Contratto di assicurazione multirischi per il professionista
Contratto di assicurazione multirischi per il professionista
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia Zurich Pro
Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019
Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia. Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.
Sito: xxx.xxxxxx.xx - Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx.
Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).
L’indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Elligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).
Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx/XXXXXxxxxx.xxx.
Di seguito l’ammontare del:
- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’MCR: 2.487 milioni di euro
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Estensioni | |
GARANZIA “INCENDIO” | |
Altri eventi coperti | • Atti vandalici e dolosi, verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da persone che partecipano agli atti suindicati. • Sovraccarico di neve. • Uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d’aria e cose da essi trasportate, compresi i • danni da bagnamento da essi direttamente provocati all’interno dei locali ed al loro contenuto, avvenuti contestualmente all’evento atmosferico stesso. • Acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine. |
Estensioni | • Rischio locativo: sono indennizzati i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione da incendio od altro evento garantito. • Ricorso terzi e/o locatari: sono indennizzate (i) le somme che l’assicurato sia tenuto a versare per capitali, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile nei termini degli “Eventi coperti” indicati in polizza; (ii) danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. |
• Rottura lastre: è assicurato l’Indennizzo per le rotture di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, insegne di cristallo e non, di pertinenza del fabbricato e/o delle parti di fabbricato di uso comune. • Spese di demolizione e sgombero: sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro. • Spese di ricerca e ripristino: qualora sia assicurato il fabbricato in caso di rottura che abbia provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, si rimborsano le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura stessa nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate. • Indennità aggiuntiva: all’assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfettaria indicata in polizza per le partite “Fabbricato”, “Rischio locativo e Contenuto”. • Strumenti professionali ed attrezzature presso terzi e/o la propria abitazione: sono indennizzati i danni agli strumenti professionali ed attrezzature posti in deposito/lavorazione/ riparazione presso terzi nel territorio italiano oppure nella propria abitazione (dimora abituale), anche se il fabbricato sia costruito e coperto con materiali combustibili. | |
GARANZIA “FURTO” | |
Garanzia base | • Furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili. • Furto commesso in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi. • Furto commesso con scalata cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale. • Rapina avvenuta nei locali quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. • Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di furto, tentato furto, rapina: (i) al contenuto; (ii) ai locali ed ai relativi serramenti. Sono inoltre compresi sino alla concorrenza dei limiti suddetti, i guasti cagionati dall’intervento delle forze dell’ordine in seguito a furto, tentato furto, rapina. • Furto commesso dagli addetti ai lavori di pulizia in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga. • Furto commesso: (i) quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le ore 24), le vetrine fisse e le porte vetrate; (ii) attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante; (iii) con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti allo Studio professionale. • Furto commesso dai dipendenti fuori dalle ore di lavoro. • Xxxxx, rapina e atti vandalici ad archivi e documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni, atti, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici. • Furto con destrezza, commesso cioè con speciale abilità eludendo l’attenzione del derubato, di tutto quanto pertinente all’attività, compresi valori ed effetti personali di proprietà dell’assicurato, dei suoi dipendenti, clienti, fornitori o visitatori, avvenuto all’interno dei locali dello Studio professionale, durante le ore di apertura al pubblico. • Le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti gli enti assicurati. |
Estensioni | • Strumenti professionali ed attrezzature presso terzi e/o la propria abitazione: sono indennizzati i danni agli strumenti professionali ed attrezzature posti in deposito/lavorazione/riparazione presso terzi nel Territorio italiano oppure nella propria abitazione (dimora abituale). • Indennità aggiuntiva: è indennizzata una somma forfettaria sino al 10% dell’indennizzo liquidato a termini di Polizza, per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate: (i) onorari del perito scelto all’assicurato in base a quanto previsto alla voce “Procedura per la valutazione del danno” del capitolo “In caso di Sinistro” Incendio/Furto; (ii) costi sostenuti per la documentazione del danno; (iii) potenziamento dei mezzi di chiusura e di protezione danneggiati; (iv) altri obblighi contrattualmente incombenti all’assicurato. |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO O UFFICIO” | |
Altri rischi coperti | • Rischio derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione dei fabbricati e terreni nei quali si svolge l’attività, compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, tendoni, vetrine, apparecchi di illuminazione, impianti di prevenzione e simili) nonché ascensori e montacarichi. • Rischi derivanti dalle antenne radio-televisive, dagli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici. • I danni derivanti da spargimento di acqua. |
• I danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all’ assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria. • Rischio derivante dall’esistenza di uno spazio privato che costituisca dipendenza e/o pertinenza esclusiva dello Studio o ufficio. • I danni arrecati ai veicoli di terzi e/o dei dipendenti. • I danni derivanti da fatto di persone non in rapporto di dipendenza con l’assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio dello Studio o ufficio. • I danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole. | |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE” | |
Estensioni | • Dolo delle persone di cui l’assicurato deve rispondere ai sensi di legge: sono coperte le richieste di risarcimento presentate da terzi nei confronti dell’assicurato che non sia l’autore materiale del fatto, per qualsiasi atto doloso dei prestatori di lavoro e, più in generale, di tutti i soggetti, diversi da uno dei professionisti assicurati, di cui l’assicurato deve rispondere ai sensi di legge, verificatosi durante l’esecuzione dell’attività assicurata. • Violazione dei diritti di proprietà intellettuale: sono indennizzate le richieste di risarcimento presentate da terzi nei confronti dell’assicurato per qualsiasi violazione non intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale. • Riservatezza e segretezza: sono indennizzate (i) le richieste di risarcimento presentate da terzi nei confronti dell’assicurato per qualsiasi violazione dell’obbligo di riservatezza e/o segretezza professionale commessa dall’assicurato o dal prestatore di lavoro, o da qualsiasi altra persona fisica o giuridica direttamente incaricata dall’assicurato ed operante per o per conto di quest’ultimo realizzatasi tramite un comportamento colposo e verificatasi durante l’esecuzione dell’attività assicurata, successivamente alla eventuale data di retroattività e prima della scadenza del periodo di assicurazione. • Ingiuria e diffamazione: sono indennizzate le richieste di risarcimento presentate da terzi nei confronti dell’assicurato per ingiuria e diffamazione realizzata tramite un comportamento colposo e verificatasi durante l’esecuzione dell’attività assicurata, successivamente alla eventuale data di retroattività e prima della scadenza del periodo di assicurazione. • Rc derivante da appaltatori/subappaltatori/liberi professionisti: l’assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni cagionati a terzi da un comportamento colposo: (i) di consulenti e liberi professionisti, (ii) di sub-appaltatori e relativi dipendenti incaricati dall’ente assicurato per l’esecuzione dell’attività assicurata per conto dello stesso. • Perdita di documenti e beni: è indennizzata qualunque spesa o costo che l’assicurato stesso abbia ragionevolmente sostenuto durante il periodo di assicurazione, previo consenso scritto di Zurich, per sostituire o ripristinare, ovvero prestare un indennizzo ove essi siano infungibili i documenti e beni di terzi che siano stati affidati all’assicurato dai clienti nell’ambito dell’attività assicurata, e che siano stati accidentalmente persi o distrutti durante il periodo di assicurazione, ovvero a prestare un indennizzo ove essi siano infungibili. Si intendono compresi anche gli archivi informatici e i dati elettronici o digitalizzati. • Spese di salvataggio: sono rimborsati i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un comportamento colposo. • Estensione in caso di cessazione dell’attività: in caso di cessazione definitiva dell’attività da parte dell’assicurato/contraente, intervenuta durante il periodo di assicurazione, l’ assicurato/ contraente e/o i suoi aventi causa hanno diritto all’estensione della garanzia per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell’assicurato e da questi denunciate a Zurich ai sensi di polizza nei dieci (10) anni successivi alla cessazione dell’attività. |
GARANZIA “TUTELA LEGALE” | |
Garanzie base | La garanzia “Sezione difesa penale” per le opposizioni davanti al giudice competente contro l’ordinanza d’ingiunzione di pagamento d una somma di denaro quale sanzione amministrativa opera per l’inosservanza dei seguenti decreti: • Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive integrazioni; • Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, e successive integrazioni; • Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e successive integrazioni; • Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale , e successive integrazioni; |
• Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di “Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, e successive integrazioni. All’interno della presente garanzia è compresa la predisposizione delle misure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interiettive. | |
Estensione | • Cessazione dell’attività-Prosecuzione della garanzia: nel caso di cessazione volontaria e definitiva dell’attività professionale da parte dell’ente/assicurato/ente assicurato, o di decesso dell’assicurato, entro tre mesi dalla data in cui si è verificata la cessazione e entro la prima scadenza di rata dalla data in cui si è verificato il decesso, l’assicurato o i suoi eredi possono richiedere dietro presentazione della documentazione attestante la cessazione volontaria e definitiva dell’attività o, in caso di decesso, del certificato di morte dell’assicurato, a Zurich di poter disporre di un massimale, pari a quello di polizza, per sinistri che pervengano nei dieci (10) o cinque (5) anni successivi alla data di cessazione del contratto. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
GARANZIA “INCENDIO” | |
Garanzie aggiuntive | • Elettronica-Rischio statico e impiego mobile (forma a valore totale): è assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati dagli “Eventi coperti” indicati in polizza agli strumenti professionali posti nei locali dello studio indicato in polizza (Rischio statico) e durante lo svolgimento dell’attività (impiego mobile) o presso la propria abitazione. • Buona fede: le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione da parte del contraente/assicurato di mutamenti aggravanti il rischio, non comportano la decadenza del diritto all’indennizzo né riduzione dello stesso. • Dolo e colpa grave: i danni derivanti dagli “Eventi coperti” vengono indennizzati anche se causati: (i) da colpa grave del contraente o dell’assicurato e/o dei loro familiari conviventi; (ii) da colpa grave delle persone di cui il contraente o l’assicurato deve rispondere; (iii) da dolo dei dipendenti del contraente e/o dell’assicurato. • Rinuncia al diritto di surrogazione: la compagnia rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surrogazione previsto dall’articolo 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le società controllate, consociate e collegate purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo. |
GARANZIA “FURTO” | |
Garanzia aggiuntiva Portavalori e Strumenti professionali | Sono assicurati i “Valori” e gli “Strumenti professionali” contro: • il furto avvenuto in seguito ad Infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto; • il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso od a portata di mano gli enti assicurati; • il furto strappando di mano o di dosso gli enti assicurati (scippo); • la rapina; • commessi sulla persona dell’assicurato o dei suoi familiari o dipendenti a libro paga mentre, nello svolgimento della loro attività professionale, detengano gli enti assicurati e avvenuti: (i) all’esterno dei locali dello Studio professionale; (ii) entro i confini del territorio dei Paesi europei. |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE” | |
Garanzie aggiuntive | • Attività contemplate dal Decreto Legislativo n. 81/2008, titolo IV: (i) la responsabilità civile dell’assicurato per i danni alla persona cagionati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività professionali disciplinate dal Titolo IV e seguenti del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, sempreché l’assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del suddetto Decreto Legislativo n. 81/2008; (ii) i danni patrimoniali conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della suddetta garanzia in relazione a: interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, sanzioni, multe, ammende. • Attività contemplate dal Decreto legislativo n. 624/1996: (i) la responsabilità civile dell’assicurato per i danni alla persona involontariamente cagionati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività professionali disciplinate dal Decreto Legislativo n. 624/1996 e successive modifiche; (ii) i danni patrimoniali conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della suddetta garanzia in relazione a: interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, ii. sanzioni, multe, ammende. • Inquinamento accidentale: è indennizzata la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni cagionati a terzi da un comportamento colposo da cui sia derivata una improvvisa o accidentale presenza, emissione, dispersione, rilascio o fuga di agenti inquinanti diversi da amianto o qualsiasi tipo di materiale nucleare o radioattivo. • Responsabilità in solido: in relazione ai rischi e ai danni coperti, l’assicurazione si estende all’obbligazione gravante in capo all’assicurato ex art. 1292 c.c. (responsabilità solidale) fatto salvo il diritto di regresso di Zurich nei confronti dei soggetti individuati quali corresponsabili e/o coobbligati con l’assicurato. |
• Spese per il ripristino della reputazione: sono rimborsate le spese per il ripristino della reputazione sostenute dall’assicurato in conseguenza di una richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti. • Perdita di una persona chiave: sono rimborsate le spese per la perdita di una persona chiave avvenuta durante il periodo di assicurazione. |
Che cosa NON è assicurato? | |
• Le società collegate, controllate o affiliate dell’ente incorporante o risultante dalla fusione non assumono la qualifica di assicurato ai sensi della presente polizza. Non sono considerati “Prestatori di lavoro”: • il contraente, il titolare, l’amministratore del contraente e gli altri soci e/o associati; • i consulenti che non: (i) sono inquadrabili come lavoratori somministrati da agenzie di lavoro temporaneo; (ii) hanno contratti che ricadono in tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile, quali i lavoratori intermittenti, lavoratori a chiamata, lavoratori ripartiti, lavoratori part-time; (iii) hanno contratti di apprendistato e contratti di inserimento; (iv) sono inquadrabili come collaboratori a progetto, o occasionali; o (v) sono comunque qualificabili come lavoratori atipici secondo quanto previsto in Italia dalla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 e successive modificazioni, o da analoghi testi normativi di altri Stati che siano applicabili ai prestatori di lavoro; • i subappaltatori e i prestatori di lavoro di imprese terze, anche se soggetti al potere direttivo e al coordinamento del contraente. • Limitatamente alle garanzie Incendio/Furto, l’importo liquidato per i titoli di credito prima delle rispettive scadenze, se previste. • Limitatamente alle garanzie Incendio/Furto e con riferimento agli effetti cambiari: gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria. | |
GARANZIA “INCENDIO” | |
Garanzia base | • Il valore dell’area su cui insiste il fabbricato. • I veicoli a motore, natanti e loro parti. • Limitatamente all’evento fulmine, i danni ad apparecchi elettrici ed elettronici. • Limitatamente agli eventi scoppio, esplosione, implosione e caduta di aeromobili, i danni derivanti da ordigni esplosivi. • Limitatamente ai fenomeni elettrici anche derivanti da azione di correnti o scariche, sono esclusi i danni da manomissione, usura, corrosione, logorio, mancata o difettosa manutenzione. • Limitatamente all’evento acqua condotta, sono escluse le spese per la ricerca della rottura delle tubazioni e della sua riparazione. • Enti detenuti in leasing. |
Altri eventi coperti | • Con riferimento agli “atti vandalici e dolosi, verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da persone che partecipano agli atti suindicati”: i fatti causati da: (i) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato; (ii) qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente; (iii) quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti. |
Estensioni | • Con riferimento alla garanzia “Ricorso terzi e/o locatari”: i danni (i) a cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; (ii) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati “terzi”: (iii) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; (iv) quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; (v) quando l’assicurato non sia una persona fisica, le società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, nonché gli amministratori delle medesime. • Con riferimento alla garanzia “Rottura lastre”: i danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature. • Con riferimento alla garanzia “Spese di ricerca e ripristino”: le spese relative alla ricerca e riparazione di: (i) tubazioni interrate e quelle relative agli impianti di irrigazione esterne al fabbricato; (ii) pannelli radianti. |
Elettronica – Rischio statico e impiego mobile | • I costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore, a cestinature per svista a smagnetizzazione. • I programmi applicativi e/o personalizzati. • I danni causati con dolo del contraente o dell’assicurato. • I danni a tubi, valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce. • I danni di natura estetica che non compromettono la funzionalità dei beni assicurati. |
GARANZIA “FURTO” | |
Garanzie base | • Il contenuto dei contenitori di sicurezza. • I preziosi e i valori, effetti personali dell’assicurato e dei dipendenti. • I danni causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro, anche se il reato non si è consumato. • Il furto avvenuto nei locali rimasti incustoditi continuatamente per più di 8 giorni per i valori e per più di 45 giorni per il contenuto. • I danni derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate o dei profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi. |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO O UFFICIO” | |
Garanzia base | • I danni provocati da radiazioni ed inquinamento elettromagnetico. • I muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore a due metri. • I danni da furto. • I danni conseguenti da mancato uso dei veicoli. • I danni alle cose che si trovano nei veicoli stessi. |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE” | |
Garanzia base | • I costi sostenuti per le migliorie e le spese di successiva progettazione. • I danni derivanti da omissioni o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e da omissione e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione. • Qualsiasi atto doloso, omissione dolosa o condotta disonesta o fraudolenta, inclusa la violazione intenzionale di norme di legge o regolamenti, da parte di qualunque assicurato. • Qualsiasi fatto infedele commesso da persone delle quali o con le quali gli assicurati debbano rispondere e che determinino perdita, sottrazione, distruzione o deterioramento del denaro depositato o di titoli al portatore. • I costi di difesa sostenuti dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essi designati o preventivamente autorizzati per iscritto. • Multe, ammende e spese di giustizia penale. • Attività di direzione dei lavori (solo se espressamente richiamata in polizza). |
Estensioni | • Con riferimento all’estensione perdita di documenti e beni, qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti ed altre cause che sfuggono al controllo dell’assicurato. • Con riferimento all’estensione perdita di documenti e beni, gli strumenti negoziabili di qualsiasi natura. • Con riferimento alla garanzia “Spese di salvataggio”: (i) profitti o perdite di profitto, retribuzioni ordinarie, costi fissi e/o di interruzione di attività dell’assicurato; (ii) le spese sostenute per azioni intraprese dall’assicurato, sia su base volontaria che imposte da leggi, regolamenti e autorità, per monitorare, ripulire, rimuovere, contenere, trattare disintossicare o neutralizzare le conseguenze della presenza, emissione, dispersione, rilascio o fuga di agenti inquinanti. |
Garanzie aggiuntive | • Con riferimento alla garanzia “Attività contemplate dal Decreto Legislativo n. 624/1996”: lo svolgimento delle attività professionali disciplinate dal decreto legislativo n. 624/1996 e successive modifiche (solo se espressamente richiamata in polizza). |
GARANZIA “TUTELA LEGALE” | |
Garanzie base | • Multe e ammende. • Violazioni di norme in materia fiscale/tributaria. |
GARANZIA “ASSISTENZA” | |
Garanzie base | • Con riferimento alla garanzia “Invio di un idraulico in caso di emergenza”: (i) i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubari mobili; (ii) i sinistri dovuti a negligenza dell’assicurato; (iii) l’interruzione di fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle tubature esterne del fabbricato; (iv) tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili e dei servizi igienico-sanitari; (v) i sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore. • Con riferimento alla garanzia “Invio di un elettricista in caso di emergenza”: (i) i sinistri dovuti a corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’assicurato; (ii) interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore; (iii) i sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’esercizio a monte del contatore. |
Ci sono limiti di copertura? | |
• In caso di sinistro liquidabile ai sensi di polizza, il risarcimento è effettuato da Zurich in base alla regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile. Il risarcimento dovuto è ridotto, tenuto conto del rapporto tra quanto dichiarato in via preventiva e quanto dichiarato/accertato in sede consuntiva. • Le società di nuova acquisizione durante il periodo di polizza si intenderanno comprese tra le società del gruppo e pertanto nel novero degli assicurati a condizione che: (i) siano domiciliate in Italia; e (ii) svolgano la medesima attività preventivamente notificata a Zurich e oggetto dell’attività assicurata; e (iii)abbiano un fatturato totale, come risultante dall’ultimo bilancio disponibile (per le società acquisite) o da una stima presuntiva (per le società neocostituite), non superiore in aggregato al 10% del fatturato dell’ente assicurato che effettua l’acquisizione o la nuova costituzione; e (iv) non abbia alcun fatturato derivante dagli Stati Uniti d’America o dal Canada. • Con riferimento alle garanzie Incendio/Furto, l’ammontare del danno della partita “Fabbricato” si ottiene applicando il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. • Con riferimento alle garanzie Incendio/Furto, l’ammontare del danno della partita “Mobilio-Arredamento-Attrezzatura” si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante il valore di ciò che resta dopo il sinistro nonché gli oneri fiscali deducibili. • Con riferimento alle garanzie Incendio/Furto, esclusivamente per la forma a “Valore totale” tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il “Valore a nuovo” risulti: (i) superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente; (ii) inferiore, ma superiore al valore al “momento del sinistro” (art. 1907 del Codice civile), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “Somma assicurata” meno “Valore al momento del Sinistro” e la differenza “Valore a nuovo” meno “Valore al momento del sinistro; (iii) uguale o inferiore al “Valore al momento del sinistro”, non viene riconosciuto. • Con riferimento alle garanzie Incendio/Furto, l’assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l’eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite. Tuttavia, se al momento del sinistro i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la somma assicurata indicata, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale viene applicata per la sola eccedenza. • Con riferimento alle garanzie Incendio/Furto, qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, Zurich risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti. | |
GARANZIA “INCENDIO” | |
Garanzia base | • La garanzia assicura le recinzioni fisse e cancelli anche automatici; dipendenze, cantine, soffitte, box anche se in corpi separati a condizione che non situati in ubicazione diversa da quella indicata in polizza. • Limitatamente all’evento acqua condotta, sono esclusi i danni causati da gelo, traboccamenti, rigurgito, rigurgito di fognature, rottura di impianti idrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del fabbricato. • Per “Valore a nuovo” si intende: (i) per il fabbricato o il rischio locativo, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive (esclusa l’area); (ii) per il “contenuto”, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso e qualità. • Le garanzie sono operative a condizione che il fabbricato: (i) sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del tetto |
combustibili; (ii) sia adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali e nel rimanente terzo non vi sia presenza di depositi di Infiammabili, discoteche, night e simili. | |
Altri eventi coperti | • Con riferimento agli “atti vandalici e dolosi, verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da persone che partecipano agli atti suindicati” sono esclusi i danni: (i) verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spossessamento per ordine di qualsiasi autorità; (ii) da furto e rapina, atti vandalici e dolosi a scopo di furto, tentato furto e/o rapina. • Con riferimento ai danni da “uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d’aria e Cose da essi trasportate”: sono esclusi (i) i danni provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; (ii) i danni ai collettori solari, tende e relativi sostegni, cose mobili all’aperto, tettoie, serre e quanto in esse riposto, alle antenne e simili installazioni esterne; (iii) i danni provocati da accumulo esterno di acqua; (iv) i danni provocati dall’acqua agli enti assicurati posti in locali interrati e seminterrati collocati ad altezza inferiore a 12 centimetri dal suolo. • Con riferimento al “sovraccarico di neve”, la garanzia è operativa a condizione che il fabbricato sia conforme alle vigenti norme relative al suddetto evento (Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 12 febbraio 1982 – Gazzetta Ufficiale n. 56 del 26 febbraio 1982 e successive modifiche – nonché eventuali disposizioni locali). |
Estensioni | • Con riferimento alla garanzia “Rottura di lastre” sono esclusi i danni: (i) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai; (ii) i danni provocati da atti vandalici e dolosi ad opera di terzi; (iii) i danni da furto e tentato furto. • Con riferimento alla garanzia “Elettronica-Rischio statico e impiego mobile” sono esclusi i danni (i) da eventi previsti nei capitoli “Incendio” e “Furto”; (ii) derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere; (iii) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi; (iv) per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; (v) per mancata o inadeguata manutenzione. • La garanzia “Anticipo indennizzi” opera a condizione che (i) l’assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di polizza; (ii) l’assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal sinistro; (iii) l’assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, che i danni non siano stati causati con dolo del contraente o dell’assicurato stesso; (iv) non ricorrano le condizioni previste dalla voce “Esagerazione dolosa del danno” di cui alla sezione “In Caso di sinistro” Incendio/Furto; (v) il presumibile Indennizzo sia superiore a quanto stabilito in polizza; (vi) non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno. • La garanzia “Buona fede” opera a condizione che le inesattezze od omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e il contraente/assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. |
GARANZIA “FURTO” | |
Garanzie base | • L’assicurazione è operante a condizione che l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi indicati in polizza, abbia violato i contenitori ove i valori sono riposti mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili. • Con riferimento al furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli, la garanzia opera a condizione che tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche di cui all’articolo “Mezzi di chiusura”, ovvero praticando un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi. • Con riferimento al furto commesso in modo clandestino, la garanzia opera a condizione che l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi. • Con riferimento al furto commesso dagli addetti ai lavori di pulizie, la garanzia opera a condizione che l’assicurato denunci l’infedeltà del collaboratore all’Autorità competente ed esibisca copia di tale denuncia vistata dall’Autorità a Zurich. • Con riferimento al furto commesso quando le vetrine fisse e le porte vetrate rimangono protette dal solo vetro fisso, opera a condizione che esse siano efficacemente chiuse. • Con riferimento al furto commesso dai dipendenti fuori dalle ore di lavoro, la garanzia opera a condizione che: (i) l’autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza; (ii) il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle in cui il dipendente adempie alle sue mansioni all’interno dei locali stessi. |
• Con riferimento al furto con destrezza, la garanzia opera a condizione che l’evento sia constatato nella stessa giornata e denunciato entro le 24 ore successive. • Per “Valore a nuovo” si intende il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità. • La garanzia è operante a condizione che: (i) le pareti ed i solai dei locali contenenti le cose assicurate, confinanti con l’esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, siano costruiti in muratura; (ii) i mezzi posti a chiusura ed a protezione (quali porte, tapparelle, serramenti in genere, e quant’altro di inerente) delle aperture dell’ufficio o Studio professionale siano almeno quelli usualmente installati negli uffici o studi professionali privati. • Qualora in caso di sinistro l’ammontare del danno sia superiore a quanto stabilito in polizza, la somma assicurata stessa ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali franchigie. Resta però inteso che tale importo, a richiesta dell’assicurato e previa adesione di Zurich, può essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente premio dovuto. • Il contraente/assicurato dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia del contratto: (i) che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a norma del Comitato elettrotecnico italiano - CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l’I.M.Q.; (ii) che si impegna a mantenere in perfetta efficienza l’impianto di allarme e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone; (iii) che ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l’I.M.Q., che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria; (iv) che farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche, e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinar l’efficienza dell’impianto nel più breve tempo possibile. | |
Estensioni | • La garanzia “Strumenti professionali ed attrezzature presso terzi e/o la propria abitazione” opera a condizione che il fabbricato sia protetto come da caratteristiche evidenziate in polizza. |
Portavalori e strumenti professionali | • Relativamente al trasporto dei “valori” sono condizioni essenziali per l’efficacia della garanzia che la persona che effettua il trasporto abbia i seguenti requisiti: età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 anni; nessuna minorazione fisica (anche temporanea) che la renda inadatta all’effettuazione del trasporto dei valori assicurati. |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO O UFFICIO” | |
Altri eventi coperti | • Con riferimento al rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati e dei terreni nei quali si svolge l’attività, la garanzia opera a secondo rischio, e cioè per eccedenza rispetto al massimale dell’altra assicurazione, qualora detta estensione sia coperta anche da altra assicurazione. |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE” | |
Garanzia base | • È riconosciuta la qualifica di assicurato allo studio professionale associato, ovvero alla società di professionisti a condizione che le attività assicurate per cui ciò è necessario, siano regolarmente iscritte all’albo professionale ove previsto dalla legge del luogo dove viene svolta l’attività assicurata e non siano sospesi dallo stesso. • I soci, gli associati, gli amministratori, i dirigenti apicali e i prestatori di lavoro delle società indicate nella scheda di polizza sono considerati assicurati limitatamente alle attività svolte per le società indicate nella scheda di polizza purché, per le attività assicurate per cui ciò è necessario, siano regolarmente iscritti all’albo professionale ove previsto dalla legge del luogo dove viene svolta l’attività assicurata e non siano sospesi dallo stesso. • Qualora l’assicurato svolga, direttamente o per il tramite di imprese di cui l’assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza, amministratore o dipendente, o per il tramite di subappaltatori anche l’attività di realizzazione dell’opera o di parti di essa (costruzione, installazione, montaggio e smontaggio, assemblaggio, posizionamento, revisione, messa in marcia e operazione similari), sono indennizzabili solo i danni materiali all’opera, in conseguenza di sua rovina, totale e/o parziale, e/o gravi difetti, che si siano verificati dopo la consegna dell’opera. • La garanzia “Perdite patrimoniale per mancata rispondenza dell’opera all’uso a cui è destinata” opera a condizione che i gravi dissesti siano riscontrati entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori. • Tutte le richieste di risarcimento collegate saranno considerate come una sola richiesta di risarcimento ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli assicurati o dei richiedenti coinvolti dai fatti che traggono origine dalla stessa causa. • Qualora l’assicurato non autorizzi una composizione stragiudiziale di una richiesta di risarcimento nel modo ritenuto dalla compagnia più vantaggioso per l’assicurato, la responsabilità di Zurich per tutti |
