CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
1. OGGETTO DELLA FORNITURA
I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle norme tecniche vigenti, nazionali e/o regionali e/o comunitarie che ne disciplinano la produzione, il confezionamento, la commercializzazione e l’eventuale importazione e devono altresì essere dotati di ogni autorizzazione, in corso di validità, prescritta con riferimento allo specifico prodotto.
2. QUANTITATIVI
I quantitativi oggetto della fornitura sono presunti e potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di validità dell’offerta in relazione a specifiche esigenze terapeutiche. Tali variazioni potranno eccedere il limite del 20% e, in tal caso, l’operatore fornirà il prodotto nelle quantità richieste senza riserva od eccezione alcuna.
3. CAUZIONE DEFINITIVA
La ditta sarà tenuta al versamento della cauzione definitiva, entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento dell’apposita richiesta da parte dell’ARCS che poi provvederà alla stipula del contratto. Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, potrà essere costituito, a scelta del contraente tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa (art 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Tale cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell’importo offerto per la fornitura/servizio in argomento e dovrà avere validità non inferiore alla durata del contratto.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’ARCS. La mancata costituzione della cauzione definitiva sarà considerata come rinuncia, da parte della ditta, alla fornitura in argomento, con imputazione alla ditta di ogni spesa sostenuta per il ricorso ad altra ditta fornitrice.
La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e potrà essere restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, salvo l’applicazione di quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 relativamente allo svincolo progressivo.
Si precisa che l’amministrazione provvederà allo svincolo della cauzione definitiva mezzo lettera e che il documento originale non verrà restituito alla ditta aggiudicataria.
In caso di inadempimenti contrattuali, l’ARCS esercita la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, a presidio di tutte le obbligazioni principali e accessorie a carico della ditta, fatto salvo sempre l’ulteriore richiesta di risarcimento danni e imputazione di ogni altro maggiore onere o spesa sostenuta.
4. MODALITA’ ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Le consegne dei prodotti, franche e libere da ogni spesa, comprese le spese di trasporto, saranno effettuate nei luoghi e con le modalità specificate nei singoli ordinativi di fornitura (di norma entro il termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine, oppure in base ad un
programma-abbonamento concordato tra il Servizio/Ufficio competente della singola Azienda del servizio sanitario regionale e la ditta aggiudicataria, con esclusione di consegne in blocco).
I prodotti dovranno essere confezionati in modo da garantirne la corretta conservazione anche nella fase di trasporto. I prodotti dovranno avere, al momento della consegna, un periodo di utilizzazione residuo non inferiore a 2/3 del periodo di validità.
Gli ordini non saranno in alcun modo vincolati dalla previsione di un quantitativo minimo d’ordine o dall’ imputazione di spese di trasporto che si intendono comprese nel importo della fornitura.
E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria che si trovasse nell’impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati di darne comunicazione al Servizio che ha inviato l’ordinativo entro il 2° giorno dal ricevimento dell’ordine, a mezzo fax, e quindi di concordare comunque con il servizio stesso i tempi di consegna.
Il punto di consegna verrà di volta in volta indicato nell’ordine.
Qualora durante la durata del contratto la ditta introduca in commercio:
- nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità (aggiornamenti tecnologici),
- un ampliamento della gamma di misure/calibri dei prodotti oggetto della fornitura,
dovrà inoltrare una proposta formale all’ARCS (tramite pec), corredata dalla documentazione tecnica dei prodotti oggetto di aggiornamento, alle medesime condizioni negoziali, in affiancamento e/o sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati.
Solo a seguito della conclusione del procedimento di verifica di equivalenza autorizzata da ARCS la ditta potrà consegnare la nuova merce proposta.
5. PREZZO
Tutti i prezzi si intendono comprensivi del costo dovuto all’imballaggio ed al trasporto ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA che verrà addebitata in sede di emissione della fattura a norma di Legge.
Il prezzo di ogni prodotto è fisso ed invariabile per tutto il periodo della fornitura, salvo il caso di variazioni del prezzo di vendita al pubblico conseguenti a disposizioni normative a cui l’Azienda fornitrice deve necessariamente adeguarsi (non applicabile alla fascia C). Nel caso di variazioni del prezzo di vendita al pubblico conseguenti a disposizioni normative, resta comunque valida la percentuale di sconto indicata nell’offerta. Tali variazioni dovranno essere comunicate obbligatoriamente per iscritto entro 10 giorni lavorativi dalla data del provvedimento all’Ufficio Contratti dell’ARCS. Il prezzo sarà rideterminato mediante applicazione della stessa percentuale di sconto formulata in sede di offerta.
In carenza della comunicazione da parte della ditta fornitrice entro i termini previsti, le variazioni di prezzo non saranno riconosciute ai fini del pagamento delle relative fatture emesse a prezzi superiori a quelli di gara.
Qualora invece il prezzo venisse diminuito questo sarà ritenuto valido dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e le relative fatture già emesse dovranno essere anche rideterminate mediante emissione di nota di accredito per il valore corrispondente.
6. CLAUSOLA RISOLUTIVA
L’ARCS si riserva la facoltà, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, di revocare l’aggiudicazione e conseguentemente risolvere il contratto qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato (commercializzazione in esclusiva) rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, quali:
⮚ decadenza del brevetto;
⮚ immissione in commercio di farmaci generici o biosimilari;
⮚ registrazione della stessa molecola da parte di altra impresa;
⮚ immissione in commercio di nuovo prodotto medicinale che vanifichi la situazione di esclusività ed inoltre di procedere all’anticipata risoluzione della fornitura senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere, se durante la stessa verrà:
▪ attivata convenzione da parte di MEPA-CONSIP oppure
▪ aggiudicazione della gara per lo stesso oggetto di fornitura da parte della Centrale Unica di Committenza regionale;
e la ditta aggiudicataria rifiutasse di conformarsi agli eventuali migliori prezzi ivi ottenuti.
L’ARCS potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità della prestazione, altresì nei seguenti casi:
a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta della fornitura/servizio;
c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura/servizio, stabiliti o concordati con l’Amministrazione;
d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura/servizio;
e) cessione totale o parziale del contratto;
f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA;
g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.4.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;
i) nei casi di cui all’art. 108, c. 2 del D.Lgs. 50/2016.
Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della prestazione, le stesse saranno formalmente contestate dall’ARCS.
L’ARCS anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.
L’ARCS si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente. Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.
La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento del servizio ad altra ditta.
L’ARCS si riserva di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip SpA o altre centrali di committenza regionali rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli del presente contratto a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.
7. CLAUSOLA PENALE
L’Azienda responsabile dell’esecuzione del contratto, quando la ditta effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna o la sostituzione dei prodotti, o di parti di essi risultati difettosi per cause non imputabili all’Azienda, e quando ciò comporti l’impossibilità di utilizzo dei beni per l’uso previsto, si riserva l’applicazione le seguenti penalità a seguito di una prima formale contestazione:
- addebito della penale nella misura di 0,10% per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa;
- addebito degli eventuali danni;
- addebito della penale nella misura di 1% del valore del contratto (lotto fornitura) per mancata comunicazione di indisponibilità temporanea del prodotto entro i termini, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa;
- addebito della penale nella misura di 1% del valore del contratto (lotto fornitura) per la consegna di merce difforme dal prodotto aggiudicato non preventivamente autorizzata, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, XXX xxxxxxx.
Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte delle Aziende e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all’Azienda, per qualsiasi motivo, l’ARCS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo, qualora richiesto.
8. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA – DURATA DEL CONTRATTO
L’offerta formulata sarà valida per il periodo di 180 giorni.
Il contratto di fornitura avrà la durata indicata negli atti di gara.
L’ARCS si riserva la facoltà di posticipare la durata del contratto fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi, alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste dal contratto, qualora l’importo massimo previsto non risulti esaurito, fermo restando quanto previsto dall’art.106 c.12 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i,
9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013).
Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha dalla data di ricevimento.
Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell’ordinativo di pagamento.
Le fatture dovranno essere intestate a ARCS o alle Aziende/Enti del SSR che hanno emesso il “Contratto derivato”.
Sia ARCS che le altre Aziende/Enti del SSR rientrano nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72 (Split payment).
Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l’apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".
10. SANZIONI
In caso di mancato adempimento delle prestazioni nascenti dal contratto, tale da pregiudicare il regolare espletamento del servizio sanitario, l’Azienda si riserva l’applicazione della penale nella misura di legge, salva l’eventuale risoluzione contrattuale nell’ipotesi di gravi e reiterate inadempienze, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile.
11. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
Nei confronti del proprio personale, l’appaltatore si obbliga ad osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria riguardanti il trattamento economico e normativo, anche se non risulti iscritto ai sindacati di categoria, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in materia.
L’appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
L’appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente durante tutto il periodo della validità del presente appalto, con espresso richiamo all’art. 81 comma 3 – bis del Codice dei Contratti, si impegna a corrispondere ai propri soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.
12. CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’appaltatore e l’Azienda derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello esclusivo di Udine. E’ esclusa ogni ipotesi di competenza arbitrale.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti effettuano i trattamenti dei dati strettamente necessari all’esecuzione del Contratto ed in ottemperanza ad obblighi di legge ad esso correlati.
Con la sottoscrizione del presente Contratto le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso o ad esso correlati, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal RGPD medesimo.
I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e le parti mettono in atto le misure e tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 27/01/2020 13:17:18
IMPRONTA: 584ABA4E7521F7540B919D6E35BE245BF0A3627B3C304512082F8F487B859789 F0A3627B3C304512082F8F487B8597895DC296313AB489838ABBC96C429F8DC5 5DC296313AB489838ABBC96C429F8DC5B902DA8C779F614F54B3A574549DBDD7 B902DA8C779F614F54B3A574549DBDD72218C8161409961A4B458412939774C6
Atto n. 59 del 27/01/2020