CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
AMGA LEGNANO S.p.A.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per AMGA Legnano SpA
INDICE
Art. 3. OGGETTO DELL’APPALTO 4
Art. 4. DURATA DEL CONTRATTO 5
Art. 5. OPZIONI DI PROROGA PER IL CONTRATTO 5
Art. 6. REVISIONE DEI PREZZI 5
Art. 7. PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE DELLA FORNITURA 6
Art. 9. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 7
Art. 10. CESSIONE DEL CREDITO 7
Art. 11. DIRETTORE PER L’ESECUZIONE 8
Art. 13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA 8
Art. 14. GARANZIA DEFINITIVA 8
Art. 15. CONSUMI STIMATI DI GAS NATURALE 9
Art. 16. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 10
Art. 17. RECESSO E CESSAZIONE 10
Art. 19. FATTURAZIONE DEI CONSUMI 13
Art. 20. GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA 13
Art. 21. ASSISTENZA ALLA COMMITTENTE 14
Art. 22. VERIFICHE DELLA FORNITURA 14
Art. 23. VERIFICA DI CONFORMITA’ 15
Art. 25. PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI 16
Art. 26. GRAVE ERRORE CONTRATTUALE 17
Art. 28. OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI 18
Art. 29. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 19
Art. 30. FORMA E SPESE CONTRATTUALI 19
Art. 31. DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA 20
Art. 33. MODALITA’ DI APPALTO 20
1. Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le utenze del Gruppo AMGA Legnano SpA. Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento, nel Capitolato Speciale e negli Allegati.
1. Si applicano le seguenti definizioni :
x. XXXXXX: l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico istituita con Legge 14 novembre 0000, x 000;
b. Stazione appaltante/Committente: AMGA Legnano SpA;
c. Categoria d’Uso: l’elemento che caratterizza ciascun PdC/PdR in funzione della destinazione d’uso del gas. Ai fini del presente documento la categoria d’uso è quella risultante dall’anagrafica del distributore locale e ripotata nella Tabella delle Utenze di cui alla Allegato A;
d. Consumo stimato annuo: è il quantitativo complessivo presunto della fornitura di 12 mesi consecutivi, espresso in smc, indicato nella Tabella delle Utenze di cui alla Allegato A;
e. Data di Attivazione della Fornitura: data effettiva di inizio erogazione di gas naturale
f. Distributore Locale o Distributore: il soggetto che esercita il servizio di distribuzione e di misura del gas presso la Rete di Distribuzione;
g. Ditta appaltatrice/Appaltatore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo il consorzio di imprese, che fornisce gas naturale, risultato aggiudicatario della presente procedura di gara e che conseguentemente, sottoscrive il contratto di fornitura obbligandosi a quanto negli stessi previsto;
x. Xxxxx lavorativo: da lunedì a venerdì esclusi sabato e festivi;
i. Gruppo di Misura: la parte dell’impianto di alimentazione dell’utente finale che serve per l’intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all’impianto interno dell’utente finale, comprensivo, eventualmente di un correttore dei volumi misurati;
j. Luogo di Fornitura: ubicazione fisica del Gruppo di Misura ove deve essere fornito il gas naturale indicato nella Tabella delle Utenze di cui all’ Allegato A;
k. Ordinativo di Fornitura o Ordinativo: il quantitativo annuo indicato nella Tabella delle Utenze di cui all’ Allegato A;
l. Potere Calorifico Superiore (PCS) a condizioni standard: 38,1 MJ/smc;
m. Punto di Consegna (PdC): il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all’ impresa distributrice/ cliente finale (Committente) il gas naturale.
n. Punto di Riconsegna (PdR): il punto di confine tra l’impianto di distribuzione e l’impianto del cliente finale dove l’impresa riconsegna il gas naturale per la fornitura all’Committente
o. Rete di Distribuzione: Rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, attraverso la quale è esercitata l’attività di distribuzione del gas naturale ivi compresa la parte di Rete alimentata a mezzo carro bombolaio;
p. Rete di Trasporto Nazionale (RTN): rete nazionale di gasdotti così come definita con Decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 18 del 23 gennaio 2001;
q. Reti: Rete di Distribuzione e/o Rete di Trasporto Nazionale (RTN)
r. smc: unità di misura di volume riferita a condizioni fisiche standard, ossia alla pressione di 1,01325 bar-pressione atmosferica standard ed alla temperatura di 15°C;
s. TISG: è l’ Allegato A alla deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/GAS: “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (SETTLEMENT)”
t. α: valore derivante dal rapporto tra i volumi di gas consumati nel periodo invernale (mesi da novembre a marzo) ed i volumi del gas consumati nell’anno.
u. Società: è la Società del Gruppo AMGA Legnano SpA intestataria del PdC/PdR come da Tabella delle Utenze di cui all’ Allegato A.
1. Oggetto dell’appalto è la fornitura continuativa per 12 mesi, di gas naturale presso i PdC/PdR indicati nella Tabella delle Utenze di cui alla Allegato A, a decorrere dalla Data di Attivazione della Fornitura.
2. Le prestazioni dovranno essere svolte dall’ Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l’azione organizzativa dell’Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d’impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.
3. Il gas fornito dovrà essere composto da gas naturali costituiti da idrocarburi o da miscele di idrocarburi essenzialmente metano, conformemente agli standard di qualità previsti dal codice di Rete di Trasporto dell’operatore maggiore, ai sensi della deliberazione AEEGSI n. 185/05 e s.m.i..
1. Il contratto ha la durata di 12 mesi a partire dalla Data di Attivazione con eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 5
Art. 5. OPZIONI DI PROROGA PER IL CONTRATTO
1. La ditta appaltatrice si obbliga a prorogare, a richiesta della Stazione appaltante, il contratto per un massimo di due anni successivi a quello previsto al precedente art. 4 alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell’originario contratto. Il diritto di opzione alla proroga è esercitabile dalla Stazione appaltante, disgiuntamente per il secondo e per il terzo anno successivo a quello iniziale. L’opzione va esercitata non oltre il termine della fine del mese di settembre precedente l’anno per il quale si intende prorogare il contratto.
2. Durante il periodo di proroga del contratto la Stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all’indizione della nuova gara per l’appalto della fornitura di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio/fornitura sarà eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d’appalto.
1. I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo a quanto previsto all’ articolo 10: CORRISPETTIVI.
2. In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili la ditta potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. La ditta
appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla Stazione appaltante con dati inconfutabili.
3. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.
Art. 7. PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE DELLA FORNITURA
1. La ditta appaltatrice dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento della fornitura.
2. La ditta appaltatrice dovrà comunicare annualmente al Direttore dell’esecuzione per ogni figura professionale impiegata per la commessa:
a. il CCNL applicato;
b. Contratto integrativo di secondo livello (se esistente);
c. inquadramento
d. livello
e. retribuzione minima mensile da CCNL applicato
f. Retribuzione media mensile lorda
g. Costo medio annuo (comprensivo di TFR e altri oneri previdenziali)
h. Numero medio di giorni lavorativi per figura professionale
i. Costo giornaliero
j. Numero gg/uomo (stima di impiego per tutta la durata contrattuale)
2. La ditta appaltatrice, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:
a. dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore
b. dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
c. dovrà provvedere all’inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;
d. dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni;
e. non potrà effettuare variazioni nell’organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese precedente alla scadenza del contratto.
1. La Stazione appaltante è estranea a ogni controversia che dovesse insorgere tra:
- L’Appaltatore e il personale impiegato nelle prestazioni;
- L’Appaltatore e il fornitore uscente.
1. All’Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale inerente la prestazione.
Art. 9. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della Stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria
2. L’Appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
1. Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l’articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 11. DIRETTORE PER L’ESECUZIONE
1. Ai sensi dell’art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla Stazione appaltante.
2. Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.
3. La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.
1. L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Appaltatore. Il subappalto non è ammesso
Art. 13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA
1. È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità.
2. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del cc e dell’articolo 106 del D.lgs. 50/16 a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione
1. A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016.
2. La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.
3. La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del cc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.
4. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento.
5. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.
6. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.
7. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni.
8. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.
Art. 15. CONSUMI STIMATI DI GAS NATURALE
1. Il consumo stimato di gas naturale su base annua per ciascun PdC/Pdr è indicato nella Tabella delle Utenze di cui alla Allegato A;
2. Nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risulti diverso dal consumo indicato nella Tabella delle Utenze di cui all’ Allegato A, nulla potrà essere preteso a
qualsiasi titolo dall’Appaltatore, il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture ed a prestare i servizi a seguito dell’aggiudicazione sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nel presente Capitolato e nei relativi allegati.
Art. 16. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
1. L’attivazione della fornitura del gas naturale avviene a partire dall’aggiudicazione della presente procedura di gara fatti salvi i tempi tecnici per lo switch dal fornitore uscente (un mese circa)
2. La durata della fornitura è di 12 mesi continuativi a decorrere dalla Data di Attivazione della fornitura e prorogabili per due vote su richiesta dell’Committente.
3. I PdC (c.d diretti), ai fini della presente procedura di gara, vengono considerati appartenenti alle Categorie d’Uso termiche per valori di α >= 60% ed alle Categorie d’ Uso non termiche per valori di α < 60%
4. Qualora l’Appaltatore venga a conoscenza che, per cause imputabili alla Committente, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al Distributore Locale o al Gestore di Rete, verrà disattesa la data di attivazione, l’Appaltatore deve darne comunicazione alla Committente indicando, inoltre, la prima data tecnicamente utile per procedere all’Attivazione della fornitura e fornire l’adeguata assistenza per evitare nel modo più assoluto l’interruzione dell’erogazione.
5. L’Appaltatore si impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno solare del secondo mese successivo alla ricezione dell’aggiudicazione salva diversa data concordata tra le parti, pena l’applicazione delle penali di cui al Capitolato per ogni giorno di ritardo.
6. Ai fini dell’attivazione della fornitura, la Committente, con l’aggiudicazione, delega l’Appaltatore a stipulare con mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., i contratti e gli atti necessari per l’attivazione (ivi compresi quelli per svicolo, disdetta o recesso del precedente fornitore di gas naturale) e la gestione della fornitura di gas naturale per le utenze dell’Committente, per tutta la durata della fornitura.
1. La Committente potrà cessare la fornitura del gas inviandone comunicazione all’Appaltatore per ottenere la lettura finale del consumo e la chiusura del gruppo di misura. L’Appaltatore, a seguito della comunicazione della Committente predispone
l’intervento di cessazione nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente
2. La stazione appaltante, ai sensi della vigente normativa, recederà dal contratto nel caso in cui vengano attivate convenzioni Consip Spa a condizioni economiche più vantaggiose, fatto salvo che l’Appaltatore non si adegui a tale prezzo.
1. I corrispettivi dovuti all’Appaltatore dalla Committente per la fornitura di gas, saranno calcolati sommando all’elemento PFOR,t - di seguito descritto –gli spread offerti (VI ) espressi in Eurocent/smc e differenziati per:
• Categoria d’uso :
o termiche (C1, C3, C5,T2)
o non termiche(C1,C2,C4 T1)
con C1, C3,C5,T2,C2,C4 e t1 così come definite nella Xxxxxxx x. 0 xxx XXXX.
• Cluster di consumo
o consumo annuo <= 1.000.000 smc
o consumo annuo > 1.000.000 smc
2. Sono a carico dell’Appaltatore , intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Capitolato medesimo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o , comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’ esecuzione contrattuale.
3. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente punto 1, sono totalmente a carico della Committente:
• Il servizio di distribuzione ed i relativi eventuali oneri come previste dalla normativa vigente
• Le componenti tariffarie :
o Φ di cui all’art, 17 della RTTG e s.m.i.;
o SD di cui alla deliberazione n. 29/11 dell’AEEGSI e s.m.i.
• I corrispettivi unitari variabili:
o CRVl di cui alla deliberazione n. 60/15 dell’AEEGSI e s.m.i.
o CVFG di cui alla deliberazione n. 92/08 dell’AEEGSI e s.m.i.
o CRVOS di cui alla deliberazione n. 60/15 dell’AEEGSI e s.m.i.
o CRVBL di cui alla deliberazione n. 60/15 dell’AEEGSI e s.m.i.
• per i PdC ( c.d. indiretti) le componenti tariffarie :
o GST, RET, di cui alla deliberazione n. 93/10 dell’AEEGSI e s.m.i.
o UG3T di cui alla deliberazione n. 134/14 dell’AEEGSI e s.m.i.
• le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente;
4. Il corrispettivo di cui al precedente punto 1, si intende comprensivo di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai punti 1, 2 e 3
5. Il corrispettivo unitario sarà applicato ad ogni smc fatturato alla Committente.
6. Il corrispettivo unitario, per ogni metro cubo prelevato, di cui al precedente comma 1, espresso in Eurocent/smc sarà trimestralmente aggiornato come di seguito:
Pi,t = PFOR, t + Vi
dove :
• Pi,t: prezzo del gas naturale espresso in Eurocent/smc, del trimestre t-esimo, differenziato per ciascuna combinazione i-esima di Categoria d’uso e Cluster di consumo, calcolato alla quarta cifra decimale; il prezzo si riferisce al PCS di riferimento del presente Capitolato. In fattura il suddetto prezzo viene adeguato in proporzione al PCS Convenzionale vigente nel periodo di prelievo nell’ambito di pertinenza del singolo PdC/PdR.
• PFOR, t: espresso in Eurocent/smc, è l’elemento a copertura dei costi doi approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo.
• Vi : è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dall’ Appaltatore e differenziato per ciascuna combinazione i-esima di Categoria d’uso e Cluster di Consumo ;
Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati di comune accordo tra Committente e Appaltatore criteri alternativi equivalenti.
7. Non è prevista l’applicazione di ulteriori oneri all’Committente, a qualsiasi titolo, nel caso di
a. consumi effettivi differenti da quelli riportati nella Tabella delle Utenze di cui alla Allegato A;
b. rapporto tra volumi invernali e volumi annuali (α) diverso da quello stimato dall’Committente nella Tabella delle Utenze di cui all’ Allegato A;
c. supero della capacità giornaliera contrattualmente impegnata
8. Per le utenze per le quali è stato stimato nella Tabella delle Utenze di cui all’ Allegato A, un consumo annuo inferiore al consumo effettivo, il Appaltatore applicherà comunque il prezzo offerto in sede di gara relativo al Cluster dichiarato nella medesima Tabella delle Utenze di cui all’ Allegato A.
Art. 19. FATTURAZIONE DEI CONSUMI
1. Ciascuna fattura, nel rispetto della normativa vigente, dovrà essere emessa per ogni singolo PdC/PdR verso la Società titolare del PdC/PdR così come indicato nella Tabella delle Utenze di cui all’ Allegato A e dovrà dare evidenza separata dei relativi costi della distribuzione locale, se presenti.
2. Relativamente ai costi della distribuzione L’Appaltatore se richiesto dalla Committente, dovrà produrre la documentazione attestante la loro determinazione (ad esempio copia delle fatture del distributore locale).
3. La fatturazione dovrà essere conforme ai requisiti minimi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
Art. 20. GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA
1. Gli aspetti tecnici concernenti la consegna del gas naturale quali, a titolo esemplificativo la continuità del servizio, attengono ai rapporti tra la Committente e i gestori di Reti cui la Committente è allacciata. Pertanto tali aspetti tecnici non riguardano l’esecuzione della presente convenzione. L’Appaltatore si impegna comunque a fornire alla Committente, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi della stessa, connessi con eventuali pretese della medesima, nei confronti del gestore della rete e/o il distributore a cui è allacciata.
2. In nessun caso l’Appaltatore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Capitolato. Qualora il Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomamdata A/R, dalla Committente.
3. Le prestazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato; in ogni caso, l’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore , nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. L’Appaltatore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull’attività contrattuale; (b) prestare l’erogazione della fornitura oggetto dell’appalto nei luoghi indicati nella Tabella delle Utenze di cui all’ Allegato A.
5. L’Appaltatore, per ciascuna utenza, dovrà provvedere a stipulare tutti i contratti di trasporto e distribuzione e gli atti necessari per procedere all’attivazione della fornitura di gas naturale nelle tempistiche previste dal Codice di Rete del trasportatore di competenza.
Art. 21. ASSISTENZA ALLA COMMITTENTE
1. L’Appaltatore deve mettere a disposizione della Committente, un numero telefonico che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate ( Call Center) ed un numero di fax relativo alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• richieste di chiarimento sulle modalità e stato di attivazione della fornitura
• richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione
Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8.30 alle ore 17.30
2. Nel medesimo termine, L’Appaltatore deve comunicare uno specifico indirizzo mail
Art. 22. VERIFICHE DELLA FORNITURA
1. Al fine di consentire alla Committente di monitorare l’andamento delle condizioni economiche, la relativa correttezza dei dati fatturati ed i volumi consumati, per tutta la durata della fornitura la medesima Committente potrà richiedere apposita reportistica inerente i volumi fatturati suddivisi per ciascuna utenza e per mese di pertinenza.
Art. 23. VERIFICA DI CONFORMITA’
1. Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
2. Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio.)
3. La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la Stazione appaltante non decida diversamente.
5. Della verifica di conformità è redatto processo verbale.
6. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
7. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.
8. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità
1. L’Appaltatore ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.
Art. 25. PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
1. Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Appaltatore le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:
Inadempienza | Art. Capitolato | Penale |
Mancata comunicazione dei dati del personale impiegato nell’appalto | Art. 7 c. 2 | Euro 500,00 |
Mancata comunicazione delle informazioni inerenti il conto corrente dedicato all’appalto | Art. 9 c. 2 | Euro 500,00 |
Ritardo nell’attivazione delle fornitura di gas | Art. 16 c. 5 | 1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo |
Dati di fatturazione non completi | Art. 19 c: 2 | Euro 500, 00 per ogni fattura non conforme |
Indisponibilità a fornire assistenza | Art. 21 | Euro 500,00 per ogni mancanza contestata |
Mancata relazione /comunicazione sulle misure di sicurezza sul trattamento dei dati personali | Art. 29 c. 4 | Euro 500,00 |
2. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:
a. il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
b. la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
c. il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
d. In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione.
Art. 26. GRAVE ERRORE CONTRATTUALE
1. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
Grave errore | Art. Capitolato |
Cessione del credito non autorizzata | Art. 10 c.1 |
Sospensione della fornitura di gas | Art. 20 c.2 |
Inadempienze agli obblighi di riservatezza | Art. 24 c. 1 |
1. Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.
2. In caso di risoluzione del contratto, all’Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
3. In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda
classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria.
1. Tutte le riserve e i reclami che l’Appaltatore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all’ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell’Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta) o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’articolo 206 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 28. OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
1. L’Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.
3. L’Appaltatore nello svolgimento delle prestazioni si impegna a rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.Lgs. 231/2001 e smi adottato dalla Stazione appaltante e pubblicato sul sito internet aziendale.
Art. 29. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall’Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
2. L’Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.
3. La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.
4. La ditta appaltatrice dichiara:
a. di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali
b. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
c. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
d. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
e. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate
Art. 30. FORMA E SPESE CONTRATTUALI
1. Il contratto sarà stipulato nella forma scrittura privata
2. Sono a totale carico dell’ Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L’Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.
3. Saranno inoltre a carico dell’Appaltatore tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e
copie, alle spese postali per comunicazioni d’ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.
4. La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’articolo 31 del dpr 30/12/1982, n. 955.
5. Ai sensi dell’art. 5, c. 2 del DM. 2.12.2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Art. 31. DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA
1. Al momento dell’affidamento delle prestazioni, l’Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).
2. Fatto salvo quanto previsto all’art. 21, l’Appaltatore dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell’Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.
3. Gli estremi del recapito dell’Impresa e il nominativo del Rappresentante dell’Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall’Impresa stessa al Direttore dell’esecuzione. La nomina del Rappresentante dell’Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio È pertanto esclusa la clausola arbitrale.
1. Il presente appalto sarà aggiudicato con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo n. 50/2016.
2. Trattandosi di prestazioni con caratteristiche standardizzate, ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett.
b) del D.Lvo n. 50/2016 la prestazione è aggiudicata con il criterio dell’offerta al prezzo più basso.
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale d’appalto i seguenti allegati:
Allegato A : Tabella delle Utenze