DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 29 del 27/05/2015
OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO ATTRAVERSO IL RECUPERO E RIUTILIZZO DELL'AREA DISMESSA DENOMINATA "EX CASERMA PIAVE" - APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE CON ULTERIORI SOGGETTI ASSEGNATARI DEGLI IMMOBILI, PER IL RECUPERO DEGLI STESSI, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLE NN.TT.A. DEL P.R.G. VIGENTE - RADIOCLUB BELLUNO N.O.R.E.
L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTISETTE, del mese di MAGGIO, alle ore 14:30, nella Residenza Comunale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, nella sua qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la discussione sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno e chiama all’ufficio di scrutatori i signori: XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX.
Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:
XXXXXXX XXXXXX Xxxxxxxx
BALCON CELESTE Presente
XXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxx
XXXXXXXXXX XXX Presente
XXXXXXX XXXXX Presente
XXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxx
XXXXXX XXXXXXXX Presente
XXXXXXXXX XXXXXXXXX Presente
XXXXXXXXXX XXXXXXXX Presente
XXXXX XXXXXX Xxxxxxxx
XXXXXX XXXXXXX Presente
XXXXXX XXXXXX Presente CIOCIANO XXXXXXXXXX XXXXX Presente
COMEL XXXXX Xxxxxxxx
XXXXX XXXXX Presente
DA RE XXXXX Xxxxxxx
DAL XXXXX XXXXXXX Presente
Totale presenti: 27 Totale assenti: 6.
DE XXXXX XXXXXXXXX Presente
DE BONA CRISTINA Presente
DE COL ERMANO Assente
DE XXXXXXX XXXXXXX Presente
XXXXXXXXXX XXXXXX Presente
XXXXXX XXXXXX Presente
XXXXX XXXXXXXXXX Presente
XXXXXXXX XXXXXX Xxxxxxxx
XXXXX XXXXXXXXX Presente
XXXXXXXXX XXXXXXXXX Xxxxxxxx
XXXXX XXXXXXX Xxxxxxx
XXXXXXX XXXXX Presente RASERA XXXXX XXXXXXXXX Presente XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxx
XXXXXXX XXXX Assente
XXXXX XXXXX XXXXXXXX Presente
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa XXXXXXX XXXXXXXXX.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• con atto di transazione in data 05/04/2012, il Comune di Belluno ha acquisito dall'Agenzia del Demanio, per il diritto di proprietà superficiaria (disponendo già della proprietà dell'area), il complesso immobiliare denominato “Xx Xxxxxxx Xxxxx”, xx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, attualmente censito al Catasto Fabbricati al Fg. 48, mapp 351;
• il compendio, acquisito al patrimonio disponibile del Comune, consta di un vasto appezzamento di terreno urbano (pari a circa 32.000 mq), sul quale sono presenti una serie di edifici con caratteristiche tipologiche e funzionali differenziate, con una volumetria di mc 39.706;
• l'area rientra integralmente tra le z.t.o. F, destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, normate dall'art. 7 delle NN.TT.a. del P.R.G. Vigente;
• con deliberazione del Consiglio Comunale 26/02/2009 n. 8, ai sensi dell'art. 7, par. 6 NN.TT.a. del
P.R.G. Vigente, è stata modificata l'originaria destinazione F.M dell'area della ex Caserma Piave prevedendo due azzonati: FII (servizi tecnologici) nella porzione sud dell'area (ritenuta all'epoca idonea per l'insediamento di un Polo Ecologico Comunale); X.XX (pubblici servizi) per il resto dell'area; una fascia lungo Via Xxxxxxx Xxxxxxxx risulta inoltre classificata quale z.t.o. F.VV (verde vincolato ambito Variante Veneggia – art. 7,18 NN.TT.a. P.R.G. vigente)e zona di rispetto stradale;
• con deliberazione del Consiglio Comunale 30/09/2014 n. 42, ad oggetto: “Modifica destinazione specifica Zona Territoriale Omogenea "F"- art. 7 comma 6 delle Norme Tecniche Attuazione del PRG. - ex Caserma Piave”, è stata modificata la specifica destinazione della suddetta zona;
• l'area rientra altresì integralmente nella zona di tutela “B” del Piano di Rischio Aeroportuale, di cui alla variante al P.R.G. approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione 12/05/2009 n. 22;
• l'art. 7 delle NN.TT.a del P.R.G. vigente prevede che nelle Z.T.O. F sia ammesso l'intervento di soggetti, anche privati, subordinato alla stipula di una convenzione e che sulla ammissibilità ed opportunità dell'intervento sotto il profilo del concreto perseguimento dell'interesse pubblico e della garanzia della funzione pubblica, nonchè sui conseguenti contenuti della convenzione si esprima il Consiglio Comunale attraverso apposita deliberazione;
• pur essendo a conoscenza dell'interesse da parte di numerosi soggetti di poter disporre degli immobili presenti presso l'area per attività rivolte alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva, inquadrabili nel cosiddetto "Terzo Settore", l'Amministrazione Comunale non dispone attualmente di risorse finanziarie in grado di poter avviare un processo di recupero e di riqualificazione dell'area e dei fabbricati ai fini di un loro utilizzo;
• nell'ambito delle proprie politiche culturali e sociali basate su solidarietà, pluralismo, sussidiarietà e sul connubio tra ambiente e cultura come mezzo per il miglioramento della qualità della vita, l'Amministrazione Comunale ha inteso pertanto promuovere l'avvio di un progetto per l'utilizzo dell'area, mirato all'insediamento di attività/iniziative che rivestano anche un interesse ed una rilevanza di carattere pubblico, con la finalità di incentivare la massima fruizione e valorizzazione del sito in cui insiste la “Ex Caserma Piave”, anche quale luogo di cultura e aggregazione;
• in particolare il Comune intende perseguire gli obiettivi di:
- recupero degli edifici e degli spazi dell'area dell'ex Caserma Piave;
- valorizzazione del mondo del volontariato e dell'associazionismo;
- valorizzazione dei soggetti territoriali che propongano progetti innovativi e sostenibili;
- sviluppo di professionalità di settore ed opportunità di impiego;
- avvio di progettualità diffuse e continuative;
- creazione di uno stretto legame tra Amministrazione e Comunità, che sia espressione di una progettualità complessiva di coinvolgimento dei cittadini nella vita della Città;
• con deliberazione della Giunta comunale 21/03/2014 n. 43, sono stati approvati lo studio denominato “Ex Caserma Piave – Analisi dello stato di fatto e prospettive di valorizzazione" predisposto dal Servizio Opere Pubbliche/Espropri del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed
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Attività Socio-culturali e conservato agli atti del medesimo Servizio, nonché lo schema di bando per la presentazione di manifestazioni d'interesse alla realizzazione di progetti nell'ambito dell'area della ex Caserma Piave;
• in data 01/04/2014, è stato pubblicato l'avviso per la presentazione, da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati, di proposte relative al recupero e all'utilizzo degli edifici presenti nell'area denominata “Ex Caserma Piave”, per la realizzazione di progetti, possibilmente ad alto contenuto di innovazione, e di iniziative ed attività a specifico contenuto culturale, aggregativo, sociale, sportivo, formativo ed imprenditoriale;
• entro il termine previsto dal bando del 31/05/2014 sono pervenute n. 16 manifestazioni di interesse;
Visto il rapporto "Esame delle proposte pervenute", datato Giugno 2014 predisposto dal Servizio Opere Pubbliche/Espropri del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Attività Socio Culturali e conservato agli atti del medesimo Servizio, che, considerata l'eterogeneità dei materiali pervenuti, fornisce un riepilogo delle proposte ed una griglia per l'esame comparato delle stesse;
Ricordato che il bando prevede, tra l'altro, che:
• l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare le assegnazioni e/o di suddividere l'area in zone di intervento anche, e in relazione, alle proposte pervenute;
• l’Amministrazione Comunale, a fronte di una proposta dotata delle suddette caratteristiche e positivamente vagliata, si impegna a concedere il fabbricato/spazio individuato per la durata prevista nel piano economico-finanziario, nei limiti del rispetto di una omogeneità attuativa all'interno dell'intero compendio o di parte di esso;
• i soggetti selezionati debbono impegnarsi a garantire la realizzazione della proposta presso gli immobili loro assegnati, dando vita ad un progetto di attività, condiviso con l’Amministrazione e di sviluppo pluriennale, comprendente il recupero degli edifici/spazi ed il loro riutilizzo in linea con le finalità specificate nelle premesse;
• sono previsti a carico dei soggetti assegnatari tutti gli oneri relativi alla progettazione, realizzazione e alla successiva gestione dei progetti, anche in termini di permessi, autorizzazioni, certificazioni e quant'altro necessario per l'utilizzo dell'immobile assegnato;
• il rapporto tra l'Amministrazione comunale e l'assegnatario dell'immobile deve essere disciplinato da apposita convezione, che verrà sottoscritta dalle parti anche ai fini della disciplina dei rapporti giuridici tra i soggetti;
Considerato che:
• l’art. 118 della Costituzione dispone che: “Città Metropolitane, Provincie e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
• l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, ribadisce che: “I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
• il termine sussidiarietà esprime il concetto di cooperazione e collaborazione, per cui il cittadino, singolo o associato, può affiancare l’Amministrazione nella soluzione pratica di problemi che riguardano la collettività, consentendole di perseguire l’interesse generale non più da sola, ma insieme con i cittadini, che diventano così alleati importanti, consapevoli e responsabili nell’affrontare la complessità dell’amministrare; tale prospettiva consente ai cittadini e all’Ente pubblico di stabilire rapporti fondati sulla collaborazione e il rispetto reciproco, anziché sulla diffidenza e rigida separazione dei ruoli amministratore-amministrato;
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Richiamato l'art. 7 delle NN.TT.a. del P.R.G. Vigente, che norma la Zona Territoriale Omogenea “F”, destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale, prevedendo che:
✔ in tale zona sia ammesso l'intervento (oltre che degli enti istituzionalmente competenti) di altri soggetti anche privati, subordinatamente alla stipula di una convenzione;
✔ sull'ammissibilità ed opportunità dell'intervento sotto il profilo del concreto perseguimento dell'interesse pubblico e della garanzia della funzione pubblica, nonché sui conseguenti contenuti della convenzione, si esprime il Consiglio Comunale, mediante apposita deliberazione;
Richiamate:
• la deliberazione della Giunta Comunale 28/08/2014 n. 14, con la quale è stato delineato il percorso di individuazione dei soggetti assegnatari dei beni immobili ed è stato approvato uno schema tipo di convenzione, in attuazione del principio di sussidiarietà (ai sensi dell’art. 118 della Costituzione e dell'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 267/2000) ed ai sensi dell'art. 7 delle NN.TT.a. del P.R.G. Vigente;
• la deliberazione della Giunta Comunale 19/09/2014 n. 159, con la quale, in base agli esiti dei tavoli di confronto, si è proceduto ad individuare gli ulteriori soggetti assegnatari di immobili e/o porzioni di immobili nell'ambito del compendio;
• la deliberazione del Consiglio Comunale 30/09/2014 n. 45, ad oggetto: “Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso il recupero e riutilizzo dell'area dismessa denominata "ex caserma Piave" - Approvazione degli schemi di convenzione con i primi soggetti assegnatari degli immobili, per il recupero degli stessi, ai sensi dell'art. 7 delle NN.TT.a. del PRG vigente”;
• la deliberazione del Consiglio Comunale 28/11/2014 n. 60, con la quale si è proceduto alla rettifica del punto 3) del dispositivo della deliberazione del Consiglio comunale 30/09/2014 n. 45, nelle parti in cui vengono indicate le percentuali 60, 40 e 20, sostituendo a queste i valori “60% e 40%”, fermo restando tutto il resto;
• la deliberazione del Consiglio Comunale 17/12/2014 n. 66, ad oggetto: “Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso il recupero e riutilizzo dell'area dismessa denominata "ex caserma Piave" - Approvazione degli schemi di convenzione con ulteriori soggetti assegnatari degli immobili, per il recupero degli stessi, ai sensi dell'art. 7 delle NN.TT.a. del P.R.G. Vigente”, con la quale si è approvato lo schema di convenzione con TIB Teatro Società Coooperativa;
• la deliberazione del Consiglio Comunale 03/03/2015 n. 4, ad oggetto: “Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso il recupero e riutilizzo dell'area dismessa denominata "ex caserma Piave" - Approvazione degli schemi di convenzione con ulteriori soggetti assegnatari degli immobili, per il recupero degli stessi, ai sensi dell'art. 7 delle NN.TT.a. del P.R.G. Vigente – Associazione Radioamatori Gruppo Valbelluna”;
Visto l'allegato schema di convenzione predisposto dagli Uffici per disciplinare la fase di realizzazione dei lavori di recupero degli immobili (propedeutica al successivo atto di locazione degli stessi) con l'associazione Radioclub Belluno N.O.R.E., per il recupero dell'hangar n. 13, finalizzato a riunire in un unico spazio gli automezzi, le apparecchiature ed i materiali dell'associazione, per poter razionalizzare la manutenzione degli stessi e ottimizzare lo svolgimento delle attività, con particolare riferimento a quelle di protezione civile;
Considerato che:
• l'indirizzo politico legislativo, che si è venuto affermando negli ultimi anni, riconosce alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico una valorizzazione finalizzata all'utilizzo dei beni secondo criteri privatistici di redditività e convenienza economica; la Corte dei Conti - Sezione Controllo Regione Veneto – SRCVEN/716/2012/PAR ha espresso un parere in ordine alle modalità di determinazione del canone dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente locale, affidati in gestione alle associazioni di interesse collettivo senza fini di lucro nei campi della cultura, dello sport e del sociale. In particolare il Collegio ha affermato che il Comune non deve perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato economico in senso stretto nell'utilizzazione dei beni patrimoniali,
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ma, come Ente a fini generali, deve anche curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata. L'eventuale scelta di disporre di un bene pubblico ad un canone di importo diverso da quello corrispondente al suo valore di mercato deve avvenire a seguito di un'attenta ponderazione comparativa tra gli interessi pubblici in gioco, rimessa esclusivamente alla sfera discrezionale dell'Ente, in cui deve però tenersi nella massima considerazione l'interesse alla conservazione ed alla corretta gestione del patrimonio pubblico, in ragione della tutela costituzionale di cui questo gode (art. 119, comma 6, Cost.), secondo il principio già affermato nella delibera 33/2009/PAR della medesima Sezione della Corte dei Conti. Il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni. La deroga alla regola della determinazione dei canoni dei beni pubblici secondo logiche di mercato appare giustificata solo dall'assenza di scopo di lucro dell'attività concretamente svolta dal soggetto destinatario dei beni pubblici. La sussistenza o meno dello scopo di lucro, inteso come attitudine a conseguire un potenziale profitto d'impresa, va accertata in concreto, verificando non solo lo scopo e le finalità perseguite dall'operatore, ma anche e soprattutto le modalità concrete con le quali viene svolta l'attività che coinvolge l'utilizzo del bene pubblico messo a disposizione. La citata Sezione della Corte dei Conti precisa inoltre che, ove la disposizione del bene sia attuata con un provvedimento, la concessione ad un soggetto di un'utilità a condizioni diverse da quelle previste dal mercato, possa essere qualificata come “vantaggio economico” ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990;
• l'allegata convenzione prevede un'azione di valorizzazione dei relativi immobili comunali attraverso la ristrutturazione ed il riutilizzo degli spazi assegnati con oneri a carico degli assegnatari, di cui si prevede lo scomputo dal canone di locazione a fronte del corrispettivo impegnato per i lavori;
• risulta indubbia la valenza di un interesse generale e collettivo delle funzioni e delle iniziative proprie dei soggetti che andranno ad insediarsi presso l'area della ex Caserma Piave;
Preso atto che:
• al fine della stipula dei contratti di locazione degli immobili assegnati, che saranno sottoscritti al termine dell'esecuzione dei lavori previsti, ed in particolare al fine di quantificare la durata della permanenza locativa a scomputo dei lavori eseguiti, è necessario definire il valore di stima dei suddetti immobili allo stato attuale ed il relativo canone locativo di mercato;
• il Servizio Patrimonio e Demanio, come risulta da specifica relazione di stima datata 06/11/2014, conservata agli atti del Servizio stesso, ha provveduto a determinare il valore di stima allo stato attuale degli immobili e spazi oggetto di assegnazione, sulla base del valore di mercato dell'immobile in relazione alla superficie commerciale dello stesso (tenendo conto dell'età, qualità e stato di conservazione dello stesso), ricavato dai dati pubblicati regolarmente dalla rivista “Consulente Immobiliare”, a cui è stato applicato un opportuno saggio d'interesse pari al 4%, per determinarne il relativo canone locativo di mercato annuo;
Valutati:
• l'ammissibilità ed opportunità, sotto il profilo del concreto perseguimento dell'interesse pubblico e della garanzia della funzione pubblica, dell'intervento proposto dall'associazione Radioclub Belluno N.O.R.E.;
• i contenuti del conseguente schema di convenzione predisposto dagli Uffici, allegato alla presente deliberazione;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale 13/01/2015 n. 1, avente ad oggetto: "Indirizzi gestionali per l'esercizio provvisorio 2015";
Ritenuto di:
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• approvare, ai sensi dell'art. 7 delle NN.TT.a. del P.R.G. vigente, l'allegato schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che in sede di stipula potrà subire le modifiche tecniche ritenute necessarie - predisposto dagli Uffici per disciplinare la fase di realizzazione dei lavori di recupero dell'immobile (propedeutica al successivo contratto di locazione dello stesso) con l'associazione Radioclub Belluno N.O.R.E., per il recupero dell'hangar
n. 13, finalizzato a riunire in un unico spazio gli automezzi, le apparecchiature ed i materiali dell'associazione, per poter razionalizzare la manutenzione degli stessi e ottimizzare lo svolgimento delle attività, con particolare riferimento a quelle di protezione civile;
• di stabilire che il suddetto immobile interessato da interventi di recupero da parte del soggetto sopra indicato, sarà oggetto, una volta terminati i lavori, di uno specifico contratto di locazione alle seguenti condizioni relative alla durata e al canone di locazione:
➢ durata commisurata al recupero dell'investimento effettuato e rendicontato dal privato rispetto al valore del canone annuo di mercato (come determinato in base al valore di stima dell'immobile allo stato attuale desunto dalla relazione di stima del Servizio Patrimonio e Demanio datata 06/11/2014 e conservata agli atti) e comunque per un termine non superiore a 9 anni;
• di stabilire che alla scadenza del contratto di locazione commisurato al recupero dell'investimento ovvero al termine massimo dei 9 anni previsti, il soggetto interessato potrà richiedere la stipula di un nuovo contratto di locazione alle seguenti condizioni di durata e di canone di locazione:
- caso a) qualora sia stato recuperato l'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati:
• canone: il valore del canone di locazione di mercato, al netto di eventuali oneri fiscali, sarà determinato nella misura del 4% del valore di stima dell'immobile dopo la ristrutturazione (risultante dalla somma del valore di stima attuale ,come da relazione di stima del Servizio Patrimonio e Demanio datata 06/11/2014 aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti), con una riduzione nella misura del 60% (con conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di Legge);
• durata: 4 anni, con possibilità di rinnovo per successivi 4 anni (con aggiornamento in base all'indice ISTAT FOI);
- caso b) qualora non sia stato recuperato l'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati:
• canone fino al recupero totale dell'importo dei lavori eseguiti e rendicontati: determinato come nel caso precedente, con una percentuale aggiuntiva di riduzione, correlata all'incidenza percentuale dell'importo residuo dei lavori eseguiti e rendicontati, non ancora recuperato, rispetto al valore finale dell'immobile (risultante dalla somma del valore di stima attuale, come da relazione di stima del Servizio Patrimonio e Demanio datata 06/11/2014 aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti) (con conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di Legge), calcolata secondo la formula: (importo lavori realizzati e rendicontati - importo lavori già recuperato) x 100/ (valore iniziale dell'immobile + importo lavori realizzati e rendicontati);
• canone oltre il termine sopra citato: il valore del canone di locazione di mercato, al netto di eventuali oneri fiscali, sarà determinato nella misura del 4% del valore di stima dell'immobile dopo la ristrutturazione (risultante dalla somma del valore di stima attuale ,come da relazione di stima del Servizio Patrimonio e Demanio datata 06/11/2014 aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti), con una riduzione nella misura del 60% (con conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di Legge);
• durata: commisurata ai tempi di recupero dell'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati, con un minimo di 4 anni, con possibilità di rinnovo per successivi 4 anni (con aggiornamento in base all'indice ISTAT FOI);
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• di stabilire che l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di autorizzare, prima della ultimazione integrale dei lavori, l'utilizzo dell'immobile assegnato o di porzione di esso, laddove sia verificata da parte dell'Ufficio Tecnico la sussistenza delle condizioni di sicurezza dei suddetti spazi. Ove necessario dovrà essere stipulato uno specifico contratto di locazione relativo a tale porzione, con applicazione del canone di locazione, determinato in base alla suddetta relazione di stima del Servizio Patrimonio e Demanio del 06/11/2014 riferita alla porzione di immobile, commisurato alla porzione utilizzabile e a scomputo della somma investita e rendicontata per la porzione interessata, e comunque per un termine non superiore a 9 anni;
• di demandare al Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;
Richiamato: l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Dato atto che il provvedimento è stato oggetto di discussione delle Commissioni consiliari 1^ e 2^ nella seduta del 14/05/2015, le quali hanno approvato la proposta con voti unanimi;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del TUEL:
• il parere espresso dal Dirigente del Settore Tecnico-Manutentivo, in ordine alla regolarità tecnica;
• il parere espresso dal Dirigente del Settore Economico-Sociale, in ordine alla regolarità contabile, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Uditi gli interventi analiticamente riportati nel processo verbale, udito l'intervento della Consigliera Xxxxxxxxxx Xxx, la quale fa notare la inopportunità dell'esame da parte del Consiglio Comunale su ogni assegnazione di spazi relativi alla caserma Piave, considerato che gli schemi di contratto sono pressochè identici e che potrebbero ben essere adottati con atti di Giunta o del dirigente;
Con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema elettronico di cui è dotata la sala consiliare, che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 27
previo scomputo degli astenuti: n. 1 (Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx) votanti: n. 26
voti favorevoli: n. 26,
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell'art. 7 delle NN.TT.a. del P.R.G. vigente, l'allegato schema di convenzione - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che in sede di stipula potrà subire le modifiche tecniche ritenute necessarie - predisposto dagli Uffici per disciplinare la fase di realizzazione dei lavori di recupero dell'immobile (propedeutica al successivo contratto di locazione dello stesso) con l'associazione Radioclub belluno N.O.R.E., per il recupero dell'hangar
n. 13, finalizzato a riunire in un unico spazio gli automezzi, le apparecchiature ed i materiali dell'associazione, per poter razionalizzare la manutenzione degli stessi e ottimizzare lo svolgimento delle attività, con particolare riferimento a quelle di protezione civile;
2) di stabilire che il suddetto immobile interessato da interventi di recupero da parte del soggetto sopra indicato sarà oggetto, una volta terminati i lavori, di uno specifico contratto di locazione alle seguenti condizioni relative alla durata e al canone di locazione:
➢ durata commisurata al recupero dell'investimento effettuato e rendicontato dal privato rispetto al valore del canone annuo di mercato (come determinato in base al valore di stima dell'immobile allo
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stato attuale desunto dalla relazione di stima del Servizio Patrimonio e Demanio datata 06/11/2014 e conservata agli atti) e comunque per un termine non superiore a 9 anni;
3) di stabilire che alla scadenza del contratto di locazione commisurato al recupero dell'investimento ovvero al termine massimo dei 9 anni previsti, il soggetto interessato potrà richiedere la stipula di un nuovo contratto di locazione alle seguenti condizioni di durata e di canone di locazione:
- caso a) qualora sia stato recuperato l'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati:
• canone: il valore del canone di locazione di mercato, al netto di eventuali oneri fiscali, sarà determinato nella misura del 4% del valore di stima dell'immobile dopo la ristrutturazione (risultante dalla somma del valore di stima attuale, come da relazione di stima del Servizio Patrimonio e Demanio datata 06/11/2014 aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti), con una riduzione nella misura del 60% (con conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di Legge);
• durata: 4 anni, con possibilità di rinnovo per successivi 4 anni (con aggiornamento in base all'indice ISTAT FOI);
- caso b) qualora non sia stato recuperato l'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati:
• canone fino al recupero totale dell'importo dei lavori eseguiti e rendicontati: determinato come nel caso precedente, con una percentuale aggiuntiva di riduzione, correlata all'incidenza percentuale dell'importo residuo dei lavori eseguiti e rendicontati, non ancora recuperato, rispetto al valore finale dell'immobile (risultante dalla somma del valore di stima attuale ,come da relazione di stima del Servizio Patrimonio e Demanio datata 06/11/2014 aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti) (con conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di Legge), calcolata secondo la formula: (importo lavori realizzati e rendicontati - importo lavori già recuperato) x 100/ (valore iniziale dell'immobile + importo lavori realizzati e rendicontati);
• canone oltre il termine sopra citato: il valore del canone di locazione di mercato, al netto di eventuali oneri fiscali, sarà determinato nella misura del 4% del valore di stima dell'immobile dopo la ristrutturazione (risultante dalla somma del valore di stima attuale ,come da relazione di stima del Servizio Patrimonio e Demanio datata 06/11/2014 aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti), con una riduzione nella misura del 60% (con conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di Legge);
• durata: commisurata ai tempi di recupero dell'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati, con un minimo di 4 anni, con possibilità di rinnovo per successivi 4 anni (con aggiornamento in base all'indice ISTAT FOI);
4) di stabilire che l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di autorizzare, prima della ultimazione integrale dei lavori, l'utilizzo dell'immobile assegnato o di porzione di esso, laddove sia verificata da parte dell'Ufficio Tecnico la sussistenza delle condizioni di sicurezza dei suddetti spazi; ove necessario dovrà essere stipulato uno specifico contratto di locazione relativo a tale porzione, con applicazione del canone di locazione, determinato in base alla suddetta relazione di stima del Servizio Patrimonio e Demanio del 06/11/2014 riferita alla porzione di immobile, commisurato alla porzione utilizzabile e a scomputo della somma investita e rendicontata per la porzione interessata, e comunque per un termine non superiore a 9 anni;
5) di demandare al Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con successiva votazione resa in forma palese a mezzo del sistema elettronico di cui è dotata la sala consiliare che ottiene il seguente risultato:
n. 29 8/9
presenti e votanti: n. 27 con voti favorevoli: n. 27
Gli interventi sono analiticamente riportati nel processo verbale.
***
Allegati:
• pareri di regolarità tecnica e contabile;
• Estratto verbale commissioni
• schema di convenzione con l'Associazione Radioclub Belluno N.O.R.E..
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:
Il Segretario Generale Il Presidente
dott.ssa XXXXXXX XXXXXXXXX avv. RASERA XXXXX XXXXXXXXX
n. 29 9/9
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 505/2015 ad oggetto: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO ATTRAVERSO IL RECUPERO E RIUTILIZZO DELL'AREA DISMESSA DENOMINATA "EX CASERMA PIAVE" - APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE CON ULTERIORI SOGGETTI ASSEGNATARI DEGLI IMMOBILI, PER IL RECUPERO DEGLI STESSI, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLE NN.TT.A. DEL P.R.G. VIGENTE -
X
RADIOCLUB BELLUNO N.O.R.E., ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:
favorevole
contrario con la motivazione:
Belluno, lì 19/05/2015
Sottoscritto dal Dirigente XXXXX XXXXXX
con firma digitale
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 505/2015 ad oggetto: “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO ATTRAVERSO IL RECUPERO E RIUTILIZZO DELL'AREA DISMESSA DENOMINATA "EX CASERMA PIAVE" - APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE CON ULTERIORI SOGGETTI ASSEGNATARI DEGLI IMMOBILI, PER IL RECUPERO DEGLI STESSI, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLE NN.TT.A. DEL P.R.G. VIGENTE -
RADIOCLUB BELLUNO N.O.R.E.”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Belluno, lì 13/05/2015
Sottoscritto dal Dirigente
XXXXXXX XXXXXXXXX
con firma digitale
REP. N.
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI BELLUNO PROVINCIA DI BELLUNO SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA DA REGISTRARE IN CASO D'USO OGGETTO: CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLE NN.TT.A. DEL
P.R.G. VIGENTE, TRA IL COMUNE DI BELLUNO E L'ASSOCIAZIONE RADIOCLUB BELLUNO N.O.R.E. PER IL RECUPERO DELL'HANGAR N.13 SITO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “EX CASERMA PIAVE” IN VIA XXXXXXX XXXXXXXX.
L'anno duemilaquindici(2015) addì …… (…) del mese di ….......
(...) presso la Residenza Municipale del Comune di Belluno, Xxxxxx Xxxxx, 0
XXX
0)XX XXXXXX XX XXXXXXX con sede in Xxxxxx Xxxxx, x. 0, Codice Fiscale 00132550252, rappresentato da.......................
che interviene nel presente atto in qualità di........................., autorizzato ai sensi dell'art. 46 dello Statuto comunale e dell'art. 27 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, nonché dei decreti sindacali ;
E
2)L'ASSOCIAZIONE RADIOCLUB BELLUNO N.O.R.E.con sede in Belluno
via Safforze , Codice Fiscale 93005090258, rappresentata dal
per il Comune di Belluno
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per l'Associazione
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Sig. nato a --------- (--) il (--)
-------- millenovecento------- (19--), che interviene nel presente atto in qualità di --------, autorizzato con
;
PREMESSO CHE:
• con atto di transazione in data 05/04/2012, repertorio notaio Xxxxxxx in Sedico n. 31551 del 05/04/2012 registrato a Belluno il 10/04/2012 al n. 1316 serie 1T, trascritto a Belluno il 11/04/2012 ai nn 4225 e 3437 di formalità,il Comune di Belluno ha acquisito dall'Agenzia del Demanio, per il diritto di proprietà superficiaria (disponendo già della proprietà dell'area), il complesso immobiliare denominato “Xx Xxxxxxx Xxxxx”, xx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, attualmente censito al Catasto Fabbricati al Fg 48, mapp 351, cat B1, cl 1, cons. mc 39706, rendita € 36.911,49.=;
• il compendio, acquisito al patrimonio disponibile del Comune, consta di un vasto appezzamento di terreno urbano (pari a circa 32.000 mq), sul quale sono presenti una serie di edifici con caratteristiche tipologiche e funzionali differenziate, con una consistenza di mc 39.706;
• l'area rientra integralmente tra le z.t.o. F, destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, normate dall'art. 7 delle NN.TT.a. del P.R.G. Vigente;
• con deliberazione del Consiglio Comunale 26/02/2009 n. 8, ai sensi dell'art. 7, par. 6 NN.TT.a. del P.R.G. Vigente è stata modificata l'originaria destinazione F.M dell'area della ex Caserma Piave prevedendo due azzonati: FII (servizi
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tecnologici) nella porzione sud dell'area (ritenuta all'epoca idonea per l'insediamento di un Polo Ecologico Comunale); X.XX (pubblici servizi) per il resto dell'area; una fascia lungo Via Xxxxxxx Xxxxxxxx risulta inoltre classificata quale z.t.o.
F.VV (verde vincolato ambito Variante Veneggia – art. 7,18 NN.TT.a. P.R.G. vigente)e zona di rispetto stradale;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2014 ad oggetto "Modifica destinazione specifica Zona Territoriale Omogenea "F"- art. 7 comma 6 delle Norme Tecniche Attuazione del PRG. - ex Caserma Piave” è stata modificata la specifica destinazione della suddetta zona;
• l'aerea rientra integralmente nella zona di tutela “B” del Piano di Rischio Aeroportuale, di cui alla variante al P.R.G. approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 12/05/2009;
• l'art. 7 delle NN.TT.a del P.R.G. vigente prevede che nelle
Z.T.O. F sia ammesso l'intervento di soggetti, anche privati, subordinato alla stipula di una convenzione e che sulla ammissibilità ed opportunità dell'intervento sotto il profilo del concreto perseguimento dell'interesse pubblico e della garanzia della funzione pubblica, nonchè sui conseguenti contenuti della convenzione si esprima il Consiglio Comunale attraverso apposita deliberazione;
• l'Amministrazione comunale non è in grado di assumere l'impegno finanziario per il recupero e la riqualificazione dell'area e dei fabbricati ai fini della loro utilizzazione;
• nell'ambito delle proprie politiche culturali e sociali basate su solidarietà, pluralismo, sussidiarietà e sul connubio tra ambiente e cultura come mezzo per il miglioramento della qualità della vita, l'Amministrazione Comunale intende promuovere l'avvio di un progetto per l'utilizzo dell'area, mirato all'insediamento di attività/iniziative che rivestano anche un interesse ed una rilevanza di carattere pubblico, con la finalità di incentivare la massima fruizione e valorizzazione del sito in cui insiste la “Ex Caserma Piave”,anche quale luogo di cultura e aggregazione;
• in particolare il Comune intende perseguire i seguenti obiettivi di:
-recupero degli edifici e degli spazi dell'area dell'ex Caserma Piave;
-valorizzazione del mondo del volontariato e dell'associazionismo;
-valorizzazione dei soggetti territoriali che propongano progetti innovativi e sostenibili;
- sviluppo di professionalità di settore ed opportunità di impiego;
- avvio di progettualità diffuse e continuative;
- creazione di uno stretto legame tra Amministrazione e Comunità, che sia espressione di una progettualità complessiva
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di coinvolgimento dei cittadini nella vita della Città;
• con deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 21/03/2014 sono stati approvati lo studio denominato “Ex Caserma Piave – Analisi dello stato di fatto e prospettive di valorizzazione predisposto dal Servizio Opere Pubbliche /Espropri del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Attività Socio-culturali e conservato agli atti del medesimo Servizio nonché lo schema di bando per la presentazione di manifestazioni d'interesse alla realizzazione di progetti nell'ambito dell'area della ex Caserma Piave;
• in data 01/04/2014 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione, da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati, di proposte relative al recupero e all'utilizzo degli edifici presenti nell'area denominata “Ex Caserma Piave”, per la realizzazione di progetti, possibilmente ad alto contenuto di innovazione, e di iniziative ed attività a specifico contenuto culturale, aggregativo, sociale, sportivo, formativo ed imprenditoriale;
• entro il termine previsto dal bando del 31/05/2014 sono pervenute n. 16 manifestazioni di interesse;
• in particolare con nota del 28.05.2014, assunta al prot. Com. n.16130 del 28.05.2014, l'Associazione RadioClub Belluno
N.O.R.E. ha presentato una proposta relativa all'utilizzo di un hangar per riunire in un unico spazio gli automezzi, le apparecchiature ed i materiali dell'associazione, per poter razionalizzare la manutenzione degli stessi e ottimizzare lo svolgimento delle attività, con particolare riferimento a quelle di protezione civile;
• l'associazione, fondata nel 1975, riunisce gli appassionati di telecomunicazioni e svolge da anni una preziosa attività di sperimentazione radioelettrica, radioassistenza a manifestazioni di varia natura e supporto alle autorità preposte alla protezione civile, per conto delle quali cura le comunicazioni di emergenza, anche sulla base di convenzioni con diversi Comuni;
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 28/08/2014 l'Amministrazione ha approvato uno schema tipo di convenzione, in attuazione del principio di sussidiarietà (ai sensi dell’art.118 della Costituzione e dell'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 267/2000) ed ai sensi dell'art. 7 delle NN.TT.a. del
P.R.G. Vigente;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 30.09.2014, come successivamente rettificata con delibera di Consiglio comunale n.60 del 28/11/2014, sono state definite le percentuali di riduzione da applicare al canone di locazione previsto al termine del periodo di recupero dell'investimento effettuato dai soggetti assegnatari;
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 19/09/2014 l'Amministrazione ha stabilito di assegnare all'Associazione RadioClub Belluno N.O.R.E., per la realizzazione del progetto
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per il Comune di Belluno
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per l'Associazione
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presentato, l'hangar n. 13;
• a seguito dell'assegnazione, in data 24.11.2014
l'Associazione RadioClub Belluno N.O.R.E. ha inoltrato l'aggiornamento della precedente proposta, con l'elenco degli interventi previsti per il recupero dell'immobile assegnato ed il relativo piano economico finanziario;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. --- del è
stato approvato il presente schema di convezione;
TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Premesse
Le parti danno atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 - Oggetto
Il COMUNE, come sopra rappresentato, quale proprietario del compendio immobiliare di cui in premessa, autorizza ai fini patrimoniali l'ASSOCIAZIONE RADIOCLUB BELLUNO N.O.R.E. allo svolgimento di lavori di recupero dell'hangar n. 13 (tredici), sito nell'ambito del compendio immobiliare denominato “Ex Caserma Piave” in Via Xxxxxxx Xxxxxxxx, attualmente censito al Catasto Fabbricati al Fg 48, mapp 351 per gli scopi ed alle condizioni indicati nel presente atto.
La presente convenzione in particolare regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Belluno e l'ASSOCIAZIONE RADIOCLUB BELLUNO N.O.R.E. per il recupero, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale ed ai sensi dell'art. 7 delle Nn.Tt.a del P.R.G. vigente, del fabbricato meglio individuato nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera “A”.
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Associazione L'Associazione, preso atto della destinazione urbanistica dell'area e dei vincoli che ne derivano, si obbliga, con oneri finanziari a proprio carico, a far redigere da un Professionista abilitato ed appositamente incaricato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali di cui al precedente art. 2.
L'Associazione provvederà a propria cura e spese alla realizzazione degli interventi di recupero edilizio, secondo quanto previsto nel programma presentato in data 24.11.2014
comportante una spesa presunta di € 25.000,00 (venticinquemila,00).
Il progetto non dovrà prevedere modifiche alle aree libere esterne ai fabbricati, compresi gli interventi sui sottoservizi.
Tali interventi dovranno infatti essere oggetto di un progetto unico riferito ad ognuno degli ambiti identificati nello studio denominato “Ex Caserma Piave – Analisi dello stato di fatto e prospettive di valorizzazione” (predisposto dal Servizio Opere Pubbliche/Espropri del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Attività Socio-culturali), da concordarsi tra i
diversi soggetti assegnatari degli immobili compresi
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nell'ambito.
Il progetto di tali interventi dovrà essere presentato al Comune preliminarmente all'inizio dei lavori sulle aree libere (compresi gli interventi sui sottoservizi), per essere oggetto di specifica valutazione ed autorizzazione, con individuazione del soggetto/dei soggetti responsabili della realizzazione delle opere.
La presente convenzione, approvata ai sensi dell'art.7 delle NN.TT.a. del P.R.G. vigente, legittima i soggetti convenzionati anche all'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi da parte del Comune necessari per la realizzazione delle opere sulle aree libere (compresi gli interventi sui sottoservizi).
La spesa complessiva per la realizzazione delle opere sulle aree libere (compresi gli interventi sui sottoservizi) potrà essere rendicontata dal soggetto/dai soggetti responsabili della realizzazione delle opere(in base agli accordi liberamente definiti tra gli stessi per la realizzazione delle opere e la suddivisione dei relativi costi) e concorrerà di conseguenza alla determinazione degli oneri sostenuti dal soggetto/dai soggetti, ai fini della stipula del successivo atto di locazione dei relativi immobili/dei locali.
Per la realizzazione delle opere sulle aree libere ricadenti nell'ambito delle singole aree di cantiere, i soggetti assegnatari degli immobili dovranno prendere accordi con il soggetto/i soggetti autorizzati alla realizzazione delle stesse.
I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia e previo ottenimento con oneri a carico della Associazione stessa dei provvedimenti autorizzativi da parte del Comune e degli Enti competenti.
Durante l'attuazione delle opere e fino al loro completamento tutti gli oneri di gestione e manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente la realizzazione delle opere sono a totale ed esclusivo carico della Associazione.
L'Associazione si impegna a comunicare al Comune l'avvenuta ultimazione dei lavori.
La procedura per l'aggiornamento delle planimetrie catastali conseguente agli interventi realizzati sarà a cura e spese del Comune.
L'Associazione si impegna a provvedere alla richiesta del certificato di agibilità dei locali, ai sensi dell'art. 25, comma 1 D.P.R. 380/01, o alla dichiarazione del direttore dei lavori (o, qualora non nominato, di un Professionista abilitato) con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ai sensi dell'art. 25, comma 5bis D.P.R. 380/2001.
L'Associazione si assume l'impegno ad iniziare i lavori di manutenzione straordinaria entro 12 (dodici)mesi dalla stipula della presente convenzione,salvo comprovati e documentati impedimenti di natura tecnica, amministrativa o finanziaria
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per il Comune di Belluno
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per l'Associazione
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per i quali il Comune potrà concedere eventuali proroghe.
I lavori dovranno essere completati entro un anno dal loro inizio.
Le spese sostenute per i lavori dovranno essere rendicontate al Comune, ai fini della stipula del successivo contratto di locazione dei locali, entro 60 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
Il corrispettivo di eventuali prestazioni di lavoro volontario non retribuito ed il valore equivalente di eventuali materiali donati o di attrezzature fornite a titolo gratuito saranno stabiliti secondo criteri parametrici, da desumere, in fase di rendicontazione, sulla base dei prezzi indicati nel Prezzario per i Lavori Pubblici della Regione Veneto.
Art. 4 – Durata
La validità della presente convenzione decorre dalla data della stipula della medesima e termina alla data di stipula del contratto di locazione del bene assegnato.
Art. 5 – Utilizzo degli immobili/aree
Il Comune di Belluno concede alla Associazione, per la durata della presente convenzione, la possibilità di accedere agli immobili esclusivamente per la realizzazione dei lavori di cui al programma presentato in data 24.11.2014 , relativamente al solo edificio oggetto di assegnazione.
La violazione di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto della convenzione.
A tal fine in data odierna vengono consegnate le chiavi di accesso al compendio immobiliare e al fabbricato individuato all'art. 2.
L'Associazione potrà accedere al fabbricato oggetto di recupero dall'accesso individuato nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera “B“ e potrà utilizzare e recintare le aree individuate nella medesima planimetria ai fini dell'allestimento del cantiere.
E' fatto divieto di porre alcun ostacolo al transito sulle restanti aree libere.
Art. 6 - Custodia
L’immobile viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto all'Associazione.
L'Associazione è costituita custode dei beni avuti in disponibilità al fine della realizzazione dei lavori di recupero. In tale veste si obbliga a conservarli, custodirli e mantenerli con la diligenza del buon padre di famiglia per tutta la durata della presente convenzione.
Art. 7 - Proprietà del manufatto
A prescindere dagli interventi realizzati, gli immobili rimangono compresi nel patrimonio del Comune.
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Art. 8 – Obblighi del Comune
Il Comune si impegna, successivamente alla presentazione del rendiconto di cui al penultimo comma dell'art. 3, a stipulare con l'Associazione uno specifico contratto di locazione di durata commisurata al recupero dell'investimento effettuato e rendicontato dall'Associazione rispetto al valore del canone annuo di mercato, come determinato in base al valore di stima dell'immobile allo stato attuale desunto dalla relazione di stima del Servizio Patrimonio e Demanio datata 06/11/2014 e conservata agli atti, e comunque per un termine non superiore a 9 anni.
In base alla stima del presunto investimento contenuta nella proposta di intervento inoltrata dall'Associazione , pari ad € 25.000,00 ed al canone di mercato annuo calcolato dal Servizio Patrimonio e Demanio, la durata del contratto di locazione commisurato al recupero dell'investimento, sarà di anni 6, salvo adeguamento a seguito di rendicontazione.
