CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA PER LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
(CIG 79395281C6) TRA
Il Consiglio regionale del Lazio, con sede in Roma, via della Pisana n. 1301, codice fiscale 80143490581, di seguito nel presente contratto denominato semplicemente “Committente”, in persona del/la , nella sua qualità di
;
_, nato a
E
il , residente a
in via/piazza
n. , il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella qualifica di
dell’impresa
, con sede a
, in via/piazza
n. , iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio di al numero e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: ), di seguito, nel presente contratto, denominato semplicemente “Appaltatore”.
oppure in alternativa (per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016)
il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella qualifica di della , con sede a in via/piazza n. , iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio di al numero , mandataria del
con la ( mandante), con sede a , in via/piazza n. , iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio di al numero , come da mandato speciale conferito mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata in data rep. racc. Notaio dott. in , in atti, e procura conferita mediante atto pubblico in data rep.
racc. Notaio dott. in , in atti, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento temporaneo di imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante:
).
oppure in alternativa
come da mandato collettivo speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata in data rep. Notaio dott. di , in atti, ai sensi dell’art. 48 del Codice e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del
(c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante:
)
PREMESSO
− che con determinazione , n. . in data , è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice, per l’affidamento del servizio integrato di manutenzione edile e impiantistica nelle sedi del Consiglio Regionale del Lazio;
− Che in esito alle valutazioni della Commissione giudicatrice è emerso che l’offerta
tecnica ed economica con il miglior punteggio è quella presentata dall’operatore
economico , con sede legale in
via , avendo conseguito il punteggio di
/100mi;
− che con determinazione , n. . in data , è stata disposta l’aggiudicazione, previa verifica positiva dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, all’operatore economico
, l’appalto oggetto del presente contratto per un importo complessivo di Euro oltre iva IVA al _________ per cento
− che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 32, comma 9, del Codice;
− che l’Operatore Economico ha dimostrato di non versare in alcuna condizione ostativa alla stipulazione di contratti della specie con la Pubblica Amministrazione;
− che è stata regolarmente richiesta/acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del d.lgs n. 159/2011 e pertanto si procede alla stipula del presente contratto sottoposto alla disposizione di cui all’art. 92, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. 159/2011.
Tutto ciò premesso
le parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Condizioni generali del contratto
1. L'appalto è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico e prestazionale d’appalto e da tutti i connessi elaborati, prospetti e relazioni che l’appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Le modalità di esecuzione del servizio sono quelle integralmente riportate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e le proposte migliorative contenute nell’Offerta Tecnica a cui si rimanda.
2. L’Appaltatore dichiara che nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio, oltre che dei luoghi in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell’appalto e di tutti gli oneri e obblighi menzionati nel presente contratto e nei documenti che ne fanno parte integrale e sostanziale, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture che, pur se omesse, in detti documenti risultino però necessarie per rendere il servizio completo e pienamente rispondente, sotto ogni aspetto, allo scopo cui è destinato.
3. Nel prezzo contrattuale si intende, quindi, sempre compresa, salvo quanto diversamente indicato nel disciplinare di gara o nel capitolato speciale d’appalto, ogni spesa principale e accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera specializzata e/o qualificata, ogni carico, trasporto e scarico ed ogni ulteriore onere connesso allo svolgimento il servizio oggetto dell’appalto.
Art. 2 - Oggetto del contratto
1. Il Committente concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione edile e di conduzione e manutenzione degli impianti delle sedi del Consiglio regionale del Lazio di xxx xxxxx Xxxxxx, 0000, Xxxx e di xxx Xxxxxxxx Xxxx, 00, Xxxx, consistente nello svolgimento di tutti i lavori, servizi, attività ordinarie e straordinarie e forniture ( a canone ed extra-canone) di cui al Capitolato tecnico e prestazionale d’appalto, nonché di quelli ritenuti necessari al fine di una corretta esecuzione
delle prestazioni, nonché rispettosa dei Criteri Ambientali Minimi e dei parametri sociali delle prestazioni, in allegato al presente contratto.
2. Costituiscono oggetto del presente contratto inoltre tutte le offerte proposte dall’appaltatore in sede di offerta tecnica ed economica e sinteticamente riportate in appendice.
Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche i seguenti documenti che, se non materialmente allegati, qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
a) l’offerta tecnica ed economica dell’Appaltatore, e gli eventuali allegati;
b) la polizza assicurativa per i rischi di esecuzione dei lavori di cui all’art. 14, comma 2;
c) la cauzione o la garanzia definitiva di cui all’art. 14, comma 1;
d) il bando di gara, il disciplinare di gara e il capitolato tecnico e prestazionale, nonché il DUVRI e tutti gli allegati in essi indicati e richiamati;
e) ogni altro elaborato tecnico, prospetto e relazione afferente il presente appalto;
2. I documenti di cui al comma 1 sono conservati dal Committente presso il Servizio Amministrativo, nella medesima sede.
Art. 4 - Interpretazione
1. Per l’interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del c.c.
2. In caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato tecnico e prestazionale d’appalto, prevalgono le seconde, ove non altrimenti disposto.
3. In caso di contrasto tra le norme contenute nel Disciplinare e quelle del Capitolato tecnico e prestazionale d’appalto, prevalgono le seconde, ove non altrimenti disposto.
Art. 5 – Elezione di domicilio. Notifiche e comunicazioni.
1. Ai fini dell’esecuzione del presente contratto, il Committente elegge domicilio presso la propria sede in Roma, via della Pisana, 1301.
2. L’Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale, ovvero in alternativa, operativa più vicina alla sede dell’Amministrazione
3. Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza per cui è necessario dare data certa, vanno effettuate ai soggetti individuati nel presente articolo.
4. Per facilitare gli adempimenti, si conviene che tutte le comunicazioni scritte sono consegnate anche tramite casella di posta elettronica certificata, che le parti dichiarano essere rispettivamente:
per il Committente: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxx.xx; per l’Appaltatore:
5. Comunicazioni o notificazioni effettuate da altri soggetti sono nulle e non obbligano le parti contraenti, finché non vengano recepite o ratificate con identiche modalità.
Art. 6 – Rappresentante del Committente
1. Il Committente indica quale R.U.P., l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, al quale demanda il compito di effettuare verifiche analoghe a quelle di cui all’art. 1662 del c.c. e di controllare la perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali.
2. Il R.U.P. si avvale di un Direttore di esecuzione del contratto per l’operatività dell’Appalto.
3. In particolare, il R.U.P. provvede a:
• sovraintendere all’esecuzione dell’appalto, verificando il rispetto delle disposizioni e dei tempi contrattuali;
• evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze.
Art. 7 – Rappresentante dell’Appaltatore
1. L'Appaltatore è rappresentato per specifico mandato in forma scritta, diramato dal titolare o da un legale rappresentante, da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza adeguata, che avrà la piena rappresentanza dell’Appaltatore stesso nei confronti dell’Amministrazione. Eventuali diffide, comunicazioni o atti recettizi, nonché contestazioni fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell’Appaltatore.
2. È facoltà del Committente, chiedere all’Appaltatore la sostituzione del suo Rappresentante sulla base di giustificata motivazione.
3. Il Rappresentante di cui al comma 1, in caso di impedimento personale, dovrà comunicare all’Amministrazione il nominativo di un sostituto, del quale dovrà essere presentata procura speciale, conferendogli i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l’esecuzione del Contratto.
4. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell’Appaltatore, così come stabilito nel presente Contratto.
Art. 8 – Durata del contratto
1. La durata del contratto è stabilita in cinque anni con decorrenza dal verbale di consegna, sulla base della stipula del presente contratto.
2. E’ vietato il tacito rinnovo del presente contratto. Pertanto, fatto salvo quanto di seguito convenuto, il presente contratto scade allo spirare del quinto anno senza alcuna necessità di ulteriore comunicazione al riguardo.
3. La durata del presente contratto può, comunque, essere prorogata, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti all’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, previa avvenuta pubblicazione del bando di gara alla medesima scadenza.
Art. 9 - Ammontare del contratto
1. L'importo contrattuale ammonta a Euro al netto di I.V.A., somma risultante dall’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, così suddivisa:
a) Euro per servizi di Governo, rientranti tra le attività a canone;
b) Euro per servizi di Manutenzione Impiantistica, rientranti tra le attività a canone;
c) Euro per servizi di Manutenzione Edile, rientranti tra le attività a canone;
d) Euro € 525.223,15, plafond a disposizione dell'Amministrazione, comprensivo dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso, per attività extra-canone;
2. Gli importi contrattuali di cui al comma 1 lettere a), b) e c) sono suddivisi in canoni bimestrali, determinati dividendo gli stessi per trenta, oltre. I.V.A..
3. La remunerazione delle attività extra-canone sarà attuata “a misura”, “in economia” o con “rimborso a fattura”, secondo le modalità ed i listini previsti al paragrafo 4 del Capitolato tecnico e prestazionale, applicando il ribasso offerto del %.
Art. 10 – Modifiche varianti e revisione prezzi
1. Le modifiche e le varianti del presente contratto, regolarmente autorizzate dal R.U.P., sono
ammesse, ove ne ricorrano le condizioni, nei casi previsti dal Disciplinare di gara e al punto 11 del Capitolato tecnico e prestazionale di appalto.
2. E’ ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, secondo quanto espressamente previsto dal Disciplinare di gara e al punto 12 del Capitolato tecnico e prestazionale d’appalto.
Art. 11 – Pagamenti e tracciabilità
1. L’importo contrattuale di cui all’art. 9, è corrisposto in rate bimestrali il cui importo è così determinato:
a) le prime cinque rate hanno un importo pari ad 1/6 dell'importo contrattuale annuo e la sesta rata un importo pari ad 1/6 dell'importo contrattuale annuo più l’eventuale conguaglio;
b) per gli anni successivi al primo, le prime cinque rate hanno un importo pari ad 1/6 dell'importo complessivo dell'anno precedente e la sesta rata un importo pari ad 1/6 dell'anno precedente più l’eventuale conguaglio.
2. In caso di modifiche, varianti o revisione prezzi, il corrispettivo è calcolato e corrisposto secondo quanto espressamente previsto dal disciplinare di gara e dal capitolato tecnico e prestazionale d’appalto, ovvero dal Codice.
3. Il corrispettivo di cui al comma 1 è corrisposto subordinatamente all’autorizzazione del Direttore dell’Esecuzione e del RUP e alla conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali, previa ricezione da parte del Committente di fattura elettronica posticipata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, detratta la ritenuta dello 0,50 per cento di cui all’art. 30, comma 5-bis, del Codice, più I.V.A. di legge. Tali ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva aggiornato e in regola.
4. Il Committente provvede al pagamento del canone di cui al comma 1, mediante bonifico bancario, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa effettuazione dei controlli e verifiche sulla correttezza e competenza nell’esecuzione delle prestazioni. Il ricevimento della fattura elettronica non presuppone l’accettazione della prestazione.
5. La fattura elettronica deve essere intestata al Consiglio regionale del Lazio, Servizio Tecnico Strumentale, Organismi di Controllo e Garanzia, xxx xxxxx Xxxxxx 0000, 00000 Xxxx - XX, Codice Univoco Ufficio , indicando anche il relativo CIG, la causale e gli estremi della determinazione di aggiudicazione.
6. Sono fatte salve le ritenute ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del Codice per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori di cui al successivo art. 13.
7. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e al rispetto delle disposizioni normative vigenti al momento del pagamento stesso.
8. Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del presente contratto, ai fini del pagamento del corrispettivo, in conformità dei documenti contrattuali, sarà svolto, ai sensi dell’art. 111 del Codice, secondo quanto previsto anche dal decreto 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: “Approvazione delle Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”).
9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice.
10. Qualora i pagamenti avvengano oltre il termine di cui al comma 4, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi di mora al tasso vigente.
11. L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.
12. Al fine assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, l’Appaltatore e le imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto oggetto del presente contratto, sono tenute a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva ai pagamenti della Pubblica Amministrazione, preventivamente comunicati. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
13. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG: 79395281C6).
14. L’Appaltatore e i soggetti della filiera sono tenuti a comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone.
15. L’Appaltatore, che ha notizia dell’inadempimento di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione al Committente, mediante raccomandata a.r. o Pec., e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.
16. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia e del successivo art. 19, causa di risoluzione per inadempimento del presente contratto.
Art. 12 – Cessione crediti
1. La cessione dei crediti vantati nei confronti del Committente a titolo di corrispettivo per il presente appalto, può essere effettuata dall’Appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
2. La cessione, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, deve essere stipulata, ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere comunicata al Committente mediante raccomandata a.r. o PEC o equipollente.
3. La cessione dei crediti è efficace e opponibile al Committente qualora questo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi con identiche modalità al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla comunicazione della cessione stessa.
4. Il Concessionario cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto di appalto.
Art. 13 – Cessione contratto
1. È vietata, a pena di risoluzione del presente contratto, ai sensi del successivo art. 16, la cessione dello stesso e i diritti dal medesimo nascenti, fatti salvi i casi di sostituzione del contraente di cui all’art. 106 del Codice e che lo stesso soddisfi i requisiti di legge.
Art. 14 – Subappalto
1. E’ consentito, previa autorizzazione scritta del Committente nelle forme stabilite dall’art. 105 del Codice, il subappalto per le seguenti lavorazioni , e, in ogni caso, in misura non superiore al quaranta per cento dell’importo complessivo del contratto.
2. In caso di subappalto, l’Appaltatore provvede al deposito del contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, comprensivo della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei prescritti requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione
subappaltata, oltre alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
3. Non è consentito il subappalto anteriormente alla stipula del presente contratto o alla consegna del servizio.
4. L’Appaltatore è tenuto a trasmette al Committente entro giorni, tramite
raccomandata a.r o PEC o equipollente, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo.
Art. 15 – Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
1. L'appaltatore si impegna, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia ambientale, sociale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, con personale, mezzi, macchinari, attrezzature e materiali propri, alla corretta e puntuale esecuzione di tutti i lavori, servizi, attività e forniture alle condizioni e patti di cui al presente contratto, al bando di gara, al disciplinare di gara e al capitolato tecnico e prestazionale d’appalto, anche sulla scorta delle caratteristiche e specifiche tecniche, qualitative e quantitative previste in tutti i documenti, allegati, prospetti, relazioni e elaborati tecnici relativi al presente appalto, che l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare interamente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con espressa rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Codice.
L’Appaltatore si obbliga ad attenersi ai parametri della propria offerta tecnica, non potendosene discostare se non per condizioni migliorative e su espressa autorizzazione dell’Amministrazione, a pena di irrogazione di penali e successiva risoluzione per inadempimento del contratto.
2. Sono a carico dell’Appaltatore, in particolare:
a) la fornitura e il trasporto di tutti i mezzi, macchinari, attrezzature e materiali, anche di consumo, occorrenti per la corretta esecuzione dell’appalto;
b) l'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei rischi derivanti dal trasporto di mezzi, macchinari, attrezzature e materiali;
c) tutti i danni che, per cause dipendenti dall'Appaltatore, fossero apportati ai mezzi, macchinari, attrezzature e materiali di proprietà di quest’ultimo presenti sul luogo di esecuzione dell’Appalto. Detti beni dovranno essere ripristinati a carico dell’Appaltatore nel più breve tempo possibile al fine di assicurare la tempestiva e puntuale esecuzione dell’appalto;
d) la fornitura, la posa in opera e la manutenzione della cartellonistica e della segnaletica eventualmente occorrente all’esecuzione dell’appalto;
e) tutte le operazioni di carico e scarico dei mezzi, macchinari e materiali occorrenti all’esecuzione dell’appalto;
f) la protezione con idonei mezzi, dei locali, mezzi e macchinari e, in generale, dei beni di proprietà del Committente, durante l’esecuzione dell’appalto, al fine di evitare che gli stessi si sporchino o danneggino:
g) tutte le opere di derivazione dalle prese fisse per l’uso di acqua e di energia elettrica, salvo diversi accordi con il Committente;
h) la completa pulizia delle aree in cui è svolto il servizio oggetto dell’appalto, secondo le modalità e la tempistica indicate nel presente contratto, ovvero nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico e prestazionale d’appalto, rimuovendo quanto possa costituire pericolo, anche solo potenziale, per l’Appaltatore, il Committente, i dipendenti del Consiglio regionale e, in generale, tutti gli utenti di quest’ultimo;
i) l’utilizzo di automezzi, occorrenti all’esecuzione dell’appalto, conformi alle vigenti prescrizioni di legge in materia antinfortunistica e igienico-sanitaria;
l) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e macchinari occorrenti all’esecuzione dell’appalto;
m) l’elaborazione e/o presentazione di ogni eventuale documento e/o certificazione di sua
spettanza così come indicato nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico e prestazionale, con le modalità e la tempistica ivi riportati.
n) l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dell’appalto. Il ritardato o mancato rilascio delle autorizzazioni, ancorché imputabili a terzi, costituisce rischio a carico dell’Appaltatore;
o) la consegna al Committente, entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto, di un elenco nel quale sono riportati i nominativi del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto, completo di tutti i dati di cui al punto 8.2 del capitolato tecnico e prestazionale.
3. l’Appaltatore è tenuto a presentare al Committente una dichiarazione di conformità delle macchine, impianti e attrezzature di sua proprietà o eventualmente prese a noleggio o con altro contratto di utilizzazione comunque denominato che intende impiegare per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto. Detta dichiarazione deve essere consegnata al Committente all’inizio dell’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore, su richiesta del Committente, è tenuto a mettere a disposizione dello stesso la certificazione prevista per ogni singola macchina e attrezzatura. Il Committente può sempre richiedere adeguamenti o sostituzioni o idonee messe a punto dei predetti macchinari, qualora non funzionali ad un’ottimale esecuzione del servizio.
Nei casi previsti nel Capitolato tecnico e prestazionale di appalto e su richiesta del Committente, l’Appaltatore è tenuto alla redazione, predisposizione, compilazione, presentazione di progetti a firma di propri tecnici all’uopo abilitati che presenteranno alle Autorità competenti tutte le pratiche volte all'ottenimento delle opportune autorizzazioni, alla conservazione e all'aggiornamento di tutte la documentazione amministrativa prevista dalle vigenti Leggi e di pertinenza di tutti gli impianti oggetto dell'appalto, sia per quelli di nuova installazione (ristrutturati o modificati) che per quelli preesistenti ma comunque affidati in appalto. Copia di tale documentazione va trasmessa all'Amministrazione.
L’Appaltatore è anche tenuto, sempre per tramite di propri tecnici all’uopo abilitati, ad espletare tutte le pratiche relative al rilascio di autorizzazioni, visite periodiche, nulla osta, eccetera degli Enti preposti al controllo periodico (VV.FF., ISPESL, U.S.S.L., P.M.I.P., etc.)
I tecnici dell’Appaltatore, debitamente abilitati, dovranno anche svolgere, tutte le mansioni pertinenti la conduzione dei lavori (direzione lavori, assistenza in cantiere, eccetera).
L'assistenza tecnico-amministrativa di cui al presente andrà prodotta in particolare per:
• pratiche comunali per nuovi impianti o ristrutturazione degli stessi;
• pratiche dei Vigili del Fuoco;
• pratiche dell'I.S.P.E.S.L. e visti dei controlli periodici effettuati dall'A.S.L. o ARPA;
• pratiche previste da normativa Regionale;
• altre pratiche.
L'Appaltatore dovrà concordare con i tecnici delle suddette Autorità, le modalità ed i tempi di esecuzione delle visite ai cantieri, nonché alle apparecchiature e dispositivi soggetti a controllo, oltre che per motivi di sicurezza, anche per evitare divieti d'uso e fermi degli impianti durante il periodo di esercizio.
L'Appaltatore per le visite di controllo dei vari Organi preposti e sopra descritti deve fornire l'assistenza di tecnici qualificati per la parte tecnico-amministrativa nonché di operai specializzati per eventuali smontaggi delle apparecchiature, nonché per visite interne, prove idrauliche o di funzionamento, eccetera.
Sono a carico dell'Appaltatore anche i versamenti per eventuali tasse e contributi dovuti agli enti di verifica, parteciperà alle visite attraverso il proprio personale tecnico ed il verbale di visita, stilato dai funzionari V.V.F.F., ISPESL o A.S.L. ecc., dovrà essere consegnato in copia all'Amministrazione. Tale attività di assistenza progettuale tecnico-amministrativa si esplicherà nella individuazione di particolari figure professionali opportunamente titolate che redigeranno tutte le necessarie pratiche tecniche ed amministrative seguendone l’iter sino al completamento della procedura.
L'Appaltatore dovrà fornire dati di rendicontazione e monitoraggio previsti dei servizi prestati sotto forma di file, secondo tracciato e modalità fissati dall'Amministrazione.
Art. 16 – Personale. Obblighi contributivi e retributivi.
1. L’appaltatore si impegna, pena la risoluzione per inadempimento del presente contratto, ai sensi del successivo art. 19, ad osservare integralmente nei confronti dei propri dipendenti e in generale del personale utilizzato per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro, nazionale e territoriale in vigore e a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, compresa la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Il Committente, in caso di inadempienza contributiva di cui all’art. 30, comma 5 del Codice, tratterrà dal credito maturato dall’Appaltatore, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
3. Il Committente, in caso di ritardato o omesso pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, ai sensi cui all’art. 30, comma 5 bis del Codice, provvederà direttamente, anche in corso d’opera, al pagamento ai lavoratori delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del presente contratto. E’ fatta salva l’applicazione delle penali e la risoluzione del contratto.
4. L’Appaltatore è tenuto a presentare, prima di ogni liquidazione, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 28/12/2000, n. 445, con la quale dichiara di aver integralmente corrisposto quanto di spettanza al personale dipendente.
5. Nell’esecuzione dei servizi, l’Appaltatore adotterà i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità dei lavoratori addetti e a non arrecare danni a beni pubblici e privati.
6. L’Appaltatore risponde delle violazioni e dei danni commessi dal personale dipendente, dai sub-appaltatori e dai fornitori come se fossero propri. L’appaltatore comunica l’elenco del personale impiegato, con qualifica e livello di inquadramento, anzianità e ogni elemento di conoscenza utile. Il personale deve essere adeguatamente formato o aggiornato coerentemente al livello di inquadramento e deve osservare un contegno improntato a sobrietà, educazione e discrezione. Il Committente può in qualsiasi momento chiedere la sostituzione del personale ritenuto professionalmente o moralmente non idoneo o comunque non osservante adeguato contegno.
7. L’Appaltatore dichiara di conoscere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) fornito dalla Committente e si assume l’obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente le disposizioni ivi contenute, impegnandosi a fornire, prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio, il proprio Documento di Valutazione Rischi (DVR) in funzione dei servizi richiamati dal presente contratto. In caso di mancata presentazione, il presente contratto potrà essere risolto ai sensi dell’art. 1546 c.c..
8. Il Committente potrà effettuare un controllo costante sulla sicurezza nelle diverse fasi di esecuzione dei servizi, con la possibilità di interruzione degli stessi, qualora le misure di sicurezza a suo insindacabile giudizio non venissero rispettate.
Art. 17 – Garanzia definitiva
1. L’Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, presenta al Committente garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del Codice, mediante (tipologia, cauzione o polizza assicurativa o fideiussione bancaria) per una somma di Euro
, pari al per cento dell’importo contrattuale a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo il risarcimento del maggior danno verso il Committente.
2. La garanzia di cui al comma 1, conforme alla scheda tecnica in vigore alla data di stipula, deve riportare espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del
Committente.
3. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva è svincolata secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 5 del Codice.
4. il Committente, in particolare: a) ha diritto di valersi della garanzia per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento di eventuali lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore; b) ha diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’Appalto; c) ha facoltà di richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere allo stesso.
5. L’Appaltatore è obbligato ad integrare entro cinque giorni la garanzia ogni volta che il Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, nonché ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
Art. 18 – Responsabilità civile. Polizza assicurativa
1.L’Appaltatore risponde delle violazioni e dei danni cagionati a persone e/o a cose nello svolgimento del servizio commessi dal personale dipendente, dai sub-appaltatori e dai fornitori come se fossero propri, assumendosi la responsabilità sia civile che penale e sollevando la Committente anche da eventuali richieste risarcitorie.
2. Per tali eventualità ed a copertura delle attività previste dal presente contratto, l’Appaltatore si impegna nel prescritto termine e comunque prima dell’inizio delle prestazioni, a depositare una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti per il danneggiamento e la distruzione di opere e impianti anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione del contratto, il cui massimale è pari ad € 5.000.000,00.
3. La polizza deve altresì fornire copertura per i danni arrecati a terzi e prestatori di lavoro, per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00.
4. La polizza deve essere formulata in modo che l’operatività della garanzia sarà rivolta ai sinistri avvenuti durante il periodo di vigenza, a prescindere dalla data della formulazione della richiesta di risarcimento, fermi comunque i limiti temporali di legge in materia di prescrizione del diritto e dovrà essere vigente a partire dalla decorrenza dell’ appalto e fino alla conclusione dello stesso, anche a mezzo di successive polizze/rinnovi, purché ne sia mantenuta in modo documentato la continuità.
5. Deve inoltre essere prevista copertura per:
• committenza di lavori e servizi;
• danni a cose in consegna e/o custodia;
• incendi.
6. La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro deve essere valida anche per altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, compresi eventuali subappaltatori, di cui l’Appaltatore si avvalga, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”.
7. Eventuali franchigie e/o scoperti rimarranno sempre a carico dell'Appaltatore, anche verso terzi danneggiati.
8. Le condizioni di polizza sono sottoposte al preventivo ed insindacabile gradimento dell’Amministrazione, fermo restando che l'operatività della polizza assicurativa non libera l’Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa lo scopo di ulteriore garanzia.
9. Nel caso in cui l’Appaltatore avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue attività operante anche ai fini del presente appalto, dovrà comunque fornire copia attestante il rispetto delle condizioni sopra specificate.
10. La polizza non deve prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nella documentazione di gara.
11. In ogni caso l’Appaltatore, venuto a conoscenza di eventuali sinistri, è tenuto a segnalare immediatamente all’Amministrazione eventuali danni a terzi e si impegna a fornire il supporto e la documentazione necessaria per il buon esito della gestione del sinistro.
12. Tutto quanto premesso fermo il rispetto delle assicurazioni obbligatorie per legge di cui l’Appaltatore sarà responsabile anche per conto di eventuali subappaltatori. Pertanto l’Appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso il Consiglio regionale che verso i terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l’esecuzione dei Servizi, per colpa o negligenza tanto sua che per colpa o dolo dei suoi dipendenti e/o collaboratori e/o subappaltatori, ad anche come semplice conseguenza dei Servizi stessi.
13. L'Appaltatore si obbliga a presentare al Committente le quietanze di intervenuto pagamento del premio con la periodicità stabilita, a pena di risoluzione per inadempimento del presente contratto.
Art. 19 - Recesso e risoluzione del contratto
1. Il Committente può, in qualunque tempo, recedere dal presente contratto, ai sensi dall’articolo
109 del Codice, previa formale comunicazione, da inviarsi tramite raccomandata a.r. o Pec o equipollente all’Appaltatore con un preavviso di almeno 60 giorni.
2. In caso di recesso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo relativo alle sole prestazioni correttamente eseguite secondo le modalità e le condizioni previste nel presente contratto, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto.
3. Sono cause di risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.:
a) il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 108, comma 2 del Codice;
b) il mancato rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro, nazionale e territoriale in vigore e degli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, compresa la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 13;
c) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ai sensi dell’art. 11;
d) l’arbitraria e ingiustificata sospensione o interruzione dell’Appalto;
e) il mancato rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) la cessione del presente contratto di cui all’art. 13;
g) la mancata costituzione delle garanzie di cui all’art. 17, ovvero la loro mancata reintegrazione ove queste siano venute meno in tutto o in parte;
h) il subappalto di cui all’art. 14 se non preventivamente autorizzato;
i) la perdita o la sospensione in capo all’Appaltatore delle previste abilitazioni di legge per l’esecuzione dell’Appalto;
l) la frode dell’appaltatore;
m) il rinvio a giudizio ovvero l’applicazione di misura cautelare nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p.;
o) tutti gli altri casi eventualmente previsti dal disciplinare di gara e dal capitolato tecnico e prestazionale d’appalto.
4. Il Committente, qualora intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa è tenuto a darne comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o Pec o equipollente con le modalità di cui all’art. 5. In ogni caso, non occorre preventiva diffida a adempiere o costituzione in mora
5. Il Committente, fuori dai casi espressamente previsti dai precedenti commi, ha facoltà di risolvere il presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 108, comma 3 del Codice, ogni qualvolta il Direttore dell'esecuzione e/o il Responsabile Unico del Procedimento accertino un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da
comprometterne la buona riuscita del servizio oggetto dell’appalto.
6. Il Committente, fuori dai casi di cui al comma 5, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore, ha facoltà di risolvere il presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 108, comma 4 del Codice, qualora, decorso inutilmente il termine di giorni 15, l'inadempimento - anche parziale - permanga.
7. Il Committente, fuori dai casi di cui ai commi 5 e 6, risolve il presente contratto qualora, a seguito di uno o più inadempimenti contrattuali, siano applicate penali per un ammontare complessivo pari al 10 per cento del valore contrattuale annuale.
8. L’Appaltatore, in caso di risoluzione anticipata del contratto, entro giorni dalla
comunicazione da parte del Responsabile unico del procedimento, è tenuto a sgomberare la sede del Consiglio regionale o di altri uffici da tutti i mezzi, macchinari, attrezzature e materiali di sua proprietà.
Art. 20 – Inadempienze contrattuali. Penali
1. L’Appaltatore, fatti salvi i casi di risoluzione di cui all’art. 19 e impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno, è tenuto, a seguito del mancato o ritardato o parziale adempimento degli obblighi contrattuali, al pagamento delle penali di cui al punto 10 del capitolato tecnico e prestazionale d’appalto in relazione alle fattispecie ivi previste.
2. Qualsiasi ulteriore violazione del contratto o del capitolato tecnico e prestazionale di appalto, di natura formale o amministrativa, diversa da quelle già disciplinate comporta l’applicazione di una penale dello 0,3x1000 giornaliera a decorrere dalla contestazione, fino all’avvenuta ed integrale ottemperanza.
3. Le penali sono applicate in via amministrativa, previa formale contestazione avente data certa all’Appaltatore, effettuata del Direttore dell’esecuzione, tramite raccomandata a.r. o Pec o equipollente, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’inadempimento e della sua imputabilità e sono di norma contabilizzate nel pagamento immediatamente successivo all’applicazione con detrazione a carico dell’Appaltatore.
4. Tutte le eccezioni che l’Appaltatore intenda formulare al Committente, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta avente data certa al R.U.P. e debitamente documentate. Detta comunicazione deve essere fatta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l’Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell’Amministrazione che si intende contestare. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 5 (cinque) giorni successivi.
5. Qualora l’Appaltatore non esplichi le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.
6. L’Amministrazione prenderà in esame le doglianze di natura contabile, presentate nei termini e modi prescritti, in sede di liquidazione del primo pagamento successivo, operando di volta in volta le eventuali compensazioni.
Art. 21 – Verifiche di conformità/Regolare esecuzione del contratto
1. Il Committente, ai sensi dell’art. 102 del Codice, provvede all’emissione del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali.
2. Se l’opera realizzata prevede il certificato di collaudo, o qualora il committente disponga il collaudo, la sua emissione deve avvenire entro 6 mesi dall’ultimazione delle prestazioni contrattuali.
3. Il certificato di regolare esecuzione-verifica di conformità o collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione dello stesso.
4. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del c.c., l’appaltatore risponde per le difformità e i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, a condizione che siano denunciati dal Committente prima che il certificato di regolare esecuzione-verifica di conformità/collaudo diventi definitivo.
Art. 22 – Spese
1. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell’Appaltatore.
2. Ai fini fiscali, trattandosi di prestazioni di servizi soggetta a I.V.A., le parti chiedono, ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 131/1986 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), la registrazione del presente atto a tassa fisse e tutte le agevolazioni di legge.
3. Per quanto concerne l’I.V.A. alle aliquote di legge, trovano applicazione le norme di cui al
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).
4. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016, sono a carico dell’Appaltatore e devono essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Il Committente comunica all’Appaltatore l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le modalità di pagamento.
Art. 23 – Obblighi in materia di privacy
1. Il Committente designa l’Appaltatore “Responsabile del trattamento dei dati personali”, dei dati di cui il Committente medesimo è titolare e che sono oggetto di trattamento in esecuzione del presente contratto.
2. Il trattamento dei dati personali è limitato alle operazioni strettamente necessarie per l’esecuzione del presente contratto, secondo i principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità.
3. L’Appaltatore non può comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente per scopi diversi da quelli sopra menzionati.
4. E’ cura dell’Appaltatore designare altri soggetti Responsabili del trattamento dati personali previa autorizzazione della Committente.
5. Il Committente individua, in prima applicazione, quali Responsabili del trattamento dei dati personali i seguenti soggetti (indicare nominativo e dati identificativi).
6. Il Committente titolare del trattamento, è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento relativamente al rapporto negoziale.
7. L’Appaltatore è tenuto ad adottare le misure di sicurezza e a osservare gli obblighi relativi al trattamento dei dati secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di trattamento dei dati personali, di cui al d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), impegnandosi a informare, senza ingiustificato ritardo, la Committente di ogni violazione relativa ai dati personali.
8. Il Committente è tenuto a trattare i dati raccolti, con mezzi informatici e analogici, ai fini dello svolgimento delle attività negoziali e per finalità istituzionali riferiti alla disciplina dei contratti pubblici, adottando tutte le misure di sicurezza previste dai propri regolamenti interni, secondo quanto disposto nel “Registro delle attività di trattamento” e le indicazioni del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD).
9. Il Titolare del trattamento dei dati personali conferiti è (indicare il dirigente,
la sede legale, l’indirizzo anagrafico, della Pec e del sito istituzionale).
10. Le Parti dichiarano espressamente di fornire il proprio consenso informato al trattamento dei dati personali per l’esecuzione del presente contratto, autorizzando reciprocamente che i dati personali potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente contratto ed effetti fiscali connessi.
Art. 24 – Norma di chiusura e rinvio
1. Il presente contratto costituisce manifestazione della volontà negoziale delle parti che espressamente dichiarano di avere piena e integrale conoscenza di tutte le clausole che specificamente approvano, singolarmente e nel loro insieme.
2. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta, in alcun caso, invalidità o inefficacia dello stesso nel suo complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e a integrazione dello stesso, si rinvia a quanto previsto dal codice civile, al codice dei contratti pubblici e alle vigenti disposizioni in materia di appalti e, in mancanza, dalle consuetudini e usi.
Per il Committente Per l’Appaltatore