i danni riferibili a tale richiesta di risarcimento non potrà superare l’ammontare per il quale Zurich avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la richiesta di risarcimento, sommato ai costi di difesa sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto a Zurich e al netto dell’eventuale franchigia applicabile. | |
Estensioni | • La garanzia “Dolo delle persone di cui l’assicurato deve rispondere ai sensi di legge” opera a condizione che l’assicurato non abbia commesso o agevolato il suddetto atto. • La garanzia “RC derivante da appaltatori/subappaltatori/liberi professionisti” opera a condizione che l’assicurato abbia rinunciato a esercitare l’azione di rivalsa nei confronti di tali soggetti. • La garanzia “Perdita di documenti e beni” opera a condizione che (i) gli archivi informatici siano oggetto di un processo di salvataggio effettuato con frequenza almeno settimanale e presso una ubicazione separata rispetto a quella in cui sono custoditi gli archivi ed i dati stessi; (ii) lo smarrimento o il danno si verifichi mentre i documenti e beni sono custoditi dall’assicurato o da qualsiasi persona alla quale l’assicurato li abbia affidati; e, (iii) i documenti e beni smarriti o collocati fuori posto siano stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell’assicurato o di un suo incaricato; e, (iv) l’ammontare di qualsiasi richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragata da un giustificativo di spesa nonché dall’approvazione della spesa da parte di Zurich. • La garanzia “Spese di salvataggio” opera a condizione che: (i) Zurich sia informata per iscritto, entro 30 giorni dal verificarsi del comportamento colposo o dal momento in cui l’assicurato avrebbe potuto ragionevolmente rendersi conto del verificarsi di tale comportamento colposo, durante il periodo di assicurazione o il periodo di estensione per cessazione di attività (ove applicabili), di tale comportamento colposo e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze; (ii) Zurich sia ragionevolmente convinta che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre danni di importo superiore traenti origine da una richiesta di risarcimento; (iii) l’importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato da Zurich. • La garanzia “Estensione in caso di cessazione dell’attività” opera a condizione che le richieste di risarcimento si riferiscano a comportamenti colposi verificatisi prima della cessazione dell’attività e durante il periodo oggetto di copertura ai sensi della presente polizza. |
Garanzie aggiuntive | • La garanzia “Inquinamento accidentale” opera a condizione che l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita degli agenti inquinanti così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all’assicurato o ai terzi entro 48 ore dal momento in cui l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita degli agenti inquinanti ha avuto inizio. • La garanzia “Responsabilità in solido-estensione” opera esclusivamente nei confronti di altri professionisti coinvolti nell’attività assicurata e con esclusione delle imprese di costruzione e di altri soggetti a vario titolo coinvolti nell’attività di esecuzione / realizzazione / costruzione / erezione / fabbricazione / installazione / assemblaggio / montaggio / smontaggio / processo manifatturiero o manutenzione delle opere progettate e/o dirette. |
GARANZIA “TUTELA LEGALE” | |
Garanzie base | • La garanzia “Sezione difesa penale” opera a condizione che le persone assicurate vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. • In caso di vertenze tra più assicurati, la garanzia verrà prestata solo a favore del contraente. La garanzia vale per le vertenze: • promosse per la prima volta contro l’assicurato – sia in ambito civile che penale e amministrativo – nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione a condizione che tali vertenze siano conseguenti a presunte inadempienze poste in essere per la prima volta dall’assicurato non oltre il numero di anni indicati sulla scheda di polizza, prima della data di effetto dell’assicurazione. L’assicurazione vale purché tali inadempienze non siano note all’assicurato stesso prima della stipula della polizza; • che l’assicurato intenda promuovere per presunte inadempienze poste in essere per la prima volta da una controparte o un terzo nel periodo di efficacia della polizza. La garanzia assicurativa riguarda le presunte inadempienze poste in essere: (i) dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, per le vertenze relative a risarcimento di danni extracontrattuali subiti dall’assicurato; (ii) trascorsi 90 giorni dalla stipula del contratto in caso di inadempienze contrattuali. |
Estensione | • La garanzia “Cessazione dell’attività - Prosecuzione della garanzia” opera a condizione che il fatto che ha originato la richiesta di risarcimento si sia verificato nel periodo di efficacia della polizza con le modalità indicate nella scheda di polizza. |
Garanzia “Incendio” | Xxx non diversamente concordato, l’assicurazione “Incendio”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia “Furto” | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Furto”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Valori | - | 10% della somma assicurata con il massimo di 2.500 euro |
Azione di correnti, scariche, od altri fenomeni elettrici di qualunque causa | 100 euro | 2.500 euro per ogni anno assicurativo |
Acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di tubazioni | - | 150 euro per sinistro con massimo del 70% della somma assicurata |
Atti vandalici | 250 euro | - |
Insegne, vetri e cristalli | - | 1.500 euro per sinistro con massimo del 70% della somma assicurata |
Sovraccarico di neve | 10% e minimo di 500 euro | 25.000 euro per ogni anno assicurativo |
Uragani, bufere, tempeste | 250 euro | 70% della somma assicurata |
Ricorso terzi e/o locatari | - | 10% del massimale stesso |
Rottura lastre | - | 1.500 euro per sinistro |
Spese di demolizione e sgombero | - | 10% dell’indennizzo liquidabile |
Spese di demolizione e sgombero – inferiori a Euro 2.500 | - | 250 euro |