Alla scadenza del contratto di locazione commisurato al recupero dell'investimento,ovvero alla scadenza del termine di
9 anni, l'associazione potrà richiedere la stipula di un nuovo contratto di locazione alle seguenti condizioni di durata e di canone di locazione:
- caso a) qualora sia stato recuperato l'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati:
• canone: il valore del canone di locazione di mercato, al netto di eventuali oneri fiscali, sarà determinato nella misura del 4% del valore di stima dell'immobile dopo la ristrutturazione (risultante dalla somma del valore di stima attuale, come da relazione di stima del Servizio Patrimonio e Demanio datata 06/11/2014 aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti), con una riduzione nella misura del 60% e con conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di Legge;
• durata: 4 anni, con possibilità di rinnovo per successivi 4 anni (con aggiornamento in base all'indice ISTAT FOI);
- caso b) qualora non sia stato recuperato l'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati:
• canone fino al recupero totale dell'importo dei lavori eseguiti e rendicontati: determinato come nel caso precedente, con una percentuale aggiuntiva di riduzione, correlata all'incidenza percentuale dell'importo residuo dei lavori eseguiti e rendicontati, non ancora recuperato, rispetto al valore finale dell'immobile (risultante dalla somma del valore di stima attuale, come da relazione di stima del Servizio Patrimonio e Demanio datata 06/11/2014 aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai
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per il Comune di Belluno
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per l'Associazione
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lavori eseguiti) (con conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di Legge), calcolata secondo la formula: (importo lavori realizzati e rendicontati - importo lavori già recuperato) x 100/ (valore iniziale dell'immobile + importo lavori realizzati e rendicontati);
• canone oltre il termine sopra citato: il valore del canone di locazione di mercato, al netto di eventuali
oneri fiscali, sarà determinato nella misura del 4% del valore di stima dell'immobile dopo la ristrutturazione (risultante dalla somma del valore di stima attuale,come da relazione di stima del Servizio Patrimonio e Demanio datata 06/11/2014 aggiornato in base all'indice ISTAT FOI, e del valore dell'investimento effettuato e rendicontato in base ai lavori eseguiti),con una riduzione nella misura del 60% e conseguente attribuzione di un beneficio economico, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di Legge;
• durata: commisurata ai tempi di recupero dell'intero importo dei lavori eseguiti e rendicontati, con un minimo di 4 anni, con possibilità di rinnovo per successivi 4 anni (con aggiornamento in base all'indice ISTAT FOI).
Ai sensi di quanto disposto dalla delibera C.C. N 45 del 30.09.2014, in caso di concreta ed accertata prestazione da parte dell'ASSOCIAZIONE RADIOCLUB BELLUNO N.O.R.E. di attività utile al funzionamento e alla manutenzione di servizi di rete e degli spazi collettivi, la riduzione del canone di locazione sarà applicata nella misura del 80% rispetto al valore del canone di mercato come definito dai precedenti paragrafi.
L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di autorizzare, prima della ultimazione integrale dei lavori, l'utilizzo dell'immobile assegnato o di porzione di esso, laddove sia verificata da parte dell'Ufficio Tecnico la sussistenza delle condizioni di sicurezza dei suddetti spazi. Ove necessario dovrà essere stipulato uno specifico contratto di locazione relativo a tale porzione, con applicazione del canone di locazione, determinato in base alla suddetta relazione di stima del Servizio Patrimonio e Demanio del 06/11/2014 riferita alla porzione di immobile, commisurato alla porzione utilizzabile e a scomputo della somma investita e rendicontata per la porzione interessata, e comunque per un termine non superiore a 9 anni.
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Art. 9 - Garanzie cauzionali
Considerata la finalità pubblica dell'intervento previsto interamente a carico della Associazione,il Comune di Belluno rinuncia alla fidejussione a garanzia degli adempimenti
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previsti dalla presente convenzione.
L'Associazione si obbliga a produrre prima dell'inizio dei lavori copia della polizza di assicurazione di € 99.000,00 (novantanovemila/00), pari al valore della porzione di immobile assegnato sulla base della stima del 06/11/2014, per danni ad impianti ed opere preesistenti. La stessa verrà svincolata ad ultimazione dei lavori.
L'Associazione si obbliga altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi per tutta la durata della convenzione per l'importo di € 500.000,00.
Art. 10 Verifiche
Il Comune potrà accertare in ogni tempo, anche con l’accesso al luogo, se l'Associazione osserva tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione.
Art. 11– Inadempienze
In caso di inosservanza da parte dell'Associazione contraente degli obblighi assunti con la presente convenzione, il Comune ha facoltà di risolvere anticipatamente la presente convenzione, previa comunicazione scritta all'Associazione medesima preceduta da formale messa in mora, senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo per le opere realizzate.
Art. 12 – Cessione della convenzione
E' fatto espresso divieto alla Associazione di cedere o trasferire a qualsiasi titolo la presente convenzione, fatta salva specifica autorizzazione da parte del Comune. La violazione di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto della convenzione.
Art. 13 Modifiche
Ogni modifica alle condizioni della presente convenzione dovrà avvenire in forma scritta.
Art. 14. Risoluzione anticipata della convenzione
La presente convenzione può essere risolta anticipatamente oltre che per consensuale accordo tra le parti, anche in caso di scioglimento della Associazione.
In tal caso l'Amministrazione comunale rientrerà nella piena disponibilità del bene e nulla sarà dovuto all'Associazione a titolo di indennizzo o recupero per le opere realizzate.
Art. 15 Spese
Tutte le Spese inerenti la stipulazione del presente atto, compresa l'imposta di bollo, sono a carico della Associazione. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.
Ai soli effetti fiscali, il Comune dichiara che il valore del presente contratto è pari a € 25.000,00 (venticinquemila,00).
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per il Comune di Belluno
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per l'Associazione
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Art. 16 Rinvio
Per quanto non previsto e pattuito con la presente convenzione le parti si richiamano le disposizioni, in quanto applicabili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.
Art. 17 Foro competente
Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Belluno.
Art. 18 Domicilio
A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue: Il Comune di Belluno presso la sede Comunale in piazza Duomo, 1 – 00000 Xxxxxxx e l'Associazione presso la sede legale in xxx Xxxxxxxx – XXX 00000 - Xxxxxxx.
Art. 19 Trattamento dei dati personali
Il Comune di Belluno, ai sensi dell'art. 13 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, informa la parte contraente che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
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per l'Associazione
per il Comune di Belluno
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Servizio Segreteria Generale
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 29 del 27/05/2015
OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO ATTRAVERSO IL RECUPERO E RIUTILIZZO DELL'AREA DISMESSA DENOMINATA "EX CASERMA PIAVE" - APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE CON ULTERIORI SOGGETTI ASSEGNATARI DEGLI IMMOBILI, PER IL RECUPERO DEGLI STESSI, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLE NN.TT.A. DEL
P.R.G. VIGENTE - RADIOCLUB BELLUNO N.O.R.E..
D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Belluno, li 09/06/2015
Sottoscritta
dal delegato del Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale