premesso
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D – L.N.D. ACCORDO ECONOMICO STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene quanto segue:
La Società …………………………………………. con sede in …………………………… via ……….………………………………….. CAP C.F./X.Xxx
……………………………… rappresentata da ………………………………………..…………………... in qualità di affiliata alla F.I.G.C./L.N.D.-
Dipartimento Interregionale (nel prosieguo definita per brevità la “Società”);
ed il Calciatore ……………………….………………………….. matricola F.I.G.C. ………………….. nato a …………………………………………………….. il C.F.
……………………………………………… domiciliato a …………………………………...in via …………………………………………………………… CAP (nel prosieguo, per
brevità, il “Calciatore”);
premesso
• che il Calciatore ai sensi della vigente normativa federale, è tesserato con la Società partecipante al Campionato Nazionale di Serie D;
• che le parti intendono stipulare un accordo economico in conformità alla normativa federale, per disciplinare le modalità di rimborso da parte della Società in favore del Calciatore, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfettari di spesa e ogni altra voce premiale prevista dalla normativa federale in occasione dell’attività agonistica.
convengono quanto segue
Art. 1 – Il Calciatore si impegna, nella sua qualità di giocatore “non professionista” (come sarà fin d’ora individuato nell’accordo economico), ex art. 81 comma 1 lett. m) del D.P.R. 917/86, a prestare la sua attività nelle squadre della Società …………………………………….………………………………………… a decorrere dal e fino al 30 giugno
2017 escludendo espressamente ogni forma di lavoro subordinato.
Art. 2 – La Società si impegna ad assicurare al Calciatore le condizioni necessarie per una preparazione tecnica adeguata al suo status di “non professionista”, in particolare per quanto riguarda la partecipazione all’attività di addestramento, all’allenamento ed agonistica, ed a corrispondere allo stesso l’importo annuo lordo di:
Euro ……………........................ ( )
oppure in via alternativa e non concorrente
Euro giornalieri ………………………… ( )
a titolo di indennità di trasferta, nel rispetto dei massimali previsti all’art. 94 ter, punti 3 e 5 delle N.O.I.F.;
Euro giornalieri ………………………… ( )
a titolo di rimborso forfettario di spesa, nel rispetto dei massimali previsti all’art. 94 ter, punti 3 e 5 delle N.O.I.F.;
Euro ……………........................ ( )
per ogni convocazione relativa alla disputa di un partita di Campionato e Coppa Italia, nel rispetto dei massimali previsti all’art. 94 ter, punti 3 e 5 delle N.O.I.F.;
Art. 3 – In nessun caso il buon fine dell’accordo economico è garantito in solido dalla L.N.D.. Il Calciatore è tenuto, in caso di inottemperanza della Società all’accordo depositato, ad adire la competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D. nel rispetto dei massimali previsti all’art. 94 ter, punti 3 e 5 delle N.O.I.F..
Art. 4 – In caso di previsione di una somma annua, la Società si impegna a corrisponderla al Calciatore in 10 rate mensili di eguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento. In caso di previsione di somme pattuite in via alternativa a titolo di indennità di trasferte, rimborso forfettario di spesa e voci premiali per ciascuna gara, la Società si impegna ad erogare i relativi importi al termine del mese di maturazione, nel rispetto della normativa fiscale vigente. Ai fini fiscali le somme oggetto del presente accordo sono inquadrate tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1 lett. m), D.P.R. 917/86, e successive modificazioni.
Art. 5 – In caso di svincolo o trasferimento del Calciatore, avvenuto nel rispetto della normativa federale, la validità del presente accordo si intende decaduta a far data dall’efficacia del provvedimento.
Art. 6 – Xxx nell’accordo economico depositato sia stata pattuita una somma lorda mensile ed il Calciatore non abbia fornito le prestazioni o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza di malattia o di infortunio indipendenti dall’attività sportiva, l’importo concordato come da accordo depositato potrà essere proporzionalmente diminuito in relazione alle giornate di assenza.
Ove la malattia o l’infortunio dipendono invece dall’attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi, la Società avrà la facoltà di rescindere l’accordo corrispondendo comunque le mensilità sino ad allora maturate.
Art. 7 – A tutti gli effetti del presente accordo economico la Società elegge domicilio presso la propria sede, il Calciatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali le parti dovranno darsi reciproca comunicazione.
Art. 8 – Per quanto non previsto dal presente accordo, si intendono richiamate le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C., nonché i principi e le regole contenute nel protocollo di intesa tra L.N.D. e A.I.C..
Luogo e data …………………………………………………
…………………………………………………….. ……………………………………………………..
Per la Società Il Calciatore
Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8 della presente convenzione e le approvano specificatamente.
…………………………………………………….. ……………………………………………………..
Per la Società Il Calciatore
N.B.: Il presente accordo in triplice esemplare, deve essere obbligatoriamente depositato a cura della Società presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma) entro il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento per i Calciatori confermati o tesserati entro tale data. Per i Calciatori tesserati successivamente al 31 ottobre, il presente accordo deve essere obbligatoriamente depositato a cura della Società entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, con contestuale comunicazione al calciatore. Qualora la Società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal Calciatore entro 15 giorni dalla scadenza dei predetti termini (15 novembre e 45 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo).
Un ulteriore copia dell’accordo, regolarmente sottoscritto, deve essere consegnata al Calciatore al momento della sottoscrizione.
1 - COPIA PER IL DEPOSITO FEDERALE
L.N.D. Dipartimento Interregionale – Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxx