuzione del contratto per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
Art. 20 – Recesso del contratto
1 Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 21 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti derivanti dal contratto
1 È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 comma 14 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
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3. Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.
4. L’amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.
Art. 22 – Garanzia definitiva
1 Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2 Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
4 Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5 La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale. Tale scheda tecnica deve riportare alla voce “Stazione appaltante” i dati del Comune di Falconara Marittima (con particolare riferimento all’indirizzo PEC). Tale scheda è opportuno riporti alla voce “Descrizione opera/servizio/fornitura”, oltre alla descrizione del servizio, anche i codici CIG e il CUP.
6 La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall’Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.
Art. 23 – Obblighi assicurativi
1 Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2 In relazione a quanto sopra, l’appaltatore si impegna a stipulare un’opportuna polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00.
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5. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’art. 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
Art. 24. Modifiche del contratto
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del Regolamento generale e dall'art. 106 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del direttore dell’esecuzione del contratto, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al direttore dell’esecuzione del contratto prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dell’esecuzione del contratto per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate all’art. 4, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono, altresì, ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le modifiche, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del Codice dei Contratti. L’importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. La variante deve comprendere l’adeguamento dei piani operativi di sicurezza di cui all’art. 34.
Art. 25. Modifiche per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il 20% dell’importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
2. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
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Art. 26. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.
2. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dall’elenco prezzi unitari di cui all’art. 7 del presente schema di contratto;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dell’esecuzione del contratto e l’Esecutore, e approvati dal Responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d’asta.
Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Art. 27 – Anticipazioni e modalità di pagamento
1 Non è ammessa alcuna anticipazione sull’importo contrattuale
2 All’Appaltatore verrà corrisposto il compenso pattuito, al netto delle prescritte ritenute, all’ultimazione
dei lavori in un'unica soluzione.
3 La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore, fatto salvo quanto previsto all’art. 29, comma 4 del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
4 I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
5 L’accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell’appaltatore.
6 La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
7 In conformità all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
8 In ogni caso, in conformità all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere
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svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
9 In conformità all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
10 In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione della fornitura, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, deve corrispondere alle quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
11 La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’accertamento della regolare esecuzione finale.
Art. 28 – Disciplina del subappalto
1. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell’importo
complessivo del contratto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito secondo le disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. previa autorizzazione dell’Amministrazione committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’art. 42, comma 2 del presente Capitolato speciale, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo e il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei contratti; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso l’Amministrazione committente:
b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
• l’inserimento delle clausole di cui al successivo art. 29, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art.
3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
• l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi;
• l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, in modo da consentire al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi;
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• l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’art.
105, comma 14, del Codice dei contratti;
b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione
committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:
• la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
• una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011.
3. È fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’art. 105 comma 14 del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all’Amministrazione
committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
• la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
• copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 41 e 43 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
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c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei contratti. L’Amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
Art. 29. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione committente per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dell’esecuzione del contratto e il R.U.P., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l’Amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all’art. 30, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’art. 105 commi 2, terzo periodo del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente, con la denominazione di questi ultimi.
5. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari. L’appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto e l’oggetto del lavoro affidato.
6. L’appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all’Amministrazione committente la seguente documentazione:
a) dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;
b) elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
c) dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
d) dichiarazione del sub-affidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 136/2010.
7. L’appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
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8. Ai sensi dell’art. 105, comma 3 del Codice dei contratti, e ai fini dell’art. 30 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, per le quali l’appaltatore ha l’obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante.
9. Ai subappaltatori, ai sub-affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo art. 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
Art. 30 - Pagamento dei subappaltatori
1. L’Amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in relazione alle somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate; pertanto, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. In deroga a quanto previsto ai periodi precedenti, a norma dell’art. 105, comma 13, del Codice dei contratti, l’Amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori, provvede a corrispondere direttamente l’importo delle prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi:
a) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
b) su richiesta del subappaltatore.
In questi casi, l’appaltatore è obbligato a trasmettere all’Amministrazione committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in subappalto, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
2. Ai sensi dell’art. 105 comma 9 del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati
all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante; I suddetti pagamenti sono, altresì, subordinati:
a) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 40 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
b) alle limitazioni di cui ai successivi articoli 35 e 36.
