IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO
IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO
PER IL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Quadriennio normativo 2006 - 2009
biennio economico 2006 - 2007
Articolo 1
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la presente ipotesi di accordo si applica al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale di cui all’articolo 131 del medesimo decreto legislativo.
2. Le disposizioni della presente ipotesi di accordo integrano quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 di recepimento dell’accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 2
Nuovi stipendi
1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, in applicazione dell’articolo 15 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge n. 222 del 29 novembre 2007, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente e le misure degli incrementi mensili lordi sono riportate nella tabella seguente:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative | Incrementi mensili lordi dal 1°febbraio 2007 (euro) | Stipendi annui lordi dal 1° febbraio 2007 (euro) |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO | 96,34 | 24.387,26 |
SOSTITUTO DIRETTORE XXXXXXXXXX CAPO | 88,90 | 22.294,67 |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI | 83,81 | 20.865,74 |
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 83,20 | 20.693,69 |
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO | 82,44 | 20.479,26 |
ISPETTORE ANTINCENDI | 81,27 | 20.151,55 |
VICE ISPETTORE | 78,36 | 19.332,26 |
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 80,66 | 19.979,50 |
CAPO REPARTO ESPERTO | 80,11 | 19.823,84 |
CAPO REPARTO | 79,17 | 19.561,67 |
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 78,45 | 19.359,40 |
CAPO SQUADRA ESPERTO | 77,90 | 19.203,73 |
CAPO SQUADRA | 77,32 | 19.039,88 |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE | 75,59 | 18.554,23 |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE | 75,03 | 18.398,58 |
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO | 74,45 | 18.234,71 |
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | 73,87 | 18.070,86 |
VIGILE DEL FUOCO | 72,12 | 17.579,29 |
Incrementi | Stipendi annui lordi dal 1° febbraio 2007 (euro) | |
mensili lordi dal | ||
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta | 1°febbraio | |
attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche | 2007 (euro) | |
FUNZIONARIO AMM.VO CONT.LE DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV. | 96,90 | 24.542,93 |
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE- | ||
VICEDIRIGENTE | 96,34 | 24.387,26 |
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE | 88,90 | 22.294,67 |
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE | 83,81 | 20.865,74 |
FUNZIONARIO TECNICO INFORM. DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV. | 96,90 | 24.542,93 |
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE | 96,34 | 24.387,26 |
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE | 88,90 | 22.294,67 |
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE | 83,81 | 20.865,74 |
SOSTITUTO DIRET.AMM.VO CONT.LE CAPO CON SCATTO | ||
CONV.ESPERTO | 96,34 | 24.387,26 |
XXXXXXXXX DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO | 88,90 | 22.294,67 |
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 83,81 | 20.865,74 |
COLLABORATORE AMM.VO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO CONV. | 81,45 | 20.202,11 |
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO | 80,90 | 20.046,46 |
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 78,77 | 19.449,52 |
VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 75,83 | 18.622,04 |
SOSTITUTO DIRET. TECN. INFORM. CAPO CON SCATTO CONV. | ||
ESPERTO | 96,34 | 24.387,26 |
XXXXXXXXX DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO | 88,90 | 22.294,67 |
XXXXXXXXX DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO | 83,81 | 20.865,74 |
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO | ||
CONV | 81,45 | 20.202,11 |
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO | 80,90 | 20.046,46 |
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO | 78,77 | 19.449,52 |
VICE COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO | 75,83 | 18.622,04 |
ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE | 78,45 | 19.359,40 |
ASSISTENTE CAPO | 77,90 | 19.203,73 |
ASSISTENTE | 77,32 | 19.039,88 |
OPERATORE ESPERTO | 73,87 | 18.070,86 |
OPERATORE PROFESSIONALE |
72,12 | 17.579,29 | |
OPERATORE TECNICO | 69,60 | 16.870,59 |
OPERATORE | 68,72 | 16.624,79 |
3. I valori stipendiali di cui al comma precedente riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2006 ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.P.R. 29 novembre 2007.
4. Gli stipendi di cui ai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modificano le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Articolo 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell’articolo 2 della presente ipotesi di accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento, nonché di quella prevista dall’art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Le misure del trattamento stipendiale di cui all’articolo 2, comma 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1° febbraio 2007.
Articolo 4
Indennità di rischio
1. Le misure dell’indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, come previste all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 sono retrodatate ed incrementate a decorrere dal 1° marzo 2007 nei seguenti importi mensili lordi:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative | In men 1°m | crementi sili lordi dal arzo 2007 (euro) | Nuove misure mensili lorde dal 1°marzo 2007 (euro) |
SOSTITUTO DIRETTORE XXXXXX. CAPO CON SCATTO CONV. | |||
ESPERTO | 57,19 | 668,00 | |
SOSTITUTO DIRETTORE XXXXXXXXXX CAPO | 51,59 | 612,00 | |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI | 47,10 | 567,00 | |
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 47,10 | 567,00 | |
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO | 41,71 | 513,30 |
ISPETTORE ANTINCENDI | 41,71 | 513,30 |
VICE ISPETTORE | 41,71 | 513,30 |
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 41,71 | 513,30 |
CAPO REPARTO ESPERTO | 41,71 | 513,30 |
CAPO REPARTO | 41,71 | 513,30 |
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 38,91 | 485,20 |
CAPO SQUADRA ESPERTO | 38,91 | 485,20 |
CAPO SQUADRA | 38,91 | 485,20 |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE | 31,48 | 408,80 |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE | 31,48 | 408,80 |
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO | 31,48 | 408,80 |
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | 31,48 | 408,80 |
VIGILE DEL FUOCO | 31,48 | 408,80 |
2. Le misure mensili di cui al comma precedente sono corrisposte per tredici mensilità.
3. Gli importi di cui al precedente comma 1 riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° settembre 2007 ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 29 novembre 2007.
Articolo 5
Indennità mensile
1. Le misure dell’indennità mensile per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo- contabili e tecnico-informatiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come previste all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 sono retrodatate ed incrementate a decorrere dal 1° marzo 2007 nei seguenti importi mensili lordi:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche | In men 1°m | crementi sili lordi dal arzo 2007 (euro) | Nuove misure mensili lorde dal 1°marzo 2007 (euro) |
SOSTITUTO DIRET.AMM.VO CONT.LE CAPO CON SCATTO | |||
CONV.ESPERTO | 26,10 | 362,40 | |
XXXXXXXXX DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO | 26,10 | 362,40 | |
XXXXXXXXX DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 23,72 | 337,80 | |
COLLABORATORE AMM.VO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO CONV. | 23,72 | 337,80 | |
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO | 23,72 | 337,80 | |
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 17,95 | 280,30 | |
VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 17,95 | 280,30 | |
SOSTITUTO DIRET. TECN. INFORM. CAPO CON SCATTO CONV. | |||
ESPERTO | 26,10 | 362,40 | |
XXXXXXXXX DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO | 26,10 | 362,40 | |
XXXXXXXXX DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO | 23,72 | 337,80 | |
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO | |||
CONV | 23,72 | 337,80 | |
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO | 23,72 | 337,80 |
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO | 17,95 | 280,30 |
VICE COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO | 17,95 | 280,30 |
FUNZIONARIO AMM.VO CONT.LE DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV. | 26,10 | 362,40 |
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE- | ||
VICEDIRIGENTE | 26,10 | 362,40 |
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE | 26,10 | 362,40 |
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE | 23,72 | 337,80 |
FUNZIONARIO TECNICO INFORM. DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV. | 26,10 | 362,40 |
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE | 26,10 | 362,40 |
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE | 26,10 | 362,40 |
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE | 23,72 | 337,80 |
ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE | 17,95 | 280,30 |
ASSISTENTE CAPO | 17,95 | 280,30 |
ASSISTENTE | 17,95 | 280,30 |
OPERATORE ESPERTO | 14,35 | 243,90 |
OPERATORE PROFESSIONALE | 14,35 | 243,90 |
OPERATORE TECNICO | 11,42 | 213,80 |
OPERATORE | 11,42 | 213,80 |
2. Le misure mensili di cui al comma precedente sono corrisposte per dodici mensilità.
4. Gli importi di cui al precedente comma 1 riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° settembre 2007 ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 29 novembre 2007.
Articolo 6
Fondo di amministrazione
1. Il Fondo di amministrazione di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, fermi restando gli incrementi previsti dal medesimo articolo, è ulteriormente incrementato per il solo anno 2007 di € 1.075.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento nell’anno successivo.
3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all’utilizzo dello stesso.
Articolo 7
Orario di servizio
1. L’orario di servizio delle strutture operative centrali e periferiche in cui si articola il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è fissato in 24 ore continuative. Il personale di cui al Capo 1, titolo 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, addetto all’attività di soccorso svolge turni continuativi di servizio aventi, in linea generale, la seguente articolazione: 12 ore di lavoro diurno – 24 ore di riposo 12 ore di lavoro notturno – 48 ore di riposo.
2. Per il personale impiegato in turni di servizio continuativo o comunque non inferiori a 12 ore l’Amministrazione stabilirà ai sensi dell’art. 32:
a) il numero di turni diurni e notturni da effettuare nel corso dell’anno;
b) Il numero dei turni diurni e notturni di ferie;
c) Il numero di turni diurni e notturni di recupero delle ore prestate in eccedenza all’orario ordinario.
3. L’orario di servizio degli uffici non operativi Centrali e Periferici del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è articolato al fine di accrescere l’efficienza della Amministrazione e di razionalizzare il costo del lavoro pubblico, tenendo presenti la finalità e gli obbiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze della utenza in generale ed in ottemperanza alla direttiva del Ministro del 21.06.2000. L’orario di servizio è fissato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.
4. Sono fatti salvi gli uffici, servizi e unità organizzative, indicati nell’allegato 1 del D.M. 22 aprile 1999, n. 151, che sono esclusi dal regime di orario articolato su 5 giorni lavorativi
Articolo 8
Orario di lavoro
1. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio.
2. L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali per tutto il personale. Esso è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze di servizio da erogarsi con carattere di continuità, che richiedano orari continuativi, anche nelle ore pomeridiane, o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentano particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.
3. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. Le rispettive articolazioni sono determinate, ai sensi dell’art.32 dai dirigenti responsabili degli uffici. A tal fine, l’orario di lavoro viene determinato sulla base di seguenti criteri:
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
Per la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario:
- orario articolato su 5 giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell’orario di obbligo;
- l’orario articolato su 6 giorni si svolge di norma per 6 ore continuative antimeridiane;
- orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera;
- turnazioni nel caso di attività i cui risultati non siano conseguibili mediante l’adozione di altre tipologie di orario;
- orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore.
4. Sono fatte salve le esigenze degli uffici individuati nell’allegato 1 al D.M. 151 del 22 aprile 1999, che potranno adottare un orario di lavoro individuale superiore ai 5 giorni settimanali. In tali uffici, è possibile, tuttavia, articolare l’orario di lavoro dei dipendenti su 5 giorni spostando la giornata di riposo infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, in altro giorno.
5. Dopo massimo 6 ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti. Sono fatte salve le condizioni diversamente disciplinate.
6. Nell’articolazione dell’orario ordinario può essere ammessa, se concordata in ambito locale, la seguente flessibilità in entrata ed in uscita:
a) 30 minuti o un’ora di anticipo;
b) 30 minuti o un’ora di ritardo.
L’orario flessibile deve essere considerato un sistema rigidamente programmato. Eventuali ritardi in entrata, così come uscite anticipate, devono essere recuperati.
Nessun recupero può essere concesso per spontanei anticipi e/o prolungamenti dell’orario di lavoro.
Articolo 9
Particolari articolazioni dell’orario di lavoro
1. Il personale operativo del CNVVF addetto alle attività di soccorso, svolge, in alternativa alla articolazione 12/24 – 12/48, altre particolari articolazioni dell’orario di lavoro, stabilite ai sensi dell’art. 32, correlate:
a) all’esigenza di assicurare il soccorso tecnico urgente in caso di eventi calamitosi;
b) all’ubicazione delle sedi di servizio, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari;
c) a peculiari caratteristiche dei servizi di istituto e di soccorso tecnico urgente.
Articolo 10
Norma di rinvio
1. Per la disciplina dell’orario di lavoro ed in particolare per far fronte alle esigenze di servizio di carattere straordinario o di emergenza e per particolari articolazioni dell’orario di lavoro stesso, fino alla sottoscrizione del nuovo accordo integrativo di cui all’art.32, continua ad applicarsi la disciplina contrattuale vigente.
Articolo 11
Criteri per la mobilità a domanda
1. I criteri di mobilità ordinaria vigenti mantengono la loro validità in attesa che l’Amministrazione e le XX.XX. rappresentative pervengano alla revisione, ai sensi dell’art.32.
Articolo 12
Assegnazione temporanea
1. L' Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare e personale debitamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero temporaneo all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile, a condizione che l'interessato comprovi - per ciascun periodo - l'attualità delle condizioni.
2. L'assegnazione temporanea non comporta la corresponsione degli emolumenti e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede.
3. I criteri vigenti per l’assegnazione temporanea a domanda mantengono la loro validità in attesa che l’Amministrazione e le XX.XX. rappresentative pervengano alla revisione.
Articolo 13
Congedo ordinario
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata del congedo ordinario è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 937 del 1977.
3. La durata del congedo ordinario è di trenta giorni, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 23 dicembre 1977, n. 937, per i primi tre anni di servizio, comprendendo in essi il periodo del corso di formazione iniziale.
4. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di congedo ordinario spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 937 del 1977.
5. A tutti i dipendenti spettano altresì quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata del congedo ordinario è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente conserva il diritto al congedo ordinario in tutte le ipotesi di assenza dal servizio in cui la normativa vigente ne preveda la maturazione.
8. Il congedo ordinario costituisce un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile, salvo quanto previsto dal comma 16. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
9. L'Amministrazione assicura al dipendente il frazionamento del congedo ordinario in più periodi, compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio. La fruizione del congedo ordinario dovrà avvenire nel rispetto dei turni di congedo ordinario prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di congedo ordinario nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
10. Per il personale impiegato in turni la fruizione del congedo ordinario dovrà avvenire nel rispetto della programmazione prestabilita, assicurando comunque al dipendente, che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno 8 turni (4 diurni e 4 notturni) di congedo ordinario nel periodo 1° giugno - 30 settembre.
11. Qualora il congedo ordinario già in godimento sia interrotto o sospeso per eccezionali esigenze di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento del congedo ordinario, nonché all'indennità di missione qualora prevista, per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di congedo ordinario non goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento del congedo ordinario nel corso dell'anno, le giornate di congedo ordinario dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
In caso di esigenze di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravità, il periodo di congedo ordinario potrà essere fruito entro l'anno successivo.
13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire del congedo ordinario residuo al 31 dicembre entro il mese di aprile dell' anno successivo a quello di spettanza.
In caso di impedimento derivante da malattia del dipendente alla fruizione congedo ordinario residuo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza, la relativa fruizione può avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l'anno, compatibilmente con le esigenze di servizio
14. Il congedo ordinario è sospeso da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.
L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
15 Il periodo di congedo ordinario non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento del congedo ordinario, al rientro dalla malattia, deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui ai commi 12 e 13.
16. Fermo restando il disposto di cui al comma 8, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sarà rimborsato l'eventuale residuo di congedo ordinario non fruito dal dipendente per documentate esigenze di servizio.
17. Al personale appartenente ai ruoli che espletano funzioni tecnico operative, con anzianità di servizio superiore a 28 anni, il congedo ordinario è incrementato di un giorno.
Articolo 14
Festività
1. Sono considerate festive le domeniche.
2. Sono, altresì, considerati festivi tutti i giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili e la ricorrenza di S. Barbara.
3. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il personale presta servizio è considerata giorno festivo se ricadente in un giorno ordinariamente lavorativo.
4. Il riposo settimanale non deve essere inferiore alle ventiquattro ore e cade normalmente di domenica, salve diverse articolazioni dell’orario di lavoro.
5. Ai lavoratori appartenenti alle religioni ebraica ed islamica, nonché alle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, ha il diritto di fruire, a richiesta, di un giorno di riposo settimanale diverso da quello domenicale. In tal caso la giornata lavorativa non prestata è recuperata in altro giorno lavorativo, d'intesa con il responsabile della struttura o con il dirigente sovraordinato.
Articolo 15
Assenze per malattia
1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma xx. Ai fini del computo del predetto periodo di 18 mesi si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l’'episodio morboso.
2. Superato tale periodo, al dipendente che ne abbia fatto richiesta può essere concesso, in casi particolarmente gravi, un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non sarà dovuta retribuzione. In tale ipotesi, qualora l'Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo, procederà con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, all'accertamento delle sue condizioni di salute anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Tale accertamento e' effettuato mediante visita medico-collegiale durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia.
3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma sia dichiarato permanentemente non idoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può, salvo particolari esigenze, disporre la cessazione del rapporto di lavoro.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da Tbc ed altre particolari malattie.
6. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni compenso accessorio comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo, al dipendente competono anche gli istituti di retribuzione fissa e ricorrente.
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
7. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla
competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto all’intera retribuzione prevista dal comma 6, lettera a).
8. La disciplina di cui al comma 7 si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al d.lgs. n. 834/81, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata.
9. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 7, l’ amministrazione favorisce un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
10. Nel caso di malattia insorta nell’arco della giornata lavorativa durante l’orario di servizio, qualora il dipendente abbia lasciato la sede di lavoro, la giornata non sarà considerata assenza per malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il dipendente, ai fini del completamento dell’orario, recupererà le ore non lavorate concordandone i tempi e le modalità con il dirigente, anche ai sensi dell’art. xx . Nel caso in cui il certificato medico coincida con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la stessa sarà considerata assenza per malattia e il dipendente potrà invece utilizzare le ore lavorate come riposo compensativo di pari entità”
11. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo giustificato impedimento.
12. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza, nel rispetto della normativa vigente, entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
13. L'amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Azienda sanitaria locale.
14. Il dipendente, che durante l'assenza eventualmente dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
15. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.
17. I controlli di malattia non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino.
18. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all' amministrazione, la quale ha diritto di
recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.
Articolo 16
Infortuni sul lavoro e assenze per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione fissa mensile, nonchè degli istituti di retribuzione fissa e ricorrente. Le norme relative alle fasce orarie di reperibilità che il dipendente deve osservare ai fini del controllo del suo stato di malattia non si applicano alle assenze dal servizio dovute ad infortuni sul lavoro, per il periodo di prognosi certificato dall’organismo medico.
2. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al dipendente spetta la retribuzione di cui all’articolo precedente per tutto il periodo di conservazione del posto di lavoro.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti che prevedono la copertura delle spese per cure, per ricoveri in strutture sanitarie e per protesi, conseguenti alle infermità dipendenti da causa di servizio.
Articolo 17
Permessi
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni xxxx all'anno;
- decesso o documentata grave infermità del coniuge o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni all'anno per evento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000.
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati.
Nei permessi di cui al presente comma rientra l’effettuazione di testimonianze per fatti non di ufficio, nonché l’assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità.
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio che può essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all'evento. In caso di partecipazione ai corsi di formazione di ingresso, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco può richiedere il permesso retribuito di cui al presente comma dopo la conclusione dei medesimi corsi.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono il congedo ordinario e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, come modificato ed integrato dall’art. 19 della legge n. 53/2000, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono il congedo ordinario.
7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a permessi retribuiti per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge prevedono la concessione di permessi o congedi straordinari comunque denominati.
Tra queste ultime assumono particolare rilievo l’art. 1 della legge n. 584/1967, come sostituito dall’art. 13 della legge n. 107/1990, e l’art. 5, comma 1, della legge n. 52/2001, che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo.
8. La durata dei permessi previsti dal presente articolo è corrispondente alla durata della giornata lavorativa di sei ore. Per il personale inserito in turni si considera l’equivalenza in ore.
In caso di fruizione del permesso giornaliero per la durata complessiva del turno, le ore eccedenti vengono scomputate dal monte ore individuale della banca delle ore del dipendente.
In sede di contrattazione integrativa potranno essere definite modalità diverse da quelle disciplinate dal presente comma.
Il permesso relativo alla donazione gratuita del sangue, in quanto concesso allo scopo del recupero fisico del dipendente, copre comunque le ventiquattro ore successive alla donazione, a prescindere dal fatto che la prestazione si effettui in orario giornaliero ovvero in turni.
Articolo 18
Permessi retribuiti per diritto allo studio
1. Ai dipendenti sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’ amministrazione – speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio presso ciascuna sede di servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
Nell’ambito della contrattazione integrativa, potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione europea, anche finalizzati all’acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti ;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), e b).
5. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite in sede di contrattazione integrativa di amministrazione.
7. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’amministrazione, l’attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
8. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.
9. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art.17, comma 1.
Articolo 19
Banca delle ore
1. Al dipendente che espleta prestazioni lavorative regolarmente autorizzate aggiuntive all’orario d’obbligo è riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati dall’Amministrazione sulla base delle disponibilità di bilancio. Su richiesta del dipendente, le predette ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, possono essere utilizzate come riposi compensativi, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
2. A tale scopo è istituita una banca delle ore, con un conto individuale per ciascun dipendente, nel quale confluiscono le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio dell’amministrazione, e
non retribuite, nonché le ore, autorizzate dall’amministrazione, prestate in eccedenza ai limiti di straordinario definiti annualmente, e non retribuite.
3.I riposi compensativi di cui al comma 1 devono essere fruiti entro l'anno successivo a quello di maturazione.
4. Le modalità organizzative della banca delle ore sono individuate dal dirigente dell’Ufficio.
Articolo 20
Personale convocato dalla magistratura per fatti inerenti al servizio
1. Il personale tenuto a svolgere atti o chiamato a comparire davanti ad organi della Magistratura per fatti inerenti il servizio, è da considerarsi in servizio a tutti gli effetti.
Il personale che viene convocato in sede diversa da quella ove presta servizio ha diritto al rimborso delle spese secondo le vigenti modalità.
Articolo 21
Personale convocato per controlli sanitari
1. Il personale convocato dalle Commissioni Medico Ospedaliere, dal Servizio Sanitario Nazionale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco ovvero dagli organi competenti al controllo sanitario dei dipendenti ai sensi dell’articolo 13 del DPR 210/84 (libretto sanitario di rischio) ha diritto al recupero delle ore impegnate oltre l’orario di lavoro, essendo equiparate ad orario di servizio.
Articolo 22
Aspettative per motivi personali e di famiglia
1. Al dipendente che ne faccia formale richiesta può essere concesso, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, un periodo di aspettativa, per comprovati motivi personali o di famiglia, per un massimo di dodici mesi in un triennio. Al fine del calcolo del triennio, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
2. L'aspettativa di cui al comma precedente comporta la perdita dell'intera retribuzione e non è utile ai fini della decorrenza dell' anzianità di servizio.
3. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
4. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia o anche per motivi diversi se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
5. I periodi di aspettativa sono fruibili anche frazionatamene e non si cumulano con le assenze per malattia.
6. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di
dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Qualora il dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento, non si presenti a riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, viene disposta la decadenza dall’impiego.
8.L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, può essere, altresì, concessa al dipendente:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra amministrazione pubblica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova.
b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione pubblica o in organismi dell’Unione Europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.
c) per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati - ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa non è computata ai fini previdenziali. Il dipendente può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
9. E' comunque fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa non retribuita previste da specifiche disposizioni di legge.
10. In tutti i casi, alla ripresa dell’attività lavorativa, il dipendente frequenta gli eventuali corsi di formazione ritenuti necessari dall’amministrazione.
Articolo 23
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. I dipendenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa. Il periodo è considerato utile ad ogni altro effetto. Ai sensi dell’art. 52, comma 57, della legge n. 448/2001, in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza. Qualora dopo il conseguimento del dottorato di ricerca il rapporto di lavoro cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
3. Il dipendente il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione anche in altra amministrazione pubblica.
4. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
5. Il dipendente non può usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3 per poter usufruire delle quali occorre un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze di cui al d. lgs. 151/2001.
Articolo 24
Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n.53/2000 per quanto attiene alle finalità e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio, per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
2. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Il dipendente può procedere al riscatto del periodo di congedo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. Ai dipendenti, con anzianità di servizio di almeno cinque anni, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale di ogni ruolo in servizio presso ciascuna sede; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno.
4. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i dipendenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
5. La contrattazione integrativa a livello nazionale individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 3.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici e dei Comandi con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 4, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
7. In caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione all’Amministrazione, si dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. Il periodo di assenza rimane regolato dalle disposizioni del presente accordo concernenti le assenze per malattia.
8. Il lavoratore che abbia dovuto rinviare o interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 6 e 7 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
Articolo 25
Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel decreto legislativo n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le seguenti disposizioni:
a) Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, nell'ipotesi di cui all'art. 28 del citato decreto legislativo, spetta l'intera retribuzione fondamentale, gli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente.
b) In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio, richiedendo, previa la presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed del periodo anti-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
c) Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001 per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l'intera retribuzione fissa mensile, compresi gli istituti di retribuzione avente carattere fisso e ricorrente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute nonché qualsiasi altro compenso collegato all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
d) Successivamente al periodo di astensione di cui alla lettera a) e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità indicate nella lettera c).
e) I periodi di assenza di cui alle lettere c) e d), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
f) Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
g) In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui alla lettera f), la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
h) Secondo quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 151/2001, in caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 39, comma 1, del medesimo decreto possono essere utilizzate anche dal padre.
3. I controlli di malattia non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino.
4. Nel caso di parto plurimo, ciascun genitore ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti dagli art. 32 e 47 del Decreto Legislativo 26.3.2001, n. 151
Articolo 26
Tutela delle lavoratrici madri
1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 151/2001, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l'amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività - nell'ambito di quelle disponibili - che comportino minor aggravio psicofisico.
2. Le lavoratrici madri adibite al servizio di soccorso, dovranno essere impiegate a servizi giornalieri connessi con l'attività operativa che non comportino pericoli per la gestazione, a partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.
3. Sono escluse dalla effettuazione di turni notturni le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
4. A domanda, la madre o il padre in situazione monoparentale può chiedere l’esonero dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
5. I genitori che espletano funzioni tecnico operative possono richiedere l’esonero dalla sovrapposizione completa dei turni fino a sei anni di età dei figli.
6. La lavoratrice madre con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerata dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni, non può essere inviata in missione fuori sede per più di una giornata, senza il consenso.
7. Le lavoratrice madri, vincitrici di concorsi interni, con figli fino al 12 anno di età, hanno la possibilità di frequentare il corso di formazione presso la struttura didattica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco più vicina al luogo di residenza tra quelle in cui il corso stesso si svolge.
Articolo 27
Permessi brevi
1. Previa valutazione delle esigenze di servizio da parte del responsabile dell'unità organizzativa, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta, il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di
durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al responsabile dell'unità di cui al comma 1 di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del responsabile dell'unità. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
4. Per il personale inserito in turnazione, i recuperi, salvo diverse esigenze di servizio, dovranno essere effettuati entro l'anno per gruppi di ore costituenti un turno completo.
5. Possono essere recuperate le ore straordinarie effettuate mediante permessi brevi di cui al comma
1. Restano ferme le normative già in vigore, purchè compatibili con il presente articolo.
Articolo 28
Linee di indirizzo per la formazione e l’aggiornamento professionale
1. La formazione è un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio, di inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione e di garanzia e miglioramento della sicurezza sul lavoro.
2. Il massimo impulso alla formazione professionale viene garantito attraverso un sistema progressivo di attività formative volte ad accrescere l’efficacia e l’efficienza del servizio reso ai cittadini.
3. La formazione è finalizzata esclusivamente ai compiti d’istituto, è improntata a criteri di razionalità che evitino sovrapposizioni e ripetizioni di processi, è erogata in modo uniforme, garantendo la pari opportunità di tutti i dipendenti.
4. L’attività formativa è mirata inoltre al miglioramento del grado di autonomia dei lavoratori, in special modo di coloro che appartengono a qualifiche che prevedono compiti di direzione e coordinamento, ed a favorire l’adeguamento ai processi di riorganizzazione, ivi compresi i sistemi di informatizzazione.
5. I programmi formativi tengono conto:
• della normativa vigente da applicare;
• delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell’ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell’organizzazione del lavoro;
• dell’obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni da svolgere.
6. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge mediante corsi teorico-pratici la cui durata è stabilita per le singole qualifiche di accesso dal decreto legislativo n. 217/2005.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 142 del decreto legislativo n. 217/2005.
Articolo 29
Tavolo tecnico per la programmazione didattica
1. L’Amministrazione istituisce un tavolo tecnico, composto da rappresentanti dell’Amministrazione stessa e delle Organizzazioni Sindacali rappresentative, allo scopo di elaborare un progetto generale della formazione da perseguirsi attraverso:
• l’attivazione di un sistema permanente di addestramento, aggiornamento e qualificazione di tutto il personale avvalendosi anche di strumenti informatici e multimediali;
• l’attivazione di percorsi formativi di qualificazione collegati ai passaggi tra le aree ed all’interno delle aree professionali;
• la partecipazione, garantita a tutto il personale, ad una congrua attività formativa sulla base di progetti individuati e funzionali alle esigenze di servizio.
2. Il tavolo tecnico individua le varie tipologie dei corsi (basici, di aggiornamento, di qualificazione e di specializzazione) fissandone la durata, gli obiettivi e, ove previsto, i criteri per il loro superamento.
3. Il tavolo tecnico determina i criteri per la realizzazione di appositi albi di formatori suddivisi per le aree tematiche-disciplinari ai fini dell’applicazione dei programmi formativi sul territorio nazionale.
Articolo 30
Libretto individuale per la formazione
1. L’Amministrazione assicura l’aggiornamento costante del libretto nominativo professionale in cui sono annotati i titoli scolastici ed accademici posseduti, il percorso di qualifica effettuato, le specializzazioni conseguite, i corsi di qualificazione e di aggiornamento effettuati anche all’esterno dell’Amministrazione e comunque inerenti alle attività istituzionali.
Articolo 31
Linee di indirizzo per la garanzia ed il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio - assistenziali del personale
1. Con successivo accordo integrativo saranno definite linee di indirizzo per la garanzia ed il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio - assistenziali del personale.
Articolo 32
Contrattazione integrativa
1. Xxxxx restando quanto disposto dagli articoli 36 e 38 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo quadriennale, sulle seguenti materie:
in sede di amministrazione centrale:
a) criteri di articolazione dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari;
b) criteri per la mobilità del personale a domanda;
c) linee di indirizzo per l’ impiego del personale in attività atipiche;
d) linee di indirizzo per la formazione e l’aggiornamento professionale;
e) linee di indirizzo per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;
in sede di amministrazione locale:
a) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all’igiene, all’ambiente, alla sicurezza ed alla prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
b) articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro secondo i criteri definiti a livello nazionale.
2. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi 30 giorni dall’inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la libertà di iniziativa; d’intesa tra le parti, il termine è prorogabile di altri 30 giorni.
3. La contrattazione integrativa nazionale non può essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente Accordo quadriennale, o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile; le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
5. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e periferico si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.
Articolo 33
Informazione
1. L’amministrazione, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti, fornisce tutte le informazioni necessarie sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, inviando la relativa documentazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo quadriennale.
2. L'informazione è fornita dall'amministrazione in via preventiva nelle materie per le quali è prevista la contrattazione integrativa, la concertazione o la consultazione e, comunque, sui seguenti argomenti:
in sede di amministrazione centrale:
a) criteri generali sulla mobilità interna;
b) criteri generali per l'organizzazione del lavoro,
c) stato dell'occupazione e politiche degli organici;
d) applicazione dei parametri concernenti la qualità e produttività dei servizi a rapporti con l'utenza;
e) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale;
f) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) affidamento all'esterno dei servizi;
h) attività e programmi di ricerca e sviluppo;
i) previsione di bilancio relativa al personale;
j) programmazione delle attività di formazione del personale;
k) criteri per la definizione degli standard psicofisici richiesti al personale in servizio;
in sede di amministrazione locale:
a) politiche degli organici aventi riflessi sulla sede locale;
b) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro;
c) programmazione delle attività di formazione del personale;
d) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) iniziative volte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale.
3. L'informazione è fornita dall'amministrazione in via successiva per gli atti di gestione adottati e la verifica dei risultati sulle materie demandate agli accordi negoziali, anche integrativi o decentrati, e, comunque, sui seguenti argomenti:
in sede di amministrazione centrale:
a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
b) attuazione dei programmi di formazione del personale;
c) andamento generale della mobilità del personale, anche d’ufficio;
d) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni;
e) parametri e risultati concernenti la qualità e la produttività dei servizi prestati;
f) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) qualità del servizio in rapporto con l'utenza;h) stato dell'occupazione e politiche degli organici;
in sede di Amministrazione locale:
a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
b) parametri e risultati concernenti la qualità e la produttività dei servizi prestati;
c) attuazione dei programmi di formazione del personale;
d) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario prestate.
4. Per l’informazione di cui al presente articolo sono previsti almeno due incontri annuali in relazione ai quali l’Amministrazione fornisce le adeguate informazioni sulle materie per le quali il presente accordo prevede la contrattazione integrativa, la concertazione o la consultazione.
5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, è assicurata una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale dei lavoratori.
Articolo 34
Consultazione
1. La consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo quadriennale è attivata facoltativamente dall’amministrazione prima dell'autonoma adozione di atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
2. La consultazione delle medesime organizzazioni sindacali si effettua, comunque, obbligatoriamente sulle seguenti materie:
a) organizzazione e disciplina degli uffici;
b) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;
c) distribuzione e variazione territoriale delle dotazioni organiche;
d) modalità di designazione dei rappresentanti per la composizione del Collegio arbitrale;
e) riflessi delle innovazioni tecnologiche, da disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti;
f) criteri per fronteggiare particolari esigenze di servizio aventi carattere straordinario o di emergenza;
g) codici di comportamento;
h) materie e procedure di cui all’art. 139 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (sanzioni disciplinari);
i) regolamento di servizio di cui all’art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
j) criterio di computo dell’anzianità di servizio ai sensi dell’art. 171, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
k) costituzione dei Comitati pari opportunità ed individuazione delle materie per le quali formulano pareri e proposte.
3. Per le materie di cui alle lettere a) ed e) la consultazione obbligatoria si effettua anche in sede di amministrazione locale; è inoltre prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.
Articolo 35
Concertazione
1. La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell’informazione preventiva di cui all’art.33, da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo quadriennale e si svolge in appositi incontri che iniziano, di norma, entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
2. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo, mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione, trascorsi i quali l’amministrazione ha facoltà di assumere le proprie autonome determinazioni; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie che ne sono oggetto.
3. La concertazione si effettua sulle seguenti materie:
a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro degli uffici;
b) verifica periodica della produttività degli uffici;
c) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell’amministrazione;
d) criteri generali per l’ubicazione delle sedi di servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari;
e) criteri generali per la promozione alle qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto;
f) criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna per la promozione alle qualifiche superiori dello stesso ruolo o per l’accesso alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217;
g) modalità di applicazione delle normative in materia di pari opportunità;
h) disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai fini dell’adozione del regolamento del Ministro dell’interno previsto dall’articolo 144 decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
i) criteri attuativi dell’articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di funzioni).
4. Per le materie di cui alle lettere a) e b) la concertazione si effettua anche in sede di amministrazione locale.
Articolo 36
Contributi sindacali
1. Il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa, a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata, al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, nonché alla competente Direzione provinciale dei servizi vari del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione alle amministrazioni di cui al comma 1 e all'organizzazione sindacale interessata.
4. Le trattenute devono essere operate dall’amministrazione sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con la medesima amministrazione.
5. L’ amministrazione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
Articolo 37
Federazioni sindacali
1. Ai soli fini dell’accertamento della rappresentatività, le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto.
2. E’ esclusa l’attribuzione delle deleghe dell’affiliato all’affiliante in caso di affiliazione o di altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto. Per i casi di incorporazione o fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente, e’ consentita l’attribuzione delle deleghe della predetta organizzazione sindacale al soggetto gia’esistente, per successione a titolo universale.
3. Le organizzazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2, ultima parte, hanno l’onere di fornire al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile idonea documentazione, consistente nella copia delle determinazioni adottate dai competenti organi statutari, dalla quale risulti chiaramente che il soggetto sindacale in capo al quale si deve accertare la rappresentatività è titolare in proprio di delega per il versamento dei contributi sindacali e che allo stesso sono imputate, per effettiva successione, le deleghe delle quali risultino titolari le predette organizzazioni costituenti, incorporate per fusione, affiliate, federate o aderenti in altre forme comunque denominate. La citata documentazione è trasmessa al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile con lettera Raccomandata AR a firma del legale rappresentante delle medesime associazioni sindacali. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettività necessari per la successione nella titolarità delle deleghe del nuovo soggetto e che ad esso vengano imputate. Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull’avviso di ricevimento della Raccomandata.
4. Ai fini dell’accertamento della rappresentatività del biennio contrattuale 2008-2009, le organizzazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2, ultima parte, per i casi di fusione, affiliazione, incorporazione o di altra forma associativa comunque denominata, avvenuti entro il 31 dicembre 2007, possono provvedere all’onere derivante dal comma 3 fino alla data ultima del 31 marzo 2008. Qualora, entro il 31 marzo 2008, i citati soggetti sindacali non forniscano la documentazione richiesta nel comma 3, e, quindi, garanzie sulla effettività della delega, non sarà possibile riconoscere in capo alla nuova aggregazione associativa o al soggetto già esistente la rappresentatività per il biennio 2008-2009, con le modalità fissate nei medesimi commi 1 e 2, ultima parte. In tale ultimo caso, ogni singola organizzazione sindacale sarà misurata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dell’art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle deleghe di cui era direttamente titolare e intestataria alla data del 31 dicembre 2007. Qualora, entro il predetto termine del 31 marzo 2008, le decisioni in materia siano state adottate dai competenti organismi statutari ed inviata la relativa documentazione di cui al comma 3, ma non sia ancora intervenuta la ratifica congressuale, se statutariamente prevista, tale ratifica, in via eccezionale, può intervenire entro e non oltre il 15 aprile 2008.
5. Le prerogative sindacali sono assegnate al soggetto sindacale rappresentativo di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, concernente l’individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. I poteri e le competenze contrattuali, relativi agli Accordi integrativi nazionali e decentrati, riconosciuti ai rappresentanti dei citati soggetti sindacali rappresentativi, in quanto firmatari dell’ipotesi di Accordo quadriennale di cui all’articolo 37, comma 1, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono esercitati in nome e per conto degli stessi. Pertanto, nei menzionati Accordi integrativi e decentrati la sottoscrizione avviene esclusivamente in rappresentanza della organizzazione sindacale rappresentativa. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, l’organizzazione sindacale affiliante, se rappresentativa, è unica titolare dei distacchi, dei permessi e delle altre prerogative sindacali di cui al presente Accordo.
6. Allo scopo di garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto dei commi 1 e 2, ultima parte, e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dell’art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora nell’ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dal comma 7.
7. Il Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, procede, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, all’accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali in corrispondenza dell’inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento, sulla base dei soli dati associativi rilevati dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, con le modalità di cui all’articolo 34, in attesa dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 35, comma 1, ultimo periodo.
8. Le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno restituire al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti. Analogamente, fatto salvo quanto previsto al comma 9, si procede nei confronti delle organizzazioni sindacali in caso di superamento del contingente dei permessi sindacali loro spettanti, verificati annualmente a consuntivo dal Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell’articolo 34, comma 3.
9. Dall’1 gennaio 2007, nel caso in cui nell’anno di riferimento un soggetto sindacale abbia superato il contingente dei permessi sindacali di cui all’articolo 33, l’amministrazione, previo
consenso dell’organizzazione sindacale interessata, in luogo del recupero diretto di cui al comma 8, può compensare l’eccedenza nell’anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte- ore di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell’anno precedente. Nel caso in cui l’associazione sindacale nell’anno successivo a quello in cui si è verificata l’eccedenza non abbia un contingente a disposizione, ovvero esso non sia sufficiente, si darà luogo a quanto previsto nel comma 8.
Articolo 38
Distacchi sindacali
1. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo del presente Accordo, il limite massimo dei distacchi autorizzabili a favore del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è fissato in numero 16.
2. Alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi di cui al comma 1, tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, concernente l’individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, provvede il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo del presente Accordo, e successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco all’amministrazione, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
3. Le richieste di distacco sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alla Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di distacco entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4, ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al comma 2, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ogni singolo distacco in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi nell'ambito del contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ricopre la carica di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, secondo le comunicazioni formali circa la composizione degli stessi organismi fatte pervenire da ciascuna organizzazione sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e alla Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile.
5. Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui al comma 4, di norma, fino al limite massimo del 50%, frazionatamente, per periodi, comunque, non inferiori a tre mesi ciascuno con esclusione della frazionabilità dell'orario giornaliero, previo accordo dell'organizzazione sindacale interessata con l'amministrazione.
6. Nei limiti di cui al comma 5, i distacchi, per il solo personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50%, previo accordo del dipendente stesso con l’amministrazione sulla tipologia di orario prescelta, tra quelle sotto indicate:
a) in tutti i giorni lavorativi;
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno, in modo da rispettare – come media – la durata del lavoro settimanale, fissata per la prestazione ridotta nell’arco temporale preso in considerazione.
7. Nel caso di utilizzo della facoltà di cui al comma 6, il numero dei dirigenti sindacali in distacco risulterà aumentato in misura corrispondente, fermo restando l’intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all’unità superiore.
8. Nel caso di distacco disposto ai sensi del comma 6, per la parte economica si applica il comma 9 e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica (purché in tale ipotesi sia confermato il distacco con prestazione lavorativa ridotta), si applica la disciplina emanata in attuazione dell’articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per il rapporto di lavoro part-time, orizzontale o verticale, secondo le tipologie del comma 6. Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part-time e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro.
9. I periodi di distacco sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione, anche ai fini della mobilità e del trattamento pensionistico, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. In caso di distacco ai sensi del comma 6, al dirigente sindacale è garantito il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche. Il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all’apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
10. In sede di prima applicazione del presente Accordo ed in attuazione di quanto previsto dall’articolo 170 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nel rispetto delle quote complessive dei distacchi assegnati con il decreto di cui al comma 2, ogni organizzazione sindacale nei limiti della quota ad essa assegnata, in armonia con il principio dell’ unicità del comparto di negoziazione denominato “Vigili del fuoco e Soccorso pubblico” sancito dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge delega 30 settembre 2004, n. 252, può far utilizzare parte della medesima quota alle organizzazioni sindacali appartenenti alla stessa sigla, individuate come rappresentative sul piano nazionale con il decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, emanato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 81 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Dell’esercizio di tale facoltà deve essere data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile.
Articolo 39
Aspettative sindacali
1. Il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ricopre la carica di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 2 dell’articolo 31, può fruire di aspettative sindacali non retribuite; il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione in carriera; i dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianità che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
2. Le richieste di aspettativa sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, di cui al comma 1, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alla Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 dell’articolo 31, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alla Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
Articolo 40
Permessi sindacali retribuiti
1. Per l'espletamento del proprio mandato, il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ricopre la carica di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui al comma 2 dell’articolo 31, non collocato in distacco ai sensi del medesimo articolo 31, può fruire di permessi sindacali retribuiti con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo del presente Accordo, il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del medesimo personale è determinato in 24.585 ore. Nelle more del funzionamento dell’organismo di rappresentanza per il personale di cui al comma 1, previsto dall’articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, resta fermo quanto disposto dall’art. 170 del predetto decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, continuano, qualora non più rappresentative, a fruire dei permessi sindacali pro rata, fino all’entrata in vigore del decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, concernente l’individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. In tale ipotesi, ove risulti una utilizzazione dei permessi sindacali in misura superiore a quella spettante pro rata, al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dovrà essere restituito il corrispettivo economico delle ore di permesso non spettanti.
4. Nel monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3 non si computa il tempo impiegato, durante l’orario di lavoro, esclusivamente per la partecipazione del personale di cui al comma 1 a riunioni con l’amministrazione su formale e diretta convocazione di quest’ultima, limitatamente al tempo strettamente necessario alla partecipazione stessa.
5. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 1, provvede il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, previo accertamento del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali legittimate e sentite le medesime organizzazioni legittimate, entro il 31 marzo di ciascun anno, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente conferite all’amministrazione dal personale non direttivo e non dirigente per la riscossione del contributo sindacale, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
6. Nel periodo 1 gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l’amministrazione può autorizzare, in via provvisoria, la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente previsto nell’anno precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.
7. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima e, in casi eccezionali, almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'amministrazione autorizza il permesso sindacale, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in forma scritta.
8. La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza dello stesso. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto, l'organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente.
9. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione del Corpo Nazionale di Vigili del fuoco, per il personale non direttivo e non dirigente i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero, secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale e non possono superare mensilmente, per ciascun dirigente sindacale, nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.
10. Nel limite del 50% del monte ore annuo assegnato dall’amministrazione, per il personale non direttivo e non dirigente possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L'amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
11. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
Articolo 41 Adempimenti dell’Amministrazione
1. Il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile procede all’accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui agli articoli 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 31, comma 2, e 33, comma 5, del presente Accordo, nelle more della elezione dell’organismo di rappresentanza per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, previsto dal medesimo articolo 35. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non direttivo
e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione. Ai fini della consistenza associativa vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dell’art. 43 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. A tale fine, non conta il numero dei lavoratori associati al sindacato ma il numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga tramite delega di cui è titolare il soggetto sindacale. Per tale motivo il dato associativo è rilevato direttamente dalla busta paga del citato personale non direttivo e non dirigente, in quanto solo a fronte del contributo versato la delega diviene effettiva. Al fine di contare anche le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell’anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo, in quanto, solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l’ultimo giorno del mese di dicembre, stante l’obbligo dell’amministrazione di procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega. Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non è valida ai fini del calcolo della rappresentatività non essendo dimostrata la sua attivazione. Tale modalità, valida per tutte le rilevazioni e, quindi, anche per quella in corso relativa alla raccolta delle deleghe al 31 dicembre 2007, evita di considerare, ai fini della rappresentatività, deleghe fittizie e cioè quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili di dicembre, sono revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicché la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva. L’obbligo dell’ amministrazione di procedere alla tempestiva e corretta trattenuta del contributo sindacale comporta, ovviamente, la responsabilità del dirigente competente. Il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile fornisce alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontra per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con il predetto Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, eventualmente predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è tenuto a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.
3. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, è tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente, con l'indicazione per ciascun nominativo della data in cui è stato fruito il permesso e del numero delle ore utilizzate. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente Accordo.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa
civile nel caso in cui non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 2 e 3 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e dell'articolo 32, comma
2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'amministrazione competente, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.
Articolo 42
Norma di rinvio
1. Il sistema delle relazioni sindacali e dei diritti sindacali, per quanto non disciplinato dalla presente ipotesi di Accordo, continuano ad essere regolati dai precedenti accordi nazionali quadro e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.
Articolo 43
Ulteriori risorse per il fondo di amministrazione
1. Le risorse previste dall’art. 3, comma 136 della legge 24 dicembre del 2007 n.244, riferite al personale non dirigente e non direttivo, pari ad euro 7.251.000 per l’anno 2008, confluiscono nel fondo di amministrazione di cui all’art. 6 del D.P.R. 29 novembre 2007 e vengono destinate per lo stesso anno al miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale.
2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse verranno utilizzate prevalentemente per il riconoscimento economico delle prestazioni rese in occasione delle Festività particolari e per compensare le specifiche attività istituzionali svolte dal personale al di fuori della sede di servizio.
3. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma precedente sono stabilite in apposito accordo decentrato a livello nazionale da stipulare entro 15 giorni dall’entrata in vigore del D.P.R. di recepimento del presente accordo; ulteriori finalità di utilizzazione delle risorse medesime sono altresì definite nell’accordo decentrato a livello nazionale di cui sopra.
4. Le somme di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l’Irap a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento nell’anno successivo.
Articolo 44
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all’articolo 1, comma 1, continua ad applicarsi, ove non in contrasto con la presente ipotesi di accordo ed in quanto compatibile con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la disciplina contrattuale relativa al predetto personale.