Spese di ricerca e ripristino | 150 euro | 1.500 euro per anno assicurativo |
Indennità aggiuntiva | - | 10% dell’indennizzo liquidabile e con il massimo di 10.000 euro |
Strumenti professionali ed attrezzature presso terzi e/o la propria abitazione | 150 euro | 5.000 euro per anno assicurativo |
Elettronica – Rischio statico e impiego mobile | - | 30% della somma assicurata |
Supporti di dati – Maggiori costi | - | 10% della somma assicurata |
Rischio statico | 250 euro | - |
Impiego mobile | 250 euro | 10% dell’importo di ogni sinistro |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Valori inerenti l’attività | - | 1.000 euro per sinistro |
Rapina avvenuta nei locali quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall’esterno | 10% | - |
Valori di proprietà dei dipendenti e valori ed effetti personali | - | 10% della somma assicurata per il “Contenuto” e fino ad un massimo di 1.000 euro |
Guasti ed atti vandalici | - | 20% della somma assicurata per il contenuto |
Furto commesso dagli addetti ai lavori di pulizia | - | 1.000 euro per sinistro |
Xxx non diversamente concordato, l’assicurazione “Responsabilità civile della conduzione dello studio o | |
ufficio”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie | |
e scoperti, come di seguito elencato: | |
Garanzia | |
“Responsabilità | |
civile della | |
conduzione dello | |
studio o ufficio” | |
Xxx non diversamente concordato, l’assicurazione “Responsabilità civile professionale”, per alcune | |
garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come | |
di seguito elencato: | |
Garanzia | |
“Responsabilità | |
civile | |
professionale” |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Furto, rapina e atti vandalici ad archivi e documenti | - | 10% della somma assicurata per il contenuto |
Furto con destrezza | - | 1.000.00 euro per ogni sinistro |
Spese documentate | - | 250 euro per sinistro |
Strumenti professionali ed attrezzature presso terzi e/o la propria abitazione | 150 euro | 5.000 euro per singolo oggetto |
Mezzi di chiusura – se aperture dello studio sono poste a meno di 4 metri | 25% | - |
Portavalori e strumenti professionali | 10% con il minimo di 250 euro | - |
Impianto d’allarme- se impianto inefficiente anche in modo parziale o non attivato | 20% | 80% |
Se impianto d’allarme non presenta le caratteristiche dichiarate | 30% | 70% |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Danni derivanti da spargimento di acque | 100 euro | - |
I danni arrecati a veicoli terzi e/o dipendenti | 100 euro | - |
Danni derivanti da fatto di persone non in rapporto di dipendenza con l’assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio dello studio o ufficio | 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di 500 euro | - |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Perdita di documenti e beni | 2.500 euro | 100.000 euro per ciascun sinistro e periodo di assicurazione |
Spese di salvataggio | - | 100.000 euro per ciascun sinistro e periodo di assicurazione |
Attività contemplata dal Decreto Legislativo n. 624/1996 | 10% con il minimo di 2.500 euro | 50% del massimale di polizza. |
Comparizione davanti ad un tribunale | - | 250 euro per ciascun giorno di comparizione obbligatoria |
Spese per il ripristino della reputazione | - | 50.000 euro per sinistro e per periodo assicurativo |
Perdita di una persona chiave | - | 50.000 euro per sinistro e per periodo di assicurazione |
Garanzia “Tutela legale” | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia “Assistenza” | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Assistenza”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Il contraente o l’assicurato deve: • fare quanto gli è possibile per limitare o ridurre il danno (art. 1914 del Codice civile “Obbligo di salvataggio”); • denunciare il fatto all’autorità giudiziaria – specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno – entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia a Zurich entro i 3 giorni successivi; • trasmettere a Zurich nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le cose illese. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. Tutte le notifiche e comunicazioni delle Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di assicurazione o, ove applicabili, durante l’estensione opzionale in caso di cessazione dell’attività, dovranno essere inviate dall’assicurato a Zurich per iscritto e nel termine di 10 giorni dal giorno in cui l’assicurato ne sia venuto a conoscenza o gli siano pervenute e, con riferimento alle sole richieste di risarcimento presentate durante il periodo di estensione in caso di cessazione dell’attività (ove applicabili), al più tardi, entro i tre giorni successivi alla scadenza di detto periodo. In caso di comunicazione mediante servizio postale, la comunicazione dovrà essere fatta tramite raccomandata r.r. e la data dell’invio sarà considerata come data della comunicazione ed il timbro postale sarà la prova dell’avvenuta comunicazione. La denuncia deve contenere: • la narrazione del fatto; • l’indicazione delle conseguenze; |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Spese difesa penale | - | 3.000 euro |
Predisposizione di misure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interiettive | - | 2.500 euro |
Sezione vertenze di forniture o prestazioni | - | 2 denunce per anno assicurativo. Massimo di 5.000 euro per denuncia |
Legale non nel circondario del tribunale ove ha sede l’ufficio giudiziario competente a decidere la controversia | - | 3.000 euro |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Elettricista | - | 150 euro per sinistro |
Fabbro | - | 150 euro per sinistro |
Serrandista | - | 150 euro per sinistro |
Trasloco arredamenti | - | 1.000 euro per sinistro e per anno |
• il nome ed il domicilio dei danneggiati (con l’indicazione di eventuali testimoni); • la data e le cause del sinistro; • ed ogni altra notizia e documentazione utili per la gestione delle vertenze da parte di Zurich. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione sui fatti. L’assicurato deve dare avviso a Zurich appena abbia notizia che le cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile” L’assicurato deve inviare a Zurich per iscritto e nel termine di 10 giorni dal giorno in cui l’assicurato ne sia venuto a conoscenza o gli siano pervenute e, con riferimento alle sole Richieste di risarcimento presentate durante il periodo di estensione in caso di cessazione dell’attività (ove applicabili), al più tardi, entro i tre giorni successivi alla scadenza di detto periodo, tutte le notifiche e comunicazioni delle richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di assicurazione o, ove applicabili, durante l’estensione in caso di cessazione dell’attività. La denuncia deve contenere: • la narrazione del fatto; • l’indicazione delle conseguenze; • il nome ed il domicilio dei danneggiati (con l’indicazione di eventuali testimoni); • la data e le cause del sinistro; • ogni altra notizia e documentazione utili per la gestione delle vertenze da parte di Zurich. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione sui fatti. Il contraente dovrà notificare a Zurich, non appena ragionevolmente possibile durante il periodo di assicurazione, qualsiasi circostanza venuta a conoscenza dell’assicurato durante il periodo di assicurazione dalla quale si può ragionevolmente prevedere che possa derivare una richiesta di risarcimento. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni: • il contestato, supposto o potenziale comportamento colposo; • il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale comportamento colposo; • i motivi per cui si prevede che venga presentata una richiesta di risarcimento; • l’indicazione di eventuali danni che potrebbero derivare da tale comportamento colposo; • l’identità dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. Con riferimento alla garanzia “Tutela legale” L’assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro: • in via preferenziale a D.A.S. attraverso una delle seguenti modalità: - denuncia telefonica al nr. verde 800 345543; - denuncia scritta: per posta elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xx o per posta ordinaria a: D.A.S. S.p.A. – Xxx X. Xxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx. I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono: • una sintetica descrizione di quanto accaduto; • generalità e recapiti della controparte; • copia della corrispondenza intercorsa; • copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.; • copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato; subordinatamente, a Zurich. L’assicurato dovrà far pervenire la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. |
Per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni stesse; • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • l’assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di Zurich, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. Con riferimento alla garanzia “Assistenza” L’assicurato dovrà comunicare con precisione alla struttura organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde 800-181515: • il tipo di assistenza di cui necessita; • nome e cognome. • numero di polizza; • indirizzo del luogo in cui si trova; • il recapito telefonico dove la struttura organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza. Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della struttura organizzativa. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. | |
Assistenza diretta/in convenzione Zurich si avvale di idraulici, elettricisti, xxxxxx, serrandisti, artigiani, sorveglianti, riparatori di sistemi telefonici. | |
Gestione da parte di altre imprese Zurich ha scelto di affidare la gestione e liquidazione dei sinistri di “Tutela legale” a D.A.S, e la gestione e liquidazione dei sinistri di “Assistenza” a Mapfre Asistencia. | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso l’azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile. |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data dell’atto d liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, salvo che sia stata fatta opposizione, della sentenza passata in giudicato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento viene effettuato qualora, dalla procedura stessa, risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti in scheda di polizza. Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà: • in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx; • in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’assicurato) entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ai fini dell’adeguamento del premio di polizza al nuovo fatturato consuntivo e al numero dei soci e associati, all’atto del rinnovo, il contraente ha l’obbligo di comunicare per iscritto all’Intermediario: • assicurativo il fatturato e/o il numero di soci e associati che compongono lo studio associato, • anche in assenza di variazioni rispetto all’anno precedente. |
Con riferimento alla garanzia Tutela Legale”: • il premio qualora acquistata, è soggetto ad adeguamento nel caso di polizza senza tacito rinnovo. | |
Rimborso | In caso di recesso, Zurich, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al contraente la parte di premio relativa al periodo di assicurazione pagato e non goduto, al netto dell’imposta. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’esclusione “Lavori eseguiti da imprese dell’assicurato” cesserà automaticamente nel caso di coesistenza di polizza di responsabilità civile a copertura dell’attività dell’impresa di costruzioni sottoscritta con Zurich. La garanzia “Segnalazione di un riparatore di sistema telefonici” è fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali. |
Sospensione | L’assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. In caso di provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dalle autorità competenti, la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione al professionista assicurato, per la durata prevista dal provvedimento adottato, ed in relazione alle azioni e/o alle omissioni commesse successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dalle autorità competenti senza tenere conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’assicurato, limitatamente alle attività assicurate per le quali queste iscrizioni o autorizzazioni sono richieste. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni |
Risoluzione | Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il contraente o Zurich possono con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, recedere dalla presente polizza con preavviso di 30 giorni. Qualora il contraente non dovesse accettare le nuove condizioni di rinnovo, il contratto si intenderà risolto dalle ore 24.00 del giorno della scadenza dello stesso. Qualora il contraente non adempia i propri obblighi di: • comunicazione dei dati di fatturato; o • pagamento dell’importo di regolazione del premio nei termini prescritti dalla appendice di regolazione. Zurich avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile (Clausola risolutiva espressa) inviando una comunicazione in tal senso al contraente. La risoluzione avrà effetto dalla data di ricevimento di tale comunicazione da parte del contraente. Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l’assicurazione cessa, con effetto immediato, in caso di radiazione o sospensione dall’albo professionale. |
Il prodotto è rivolto a chi eserciti una professione tecnica ed intenda coprire i rischi.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 16,70%, calcolato sul premio lordo.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione dedicata ai Reclami. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato. |
All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. |
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: XXXXX Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax 00.00000000 Pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito xxx.xxxxxx.xx. Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxx ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, xxx.xxxxxxxxxxx.xx). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN’AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO