Contratto per l’affidamento del servizio di Accalappiamento cani randagi sul territorio dell’A.S.P. di Vibo Valentia
L’anno 2011, il giorno ____ del mese di _____________, presso la sede dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, sita in Via Xxxxx Xxxxxxxxx pal. ex. INAM, partita IVA 02866420793,
tra
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia rappresentata dalla Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. 23.12.2010 – artt. 143 e 146 D.L.vo 18.08.2000 n° 267 - composta dalla Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx nata a X. Xxxxx a Vico il 27.05.1955, il Dr Xxxxx Xxxxx nato a LusaKa (Zambia) il 06.03.1961 e il Dott. Xxxxxx Xxxx nato a Vibo Valentia il 11.10.1936 , domiciliati ai fini del presente atto presso la sede dell’Azienda Sanitaria – Stazione appaltante -
e
il Sig. ___________________ nato a ________________ il ________, residente a ______________, via _______________________ , codice fiscale ___________________ - identificato a mezzo di carta d’identità n. _____________ , rilasciata dal Comune di ______________ il ____________ – in qualità di legale rappresentante della Ditta _____________________ , partita Iva ___________, con sede legale in _______________________________________ .
Premesso
che con delibera n. ____ del ___________ è stata indetta procedura negoziata per l’affidamento del servizio di accalappiamento cani randagi sul territorio dell’A.S.P. di Vibo Valentia;
che sono state fissate le modalità e le condizioni di partecipazione nonché i criteri di scelta del contraente (offerta più bassa inferiore al prezzo posto a base di gara previsto per l’accalappiamento di ogni singolo cane) mediante capitolato di gara e disciplinare tecnico;
che la Commissione giudicatrice ha individuato la migliore offerta in quella presentata dalla Ditta ________________ con sede in ___________________ per una somma complessiva biennale di € ______________ (€ ______________ ad anno) rispetto all’importo a base d’asta di € ________________ (€ ___________ ad anno);
che l’offerta non è risultata anormalmente bassa ai sensi dell’art. 86 del X.X.xx. n. 163/06 e s.m.i.;
oppure
che la Commissione Giudicatrice ha dichiarato l’offerta presentata anormalmente bassa ai sensi dell’art. 86 del X.X.xx. n. 163/06;
che la ditta ha fornito le giustificazioni richieste e la Commissione Giudicatrice ha dichiarato la congruità dell’offerta medesima;
che la Commissione Straordinaria, con delibera n. _____ del __________ , ha approvato i verbali di gara ed ha dichiarato la ________________ aggiudicataria definitiva per l’affidamento del servizio di accalappiamento cani randagi sul territorio dell’ASP di Vibo Valentia per un importo complessivo di € ________________ (€ ____________ ad anno per 2 anni) iva esclusa;
che occorre formalizzare con apposita scrittura privata, nei modi e forme di legge, l’affidamento del servizio;
tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto
L’Azienda, come sopra rappresentata, affida alla Ditta ________________ , che accetta, l’affidamento del servizio di accalappiamento cani randagi sul territorio dell’ASP di Vibo Valentia. La stessa Xxxxx si impegna ad effettuare il servizio secondo le condizioni, i patti, gli obblighi, gli oneri e le modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti:
capitolato di gara
disciplinare tecnico;
offerta economica;
offerta tecnica
che, anche se non fisicamente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed il cui contenuto la Ditta ___________________ dichiara espressamente di conoscere.
Le parti danno, comunque, atto che i documenti di cui alle lettere a), b), c), d) sono stati depositati agli atti.
Art. 2
Durata
Il contratto avrà vigenza biennale a decorrere dal ___________ e scadrà il ___________. L’ASP di Vibo Valentia si riserva la facoltà di prorogare e/o rinnovare il contratto, agli stessi prezzi e condizioni, secondo la normativa vigente in materia, senza che la Ditta _______________ possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
Art. 3
Prezzo
Il prezzo complessivo convenuto per l’affidamento del servizio di accalappiamento cani randagi sul territorio dell’A.S.P. di Vibo Valentia, a seguito della procedura di gara, è quello indicato nella delibera n. _____ del __________ ed ammonta a € ___________ , per un importo annuo di € ___________ per due anni.
L’ASP di Vibo Valentia si riserva la facoltà di aumentare l’ammontare contrattuale e di estendere il presente contratto per i servizi analoghi o complementari ai sensi dell’art. 57 punto 5 lett.a2) D.Lgs n. 163\2006, ferme restando le condizioni di aggiudicazione.
Art. 4
Modalità di espletamento del servizio
Il servizio di accalappiamento cani randagi sul territorio dell’ASP dovrà essere espletato d’intesa con i competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Vibo Valentia.
Tutto il materiale, le apparecchiature e gli accessori saranno forniti dalla Ditta _______________.
Art. 5
Divieto sospensione del servizio
E’ fatto divieto assoluto di sospendere o interrompere il servizio anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell’ASP o quando siano in atto controversie con l’ASP di Vibo Valentia, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista per legge.
Art. 6
Accertamento e controllo sulla qualità del servizio - Responsabilità
L’ASP ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità dell’appalto.
Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate alla Ditta _______________, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni. Nel caso di valutazione negativa potrà procedersi alla risoluzione del contratto secondo le modalità indicate ai successivi articoli.
La Ditta ________________ è responsabile nei confronti dell’ASP dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E’, altresì, responsabile nei confronti dell’ASP e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto di fornitura, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti. E’ fatto obbligo alla Ditta ___________ di mantenere l’ASP sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promossi da terzi in relazione alle prestazioni oggetto del servizio.
Art. 7
Penali
Nei casi di adempimento ritardato, mancato e/o non consono a quanto disposto nel Capitolato di gara e nel Disciplinare Tecnico, potrà essere applicata una penale pari all’1% dell’importo della fatturazione mensile, salvo il diritto dell’A.S.P. di richiedere all’aggiudicatario il risarcimento di eventuali maggiori danni.
La comminazione della penale non esonera, in ogni caso, l’aggiudicatario dall’ottemperare agli obblighi contrattuali.
Inoltre, in ogni altro caso di accertata violazione di norme che disciplinano l’attività in oggetto, oppure delle clausole del capitolato o comunque di inesatti adempimenti o ritardi nello svolgimento del servizio, l’Azienda potrà applicare una penale commisurata alla gravità dell’inadempimento da un minimo € 100,00 ad un massimo di €.2.000,00. Il committente avrà comunque diritto al risarcimento del maggiore danno.
Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo Aziendale o suo delegato, secondo le rispettive competenze, potranno segnalare immediatamente alla ditta incaricata la inadeguatezza delle operazioni o la mancata esecuzione delle stesse e pretendere un sopralluogo da parte del supervisore della ditta stessa.
Nel caso in cui le controdeduzioni prodotte non dovessero essere accolte, si procederà all’irrogazione della relativa penalità da parte dell'Azienda mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento, previa emissione di relativa nota di credito da parte dell’Impresa appaltatrice.
L'applicazione della penalità di cui sopra non pregiudica i diritti spettanti all'Azienda per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento dell’ Azienda saranno comunicate all’Impresa tramite raccomandata.
L'applicazione delle sanzioni, qualora il servizio divenisse insoddisfacente, non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale, anche prima della scadenza.
Mancando crediti o risultando insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi, l’importo della cauzione deve essere reintegrato.
Le penali non potranno esser comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto di fornitura. L’applicazione delle penali dovrà essere proceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui la Ditta _________________, entro e non oltre otto giorni della comunicazione della contestazione inviata dall’ASP, avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni.
In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l’ASP procederà all’applicazione delle suddette penali. E’ fatto salvo il diritto dell’ASP al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
Art. 8
Esecuzione in danno
Qualora la Ditta ______________ ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l’ASP potrà ordinare ad altra Ditta l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dalla Ditta aggiudicataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’ASP.
Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l’ASP potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del fornitore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
Art. 9
Risoluzione del contratto
L’ASP si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art.1671 del C.C., in qualunque tempo e fino al termine della prestazione. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata a/r. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni da ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’ASP si obbliga a pagare alla Ditta _______________ un’indennità corrispondente a quanto segue:
prestazioni già eseguite dalla Ditta al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestato dal verbale di verifica redatto dall’ASP;
spese sostenute dalla Ditta.
