Contratto di Assicurazione a tutela dell’abitazione e per la Responsabilità Civile del capofamiglia
CASA AMISSIMA PLUS
Contratto di Assicurazione a tutela dell’abitazione e per la Responsabilità Civile del capofamiglia
Il presente documento (Edizione 09/2020), contenente:
• Glossario
• Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Tale documento è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA –
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari
Gruppo Assicurativo Amissima
60030 – CASA AMISSIMA PLUS Ed. 09/2020
AVVERTENZA: per effetto di quanto disposto dall’Art. 166, 2° comma del Codice delle Assicurazioni Private, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziate su sfondo grigio.
Glossario
Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:
ANIMALI DOMESTICI:
animali da affezione destinati ad essere tenuti dall’uomo, a norme di Legge, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia. Non sono considerati animali domestici quelli allo stato brado e/o che l'Assicurato possiede o detiene per scopi professionali o per produrre reddito.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:
dispositivo alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l’ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso; le apparecchiature elettroniche installate nel fabbricato assicurato che permettono la gestione coordinata, integrata e computerizzata degli impianti tecnologici (climatizzazione, distribuzione acqua, gas ed energia, impianti di sicurezza), delle reti informatiche e delle reti di comunicazione, allo scopo di migliorare la flessibilità di gestione, il comfort, la sicurezza e per migliorare la qualità dell'abitare all'interno dell'edificio assicurato (apparecchiature elettroniche per impianti di domotica).
ASSICURATO:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
APPARTAMENTO:
unità abitativa facente parte di un fabbricato con presenza di altre unità tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non
intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno, ma con accesso comune dall’esterno del fabbricato.
ASSICURAZIONE:
il contratto di assicurazione.
BED & BREAKFAST:
servizio di alloggio con colazione, svolto in case private, dove i proprietari mettono a disposizione dei clienti alcuni locali
dell’abitazione che si trovano nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza.
BENI ASSICURATI:
ai fini e per l’efficacia della garanzia INCENDIO, per beni assicurati si intendono:
1. FABBRICATO:
l’intera costruzione edile occupata dall’abitazione assicurata, compresi fissi, infissi ed opere di fondazioni o interrate nonché le sue pertinenze (quali: centrale termica, box, autorimesse condominiali, garage privati, muri di cinta e cancelli anche elettrici, recinzioni e simili, parco giochi, piscina privata scoperta, campo da tennis scoperto, giardini, cortili, piante, strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, d’allarme, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna radio televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzerie, tinteggiature e moquette, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.
Dalla definizione di Fabbricato si intendono invece esclusi i Cristalli.
Qualora si assicuri una sola porzione di un immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune.
Il fabbricato deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:
- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
- solai ed armature del tetto comunque costruiti.
Non hanno influenza nella valutazione del rischio, sono cioè tollerati:
a) le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell’area coperta dal fabbricato stesso;
b) i materiali nelle porzioni di pareti esterne, quando la loro superficie non supera 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne;
c) le materie plastiche non espanse né alveolari impiegate nelle porzioni di pareti esterne quando la loro superficie non supera 1/3 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne;
d) i materiali impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimenti se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
e) i materiali combustibili, rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm. da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti.
Ai fini della determinazione delle caratteristiche costruttive del fabbricato, il legno lamellare utilizzato in edilizia è considerato materiale incombustibile.
2. CONTENUTO
CONTENUTO DIMORA ABITUALE:
a) mobilio ed arredamento in genere, capi di vestiario, raccolte e collezioni, attrezzature, scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme, apparecchiature elettroniche in genere e quant‘altro di inerente l’abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occasionali; mobilio, arredamento od attrezzatura ed apparecchiature elettroniche in genere dell’eventuale studio, ufficio professionale o gabinetto medico dell’Assicurato, purché nell’abitazione ed in locali con essa direttamente comunicanti; mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio e nelle dipendenze (cantine, soffitte e box) di pertinenza dell’abitazione con la stessa anche non comunicanti, il tutto anche se di proprietà di terzi, purché inerente all’abitazione, (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo);
b) valori e preziosi ovunque posti (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo);
c) valori e preziosi in cassaforte (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo).
Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e quanto costituisce oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da altri nei locali che costituiscono l’abitazione nonché gli enti in leasing qualora già garantiti con apposita assicurazione. Dalla definizione di Contenuto si intendono esclusi anche i Cristalli.
Limitatamente all’attività di “Bed & Breakfast e Affittacamere”, qualora prevista e richiamata la Condizione “B&B e Affittacamere”, sono esclusi i beni portati dai clienti.
Limitatamente al caso di Rischio Locativo, si intendono comprese all’interno del Contenuto anche le opere di abbellimento, migliorie o utilità attuate nei locali (es. installazione di tende o zanzariere, rivestimenti, decorazioni) eseguite dall’Assicurato locatario.
CONTENUTO DIMORA SALTUARIA (non abituale):
mobilio ed arredamento in genere, capi di vestiario, attrezzature, scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme e quant’altro di inerente l’abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occasionali; mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio e nelle dipendenze (cantine, soffitte e box) di pertinenza dell’abitazione e con la stessa anche non comunicanti, il tutto anche se di proprietà di xxxxx, purché inerente all’abitazione.
Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e quanto costituisce oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da altri nei locali che costituiscono l’abitazione nonché gli enti in leasing qualora già garantiti con apposita assicurazione. Dalla definizione di Contenuto si intendono esclusi anche i Cristalli.
Limitatamente al caso di Rischio Locativo, si intendono comprese all’interno del Contenuto anche le opere di abbellimento, migliorie o utilità attuate nei locali (es. installazione di tende o zanzariere, rivestimenti, decorazioni) eseguite dall’Assicurato locatario.
CONTENUTO DIMORA LOCATA (dimora di proprietà ceduta in locazione a terzi):
mobilio ed arredamento in genere, purché di proprietà del Contraente / Assicurato e se specificamente elencato nel contratto di locazione.
Sono esclusi: mobilio ed arredamento se di valore superiore a Euro 2.000,00 per singolo oggetto nonché quadri, arazzi, sculture e
simili, tappeti ed oggetti d’arte. Dalla definizione di Contenuto si intendono esclusi anche i Cristalli.
Ai fini e per l’efficacia della garanzia FURTO, per beni assicurati si intendono:
1. CONTENUTO:
CONTENUTO DIMORA ABITUALE:
a) mobilio ed arredamento in genere, capi di vestiario, raccolte e collezioni, attrezzature, scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme, apparecchiature elettroniche in genere e quant‘altro di inerente l’abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occasionali; mobilio, arredamento od attrezzatura ed apparecchiature elettroniche in genere dell’eventuale studio, ufficio professionale o gabinetto medico dell’Assicurato, purché nell’abitazione ed in locali con essa direttamente comunicanti; mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio e nelle dipendenze (cantine, soffitte e box) di pertinenza dell’abitazione con la stessa anche non comunicanti, il tutto anche se di proprietà di terzi, purché inerente all’abitazione, (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo);
b) valori e preziosi ovunque posti (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo);
c) valori e preziosi in cassaforte (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo).
Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e quanto costituisce oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da altri nei locali che costituiscono l’abitazione nonché gli enti in leasing qualora già garantiti con apposita assicurazione. Dalla definizione di Contenuto si intendono esclusi anche i Cristalli.
Limitatamente all’attività di “Bed & Breakfast e Affittacamere”, qualora prevista e richiamata la Condizione “B&B e Affittacamere”, sono esclusi i beni portati dai clienti.
CONTENUTO DIMORA SALTUARIA (non abituale):
mobilio ed arredamento in genere, capi di vestiario, attrezzature, scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme e quant’altro di inerente l’abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occasionali; mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio e nelle dipendenze (cantine, soffitte e box) di pertinenza dell’abitazione e con la stessa anche non comunicanti, il tutto anche se di proprietà di xxxxx, purché inerente all’abitazione.
Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e quanto costituisce oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata
dall’Assicurato o da altri nei locali che costituiscono l’abitazione nonché gli enti in leasing qualora già garantiti con apposita
assicurazione. Dalla definizione di Contenuto si intendono esclusi anche i Cristalli.
CONTENUTO DIMORA LOCATA (dimora di proprietà ceduta in locazione a terzi):
mobilio ed arredamento in genere, purché di proprietà del Contraente / Assicurato e se specificamente elencato nel contratto di locazione.
Sono esclusi: mobilio ed arredamento se di valore superiore a Euro 2.000,00 per singolo oggetto nonché quadri, arazzi, sculture e
simili, tappeti ed oggetti d’arte. Dalla definizione di Contenuto si intendono esclusi anche i Cristalli.
BIOCASA:
immobile realizzato assemblando prodotti specifici pre-costruiti, con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 15 cm. a sandwich (contenente materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco), aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro ed ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante, solai, struttura portante ed armatura sul tetto anche in legno o altri materiali combustibili, copertura comunque costruita, il tutto con una resistenza al fuoco pari alla REI 120, ovvero almeno 2 ore. L’immobile deve essere stato realizzato dopo l’anno 2000, con un massimo di 2 piani fuori terra.
CASSEFORTE E ARMADI FORTI:
gli armadi forti sono mobili ad uno o due battenti studiati e realizzati per custodia di valori.
Le casseforti sono mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione.
La corazzatura delle casseforti deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi si integrano tra loro. Lo zoccolo eventualmente presente nelle casseforti non è considerato parte delle casseforti stesse, salvo che per la determinazione del peso. Gli armadi forti e le casseforti devono avere almeno le seguenti caratteristiche di base:
1. ARMADIO DI SICUREZZA
a) Pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con sagomatura antistrappo sul lato cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell’acciaio al manganese.
b) Movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio su un lato orizzontale superiore, uno sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno 5 lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
c) Peso minimo: 200 kg.
2. ARMADIO CORAZZATO
a) Pareti e battenti costituiti da: involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell’acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm, estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti. Battenti con sagomatura anti strappo sul lato esterno.
b) Movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore).
- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno 5 lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
c) Peso minimo: 300 kg.
3. Cassaforte a muro
a) Pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm;
b) Battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quello di acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm;
c) Movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
d) Dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.
4. Cassaforte di grado A
a) Pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
b) Movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
- rifermato da serrature di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
c) Peso minimo: 200 kg.
5. Cassaforte di grado B
a) Pareti e battente di adeguato spessore, costruiti con strati di materiali rigidamente ancorati tra loro ed atti a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc. e cannello ossiacetilenico) e con protezione specifica anti cannello ossiacetilenico almeno su tutta la superficie del battente.
b) Movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
- rifermato da serrature di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
- con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.
c) Peso minimo: 700 kg.
6. Cassaforte di grado C
a) Pareti e battente costituiti da difese specifiche, con accorgimenti difensivi idonei, in grado di resistere agli attacchi condotti con tutti i mezzi meccanici e con il cannello ossiacetilenico. Lo spessore delle pareti e del battente non deve essere inferiore a 90 mm, oppure a 50 mm qualora le difese siano totalmente costituite da leghe metalliche polivalenti o da conglomerati a base di inerti costituiti da granuli di materiale durissimo (ad esempio corindone) annegati in una fusione di materiale metallico omogeneo (ad esempio rame, alluminio, ghisa).
b) Movimento di chiusura:
· manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno su tutti i lati del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi,
oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo; nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
· rifermato da una serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e da una serratura a combinazione numerica o letterale con almeno quattro dischi coassiali oppure da due serrature a chiave come sopra. I congegni di riferma, quindi, devono essere almeno due;
· con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.
c) Peso minimo: 700 kg.
COLLABORATORI:
prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici compresi baby-sitter (purché in regola con gli obblighi di legge).
COLPO D’ARIETE:
onda d’urto di pressione causata da un arresto repentino del moto di una massa d’acqua all’interno di una condotta forzata.
CONSUMATORE:
la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze
della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività.
CONTRAENTE:
il soggetto che stipula l’assicurazione.
COSE:
sia gli oggetti materiali che, limitatamente all’assicurazione Responsabilità Civile, gli animali.
DIMORA ABITUALE:
la residenza anagrafica dell’Assicurato ovvero quella in cui l’Assicurato, il suo nucleo familiare, convivente more uxorio, risiede per la
maggior parte dell’anno.
DIMORA SALTUARIA:
quella in cui l’Assicurato, il suo nucleo familiare, convivente more uxorio, non dimora abitualmente. Vengono considerate dimora saltuaria anche eventuali dimore sfitte.
DIMORA LOCATA:
quella di proprietà dell'Assicurato in cui non dimora abitualmente né saltuariamente in quanto ceduta con regolare contratto di locazione a Terzi.
DISABITAZIONE:
l’assenza continuativa dall’abitazione dell’Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione.
La disabitazione s’intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a 2 giorni con almeno un pernottamento.
DRONE:
dispositivo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un uso autonomo, e che venga utilizzato sotto il controllo visivo diretto e costante del modellista, senza l'ausilio di aiuti visivi.
ENERGIA ALTERNATIVA:
la produzione di energia effettuata tramite l’utilizzo di impianti fotovoltaici o solari, stabilmente fissati a terra, su tetti o terrazze, su muri o posti in sostituzione di vetrate, comprensivi di staffe di ancoraggio, moduli fotovoltaici o solari, inverter, cavi di collegamento, sistemi di controllo e rilevazione; come impianti sono considerati esclusivamente quelli situati all’ interno dell’area perimetrale del fabbricato stesso.
ESPLOSIONE:
lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
ESTORSIONE:
l’impossessarsi della cosa mobile altrui, costringendo la persona mediante violenza o minaccia, a consegnare la cosa che detiene.
FISSI ED INFISSI:
manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione, delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
FENOMENO ELETTRICO:
azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.
FRAGILI:
Serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di vetro o cristallo di ogni tipo, di cemento-amianto, fibro-cemento e manufatti di materia plastica.
FRANCHIGIA:
l’importo prestabilito, espresso in cifra fissa o in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato e per il quale la Società non
riconosce l’indennizzo.
FURTO:
è il reato, previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
FURTO CON DESTREZZA:
l’impossessarsi della cosa mobile altrui con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone presenti.
IMPLOSIONE:
il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
INCENDIO:
la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILITÀ:
si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
INDENNIZZO:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
IVASS:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
LASTRE ANTISFONDAMENTO:
le superfici costituite da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro per tutta la loro estensione, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri oppure superfici costituite da un unico strato di appropriato materiale sintetico di spessore sempre non inferiore a 6 millimetri.
MASSIMALE:
somma indicata nella Scheda di polizza che rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di sinistro.
MONOPATTINO ELETTRICO:
dispositivo non-autobilanciato dotato di motore elettrico, avente potenza nominale massima non superiore a 500W, e di segnalatore acustico (G.U. n. 162 del 12.07.2019 - Decreto 4 giugno 2019).
NUCLEO FAMILIARE:
l’insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l’Assicurato e con lui stabilmente conviventi, purché risultanti dallo stato di famiglia alla data del sinistro.
POLIZZA:
il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO:
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
PREZIOSI:
gli oggetti totalmente o parzialmente d’oro o di platino o montati su detti materiali, gioielli, pietre preziose e perle naturali e di coltura per uso di casa o personale.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:
la forma assicurativa con la quale l’Assicurato, in caso di sinistro, ha diritto di essere integralmente risarcito dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati. Non è pertanto applicabile con questa forma la regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 c.c.
RAPINA:
sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona.
RISARCIMENTO:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
RISCHIO:
la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
RISCHIO LOCATIVO:
Garanzia prestata nell’ambito della copertura Incendio con la quale s’intende garantire il locatario (affittuario - conduttore) contro eventuali richieste del locatore (proprietario - assicurato) per danni all’immobile locato.
RICORSO LOCATARI:
Garanzia prestata nell’ambito della copertura Incendio per la responsabilità del locatore (proprietario) nei confronti del locatario (inquilino - conduttore) per danni cagionati alle cose mobili degli stessi.
SCIPPO:
xxxxx commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCOPERTO:
la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. Il suo ammontare, essendo espresso in percentuale sul danno, non è definibile a priori.
SCOPPIO:
il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del
“colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
SINISTRO/CASO ASSICURATIVO:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ:
Amissima Assicurazioni S.p.A.
SOLAIO:
il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
SOMMA ASSICURATA:
Somma indicata nella Scheda di polizza che rappresenta il limite massimo di indennizzo in caso di sinistro.
TERREMOTO:
sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
TETTO:
l’insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
VALORE INTERO:
la forma assicurativa che copre la totalità dei beni assicurati e che comporta, in caso di sinistro, l’applicazione della regola proporzionale, come previsto dall’articolo dall’Art. 1907 c.c., qualora risulti dalle stime che al momento del sinistro era assicurato un valore inferiore.
VALORI:
denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
VILLA:
unità abitativa isolata costituita da un intero fabbricato destinato ad abitazione con proprio accesso dall’esterno del fabbricato.
VILLETTA A SCHIERA:
unità abitativa facente parte di fabbricato con presenza di altre unità tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non
intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’esterno del fabbricato.
RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE 6 – TUTELA LEGALE:
ARBITRATO:
Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne
l’insorgenza.
CONTRAVVENZIONE:
Reato (vedi alla voce Reati). Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
DANNO EXTRACONTRATTUALE:
Danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
DELITTO:
Reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
• delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
• delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
• xxxxxxx doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
DIRITTO CIVILE:
Complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
FATTO ILLECITO:
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
PROCEDIMENTO PENALE:
Successione di atti che inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia e termina con la pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice.
REATO:
Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
SPESE PERITALI:
Spese relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
TRANSAZIONE:
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
VERTENZA CONTRATTUALE:
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.
RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE 7 - ASSISTENZA:
ABITAZIONE:
fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad esclusivo uso abitativo dell’Assicurato, situato in Italia e per il quale l’Assicurato ha
stipulato la polizza assicurativa per l’abitazione offerta da Amissima Assicurazioni S.p.A.
APPARECCHIO DIGITALE:
apparecchi di rete fissa o mobile quali notebook, PC desktop, router, tablet, smartphone, tuo o di un tuo nucleo familiare.
ASSICURATO:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione ovvero la persona fisica che ha sottoscritto la polizza assicurativa per
l’abitazione offerta Amissima Assicurazioni S.p.A.
ASSICURAZIONE:
il contratto di assicurazione.
BENE:
forno, frigorifero, freezer, piano cottura, lavastoviglie, lavatrice, lavasciuga, TV, acquistati in Italia, di qualsiasi marca, con vetustà
massima 10 anni dalla data di acquisto, di proprietà dell’Assicurato e installati presso l’abitazione dell’assicurato.
BENE DI PARI O SIMILI CARATTERISTICHE:
l’apparecchio nuovo di modello identico a quello del bene in copertura oppure, se quest’ultimo non più in vendita o disponibile, l’apparecchio nuovo «isofunzionale» ossia avente la medesima tecnologia, stessa funzionalità e caratteristiche tecniche principali almeno equivalenti (eccetto le caratteristiche di marca, colore, peso, rivestimento, grafica o design).
IMPRESA:
EUROP ASSISTANCE XXXXXX X.x.X. - X.xxx Xxxxxx, 0 – 20135 – Milano (MI)
ITALIA:
il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
RISCHIO:
la probabilità che si verifichi il sinistro.
SINISTRO:
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – X.xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l‘Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società.
RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE 8 - DANNO ALL’AMBIENTE:
ACQUE:
le acque superficiali, sotterranee, costiere e territoriali.
AGENTI INQUINANTI:
sostanze, preparati, organismi o microrganismi in grado di causare un deterioramento delle Risorse Naturali e costituire un rischio
per la salute umana e l’ambiente.
ASSICURATO:
il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
ASSICURAZIONE:
il contratto di assicurazione.
ATTI DI TERRORISMO:
atti, che includono ma non si limitano all’uso della forza o della violenza e/o alla Minaccia della stessa, da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agisca da solo o per conto e/o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, includendo l’intenzione di influenzare governi e/o di causare terrore tra la popolazione o ad una parte di essa.
BENEFICIARIO:
la persona, o il soggetto giuridico al quale deve essere corrisposta la prestazione della Società qualora si verifichi l’evento assicurato.
CONDIZIONI ORIGINARIE:
le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno all’Ambiente.
CONTRAENTE:
il soggetto che stipula l'Assicurazione e ne assume i relativi oneri.
DANNO ALL’AMBIENTE:
il deterioramento delle Risorse Naturali da cui si origina notifica o ordinanza da parte degli enti preposti o da cui insorge l’obbligo di autodenuncia ai sensi dell’Art. 304, con riferimento alla Parte Quarta Titolo V e alla Parte Sesta del D. Lgs. 152/2006.
DISDETTA:
la comunicazione che il Contraente o la Società deve inviare all’altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di recedere da esso.
ELEMENTO INTERRATO:
elemento il cui accesso ad una o più pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile parte della superficie esterna.
EVENTO NATURALE ECCEZIONALE:
evento determinato da fattori naturali non antropici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sisma, alluvione, frana, maremoto, eventi eccezionali atmosferici, e in genere gli eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale.
FATTURATO:
l’importo riscontrabile sui registri delle fatture, al lordo di tutte le Spese addebitate ai clienti (trasporti, imballaggi, assicurazioni e simili) e di tutte le imposte indirette (fabbricazione, consumo, ecc.) ad eccezione dell’IVA fatturata ai clienti, realizzato nell’esercizio finanziario immediatamente precedente la data di inizio della presente Polizza (o di rinnovo se si tratta di annualità successiva alla prima).
FRANCHIGIA:
parte del danno risarcibile che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO:
la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
INTERVENTI DI EMERGENZA:
si intendono le misure urgenti e temporanee prese per reagire a un evento che ha determinato una Minaccia imminente di Xxxxx
all’Ambiente, al fine di impedirne o minimizzarne le possibili conseguenze.
INTERVENTI DI RIPRISTINO:
si intende l’insieme degli Interventi di:
o Ripristino Primario e Riqualificazione Ambientale su Terreno, Acque, Specie e Habitat Naturali protetti,
o Ripristino Compensativo e Complementare su Acque, Specie e Habitat Naturali protetti.
MASSIMALE:
la somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l’insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione per l’insieme dei Xxxxxx assicurati.
MINACCIA IMMINENTE:
si intende il pericolo concreto e attuale che stia per verificarsi uno specifico Danno all’Ambiente.
PERIODO DI ASSICURAZIONE:
il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nella Scheda di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l’Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti.
POLIZZA:
il documento che prova l'Assicurazione.
POOL AMBIENTE:
ente specializzato nella valutazione dei rischi ambientali e gestione dei sinistri di danno all’ambiente che opera a livello nazionale e sul territorio europeo.
PREMIO:
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRESTATORI DI LAVORO:
tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale per l’esercizio dell’attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi.
PRINCIPIO DI PRECAUZIONE:
il principio sancito dal Trattato CE in base al quale gli obblighi previsti dalla normativa ambientale si attuano anche in caso di
pericolo, anche solo potenziale, per la salute umana e per l’ambiente.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:
forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo viene corrisposto fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 c.c., qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei Beni assicurati.
RIPRISTINO PRIMARIO:
ogni intervento eseguito in forza di un obbligo normativo ed in conformità alle disposizioni in tema di materia ambientale, volto, a
seguito di un Danno all’Ambiente:
o alle Acque, alle Specie e agli Habitat naturali protetti, al ritorno alle Condizioni originarie;
o al Terreno, all’eliminazione, alla riduzione, al confinamento temporaneo o definitivo degli Agenti Inquinanti, in modo che non costituiscano più Minaccia per la salute umana e per l’ambiente.
RIPRISTINO COMPENSATIVO:
relativamente alle Acque e alle Specie e Habitat naturali protetti, ogni intervento imposto dagli enti per compensare, la Perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali, dalla data del verificarsi del danno fino a quando il Ripristino primario non abbia prodotto un effetto completo.
RIPRISTINO COMPLEMENTARE:
relativamente alle Acque e alle Specie e Habitat naturali protetti, ogni intervento imposto dagli enti per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati.
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE:
ogni intervento eseguito in forza di un obbligo normativo ed in conformità alle disposizioni in tema di materia ambientale, a
completamento del Ripristino Primario, volto a restituire all’area la sua fruibilità.
RISCHI ASSICURATI:
quei siti o attività per le quali è fornita copertura. Il dettaglio dei siti o attività assicurate è riportato nella Scheda di Polizza.
RISORSE NATURALI:
le risorse naturali comprendono:
o le Specie e agli habitat naturali protetti,
o le Acque,
o il Terreno,
o l’aria.
SCHEDA DI POLIZZA:
è il documento di sintesi delle condizioni di copertura.
SCOPERTO:
parte del danno risarcibile espresso in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
SERVIZI DELLE RISORSE NATURALI:
le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività.
SINISTRO:
è considerato Sinistro l’Autodenuncia agli enti preposti o la Ricezione di notifica/ordinanza da parte dei medesimi enti, per il verificarsi o la scoperta di un Danno all’Ambiente - o sua Minaccia imminente, anche in virtù del Principio di Precauzione.
SITI DISMESSI:
xxxx nei quali non vengono più svolte regolarmente le attività Assicurate.
SITI IN ATTIVITÀ:
siti in esercizio nei quali vengono svolte regolarmente le attività Assicurate.
XXXX IN DISMISSIONE:
xxxx nei quali vengono effettuate attività propedeutiche all’interruzione della regolare esecuzione dell’attività assicurata.
SOCIETÀ:
l'impresa assicuratrice.
SOSTANZE PERICOLOSE:
sostanze classificate come pericolose in base al Regolamento CLP (Regolamento CE n. 1272/2008) e s.m.i.
SOTTOLIMITE:
la somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta la massima esposizione della Società per la voce cui è riferita. Può essere relativo a un rischio assicurato o a una garanzia specifica ed è compreso nel Massimale/Massimale Aggregato.
SPECIE E HABITAT NATURALI PROTETTI:
le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
SPESE:
le Spese effettivamente sostenute.
TERRENO:
la parte insatura del suolo, ovvero quella non a contatto con le acque sotterranee.
CASA AMISSIMA PLUS
Condizioni di Assicurazione
• Sezione 1 - Incendio
• Sezione 2 - Furto
• Sezione 3 - Cristalli
• Sezione 4 - Energia Alternativa
• Sezione 5 - Responsabilità Civile
• Sezione 6 - Tutela Legale
• Sezione 7 - Assistenza
• Sezione 8 - Danno all’ambiente
• Sezione 9 - Norme comuni a tutte le Sezioni
Indice
Sezione 1 – Incendio pag. 14
• Che cosa posso assicurare………………………………………………..…….................................... pag. 14
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………………………………............................. pag. 14
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ pag. 22
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… pag. 23
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti……………………….………………….. pag. 27
Sezione 2 – Furto……………………………………..………………....………………………...……..….……. pag. 29
• Che cosa posso assicurare………………………………………………..…….................................... pag. 29
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………………………………............................. pag. 29
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ pag. 32
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… pag. 33
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti……………………….………………….. pag. 35
Sezione 3 – Cristalli………………...………………………………………………………..………….……..…. pag. 38
• Che cosa posso assicurare ……………………………………………………………….......................... pag. 38
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………………………………............................. pag. 38
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ pag. 38
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… pag. 38
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti……………………….………………….. pag. 40
Sezione 4 – Energia Alternativa.………………………………………………………..………….……..…. pag. 41
• Che cosa posso assicurare ……………………………………………………………….......................... pag. 41
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………………………………............................. pag. 41
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ pag. 42
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… pag. 42
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti……………………….………………….. pag. 44
Sezione 5 – Responsabilità Civile verso Terzi e Operai………………...…………………….……. pag. 45
• Chi è assicurato………………………………………………………………..…….................................... pag. 45
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………………………………............................. pag. 45
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ pag. 49
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… pag. 49
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti……………………….………………….. pag. 50
Sezione 6 – Tutela Legale…………………..…………………………………………………..………….……. pag. 51
• Chi è assicurato………………………………………………………………..…….................................... pag. 51
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………………………………............................. pag. 51
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ pag. 53
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… pag. 54
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti……………………….………………….. pag. 55
Sezione 7 – Assistenza………………………………………….…………………………………………………. pag. 56
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………………………………............................. pag. 56
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… pag. 63
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti……………………….………………….. pag. 64
Sezione 8 – Xxxxx all’ambiente………………………………………………………..………….……..…. pag. 65
• Che cosa posso assicurare ……………………………………………………………….......................... pag. 65
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………………………………............................. pag. 65
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ pag. 66
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… pag. 68
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti……………………….………………….. pag. 69
Sezione 9 – Norme comuni a tutte le Sezioni……………………..…………………..…………….…. pag. 70
SEZIONE 1 - INCENDIO
Che cosa posso assicurare
Art. 1.1 - COSE ASSICURABILI
Con le garanzie previste in questa sezione possono essere assicurate le seguenti cose:
1. Il fabbricato sia inteso come appartamento che come villa;
2. Il contenuto dell’abitazione.
Per le cose assicurate è necessario indicare nella scheda di polizza l’indirizzo di ubicazione.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 1.2 - INCENDIO
La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata predisposta a tale titolo, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
1) incendio;
2) fulmine ed elettricità atmosferica;
3) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
4) implosione;
5) caduta di aeromobili e satelliti artificiali - esclusi ordigni esplosivi - e loro parti o di cose da essi trasportate;
6) meteoriti;
7) onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
8) urto di veicoli stradali o di natanti, esclusi quelli appartenenti al Contraente o all'Assicurato;
9) caduta di ascensori o montacarichi;
10) fuoriuscita di fumo o vapore da fonti di calore a seguito di guasto improvviso ed accidentale della fonte di calore facente parte dei beni assicurati e purché l'impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini;
11) guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire od arrestare l’incendio.
Art. 1.2.a) - SVILUPPO DI FUMI - GAS - VAPORI
La Società, fermo quanto disposto dall'Art. 1.30, indennizza i danni da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti alla Sezione 1, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse.
Il pagamento dell’indennizzo, fermo il disposto dell’Art. 1.30, sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di
Euro 300,00.
Art. 1.2.b) - RIMPIAZZO COMBUSTIBILI
La Società risponde, a primo rischio assoluto e fermo il disposto dell'Art. 1.30, dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 1.600,00, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o della porzione assicurata.
Art. 1.2.c) - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
La Società risponde, fermo il disposto dell'Art. 1.30, delle spese di demolizione, sgombero e di trasporto dei residuati del sinistro al più vicino scarico, fino alla concorrenza del 10% della somma rispettivamente assicurata per il fabbricato e per il contenuto.
Art. 1.2.d) - RIMOZIONE, DEPOSITO E RICOLLOCAMENTO DEL CONTENUTO
La Società risponde, fermo il disposto dell'Art. 1.30, delle spese di rimozione, di deposito presso terzi e di ricollocamento del contenuto, nel caso in cui la rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall’Assicurato, resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto.
Art. 1.2.e) - SPESE DI RIFACIMENTO DOCUMENTI
La Società risponde, fermo il disposto dell'Art. 1.30, delle spese per il rifacimento materiale dei documenti danneggiati o distrutti da incendio od altro evento indennizzabile, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto e con il massimo di Euro 1.600,00.
Art. 1.2.f) - SPESE DI RIPROGETTAZIONE DEL FABBRICATO
La Società risponde, fermo il disposto dell'Art. 1.30, delle spese di riprogettazione del fabbricato, fino alla concorrenza del 5%
dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato.
Art. 1.2.g) - MOBILIO ED ARREDAMENTO PRESSO TERZI
La Società risponde, a primo rischio assoluto e fermo il disposto dell'Art. 1.30, dei danni subiti da mobilio, arredamento, vestiario temporaneamente presso terzi per riparazione e/o manutenzione e/o pulizia, fino a concorrenza del 5% della somma assicurativa
alla partita contenuto. Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni, stipulate con altre Società, sulle stesse cose
per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che
risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
Art. 1.2.h) - MOBILIO ED ARREDAMENTO ALL'APERTO
La Società risponde, a primo rischio assoluto e fermo il disposto dell'Art. 1.30, del mobilio ed arredamento che per loro destinazione d’uso sono posti all’aperto nell’area di pertinenza dei locali assicurati (giardini, balconi o terrazze), in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, f ino a concorrenza del 5% della somma assicurativa alla partita contenuto.
Art. 1.2.i) - CONTENUTO IN LOCALI DI VILLEGGIATURA (valida solo se assicurata la dimora abituale)
La Società risponde, a primo rischio assoluto, dei danni subiti da beni assicurati alla partita contenuto, quando portati dall’Assicurato o dai suoi famigliari conviventi in locali di villeggiatura, nell’ambito del territorio italiano, limitatamente al periodo di loro permanenza in luogo e alla condizione che detti locali non costituiscano la loro dimora saltuaria.
La copertura si intende operante per dimore temporaneamente prese in affitto per vacanza.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 200,00; in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro e fermo il disposto dell'Art. 1.30, somma superiore al 10% di quella assicurata alla partita Contenuto con il massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1.2.l) - ACQUA PIOVANA - OCCLUSIONE - RIGURGITO
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:
a) acqua piovana e disgelo in quanto l’acqua sia penetrata dal tetto e abbia determinato un danno al fabbricato assicurato,
escluso quanto previsto dalla Garanzia Eventi atmosferici;
b) occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento posti all’interno del fabbricato indicato in polizza, nonché da fuoriuscita d’acqua da apparecchiature ed elettrodomestici, il tutto collegato a condutture d’acqua, se dipendenti da rottura, difetto, ingorgo, traboccamento; sono compresi anche i danni derivanti da rigurgiti di acque di fogna nonché quelli derivanti da acqua piovana infiltrata nel fabbricato in seguito ad occlusione o traboccamento di grond e, pluviali o condutture di scarico;
Sono tuttavia esclusi:
• i danni da colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione;
• i danni derivanti da cattiva manutenzione e/o usura del manto di copertura del tetto del fabbricato;
• le spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi;
• i xxxxx conseguenti ad infiltrazioni attraverso serramenti aperti;
• al contenuto posto ad una altezza inferiore a 0,12 m (12 cm) dal suolo;
• al contenuto, posto in locali interrati o seminterrati.
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 250,00; in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro e fermo il disposto dell'Art. 1.30, somma superiore all’importo di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1.2.m) - GELO
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento d’acqua, conseguente a rotture
di condutture del fabbricato causate dal gelo. Sono esclusi i danni:
• da spargimento d’acqua causato da condutture installate all’esterno del fabbricato o interrate;
• da spargimento d’acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 250,00; in nessun caso la Società risarcirà, fermo il disposto dell'Art. 1.30, somma superiore all’importo di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1.2.n) - DISPERSIONE GAS
La Società indennizza le spese, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata
dall’azienda erogatrice e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco della erogazione, sostenute per:
a) riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi, che hanno dato origine alla dispersione di gas, facenti parte del fabbricato;
b) demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui al comma precedente.
L’Assicurato deve curare, per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti, e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, in caso di sinistro, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti.
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 200,00; in nessun caso la Società risarcirà, fermo il disposto dell'Art. 1.30, somma superiore ad Euro 3.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1.2.o) - GRANDINE SU FRAGILI
A parziale deroga delle lettere j) e k) di cui all’Art. 1.11 - Eventi Atmosferici, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati dalla grandine su fragili, quali:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di vetro o cristallo di ogni tipo, di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, esclusi quelli non integri ed esenti da difetti oppure che alla data del sinistro, per effetto di invecchiamento, avevano perso le caratteristiche di resistenza originaria.
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c. Si precisa altresì che:
- le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili;
- sono esclusi i danni a pannelli solari e pannelli fotovoltaici;
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 250,00;
- in nessun caso la Società pagherà somma maggiore al 10% del capitale assicurato per il Fabbricato con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1.2.p) - EVENTI SOCIO POLITICI - ATTI VANDALICI
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato (esclusi i danni da contaminazione biologica e/o chimica);
La Società risponde altresì degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (anche a mezzo di ordigni esplosivi) da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, esclusi quelli di terrorismo o sabotaggio.
La Società non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana;
b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od emissione di controlli o manovre;
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per danni avvenuti nel corso di occupazione non militare delle proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde degli altri danni di cui sopra, anche se verificatisi nel suddetto periodo.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 250,00; in nessun caso la Società indennizzerà per singolo sinistro, somma superiore al 80% del valore assicurato. Si intendono compresi in garanzia anche imbrattamenti e deturpazione di muri esterni del fabbricato e sue pertinenze, con il limite, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 1.000,00 e franchigia di Euro 150,00 per sinistro.
Art. 1.2.q) - MERCI IN REFRIGERAZIONE
La Società risponde, fermo quanto disposto dall'Art. 1.30, a deroga dell'Art. 1.19 lett. c), dei danni subiti dalle provviste alimentari (merci) in refrigerazione a causa di:
a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxxxxxxx:
c) ad eventi garantiti in polizza;
d) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sic urezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, purché tali danni non rientrino fra le esclusioni previste dall'Art. 1.19.
Ai fini e per l'efficacia della garanzia, se la mancata od anormale produzione del freddo si prolunga oltre 6 ore, il Contraente o l'Assicurato s'impegnano a darne immediato avviso alla Società con telegramma urgente e col mezzo più rapido e sicuro possibile. La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 50,00; in nessun caso la
Società indennizzerà, fermo il disposto dell’Art. 1.30, somma superiore a Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1.2.r) - ONERI DI URBANIZZAZIONE
La Società risponde, fermo il disposto dell’Art. 1.30, degli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del
5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato.
Art. 1.2.s) - SPESE DI PERNOTTAMENTO
La Società risponde, fermo il disposto dell'Art. 1.30, delle spese di pernottamento che l’Assicurato ha sostenuto per un alloggio
sostitutivo, albergo, pensioni e simili, durante il periodo in cui l’abitazione assicurata sia resa inagibile in conseguenza di sinistro risarcibile. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 50,00 giornaliere per persona col massimo di Euro 5.000,00 annue per l’intero nucleo famigliare. La garanzia non opera per danni derivanti da terremoto (Garanzia TER).
Art. 1.2.t) - PERDITA CANONE DI LOCAZIONE (garanzia valida solamente per "dimora locata" a Terzi)
La Società risponde della perdita del canone di locazione dei locali, regolarmente affittati, rimasti danneggiati dagli eventi assicurati, per il tempo necessario al loro ripristino, per la durata massima di un anno; nessuna indennità spetta per i ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali, o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione dei locali ripristinati. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 1.000,00; in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro e fermo il disposto dell'Art. 1.30, somma superiore a Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1.2.u) - FURTO DI FISSI ED INFISSI
La Società risponde, fermo il disposto dell'Art. 1.30, delle spese derivanti dal furto di fissi ed infissi, fino a concorrenza di Euro 2.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.
Art. 1.2.v) - ATTI VANDALICI E GUASTI CAGIONATI DAI LADRI
L'assicurazione comprende inoltre i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, fino a concorrenza dell’importo di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Limitatamente ai guasti cagionati dai ladri a fissi e infissi posti a protezione, accesso e aperture dei locali assicurati, la garanzia si intende prestata fino a concorrenza dell’importo di Euro 500,00 per sinistro e anno assicurativo.
Art. 1.2.z) - SPESE PERITALI
La Società risponde delle spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 1.27 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito.
Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al o ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 2.000,00.
Art. 1.3 – INCENDIO BASE (in caso di Mutuo o Finanziamento)
La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata predisposta a tale titolo, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dai rischi assicurati nell’Art. 1.2 – Incendio punti da 1) ad 11).
Esclusivamente in caso di pagamento Unico Anticipato si hanno i seguenti Artt. 1.3.a), 1.3.b) e 1.3.c).
Art. 1.3.a) - DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il Premio viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione ed è determinato applicando la seguente formula.
P = T * N * K(0)
dove:
P = Premio unico anticipato inclusivo di imposte T = tasso annuo
N = Durata del Prestito espressa in anni
K(0) = Importo inizialmente (al tempo 0) Assicurato pari al Prestito o quota parte dello stesso
Art. 1.3.b) - PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Contraente può pagare il Premio in un’unica soluzione per tutta la durata della Copertura.
Art. 1.3.c) - ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE O PARZIALE E RIMBORSO DEL PREMIO NON GODUTO
1. In caso di estinzione anticipata totale del Mutuo o di sua rinegoziazione o di recesso annuale da parte del Contraente, le Coperture assicurative cessano alle h. 24.00 del giorno di perfezionamento dell’estinzione o della rinegoziazione del Mutuo ed alla scadenza annuale nel caso di recesso del Contraente. Nei suddetti casi, il Contrante ha diritto alla restituzione della parte di Premio imponibile pagato e non goduto, per il periodo per il quale il rischio è cessato, che è il periodo residuo tra la data di estinzione o di rinegoziazione del Mutuo o di recesso e la data di scadenza originaria del contratto di assicurazione. La Società provvede alla quantificazione della quota parte di Premio imponibile corrispondente utilizzando la seguente formula:
Dove:
PP = P – C
N-t K(t) N-t R = PP * -------- * ------ + C * -------
N K(0) N
N = Durata iniziale del Mutuo espressa in anni
C = costi complessivi (spese di acquisizione e di gestione) t = durata del periodo di garanzia goduto espressa in anni
K(t) = debito residuo al momento dell’estinzione, pari al Mutuo residuo o quota parte dello stesso nella stessa proporzione di cui
all’origine del contratto assicurativo.
2. In caso di estinzione anticipata parziale valgono le stesse di cui al punto che precede ed il calcolo della quota parte di premio da rimborsare avviene secondo la seguente formula:
N‐t K(t) N‐t
R = PP * ‐‐‐‐‐‐‐‐ * ‐‐‐‐‐‐ + C * ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ K(r)*T*(N‐t)
N K(0) N
Dove:
K(r) = nuovo debito residuo dopo l’estinzione
T = tasso annuo
3. In caso di estinzione anticipata parziale o totale del Mutuo (per qualunque causa), in alternativa a quanto sopra indicato, il Contraente ha la facoltà di richiedere il mantenimento delle Coperture alle condizioni originarie senza alcuna restituzione di premio o quota di premio. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto alla Società contestualmente all’operazione di estinzione anticipata totale, o parziale, del Mutuo.
Art. 1.3.d) - DIRITTO DI RECESSO PER IL CONTRAENTE
1. Il Contraente può recedere dal rapporto contrattuale entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della Polizza.
2. Al fine di esercitare il diritto di recesso il Contraente deve inviare, entro il suddetto termine, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R., fax o P.E.C. della Società (xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx), contenente gli elementi identificativi del contratto, con la quale dichiara di voler recedere dal contratto di assicurazione, indirizzata al seguente recapito:
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Viale Certosa, 222 – 20156 – Milano (MI).
3. Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente, sul conto corrente bancario a lui intestato, le annualità di Premio imponibile pagato e non goduto.
5. Il Contraente può altresì recedere annualmente dall’assicurazione, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza annuale, con diritto alla restituzione delle annualità di Premio imponibile pagato e non goduto.
Il rimborso del Premio imponibile, mediante versamento sul conto corrente intestato al Contraente, avverrà seconde le regole definite nell’Art. 1.3.c) – Estinzione anticipata totale o parziale e rimborso del premio non goduto.
Art. 1.4 - RICORSO TERZI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale predisposto a tale titolo, delle somm e indicate in polizza, a questo titolo, che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini del presente settore. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
a) il coniuge, il partner in caso di unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsi asi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera c);
c) i locatari / affittuari di fabbricati di proprietà del Contraente / Assicurato ceduti in locazione / affitto.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 c.c.
Art. 1.5 - RISCHIO LOCATIVO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Se il fabbricato è goduto in locazione dall’Assicurato, la Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 x.x. xxxxxxxx, secondo le condizioni che regolano l’assicurazione, dei danni diretti e materiali cagionati da evento garantito dal presente settore ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato.
Art. 1.6 - RICORSO LOCATARI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Se il fabbricato è goduto in locazione da Terzi, la Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato o di una sua porzione, risponde secondo la Sezione 1 - Incendio e fino alla concorrenza del massimale predisposto a tale titolo, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell’Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere.
Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i
documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 c.c.
Art. 1.7 - AC - ACQUA CONDOTTA (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento, esistenti nel fabbricato o porzione di fabbricato assicurato.
La Società non risponde:
a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio ed infiltrazioni di acqua piovana;
b) dei danni derivanti da traboccamento o rigurgito o rottura di fognature;
c) dei danni derivanti da gelo;
d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
e) dei danni alle merci che si trovano in locali interrati e/o seminterrati nonché a quelle poste a meno di 12 cm. dal suolo;
f) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impiant o che dei locali assicurati;
g) derivanti da “colpi d’ariete”.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di:
- Euro 150,00 se “dimora abituale”, oppure,
- Euro 300,00 se “dimora saltuaria” o “locata a Terzi”; in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a:
- Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo se “dimora abituale”, oppure,
- Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo se “dimora saltuaria” o “locata a Terzi”, salvo sia diversamente indicato in polizza (Limite indennizzo).
Art. 1.8 - RG - SPESE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE DEI DANNI DA ACQUA CONDOTTA (operante se richiamata nella scheda di polizza e solo se assicurati il Fabbricato e l’Acqua Condotta)
Qualora sia assicurato il Fabbricato, la Società risponde, in caso di danni arrecati dalla fuoriuscita di acqua dagli impianti idrici, igienico-sanitari o di riscaldamento indennizzabili ai sensi della garanzia AC - Acqua Condotta se richiamata in polizza ed operante, delle seguenti spese sostenute per:
- ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua;
- la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato assicurato, conseguenti al danno di cui al punto precedente.
Sono comprese le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei qual i la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino del fabbricato. Restano invece escluse le tubature interrate esterne al fabbricato.
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo previsto in polizza; in ne ssun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto previsto in polizza, per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1.9 - RE – SPESE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE DEI DANNI DA ACQUA CONDOTTA - ESTESO (operante se richiamata
nella scheda di polizza e solo se presente la copertura per Spese per la ricerca e la riparazione dei danni da acqua condotta)
A parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia RG, limitatamente alle ville si intendono comprese in garanzia anche le tubature interrate esterne al fabbricato; restano in ogni modo escluse le spese relative alla ricerca e riparazione degli impianti idrici per irrigazione.
Per tale garanzia si intende operante una franchigia per sinistro pari ad Euro 250,00. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1.10 - FE - FENOMENO ELETTRICO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti, macchine, motori, apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive, ad apparecchiature elettroniche in genere, assicurati alla Sezione I – Incendio, nell’ambito di quanto indicato nelle definizioni di “Fabbricato” e/o “Contenuto”.
Sono esclusi da questa garanzia i danni alle lampadine elettriche, impianti fotovoltaici di energia alternativa o solari, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte, nonché i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di revisione, nonché di danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
d) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 200,00; in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro e fermo il disposto dell'Art. 1.30, somma superiore all’importo, per sinistro e per anno assicurativo, espressamente indicato in polizza (limite di indennizzo).
Art. 1.11 - AT - EVENTI ATMOSFERICI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da eventi atmosferici, sotto forma di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosfer ici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non; sono altresì compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.
La società non risponde dei danni:
causati da:
a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
d) xxxx, neve;
e) cedimento o franamento del terreno, valanghe e slavine o spostamento d’aria da queste provocate, anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni da bagnamento diversi da quelli sopracitati;
causati a:
f) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
g) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, pannelli solari, impianti fotovoltaici, insegne od antenne e consimili installazioni esterne, impianti ed attrezzature sportive;
h) enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
i) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, tende o tendoni, e quanto in essi contenuto;
j) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
k) lastre di vetro o cristallo di ogni tipo, di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 250,00; in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro, somma superiore al 80% del valore assicurato.
Art. 1.12 - SN - SOVRACCARICO NEVE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sul tetto e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.
Sono esclusi i danni a:
a) fabbricati non conformi alle norme relative a sovraccarichi da neve vigenti al momento della costruzione o al momento della più recente ristrutturazione delle strutture del tetto (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche ed eventuali disposizioni locali);
b) lucernari, vetrate, serramenti in genere, pannelli solari, all'impermeabilizzazione a meno che il danno sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 500,00; in nessun caso la Società risarcirà, fermo il disposto dell’Art. 1.30, somma superiore al 50% di quella assicurata alle partite Fabbricato e/o Contenuto con il massimo di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1.13 - TER - TERREMOTO (operante se richiamata nella scheda di polizza e solo se capitale assicurato alla Sezione 1 - Incendio, in forma a Valore Intero)
A parziale deroga dell’Art 1.19 lettera h) – Esclusioni, la Società, fermo quanto disposto dall'Art. 1.30, risponde dei danni materiali e subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Esclusioni – Ai soli effetti della presente garanzia, a parziale deroga di quanto previsto in polizza, la Società non risponde dei danni:
• causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
• causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, alluvioni, allagamenti, da maremoto, maree e mareggiate;
• causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanz e siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
• da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
• indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale,
sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
• subiti dal Contenuto, in assenza di garanzia prevista anche per il Fabbricato, e comunque nel caso in cui il terremoto non produca danni al fabbricato stesso;
• subiti da abitazioni non a norma con le disposizioni di Xxxxx antisismiche al momento della costruzione e/o ristrutturazione del fabbricato;
• subiti da abitazioni possedute da associazioni, società, imprese, istituti, enti pubblici;
• subiti da abitazioni abusive;
• subiti da abitazioni dichiarate inagibili con Ordinanza dell’Autorità (al momento dell’emissione della polizza);
• da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche).
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
• le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
• il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata in polizza;
• in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore di quella indicata in polizza.
Art. 1.14 - ALL - INONDAZIONI, ALLUVIONI ed ALLAGAMENTI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art 1.19 lettera h) - Esclusioni, la Società, fermo quanto disposto dall'Art. 1.30, indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
Esclusioni – Ai soli effetti della presente garanzia, a parziale deroga di quanto previsto in polizza, la Società non risponde dei danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sulle cose assicurate;
c) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
e) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
f) a enti mobili all'aperto;
g) alle merci e/o contenuto posti in locali interrati o seminterrati;
h) alle merci e/o contenuto la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento. Agli effetti della presente estensione di garanzia:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto e del minimo indicati nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore di quanto indicato nella scheda di polizza.
Art. 1.15 - FR - FRANCHIGIA FRONTALE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Xxxxx ed invariati i casi in cui siano previste in polizza franchigie superiori, negli altri casi il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato
previa detrazione dell’importo, per singolo sinistro, espressamente indicato in polizza (franchigia).
Art. 1.16 - OP - AUMENTO LIMITE INDENNIZZO SINGOLO OGGETTO PREZIOSO (operante se richiamata nella scheda di polizza e solo se dimora abituale)
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1.21, l’assicurazione per i "preziosi" è prestata fino a concorrenza dell’importo, per sinistro e per anno assicurativo ed a Primo Rischio Assoluto, espressamente indicato in polizza (limite di indennizzo).
Art. 1.17 - DE - AUMENTO LIMITE INDENNIZZO DENARO (operante se richiamata nella scheda di polizza e solo se dimora abituale)
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1.21, l’assicurazione per il "denaro" è prestata fino a concorrenza dell’importo, per sinistro e per anno assicurativo ed a Primo Rischio Assoluto, espressamente indicato in polizza (limite di indennizzo).
Art. 1.18 - FPI - COPERTURA PLUS (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga degli Artt. 1.2.l), 1.2.m) ed 1.2.v), il limite di indennizzo per le garanzie - Acqua piovana - occlusione - rigurgito - Gelo ed - Atti vandalici e guasti cagionati dai ladri si intende elevato ad Euro 5.000,00 per ogni singola garanzia, intendendosi tale limite per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1.19 – ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
b) all'apparecchio od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
c) subiti da scorte domestiche e/o prodotti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ad
eccezione di quelli espressamente previsti in polizza;
d) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quelli espressamente previsti in polizza;
e) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo quelli determinati da azione del fulmine;
f) causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici, da qualunque ca usa originati, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g) da tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio, ad eccezione di quelli espressamente previsti in polizza;
h) verificatisi in occasione di movimenti tellurici, cedimenti o franamento del terreno, da alluvioni, inondazioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, maree;
i) causati direttamente o indirettamente da, occorsi tramite o conseguenti a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;
j) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
k) inerenti i rischi nucleari e - qualsiasi altro obbligo, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente ovvero risultanti o derivanti da reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, a prescindere da qualsiasi altra concausa di sinistro – concomitante o in altra sequenza;
l) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche) anche se a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere;
m) causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei componenti dei loro nuclei familiari e, se il Contraente è identificato come Persona Giuridica, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
n) causati da eventi atmosferici, uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d’aria, ad eccezione di quelli espressamente previsti in polizza;
o) a pannelli solari ed impianti fotovoltaici;
p) derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”, come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l’azione di un virus o malware.
Sono inoltre escluse tutte le forme di risarcimento o prestazione che possano esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, o degli USA, salvo che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili alla Compagnia.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 1.20 - BUONA FEDE E COLPA GRAVE
L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il risc hio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all'indennizzo dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo del Contraente o dell'Assicurato e con l'intesa che gli stessi avranno l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
La Società risponde inoltre dei danni di incendio, esplosione e scoppio, nonché delle altre garanzie previste dalla presente polizza determinati da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente se questi è una persona fisica, dei Soci a responsabilità illimitata e/o degli amministratori se l’Assicurato od il Contraente è una persona giuridica.
Art. 1.21 - LIMITI DI INDENNIZZO PER L’ASSICURAZIONE INCENDIO
a) L’assicurazione è prestata sugli enti di cui alla definizione “contenuto dimora abituale” con i seguenti limiti di indennizzo:
1) Euro 11.000,00 per singolo oggetto relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d’arte, oggetti
e servizi di argenteria, preziosi, valori (escluso denaro), raccolte e collezioni;
2) 10% della somma assicurata alla partita “Contenuto” per denaro, con il massimo di Euro 1.600,00.
b) L’assicurazione è prestata sugli enti di cui alla definizione “contenuto dimora saltuaria” con i seguenti limiti di indennizzo: Euro 1.000,00 per singolo oggetto relativamente a quadri, arazzi, sculture e simili, tappeti ed oggetti d’arte. Sono esclusi: denaro, valori, preziosi, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, raccolte e collezioni.
c) L’assicurazione è prestata sugli enti di cui alla definizione “contenuto dimora locata” con i seguenti limiti di indennizzo:
Euro 2.000,00 per singolo oggetto relativamente a mobilio ed arredamento in genere. Sono esclusi: quadri, arazzi,
sculture e simili, tappeti ed oggetti d’arte.
Art. 1.22 - VINCOLO (in caso di mutuo o finanziamento)
La suddetta polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell’ente vincolatario indicato in polizza (in seguito denominato Istituto), ipotecario e privilegiato in virtù di atto di finanziamento e pertanto la Società assicuratrice si obbliga a:
a) notificare tempestivamente l’avvenuto sinistro all’Istituto;
b) non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell’Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dall’Istituto di concerto con il Contraente;
c) pagare esclusivamente all’Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l’importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell’Istituto stesso; la quietanza che questo ultimo rilascerà per l’importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente;
d) notificare tempestivamente all’Istituto, a mezzo lettera raccomandata o P.E.C., l’eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l’assicurazione, nei soli confronti dell’Istituto e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata o P.E.C. sia stata consegnata dall’Ufficio Postale all’Istituto, fermo l’obbligo per quest’ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo; l’Istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell’intero premio dovuto;
e) notificare all’Istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione;
f) non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi dell’Art. 9.7 e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dell’applicazione dell’Art. 1898 c.c.
“La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle
condizioni proposte”.
Art. 1.23 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 c.c. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Xxxxx, i genitori e i figli dell'assicurato anche se non facenti parte del proprio nucleo familiare.
Art. 1.24 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di X.
Xxxxxx e limitatamente alla garanzia TER – Terremoto, l’assicurazione vale esclusivamente nel territorio dello Stato Italiano.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 1.25 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1911 c.c.;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 c.c.;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in par ticolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la procedura di ammortamento;
e) tenere a disposizione tanto le cose non rubate o salvate quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenut a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno; tenere inoltre a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diri tto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 c.c.
Art. 1.26 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
II Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose non rubate o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 1.27 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno può essere concordato dalle Parti direttamente oppure, di comune accordo tra di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al
Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx;
quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Tale procedura è facoltativa e resta salva la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
Art. 1.28 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento de l sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assi curato od il Contraente abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1.25;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 1.27;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, laddove previste.
I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna dell e Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azio ne od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 1.29 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno indennizzabile viene determinato in base al Valore a nuovo, ossia, in caso di Sinistro, fermi i limiti e le garanzie previsti in polizza:
• per il Fabbricato vengono liquidate le spese necessarie per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate;
• per il Contenuto vengono liquidate le spese per riparare, o se economicamente conveniente, rimpiazzare i beni distrutti o danneggiati con cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.
In entrambi i casi viene dedotto l’eventuale valore dei recuperi.
Sia per il Fabbricato che per il Contenuto le Somme Assicurate sono determinate in base alla forma di assicurazione prestata:
• a Valore intero: se, al momento del Sinistro, la Somma Assicurata risulta inferiore al valore stimato, il danno viene liquidato dalla Società applicando la proporzione tra la somma assicurata e l’effettivo valore dell’Abitazione assicurata;
• a Primo rischio assoluto: indipendentemente dal valore del bene al momento del Sinistro il danno viene liquidato sino alla concorrenza della Somma Assicurata senza applicazione della Regola proporzionale.
La determinazione del danno indennizzabile è inoltre effettuata secondo gli specifici seguenti criteri relativamente a:
a) alberi:
- in caso di morte o di lesione che ne compromettano irreversibilmente la stabilità, le spese necessarie per la sostituzione delle piante con altre della stessa specie, idonee al trapianto e di età non superiore ai cinque anni;
- in caso di lesioni che compromettano la stabilità e/o sicurezza per persone e cose, le spese per la sistemazione delle piante mediante specifici interventi di cura, potatura, sostegno.
b) beni anche parzialmente elettrici ed elettronici, eccetto quelli acquistati nuovi nei 24 mesi precedenti il Sinistro,
l’Indennizzo non può superare il triplo del valore che avevano al momento del Sinistro;
c) capi di vestiario e biancheria della casa eccetto quelli acquistati nuovi nei 24 mesi precedenti il Sinistro, Xxxxxxx speciali, Preziosi, oggetti fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all’effettivo valore al momento del Sinistro senza l’applicazione del criterio del Valore a nuovo;
d) documenti personali, le spese per il rifacimento;
e) raccolte e collezioni in caso vengano asportate o danneggiate parzialmente, verrà riconosciuto soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti;
f) xxxxxxx, insegne, lastre di vetro, cristallo, policarbonato, le spese sostenute per la sostituzione con altri nuovi (uguali o
equivalente per caratteristiche), compreso il costo del trasporto e dell’installazione;
g) valori
- per il denaro, le carte valori, i valori bollati si considera il valore nominale indicato sugli stessi;
- per i titoli di credito:
- la Società corrisponde l’Indennizzo solo dopo le loro eventuali scadenze;
- se è ammessa la procedura di ammortamento, l’ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute
dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento;
- per gli effetti cambiari l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione
cambiaria.
In ogni caso, per ogni Sinistro, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall’Art.
1914 c.c. per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto (valutando il deprezzamento correlato al
grado di vetustà, allo stato d’uso e di conservazione).
L’Indennizzo viene erogato inizialmente secondo il criterio del Valore allo stato d’uso; il versamento del supplemento d’indennità a nuovo, pari alla differenza tra la stima dell’Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d’uso, verrà corrisposto allorché l’Assicurato proceda nel termine di 18 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia al ripristino o alla ricostruzione del Fabbricato e/o al rimpiazzo del Contenuto, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento d’indennità a nuovo ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d’uso. In alternativa alla ricostruzione del Fabbricato, l’Assicurato potrà optare per l’acquisto di altra analoga abitazione, fermo restando che l’esborso a carico della Società per detto acquisto non potrà essere superiore al danno indennizzabile determinato secondo il criterio del Valore a nuovo.
Art. 1.30 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 1.31 - ANTICIPO INDENNIZZI
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso, non vi siano impedimenti contrattuali quali ad esempio vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 15.000,00. L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.
Art. 1.32 - TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
Art. 1.33 - RACCOLTE E COLLEZIONI
Qualora una raccolta o collezione venga distrutta, danneggiata o sottratta solo parzialmente, la Società indennizzerà unicamente il valore dei singoli pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle singole parti.
Art. 1.34 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 1.35 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE
In caso di trasloco delle cose assicurate l’assicurazione è operante, sia nell’ubicazione indicata in polizza che nella nuova , per i dieci giorni successivi alla comunicazione. In base a quanto sopra e per l’efficacia della garanzia, il Contraente o l’Assicurato si impegna a darne avviso scritto alla Società prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l’assicura zione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di emissione e perfezionamento di appendice di trasloco, salve le disposizioni dell’Art. 9.4, se il trasloco comporta aggravamento di rischio.
Art. 1.36 - OPERAZIONI PERITALI
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal s inistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Art. 1.37 - ASSICURAZIONE PARZIALE (Non valido per la forma a primo rischio assoluto)
Se dalle stime fatte risulta che il valore delle cose assicurate eccedeva al momento del sinistro di oltre il 20% la relativa somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al moment o del sinistro (Art. 1907 c.c.).
Art. 1.38 – CLAUSOLA IN NOME E PER CONTO
La presente polizza assicura il fabbricato in nome proprio e nell’interesse del proprietario del fabbricato; in questo caso le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
Inoltre, se il fabbricato assicurato è goduto in locazione dall’Assicurato, la Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 c.c. risponde, secondo le condizioni che regolano l’assicurazione, dei danni diretti e materiali cagionati da evento garantito dalla Sezione 1, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato.
In ogni caso la Società non indennizzerà, per effetto della presente condizione e della copertura Rischio Locativo, somma assicurata superiore a quella indicata alla partita Fabbricato cui si riferiscono entrambe.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il coniuge proprietario o comproprietario e/o per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato
Art. 1.39 – SERVIZIO DI EMERGENZA
Premesso che:
• la rilevazione, la determinazione, l’entità e le cause all’origine del Sinistro rimangono di esclusiva competenza del Perito
nominato dalla Società in base alle condizioni di Polizza;
• esiste una convenzione tra la Società Amissima Assicurazioni Spa in seguito chiamata “Società” e la Società Benpower Srl, in seguito chiamata “Benpower”, specializzata nella limitazione ed eliminazione del danno materiale attraverso la realizzazione di piani di pronto intervento, attività di risanamento, salvataggio, ripristino e bonifica dei beni danneggiati;
in caso di Sinistro al Fabbricato e/o al Contenuto, l’Assicurato ha facoltà di richiedere direttamente l’intervento di Benpower, che si impegna a prendere contatto con l’Assicurato entro 4 ore dal ricevimento della chiamata e ad intervenire entro 12 (dodici) ore dal ricevimento della chiamata, al fine di svolgere le attività di limitazione del danno e messa in sicurezza in seguito a:
a. Incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumo, gas e vapori,
b. Xxxxxxxxxxx di acqua condotta con conseguenti bagnamenti
c. Eventi naturali
d. Atti vandalici e dolosi
e. Deterioramento di merci in refrigerazione
Benpower non interverrà, invece, in occasione di Sinistri di Responsabilità Civile con danni a persone e/o cose.
Le spese relative allo svolgimento delle attività sopra indicate sono a carico della Società se il sinistro risulta indennizzabile a termini di polizza secondo quanto stabilito dall’Art. 1914 c.c. (obbligo di salvataggio); viceversa, dette spese saranno interamente a carico dell’Assicurato.
In ogni caso è facoltà dell’Assicurato concordare direttamente con Benpower eventuali ulteriori interventi i cui costi restano a carico
dell’Assicurato stesso.
Benpower si impegna ad effettuare gli interventi di propria competenza senza alterare lo stato dei luoghi o, in ogni caso, preservando gli elementi e le tracce utili per verificare, da parte della Società, le effettive cause del Sinistro.
In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato, fermi gli obblighi a lui derivanti in base alle condizioni contrattuali in merito alle modalità di denuncia di Xxxxxxxx, può contattare direttamente Benpower al numero verde 800-328960 in funzione 24 ore su 24 inclusi i festivi.
Benpower si impegna a dare comunicazione alla Società della richiesta di intervento ricevuta e delle conseguenti azioni effettuate di limitazione del danno e messa in sicurezza, al termine dei quali si relazionerà con il perito della Società incaricato per il Sinistro, per concordare un sopralluogo unitamente all’intermediario al quale è affidata la gestione del Contratto. In occasione di detto sopralluogo ed unicamente con l’accordo del perito verranno definiti eventuali ulteriori interventi di bonifica e ripristino dei beni colpiti.
Per poter avviare l’intervento di bonifica e ripristino l’Assicurato dovrà sottoscrivere il modulo di incarico che verrà fornito da
Benpower.
Al termine dell’intervento Benpower farà sottoscrivere all’Assicurato il verbale di fine lavori attestante l’esecuzione delle opere. La Società si impegna a dare comunicazione a Benpower delle polizze che hanno attivato il servizio di emergenza, al fine di permettere la presentazione del servizio medesimo e dell’invio del kit di pronto intervento.
La Società non risponde dell’operato di Benpower né di quello di sub fornitori che Benpower dovesse incaricare.
La Società ha facoltà di recedere dal presente servizio al termine di ciascun periodo di assicurazione dandone comunicazione al Contraente/Assicurato con un preavviso di 30 (trenta) giorni.
Art. 1.40 – PRIVACY
Ad integrazione dell’informativa fornita all’Assicurato ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, la Società informa che, al solo scopo di fornire i servizi sopra indicati, comunica alcuni dati personali e di polizza a Benpower, che agisce in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ai fini dell’esecuzione del contratto di assicurazione, inoltre, la Società viene informata da Benpower in merito agli interventi da questa resi all’Assicurato avvalendosi, quindi, dei dati raccolti da Benpower in caso di intervento.
Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Incendio - Sviluppo di fumi - gas - vapori | 1.2.a) | === | Euro 300,00 |
Incendio - Rimpiazzo combustibili | 1.2.b) | Euro 1.600,00 | === |
Incendio - Spese di demolizione e sgombero | 1.2.c) | 10% della somma assicurata Fabbricato e Contenuto | === |
Incendio - Rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto | 1.2.d) | 10% della somma assicurata Contenuto | === |
Incendio - Spese di rifacimento documenti | 1.2.e) | 10% della somma assicurata Contenuto con massimo Euro 1.600,00 | === |
Incendio - Spese di riprogettazione del fabbricato | 1.2.f) | 5% dell’indennizzo per danni materiali al fabbricato | === |
Incendio - Mobilio ed arredamento presso terzi | 1.2.g) | 5% della somma assicurata Contenuto | === |
Incendio - Mobilio ed arredamento all'aperto | 1.2.h) | 5% della somma assicurata Contenuto | === |
Incendio - Contenuto in locali di villeggiatura | 1.2.i) | 10% della somma assicurata Contenuto con massimo Euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | Euro 200,00 |
Incendio - Acqua piovana – occlusione – rigurgito | 1.2.l) | Euro 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | Euro 250,00 per sinistro |
Incendio - Gelo | 1.2.m) | Euro 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | Euro 250,00 per sinistro |
Incendio - Dispersione gas | 1.2.n) | Euro 3.500,00 per sinistro ed anno assicurativo | Euro 200,00 per sinistro |
Incendio - Grandine su fragili | 1.2.o) | 10% del valore assicurato con massimo di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | Euro 250,00 per sinistro |
Incendio - Eventi socio-politici – atti vandalici | 1.2.p) | 80% del valore assicurato per sinistro; Euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo per imbrattamenti e deturpazione | Euro 250,00 per sinistro; Euro 150,00 per sinistro per imbrattamenti e deturpazione |
Incendio - Merci in refrigerazione | 1.2.q) | Euro 500,00 per sinistro ed anno assicurativo | Euro 50,00 per sinistro |
Incendio - Oneri di urbanizzazione | 1.2.r) | 5% dell’indennizzo per danni materiali al Fabbricato | === |
Incendio - Spese di pernottamento | 1.2.s) | Euro 50,00 giornaliere per persona con massimo Euro 5.000,00 annue per nucleo familiare | === |
Incendio - Perdita canone di locazione | 1.2.t) | Durata massima 1 anno Euro 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | Euro 1.000,00 |
Incendio - Furto di fissi ed infissi | 1.2.u) | Euro 2.000,00 per sinistro e periodo assicurativo | === |
Incendio - Atti vandalici e guasti cagionati dai ladri | 1.2.v) | Euro 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo Euro 500,00 per sinistro ed anno assicurativo per guasti cagionati dai ladri a fissi e infissi posti a protezione, accesso e aperture dei locali assicurati | === |
Incendio – Spese peritali | 1.2.z) | 5% l’ammontare dell’indennizzo liquidato con massimo Euro 2.000,00 | === |
Ricorso terzi | 1.4 | Il massimale di polizza; 10% del massimale di polizza per danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell’utilizzo di beni. | === |
AC – Acqua condotta | 1.7 | Euro 50.000,00 per dimora abituale; Euro 10.000,00 per dimora saltuaria o locata a terzi. | Euro 150 per dimora abituale; Euro 300,00 per dimora saltuaria o locata a terzi |
RG – Spese per la ricerca e la riparazione dei danni da acqua condotta | 1.8 | La somma indicata in polizza | La somma indicata in polizza |
RE – Spese per la ricerca e la riparazione dei danni da acqua condotta – esteso | 1.9 | Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Euro 250,00 per sinistro |
FE – Fenomeno elettrico | 1.10 | La somma indicata in polizza | Euro 200,00 per sinistro |
AT – Eventi atmosferici | 1.11 | 80% del valore assicurato per sinistro | Euro 250,00 per sinistro |
SN – Sovraccarico neve | 1.12 | 50% del valore assicurato con il massimo di Euro 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | Euro 500,00 per sinistro |
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
TER – Terremoto | 1.13 | La somma indicata in polizza | La somma indicata in polizza |
ALL – Inondazioni – Alluvioni – Allagamenti | 1.14 | La somma indicata in polizza | La somma indicata in polizza |
FR - Franchigia frontale | 1.15 | === | Euro 200,00 o Euro 500,00 |
OP - Aumento limite di indennizzo singolo oggetto prezioso | 1.16 | La somma indicata in polizza | === |
DE - Aumento limite di indennizzo denaro | 1.17 | La somma indicata in polizza | === |
FPI – Copertura PLUS | 1.18 | Euro 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | === |
Limiti di indennizzo per l’assicurazione Incendio | 1.21 | Per dimora abituale: • Euro 11.000,00 per singolo oggetto per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria, preziosi, valori, raccolte e collezioni; • 10% della somma assicurata contenuto con massimo di Euro 1.600,00 per denaro. Per dimora saltuaria: • Euro 1.000,00 per singolo oggetto per quadri, arazzi, sculture e simili, tappeti ed oggetti d’arte. Per dimora locata: • Euro 2.000,00 per singolo oggetto per mobilio ed arredamento in genere. | === |
Anticipo indennizzi | 1.31 | Per indennizzo presumibile non inferiore ad Euro 15.000,00, acconto pari al 50% dell’importo minimo con massimo Euro 50.000,00 | === |
SEZIONE 2 – FURTO
La presente Sezione non è operante nel caso di Dimore locate a Terzi
Che cosa posso assicurare
Art. 2.1 - COSE ASSICURABILI
Con le garanzie previste in questa Sezione può essere assicurato il contenuto ubicato nell’abitazione indicata in polizza.
Per le cose assicurate è necessario indicare nella scheda di polizza l’indirizzo di ubicazione.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 2.2 - FURTO, RAPINA, ESTORSIONE
La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata predisposta a tale titolo, i danni materiali e diretti derivanti dal furto dei beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso;
2) uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
3) furto commesso con uso di chiave autentica sottratta in modo fraudolento a chi la detiene, sempreché la sottrazione sia stata denunciata come previsto all'Art. 2.17 - lettera c) e la serratura venga sostituita appena l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Sono parificati ai danni da furto i guasti causati ai beni assicurati per commettere il furto o tentare di commetterlo.
L'assicurazione comprende inoltre la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei loca li contenenti le cose assicurate quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
L'assicurazione comprende inoltre l'estorsione dei beni assicurati sia per violenza o minaccia diretta verso l'Assicurato, i suoi familiari e i suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali indicati in polizza.
Art. 2.2.a) - FURTO COMMESSO DA COLLABORATORI DOMESTICI DIPENDENTI
L'assicurazione comprende inoltre il furto commesso dai collaboratori domestici dipendenti al di fuori delle ore di lavoro quando si verifichino le seguenti circostanze: il furto sia commesso dai collaboratori che non siano incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono, nonché appropriazione indebita ovvero il furto commesso da collaboratori in genere , purché il furto sia avvenuto e denunciato durante il periodo di validità della polizza.
Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, sino ad un massimo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 2.2.b) - XXXXX, RAPINA O ESTORSIONE IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIO-POLITICI
L'assicurazione comprende inoltre il furto, la rapina e l'estorsione anche in occasione di sciopero, tumulto popolare, sommossa, con esclusione degli atti di terrorismo o di sabotaggio, con l'applicazione di una franchigia di Euro 200,00 per sinistro. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 50% di quella assicurata con il massimo di Euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 2.2.c) - MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE NELLE MINORI DIPENDENZE
L'assicurazione, fermo quanto disposto dall'Art. 2.22, comprende inoltre il furto, la rapina e l'estorsione di mobili, arredamento e attrezzatura, posti nelle minori ed esclusive dipendenze della dimora assicurata non direttamente comunicanti con la stessa, anche in altri fabbricati, purché gli stessi siano posti nell'area recintata di pertinenza del fabbricato contenente i beni oggetto dell'assicurazione, sino alla concorrenza di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 2.2.d) - CONTENUTO PRESSO TERZI
L'assicurazione, fermo quanto disposto dall'Art. 2.22, comprende inoltre, furto, rapina od estorsione, guasti e atti vandalici a mobili, arredamento, attrezzatura e vestiario, quando si trovino temporaneamente presso terzi per riparazione e/o manutenzione, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata con il limite di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni, stipulate con altre Società, sulle stesse cose per uno o degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
Art. 2.2.e) - SPESE DUPLICAZIONE DOCUMENTI
L'assicurazione comprende inoltre, fermo quanto disposto dall'Art. 2.22, le spese per duplicazione di documenti personali sottratti all’Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare e con lui conviventi, nel corso di furto, rapina, estorsion e o scippo, sino alla concorrenza di Euro 600,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 2.2.f) - PERDITA O SOTTRAZIONE CHIAVI
L'assicurazione comprende inoltre, fermo quanto disposto dall'Art. 2.22, le spese sostenute, a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi dell’abitazione, per sostituzione delle serrature delle porte di ingresso con altre dello stesso tipo e caratteristiche, comprese le spese per rientrare nei locali. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento i n cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia all’Autorità.
La garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 260,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 2.2.g) - SPESE DI CURA
L’assicurazione comprende inoltre, fermo quanto disposto dall’Art. 2.22, le spese sostenute per trasporto e ricovero in ospedale o clinica, comprese le rette di degenza, le spese ambulatoriali, gli onorari medici, le radiografie, le ingessature e le prim e medicazioni, a seguito di rapina, scippo o estorsione, il tutto sino alla concorrenza di Euro 600,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 2.2.h) - CUSTODIA PELLICCE E VESTIARIO
L’assicurazione comprende inoltre, fermo quanto disposto dall’Art. 2.22, la rapina o estorsione di pellicce e vestiario in temporaneo deposito presso appositi servizi di custodia di ristoranti o di teatri a condizione che vi sia stata rapina o esto rsione nei confronti del personale addetto. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata col massimo di Euro 1.600,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 2.2.i) - CASSETTE DI SICUREZZA
L’assicurazione comprende inoltre, fermo quanto disposto dall’Art. 2.22, il furto, rapina od estorsione di preziosi e/o valori, posti in cassette di sicurezza racchiuse in camera corazzata presso istituti di credito.
La garanzia è prestata sino al doppio della somma prevista al punto a) 3) nell’Art. 2 .13 – Limiti di indennizzo per l’Assicurazione Furto, per tali enti ed è in eccedenza a quanto garantito dell’istituto di credito o dal suo assicuratore.
Art. 2.2.l) - COSE IN LOCALI DI VILLEGGIATURA (valida solo se assicurata la dimora abituale)
L’assicurazione comprende inoltre, fermo quanto disposto dall’Art. 2.22, il furto, rapina od estorsione degli enti assicurati quando portati dall’Assicurato o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, nell’ambito del territorio italiano, limitatamente al periodo di loro permanenza in luogo e alla condizione che detti locali non costituiscano la loro dimora saltuaria. La copertura si intende operante per dimore temporaneamente prese in affitto per vacanza.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, fermi i limiti previsti all’Art. 2.13 lett. a) – Limiti di
indennizzo per l’Assicurazione Furto.
Art. 2.2.m) - TRUFFA TRA LE MURA DOMESTICHE
L’assicurazione comprende inoltre, fermo quanto disposto dall’Art. 2.22, la truffa tra le mura domestiche, nei confronti dell’Assicurato/Contraente o di ogni persona che convive con lui in modo continuativo, fino al raggiungimento di Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
La garanzia opera a condizione che:
- la sottrazione di denaro sia contestuale all’esecuzione dell’artificio o del raggiro;
- non comporti l’acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali;
- il truffato sia minorenne o abbia compiuto 65 anni oppure sia diversamente abile.
Art. 2.2.n) - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI
L’assicurazione comprende inoltre i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed ap erture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza dell’importo di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 2.2.o) - ATTI VANDALICI DEI LADRI
L’assicurazione comprende inoltre i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli a utori del furto o della rapina consumati o tentati, fino a concorrenza dell’importo di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 2.2.p) – SPESE PERITALI
La Società risponde delle spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 2.19 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito.
Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 2.000,00.
Art. 2.3 - SOMMA INTEGRATIVA PER PREZIOSI E VALORI (operante se richiamata nella scheda di polizza e valida solo per dimore abituali)
Per preziosi e valori, ovunque riposti all’interno dell’abitazione assicurata ed in locali con essa direttamente comunicanti (esclusi ripostigli e/o dipendenze non comunicanti), è predisposta una ulteriore somma assicurata, indicata nella scheda di polizza e d a Primo Rischio Assoluto, ad integrazione di quanto previsto all’Art. 2.13 – Limiti di indennizzo per l’assicurazione furto – lettera
a) – punti 2 e 3.
Art. 2.4 - SOMMA INTEGRATIVA PER PREZIOSI E VALORI IN CASSAFORTE (operante se richiamata nella scheda di polizza e valida solo per dimore abituali)
Per preziosi e valori, riposti in armadi forti e casseforti (mezzi di custodia) posti all’interno dell’abitazione assicurata ed in locali con essa direttamente comunicanti (esclusi ripostigli e/o dipendenze non comunicanti), è predisposta una ult eriore somma assicurata, indicata nella scheda di polizza ed a Primo Rischio Assoluto, ad integrazione di quanto previsto all’Art. 2.13 – Limiti di indennizzo per l’assicurazione furto – lettera a) – punti 2 e 3.
Questa garanzia è valida ed operante soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi indicati all’Art. 2.2, abbia violato tali mezzi di custodia con rottura o scasso.
Art. 2.5 – RAPINA, SCIPPO E FURTO ALL’ESTERNO DELL’ABITAZIONE (operante se richiamata nella scheda di polizza e valida solo per dimore abituali)
L’assicurazione comprende inoltre, fermo quanto disposto dall’Art. 2.22, rapina, scippo o furto di capi di vestiario, oggetti personali, preziosi, gioielli, oggetti d’oro, denaro e valuta portati all’esterno dell’abitazione ed indossati dall’Assicurat o o dai componenti il nucleo familiare e con lui conviventi.
La garanzia è valida nel territorio di tutti i Paesi Europei ed è prestata sino alla concorrenza di una somma assicurata non superiore a quanto indicato in polizza ed a Primo Rischio Assoluto, per sinistro e per anno assicurativo.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 150,00.
L’Assicurazione non vale:
a) per le persone di età inferiore a 14 anni se non accompagnate, al momento dell’evento dannoso, da altra persona di età
superiore a 14 anni facente parte del nucleo familiare assicurato;
b) per preziosi, gioielli, oggetti d’oro, denaro, valuta o altre cose che attengano ad attività professionali esercitate per con to proprio o di terzi dalla persona.
Art. 2.6 – ASO – AUMENTO LIMITE INDENNIZZO SINGOLO OGGETTO (operante se richiamata nella scheda di polizza e valida solo per dimore abituali)
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 2.13 lettera a), l’assicurazione, è prestata sugli enti di cui alla definizione “contenuto dimora abituale”, con i seguenti limiti:
1. 50% della somma assicurata per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d’arte (esclusi preziosi) oggetti e servizi di argenteria, con il massimo di Euro 11.000,00 per singolo oggetto;
2. 40% della somma assicurata per preziosi, valori (escluso denaro) raccolte e collezioni con il massimo di Euro 13.000,00;
3. 10% della somma assicurata per denaro, con il massimo di Euro 2.500,00;
4. 10% della somma assicurata per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione, con il massimo di Euro 1.000,00 per singolo oggetto.
Art. 2.7 – IAA – IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO ACUSTICO LUMINOSO (operante se richiamata nella scheda di polizza) L’assicurazione è prestata alle condizioni, essenziali per l’efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto con segnalatore acustico luminoso e che lo stesso venga messo in funzione ogni qualvolta non vi sia presenza di persone nei locali. In caso di mancato funzionamento dell’impianto, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 30%.
Art. 2.8 – FPF – COPERTURA PLUS (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 2.2, il limite di indennizzo per le garanzie - Guasti cagionati dai ladri ed - Atti vandalici dei ladri si intende elevato ad Euro 5.000,00 per ogni singola garanzia, intendendosi tale limite per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 2.9 – ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, trombe d’aria, xxxxxxx ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
c) causati o agevolati con dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei componenti dei loro nuclei familiari e, se il Contraente è identificato come Persona Giuridica, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
− da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali co n questi comunicanti;
− da persone, del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
− a incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
− da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni e scoppi provocati dall’autore del sinistro;
f) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; relativamente ai preziosi e valori l’esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno, salvo quanto previsto dalla Condizione per le “dimore saltuarie”;
g) verificatisi in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, cedimenti o franamento del terreno, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
h) verificatisi in occasione di guerra anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione (con o senza confisca), ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) sequestro e requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;
i) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
j) i rischi di energia nucleare ed ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa – di qualsiasi natura – causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
k) causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
l) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quelli espressamente previsti in polizza;
m) verificati mediante l’introduzione attraverso aperture non conformi come definito nell’Art. 2.10;
n) a pannelli solari ed impianti fotovoltaici.
Sono inoltre escluse tutte le forme di risarcimento o prestazione che possano esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, o degli USA, salvo che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili alla Compagnia.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 2.10 – MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno situa ta in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall‘esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucch etti od altri congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. Quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm. Quadrati. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati.
La Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 20% qualora:
1) risulti la presenza di uno o più mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto sopra indicato e se l’introduzione sia avvenuta mediante forzatura, manomissione, rottura o scasso di tali mezzi di protezione;
2) l’intrusione sia avvenuta mediante l’uso di impalcature temporanee non allarmate o con allarme non funzionante, installate a
ridosso della dimora in data successiva a quella di effetto della copertura, per lavori di manutenzione.
Qualora invece:
1) risulti la presenza di uno o più mezzi di protezione e chiusura non conformi, ma l’introduzione sia avvenuta mediante forzatura, manomissione, rottura o scasso di mezzi di protezione e chiusura conformi alle disposizioni di cui sopra;
2) l’intrusione sia avvenuta mediante l’uso di impalcature temporanee allarmate e con allarme funzionante, installate a ridosso
della dimora in data successiva a quella di effetto della copertura, per lavori di manutenzione;
la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza.
Qualora l’introduzione sia avvenuta senza forzatura, manomissione, rottura o scasso ma vi sia l’accertata presenza di persone di età superiore ai 12 anni all’interno dell’abitazione, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso sempre che l’apertura sia situata a non meno di 4 mt. Di altezza.
Art. 2.11 – RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO ED EVENTUALE REINTEGRO
In caso di sinistro le somme assicurate ed i limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termi ne del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile a termini di polizza, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente rimborso del premio.
Su richiesta del Contraente e su esplicito consenso della Società la somma ed i limiti potranno essere reintegrati negli importi originari, in tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell ’Art. 9.7 – Facoltà di recesso.
Art. 2.12 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l ’Assicurato
rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall ’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Art. 2.13 – LIMITI DI INDENNIZZO PER L’ASSICURAZIONE FURTO
a) L’assicurazione è prestata sugli enti di cui alla definizione “contenuto dimora abituale”, con i seguenti limiti:
1. 50% della somma assicurata per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d’arte (esclusi preziosi) oggetti e servizi di argenteria, con il massimo di Euro 8.000,00 per singolo oggetto;
2. 40% della somma assicurata per preziosi, valori (escluso denaro) raccolte e collezioni con il massimo di Euro 11.000,00;
3. 10% della somma assicurata per denaro, con il massimo di Euro 1.600,00;
4. 10% della somma assicurata per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione, con il massimo di Euro 600,00 per singolo oggetto.
b) L’assicurazione è prestata sugli enti di cui alla definizione “contenuto dimora saltuaria”, e ferme le esclusioni previste in tale definizione, con i seguenti limiti:
1. 50% della somma assicurata per tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d’arte, col massimo di Euro 1.000,00 per singolo oggetto;
2. 10% della somma assicurata per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione, con il massimo di Euro 300,00 per singolo oggetto.
Sono esclusi: valori, denaro, preziosi, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni.
Art. 2.14 – DIMORA ABITUALE (sospensione dell’assicurazione per i locali disabitati)
A maggior precisazione di quanto previsto all’Art. 2.9 lettera f), se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45
giorni consecutivi disabitati, l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno.
Per preziosi e valori la sospensione decorre dalle 24 del quindicesimo giorno.
Art. 2.15 – DIMORA SALTUARIA
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2.9 lettera f) la garanzia assicurativa vale comunque qualunque sia la durata della disabitazione.
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2.13 – lettera b), limitatamente al periodo di abitazione della dimora saltuaria da parte dell’Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, la garanzia furto vale anche per valori, preziosi, raccolte e collez ioni fino al 10% della somma assicurata per il furto con il massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
In caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.
Art. 2.16 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di X. Xxxxxx.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 2.17 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1911 c.c.;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese – la procedura di ammortamento;
e) tenere a disposizione tanto le cose non rubate o salvate quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenut a
liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere inoltre a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
Art. 2.18 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
II Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose non rubate o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del sinistro, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 2.19 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno può essere concordato dalle Parti direttamente oppure, di comune accordo tra di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Tale procedura è facoltativa e resta salva la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
Art. 2.20 – MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 2.17;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 2.19;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, laddove previste.
I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna dell e Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azio ne od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altr i Xxxxxx nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 2.21 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita prevista dal Settore di garanzia interessato dal sinistro, l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate, distrutte o rubate – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.
Art. 2.22 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 2.23 – ANTICIPO INDENNIZZI
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari ai 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso, non vi siano impedimenti contrattuali quali ad esempio vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 1.000,00. L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.
Art. 2.24 – TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 2.25 – RACCOLTE E COLLEZIONI
Qualora una raccolta o collezione venga distrutta, danneggiata o sottratta solo parzialmente, la Società indennizzerà unicamente il valore dei singoli pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle singole parti.
Art. 2.26 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 2.27 – TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE
In caso di trasloco delle cose assicurate l’assicurazione è operante, sia nell’ubicazione indicata in polizza che nella nuova , per i dieci giorni successivi alla comunicazione. In base a quanto sopra e per l’efficacia della garanzia, il Contraente o l’Assicurato si impegna a darne avviso scritto alla Società prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l’assicura zione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di emissione e perfezionamento di appendice di trasloco, salve le disposizioni dell’Art. 9.4, se il trasloco comporta aggravamento di rischio.
Art. 2.28 – OPERAZIONI PERITALI
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal s inistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Art. 2.29 – ASSICURAZIONE PARZIALE (Non valido per la forma a primo rischio assoluto)
Se dalle stime fatte risulta che il valore delle cose assicurate eccedeva al momento del sinistro di oltre il 20% la relativa somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al moment o del sinistro (Art. 1907 c.c.).
Art. 2.30 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta e le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza stessa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il coniuge proprietario o comproprietario e/o per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei xxxx xxxx dell’interesse assicurato.
Art. 2.31 – DIRITTO DI SURROGAZIONE
Fermo il disposto dell’Art. 1916 c.c. l’Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell’indennizzo.
Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Furto commesso da collaboratori domestici dipendenti | 2.2 a) | 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.500,00 per sinistro ed anno assicurativo | === |
Xxxxx, rapina o estorsione in occasione di eventi socio-politici | 2.2 b) | 50% della somma assicurata con il massimo di Euro 15.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | Euro 200,00 per sinistro |
Mobili, arredi ed attrezzature nelle minori dipendenze | 2.2 c) | Euro 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | === |
Contenuto presso terzi | 2.2 d) | 5% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | === |
Spese duplicazione documenti | 2.2 e) | Euro 600,00 per sinistro ed anno assicurativo | === |
Perdita o sottrazione chiavi | 2.2 f) | Euro 260,00 per sinistro ed anno assicurativo | === |
Spese di cura | 2.2 g) | Euro 600,00 per sinistro ed anno assicurativo | === |
Custodia pellicce e vestiario | 2.2 h) | 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.600,00 per sinistro ed anno assicurativo | === |
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Cassette di sicurezza | 2.2 i) | Il doppio di quanto previsto nei Limiti di indennizzo per l’assicurazione furto | === |
Cose in locali di villeggiatura | 2.2 l) | 10% della somma assicurata | === |
Truffa tra le mura domestiche | 2.2 m) | Euro 500,00 per sinistro ed anno assicurativo | === |
Guasti cagionati dai ladri | 2.2 n) | Euro 2.000,00 oppure Euro 4.000,00 | === |
Atti vandalici dei ladri | 2.2 o) | Euro 2.000,00 oppure Euro 4.000,00 | === |
Furto – Spese peritali | 2.2.p) | 5% l’ammontare dell’indennizzo liquidato con massimo Euro 2.000,00 | === |
Somma integrativa per preziosi e valori | 2.3 | La somma indicata in polizza | === |
Somma integrativa per preziosi e valori in cassaforte | 2.4 | La somma indicata in polizza | === |
Rapina, scippo e furto all’esterno dell’abitazione | 2.5 | La somma indicata in polizza | Euro 150,00 |
ASO – Aumento limite di indennizzo singolo oggetto | 2.6 | • 50% della somma assicurata con massimo di Euro 11.000,00 per singolo oggetto per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria; • 40% della somma assicurata con massimo di Euro 13.000,00 per singolo oggetto per preziosi, valori, raccolte e collezioni; • 10% della somma assicurata con massimo di Euro 2.500,00 per singolo oggetto per denaro; • 10% della somma assicurata con massimo di Euro 1.000,00 per singolo oggetto per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali ripostiglio. | === |
IAA – Impianto di allarme antifurto acustico luminoso | 2.7 | === | Scoperto 30% se non funzionante |
FPF – Copertura PLUS | 2.8 | Euro 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | === |
Limiti di indennizzo per l’assicurazione Furto | 2.13 | Per dimora abituale: • 50% della somma assicurata con massimo Euro 8.000,00 per singolo oggetto per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d’arte, oggetti, servizi argenteria; • 40% della somma assicurata con massimo di Euro 11.000,00 per singolo oggetto per preziosi, valori, raccolte e collezioni; • 10% della somma assicurata con massimo Euro 1.600,00 per singolo oggetto per denaro; • 10% della somma assicurata con massimo Euro 600,00 per singolo oggetto per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi, dotazioni comuni nei locali ripostiglio. Per dimora saltuaria: • 50% della somma assicurata con massimo di Euro 1.000,00 per singolo oggetto per tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d’arte; • 10% della somma assicurata con massimo di Euro 300,00 per singolo oggetto per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi, dotazioni comuni nei ripostigli. | === |
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Dimora saltuaria | 2.15 | 10% della somma assicurata con massimo di Euro 1.000,00 per singolo oggetto per preziosi, valori, raccolte e collezioni | Scoperto 20% |
Anticipo indennizzi | 2.23 | Per indennizzo presumibile non inferiore ad Euro 1.000,00, acconto pari al 50% dell’importo minimo | === |
SEZIONE 3 - CRISTALLI
valida solo in abbinamento alle garanzie previste dalla Sezione 1 e/o dalla Sezione 2 solo per “dimore abituali” o “dimore saltuarie”, escluse “dimore locate” a Terzi
Che cosa posso assicurare
Art. 3.1 - COSE ASSICURABILI
Con le garanzie previste in questa Sezione posso essere assicurate lastre e cristalli dell’abitazione assicurata.
Per le cose assicurate è necessario indicare nella scheda di polizza l’indirizzo di ubicazione.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 3.2 - CRISTALLI
La Società indennizza i danni materiali e diretti per la sostituzione, comprese le spese di trasporto ed installazione, dovut a a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, di tutte le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, nonché degli sp ecchi stabilmente fissati ai muri o facenti parte integrante dei mobili, con esclusione di quelli portatili, che si trovano nei locali occupati dall’Assicurato, sempreché gli stessi, alla data di entrata in vigore della presente polizza, siano integri ed ese nti da difetti.
Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza, salv o le cavillature subite da lastre antisfondamento.
Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà.
In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al la Sezione 1 – Incendio e Sezione 2 – Furto, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalle suddette garanzie.
Agli effetti della presente garanzia:
− il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 100,00;
− in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato in polizza per sinistro e per anno assicurativo, con limite per singola lastra somma superiore a Euro 1.000,00.
L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c.
Art. 3.3 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimenti del terreno o assestamenti del fabbricato, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, restauro dei locali e/o del fabbricato di cui gli stessi sono parte, operazioni di trasloco, rimozioni del mobilio o degli infissi o delle lastre, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, svolti nei locali dove esistono le lastre garantite;
b) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, deficiente manutenzione;
c) causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei componenti dei loro nuclei familiari e, se il Contraente è identificato come Persona Giuridica, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
Sono inoltre escluse tutte le forme di risarcimento o prestazione che possano esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, o degli USA, salvo che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili alla Compagnia.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 3.4 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l'Assicurato n on eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.
Art. 3.5 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di X. Xxxxxx.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 3.6 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:
g) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1911 c.c.;
h) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 c.c.;
i) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in par ticolare:
il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione d eve essere trasmessa alla Società;
j) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la procedura di ammortamento;
k) tenere a disposizione tanto le cose non rubate o salvate quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenut a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
l) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno; tenere inoltre a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell' Art. 1915 c.c.
Art. 3.7 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
II Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose non rubate o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 3.8 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno può essere concordato dalle Parti direttamente oppure, di comune accordo tra di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Xxxxxxx Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni pe ritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Tale procedura è facoltativa e resta salva la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
Art. 3.9 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento de l sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 3.6;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 3.6;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, laddove previste.
I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna dell e Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azio ne od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altr i Xxxxxx nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 3.10 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 3.11 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 3.12 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE
In caso di trasloco delle cose assicurate l’assicurazione è operante, sia nell’ubicazione indicata in polizza che nella nuova, per i dieci giorni successivi alla comunicazione. In base a quanto sopra e per l’efficacia della garanzia, il Contraente o l’Assicu rato si impegna a darne avviso scritto alla Società prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di emissione e perfezionamento di appendice di trasloco, salve le disposizioni dell’Art. 9.4, se il trasloco comporta aggravamento di rischio.
Art. 3.13 - OPERAZIONI PERITALI
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Art. 3.14 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO ED EVENTUALE REINTEGRO
In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione
in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile a termini di polizza, al netto di eventuali
franchigie e/o scoperti senza corrispondente rimborso del premio.
Su richiesta del Contraente e su esplicito consenso della Società le somme assicurate potranno essere reintegrate negli importi originari, in tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 9.7 – Facoltà di recesso.
Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Cristalli | 3.2 | Euro 1.000,00 per ogni singola lastra fermo il massimo indennizzabile della somma assicurata indicata in polizza | Euro 100,00 |
SEZIONE 4 - ENERGIA ALTERNATIVA
valida solo in abbinamento alle garanzie previste dalla Sezione 1 e dalla Sezione 2 e solo se assicurato il Fabbricato di proprietà
Che cosa posso assicurare
Art. 4.1 - COSE ASSICURABILI
Con le garanzie previste in questa sezione può essere assicurato l’impianto presente nell’abitazione assicurata.
Per le cose assicurate è necessario indicare sulla scheda di polizza l’indirizzo di ubicazione.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 4.2 – ENERGIA ALTERNATIVA
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all’impianto assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e pronto all’uso cui è destinato) da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dagli Artt. 4.3 e 4.4.
Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli volontariamente arrecati dall’Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Art. 4.2.a) – SPESE PERITALI
La Società risponde delle spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 4.10 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito.
Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 2.000,00.
Art. 4.3 – ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
a) da ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita;
b) determinati da guerra (dichiarata o non), occupazione, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche (sia la guerra dichiarata o non), guerra civile, ammutinamento, ribellione, rivoluzione, insurrezione o eventi similari, usurpazione, confisca, requisizione, nazionalizzazione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
c) derivanti da terrorismo;
d) da esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione
artificiale di particelle atomiche;
e) da mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
f) causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei componenti dei loro nuclei familiari e, se il Contraente è identificato come Persona Giuridica, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
g) da inquinamento e/o contaminazione (biologica e/o chimica) in genere sia graduale che accidentale e relative spese di
decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell’aria e del terreno;
h) da contaminazione da sostanze radioattive;
i) di penalità, garanzie di esecuzione, garanzia di prodotto diverse da quelle previste dall’art. 1669 c.c.;
j) derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, smaltimento, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
k) per ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione dell’impianto; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
l) da qualsiasi tipo di danno indiretto;
m) da mancata produzione e/o fornitura di energia in genere a qualsivoglia titolo;
n) per difetti di cui il Contraente, l’Assicurato o il preposto all’esercizio dell’impianto erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l’uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza;
o) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore;
p) da guasti meccanici, elettrici ed elettronici dell’impianto;
q) da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell’Assicurato;
r) da montaggio, smontaggio e manutenzione dell’impianto;
s) da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
t) da deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
u) da assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni dell’impianto;
v) da difetti di rendimento;
w) a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;
x) da lavori di scavo, sminamento, bonifica, serramento, livellamento;
y) da franamento, smottamento, assestamento del terreno;
z) da inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione;
aa) da impiego di esplodenti in genere;
bb) da umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
cc) da eruzione vulcanica maremoto, terremoto, inondazioni, alluvioni allagamenti, salvo quanto previsto dalle Garanzie
Catastrofali “TER” ed “ALL”, se richiamate in polizza ed operanti; dd) da sovraccarico da neve;
ee) a tubazioni e cavi interrati; ff) a cavi sottomarini e dighe;
gg) derivanti da tutti i tipi di virus per rischi Elettronica/Informatica;
hh) derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”, come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l’azione di un virus o malware.
Sono inoltre escluse tutte le forme di risarcimento o prestazione che possano esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, o degli USA, salvo che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili alla Compagnia.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 4.4 - DELIMITAZIONI
In nessun caso la Società pagherà importo superiore a quello specificatamente stabilito nella presente sezione.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, previa
detrazione dello scoperto del 10% col minimo di Euro 500,00.
Art. 4.5 - ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO
Premesso che per “valore a nuovo” si intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, a parziale deroga dell’Art. 4.12, le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:
1) In caso di sinistro si determina:
a) L’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
b) Il supplemento d’indennità che, aggiunto all’importo di cui alla lettera a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”.
2) Agli effetti degli Artt. 4.6, 4.14 e 1907 c.c., il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata risulti:
a) Superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
b) Inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) Eguale o inferiore al momento del sinistro diventa nullo.
3) In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4) Agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun impianto,
importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all’Art. 4.12;
5) Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal sinistro o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga. Xxxxx comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6) L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto impianti in stato di attività;
7) Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
Art. 4.6 - VALORE DELL’IMPIANTO
Il valore risultante in polizza deve corrispondere al valore a nuovo dell’impianto (costo di ricostruzione), senza tener cont o del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.
Art. 4.7 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di X. Xxxxxx.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 4.8 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto
previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1911 c.c.;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 c.c.;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la procedura di ammortamento;
e) tenere a disposizione tanto le cose non rubate o salvate quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenut a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno; tenere inoltre a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 c.c.
Art. 4.9 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
II Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose non rubate o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 4.10 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno può essere concordato dalle Parti direttamente oppure, di comune accordo tra di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Tale procedura è facoltativa e resta salva la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
Art. 4.11 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicura to od il Contraente abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 4.8;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano a l momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 4.10;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, laddove previste.
I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 4.12 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
L’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo
delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Art. 4.13 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 4.14 - ASSICURAZIONE PARZIALE (Non valido per la forma a primo rischio assoluto)
Se dalle stime fatte risulta che il valore delle cose assicurate eccedeva al momento del sinistro di oltre il 20% la relativa somma
assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del
sinistro (Art. 1907 c.c.).
Art. 4.15 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta e le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza stessa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il coniuge proprietario o comproprietari o e/o per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Energia alternativa – Spese peritali | 4.2.a) | 5% l’ammontare dell’indennizzo liquidato con massimo Euro 2.000,00 | === |
Delimitazioni | 4.4 | La somma indicata in polizza | scoperto 10% con minimo Euro 500,00 |
SEZIONE 5 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Chi è assicurato
Art. 5.1 - ASSICURATO
Il soggetto assicurato è il Contraente ed il suo nucleo familiare, intendendosi per tale anche il convivente more uxorio o in generale
le “coppie di fatto”.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 5.2 – RISCHI ASSICURATI
Art. 5.2.A - RCP - RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA’ (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l'Assicurato ed il suo nucleo familiare e convivente more uxorio, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in polizza e dei relativi impianti fissi.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba
rispondere.
L’assicurazione comprende i rischi derivanti da:
• proprietà di antenne per radio e per televisione, comprese quelle per radioamatori, purché installate in modo fisso. Sono esclusi i danni, da infiltrazioni di acqua causati dalla esistenza dell’antenna, alle cose sulle quali l’antenna è fissata; dalla diffusione di notizie, ad apparecchi elettrici e/o di ricezione e da interferenze radio;
• da pannelli solari e/o impianto fotovoltaico, purché stabilmente installati e fissati al fabbricato assicurato;
• spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino;
• da ghiaccio o da neve quando non siano stati rimossi dal tetto o cortili.
Se l’abitazione fa parte di un condominio l’assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in pro prio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.
Sono compresi in garanzia:
a) i danni a cose di terzi prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne purché conseguenti a rottura accidentale (escluse pertanto le rotture dovute ad usura e/o corrosione) di tubazioni e condutture.
Questa garanzia è prestata:
• con una franchigia assoluta di Euro 150,00 per ogni sinistro se “dimora abituale”,
oppure,
• con una franchigia assoluta di Euro 300,00 per ogni sinistro e nel limite di indennizzo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo se “dimora saltuaria o locata” a Terzi.
b) i danni cagionati a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti e sinistro indennizzabile.
La garanzia b) è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo assoluto di Euro 500,00, nel limite del massimale per danno a cose e comunque con il massimo di Euro 30.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo.
c) I danni derivanti dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione, rientranti nel campo di applicazione del D.L. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni, per danni a terzi - escluse le persone che eseguono i lavori -, sempreché dall’evento derivino danni alle cose e/o morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’Art. 583 c.p., a condizione che tali lavori siano dati in appalto in base a regolare contratto. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 500,00 e sino alla concorrenza del 10% del massimale, con un massimo per sinistro e per anno di Euro 100.000,00;
inoltre:
d) limitatamente ai danni a cose, la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato sino a concorrenza del 10% del massimale per danni a cose e con un massimo per sinistro e per anno assicurativo di Euro 150.000,00.
Art. 5.2.B - RCC - RESPONSABILITA' CIVILE DELLA CONDUZIONE (operante se richiamata nella scheda di polizza e solo in abbinamento alla Responsabilità civile della vita privata)
La Società si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l'Assicurato, il suo nucleo familiare e convivente more uxorio, di quanto essi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento - capitale, interessi e spese - di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione:
a) alla conduzione della dimora abituale e di quella/e saltuaria/e - purché effettivamente condotte dall’Assicurato -, comprese le dipendenze, i giardini (anche se con alberi ad alto fusto), gli orti, gli impianti e le eventuali attrezzature sportive, campi da tennis e piscine.
Se i locali costituenti la dimora abituale e/o saltuaria/e dell’Assicurato fanno parte di un condominio, la garanzia comprende tanto
i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà
comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini;
b) da lavori di manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità
civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente;
c) da ghiaccio o da neve quando non siano stati rimossi dal tetto o cortili;
d) dalla conduzione di antenne per radio e per televisione, comprese quelle per radioamatori, purché installate in modo fisso. Sono esclusi i danni da infiltrazioni di acqua causati dalla esistenza dell’antenna, alle cose sulle quali l’antenna è fissata, dalla diffusione di notizie, ad apparecchi elettrici e/o di ricezione e da interferenze radio;
e) dall’uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere, compreso lo scoppio del gas e di televisori, di apparecchi a
vapore, di impianti di riscaldamento e condizionamento.
La garanzia Responsabilità Civile della conduzione non è valida nel caso di Dimore Saltuarie o Dimore Locate a Terzi.
Art. 5.2.C - RCF - RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA (operante se richiamata nella scheda di polizza e solo in abbinamento alla Responsabilità civile della conduzione)
la Società si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l'Assicurato, il suo nucleo familiare e convivente more uxorio, di quanto essi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento - capitale, interessi e spese - di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata.
La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, nonché dei collaboratori domestici – purché in regola con gli obblighi di Legge ed anche a tempo determinato -, baby-sitter, persone “alla pari” durante lo svolgimento delle mansioni per conto dell’Assicurato.
La garanzia comprende i fatti accidentali derivanti:
a) da intossicazione od avvelenamento da cibi o bevande, purché di produzione propria;
b) dalla proprietà ed uso di giocattoli;
c) dalla proprietà, possesso ed uso di veicoli a braccia, velocipedi e monopattini, biciclette, biciclette con pedalata assistita, veicoli a braccia, carrozzine elettriche per invalidi, veicoli a motore per invalidi, non soggetti alla legge 990/69 e successive modifiche;
d) dalla proprietà ed uso di natanti senza motore di lunghezza inferiore a m. 6,5, di tavole a vela, purché non dati in noleggio o in locazione;
e) dalla proprietà e/o detenzione di cani (purché dotati di microchip o tatuaggio ed iscritti all'anagrafe canina presso l'Ente pubblico / Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e l’Assicurato sia in regola con le normative di Legge sulla proprietà e detenzione dei cani), gatti ed animali domestici in genere.
Sono esclusi dalla copertura i cani delle seguenti razze o incroci di razze: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano, Cane Lupo Cecoslovacco, nonché quelli dichiarati e/o ritenuti, dall'Ente pubblico / Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente, a rischio elevato di aggressività nell'ambito delle normative a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
f) dall’esercizio di giochi e attività sportive, compresa la partecipazione a manifestazioni e raduni di pratica comune e con
caratteristiche ricreative e dilettantistiche;
g) dalla pratica della pesca anche subacquea effettuata in conformità alle Leggi vigenti;
h) dalla detenzione e uso di armi, anche da fuoco, per difesa personale, tiro a segno, tiro a volo e simili, regolarmente detenute e denunciate alle Autorità;
i) dall’esercizio di attività, anche competitive, di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo, droni esclusi comunque i danni ai modelli di terzi e qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti (e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromodelli). Sono invece esclusi dalla garanzia gli aeromobili a pilotaggio remoto che alla luce del regolamento ENAC Regolamento sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto del 16/12/2013 (e successive modifiche), sono da considerarsi aeromobili a tutti gli effetti;
j) dalla pratica di hobbies quali: bricolage e giardinaggio anche con uso di attrezzature e motofalciatrici;
k) dalla pratica di campeggio, compresa la proprietà e l’uso di attrezzature, tende, roulotte, camper, autocaravan esclusa la loro circolazione o sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, ed esclusi i danni da spargimento di acque e quelli causati da cose abbandonate;
l) dalla partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati D.P.R. 31 maggio 1974
n. 416 - ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili;
m) da minori temporaneamente affidati all’Assicurato, compresi i danni corporali da essi subiti – purché tali danni derivino da
responsabilità dell’Assicurato - esclusi i danni a cose di loro proprietà o in loro uso;
n) da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute limitatamente alle lesioni corporali;
o) da incendio, esplosione o scoppio di veicoli a motore quando questi mezzi si trovino in rimesse o aree private non equiparate ad uso pubblico;
p) a terzi, trasportati e non, a seguito di avviamento e circolazione di veicoli o natanti a motore, avvenuti all’insaputa dei genitori, da parte di famigliari di età inferiore a 14 anni conviventi con l’Assicurato con esclusione dei danni subiti dai mezzi stessi. La validità della garanzia è subordinata all’esistenza, per i veicoli e natanti interessati, di copertura assicurativa verso i terzi e, ove richiesto, verso i trasportati ai sensi del D.L. 209/2005 (ex L. 990/69) ed è operante solo in relazione all’azione di regresso eventualmente svolta dall’assicuratore della Responsabilità Civile Auto che ha pagato i danni per il sinistro, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle corrisposte da detto assicuratore;
q) dagli Assicurati nella loro qualità di trasportati su veicoli o natanti a motore di proprietà altrui, a terzi non trasportati sul veicolo o natante medesimo;
r) dai figli dell’Assicurato, di età non superiore a 28 anni, non facenti parte della famiglia anagrafica dell’Assicurato in quanto studenti domiciliati altrove.
La garanzia vale, limitatamente alle lesioni corporali, anche per i danni a:
s) lavoratori occasionali, baby-sitter e persone alla “pari” a seguito di infortunio subito durante lo svolgimento delle mansioni per conto dell’Assicurato, purché l’infortunio derivi da responsabilità dell’Assicurato stesso o del suo nucleo familiare.
Art. 5.2.D - RCO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Società si obbliga, nel limite del massimale predisposto a tale titolo, a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti
D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di Euro 3.000,00.
La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 . Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
Non costituisce motivo di decadenza l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla Legge in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o col pa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.
Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nel limite del massimale per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).
Art. 5.3 - VE – VEICOLI ELETTRICI (operante se richiamata nella scheda di polizza e valida solo per dimore abituali)
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 5.2.C, la garanzia si intende prestata anche per i fatti accidentali derivanti dalla proprietà ed uso di veicoli elettrici non soggetti alla legge 990/69, quali monopattini, segway. La presente garanzia si intende prestata con uno scoperto del 5% ed un minimo di Euro 500,00 per sinistro per danni a cose ed un massimo indennizzo pari ad Euro 100.000,00 e purché la conduzione dello stesso venga effettuata nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti per il suo utilizzo.
Art. 5.4 - AS – ANIMALI DA SELLA (operante se richiamata nella scheda di polizza e valida solo per dimore abituali)
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 5.2.C, la garanzia si intende prestata anche per i fatti accidentali derivanti dalla proprietà ed uso di cavalli ed animali da sella in genere, ma con esclusione dei danni subiti dagli animali stessi e dall’utilizzatore/conduttore dello stesso. La presente garanzia si intende prestata con uno scoperto del 20% ed un minimo di Euro 500,00 per sinistro.
Art. 5.5 - EC - ESTENSIONE CANI (operante se richiamata nella scheda di polizza e valida solo per dimore abituali)
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 5.2.C lettera e), la garanzia si intende prestata anche per i danni derivanti da proprietà ed uso dei seguenti cani di razza e di incroci di razze: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Dogo, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano, Cane Lupo Cecoslovacco.
La presente garanzia si intende prestata con uno scoperto del 20% ed un minimo di Euro 350,00 per sinistro.
Restano comunque esclusi dalla copertura i cani appartenenti alle razze ed incroci di razze di cui sopra, qualora dichiarati e/o ritenuti, dall'Ente pubblico / Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente, a rischio elevato di aggressività nell'ambito delle normative a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
Art. 5.6 - B&B - BED & BREAKFAST E AFFITTACAMERE (operante se richiamata nella scheda di polizza e non valida per dimore locate a terzi)
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 5.2, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato ed il suo nucleo familiare, convivente more uxorio, di quanto questi sia tenuto a pagare, quali civilmente responsabili a termini di Legge, a titolo di risarcimento - capitale, interessi e spese - di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose derivanti dallo svolgimento dell’attività di Bed & Breakfast o Affittacamere, fermo restando il rispetto delle disposizioni riportate nelle relative Leggi e Regolamenti regionali.
Sono compresi in garanzia:
a) i danni derivanti dalla somministrazione, smercio o vendita di prodotti alimentari avvenuta nel rispetto delle norme di Legge, esclusi quelli di produzione propria o dovuti a difetto originario del prodotto;
b) i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi degli artt. 1783 - 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento dei beni consegnati o non consegnati.
Premesso che i componenti di un medesimo nucleo familiare occupanti la medesima camera sono considerati un unico cliente, la somma massima di garanzia per ogni cliente danneggiato, per i beni consegnati e non consegnati, è limitata a Euro 500,00 con l’intesa che il risarcimento verrà corrisposto previa deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00 che resta a carico dell’Assicurato. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per ciascun sinistro e per anno assicurativo, somma maggiore di Euro 1.000,00. L’assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori in genere inoltre sono esclusi dall’assicurazione i veicoli ed i natanti in genere e i beni in essi contenuti.
Art. 5.7 - ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
a) prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne, salvo quanto previsto dall’Art. 5 .2, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
b) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
c) da furto;
d) causati con xxxx, salvo quelli provocati da figli minorenni dell’Assicurato;
e) derivanti dall’esercizio, nel fabbricato indicato in polizza, da parte dell’Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall’attività personale dell’Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
f) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto all’Art. 5.2;
g) ai locali in uso o locazione;
h) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
i) connessi alla proprietà di immobili se non risulti l’effettivo stato di proprietà dell’immobile assicurato;
j) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto all’Art. 5.2.A lettera c).
Inoltre, sono esclusi dalla garanzia i danni:
k) derivanti da qualsiasi attività industriale, commerciale, artigianale o professionale comunque svolta, anche se a titolo gratuito, salvo che per i collaboratori, anche occasionali, baby-sitter o persone alla "pari" nell'ambito del servizio loro affidato;
l) derivanti da attività di volontariato svolto nell'ambito di associazioni a ciò deputate;
m) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità di locali;
n) da inquinamento comunque avvenuto, salvo quanto previsto all’Art. 5.2.A lettera d);
o) da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi di acqua;
p) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
q) derivante dall’emissione di onde e campi elettromagnetici;
r) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di se rvizi, salvo quanto previsto all'Art. 5.2.A lettera b);
s) da proprietà, possesso, uso o guida, anche per gioco, divertimento o sport, di veicoli o natanti a motore, di aeromobili in genere, di velivoli ultraleggeri (compreso deltaplano), di droni soggetti da Regolamento ENAC del 16/12/2013), salvo quanto previsto dall'Art. 5.2.C lettere c), i), p), q);
t) provocati sotto l'influsso di alcolici, di stupefacenti o psicofarmaci;
u) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
v) derivanti da risarcimenti a carattere punitivo;
w) derivanti dalla proprietà del fabbricato qualora questo sia proprietà di terzi, in quanto il Contraente/Assicurato è affittuario/locatario della dimora assicurata;
x) legati a responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l’utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile.
Per nanotecnologie si intende (US National Nanotechnology Initiative 2007): ricerca e sviluppo di tecnologie su scala atomica, molecolare o macromolecolare dell’ordine da 1 a 100 nanometri(nm) approssimativamente; creazione e utilizzo di strutture, dispositivi e sistemi con nuove proprietà e funzioni come risultato delle loro dimensioni piccole e/o intermedie; capacità di controllare o manipolare su scala atomica;
y) in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione con conseguente confisca, sequestro e requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;
z) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
aa) inerenti i rischi di energia nucleare ed ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa – di qualsiasi natura – causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
bb) derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”. Indipendentemente da qualsiasi altra clausola presente nel Contratto, si intende esclusa qualsiasi responsabilità per qualsiasi tipo di pretesa conseguente a danni direttamente o indirettamente derivanti da, relativi a, causati da o in conseguenza o in qualsiasi modo connessi con:
1) L'uso o l’operazione, da parte di qualsiasi parte, per negligenza, imprudenza o intenzionalità, come mezzo per infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, software, codice malevolo o scritto in modo improprio, virus o trojan, o qualsiasi altro sistema elettronico, ottico, o optoelettronico;
2) L’intenzionale, negligente o accidentale diffusione da parte dell'assicurato originario o di qualsiasi altra entità di informazioni, sia in formato elettronico che non, per il quale ogni entità ha l'obbligo legale o contrattuale di mantenere la riservatezza; o
3) La violazione di qualsiasi obbligo legale o contrattuale da parte di qualsiasi persona o entità di prevenire, migliorare o agire in altro modo in riferimento a qualsiasi attività di cui ai precedenti paragrafi 1 o 2;
Sono inoltre escluse tutte le forme di risarcimento o prestazione che possano esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, o degli USA, salvo che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili alla Compagnia.
Art. 5.8 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
• tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla garanzia salvo quanto previsto all’Art. 5.2;
• il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli delle persone di cui al punto precedente, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro conviventi;
• le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto previsto all’Art. 5.2.D.
Limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, incendio, esplosione e scoppio, i genitori, i figli e gli altri parenti od affini – se non conviventi con l’Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte – sono considerati terzi.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 5.9 - FRANCHIGIA FRONTALE
Ove non previste superiori, le garanzie di polizza verranno prestate sotto deduzione di una franchigia fissa di Euro 150,00 per singolo sinistro.
Art. 5.10 - DIMORA ABITUALE (di proprietà o in locazione)
La garanzia è operante a condizione che l'abitazione assicurata indicata in polizza sia la residenza anagrafica dell’Assicura to ovvero quella in cui l’Assicurato risiede per la maggior parte dell’anno.
Tale dimora può essere di proprietà del Contraente / Assicurato oppure in locazione da Terzi a termini di Legge.
Art. 5.11 - DIMORA SALTUARIA (di proprietà dell'Assicurato o locazione da Terzi)
La garanzia è operante a condizione che l'abitazione assicurata indicata in polizza sia quella in cui l’Assicurato non dimora abitualmente.
Vengono considerate dimora saltuaria anche eventuali dimore sfitte.
Tale dimora può essere di proprietà del Contraente / Assicurato o in locazione da Terzi. Si intende esclusa la responsabilità civile:
• derivante della "proprietà" del fabbricato prevista nell'Art. 5.2.A nel caso di fabbricato in locazione di proprietà di Xxxxx;
• derivante da fatti di "vita privata" prevista dalla garanzia RCF.
Art. 5.12 - DIMORA LOCATA (di proprietà dell'Assicurato ceduta in locazione a Terzi)
La garanzia è operante a condizione che l'abitazione assicurata indicata in polizza sia quella di Proprietà del Contraente/Assicurato ceduta in locazione a Terzi a termini di Legge.
Si intende esclusa la responsabilità civile derivante dalla "conduzione" del fabbricato prevista dalla garanzia RCC e quella derivanti da fatti della "vita privata" prevista dalla garanzia RCF.
Art. 5.13 - LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente il massimale che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
Art. 5.14 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di X. Xxxxxx e, limitatamente alla garanzia RCF per la Responsabilità civile della vita privata, durante i soggiorni temporanei non superiori a 45 giorni in tutto il mondo.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 5.15 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente devono darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne sono venuti a conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.
Xxxxxx inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato o il Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al s inistro successivamente a lui pervenuti.
Se l’Assicurato o il Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l’invio di documentazione, o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pr egiudizio sofferto ai sensi dell’Art. 1915 c.c. In caso di sinistro R.C.O. l’Assicurato deve denunciare all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla società, soltanto i sinistri per i quali abbia luogo l’inchiesta amministrativa prevista dal D.P.R. 1124/1965 e successive integrazioni e modifiche, a norma della legge infortuni.
Art. 5.16 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso così come previsto all’Art. 1917 c.c.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo
pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato
superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate per iscritto a due Periti, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute.
Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l’Autorità Giudiziaria.
Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
RCP - Responsabilità civile della proprietà - Danni a cose di terzi da spargimento d’acqua | 5.2.A | Il massimale indicato in polizza se dimora abituale; Euro 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo se dimora saltuaria o locata a terzi | Euro 150,00 per sinistro se dimora abituale; Euro 300,00 per sinistro se dimora saltuaria o locata a terzi |
RCP - Responsabilità civile della proprietà - Danni da interruzione o sospensione di attività | 5.2.A | Euro 30.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | Scoperto 10% minimo Euro 500,00 |
RCP - Responsabilità civile della proprietà - Committenza lavori di straordinaria manutenzione | 5.2.A | 10% del massimale con massimo di Euro 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | Euro 500,00 |
RCP - Responsabilità civile della proprietà - Inquinamento accidentale | 5.2.A | 10% del massimale con massimo di Euro 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | === |
RCF - Responsabilità civile della vita privata - proprietà, possesso ed uso di monopattini elettrici | 5.2.C lettera d) | === | scoperto 5% e minimo Euro 500,00 per danni a cose |
RCO - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) | 5.2.D | === | Franchigia Euro 3.000,00 |
VE – Veicoli elettrici | 5.3 | Euro 100.000,00 | Scoperto 20% minimo Euro 500,00 per danni a cose |
AS – Animali da sella | 5.4 | Il massimale indicato in polizza | Scoperto 20% minimo Euro 500,00 |
EC – Estensione cani | 5.5 | Il massimale indicato in polizza | Scoperto 20% minimo Euro 350,00 |
B&B – Bed & breakfast e Affittacamere | 5.6 | Euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo; Euro 500,00 per singolo cliente | Scoperto 10% minimo Euro 100,00 |
Franchigia frontale | 5.9 | === | Euro 150,00 per sinistro |
SEZIONE 6 - TUTELA LEGALE
valida solo in abbinamento alla Sezione 5.
Art. 6.1 – PREMESSA
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n 209 del 7 settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S.
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X – 37135 Verona - Numero Verde 000.00.00.00.
Chi è assicurato
Art. 6.2 – ASSICURATI
Le garanzie operano a favore del Contraente e delle persone che rientrano nel suo Stato di Famiglia, e inoltre i conviventi c he tali risultino da riscontro anagrafico e i collaboratori domestici.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 6.3 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 6.3.1 - COPERTURA BASE
La Società garantisce la difesa legale dell’Assicurato in relazione alla vita privata extraprofessionale, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze e alla proprietà e/o conduzione di immobili direttamente utilizzati.
La garanzia opera per:
a) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile, operante a favore dell’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1917 c.c.;
b) difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
c) difendersi in un procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché l’Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.
Inoltre, la Società garantisce la difesa legale penale dell’Assicurato a seguito di attacco informatico per:
• Furto d’identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
• Violazione dei dati personali, come previsto dall’Art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni;
• Apertura illegale di account di posta elettronica o profili sui social network. La garanzia opera per ottenere assistenza legale per:
a) predisporre l’eventuale denuncia/querela agli Organi di polizia inquirente e per la ricerca di prove a difesa;
b) difendersi in caso di procedimento penale.
Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, la Società offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l’azione in giudizio in ogni sua fase, fino all’importo del Massimale indicato in Polizza.
Per i medesimi eventi la Società provvede inoltre, su richiesta dell’Assicurato:
• ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
• ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall’autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o
procedimento penale.
La garanzia è prestata nei limiti espressamente indicati in polizza.
Art. 6.3.2 - COPERTURA ESTESA
La Società garantisce la difesa legale dell’Assicurato in relazione alla vita privata extraprofessionale, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze e alla proprietà e/o conduzione di immobili direttamente utilizzati.
La garanzia opera per:
a) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile, operante a favore dell’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1917 c.c.;
b) difendersi in caso di procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
c) difendersi in caso di procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
d) sostenere controversie in caso danni extracontrattuali, a persona o a cose, a causa di un fatto illecito di terzi, con valore in lite superiore a Euro 500,00;
e) sostenere controversie di lavoro con i propri collaboratori domestici, purché in regola con le normative vigenti;
f) sostenere controversie di natura contrattuale con fornitori per acquisti di beni e/servizi, effettuati con mezzi a distanza (via web), con valore in lite superiore a Euro 500,00.
Inoltre, la Società garantisce la difesa legale penale dell’Assicurato a seguito di attacco informatico per:
• Furto d’identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
• violazione dei dati personali, come previsto dall’Art. 4 comma 12 e Artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni;
• apertura illegale di account di posta elettronica o profili sui social network. La garanzia opera per ottenere assistenza legale per:
a) predisporre l’eventuale denuncia/querela agli Organi di polizia inquirente e per la ricerca di prove a difesa;
b) ottenere il risarcimento di danni extracontrattuali subiti da parte dell’autore della violazione dei diritti dell’Assicurato;
c) inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media l’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet (l.71 del 2017 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo);
d) la predisposizione dell’eventuale reclamo/segnalazione al Garante della privacy (artt. 143 e 144 D. Lgs. 196 del 2003);
e) per il ripristino dell’onorabilità dell’Assicurato a seguito di cause pendenti e/o protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri;
f) l’assistenza legale in caso di procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
g) l’assistenza legale in caso di procedimento penale doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tal caso la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.
Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, la Società offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l’azione in giudizio in ogni sua fase, fino all’importo del Massimale indicato in Polizza.
Per i medesimi eventi la Società provvede inoltre, su richiesta dell’Assicurato:
• ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
• ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall’autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o
procedimento penale.
La garanzia è prestata nei limiti espressamente indicati in polizza.
Art. 6.4 – COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
La garanzia è esclusa:
a) per danni derivanti da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) in caso di diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
c) per i procedimenti in materia fiscale e amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
d) per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere;
e) controversie per danni subiti e contrattuali;
f) controversie e procedimenti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, autonomo / libero professionale;
g) controversie relative alla costruzione o alla compravendita d’immobili;
h) controversie e procedimenti relativi agli immobili non direttamente utilizzati;
i) per fatti dolosi dell’Assicurato. Se l’Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile.
In caso di vertenze tra più Assicurati, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.
Per quanto riguarda la Copertura Xxxxxx, oltre a quelle sopra elencate, la garanzia è esclusa per le seguenti cause:
j) controversie e procedimenti derivanti da rapporti di lavoro subordinato col proprio datore di lavoro;
k) se il valore economico oggetto della controversia per danni subiti e contrattuale è inferiore a 500 euro;
Per le controversie di natura contrattuale, la garanzia non vale per i sinistri derivanti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della sottoscrizione del contratto, sono già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione sono già state chieste da uno dei contraenti.
La Società, sia per Copertura Base che per Xxxxxx, non si farà inoltre carico delle seguenti spese:
l) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi artt. 6.9 e 6.10;
m) spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
n) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
o) spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
p) onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Società, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
q) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
r) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla Società, l’Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
s) spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento);
t) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
u) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
v) gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
w) in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l’assistenza di un interprete, delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento e anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di polizza.
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Art. 6.5 – DOVE VALE LA COPERTURA Art. 6.5.1 - COPERTURA BASE
Le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di tutti gli Stati d’Europa, nelle ipotesi
di procedimenti penali e danni extracontrattuali.
Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operativo per chiamate dall’Italia e in relazione a leggi e normative italiane.
Art. 6.5.2 - COPERTURA ESTESA
Le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
a) di tutti gli Stati d’Europa, nelle ipotesi di procedimenti penali e danni extracontrattuali;
b) dei Paesi dell’Unione Europea e, inoltre, nel Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica
di San Marino e Città del Vaticano, in caso di vertenze contrattuali;
c) d’Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, negli altri casi.
Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operativo per chiamate dall’Italia e in relazione a leggi e normative italiane.
Art. 6.6 – DECORRENZA DELLA GARANZIA Art. 6.6.1 - COPERTURA BASE
Un evento è considerato in garanzia se avviene dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale.
Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali;
b) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell’assicurato.
La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma manifestatisi entro due anni dalla sua cessazione.
Art. 6.6.2 - COPERTURA ESTESA
Un evento è considerato in garanzia se avviene:
a) dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
b) trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova polizza in continuazione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l’evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto.
Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali;
b) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.
La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma manifestatisi entro due anni dalla sua cessazione.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 6.7 – DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro a DAS attraverso una delle seguenti modalità:
- denuncia telefonica: l’Assicurato potrà accedere a tale servizio contattando DAS al Numero Verde 000.00.00.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
- denuncia scritta: tramite e-mail a: xxxxxxxx@xxx.xx o per posta ordinaria a: DAS Spa - Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X - 00000 Xxxxxx.
DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di Xxxxxxxx), indicherà i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l’Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
In caso di procedimento penale l’Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
Per richiedere una consulenza legale telefonica l’Assicurato dovrà chiamare il numero verde 000.00.00.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.
Art. 6.8 – MODALITA’ DI GESTIONE DEL SINISTRO
Prima dell’eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l’ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
c) l’Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
DAS autorizzerà l’eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessaria la difesa dell’Assicurato in un procedimento penale o per resistere ad un’azione civile promossa
da terzi;
b) se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L’Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo;
Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l’Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
b) se l’Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
c) l’Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l’Assicurato decida di revocare l’incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale.
DAS si impegna ad effettuare al beneficiario il pagamento delle spese in copertura, sempre entro i limiti del massimale, entro 30
giorni dalla definizione dell’importo dovuto.
DAS gestirà a tutti gli effetti un unico sinistro:
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
c) qualora l’evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.
Art. 6.9 – QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA
Per avere diritto alle prestazioni previste, l’Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Società spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell’Assicurato. Se l’Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un’effettiva urgenza nel concludere l’operazione e se la stessa è conveniente.
Art. 6.10 – ESONERO DI RESPONSABILITÀ
La Società e DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
La Società e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell’erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell’Assicurato.
Art. 6.11 – DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO – ARBITRATO
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro, sia l’Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
L’Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.
L’arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.
Qualora l’Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione
come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Oggetto dell’assicurazione – copertura estesa - controversie in caso danni extracontrattuali | 6.3.2 d) | === | Valore di lite superiore ad Euro 500,00 |
Oggetto dell’assicurazione – copertura estesa - controversie di natura contrattuale (via web) | 6.3.2 f) | === | Valore di lite superiore ad Euro 500,00 |
Cosa non è assicurato e quali sono i limiti di copertura – copertura estesa | 6.4 k) | === | Valore economico oggetto della controversia superiore ad Euro 500,00 |
Cosa non è assicurato e quali sono i limiti di copertura – copertura base e copertura estesa – ulteriori legali | 6.4 p) | Euro 3.000,00 | === |
SEZIONE 7 – ASSISTENZA
valida solo in abbinamento alle garanzie previste dalle Sezioni 1, 2 e/o 5.
Art. 7.1 – PREMESSA
Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestate dalla Società tramite la struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – X.xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l‘Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società.
L’Assicurato ha la possibilità di scegliere una tra le due seguenti forme di Assistenza:
Coperture operanti Assistenza Casa e Famiglia Assistenza Veterinaria Assistenza In Viaggio Assistenza Elettrodomestici
ASSISTENZA ABITAZIONE CON “ELETTRODOMESTICI”
Coperture operanti Assistenza Casa e Famiglia Assistenza Veterinaria Assistenza In Viaggio Assistenza Digitale Sicuro
ASSISTENZA ABITAZIONE CON “DIGITALE SICURO”
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 7.2 - Assistenza “Casa e Famiglia”
Art. 7.2.1 - INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI URGENTI
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico in seguito a otturazione, rottura o guasto delle tubature fisse o mobili dell’ impianto idraulico o igienico sanitario che provochino un allagamento, infiltrazione o mancanza di erogazione d’acqua all’abitazion e, la Struttura organizzativa invierà, entro 3 ore dalla segnalazione-chiamata, un idraulico per risolvere il problema, tenendo a proprio carico l’uscita dell’idraulico e la manodopera con il limite massimo di Euro 250,00 per sinistro.
A parziale deroga dell’Art. 7.7 - Disposizioni e limitazioni, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Art. 7.2.2 - INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI URGENTI
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la Struttura organizzativa provvederà ad inviare un elettricista 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, tenendo a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro.
A parziale deroga dell’Art. 7.7 - Disposizioni e limitazioni, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Sono esclusi i sinistri dovuti a:
- Corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato;
- Interruzione della corrente elettrica da parte dell’ente erogatore;
- Guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore.
Art. 7.2.3 - INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI URGENTI
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro in caso di impossibilità di accesso all’abitazione a seguito di furto, smarriment o o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell’abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione a fissi ed infissi, la Struttura organizzativa invierà, entro 3 ore dalla segnalazione-chiamata, un fabbro per risolvere il problema, tenendo a proprio carico l’uscita del fabbro e la manodopera con il limite massimo di Euro 250,00 per sinistro.
A parziale deroga dell’Art. 7.7 - Disposizioni e limitazioni, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Art. 7.2.4 - INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un intervento d’emergenza a seguito di allagamento o infiltrazione dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico, la Struttura organizzativa provvederà a inviare personale specializzato in tecniche di asciugatura, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro. Sono esclusi i sinistri dovuti a:
- Guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- negligenza dell’assicurato.
Art. 7.2.5 - INVIO DI UN TERMOIDRAULICO
Nel caso in cui l’assicurato necessitasse di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.
Art. 7.2.6 - INVIO DI UN TAPPARELLISTA
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura organizzativa provvederà a inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successiv e alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Art. 7.2.7 - INVIO DI UN VETRAIO
Nel caso in cui l’assicurato necessitasse di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la Struttura organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Art. 7.2.8 - ACCESSO ALLA RETE FORNITORI
Qualora l’Assicurato debba effettuare lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria, può richiedere alla Struttura organizzativa il nominativo di un fornitore convenzionato. L’Assicura to, entro due giorni lavorativi dalla richiesta, verrà contattato dal fornitore al quale illustrerà le proprie esigenze e necessi tà in merito all’intervento e comunque riconducibili alle seguenti categorie di prestatori d’opera:
- Elettricista
- Fabbro
- Idraulico e termotecnica - Muratore e piastrellista
- Falegname
- Riparatore di elettrodomestici
- Riparatore di sistemi di telefonia
- Tinteggiatore
- Vetraio
L'accesso al network prevede tariffe della manodopera agevolate e garanzia minima di tre mesi per le prestazioni eseguite. Il costo
della prestazione resta totalmente a carico dell’Assicurato.
Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00.
Art. 7.2.9 - SPESE DI ALBERGO
Qualora l’Assicurato, in seguito a uno degli eventi precedentemente descritti, debba, per obiettive ragioni di inagibilità, l asciare la propria abitazione, la Struttura organizzativa provvederà ad organizzare la prenotazione alberghiera, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro.
Art. 7.2.10 - RIENTRO DELL’ASSICURATO IN SEGUITO A SINISTRO AVVENUTO ALLA SUA ABITAZIONE
Qualora l’Assicurato, in viaggio in Italia o all’estero, necessiti del rientro immediato a causa di un sinistro alla sua abit azione di gravità tale da richiedere la sua presenza in loco (furto, incendio, scoppio, allagamento), la Struttura organizzativa provvede ad organizzare il rientro dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo tenendo a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Nei casi in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il veicolo in loco, la Struttura organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo a proprio carico la relativa spesa.
Art. 7.2.11 - INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA PER SORVEGLIANZA LOCALI
Nel caso di impossibilità di chiusura dell’abitazione, in seguito a uno degli eventi precedentemente descritti, tale da compromettere la sicurezza dell’abitazione stessa, la Struttura organizzativa provvede a reperire un servizio di vigilanza sostitutiva con una guardia giurata, tenendone a carico i relativi costi per le prime 72 ore di piantonamento.
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Struttura organizzativa, risultasse impossibile reperire ed inviare un servizio di vigilanza sostitutiva, la Struttura organizzativa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per farvi fronte autonomamente, fino alla concorrenza del limite di Euro 650,00 dietro presentazione di idonea documentazione.
Sarà, inoltre, possibile per l’Assicurato prolungare tale servizio o richiederlo per esigenze diverse, con costi a proprio carico a tariffe agevolate.
Art. 7.2.12 - SPESE DI TRASLOCO
In caso di intervento di un artigiano organizzato dalla Struttura organizzativa, se l’abitazione dell’Assicurato risulta inagibile ed è necessario rimuovere mobili e arredi per effettuare lavori di ripristino, la Struttura organizzativa provvede a rimborsare, dietro presentazione di regolari fatture, i costi sostenuti dall’Assicurato che abbia reperito ed ingaggiato una società di traslochi, fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 7.2.13 - INVIO DI UNA COLLABORATRICE DOMESTICA
Qualora l’Assicurato, in seguito a uno degli eventi precedentemente descritti, abbia la necessità di risistemare i locali e/o il loro contenuto, la Struttura organizzativa reperirà ed invierà nel più breve tempo possibile una collaboratrice domestica tenendo a proprio carico le spese relative a tale prestazione con un massimo di 8 ore lavorative.
Nel caso in cui non fosse possibile reperire il personale addetto, la Struttura organizzativa rimborserà, a fronte di presentazione di
regolare fattura, le spese sostenute dall’Assicurato fino ad un massimale di Euro 250,00 per sinistro.
Art. 7.3 - Assistenza “Veterinaria”
Valida per cani e/o gatti di proprietà dell’Assicurato
ASSISTENZA AL DOMICILIO DELL’ASSICURATO
Art. 7.3.1 - CONSULENZA TELEFONICA MEDICO VETERINARIA
Il servizio medico veterinario della Struttura organizzativa è in grado di fornire informazioni e consigli medico veterinari generici come le vaccinazioni obbligatorie e consigliabili, profilassi, periodi di quarantena, vaccini per altri paesi, reperimento di ambulatori veterinari, centri di cura e cliniche veterinarie. Inoltre, in caso di malattia improvvisa o di infortunio dell’animale assicurato, la Struttura organizzativa è in grado di segnalare centri medici veterinari per interventi particolari o complessi. Il servizio fornisce, su richiesta, risposte documentate inerenti a dosaggi, effetti collaterali, posologie e interazioni farmacologiche dei medicinali da somministrare all’animale.
Art. 7.3.2 - HELP-LINE
La Struttura organizzativa è in grado di fornire telefonicamente all’Assicurato indirizzi e numeri telefonici di:
- negozi specializzati e selezionati per la toilettatura, l’acquisto di cibo, gadget e di attrezzature particolari per l’animale da
compagnia;
- principali scuole e campi d’addestramento per cani;
- punti di acquisto e vendita di animali da compagnia.
Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00.
Art. 7.3.3 - INFORMAZIONI LEGALI
Tramite la Struttura organizzativa l'Assicurato può usufruire di un servizio gratuito di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere, mediante l’organizzazione di un appuntamento telefonico con un esperto in materia, informazioni e chiarimenti su leggi e normative relative a fatti e situazioni inerenti il suo stato di proprietario di animali.
Art. 7.3.4 - EMERGENZE: RIMBORSO TRASPORTO VETERINARIO
In caso di infortunio o malattia grave ed improvvisa del proprio animale, la Struttura organizzativa terrà a proprio carico i costi sostenuti dall’Assicurato per trasportare il proprio animale al più vicino centro medico di assistenza veterinaria dalle ore 21.00 alle ore 7.30 dei giorni feriali e per l’intero arco delle 24 ore per i giorni festivi. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del limite di Euro 50,00 per sinistro e per anno assicurativo.
All’Assicurato verrà richiesta idonea documentazione veterinaria attestante lo stato di necessità ed urgenza clinica per cui ricorrono gli estremi del rimborso.
Validità territoriale: Italia.
Art. 7.3.5 - EMERGENZE: RIMBORSO VISITA VETERINARIA
In caso di infortunio o malattia grave ed improvvisa del proprio animale, la Struttura organizzativa terrà a proprio carico i costi sostenuti dall’Assicurato per la visita veterinaria del proprio animale presso il più vicino centro medico di assistenza veterinaria dalle ore 21.00 alle ore 7.30 dei giorni feriali e per l’intero arco delle 24 ore per i giorni festivi. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del limite di Euro 120,00 per sinistro e per anno assicurativo.
All’Assicurato verrà richiesta idonea documentazione veterinaria attestante lo stato di necessità ed urgenza clinica per cui ricorrono gli estremi del rimborso.
Validità territoriale: Italia.
Art. 7.3.6 - SMARRIMENTO: TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
Nel caso di furto e/o smarrimento del proprio animale, qualora l'Assicurato desideri effettuare delle comunicazioni urgenti alle autorità preposte e/o ai canili municipali più vicini ed è impossibilitato a farlo personalmente, la Struttura organizzativa, nei limiti del possibile, effettua fino a 4 telefonate nell'arco delle 4 ore successive per comunicare il messaggio ai destinatari indicati dall'Assicurato. In caso di irreperibilità degli stessi ne fornirà notizia all’Assicurato assolvendo in tal modo la sua prestazione.
Validità territoriale: Italia.
Art. 7.4 - Assistenza “In Viaggio”
Art. 7.4.1 - AGENZIA VIAGGI ON LINE
L’Assicurato che desideri effettuare prenotazioni di biglietti aerei, treni, traghetti, alberghi o semplicemente conoscere le offerte last minute per destinazioni turistiche di suo interesse, attraverso la Struttura organizzativa verrà messo in contatto con un centro servizi primario operante nel settore del turismo, in grado di offrire i servizi richiesti a tariffe vantaggiose. La Struttura organizzativa, attraverso la propria banca dati, è in grado di fornire informazioni sulla disponibilità di alberghi, campeggi e spiagge dove vi sia libero accesso per cani e gatti, per gli Assicurati che non desiderano separarsi dal proprio animale nel periodo delle vacanze. Inoltre, la Struttura organizzativa può informare l’Assicurato delle normative che regolano il trasporto nazionale ed internazionale dell’animale. I costi relativi ai biglietti, soggiorni, prenotazioni presso alberghi, prenotazioni viaggi last minute e non, sono interamente a carico dell’Assicurato che provvederà a regolarli con il centro servizi che risponde direttamente per i servizi offerti. Su richiesta, l’Assicurato potrà usufruire di un servizio accessorio di consegna dei titoli di viaggio, dei documenti di soggiorno e vouchers per alberghi. Il servizio accessorio è a pagamento e i costi verranno comunicati anticipatamente.
Art. 7.4.2 - EMERGENZE IN VIAGGIO: RIMBORSO VISITA VETERINARIA
In caso di infortunio o malattia grave ed improvvisa del cane e/o gatto di proprietà dell’Assicurato, la Struttura organizzativa terrà a proprio carico i costi sostenuti dall’Assicurato per la visita veterinaria del proprio animale presso il più vicino centro medico di assistenza veterinaria. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del limite di Euro 120,00 per sinistro e per anno assicurativo ed opera per eventi accaduti all’estero. All’Assicurato verrà richiesta idonea documentazione veterinaria attestante lo stato di necessità ed urgenza clinica per cui ricorrono gli estremi del rimborso.
Validità territoriale: Paesi dell’Unione Europea.
Art. 7.5 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
La copertura assicurativa decorre dal giorno successivo a quello di stipulazione della polizza assicurativa e ha la durata di 12 mesi.
Art. 7.6 – ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od
uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
j) dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
k) azioni poste in essere dall’Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l’insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità;
l) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
m) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta.
Art. 7.7 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
- Le prestazioni assicurative vengono fornite con un massimo di 3 volte per assicurato e per anno assicurativo;
- Sono a carico della Struttura organizzativa il costo dell’uscita dell’artigiano ed il costo di due ore di manodopera. In ogni caso, il costo dei materiali utilizzati per la riparazione resta a carico dell’Assicurato;
- Qualora, per cause indipendenti dalla volontà della Struttura organizzativa, risultasse impossibile reperire l’artigiano richiesto, la Struttura organizzativa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano, sino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro, dietro presentazione di idonea documentazione;
- Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura organizzativa non saranno rimborsate;
- La Società fornisce le prestazioni solo qualora l’Assicurato stesso oppure una persona da esso designata ed in possesso delle
chiavi dell’abitazione, possa presenziare durante i lavori di ripristino;
- Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le disposizioni della legge italiana;
- Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti della Società derivante dal presente Xxxxxxxxx si prescrive dopo due anni dal
verificarsi dell’evento che ha generato il diritto.
La Società non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.
Art. 7.8 - Assistenza “Elettrodomestici”
Art. 7.8.1 - BENI ASSICURATI
La copertura assicurativa è operante esclusivamente per i seguenti elettrodomestici:
- forno;
- frigorifero;
- freezer;
- piano cottura;
- lavastoviglie;
- lavatrice;
- lavasciuga;
di qualsiasi marca, acquistati in Italia, installati presso l’abitazione assicurata per utilizzo privato e domestico, di comprovata proprietà dell’Assicurato e di vetustà massima di 10 anni dalla data riportata sul documento comprovante l’acquisto del Bene (a titolo esemplificativo, scontrino, fattura, ricevuta).
Art. 7.8.2 - BENI CON VETUSTÀ INFERIORE A 6 ANNI AL MOMENTO DEL VERIFICARSI DEL SINISTRO
In caso di difetto di conformità tale da impedire il normale funzionamento del bene, la Struttura organizzativa provvede all’invio di un tecnico specializzato direttamente presso l’abitazione assicurata e tiene a proprio carico i costi di riparazione fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per periodo assicurativo. La garanzia potrà essere attivata per tutti i beni assicurati e anche più volte nel corso di validità della polizza, ma comunque fino all’esaurimento del capitale massimo assicurato per periodo assicurativo.
Qualora il Centro di Assistenza Tecnica incaricato certifichi che il bene risulta non riparabile o che la riparazione sia antieconomica, la Struttura organizzativa tiene a proprio carico i costi di uscita e disamina del guasto e rimborsa all’Assicurato i costi sostenuti per l’acquisto di un bene di pari o simili caratteristiche, nel limite del 70% del prezzo originariamente pagato (IVA inclusa) per l’acquisto del bene, ma comunque non oltre Euro 1.000,00 per oggetto.
Art. 7.8.3 - BENI CON VETUSTÀ DA 6 A 10 ANNI AL MOMENTO DEL VERIFICARSI DEL SINISTRO
In caso di difetto di conformità tale da impedire il normale funzionamento del bene, la Struttura organizzativa provvede all’invio di un tecnico specializzato direttamente presso l’Abitazione assicurata e tiene a proprio carico i costi di uscita e disamina del guasto. Il costo della riparazione resta interamente a carico dell’Assicurato.
Art. 7.8.4 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
La copertura assicurativa:
a) decorre dal giorno successivo a quello di stipulazione della polizza assicurativa e ha la durata di 12 mesi;
b) è operante in assenza di analoghe coperture per lo stesso rischio offerte dal produttore, dal rivenditore o da terzi (ivi incluse altre compagnie assicurative);
c) è operante se l’Assicurato è in possesso del documento comprovante la data di acquisto del Bene. In caso di sinistro l’Assicurato
deve fornire una copia di tale documento alla Struttura organizzativa.
Art. 7.8.5 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od
uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
j) dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
k) azioni poste in essere dall’Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l’insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità.
La polizza non è operante se:
a) il bene è coperto da garanzia del produttore, del venditore o di terzi (anche assicuratori);
b) la riparazione del bene avvenga senza alcun contatto con la Struttura organizzativa e in un Centro di Assistenza Tecnica senza la preventiva autorizzazione della Struttura organizzativa;
c) il bene è oggetto di un richiamo da parte del produttore e/o del distributore per difetti dichiarati o in serie;
d) il difetto è conseguente a un danneggiamento accidentale ossia ad un danno provocato da azione fortuita ed esterna che produca una rottura, un difetto, mancato/cattivo funzionamento del bene stesso;
e) il difetto non è tale da impedire il normale funzionamento del bene;
f) il difetto è causato dal mancato funzionamento (panne) generato da modifiche delle caratteristiche di origine del bene;
g) il difetto è causato da esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, uso improprio, mancato rispetto istruzioni di utilizzo e delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore;
h) il difetto è causato da sfregamento, graffiamento, ammaccamento tali da non compromettere la normale utilizzabilità del bene;
i) il difetto è causato dall’uso di accessori non approvati dal produttore;
j) il difetto è direttamente determinato da usura, ossidazione, corrosione o progressivo deperimento o logoramento dovuti allo stato di naturale deterioramento del bene;
k) il difetto è relativo a componenti che, per loro natura e/o per loro destinazione d’uso, siano soggetti ad una durata limitata nel tempo e pertanto esposti a sostituzione per usura (es. fusibili, batterie, cinghie);
l) il difetto è causato da manipolazioni, riparazioni o operazioni di pulizia del bene compiute da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore o dal distributore;
m) i danni sono causati, direttamente o indirettamente, dall’azione e/o dall’infiltrazioni di agenti esterni (a titolo esemplificativo e non limitativo variazioni improvvise della tensione di rete, fuoco, sostanze liquide, acqua, ecc.);
n) il difetto deriva dal blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni (a titolo esemplificativo e non limitativo il cestello di una lavatrice bloccato da oggetti inavvertitamente lasciati nel bucato).
Art. 7.9 - Assistenza “Digitale Sicuro”
Accedendo al link xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx ti verrà richiesto di inserire il tuo nominativo completo,
il Codice Fiscale e l’Indirizzo mail.
Riceverai successivamente una mail con le istruzioni per completare il processo di registrazione.
I dati personali che conferirai ai tecnici attivati tramite la Struttura Organizzativa e/o che inserirai sul portale Xxxxxxxx.XxxxxxxxXxxxxx.Xxx, verranno trattati da fornitori selezionati in qualità di Titolari dei trattamenti. All’attivazione della prestazione di supporto tecnico ti verranno fornite le necessarie informazioni in relazione a detti trattamenti di dati direttamente dal fornitore attivato tramite la Struttura Organizzativa. Ugualmente all’interno del portale troverai l’informativa privacy del fornitore.
Art. 7.9.1 - ASSISTENZA DIGITAL: PORTALE XXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXX.XXX
Xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx è l’indirizzo tramite il quale potrai accedere alla piattaforma che protegge i tuoi dati personali, sempre e ovunque. Riceverai una mail per poter accedere ai servizi della piattaforma dopodiché potrai navigare in internet, utilizzando il tuo smartphone / tablet / pc, con la massima tranquillità. I servizi accessori resi attraverso la piattaforma sono forniti a titolo gratuito.
Utilizzando Xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx potrai usufruire dei seguenti servizi:
- Monitoraggio d’identità: ricerca i tuoi dati in internet e sul dark web e valuta il rischio avvisandoti subito sulle informazioni rilevate;
- Protezione dati online: due software che proteggono i tuoi dati personali mentre utilizzi il PC, per proteggerti da malware (software dannosi), da eventuali intercettazioni dei tasti premuti sulla tastiera e da attacchi di phishing (truffa online);
- Protezione mobile: impedisce che app e strumenti pericolosi scattino fotografie dello schermo del tuo smartphone/tablet o che rilevino quello che scrivi con la tastiera;
- Assistenza contro il furto d’identità: un Team di operatori specializzati a tua disposizione 24 h, 7 giorni su 7 per aiutarti a scoprire Digitale Sicuro e per ricevere consigli utili su questioni relative a frodi e furti d’identità.
L’utilizzo della piattaforma è strumentale all’erogazione della prestazione “SUPPORTO PULIZIA VIRUS E MALWARE”.
Art. 7.9.2 - PRESTAZIONI
A. SUPPORTO APPARECCHI DIGITALI IN ITALIA
Puoi richiedere l’assistenza digitale se ti accorgi che un tuo apparecchio digitale non funziona come dovrebbe o ha un guasto. In questo caso telefona alla Struttura Organizzativa che ti metterà in contatto con un tecnico informatico specializzato.
Il tecnico opererà nel seguente modo:
1) effettuerà una consulenza telefonica per risolvere il problema;
2) se la consulenza non ha risolto il problema interverrà da remoto collegandosi al tuo apparato digitale.
3) se non può esserci il collegamento da remoto, il tecnico verrà al tuo domicilio per effettuare la riparazione.
Massimale
sono coperti i costi per l’intervento e l’invio del tecnico.
La prestazione viene erogata esclusivamente per apparecchi digitali ad uso proprio/privato e può essere fornita solo in Italia e solo nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 21.00.
B. SUPPORTO PULIZIA VIRUS E MALWARE PER APPARECCHI DIGITALI AD USO PROPRIO/PRIVATO IN ITALIA
Se ricevi un alert inviato dalla piattaforma potresti essere stato colpito da un virus informatico/malware.
In questo caso telefona alla Struttura Organizzativa che ti metterà in contatto con un tecnico specializzato che interverrà per ripulire e riportare ad uno stato di sicurezza i tuoi apparecchi digitali.
Massimale
sono coperti i costi del tecnico che da remoto ti supporterà per effettuare la pulizia di virus e malware.
La prestazione viene erogata esclusivamente per apparecchi digitali ad uso proprio/privato e può essere fornita solo in Italia e solo nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 18.00.
C. RECUPERO/CANCELLAZIONE DEI DATI INFORMATICI
Se hai bisogno di assistenza per recuperare/cancellare dati informatici come foto, video, file audio, documenti personali, contabilità di vario genere, posta elettronica, la Struttura Organizzativa provvede:
- a fornirti la licenza per effettuare il download di un software necessario per recuperare i dati che potrai utilizzare autonomamente. Se il recupero dei dati non andasse a buon fine, potrai telefonare alla Struttura Organizzativa per essere messo in contatto con un tecnico per ricevere un supporto telefonico;
- se il problema non viene risolto né con il software, né con la consulenza del tecnico, puoi telefonare alla Struttura Organizzativa
per l’invio del disco ad un Centro Tecnico, per il ripristino dei dati.
In questo caso sono coperti i costi relativi alla spedizione del disco ed al recupero dei dati per un solo Sinistro per anno assicurativo.
- Se il danno fisico o logico del disco non consente il ripristino dei dati si procede, in accordo con te, alla cancellazione sicura dei dati.
In questo caso è coperto il costo della cancellazione sicura dei dati e dello smaltimento del dispositivo. La prestazione viene erogata solo per pc, laptop, tablet, smartphone, schede SDD.
Ti verranno fornite le istruzioni necessarie per poter procedere con la spedizione del solo disco fisso.
Se vuoi inviare l’intero dispositivo e il dispositivo si danneggia durante il trasporto, i danni che il bene dovesse subire durante il trasporto non sono coperti.
Il recupero dei dati da Tablet, Smartphone o Schede SSD comporta la distruzione dei dispositivi che non possono essere resi in alcun modo.
La prestazione è operante a condizione che:
- sia installato e aggiornato un programma antivirus;
- il programma di recupero dati, fornito dalla Struttura Organizzativa, sia aggiornato secondo le condizioni di utilizzo del software.
D. ASSISTENZA PSICOLOGICA IN ITALIA
Puoi aver bisogno di un aiuto psicologico se hai subito un danno alla tua reputazione a causa di uso improprio dei tuoi dati personali e/o della tua immagine.
In questo caso telefona alla Struttura Organizzativa che ti metterà in contatto con lo psicologo convenzionato più vicino al luogo in cui abiti.
Massimale
Sono coperti i costi delle sedute fino ad un massimo di 3 per anno assicurativo.
La prestazione è operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi.
Art. 7.9.3 - ESCLUSIONI
Le prestazioni si intendono escluse in caso di:
- qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione di almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload, in tal caso l’assistenza digitale verrà erogata esclusivamente tramite la consulenza telefonica;
- interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
- dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;
- dispositivi che non permettono l’accesso da remoto sui quali potrà essere fornita solo consulenza telefonica;
- malfunzionamento della rete;
- sistemi e dispositivi di proprietà di un’azienda o di una persona che non appartiene al tuo nucleo familiare;
- malfunzionamento causato da istallazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
- malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e a vizi occulti;
- danni accidentali dei tuoi apparecchi digitali.
Art. 7.10 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Le prestazioni di “Assistenza Casa e Famiglia”, di “Assistenza Veterinaria”, di “Assistenza Elettrodomestici” e di “Assistenza Digitale Sicuro” sono erogabili in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx. Le prestazioni di “Assistenza In Viaggio” sono valide nel mondo intero.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 7.11 – ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
In caso di difetto di conformità del Bene oppure per richiedere assistenza all’abitazione, contattare la Struttura organizzativa ai seguenti numeri:
Numero verde: 000000000
Telefono: 00.00000000
Fax: 00.00000000
Assistenza Casa e Famiglia – Veterinaria – In Viaggio – Digitale Sicuro
L'Assicurato deve contattare la Struttura organizzativa indicando con precisione:
− il tipo di assistenza di cui necessita;
− numero di polizza;
− il nome e cognome;
− l’indirizzo e luogo da cui chiama;
− il recapito telefonico ove la Struttura organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
AVVERTENZA: Nessun rimborso è previsto senza la preventiva autorizzazione della Struttura organizzativa.
Assistenza Elettrodomestici
a) L'Assicurato deve contattare la Struttura organizzativa indicando con precisione:
− il nome e cognome;
− numero di polizza;
− indirizzo presso il quale eseguire la riparazione;
− il recapito telefonico;
− data di acquisto del Bene;
− marca e modello del Bene acquistato;
− descrizione del difetto di conformità.
b) La Struttura organizzativa individua il Centro Assistenza Tecnica specializzato maggiormente indicato per la risoluzione del guasto segnalato.
AVVERTENZA: in caso di richieste pervenute dalle ore 18.00 alle ore 08.00 o nei giorni festivi, la Struttura organizzativa registra la pratica e contatta il Centro di Assistenza Tecnica nel primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
c) Il Fornitore selezionato dalla Struttura organizzativa contatta l’Assicurato ai fini di definire la data e l’orario per effettuare
l’intervento tecnico direttamente all’indirizzo segnalato.
d) L’ Assicurato deve consegnare al tecnico incaricato della riparazione:
- copia del documento comprovante l’acquisto del Bene;
- copia della Polizza.
e) La Struttura organizzativa provvede al pagamento diretto del Centro di Assistenza Tecnica che ha effettuato l’intervento.
IN CASO DI IRREPARABILITÀ DEL BENE O DI ANTIECONOMICITÀ DELLA RIPARAZIONE
In caso di irreparabilità o antieconomica della riparazione, il Centro di Assistenza Tecnica comunica l’entità del danno direttamente alla Struttura organizzativa e fornisce copia del relativo certificato all’Assicurato.
Al ricevimento di tale documento, l’Assicurato dovrà procedere con lo smaltimento ai sensi della vigente normativa RAEE
(Rifiuti di Apparecchiature Elettriche o Elettroniche) e potrà procedere all’acquisto di un Bene di pari o simili caratteristiche.
Successivamente, entro 30 giorni dall’avvenuto acquisto, l’Assicurato ai fini di ottenere il rimborso dovrà dare avviso scritto a mezzo raccomandata A/R ad:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – X.xxx Trento, 8 – 20135 – Milano (MI)
specificando:
− cognome, nome, xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx dell’Assicurato;
− nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN;
− numero di dossier comunicato dalla Struttura organizzativa al momento dell’apertura del sinistro;
allegando la seguente documentazione:
− copia del documento (fattura, scontrino, ecc.) comprovante l’acquisto del Bene;
− copia del documento (fattura, scontrino, ecc.) comprovante l’acquisto di un Bene di pari simili caratteristiche.
AVVERTENZA: la copertura non è operativa per riparazioni o quantificazioni del danno effettuate da Centri di Assistenza Tecnica diversi da quelli identificati dalla Struttura organizzativa al momento della denuncia del sinistro.
--- AVVERTENZE VALIDE PER TUTTE LE COPERTURE ASSISTENZA ---
L’Assicurato si impegna, in ogni caso, a mettere a disposizione della Struttura organizzativa tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nella sezione Norme in caso di sinistro.
Qualora alla data di comunicazione del sinistro la documentazione inviata si rivelasse incompleta, l'Assicurato, debitamente avvisato, dovrà produrre la documentazione mancante entro 45 giorni dalla data della comunicazione.
La Struttura organizzativa si riserva di ridurre in tutto o in parte il rimborso in ragione del pregiudizio sofferto
dall’inosservanza dei termini di cui ai precedenti commi.
Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Invio di un idraulico per interventi urgenti | 7.2.1 | Euro 250,00 per sinistro per l’uscita e la manodopera. Euro 150,00 per sinistro per il materiale | === |
Invio di un elettricista per interventi urgenti | 7.2.2 | Euro 250,00 per sinistro per l’uscita e la manodopera. Euro 150,00 per sinistro per il materiale | === |
Invio di un fabbro per interventi urgenti | 7.2.3 | Euro 250,00 per sinistro per l’uscita e la manodopera. Euro 150,00 per sinistro per il materiale | === |
Interventi di emergenza per danni da acqua | 7.2.4 | Euro 300,00 per sinistro | === |
Invio di un termoidraulico | 7.2.5 | Euro 200,00 per sinistro | === |
Invio di un tapparellista | 7.2.6 | Euro 150,00 per sinistro | === |
Invio di un vetraio | 7.2.7 | Euro 150,00 per sinistro | === |
Spese di albergo | 7.2.9 | Euro 250,00 per sinistro | === |
Rientro dell’Assicurato in seguito a sinistro avvenuto alla sua abitazione | 7.2.10 | Euro 250,00 per sinistro ed anno assicurativo | === |
Invio di una guardia giurata per sorveglianza locali | 7.2.11 | Euro 650,00 | === |
Spese di trasloco | 7.2.12 | Euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | === |
Invio di una collaboratrice domestica | 7.2.13 | Euro 250,00 per sinistro | === |
Emergenze: rimborso trasporto veterinario | 7.3.4 | Euro 50,00 per sinistro ed anno assicurativo | === |
Emergenze: rimborso visita veterinaria | 7.3.5 | Euro 120,00 per sinistro ed anno assicurativo | === |
Emergenze in viaggio: rimborso visita veterinaria | 7.4.2 | Euro 120,00 per sinistro ed anno assicurativo | === |
Disposizioni e limitazioni - Artigiano sostitutivo | 7.7 | Euro 300,00 per sinistro | === |
Elettrodomestici: beni con vetustà inferiore a 6 anni | 7.8.2 | In caso di bene non riparabile o riparazione antieconomica, vengono rimborsati i costi per l’acquisto di un bene di pari o simili caratteristiche, nel limite del 70% del prezzo originariamente pagato (IVA inclusa) per l’acquisto del bene, con massimo Euro 1.000,00 per oggetto | === |
SEZIONE 8 – DANNO ALL’AMBIENTE
Che cosa posso assicurare
Art. 8.1 – SITI ASSICURATI IN ATTIVITÀ
Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l’Assicurazione opera per i danni originati dai Siti Assicurati in conseguenza dell’attività ivi svolta e assicurata.
La garanzia opera per il Danno all’Ambiente provocato sia all’interno che all’esterno dei Siti assicurati.
Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le garanzie prestate per i Xxxx Xxxxxxxxxx per periodo assicurativo.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 8.2 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, in conseguenza di un Danno all’Ambiente o di una sua Minaccia imminente, anche in virtù del Principio di Precauzione, secondo i termini e nei limiti previsti nella presente polizza.
Il Danno all’Ambiente - o la sua Minaccia imminente - deve rispettare tutte le seguenti condizioni, ovvero essere:
o Causato dai Rischi Assicurati indicati in polizza;
o Originato da un evento verificatosi dopo la Decorrenza della polizza ed entro il Periodo di Assicurazione;
o Scoperto e comunicato agli enti preposti (autodenuncia) o notificato dagli stessi per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione.
B) In conseguenza di un Danno all’Ambiente o della sua Minaccia imminente, sono comprese nella garanzia base le Spese, come
previste dalla normativa vigente, per gli:
o Interventi di Emergenza;
o Interventi di Ripristino.
Con riferimento agli interventi di cui sopra, tali Spese comprendono:
o Analisi e monitoraggi;
o Redazione di documenti richiesti dagli enti;
o Progettazione ed esecuzione degli Interventi di Emergenza e degli Interventi di Ripristino; Sono da intendersi sempre esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
C) Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi previsti in virtù di autocertificazione agli enti preposti o comunicazione da parte degli stessi, come previsto dalla normativa vigente.
La Società ha la facoltà, ma non l’obbligo, previa richiesta dell’Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.
In caso di denuncia di Xxxxxxxx, la Società sostiene le Spese per lo svolgimento dell’attività istruttoria necessaria all’accertamento del danno finché ne ha interesse ai sensi dell’Art. 1917 c.c.
I Rischi Assicurati sono quelli riportati nella Scheda di Polizza per cui è stata regolarmente compilata la relativa sezione con la precisazione di Massimale e Franchigia applicabile.
Art. 8.3 – ELEMENTI INTERRATI
Relativamente ai danni o le spese causati da Elementi Interrati, di età superiore a 10 anni, per i quali non vengano eseguite prove di tenuta ogni due anni o che non siano sottoposti a verifica strutturale ed eventuale vetrificazione ogni 10 anni, la polizza opera con un Sottolimite pari al 10% del massimale.
Art. 8.4 - COSE, PERSONE E INTERRUZIONE DI ESERCIZIO DI TERZI
La Società terrà indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, con esclusione della Pubblica Amministrazione quale rappresentante della collettività, in diretta conseguenza di un Sinistro risarcibile ai sensi di Polizza per:
- Morte e lesioni personali;
- Distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all’esterno del Sito Assicurato;
- Interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all’esterno del Sito Assicurato, nell’area interessata dal Danno all’Ambiente non in consegna o custodia all’Assicurato ovvero dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo.
L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nel periodo intercorrente tra la data di inizio e di termine della garanzia indicata in polizza.
In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Danno all’Ambiente, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.
Art. 8.5 – DENUNCIA CUMULATIVA
Qualora l’autodenuncia dell’assicurato o la notifica/ordinanza degli enti preposti riguardino più fatti accaduti in tempi diversi e/o
relativi a differenti cause di Danno all’Ambiente, si originano tanti sinistri quante sono le cause del Danno all’Ambiente
denunciato/notificato. In questi casi la garanzia non risulterà operante per i sinistri relativi a fatti accaduti prima della Data di decorrenza della polizza o che comunque non rispettino le condizioni di operatività della garanzia previste dalla presente polizza.
Art. 8.6 – ESCLUSIONI RELATIVE AI RISCHI ASSICURATI
Relativamente a tutti i Rischi Assicurati, l’assicurazione non comprende i danni:
a) non causati da attività svolte direttamente dall’Assicurato;
b) causati da fatti non riconducibili ai Rischi Assicurati;
c) causati da beni prodotti dall’assicurato dopo la loro consegna a terzi;
d) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione e di qualsivoglia mezzo di trasporto di proprietà del Contraente o comunque da questi posseduti e/o detenuto a qualsiasi titolo;
e) causati dal trasporto di Merci;
f) causati dalla mancata consapevole osservanza, da parte dell’Assicurato, delle disposizioni di legge, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative e giudiziarie o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell’esercizio dei Rischi Assicurati;
g) derivanti da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Cyber crime, scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi compresi furto e rapina;
h) derivanti da Eventi Naturali Eccezionali;
i) derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell’Assicurazione;
j) causati da emissioni o scarichi regolarmente autorizzati;
k) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
l) causati da - o connessi - in qualsiasi modo a amianto o a materiali contenenti amianto/asbesto, e relative fibre e/o polveri;
m) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
n) derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
o) derivanti dalle obbligazioni volontariamente assunte dall’Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge;
p) causati da incendi provenienti dall’esterno;
q) rilevati o sostenuti in seguito ad attività di analisi o di investigazione e ricerca di sorgenti di Danno all’Ambiente all’interno dei Siti Assicurati in ragione o in occasione della dismissione o cessione degli stessi, se il Danno all’Ambiente è riferibile ad attività poste in essere da precedenti gestori o proprietari;
r) rilevati o sostenuti per Sinistri verificatisi in occasione della chiusura, cessione od alienazione del sito o alla sospensione
dell’attività, se l’assicurato non ha provveduto alla comunicazione prevista dall’Art. 7.24;
s) relativi a incremento dei costi in conseguenza della variazione della destinazione d’uso dell’area su cui insiste il Sito Assicurato, salvo diversa pattuizione con la Società;
t) relativi a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all’interno dei Siti Assicurati;
u) relativi a rimozione, sgombero e/o smaltimento di rifiuti, merci/beni danneggiati e macerie derivanti da incendio o Evento Naturale Eccezionale, nonché i danni derivanti dal loro danneggiamento e/o dal mancato, parziale e/o ritardato smaltimento degli stessi.
Art 8.7 - SANZIONI E PENALI
L’Assicurazione non comprende le sanzioni e le penali di qualunque natura, incluso ogni tipo di penale contrattuale, inflitte
all’Assicurato.
Art 8.8 - DELIMITAZIONI
Non sono considerati terzi, né assicurati, se non espressamente previsti in polizza:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine o convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall’Assicurazione;
c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza ovvero in occasione della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 c.c., nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile ovvero le società facenti parte la stessa Associazione Temporanea d’Impresa (“ATI”).
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art 8.9 - REGIME TEMPORALE
La garanzia opera per i Sinistri verificatisi durante la vigenza della Polizza, alle condizioni specificate. Nel caso di modifiche ai Rischi Assicurati e in particolare in caso d’inserimento di uno o più Siti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la garanzia per tale/i Xxxx/i opererà dalla data di effetto dell’appendice d’inserimento.
Art. 8.10 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione
(Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.).
Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall’Assicurato per iscritto nell’Allegato Questionario formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.
Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:
• se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.;
• se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.;
• nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c.
Art. 8.11 - CONDIZIONE DI ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è prestata a condizione, da ritenersi essenziale, che l’Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Danno all’Ambiente o della sua Minaccia imminente alle autorità competenti o che abbia ricevuto notifica o ordinanza a procedere dalle stesse.
Art. 8.12 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il Premio è sempre interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo (30°) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 c.c.
I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Art. 8.13 - LIMITI DI INDENNIZZO
Il Massimale indicato nella Scheda di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.
In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Xxxxxxxxx per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che
traggano origine dal medesimo evento che cagiona il Danno all’Ambiente.
Tale Xxxxxxxxx rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l’insieme delle garanzie prestate dalla presente polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente denunciati in uno stesso Periodo di assicurazione.
Art. 8.14 - SCOPERTO – FRANCHIGIA
Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato in polizza.
Art. 8.15 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 8.16 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'Assicurazione vale per Danni all’Ambiente verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
Art. 8.17 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
La presente Assicurazione è soggetta a tacito rinnovo, nel caso in cui non venga data disdetta, con lettera raccomandata, fax o P.E.C. (xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx) almeno 30 giorni prima della data di scadenza della Polizza.
Art. 8.18 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto importo, le Spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e ogni tipo di penale contrattuale né delle Spese di giustizia penale.
Art. 8.19 - ISTRUTTORIA DEL SINISTRO
L’Assicurato prende atto che i Periti incaricati dalla Società di accertare le cause e l’entità dei danni non hanno la rappresentanza legale della stessa ma sono meri ausiliari nella determinazione degli obblighi contrattuali, con la conseguenza che tutte le comunicazioni di legge o previste dalla presente Polizza, comprese quindi anche le denunce di sinistro e le comunicazioni di cui agli Artt. 8.25, 8.26 e 8.29, debbono essere inviate direttamente alla Società medesima, non potendosene altrimenti presumere in alcun modo la conoscenza.
Art. 8.20 - NUOVE ACQUISIZIONI
Non sono da considerarsi assicurati siti, attività o imprese qualora non siano comunicati alla Società e regolarmente inseriti in Polizza.
Art. 8.21 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di modificare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Art. 1898 c.c.).
Art. 8.22 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Qualora una o più clausole siano ritenute nulle, annullabili o invalide dalla competente Autorità Giudiziaria, le predette clausole devono intendersi modificate nella misura e secondo il senso necessari affinché la competente Autorità Giudiziaria le possa ritenere perfettamente valide ed efficaci.
Art. 8.23 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, a scelta della parte attrice, il Foro del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.
Art. 8.24 – COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ
Tutte le comunicazioni alla Società, di cui agli Art. 8.25, 8.26, 8.27 e 8.29, vanno trasmesse con la seguente modalità:
RACCOMANDATA A/R ALL’INDIRIZZO xxxxx Xxxxxxx 000, 00000, Xxxxxx – MI, o in alternativa con EMAIL P.E.C. ALL’INDIRIZZO
Art. 8.25 - MODIFICHE AI RISCHI ASSICURATI
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione del rischio. Sono da considerarsi elementi di variazioni del rischio:
a. Modifica dell’attività svolta nel sito e/o della tipologia di sostanze presenti con incremento della pericolosità;
b. Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria svolti nel sito in cui sono coinvolte Sostanze Pericolose;
c. Svolgimento di audit volontari, realizzazione di scavi e trincee, campionamenti e analisi del terreno e della falda.
Art. 8.26 - DISMISSIONE SITI ASSICURATI E SOSPENSIONE ATTIVITÀ
L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata o PEC:
a) Se uno o più dei Siti Assicurati è oggetto di una cessione di proprietà, entro 5 giorni dalla firma dell’Accordo Preliminare;
b) Se interrompe a titolo provvisorio o definitivo l’attività, entro 5 giorni dall’interruzione stessa;
c) Se l’Assicurato ha in corso una procedura concorsuale, entro 5 giorni dall’avvio del procedimento.
Nel caso di cui alla precedente lettera c), la comunicazione alla Società, potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell’ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell’Assicurato.
L’eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l’inoperatività delle
garanzie prestate dalla Polizza.
Art. 8.27 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (Art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Sono considerati elementi di riduzione del rischio la modifica delle attività svolte nel sito, in particolare la diminuzione della pericolosità delle sostanze presenti nel sito.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 8.28 - INTERVENTI DI EMERGENZA
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire le conseguenze del Danno all’Ambiente o della sua Minaccia imminente, anche in virtù del Principio di Precauzione, e di tutti gli ulteriori danni conseguenti, diretti e indiretti.
Art. 8.29 – DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza e direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 c.c.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 c.c.). In ogni caso la decorrenza del termine di prescrizione, pari a due (2) anni, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 2952 III comma c.c., coinciderà con la data dell’autodenuncia agli enti o della prima notifica da parte degli stessi per il verificarsi o la scoperta di un Danno all’Ambiente - o sua Minaccia imminente. Il Contraente o l’Assicurato dovrà informare la Società delle iniziative stragiudiziali e giudiziali del terzo danneggiato ed astenersi, pena l’inoperatività della presente
copertura, dal riconoscere con terzi la propria responsabilità, ovvero di raggiungere accordi con i reclamanti e/o definire transazioni senza il consenso scritto della Società.
Art. 8.30 – COOPERAZIONE NELLA GESTIONE DEL SINISTRO
L’Assicurato dovrà:
a. cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile;
b. cooperare per lo svolgimento delle attività di perizia garantendo accesso ai Siti Assicurati o comunque alle aree interessate dal Sinistro;
c. Richiedere il consenso della Società per tutti gli interventi da effettuare;
d. Trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:
1.le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in suo possesso e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
2.nel caso fossero già iniziati gli Interventi di Emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
3.i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l’ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
4.i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali agli Interventi di Ripristino del Danno all’Ambiente richiesti dalla legge; 0.xx corrispondenza tra l’Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare
nella garanzia.
Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Elementi interrati | 8.3 | 10% del massimale di polizza | La somma indicata in polizza |
Limiti di indennizzo | 8.13 | La somma indicata in polizza | === |
Scoperto – franchigia | 8.14 | === | La somma indicata in polizza |
SEZIONE 9 - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 9.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ
La Società presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente e/o
dell’Assicurato sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:
• se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.;
• se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.;
• nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c.
Art. 9.2 – PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’Art. 1901 c.c.
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal Codice Civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio, in
ossequio a quanto previsto dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, secondo le seguenti forme:
a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all’Intermediario
espressamente in qualità di rappresentante dell’Impresa o all’Impresa medesima;
b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è l’Intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell’Impresa o all’Impresa medesima;
c) per mezzo di sistemi di pagamento elettronici laddove il beneficiario è l’Intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell’Impresa o all’Impresa medesima;
d) il pagamento in contanti è ammesso soltanto nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio e per le polizze aventi premio annuo non superiore a Euro 750,00 (settecentocinquanta).
Art. 9.3 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 9.4 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 c.c.
Art. 9.5 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del
Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 9.6 – PROROGA DELL’ASSICURAZIONE (tacito rinnovo)
Se la polizza è stata emessa senza deroga al patto di tacita proroga, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata, fax o P.E.C. della Società (xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, le Parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
Art. 9.7 – FACOLTÀ DI RECESSO
Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo)
Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C. come previsto dall’Art. 9.6 – Proroga dell’assicurazione (tacito rinnovo).
Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio (sconto per poliennalità di durata massima 5 anni)
Le Parti, nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, come previsto dall’Art. 9.6 – Proroga dell’assicurazione (tacito rinnovo).
Per sinistro:
a) nel caso in cui Il Contraente/Assicurato “sia un consumatore”:
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.;
b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato “non sia un consumatore”:
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere
dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.
Tale facoltà viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica.
In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 9.8 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9.9 – FORO COMPETENTE
Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio oppure sede del Contraente o Assicurato.
Art. 9.10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
Art. 9.11 – ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi
l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
In relazione alla sola copertura di responsabilità civile del capofamiglia, se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni, stipulate con altre Società, sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
Art. 9.12 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Espletata l’attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l’indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da Amissima Assicurazioni entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l’indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.
Art. 9.13 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO - INDICIZZAZIONE (valida solo se espressamente richiamata in polizza)
Se richiamata in polizza l’indicizzazione, i capitali assicurati ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.
L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo.
Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di capitali e di premio.
Qualora la variazione sia inferiore al 2%, la variazione stessa viene arrotondata al 2%. Qualora la variazione fosse negativa non si procederà ad alcun adeguamento.
Qualora in conseguenza delle variazioni dell'indice i capitali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è in facoltà del Contraente rinunciare all'adeguamento della polizza ed i capitali ed il premio rimangono quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato.
Nell’ipotesi in cui il Contraente si sia avvalso della suddetta facoltà, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni e con rimborso del rateo di premio pagato e non goduto. Sono soggetti ad adeguamento anche tutti gli importi previsti in polizza espressi in moneta, esclusi scoperti e franchigie e relativi minimi.
Art. 9.14 - FACOLTÀ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA COMPAGNIA
La presente assicurazione e le relative coperture, ivi inclusi l'adempimento dell'obbligazione di indennizzo dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio economico o servizio di assistenza è garantito solo ed esclusivamente se non in contrasto con un embargo totale o parziale o qualsivoglia sanzione economica, commerciale e finanziaria messa in atto dall'Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Organismo internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove siano applicabili anche al Contraente e/o agli Assicurati e/o ai Beneficiari della presente polizza. In tali casi il contratto si risolve di diritto senza che sia dovuta alcuna somma o altra prestazione da parte della Compagnia.
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.