DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO Pg. 1 SEZIONE GARANZIE DI TUTELA LEGALE Artt. 1-9 Pg. 2 DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI Artt. 10-16 Pg. 5 DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Artt. 17-29 Pg. 6
INDICE
DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO | Pg. 1 | |
SEZIONE GARANZIE DI TUTELA LEGALE | Artt. 1-9 | Pg. 2 |
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI | Artt. 10-16 | Pg. 5 |
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE | Artt. 17-29 | Pg. 6 |
GUIDA ALLA LETTURA
Secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell’Assicurato e/o del Contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse sono riportati con testo sottolineato.
Le parole evidenziate nel testo si riferiscono a termini ai quali viene dato il significato indicato nella sezione Definizioni.
DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO
ARBITRATO | È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. |
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
ASSICURATORE | La compagnia di assicurazioni |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. |
CONTRAVVENZIONE | È una tipologia di reato, punita con l’arresto e/o l’ammenda. |
CONTRAENTE | Chi stipula il contratto di assicurazione. |
DAS | La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. |
DELITTO | È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione. |
DIRITTO CIVILE | È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. |
DOLOSO | Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge |
FATTO ILLECITO | Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto. Tra il danneggiato e il responsabile della condotta illecita non vi è alcun rapporto contrattuale o, qualora questo vi sia, non è collegato all'evento dannoso. |
MASSIMALE | La somma entro la quale DAS risponde per ogni Sinistro. |
PARTI | Il Contraente e DAS |
PATTEGGIAMENTO | È un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 ss del codice di procedura penale, che consiste in un accordo tra l’imputato e il Pubblico Ministero circa l’entità della pena da irrogare. (tecnicamente "applicazione della pena su richiesta delle parti"). Con il patteggiamento il soggetto imputato può ottenere uno “sconto” della pena fino al limite di un terzo, ma rinuncia anche a far valere la propria innocenza. |
POLIZZA | Il documento che prova l’assicurazione. |
PREMIO | La somma dovuta dal Contraente a DAS a fronte della stipulazione dell'assicurazione. |
PRESCRIZIONE DEL REATO | Estinzione del reato per il decorso di un determinato periodo di tempo. In altre parole, per il solo fatto che sia passato il tempo massimo previsto dalla legge entro cui doveva essere emessa la sentenza definitiva, senza che questo sia avvenuto, è previsto che il reato si estingua. In questo caso non vi é alcuna conseguenza penale per l’imputato. E’ disciplinata nel codice penale agli articoli artt. 157-161 |
SANZIONE AMMINISTRATIVA | Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L’applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell’autorità amministrativa o dell’autorità giudiziaria. |
SINISTRO | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
SPESE PERITALI | Spese relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte). |
SPESE DI GIUSTIZIA | Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna |
TRANSAZIONE | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. |
SEZIONE GARANZIE DI TUTELA LEGALE
ARTICOLO 1 - COSA È ASSICURATO
1.1. DAS assume a proprio carico, nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza e negli articoli successivi, il rischio dell’assistenza
stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato nei seguenti ambiti:
a) negli eventi relativi all’esercizio delle proprie mansioni e incarichi presso la società Contraente, ed eventuali società controllate e/o collegate a essa aventi sede legale in Italia purché tali incarichi siano stati autorizzati dalla Contraente o, nel caso in cui il Contraente sia una persona fisica, nell’esecuzione delle proprie mansioni e incarichi presso la/e società indicata/e in Polizza;
b) negli eventi relativi alla circolazione stradale con veicoli a motore effettuata per ragioni di servizio che coinvolgono l’Assicurato.
1.1.1. L’Assicurazione è prestata esclusivamente in relazione a mansioni e incarichi esercitati dall’Assicurato presso soggetti che non siano enti pubblici o società a partecipazione pubblica.
1.2. La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l’Assicurato:
a) sia sottoposto a procedimento penale. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale/tributaria e amministrativa;
b) debba sostenere controversie relative a Danni Extracontrattuali subiti per Xxxxx illecito di terzi;
c) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di Danni Extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il Sinistro sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile o D&O e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da tale Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Articolo 1917 del Codice Civile. In tali ipotesi, DAS garantisce le spese legali necessarie per l’eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile con il limite massimo di € 1.500.00. Si intendono escluse le altre spese di difesa.
1.3. In relazione a tali eventi, DAS offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le seguenti spese:
a) spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro;
b) onorari di un legale domiciliatario, qualora l’Assicurato scelga un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, nel limite di 3.000 euro per Sinistro;
c) Spese Peritali;
d) Spese di Giustizia nel procedimento penale;
e) spese di soccombenza liquidate a favore della controparte;
f) spese legali conseguenti a una Transazione autorizzata da DAS, comprese le spese legali della controparte, purché siano state autorizzate da DAS;
g) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del Sinistro;
h) spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
i) spese per redazione di denunce, querele, istanze all’autorità giudiziaria, purché sia successivamente instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio;
j) spese degli arbitri e del legale intervenuti in Arbitrato, nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
k) spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
l) spese per l’esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, nel limite di tre tentativi;
m) contributo unificato di iscrizione a ruolo.
1.4. In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, DAS assicura, entro il limite del Massimale indicato in Polizza:
a) le spese per l’assistenza di un interprete;
b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
c) l’anticipo della cauzione, disposta dall’autorità competente. L’importo anticipato dovrà essere restituito a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione.
1.5. Per i medesimi eventi DAS provvede inoltre, su richiesta dell’Assicurato, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
ARTICOLO 2 - COSA E’ ASSICURATO CON IL PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: ESTENSIONI FACOLTATIVE
A scelta del Contraente, le garanzie possono essere estese ai seguenti ambiti:
2.1. Opposizione alle sanzioni amministrative
La garanzia vale nel caso in cui l’Assicurato debba presentare opposizione davanti all’autorità competente contro una Sanzione Amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00. Questa garanzia non vale per l’ambito della circolazione stradale indicato all’art. 1.1 lett. b). A titolo esemplificativo, la garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti stabiliti dalle seguenti normative:
a) Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
b) Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) e Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
c) Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
d) Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale , norme analoghe e successive integrazioni.
2.2. Retroattività della garanzia per procedimenti penali
La garanzia si intende operante anche per i procedimenti penali conseguenti a fatti posti in essere prima della data di decorrenza della Polizza, ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità del presente contratto così come definito all’art. 18. Il periodo di retroattività è indicato in Polizza e dipende dall’opzione scelta dal Contraente tra quelle disponibili.
Ai fini della presente estensione retroattiva dell’Assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l’Assicurato e il Contraente dichiarano di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti e di non essere a conoscenza di situazioni che possano far supporre il sorgere di un procedimento per fatto imputabile all’Assicurato.
2.3. Vertenze contrattuali nei confronti della società
Questa garanzia può essere sottoscritta solo nel caso in cui il Contraente sia una persona fisica.
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora debba sostenere controversie di Diritto Civile di natura contrattuale nei confronti della società indicata in Polizza, relative:
a) alla responsabilità nei confronti della stessa per inesatto adempimento delle proprie mansioni ed incarichi;
b) al proprio rapporto di collaborazione/mandato.
2.4. Estensione della garanzia agli incarichi in altre società assicurate
Questa garanzia può essere sottoscritta solo nel caso in cui il Contraente sia una persona fisica.
Le garanzie previste agli artt, 1 e 2 sono estese all’esercizio delle proprie mansioni e incarichi presso ulteriori società, aventi sede legale in Italia, indicate in Polizza e per le quali sia stato corrisposto il Premio aggiuntivo.
ARTICOLO 3 - CHI E’ ASSICURATO
3.1 Nel caso di Xxxxxxx stipulata da un Contraente persona giuridica, le garanzie operano a favore delle persone che svolgono le proprie mansioni e incarichi presso il Contraente indicate nell’allegato “Elenco rischi”. Il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa a favore di tali soggetti qualora:
a) il Sinistro sia regolarmente insorto in corso di validità dell’Assicurazione, ma al momento della denuncia di Xxxxxxxx l’Assicurato non sia più al servizio del Contraente;
b) non intenda autorizzare DAS a prestare garanzia ravvisando un conflitto di interessi con l’Assicurato.
