DIP Danni
Il presente Set Informativo contenente:
- DIP Danni
- DIP aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Ultimo aggiornamento:
maggio 2021
Assicurazione redatta secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.
MAPFRE ASISTENCIA Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, è iscritta nell’Elenco I allegato all’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS con il n. I.00042, codice IVASS n. D840R, ed appartenente al Gruppo MAPFRE.
AD USO PUBBLICO
Assicurazione per assistenza stradale
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.
Prodotto: KAIROS RSA LIGHT
MAPFRE ASISTENCIA S.A. è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; in Italia è
iscritta nell’Elenco I allegato all’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La presente Assicurazione prevede una garanzia di Assistenza stradale con prestazioni da erogarsi in natura e consistente nell’aiuto fornito all’Assicurato in difficoltà a causa di evento fortuito del Veicolo su cui viaggiava.
Che cosa è assicurato?
L’Assicurazione fornisce le prestazioni elencate in caso di eventi provocanti l’immobilizzo o l’inutilizzabilità del Veicolo assicurato:
Per tutta l’estensione territoriale dove opera la copertura garantisce:
✓ Soccorso stradale
Per eventi verificatisi a oltre 50 km dal domicilio in Italia dell’Assicurato:
✓ Rientro dei passeggeri o Proseguimento del Viaggio;
✓ Viaggio per il recupero del Veicolo;
✓ Invio di un autista;
✓ Spese d'albergo;
✓ Abbandono legale;
✓ Anticipo di spese di prima necessità. Per eventi avvenuti all’estero:
✓ Anticipo di cauzioni penali e civili;
✓ Anticipo di spese legali;
✓ Invio di parti di ricambio.
Che cosa non è assicurato?
Principali esclusioni dalla copertura.
Sono espressamente esclusi dalla copertura i veicoli:
🗶 di peso a pieno carico superiore ai 35 quintali;
🗶 immatricolati da più di 12 anni;
🗶 con targa non italiana e/o non immatricolati in Italia.
Ci sono limiti di copertura?
Le Prestazioni di cui all’Assicurazione non sono dovute se i Sinistri sono determinati da:
! violazione da parte dell'Assicurato delle normative vigenti per l’abilitazione alla conduzione del Veicolo, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente o con patente non idonea alla conduzione del Veicolo;
! partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, vandalismo;
! terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
Sono previste ulteriori limitazioni, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.
Dove vale la copertura?
✓ La copertura assicurativa ha validità per il territorio di: Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e tutti i Paesi indicati nella Carta Verde del Veicolo assicurato.
Che obblighi ho?
− Alla sottoscrizione dell’Assicurazione si devono fornire alla Compagnia dichiarazioni veritiere, esatte e non reticenti sul Rischio.
− Nel periodo di durata dell’Assicurazione l’Assicurato deve comunicare alla Compagnia i cambiamenti che comportano una riduzione o un aggravamento del Rischio assicurato.
− Devono essere comunicate alla Compagnia l’esistenza e/o la successiva stipula di altre assicurazioni aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx.
− In caso di Sinistro coperto dall’Assicurazione, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, salvo che l’inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa.
Quando e come devo pagare?
Il Premio è unico ed anticipato per tutta la durata della copertura assicurativa; esso deve essere versato alla Compagnia al momento della stipula dell’Assicurazione.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa decorre dalle ore 00.00 del giorno di firma del Certificato di Assicurazione se il Premio è stato pagato; altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto, ed avrà durata pari a pari a 12, 24, 36, 48 o 60 mesi a seconda di quanto prescelto dal Contraente.
Alla scadenza la copertura assicurativa non si rinnova tacitamente.
La copertura assicurativa, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente, senza diritto alla restituzione del Premio non goduto, in caso di vendita o trasferimento di proprietà da parte dell’Assicurato del Veicolo assicurato.
Come posso disdire la polizza?
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento dell’indennizzo/erogazione della prestazione o dalla contestazione del Sinistro/rifiuto della prestazione, ciascuna parte ha facoltà di recedere dall’Assicurazione, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
In tale caso, l’Assicurazione cesserà 30 giorni dopo la data di spedizione della comunicazione di recesso.
In caso di durata della copertura assicurativa superiore a 12 mesi, il Contraente ha facoltà di recedere dall’Assicurazione in occasione di ogni ricorrenza annuale della copertura assicurativa successiva alla prima e con effetto dalla fine dell’annualità in corso, inviando comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale stessa.
Il recesso nelle ipotesi sopra indicate determina la restituzione al Contraente del Premio corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento, da parte dell’Assicuratore, della comunicazione di recesso.
Assicurazione per assistenza stradale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. Prodotto: KAIROS RSA LIGHT
Data: maggio 2021
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
MAPFRE XXXXXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, X.X. (di seguito indicata come “MAPFRE ASISTENCIA”) è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; Xxxxxx Xxxxxx, x. xxxxxx 00; XXX 00000; xxxxx Xxxxxxx (XX); tel. x00 000 0000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
MAPFRE ASISTENCIA fa parte del Gruppo MAPFRE, sede legale in Spagna, x/x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxxxxxxx, sede secondaria in Italia in Xxxxxx Xxxxxx, x. 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), telefono x00 000 0000000, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, PEC: xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, in Italia è iscritta nell’Elenco I allegato all’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS X000X.
XXXXXX XXXXXXXXXX opera in Italia in Regime di Stabilimento. Il controllo sull'attività assicuratrice di MAPFRE ASISTENCIA compete al Regno di Spagna, attraverso il “Ministerio de Economía y Hacienda” – e, in particolare, alla “Dirección General de Seguros” – e all’IVASS nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l’Autorità di vigilanza competente.
L’ammontare del patrimonio netto di MAPFRE ASISTENCIA, evidenziato nell’ultimo bilancio approvato, è pari a Euro 163.162.000 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 170.670.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 16.866.000.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 146,10% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di MAPFRE ASISTENCIA al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx
Al contratto si applica la legge italiana.
L’Assicurazione fornisce le prestazioni elencate alle seguenti condizioni e limiti in caso di eventi provocanti l’immobilizzo o l’inutilizzabilità del Veicolo assicurato:
Per tutta l’estensione territoriale dove opera la copertura garantisce:
✓ Soccorso stradale in caso di: Guasto; Incidente Stradale; foratura o scoppio dello pneumatico; esaurimento del carburante o errato fornimento; esaurimento della batteria; perdita o rottura delle chiavi; Incendio. La Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, alternativamente:
- a effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza;
- a organizzare il traino del Veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, alla più vicina officina in grado di effettuare la riparazione.
L’eventuale eccedenza di costo per il traino sino alla diversa officina indicata e richiesta dall’Assicurato, resta a carico dell’Assicurato stesso.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo della prestazione fino ad un Massimale di Euro 130,00 per i Veicoli con peso inferiore a 25 quintali e di Euro 180,00 per i Veicoli con peso compreso tra 25 e 35 quintali.
Per eventi verificatisi a oltre 50 km dal domicilio in Italia dell’assicurato:
✓ Rientro dei passeggeri o Proseguimento del Viaggio: in caso di Guasto, Incidente stradale, tentato Furto o Rapina, Furto o Rapina parziale o totale con ritrovamento o Incendio, che immobilizzi il Veicolo per oltre 2 giorni se in Italia o 5
Che cosa è assicurato?
giorni se all’Estero, oppure in caso di Furto o Rapina totale del Veicolo medesimo senza ritrovamento, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri del Veicolo alternativamente:
- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario ordinario di prima classe;
- un’autovettura sostitutiva fino a 1.200 cc di cilindrata, senza autista, a chilometraggio illimitato, compatibilmente con le disponibilità della stazione di noleggio e con le specifiche modalità contrattuali applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, per permettere loro di raggiungere il proprio domicilio in Italia o di proseguire il loro viaggio.
La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino al Massimale di Euro 360 per Sinistro complessivo per tutte le persone a bordo del Veicolo ed anno assicurativo.
Il proseguimento del Viaggio è riconosciuto solo qualora la destinazione finale del viaggio risulti più vicina al luogo del verificarsi del Sinistro rispetto al domicilio in Italia dell’Assicurato.
✓ Viaggio per il recupero del Veicolo qualora:
- a seguito di Incendio, Guasto, Incidente stradale, Furto parziale o tentato o Rapina parziale o tentata, il Veicolo rimanga immobilizzato in Italia per oltre 2 giorni o all’Estero per oltre 5 giorni;
- in caso di Furto o Rapina il Veicolo sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato compiuto il reato successivamente alla prosecuzione del viaggio o al rientro al domicilio in Italia dell’Assicurato,
la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato o di una persona a sua scelta un biglietto aereo in classe economica o ferroviario ordinario di prima classe di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato.
La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino al Massimale di Euro 150,00 per Sinistro ed anno assicurativo. In ogni caso la prestazione verrà erogata esclusivamente a condizione che il Veicolo si in grado di circolare autonomamente;
✓ Invio di un autista: qualora a seguito di Incidente stradale, l’Assicurato subisca un infortunio che gli impedisca di guidare del Veicolo e contestualmente nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati per ragioni oggettive (ad esempio soggetti sprovvisti di patente) sia in grado di guidare la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per il trasferimento del Veicolo stesso al domicilio in Italia dell’Assicurato.
In aggiunta a quanto sopra e limitatamente al territorio Estero la prestazione è operante anche qualora l’Assicurato conducente smarrisca o subisca il Furto della patente di guida e nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni oggettive.
✓ Spese d'albergo: qualora in caso di Guasto, Incidente stradale, Furto o Rapina tentati parziali, Incendio, il Veicolo resti immobilizzato e non possa essere riparato entro la giornata, la Struttura Organizzativa ricercherà e prenoterà un albergo in loco, tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione per il conducente ed i passeggeri del Veicolo, fino al Massimale complessivo di Euro 250,00 per Sinistro ed anno assicurativo e per tutte le persone coinvolte;
✓ Abbandono legale: qualora a seguito di Guasto, Incidente stradale o Incendio il Veicolo assicurato il Veicolo subisca danni i cui costi di riparazione superino il valore commerciale del Veicolo stesso risultante dalla valutazione di Quattroruote Professional, e l’Assicurato intenda procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del Veicolo, la Struttura Organizzativa, e previo invio da parte dell’Assicurato di perizia tecnica attestante il valore del Veicolo e i costi di riparazione, organizzerà il recupero del Veicolo mediante carro-attrezzi e la sua demolizione.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo con carro-attrezzi, alla cancellazione delle targhe al PRA, alla demolizione del Veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del Veicolo dal momento in cui l’Assicurato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso;
✓ Anticipo di spese di prima necessità: qualora a seguito di Guasto, Incendio, Furto o Rapina tentata o parziale, Incidente stradale occorsi al Veicolo assicurato, l’Assicurato debba sostenere delle spese di prima necessità impreviste a cui non possa provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito l’importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 300,00 per Sinistro ed anno assicurativo. L’Assicurato deve rimborsare l’importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all’importo anticipato.
Per eventi avvenuti all’estero:
✓ Anticipo di cauzioni penali e civili: qualora in caso di Incidente stradale al Veicolo, l’Assicurato si trovi in stato di fermo giudiziario o arresto e non possa provvedere direttamente e immediatamente al pagamento di eventuali cauzioni penali o civili, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito il relativo importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 5.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo. L’Assicurato deve rimborsare l’importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all’importo anticipato;
✓ Anticipo di spese legali: qualora in caso di Incidente stradale al Veicolo, l’Assicurato si trovi in stato di fermo giudiziario o arresto e non possa provvedere direttamente e immediatamente al pagamento dell’onorario di un legale, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito il relativo importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 1.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo. L’Assicurato deve rimborsare l’importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all’importo anticipato;
✓ Invio di parti di ricambio: qualora in conseguenza di Guasto, Incidente stradale, Furto o Rapina tentato o parziale, Incendio, le parti di ricambio indispensabili alla riparazione del Veicolo non possano essere reperite sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà, previa dimostrazione dell’impossibilità a reperirle, ad inviarle con il mezzo più
rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e delle parti di ricambio di veicoli in particolare. La prestazione viene erogata a condizione che le parti di ricambio siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio, entro il termine massimo di 30 giorni, l’Assicurato dovrà rimborsare il costo delle parti di ricambio e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione resteranno a carico della Compagnia.
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura?
Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, limitazioni. Le prestazioni di cui all’Assicurazione non sono dovute se i Sinistri sono determinati da:
! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
! dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria;
! tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
! guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nello stato dove si verifica il fatto) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
! frode o possesso illegale del Veicolo;
! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
! trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente codice della strada;
! circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
! uso improprio del Veicolo rispetto a quanto indicato nel libretto d’uso e manutenzione del Veicolo stesso;
! trasporto di persone in numero superiore o con modalità differenti rispetto a quanto sia previsto dalla legge e a cui il Veicolo sia abilitato.
! Le prestazioni non sono altresì fornite in quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
! In ogni caso è escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al cattivo funzionamento del Veicolo e/o ad altre conseguenze del Guasto, ad esempio perdita di opportunità commerciali a causa della indisponibilità del Veicolo per Sinistro.
Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, limitazioni relative alle singole prestazioni di cui all’Assicurazione:
! Soccorso stradale: sono esclusi e a carico dell’Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione dei danni o guasti subiti dal Veicolo, il costo del carburante ed ogni altra spesa di riparazione. La prestazione non è dovuta qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorso fuoristrada). Le eventuali spese di deposito e custodia del Veicolo sono a carico dell’Assicurato. Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo.
! Rientro dei passeggeri o Proseguimento del Viaggio: Sono esclusi dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l’eventuale eccedenza al Massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- la penalità risarcitoria danni e furto, qualora l’Assicurato abbia danneggiato o subito il furto dell’autovettura a noleggio;
- i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi, quali catene da neve, seggiolini per bambini, portapacchi ecc.;
! Invio di un autista: sono esclusi e restano in ogni caso a carico dell’Assicurato i costi del carburante, gli eventuali pedaggi ed ogni altra spesa;
! Spese d'albergo: la prestazione non è cumulabile con le prestazioni di rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio, viaggio per il recupero del Veicolo o l’invio di un autista;
! Abbandono legale: qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimarrà a carico dell’Assicurato, Altri eventuali costi di deposito rimarranno a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento;
! Anticipo di spese di prima necessità: la prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato. La prestazione non è erogata se il
trasferimento di valuta all’Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello stato in cui si trova l’Assicurato.
! Anticipo di cauzioni penali e civili: la prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato. La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all’Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello stato in cui si trova l’Assicurato;
! Anticipo di spese legali: la prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato. La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all’Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello stato in cui si trova l’Assicurato.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro coperto dall’Assicurazione, prima di assumere ogni diversa iniziativa, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa della Compagnia per la risoluzione della situazione di difficoltà. Ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, l'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza. In caso di oggettiva e comprovata impossibilità, dovuta a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa, l’Assicurato potrà richiedere il rimborso per le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, nei casi e nei limiti previsti dalla presente Assicurazione. A tal fine, la Compagnia chiederà all’Assicurato l’invio delle fatture o ricevute fiscali e di ogni ulteriore documentazione utile a provare il Sinistro e le prestazioni da parte di fornitori che l’Assicurato abbia reperito autonomamente. |
Assistenza diretta/in convenzione: le seguenti Prestazioni sono fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia: il soccorso stradale, il rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio, il viaggio per il recupero del Veicolo, l’invio di un autista, l’abbandono legale, l’invio di parti di ricambio. | |
Gestione da parte di altre imprese: non sono presenti altre eventuali compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione: I diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell’Assicurato e del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell’Assicuratore (ad esempio targa comunicata nel modulo di inserimento relativa a un Veicolo adibito ad uso privato; targa reale al momento del Sinistro relativa ad un Veicolo adibito ad uso commerciale) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. In caso di variazione del Rischio, quale a titolo esemplificativo e non limitativo la variazione dell’uso del Veicolo, l’Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all’Assicuratore. In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. In caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa. In caso di aggravamento del Rischio, l’Assicuratore ha diritto di recedere dall’Assicurazione. Qualora l’Assicurato o il Contraente non comunichino l’aggravamento alla Compagnia, in caso di Sinistro, l’Assicuratore non erogherà le prestazioni di Assistenza nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. |
Obblighi dell’impresa | L’Assicuratore si impegna, con autonoma organizzazione di propri mezzi e personale, ad erogare le prestazioni alla presente Assicurazione, consistenti nell’aiuto fornito all’Assicurato in difficoltà a causa dell’immobilizzo o inutilizzabilità del Veicolo su cui viaggiava in seguito a Sinistro, con autonoma organizzazione di propri mezzi e personale, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alle singole prestazioni. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | I mezzi di pagamento ammessi sono: carta di credito o bonifico bancario sui conti correnti separati intestati all’intermediario di assicurazioni in tale qualità; il pagamento in contanti è consentito solo se l’importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00. |
Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. | |
Rimborso | Non sono presenti casi in cui il contraente ha diritto al rimborso del premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Sospensione | Non è possibile sospendere la garanzia. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
L’Assicurazione è destinata a coloro che desiderano ricevere Assistenza in caso di difficoltà a causa dell’immobilizzo o inutilizzabilità del Veicolo su cui viaggiavano in seguito a Sinistro.
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 44,36% calcolato sul Premio lordo.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all’Assicuratore all’Ufficio Reclami con le seguenti modalità: • lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 00000 Xxxxxxx (XX) • telefax al numero x00 000 0000000 • e-mail all'indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxx • PEC all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. I reclami dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico - il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell’evento; - individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela - ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze. La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx È possibile presentare un reclamo all’Autorità di vigilanza del Paese d’origine dell’Assicuratore che è il “Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx y Fondos de Pensiones” (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione). I reclami potranno essere trasmessi con comunicazione in formato cartaceo indirizzata a “Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx y Fondos de Pensiones”, c/o Paseo de la Xxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx), oppure con comunicazione in formato elettronico, attraverso la pagina internet xxx.xxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/ |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
INDICE
GLOSSARIO 1 di 1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COSA È ASSICURATO
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione 1 di 8
Art. 2 Prestazioni 1 di 8
2.1 PRESTAZIONI FORNITE PER TUTTA L’ESTENSIONE TERRITORIALE
2.1.a) Soccorso stradale 1 di 8
2.2 PRESTAZIONI FORNITE UNICAMENTE PER EVENTI CHE SI VERIFICANO A OLTRE 50 KM DAL DOMICILIO IN ITALIA DELL'ASSICURATO
2.2.a) Rientro dei passeggeri o Proseguimento del viaggio 2 di 8
2.2.b) Viaggio per il recupero del Veicolo 2 di 8
2.2.c) Invio di un autista 2 di 8
2.2.d) Spese d'albergo 2 di 8
2.2.e) Abbandono Legale 3 di 8
2.2.f) Anticipo di spese di prima necessità 3 di 8
2.3) PRESTAZIONI FORNITE ESCLUSIVAMENTE ALL'ESTERO
2.3.a) Anticipo di cauzioni penali e civili 3 di 8
2.3.b) Anticipo di spese legali 4 di 8
2.3.c) Invio di parti di ricambio 4 di 8
ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA
Art. 3 Esclusione di compensazioni alternative 4 di 8
Art. 4 Esclusioni generali 4 di 8
Art. 5 Esclusioni specifiche 5 di 8
DOVE VALE LA COPERTURA
Art. 6 Estensione territoriale 5 di 8
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 7 Modalità per la richiesta di assistenza – Obblighi in caso di sinistro 5 di 8
QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO
Art. 8 Pagamento del Premio 6 di 8
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA
Art. 9 Decorrenza, durata e cessazione dell’Assicurazione 6 di 8
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 10 Diritto di recesso 6 di 8
Art. 11 Comunicazioni – Elezione di domicilio 7 di 8
Art. 12 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio 7 di 8
Art. 13 Altre assicurazioni 7 di 8
Art. 14 Rinuncia al diritto di surrogazione 7 di 8
Art. 15 Cessione dei diritti 7 di 8
Art. 16 Prescrizione 7 di 8
Art. 17 Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione 7 di 8
Art. 18 Foro competente 8 di 8
Art. 19 Clausola Broker 8 di 8
ALLEGATO 1 – PREMI 1 di 1
ALLEGATO 2 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE KAIROS RSA LIGHT 1 di 2
ALLEGATO 3 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI 1 di 2
GLOSSARIO
Assicurato: il soggetto il cui interesse è coperto dall’Assicurazione, ovvero il conducente del Veicolo sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo del Veicolo stesso.
Assicuratore/Compagnia/MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE XXXXXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, S.A., con sede legale in Spagna, x/x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxxxxxxx, e sede secondaria sita in Italia in Xxxxxx Xxxxxx,
x. 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.
Assicurazione: il contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra l’Assicuratore, il Contraente e l’Assicurato.
Assistenza: le attività di assistenza all’Assicurato, che sia in difficoltà a causa di evento fortuito, erogate in natura da MAPFRE ASISTENCIA tramite la propria la Struttura Organizzativa.
Certificato di Assicurazione: il modulo sottoscritto dall’Assicurato che formalizza la copertura assicurativa sul Veicolo assicurato.
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione con l’Assicuratore.
Estero: tutti i paesi indicati nella carta verde del Veicolo assicurato, con l’esclusione di Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto il Veicolo assicurato.
Guasto: il danno subito da uno o più componenti del Veicolo, in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento, che renda impossibile l’utilizzo del Veicolo in condizioni normali e di sicurezza. Non sono considerati Guasti gli immobilizzi del Veicolo necessari per le operazioni di manutenzione periodica previste dalla casa costruttrice, di montaggio di accessori, di campagne di richiamo effettuate dalla casa costruttrice.
Incendio: fenomeno di combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che determini danni tali da rendere il Veicolo non marciante.
Incidente stradale: qualsiasi evento accidentale accaduto durante la circolazione stradale – quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al Veicolo danni che ne determinino l’immobilizzo immediato oppure ne consentano la marcia in condizioni non di sicurezza o con il rischio di aggravamento del danno.
Massimale: somma, espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino al cui raggiungimento la Compagnia presta le coperture assicurative previste dall’Assicurazione.
MAPFRE ASSISTANCE: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l’Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.
Rapina: il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque che, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Ai fini dell’Assicurazione è imprescindibile che sia fatta regolare denuncia del reato presso le autorità competenti.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
Struttura Organizzativa: la struttura di MAPFRE ASISTENCIA, costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dall’Assicurazione, e che gestisce il contatto con l’Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste dall’Assicurazione.
Veicolo: autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore di peso massimo a pieno carico inferiore o pari a 35 quintali, con targa italiana, immatricolato in Italia, con anzianità massima di 12 anni dalla data della prima immatricolazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione
COSA È ASSICURATO
MAPFRE ASISTENCIA si impegna ad erogare a favore dell’Assicurato i servizi di Assistenza stradale e mobilità alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.
In particolare, nell’espletamento delle prestazioni oggetto dell’Assicurazione, MAPFRE ASISTENCIA si impegna a:
a) fornire le proprie prestazioni all’Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa di Assistenza;
b) coordinare gli interventi delle officine mobili preposte da MAPFRE ASISTENCIA all’Assistenza;
c) mettere a disposizione un numero di linee telefoniche adeguato ai volumi di traffico telefonici previsti;
d) garantire che nell’erogazione delle prestazioni, rispetterà tutte le norme in materia di sicurezza e tutte le previsioni di legge e regolamenti applicabili in materia.
Art. 2 – Prestazioni
In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa con le modalità indicate all’art. 7 della Sezione “Cosa fare in caso di Sinistro”, prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.
L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza, salvo che l’inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore.
Al verificarsi di un Sinistro, l’Assicuratore si impegna ad eseguire le prestazioni di seguito specificate nei punti da 2.1.a) a 2.3.c), alle condizioni e con i limiti indicati:
2.1 PRESTAZIONI FORNITE PER TUTTA L’ESTENSIONE TERRITORIALE
2.1.a) Soccorso stradale
Qualora il Veicolo rimanga immobilizzato o danneggiato in modo tale da non poter circolare in sicurezza in seguito a:
1) Guasto;
2) Incidente Stradale;
3) foratura o scoppio dello pneumatico;
4) esaurimento del carburante o errato fornimento;
5) esaurimento della batteria;
6) perdita o rottura delle chiavi;
7) Incendio;
la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, alternativamente:
− a effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza;
− a organizzare il traino del Veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, alla più vicina officina in grado di effettuare la riparazione.
L’eventuale eccedenza di costo per il traino sino alla diversa officina indicata e richiesta dall’Assicurato, resta a carico dell’Assicurato stesso.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo della prestazione fino ad un Massimale di Euro 130,00 per i Veicoli con peso inferiore a 25 quintali e di Euro 180,00 per i Veicoli con peso compreso tra 25 e 35 quintali.
Si intendono ricomprese le spese per il recupero fuori strada del Veicolo, ove il recupero stesso possa essere effettuato dal mezzo di soccorso ordinario intervenuto; sono invece escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali (mezzi di massa complessiva superiore alle 10 tonnellate), anche se questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Veicolo.
Le prestazioni non sono dovute qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorso fuoristrada).
Sono a carico dell’Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione dei danni o guasti subiti dal Veicolo, il costo del carburante ed ogni altra spesa di riparazione.
Le eventuali spese di deposito e custodia del Veicolo sono a carico dell’Assicurato.
2.2 PRESTAZIONI FORNITE UNICAMENTE PER EVENTI CHE SI VERIFICANO A OLTRE 50 KM DAL DOMICILIO IN ITALIA DELL'ASSICURATO
2.2.a) Rientro dei passeggeri o Proseguimento del viaggio
In caso di Guasto, Incidente stradale, tentato Furto o Rapina, Furto o Rapina parziale o totale con ritrovamento del Veicolo o Incendio, che immobilizzi il Veicolo per oltre 2 giorni se in Italia o 5 giorni se all’Estero, oppure in caso di Furto o Rapina totale del Veicolo medesimo senza ritrovamento, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri del Veicolo alternativamente:
− un biglietto aereo di classe economica o ferroviario ordinario di prima classe;
− un’autovettura sostitutiva fino a 1.200 cc di cilindrata, senza autista, a chilometraggio illimitato, compatibilmente con le disponibilità della stazione di noleggio e con le specifiche modalità contrattuali applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, per permettere loro di raggiungere il proprio domicilio in Italia o di proseguire il loro viaggio.
Sono esclusi dalla prestazione:
− le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
− le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie;
− le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
− l’eventuale eccedenza al Massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
− la penalità risarcitoria danni e furto, qualora l’Assicurato abbia danneggiato o subito il furto dell’autovettura a noleggio;
− i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi, quali catene da neve, seggiolini per bambini, portapacchi ecc.
La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino al Massimale di Euro 360,00 per Sinistro complessivo per tutte le persone a bordo del Veicolo ed anno assicurativo.
Il proseguimento del Viaggio è riconosciuto solo qualora la destinazione finale del viaggio risulti più vicina al luogo del verificarsi del Sinistro rispetto al domicilio in Italia dell’Assicurato.
2.2.b) Viaggio per il recupero del Veicolo
Qualora
- a seguito di Incendio, Guasto, Incidente stradale, Furto parziale o tentato o Rapina parziale o tentata, il Veicolo rimanga immobilizzato in Italia per oltre 2 giorni o all’Estero per oltre 5 giorni;
- in caso di Furto o Rapina il Veicolo sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato compiuto il reato successivamente alla prosecuzione del viaggio o al rientro al domicilio in Italia dell’Assicurato,
la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato o di una persona a sua scelta un biglietto aereo in classe economica o ferroviario ordinario di prima classe di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato.
La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino al Massimale di Euro 150,00 per Sinistro ed anno assicurativo.
In ogni caso la prestazione sarà erogata esclusivamente a condizione che il Veicolo sia in grado di circolare autonomamente.
2.2.c) Invio di un autista
Qualora a seguito di Incidente stradale, l’Assicurato subisca un infortunio che gli impedisca di guidare del Veicolo e contestualmente nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati per ragioni oggettive (ad esempio soggetti sprovvisti di patente) sia in grado di guidare la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per il trasferimento del Veicolo stesso al domicilio in Italia dell’Assicurato.
In aggiunta a quanto sopra e limitatamente al territorio Estero la prestazione è operante anche qualora l’Assicurato conducente smarrisca o subisca il furto o il ritiro della patente di guida e nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni oggettive.
Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato i costi del carburante, gli eventuali pedaggi ed ogni altra spesa.
2.2.d) Spese d'albergo
La presente prestazione viene erogata in alternativa alle prestazioni di cui ai punti 2.2.a), 2.2.b) e 2.2.c.).
Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente stradale, Furto o Rapina tentati parziali, Incendio, il Veicolo resti immobilizzato e non possa essere riparato entro la giornata, la Struttura Organizzativa ricercherà e prenoterà un albergo in loco, tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione per il conducente ed i passeggeri del Veicolo, fino al Massimale complessivo di Euro 250,00 per Sinistro ed anno assicurativo e per tutte le persone coinvolte.
2.2.e) Abbandono Legale
Qualora a seguito di Guasto, Incidente stradale o Incendio il Veicolo assicurato il Veicolo subisca danni i cui costi di riparazione
superino il valore commerciale del Veicolo stesso risultante dalla valutazione di Quattroruote Professional, e l’Assicurato intenda procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del Veicolo, la Struttura Organizzativa, previo invio da parte dell’Assicurato di perizia tecnica attestante il valore del Veicolo e i costi di riparazione, organizzerà il recupero del Veicolo mediante carro-attrezzi e la sua demolizione.
Qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimarrà a carico dell’Assicurato, che dovrà provvedere direttamente al pagamento del soccorritore intervenuto.
Al momento della richiesta della prestazione, l’Assicurato dovrà consegnare la seguente documentazione:
− preventivo di riparazione del Veicolo, perizia e altro documento comprovante il Sinistro;
− libretto di circolazione in originale del Veicolo;
− foglio complementare / certificato di proprietà in originale del Veicolo;
− targhe del Veicolo;
− in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l’Assicurato dovrà fornire l’originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti, e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal PRA;
− copia del Codice Fiscale e del documento di identità valido dell’intestatario del Veicolo al PRA;
− copia del documento di identità valido dell’incaricato alla consegna del Veicolo assicurato, qualora questi sia diverso dall’intestatario al PRA;
− auto certificazione che il Veicolo non sia sottoposto a fermi amministrativi/giudiziari;
− Comunicazione di eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto ed assicurazioni, al fine di poter procedere all’espletamento delle pratiche in tempo utile.
Il mancato invio dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo entro 10 giorni dalla richiesta, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
La Struttura Organizzativa organizzerà il recupero del Veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha fornito i documenti indicati sopra.
Il demolitore incaricato dalla Struttura Organizzativa prenderà in carico il Veicolo, rilasciando apposita dichiarazione di presa in carico a norma di legge; successivamente invierà all’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione al PRA tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo con carro-attrezzi (mentre rimarranno a carico dell’Assicurato il costo del recupero con mezzi eccezionali, come sopra indicato), alla cancellazione delle targhe al PRA, alla demolizione del Veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del Veicolo dal momento in cui l’Assicurato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso.
Altri eventuali costi di deposito rimarranno a carico dell’Assicurato, che dovrà provvedere al pagamento.
2.2.f) Anticipo di spese di prima necessità
Qualora a seguito di Guasto, Incendio, Furto o Rapina tentata o parziale, Incidente stradale occorsi al Veicolo assicurato, l’Assicurato debba sostenere delle spese di prima necessità impreviste a cui non possa provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito l’importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 300,00 per Xxxxxxxx ed anno assicurativo.
La prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all’Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello stato in cui si trova l’Assicurato.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’importo richiesto e la causa che ha determinato l’esigenza di sostenere le spese di prima necessità, inviando documentazione giustificativa, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato deve rimborsare l’importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all’importo anticipato.
2.3) PRESTAZIONI FORNITE ESCLUSIVAMENTE ALL'ESTERO
2.3.a) Anticipo di cauzioni penali e civili
Qualora in caso di Incidente stradale al Veicolo, l’Assicurato si trovi in stato di fermo giudiziario o arresto e non possa provvedere direttamente e immediatamente al pagamento di eventuali cauzioni penali o civili, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito il relativo importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 5.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.
La prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all’Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello stato in cui si trova l’Assicurato.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’importo richiesto, inviando copia della documentazione a supporto, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato deve rimborsare l’importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all’importo anticipato.
2.3.b) Anticipo di spese legali
Qualora in caso di Incidente stradale al Veicolo, l’Assicurato si trovi in stato di fermo giudiziario o arresto e non possa provvedere direttamente e immediatamente al pagamento dell’onorario di un legale, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito il relativo importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 1.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.
La prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all’Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nello stato in cui si trova l’Assicurato.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’importo richiesto, inviando copia della documentazione a supporto, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato deve provvedere a rimborsare l’importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all’importo anticipato.
2.3.c) Invio di parti di ricambio
Qualora in conseguenza di Guasto, Incidente stradale, Furto o Rapina tentato o parziale, Incendio, le parti di ricambio indispensabili alla riparazione del Veicolo non possano essere reperite sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà, previa dimostrazione dell’impossibilità a reperirle, ad inviarle con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e delle parti di ricambio di veicoli in particolare.
La prestazione viene erogata a condizione che le parti di ricambio siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
Al rientro dal viaggio, entro il termine massimo di 30 giorni, l’Assicurato dovrà rimborsare il costo delle parti di ricambio e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione resteranno a carico della Compagnia.
ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA
Art. 3 – Esclusione di compensazioni alternative
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, MAPFRE ASISTENCIA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Qualora l’Assicurato si avvalga di uno o più servizi non previsti dalla presente Assicurazione, MAPFRE ASISTENCIA non sarà tenuta ad alcun titolo, nei confronti di alcun soggetto, al pagamento e/o al rimborso delle relative spese e oneri.
Art. 4 – Esclusioni generali
La copertura assicurativa non opera e le prestazioni non sono dovute in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:
• violazione da parte dell'Assicurato delle normative vigenti per l’abilitazione alla conduzione del Veicolo, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente o con patente non idonea alla conduzione del Veicolo;
• partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
• atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, vandalismo;
• terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
• sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
• dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria;
• tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
• guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nello stato dove si verifica il fatto) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• frode o possesso illegale del Veicolo;
• trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
• trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente codice della strada;
• circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
• uso improprio del Veicolo rispetto a quanto indicato nel libretto d’uso e manutenzione del Veicolo stesso;
• trasporto di persone in numero superiore o con modalità differenti rispetto a quanto sia previsto dalla legge e a cui il Veicolo sia abilitato.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
In ogni caso è escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al cattivo funzionamento del Veicolo e/o ad altre conseguenze del Guasto, ad esempio perdita di opportunità commerciali a causa della indisponibilità del Veicolo per Sinistro.
MAPFRE ASISTENCIA è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare o ritardi una qualsiasi delle prestazioni specificamente previste nel contratto.
MAPFRE ASISTENCIA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.
Art. 5 – Esclusioni specifiche
Le esclusioni specifiche relative alle singole prestazioni sono indicate nell’art. 2 della Sezione “Cosa è assicurato”.
Art. 6 – Estensione territoriale
DOVE VALE LA COPERTURA
Per Estensione Territoriale s’intendono i Paesi, ove si è verificato l’evento e in cui conseguentemente devono essere fornite le prestazioni, qui di seguito elencati: Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e tutti i paesi indicati nella carta verde del Veicolo assicurato.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 7 – Modalità per la richiesta di assistenza – Obblighi in caso di sinistro
In caso di Sinistro coperto dall’Assicurazione, prima di assumere ogni diversa iniziativa, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.
Ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, l'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza.
Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, l’Assicurato dovrà telefonare al seguente numero:
800 60 10 85
x00 000 0000000
In ogni caso dovrà comunicare:
• Numero di targa, marca e modello del Veicolo a cui prestare Assistenza;
• Dati completi dell’Assicurato che necessita di Assistenza;
• Indirizzo del luogo in cui si trova il Veicolo;
• Descrizione del problema tecnico che ha determinato il fermo del Veicolo e ogni notizia utile per l’Assistenza;
• prestazioni richieste;
• Recapito telefonico sul quale la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.
La Struttura Organizzativa, al fine di poter erogare le prestazioni previste dall’Assicurazione, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, del suo
consenso. Pertanto l'Assicurato, contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati, così come indicato nell'informativa al trattamento dei dati di seguito riportata.
In caso di oggettiva e comprovata impossibilità, dovuta a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa, l’Assicurato potrà richiedere il rimborso per le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, nei casi e nei limiti previsti dalla presente Assicurazione. A tal fine, la Compagnia chiederà all’Assicurato l’invio, secondo le modalità indicate nell’art. 11 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”, delle fatture o ricevute fiscali e di ogni ulteriore documentazione utile a provare il Sinistro e le prestazioni da parte di fornitori che l’Assicurato abbia reperito autonomamente.
Art. 8 – Pagamento del Premio
QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO
Il Premio, comprensivo di imposte assicurative, unico ed anticipato, è calcolato in funzione della durata della copertura assicurativa ed è indicato nell’Allegato 1.
Il Premio sarà versato dal Contraente a mani dell’intermediario di assicurazioni al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, mediante carta di credito o bonifico bancario sui conti correnti separati intestati all’intermediario stesso in tale qualità; il pagamento in contanti è consentito solo se l’importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00.
In caso di mancato pagamento, totale o parziale, del Premio, la copertura assicurativa è sospesa a tempo indefinito fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale riprenderà effetto.
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA
Art. 9 – Decorrenza, durata e cessazione dell’Assicurazione
L’Assicurazione decorre dalle ore 00.00 del giorno di firma del Certificato di Assicurazione se il Premio è stato pagato; altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto, ed avrà durata pari a 12, 24, 36, 48 o 60 mesi a seconda di quanto prescelto dal Contraente.
Alla scadenza l’Assicurazione non si rinnova tacitamente.
L’Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente, senza diritto alla restituzione del Premio non goduto, in caso di vendita o trasferimento di proprietà da parte dell’Assicurato del Veicolo assicurato.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 10 – Diritto di recesso
• Il Contraente può recedere dall’Assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 (trenta) giorni dalla data di effetto dell’Assicurazione, dandone comunicazione all’Assicuratore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx con effetto dalle ore 24.00 del giorno dell’invio della comunicazione di recesso.
• Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento dell’indennizzo/erogazione della prestazione o dalla contestazione del Sinistro/rifiuto della prestazione, ciascuna parte ha facoltà di recedere dall’Assicurazione, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
In tale caso, l’Assicurazione cesserà 30 giorni dopo la data di spedizione della comunicazione di recesso.
• In caso di durata della copertura assicurativa superiore a 12 mesi, il Contraente ha facoltà di recedere dall’Assicurazione in occasione di ogni ricorrenza annuale della copertura assicurativa successiva alla prima e con effetto dalla fine dell’annualità in corso, inviando comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale stessa.
Il recesso nelle ipotesi sopra indicate determina la restituzione al Contraente del Premio corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento, da parte dell’Assicuratore, della comunicazione di recesso.
In caso di recesso per una delle ipotesi sopra indicate, il pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di MAPFRE ASISTENCIA non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.
Art. 11 – Comunicazioni – Elezione di domicilio
Tutte le comunicazioni del Contraente o dell’Assicurato all’Assicuratore relative all’Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:
MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Strada Trossi, n. 66 – 00000 Xxxxxxx (XX)
Indirizzo PEC: xxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Fax: 015/0000000
eventualmente anticipate via e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.
Per richieste di rimborso la documentazione potrà essere anticipata via e-mail all’indirizzo xx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.
Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore al Contraente saranno indirizzate al domicilio indicato da questi al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione.
Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non saranno state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.
Art. 12 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell’Assicurato e del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell’Assicuratore (ad esempio targa comunicata al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione relativa a un Veicolo adibito ad uso privato; targa reale al momento del Sinistro relativa ad un Veicolo adibito ad uso commerciale) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
In caso di variazione del Rischio, quale a titolo esemplificativo e non limitativo la variazione dell’uso del Veicolo, l’Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 11 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”. In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
In caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.
In caso di aggravamento del Rischio, l’Assicuratore ha diritto di recedere dall’Assicurazione.
Qualora l’Assicurato o il Contraente non comunichino l’aggravamento alla Compagnia, in caso di Sinistro, l’Assicuratore non erogherà le prestazioni di Assistenza nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate.
Art. 13 – Altre assicurazioni
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso Xxxxxxx, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all’art. 11 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza.
Art. 14 – Rinuncia al diritto di surrogazione
MAPFRE ASISTENCIA rinuncia al diritto di surrogazione, previsto ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile in favore dell’assicuratore che ha pagato l’indennità, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Incidente stradale l’Assicuratore non subentra all’Assicurato nell’azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell’evento che ha causato il Sinistro.
Art. 15 – Cessione dei diritti
L’Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, il contratto di Assicurazione ed i diritti derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l’Assicuratore.
Art. 16 – Prescrizione
I diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono entro il termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Art. 17 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto
di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.
Art. 18 – Foro competente
Per qualsiasi controversia tra l’Assicurato e l’Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Assicurazione sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato stesso.
Art. 19 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a Kairos Broker S.r.l., con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, iscritto alla Sezione B del RUI al n. B00053727.
Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente Assicurazione, si dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall’Assicurato al Broker s’intenderà come fatta alla Compagnia medesima, facendo fede per la validità la data risultante da un documento ufficiale; come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto del Contraente o dell’Assicurato, s’intenderà fatta dal Contraente stesso. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.
Ai sensi dell’accordo di intermediazione, il Broker, in proprio o tramite i propri collaboratori, è altresì autorizzato ad effettuare l’incasso del Premi, con effetto liberatorio per il Contraente, conformemente all'art. 118, comma 2, del Codice delle assicurazioni private e dell'art. 65 del Regolamento IVASS n° 40/2018, rilasciando apposito documento.
ALLEGATO 2 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE KAIROS RSA LIGHT
CONTRAENTE Nome Cognome/Ragione Sociale: «Nome» «Cognome»» | ||
Domicilio/Sede Operativa: «Indirizzo» | ||
Località: «Città» | Prov.: («PROVINCIA») | CAP: «CAP» |
Telefono: «Telefono» | e-mail: «email» | |
Codice Fiscale: «Codice Fiscale» | P.IVA: «Partita IVA» | |
ASSICURATO Nome Cognome/Ragione Sociale: «Nome» «Cognome»» | ||
Domicilio/Sede Operativa: «Indirizzo» | ||
Località: «Città» | Prov.: («PROVINCIA») | CAP: «CAP» |
Telefono: «Telefono» | e-mail: «email» | |
Codice Fiscale: «Codice Fiscale» | P.IVA: «Partita IVA» | |
VEICOLO OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA Caratteristiche | ||
Marca: «MARCA» | Modello: «MODELLO» | |
Targa: «TARGA» | Data prima xxx.xx: «DATA» |
Il peso a pieno carico del Veicolo è – come da libretto di circolazione – minore o uguale a 35 x.xx
Situazione assicurativa all’atto della sottoscrizione del presente modulo Il Veicolo dispone di copertura assicurativa: «RC Auto e Incendio/Furto»
DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Decorrenza dell’Assicurazione dalle ore 00.00 del «DATA».
Scadenza dell’Assicurazione alle ore 24 del «DATA»
Durata «XX MESI»
In relazione all’Assicurazione, per la durata convenuta, si precisa che il Premio per l’Assicurazione è unico ed anticipato.
Premio netto | Imposte | Premio lordo |
Mezzi di pagamento: carta di credito, bonifico bancario.
MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
L’Assicurazione è regolata dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Set Informativo, che il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione, di aver letto, di conoscere e di accettare, unitamente all’Informativa sul trattamento dei dati personali ivi contenuta.
Luogo e data Firma del Contraente
Il Contraente dichiara di aver letto ed accettato e di approvare espressamente e specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli:
• Art. 2 – “Prestazioni”
• Art. 4 – “Esclusioni generali”
• Art. 8 – “Pagamento del Premio”
• Art. 9 – “Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione”
• Art. 10 – “Diritto di recesso”
• Art. 15 – “Cessione dei diritti”
• Art. 18 – “Foro competente”
Luogo e data Firma del Contraente
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il suindicato Contraente dichiara in ultimo di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato 3 del Set Informativo, fornita, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, da MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Dichiara inoltre di essere consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali necessari a MAPFRE ASISTENCIA
S.A. per le finalità ivi illustrate, comporta l’impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale di Assicurazione.
Esprime pertanto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità illustrate nelle Condizioni di Assicurazione.
Luogo e data Firma del Contraente
DICHIARAZIONI DI CONSENSO ESPRESSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE O PROMOZIONE COMMERCIALE
Se il Contraente acconsente, i dati personali possono essere diretti anche all’espletamento da parte della Compagnia di attività di invio di materiale pubblicitario, vendite a distanza anche a mezzo operatore telefonico, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, mediate posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, invio testi quali short messaging system (“SMS”), messaggistica istantanea o social network, dei suoi prodotti o servizi e di quelli delle altre società del Gruppo di appartenenza. Riterremo il suo consenso ricomprendente anche l’autorizzazione all’invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale.
A tale fine, la Compagnia precisa che tali dati potranno essere comunicati, trasmessi o ceduti ad altre società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, o sotto il medesimo controllo).
Il mancato consenso da parte del Contraente al trattamento qui previsto non comporta alcuna conseguenza nel rapporto contrattuale con la Compagnia.
Ho letto la suestesa Informativa e
Acconsento Non acconsento
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di invio di materiale pubblicitario
Acconsento Non acconsento
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di vendite a distanza anche a mezzo operatore telefonico
Acconsento Non acconsento
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di compimento di ricerche di mercato Luogo e data:
Sottoscrizione del Contraente
ALLEGATO 3 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche “GDPR”) e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Xxxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), (brevemente “MAPFRE ASISTENCIA”), in qualità di titolare del trattamento, l’obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i “Dati”).
Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l’assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l’”Interessato”), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:
• direttamente o attraverso un suo intermediario
• attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate,
• come conseguenza della navigazione su pagine Internet,
• tramite app di messaggistica,
• tramite altri mezzi,
per l’elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.
Le telefonate tra l’Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell’ascolto da parte del chiamante dell’informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all’operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato, che registrerà le chiamate. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.
Nel caso in cui i Xxxx forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall’Interessato, quest’ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
L’Interessato dichiara di avere l’età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.
L’Interessato garantisce l’esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.
Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati | |
Titolare del trattamento | MAPFRE ASISTENCIA S.A. |
Finalità del trattamento | • Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo. Stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l’adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l’Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. |
• Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi. | |
Legittimazione | Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge. |
Destinatari | I Dati dell’Interessato: potranno essere conosciuti all’interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA. I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell’Informativa Supplementare. |
Diritti dell’Interessato | È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati. |
Informazioni aggiuntive | Per informazioni aggiuntive prendere visione dell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx- xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx. |
In ogni caso, l’Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.