Contract
1. DEFINIZIONI
1.1 Nel presente documento, oltre alle defini- zioni specificate in altre parti dello stesso, le parole con lettera maiuscola avranno il signi- ficato qui di seguito attribuito:
“Bene/i”: devono intendersi, i materiali, i se- milavorati, i prodotti o qualsiasi bene mobi- le oggetto della specifica fornitura, come espressamente indicato negli Ordini;
“CGA”: indica queste Condizioni Generali di Acquisto applicabili alla Fornitura; “Cliente/i”: indica ciascun cliente di Sonepar al quale Sonepar rivende la Fornitura; “Contratto”: indica il contratto avente ad og- getto la fornitura di Beni / Servizi a Sonepar, costituito dall’Ordine e dalle presenti CGA; “Fornitore”: indica la società destinataria dell’Ordine di Sonepar, che dichiara di esse- re qualificata, di possedere personale con esperienza, capacità, qualifiche, autorità e certificazioni e tutte le risorse necessarie per eseguire correttamente l’Ordine nella consa- pevolezza che la Fornitura sarà o potrà esse- re destinata alla rivendita, da parte di Sone- par, ai Clienti;
“Fornitura”: indica i materiali, le attrezzature, i beni e/o servizi, che il Fornitore deve fornire in conformità con l’Ordine affinché Sonepar possa acquistarne la proprietà in vista della rivendita a Clienti. Ai sensi delle presenti CGA si intendono inclusi nella Fornitura anche i Servizi (come di seguito definiti), nonché le eventuali opere di montaggio e/o messa in funzione, o qualsiasi altra opera, ove previsti nell’Ordine;
“Ordine”: indica l’ordine di acquisto di Sone- par per la Fornitura, ed è composto da: 1) l’Or- dine e le sue specifiche condizioni ed even- tuali loro modifiche; 2) ogni documentazione tecnica e non ad esso riferita; 3) piani di con- segna che regolano la scadenza delle conse- gne di quanto contenuto nell’Ordine stesso; L’Ordine, unitamente alle presenti CGA, costi- tuisce il Contratto tra il Fornitore e Sonepar; “Parte”: indica indistintamente Sonepar o il Fornitore ed entrambi, congiuntamente, le “Parti”;
“Sonepar”: indica Sonepar Italia S.p.A., con sede legale in Xxxxxx (XX), Xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx 00;
“Servizi/o”: devono intendersi le attività ed i servizi, anche di natura intellettuale, erogati dal Fornitore a Sonepar e/o le prestazioni la cui esecuzione è affidata al Fornitore.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
2.1 Le presenti CGA fissano i termini e le condizioni che si applicano agli Ordini in cui
Sonepar sia parte acquirente. Esse, insieme all’Ordine, costituiscono il Contratto tra le Parti; in caso di conflitto tra le disposizioni dell’Ordine e quelle delle CGA, prevalgono le disposizioni dell’Ordine.
2.2 Le presenti CGA annullano e sostituisco- no eventuali precedenti accordi, sia scritti che verbali, tra le Parti. Il Fornitore accetta integralmente le presenti CGA e rinuncia a far valere nei confronti di Sonepar eventuali proprie condizioni generali di vendita o al- tre condizioni ovunque riportate. Pertanto, eventuali condizioni di vendita del Fornitore precedentemente accettate non saranno più riconosciute come in vigore né vincolanti.
2.3 Sonepar si riserva il diritto di apportare modifiche alle presenti CGA in qualsiasi mo- mento. In tal caso Sonepar comunicherà al Fornitore le modifiche apportate con un pre- avviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse. Il Fornitore entro e non oltre 15 (quin- dici) giorni dal ricevimento della comunica- zione di cui sopra avrà facoltà di recedere dal Contratto, comunicando tale intenzione per iscritto a Sonepar. In caso di recesso ai sensi del presente articolo il Fornitore dovrà portare a termine le Forniture programmate fino alla data di entrata in vigore delle CGA modificate.
3. VALIDITÀ
3.1 Le presenti CGA sono valide ed efficaci tra le Parti a tempo indeterminato dal giorno del- la loro sottoscrizione e si applicano a tutti gli Ordini a partire da tale data. Le presenti CGA troveranno applicazione pur nell’ipotesi in cui vengano conclusi successivamente, con il medesimo Fornitore, contratti verbali, per lettera, e-mail o su altri stampati o comunque altrimenti. Pertanto, tutti gli ordini conferiti, anche verbalmente, da parte di Sonepar, sia direttamente, sia per tramite di suoi agenti o incaricati, si intenderanno, sempre soggetti alla disciplina delle presenti CGA. Le presenti CGA trovano applicazione anche nel caso in cui non vengano espressamente richiamate e/o sottoscritte nell’Ordine. Esse sono all’uo- po pubblicate nel sito web di Sonepar.
Resta inteso che Sonepar non emetterà al- cun Ordine e non assumerà alcuna obbliga- zione nei confronti del Fornitore in mancanza di previa sottoscrizione delle presenti CGA da parte del Fornitore.
4. IMPEGNI DEL FORNITORE
4.1 Il Fornitore si impegna a fornire a Sone-
par la Fornitura, trasferendone a Sonepar la piena proprietà:
a) in conformità con i termini dell’Ordine;
b) in conformità con i requisiti e le istruzioni di Sonepar come stabilito nell’Ordine o con le sue legittime aspettative e le istruzioni del Cliente;
c) in conformità con tutti gli standard, le leggi, le normative e i regolamenti applicabili;
d) esente da qualsivoglia diritto di terzi, non- ché esente da vizi e difetti;
e) regolarmente imballata secondo gli stan- dards di settore e ogni legge e regolamento applicabile, in maniera adeguata a preservare i Beni e sufficiente a permettere lo scarico e l’ispezione in condizioni di sicurezza presso il luogo di consegna. Il Fornitore è responsabile per eventuali danni a materiali o articoli cau- sati da imballo, imballaggio, inscatolamento o stoccaggio non corretto.
4.2 Il Fornitore dichiara di aver correttamen- te adempiuto a qualsivoglia obbligo relativo a questioni retributive o previdenziali dei pro- pri dipendenti. Il Fornitore si obbliga inoltre a manlevare e tenere indenne Sonepar da ogni e qualsiasi costo o danno o passività deri- vante da eventuali controversie che possano insorgere sia direttamente con i dipendenti del Fornitore e di eventuali subfornitori, sia con gli enti previdenziali o assistenziali o con qualsiasi altra autorità per questioni ineren- ti e/o connesse e/o comunque originate dal rapporto con tali dipendenti o eventuali in- fortuni sul lavoro o danni in qualunque modo subiti dai dipendenti, nonché con riguardo a qualsivoglia danno procurato dai dipendenti a cose o persone, compresi tutti e ciascuno soggetto terzo ivi compresi i casi di dolo o colpa grave.
5. ORDINE
5.1 L’Ordine potrà essere trasmesso a mez- zo e-mail, telefax, posta, corriere, o con qual- siasi altro mezzo atto ad esplicitare inequivo- cabilmente la volontà di
Sonepar di effettuare l’Ordine. Sono, quindi, ammessi anche Ordini orali. L’Ordine si in- tenderà accettato e, quindi, il Contratto tra le Parti concluso, salvo comunicazione scritta in senso contrario che dovrà pervenire entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione da parte del Fornitore dell’Ordine. Inoltre, il Contratto potrà ritenersi concluso qualora il Fornitore abbia dato corso alla Fornitura e Sonepar accetti i Beni/Servizi consegnatigli dal For- nitore. Entro il termine di cui sopra, Sonepar avrà il diritto di revocare l’Ordine e nulla sarà dovuto da Sonepar al Fornitore.
6. VARIAZIONE D’ORDINE
6.1 Sonepar potrà emettere delle variazioni d’Ordine aggiungendo, rimuovendo o modi- ficando l’intera Fornitura o parte della stes- sa. Se una richiesta di variazione dell’Ordine comporta una modifica del prezzo e/o delle consegne stabiliti nell’Ordine, o del tempo richiesto per l’esecuzione dei Servizi, le Par- ti dovranno trovare un nuovo accordo e for- malizzarlo per iscritto. L’accettazione della variazione dell’Ordine da parte del Fornitore seguirà le stesse modalità previste all’art. 5 (Ordine). Resta inteso che anche in caso di variazione d’Ordine ai sensi del presente arti- colo le presenti CGA continueranno a trovare applicazione.
7. CONSEGNA DELLA FORNITURA
7.1 Ogni consegna deve essere accompa- gnata dalla relativa documentazione di con- segna, ovvero la bolla di consegna che deve riportare almeno: a) i codici e la descrizione come da Ordine; b) la quantità in consegna;
c) dettaglio e quantità dei colli; d) numero d’Ordine; e) commessa.
7.2 La consegna dovrà avvenire corredata di tutta la documentazione necessaria ed idonea al regolare utilizzo della Fornitura, compresa la rivendita ai Clienti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: manuali di istruzione, funzionamento, installazione ed assemblaggio, certificati di garanzia, etc.
7.3 I termini di consegna concordati tra le Parti e riportati nell’Ordine si intendono es- senziali e vincolanti per il Fornitore e rap- presentano una condizione determinante dell’Ordine. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia a Sonepar, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la consegna o la Forni- tura entro i termini previsti e/o con le qualità richieste, senza esonero alcuno del Fornitore per le relative responsabilità.
7.4 Consegne o Forniture difformi dalle spe- cifiche indicate negli Ordini di Sonepar sono ammissibili solo previo consenso scritto di Sonepar. Ciò comunque non esonera il Forni- tore dalle relative responsabilità conseguenti al ritardo e/o alla difformità della prestazione prevista dal Contratto. Consegne o Forniture parziali non sono ammesse, salvo che non siano state preventivamente concordate tra le Parti.
7.5 Il luogo della prestazione è il luogo in cui la Fornitura dovrà essere consegnata secon- do quanto previsto nell’Ordine. Il luogo di con- segna deve intendersi tassativo e vincolante
per il Fornitore. Eventuali modifiche dovranno essere espressamente accettate per iscritto da Sonepar.
7.6 Previo accordo scritto con il Fornitore, Sonepar potrà variare il programma delle consegne, senza che ciò autorizzi il Fornito- re a variare il prezzo della Fornitura oggetto dell’Ordine.
7.7 Nel caso in cui il Fornitore effettui la con- segna in ritardo, non dovuta ad un Evento di Forza Maggiore di cui all’art 14 (Forza Mag- giore) delle presenti CGA, rispetto ai termini concordati, o qualora consegni la Fornitura in luoghi e a soggetti diversi da quelli indicati da Sonepar, quest’ultima potrà:
a. rifiutarsi di accettare la Fornitura;
b. risolvere il Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
c. approvvigionarsi, previa comunicazione scritta, in tutto o in parte, presso fornitori al- ternativi, con facoltà di addebitare al Fornito- re i maggiori oneri e costi da essa sostenuti, fornendone adeguata documentazione;
d. in ogni caso, richiedere l’integrale risarci- mento dei danni ed essere tenuta indenne e manlevata dal Fornitore per ogni e qualsi- voglia richiesta, azione, danno, indennizzo o risarcimento, anche proveniente dal Cliente, attribuibili al ritardo del Fornitore o all’errato luogo di consegna.
L’accettazione incondizionata di una conse- gna di Beni o fornitura di Servizi tardive non comporterà e non potrà in alcun modo esse- re intesa ed equiparata come una rinunzia da parte di Sonepar ad eventuali richieste di risarcimento di danni.
7.8 Sonepar avrà diritto di compensare qual- siasi somma dovuta a qualsiasi titolo al For- nitore, anche per forniture diverse da quelle di cui all’Ordine, con le somme maturate a titolo di risarcimento del danno nell’esecuzio- ne dell’Ordine o a qualsiasi titolo dovute dal Fornitore a Sonepar.
7.9 La proprietà dei Beni oggetto della For- nitura è trasferita in capo a Sonepar all’at- to della consegna. Tuttavia, qualora i Beni contengano un software integrato in essi, la proprietà di tale software integrato non sarà trasferita in capo a Sonepar, ma il Fornitore dovrà concedere o – se del caso – far sì che il terzo titolare conceda a Sonepar e a tutti gli utenti un diritto d’uso per il mondo intero, ir- revocabile perpetuo, trasferibile, non eslcusi- vo, esente da royalties, del software integrato come parte integrante di tali Beni o a servizio degli stessi. A scanso di equivoci, il Fornito- re non avrà alcun diritto di riserva della pro- prietà e il Fornitore conferirà un valido titolo
sui Beni, libero da vincoli o gravami.
8. ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA
8.1 La consegna o il pagamento della For- nitura di Beni non potrà essere considerata come accettazione della stessa da parte di Sonepar, che avrà a disposizione un tempo ragionevole per ispezionare, testare o ripor- tare qualsiasi vizio o difetto al Fornitore e verificare la completezza e regolarità della Fornitura.
8.2 L’accettazione della Fornitura di Beni avverrà mediante sottoscrizione da parte di Sonepar della bolla di consegna con apposi- zione di data e timbro, soddisfatte le seguenti condizioni: a) apparente conformità della For- nitura; b) rilascio di tutti i documenti richiesti in relazione all’Ordine. L’accettazione secon- do le modalità di cui al presente articolo deve sempre intendersi con riserva di Sonepar di un periodo di tempo di 15 (quindici) giorni de- correnti dalla consegna per poter ispeziona- re/testare/riportare vizi o non conformità che non siano ragionevolmente rilevabili durante l’ispezione in sede di consegna.
8.3 Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi alla Fornitura fino a che que- sta sia accettata da Sonepar, o da un rappre- sentante della stessa, nel luogo di consegna concordato. In ogni caso, l’accettazione non comporterà alcuna rinunzia di Sonepar ai di- ritti di legge o delle presenti CGA a favore di quest’ultima.
8.4 Faranno fede, ai fini di ogni azione, le quantità, i pesi e le dimensioni rilevate da So- nepar in fase di accettazione dei Beni, ovvero dal Cliente in caso di consegna direttamente presso il Cliente in conformità all’Ordine.
8.5 Con riferimento alla Fornitura di Servizi, salvo quanto diversamente previsto negli Or- dini, al completamento dei Servizi secondo le tempistiche concordate, le Parti redigeranno un verbale di verifica ed accettazione; in tale sede Sonepar denunzierà eventuali difformi- tà riscontrate e, se del caso, le ragionevoli tempistiche entro le quali il Fornitore dovrà provvedere a porre rimedio a difformità/non conformità. Sonepar in ogni caso potrà sol- levare eventuali contestazioni in relazione ai Servizi entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data del verbale di verifica e accettazio- ne.
9. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FOR- NITURA
9.1 Il Fornitore dichiara e garantisce di avere
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la piena ed esclusiva proprietà della Fornitura e di avere la capacità di disporne. In difetto, il Fornitore manleverà e terrà indenne Sonepar da qualsiasi pretesa di terzi, e comunque pre- sterà garanzia per evizione e rivendica come per legge.
9.2 Le persone che in esecuzione di un Ordi- ne si rechino per conto del Fornitore presso una filiale o presso le sedi di lavoro di Sone- par, dovranno attenersi ai regolamenti ed alle indicazioni fornite da Sonepar.
9.3 Fatta salva l’applicazione dell’art. 1229 c.c., è esclusa qualsiasi responsabilità di So- nepar per incidenti a cose o persone che si verifichino presso le filiali o presso le sedi di lavoro di Sonepar.
9.4 Materiali, componenti, contenitori, xxxxx- xxxxx, bobine e gabbie consegnati unitamen- te alla Fornitura restano di proprietà di Sone- par, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
9.5 Nella fornitura di Servizi, il Fornitore do- vrà utilizzare beni venduti da Sonepar, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
9.6 Se il Fornitore è responsabile per l’instal- lazione o la messa in funzione, e salvo che non sia diversamente concordato, saranno a carico del Fornitore tutti i costi connessi, come ad esempio le spese viaggio e di tra- sporto, la fornitura di attrezzi e rimborsi spe- se.
9.7 Se il Fornitore è responsabile per l’in- stallazione o la messa in funzione dei Beni, e salvo che non sia diversamente concordato, dovrà fornire i Servizi tramite la sua impresa. Potrà subappaltare la fornitura di Servizi a terzi tassativamente solo previo consenso scritto di Sonepar e comunque, in tale ultima ipotesi, risponderà in proprio nei confronti di Sonepar di tutte le attività del subappaltato- re come se fossero state poste in essere dal medesimo Fornitore. Nel caso in cui richieda Servizi a terzi, il Fornitore si impegna ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1381 cod. civ. a far incorporare nei relativi contratti sottostanti, i termini e le condizioni di cui al presente do- cumento.
9.8 Gli standard di prestazione desidera- ti da Sonepar, le configurazioni e gli scopi specificati dalla stessa, non esimeranno il Fornitore dal suo obbligo di fornire soluzioni tecnicamente prive di difetti ed economiche. Il Fornitore dovrà tempestivamente informa- re Sonepar se gli standard di prestazione, le configurazioni o gli scopi di cui sopra siano in conflitto con tale soluzione, o se modifiche o
migliorie nell’oggetto o nello scopo della pre- stazione siano necessari o appropriati per al- tri motivi. Servizi aggiuntivi o modifiche ese- guiti senza la previa autorizzazione scritta di Sonepar non potranno essere addotti quale fondamento di pretese da parte del Fornitore.
10. PREZZO, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
10.1 In deroga a quanto previsto dall’art. 1510, 2° comma c.c., il Fornitore non è libe- rato dall’obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere. Salvo diverse pattuizioni effettuate per iscritto nell’Ordine, le condizioni di consegna e resa dei Beni devono intendersi effettuate DDP (Delivered Duty Paid) Incoterms 2020 ICC presso lo stabilimento di Sonepar Italia S.p.A. in Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx 00.
10.2 Il prezzo è fisso ed invariabile per la durata dell’Ordine e non può essere modifica- to a causa di fluttuazioni delle valute e/o del prezzo dei materiali. Restano salve eventuali diverse pattuizioni scritte caso per caso tra le Parti. Il prezzo tiene conto di tutti gli elementi, materiali, componenti, contenitori, imballag- gi, bobine e gabbie, costi di stoccaggio, costi di imballaggio, costi di spedizione, assicura- zione, rischi, profitti e margini relativi all’Or- dine. Nessun costo aggiuntivo può essere richiesto dal Fornitore. Eventuali costi sup- plementari saranno riconosciuti da Sonepar solo se preventivamente approvati in forma scritta.
10.3 Il Fornitore si obbliga a comunicare tempestivamente a Sonepar ogni variazione di IBAN, banca d’appoggio, di sede legale o amministrative all’estero.
10.4 Valgono i termini e le modalità di paga- mento indicati nell’Ordine, indipendentemen- te da eventuali consegne anticipate accetta- te per iscritto da Sonepar.
10.5 Il pagamento è subordinato al positi- vo controllo della fattura. Ai sensi della L. 205/2017, dal 1° gennaio 2019, il Fornito- re presenta le fatture inviandole a Sonepar esclusivamente in formato elettronico attra- verso il sistema di interscambio (SdI), salvo le esclusioni soggettive del soggetto emitten- te previste dalla legge.
10.6 Le fatture dovranno contenere i seguen- ti elementi:
- numero d’Ordine;
- numero del documento di trasporto;
- codici, quantità e descrizione dei Beni;
- prezzo unitario e prezzo totale.
11. CONFORMITÀ DELLA FORNITURA
11.1 Il Fornitore dichiara e garantisce la con- formità quantitativa e qualitativa dei Beni oggetto della Fornitura, secondo quanto in- dicato nell’Ordine e nella bolla di consegna, che deve accompagnare ogni consegna e/o movimentazione della Fornitura. Il Fornitore dichiara e garantisce la conformità dei Ser- vizi agli standard di settore e ai Service Level Agreement indicati nell’Ordine o in qualunque modo concordati tra le Parti.
11.2 Se, a seguito della verifica della Forni- tura risulti che tutti o parte dei Beni sono dif- formi (i.e. prodotti diversi) rispetto a quanto ordinato, Sonepar potrà, a sua insindacabile scelta, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal ricevimento dei Beni:
a) respingere i Beni difformi e richiedere l’in- vio immediato dei Beni conformi all’Ordine, a spese e rischio del Fornitore;
b) risolvere in tutto o in parte il Contratto.
11.3 Qualora dovesse rilevare una non con- formità quantitativa, Sonepar avrà facoltà, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dei Beni, di:
a) accettare le differenze quantitative accer- xxxx, con conseguente modifica dei relativi prezzi;
b) respingere la parte di Fornitura in ecce- denza, con possibilità, qualora il Fornitore non provveda all’immediato ritiro, di rispedire l’eccedenza al Fornitore a spese e rischio di quest’ultimo o addebitarne gli oneri di stock e le spese di immagazzinaggio;
c) fatto salvo quanto previsto all’art. 7, chie- dere al Fornitore di provvedere immediata- mente all’invio della Fornitura mancante, restando inteso che ogni maggior onere o spesa rimane a carico del Fornitore, che prov- vederà all’invio di quanto mancante.
11.4 Salvo quanto diversamente previsto negli Ordini, al completamento dei Servizi, le Parti redigeranno un verbale di verifica ed accettazione, in occasione del quale Sonepar denunzierà eventuali difformità riscontrate e, se del caso, le ragionevoli tempistiche entro le quali il Fornitore dovrà provvedere a por- re rimedio a difformità/non conformità. So- nepar in ogni caso potrà sollevare eventuali contestazioni in relazione ai Servizi entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data del ver- bale di verifica e accettazione.
12. GARANZIA -RECLAMI
12.1 Il Fornitore garantisce che le Forniture sono esenti da vizi e difetti, in ogni parte con- formi a quanto richiesto da Sonepar nell’Or-
dine, alle normative applicabili ed alle specifi- che tecniche previste e idonei allo scopo cui sono destinati. Tale garanzia viene prestata per 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla consegna a Sonepar, salvo diversi termini di garanzia concordati nell’Ordine. Restano salve tutte, nessuna esclusa, le garanzie pre- viste dalla legge italiana in relazione alle spe- cifiche caratteristiche della Fornitura.
12.2 Ai sensi dell’art. 1495, 1° comma c.c., il termine per Sonepar per denunciare vizi e di- fetti al Fornitore è di 60 (sessanta) giorni dal- la loro scoperta o denuncia formale del Clien- te, salvo diversa e maggiore determinazione prevista dalla legge italiana o dall’Ordine. Il Fornitore rinuncia a qualsiasi contestazione, nonché a far valere la decadenza di Sonepar dalla garanzia e la prescrizione della relativa azione, in caso di ritardo nella notifica dei vizi e/o di decorso del termine per proporre l’azio- ne di garanzia.
12.3 Qualora Sonepar dovesse riscontrare un vizio o difetto nella Fornitura, Sonepar lo comunicherà al Fornitore entro i termini di cui al punto 12.2 che precede. In tali casi, Sone- par avrà facoltà di:
a) ottenere, a spese del Fornitore l’immediata riparazione o sostituzione della parte della Fornitura interessata o dell’intero lotto di cui fa parte, o richiedere nuovamente la presta- zione del Servizio;
b) chiedere una proporzionale riduzione del prezzo;
c) respingere, a spese e rischio del Fornito- re, l’intero lotto della Fornitura interessata, senza alcuna sostituzione, quando essa non abbia più utilità per il Cliente, o rifiutare la pre- stazione dei Servizi, con conseguente risolu- zione del Contratto e restituzione del prezzo;
d) in ogni caso, essere risarcito dei danni su- biti in conseguenza del vizio e del difetto, ov- vero far valere qualsiasi altro rimedio previsto dalla legge;
Ove il Fornitore non proceda immediatamen- te ad eliminare i vizi o difetti dopo la richiesta di Sonepar, quest’ultima potrà provvedervi direttamente, anche tramite terzi, imputando tutti i costi e spese dell’intervento al Fornito- re.
12.4 Qualora il Fornitore fornisca un pro- dotto sostitutivo di quello difettoso o viziato o fornisca nuovamente il Servizio, a partire dalla consegna dello stesso o dal verbale di accettazione del Servizio inizierà a decorrere un nuovo termine di decadenza e prescrizio- ne della garanzia in relazione al Bene conse- gnato in sostituzione o riparato.
12.5 Sonepar potrà compensare le som- me dovute a titolo di risarcimento del danno dal Fornitore con quelle dovute a quest’ulti- mo per le Forniture, e ciò anche ove il credito di Sonepar non sia certo, liquido ed esigibile.
12.6 Le Parti convengono che qualora Sone- par contesti la Fornitura per qualsiasi causa e motivo, potrà sospenderne il pagamento fino a quando non sarà stata accertata giudizial- mente, con sentenza passata in giudicato, la regolarità e la fondatezza delle contestazioni. Il Fornitore non potrà pertanto agire per il re- cupero del relativo credito e non decorreran- no sulle somme non pagate da Sonepar gli interessi legali nè quelli previsti dal D. lgs. n. 231/2002 s.m.i.
12.7 L’eventuale avvenuto pagamento della Fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto di Sonepar di contestare la stessa e di ripetere il pagamento, oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento di tutti i danni subiti.
12.8 Nel caso di danni o costi subiti da So- nepar a causa dei prodotti difettosi o viziati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi di trasporto, spedizione, lavorazione, mano- dopera, montaggio, smontaggio, materiali o costi per ispezioni o verifiche, etc., tali spese saranno ad integrale carico del Fornitore.
12.10 Qualora la Fornitura risulti priva delle qualità e/o funzionalità promesse o essen- ziali per l’uso cui è destinata, Sonepar avrà di- ritto di chiedere la risoluzione dell’Ordine nel- le fattispecie di cui all’art. 1497 c.c., secondo i termini di cui al presente articolo.
12.11 I rimedi e le garanzie previste nelle pre- senti CGA devono intendersi aggiuntivi e non sostitutivi di ogni altro rimedio/garanzia pre- vista per legge, anche a seguito di normativa sopravvenuta.
13 RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO E PROCEDURA DI RICHIAMO
13.1 Nel caso in cui venga esercitata, anche dal Cliente, nei confronti di Sonepar un’azione per responsabilità da prodotto, il Fornitore è obbligato a manlevare e tenere indenne So- nepar da ogni e qualsivoglia richiesta, azione, danno, indennizzo o risarcimento.
13.2 In ogni caso, il Fornitore è tenuto a so- stenere tutti i costi e spese, ivi inclusi i costi di eventuali azioni legali.
13.3 Il Fornitore avrà la possibilità di effet- tuare a propria cura e spese ogni azione di
richiamo relativa alla Fornitura, fermo restan- do che ogni e qualsivoglia costo o spesa re- lativi sono comunque ad integrale carico del Fornitore.
14 FORZA MAGGIORE
14.1 Le Parti non saranno responsabili per eventuali inadempimenti degli obblighi previ- sti dalle presenti CGA e/o dall’Ordine qualora l’esecuzione degli stessi fosse impedita dal verificarsi di eventi di forza maggiore (“Even- to di Forza Maggiore”).
14.2 Ai fini delle CGA e degli Ordini, per Evento di Forza Maggiore si intende ogni evento indipendente dalla volontà delle Parti, imprevedibile, inevitabile e al di fuori del ra- gionevole controllo della Parte interessata, la quale non possa superare tale evento nono- stante ogni ragionevole sforzo e che sia tale da impedire l’adempimento delle sue obbli- gazioni, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: stato di guerra, terremoto, embar- go, alluvione, rivoluzione, incendi, inondazio- ni, sabotaggi, terremoti, tempeste, epidemie.
14.3 In queste circostanze, la Parte colpita dall’Evento di Forza Maggiore invierà entro 48 (quarantotto) ore dal momento in cui l’Evento di Forza Maggiore si è verificato, un’apposita comunicazione all’altra Parte segnalando il verificarsi dell’evento, motivando dettagliata- mente le cause e la portata dello stesso. La Parte interessata farà quanto possibile per minimizzare o eliminare gli effetti dell’Evento di Forza Maggiore e le Parti concorderanno in buona fede le misure e i provvedimenti da adottare e le relative modalità di esecuzione per cercare di riprendere la regolare esecuzio- ne della Fornitura.
14.4 In ogni caso, le Parti concordano che non saranno considerati Evento di Forza Maggiore gli scioperi, ad esclusione di quel- li a carattere nazionale non programmati, e gli inadempimenti di eventuali subfornitori/ subappaltatori.
14.5 Qualora l’Evento di Forza Maggiore si protragga per oltre 45 (quarantacinque) giorni di calendario, ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto con effetto immediato mediante comunicazione all’altra Parte da effettuarsi per iscritto.
15. SOSPENSIONE
15.1 Sonepar si riserva il diritto di sospen- dere l’esecuzione dell’Ordine in qualsiasi momento per un termine non superiore a 30
(trenta) giorni, senza obbligo di riconoscere alcun indennizzo o costo al Fornitore derivan- te da tale sospensione.
15.2 Qualora la sospensione dovesse ecce- dere il suddetto periodo, le Parti si incontre- ranno per concordare se proseguire o meno l’Ordine.
15.3 In ogni caso, è fatto salvo il diritto di Sonepar di sospendere i pagamenti ai sensi dell’art. 1460 c.c.
16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
16.1 Oltre ai casi eventualmente previsti in altre disposizioni delle presenti CGA, Sonepar si riserva, a suo insindacabile giudizio, la fa- coltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con effetto immediato, mediante comunicazione a mezzo pec o tramite racco- mandata a/r inviata al Fornitore di volersi av- valere della presente clausola, ove si verifichi uno dei seguenti eventi:
a) il Fornitore sia divenuto insolvente o, a causa del peggioramento delle sue condizio- ni economico-finanziarie, sia venuta meno o risulti pregiudicata la capacità di eseguire l’Ordine;
b) il Fornitore sia assoggettato ad una proce- dura di liquidazione, concordato, fallimento ovvero ad altra procedura concorsuale;
c) il Fornitore abbia sospeso o ritardato, in tutto o in parte, la Fornitura a Sonepar o ai suoi Clienti salvo che non sia dovuto ad Even- ti di Forza Maggiore;
d) il Fornitore abbia interrotto, sospeso o ri- tardato i pagamenti a suo carico, salvo che non sia dovuto ad Eventi di Forza Maggiore;
e) cessione/affitto, da parte del Fornitore, dell’azienda o del ramo d’azienda coinvolto nelle prestazioni cui il Fornitore è obbligato ai sensi del Contratto, mutamento della com- pagine sociale del Fornitore che comporti un cambio di controllo e/o trasferimento all’e- stero della sede legale e/o amministrativa;
f) violazione di uno degli obblighi posti a cari- co del Fornitore dagli artt. 18 (assicurazioni), 19 (proprietà intellettuale), 20 (sicurezza di sostanze, miscele, prodotti e materiali), 21 (gestione rifiuti), 22 (salute e sicurezza) e 24 (export control);
g) violazione dell’obbligo di riservatezza di cui all’art. 23;
h) violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001, del Codice di Condotta Fornitori o del Codice Etico di Sonepar Italia S.p.A. o del Codice di Condotta del Gruppo Sonepar;
i) nel caso in cui il Fornitore esegua solo par- zialmente la Fornitura e Sonepar non sia inte-
ressata ad un adempimento parziale;
fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento di tutti i danni connessi, collega- ti e conseguenti subiti da Sonepar.
16.2 Restano salvi, in ogni caso, eventuali ulteriori diritti e azioni previsti per legge a xx- xxxx xx Xxxxxxx.
00. DIRITTO DI RECESSO
17.1 Sonepar si riserva il diritto di recede- re dal Contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione con un preavviso di 20 (ven- ti) giorni mediante comunicazione a mezzo pec o tramite raccomandata a/r inviata al Fornitore di volersi avvalere della presente clausola.
17.2 In questo caso, nulla sarà dovuto al For- nitore a titolo di corrispettivo per l’esercizio del diritto di recesso. Sonepar dovrà corri- spondere al Fornitore il prezzo di quanto già consegnato e rimborsare allo stesso eventua- li costi e spese sostenuti fino a tale momento e documentati, in esecuzione dell’Ordine, con espressa rinuncia, da parte del Fornitore, di qualsivoglia richiesta di indennizzo e/o risar- cimento, ivi incluse richieste di indennizzo per eventuali Ordini effettuati da Sonepar e non confermati.
17.3 In caso di esercizio del diritto di reces- so, il Fornitore dovrà restituire a Sonepar ogni documento o materiale di Sonepar utilizzato in relazione all’Ordine.
18. ASSICURAZIONI
18.1 Il Fornitore si impegna a stipulare e a mantenere in essere a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, idonee polizze assicurative a copertura di tutti i rischi deri- vanti e in ogni caso connessi all’esecuzione dell’Ordine/Contratto.
Sarà facoltà di Sonepar richiedere, in ogni momento, di poter verificare l’esistenza della copertura assicurativa prevista ed eventual- mente richiedere adeguamenti del massima- le o delle condizioni di polizza.
19. PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTEL- LETTUALE
19.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che i beni oggetto della Fornitura non sono stati e non saranno prodotti in violazione di dirit- ti di privativa di qualunque tipo o genere (ivi inclusi diritti di brevetto, marchi, diritti d’auto- re) ed a chiunque appartenenti. Qualora So- nepar dovesse ricevere contestazioni, anche in sede giudiziaria, in relazione alla violazione
dei diritti sulla proprietà industriale o intel- lettuale relativi alla Fornitura, il Fornitore si obbliga ad intervenire, manlevando e tenen- do indenne Sonepar da ogni e qualsivoglia richiesta, azione, danno, indennizzo, risarci- mento o comunque conseguenza pregiudi- zievole derivante da rivendicazioni di terzi.
19.2 Eventuali disegni, descrizioni, calcoli, opere e tutto quanto eseguito dal Fornitore o da terzi soggetti cui tali attività siano state subappaltate, per conto di Sonepar, saranno trasferiti in proprietà a quest’ultima, senza alcun obbligo di remunerazione, considerato che il compenso per la loro creazione si in- tende già considerato in quello riconosciuto a favore del Fornitore e di terzi per la loro re- alizzazione.
19.3 Sonepar potrà utilizzare e sfruttare a sua discrezione, liberi da ogni diritto o pre- tesa di terzi, tutti i risultati conseguiti nell’e- secuzione della Fornitura, senza alcun corri- spettivo per il Fornitore.
19.4 Eventuali invenzioni realizzate dal For- nitore in ragione della Fornitura, brevettabili o non brevettabili, saranno di esclusiva pro- prietà di Sonepar, senza alcun corrispettivo per il Fornitore.
19.5 Sonepar avrà il diritto di utilizzare il software e la relativa documentazione con- nessa alla Fornitura, secondo le caratteristi- che della prestazione concordata e nei limiti di legge previsti per l’utilizzo di software e della documentazione.
19.6 Previo accordo tra le Parti, il Fornitore potrà autorizzare Sonepar a fare uso dei pro- pri marchi, insegne e ditte per pubblicizzare, con qualsiasi forma, la vendita a terzi della Fornitura, in ogni caso, senza riconoscimen- to di alcun corrispettivo o altra spesa.
20. SICUREZZA DI SOSTANZE, MISCELE, PRODOTTI E MATERIALI
20.1 Il Fornitore dichiara e garantisce la conformità dei materiali forniti alle norme vigenti in materia di sicurezza dei prodotti oggetto della Fornitura, con particolare ma non esclusivo riferimento al Regolamen- to (CE) 1907/2006 e al Regolamento (CE) 1272/2008. Il Fornitore dichiara e garantisce che le sostanze, da sole o contenute in pre- parazioni o prodotti da esso inseriti nel pro- cesso di produzione in questione, sono state utilizzate in conformità con le disposizioni regolanti la loro registrazione, autorizzazione e restrizione.
21. GESTIONE DEI RIFIUTI
21.1. Il Fornitore dichiara e garantisce di ope- rare in piena conformità a tutta la normativa in materia di gestione dei rifiuti, con partico- lare ma non esclusivo riferimento al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
21.2 Il trasporto de rifiuti dovrà avvenire tra- mite operatori iscritti all’Albo Nazionale Ge- stori Ambientali per l’opportuna categoria e il recupero o smaltimento degli stessi deve es- sere effettuato presso impianti autorizzati ai sensi della predetta normativa. I relativi costi sono già compresi e compensati dai prezzi contrattuali.
21.3 Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevare Sonepar da qualsiasi pretesa, richiesta, contestazione, richiesta di risarci- mento danni dovesse pervenirgli da terzi o da qualsiasi conseguenza pregiudizievole do- vesse derivargli a causa di o in connessione alla violazione del presente articolo.
22. SALUTE E SICUREZZA
22.1 La prestazione dei Servizi deve avvenire nel rispetto di tutti i requisiti in materia di sicu- rezza stabiliti dalla legislazione vigente oltre che delle specifiche tecniche di Sonepar ove riportate nell’Ordine o negli altri documenti consegnati al Fornitore insieme all’Ordine o successivamente. Il Fornitore adotterà tutte le misure e le cautele necessarie per la pre- venzione degli infortuni sul lavoro e per la sal- vaguardia dell’incolumità del personale nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza nei luo- ghi di lavoro. Al fine di consentire l’effettua- zione di ogni opportuno controllo, il Fornitore provvederà a dare a Sonepar comunicazione formale di qualsiasi infortunio/ incidente in cui dovesse incorrere il proprio personale, entro 24 (ventiquattro) ore dall’accadimento, precisandone circostanze e cause, tenendo informata Sonepar circa gli sviluppi relativi ad accertamenti ed indagini.
23. GLOBAL ANTITRUST AND FAIR COM- PETITION
23.1 Le Parti agiranno quali operatori eco- nomici autonomi, liberi e indipendenti; in nes- sun caso, una Parte potrà agire in nome e per conto dell’altra.
23.2 In particolare, le Parti concordano spe- cificamente che nell’ambito degli impegni as- sunti con le presenti CGA è espressamente escluso: i) ogni vincolo in merito alle attività
di rivendita della Fornitura; ii) ogni vincolo in merito a limiti territoriali nazionali ed interna- zionali; iii) ogni vincolo relativo a o afferente all’esclusiva; iv) ogni vincolo relativo a o affe- rente a volumi minimi di acquisto.
24. EXPORT CONTROL
24.1 Il Fornitore comprende, riconosce e ac- cetta di rispettare tutte le leggi e regolamenti applicabili, incluse le misure restrittive di na- tura commerciale, economica o finanziaria o gli embarghi, compresa qualsiasi modifica agli stessi, imposte, amministrate o applicate di volta in volta da un’Autorità, inclusa quella degli Stati Uniti d’America e dell’Unione Euro- pea.
24.2 Sonepar non sarà responsabile ed il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne quest’ultima per ogni e qualsivoglia violazione alle predette leggi o regolamenti.
24.3 Il Fornitore garantisce la provenienza della Fornitura e si obbliga (i) ad informare Sonepar in relazione a documentazione/di- chiarazioni dei prodotti relativi alla Fornitura obbligatori al fine dell’esportazione e (ii) a consegnare a titolo gratuito e rendere dispo- nibile a semplice richiesta di Sonepar o del Cliente tutta la documentazione/ dichiara- zioni di cui sopra con particolare riferimento a: a) dichiarazioni di origine MADE IN (non preferenziale); b) dichiarazioni di origine pre- ferenziale; c) codici doganali; d) dichiarazioni di libera esportazione (DUAL-USE); e) dichia- razioni di conformità / schede tecniche; f) dichiarazioni REACH e RoHS; g) conflict mi- nerals. A tale scopo, il Fornitore si relazionerà con Sonepar ovvero con il Cliente per i relativi rilasci.
24.4 Qualora il Fornitore non sia in grado di rilasciare i documenti sopra descritti relativi alla singola Fornitura, dovrà informare imme- diatamente Sonepar, che avrà facoltà di an- nullare l’Ordine.
24.5 La violazione anche di un solo degli ob- blighi del presente articolo, darà la facoltà a Sonepar di dichiarare risolto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.
25. RISERVATEZZA
25.1 Il Fornitore si obbliga a mantenere confidenziali, rispetto a terzi, tutte le infor- mazioni commerciali e tecniche (comprese le informazioni che possono essere apprese da oggetti, documenti, o software e qualsiasi
altra informazione o esperienza) di cui ven- ga a conoscenza in ragione della Fornitura, dell’Ordine e del Contratto, salvo quanto già di pubblica conoscenza (“Informazioni Riser- vate”).
25.2 In relazione alle Informazioni Riservate il Fornitore si obbliga ad utilizzarle esclusiva- mente ai fini dell’esecuzione del Contratto, a non divulgarle e/o comunicarle a terzi diversi dai propri dipendenti, collaboratori, subfor- nitori direttamente coinvolti nell’esecuzione della Fornitura e nella misura strettamente necessaria all’esecuzione dell’Ordine, in tutto o in parte, in qualsiasi forma, senza il preven- tivo consenso scritto da parte di Sonepar.
25.3 Le Informazioni Riservate sono e resta- no di esclusiva proprietà della Parte che le ha rese disponibili all’altra e non potranno esse- re copiate, duplicate o utilizzate, nemmeno commercialmente, senza preventiva autoriz- zazione scritta della Parte interessata.
25.4 A richiesta di Sonepar, tutte le Informa- zioni Riservate comunicate dalla stessa, in- cluse le copie o registrazioni dovranno esse- re immediatamente restituiti o distrutti.
25.5 I beni realizzati sulla base di documen- tazione come disegni, modelli e simili, forniti da Sonepar, o sulla base di Informazioni Ri- servate di Sonepar, non potranno mai essere utilizzati dal Fornitore al di fuori delle presenti CGA, né offerti o ceduti a terzi.
25.6 L’impegno di riservatezza continuerà anche successivamente alla risoluzione del Contratto tra le Parti, fino a quando, e nella misura in cui, le Informazioni Riservate non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero nel caso in cui Sonepar rinunci per iscritto all’impegno di riservatezza.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI
26.1 Qualora Sonepar riveli dati personali al Fornitore, quest’ultimo dovrà rispettare le leg- gi e le norme sulla protezione dei dati perso- nali applicabili ivi incluso il Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati personali (“GDPR”) e il D.lgs. 196/2003. Il Fornitore do- vrà adottare le appropriate misure materiali, tecniche e organizzative per assicurare un livello di sicurezza dei dati personali appro- priato al rispettivo rischio e alla capacità di assicurare la riservatezza, l’integrità, la dispo- nibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.
26.2 Il Fornitore conviene di non negare o ritardare il proprio consenso a qualsivoglia modifica alla presente clausola che secondo il ragionevole parere di Sonepar o di una delle sue controllate sia necessario apportare per rispettare qualsivoglia legge o norma sulla protezione dei dati personali e/o linee guida o parere di qualsivoglia competente autorità e si impegna a recepire tali modifiche.