3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, l’Amministrazione committente sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) l’importo degli eventuali costi per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi del precedente art. 47, comma 4, lettera b);
b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’art. 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino del presente Capitolato, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto d.P.R.;
5. Ai sensi dell’art. 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione Appaltante esonera l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003.
6. Ai sensi dell’art. 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’art. 35, comma 5, della Legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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7. Ai sensi dell’art. 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione Appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo
dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal presente Capitolato speciale d’appalto;
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all’appaltatore.
8. La Stazione Appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o più d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’art. 1262, primo comma, del Codice civile.
Art. 31 – Tutela dei lavoratori
1 L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
Art. 32 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto
2 L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 33 – Sicurezza
1 L’appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2 In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3 L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.
Art. 34 - Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dell’esecuzione del contratto o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
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scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D. Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L’appaltatore è tenuto agli obblighi previsti all’art. 105 comma 17 del Codice dei contratti, trovando in ogni caso applicazione quanto previsto dall’art. 41, comma 4.
3. Ai sensi dell’art. 96, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’art. 26 del predetto Decreto.
Art. 35 – Controlli sull’esecuzione del contratto
1 La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2 La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’art. 27.
3 La stazione appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.
Art. 36 - Verifica di corretta esecuzione delle lavorazioni e collaudo
1. Al termine dell’appalto e in seguito a richiesta dell’Impresa, il Direttore dell’esecuzione del contratto procede all’accertamento sommario della regolarità delle lavorazioni eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dell’esecuzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente Capitolato Speciale, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Le lavorazioni di cui al presente capitolato saranno quindi sottoposte a verifica subito dopo l'avvenuta consegna, installazione e messa in funzione. La verifica è intesa a verificare la conformità della Fornitura eseguita alle norme del presente Capitolato ed alla Proposta formulata dall’impresa aggiudicataria. La verifica, eseguita da personale tecnico di fiducia dell’Amministrazione in contraddittorio con l’Impresa aggiudicataria, si articola come segue:
a) Fase Statica.
Si svolge attraverso:
• la verifica della corretta fornitura ed installazione delle apparecchiature e degli apparati nei luoghi previsti dal progetto attraverso riscontro della conformità con il disciplinare attuativo (parte integrante del Verbale di Consegna Lavori);
• verifica della corrispondenza degli apparati forniti con i modelli indicati nel disciplinare attuativo, anche attraverso la verifica delle bolle di consegna e/o documentazione analoga.
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b) Fase Dinamica.
Si svolge attraverso la constatazione della corretta funzionalità di ognuno dei siti in cui si articola il Sistema, in particolare:
• esame del posizionamento delle TLC e dell’angolo visuale rispetto a quanto stabilito nel Disciplinare Attuativo;
• analisi della regolarità e della stabilità del flusso delle immagini trasmesse dai siti in “Modalità Live”;
• verifica della qualità delle immagini trasmesse;
• analisi delle registrazioni dei flussi video, diurni e notturni, con relativa verifica dell’effetto
abbagliamento;
• verifica della funzionalità di visualizzazione, registrazione, riproduzione, catalogazione e ricerca parametrica delle targhe, anche nelle ore notturne;
• verifica della funzione “Motion Detection” in fase di ricerca;
• visualizzazione delle eventuali immagini riprese dai siti in “Modalità Remota” ed accesso alle relative registrazioni locali, sia diurne che notturne.
c) Fase Operativa.
Si svolge attraverso la verifica dell’esecuzione da parte della Ditta delle seguenti attività abilitanti:
• verifica della corretta impostazione del tempo immagazzinamento delle immagini;
• verifica della installazione della cartellonistica;
• verifica segnalazione automatica in caso di interruzione flusso registrazione.
Le verifiche Statica, Dinamica ed Operativa potranno essere eseguite in momenti distinti. Nel caso in cui in una qualsiasi di tali fasi venissero riscontrate irregolarità, tali irregolarità dovranno essere eliminate nel termine perentorio di 15 giorni solari a decorrere da tale data.
Contestualmente alla esecuzione della verifica finale, l’aggiudicatario ha l’obbligo di consegnare la documentazione di progetto, comprensiva delle necessarie Dichiarazioni di Conformità, del certificato d’esecuzione dei lavori a regola d’arte, di quanto previsto dalla normativa vigente, nonché la descrizione delle frequenze impiegate dagli apparati radio costitutivi della parte di connettività, le tabelle di indirizzamento e password, la rappresentazione grafica della topologia ed il Manuale di Sistema.
Al termine delle verifiche eseguite positivamente verrà rilasciato idoneo verbale e decorreranno i pagamenti della fornitura ed il servizio di Manutenzione/Garanzia del Sistema; tuttavia, al fine di prevenire possibili malfunzionamenti del sistema dovuti a cause non rilevate né rilevabili in fase di collaudo, l’impianto sarà sottoposto ad un periodo di monitoraggio di 60 giorni finalizzato ad escludere la presenza di vizi occulti.
Al termine del monitoraggio, in assenza di malfunzionamenti o di inadempienze, sarà redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, attestando l’idoneità all’Esercizio, e sarà svincolata la pertinente fidejussione.
Art. 37 - Presa in consegna delle opere ultimate
1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
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4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dell’esecuzione del contratto o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
Art. 38 – Definizione delle controversie
1 Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Ancona.
2 La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
3 È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.
Art. 39 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dell’esecuzione del contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dell’esecuzione del contratto tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile;
b) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge (Nuovo Codice della Strada 30/04/92 n.285 e s.m.i. e relativi Regolamenti d’Attuazione), sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
c) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
d) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
e) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore;
f) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal direttore dell’esecuzione del contratto, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione;
g) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
h) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia
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l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
i) la guardia e sorveglianza diurna e notturna del deposito e di tutti i materiali in esso esistenti, compresi quelli della Stazione Appaltante, fino al giorno dell’ultimazione dei lavori;
j) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direttore dell’esecuzione del contratto;
k) il ricevimento, lo scarico e il trasporto dei materiali, delle forniture e dei mezzi d’opera ed il loro collocamento a deposito o nei punti di impiego, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto, con le opportune cautele atte ad evitare danni o infortuni;
l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
m) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
n) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
o) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
p) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 07/03/1991 e s.m.i. in materia di esposizioni ai rumori;
q) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direttore dell’esecuzione del contratto; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
r) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
s) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
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t) il trasporto a magazzino comunale o a discarica autorizzata dei materiali di risulta del cantiere e pagamento del relativo costo di scarico;
u) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
v) provvedere al completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
w) produrre, al termine dei lavori, la seguente documentazione:
• documentazione finale dell’eseguito (as-built), su base cartacea ed informatica fornita dalla Stazione Appaltante, con le varianti apportate nel corso dei lavori su tutti gli impianti e strutture, comprese le reti tecnologiche esistenti interessate dall’appalto; in particolare dovranno essere sistemati tutti gli schemi e le schede dei quadri sulla base delle eventuali modifiche apportate nel corso dei lavori e con l’indicazione precisa delle apparecchiature installate;
• la documentazione tecnica riguardante tutti gli interventi interessati dall’appalto, integrativa e disponibile solo durante e dopo l’installazione (Relazione con la tipologia dei materiali e componenti utilizzati, Dichiarazione di rispondenza di componenti elettrici, meccanici, ecc.., a norme specifiche, Documentazione relativa alle verifiche iniziali e finali, ...);
• schede tecniche, riportanti le caratteristiche funzionali e prestazioni di ogni componente e/o apparato e/o apparecchio;
• dichiarazione di conformità dei quadri elettrici in base alla norma CEI 17-13/1 (CEI EN 60439- 1) o CEI 23-51 compresi gli allegati prescritti relativi alle verifiche e prove di tipo ed individuali da eseguire;
• la fornitura di manuali d’uso e manutenzione, originali in lingua italiana, di ogni componente e/o apparato e/o apparecchio; nonché degli impianti e dei sistemi di gestione.
Tale documentazione servirà anche per le verifiche, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto.
La documentazione di cui sopra, oltre ai casi i cui è prevista la consegna agli enti preposti, sarà consegnata al direttore per l’esecuzione del contratto in n. 2 copie cartacee ed in n. 1 copia su supporto digitale. I disegni e la documentazione di cui sopra si intendono parte integrante della fornitura e dovranno essere consegnati entro la data del collaudo tecnico; in caso contrario l’impianto verrà considerato come non consegnato.
2. Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 40 - Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 8, della legge n. 136/2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone
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delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera b) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all’art. 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all’art. 1, comma 5, lettera b).
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della legge n 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente art. devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 41 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
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c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 42 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui al precedente art. 55, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dall’Amministrazione committente. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell’art. 31, commi 4 e 5, della Legge n. 98/2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice dei contratti e dell’art. 31, comma 3, della Legge n. 98/2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’art. 53, comma 2, lettera l) del presente Capitolato, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, l’Amministrazione committente contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste l’Amministrazione committente pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
Art. 43 - Disciplina antimafia
1. Ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato Decreto, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti
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gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 87 del
D. Lgs. n. 159/2011 mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli art. 96 e 97 del citato Decreto.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.
Art. 44 – Trattamento dei dati personali
1. In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Falconara Marittima e l’appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all’art. 28 del regolamento medesimo, l’appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.
Art. 45 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’art. 121 dell’allegato 1 al D. Lgs.
n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’art. 122 dell’allegato 1 al D. Lgs. n. 104/2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al D. Lgs. n. 104/2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.
Art. 46 – Norma di chiusura
1 L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
Sezione Seconda: Parte Tecnica
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❖ PRECISAZIONE
In base alla determinazione n. 55 del 14 dicembre 2000 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, si precisa che in alcuni articoli dell’elenco prezzi sono stati indicati marchi e provenienza di ditte determinate, in quanto non sarebbe stato possibile individuarne diversamente il tipo mediante specifiche tecniche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati alla gara, ma sono comunque accettati prodotti equivalenti. L’effettiva equivalenza verrà poi confermata o meno dal Direttore dell’esecuzione del contratto, a seguito della presentazione della campionatura del materiale, corredata di schede tecniche e verifiche prestazionali.
Art. 1. Finalità delle prescrizioni tecniche
Negli articoli seguenti sono specificate le modalità e le caratteristiche tecniche secondo le quali l’Appaltatore è impegnato ad eseguire le opere e a condurre i lavori, in aggiunta o a maggior precisazione di quelle già indicate negli articoli della Parte Prima.
I materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di Xxxxx e del presente Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati.
Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno corrispondere alle prescrizioni degli articoli ed alle relative voci dell'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato.
La Direttore dell’esecuzione del contratto avrà facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto; l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Qualora si accertasse che i materiali accettati e già posti in opera fossero di cattiva qualità si procederà come disposto dall'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000
Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Queste prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti della Stazione appaltante nella collaudazione finale.
Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte, come prescritto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 e dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro elementi, dovranno corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data della realizzazione delle opere, ed in particolare essere conformi:
• alle prescrizioni delle Autorità Locali;
• al Regolamento edilizio e regolamento di Polizia Urbana, con particolare riferimento alle opere di Xxxxx e relativi ripristini;
• al Codice della Strada;
• alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;
• alle prescrizioni e indicazioni della Telecom;
• alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)
• alle Norme UNI.
Tutti i materiali impiegati dovranno essere contrassegnati con marchi di garanzia di qualità del rispettivo Paese d’origine e marcatura CE. L'Appaltatore s’impegna a adeguare a dette norme qualunque elemento dell'impianto che al collaudo non fosse conforme alle stesse, senza che alcun addebito derivi all'Ente appaltante.
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Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli adempimenti nei confronti delle Autorità competenti che per legge possono in qualsiasi modo, avere ingerenza nell’installazione, nei lavori e nelle apparecchiature degli impianti.
Sono compresi nei seguenti articoli, e non sarà più ripetuto nel seguito, tutti gli oneri e magisteri relativi alla fornitura e posa in opera di tutti materiali necessari, anche se non espressamente citati o indicati, per rendere l’opera perfettamente funzionante e realizzata secondo le regole dell’arte. Sono compresi inoltre tutti gli oneri e magisteri relativi alle assistenze edili, ripristini, noli, trasporti, oneri per lo smaltimento alle pubbliche discariche dei materiali di risulta, oneri per misure o rilievi, sopralluoghi e quant’altro si rendesse necessario. Si ribadisce che sono compresi tutti gli oneri necessari ai noli di mezzi ed opere provvisionali necessari per l’esecuzione delle lavorazioni nel rispetto del D. Lgs 81/08 e s.m.i.
Art. 2. Consegna - Tracciamenti - Ordine di esecuzione dei lavori
Dopo la consegna dei lavori, di cui sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, l’Appaltatore dovrà eseguire a proprie spese, secondo le norme che saranno impartite dalla Direttore dell’esecuzione del contratto, i rilievi e tracciamenti necessari per la posa delle apparecchiature oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore sarà tenuto a correggere ed a rifare a proprie spese quanto, in seguito ad alterazioni od arbitrarie variazioni, la Direttore dell’esecuzione del contratto ritenesse inaccettabile.
In merito all’ordine di esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni della Direttore dell’esecuzione del contratto senza che per ciò possa pretendere compensi straordinari, sollevare eccezioni od invocare tali prescrizioni a scarico di proprie responsabilità.
Non potrà richiedere indennizzi o compensi neppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni tecniche od organizzative, gli venissero ordinate.
Art. 3. Materiali e provviste
I materiali che l’Appaltatore impiegherà nei lavori oggetto dell’appalto dovranno presentare caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle leggi e ai regolamenti ufficiali vigenti in materia o, in mancanza di tali leggi e regolamenti, dalle “Norme” di uno degli Enti Normatori di un paese della Comunità Europea, dei Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dal presente Capitolato; in ogni caso essi dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio. In particolare le apparecchiature di videosorveglianza dovranno essere conformi alla Direttiva del Ministero dell’Interno n. 558/SICP ART/421.2/70 del 2 marzo 2012 avente per oggetto i Sistemi di Videosorveglianza in ambito comunale, in particolare al Documento tecnico in cui sono individuate le caratteristiche di riferimento per i nuovi impianti di videosorveglianza cittadina, con lo scopo di garantire la finalità di registrazione di scenari atti a supportare le Forze dell’Ordine coinvolte nell’attività di prevenzione contrasto della illegalità.
L’Appaltatore potrà provvedere all’approvvigionamento dei materiali da fornitori di propria convenienza, salvo eventuali diverse prescrizioni indicate nel Capitolato o dalla Direttore dell’esecuzione del contratto, purché i materiali stessi corrispondano ai requisiti richiesti secondo le prescrizioni progettuali. Tutti i materiali e le apparecchiature impiantistiche indicate negli elaborati di progetto sono in genere da considerarsi vincolanti per l’appaltatore. Eventuali modifiche nella scelta dei materiali e/o apparecchiature impiantistiche dovranno essere preventivamente concordate ed accettate a mezzo scritto dal direttore dell'esecuzione del contratto.
Tutte le apparecchiature di nuova fornitura dovranno essere collegate al sistema centrale esistente di lettura targhe e videosorveglianza.
La fornitura deve essere comprensiva di tutte le licenze software necessarie per l’integrazione dei nuovi portali e delle nuove postazioni di videosorveglianza per i sistemi di controllo sopra elencati.
L’intero sistema di videosorveglianza e controllo targhe dovrà essere compatibile e funzionale rispetto agli attuali posti centrali e software esistenti, che dovranno essere integrati e potenziati con il presente intervento, secondo quanto indicato in progetto successivi, con tutti gli oneri compresi al fine di garantire
la piena funzionalità e il corretto funzionamento del sistema alle esigenze e funzionalità esposte
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dall’Amministrazione.
In qualsiasi caso, le eventuali proposte di variazione dei materiali, dovranno essere accompagnate dalle schede tecniche, dettagli di installazione, ed inderogabilmente dalla dimostrazione della equivalenza rispetto alla compatibilità con le apparecchiature e sistemi esistenti e previste in progetto. In caso di proposte di apparecchiature e sistemi che richiedano modifiche anche negli impianti e sistemi esistenti, per assicurare la piena compatibilità, tali modifiche sono a completo onere dell’Appaltatore, compresa l’eventuale migrazione a piattaforme diverse e la fornitura di nuove licenze software per le apparecchiature già esistenti facenti parte del sistema comunale.
L’Appaltatore notificherà però in tempo utile la provenienza dei materiali stessi alla Direttore dell’esecuzione del contratto, la quale avrà la facoltà di escludere le provenienze che non ritenesse di proprio gradimento. Tutti i materiali dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima del loro impiego, all’esame della Direttore dell’esecuzione del contratto, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili, come previsto all’articolo 15 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000.
Il personale della Direttore dell’esecuzione del contratto è autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli.
Se la Direttore dell’esecuzione del contratto, a proprio esclusivo giudizio, rifiuterà il consenso per l’impiego di qualche partita di materiale già approvvigionata dall’Appaltatore, quest’ultimo dovrà allontanare subito dal cantiere la partita scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra di gradimento della Direttore dell’esecuzione del contratto, nel più breve tempo possibile e senza avanzare pretese e compensi od indennizzi. La Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà direttamente, a spese dell’Appaltatore, alla rimozione di tali partite qualora lo stesso non vi abbia provveduto in tempo utile. L’accettazione dei materiali da parte della Direttore dell’esecuzione del contratto non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per la buona riuscita degli impianti.
Art. 4. Linee elettriche
L’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi al circuito di alimentazione di energia.
Sono previsti cavi per energia elettrica identificati dalle seguenti sigle di designazione:
• cavi multipolari con guaina con sezione massima 2,5 mm2: FG7R 0.6/1kV
I cavi dovranno avere sezione idonea per ottenere una caduta di tensione non superiore al 4% dal punto di consegna Enel, e comunque mai inferiore a 4mmq.
Tutti i cavi saranno rispondenti alla Norma CEI 20-13 / 20-22 II / 20-37 pt.2 / 20-52 Tabelle UNEL 35375
- 35376 - 35377 e dovranno disporre di certificazione IMQ od equivalente.
Nelle tavole di progetto sono riportati schematicamente il percorso ed il numero dei conduttori. L’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei disegni, salvo eventuali diverse prescrizioni della Direttore dell’esecuzione del contratto.
I cavi multipolari avranno le guaine isolanti interne colorate in modo da individuare la fase relativa, mentre per i cavi unipolari la distinzione delle fasi e del neutro dovrà apparire esternamente sulla guaina protettiva. Si deve utilizzare il colore giallo/verde per i conduttori di protezione, il colore blu chiaro per il conduttore di neutro. In assenza del conduttore di neutro, l’anima di colore blu chiaro dei cavi multipolari può essere utilizzata co-me conduttore di fase. Non sono richiesti colori particolari per i conduttori di fase.
Nella formulazione del prezzo è stato tenuto conto, tra l’altro, anche degli oneri dovuti all’uso dei mezzi
d’opera e delle attrezzature.
Art. 5. Cassette - Giunzioni - Derivazioni - Guaine isolanti
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La derivazione agli apparecchi di illuminazione, in cavo bipolare della sezione di 2,5 mm2, sarà effettuata con l’impiego di morsettiera di connessione in classe II collocata nell’alloggiamento con transito nella medesima dei cavi unipari di dorsale.
La salita all’asola dei cavi unipolari sarà riservata unicamente alla fase interessata ed al neutro escludendo le restanti due fasi; per tratti di dorsali rilevanti dovrà essere previsto altresì un sezionamento dell’intera linea facendo transitare le tre fasi ed il neutro in una cassetta di connessione collocato nell’asola di un palo secondo indicazione dei Direttore dell’esecuzione del contratto.
Le giunzioni o derivazioni saranno eseguite unicamente all’interno dei quadri video di campo o in cassette di derivazione stagne dedicate poste in prossimità delle apparecchiature.
Art. 6. Posa delle apparecchiature esterne
È prevista la fornitura e posa in opera delle apparecchiature di lettura targhe e videosorveglianza.
L’Appaltatore provvederà al trasporto, all’immagazzinamento temporaneo, al trasporto a piè d’opera, al montaggio su palo, all’esecuzione dei collegamenti elettrici, e della linea dati, alla fornitura di materiale accessorio alla posa, con le caratteristiche definite in progetto e sulla base delle indicazioni fornite dalla Direttore dell’esecuzione del contratto, alle prove di funzionamento.
Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi commercializzati, la loro rispondenza alle norme UNI/EN mediante certificato di conformità corredato della opportuna documentazione tecnica attestante tale conformità, nonché fornendo manuali e raccomandazioni d'uso e d'installazione corretta.
Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte, come prescritto dalla Legge n. 186/1968 e dal D.M. n. 37/2008.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro elementi, dovranno corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data della realizzazione delle opere.
Tutti i materiali impiegati dovranno essere contrassegnati con marchi di garanzia di qualità del rispettivo Paese d’origine e marcatura CE.
Art. 7. Quadri elettrici di protezione e comando
Tutti i quadri dovranno essere rispondenti alla Norma CEI 23-51 “Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare”.
I contenitori dei quadri elettrici di protezione e comando dovranno essere in resina termoplastica, adatti per posa all’esterno resistenti alla corrosione, aventi grado di protezione IP65, dotati di portella frontale cieca incernierata, completa di serratura con chiusura a chiave.
L’apparecchiatura dovrà essere dotata di telaio autoportante e doppia pannellatura, con grado di protezione minimo all’interno di IP2X.
Gli interruttori modulari dovranno essere installati su barra DIN.
I quadri dovranno avere dimensioni adeguate al numero dei dispositivi da installare e cablati con le seguenti apparecchiature secondo lo schema unifilare riportato negli elaborati grafici.
Tutti i quadri devono avere una targa sulla quale deve essere indicato il nome del costruttore, o il marchio di fabbrica, insieme al tipo e/o numero di identificazione, in modo che sia possibile ottenere le informazioni previste dalla Norma.
Le apparecchiature contenute devono essere montate e cablate secondo quanto previsto dalle normative in vigore, e tenendo conto di determinati requisiti tecnici, quali:
• sollecitazioni meccaniche e termiche;
• scegliere gli apparecchi incorporati, con riferimento sia al comportamento termico (correnti nominali) sia al cortocircuito (poteri di interruzione);
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• adottare le soluzioni idonee che consentono di rispettare tutte le prescrizioni normative, ed in particolare i limiti di sovratemperatura;
• definire le caratteristiche nominali del quadro.
I principali dati del quadro devono essere riportati su opportuna targa da fissare sul quadro in posizione di facile identificazione e lettura.
In base a quanto precedentemente descritto devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
• Le apparecchiature devono essere raggruppate nei singoli elementi della struttura costituente il quadro elettrico secondo un nesso logico corrispondente agli schemi.
• I collegamenti ausiliari e di potenza devono essere eseguiti in corda di rame flessibile od in sbarre di rame isolate su materiale ceramico con sezione adeguata alla portata massima nominale degli interruttori relativi (e non dei relè).
• I supporti devono essere previsti per sopportare la massima corrente di picco verificabile.
• Le morsettiere devono essere ampiamente dimensionate, raccolte nel quadro, ad una altezza tale da con-sentire una comoda ed ordinata introduzione dei cavi esterni ed un razionale allacciamento e saranno chiaramente numerate con rispondenza agli schemi.
• Tutti i terminali di qualsiasi conduttore (ausiliari o di potenza) devono essere chiaramente contraddistinti da testafili numerati con perfetta rispondenza allo schema topografico e funzionale.
• Il quadro deve disporre di adeguata sbarra di terra, parallela alla morsettiera, per l’eventuale attacco dei conduttori di terra dei cavi.
Ogni quadro elettrico deve altresì essere munito di:
• tutti gli accessori di minuto montaggio, conduttori, viteria e tutto quanto occorre per dare il quadro finito e funzionante a perfetta regola d’arte;
• targhette incise interne ed esterne in corrispondenza di ogni apparecchio per la chiara identificazione della destinazione dei singoli circuiti ed apparecchi; le targhette interne presso i singoli componenti riportano in modo chiaro, indelebile e permanente la sigla corrispondente agli schemi.
Devono essere adottate tutte le misure e gli accorgimenti per dare al quadro elettrico la maggiore sicurezza di funzionamento, la più pronta accessibilità e la più agevole manutenzione.
Il tipo di contenitore, le apparecchiature ivi contenute ed il relativo quadro dovranno comunque avere la preventiva approvazione del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il prezzo a corpo compensa la fornitura, il trasporto, la mano d’opera, il collaudo e la messa in servizio dei componenti e delle apparecchiature.
Art. 8. Caratteristiche delle figure professionali coinvolte
È previsto l’obbligo per l’appaltatore di operare con personale specializzato il quale deve avere adeguate qualifiche professionali in termini di conoscenza specifica delle attività e tecnologia, attestata tramite certificazioni ovvero esperienza lavorativa almeno triennale in ambito di manutenzione e gestione di sistemi di videosorveglianza. In particolare il personale dovrà essere formato all’uso del cestello elevatore.
Art. 9. Verifiche e prove in corso d’opera degli impianti
Durante il corso dei lavori, l’Amministrazione appaltante si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del Capitolato speciale di appalto.
Le verifiche potranno consistere nell’accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi, ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato.
Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.
Art. 10. Verifiche da effettuare alla fine dei lavori da parte dell’Appaltatore
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a) Esame a vista
L’esame a vista, eseguito con impianto fuori tensione, ha lo scopo di accertare la corretta esecuzione
dell’impianto prima delle prove e dei test “a caldo “di funzionamento, e prevede.
• Effettuazione dell’esame a vista delle installazioni impiantistiche ed apparati connessi;
• Verifica dei gradi di protezione degli involucri;
• Controllo preliminare dei collegamenti a terra;
• Verifica della presenza e corretta installazione dei dispositivi di sezionamento e comando,
• Controllo che gli apparati non presentino segnalazioni di allarme dovuti a guasti o anomalie funzionali;
• Controllo dell’osservanza delle prescrizioni di sicurezza.
b) Prove strumentali.
Le prove tecniche e funzionali sono finalizzate alla verifica ed al rispetto di tutte le condizioni previste dall’appalto, e comunque atti ad attestare la conformità agli standard e alle prescrizioni di cui al progetto esecutivo.
Saranno eseguite tutte le prove di conformità indicate nelle Norme CEI 64-8 e successive integrazioni, ed in particolare:
• Verifica generale tesa ad appurare che la fornitura dei materiali ed apparecchiature corrisponda in quantità e qualità alle prescrizioni progettuali e contrattuali
• Verifica degli schemi e della qualità dei cavi e delle loro sezioni
• Verifica dei tracciati delle linee, per cavi di alimentazione e di segnale
• Prove di funzionamento in relazione alla verifica delle prestazioni.
• Prove e verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e posizione dei contrassegni di identificazione. Tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto devono essere del tipo adatto alla relativa destinazione ed uso, nonché correttamente dimensionati per garantire le prestazioni dichiarate e previste. Per cavi e conduttori il dimensionamento deve essere fatto in base alle portate indicate nelle tabelle CEI-UNEL; inoltre tutti i componenti devono essere dotati dei debiti contrassegni di identificazione.
Tutte le prove saranno eseguite congiuntamente con la presenza della ditta affidataria dell’esecuzione, della Direttore dell’esecuzione del contratto incaricato dall’Amministrazione e con la presenza di personale tecnico qualificato, e dotato di strumentazione idonea ad eseguire tutte le misurazioni richieste.
Prima dell’emissione del Certificato di Conformità saranno eseguiti gli esami a vista e le prove strumentali previste dalle Norme CEI 64-8 e successive integrazioni.
Le verifiche specifiche sugli impianti speciali, oltre alle verifiche generali menzionate sopra, prevedranno:
• verifica per ogni singola derivazione di cablaggio dati in cavo UTP della correttezza dei collegamenti,
dell’assenza di cortocircuiti e dell’assenza di connessioni aperte.
• Test di conformità del cablaggio di rete in campo, ai requisiti previsti dalla categoria 5E con prova reflottometrica per singola presa RJ45 e per singola coppia del cavo UTP.
Il rilascio di regolare documentazione scritta di ogni test effettuato, riportante i valori rilevati per ognuna delle misure previste da ISO/IEC 11801, con relativa certificazione di conformità, riportante fra l’altro:
• Collaudo tecnico e funzionale di tutti i componenti;
• Certificazione di regolare e corretta implementazione delle specifiche funzionali del software applicativo per canale video.
• Certificazione di funzionalità globale del sistema in campo, eseguita per ognuno dei link di trasmissione del segnale.
Art. 11. Documentazioni, Dichiarazioni e Certificazioni
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Ad impianto ultimato l’Appaltatore fornirà alla Stazione Appaltante uno schema elettrico definito
dell’impianto ed una planimetria sulla quale siano indicate:
• l’ubicazione definitiva e le caratteristiche degli apparati di videoripresa e dei relativi accessori;
• le caratteristiche e lo schema dei ponti radio (rilanci e Centro Stella)
• il lay-out della Centrale Operativa.
Art. 12. Norme generali
Tutte le opere comprese nell’appalto saranno compensate a misura.
In nessun caso e per nessun motivo la Direttore dell’esecuzione del contratto tollererà per le singole opere dimensioni o portate inferiori a quelle prescritte e, qualora se ne riscontrassero, esse saranno motivo di rifacimento.
In via subordinata, a proprio giudizio, la Direttore dell’esecuzione del contratto potrà accettare le opere stesse, detraendo il relativo importo dalla liquidazione finale.
La valutazione delle opere eseguite a misura sarà fatta in base ai prezzi di elenco e le quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, a peso od a corpo, secondo le voci corrispondenti dell'elenco.
Il prezzo del cavo elettrico isolato e del cavo LAN compensa la fornitura e posa in opera, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, del cavo stesso, valutato a metro lineare secondo la quantità effettiva del cavo posto in opera.