Allegato n. 4 – Schema di contratto di concessione del servizio
Allegato n. 4 – Schema di contratto di concessione del servizio
Repertorio n. Protocollo n.
Concessione del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'Istituto Comprensivo di Silea e di refezione per i centri estivi ricreativi comunali per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 (C.I.G. ) ---------------------------
L'anno , il giorno del mese di , in Silea, in Via Don Minzoni n. 12, presso la Sede municipale del Comune di Silea -------------------------------------------------
Avanti a me, , nata a il , Segretario Generale del Comune di Silea, autorizzata a rogare nell'interesse del Comune tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i Signori: -----
1) , nato a il , domiciliato per la carica come appresso, che interviene al presente atto, quale Responsabile dell’Area III Servizi alla Persona del Comune di Silea con sede in Silea Via Xxx Xxxxxxx n. 12 (codice fiscale n. 80007710264), giusta Decreto Sindacale di nomina n. del , legittimato a stipulare i contratti in nome e per conto del Comune di Silea (C.F. 80007710264) ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c, del D.Lgs. 267/2000;
2) , nato a il , il quale interviene ed agisce nel presente atto quale legale rappresentante della società con sede in (C.F. _ ), , come risulta da ; premesso:
- che con la determinazione del Responsabile dell’Area III Servizi alla Persona n.
del , l’Amministrazione comunale, dovendo affidare in concessione il servizio di refezione scolastica per le scuole dell'Istituto Comprensivo di Silea e di refezione per i centri estivi ricreativi comunali per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 (fino al 31/08/2019), ha indetto gara mediante procedura aperta con le modalità di cui all’articolo 73, lettera c), del X.X. 00 maggio 1924, n. 827, con il criterio
di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai criteri specificati nell’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, senza ammissione di offerte economiche in aumento;
- che la società è risultata aggiudicataria del servizio nella gara esperita in data
, come si rileva dal relativo verbale allegato alla determinazione del Responsabile dell’Area III Servizi alla Persona n. del ; --------------------------------------------
- che occorre quindi passare alla stipula del contratto; -----------------------------------------
tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, mi hanno richiesto di far constare per atto pubblico quanto fra loro convenuto ed a me dichiarato come segue:
Art. 1) Il Comune di Silea, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, affida in concessione alla società , che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, il servizio di refezione scolastica per le scuole dell’Istituto Comprensivo di Silea e di refezione per i centri estivi ricreativi comunali per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 (fino al 31/08/2019), che dovrà essere eseguito in conformità al Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con determinazione del Responsabile dell’Area III Servizi alla Persona n. del . --------------------------------------------
La durata dell’appalto è fissata per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.
Le parti danno atto che il servizio inizierà in data 01/09/16 e terminerà il 31/08/19. ------
Art. 2) La società appaltatrice, come sopra rappresentata, si obbliga a dare esecuzione alla concessione nei termini, modi e alle condizioni seguenti. -------------------
Art. 3) Il presente contratto di concessione viene concesso ed accettato sotto
l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e modalità dedotti e risultanti nel Capitolato Speciale d’Appalto approvato con determinazione del Responsabile dell’Area III Servizi alla Persona del , che è depositato agli atti dell’Ente.
Il contratto è, inoltre, disciplinato dai provvedimenti citati in premessa e dai relativi allegati, nonché dagli altri documenti agli atti del Comune. -----------------------------------
Art. 4) E’ vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità. -----------------------
Art. 5) Il subappalto è regolato in conformità all’articolo 118 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
Art. 6) Il corrispettivo dovuto dal Comune all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è stabilito in xxx xxxxxxxxxx xx x ( ) più I.V.A., per il prezzo unitario di € ( ) più I.V.A ed oneri di sicurezza per singolo pasto per presumibili n. pasti totali per l’intera durata contrattuale, così determinato in causa del ribasso d’asta offerto ed accettato nella misura del %, ed è stato impegnato, per l’A.S. 2016/2017, con determinazione del Responsabile dell’Area III Servizi alla
Persona n. del .
Ai sensi dell’articolo 5 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, con Legge 28 maggio 1997, n. 140, è esclusa qualsiasi forma di anticipazione dell’importo contrattuale.
La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto a riscuotere direttamente le tariffe relative al servizio di refezione scolastica. -----------------------------
In tutti i casi in cui gli importi delle tariffe, così come determinate dal Comune, siano inferiori al prezzo unitario a pasto offerto in sede di gara, il Comune si obbliga a corrispondere a favore del concessionario un importo pari a detta differenza. --------------
Il Comune si obbliga altresì a corrispondere al concessionario un prezzo, nella misura di
quello unitario offerto in sede di gara, relativo ai pasti del personale insegnante avente diritto al pasto gratuito e, laddove previsto, per i pasti dei soggetti esentati. ----------------
Art. 7) L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di eseguire opportuni controlli durante il servizio per assicurarsi della sua tempestiva esecuzione e che lo stesso venga eseguito a regola d’arte e secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto succitato avvalendosi del Direttore dell’esecuzione del contratto individuato ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 nel Responsabile del Procedimento. ----------
Art. 8) L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, qualora la società concessionaria non esegua esattamente le prestazioni dovute secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, o ritardi gravemente l’adempimento delle proprie obbligazioni, di risolvere di diritto il presente contratto facendo salva la risarcibilità di danni ulteriori.
Art. 9) L’Ente concedente si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, mediante rinuncia per iscritto, qualora la società concessionaria manchi ad uno solo dei patti convenuti rimanendo la ditta stessa tenuta al risarcimento degli eventuali danni. ----
Art. 10) Per quanto non particolarmente o diversamente convenuto tra le parti si farà riferimento o si intenderanno applicabili le disposizioni normative vigenti in materia, di cui le parti dichiarano di avere esatta conoscenza. ----------------------------------------------
In particolare si richiamano le disposizioni normative contenute nel X.X. 00 maggio 1924, n. 827, nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.
Art. 11) Resta stabilito espressamente che la società concessionaria dovrà adottare tutti i
provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità.
In conseguenza, il Comune di Silea e così pure il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza del servizio resteranno sollevati dalle medesime responsabilità. L’Amministrazione comunale rimane inoltre estranea a qualsiasi rapporto fra la società concessionaria e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti. ------
Art. 12) La società concessionaria sarà tenuta a rispondere di tutti i danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente contratto di concessione, e dai relativi allegati, nonché a sopportare le relative spese e a sottostare alle penali ivi previste.
Art. 13) Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto della presente concessione, la società concessionaria si obbliga, sollevando l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio. La società concessionaria si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane. La società concessionaria si obbliga inoltre a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge. -----------------------
Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto, sarà subordinato
all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte della società concessionaria, il Comune di Silea provvederà al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti alla società, a titolo di pagamento del servizio eseguito, anche incamerando la cauzione definitiva.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la società concessionaria non può opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo a risarcimento danni. ----------
Art. 14) La società concessionaria si impegna a comunicare tempestivamente all’amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell’impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. --------------------
Art. 15) I pagamenti saranno effettuati tramite la Tesoreria del Comune di Silea mediante bonifico bancario.
La società concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. -------------------------------
La società concessionaria si impegna a dare comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
I pagamenti avverranno secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con determinazione del Responsabile dell’Area III Servizi alla Persona
del .
Il codice identificativo di gara (C.I.G.) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione è il seguente: . ----------------------------------------------------
L'appaltatore dichiara che legalmente autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto, fino a diversa notifica ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. n. 145/2000, è , di , a ciò venendo espressamente autorizzato da parte del Comune di Silea che resta in proposito esonerato da ogni responsabilità. --------
Art. 16) Ai fini dell’osservanza della vigente disciplina antimafia ed in particolare della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, si dà atto che in data la Prefettura di ha rilasciato le attestazioni previste “ex lege”. ----------------------------
Ai sensi dell’articolo 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l’ Amministrazione comunale si riserva di recedere dal presente contratto, nel caso in cui accerti, successivamente alla stipula del contratto, gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito, e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. ---------
Altresì, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la società concessionaria si impegna ad accettare e rispettare tutte le clausole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dall’Anci Veneto e ratificato dal Comune di Silea con deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 02/04/2012.
Art. 17) La società concessionaria è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone e alle cose, che a terzi, nel corso dell’esecuzione del servizio, qualunque sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia o infortuni, essa deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a compenso, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’Ente appaltante da ogni pretesa di danni contro di esso eventualmente rivolta da terzi.
A tale riguardo la società concessionaria, ai sensi dell’articolo 31 del Capitolato Speciale
d’Appalto, ha prodotto copia della polizza assicurativa n. in data emessa
dalla società .
Art. 18) A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti derivanti dalla stipulazione del presente contratto, e ai sensi dell’articolo 34 del Capitolato Speciale d’Appalto, la società concessionaria ha prestato cauzione definitiva nella misura di € , mediante Polizza n. emessa in data dalla società . -----
Nel caso di inadempienze contrattuali l’Amministrazione comunale di propria autorità avrà diritto di valersi della cauzione definitiva come sopra prestata, e la contraente società dovrà reintegrarla nel termine che le sarà fissato qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. --------------
La cauzione resterà vincolata a favore del Comune di Silea fino al completo e perfetto esaurimento delle obbligazioni contrattuali a carico della società concessionaria. ---------
Art. 19) La società concessionaria, come sopra rappresentata, dichiara di aver preso conoscenza dei luoghi e che non sussistono impedimenti alla perfetta realizzazione di quanto forma oggetto del presente contratto; dichiara, altresì, di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede municipale in Silea, Via Xxx Xxxxxxx n. 12. ---------------
Art. 20) La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato il 07/09/2015 dalla Regione del Veneto, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, l’ANCI Veneto (in rappresentanza dei Comuni) e l’UPI Veneto (in rappresentanza delle Province venete), ed in particolare: --------------------------------------
• a riferire tempestivamente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dell’appalto/concessione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
inoltre, ad introdurre analogo obbligo nei rapporti con le imprese subappaltatrici e con ogni altro soggetto che interverrà a qualunque titolo nella realizzazione dell’appalto/concessione; a dare atto che tale obbligo sarà riportato altresì nel contratto che sarà stipulato con la ditta aggiudicataria e che non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria di fatti attraverso i quali siano state poste in essere pressioni estorsive o altre forme di illecita interferenza; ---------------------
• a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti della ditta concorrente; a dare atto che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.; ------
• a dare atto che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti previsti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319 - quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. -----------
Art. 21) Nel caso di controversie tra le parti è esclusivamente competente il Foro di Treviso.
Art. 23) Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del
presente contratto e sua registrazione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo della società concessionaria. --------------------------------------------
Art. 24) Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto in contratto è soggetto al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Si dichiara altresì che l’imposta di bollo è stata assolta mediante versamento con modello F23 in data odierna.
Art. 25) Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.
(Chiusa del Segretario Generale)
Il Comune di Silea ( ):
La società ( ):
Il Segretario Generale ( ):
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., la società , a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di approvare specificatamente gli articoli 8 (Xxxxxxxx risolutiva espressa. Clausola penale), 9 (Facoltà di recesso), 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e 21 (Foro competente) sopra riportati. ----------------------------------------------
Il Comune di Silea ( ):
La società ( ):
Il Segretario Generale ( ):
E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informativi su pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 52 bis della Legge 12/02/1913 n. 89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 10 del
D.P.C.M. 30 marzo 2009.
Letto confermato e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio ( ) La società concessionaria ( )
Il Segretario Generale ( )
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le Parti dichiarano espressamente di approvare le disposizioni contenute nell’art. 22.
Il Responsabile del Servizio ( ) La società concessionaria ( )