PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE N. 4 del 5 febbraio 0000
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXX contro FASTWEB XXXX XXXXXXX
XXXXXXX X. 0/x
Pres. Ass.
Presidente: Xxxxx Xxxxxxx X
Membro: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx X
Membro:Xxxxxxxx Xxxxxxxxx X
Membro: Xxxxxx Xxxxxxxxx X
Membro: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx X
Presidente:Xxxxx Xxxxxxx
Estensore: Xxxxxxx Xx Xxxx
Il Verbalizzante: Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Definizione della controversia
Definizione della controversia XXXXXXXXXXXXX contro FASTWEB XXXX XXXXXXXX
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale” e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;
VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
VISTE la legge xxxxxxx xxxx'Xxxxxx 00 xxxxxxx 0000 x.0 xxxxxxx “norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni” e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante “regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni”;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 “semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”(di seguito Regolamento); VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.276/13/CONS recante “approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”;
VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ;
VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;
VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997,
n. 249”;
VISTA la Delibera n.73/11/CONS “approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481” (di seguito Regolamento Indennizzi);
VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 17/07/2012-prot. n. 3737 con la quale la società XXXXXXXXXXXXX, corrente in XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX n.XX, ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Fastweb;
VISTA la nota datata 23/08/2012 -prot.n.3976- con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio dell'istruttoria assegnando nel contempo termini istruttori perentori per il deposito di memorie e documenti;
VISTA la nota difensiva dell'operatore pervenuta in data 02/10/2012, nonché la documentazione alla medesima allegata;
VISTE le note difensive e di replica dell'istante pervenute rispettivamente in data 21 settembre 2012 prot.n.4485 ed in data 12 ottobre 2012 prot.n.4955;
VISTI gli atti relativi all'espletato tentativo di conciliazione (UG 638/2012);
VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 28 gennaio 2014 e la proposta del Dirigente del Servizio;
UDITA la relazione del Consigliere Xxxxxx Xxxxxxxxx;
CONSIDERATO
quanto segue:
1.OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
1.1-L'istante, in sintesi, rappresenta quanto segue:
a)-l'operatore nel mese di ottobre 2009 ha erroneamente disattivato le utenze numeri XXXXXXXXXXX x XXXXXXXXXXX anziché le utenze numeri XXXXXXXXX x XXXXXXXX come richiesto in data 30 giugno 2009;
b)-l'errore è stato segnalato all'operatore, il quale non ha riattivato le utenze;
c)-l'operatore ha continuato a fatturare anche dopo la migrazione/rientro delle utenze in Telecom, avvenuto nel mese di dicembre 2009.
Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede nei confronti dell'operatore:
-l'annullamento di sette fatture;
-il pagamento di euro 1.575,00 a titolo d'indennizzo per l'interruzione delle linee telefoniche e del servizio internet,oltre ad euro 10.000,00 a titolo d'indennizzo per i gravissimi disguidi subiti. 1.2-L'operatore nei propri scritti difensivi, in sintesi, rappresenta quanto segue:
a)-eccepisce l'inammissibilità dell'istanza perché non sottoscritta dall'istante, perché non è individuato il legale rappresentante, per mancanza di procura in favore dell'Avv.XXXXXXXXXX; b)-l'istante ha stipulato due distinti contratti aventi due distinti codice cliente. Le vicende dei numeri XXXXXXXXXXXXX x XXXXXXXXXX, relativi al contratto con codice cliente n.XXXXXXXX, non sono state sottoposte al tentativo di conciliazione il quale ha riguardato, invece, le vicende dei numeri XXXXXXXXXXXX x XXXXXXXXXX come risulta dall'istanza di conciliazione nella quale l'istante ha indicato detti numeri ed il codice cliente XXXXXXXX;
c)-i numeri XXXXXXXXXXXX x XXXXXXXXX sono stati disattivati in evasione della richiesta dell'istante pervenuta in data 20 luglio 2009;
d)-i numeri XXXXXXXXXXXX x XXXXXXXXXX sono stati disattivati per morosità, a causa del mancato pagamento di sei fatture. La disattivazione è stata preannunciata con comunicazione del 25 maggio 2010.
Sulla base di tale rappresentazione l'operatore chiede che l'istanza sia dichiarata inammissibile o in subordine rigettata e che l'istante venga condannato al pagamento di euro 836,27 oltre interessi ex art.16 delle c.g.c ovvero ex D.lgs. n.231/2002.
1.3-L'istante in replica afferma che il tentativo di conciliazione ha riguardato l'inadempimento dell'operatore nella gestione di entrambi i contratti, l'istanza di conciliazione reca a titolo esemplificativo un solo codice cliente, nell'udienza di conciliazione tenutasi il 16 luglio 2012 sono stati affrontati tutti gli aspetti dell'intera vicenda e quindi anche la disattivazione di utenze diverse rispetto a quelle richieste.
2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME 2.1-E' infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'istanza sollevata dall'operatore.
L'istanza di definizione è pervenuta sottoscritta, unitamente a copia di documento d'identità della signora XXXXXXXXXXXXX, nata a XXXXXXXX il XX XXXXXXX XXXX la quale, stando alle risultanze della copia della visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di XXXXXXX prodotta nel procedimento di conciliazione, è l'amministratore unico a tempo indeterminato della società istante XXXXXXXXXXXXX.
Ai sensi dell'art.21, comma 1 e dell'art. 38 comma 3 del DPR 28/12/2000 n.445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) l'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza da produrre agli organi della pubblica amministrazione è garantita dall'allegazione della copia fotostatica di un documento d'identità
del sottoscrittore (cfr. per tutte Cons.giust. Amm. Sicilia sez. riun. 3 giugno 2009 n.130 e TAR Bari sez. I 09 gennaio 2004 n.29).
Ne consegue che nella specie l'istanza deve considerarsi sottoscritta dal legale rappresentante della società istante.
Per completezza si rileva inoltre che, stando alle risultanze in atti, l'Avv. XXXXXXXXXXXX risulta avere sottoscritto solamente le memorie difensive di cui all'art. 15, comma 3, lett. e) del Regolamento e che l'istanza di definizione reca la nomina del suddetto avvocato quale difensore della società istante.
Ne consegue che neanche dette memorie difensive presentano profili d'inammissibilità/irricevibilità.
2.2-Nel merito le domande formulate dall'istante risultano solo in parte fondate e quindi vanno accolte nei limiti e per i motivi che seguono.
Dalla lettura dell'istanza di conciliazione, della contestazione datata 2 maggio 2011 allegata a detta istanza, del verbale di mancata conciliazione, nonché dell'istanza di definizione emerge chiaramente che la controversia ha ad oggetto l'errata disattivazione delle linee XXXXXXXXX x XXXXXXXXXX a seguito di errata “lavorazione” della richiesta dell'utente datata 30 giugno 2009, la quale sicuramente non ha un contenuto chiaro e univoco. Ed infatti quest'ultima reca: “ [...] Xxxxxxx: disdetta contratto XXXXXXXX Con la presente [...] chiede l'annullamento immediato del contratto telefono/internet con codice cliente XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX e
XXXXXXXXX) per chiusura locale utilizzato come punto d'informazione della società. Si precisa che il contratto intestato alla medesima società con codice cliente XXXXXXXX è attivo e non deve essere disattivato. [...]”
Appare evidente che la contraddittorietà della richiesta consiste nell'errata individuazione, da parte dell'utente, del codice contratto riguardante le due numerazioni di cui ha chiesto la disattivazione.
Tale contraddittorietà non è stata presa in considerazione dall'operatore, il quale anziché chiedere chiarimenti all'istante ha disattivato le linee associate al contratto codice cliente XXXXXXXX.
Ne consegue che l'errata disattivazione delle linee è da imputarsi ad entrambe le parti.
Il concorso di colpa dell'utente danneggiato incide, ai sensi dell'art. 1227 del codice civile, nella determinazione, in termini di riduzione, dell'indennizzo in favore dello stesso.
Il periodo d'indennizzo va individuato tenendo conto che, in base al traffico telefonico non contestato in atti, il numero XXXXXXXXX risulta funzionante fino al 8 ottobre 2009 e che l'istante ha dichiarato che nel mese di dicembre 2009 è subentrato altro operatore.
Quindi, risulta indennizzabile il periodo 09 ottobre 2009 -30 novembre 2009, pari a complessivi 52 giorni.
La relativa quantificazione va effettuata tenendo conto esclusivamente del Regolamento Indennizzi in quanto la controversia è stata introdotta dopo l'entrata in vigore del medesimo, non risulta in atti che l'operatore si sia impegnato o abbia erogato indennizzi, né è nota l'entità degli indennizzi previsti dalla carta dei servizi dell'operatore, vigente al tempo.
Nella specie le disposizioni del Regolamento Indennizzi da prendere a riferimento sono le seguenti:
-art.4, comma 1 (dell'Allegato A), il quale prevede l'indennizzo giornaliero di €7,50 in caso di sospensione o cessazione amministrativa avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti;
-art.12 , comma 1 (dell'Allegato A), il quale prevede che l'indennizzo andrebbe riconosciuto in misura unitaria se l'applicazione in misura proporzionale al numero di utenze appare contrario al principio di equità (nella specie è contrario al principio di equità non tenere conto del sopra accertato concorso di colpa dell'istante);
-art.12, comma 2 (dell'Allegato A), il quale prevede il raddoppio dell'indennizzo predetto nel caso di utenze “affari”.
Fatti i calcoli all'istante va riconosciuto a titolo d'indennizzo la complessiva somma di euro 780,00 (€7,5x52gg.= €390x2=780,00).
2.3-E' infondata la richiesta di annullamento delle fatture in quanto dagli atti non risultano emesse fatture, successivamente alla disattivazione, per le linee XXXXXXXXXXX x XXXXXXXXXX e non risultano inadempimenti dell'operatore con riferimento alle altre due linee. 2.4-Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, gli indennizzi come sopra determinati devono essere maggiorati dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo.
2.5-Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità dell'operatore, vengono poste a carico di quest'ultimo e determinate ai sensi del par.III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS.
D E L I B E R A
in parziale accoglimento dell'istanza presentata il 17/07/2012-prot. n. 3737 dalla società XXXXXXXXXXXXXX, corrente in XXXXXXX, XXXXXXXXX n.XX, l'operatore FASTWEB XXXX XXXXXXXXXXX in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i motivi sopra esposti, è tenuto a:
-corrispondere all'istante la somma di euro 780,00 a titolo d'indennizzo maggiorata degli interessi legali dal 17 luglio 2012 al saldo;
-corrispondere all'istante la somma di euro 50,00 a titolo di spese di procedura, ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS.
RIGETTA le altre domande proposte dall'istante
Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.
L'operatore sopra indicato è tenuto ad effettuare i sopra indicati pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'istante e a comunicare a questo XX.XX.XXX. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.
In forza dell'art.19, 3° comma del Regolamento il p resente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259.
Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.
A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento. IL PRESIDENTE (Xxxxx Xxxxxxx)
IL CONSIGLIERE RELATORE
(Xxxxxx Xxxxxxxxx)
per attestazione di conformità a quanto deliberato Il Dirigente
(Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx)
Y:\GU14 FASE DECISORIA\DETERMINAZIONI E DELIBERE\DECISIONI 2014\Versioni pubblicazione\05-02-2014\Deliberazione n. 4 del 5 febbraio 2014.odt