Contract
I
ACCORDO TERRITORIALE PER L’AMBITO PRODUTTIVO SOVRACOMUNALE “MARTIGNONE”
fra la Provincia di Bologna e i Comuni di Crespellano e Anzola dell’Xxxxxx ai sensi dell’art. 15 X.X. 00/0000
Xxxxxxx, 20 aprile 2006
La PROVINCIA DI BOLOGNA, (codice fiscale 80022230371), rappresentata dall’Assessore alla Pianificazione Territoriale e Trasporto Pubblico Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Bologna il 31.12.1968 domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione Provinciale – Xxx Xxxxxxx x.00 x 00000 Xxxxxxx (XX) – che agisce per dare esecuzione della deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 21.03.2006;
Il COMUNE DI ANZOLA DELL’XXXXXX, (codice fiscale 80062710373), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Xxxxx Xxxx, nato a Calderara di Reno (BO) il 20.09.1947, domiciliato per la carica presso la sede comunale – Xxx Xxxxxxxx x.0 x 00000 Xxxxxx xxxx’Xxxxxx (XX) – il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2006;
Il COMUNE DI CRESPELLANO, (codice fiscale 80008250377), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Crespellano il 17.03.1948, domiciliato per la carica presso la sede comunale – Xxxxxx Xxxxxxx x.0 x 00000 Xxxxxxxxxxx (XX) – il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30.03.2006;
VISTI:
La Legge Regionale Xxxxxx Xxxxxxx 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, e successive modifiche apportate dalle L.R. 16 novembre 2000, n. 34, L.R. 21 dicembre 2001, n. 47, L.R. 25 novembre 2002, n. 31 e L.R. 19
dicembre 2002, n. 37;
Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna, adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 3 del 11.02.2003 e approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.19 del 30.03.2004;
Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 114/98” la L.R. n. 14 del 1999, “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo n.114 del 1998”, la Del. Cons. Reg. 1253/2000, la Del. Cons. Reg. 1410/2000;
La Direttiva Generale sull’attuazione della L.R. n.9/99 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" come modificata dalla L.R. 35/2000;
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico per Il Bacino del Fiume Reno e dei Torrenti Idice, Santerno e Sillaro, adottato con delibera C.I. n. 1/1 del 06.12.2002 e approvato, per il territorio di competenza dalla Giunta Regionale Xxxxxx-Romagna con deliberazione n. 567 del 7 aprile 2003.
Il Piano di Tutela delle Acque presentato sotto forma di documento preliminare e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2239 del 10 novembre 2003
PREMESSO:
Che l’art.15 della L.R. 20/2000 riconosce l’Accordo territoriale come lo strumento negoziale che la Provincia e i Comuni possono utilizzare per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni e per definire gli interventi di livello sovracomunale da realizzare in un arco temporale definito, e sancisce che le aree produttive di rilievo sovracomunale siano attuate attraverso tali accordi.
Che la Provincia di Bologna, nell’ambito della competenza attribuita dalla nuova legge urbanistica regionale (L.R. 20/2000) al proprio Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP), ha il compito di individuare, d’intesa con i Comuni interessati, gli ambiti specializzati per le attività produttive di rilievo sovracomunale, caratterizzati da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più Comuni. Il riconoscimento della rilevanza sovracomunale degli ambiti produttivi, del valore strategico della loro piena efficienza sull’intero sistema territoriale, delle esigenze di sviluppo e della dimensione vasta della loro influenza sulla mobilità e sul contesto ambientale, viene attribuito al PTCP insieme al compito di definire gli assetti territoriali conseguenti alle politiche di consolidamento, riqualificazione, minimizzazione e mitigazione dei loro impatti ambientali.
Che il PTCP individua la zona industriale di Martignone localizzata nei Comuni di Crespellano e Anzola dell’Xxxxxx, come “ambito produttivo suscettibile di sviluppo per funzioni miste”, specificando che le potenzialità di sviluppo dell’ambito potrà essere prese in considerazione solo a seguito dell’entrata in esercizio del casello autostradale di Crespellano e della relativa bretella di collegamento con la Via Xxxxxx. Le prospettive di sviluppo di tale ambito potranno tenere conto di eventuali esigenze di reinsediamento di attività economiche provenienti dai comuni della Valle del Samoggia, nonché dai comuni di Casalecchio di Reno e Zola Predosa.
Che il casello denominato della Muffa è previsto nell’intesa Stato – Regioni all’interno del progetto definito “Adeguamento e potenziamento del sistema autostradale e tangenziale di Bologna”, approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 22/10/2003 prot. 715/03 con oneri a carico della soc. Autostrade ora società Autostrade per l’Italia.
Che la Giunta della Comunità Montana, Unione dei Comuni Valle del Samoggia, con Delibera n.16 del 27 Febbraio 2006 (Prot. 1605/9.1) ha espresso parere favorevole in merito all’accordo territoriale per l’ambito produttivo “Martignone” (così come allegato alla delibera della Giunta), esprimendo alcune valutazioni relative alla possibilità di insediare nuove attività commerciali e alla modalità di redistribuzione perequativa.
Che il Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno con nota del 12/01/2006 (Prot 923) e il Sindaco di Xxxx Predosa con nota del 13/01/2006 (Prot. 870), hanno preso atto dell’Accordo Territoriale per l’ambito produttivo sovracomunale “Martignone”.
Che in data 26 maggio 2005 è stato sottoscritto l’accordo territoriale per gli ambiti produttivi sovracomunali dell’Associazione delle Terre d’Acqua.
Che, in materia di ambiti specializzati per attività produttive, il PTCP adottato all’art. 9.1 assume i seguenti obiettivi specifici:
- qualificare il tessuto produttivo provinciale, ossia qualificare le imprese e insieme le aree di insediamento sia sul piano delle dotazioni che su quello morfologico;
- ridurre l’impatto ambientale degli insediamenti produttivi e il loro consumo di risorse non rinnovabili;
- favorire l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia ai sensi della L.R. 23 dicembre 2004 n. 26
- ridurre la dispersione dell’offerta insediativa e ridurre il consumo di territorio, mantenendo comunque un’offerta adeguata alla domanda;
- concentrare le ulteriori potenzialità di offerta in collocazioni ottimali rispetto alle infrastrutture primarie per la mobilità e con scarse o nulle limitazioni o condizionamenti dal punto di vista ambientale;
- laddove vi siano le condizioni ottimali, sviluppare un’offerta integrata e con caratteristiche di multifunzionalità, ossia idonea per attività manifatturiere, logistiche, per la grande distribuzione non alimentare, per attività di gestione dei rifiuti, per attività terziarie, per attività del tempo libero a forte attrazione;
- evitare la compromissione di ulteriore territorio agricolo;
- qualificare e promuovere l’offerta del territorio bolognese in campo internazionale.
Che l’art. 26 del D. Lgs. 112/98 prevede che le Regioni e le Province autonome disciplinino, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente. L’art. 26 prevede, inoltre, che le medesime leggi disciplinino anche le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati.
Che la L.R. 20/2000 prevede che la Regione Xxxxxx Xxxxxxx emani uno specifico atto di coordinamento tecnico per definire le caratteristiche delle aree industriali ecologicamente attrezzate. L’art. A–14 della stessa L.R. 20/2000 prevede che gli “Ambiti specializzati per attività produttive costituiscano aree ecologicamente attrezzate quando siano dotati di infrastrutture, servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente”, e stabilisce che le nuove aree produttive di rilievo sovracomunale assumano i caratteri propri delle aree ecologicamente attrezzate. Con la Direttiva generale sull’attuazione della LR 9/99 "Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale", la Regione ha contribuito a precisare i criteri e gli obiettivi prestazionali di individuazione di questa tipologia di aree produttive, indicando i seguenti criteri da rispettare per l’identificazione dell’Ambito come aree ecologicamente attrezzate:
1) l’individuazione del Gestore Unico a cui affidare la promozione, la realizzazione e la gestione dell’area;
2) il raggiungimento di condizioni urbanistico - territoriali di qualità da attuare preliminarmente alla fase di realizzazione intervento;
3) la gestione ambientale di qualità, da mantenere e monitorare nel tempo.
Che per l’ambito sovracomunale del Martignone dovrà essere previsto il raggiungimento delle condizioni e delle prestazioni di “area ecologicamente attrezzata” di cui all’art. A -14 della L.R. 20/2000, in coerenza con quanto sancito dal comma 8, dell’art 9.1 delle Norme di Attuazione del PTCP.
Che i sistemi di gestione ambientale costituiscono per le imprese insediate lo strumento più efficace per gestire la crescente complessità tecnica ed amministrativa delle tematiche ambientali, determinando benefici per le imprese stesse e per il territorio sui cui operano, oltre a costituire un fattore di competitività, o addirittura un requisito essenziale, sui mercati internazionali.
Che il PTCP prevede che negli Accordi Territoriali relativi agli ambiti produttivi si debbano considerare le interazioni in atto con la struttura della rete ecologica di scala provinciale, e le sinergie realizzabili con l’implementazione della rete ecologica anche a scala locale (art. 3.5 comma 16).
Che l’art. 26 della L.R. 20/2000 sancisce che gli interventi diretti all'attuazione di nuovi insediamenti o alla riqualificazione di un insediamento esistente, che determinino un aumento significativo del carico urbanistico, comportano l'onere di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali, di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione al diretto servizio degli insediamenti, e di concorrere alla realizzazione delle dotazioni ecologico e ambientali.
Che il PTCP assume come obiettivo specifico per gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale di compensare fra i Comuni gli oneri e gli introiti derivanti dagli insediamenti produttivi sia ai fini dell’equità distributiva, sia ai fini di eliminare nella gestione del territorio gli effetti della concorrenza fra i Comuni stessi in materia di offerta insediativa, e promuove la costituzione e gestione di un fondo di compensazione finanziato con le risorse derivanti ai Comuni dagli oneri di urbanizzazione dei nuovi insediamenti produttivi, secondari e terziari.
CONSTATATO:
Che l’inquadramento territoriale ed urbanistico dell’ambito produttivo di Martignone, come previsto dai P.R.G. dei Comuni di Crespellano e di Anzola dell’Xxxxxx, è quello di seguito descritto:
- L’ambito è situato lungo la SS n. 9 Via Xxxxxx tra l’insediamento urbano di Anzola dell’Xxxxxx e quello di Ponte Samoggia in comune di Crespellano.
- Attualmente le attività presenti nell’Ambito sono principalmente legate alla fabbricazione di macchine e prodotti metallici, con un numero minore di attività legate all’artigianato di servizio e al commercio all’ingrosso e al dettaglio.
- La Superficie Territoriale complessiva per attività produttive e terziarie complessiva attuale è di circa 127 ettari di cui non ancora attuata una superficie di 21,5 ettari per la parte relativa al Comune di Crespellano. La parte di territorio di Anzola interessata all’intervento risulta pressoché inedificata a eccezione di due ambiti produttivi allocati a ridosso della XX x. 0 Xxx Xxxxxx.
Che nel Progetto definitivo per la realizzazione della Terza corsia autostradale nel tratto urbano di Bologna della A-14 e di adeguamento funzionale degli svincoli della Tangenziale, approvato in Conferenza dei Servizi e di prossima attuazione, è prevista la realizzazione di un nuovo casello autostradale sull’Autostrada A-1 nel tratto Modena- Bologna nel territorio del comune di Crespellano, e di una bretella di collegamento del casello stesso con la Via Xxxxxx (artt. 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 delle norme di attuazione del PTCP).
Che, in attuazione del disegno strategico di assetto della viabilità previsto dal PTCP, nel quadrante occidentale della Provincia di Bologna è previsto il raccordo fra l’asse viario proveniente dal nuovo casello autostradale e il tracciato in variante della nuova SP n.2 “Le Budrie”, con lo scavalcamento, già in esercizio, della linea ferroviaria A.V. Bologna-Milano e del Torrente Samoggia nonché il raccordo funzionale e dinamico con la variante della SS n. 9 in tangenziale all’abitato di Anzola dell’Xxxxxx. Visto lo stato di avanzamento dei due progetti, è evidente l’esigenza di avviare rapidamente la realizzazione del raccordo fra le due infrastrutture. L’intero sistema viario descritto fa
parte del disegno strategico della rete di interesse nazionale/regionale delineato nel PRIT, in quanto favorisce l’accesso al sistema autostradale dell’intero settore nord- ovest della Provincia, facilitando il decongestionamento delle relazioni radiali del Persicetano con l’area urbana centrale bolognese. L’assetto proposto dal PTCP prevede anche la realizzazione di un ulteriore bretella viaria che, raccordando la Variante di Anzola con l’asse proveniente dal casello, crei prima a nord e poi a sud della via Emilia un sistema parallelo ed alternativo alla via Emilia stessa
Che l’intero ambito ricade in zona individuata dal PTPR e dal PTCP come: “zona di tutela degli elementi della centuriazione” (art. 8.2 NdA del PTCP) e che la Via Xxxxxx fa parte della viabilità storica provinciale (art. 8.5 NdA del PTCP) ed è soggetta al vincolo di rispetto archeologico.
Che in merito alla dotazione di infrastrutture territoriali-ambientali dell’ambito Martignone, emersa dalle verifiche effettuate con gli uffici tecnici delle Amministrazioni comunali coinvolte e con gli enti territoriali gestori delle reti infrastrutturali, si esprime la seguente valutazione sintetica delle criticità e delle prestazioni delle reti tecnologiche a servizio dell’ambito:
- Smaltimento e laminazione acque meteoriche: nell’area produttiva già insediate della località lo smaltimento delle acque meteoriche non risulta adeguato per la mancanza di sistemi di laminazione delle acque e di sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia. In questa località si riscontrano frequenti allagamenti in caso di pioggia abbondante.
Le aree localizzate a Nord della Via Xxxxxx in località ex-Euroceramica hanno un sistema di laminazione sufficiente al trattamento delle acque derivanti dagli insediamenti esistenti.
Negli insediamenti ad est dell’ambito Martignone sono previsti sistemi di laminazione frammentati all’interno dei singoli lotti ed esclusivamente per le nuove lottizzazione.
Per evitare che la rete idrografica superficiale entri in crisi è prevista la realizzazione, da parte del Consorzio di Bonifica Reno Palata, di uno scolmatore di piena tra il canale di bonifica Stradellazzo e il Canale Garofano e la successiva immissione nel Canale Marciapesce, quest’ultimo verrà in parte risezionato per contenere le portate di piena.
- Rete fognaria: la rete fognaria è di tipo misto e per quanto riguarda il territorio di Crespellano di tipo privato; nella zona ad Ovest la rete confluisce al depuratore del Consorzio Chiesaccia, ad Est in parte alcune aziende scaricano nel rio Carpineta altre confluiscono alla rete del consorzio Cà d’Oro che si immette anch’esso nel rio. Si precisa che parallelamente alla via Xxxxxx è stata realizzata un tratto di fognatura, a cui allacciati i frontisti, che convoglia le acque al depuratore di Anzola. Attualmente tali reti non risultano in possesso di autorizzazione allo scarico espressa ai sensi del D.Lgs.152/99 e per lo più sono caratterizzate da scarichi originati da reti fognarie di insediamenti classificabili come "Acque Reflue Urbane" e, in alcuni casi come "Acque Reflue Industriali". Per tali scarichi, esiste l’obbligo di presentare domanda di autorizzazione ed dotarsi di sistemi di trattamento appropriati;
- Depuratore: Gli insediamenti localizzati ad ovest dell’ambito sono serviti dal depuratore consortile sito in località Ponte Samoggia. Per le aree industriali che si trovano ad est del Martignone e a Nord della Via Xxxxxx il convogliamento dei reflui è verso il depuratore di Anzola.
- Trattamento e depurazione acque industriali: attualmente sono presenti all’interno dell’ambito n.2 impianti di pretrattamento delle acque di processo industriale.
- Gestione e smaltimento rifiuti: non sono previsti nell’Ambito significativi servizi di riuso e riciclaggio dei rifiuti;
- Approvvigionamento acqua ad uso industriale: non risulta adeguato in quanto non è presente una rete acquedottistica per usi industriali, inoltre le acque utilizzate per i processi produttivi provengono per il 100% dall’acquedotto civile.
- Cablaggio/reti telematiche: non sono presenti nell’Ambito, ad eccezione delle reti che si sviluppano sull’asse storico della Via Xxxxxx.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSTATATO
Le parti sottoscriventi stabiliscono i seguenti obiettivi strategici, per consentire uno sviluppo dell’ Ambito produttivo di Martignone, compatibile con il sistema territoriale e ambientale, e si impegnano a realizzare azioni atte a garantirne il concreto perseguimento
Art. 1 Oggetto dell’Accordo
Oggetto del presente Accordo è l’individuazione delle linee di assetto territoriale ed urbanistico dell’ambito produttivo di rilievo sovracomunale denominato “Martignone” localizzato a cavallo della SS n. 9 Via Xxxxxx, nei comuni di Crespellano e Anzola dell’Xxxxxx. L’ambito si estende in maniera discontinua dall’insediamento produttivo di Martignone, a ovest dell’omonimo canale di bonifica, fino all’insediamento produttivo di Chiesaccia Vecchia. Le aree produttive sono localizzate sia a sud della via Emilia che a nord della stessa e sono collocate in parte all’interno di zone di tutela del sistema della centuriazione storica.
In particolare l’ambito territoriale in cui ricade la Zona Industriale denominata “Martignone” è delimitato a nord dalla linea ferroviaria Bologna-Milano, a est dal Rio Martignone, a sud dalla linea ad alta tensione (linea ENEL n.687) e a ovest dallo scolo Stradellazzo.
L’ambito è stato classificato dal PTCP come ambito di rilievo sovracomunale suscettibile di sviluppo e la sua possibile espansione è stata subordinata all’entrata in esercizio del casello autostradale di Crespellano e della relativa bretella di collegamento con la via Emilia.
In particolare il PTCP definisce, nel quadrante territoriale occupato dall’ambito, una importante bretella di collegamento fra l’asse viario di interesse provinciale proveniente dal nuovo casello autostradale, e il nuovo tracciato in variante della SP n.2 “Le Budrie”, facente parte del disegno della rete di interesse nazionale/regionale delineato dal PRIT, con funzioni strategiche di collegamento della zona persicetana all’infrastruttura autostradale. Il disegno insediativo descritto, che risponde alle esigenze di sviluppo del quadrante occidentale della Provincia bolognese tramite la selezione e la qualificazione dell’offerta urbanistica, potrà avere effetti benefici sulla mobilità e sulle componenti ambientali contribuendo al decongestionamento dell’area urbana centrale.
Nel presente accordo si condivide la possibilità di individuare una prima e limitata espansione a sud della località Chiesaccia Vecchia, antecedente all’entrata in funzione del Casello di Crespellano e della relativa bretella di collegamento con la via Emilia, in quanto verrà attuata, a carico dei soggetti attuatori, un primo stralcio del disegno viabilistico proposto dal Piano Provinciale.
Art. 2
Assetto urbanistico e territoriale dell’Ambito
in termini di direttrici di sviluppo, fasi di attuazione e funzioni insediabili
Con il presente Accordo le Parti si impegnano a mettere in atto azioni e provvedimenti amministrativi atti a caratterizzare l’insediamento del Martignone come ambito destinato a funzioni produttive principalmente legate all’industria, all’artigianato di servizio e al commercio, privilegiando ove possibile eventuali esigenze di reinsediamento di attività economiche provenienti dai comuni della Valle del Samoggia e delle Terre d’acqua, dai comuni di Casalecchio di Reno e Zola Predona.
In coerenza con l’Art. 9.1, comma 6, del PTCP, l’ambito è candidabile, in presenza di precise ipotesi imprenditoriali, ad ospitare un polo funzionale, il quale sarà individuabile mediante uno specifico accordo territoriale.
Per il futuro assetto territoriale dell’Ambito, si individuano i limiti fisici e le direzioni di sviluppo urbanistico, assumendo come ambiti preferenziali per lo sviluppo insediativo, le aree maggiormente servite dal sistema viabilistico ed infrastrutturale e non interessate da elementi di vulnerabilità ambientale, limitando il più possibile la compromissione delle maglie agricole ancora integre della centuriazione storica.
A tale scopo le Parti concordando i seguenti principi:
a) la condivisione del tracciato viario che, indicativamente, dal collegamento con l’SP
2 le Budrie si sviluppa in direzione sud lungo lo scolo Stradellazzo per poi collegarsi in direzione ovest all’XX 00 x xxxx xxxx’xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx, e in direzione est, sviluppandosi a ridosso dell’ all’elettrodotto ad alta tensione (linea ENEL n. 687) contiguo all’ambito produttivo esistente, alla prevista bretella di collegamento proveniente dal casello di Crespellano, all’incirca all’altezza del Fondo S. Almaso di Sotto.
b) l’individuazione di nuove aree di sviluppo esclusivamente sul territorio del Comune di Crespellano, le quali avranno come limiti all’espansione:
- a est l’insediamento industriale ad oggi esistente;
- a sud: per la parte ovest dell’ambito, in località Chiesaccia, la bretella di collegamento fra l’asse viario di interesse provinciale proveniente dal nuovo casello autostradale e il nuovo tracciato in variante della SP n.2 “Le Budrie” e comunque non oltre all’elettrodotto ad alta tensione (linea ENEL n. 687) contiguo all’ambito produttivo esistente per limitare la compromissione di maglie ancora integre della centuriazione storica; per la parte est dell’ambito via Confortino e via Tombetto.
- a ovest lo scolo Stradellazzo.
- a nord la via Emilia
c) l’individuazione di un varco per la salvaguardia delle visuali della viabilità verso il paesaggio agricolo o collinare, varco compreso tra via Cassoletta ad est e il prolungamento dell’asse viario proveniente dal casello della Muffa fino alla via Emilia ad ovest;
d) previsione di adeguate zone di mitigazione fra gli insediamenti residenziali, le zone destinate a servizi pubblici sensibili (scuole, servizi assistenziali e sanitari, ecc.) e le nuove previsioni produttive;
e) creazione di una fascia di ambientazione relativa al tracciato della nuova bretella viaria, con le modalità e le dimensioni previste dall’art.12.11 del PTCP, avente finalità di mitigazione e compensazione degli impatti, compatibilmente con le preesistenze del territorio attraversato;
f) relativamente al tema delle previsioni per insediamenti commerciali di rilievo sovracomunale, coerentemente con quanto previsto nella normativa del PTCP, , vengono confermate le determinazioni finali sancite dalla Conferenza dei Servizi, ex. art.7 LR 14/1999, conclusasi in data 29 maggio 2000;
g) esclusione della possibilità di insediamento nell’Ambito di industrie a rischio di incidente rilevante o comunque delle aziende che sono caratterizzata da un’area di rischio non controllabile all’interno dello stabilimento;
h) esclusione della possibilità di insediamento nell’Ambito di funzioni residenziali diffuse, oltre a quelle già insediate e ad eccezione delle previsioni necessarie per le abitazioni dei custodi;
In merito alla programmazione temporale dell’espansione urbanistica della porzione di territorio suddetto, anche in rapporto all’assetto delle infrastrutture viabilistiche, si condivide l’esigenza di prevedere due distinte fasi di urbanizzazione.
Una prima fase di urbanizzazione interesserà l’area posta ad ovest e a sud dell’insediamento di Chiesaccia Vecchia distinguendo per la stessa due distinte fasi attuative, di seguito meglio descritte:
- prima fase attuativa: precedentemente alla realizzazione della bretella di collegamento tra il casello autostradale di Crespellano e la Xxx Xxxxxx, xxxxxxx attuate previsioni produttive con destinazioni di tipo manifatturiero, localizzate a sud dell’attuale insediamento di Chiesaccia Vecchia. L’area in oggetto sarà delimitata a nord dall’attuale insediamento Chiesaccia Vecchia, a est dallo canale Marciapesce, a sud dalla bretella di collegamento fra l’asse viario di interesse provinciale proveniente dal nuovo casello autostradale e il nuovo tracciato in variante della SP
n.2 “Le Budrie” e comunque non oltre all’elettrodotto ad alta tensione contiguo all’ambito produttivo esistente, e a si allineerà a ovest a via Chiesaccia.
- seconda fase attuativa, sarà delimitata a nord dalla via Xxxxxx, a est dall’attuale insediamento Chiesaccia Vecchia, a ovest dallo scolo Stradellazzo e a sud la bretella di collegamento fra l’asse viario di interesse provinciale proveniente dal nuovo casello autostradale e il nuovo tracciato in variante della SP n.2 “Le Budrie” e comunque non oltre all’elettrodotto ad alta tensione contiguo all’ambito produttivo esistente. L’attuazione di suddetta fase potrà avvenire contestualmente alla cantierizzazione del casello di Crespellano e della relativa bretella di collegamento con la via Xxxxxx, tuttavia, nell’accordo di programma necessario per l’attuazione di suddetta fase dovrà essere riportata la precondizione, in coerenza con le indicazioni del PTCP, che il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità dei nuovi edifici, o delle autorizzazioni commerciali o delle licenze per i pubblici esercizi sarà subordinato all’effettiva entrata in funzione del casello di Crespellano e della relativa bretella di collegamento con la via Xxxxxx.
A carico dei soggetti attuatori della prima fase di urbanizzazione sarà attribuito:
⮚ per intero l’onere della realizzazione del tracciato di raccordo tra la via Cassoletta fino all’innesto della SP “Le Budrie” sulla Via Xxxxxx e del suo collegamento con l’ SP 27 proveniente da Calcara, posto a sud dell’abitato di Ponte Samoggia parallelamente alla via Xxxxxx, che indicativamente si assesterà lungo i margini della maglia centuriata di Chiesaccia Vecchia;
⮚ l’onere per intero della realizzazione degli svincoli di tipo rotatorio, sia sulla via Emilia sia all’intersezione del tratto stradale di raccordo con la SP 27 proveniente da Calcara.
⮚ l’onere per intero per la realizzazione di uno svincolo di tipo rotatorio fra l’asse proveniente dal casello e la bretella viaria realizzata nella prima fase, e comunque l’impegno a garantire la copertura finanziaria per tale tipologia di svincolo nel caso venga scelta una soluzione progettuale differente; tale onere, inoltre, potrà essere finalizzato, previa verifica di fattibilità tecnica da parte degli enti coinvolti, alla realizzazione di uno svincolo di tipo rotatorio posto sulla via Xxxxxx in corrispondenza dell’attuale innesto della variante alla via Xxxxxx ad oggi esistente;
⮚ l’adeguamento del sistema di laminazione delle acque superficiali e del sistema di depurazione
⮚ la realizzazione delle dotazioni ecologiche aggiuntive, necessarie per il raggiungimento da parte degli insediamenti di un’adeguata qualità ambientale e territoriale, sarà quindi predisposto il progetto di massima tecnico ed economico di impianto di cogenerazione dell’intera area nonché del centro servizi; e sarà inoltre realizzata – nel tratto interessato dall’insediamento – la fascia di ambientazione di cui alla precedente lettera d) terzo comma;
⮚ gli interventi necessari ad ovviare le criticità locali, come individuate oggi e come riportate nel successivo art.5
La suddetta prima fase di urbanizzazione sarà attuata mediante accordo di programma, che dovrà assumere i limiti e le precondizioni come sopra indicati ed in particolare riporterà:
- il progetto definitivo dell’asse viario a carico della fase di urbanizzazione, i tempi per la sua realizzazione mediante deposito di idonea fideiussione a garanzia dell’esecuzione, salvo il raccordo sulla via Xxxxxx da realizzarsi di intesa con ANAS;
- la precondizione che il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità dei nuovi edifici, o delle autorizzazioni commerciali o delle licenze per i pubblici esercizi, relativamente all’attuazione della seconda fase attuativa, dovrà essere subordinato all’effettiva entrata in funzione del casello di Crespellano e della relativa bretella di collegamento con la via Xxxxxx.
Contestualmente all’attivazione del procedimento relativo all’Accordo di programma sopraccitato, le parti si impegnano ad attivare un tavolo tecnico, con Anas, per la condivisione sia del tracciato relativo al completamento del sistema viario in variante alla Via Xxxxxx compreso tra la bretella viaria prevista a carico degli attuatori della prima fase, e la variante alla Via Xxxxxx oggi già in esercizio, sia della possibile l’attribuzione al nuovo sistema viario del rango di strada statale e la promozione della trasformazione dell’attuale sede della via Xxxxxx verso funzioni legate alla riqualificazione e animazione urbana.
La seconda fase di urbanizzazione interesserà la parte restante dell’ambito, nella quale potranno essere previste zone produttive contenute a ovest dalla via Cassoletta, a sud dalla via Tombetto/ via Confortino ed a est sempre da via Confortino, ed un’ulteriore zona delimitata a nord dalla via Xxxxxx, a est dal prolungamento della prevista bretella di collegamento tra il casello di Crespellano e via Xxxxxx, a sud dalla bretella di collegamento fra l’asse viario di interesse provinciale proveniente dal nuovo casello autostradale e il nuovo tracciato in variante della SP n.2 “Le Budrie” e comunque non oltre all’elettrodotto ad alta tensione contiguo all’ambito produttivo esistente, ed a ovest dallo scolo Marciapesce
A carico degli attuatori sarà:
- il completamento della variante alla via Xxxxxx tra via Cassoletta e l’innesto con l’attuale variante alla via Emilia;
- adeguamento del sistema di laminazione delle acque superficiali e del sistema di depurazione;
- gli interventi necessari ad ovviare le criticità locali, come individuate oggi e come riportate nel successivo art.5
La suddetta fase troverà attuazione, al fine di garantire sia la futura sostenibilità territoriale e ambientale dell’Ambito sia la contestualizzazione e fattibilità economica della variante alla Via Xxxxxx, all’interno del PSC.
Il Comune di Crespellano e il Comune di Anzola si impegnano, nel rispetto degli impegni assunti o programmati nei confronti delle proprie associazioni/unioni, a coordinare le scelte contenute negli strumenti urbanistici di futura adozione, prevedendo, in ogni caso, procedure di concertazione.
I Comuni di Crespellano e di Anzola dell’Xxxxxx si impegnano, relativamente alle aree urbane attualmente occupate dalle attività da dismettere e da rilocalizzare nell’Ambito produttivo, a prevedere modalità di recupero che tengano conto delle effettive necessità insediative dei Comuni, con particolare riguardo all’edilizia pubblica e a canone concordato, proponendosi anche l’obiettivo di acquisire significative aree da destinare a servizi o attività di interesse pubblico, in un disegno più ampio di riequilibrio e ricucitura del tessuto urbano.
Art. 3 Sistema della viabilità
Al fine di ottimizzare l’accessibilità all’Ambito produttivo e garantire livelli di sostenibilità della rete della mobilità, sia interna che esterna all’Ambito, le Parti concordano con i seguenti aspetti:
a) la definizione in tempi brevi, con il settore Viabilità della Provincia di Bologna e ANAS, della soluzione progettuale e delle caratteristiche tipologiche della nuova bretella a carico della prima fase di urbanizzazione
b) la previsione nel breve e medio periodo del completamento del sistema viario in variante alla Via Xxxxxx ed in particolare delle opere infrastrutturali di collegamento tra l’attuale variante nord alla Via Xxxxxx in territorio di Anzola dell’Xxxxxx e la prevista variante Sud alla Via Xxxxxx.
c) il completamento del percorso ciclo-perdonale in sede propria, lungo la Via Xxxxxx tra l’abitato di Ponte Samoggia e il centro di Anzola dell’Xxxxxx.
Relativamente alla mobilità interna all’Ambito, le Parti concordano che, in sede di formazione dei piani attuativi, si dovranno seguire criteri e pratiche progettuali per il miglioramento della sicurezza stradale, agevolando la mobilità pedonale e ciclabile, prevedendo spazi attrezzati per l’attesa e la fermata dei mezzi di trasporto pubblico e adeguati spazi e sistemi di accessibilità per i mezzi di emergenza e soccorso.
Art. 4
Qualificazione degli ambiti produttivi , Aree ecologicamente attrezzate e Gestione unica
Le Parti concordano con gli obiettivi di qualificare l’ambito produttivo dal punto di vista urbanistico ed architettonico, infrastrutturale, ambientale e di dotazione di servizi, nonché di promuoverne la progressiva trasformazione in aree ecologicamente
attrezzate, ai sensi dell’art. A-14 della LR 20/2000, dell’art. 9.3 delle Norme di Attuazione del PTCP e della normativa regionale vigente.
Le Parti si impegnano inoltre a promuovere, sia per l’ambito nel loro complesso sia per le imprese in esso insediate, la procedura di certificazione ambientale prevista in base alla normativa comunitaria EMAS (cfr. Regolamento CE n. 761/2001).
Per perseguire tali obiettivi, le Parti dovranno pertanto individuare le criticità e gli interventi necessari prima di operare nuove previsioni urbanistiche, e rispettare nelle linee di principio seguenti impegni:
• assicurare che ogni trasformazione ed ampliamento contribuisca alla effettiva qualificazione degli ambiti;
• definire le condizioni infrastrutturali e le dotazioni di servizi di pubblico interesse propedeutiche all’attuazione delle nuove espansioni, individuando puntualmente gli impegni e le risorse necessarie per la loro realizzazione a carico di soggetti pubblici e privati;
Al fine di garantire la futura sostenibilità territoriale e ambientale dell’Ambito le parti si impegnano pertanto ad attuare, negli ampliamenti urbanistici proposti dal presente accordo, le dotazioni territoriali richiamate nei successivi articoli, necessarie al raggiungimento di livelli prestazionali di qualità delle stesse, fermo restando il perseguimento delle azioni atte a mitigare e compensare gli impatti dei carichi insediativi presenti come di seguito riportate.
Il Comune di Crespellano e il Comune di Anzola si impegnano, nel rispetto degli impegni assunti o programmati nei confronti delle proprie associazioni/unioni, a coordinare le scelte contenute negli strumenti urbanistici di futura adozione, prevedendo, in ogni caso, procedure di concertazione.
Ad integrazione delle tematiche richiamate dal presente accordo, ed in linea con le prime indicazioni sui requisiti prestazionali della aree ecologicamente attrezzate, le parti assicurano nell’attuazione delle future espansioni di produrre gli opportuni approfondimenti alle varie scale progettuali.
Tra le azioni coordinate finalizzate all’attribuzione all’Ambito di status di Area Ecologicamente Attrezzata, così come definita dalla normativa vigente, le parti concordano nell’individuare il Gestore Unico, che dovrà identificarsi come il soggetto operativo di un'azione organica di progressivo miglioramento dell’assetto territoriale e delle condizioni ambientali complessive dell’Ambito.
Le Amministrazioni comunali, entro dodici mesi dalla firma del presente Accordo Territoriale, si impegnano pertanto a mettere a punto e a sottoporre all’Amministrazione provinciale una proposta operativa per l’istituzione e l’individuazione della figura del Gestore Unico, valutando tra i soggetti e le forme giuridiche più opportune per la sua costituzione e funzionamento, tenendo conto del ruolo e dei compiti che esso dovrà svolgere.
Le azioni che dovrà svolgere il Gestore Unico saranno rivolte principalmente:
• alla organizzazione e alla gestione delle reti tecnologiche, dei servizi e delle attrezzature in dotazione di ciascun Ambito anche mediante convenzioni e accordi specifici con altri Enti,
• alla promozione di attività di marketing territoriale e di sviluppo economico di ciascun Ambito,
• al controllo delle performances, delle prestazioni, delle dotazioni territoriali ed ambientali dell’Area Ecologicamente Attrezzata,
• allo sviluppo degli obiettivi di gestione ambientale delle aziende presenti negli Ambiti, facendosi carico di ricercare possibili fonti di finanziamento e possibili partner per promuovere l'adesione ad EMAS delle singole imprese operanti nell’Ambito, con programmi mirati di informazione, sensibilizzazione e assistenza.
A tal fine è richiesto che il soggetto gestore elabori un Piano di Sviluppo dell’Area Ecologicamente Attrezzata, prevedendo l’approfondimento dei seguenti elaborati:
• Analisi: finalizzata all’identificazione di tutti gli aspetti urbanistici-territoriali, ambientali ed economici che hanno un impatto significativo all’interno dell’Ambito produttivo e a determinare le eventuali criticità, attuali e/o potenziali.
• Programma Triennale di Sviluppo: finalizzato alla definizione gli obiettivi da raggiungere per il perseguimento delle strategie e il superamento delle problematiche individuate nella fase di analisi. Il Programma dovrà elencare, in particolare, le opere da realizzare, specificando l’ordine di priorità fissato da un puntuale cronoprogramma e individuando, con relativo quadro economico- finanziario, una quantificazione di massima dei costi delle opere e le modalità di finanziamento per la realizzazione delle stesse.
Il cronoprogramma ed il quadro economico dovranno essere sottoposti all’approvazione del Collegio di Vigilanza di cui al successivo Art.10, rispettare i procedimenti amministrativi di approvazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge e avere adeguata pubblicità con deposito presso la sede dell’Associazione intercomunale.
• Monitoraggio: al fine di valutare lo stato di attuazione e di avanzamento delle prestazioni e dei contenuti determinati nei documenti di analisi e programmazione, si dovranno individuare, in un apposito elaborato, gli opportuni indicatori e le scansioni temporali che definiscono gli step di verifica.
Art. 5
Infrastrutture per l’urbanizzazione del territorio e reti tecnologiche a servizio dell’Ambito
Le Parti si impegnano al potenziamento ed al raggiungimento di prestazioni ottimali delle reti di infrastrutture ambientali e tecnologiche a servizio dell’ambito. A questo scopo le Parti si impegnano alla realizzazione delle seguenti azioni, anche tramite l’inserimento delle opere all’interno del Programma Triennale di Sviluppo dell’area ecologicamente attrezzata:
a) il collegamento fognario agli impianti comunali di depurazione di tutti i reflui provenienti dalle aziende esistenti.
b) Previsione e realizzazione di una vasca di laminazione a servizio delle aree di espansione. Il progetto della vasca di laminazione dovrà prevedere anche la realizzazione di un sistema integrato di adduzione e accumulo idrico per scopi irrigui destinato alle aziende agricole, in sostituzione degli attingimenti da falda. Si dovrà prevedere inoltre l’adeguamento del sistema di laminazione delle acque derivanti dalle aree degli insediamenti storici della Chiesaccia Vecchia e del Martignone, prevedendo vasche di laminazione unitarie e comunque a servizio di più aree. Anche per le aree già in piano non ancora attuate e per le nuove aree di espansione le vasche di laminazione dovranno essere di tipo unitario.
c) Miglioramento della qualità delle acque addotte e della gestione del ciclo delle acque, prevedendo:
- per le aree da attuare, prima dell’immissione ai sistemi di laminazione, sistemi per il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento dei piazzali e/o parcheggi;
- sistemi di stoccaggio dell’acqua meteorica di dilavamento dei tetti, convogliata tramite canali di gronda, in specifici sistemi di stoccaggio o vasche per il suo
riutilizzo per i processi industriali, per il lavaggio dei piazzali e l’irrigazione delle aree verdi;
- per le aree già attuate e/o in corso di realizzazione, la messa in opera di sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia di dilavamento dei piazzali prima del convogliamento nei sistemi di laminazione. Le successive acque meteoriche verranno convogliate nei sistemi di laminazione e/o nei depositi descritti al punto precedente;
Nelle urbanizzazioni si dovranno adottare opportuni sistemi di pavimentazioni filtranti quale alternativa ai lastricati di marciapiedi e alle aree completamente asfaltate nelle aree non direttamente interessate dalle attività di carico e scarico, di sosta e dal transito di mezzi pesanti: ciò potrà essere attuato, ad esempio, utilizzando pavimentazioni porose alveolari di materiale lapideo o sintetico, o reticolati in cemento o in plastica riciclata.
d) Verifica della possibilità di realizzare una rete acquedottistica propria per usi industriali a servizio di tutto l’Ambito di Martignone per meglio rispondere alle necessità delle aziende idroesigenti localizzate o da rilocalizzare nell’Ambito produttivo o in alternativa prevedere per le stesse aziende sistemi integrati di recupero idrico delle acque di processo.
e) Adeguamento del sistema di depurazione e suo dimensionamento per capacità depurative sufficienti a supportare le nuove espansioni dell’Ambito produttivo. Dovranno pertanto essere opportunamente valutati gli apporti aggiuntivi dei reflui recapitanti al depuratore di Anzola dell’Xxxxxx e a quello in località Ponte Samoggia. Si dovranno prevedere, ove necessari, sistemi di pretrattamento appropriati per il tipo di reflui industriali prima dell’immissione agli impianti di depurazione e gli scarichi del sistema di depurazione dovranno rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla normativa vigente.
f) Individuazione e attuazione di una modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti integrata per l’Ambito, finalizzata alla raccolta differenziata, allo stoccaggio, al recupero, riciclaggio dei rifiuti e come fase residuale, al corretto smaltimento dei rifiuti secondo le norme di settore. Dovranno, inoltre, essere individuate le modalità più idonee da parte dei Comuni per favorire la raccolta di rifiuti speciali in forma collettiva, prevedendo anche isole o stazioni ecologiche di dimensioni adeguate alle necessità delle aziende localizzate nell’Ambito.
g) Individuazione e attuazione di interventi per la riduzione del fabbisogno energetico mediante un uso più razionale ed efficiente dell’energia, sia utilizzando tecnologie ad elevata efficienza sia riducendo i consumi negli edifici esistenti e di nuova costruzione, come indicato nel Piano Energetico Ambientale Provinciale della provincia di Bologna e all’Art. 13 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Privilegiare inoltre il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili mediante l’installazione di impianti solari termici, fotovoltaici e lo sfruttamento delle biomasse per la produzione di calore e delle fonti energetiche rinnovabili ai sensi della L. 23/12/2004 n. 26 ; ove possibile ricorrere ad impianti di cogenerazione e trigenerazione integrati con reti di teleriscaldamento per la produzione di energia elettrica e termica.
h) Mantenimento nell’ambito dei livelli di inquinamento dell’aria negli attuali valori che gli consentono di rimanere in zone non particolarmente sfavorevoli per quanto riguarda gli inquinanti critici. Gli obiettivi dovranno essere raggiunti attraverso l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili ed una progettazione che favorisca la circolazione dell’aria tra gli edifici impedendo la creazione di zone di accumulo, nonché prevedendo l’uso di materiali che minimizzano le emissioni di gas e sostanze inquinanti e impianti di riscaldamento e raffreddamento ad alta efficienza. L’inserimento di vegetazione nelle aree interne ai complessi e nell’intorno dovrà avere il compito di limitare la diffusione delle polveri totali. Qualora nell’ambito si insediassero altre attività che diano luogo ad emissioni in atmosfera, queste
dovranno essere tali per cui il bilancio complessivo degli interventi non comporti un aumento rilevante delle emissioni.
i) Adozione di interventi strategici per la mobilità sostenibile (Artt. 8 e 3 del presente accordo) in tutti gli ambiti produttivi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto h).
j) Rispetto dei valori limite di esposizione al rumore, tendendo ad assicurare il rispetto di valori di qualità definiti con provvedimenti di livello nazionale, soprattutto verso gli aggregati residenziali anche esterni agli ambiti produttivi. Tali valori dovranno essere raggiunti in primo luogo mitigando alla sorgente il rumore e, se gli interventi necessari non dovessero essere fattibili tecnicamente o economicamente, la mitigazione dovrà essere attuata prioritariamente con terrapieni opportunamente inseriti dal punto di vista ambientale – paesaggistico.
k) Previsione degli ulteriori interventi infrastrutturali necessari alla qualificazione dell’ambito e al raggiungimento dello status di “Area Ecologicamente Attrezzata”, che risultassero necessari a seguito dell’Analisi Ambientale.
Art. 6
Servizi e attrezzature collettive per le aziende e per gli addetti
I Comuni di Crespellano di Anzola dell’Xxxxxx garantiscono il potenziamento e il miglioramento dell’attuale dotazione sia di servizi privati per aziende e addetti sia delle attrezzature pubbliche e degli spazi collettivi interni all’Ambito produttivo. A questo scopo i Comuni, con il supporto del Gestore Unico di cui all’art. 4, si impegnano a migliorare la qualità e la riconoscibilità dei luoghi e degli edifici di fruizione collettiva destinati a servizi e attrezzature collettive, prevedendo un’organizzazione razionale e unitaria di tali aree sia attuate che di previsione, in particolare potenziando i servizi agli addetti ed alle imprese.
Art. 7
Sistema del verde e reti ecologiche
Si concorda che al fine di mitigare gli impatti e assicurare un diverso e migliore inserimento paesaggistico dell’ambito nel contesto, nonché di migliorare il “paesaggio” interno e di realizzare la parte di rete ecologica afferente all’ambito, dovrà essere realizzato entro dodici mesi dalla firma del presente accordo un’analisi ecologico territoriale dell’area di Martignone.
Tale approfondimento dovrà essere prodotto, in accordo con il Servizio Pianificazione Paesistica della Provincia sulla base delle indicazioni presenti nello studio “La progettazione ecologica dell’ambito produttivo San Carlo”, elaborato dalla Provincia, e di quanto contenuto nell’Allegato 1 della Relazione del PTCP “Linee guida per la progettazione e realizzazione delle reti ecologiche”.
All’interno di questo approfondimento progettuale, particolare attenzione dovrà essere posta ai temi:
• della definizione paesaggistica del limite dell’ambito, progettando adeguate fasce di ambientazione che, a seconda del ruolo che verrà loro riconosciuto (fasce di mitigazione, corridoi ecologici, aree verdi attrezzate….), dovranno vedere approfondita alla scala adeguata le diverse scelte progettuali;
• della riqualificazione della rete stradale interna all’ambito, con specifici approfondimenti sulle sezioni significative in relazione al tipo e al ruolo/rango dei vari percorsi (carreggiata stradale, spazi per la sosta e parcheggi in genere, percorsi ciclo-pedonali…); le considerazioni sulla rete
stradale esistente dovranno essere il punto di partenza per la corretta e congruente progettazione della viabilità prevista per le nuove aree di espansione in modo da creare continuità degli assi e contribuire a realizzare un disegno unitario degli ambiti.
In seguito agli esiti di tale approfondimento, al fine di contribuire alla qualificazione paesaggistica dell’ambito ed evitare l’ eccessiva frammentazione e il conseguente facile degrado delle zone a verde, si dovranno indirizzare i PUA per accorpare il più possibile anche le quote del verde privato .
Le parti si impegnano alla realizzazione del progetto suddetto anche attraverso la redazione dei Piani Particolareggiati riconoscendo la rete ecologica elaborata quale opere di urbanizzazione.
Art. 8 Trasporti pubblici
Le Parti assumono l’obiettivo di garantire la sostenibilità del sistema della mobilità ed incentivare l’uso del servizio pubblico, intercettando una quota maggiore dell’utenza potenziale e riducendo l’uso dell’auto per gli spostamenti sistematici casa-lavoro.
A tal scopo, entro sei mesi dalla firma del presente Accordo, i Comuni di Crespellano e di Anzola dell’Xxxxxx, con il supporto degli Uffici provinciali competenti, coordineranno le Amministrazioni comunali interessate per la promozione e l’attuazione delle seguenti azioni:
a) istituire un tavolo tecnico con le Aziende di trasporto pubblico interessate per promuovere l’organizzazione degli orari e delle frequenze del servizio di trasporto pubblico in rapporto agli orari di attività delle aziende collocate nell’Ambito di Martignone, avendo come obiettivo primario un servizio di autobus coerente con il servizio pubblico su ferro garantito dal SFM;
b) prevedere gli interventi infrastrutturali necessari per un agevole transito dei mezzi pubblici ed un idoneo funzionamento del servizio: corsie preferenziali (ove necessario), pensiline di attesa, piazzole di sosta, percorsi pedonali protetti di adduzione alle fermate;
c) prevedere la realizzazione di interventi a favore delle utenze deboli: percorsi ciclo- pedonali ed attraversamenti adeguatamente protetti;
d) organizzare un tavolo di concertazione con le aziende private allo scopo di promuovere politiche comuni per l’organizzazione della mobilità degli gli addetti dell’intero polo (p.e. sviluppando convenzioni con i gestori del trasporto pubblico), attraverso l’istituzione della figura del Mobility Manager d’area o eventualmente nell’ambito della gestione unica di cui all’art.4.
Art. 9 Perequazione territoriale
Le Parti assumono pienamente il criterio della perequazione territoriale fra i Comuni interessati degli oneri e degli introiti derivanti dallo sviluppo urbanistico degli ambiti produttivi sovracomunali, ai sensi degli artt. 15 comma 3 e A-13 comma 10 della L.R. 20/2000, e dell’art. 15.6 del PTCP, sia ai fini dell’equità distributiva, sia ai fini di eliminare nella gestione del territorio gli effetti della concorrenza fra i Comuni stessi in materia di offerta insediativa per insediamenti produttivi secondari e terziari.
Le Parti si impegnano ad istituire entro il 2006 il “Fondo di compensazione” per l’ambito produttivo del Martignone, definendone i meccanismi di funzionamento e di gestione.
Al Fondo verranno attribuite le seguenti risorse:
a) i contributi concessori e i contributi ulteriori ai sensi dell’art. A-26 della legge regionale 20/2000 ss.mm.ii., derivanti dal rilascio di titoli abilitativi per i nuovi insediamenti produttivi e terziari che si realizzeranno nell’ambito. Ai sensi del Tit. V della LR 31/2002 per contributi concessori si intende: gli oneri di urbanizzazione, i contributi sul costo di costruzione, i contributi per opere e impianti non destinati alla residenza
b) una quota non inferiore al 20% delle entrate ICI relative ai nuovi insediamenti produttivi e terziari (classificati nelle categorie catastali previgenti D, C, ovvero nelle nuove categorie catastali dei gruppi T e Z, esclusa la Z10) che si realizzeranno nell’ambito e dell’imposta sulle medesime aree edificabili;
Tali risorse saranno così distribuite:
- il 50% dei contributi concessori e contributi ulteriori percepiti e le entrate ICI per opere ed interventi di qualificazione e sostenibilità dell’ambito produttivo del Martignone;
- il restante 50% dei contributi concessori e contributi ulteriori saranno trasferiti all’Unione dei comuni della Xxx Xxxxxxxx per finalità compensative e dovranno essere utilizzati prioritariamente per opere ed interventi di valenza sovracomunale.
Fino a diversa decisione degli organi di gestione del Fondo, il Fondo verrà individuato in un apposito capitolo di Bilancio dl Comune di Crespellano, che si impegna a rendicontarne annualmente alle Parti la situazione relativa al Fondo.
Fino alla istituzione del Fondo, e a patire dalla firma del presente Accordo, le Parti si impegnano ad applicare i criteri di perequazione territoriale stabiliti precedentemente con modalità semplificate; le risorse di cui sopra verranno accantonate provvisoriamente in un apposito capitolo del bilancio del Comune di Crespellano e destinate alla realizzazione degli investimenti previsti nel presente Accordo.
Art. 10
Attuazione dei contenuti dell’Accordo Territoriale e vigilanza
Le Parti si impegnano ad assicurare la concreta attuazione degli obiettivi concordati con il presente Accordo Territoriale realizzando gli interventi ed azioni specificatamente previsti negli articoli precedenti;
Gli Allegati sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
A sensi dell’art. 34, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull’esecuzione del presente Accordo Territoriale sono esercitati da un Collegio di Vigilanza composto da un rappresentante per ciascuno degli Enti sottoscrittori del presente Accordo tra cui si individuerà la funzione presidenziale del Collegio stesso.
Il Collegio di Vigilanza, in particolare:
a) vigila sulla sollecita e corretta attuazione dell’Accordo, nel rispetto degli indirizzi, dei tempi e degli impegni dei sottoscrittori anche in riferimento all’attività del gestore unico dell’area ecologicamente attrezzata del Martignone;
b) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione degli impegni sottoscritti e propone inoltre le opportune soluzioni;
c) risolve, secondo diritto, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione ed all’attuazione del presente accordo. Per tale funzione, il Collegio potrà essere integrato da tre esperti nominati, - di comune accordo entro 15 giorni dalla formulazione della richiesta di intervento nel Collegio – dalle parti tra le quali sarà insorta la controversia;
d) propone agli Organi competenti delle Amministrazioni sottoscriventi le eventuali modifiche all’Accordo Territoriale o proroghe ai termini in esso stabiliti, che si rendessero necessarie.
e) individua, anche avvalendosi dei consulenti e del personale tecnico dei Comuni dell’Unione di Comuni e della Provincia di Bologna, un percorso di valutazione delle procedure descritte nel presente Accordo, rendicontando annualmente gli esiti raggiunti. In particolare la valutazione andrà condotta in relazione alle attività previste per il raggiungimento dell’Ambito dello status di Area Ecologicamente Attrezzata, alla gestione unica, alla costituzione e all’applicazione nella fase di regime del Fondo di compensazione territoriale.