CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
TRA
L’Agenzia per la Mobilità Metropolitana (C.F. 97639830013), rappresentata dal Direttore Generale f.f., xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato ai fini del presente atto in Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxx x. 00/X, sede dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dello Statuto dell’Agenzia
E
Il sig. (nome del collaboratore e suoi dati), di seguito indicato come collaboratore,
Premesso che con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e 2230 del Codice Civile.
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio o ricerca, o consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 3/2 del 26/03/2008, modificato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 8/1 del 23/07/2009 e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/5 del 09/09/2009.
Vista la determinazione n. del / / con la quale il direttore generale f.f. dell’Agenzia ha autorizzato l’attivazione di un procedimento di selezione, mediante procedure comparative, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa a supporto del progetto n. 150 “TRIA” presentato nell’ambito del programma comunitario Obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013 Italia Francia Alcotra - Collaborazione funzionale al gruppo di attività 1: COORDINAMENTO.
Visto l’avviso pubblico di selezione pubblicato sul sito internet dell’Agenzia in data / /2012
Vista la determinazione n. del / / con la quale il direttore generale f.f. dell’Agenzia ha conferito l’incarico al sig.
CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Oggetto dell'incarico
1. L’Agenzia conferisce a
l’incarico individuale di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento delle attività oggetto dell’avviso di selezione che si richiama nei suoi contenuti ai fini del presente articolo brevemente riassumibili in attività di studio e analisi finalizzate a:
a) predisporre gli strumenti di supporto e assistenza nell’interpretazione delle norme, nell’impostazione della contabilità e nella predisposizione della rendicontazione finanziaria per l’invio alla certificazione;
b) assistenza al Capofila in tutti gli aspetti della propria rendicontazione finanziaria nonché negli aspetti relativi alla gestione dell’acquisizione ed erogazione dei contributi FESR;
c) predisporre la documentazione relativa alla rendicontazione delle attività, nella gestione contabile e finanziaria e nella certificazioni della spesa;
d) predisporre i rapporti relativi allo stato di avanzamento finanziario del progetto;
e) collaborare alla attività di coordinamento del capofila in ordine alle predette attività ed ai rapporti con i partner e con l’autorità di gestione;
Articolo 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione
1. L’incarico è svolto dal collaboratore previa approvazione da parte dell’Agenzia delle linee d’indirizzo alle diverse attività.
La collaborazione viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste del committente, nei limiti e con le modalità del presente contratto, salva la verifica periodica di regolare esecuzione.
2. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato dell’Agenzia, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche alle quali il collaboratore dovrà attenersi.
3. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all’Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con l’Agenzia.
4. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell’attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.
Articolo 3 - Obblighi di riservatezza
1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Il collaboratore, con il presente contratto, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, viene formalmente incaricato del trattamento dei dati effettuati nell’ambito della struttura organizzativa denominata Area Pianificazione e Controllo.
3. Il collaboratore, in qualità di incaricato del trattamento dei dati, ha il dovere di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia, osservando scrupolosamente le seguenti istruzioni:
il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti l'attività svolta;
è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati ed il loro aggiornamento;
devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal Responsabile riportate nel Documento Programmatico sulla Sicurezza;
in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:
o l'accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro;
o in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
o le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del Responsabile del trattamento dei dati; non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi trattamenti senza l'esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
informare il Responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e non;
raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei fascicoli di studio e nei supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.
Il collaboratore sarà tenuto a partecipare ad interventi di formazione specifica in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali organizzati nell’ambito dell’Agenzia.
4. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 4 - Decorrenza e durata dell'incarico
1. Il presente contratto decorre dal / / e dura al massimo sino al 30/04/2013; l’Agenzia ove ravvisi un motivato interesse può prorogare la durata del contratto solo al fine di completare l’attività e per ritardi non imputabili al collaboratore. Ogni eventuale accordo concernente il prolungamento del presente contratto oltre la scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.
2. Il direttore generale f.f. esprime un giudizio sul lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, oltre al rispetto dei tempi di consegna delle attività affidate, sulla base della relazione inerente gli stati di avanzamento lavori/attività.
3. L’incarico sarà definitivamente interrotto in caso di giudizio negativo, dandone motivazione scritta al collaboratore.
Articolo 5 - Compenso
1. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, l’Agenzia corrisponde al collaboratore un compenso complessivo di euro € 11.001,91 al lordo di ogni ritenuta di legge nonché di ogni onere relativo a contributi previdenziali e assicurativi a carico dell’incaricato. E’ previsto il rimborso delle spese nei limiti delle autorizzazioni disposte dal direttore generale.
2. Il compenso di cui al comma 1 è calcolato sulla base del finanziamento reso disponibile dal Programma ALCOTRA a copertura del costo che sosterrà l’Agenzia per l’incarico (€ 14.000,00: costo comprensivo della quota di contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell’Agenzia nonché dell’IRAP).
La corresponsione avviene a stati di avanzamento lavoro.
2. Sulla base delle somme su indicate l’Agenzia s’impegna ad applicare quanto stabilito dalle normative vigenti (la ritenuta ai fini Irpef, le detrazioni previste per legge per i carichi familiari e da lavoro dipendente, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del collaboratore).
Oltre al corrispettivo su indicato il Committente si impegna a versare quanto di sua competenza e quanto stabilito dalle normative vigenti.
Il compenso per le prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all’art. 5, comma 2, del DPR 633/1972.
3. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell’incarico.
4. La liquidazione e il pagamento di ciascun acconto è subordinata alla valutazione positiva che il direttore avrà espresso nei modi e nei tempi previsti all’art. 4, nonché ai sensi dell’art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dell’art. 409 del Codice di procedura civile.
Articolo 6 - Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione
Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si richiamano le disposizioni legislative vigenti in materia.
Articolo 7 - Estinzione del contratto
1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato, con la possibilità di proroga sulla base delle necessità dell’Agenzia.
2. L’Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. In caso di mancato preavviso l’Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.
4. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verifichino:
gravi inadempienze contrattuali;
sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
commissioni di reati tra quelli previsti dall’art. 15 della legge n. 55/90 e successive modificazioni;
danneggiamento o furto di beni;
inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt. 2 e 3;
impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico.
Art. 8 Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10 della parte seconda della Tariffa allegata al T.U. dell’imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986,
n.131. L’imposta di bollo eventualmente dovuta è a carico del collaboratore. Il presente contratto consta di nn. 1 pagine.
Il collaboratore...................., nato a........................ il giorno................. e residente in via/ piazza........... Comune di................
autorizza
l’Agenzia al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell’espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n.196/2003.
Torino lì,
Il collaboratore
Il Direttore generale f.f.
Si intendono specificamente approvati per iscritto, ex art. 1341 co. 2 c.c., gli artt. 2, 3, 4 e 7. Torino lì,
Il collaboratore