CIG:6933786537
Capitolato Speciale
CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO RELATIVO A VARIE FIGURE PROFESSIONALI, MEDIANTE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016, PER IL PERIODO 1/5/2017 – 30/04/2020 SALVO EVENTUALE PROROGA PER MAX ULTERIORI 12 MESI.
CIG:6933786537
Indice
ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO DEL SERVIZIO 3
ART. 2 DURATA DELL’APPALTO, CORRISPETTIVO ED
ART. 3 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 6
ART. 5 RICHIESTA ED AVVIO DI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE 8
ART. 6 PROFILI PROFESSIONALI 10
ART. 7 INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE 11
ART. 9 GARANZIE ED OBBLIGHI DEI CONTRAENTI 11
ART. 10 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO
ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUB APPALTO DEL SERVIZIO 13
ART. 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 13
ART. 13 PROROGA DEL CONTRATTO 14
ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 14
ART. 16 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL
ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO DEL SERVIZIO.
Il presente capitolato detta norme finalizzate ad individuare l’Agenzia di somministrazione di lavoro temporaneo (in seguito denominata somministratore) con la quale stipulare un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016 per la fornitura all’Azienda pubblica di servizi alla persona
X.X.X. XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX xx Xxx Xxxxxx xxx Xxxxxx (xx seguito denominata utilizzatore o ASP) di varie figure professionali per esigenze lavorative straordinarie riconducibili alla necessità di reperire temporaneamente personale integrativo di quello in dotazione.
Il servizio in parola comprende l’attività di ricerca, selezione, formazione, gestione e sostituzione del personale.
Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente.
Il presente appalto di servizi è regolamentato dalle seguenti norme: Legge n. 30 del 14 febbraio 2003;
Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive integrazioni e modificazioni; Decreto Legislativo 6 ottobre 2004 n. 251;
Direttiva Unificata C.E. n. 18 del 31 marzo 2004;
Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
D. Lgs. 81 del 15/06/2015; D. lgs. 50 del 18/04/2016.
Il ricorso al lavoro interinale suddetto, già previsto dall’art. 36 del D. Lgs. 165/2001 e rientrante nei casi previsti dal D.LGS.276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, è giustificato dalle esigenze straordinarie precedentemente espresse di natura non continuativa. Le fattispecie in esame, ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276 attuativo della legge
c.d. Biagi, come integrato dal Decreto Legislativo 6 ottobre 2004 n. 251 e da ultimo modificato dal
D. Lgs. 81/2015, configurano pertanto l’ipotesi della somministrazione di lavoro a tempo determinato, in presenza di ragioni di carattere produttivo ed organizzativo dell’ utilizzatore, non altrimenti fronteggiabili.
I lavoratori avviati presso le diverse strutture in cui è articolata l’organizzazione dell’utilizzatore non sono computabili nella dotazione organica ai fini dell'applicazione di normative di legge corrispondenti o delle norme dei contratti collettivi, con la sola eccezione delle disposizioni relative alla sicurezza del lavoro, di cui al recente Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
L’utilizzatore nel periodo di validità del contratto di somministrazione, si riserva di ricorrere ai prestatori di lavoro interinale in base alle proprie necessità e per i periodi che riterrà necessari, senz’altra formalità, previo pagamento al somministratore del solo corrispettivo pattuito in offerta.
AI fine di garantire le prestazioni occorrenti, il somministratore ha l’obbligo di fornire le figure professionali richieste entro il termine previsto nell'offerta tecnica, a pena di inadempimento del contratto e di irrogazione delle conseguenti sanzioni.
Il servizio di somministrazione comprende quindi l’attività di ricerca, di selezione, di formazione e sostituzione del personale assente per legittimo impedimento.
ART. 2 DURATA DELL’APPALTO, CORRISPETTIVO ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’Accordo quadro avrà durata triennale dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva ed efficace, presumibilmente dal 1/5/2017, subordinatamente alla corretta esecuzione del periodo di prova di 4 mesi previsto dall’art. 4 del presente capitolato.
Al termine del primo periodo di durata triennale, potrà essere disposta una ulteriore proroga per un massimo di 12 mesi, che l’Agenzia aggiudicataria sarà obbligata a svolgere alle medesime condizione, economiche e contrattuali, in essere.
Le singole somministrazioni di lavoro potranno essere richieste entro la data ultima di durata dell’accordo, anche se il periodo di somministrazione richiesto abbia scadenza oltre il termine del contratto di appalto (ed in questo caso la durata del contratto si intenderà prorogata sino al termine dell’ultima somministrazione).
Il corrispettivo del servizio derivante dall’offerta dell’agenzia aggiudicataria, per il periodo di 36 mesi oltre agli eventuali ulteriori 12 mesi, fa riferimento ad un importo contrattuale massimo (XXX xxxxxxx) stimato e così articolato:
- valore stimato del contratto di somministrazione per l’anno 2017, pari € 1.573.630,00 (di cui euro 1.454.753,00 per spesa riferita alla copertura del costo per il personale somministrato ed euro 118.877,00 per aggio di agenzia esclusa iva 22%).
- valore annuale stimato del contratto di somministrazione, per l’anno 2018, pari ad € 2.293.721,00 (di cui euro 2.165.485,00 per spesa riferita alla copertura del costo per il personale somministrato ed euro 128.236,00 per aggio di agenzia esclusa iva 22%).
- valore annuale stimato del contratto di somministrazione, per l’anno 2019, pari ad € 1.568.600,00 (di cui euro 1.480.907,00 per spesa riferita alla copertura del costo per il personale somministrato ed euro 87.693,00 per aggio di agenzia esclusa iva 22%).
valore stimato del contratto di somministrazione per il primo quadrimestre 2020, pari ad € 522.867,00 (di cui euro 493.636,00 per spesa riferita alla copertura del costo per il personale somministrato ed euro 29.231,00 per aggio di agenzia esclusa iva 22%).
- valore annuale stimato del contratto di somministrazione con riferimento alla possibile proroga per un massimo di 12 mesi € 1.568.532,00 (di cui euro 1.480.839,00 per spesa riferita alla copertura del costo per il personale somministrato ed euro 87.693,00 per aggio di agenzia esclusa iva 22%).
Complessivamente, per l’intero periodo comprensivo di proroga annuale, il valore stimato dell’appalto ammonta ad euro 7.527.350,00 (di cui euro 7.075.620 per spesa riferita alla copertura del costo per il personale somministrato ed euro 451.730,00 per aggio di agenzia esclusa iva 22%). Si presume inoltre un ulteriore costo per indennità nell’intero periodo, pari ad euro 1.505.470, che si somma alla spesa per copertura del costo di personale con invarianza dell’aggio di agenzia, pertanto il valore complessivo stimato per l’appalto, comprensivo di proroga annuale, ammonta ad euro 9.032.820,00.
Gli importi sopra descritti potranno variare di un ulteriore 20% in aumento o in diminuzione, pertanto l’importo complessivo massimo stimato a base di gara ammonta ad euro 10.839.384,00 (di cui euro 542.076,00 per aggio di agenzia esclusa iva 22%).
Non si prevedono, considerando la quota a carico dell’utilizzatore, costi aggiuntivi per la sicurezza nella fase di esecuzione dell’appalto.
All’Agenzia sarà corrisposto un pagamento a misura (quota in euro per ogni ora somministrata), con riferimento alle sole prestazioni effettivamente erogate.
L’ASP corrisponderà all’Agenzia, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, il costo del lavoro determinato come da allegato A al presente capitolato (costo che sarà rideterminato, a cura di XXX, in caso di rinnovi contrattuali e / o modifiche del trattamento economico) unitamente alla quota di agenzia (quota oraria unica per ogni ora somministrata, a prescindere dalla categoria e dalla mansione) che sarà offerta in sede di gara, sul quale andrà calcolata l’IVA.
A) Il costo orario base comprende gli oneri retributivi, comprensivi di tutti i ratei (ex festività, permessi retribuiti, ferie, TFR ed ogni altro diritto spettante al lavoratore da CCNL di riferimento), gli oneri contributivi assistenziali e previdenziali, contributo ente bilaterale paritetico, Fondo formazione lavoratori temporanei, contributo ASPI.
Il costo dell’ora ordinaria o maggiorata è riepilogato negli importi invariabili, come da dettaglio voci esplicitato per ciascun singolo profilo nelle schede allegate importo che potrà essere aggiornato qualora intervengano variazioni contrattuali a livello nazionale.
N.B.: Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel “costo orario base”, comprese le diverse tipologie di assenze (per esempio: malattie, infortuni, maternità, permessi vari retribuiti, congedi straordinari etc.) sono a carico dell’agenzia di somministrazione e si ritengono incluse nel margine orario di agenzia, che si intende pertanto remunerativo del servizio svolto.
Si precisa che:
- le ore di lavoro convenzionali, su base giornaliera, sono pari a 6;
- il divisore orario convenzionale mensile, CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali, è pari a 156;
- il divisore orario annuale convenzionale, CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali, è pari a 1872.
Tabella di dettaglio oneri contributivi | |
Aliquota I.V.S. a carico del datore di lavoro | 23,81% |
Aliquota DS | 1,31% |
Aliquota CUAF | 0,68% |
Aliquota Malattia | 2,44% |
Aliquota Maternità | 0,24% |
Aliquota Fondo Garanzia TFR | 0,20% |
Oneri contributivi a carico del datore di lavoro | 28,68% |
In caso si modificasse il costo del lavoro per sopravvenuti rinnovi contrattuali, verrà adeguato il solo costo del lavoro, mentre il corrispettivo di agenzia dovrà rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed eventuale proroga.
L’aspetto fiscale del servizio è così articolato:
a) l’attività di lavoro del personale somministrato compensata con i suddetti costi orari ordinari e maggiorati è esente IVA, ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972 e s.m;
b) il corrispettivo dovuto per la remunerazione del servizio di intermediazione, dell’utile d’impresa e per la copertura delle spese generali e di ogni altro onere o rimborso nulla escluso, sarà assoggettato ad IVA al 22% od altra aliquota vigente nel tempo.
Il corrispettivo economico di offerta costituito dalle suddette tariffe orarie di base integrato dalla maggiorazione richiesta a copertura dell’attività di intermediazione e dalle maggiorazioni previste dal vigente CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali a titolo di indennità di turno, delle spese generali e dell’utile d’impresa, dovrà quindi compensare tutte le seguenti attività:
1) Ricerca e selezione del personale;
2) Retribuzione fissa ed accessoria dei lavoratori;
di lavoro a tempo determinato;
4) Quota assicurativa INAIL;
5) Sostituzione del personale;
6) Festività;
7) Festività infrasettimanali, precisando che il personale infermieristico opera per turni h12 o h24 sette giorni su sette, così come il personale socio sanitario;
8) Attività di formazione;
9) Assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all’utilizzatore;
10) Ferie, congedi e permessi;
11) Servizio mensa, che potrà essere consumato presso la sala mensa della sede di lavoro, con contributo a carico del lavoratore somministrato pari ad un terzo del costo del pasto di riferimento, che verrà di volta in volta quantificato e comunicato al somministratore, perché possa essere disposta correttamente la trattenuta a recupero;
12) Visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione e successivi nel corso dell’attività lavorativa, espletati nel rispetto della vigente normativa inclusi i seguenti esami: markers epatite B e C costo indicativo € 37,00, HIV gratuito, ALT costo indicativo € 2,50, AST costo indicativo € 2,50, emocromo con formula costo indicativo € 6,50, gamma GT, creatinina costo indicativo € 2,60, urina costo indicativo € 3,50, vaccini anti epatite B costo indicativo € 11,00.
13) Quote da destinare a fondi vari o da accantonare per eventuale TFR;
14) Servizio di somministrazione, utile d'impresa e copertura delle spese generali;
15) Trasmissione mensile, unitamente alla fattura, di una dichiarazione relativa alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori somministrati (imponibile previdenziale), necessaria per poter calcolare l’imposta IRAP a carico dell’utilizzatore, posto che ASP è un ente pubblico non economico pertanto la base imponibile IRAP viene calcolata con metodo retributivo, ai sensi dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Il riconoscimento di voci del salario accessorio conseguite attraverso accordi sindacali sarà corrisposto al somministratore, che ha l'obbligo di retribuire almeno nella stessa misura il personale impiegato presso l'utilizzatore.
L'utilizzatore deve corrispondere al somministratore il solo costo delle ore effettivamente lavorate e riscontrate attraverso i propri sistemi di rilevazione elettronica delle presenze a cui i lavoratori somministrati saranno sottoposti, restando esclusa qualsiasi altra modalità di conteggio.
Tutte le unità lavorative utilizzate dipenderanno funzionalmente dall’utilizzatore, nel rispetto delle posizioni gerarchiche esistenti, svolgendo la propria attività nell’interesse dello stesso.
Il Servizio Gestione del Personale dell’ utilizzatore trasmetterà al somministratore entro la prima settimana del mese successivo, l'elenco delle ore lavorate nel mese precedente dalle singole unità somministrate.
ART. 3 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità alle prescrizioni del presente capitolato e nel rispetto delle sotto riportate modalità.
A. L’utilizzatore, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di validità del contratto, provvederà ad esaudire le singole richieste di prestazioni di lavoro in somministrazione avanzate dall’utilizzatore, relativamente alle diverse figure professionali, previa richiesta scritta di ASP.
richiesta di cui al punto A, posto che ASP gestisce servizi che prevedono differenti articolazioni orarie, anche con prestazioni nelle 24 ore per 7 giorni la settimana; le eventuali turnazioni saranno definite dal responsabile dell’unità operativa richiedente e potranno subire variazioni temporanee e contingenti, mentre l’orario di lavoro sarà quello stabilito dal CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali (ovvero 36 ore settimanali). Ai lavoratori inseriti con contratto di somministrazione è altresì riconosciuta la fruizione del servizio di mensa, qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 45 del CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali 14/9/2000, con le medesime modalità in uso per i dipendenti dell’utilizzatore. Il costo del pasto, per la quota a carico del lavoratore, sarà oggetto di comunicazione mensile da parte dell’utilizzatore, affinché possa essere addebitata al somministrato e venga restituita ad ASP, mediante storno per pari importo dalla fattura mensile.
C. Il somministratore dovrà presentare all’utilizzatore almeno 2 candidati per ogni unità lavorativa che potranno essere sottoposti a colloquio di idoneità da parte della struttura di utilizzo; in caso di giudizio di inidoneità dette figure non potranno essere riutilizzate. In caso di idoneità l’utilizzatore si riserva comunque un periodo di prova di 15 giorni, al termine del quale potrà decidere di confermare o di sostituire il lavoratore.
D. Il periodo per il quale ogni unità dovrà prestare l’attività risulterà dall'apposito singolo contratto che sarà stipulato tra l’utilizzatore ed il somministratore, la cui durata non potrà essere superiore a 36 mesi. AI termine del periodo previsto cesseranno comunque gli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro.
Non sarà comunque possibile ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell’arco dell’ultimo quinquennio, ai sensi dell’art. 19 c.2 del D. Lgs. 81/2015, salve diverse disposizioni normative nel frattempo intervenute.
E. Come già espresso, i lavoratori avviati dovranno comunque possedere una conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, tale da non compromettere la sicurezza sul lavoro e da garantire un adeguato livello di professionalità nell'attività da prestare. I lavoratori dovranno possedere i requisiti per poter lavorare all’interno dell’ASP o di enti pubblici analoghi.
F. Il personale dovrà essere già istruito e formato in relazione alle competenze da svolgere, dovendosi garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso le strutture dell’utilizzatore. In merito all’aggiornamento formativo del personale infermieristico somministrato, il somministratore si obbliga ad assicurare opportuno aggiornamento professionale specialistico, ai sensi dell’Accordo Stato regioni sul sistema di formazione continua in medicina (Accordo del 19 aprile 2012), pari a 50 crediti ECM annui per ciascuna figura somministrata, con oneri economici che si intendono già compresi nel prezzo di offerta, anche mediante utilizzo delle opportunità fornite dai fondi strutturali appositamente predisposti (Formatemp).
G. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. vigente nel comparto Regioni ed Enti Locali per la categoria di riferimento a seconda dell’inquadramento attribuito, come da schede allegate relative alle tabelle di calcolo del costo di personale per singoli profili.
Ai lavoratori spetterà inoltre, qualora ne ricorrano le condizioni, l’indennità di turno nella misura prevista dal CCNL comparto Regioni ed Enti locali, sulla base del turno effettuato.
H. La retribuzione dovrà essere liquidata ai lavoratori con periodicità mensile.
I. La contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
X. Xx contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL contenuta nelle schede allegate relative alle tabelle di calcolo del costo di personale per singoli profili.
K. L'utilizzatore osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione e di tutela del lavoro, in conformità alle disposizioni indicate nel T.U. in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro; l’utilizzatore si impegna altresì ad informare il somministratore dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori connessi allo svolgimento delle mansioni alle quali
somministrare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore stesso svolgerà presso l’amministrazione appaltante.
L. Il somministratore è obbligato ad effettuare sul personale prescelto, prima dell’inserimento nelle strutture dell’utilizzatore, i necessari accertamenti sanitari volti a verificare la piena ed incondizionata idoneità alle mansioni, mentre l'obbligo delle visite periodiche è a carico dell’utilizzatore. Il somministratore si impegna altresì ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni e le malattie professionali, come prescritto dal D.P. R. 30 giugno 1965 n.1124.
M. L'utilizzatore corrisponderà al somministratore il solo costo delle ore effettivamente lavorate; pertanto in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedi, xxxxx e comunque per tutti i permessi previsti dal CCNL, nessun corrispettivo è dovuto al somministratore, che dovrà retribuire con oneri economici a totale proprio carico il prestatore di lavoro.
N. L'utilizzatore potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione degli operatori che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti sconvenienti formalmente rilevati dai superiori gerarchici, come di quegli operatori a cui vengano meno i requisiti professionali richiesti; potrà altresì chiederne la sostituzione del lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo.
O. Il somministratore si impegna a non attivare subappalti nella fornitura dei lavoratori interinali.
ART. 4 PERIODO DI PROVA
Per i primi quattro mesi, comunque computati nella durata complessiva dell’Accordo, il servizio si intenderà conferito in prova, al fine di consentire ad ASP di effettuare una valutazione ampia e complessiva rispetto alle modalità di esecuzione del servizio offerto.
In caso di valutazione negativa, ad insindacabile giudizio di ASP, espressa al termine del periodo di prova, il committente potrà recedere (ex art. 1373 del Codice Civile) mediante comunicazione scritta e motivata con preavviso di 15 giorni ed invio a mezzo PEC.
In tal caso all’aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo per i servizi svolti, escludendosi sin da ora la corresponsione di indennizzi o rimborsi di qualsivoglia natura e titolo.
L’utilizzatore potrà richiedere al somministratore la prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo contraente e l’aggiudicatario si obbliga sin da ora a garantire tale continuità.
Asp si riserva inoltre di procedere all’incameramento dell’intera garanzia fidejussoria definitiva, fatta salva la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.
ART. 5 RICHIESTA ED AVVIO DI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE
Ciascuna richiesta di attivazione di una somministrazione dovrà essere corredata con le seguenti informazioni minime:
. la descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria di inquadramento, il settore di specializzazione, il grado di esperienza e le conoscenze necessarie;
. le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
. la sede di lavoro;
. i dati relativi alla posizione INAIL.
Tutte le informazioni saranno fornite per iscritto, tramite e-mail, al recapito fornito dal somministratore ed eventualmente anticipate tramite telefono. Dal momento di inoltro della richiesta decorrono i tempi previsti per l'avvio dei lavoratori, che dovranno comunque avvenire nel rispetto di quelli dichiarati nell’offerta tecnica. Dal momento di inoltro della richiesta decorrono altresì i tempi previsti per l’applicazione di eventuali penali.
Le copie dei contratti di lavoro tra il somministratore ed i singoli lavoratori dovranno essere trasmesse alla sede amministrativa dell’ASP Comuni Modenesi Area Nord, solidalmente responsabile ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m, la
quale si riserva di richiedere in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, del modello UNIEMENS e delle buste paga. Qualora il somministratore non risulti in regola con gli obblighi inerenti la disciplina del lavoro, l’utilizzatore procederà alla risoluzione del contratto ed all’affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria in danno del somministratore inadempiente, fatta comunque salva la responsabilità per eventuali fatti illeciti o per l’eventuale violazione di norme penali.
Doveri del personale
Il personale somministrato dovrà essere qualificato e pienamente idoneo a svolgere le funzioni proprie della mansione oggetto della richiesta. Il personale sarà tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con diligenza e professionalità. A ciascun lavoratore verrà fornito dall’utilizzatore un tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenete le generalità del lavoratore ed il ruolo assegnato all’interno dell’Azienda; detto tesserino dovrà obbligatoriamente essere sempre indossato in modo ben visibile durante tutto il tempo di lavoro, dovrà essere conservato con la massima cura e andrà riconsegnato al coordinatore di struttura al termine del periodo di somministrazione. Al personale somministrato si applicherà il Codice di comportamento aziendale, nonché il Regolamento di gestione del personale ASP, per quanto compatibile con l’istituto della somministrazione.
L'eventuale azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro a tempo determinato sarà esercitata dal somministratore, come previsto dall'art. 6 della legge n.196/1997 e successive modificazioni.
L'utilizzatore comunicherà quindi tempestivamente gli elementi che dovranno formare oggetto della contestazione e se ritenuto opportuno, la sanzione che si propone di irrogare.
Il prestatore dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall’Amministrazione e sarà tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge e di contratto, sia collettivo che decentrato,
Adempimenti dell’Agenzia di somministrazione
L’Agenzia dovrà provvedere all’immediata sostituzione del personale somministrato per qualsiasi motivo assente dal servizio o che risultasse inidoneo allo svolgimento del servizio assegnato, conformemente alla tempistica stabilita nel punto 7 del presente capitolato, dietro specifica richiesta di ASP. Eventuali sostituzioni o variazioni degli operatori somministrati già in servizio, dovranno essere comunicate tempestivamente dall’Agenzia all’ASP, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della comunicazione di assunzione. In ogni caso l’Agenzia dovrà assicurare la fornitura di personale somministrato in modo da garantire la continuità del servizio ed è tenuta a consegnare ad ASP una copia del contratto individuale di lavoro stipulato con il lavoratore.
Sicurezza
Il referente aziendale presso il quale l’Agenzia potrà ottenere informazioni relative al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) aziendale.
La valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria, fatta eccezione per la visita preassuntiva (di cui all’art.2 punto12) del presente capitolato), sono in carico all’ASP. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.
Nelle schede allegate è stato definito anche il costo orario riferito alle eventuali prestazioni straordinarie del personale somministrato, fermo restando che l'unità lavorativa in somministrazione potrà svolgere ore di lavoro straordinario solo se preventivamente autorizzata dal responsabile referente della struttura proposta, precisando fin d’ora che l’ utilizzatore a suo insindacabile giudizio, potrà disporre che il limite invalicabile di ore di lavoro straordinario sia allineato a quanto previsto per il resto del personale dipendente di identico profilo.
ART. 6 PROFILI PROFESSIONALI
I profili professionali che potranno essere oggetto di richiesta di somministrazione in relazione al presente Accordo Quadro, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono i seguenti:
categoria A1 : Inserviente – Ausiliario ;
categoria B1: Terapista occupazionale, Aiuto cuoco, Addetto ai servizi, Autista;
categoria B3: Operatore Socio Sanitario, Collaboratore Amministrativo;
categoria C1: Animatore, Educatore, Istruttore Amministrativo e/o Contabile, Infermiere professionale;
categoria D1: Istruttore Direttivo, Coordinatore Infermieristico, Educatore Professionale, Coordinatore Pedagogico;
categoria D3: Ingegnere, Architetto.
Potranno essere concordate anche figure professionali diverse o ulteriori rispetto a quelle sopra descritte, in relazione alle effettive esigenze aziendali. Nell’eventualità, sarà cura dell’utilizzatore fornire al somministratore la scheda aggiornata dei costi del dette figure, qualora non fossero state incluse nelle schede allegate al presente capitolato, fermo restando l’aggio di aggiudicazione.
Il servizio dovrà essere espletato con personale in possesso di tutti i requisiti formativi e professionali propri del profilo di appartenenza, che verranno esplicitati all’interno della richiesta di attivazione della somministrazione.
Si precisano sin da ora i requisiti richiesti per alcune figure professionali, posto che per tutti i profili è richiesta piena idoneità psico fisica alla mansione e possesso della patente di guida categoria B in corso di validità:
Infermiere Professionale: si richiede il possesso di diploma di laurea in scienze infermieristiche ovvero di diploma o attestato conseguito in base al vecchio ordinamento, riconosciuto equipollente al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi. Dovrà inoltre essere iscritto all’Albo del Collegio Infermieri e possedere piena idoneità psico fisica alla mansione ed idoneità sanitaria alla manipolazione di alimenti.
Coordinatore Infermieristico: oltre ai requisiti previsti per il profilo di Infermiere Professionale, il candidato dovrà essere in possesso di Master in coordinamento infermieristico o equipollenti.
Animatore: si richiede il possesso di diploma di scuola media secondaria superiore unitamente ad attestato di qualifica specifico di “Animatore di comunità” o titolo equipollente e possedere piena idoneità psico fisica alla mansione ed idoneità sanitaria alla manipolazione di alimenti;
Operatore Socio Sanitario: si richiede il possesso di diploma di scuola media inferiore, unitamente ad attestato di qualifica di “Operatore Socio Sanitario” e possedere piena idoneità psico fisica alla mansione ed idoneità sanitaria alla manipolazione di alimenti;
Autista: si richiede il possesso di diploma di scuola media inferiore, unitamente a patente di guida categoria B in corso di validità e piena ed incondizionata idoneità alla mansione;
Educatore Professionale: si richiede il possesso del diploma di laurea in una delle seguenti discipline: Scienze dell’educazione (Classe L-19 DM 270/04) indirizzo di Educatore Professionale o titoli equipollenti; laurea in Pedagogia, Scienze della Formazione, Scienze dell’Educazione vecchio ordinamento o Laurea Magistrale o Specialistica del nuovo ordinamento equiparata a tali Lauree secondo le vigenti disposizioni normative. L’equipollenza dovrà essere dichiarata e dimostrata a cura del candidato.
Educatore Xxxxx Xxxx: si richiede il possesso di diploma di laurea il Scienza della formazione od equipollente.
Il fabbisogno stimato in ore, suddiviso per categoria, è il seguente:
Categoria di inquadramento | Fabbisogno stimato anno 2017 in ore | Fabbisogno stimato anno 2018 in ore | Fabbisogno stimato anno 2019 in ore | Totale stima fabbisogno nel triennio in ore |
A1 | 1.200 | 3.450 | 3.450 | 10.350 |
B1 | 16.560 | 16.560 | 16.560 | 49.680 |
B3 | 58.788 | 38.916 | 38.916 | 136.620 |
C1 | 55.608 | 55.608 | 25.800 | 137.016 |
D1 | 6.624 | 6.624 | 0 | 13.248 |
Totale colonna | 138.780 | 121.158 | 84.726 | 346.914 |
ART. 7 INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE
In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, il somministratore avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino al momento dell' interruzione del servizio. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o al somministratore, lo stesso dovrà sostituire il lavoratore entro il termine massimo di 3 giorni.
Il somministratore dovrà garantire la sostituzione dell'unità lavorativa per ogni assenza che superi i 3 giorni con una di pari livello professionale ed è altresì impegnato ad inviare un lavoratore in sostituzione di quello già inviato per malattia, infortunio, gravidanza o dimissioni, entro il termine dichiarato nell’offerta tecnica, che decorre dal manifestarsi dell'assenza.
ART. 8 PENALITÀ
In caso di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi rispetto ai tempi di offerta, saranno applicate le seguenti penali:
per ritardi nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione fino a quattro giornate lavorative: penale giornaliera pari al costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
per ritardo nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione da cinque fino a sei giornate lavorative: penale giornaliera pari al doppio del costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
per ritardi superiori: penale giornaliera pari al triplo del costo giorno del lavoratore non avviato o non sostituito, con la possibilità di ricorrere alla ditta che segue in graduatoria, con addebito del costo del servizio al somministratore. La penale si interromperà nel momento in cui l’Azienda ASP,avvalendosi della predetta facoltà, avrà reperito i lavoratori sostitutivi.
L’eventuale fornitura di personale non in possesso dei requisiti previsti per la mansione da svolgere comporterà interruzione del contratto ed il subentro del somministratore che segue nella graduatoria, in danno di quello inadempiente, oltre all’eventuale richiesta di risarcimento del danno.
Trascorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta senza che sia stato inviato il personale, il servizio si intenderà comunque non eseguito e l’utilizzatore potrà rivolgersi al somministratore che segue nella graduatoria, in danno di quello inadempiente.
ART. 9 GARANZIE ED OBBLIGHI DEI CONTRAENTI
Successivamente all’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) nella misura e con le modalità indicate all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Detta garanzia può essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia stessa entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia
definitiva, prima della stipula del contratto determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora l’amministrazione escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l’agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell’amministrazione.
La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta della agenzia aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti. L’agenzia aggiudicataria dovrà inoltre presentare copia di idonea polizza di assicurazione a copertura dei danni a terzi, per un massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 per sinistro.
Il somministratore deve assumere il lavoratore con contratto scritto, in base al quale si obbliga alle seguenti prestazioni minime:
a) pagare direttamente al prestatore di lavoro interinale le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria di inquadramento, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti;
b) iscrivere il lavoratore presso l'INAIL;
c) corrispondere ai lavoratori avviati una retribuzione non inferiore a quella prevista dal CCNL del comparto Regione ed Enti Locali per la categoria professionale corrispondente;
d) liquidare la retribuzione ai lavoratori con periodicità mensile;
a) e) effettuare i necessari accertamenti sanitari pre assuntivi(le visite periodiche restano invece a carico dell'utilizzatore).
Il somministratore si obbliga inoltre a:
1. individuare un referente di filiale per la gestione dei rapporti con l’utilizzatore, comunicandone tempestivamente il nominativo e relativi recapiti;
2. assicurare la reperibilità telefonica di uno o più referenti dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 17,30 fornendone i recapiti ed indicando le modalità di contatto;
3. attivare un numero di emergenza per la gestione delle urgenze, che funzioni al di fuori degli orari di cui al punto 2, posto che i servizi assistenziali funzionano 7 giorni su 7 e che potrebbero presentarsi situazioni critiche anche durante i giorni prefestivi e festivi, che debbo essere gestite tempestivamente, trattandosi di servizi alla persona;
4. effettuare la ricerca del personale secondo criteri di trasparenza e buona fede, tenuto conto delle esigenze espresse da ASP;
5. rispettare i tempi previsti dall’offerta tecnica e dal capitolato per la fornitura di personale;
6. provvedere entro e non oltre 48 ore alla sostituzione del personale turnista che si assenti in modo non programmato ed osservare la medesima tempistica per la sostituzione del personale che si assenti per infortunio / malattia / dimissioni / non superamento del periodo di prova, previa autorizzazione di XXX. Rispetto al personale non turnista, la sostituzione potrà essere attivata solo su richiesta espressa di ASP, che in ogni caso corrisponderà solo il costo delle ore effettivamente prestate;;
L'utilizzatore si obbliga a sua volta a:
a) comunicare per scritto al somministratore l'eventuale assegnazione del lavoratore a tempo determinato a mansioni superiori, prendendo atto che in tal caso il somministratore avrà il diritto di modificare il corrispettivo ad esso spettante per adeguarlo a quello della nuova mansione;
b) versare direttamente in caso di inadempimento del somministratore, al prestatore di lavoro e all'ente previdenziale le retribuzioni ed i contributi dovuti, rivalendosi sulle eventuali somme non ancora pagate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
c) corrispondere al somministratore il compenso per il servizio nella misura determinata in sede di offerta economica;
lavoratore;
e) fornire ai lavoratori somministrati divise, calzature ed i DPI previsti per le mansioni assegnate, secondo la cadenza prevista per il rimanente personale. Il materiale consegnato dovrà essere restituito ad ASP al termine del periodo contrattuale, fatta eccezione per il materiale monouso.
f) corrispondere all’aggiudicatario il compenso per il servizio nella misura determinata in sede di offerta economica, nel rispetto delle scadenze fissate dal presente capitolato. Al somministratore spetta il compenso per le ore effettivamente lavorate, pertanto, in caso di assenza dal servizio del lavoratore per malattia, infortunio, ferie, congedi e permessi (ivi compresa la licenza matrimoniale), nessun corrispettivo è dovuto al somministratore, che pertanto dovrà considerare tali oneri a proprio carico.
Il lavoratore somministrato ha il diritto di effettuare la prestazione per l'intero periodo richiesto dall’utilizzatore, salvo il caso di mancato gradimento, nonché della sopravvenienza di giusta causa o di giustificato motivo per la risoluzione del contratto.
ART. 10 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’ utilizzatore attraverso i propri servizi amministrativi e sanitari, si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli per l’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.
Qualora dai controlli qualitativi e quantitativi effettuati il servizio dovesse risultare non conforme alle disposizioni del capitolato, il somministratore dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.
Sull’esecuzione del contratto vigila il Direttore dell’esecuzione del contratto, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, D.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, coadiuvato dai Responsabile del Servizio Personale in quanto Referente dell’esecuzione del contratto.
Il Direttore dell’esecuzione effettuerà la verifica di conformità tramite controllo sulle modalità di effettuazione della fornitura, a quanto contrattualmente stabilito, al fine di constatarne la rispondenza rispetto a quanto proposto in sede di offerta.
Nel caso vi fossero da evidenziare al Fornitore eventuali segnalazioni, osservazioni e/o richieste di chiarimenti e/o prescrizioni, alla stessa sarà assegnato un temine di dieci (10) giorni per la presentazioni delle proprie precisazioni e/o per il compimento delle prescrizioni cui è richiesto di uniformarsi. Nel caso, invece, tale valutazione fosse negativa a causa di rilevante inadempienza contrattuale, l’A.S.P. procederà a formalizzare la relativa contestazione, secondo le modalità di cui al successivo articolo.
ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUB APPALTO DEL SERVIZIO
E' vietata al somministratore la cessione del contratto, a pena di nullità del vincolo a tal modo sorto. Parimenti, in considerazione della peculiarità delle prestazioni richieste, è vietato il sub appalto del servizio.
ART. 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il corrispettivo contrattuale si intende riferito alle prestazioni di lavoro effettivamente erogate, che saranno fatturate mensilmente all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ASP Comuni Modenesi Area Nord, secondo le istruzioni impartite. La fatturazione, maggiorata del bollo di € 1,81 dovrà essere articolata in modo tale da prevedere un addebito per la somministrazione erogata IVA esente ed un autonomo addebito per il costo del servizio di intermediazione, assoggettato ad IVA e dovrà avvenire in modo distinto e separato relativamente a ciascun centro di costo indicato all’articolo 1 del presente capitolato.
Le fatture dovranno essere intestate ad A.S.P. Azienda pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi Area Nord, sede legale Xxx Xxxxxxxx, 000, 00000 Xxx Xxxxxx s/P (MO), C.F. e P.IVA 03198590360 e dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013. Il codice univoco ufficio, utile per la fatturazione elettronica, è UFT800.
A.S.P. non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riporteranno il codice CIG indicato nell’intestazione del presente atto.
Ai sensi della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), a partire dalle fatture emesse dal 1/1/2015 nei confronti di
A.S.P. per qualunque cessione di beni o prestazione di servizi, l’Azienda pagherà ai fornitori il solo importo
A.S.P.. Nella fattura andrà indicata l’annotazione “scissione dei pagamenti”.
Il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato a 60 giorni dalla data della fattura fine mese ai sensi del Decreto Legislativo n. 192/2012, art.1 x.xx 5 lett. a.
Scaduto il termine di pagamento di cui sopra l’A.S.P. non potrà essere considerata in mora se non dopo l'inutile decorso di 30 giorni dal ricevimento di raccomandata A.R. di sollecito, affidata alle poste, dopo la scadenza di pagamento. In ogni caso, il tasso applicato sarà quello legale.
Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato. In caso di inadempienza a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto con dichiarazione unilaterale da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.
Gli interesse scaduti non producono a loro volta interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c. .
Si intendono pervenute il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso ed il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il sedicesimo e l’ultimo giorno del mese medesimo
Nel caso di associazione temporanea di imprese le fatture saranno emesse direttamente ed unicamente dalla ditta mandataria, come indicata in sede di offerta.
ART. 13 PROROGA DEL CONTRATTO
Al termine del periodo di validità del contratto di somministrazione per il primo triennio, l’utilizzatore potrà richiedere una proroga del contratto stesso per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi, che il somministratore resterà obbligato ad accettare, mantenendo invariate le condizioni economiche a quel momento vigenti.
ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’ utilizzatore può risolvere il contratto a mezzo lettera raccomandata nei seguenti casi:
- per applicazione di penali di un importo complessivo superiore ad € 2.500,00 entro 30 giorni;
- per il reiterarsi di inadempienze contrattuali del somministratore, nonostante una preventiva diffida scritta;
- per ripetute inefficienze che abbiano determinato gravi ripercussioni sull’attività sanitaria ed assistenziale dell’utilizzatore;
- per motivi di pubblico interesse da motivare adeguatamente nel provvedimento;
- nei casi di cessazione dell’attività del somministratore, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dello stesso;
- per l’eventuale diverso assetto organizzativo venutosi a creare in capo all’utilizzatore che non determini più l’esigenza di avvalersi del contratto di somministrazione di lavoro, da motivare adeguatamente nel provvedimento di risoluzione.
ART. 15 GIURISDIZIONE
In caso di controversie che dovessero insorgere riguardo l’esecuzione del contratto di Accordo Quadro tra le parti contraenti, di stabilisce sin da ora che il Foro competente, esclusivo ed inderogabile, è quello di Modena.
ART. 16 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016, le norme della legge n. 52 del 21 febbraio 1991 (Disciplina della cessione dei crediti d’impresa) sono estese ai crediti verso le stazioni
fornitura; le cessioni possono essere effettuate a banche o ad intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa. La cessione del credito deve essere effettuata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificata all’Azienda ASP Comuni Modenesi Area Nord e diviene efficace qualora la medesima non la rifiuti, con comunicazione scritta da notificarsi al cedente ed al cessionario, entro quindici giorni dalla notifica della cessione. E’ ammessa la cessione di tutti o solamente di parte dei crediti che giungeranno a maturazione. In ogni caso, l’Azienda ASP Comuni Modenesi Area Nord può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, contenute nel contratto con questi stipulato.
ART. 17 NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si intendono applicabili le disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti pubblici di servizi, le norme del codice civile riguardanti il contratto d’appalto, nonché i principi della legge n. 241/1990.
Mirandola 30/01/2017
Il Responsabile del Procedimento D.ssa Xxxxxx Xxxxx