CIG: 73456416B6 CAPITOLATO TECNICO
Polizza per la Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera Lotto 2
CIG: 73456416B6 CAPITOLATO TECNICO
Polizza n° 390114301
INDICE
PREMESSA 3
DEFINIZIONI 3
SCHEDA DI POLIZZA PER ASSICURAZIONE RCT E RCO 4
1. Massimali assicurati RCT 4
2. Massimali assicurati RCO 4
3. Massimali per retroattività 4
4. Parametro contrattuale convenzionale 4
5. Premio 5
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 5
ART. 1 - Variazioni del rischio 5
ART. 2 – Durata e validità dell’Assicurazione 5
ART. 3 - Corrispettivo, pagamento del premio e decorrenza della garanzia 6
ART. 4 – Adeguamento del premio 7
ART. 5 – Diritto di Recesso 8
ART. 6 - Norme comuni in caso di recesso 8
ART. 7 – Modifiche dell’assicurazione 9
ART. 8 – Forma delle comunicazioni 9
ART. 9 – Oneri fiscali 9
ART. 10 – Foro competente 9
ART. 11 – Interpretazione del contratto 9
ART. 12 - Coassicurazione e delega 10
ART. 13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 10
ART. 14 - Applicazione delle penali 11
ART. 15 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 12
ART. 16 - Trattamento dei dati 12
ART. 17 - Altre assicurazioni 14
ART. 18 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro 14
ART. 19 - Rinuncia alla rivalsa 14
ART. 20 - Gestione delle Vertenze 15
ART. 21 - Frazionamento del premio 15
ART. 22 – Rivalsa INPS 15
ART. 23 – Obblighi della compagnia nella gestione dei sinistri 15
ART. 24 – Rinvio alle norme di legge 16
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 16
ART. 25 – Oggetto dell’Assicurazione 16
ART. 26 – Estensione territoriale 16
ART. 27 – Disciplina delle responsabilità 16
ART. 28 – Responsabilità civile verso terzi 16
ART. 29 – Novero dei terzi 17
ART. 30 – Danni esclusi 17
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI D’OPERA 18
ART. 31 – Oggetto dell’assicurazione 18
ART. 32 – Estensione territoriale 18
ART. 33 – Danni esclusi 19
RISCHI INCLUSI NELL’ASSICURAZIONE 19
ART. 34 – Committenza auto 19
ART. 35 - Fornitori come terzi 19
ART. 36 – Danni a veicoli in sosta 20
ART. 37 – Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute 20
ART. 38 – Danni da interruzione o sospensione di attività 20
ART. 39 - Legge privacy 20
ART. 40 – Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 21
ART. 41 - R.C. Attività varie 21
CONDIZIONI AGGIUNTIVE IN DEROGA O PARZIALE DEROGA DELLA GARANZIA 22
ART. 42 - Distribuzione e utilizzo del sangue 22
ART. 43 - RC sostanze radioattive 23
ART. 44 – Garanzia inquinamento accidentale 23
ART. 45 – Malattie professionali 24
SERVIZI INCLUSI NEL CONTRATTO 25
ART. 46 – Servizi inclusi nel contratto 26
CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE 27
PREMESSA
Il presente Capitolato Tecnico/Schema di Contratto, allegato al Disciplinare di Gara, disciplina il servizio relativo al Lotto 2, avente ad oggetto il sevizio di copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera per il personale volontario e dipendenti CRI, nell’ambito della “Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Associazione della Croce Rossa Italiana” indetta da CRI.
DEFINIZIONI
Termine | Descrizione | ||||||
Assicurazione | Il contratto di assicurazione stipulato tra il Contraente e la Compagnia assicuratrice. | ||||||
Polizza | Il documento che prova il contratto di assicurazione. | ||||||
Contraente/Associazione/CRI | Il soggetto assicuratrice | che | stipula | l’assicurazione | con | la | Compagnia |
Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal contratto di Assicurazione, ossia il personale volontario e i dipendenti CRI | ||||||
Compagnia o Società | La Compagnia assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici. | ||||||
Cose | Gli oggetti materiali | ||||||
Formula Tariffaria | Condizioni di polizza che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la eventuale variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo oppure in base a clausole di franchigia | ||||||
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia | ||||||
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. | ||||||
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. | ||||||
Sinistro in serie | Una pluralità di sinistri imputabili ad una medesima causa generatrice anche se coinvolgono più persone in tempi diversi | ||||||
Massimale: | La massima esposizione della Compagnia per ogni sinistro | ||||||
Indennità/indennizzo | La somma dovuta dal Contraente alla Società | ||||||
Perdite patrimoniali | Pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o materiali | ||||||
Legge: | Le leggi sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive variazioni e integrazioni: D.Lgs. 209/2005, L. 102/2006, L. 990/1969 per le norme in vigore, D.P.R. 254/2006 – disciplina indennizzo diretto | ||||||
Regolamento: | Regolamento di esecuzione del predetto D.Lgs/Legge e successive modifiche e integrazioni. |
SCHEDA DI POLIZZA PER ASSICURAZIONE RCT E RCO
1. MASSIMALI ASSICURATI RCT
Per ciascun periodo assicurativo:
• Per ogni sinistro, anche in “serie”: €2.000.000,00 (Euro due milioni);
• Con il limite per ogni persona deceduta o ferita: € 2.000.000,00 (Euro due milioni);
• Per danni alle cose anche se appartenenti a più persone: € 2.000.000,00 (Euro due milioni).
2. MASSIMALI ASSICURATI RCO
• Per ogni sinistro, anche in “serie”: € 2.000.000,00 (Euro due milioni);
• Con il limite per ogni persona deceduta o ferita: € 2.000.000,00 (Euro due milioni).
3. MASSIMALI PER RETROATTIVITÀ
Quale massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di validità del contratto e riferite a fatti verificatisi durante il periodo di retroattività contrattuale come si seguito indicato.
4. PARAMETRO CONTRATTUALE CONVENZIONALE
A titolo non limitativo, si intendono assicurati:
• Totale numero volontari: 163.4661;
• Totale dipendenti/prestatori d’opera: 232.
La Società rinuncia all’indicazione in polizza delle generalità degli Assicurati; per la loro identificazione nonché dei dati necessari alla definizione delle liquidazioni, si farà riferimento agli atti e registri in possesso dell’Associazione.
5. PREMIO
• Premio annuo lordo complessivo: € 240.000,00 (€ duecentoquarantamila/00).
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE ART. 1 - VARIAZIONI DEL RISCHIO
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
1 Come da provvedimento presidenziale n. 41 del 04 aprile 2017 di approvazione dell’elenco consolidato Soci 2016
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità. Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
L’omissione da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante possono comportare il recesso da parte della Compagnia, ai sensi dell’art. 5.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione da parte del Contraente, a parziale deroga dell’art. 1897 c.c., con rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società, in tal caso, rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, dalla data di revisione del premio.
ART. 2 – DURATA E VALIDITÀ DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 (tre) dalle ore 24.00 del 31/12/2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2021. Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza del 31/12/2021.
È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una “proroga tecnica”, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione nei casi previsti al successivo art. 5, alle condizioni e nelle modalità di cui all’art. 6.
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato/Contraente per la prima volta nel corso del periodo di efficacia della stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e comunque per il periodo di estensione decennale della garanzia assicurativa disciplinato dall’art. 11 della legge 8 marzo 2017, n. 24. Per tutte le richieste di risarcimento relative a fatti accaduti nei dieci anni precedenti la data di stipula della presente polizza, le parti si danno reciproco atto che la massima esposizione, è fissata per la Società in € 1.000.000,00 (Euro un milione) per uno o più sinistri. In caso di sinistro in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche quelle presentate successivamente alla prima, ma comunque entro e non oltre il periodo di efficacia della polizza.
ART. 3 - CORRISPETTIVO, PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il corrispettivo complessivo, onnicomprensivo, per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto/Polizza di assicurazione è determinato sulla base del premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) rapportato alla durata effettiva del contratto/polizza di assicurazione.
Il premio verrà corrisposto annualmente dal Contraente alla data di decorrenza di ciascuna annualità assicurativa, ossia:
1. prima annualità assicurativa, all’attivazione della polizza, ossia al 31/12/2018;
2. seconda annualità assicurativa, al 31/12/2019;
3. terza annualità assicurativa, al 31/12/2020.
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza entro 60 giorni da ogni decorrenza così come definita nei punti 1), 2) e 3) del presente articolo e/o in caso di proroga tecnica, dalla decorrenza del periodo di proroga convenuto.
L’assicurazione ha comunque effetto dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza, se il premio è stato pagato entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente non paga il premio entro i 60 giorni di cui al presente comma, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della decorrenza così come definita nei precedenti punti 1), 2) e 3) e/o proroga tecnica e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).
ART. 4 – ADEGUAMENTO DEL PREMIO
L’adeguamento del premio è effettuato annualmente, entro 90 (novanta) giorni dalla decorrenza dell’annualità assicurativa.
Tuttavia, al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previsti all’Art.1, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, la “revisione del prezzo”.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In accordo tra le parti, si provvede alla revisione del prezzo; qualora sia pattuito un aumento del premio, Il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 3.
In caso di diminuzione del rischio, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 1.
In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza del premio dovuto per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce. In caso di diminuzione, la Compagnia si impegna a restituire la parte del premio netto riscosso in più.
ART. 5 – DIRITTO DI RECESSO
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
• [per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente] le dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo, anche in deroga all’art. 1892 c.c. per la colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Nella fattispecie di cui al precedente comma (assenza di dolo), qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 1892 e dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero. Resta inteso che qualora le dichiarazioni inesatte o le reticenze siano frutto di una condotta dolosa del contraente si applicherà il disposto di cui all’art. 1892 c.c.;
• [per aggravamento del rischio] in caso di mancato accordo tra le parti nell’ambito della regolazione/adeguamento del premio, di cui all’art. 4, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR/PEC.
ART. 6 - NORME COMUNI IN CASO DI RECESSO
Non è ammessa il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’Assicurazione, salvo esplicita accettazione del Contraente e conseguente riduzione del premio.
La Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate all’art. 5, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 13 necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
In tutte le ipotesi di recesso, qualora alla data di efficacia dello stesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. “proroga tecnica”).
ART. 7 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere proposte ed approvate per iscritto.
ART. 8 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni da parte del Contraente e dell’Assicurato inerenti la gestione della polizza di
cui trattasi devono essere fatte a mezzo posta elettronica certificata (PEC), salvo diversa indicazione negli articoli seguenti, o, in subordine, con altro mezzo idoneo atto a comprovarne la data ed il contenuto.
ART. 9 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 10 – FORO COMPETENTE
Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente, ossia il Foro di Roma.
ART. 11 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l’oggetto dell’Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l’intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni di Xxxxxxx.
La Società parimenti dichiara che, sin d’ora, rinuncia ad eccepire l’inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente, di ogni adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l’esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere.
Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all’esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, al pagamento del premio spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni.
Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l’estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.
ART. 12 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Imprese in coassicurazione ai sensi
dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile GENERALI ITALIA S.p.A., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 13 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
Pena l’applicazione della penale di cui al successivo art. 14, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa;
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto;
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso;
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati;
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri denunciati, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
ART. 14 - APPLICAZIONE DELLE PENALI
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti al precedente articolo 13 per la trasmissione dei dati sull’andamento del rischio, la Società è tenuta a corrispondere al Contraente una penale pari dello 0,3 per mille del valore del premio annuo lordo del presente contratto a valere sull’ammontare della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Qualora l’importo complessivo delle penali raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo di cui all’articolo 3, il Contraente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.
Il mancato adempimento degli obblighi contrattuali nei termini di cui al precedente art. 13, che daranno luogo all’applicazione della penale stabilita nel presente articolo, dovranno essere contestati alla Società per iscritto dal Contraente. In riscontro alla suddetta contestazione, la Società dovrà comunicare per iscritto a CRI le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano a CRI nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima CRI a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate alla Società le penali indicate al primo comma del presente articolo a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
ART. 15 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto/polizza di assicurazione, si conviene che CRI, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della
L. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A.R., qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 136/2010.
La Società si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo, della L. 136/2010, ad inserire
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010
La Società e il subappaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
La Società, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
CRI verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx.
La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI
1. Il Contraente, l’Assicurato, la Società (congiuntamente dette anche “le parti”) dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto/polizza di assicurazione le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs.196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Il Contraente tratta i dati ad essi forniti per la gestione del contratto/ polizza di assicurazione e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto/ polizza di assicurazione la Società acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet xxx.xxx.xx.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. La Società si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi – oltre al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di
compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
6. Con la sottoscrizione del contratto/polizza di assicurazione, inoltre, la Società accetta espressamente di essere nominata – per la durata del contratto stesso - Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003 e, per l’effetto, si obbliga a:
• curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice privacy ed ai relativi allegati e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito “Garante”);
• eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
• attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
• verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
• implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere;
• garantire, tramite autocertificazione, da fornire al Titolare del trattamento, con cadenza annuale, che il trattamento di dati è effettuato in piena conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. anche con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza implementate;
• consentire al Titolare del trattamento, eventuali verifiche periodiche circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, dando a tal fine piena collaborazione;
• fornire al Titolare del trattamento, laddove richiesta dal D.Lgs. 196/2003, una dichiarazione scritta di conformità delle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati nell’ambito dei servizi erogati;
• informare il Titolare del trattamento di qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti di cui agli art. 7, 8 del D.Lgs. 196/2003 dovesse pervenirgli e fornire la massima assistenza per soddisfare tali richieste, nell’ambito del mandato affidatogli.
ART. 17 - ALTRE ASSICURAZIONI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde
nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 c.c.
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
ART. 18 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, limitatamente ai casi di morte, infortunio grave o a quelli in cui ci fosse contestuale richiesta di risarcimento da parte di terzi, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuta conoscenza.
Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare, nei termini di cui sopra, alla Compagnia eventuali sinistri rientranti nella categoria di “RCO – Responsabilità civile verso i prestatori d’opera”, di cui all’art. 31, solo ed esclusivamente in casi di:
• sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria a norma di legge;
• richiesta di risarcimento o azione legale da parte dei dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell’INAIL qualora esercitasse il diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 1124/1965.
ART. 19 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti assicurati e fermo il diritto di rivalsa, anche per colpa grave, nei confronti dei liberi professionisti collaboratori non volontari, la Compagnia rinuncerà al diritto di rivalsa e surrogazione nei loro confronti e nei confronti delle persone delle quali il Contraente si avvale per lo svolgimento della propria attività.
In deroga all’art. 1916 c.c. la Società rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti degli Assicurati, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dell’Assicurato, con sentenza passata in giudicato.
ART. 20 - GESTIONE DELLE VERTENZE
La Compagnia assume, a nome dell'Assicurato/Contraente, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutte le azioni spettanti all’Assicurato stesso sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
L’assicurato/Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l’istruttoria, l’assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell’Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del massimale annuo stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda. Qualora le spese superino tale massimale, esse saranno ripartite tra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
ART. 21 - FRAZIONAMENTO DEL PREMIO
Il premio della presente polizza è riferito ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresenta l’importo dovuto dal Contraente anche se viene concesso il frazionamento in rate semestrali.
ART. 22 – RIVALSA INPS
La garanzia vale anche per azioni di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi della L. 222/1984 o da Enti similari.
ART. 23 – OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI
La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 15 (quindici) giorni dalla denuncia di sinistro, eccetto quelle escluse dall’art.11. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti.
La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.
La Compagnia si impegna a garantire al Contraente/Assicurato l’accesso all’Ispettorato Sinistri per la discussione di tutte le vertenze.
Per i contratti scaduti, la Società si impegna a fornire comunque statistiche aggiornate affinché tutti i sinistri generati dalla polizza non siano effettivamente chiusi.
ART. 24 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della Legge e i regolamenti attuativi in vigore.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO
TERZI
ART. 25 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge all’Assicurato in relazione allo svolgimento della propria attività istituzionale, sociale e assistenziale svolta dal personale volontario, dal personale non regolato da formale rapporto di lavoro che, con qualsiasi mansione e denominazione, presti servizio, sia temporaneo, sia saltuario ed occasionale, presso la CRI o che risulti iscritto nei registri e/o altra documentazione del Contraente, nonché dal personale dipendente dell’Associazione.
L’Assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari o conseguenti alle principali e comunque tutto quanto formi in ogni momento oggetto di quest’ultime, ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
ART. 26 – ESTENSIONE TERRITORIALE
La validità dell’Assicurazione è estesa al mondo interno, ad eccezione di USA, Canada e Messico.
ART. 27 – DISCIPLINA DELLE RESPONSABILITÀ
La presente Assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell’Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata; norme di legge nazionali, internazionali, comunitarie, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra fonte giuridica ritenuta applicabile.
ART. 28 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
La Compagnia si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l’Assicurazione, comunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario compresa la responsabilità civile personale di ciascun Assicurato che opera per conto di CRI.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività della stessa attribuite per legge, regolamento e ogni altra fonte, anche in corso di contratto. L’Assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegati alle attività svolte, nessuna esclusa o eccettuata.
L’Assicurazione opera purché l’Assicurato/Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall’ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l’esercizio dell’attività oggetto della presente polizza.
In caso di coesistenza di altra assicurazione individuale contratta per lo stesso rischio, la presente copertura vale per l’eccedenza delle somme già assicurate.
ART. 29 – NOVERO DEI TERZI
Ai fini dell'assicurazione RCT, sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:
• dei prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL); per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia RCO;
• dei soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia RCO).
Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi per quanto non coperto dall’assicurazione RCO, nonché per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.
ART. 30 – DANNI ESCLUSI
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) da impiego di macchinari o impianti che siano azionate o condotti da persona non autorizzata a norma di legge;
b) da circolazione su strada di uso pubblico, su aree a questa equiparate, di veicoli a motore, di natanti a motore nonché da impiego di aeromobili;
c) alle persone trasportate su veicoli e natanti di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
d) conseguenti ad inquinamento graduale dell’aria, dell’acqua e del suolo;
e) derivanti da trasformazioni o assestamento energetici dell’atomo, naturali o artificiali (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
f) da distribuzione e utilizzazione del sangue;
g) da attività di sperimentazione clinica;
h) da furto;
i) alle cose trasportate, alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ad opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute e/o riparate;
j) da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque misura l’amianto né per i danni da campi elettromagnetici;
k) di natura estetica e fisionomica, conseguenti ad interventi di chirurgia estetica;
l) conseguenti a guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti; nonché gli incidenti dovuti ad ordigno di guerra;
m) da analisi genetiche.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI D’OPERA
ART. 31 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6 %, calcolato sulla base delle tabelle delle menomazioni di cui all’art. 13, comma 2, lett. a) del D.Lgs 38/2000.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Ai fini della garanzia RCO, sono equiparati ai lavoratori dipendenti:
a) i lavoratori parasubordinati ai sensi del D.Lgs 38/2000;
b) gli associati in partecipazione;
c) i prestatori di lavoro “interinali” di cui alla L. 196/97;
d) i prestatori di lavoro di cui alla L.30/2003 e relativo decreto di attuazione (D.Lgs 276/2003);
Il massimale di cui al § 2 rappresenta il limite globale di esposizione della Compagnia anche nel caso di evento che coinvolga contemporaneamente i lavoratori dipendenti di cui al punto 1) e quelli di cui alle lettere a), b), c) e d).
ART. 32 – ESTENSIONE TERRITORIALE
La garanzia RCO è estesa al mondo interno, ad eccezione di USA, Canada e Messico e Australia.
ART. 33 – DANNI ESCLUSI
La garanzia RCO non vale per:
a) le malattie professionali;
b) i danni derivanti da trasformazioni o assestamento energetici dell’atomo, naturali o artificiali (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
c) i danni derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque misura
l’amianto né per i danni da campi elettromagnetici;
d) i danni conseguenti a guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti; nonché gli incidenti dovuti ad ordigno di guerra.
RISCHI INCLUSI NELL’ASSICURAZIONE
Agli effetti della validità del contratto, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, d’accordo con le Parti si precisa che sono comprese in garanzia le fattispecie di seguito descritte.
ART. 34 – COMMITTENZA AUTO
La garanzia comprende la Responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art. 2049 c.c. per i danni cagionati dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché gli stessi non siano di proprietà o in usufrutto dell’Assicurato o dallo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.
La garanzia vale per i danni cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione da parte della Compagnia nei confronti dei responsabili nei limiti in cui sia operante la copertura assicurativa di RC Auto.