26.3 Il Fornitore prende atto che il trattamen- to dei dati personali in conformità al Contrat- to potrebbe richiedere la sottoscrizione di ulteriori accordi per il trattamento dei dati o per la protezione dei dati con Sonepar. Nella misura in cui tali accordi aggiuntivi non siano inizialmente conclusi quale parte del Contrat- to, il Fornitore dovrà, su richiesta di Sonepar, prontamente sottoscrivere tali accordi, come indicato da Sonepar e come richiesto da in- derogabili norme di legge o da una compe- tente autorità.
26.7 Il Fornitore garantisce che i propri siste- mi e gli apparati utilizzati per l’erogazione dei Servizi sono dotati dei necessari dispositivi e presidi di sicurezza, hardware e software, atti ad assicurare, in funzione dell’evoluzione delle minacce, adeguati livelli di sicurezza logica, fisica e organizzativa delle informa- zioni. Pertanto, nel rispetto delle prescrizioni normative e degli accordi contrattuali, il For- nitore provvede al continuo adeguamento delle procedure e dei presidi di sicurezza che riterrà opportuni o necessari. In particolare, il Fornitore, per quanto di competenza ed ove previsto, si impegna, nel rispetto delle poli- cies di Sonepar in tema di Cybersecurity, a sottoscrivere appositi allegati tecnici, anche riferibili a ciascun Servizio.
27. CESSIONE DELL’ORDINE E DEI CREDITI
– SUBAPPALTO E SUBFORNITURA
27.1 La cessione totale o parziale del Con- tratto è vietata al Fornitore, salvo preventiva autorizzazione scritta di Sonepar.
27.2 È fatto divieto al Fornitore di cedere to- talmente o parzialmente, anche nell’ambito di un contratto di factoring, i crediti maturati o che dovessero maturare a seguito della For- nitura, salvo preventiva autorizzazione scritta di Sonepar.
27.3 Il Fornitore non potrà subappaltare il Contratto o parti dello stesso senza il previo consenso scritto di Sonepar; parimenti la subfornitura del Contratto o parti di esso è ammessa solo previa autorizzazione scritta da parte dei Sonepar.
28. D.LGS. 231/2001 – CODICE ETICO - CO- DICE DI CONDOTTA – CODICE DI CONDOT- TA DEI FORNITORI
28.1 Il Fornitore dichiara di conoscere il con- tenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001
n. 231 (il “Decreto 231”) e si impegna a rispet- tarne i principi, ad astenersi da comporta- menti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto 231 medesimo e/o idonei ad agevolare la commissione dei predetti reati. Il Fornitore riconosce che Sonepar dispone di un codice etico (il “Codice Etico”), pubblicato e consultabile sul sito xxx.xxxxxxx.xx, che contempla gli standard di condotta nelle ope- razioni con i partner commerciali e Sonepar si aspetta che questi ultimi si adeguino agli stessi standard. Il Fornitore dichiara, altresì, di conoscere il Codice di Condotta del Gruppo Sonepar (il “Codice di Condotta”), nonché le norme di comportamento anti corruzione in esso adottate e disponibile sul sito www.so- xxxxx.xx/xxxxxxxxx e si impegna a rispettare la normativa italiana ed internazionale relativa alla lotta e alla prevenzione della corruzione, al traffico di influenza e al riciclaggio, nonché ad adottare politiche e misure necessarie al fine di prevenire e impedire la corruzione così come al rispetto di ogni regolamento, norma- tiva e legge recante disposizione sul control- lo delle esportazioni. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad operare nel pieno rispetto del Codi- ce di Condotta dei Fornitori di Sonepar il cui testo è pubblicato sul sito xxx.xxxxxxx.xx.
28.2 In caso di violazione o inosservanza, anche parziale, di tutti i principi suddetti, del Decreto 231, del Codice Etico, del Codice di Condotta e del Codice di Condotta dei For- nitori, Sonepar avrà la facoltà di dichiarare immediatamente risolto il Contratto con il Fornitore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., trattandosi di un inadempimento grave del Fornitore, fatti salvi gli eventuali danni.
29. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPE- TENTE
29.1 Le presenti CGA e gli Ordini sono regola- ti dalla Legge italiana, con espressa esclusio- ne della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni.
29.2 Tutte le controversie derivanti da, o in ogni modo connessi a, le presenti CGA e gli Ordini saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Padova, con espressa esclusione di ogni altro Foro concorrente o alternativo.
30. CLAUSOLE FINALI
30.1 L’eventuale inefficacia di una clausola delle presenti CGA non comporterà l’invalidi- tà delle altre disposizioni contenute in esse o negli Ordini, che rimarranno pienamente va- lide ed efficaci. In tali casi le Parti concorde- ranno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile lo scopo.
30.2 La mancata applicazione o il mancato esercizio di qualsiasi clausola delle presenti CGA o dell’Ordine non costituisce in alcun modo rinuncia a far valere tale clausola e non inficerà il diritto di far valere tale clausola o qualsiasi altra clausola contenuta nelle pre- senti CGA.
Sonepar Italia S.p.A. Unipersonale Condizioni Generali di Acquisto versione dicembre 2021
[luogo] [data]
Il Fornitore [inserire denominazione sociale/ragione sociale]
[timbro e firma legale rappresentante]
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., il Fornitore approva specificamente per iscritto i seguenti articoli:
3 (Validità); 4.2 (obblighi retributivi/previdenziali); 7 (Consegna); 9 (Modalità di esecuzione della Fornitura); 11 (Conformità della Fornitura); 12 (Reclami per vizi); 13 (Responsabilità da prodotto e procedu- ra di richiamo); 14 (Forza Maggiore); 15 (Sospensione); 17 (Diritto di recesso); 19.1 (violazione diritti di privativa); 24 (Export control); 25 (Riservatezza); 27 (Cessione dell’Ordine e dei crediti – subappalto e subfornitura); 28 (D.lgs. 231/2001 - Codice Etico – Codice di Condotta- Codice di Condotta dei Fornitori); 29 (Legge applicabile - Foro competente).
[luogo] [data]
Il Fornitore [inserire denominazione sociale/ragione sociale]
[timbro e firma legale rappresentante]