DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LE ESIGENZE
DELL’AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE CIG 8472831155
1. PREMESSE
Con determina prot. ANSF n. 0015452 del 14/10/2020, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (nel seguito, per brevità, anche solo “Amministrazione”, “Agenzia” o “ANSF”) ha indetto la procedura per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell’Agenzia medesima, tutto come meglio descritto nella documentazione di gara.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è su tutto il territorio nazionale, codice NUTS IT.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è xxxx. Xxxxxx Xxxxx.
1.1 IL SISTEMA
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.
Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice. ANSF si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l’Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all’Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi
anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi).
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.
1.2 GESTORE DEL SISTEMA
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.
1.3 REGISTRAZIONE
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-
Procurement. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
A. Bando di gara
B. Disciplinare di gara e relativi allegati:
Allegato n. 1 – Modello dichiarazione necessaria Allegato n. 2 – Modello DGUE
Allegato n. 3 – Modello dichiarazione di offerta tecnica Allegato n. 4 – Modello dichiarazione di offerta economica
C. Capitolato speciale
D. Schema di contratto
E. Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.
In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto.
La documentazione di gara è disponibile (in formato elettronico, firmato digitalmente) sul profilo del committente (xxx.xxxx.xxx.xx sezione “Amministrazione Trasparente” “Bandi di gara e contratti”) e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito xxx.xxxx.xxx.xx. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni solari prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo del committente di cui al punto I.1) del Bando di gara, e sull’area dedicata della Piattaforma impiegata per la presente procedura di cui al punto I.3) del Bando di gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” del Sistema, ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l’ANSF lo riterrà opportuno, l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.
Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
È previsto un unico lotto poiché l’oggetto del contratto non è utilmente scorporabile in singole prestazioni autonome e indipendenti in considerazione della specificità del servizio.
L’oggetto dell’appalto è il servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell’ANSF.
La compiuta descrizione dei servizi oggetto della procedura in riferimento nonché delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle specifiche tecniche di partecipazione, di aggiudicazione della gara e di esecuzione del contratto sono riportate nel bando di gara, nel presente atto (e relativi allegati), allo schema di contratto e nel capitolato speciale.
Si precisa che le condizioni, le modalità, i termini, le specifiche tecniche ed i livelli di servizio, contenuti nel capitolato speciale e nello schema di contratto, devono considerarsi a tutti gli effetti quali requisiti minimi di esecuzione e relative obbligazioni essenziali, che devono essere rispettati dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla medesima, nonché – salvi quelli migliorativi offerti dall’aggiudicatario – in sede di esecuzione del contratto, pena l’applicazione delle relative penali e/o la risoluzione del contratto medesimo.
La percentuale massima della provvigione, posta a base di gara, è pari al 5% del valore annuo di ciascuna polizza assicurativa sottoscritta dall’Agenzia.
L’importo complessivo stimato per la prestazione di cui trattasi è pari ad Euro 229.818,27 (al netto di imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che sono stati quantificati in zero).
Tale importo è stato calcolato quale incidenza della provvigione posta a base di gara ed attuale provvigione del Broker (corrispondente al 5%) sul valore del premio annuo di ciascuna polizza assicurativa sottoscritta dall’Agenzia alla data odierna e, limitatamente alle polizze RC professionale, tale incidenza è stata invece calcolata sull’importo posto a base di gara (di ciascun livello di assicurazione) della procedura indetta con Determina prot. ANSF n. 0012342 del 06/08/2020, reperibile sul profilo del committente xxx.xxxx.xxx.xx Sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e contratti” (“Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” “Documentazione di gara” “Bandi di gara”).
Gli importi e le quantità rappresentati, in ogni caso, sono puramente indicativi ed in nessun modo vincolanti; non sussiste, pertanto, alcun impegno a raggiungere l’importo sopra indicato, né tantomeno sussiste alcun obbligo a garantire al Fornitore prestazioni minime contrattuali.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’Appalto (escluse eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dal giorno 01 gennaio 2021, come indicato all’art. 3 dello Schema di contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto, alle medesime condizioni, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, per un importo presunto di € 76.606,09 (al netto di imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze). Tale importo è stato stimato con gli stessi criteri utilizzati per la determinazione dell’importo di cui al precedente punto 3. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, alle medesime condizioni e termini del presente affidamento, per una durata fino a tre anni per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 229.818,27 (al netto di imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze). Tale importo è stato stimato con gli stessi criteri utilizzati per la determinazione dell’importo di cui al precedente punto 3.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà anche essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Pertanto, l’importo totale stimato corrisponde a 229.818,27 EUR per l’affidamento di 36 mesi e 306.424,36 EUR per eventuali opzioni (sopra descritte).
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice ovvero di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, come stabilito al punto III.1.1) del bando di gara.
Si precisa che, in sede di attestazione ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.lgs. 50/2016, si dovrà tenere conto delle modifiche apportate alla norma dall’art. 8, comma 5, lett. b), D.L. 16 luglio 2020 n. 76.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. In difetto di comprova mediante la consultazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (“BDNCP”), ANSF richiederà ai concorrenti di comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale prescritti dagli atti di gara e dichiarati ai fini della partecipazione alla presente procedura, presentando la documentazione di cui oltre.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività inerenti l’oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito denominato per brevità RUI) di cui al d.lgs. 209/2005, sezione B “mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker” ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP (ora IVASS) del 16 ottobre 2006, n. 5, o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento nonché prova dell’avvenuta annotazione nell’elenco annesso al registro di cui al citato art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e, comunque, secondo la normativa vigente.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore all’importo complessivo di Euro 80.000,00. Il settore di attività è INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA.
Tale requisito è richiesto al fine di selezionare operatori economici aventi capacità economico- finanziarie, oltre che tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo delle prestazioni contrattuali, attesa la complessità delle stesse.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e All. XVII parte I, del Codice, tramite:
• copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli ultimi 3 esercizi con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere in modo univoco la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma;
ovvero in alternativa
• dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione,
ovvero in alternativa
• copia dei certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni e/o delle dichiarazioni dei privati che attestino il buon esito della prestazione a proprio favore del servizio svolto nei settori oggetto dei rispettivi fatturati specifici richiesti, con indicazione dei relativi importi e date del pagamento, complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma;
ovvero in alternativa
• copia dei contratti stipulati nei settori oggetto dei rispettivi fatturati specifici richiesti, con allegata copia del documento bancario attestante l’avvenuta liquidazione del servizio, complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio, antecedente la pubblicazione del bando, almeno un contratto avente ad oggetto servizi analoghi (vale a dire servizi di gestione delle polizze assicurative) per un importo annuo lordo dei premi non inferiore ad Euro 830.000,00.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale firmato digitalmente dal sottoscrittore, o copia conforme firmata digitalmente dal concorrente, dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale firmato digitalmente dal sottoscrittore o copia autentica informatica dei certificati rilasciati dal committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b), c), d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, la mandataria o la delegataria eseguire la prestazione in misura maggioritaria in senso relativo e dovrà possedere i corrispondenti requisiti di partecipazione.
Ciascun operatore economico non potrà presentare offerta in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio.
Resta fermo quanto eventualmente previsto nel proseguo del presente paragrafo in ordine al possesso dei requisiti in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di Concorrenti.
Il requisito generale di cui al precedente punto 6 –relativo all’assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice-deve essere soddisfatto:
- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 0, xxxx. x) xxx X.Xxx. x. 00/0000 (xxx costituito che costituendo);
- dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di Imprese partecipanti in Rete, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla Rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- da ciascuna delle imprese aderenti al GEIE, costituito o costituendo.
I requisiti di cui al precedente punto 7.1 lett. a) –relativo all’iscrizione nel registro della Camera di Commercio- e lett. b) –relativo all’iscrizione al RUI di cui al d.lgs. 209/2005, sezione B- devono essere posseduti da:
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al precedente punto 7.2 – relativo al fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (intermediazione assicurativa) riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari- deve essere soddisfatto:
- dall’impresa mandataria in caso di R.T.I., o dall’impresa consorziata indicata quale capogruppo in caso di consorzio ordinario in misura maggioritaria in senso relativo, dalle mandanti/altre consorziate, fermo restando che, in ogni caso, il R.T.I o il Consorzio, nel suo complesso, dovrà possedere il 100% del requisito;
- in caso di Consorzio di cui alla lettera b) dell’art. 45, comma 2 del Codice, il requisito deve essere posseduto in proprio dal Consorzio;
- in caso di Consorzio di cui alla lettera c) dell’art. 45, comma 2 del Codice, il requisito deve essere posseduto dal Consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle
consorziate esecutrici. In ogni caso il Consorzio e le Consorziate esecutrici dovranno precisare con quale modalità il Consorzio possiede il requisito. È comunque vietato il cumulo del requisito derivante dall’utilizzo delle medesime commesse, o incarichi o contratti.
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto 7.3 –relativo all’aver eseguito nell’ultimo triennio, antecedente la pubblicazione del bando, almeno un contratto avente ad oggetto servizi analoghi (vale a dire servizi di gestione delle polizze assicurative) per un importo annuo lordo dei premi non inferiore ad Euro 830.000,00 deve essere soddisfatto:
- dall’impresa mandataria in caso di R.T.I., o dall’impresa consorziata indicata quale capogruppo in caso di consorzio ordinario;
- in caso di Consorzio di cui alla lettera b) dell’art. 45, comma 2 del Codice, il requisito deve essere posseduto in proprio dal Consorzio;
- in caso di Consorzio di cui alla lettera c) dell’art. 45, comma 2 del Codice, il requisito deve essere posseduto dal Consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici. In ogni caso il Consorzio e le Consorziate esecutrici dovranno precisare con quale modalità il Consorzio possiede il requisito. È comunque vietato il cumulo del requisito derivante dall’utilizzo delle medesime commesse, o incarichi o contratti.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Il subappalto del servizio oggetto della presente procedura è ammesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’ulteriore normativa vigente in materia, entro i limiti di legge. Il concorrente è tenuto a dichiarare:
▪ le prestazioni contrattuali che intende subappaltare
▪ la misura che si intende subappaltare
compilando l’apposita Sezione D, Parte II, del DGUE (Allegato n. 2 del presente Disciplinare).
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice di importo pari ad Euro 4.596,37 (corrispondente al 2% del prezzo base dell’appalto), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento effettuato sul conto avente il seguente IBAN XX00X0000000000000000000000, dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della sopra menzionata garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità indicate al successivo punto 14 del presente disciplinare.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione
del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Ai sensi dell’art. 65 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”) come convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è stato escluso il versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati all’Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.
L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio indicato al punto IV.2.2) del Bando di gara, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l’Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili indicati al punto I.1) e al punto I.3) del Bando di gara.
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa
B – Offerta tecnica
C – Offerta economica
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica).
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato
.pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.
È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell’OFFERTA.
L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima.
Il Sistema utilizzato dall’Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.
La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Si precisa inoltre che:
- l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha presentato un’OFFERTA potrà ritirarla; un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;
- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’OFFERTA, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema;
detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni, i cui modelli sono gli allegati da 1) a 4) del presente disciplinare, devono essere redatte sui modelli predisposti e messi altresì a disposizione sul profilo del committente (xxx.xxxx.xxx.xx sezione “Amministrazione Trasparente” “Bandi di gara e contratti”).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Documentazione amministrativa è costituita da: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione è costituita da.
14.1 – Dichiarazione necessaria
14.2 – DGUE
14.3 – Cauzione provvisoria e impegno del fidejussore
14.4 – PASSOE
14.5 – Documentazione ulteriore per i soggetti associati
14.1 DICHIARAZIONE NECESSARIA
La dichiarazione necessaria è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato
n. 1 al presente Documento e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. La dichiarazione necessaria dovrà essere caricata a Sistema.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa
in nome e per conto proprio.
La domanda è predisposta e sottoscritta con firma digitale:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il bollo è dovuto:
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall’organo comune/mandataria.
Il concorrente allega copia conforme all’originale del documento di identità del sottoscrittore e della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali, tra le altre:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c- ter), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 quinto periodo del Codice, e comunque fornisce informazioni per le determinazioni della Stazione appaltante;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
4. dichiara che per la formulazione dell’offerta presentata ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, del Codice di comportamento dell’ANSF adottato con Decreto prot. n. 007519/2014 del 03/11/2014 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia 2020–2022 (adottato con Decreto prot. ANSF n. 0001911 del 31/01/2020) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. (solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 ed a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. (solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx XX 00 marzo 1942 n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, della legge fallimentare.
Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1 e 2, e, ove pertinente n. 7, allegandole al proprio DGUE.
Modalità di pagamento del bollo
La dichiarazione necessaria dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
- codice tributo: 456T
- denominazione iniziativa: imposta di bollo procedura CIG 8472831155
- codice ente: TZM Direzione Provinciale di FIRENZE - Ufficio Territoriale FIRENZE.
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all’Amministrazione entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema copia informatica del modello F23.
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
La stazione appaltante, nel modello reso disponibile, ha indicato le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al precedente punto 14.1
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta che
l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto.
A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6) PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al precedente punto 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria di cui al precedente punto7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al precedente punto7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
14.3 CAUZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO DEL FIDEJUSSORE
Si rimanda ai contenuti di cui al precedente punto. 10 del presente Disciplinare, con la precisazione che: (a) il concorrente deve allegare il documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; (b) gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, devono presentare copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.
14.4 – PASSOE
PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.
14.5 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
14.5.1 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente punto 14.1 del presente Disciplinare di gara.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio che verrà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica;
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Ai fini della partecipazione l’Amministrazione ha predisposto una “Dichiarazione necessaria” (Allegato 1), che contiene anche le dichiarazioni sopra elencate di cui al presente paragrafo, che il concorrente è tenuto a utilizzare e che dovrà essere sottoscritta come precisato al precedente paragrafo.
15. CONTENUTO OFFERTA TECNICA
Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve a pena di esclusione dalla gara inviare e fare pervenire all’Amministrazione, attraverso il Sistema, un’Offerta Tecnica predisposta impiegando il fac-simile debitamente compilato e formato di cui all’Allegato n. 3 del presente Disciplinare.
L’offerta tecnica contiene la proposta tecnico-organizzativa, riferita ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17 del presente Disciplinare. Ciascun elemento di valutazione dovrà essere articolato in massimo n. 5 (cinque) facciate formato A4 (dimensione minima carattere 11 ed interlinea singola), non sarà valutato quanto ecceda le n. 5 facciate.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite negli atti di gara, pena l’esclusione dalla procedura, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
La Dichiarazione di offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale del concorrente con le modalità di cui al precedente punto
14.1 del presente Disciplinare, e in particolare, nell’ipotesi di partecipazione in forma associata, dovrà essere sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
16. CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema, un’Offerta economica, inserendo nell’apposita sezione del Sistema la percentuale di ribasso da applicare alla provvigione posta a base di gara (corrispondente al 5%). Per la stipula del contratto, la percentuale di ribasso offerta in gara sarà applicata alla provvigione a base d’asta e la misura della provvigione così ottenuta determinerà la remunerazione delle attività oggetto del presente affidamento.
Tale valore:
• deve essere espresso in cifre e non dovrà riportare più di due cifre decimali dopo la virgola;
• verrà riportato su un documento generato dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà:
i) scaricare e salvare sul proprio PC;
ii) sottoscrivere digitalmente con le seguenti modalità:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
iii) essere ricaricato a Sistema (uplodato).
Inoltre, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, compilare e caricare a Sistema la “dichiarazione di offerta economica” (come da allegato n. 4 al presente disciplinare “Modello dichiarazione di offerta economica”) che dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la Dichiarazione necessaria, di cui al precedente punto 14.1. e che conterrà, oltre ad alcune attestazioni/dichiarazioni, la percentuale di ribasso offerto (espressa in cifre ed in lettere) da applicare alla provvigione a base di gara (5%).
In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso espressa nel file .pdf “Offerta economica” generato dal Sistema ed il valore inserito nella dichiarazione di offerta economica” (conforme all’allegato n. 4 al presente disciplinare “Modello dichiarazione di offerta economica”) prevarrà il valore indicato in quest’ultimo documento.
Al fine di chiarire quanto precede si riportano i seguenti esempi:
Esempio 1: qualora un concorrente indicasse, nell’Offerta Economica del Sistema e nella “dichiarazione di offerta economica”, il valore «20», tale valore corrisponde alla percentuale di ribasso offerto del 20% rispetto alla provvigione a base di gara (5%), pertanto, qualora risultasse aggiudicatario, il relativo contratto recherebbe una provvigione pari al 4%.
Esempio 2: qualora un concorrente indicasse, nell’Offerta Economica del Sistema e nella “dichiarazione di offerta economica” il valore «4», tale valore corrisponde alla percentuale di ribasso offerto del 4% rispetto alla provvigione a base di gara (5%), pertanto, qualora risultasse aggiudicatario, il relativo contratto recherebbe una provvigione pari al 4,8%.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base di gara.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il Contratto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica (PT) | max 70 |
Offerta economica (PE) | max 30 |
TOTALE (PTOT) | 100 |
Si precisa che nel calcolo per l’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici verrà preso in considerazione l’arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Il Punteggio totale (PTOT) finalizzato all’aggiudicazione, sarà pari, per ciascun concorrente, alla somma dei punteggi rispettivamente ottenuti dall’offerta tecnica (PT) e dall’offerta economica (PE). Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto, dato dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica ed agli elementi di valutazione economica.
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
OFFERTA TECNICA | PUNTEGGIO MASSIMO 70/100 | |
CRITERI | CRITERI MOTIVAZIONALI | PUNTI |
1) Metodologia proposta per la redazione dell’aggiornamento dell’attuale programma assicurativo di cui all’art. 1 lettera b) del capitolato speciale | Con riferimento all’approccio metodologico per l’aggiornamento dell’attuale programma assicurativo che consenta di ottimizzare la tutela assicurativa, anche in rapporto al contenimento delle risorse economiche disponibili sarà valutata: | 15 così suddivisi |
esaustività | 7 | |
adeguatezza, efficacia, concretezza | 8 | |
2) Metodologia proposta per la redazione del rapporto annuale di cui all’art. 1 lettera d) del capitolato speciale | Con riferimento alla metodologia proposta sarà valutata | 15 così suddivisi |
esaustività | 7 | |
adeguatezza | 8 | |
3) Metodologia per la gestione dei sinistri dal momento della denuncia al momento della liquidazione del danno anche con l’indicazione dei tempi di risposta rispetto al momento della conoscenza dell’accadimento di un sinistro, di all’art. 1 lettera g) del capitolato speciale | Con riferimento alla metodologia di gestione dei sinistri finalizzata a garantire il rispetto dei tempi previsti per la denuncia e per la corretta istruzione dei sinistri e una tempestiva definizione, sarà valutata | 15 così suddivisi |
esaustività | 7 | |
adeguatezza | 8 | |
4) Struttura organizzativa per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali | Del Team dedicato per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà valutata: | 10 così suddivisi |
professionalità dei membri del Team | 5 | |
modalità organizzativa del Team | 5 | |
5) Eventuali servizi aggiuntivi: analisi e conseguente relazione delle coperture assicurative RC professionali e patrimoniali dei maggiori operatori del settore ferroviario nazionale e di altre Autorità nazionali per la sicurezza del sistema ferroviario europeo | Sarà valutata la disponibilità ad effettuare tale analisi, su richiesta di ANSF, entro 60 giorni dalla richiesta medesima | 10 |
6) Ulteriori servizi aggiuntivi, rispetto all’elemento di valutazione di cui al punto 5) | Sarà valutata l’adeguatezza e l’efficacia della proposta di servizi aggiuntivi che siano strettamente connessi con l’oggetto dell’affidamento | 5 |
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica sarà attribuito, a cura di ciascun componente della Commissione, un valore compreso fra 0 ed 1, sulla base della seguente scala di valutazione:
Ottimo | Buono | Sufficiente | Mediocre | Non sufficiente | Nullo |
1,00 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 0,00 |
A seguito dell’attribuzione del coefficiente a ciascun elemento di valutazione delle singole offerte, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà trasformata in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Il punteggio definitivo di ciascun criterio sarà ottenuto moltiplicando i coefficienti definitivi per il relativo punteggio massimo attribuibile.
Per ciascun concorrente il punteggio è pari alla sommatoria di tutti i sotto-punteggi ottenuti sulla base dell’applicazione dei criteri di valutazione riportati nella tabella precedente.
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio relativo all’Offerta economica è attribuito mediante la seguente formula (bilineare)
Ci | (per Ai <= A soglia) | = | X (Ai / A soglia) |
Ci | (per Ai > A soglia) | = | X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)] |
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo
A soglia= media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X = 0,85
A max= valore del ribasso più conveniente (ossia ribasso più elevato)
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La procedura di aggiudicazione sarà aperta, il giorno 06/11/2020, con inizio alle ore 10:00, dalla Commissione di gara all’uopo nominata che procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti punti 1 e 12, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
b) successivamente si procederà attraverso il Sistema all’apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né alla Commissione di gara, né ad ANSF, né alla Consip S.p.A., né al Gestore del Sistema, né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa alla Commissione per l’esame della documentazione amministrativa e si procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;
c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
d) (eventuale) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
f) a conclusione dell’eventuale procedura di soccorso istruttorio, proporre l’adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni della procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di legge.
Resta salva la facoltà di esaminare le offerte (tecniche ed economiche) prima della verifica dell'idoneità degli offerenti (inversione procedurale), ai sensi dell’art. 133, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione di gara è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice.
La commissione di gara è responsabile dell’analisi della documentazione amministrativa e della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se richiesto, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” la composizione della commissione di gara ed i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.
20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata tramite il Sistema procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Le sedute riservate della Commissione potranno essere svolte in streaming o con collegamenti da remoto, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte ed adottando tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni. Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla apertura delle Offerte economiche.
Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:
a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, le percentuali di ribasso offerte. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al precedente punto 17.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, nonché ai sensi del comma 6, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente- i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, nonché ai sensi del comma 6, in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
ANSF esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
La Stazione appaltante potrà altresì richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del
Xxxxxx, nonché comunque di verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
L’Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, l’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui il servizio non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
XXXX richiederà all’aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, la produzione, entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a tale fine inviata a mezzo PEC, della seguente documentazione:
1. idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore di XXXX, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 103 del Codice; contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice;
2. (in caso di RTI/Consorzio) copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo (in caso di R.T.I.) ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio;
3. (in caso di RTI/Consorzio) dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell’Impresa mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate o consorziate;
4. nominativo e recapiti del Responsabile del contratto;
5. dichiarazione resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;
6. dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 (GU n. 20 del 25 gennaio 2017), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad Euro 15.000,00 (IVA esclusa). La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
23. VARIE
La Stazione appaltante si riserva il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale,
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente,
d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
Fatte salve le cause di esclusione previste nella restante parte del presente Disciplinare di gara e negli ulteriori documenti di gara, saranno esclusi dalla gara i concorrenti che:
• presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nello Schema di contratto e/o nel Capitolato speciale, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali;
• per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
• coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile - ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e xx. xxxxx xxxxx x. 000/0000 - ANSF si riserva la relativa valutazione, nell’ambito delle successive procedure di gara indette dalla stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure.
ANSF si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.
Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
a) comporta sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara.
ANSF si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal
fine, un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, ANSF si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento
In relazione alle attività svolte da ANSF, si segnala che:
- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula del Contratto ne, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.
Natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati ad ANSF in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da ANSF potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Il concorrente è consapevole che i dati forniti ad ANSF sono comunicati, in caso di aggiudicazione, per le finalità relative alla sottoscrizione ed all’esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. Il trattamento dei dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e dei “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE, invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato da ANSF in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
− trattati dal personale di ANSF che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
− comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza ad ANSF in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
− comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
− comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai cui poteri di indirizzo e di vigilanza è sottoposta l’Agenzia, ad altra Pubblica Amministrazione, agli aggiudicatari delle polizze assicurative, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
− comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della normativa vigente;
− comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite il profilo del committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dall’Agenzia o da terzi da questa incaricati, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxx.xxxx.xxx.xx, sezione “Amministrazione Trasparente”.
I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva e dalla conclusione dell’esecuzione del contratto. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.
Processo decisionale automatizzato
Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti dell’interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, previsti dall’art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento è ANSF, con sede legale, in Firenze, Via Alamanni n. 2.
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE e per chiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento le società potranno essere contattate il RUP.
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.
26. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, l’Amministrazione segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
Tutti i contenuti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente
Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
Il Direttore ANSF Ing. Xxxxx X’Xxxxxxx