SCHEMA di Protocollo d’intesa Tra
SCHEMA di Protocollo d’intesa Tra
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (di seguito ARSIAL), nella persona del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Presidente del CDA domiciliato per la carica presso la sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx – X. XXX 00000000000
e
il Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente (di seguito CURSA ), nella persona del Presidente Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica xxxxxx xx xxxx xx xxx Xxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxx – P. IVA 01601620709
Premesso che
- ARSIAL è un Ente di diritto pubblico strumentale della Regione Lazio, istituito con legge regionale n. 2/1995 al fine di promuovere lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale; in tale ambito, l’Agenzia realizza un programma pluriennale per la promozione e l’internazionalizzazione delle produzioni agroalimentari del Lazio;
- CURSA è un Organismo Pubblico di Ricerca senza scopo di lucro, costituito nell’anno 2008, dall’Università del Molise, l’Università della Tuscia e l’Università di Ferrara che ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 21 giugno 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 160 del 12/07/2011. Il Consorzio risulta iscritto dalla data del 23/02/2018 nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) con codice “CULRS”, tipologia “Pubbliche Amministrazioni” categoria “Consorzi Interuniversitari di Ricerca” e all’Anagrafica Nazionale delle Ricerche con il codice 61185KMM;
- CURSA ha in essere un accordo con l’Ente Nazionale per il Microcredito (di seguito “ENM”), “per la realizzazione di programmi di microcredito e la diffusione della cultura della microfinanza” che si propone di sostenere le iniziative di internazionalizzazione delle imprese agroalimentari del Lazio, e favorire l’avvio di iniziative imprenditoriali finalizzate all’esportazione delle produzioni agroalimentari mediante l’utilizzo degli strumenti propri del microcredito e della microfinanza;
- ARSIAL e CURSA intendono concludere un accordo volto a favorire tra le imprese agricole ed agro alimentari del Lazio la conoscenza e la partecipazione alle opportunità offerte dai predetti strumenti finanziari;
Considerato che
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premessa
La premessa e le considerazioni sono parte integrante del presente Accordo.
Art. 2 Oggetto e durata
ARSIAL e CURSA s’impegnano a realizzare di comune accordo un programma di comunicazione e di eventi sulle opportunità offerte dagli strumenti del microcredito e della microfinanza alla internazionalizzazione dell’impresa agricola e agroalimentare.
Art. 3
Coordinamento dell’attività. Responsabili
L’attività di coordinamento è svolta dai seguenti responsabili:
- per ARSIAL: …………..
- per il CURSA….: ………………..
Art. 4 Controversie
La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.
Il presente Accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale di ARSIAL e del CURSA
Art. 5
Riservatezza e trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.
Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 6 Responsabilità
Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.
Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL o altra compagnia assicuratrice.
Art. 7 Diritto di recesso
Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con posta elettronica certificata – PEC.
Art. 8
Spese contrattuali e di registrazione
Le Parti danno atto che il presente Accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986 a cura e spese della parte che richiede la registrazione stessa.
L’imposta di bollo relativa al presente accordo (complessivi euro 16,00) è assolta dal CURSA in maniera virtuale.
Art. 9 Norme finali
Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra CURSA e ARSIAL si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.
Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.
Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis. della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.