Settore Territorio e Lavori pubblici Servizio Infrastrutture e reti
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Elaborato N. 02
ACCORDO QUADRO per l'affidamento dei lavori di: “Manutenzione della segnaletica stradale non luminosa” CAPITOLATO SPECIALE |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | arch. Xxxxxxxxxxxx Xxxxx |
PROGETTAZIONE | geom. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx |
CAPITOLATO SPECIALE
Accordo quadro per l'affidamento dei lavori di:
“MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA”
ART. 01 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
l’Accordo Quadro ha per oggetto i lavori di “Manutenzione della segnaletica stradale non luminosa” da affidare in un arco temporale di giorni 730.
Con la sottoscrizione dell’accordo quadro, l’impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
Le opere da eseguire dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dalla Direzione dei Lavori nell’arco di tempo previsto contrattualmente.
Le prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro consistono nell'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e complementare presente o da installare sul territorio comunale. I lavori oggetto dell'accordo quadro si estendono automaticamente anche alle strade, piazze, parcheggi e marciapiedi che dovessero entrare a far parte del patrimonio del comunale, a qualsiasi titolo, anche successivamente alla sua stipula senza che l’appaltatore che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. Il capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti applicativi.
L’esecuzione dei lavori sarà oggetto di contratti applicativi che l’operatore economico si impegna ad assumere alle condizioni offerte in sede di gara entro il limite massimo d’importo previsto.
Il valore dell’Accordo Quadro, non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti attuativi fino a quella concorrenza e non costituisce per l’impresa il minimo garantito.
ART. 02 – DESCRIZIONE DELLE OPERE
Le opere da eseguirsi nell'ambito dell'Accordo Quadro possono riassumersi, a titolo meramente indicativo, come di seguito:
a) Esecuzione di opere e provviste necessarie per la fornitura e posa in opera della segnaletica verticale inerente la disciplina del traffico su tutte le strade di competenza dell’Amministrazione. (Incidenza economica indicativamente stimata al 15% dell’importo complessivo dell’appalto). La fornitura in opera può essere richiesta in esecuzione di opere di razionalizzazione della sosta, di adeguamento della segnaletica stradale in aree di particolare rilevanza urbanistica, di ripristino della segnaletica manomessa a seguito di sinistri o atti vandalici, in attuazione di ordinanze predisposte per la realizzazione di nuovi provvedimenti viabilistici. La segnaletica deve
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essere interamente realizzata dall’Appaltatore mediante la fornitura e la messa in opera di tutti i materiali principali e secondari occorrenti;
b) Esecuzione di segnaletica orizzontale inerente la disciplina del traffico sulle strade gestite dall’Amministrazione, eseguita prioritariamente con materiali di lunga durata applicati a spruzzo, a spatola o con estrusore a caldo o a freddo, quali: resine bi componenti, termo spruzzato plastico, termo colato plastico o, su esplicita richiesta, eseguita con vernice spartitraffico, materiali permanenti quali laminati elasto plastici. (Incidenza economica è indicativamente stimata al 70% dell’importo complessivo dell’appalto). Cancellatura od asportazione di segni sulla carreggiata mediante sopra verniciatura o con l’ausilio di mezzi ad azione abrasiva quali pallinatrici e fresatrici;
c) Fornitura e posa in opera di segnaletica complementare quali cordoli delineatori di corsia, dossi artificiali costituiti da elementi in rilievo prefabbricati in materiale plastico ad elementi modulari in gomma, bande sonore, dissuasori di sosta, delineatori in genere, retroriflettori catadiottrici da pavimentazione, marker, “occhi di gatto”, ecc. (Incidenza economica è indicativamente stimata al 10% dell’importo complessivo dell’appalto);
d) Sola fornitura di materiali previsti in Elenco Prezzi. (Incidenza economica è indicativamente stimata al 5% dell’importo complessivo dell’appalto).
Si precisa che le incidenze economiche sopra riportate per le diverse tipologie di opere, sono puramente indicative e possono variare nelle rispettive proporzioni non essendo noti a priori tutti gli interventi da effettuarsi.
ART. 03 - VALORE DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo massimo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro è stato stimato in complessivi
A) Valore dell’accordo quadro di cui €. 6.516,00 come costi della sicurezza (incidenza manodopera 40% pari a €. 78.800,00) | €. | 197.000,00 |
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione: | ||
(I.V.A. 22% su A) | €. | 43.340,00 |
Spese tecniche ed imprevisti (IVA compresa) | €. | 5.720,00 |
Incentivo funzioni tecniche (2% - art. 113 del D.Lgs 50/2016) | €. | 3.940,00 |
Totale somme a disposizione | €. | 53.000,00 |
Totale complessivo (A+B) | €. 250.000,00 |
€ 197.000,00, al netto dell’IVA di legge. QUADRO ECONOMICO
I lavori appartengono alla categoria OS10 “Segnaletica stradale non luminosa Classifica I” ;
I contratti applicativi sono stipulati "a misura", l’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite.
In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall’Amministrazione per le quali il lavoro è stato progettato a giudizio insindacabile della DD.LL.
L’aggiudicazione dei lavori è effettuata con il criterio dell’offerta al minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale sull’elenco pressi posto a base di gara.
I costi della sicurezza riportati in tabella sono da ritenersi indicativi, gli stessi verranno determinati per ciascun contratto applicativo con le modalità previste nel PSC
ART. 04 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto d'appalto:
• Il Capitolato Generale DM n. 145 del 19 aprile 2000 laddove non modificato e/o integrato da norme successive, non materialmente allegato;
• Il Prezzario Regionale delle opere pubbliche – Regione Lombardia” in vigore alla data di stipula del contratto, non materialmente allegato;
• il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
• Capitolato Tecnico;
• Elenco Prezzi Unitari;
• Piano di sicurezza e coordinamento
• Piano Operativo della Sicurezza redatto dall’Appaltatore.
ART. 05 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
L'accordo quadro avrà una durata 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del presente accordo.
L’accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all’art. 2 del presente capitolato. I lavori in corso alla scadenza dell’Accordo Quadro, dovranno essere ultimati proseguendo secondo le tempistiche del contratto applicativo, anche oltre la data di scadenza dell’accordo Quadro.
Oltre il termine di scadenza non potranno essere ordinati ulteriori interventi.
ART. 06 - CONTRATTO APPLICATIVO
Il Contratto Applicativo avrà la forma della lettera d’ordine con la quale verrà commissionato il lavoro da eseguire. La lettera d’ordine verrà sottoscritta dal RUP, controfirmata dal Direttore di Settore se non coincidente con il RUP e dall’Appaltatore e dovrà contenere i seguenti elementi:
• CIG;
• individuazione delle località;
• importo dei lavori al lordo del ribasso d’asta (supportato da computo metrico);
• termine di consegna e di ultimazione dei lavori;
• descrizione dei lavori da eseguire e categorie, come da progetto esecutivo approvato completo di eventuali elaborati grafici progettuali integrativi;
• eventuali piani di sicurezza integrativi redatti dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
• eventuali POS previsti dalla legge elaborati dall’impresa appaltatrice;
• il programma esecutivo dei lavori;
• l’eventuale stima dei costi della sicurezza derivanti dal PSC;
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Il singolo contratto attuativo si perfeziona nel momento in cui il Comune riceve la copia firmata per accettazione dall’Operatore Economico o, se anteriore, nel momento in cui quest’ultimo dà inizio all’esecuzione delle prestazioni richieste.
In mancanza di una di tali due circostanze, il consenso dell’Operatore Economico si intende comunque prestato - e quindi il contratto si considera perfezionato – decorsi 5 (cinque) giorni dalla ricezione dell’ordine di esecuzione.
ART. 07 - CONSEGNA LAVORI
La consegna dei lavori deve avvenire nei termini previsti dal Contratto Applicativo, ai sensi e con le modalità dell’art. 5 del D.M. n. 49/2018.
Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
Se nel giorno fissato e comunicato, l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato dal Direttore dei Lavori un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
ART. 08 – PIANO PER LA SICUREZZA
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, allegato al progetto, contiene le prescrizioni operative generali finalizzate a garantire la sicurezza delle maestranze e dell’utenza nei casi previsti dal progetto.
Qualora, in occasione della sottoscrizione di un contratto applicativo dell’Accordo Quadro, si ravvisi la necessità di ulteriori specificazioni a quanto previsto nel PSC generale, verrà redatto dal CSE idoneo documento integrativo.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto applicativo e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per l'esecuzione la seguente documentazione:
a) il piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3.2.1 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza.
L’Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici, può proporre modificazioni e/o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a ) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b ) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza;
I predetti documenti presentati dall’appaltatore e dal subappaltatore, saranno oggetto di valutazione, entro 10 giorni dalla loro consegna, da parte del Coordinatore per la Sicurezza nominato in fase di Esecuzione (CSE).
Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri, debitamente comprovati e documentati dal Coordinatore in Esecuzione, la relativa spesa verrà assunta dall’Amministrazione Comunale.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione dell’Accordo Quadro.
La mancata consegna dei piani di cui al comma 1, lettera a), comporta lo scioglimento del vin - colo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva ed è causa di risoluzione del contrat- to.
Il piano di sicurezza sarà aggiornato e coordinato a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per tutte le Imprese operanti nel cantiere.
L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.
ART. 09 - PREZZI
I prezzi, compresi nell'elenco prezzi unitario, posto a base di gara, stante la specificità delle forniture e prestazioni da svolgere, con particolare riferimento alla segnaletica verticale e complementare, non esaustivamente trattate nel preziario regionale delle opere pubbliche, sono stati determinati in funzione di elenchi prezzi precedentemente adottati dalla stazione appaltante e verificati da indagini di mercato.
I prezzi unitari per la fornitura e/o posa di segnali sono comprensivi, (salvo i casi in cui la voce di elenco prezzi preveda diversamente):
- di eventuali pannelli integrativi collegati;
- di qualsiasi numero di attacchi posteriori, figure, caratteri, simboli e scritte richiesti;
- del corredo di pezzi speciali quali staffe e collari in acciaio zincato a caldo;
- del dispositivo inamovibile anti rotazione del segnale rispetto al sostegno;
- di viti e bulloni in acciaio inox 304 e di quanto altro necessario per l’applicazione dei segnali ai sostegni.
I prezzi unitari per la posa di segnali su sostegni esistenti di qualsiasi tipo, comprendono anche lo spostamento e/o sistemazione di eventuali altri segnali presenti sul sostegno.
I prezzi unitari ridotti del ribasso offerto, rimarranno fissi ed invariabili in qualsiasi eventualità e per tutta la durata dell'appalto, intendendosi senz'altro comprensivi per l’Appaltatore di ogni opera principale ed accessoria, provvisionale o definitiva che direttamente o indirettamente concorrano all'esecuzione ed al compimento delle opere come descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.
In caso di emanazione di eventuali nuove normative, anche per l'adeguamento della segnaletica stradale non luminosa italiana agli standard europei durante il periodo di
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espletamento dei lavori, l’Appaltatore è tenuto ad uniformare le proprie forniture a dette nuove normative.
Le forniture di nuovi manufatti devono essere garantite dall’Appaltatore, al quale verranno riconosciuti ed applicati i prezzi unitari riportati in Elenco Prezzi corrispondenti a manufatti similari e non più rispondenti alle nuove normative.
Tutte le voci unitarie in Elenco Xxxxxx di progetto devono ottemperare alle prescrizioni tecniche di capitolato, anche se queste non sono espressamente riportate nelle singole voci.
Gli eventuali nuovi prezzi per lavori non previsti in Elenco Prezzi, da determinarsi mediante specifiche analisi, saranno soggetti anch'essi al ribasso d'asta.
Non è ammessa la revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, qualora ne ricorrano i presupposti.
ART. 10 – MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
La contabilizzazione delle opere di segnaletica verticale e complementare viene effettuata applicando le voci unitarie riportate in Elenco Prezzi di progetto, al netto del ribasso e secondo le norme ed i documenti che regolano i lavori pubblici.
Le modalità di misura e contabilizzazione dei lavori di segnaletica orizzontale, segue invece i seguenti criteri:
• le misurazioni si effettuano in contraddittorio tra il Direttore Tecnico di cantiere e la Direzione Lavori e riguardano solo i lavori da questa ordinati;
• una volta rilevate le misure saranno riportate sugli appositi documenti dalla Direzione Lavori, dove saranno indicate tutte le particolarità dei lavori e quanto altro necessita alla loro contabilizzazione.
• le strisce longitudinali continue e discontinue di larghezza fino a cm. 30 saranno contabilizzate a metro lineare di striscia effettivamente realizzata;
• le strisce trasversali di arresto, gli attraversamenti pedonali e ciclabili, le zebrature e le bande ottiche, saranno contabilizzate a metro quadrato di superficie effettivamente realizzata;
• la contabilizzazione di altre segnalazioni quali: lettere, numeri, scritte varie, simboli, frecce direzionali, farà riferimento alle relative voci unitarie riportate in Xxxxxx Xxxxxx.
Le voci unitarie in Xxxxxx Xxxxxx si intendono comprensive e compensative di ogni onere principale e provvisionale per dare i lavori ultimati ed eseguiti a regola d'arte.
Nelle prestazioni di mezzi d’opera sono computate soltanto le ore di effettivo funzionamento in cantiere e non viene riconosciuto alcun altro compenso per il loro trasporto sul luogo d’impiego. La contabilità è tenuta scrupolosamente dall’Appaltatore, che deve presentare settimanalmente, e comunque in qualsiasi momento richiesto dalla Direzione Lavori, un riepilogo su foglio excel che riporti: data di fornitura e/o esecuzione lavori, luogo, tipologia di segnaletica fornita/eseguita, descrizione, quantità, numero, misure, costo unitario.
Qualsiasi opera effettuate senza il preventivo accordo con la Direzione Lavori, le stesse non verrà contabilizzate.
Resta inteso che non verranno contabilizzati ne pagati lavori, materiali, finimenti e magisteri più accurati, migliori ed eccedenti quanto richiesto o l’importo contrattuale.
l’Appaltatore dovrà rifare a propria cura e spese, tutti quei lavori da essa giudicati eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali di qualità e lavorazione diversa dal prescritto. Pertanto qualora la Direzione Lavori abbia a presumere che vi sia vizio di esecuzione o impiego di materiali non corrispondenti a quelli ordinati, può ordinare il totale o parziale rifacimento delle opere riscontrate e ritenute difettose, senza che l’Appaltatore abbia a pretendere compenso alcuno, con rimborso di eventuali maggiori oneri per danni, ritardi e maggior durata della direzione e sorveglianza dei lavori. La Direzione Lavori può procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute. Ove l’Appaltatore non si presti a eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti.
ART. 11 – ANTICIPAZIONE
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti, l’appaltatore può richiedere la corresponsione di un’anticipazione pari alla percentuale del 20% sul valore del contratto applicativo.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione, ossia la durata del contratto applicativo.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
ART. 12 - PAGAMENTI
All’appaltatore sono corrisposti in corso d’opera, pagamenti in acconto per Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.), con scadenza non inferiore a tre mesi, riferiti ai soli contratti applicativi ultimati.
Agli importi degli stati di avanzamento lavori, sarà aggiunto il relativo importo dei costi per l’attuazione della sicurezza, come individuata e quantificata dal PSC.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori viene operata una ritenuta dello 0,50% (art. 30, comma 5, D.Lgs n. 50 del 18/04/2016).
I certificati di pagamento delle rate di acconto vengono emessi dal Responsabile del Procedimento, sulla base dei S.A.L. redatti dalla Direzione Lavori entro 10 giorni (dieci) a decorrere dalla data di emissione di ogni singolo stato di avanzamento lavori e successivamente all'ottenimento del certificato di pagamento l'appaltatore potrà emettere fattura.
La fattura dovrà riportare gli estremi della determinazione di affidamento.
I pagamenti avvengono mediante bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, per tutta la durata del contratto.
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Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il certificato di pagamento a saldo viene emesso dalla Direzione Lavori contestualmente al certificato di regolare esecuzione.
La rata di saldo comprende anche l’importo totale delle ritenute pari allo 0,5% di cui sopra.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria di corrispondente importo, sarà effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio ove previsto e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
ART. 13 - PENALI IN CASO DI XXXXXXX E/O INADEMPIENZA
I Contratti applicativi o ODE (Ordini Di Esecuzione) devono essere eseguiti dall’Appaltatore nel rispetto dei tempi di inizio e fine di ogni singolo intervento, stabiliti dalla Direzione Lavori con la sottoscrizione dei contratti applicativi e con obbligo di rispettare la pianificazione dei lavori, onde evitare di incorrere nelle seguenti sanzioni:
a) In caso di mancato rispetto dei termini fissati nel contratto applicativo o dell’ordine di esecuzione, salvo il diritto dell'Ente appaltante al riconoscimento degli eventuali maggiori danni, l’Appaltatore sarà assoggettato ad una penale di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo, sia nel dare inizio, sia nell'ultimare i lavori.
b) In caso di mancata consegna dei campioni previsti all’articolo 16 comma 2) del Capitolato Speciale di Appalto: applicazione di una penale di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo per ogni campione mancante.
c) per l'inosservanza dell'obbligo di identificazione di cui all'art. 16 comma 9) del presente Schema di Contratto, applicazione di una penale di €. 50,00 per ogni giorno e per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione.
L'applicazione delle suddette penali verrà formalmente comunicata dall'Amministrazione all’Appaltatore e verrà resa esecutiva mediante detrazione sugli importi a questa dovuti in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedono, per conto dell’Amministrazione ad altri lavori o forniture, se non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’Amministrazione il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese.
ART. 14 - SUBAPPALTO
Le lavorazioni sono sub appaltabili o affidabili a cottimo a imprese qualificate in forza delle disposizioni e con le limitazioni e gli obblighi di cui:
• all’art. 105 del Codice dei contratti;
• all’art. 12 del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni con legge. n. 80/2014;
• al Bando di Gara.
• agli artt. 3 e 6 alla Legge n. 136/2010.
L’affidamento in subappalto o a cottimo è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione, alle seguenti condizioni:
a ) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta l’intenzione di avvalersi del subappalto, l'omissione della predetta indicazione sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato.
La quota parte sub appaltabile non può superare il 40% dell’importo complessivo del contratto applicativo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 5, del Codice dei contratti;
b ) che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto o cottimo presso l’Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo;
c ) che il contratto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
d ) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso la Amministrazione, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che il subappaltatore o l’affidatario del cottimo è certificato ed in possesso dei requisiti richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare;
e ) che non sussista, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 80 del Codice dei contratti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice.
L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
a ) l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b ) l’Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; Il RUP, sentito il D.L. e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica della presente disposizione;
c ) l’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subcontraente degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza
d ) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese.
e ) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
f ) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva delle imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato, così come previsto dall’art. 105, comma 16, Codice dei contratti
g ) l’Appaltatore deve trasmettere all’Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle relative fatture quietanzate con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
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Qualora l’Appaltatore non assolva all’obbligo dell’invio delle fatture quietanzate entro il predetto termine, l’Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
L’istanza di subappalto o cottimo deve essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista dalle leggi vigenti, dalla copia del contratto corredata dall'elenco dei lavori oggetto di sub contratto, completo di descrizione, quantità, prezzo unitario (non ribassato in caso di subappalto, in misura superiore al 20% rispetto al corrispondente prezzo del contratto di appalto).
Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori.
È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare all’Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all’Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.
Il subcontraente dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all’art. 16 comma 9)
Il subcontraente, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto o cottimo, pena la non ricevibilità della domanda.
ART. 15 - GARANZIE
Garanzie - deposito cauzionale
1. Secondo quanto previsto dall'articolo D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 i concorrenti in sede di presentazione dell'offerta devono costituire una cauzione provvisoria, che sarà svincolata contestualmente ai sensi del comma 9. all'atto di avvenuta aggiudicazione definitiva entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
2. L’Appaltatore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria definitiva del 10% dell'importo di aggiudicazione, salvo salvo quanto previsto dall’art. 103 D.Lgs n. 50 del 18/04/2016. Tale garanzia può essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle disposizioni contrattuali e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e fino a due anni dal CRE decorre il periodo di garanzia delle opere oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore è garante di tutte le opere e forniture da lui eseguite. In tale periodo egli sarà obbligato alla lodevole manutenzione gratuita delle dette opere che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali.
A garanzia degli interventi eseguiti per i 2 anni successivi dal CRE, prima dello svincolo finale
della cauzione definitiva di cui al punto precedente, l’appaltatore dovrà depositare alla Stazione Appaltante una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari alla rata di saldo, la quale verrà svincolata a seguito delle verifiche di cui sopra.
La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore dell’Amministrazione non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.
Se nel corso di dieci anni dalla data del verbale di collaudo dell’opera appaltata, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di fruizione, l’Appaltatore è responsabile ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.
Danni e coperture assicurative
Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 l’'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
ART. 16 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale (D.M. 145/2000 relativamente agli articoli ancora in vigore), sono a carico dell’esecutore dei lavori, gli oneri ed obblighi sotto specificati :
1) E’ cura dell’Appaltatore produrre una scheda aziendale con su riportato l’elenco del proprio organico completo di recapito fax, telefonico, di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC), con evidenziati i nominativi dei titolari della Ditta, del Direttore Tecnico di cantiere (Preposto), del/degli assistente/i tecnici, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza.
La scheda aziendale deve riportare inoltre:
- il normale orario giornaliero di lavoro (periodo estivo ed invernale);
- i nominativi dei dipendenti che si intenderà impiegare nei lavori connessi al presente appalto;
- l’elenco delle macchine operatrici e dei veicoli in dotazione che si intenderà utilizzare.
I dati riportati devono essere tempestivamente aggiornati ogni qualvolta subentrino variazioni, anche in relazione a periodi temporali di assenza (ferie, malattia, infortunio, sostituzione, ecc.), con particolare riferimento alla posizione del Direttore Tecnico di cantiere (Preposto), a mezzo comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento.
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2) L'Appaltatore deve esibire i certificati di conformità dei prodotti che intende fornire e/o utilizzare rilasciati da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme della serie EN 45000 e copia delle certificazioni di qualità rilasciate dai rispettivi produttori. Qualora l’Appaltatore non sia direttamente produttore dei prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale e complementare, deve far pervenire unitamente al certificato di conformità del prodotto, una dichiarazione, a firma del proprio legale rappresentante, in cui deve essere indicato il/i fornitore/i per l’approvvigionamento dei predetti materiali. Tale fornitore deve essere obbligatoriamente in possesso di certificazione concernente il sistema di qualità aziendale rispondente alle norme internazionali UNI EN ISO 9000 rilasciata da enti certificatori accreditati ai sensi delle norme della serie EN 45000.
3) L’Appaltatore deve fornire e/o installare solo segnaletica stradale non luminosa conforme alle norme del Regolamento del Codice della Strada che disciplinano la materia (articoli da n. 77 a
n. 155 e da n. 72 a n. 180), per dimensioni, colori, simboli e caratteristiche varie cui le norme e le figure fanno specifico richiamo. In particolare l’Appaltatore ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dall'articolo 45 comma 1° del Codice della Strada, che vieta di fabbricare o impiegare segnaletica non prevista o non conforme a quella stabilita dal codice stesso, dal regolamento, dai decreti e dalle direttive ministeriali in materia, nonché la collocazione di segnali e mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.
4) L’Appaltatore deve avere requisiti tecnico-professionali, operare in idonei ambienti di lavoro e possedere le dotazioni e le attrezzature previste dal Regolamento del C.d.S. (articoli 192 - 193 e 194). Analogo onere incombe anche qualora l’Appaltatore sia solo il fornitore e non produttore e comunque deve accompagnare le forniture con la certificazione di prodotto rilasciata dal produttore presso cui si approvvigiona.
5) L’Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione Lavori, non vada a danno della buona riuscita dei lavori, alle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro sui cantieri ed agli interessi dell’Amministrazione. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte, in modo che le opere rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite, nonché alle norme e prescrizioni in vigore. L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata con le esigenze che potranno sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nelle aree interessate dai lavori, affidate ad altre ditte con le quali l’Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori. La Direzione Lavori può però a suo insindacabile giudizio prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo l’Appaltatore possa richiedere compensi o indennità di sorta.
8) Al fine di evitare intralci alla circolazione stradale, l’Appaltatore deve programmare gli interventi per quanto possibile nelle fasce orarie di minor traffico, ricorrendo anche a prestazioni notturne e/o festive. Per i suddetti lavori è fatto obbligo di utilizzo di macchinari dotati di silenziatore onde limitare i rumori molesti, oltre l’obbligo di collocare, in prossimità di ogni cantiere, dispositivi luminosi evidenzianti la zona di lavoro.
6) Tutti i macchinari, le attrezzature e gli automezzi operanti in cantiere devono essere conformi, per caratteristiche tecniche e stato di manutenzione, ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti, in perfetto stato di servibilità e provvisti degli operatori e di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento.
7) L'Appaltatore è obbligato a sospendere immediatamente i lavori e a sgomberare la superficie viabile da ogni materiale, ogni qualvolta il traffico subisca rallentamenti o si verifichino ingombri
o intralci alla circolazione in dipendenza dei lavori stessi. L'Appaltatore deve comunicare alla
D.L. la data di inizio dei lavori, se non già stabilita ed il programma dei lavori con indicata l'ubicazione ove giornalmente opera.
8) l’Appaltatore deve garantire disciplina nei cantieri ed è responsabile dei danni causati per negligenza da proprie maestranze; inoltre deve:
- adottare accorgimenti necessari per non procurare disagi e pericoli a terzi;
- posare, a propria cura e spese, con preavviso minimo di 48 ore, la necessaria segnaletica verticale temporanea di divieto di sosta, nel caso di lavori che comportino la sospensione della sosta sulle aree interessate dai lavori da eseguirsi, in special modo quindi per i lavori di tracciamento parcheggi e spazi di sosta (riservati e non) in genere. Tale onere è già compreso nelle voci unitarie dell’Elenco Xxxxxx, pertanto all’Appaltatore non sarà corrisposto alcun compenso aggiuntivo;
- garantire il completamento dei lavori nel periodo previsto e senza interruzioni, organizzandosi anche mediante più turni giornalieri di lavoro;
9) fornire ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs n. 81/2008 i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori, di un documento di identificazione munito di fotografia dal quale risulti che lavorano alle dipendenze proprie o dei subappaltatori. Il documento di identificazione deve essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell’Amministrazione che svolge funzioni di controllo. Se, a seguito di controllo, risulta che uno o più addetti ai lavori siano sprovvisti del documento di identificazione, vengono prese le generalità degli stessi e verranno notificate all’Appaltatore, il quale deve presentare alla Direzione Lavori i documenti non esibiti all’atto del controllo, entro il giorno successivo. Se entro tale termine i documenti non vengono presentati, la Direzione Lavori applica una penale giornaliera per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione, fino al giorno in cui non vengono esibiti i documenti di identificazione relativi agli addetti o all’addetto trovati sprovvisti di documentazione;
10) l’obbligo dell'osservanza, da parte del proprio personale, nonché di quello di eventuali imprese subappaltatrici, di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute e comunque richieste dalla natura dei lavori (articoli 20 e 78 del D.Lgs 81/2008). L'Appaltatore comunica per iscritto immediatamente, qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale e/o quello delle eventuali imprese subappaltatrici, precisando circostanze e cause e provvede a tenere l'Amministrazione informata degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti;
11) l’obbligo per il personale operante sul territorio comunale, di mantenere un contegno consono alle normali regole di comportamento civile, rispettare le disposizioni impartite dalla D.L. In caso di dubbio sulle modalità di esecuzione dei lavori il personale operante deve evitare di intraprendere iniziative personali limitandosi a consultare la D.L. per gli opportuni chiarimenti. Si devono assolutamente evitare discussioni e comportamenti scorretti o ingiuriosi nei confronti di terzi. Nel caso in cui persone estranee all’Amministrazione dovessero minacciare od impedire l’esecuzione dei lavori si deve darne immediato avviso alla D.L. ed eventualmente sospendere i lavori ma in nessun caso eseguire disposizioni impartite da persone estranee;
12) obbligo di consegnare alla D.L. documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della D.L. La documentazione fotografica deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni;
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13) l’obbligo di consegnare alla D.L. con cadenza settimanale, i rapporti contenenti l’elencazione dei lavori eseguiti e relative date di esecuzione dei lavori, con indicazione di tutti gli elementi utili per individuare correttamente i segnali e i sostegni posati o rimossi ovvero la quantità di stesa per la segnaletica orizzontale e/o l’indicazione di qualsiasi altro tipo di materiale fornito e/o posato o rimosso;
14) L'Amministrazione potrà ordinare per i lavori compresi nell'appalto, l'impiego di materiale di sua proprietà; in tal caso si applicherà al prezzo del lavoro una deduzione corrispondente all'importo del materiale fornito, valutato anch'esso con il sistema e le tariffe già indicate.
ART. 17 – CONCLUSIONE DELL’ACCORDO QUADRO
Ultimazione Lavori:
L’esecutore ha l’obbligo di comunicare per iscritto, per ogni contratto applicativo e al termine dell’Accordo Quadro, l’ultimazione dei lavori al direttore dei lavori il quale effettua i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.
In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto applicativo e al termine dell’accordo quadro, viene redatto il verbale di constatazione sullo stato dei lavori ai sensi dell’art. 12 del D.M. n. 49/2018.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 15 comma 3 del presente Capitolato Speciale, trova diretta applicazione quanto sancito dall’art.12 comma 1 del D.M. n. 49/2018: nel caso in cui il direttore dei lavori accerti la mancata esecuzione di lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull’uso e funzionalità dei lavori, può assegnare nel certificato di ultimazione, un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il loro completamento.
Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
2. Il Direttore Lavori provvede inoltre a quanto previsto dall’art. 12 comma 3 del D.M. n. 49/2018.
Conto Finale dei Lavori:
Al completamento dei lavori il direttore dei lavori compila il conto finale per ogni singolo contratto applicativo, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento lavori, entro
60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento. Il Direttore dei Lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta.
1. Il Responsabile del Procedimento, esaminati i documenti acquisiti, invita con formale comunicazione l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'invito.
2. Il Responsabile del Procedimento, firmato dall’Appaltatore il conto finale, x xxxxxxx il termine di cui al comma precedente, redige, entro i successivi sessanta giorni, una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenute la transazione o l’accordo bonario.
3. Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato non oltre il trentesimo giorno dalla ricezione della fattura conseguente l’approvazione del certificato di regolare esecuzione emesso con le modalità di cui all’art. 12.
Collaudo dei Lavori:
L’Appaltatore, se realizza nuovi impianti richiesti dalla Direzione Lavori e soggetti a collaudo, deve sostenere tutti gli oneri finalizzati a verificare e certificare che gli stessi impianti sono stati realizzati a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità del contratto. Ad ultimazione delle operazioni di collaudo deve essere emesso, dall'organo preposto, il relativo Certificato, il tutto nel rispetto del contenuto dell'art. 102 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.
In sede di collaudo, sono a totale carico dell’Appaltatore l’esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche previste a strutture e impianti dalle leggi di settore e che il collaudatore disporrà.
L’Amministrazione si avvale della facoltà di sostituire il Certificato di Collaudo con quello di Regolare Esecuzione che sarà emesso, dalla Direzione Lavori entro 3 mesi dall’ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all’art. 120 comma 2 D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.
Certificato di Regolare Esecuzione:
Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà redatto in forma aggregata per tutti i contratti applicativi sottoscritti, con le modalità e i contenuti indicate agli artt. 225, 229 e 237 del D.P.R. 207/2010 e art 102 del Codice dei contratti.
Il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso dalla Direzione Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento, non oltre tre mesi dall'ultimazione lavori relativi all'ultimo contratto applicativo e in ogni caso nel rispetto delle norme all’art. 120 comma 2 D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.
L'emissione del certificato di regolare esecuzione non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile civile.
Il pagamento della rata di saldo ed il rilascio del CRE, viene disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria, di importo pari alla rata medesima, a copertura delle difformità e di vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (2 anni dalla data del rilascio);
Sino a che non interviene l'efficacia definitiva del Certificato di Regolare Esecuzione, la custodia, la buona conservazione e la gratuita manutenzione delle opere sono a cura e spese dell'Appaltatore, che deve garantire la loro perfetta conservazione sia con riferimento alla costruzione che ai materiali utilizzati.
