TRA
Contratto “Tipo B”
(“Contratto”)
TRA
- Consorzio Recupero Vetro - CoReVe (di seguito “CoReVe”), P.I. n. 05648781002, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx 00 e sede operativa in Xxxxxx, X.xx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxx 0;
da una parte
E
- Ragione Sociale, con sede sociale in …, … P.IVA. …, rappresentata ai fini del presente Contratto da …, in qualità di … (di seguito, “Aggiudicatario”)
(di seguito singolarmente la Parte e collettivamente le Parti)
Premesso
1) che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, così come successivamente modificato e integrato (di seguito “Testo Unico Ambientale” o “TUA”), che recepisce la Direttiva 91/156/CEE sulla gestione dei rifiuti e detta specifiche norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione della Direttiva 94/62/CEE, così come successivamente integrata e modificata, prevede che i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi siano responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e che agli stessi sia fatto carico di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati dalla vigente normativa;
2) che i produttori e gli utilizzatori possono adempiere gli obblighi posti a loro carico dal TUA individualmente ovvero aderendo a consorzi di filiera del settore merceologico al quale appartengono (art. 221, comma 3, lett. b) TUA); che, in particolare, il CoReVe, costituito ai sensi degli artt. 38 e 40 del D.Lgs. n. 22/1997, assicura il ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata e l’avvio al riciclo degli stessi, sulla base dei programmi di prevenzione predisposti dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e dal CoReVe ai sensi del TUA;
3) che le attività svolte dal CoReVe sono coerenti con l’oggetto sociale definito nello statuto consortile, a tenore del quale il medesimo CoReVe razionalizza, organizza, garantisce e promuove:
(i) la ripresa degli imballaggi usati in vetro;
(ii) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in vetro secondari e terziari su superfici private o ad esse equiparate;
(iii) il ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) dei rifiuti di imballaggio in vetro conferiti al servizio pubblico;
(iv) il riciclaggio il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro.
4) che, nell’ambito degli obiettivi posti dal TUA, spetta ai Comuni (come definiti nella Convenzione Locale qui allegata sub Allegato 3 ed ai soggetti dagli stessi delegati assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, organizzando un adeguato sistema di raccolta mediante i regolamenti comunali di cui all’art. 198, comma 2, TUA, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e di fattibilità tecnica ed economica nella gestione del servizio secondo quanto disposto dall’art. 178 del TUA;
5) che, con decorrenza dal mese di gennaio 2020, il CONAI ha sottoscritto con l’Associazione Comuni Italiani (ANCI), un accordo di programma quadro su base nazionale al fine di garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità tra produttori, utilizzatori e Pubbliche Amministrazioni, definendo anche i corrispettivi per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare alle competenti Pubbliche Amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia e trasparenza
di gestione di servizio (“Accordo ANCI-CONAI”);
6) che, ai sensi del capitolo 5 dell’Accordo ANCI-CONAI, ogni Comune o soggetto dallo stesso delegato può chiedere al CoReVe quale Consorzio di filiera di sottoscrivere una convenzione attuativa dell’Accordo ANCI-CONAI nel testo sostanzialmente conforme a quello contenuto nell’Allegato Tecnico all’Accordo ANCI-CONAI (“Allegato ANCI-CoReVe”) ai fini del ritiro e della presa in carico dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata a fronte del pagamento dei corrispettivi indicati nel medesimo Allegato ANCI-CoReVe;
7) che il CoReVe, in conformità agli obiettivi istituzionali che lo stesso è tenuto a perseguire, ha organizzato un sistema di valorizzazione dei rifiuti di imballaggio derivanti dalla raccolta differenziata posta in essere dai Comuni e, a tal fine, ha indetto una procedura d’asta privata disciplinata dal regolamento aste telematiche qui allegato sub Allegato 1 (di seguito il “Regolamento d’Asta”) per individuare la migliore offerta per la cessione dei rifiuti di imballaggio derivanti dalla raccolta differenziata al fine dell’avvio al riciclo del medesimo materiale (di seguito l’ “Asta”);
8) che l’Aggiudicatario è risultato vincitore del Lotto come dettagliatamente indicato nell’Allegato 2 (di seguito il “Lotto”).
Considerato Tutto quanto sopra premesso,
si conviene quanto segue:
Art. 1) Premesse, Allegati e Definizioni
1. Le premesse e gli allegati al presente contratto (di seguito il “Contratto”) costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
0.Xx Contratto afferiscono i seguenti allegati (di seguito gli “Allegati”):
- Allegato 1: Regolamento d’Asta;
- Allegato 2: Lotto aggiudicato dall’Aggiudicatario;
- Allegato 3: Convenzione Locale
3. Per le definizioni non espressamente contenute nel presente Contratto si rimanda a quelle contenute nel Regolamento d'Asta.
Art. 2) Oggetto
2.1. Obblighi dell’Aggiudicatario.
(A) Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Aggiudicatario si impegna nei confronti del CoReVe a:
(i) ritirare e prendere in carico tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dalla raccolta differenziata effettuata dal Comune/Comuni specificamente individuato/i nell’Allegato 2 in base alla convenzione locale stipulata con il CoReVe e qui allegata quale Allegato n 3 (di seguito rispettivamente “Convenzionato”, “Convenzione Locale”, “Rifiuti di Imballaggio”), acquisendone la proprietà al fine di avviarli alle operazioni di riciclo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4.7 del Regolamento d’Asta. Tali attività saranno svolte dall’Aggiudicatario nei luoghi, nei tempi e con le modalità indicate nel presente Contratto e precisate nell’Allegato ANCI-CoReVe il quale costituisce altresì l’allegato A della Convenzione Locale;
(ii) trasportare (a proprie spese) i Rifiuti di Imballaggio dalle Piattaforme di Ritiro (come definite nella Convenzione Locale e nell’Allegato ANCI-CoReVe) ai centri di trattamento. Qualora il Convenzionato consegni direttamente i Rifiuti di Imballaggio presso i centri di trattamento indicati dall’Aggiudicatario, troverà applicazione quanto disposto dall’Art. 6.2 dell’Allegato ANCI-CoReVe e dal successivo art. 3.1 (C).
(iii) avviare i Rifiuti di Imballaggio al riciclo;
(iv) collaborare, direttamente o tramite terzi appositamente delegati, con il CoReVe e con la Società incaricata dal CoReVe (“Società di Analisi”) allo svolgimento delle analisi dei Rifiuti di Imballaggio indicate nell’Allegato ANCI-CoReVe e precisate nel Protocollo di Analisi ivi allegato sub n. 2. L’Aggiudicatario assumerà i costi, le spese ed ogni onere necessario relativamente a tale attività di collaborazione.
Le Parti convengono che per l’attività di presa in carico e trasporto dei Rifiuti di Imballaggio, nonché per il trattamento degli stessi, l’Aggiudicatario potrà avvalersi di apposite aziende specializzate nel trasporto e nel trattamento del rottame di vetro, che siano in possesso dei mezzi e delle attrezzature adeguati e che abbiano svolto con esito positivo gli adempimenti formali prescritti dalla legislazione vigente.
(B) Le Parti convengono inoltre che, qualora la fascia qualitativa dei Rifiuti di Imballaggio applicata ai sensi della Convenzione Locale sia una fascia per la quale l’Aggiudicatario ha offerto in sede d’Asta un Prezzo (come di seguito definito) positivo, non troverà applicazione la disposizione di cui al successivo art. 2.2(ii) e l’Aggiudicatario pagherà al CoReVe il Corrispettivo di cui al successivo art. 3.1.
2.2. Obblighi del CoReVe
Con la sottoscrizione del presente Contratto, il CoReVe si impegna nei confronti dell’Aggiudicatario a:
(i) garantire che i Rifiuti di Imballaggio siano messi a disposizione presso le Piattaforme di Ritiro in modo tale che l’Aggiudicatario possa ritirare il materiale acquisendone la proprietà e procedendo alle attività di cui al precedente art. 2.1.;
(ii) salvo quanto previsto al precedente art. 2.1(B), pagare all’Aggiudicatario il Corrispettivo di cui al successivo art. 3.1 (A);
(iii) pagare all’Aggiudicatario il Corrispettivo del Mandato previsto dal successivo art. 3.1 (B);
2.3. MANDATO. Le Parti convengono che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1703 c.c., in forza del presente Contratto l’Aggiudicatario ritirerà dal Convenzionato, in nome e per conto del CoReVe, i Rifiuti di Imballaggio presso le Piattaforme di Ritiro (come definite nella Convenzione Locale) tranne nel caso in cui il Convenzionato consegni direttamente il materiale presso i centri di trattamento ai sensi di quanto disposto dall’Art. 6.2 dell’Allegato ANCI-CoReVe;
Resta inteso tra le Parti che il CoReVe procederà direttamente al primo accertamento qualitativo e conserverà la facoltà di procedere direttamente sia agli altri accertamenti ordinari sia ai controlli a sorpresa di cui alla Convenzione Locale.
2.4 Resta in ogni caso inteso tra le Parti che la mancata messa a disposizione da parte del CoReVe in favore dell’Aggiudicatario dei Rifiuti di Imballaggio dovuta a circostanze esterne al CoReVe - quali ad esempio il mancato conferimento da parte del Convenzionato ovvero l’improvvisa o sensibile diminuzione della raccolta differenziata ovvero la forza maggiore - non sarà in alcun caso imputabile al CoReVe, che non potrà quindi essere considerato responsabile ad alcun titolo nei confronti dell’Aggiudicatario o di soggetti terzi.
2.5 Le Parti si danno inoltre atto che il Convenzionato ha la facoltà, in base alla Convenzione Locale, di (i) modificare il bacino di raccolta e le modalità con le quali viene effettuata la raccolta differenziata nonché (ii) sostituire e/o integrare a propria discrezione le Piattaforme di ritiro, previa comunicazione al CoReVe e che pertanto la quantità e la qualità dei Rifiuti di Imballaggio potrà essere soggetta a variazioni, senza che il CoReVe possa essere considerato responsabile ad alcun titolo nei confronti dell’Aggiudicatario o di soggetti terzi per tali variazioni.
Art. 3) Corrispettivo
3.1 Corrispettivo
(A) Le Parti convengono che il corrispettivo dovuto per ciascuna tonnellata di Rifiuti di Imballaggio ritirata dall’Aggiudicatario presso le Piattaforme di Ritiro (come definite nella Convenzione Locale) sarà pari al Prezzo (come di seguito definito) offerto dall’Aggiudicatario per la fascia qualitativa corrispondente alla fascia qualitativa dei Rifiuti di Imballaggio determinata e applicata (tempo per tempo) ai sensi della Convenzione Locale mediante la procedura prevista dall’Art. 8 dell’Allegato ANCI-CoReVe (“Corrispettivo”). Le Parti si danno atto che il Corrispettivo è stato convenzionalmente determinato, ciascuna parte assumendo la relativa alea ai sensi dell’art. 1469 c.c.
In nessun caso l’Aggiudicatario potrà richiedere che la fascia applicata ai sensi del presente Contratto sia difforme da quella determinata e applicata in base alla procedura prevista dall’Art.8 dell’Allegato ANCI- CoReVe. Il CoReVe si impegna a comunicare tempestivamente all’Aggiudicatario i risultati delle analisi svolte ai sensi di quanto stabilito nell’Allegato ANCI-CoReVe e precisato nel Protocollo di Analisi ivi allegato sub
n. 2. Resta inteso tra le Parti che ai fini del presente Contratto per “Prezzo” si intenderà il prezzo offerto dall’Aggiudicatario in sede d’Asta con riferimento alla fascia qualitativa “B” dei Rifiuti di Imballaggio come modificato a seguito della valutazione del materiale per le fasce qualitative diverse dalla “B” così come calcolato in conformità all’Allegato 3 al Regolamento Aste Telematiche.
Le Parti convengono che, qualora il Prezzo, a seguito della variazione per fasce qualitative, abbia un valore pari a Euro 0 per tonnellata, verrà convenzionalmente adottato il valore di Euro 0,01 per tonnellata.
(B) Le Parti convengono che per le attività di cui al precedente Par. 2.3. il CoReVe riconoscerà all’Aggiudicatario un corrispettivo forfettario pari a 0,05 € per ogni tonnellata di Rifiuti di Imballaggi ritirata (“Corrispettivo del Mandato”). La fatturazione del Corrispettivo del Mandato verrà effettuata con cadenza semestrale sulla base del quantitativo di Rifiuti di Imballaggio ritirati.
(C) Le Parti convengono che qualora il Convenzionato consegni direttamente i Rifiuti di Imballaggio presso i centri di trattamento indicati dall’Aggiudicatario, quest’ultimo corrisponderà al Convenzionato il contributo indicato nell’Art. 6.2 dell’Allegato ANCI-CoReVe.
Le Parti fanno salvo il diritto di compensare le somme reciprocamente dovute.
3.2 Adeguamento automatico del Corrispettivo
(A) Nel caso in cui il lotto oggetto dell’Asta abbia una durata superiore ad un anno, il Corrispettivo per il materiale che ai sensi della Convenzione Locale risulti di Fascia B sarà indicizzato su base annua nella misura del 95% dell’indice NIC dell’anno solare precedente, purché l’indice stesso abbia raggiunto un valore uguale o superiore ad 1,5%.
(B) Resta inteso tra le Parti che eventuali aumenti relativi a variazioni di imposte, dazi, tasse o diritti intervenuti successivamente all’aggiudicazione saranno a carico dell’Aggiudicatario.
Le Parti fanno salvo il diritto di compensare le somme reciprocamente dovute.
3.3 Pagamento del corrispettivo
(A) Salvo il caso di cui al precedente art. 2.1 (B), l’Aggiudicatario emetterà - relativamente ai quantitativi di Rifiuto di Imballaggio effettivamente ritirati - fatture con cadenza mensile, che dovranno essere pagate a 90 gg. d.f. fine mese dalla data di emissione della fattura a mezzo bonifico bancario.
(B) Nell’ipotesi di cui al precedente art. 2.1 (B), il CoReVe emetterà - relativamente ai quantitativi di Rifiuto di Imballaggio effettivamente ritirati dall’Aggiudicatario - fatture con cadenza mensile, che dovranno essere pagate a 90 gg. d.f. fine mese dalla data di emissione della fattura a mezzo bonifico bancario.
Art. 4) Modalità di ritiro del materiale
4.1 Piattaforme di ritiro
Fermo restando quanto disposto dall’Art. 6.2 dell’Allegato ANCI-CoReVe e dal precedente art. 3.1 (C), i Rifiuti di Imballaggio sono messi a disposizione dell’Aggiudicatario per il ritiro presso le Piattaforme di Ritiro indicate dal Convenzionato all’Aggiudicatario ai sensi dell’Art. 6.1 dell’Allegato ANCI-CoReVe con modalità franco-partenza. L’Aggiudicatario riconosce espressamente che il CoReVe non è in alcun modo né ad alcun titolo responsabile delle caratteristiche e delle modalità di gestione delle Piattaforme di Ritiro. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, l’Aggiudicatario riconosce che in alcun modo il CoReVe potrà essere ritenuto responsabile qualora (i) le Piattaforme di Ritiro non presentino (anche parzialmente e/o temporaneamente) le caratteristiche indicate nell’Accordo Quadro ANCI-CONAI, nell’Allegato ANCI- CoReVe e/o in ogni altro documento anche redatto dal Consorzio (ad es. Bando d’Asta); (ii) i soggetti gestori delle Piattaforme di Ritiro non osservino (anche parzialmente) le raccomandazioni operative contenute nell’Accordo Quadro ANCI-CONAI, nell’Allegato ANCI-CoReVe e/o in ogni altro documento anche qualora redatto dal Consorzio; (iii) dovessero verificarsi eventuali variazioni della quantità e/o della qualità dei Rifiuti di Imballaggio. L’Aggiudicatario segnala al CoReVe la presenza di situazioni problematiche nella gestione della Piattaforma di Ritiro e quest’ultimo rappresenterà quanto segnalato all’ANCI allo scopo di trovare una soluzione.
4.2 Obbligo di ritiro.
(A) L’Aggiudicatario dovrà procedere al ritiro dei Rifiuti di Imballaggio entro 7 giorni lavorativi (cinque giorni a settimana) a partire dalla data di comunicazione, inviata dal Convenzionato al CoReVe e all’Aggiudicatario, della disponibilità di almeno un carico completo (ovvero il materiale sufficiente per il riempimento del/dei cassoni al colmo). Nel caso in cui non fosse garantito il carico completo, saranno addebitati al Convenzionato i maggiori oneri correlati al trasporto del materiale.
(B) Al caricamento dei mezzi incaricati dall’Aggiudicatario del ritiro dei Rifiuti di Imballaggio, nel rispetto di quanto previsto all’art. 7, comma 7, del D.Lgs. 286/2005, provvederà direttamente il Convenzionato, che doterà il deposito temporaneo di adeguata pala per la movimentazione del materiale.
(C) Il Convenzionato provvederà alla compilazione della documentazione di accompagnamento del materiale durante il trasporto prevista dalla normativa vigente.
4.3 PENALI. Le Parti convengono che qualora l’Aggiudicatario provveda al ritiro tra l’ottavo giorno lavorativo e il diciottesimo giorno lavorativo successivi alla comunicazione di cui al precedente art. 4.2 (A), salva ed impregiudicata l’applicazione dell’art. 8 del presente Contratto e salvo il risarcimento del maggior danno, il CoReVe avrà diritto ad applicare all’Aggiudicatario la penale prevista dall’Art. 6.1.6 dell’Allegato ANCI-CoReVe.
Art. 5) Accertamenti Qualitativi
5.1. Accertamenti Qualitativi
(A) Fermo restando quanto stabilito nell’Allegato ANCI-CoReVe e quanto precisato nel Protocollo di Analisi ivi allegato sub n. 2, le Parti convengono che l’Aggiudicatario potrà chiedere al CoReVe di effettuare accertamenti qualitativi sui Rifiuti di Imballaggio ai sensi e secondo le modalità di cui all’Art. 8.3 dell’Allegato ANCI-CoReVe e del Protocollo di Analisi ivi allegato sub n. 2.
In nessun caso l’Aggiudicatario potrà procedere ad effettuare in proprio accertamenti qualitativi sui Rifiuti di Imballaggio ai sensi dell’Allegato ANCI-CoReVe né potrà contestare in proprio la fascia qualitativa dei Rifiuti di Imballaggio. L’esito di eventuali accertamenti qualitativi svolti in proprio dall’Aggiudicatario non potrà avere alcun effetto ai sensi del Contratto e dell’Allegato Tecnico.
Resta inoltre inteso tra le Parti che il ritiro dei Rifiuti di Imballaggio da parte dell’Aggiudicatario implica accettazione degli stessi senza riserve e che pertanto, una volta effettuato il ritiro dei Rifiuti di Imballaggio, l’Aggiudicatario non potrà in alcun caso richiedere al CoReVe di effettuare controlli sulla qualità dei Rifiuti di
Imballaggio né altrimenti contestarne la qualità o rifiutarne il pagamento.
(B) Il costo dei servizi resi dalla Società di Analisi per lo svolgimento degli accertamenti qualitativi effettuati ai sensi del presente art. 5, nonché dell’Allegato ANCI-CoReVe e del Protocollo di Analisi ivi allegato sub n. 2 è a carico del CoReVe Sono a carico esclusivo dell’Aggiudicatario i costi e gli oneri per lo svolgimento delle attività di collaborazione di cui all’art. 2.1 (iv).
(C) Eventuali reclami, contestazioni o esiti negativi degli accertamenti qualitativi non daranno in alcun caso all’Aggiudicatario il diritto di differire, omettere (in tutto o in parte) o ritardare i pagamenti da effettuare ai sensi del precedente art. 3.1 A ovvero omettere o ritardare i ritiri dei Rifiuti di Imballaggio (salvo diversa indicazione espressa del CoReVe) ovvero ridurre o omettere il pagamento di quanto dovuto in favore del CoReVe.
Art. 6) Garanzie di risultato e limitazione di responsabilità
6.1. Il CoReVe non fornisce alcuna garanzia sui risultati industriali e/o commerciali conseguibili con i Rifiuti di Imballaggio e/o con i prodotti e/o con i manufatti con esso realizzati.
6.2. In nessun caso il CoReVe sarà responsabile dei danni a persone e/o cose causati dalla mancata osservanza da parte del Convenzionato e/o dell’Aggiudicatario delle informazioni eventualmente rilasciate dal CoReVe né sarà responsabile dei danni derivanti da qualsiasi uso dei manufatti realizzati con il Rifiuti di Imballaggio.
6.3. In caso di qualsiasi responsabilità per il CoReVe, si conviene che la misura massima dei danni risarciti sarà costituita dal corrispettivo pagato ai sensi del presente Contratto.
Art. 7) Garanzie dell’Aggiudicatario
7.1. L’Aggiudicatario garantisce di essere in possesso delle strutture e dei mezzi necessari per lo stoccaggio e la lavorazione dei Rifiuti di Imballaggio, di conoscerne le caratteristiche e di avere la piena capacità tecnica e tecnologica per il suo corretto utilizzo, nonché di essere in possesso di ogni autorizzazione e/o licenza amministrativa, abilitazione e/o requisito necessari per l’esercizio dell’attività industriale svolta. L’Aggiudicatario garantisce di avere una capacità impiantistica idonea alla lavorazione dell’intera quantità di Rifiuti di Imballaggio ricompresa nella convenzione locale.
7.2. L’Aggiudicatario garantisce che i Rifiuti di Imballaggio saranno utilizzati per la realizzazione di prodotti conformi agli obblighi di legge ed utilizzati in conformità alla legge.
7.3. L’Aggiudicatario garantisce che i Rifiuti di Imballaggio saranno destinati unicamente al riciclo. A richiesta del CoReVe, l’Aggiudicatario fornirà entro 30 giorni dalla richiesta tutta la documentazione idonea a certificare che i Rifiuti di Imballaggio sono stati riciclati in conformità agli obblighi previsti dalla legge e dal presente Contratto.
7.4. L’Aggiudicatario si impegna a non cedere a terzi i Rifiuti da Imballaggio.
Art. 8) Clausola risolutiva espressa e Recesso
Le Parti convengono che, salva in ogni caso l’applicazione del precedente art. 4.3, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., il CoReVe potrà risolvere il presente Contratto a seguito di semplice dichiarazione scritta inviata all’Aggiudicatario mediante PEC nei seguenti casi:
(i) violazione da parte dell’Aggiudicatario del divieto di alienare i Rifiuti di Imballaggio a terzi;
(ii) violazione degli obblighi posti a carico dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 2.3 del presente Contratto;
(iii) mancato ritiro da parte dell’Aggiudicatario, anche di un solo carico di Rifiuti di Imballaggio, decorsi quaranta giorni dall’ultimo giorno utile (settimo giorno lavorativo a decorrere dalla comunicazione di cui al precedente art. 4.2(A) per il ritiro ai sensi del presente Contratto;
(iv) nell’ipotesi di cui al precedente art. 2.1 (B), mancato pagamento del Corrispettivo da parte dell’Aggiudicatario.
Resta inteso che, al fine di garantire la continuità e il corretto funzionamento dei servizi, in caso di risoluzione del presente Contratto, il CoReVe provvederà alla contestuale nomina diretta di un altro soggetto che sostituirà l’Aggiudicatario nelle prestazioni previste dal presente Contratto e procederà, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla risoluzione del presente Contratto, ad espletare una nuova gara per la scelta di un nuovo soggetto Aggiudicatario.
Resta inoltre inteso che il CoReVe potrà in ogni caso procedere direttamente o tramite un altro soggetto appositamente incaricato dallo stesso CoReVe al ritiro dei Rifiuti di Imballaggio qualora ciò dovesse risultare giustificato da ragioni imputabili ad esigenze di ordine pubblico ivi compresi gli interventi in situazioni emergenziali.
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2.5, nel caso in cui il Convenzionato, avvalendosi della facoltà prevista dalla Convenzione Locale e nel rispetto degli oneri di comunicazione al CoReVe ivi contenuti, sposti la Piattaforma di Ritiro ad una distanza superiore a 30 chilometri rispetto alla Piattaforma originariamente indicata, (i) il CoReVe informerà tempestivamente l’Aggiudicatario di tale modifica e (ii) l’Aggiudicatario potrà recedere dal presente Contratto dandone comunicazione scritta al CoReVe, mediante PEC, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto (i).
In caso di mancata ricezione da parte del CoReVe della comunicazione scritta di recesso entro tale termine, l’Aggiudicatario perderà la facoltà di recesso.
Le Parti convengono che la dichiarazione di recesso avrà effetto trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte del CoReVe.
Art. 9) Durata
9.1. Il presente Contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione e fino al / / .
Resta in ogni caso inteso tra le Parti che il presente Contratto perderà efficacia con effetti ex nunc qualora, per qualsiasi motivo, dovesse venir meno l’efficacia della Convenzione Locale, senza che ciò comporti alcuna responsabilità del CoReVe nei confronti dell’Aggiudicatario a qualsiasi titolo.
Art. 10) Comunicazioni
L’Aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente al CoReVe tutte le informazioni dallo stesso richieste secondo quanto specificato nel regolamento tecnico (manuale d’uso) relativo alle comunicazioni appositamente adottato dal CoReVe e consultabile nella pagina web del CoReVe. Le comunicazioni che l’Aggiudicatario dovrà effettuare nei confronti del CoReVe dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica tramite il portale predisposto dal CoReVe L’Aggiudicatario dichiara pertanto di essere in possesso di tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche a tal fine necessarie.
Art. 11) Cessione del Contratto
Le Parti convengono che è riconosciuta la facoltà dell’Aggiudicatario di cedere il presente Contratto ad un soggetto terzo (“Cessionario”), purché tale soggetto (i) sia accreditato ai sensi dell’art. 3 del Regolamento d’Asta, (ii) possieda tutti i requisiti di partecipazione di cui all’art. 4.1 del Regolamento d’Asta e (iii) presenti al CoReVe una garanzia bancaria a prima richiesta a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto nell’art. 4.3 del Regolamento d’Asta. Con particolare riferimento alla Capacità di Riciclo (come definita nel Regolamento d’Asta), il Cessionario dovrà disporre di sufficiente Capacità di Riciclo per assorbire i Volumi di Materiale provenienti dalle Convenzioni acquisite a seguito della cessione del presente Contratto.
In caso di cessione, l’Aggiudicatario dovrà comunicare al CoReVe la propria intenzione di cedere il Contratto. Il CoReVe si riserva la facoltà di verificare, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell’Aggiudicatario, la sussistenza dei requisiti di cessione in capo al Cessionario e, ove accerti la mancanza dei requisiti di cessione, di riassegnare la Convenzione tramite una nuova procedura d’Asta. Negli altri casi,
la cessione avrà efficacia nei confronti del CoReVe trascorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’Aggiudicatario.
Art. 12) Controversie
Ogni controversia derivante dallo svolgimento della presente convenzione sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati rispettivamente da ciascuna delle due parti ed il terzo scelto di comune accordo dai due arbitri con funzioni di Presidente. In caso di disaccordo il Presidente sarà nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Milano su istanza della parte più diligente. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo equità.
Resta inteso tra le Parti che tutte le controversie non devolvibili in arbitrato saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
Milano, / /
Presidente di CoReVe Legale Rappresentante di
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1341, comma 2, c.c., l’Aggiudicatario approva specificamente le seguenti previsioni del Contratto: 2.4; 2.5; 3.1; 4.1; 4.3, 5, 6; 8; 9; 11 e 12.
Legale Rappresentante di
Allegato n. 1
Regolamento d’Asta
Allegato n. 2
Indicazione del lotto aggiudicato
Allegato n. 3
• Convenzione locale nr. … sottoscritta con decorrenza / /