Tale facoltà non è concessa alla Ditta aggiudicataria.
L’ASP potrà procedere ipso iure ex art. 1456 del Codice Civile alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese del fornitore inadempiente, la continuità della fornitura nei seguenti casi:
interruzione del servizio;
gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
cessione totale o parziale del contratto (subappalto) senza l’autorizzazione preventiva dell’A.S.P. di Vibo Valentia.
La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti.
L’ASP si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto tramite semplice comunicazione, in caso si soppressione del Servizio o nell’ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria regionale in contrasto con la prosecuzione del rapporto contrattuale.
L’ASP si riserva, altresì, la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art.1453 e 1454 del C.C., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto di fornitura.
Art. 10
Divieto di cessione del contratto e divieto di subappalto
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto nonché il subappalto, per come dichiarato dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara. Nel caso di violazione di tale divieto la cessione o il subappalto s’intenderanno nulli e pertanto senza alcun effetto nei rapporti con l’ASP, la quale avrà tuttavia il diritto di risolvere il contratto medesimo, incamerare il deposito cauzionale a titolo di penale, oltre al risarcimento di ogni altro eventuale danno.
Art. 11
Recepimento protocollo di intesa tra Prefettura - UPG e ASP di Vibo Valentia
L’ASP e la Ditta _________________, interessate all’affidamento del servizio di accalappiamento cani randagi sul territorio dell’ASP di Vibo Valentia, sono tenute ad osservare il “Protocollo d’intesa”, ratificato con delibera n. 1083/C del 29/05/2009, tra la “Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia” per la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.
Analogo obbligo verrà assunto da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento.
Ai sensi e per gli effetti del citato Protocollo d’intesa, la Ditta ____________________ :
dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso all’Azienda ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione e lavori, anche nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di polizia, dandone comunicazione all’Azienda, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagnia sociale e dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinare imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere, ecc.);
si impegna a provvedere, entro cinque giorni dalla richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale, alla sostituzione dei propri dipendenti non graditi che, a giudizio insindacabile della stessa Azienda, risultassero inidonei, incapaci o manifestassero cattivo contegno. Dichiara, inoltre, di accettare espressamente la facoltà dell’Azienda Sanitaria di risolvere il contratto ed affidare il servizio, in danno, ad altra impresa, qualora non ottemperi al secondo invito scritto dell’amministrazione a sostituire il personale non gradito.
La mancata osservanza dei predetti obblighi da parte della Ditta aggiudicataria determina la risoluzione di diritto del presente contratto, senza alcun preavviso e senza alcun diritto a pretese risarcitorie in favore della Ditta aggiudicataria.
Ai sensi e per gli effetti del citato Protocollo di Intesa, il contratto si intenderà, altresì, risolto di diritto, senza alcun obbligo di preavviso da parte dell’Azienda e senza che sorga a favore della Ditta aggiudicataria alcun diritto a pretese risarcitorie, a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia rilasciata dalla Prefettura-UTG di Vibo Valentia, ex art.10, co.1, del DPR n. 252/1998.
Art. 12
Comportamento del personale della ditta
I dipendenti dell’appaltatore, che effettueranno il servizio di accalappiamento cani randagi sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti dell’utenza che degli operatori dell’ASP ed agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale sottolineata dal presente contratto e che il servizio richiede.
In particolare l’Appaltatore deve curare che il proprio personale:
segnali subito agli organi competenti dell’Azienda ed al proprio responsabile diretto le anormalità che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
tenga sempre un contegno corretto;
non prenda ordini da estranei all’espletamento del servizio;
rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.
L’Appaltatore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente contratto. L’Appaltatore è, inoltre, direttamente responsabile dei danni derivati a terzi, sia essi utenti che dipendenti dell’ASP, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.
L’Azienda Sanitaria può chiedere la sostituzione di persone non gradite che, a suo insindacabile giudizio, risultassero inidonee, incapaci o manifestassero cattivo contegno. In tal caso, l’impresa dovrà provvedere entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora l’appaltatore non ottemperi al secondo invito scritto dell’Amministrazione a sostituire il personale non gradito, l’Azienda Sanitaria stessa può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio, in danno, ad altra impresa.
Art. 13
Obblighi di riservatezza e segretezza
E’ fatto obbligo alla Ditta ____________ di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgare e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell’ASP. Per quanto concerne l’attività svolta per conto dell’ASP le parti individuano quale responsabile del trattamento dei dati personali trattati dalla ditta ________________ in esecuzione dell’appalto il Sig. ___________________ .
Art. 14
Condizioni economiche e fatturazione
Le condizioni economiche stabilite in sede di gara s’intendono fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e presentate al protocollo generale dell’ASP. A ciascuna fattura dovranno essere allegati i verbali di cattura e consegna e recare il visto di regolare esecuzione del servizio da parte del personale della struttura. Il pagamento delle fatture avverrà entro 90 giorni dalla data di ricezione delle stesse al protocollo generale.
Art. 15
Deposito cauzionale
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi nascenti dall’esecuzione del presente contratto la Ditta ____________ ha costituito deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo contrattuale mediante polizza fideiussoria n. _________________ del __________ con scadenza il _________ per l’importo di € _____________ rilasciata da _________________________________.
Tale cauzione verrà restituita dopo che la Ditta ________________ avrà correttamente ed integralmente adempiuto a tutti gli impegni contrattuali e dopo che siano stati regolati tutti i rapporti conseguenti allo stesso.
Art. 16
Foro competente
Il foro competente ed esclusivo per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione e all’esecuzione del presente contratto sarà quello di Vibo Valentia. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 17
Spese contrattuali ed oneri diversi
Le spese di bollo, registrazione, ed ogni altra spesa accessoria inerente il presente contratto, sono a completo carico della Ditta ________________ .
Art. 18
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme contenute nel capitolato tecnico di appalto, nella documentazione di gara, nella documentazione dell’offerta presentata dalla Ditta _______________ nonché le norme regolanti l’appalto, di cui agl’art.1655-1677 C.C. nonché alla restante normativa vigente in materia di appalti, patrimonio e contabilità, ivi compresa quella Europea.
Art. 19
Allegati
Le parti contraenti danno atto che costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati, i sotto elencati documenti trasmessi con note prot. n° ______ del ___________ dell’U.O. Gare e Contratti:
copia delibera n° _______ del ____________ avente oggetto “Ratifica verbali della Commissione Giudicatrice della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di accalappiamento cani randagi sul territorio dell’A.S.P. di Vibo Valentia ”;
copia capitolato di gara e disciplinare tecnico;
copia offerta economica presentata dalla Ditta ____________ ;
nota prot. n. _____ del _____________ di richiesta di informazione antimafia, ai sensi del D. Lgs. n.490 del 8/8/94 e del DPR n.252 del 3/6/98 con allegata certificazione camerale, Agenzie Entrate, DURC, Casellario giudiziale legali rappresentanti;
Polizza fidejiussoria n. ___________________ rilasciata il _________ da __________________________________________ ;
“Protocollo di Legalità” sottoscritto.
Vibo Valentia _______________
La Ditta ________________ L’A. S. P. di Vibo Valentia
Il Rappresentante Legale La Commissione Straordinaria
_________________________ __________________________
Dopo aver firmato sulle singole facciate, le parti dichiarano di approvare per come in effetti approvano, specificatamente le clausole del su esteso contratto, perché conformi alla loro volontà, si impegnano ed obbligano a dare esecuzione all’intero contratto secondo i principi generali di correttezza e buona fede e viene firmato dalle parti.
Detto contratto consta di n. 10 (dieci) facciate per un totale di n. 19 (diciannove) articoli oltre le firme.
Vibo Valentia ________________
La Ditta ________________ L’A. S. P. di Vibo Valentia
Il Rappresentante Legale La Commissione Straordinaria
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Gara per l’affidamento del servizio
di accalappiamento cani randagi
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