Alla data di efficacia del Certificato di Regolare Esecuzione, la garanzia fideiussoria di cui al presente articolo, si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
ART. 18 - CONTROVERSIE
1. Le controversie in sede di esecuzione dei lavori saranno risolte:
1.1 per le riserve, applicando l’art. 205 del Codice dei contratti secondo le procedure adottate dall’Amministrazione Comunale in base al proprio ordinamento interno.
1.2 Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto di ciascun contratto applicativo idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto
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che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
1.3 per le contestazioni relative agli aspetti tecnici, secondo la procedura di seguito descritta.
Il direttore dei lavori o l’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all’esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore.
Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
2. Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 1, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Monza.
ART. 19- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall’art. 108 comma 2 del Codice dei contratti l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi previste dall’art. 108 – comma 1 del Codice dei contratti.
1) L’amministrazione può, altresì, procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato, secondo le modalità previste dall’art 108, commi 3 e 4, del Codice dei contratti.
2) L’Amministrazione ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse:
- violazione degli obblighi in materia di subappalto o cottimo;
- mancato rispetto nei casi di sospensione ingiustificata dei lavori da parte dell'Appaltatore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 107 del Codice dei contratti.
- grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri;
- nell’ipotesi prevista dall’art. 89 comma 9 del codice dei contratti;
- in caso di grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nei contratti applicativi;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136.
3) L’Amministrazione ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d’urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 3.
4) L’Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il xxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa.
5) A seguito di risoluzione del contratto si procederà con le modalità previste dai commi 5,6,7,8 e 9 dell’art.108 del Codice dei contratti.
6) In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, saranno posti a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri economici:
a) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
b) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
c) l’eventuale maggiore onere per l’Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
d) gli eventuali maggiori oneri sopportati dall’Amministrazione a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all’Amministrazione stessa effettuata dall’Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell’appalto.
ART. 20 - RECESSO
1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159, l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
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ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse ed i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, quali in particolare:
a ) le spese contrattuali previste dal Capitolato Generale;
b ) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c ) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilità.
ART. 22 – NORMATIVA APPLICABILE
• D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;
• D.Lgs 09 aprile 2008 n. 81 (Testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro) e s.m.i.;
• Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo);
• Direttiva del 24.10.2000 del Ministero dei lavori pubblici, sulla corretta e uniforme applicazione delle norme sul Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2000;
• Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con Decreto n. 145/2000 laddove non modificato e/o integrato da norme successive;
• Circolari Ministero LL.PP. n. 2584/95 – n. 2357/96 – n. 5923/96 – n. 3107/97 - n. 3652/98 e n. 1344/99 riguardanti direttive in ordine alla fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale, tra i quali la segnaletica stradale. Per argomenti trattati da più Circolari e Disciplinari ci si riferirà a quella più recente ed aggiornata;
• Decreto Ministero lavori pubblici del 30 dicembre 1997 (Disciplinare inerente il sistema di garanzia della qualità per le imprese autorizzate alla costruzione di segnaletica stradale verticale);
• Normativa Europea UNI EN 1436 (1997/E – 1998/I) – Materiali per segnaletica orizzontale;D.P.R. del 16 settembre 1996 n. 610 - (Regolamento recante modifiche al DPR. 16.12.1992 n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
• D.L. 30 aprile 1992 n. 285 - (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.
• D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 - (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada) e s.m.i.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Schema di Contratto valgono, in quanto applicabili, tutte le leggi, decreti, regolamenti e circolari vigenti e/o che saranno emanati durante il corso dei lavori, che abbiano in ogni modo attinenza ai lavori stessi.
INDICE
ART. 01 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO ART. 02 – DESCRIZIONE DELLE OPERE
ART. 03 - VALORE DELL’ACCORDO QUADRO
ART. 04 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO ART. 05 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
ART. 06 - CONTRATTO APPLICATIVO ART. 07 - CONSEGNA LAVORI
ART. 08 – PIANO PER LA SICUREZZA ART. 09 - PREZZI
ART. 10 – MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI ART. 11 – ANTICIPAZIONE
ART. 12 - PAGAMENTI
ART. 13 - PENALI IN CASO DI XXXXXXX E/O INADEMPIENZA ART. 14 – SUBAPPALTO
ART. 15 - GARANZIE
ART. 16 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
ART. 17 – CONCLUSIONE DELL’ACCORDO QUADRO ART. 18 – CONTROVERSIE
ART. 19- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 20 – RECESSO
ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE ART. 22 – NORMATIVA APPLICABILE
14/05/2019
Il Progettista ……………..……………..