Questa specifica estensione di garanzia si applica nel territorio italiano, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
ART. 35 - FORNITORI COME TERZI
A parziale deroga rispetto alle norme che regolano l’Assicurazione, sono considerati Terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i titolari e i dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori, ecc. – che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all’attività oggetto dell’Assicurazione.
La garanzia è operante, limitatamente alla morte e alle lesioni grave e gravissime ai sensi dell’art. 583 c.p., sempreché i danni sia conseguenti a fatti commessi dall’Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c..
ART. 36 – DANNI A VEICOLI IN SOSTA
La garanzia compre inoltre i danni per i quali sussiste una responsabilità del Contraente o di persona della quale, o con la quale debba rispondere, provocati alle autovetture, motoveicoli di terzi, di dipendenti e/o di amministratori in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente (o in conseguenza o in custodia dell’Assicurato).
Tale garanzia viene prestata con esclusione dei danni da furto o incendio.
ART. 37 – COSE DI TERZI A QUALSIASI TITOLO DETENUTE
La presente garanzia comprende i danni arrecati alle cose che l’Assicurato/Contraente abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo esclusi i danni causati da furto e incendio. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 38 – DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ
La garanzia comprende i danni derivanti da mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione, totale o parziale di attività di terzi, industriale, artigianale, commerciale, agricola o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con minimo di € 500,00 ed un massimo di risarcimento di € 100.000,00.
ART. 39 - LEGGE PRIVACY
La Compagnia si obbliga inoltre a tenere indenne l’Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite economiche cagionate involontariamente ai terzi utenti delle strutture in conseguenza di una non accidentale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, degli stessi.
La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei predetti dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell’Assicurazione. L’assicurazione non copre:
• il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
• la diffusione e il trasferimento di dati personali ad altri soggetti;
• per i danni non patrimoniali derivanti dalla violazione del D.Lgs 106/2003 e di quelli di cui all’art. 2059 c.c.;
• per le multe e le ammende inflitte direttamente all’Associazione o alle persone del cui fatto la stessa debba rispondere.
La garanzia opera per la Responsabilità Civile personale derivante dell’Assicurato salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti per dolo e colpa grave.
CRI e i dipendenti non sono terzi fra loro.
La presente garanzia è prestata con franchigia fissa di € 3.000,00 (Euro tremila) per ciascun danno e fino a concorrenza del massimale di € 100.000,00 (Euro centomila) per sinistro e per anno assicurativo.
Si rimanda inoltre alle disposizioni contenute all’art. 16 della presente polizza.
ART. 40 – TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
La copertura assicurativa si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante a personale volontario in qualità di “Datore di Lavoro” ai sensi della D.Lgs 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e successive integrazioni e modificazioni, nonché alla Responsabilità Civile personale dei dipendenti preposti al controllo e all’osservanza delle norme dettate dal presente
Decreto, fatto salvo il diritto di rivalsa in caso di dolo o colpa grave. La presente estensione di garanzia vale per i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali.
Il massimale rimane unico anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.
L’assicurazione non vale per le multe e ammende inflitte direttamente all’Associazione o alle persone del cui fatto il Contraente debba rispondere.
ART. 41 - R.C. ATTIVITÀ VARIE
L’Assicurazione si intende inoltre prestata per la Responsabilità civile derivante al Contraente:
• da proprietà di mense aziendali, compresa committenza per servizi appaltati a terzi;
• da esercizio e conduzione di magazzini, uffici, depositi, ecc.;
• dall’organizzazione di visite agli uffici e agli impianti di proprietà del Contraente e della presentazione e dimostrazione di impianti di proprietà ed attrezzature dell’Assicurato stesso;
• dall’esposizione e partecipazione mostre e fiere;
• per danni agli assistiti e infermi durante le operazioni di carico, scarico e trasporto con qualsiasi mezzo (barelle, lettighe, ecc,) effettuate da qualsiasi persone incaricata dal Contraente, indipendentemente dalla natura del rapporto che intercorre con essa, nonché per le operazioni di Pronto intervento di Soccorso in genere comprese quelle effettuate occasionalmente dal personale volontario, medico e/o paramedico del Contraente, compresa
la relativa responsabilità professionale. Si precisa che la presente Assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell’Assicurato, con esclusione di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri soggetti, persone fisiche e/o giuridiche non assicurati dalla presente polizza. Si intende esclusa in ogni caso la responsabilità civile personale dei liberi professionisti collaboratori non volontari;
• per danni cagionati, a seguito dell’utilizzo di qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica ad uso medicale ed elettromedicale, diagnostica e/o terapeutica anche se di proprietà di terzi, comprese quelle ad esempio a raggi X, TAC, PET e per quelli cagionati da attività laboratoristica di analisi;
• dall’esistenza di attività sociali, assistenziali, ricreative, feste, cerimonie, gite e simili effettuati in luogo all’aperto ed al coperto, direttamente gestiti o gestite da terzi;
• da proprietà di cani da guardia e non (la copertura assicurativa si intende estesa anche alla RC derivante al Contraente dal possesso/detenzione/uso di cani di proprietà degli assicurati stessi). La garanzia è operante nell’ambito delle attività istituzionali svolte da CRI e, pertanto, solamente quando gli animali risultano “in servizio” per conto di CRI. Non sono dunque compresi in garanzia i danni derivanti da qualsiasi situazione o fattispecie diversa dalle predette. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di € 200,00 (Euro duecento) per ciascun sinistro. In caso di coesistenza di altra assicurazione individuale contratta per lo stesso rischio, la presente vale per l’eccedenza rispetto alle somme già assicurate. Per l’identificazione degli animali si fa riferimento ai registri tenuti dall’Unità Cinofila dell’Associazione;
• dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e simili, ovunque
installati sul territorio nazionale;
• dalla somministrazione di bevande e simili, anche effettuate attraverso macchine automatiche;
• per danni a cose di xxxxx conseguenti ad incendio delle cose di proprietà del Contraente/Assicurato o dallo stesso detenute. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ciascun sinistro con il minimo di € 500,00 (Euro cinquecento) e con un massimo di risarcimento di €100.000 (Euro centomila) per sinistro e annualità assicurativa. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai capitali previsti, per lo stesso rischio, da valide polizze incendio;
• per danni cagionati a terzi da corsisti, stagisti, obiettori di coscienza e simili;
• da organizzazione di convegni, conferenze, simposi e congressi sia all’interno sia all’esterno dei locali di proprietà dell’Assicurato/Contraente, con partecipazione di terzi, compreso il rischio derivante dall’organizzazione di visite guidate e di ogni altra attività connessa dalle citate manifestazioni;
• per committenza dei lavori dati in appalto con esclusione di ogni responsabilità diretta dell’appaltatore;
• da trasporto e consegna prelievo e rifornimento di merci a materiali comprese le operazioni di carico e scarico.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE IN DEROGA O PARZIALE DEROGA DELLA GARANZIA
ART. 42 - DISTRIBUZIONE E UTILIZZO DEL SANGUE
A deroga dell’art. 30, lett. f), la garanzia è estesa alla Responsabilità Civile derivante all’Assicurato/Contraente per danni cagionati a terzi in conseguenza della distribuzione o dell’utilizzo del sangue o dei suoi preparati o derivati di pronto impiego, compresi i danni da HIV.
La garanzia è operante a condizione che:
• l’Assicurato/Contraente abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti in merito al controllo preventivo del sangue da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia e in vigore al momento del fatto;
• la garanzia è prestata nell’ambito di un massimale di € 325.000,00 (Euro trecentoventicinquemila) per ogni annualità assicurativa, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all’Assicurato/Contraente nello stesso periodo.
ART. 43 - RC SOSTANZE RADIOATTIVE
A parziale deroga dell’art. 30, lett. e), l’Assicurazione comprende i danni derivante dalla detenzione e dall’uso di fonti radioattive.
L’Assicurazione è efficace a condizione che l’Assicurato/Contraente intraprenda l’attività con l’osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni successivamente emanate, a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all’impiego delle fonti dai locali di conservazione.
Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ciascun sinistro con il minimo di € 500,00 (Euro cinquecento) e con un massimo di risarcimento di € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila) per sinistro e annualità assicurativa.
ART. 44 – GARANZIA INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A parziale deroga dell’art. 30, lett. d), si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti alla contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ciascun sinistro con il minimo di € 500,00 (Euro cinquecento) e con un massimo di risarcimento di € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila) per sinistro e annualità assicurativa.
ART. 45 – MALATTIE PROFESSIONALI
A parziale deroga dell’art. 33, lett. a), la garanzia è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL. L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della presente polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo assicurativo. Il massimale assicurato per la presente estensione è pari ad € 1.500.000,00 (Euro un milione e cinquecentomila) per sinistro e per anno assicurativo e rappresenta comunque la massima esposizione della Compagnia:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi e originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in una stessa annualità assicurativa. Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 33, la garanzia non è valida:
1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;
2. per malattie professionali conseguenti:
i. all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti del Contraente;
ii. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazione o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze;
c) per le malattie professionali che si manifestano 12 (dodici) mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
L’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito con massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
La società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento e a sue spese, ispezioni e verifiche sullo stato
degli stabilimenti dell’Assicurato/Contraente. Alla Compagnia è inoltre garantito libero accesso alla documentazione ritenuta necessaria.
SERVIZI INCLUSI NEL CONTRATTO
ART. 46 – SERVIZI INCLUSI NEL CONTRATTO
I servizi di seguito descritti sono collegati ed accessori alla fornitura delle coperture assicurative e quindi sono prestati dall'Assicuratore unitamente all'Assicurazione medesima.
Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel premio della copertura assicurativa.
1. Call Center
L'Assicuratore deve mettere a disposizione dell’Assicurato/Contraente dall'attivazione del Contratto un apposito "Call Center" che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alla richiesta di informazioni dagli uffici territoriali e centrali del contraente, relative ai servizi oggetto del contratto (es: informazioni sulle clausole del contratto, informazioni sui sinistri aperti, ecc.).
L'orario di ricezione delle chiamate sarà per tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle ore 8:30 alle ore 17:30.
Tale Call Center avrà un numero telefonico ed uno di fax, gratuiti.
2. Responsabile del Servizio
Dalla data di attivazione del Contratto, l'Assicuratore dovrà mettere a disposizione un Responsabile del Servizio, precedentemente identificato e nominato, che avrà il compito di essere la persona responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio oggetto del Contratto generale stesso.
Il suo compito sarà di supervisionare ed eventualmente coordinare le attività dal momento di attivazione delle coperture assicurative fino alla gestione degli eventuali reclami da parte della Amministrazione.
Egli avrà inoltre anche il compito di monitorare l'andamento del livello di servizio nell'arco del periodo di validità del Contratto e dovrà essere in grado di porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.
All'atto della stipula del Contratto, l'Assicuratore dovrà rendere noti le generalità del Responsabile del Servizio, unitamente ai suoi recapiti telefonici e di fax, all'indirizzo di posta elettronica nonché agli orari di servizio.
3. Sede Centralizzata
L’Assicuratore dovrà garantire all’Assicurato/Contraente la disponibilità, dalla stipula del Contratto Generale e per tutta la durata dello stesso, di una struttura centralizzata con sede in Roma – o impegno a costituirla entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto – quale unico referente
dell’Ufficio Centrale C.R.I. per i servizi di assistenza nella gestione di tutti gli aspetti del contratto (amministrativi, sinistri, pagamenti, ecc.).
4. Assistenza diretta
Dalla data di attivazione del Contratto, l'Assicuratore dovrà garantire all’Assicurato/Contraente la presenza di proprio personale presso l’Ufficio Centrale CRI, a richiesta e ogni qual volta la CRI lo ritenga necessario, disponibile dal lunedì al venerdì per 4 ore giornaliere, per i servizi di assistenza nella gestione di tutti gli aspetti del contratto (amministrativi, sinistri, pagamenti, ecc.)
CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c, il Contraente e la Compagnia dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:
• ART. 2 - Durata e validità dell’Assicurazione;
• ART. 3 - Corrispettivo, pagamento del premio e decorrenza della garanzia;
• ART. 5 - Diritto di recesso;
• ART. 10 - Foro competente;
• ART. 30 - Danni esclusi;
• ART. 33 - Danni esclusi.
È data facoltà al Contraente di includere nel corso del presente contratti altre attività sul territorio per le quali l’Assicuratore comunicherà con apposita appendice di polizza, i relativi costi assicurativi.
IL CONTRAENTE GENERALI ITALIA SPA