3.2. Nel caso di Polizza stipulata da persona fisica, le garanzie operano a favore del Contraente.
3.3. Le garanzie operano a condizione che l’attività svolta dall’Assicurato sia conforme al ruolo indicato in Polizza, in base alla seguente suddivisione in ordine di rischio crescente:
Classe di rischio | Attività svolta dall’Assicurato / Descrizione del rischio |
Classe 1 | Quadro, funzionario, responsabile privacy |
Classe 2 | Dirigente, procuratore speciale, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) |
Classe 3 | Membro di Consiglio di Amministrazione, Organismo di Vigilanza, Collegio sindacale, revisore, che non hanno la rappresentanza legale della Società |
Classe 4 | Legale rappresentante di società con fatturato inferiore a 1 milione di euro |
Classe 5 | Legale rappresentante di società con fatturato compreso tra 1 milione e 2 milioni di euro |
Classe 6 | Legale rappresentante di società con fatturato compreso tra 2 milioni e 4 milioni di euro |
Classe 7 | Legale rappresentante di società con fatturato compreso tra 4 milioni e 10 milioni di euro |
Classe 8 | Legale rappresentante di società con fatturato compreso tra 10 milioni e 25 milioni di euro |
Classe 9 | Legale rappresentante di società con fatturato compreso tra 25 milioni e 50 milioni di euro |
Classe 10 | Legale rappresentante di società con fatturato compreso tra 50 milioni e 100 milioni di euro |
3.4. Se un Assicurato esercita contemporaneamente attività e mansioni corrispondenti a più ruoli, deve essere assicurato secondo il ruolo con il rischio più elevato.
3.5. Se un Assicurato esercita il ruolo di legale rappresentante di più Società, deve essere assicurato tenendo conto della somma dei fatturati delle singole Società.
ARTICOLO 4 - ATTIVITA’ ASSICURATE
4.1. Le garanzie sottoscritte sono operanti in relazione all’attività assicurata dalla/e società indicata/e in Polizza, che risulti da specifica indicazione in Polizza, dall’oggetto sociale o da visura camerale.
4.2. Se successivamente alla sottoscrizione del contratto il Contraente o la società assicurata modificano o integrano l’attività o l’oggetto sociale, la garanzia si estende immediatamente a tali modifiche o integrazioni, fatto salvo l’obbligo da parte del Contraente di comunicare tali variazioni a DAS entro la prima scadenza annuale dell’Assicurazione, secondo quanto previsto dall’art. 24.
ARTICOLO 5 - SOMME ASSICURATE (MASSIMALE)
DAS si farà carico del rischio di assistenza legale nei limiti del Massimale per Sinistro indicato in Polizza. Il Massimale per anno assicurativo è:
- illimitato, nel caso in cui il Massimale per Sinistro indicato in Polizza sia inferiore a 75.000 euro;
- pari a 500.000 euro, nel caso in cui il Massimale per Sinistro indicato in Polizza sia superiore a 75.000 euro.
In caso di procedimento penale derivante da violazioni di norme fiscali e tributarie, l’eventuale anticipo delle spese legali sostenute dall’Assicurato in attesa di definizione del giudizio non potrà superare il 20% del Massimale indicato in Polizza; fatto salvo l’obbligo di restituzione di quanto anticipato secondo quanto indicato all’art. 9.1 lett. b).
ARTICOLO 6 - DOVE VALE LA COPERTURA
6.1. Le garanzie riguardano i Sinistro che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
a) nelle ipotesi di Xxxxx extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d’Europa
b) nell’ipotesi di opposizione alle Sanzioni Amministrative: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
6.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, in relazione a leggi e normative italiane.
ARTICOLO 7 - QUANDO UN EVENTO E’ CONSIDERATO IN GARANZIA
7.1. Un evento è considerato in garanzia se avviene:
a) trascorsi 90 giorni dal giorno di decorrenza dell’Assicurazione, nel caso di controversie contrattuali previste dall’art. 2.3 e per la garanzia di chiamata in causa dell’Assicuratore di responsabilità civile o D&O prevista all’art. 1.2. lett. c);
b) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’Assicurazione, negli altri casi.
7.2. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.
7.3. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni Amministrative;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.
7.4. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea, Invito a presentarsi e Accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale);
7.5. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prenderà in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
ARTICOLO 8 - CLAUSOLA DI CONTINUITA’
8.1. La garanzia si estende agli eventi che sono avvenuti durante la validità di una precedente Polizza di tutela legale sottoscritta dal Contraente anche con altro Assicuratore e dei quali l’Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore, a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:
a) la presente Polizza di DAS deve avere continuità temporale ovvero segue senza alcuna interruzione la Polizza del precedente Assicuratore;
b) l’Assicurato deve aver tempestivamente denunciato il Sinistro al precedente Assicuratore e questi deve avere rifiutato la prestazione della garanzia in quanto denunciato dopo il periodo di postuma e non per altri motivi;
c) l’evento deve essere denunciato a DAS entro il periodo di validità del presente contratto.
8.2. DAS avvierà la gestione del caso applicando le condizioni previste dal presente contratto, a condizione che la vertenza denunciata rientri nelle garanzie previste sia dalla Polizza del precedente Assicuratore che in quella di DAS.
ARTICOLO 9 - COSA NON E’ ASSICURATO
9.1 La garanzia è esclusa:
a) se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento è inferiore a 500,00 euro, salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie;
b) per fatti dolosi dell’Assicurato. Se l’Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia sentenza inappellabile di assoluzione o proscioglimento o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, Patteggiamento o Prescrizione del reato. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, DAS richiederà all’Assicurato, e in solido al Contraente, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio;
c) per materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo quanto espressamente previsto nelle garanzie sottoscritte;
d) per controversie riguardanti diritti d’autore, marchio, brevetto, proprietà intellettuale, esclusiva, concorrenza sleale;
e) per controversie relative a rapporti fra Assicurato e soci, in assenza di Polizza di responsabilità civile e patrimoniale (D&O);
f) per controversie relative a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto, cessione o affitto di azienda;
g) per controversie relative alla compravendita o alla costruzione di beni immobili;
h) per controversie e procedimenti relativi alla circolazione di veicoli per motivi diversi da ragioni di servizio;
i) per controversie e procedimenti relativi alla proprietà o all’utilizzo di mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
j) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e per eventi conseguenti a guerre, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
k) per le controversie contrattuali, salvo quanto previsto dall’estensione di garanzia “Vertenze contrattuali nei confronti della Società” eventualmente sottoscritta dal Contraente;
l) se la Polizza è stata sottoscritta da un Contraente persona giuridica e questi si oppone alla prestazione della garanzia da parte di DAS a favore dell’Assicurato, secondo quanto previsto all’art. 3.1, lett. a) e b);
m) per controversie tra più Assicurati.
9.2 Negli eventi della circolazione, inoltre, la garanzia è esclusa se l’Assicurato:
a) guida con patente non valida o revocata;
b) guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida. L’esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal Sinistro;
c) guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione;
d) è imputato per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o nel caso vengano applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 di Codice della Strada, a meno che non vi sia sentenza inappellabile di assoluzione o proscioglimento o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, Patteggiamento o Prescrizione del reato. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, DAS richiederà all’Assicurato, e in solido al Contraente, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.
ARTICOLO 10 – QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS
DAS non si farà carico delle seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 13 e 14;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, xxxxx trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
e) onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, è esclusa ogni duplicazione di onorari e si applica quanto indicato all’art 1.3 lett. b);
f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
g) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato dovrà restituirle a DAS entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
h) costi relativi all’esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il terzo tentativo;
i) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
j) gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
ARTICOLO 11 - COME RICHIEDERE L’INTERVENTO DI DAS: LA DENUNCIA DI XXXXXXXX
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI
11.1. Per richiedere le prestazioni previste dall’Assicurazione l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS chiamando il
numero verde , attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
11.2. DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di Xxxxxxxx), indicherà i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della
tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.
11.3. Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
11.4. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dall’Assicurazione, l’Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Xxxxxxxx e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
ARTICOLO 12 - COME RICHIEDERE LA CONSULENZA LEGALE TELEFONICA
Per richiedere una consulenza legale telefonica l’Assicurato dovrà chiamare il numero verde , attivo dal lunedì al venerdì dalle
8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.
ARTICOLO 13 - MODALITA’ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
13.1. Prima dell’eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l’ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
c) l’Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
13.2. DAS autorizzerà l’eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessaria la difesa dell’Assicurato in un procedimento penale o amministrativo o per resistere ad una azione civile promossa da terzi;
b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L’Assicuratocomunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.
13.3. Se DAS ha ritenuto che non vi siano possibilità di successo nell’azione in giudizio, l’Assicurato che non condivida il parere di DAS può, in alternativa all’Arbitrato previsto all’articolo 17, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.
13.4. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l’Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
b) se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
c) l’Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l’Assicurato decida di revocare l’incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale.
13.5. In caso di procedimento penale, l’Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. In caso di procedimento penale per Delitto o Contravvenzione di natura dolosa, gli eventuali anticipi sulle spese legali richiesti dall’Assicurato ed erogati da DAS, dovranno essere restituiti qualora non vi sia derubricazione, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, Patteggiamento o Prescrizione del reato o non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile.
13.6. DAS gestirà a tutti gli effetti un unico Sinistro:
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
c) qualora l’evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.
ARTICOLO 14 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI
Per avere diritto alle prestazioni previste dall’Assicurazione, l’Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, secondo quanto stabilito all’art. 10 lett. c), anche una volta ottenuta la conferma a procedere DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Compagnia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell’Assicurato. Se l’Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un’effettiva urgenza nel concludere l’operazione e se la stessa è conveniente.
ARTICOLO 15 - PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di Sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l’Assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
ARTICOLO 16 - ESONERO DI RESPONSABILITA’
16.1. DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti.
16.2. DAS non è responsabile di eventuali ritardi nell’erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell’Assicurato.
ARTICOLO 17 – ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
17.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l’Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l’Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
17.2. L’Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.
17.3.L’arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.
17.4. Qualora l’Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
ARTICOLO 18 - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE – PERIODO DI VALIDITA’
18.1. L’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza. Se l’Assicurazione è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.
18.2. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l’Assicurazione si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile.
ARTICOLO 19 - COME E QUANDO SI RINNOVA LA COPERTURA
L’Assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente se non viene disdetta per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate all’art. 25.2.
ARTICOLO 20 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L’ASSICURAZIONE
20.1. Il costo dell’Assicurazione, detto Premio, è riportato in Polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate; in quest’ultimo caso il Premio viene aumentato del 3% ed è previsto l’addebito di un diritto fisso di emissione per ogni rata. L’importo è interamente dovuto anche se frazionato.
20.2. Il Premio deve essere pagato all’intermediario cui la Polizza è assegnata, oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.
ARTICOLO 21 - AGGIORNAMENTO DEL PREMIO E DEL MASSIMALE PER INDICIZZAZIONE
Se la Polizza prevede un Premio indicizzato, il Massimale e il Premio sono calcolati in base all’”indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” pubblicato dall’ISTAT, secondo i seguenti criteri:
a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l’indice del mese di settembre dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale il Massimale e il Premio verranno aumentati o ridotti in proporzione a tale indice;
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua;
d) qualora, in conseguenza delle variazioni dell’indice, il Massimale, il Premio superassero il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia il Contraente sia DAS possono rinunciare all’aggiornamento; in tal caso il Massimale, il Premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato;
e) in caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, DAS proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento; il Contraente in tal caso può rinunciare all’adeguamento proposto da DAS, con gli effetti indicati al comma precedente.
ARTICOLO 22 - IN QUALI CASI IL CONTRATTO SI CHIUDE PRIMA DELLA SCADENZA: RISOLUZIONE E RECESSO
22.1. Se il Contraente non ha più bisogno dell’Assicurazione perché il rischio cessa, deve inviare apposita comunicazione scritta a DAS trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l’obbligo per il Contraente di pagare le rate di Premio nel frattempo già scadute e non corrisposte.
22.2 Il contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a) se il Contraente è una persona fisica: in caso di decesso, interdizione o inabilitazione;
b) se il Contraente è una persona giuridica: in caso di fallimento, richiesta di apertura di una procedura concorsuale, di amministrazione controllata o straordinaria, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa.
A seguito di tali circostanze, i Xxxxxxxx gestiti da DAS proseguono per l’azione in giudizio in corso fino all’esaurimento del relativo grado di giudizio; non verranno garantite le successive azioni o i successivi gradi di giudizio, con liberazione da parte di DAS da ogni ulteriore prestazione.
22.3. Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, sia il Contraente sia DAS possono recedere dall’Assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il Contraente, l’Assicurazione cessa il giorno in cui DAS riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è DAS, l’Assicurazione cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del Contraente. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso DAS rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.
ARTICOLO 23 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO
23.1. Il Contraente deve a fornire a DAS tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione del rischio.
23.2. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’Assicurazione come previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
ARTICOLO 24 - COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO
24.1. Il Contraente è tenuto a comunicare ogni circostanza aggravante il rischio assicurato; in particolare, il Contraente è tenuto a comunicare annualmente il fatturato della società qualora la Polizza assicuri uno o più legali rappresentanti e se l’importo del nuovo fatturato prevede una variazione della classe di rischio indicata all’art. 3. Tale variazione comporta l’emissione di una appendice integrativa o, se il Contraente è una persona fisica, la sostituzione della Polizza.
24.2. Se DAS viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un Premio maggiore, può richiedere al Contraente la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del Premio, fatto salvo il diritto di recesso, secondo quanto previsto dall’art. 1898 del Codice Civile.
24.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’Assicurazione come previsto dall’articolo 1898 del Codice Civile.
24.4. Nel caso di Polizza intestata a una persona giuridica, il Contraente può richiedere l’inserimento di nuovi Assicurati in corso d’anno, a fronte del pagamento del rateo di Premio per il periodo intercorrente tra la data di inserimento e la data di scadenza; in tal caso si procederà con l’emissione di un’appendice integrativa. La garanzia nei confronti dei nuovi Assicurati è operante dalla data di pagamento.
24.5. Il Contraente può comunicare per iscritto a DAS anche la diminuzione del rischio. DAS ridurrà il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.
ARTICOLO 25 - MODALITA’ DI COMUNICAZIONE CON DAS
25.1. Tutte le comunicazioni che l’Assicurato e il Contraente effettuano ai fini del presente contratto devono essere rilasciate per iscritto, se non indicato diversamente nelle condizioni di assicurazione, e vanno indirizzate a DAS o all’intermediario cui la Polizza è assegnata.
25.2. Le comunicazioni con DAS possono avvenire:
a. mediante lettera raccomandata a DAS SpA – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx
b. mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
25.3. Per denunciare un Sinistro, l’Assicurato dovrà seguire le modalità indicate all’art. 11; per richiedere una consulenza legale telefonica dovrà seguire quanto indicato all’art. 12.
25.4. Per esercitare il recesso a seguito di Xxxxxxxx il Contraente dovrà seguire le modalità indicate all’art. 22.3.
25.5. Qualora il contratto sia intermediato da un broker, le comunicazioni che il Contraente o l’Assicurato fanno al broker impegnano DAS a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta da DAS al broker si intende come fatta all’Assicurato o al Contraente.
ARTICOLO 26 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO
26.1. Se il Contraente e/o l’Assicurato hanno stipulato altre Assicurazioni per la copertura dello stesso rischio, nel caso si verifichi un Sinistro devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
26.2. Qualora il Contraente o l’Assicurato omettano intenzionalmente tale comunicazione, DAS non procederà a erogare alcuna prestazione.
ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato.
ARTICOLO 28 - TASSE E IMPOSTE
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento fosse stato anticipato da DAS.
ARTICOLO 29 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE DEL CONTRATTO
L’Assicurazione è regolata dal presente contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.
Condizioni di Assicurazione modello CA2018/DMG - Documento aggiornato a maggio 2018
Il Contratto di Assicurazione sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (D.M. 26/11/1959 -
G.U. n. 299 dell’11/12/1959), n.16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n.18 “Assistenza” (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione Sede e Direzione Generale: 00000 Xxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X Tel. 000 0000000 - Fax 000 0000000 D.A.S.difesalegale@pec.D.A.S..it - www.D.A.S..it
Cap. Soc. € 2.750.000,00 interamente versato Aut. D. M. del 26.11.59 n.3646
Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234 CCIAA VR - REA n.98740
Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I Società appartenente al Gruppo Generali,
iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 026
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
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