DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
Pos. IE-FIP-PMTB
ENTE PARCO NAZIONALE
DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA E CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CICLOTURISMO NEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA PER GLI ANNI 2010 – 2013
CAPITOLATO TECNICO E DISCIPLINARE DI GARA
SOMMARIO
PARTE 1 3
DESCRIZIONE E SPECIFICHE DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO 3
ART. 1 - PREMESSA 3
ART. 2 - LA RETE DEI PERCORSI 3
ART. 3 - OGGETTO DEL SERVIZIO 4
ART. 4 - PROGETTO DI GESTIONE – OFFERTA TECNICA 5
ART. 5 – QUADRO ECONOMICO – OFFERTA ECONOMICA 9
ART. 6 – PROVENTI DEL SERVIZIO 9
ART. 7 – PROPRIETA’ E RESPONSABILITA’ 9
PARTE 2 10
OBBLIGHI CONTRATTUALI 10
ART. 8 - DURATA DELLA CONCESSIONE 10
ART. 9 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO – IMPORTO A BASE DI GARA 10
ART. 10 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL GESTORE 10
ART. 11 - OBBLIGHI DELL’ENTE PARCO 11
ART. 12 - GARANZIE 11
ART. 13 - VIGILANZA 12
ART. 14 – INADEMPIMENTI E PENALITA’ 12
ART. 15 – CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO 13
ART. 16 - CESSIONE 14
ART. 17 - SUBAPPALTO 14
ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 14
ART. 19 - RINVIO 14
PARTE 3 15
DISCIPLINARE DI GARA 15
ART. 20 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 15
ART. 21 – CAUSE DI ESCLUSIONE 15
ART. 22 - ATTESTAZIONE DEI REQUISITI 15
ART. 23 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 16
ART. 24 - BUSTA n. 1 : “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 17
ART. 25 - BUSTA N. 2: “OFFERTA TECNICA” 20
ART. 26 - BUSTA n. 3: “OFFERTA ECONOMICA” 20
ART. 27 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 20
ART. 28 - VALIDITA’ DELL’OFFERTA 22
ART. 29 - PROCEDURA DI GARA 22
ART. 30 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 22
ART. 31 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 23
ART. 32 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 23
ART. 33 - INFORMAZIONI FINALI 23
ART. 34 - ALLEGATI 24
PARTE 1
DESCRIZIONE E SPECIFICHE DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO
ART. 1 - PREMESSA
Coerentemente con le finalità dell’Ente Parco, quali la tutela, la conservazione e la valorizzazione del territorio dell’area protetta, il progetto vuole promuovere un’offerta che rappresenti uno stimolo importante per gli appassionati della bicicletta, attraverso la possibilità di scegliere itinerari ciclabili all’interno del territorio del Parco facilitandone la visita e la conoscenza negli aspetti naturalistico-ambientali e storico-architettonici.
Il servizio, in relazione alle finalità di cui sopra, dovrà essere in grado di mettere a disposizione dei visitatori del Parco tutti quegli strumenti e tutte quelle attrezzature in grado di stimolare e di facilitare un rapporto ravvicinato e gratificante con l’ambiente naturale, nonché di proporre un nuovo approccio turistico attraverso l’utilizzo della bicicletta.
In esecuzione della Decisione del Commissario Straordinario n. 33 del 11 settembre 2008 viene indetto il presente bando finalizzato nello specifico alla “Concessione del servizio di noleggio mountain bike nel Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxx”.
ART. 2 - LA RETE DEI PERCORSI
Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che più di ogni altro racchiude tutti i caratteri dell’Appennino, è un territorio di circa 150.000,00 ettari, in cui natura e cultura si intrecciano storicamente in un legame indissolubile. L’importanza di questo territorio risiede nella bellezza, varietà e ricchezza naturalistica dei suoi massicci, che lo rendono particolarmente ricco dal punto di vista della biodiversità.
La varietà e la ricchezza naturalistica dei suoi massicci, le suggestive testimonianze di carattere storico-architettonico rendono il territorio di elevato valore naturalistico e ambientale. Il Parco prende il nome da due grandi massicci montuosi da cui è costituito il “Gran Sasso d’Italia” e i “Monti della Laga”.
Il Gran Sasso d’Italia, con la sua possente mole rocciosa, sembra inaccessibile ed impenetrabile; invece, è un variegato mosaico di mulattiere, sentieri e tratturi, testimonianze vive dello stretto legame che da sempre unisce l’uomo abruzzese alla sua straordinaria montagna.
Lungo questa eccezionale rete sentieristica il Parco in collaborazione con la Regione Abruzzo, Province e Comunità Montane ha realizzato l’”Ippovia del Gran Sasso d’Italia”, un circuito ad anello di quasi 300 km da percorrere a cavallo, ma anche a piedi e in mountain bike (Allegato n.1), uno sport, quest’ultimo, che sempre di più coinvolge gli appassionati delle attività all’aria aperta e soprattutto della montagna.
Il tracciato realizzato ad anello attorno al massiccio del Gran Sasso è caratterizzato da una straordinaria rete di sentieri che attraversa boschi, altopiani, praterie e paesi e che propone l’avvicinamento al Parco in modo nuovo e divertente.
Per le specifiche e diverse caratteristiche del terreno, per il tipo di allestimento dei sentieri, per la qualità degli interventi sulle aree di sosta, il circuito ben si adatta ad essere percorso anche in bicicletta.
La sinergia tra le diverse pratiche sportive, possibili nel Parco, consente di migliorare l’offerta turistica e l’insieme dei servizi presenti sul territorio.
All’interno della rete sentieristica sopra descritta, l’Ente Parco ha individuato sul proprio territorio possibili percorsi ciclabili e, fra essi, alcune aree ritenute strategiche che costituiscono, pertanto, oggetto del presente bando (Allegato n.2).
L’obiettivo finale che vuole perseguire l’Ente è quello di esaltare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico e fattore ricreativo, mettendo a disposizione una rete sentieristica armonizzata con le diverse risorse ambientali e culturali presenti all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, dove la pratica della mountain bike non sia un fine, ma un mezzo di integrazione tra il fruitore/turista e la ricettività presente sul territorio.
ART. 3 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente bando ha per oggetto la concessione del servizio di gestione del cicloturismo attraverso la realizzazione di un servizio di noleggio di biciclette (mountain bike), ivi compresa la manutenzione e l’assistenza tecnica inerente le stesse, per un periodo di anni tre. Il Concessionario dovrà assicurare l’attivazione e la successiva gestione di quanto segue:
• la fornitura e la messa in opera degli elementi necessari del servizio (mountain bike, punti di noleggio e di assistenza, ecc..);
• i collegamenti a regola d’arte ai sottoservizi (energia elettrica, ecc...);
• la manutenzione permanente, ordinaria e straordinaria, per garantire che tutti gli elementi del servizio siano sempre in perfetto stato di funzionamento e pulizia;
• il controllo infrasettimanale dei percorsi e la segnalazione all’Ente Parco di eventuali anomalie per garantirne la piena fruibilità in sicurezza;
• la gestione del servizio comprese tutte le relazioni con il pubblico;
• la riscossione degli introiti del servizio;
• tutte le spese e gli oneri relativi al funzionamento del servizio;
• la promozione permanente del servizio (segnaletica, depliant, corsi didattici, ecc..).
A tal fine l’Ente Parco mette a disposizione del Concessionario le risorse economiche necessarie per la prima attivazione, pari a € 165.00,00 (oltre iva di legge) quale importo a base di gara.
Sono, inoltre, concesse alla ditta aggiudicataria in comodato d’uso gratuito per tutta la durata contrattuale le attrezzature ed altro materiale complementare, così come descritto nell’Allegato n. 3.
In sede di offerta la ditta partecipante, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 20 dovrà presentare un Progetto di Gestione, nel quale specificare dettagliatamente tutte le parti costituenti il servizio offerto, come indicato al punto successivo.
In generale si precisa che gli elementi del sistema devono poter evolvere nel tempo e nello spazio, soprattutto per adattarsi allo sviluppo o agli eventuali cambiamenti dei percorsi della rete sentieristica proposta.
Per tale ragione saranno tenuti in particolare considerazione quei progetti che svilupperanno un sistema di posa a moduli facilmente ed eventualmente spostabili, con minimo impatto sull’ambiente naturale circostante e comunque compatibili con le finalità di salvaguardia di un’area protetta. Parimenti saranno valutati positivamente quei progetti che svilupperanno sistemi tecnici a favore del risparmio energetico, quale l’uso di celle fotovoltaiche per l’alimentazione per esempio delle stazioni di noleggio o punti di assistenza.
ART. 4 - PROGETTO DI GESTIONE – OFFERTA TECNICA
Il progetto deve contenere adeguata documentazione tecnica in ordine a quanto segue.
1. FORNITURA DEL SERVIZIO CICLOTURISTICO – MOUNTAIN BIKE
Le mountain bike dovranno soddisfare le caratteristiche costruttive e funzionali previste dalla normativa vigente e avere caratteristiche costruttive che minimizzino la possibilità di asportazione di parti di esse e i possibili danni da vandalismo, di tale aspetto dovrà essere data adeguata illustrazione nella relazione d’offerta, nonché risultare sempre funzionali ad un uso sicuro della sentieristica. Dovrà essere fornita una bicicletta facilmente guidabile sui percorsi del parco e di semplice manutenzione e dovrà essere personalizzata riportando il logo dell’Ente Parco (i colori e la grafica sono rimessi alla proposta della ditta partecipante).
In particolare il progetto di gestione dovrà fornire:
1.1 il numero di mountain bike fornite, oltre quelle di cui all’allegato 3, differenziandole nelle misure (adulti e bambini);
1.2 la descrizione dei componenti e delle loro specificità tecniche (peso, grandezza, equipaggiamento, colore, ecc…) evidenziando tutte le caratteristiche aggiuntive e migliorative rispetto ai requisiti e alle caratteristiche minime richieste secondo la normativa vigente;
1.3 la personalizzazione della bicicletta indicando, colori, grafica e posizione del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
1.4 gli eventuali accessori forniti (lucchetti, caschi, navigatori, catene, ecc..);
1.5 le immagini delle mountain bike dai differenti punti di vista, e dettagli di esse, da cui si possano vedere distintamente i suoi componenti.
2. FORNITURA DEL SERVIZIO - PUNTI DI ASSISTENZA E DI NOLEGGIO
I punti di assistenza e/o noleggio devono essere dislocati lungo i percorsi che la ditta proponente intende attivare (di cui al successivo punto 3 del presente articolo) e potranno essere dislocati anche in strutture esistenti (es. attività ricettive).
In particolare dovrà essere posta attenzione alla qualità dei manufatti sia sotto il profilo della sicurezza attiva e passiva, sia sotto il profilo estetico in modo che il design, le proporzioni, i materiali usati, non siano in contrasto con le caratteristiche architettoniche ed estetiche prevalenti nell’ambiente. Le strutture e tutte le opere necessarie alla realizzazione dei punti di assistenza e/o noleggio devono essere rispettose delle vigenti normative e devono configurasi come strutture mobili. Verranno valutate eventuali soluzioni tecniche innovative, quali per esempio quelle che prevedono la riduzione al minimo della manomissione del suolo garantendo maggiore flessibilità ed economicità nelle operazioni di installazione, smontaggio e ripristino.
La tipologia costruttiva che si propone per i punti in questione deve essere stilisticamente unica, individuabile e facilmente rimodulabile.
I punti di assistenza e noleggio dovranno inoltre riportare, in apposito spazio riservato il logo del Parco; i colori e la grafica sono rimessi alla proposta della ditta partecipante .
Il progetto dovrà pertanto indicare:
2.1 la descrizione dei componenti e delle loro specificità tecniche dei singoli punti di assenza e/o noleggio;
2.2 immagini, disegni, piante e sezioni (in scala 1:100) oltre ad eventuale elaborazioni tridimensionali, al fine di illustrare ogni singolo componente dei punti di assistenza e/o noleggio e le diverse opzioni per l’installazione al suolo o ad altre strutture esistenti;
2.3 descrizione e illustrazione della eventuale parte impiantistica, dei sistemi di illuminazione e delle caratteristiche tecnologiche di eventuali impianti complementari;
2.4 la vita tecnica stimata di tutte le infrastrutture, macchine, impianti, sistemi e sottoassiemi funzionali che, comunque, non deve risultare inferiore a dieci (10) anni;
2.5 ubicazione dei suddetti punti di assistenza e noleggio come indicato al successivo punto 3.3.
3. I PERCORSI
La ditta proponente dovrà fornire la seguente documentazione tecnica:
3.1 individuazione dei percorsi che intende attivare tra quelli individuati come strategici nell’”Allegato n.2”;
3.2 individuazione di percorsi aggiuntivi rispetto al punto precedente, ma che dovranno comunque ricalcare il percorso dell’Ippovia del Parco, come da “Allegato n. 1”.
3.3 restituzione dei suddetti percorsi in un elaborato cartografico con base topografica IGM in scala 1:25.000 che contenga per ogni singolo percorso la lunghezza, i tempi di percorrenza, il grado di difficoltà, il profilo altimetrico, la percentuale di sterrato e la percentuale di ciclabilità degli stessi e l’ubicazione dei punti di assistenza e noleggio.
3.4 La specifica di eventuali percorsi tematici (culinari, storici religiosi, naturalistici ecc.) al fine di assicurare una sinergia piena tra le realtà locali attraversate e l’escursione ciclistica.
4. SISTEMA DI GESTIONE
La ditta concorrente dovrà inserire nel progetto la proposta dettagliata del sistema di gestione complessiva del servizio. In particolare dovrà indicare:
4.1 le modalità di presa e di riconsegna della bicicletta;
4.2 la distribuzione complessiva del parco bici nei punti di noleggio;
4.3 gli orari e dei periodi di attivazione del servizio su base annuale e giornaliera;
4.4 i costi del servizio di noleggio agli utenti (orario, in abbonamento, con pacchetti promozionale, ecc..);
4.5 le modalità di movimentazione delle mountain bike tra i vari punti di assistenza e/o noleggio, con indicazione dei mezzi che saranno utilizzati, il più possibile a basso impatto ambientale;
4.6 l’indicazione delle risorse umane e di altri mezzi materiali (per es. segnaletica, ecc.), che saranno destinati alla gestione complessiva del servizio;
4.7 l’indicazione dell’eventuale software e hardware per la gestione e il monitoraggio del servizio;
4.8 le dichiarazioni di disponibilità dei proprietari di strutture esistenti (per es. attività ricettive già in essere lungo i percorsi individuati) ove ubicare i punti di assistenza/noleggio previsti;
4.9 le modalità di vendita di materiale divulgativo e commerciale del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
5. ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare l’assistenza tecnica e la manutenzione di tutti gli elementi del servizio per l’intero periodo contrattuale.
A tal fine il Progetto di Gestione presentato in sede di gara dovrà dettagliare un piano di manutenzione e assistenza che la ditta intende proporre per garantire il mantenimento della piena efficienza del servizio, finalizzato all’eliminazione di qualsiasi inconveniente dovesse verificarsi e per il ripristino immediato della piena funzionalità dello stesso.
In particolare dovrà essere specificato:
5.1 il programma, le modalità, le procedure e i tempi di intervento per un efficiente funzionamento di tutti gli elementi del servizio (controllo e manutenzione periodica delle bici, manutenzione e controllo dei punti di noleggio e/o assistenza, tempi di intervento e/o sostituzione di elementi del sistema, ecc..);
5.2 i mezzi e il personale che saranno utilizzati per garantire la buona manutenzione e conservazione di tutti gli elementi del servizio;
5.3 l’indicazione degli standards minimi di qualità del servizio in merito alla disponibilità, ai tempi di riparazione o sostituzione delle mountain bike;
5.4 la periodicità dei controlli degli elementi del servizio, comunque almeno infrasettimanale nei periodi di maggior carico turistico;
5.5 le modalità di assistenza e di pronto intervento, sia nel caso di rottura del mezzo che di caduta accidentale dell’utente.
A seguito di segnalazione/richiesta effettuata per via telefonica, per e-mail o a mezzo fax da parte dell’Ente Parco il gestore dovrà comunque garantire l’inizio dell’intervento di ripristino o sostituzione dell’elemento del servizio danneggiato entro il primo giorno lavorativo utile successivo a quello della chiamata, assicurando comunque l’eventuale completo ripristino entro il 7° giorno lavorativo dalla rilevazione o dalla segnalazione del guasto o del danno.
L’impresa aggiudicataria dovrà comunque sempre assicurare il proprio impegno al fine di mantenere gli elementi del servizio sempre in perfetta efficienza funzionale, puliti, privi di rotture o ammaloramenti, senza segni di degrado o invecchiamento. L’impegno alla manutenzione sarà costante dal momento dell’installazione fino alla scadenza naturale del contratto.
In caso di inadempienze rispetto a quanto previsto in merito al presente punto saranno applicate le penali previste dall’art. 14.
6. TEMPI DI FORNITURA E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Le ditte concorrenti devono dichiarare in un cronoprogramma la scansione temporale della realizzazione del servizio e della sua operatività, sia per quanto riguarda i lavori d’installazione dei punti di assistenza/noleggio, sia per quanto riguarda la fruibilità dello stesso da parte dell’utenza.
In ogni caso il servizio dovrà essere avviato entro e non oltre 2 (DUE) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
Le cause dell’eventuale ritardo, adeguatamente documentate, dovranno essere tempestivamente comunicate all’Ente Parco che si riserverà di valutarle.
Sarà comunque oggetto di applicazione delle penali di cui al successivo art. 14 la comunicazione delle cause del ritardo dopo la scadenza dei termini.
Si precisa che qualora la ditta non dovesse dare inizio al servizio entro i termini sopra fissati, l’Ente Parco si riserva il diritto di considerare risolto “de iure” il rapporto con la ditta stessa incamerando la cauzione definitiva presentata in sede di stipula del contratto e senza che questa possa pretendere alcuna richiesta di risarcimento economico o comunque di eventuali danni; essa dovrà viceversa risarcire alla stazione appaltante gli eventuali danni conseguenti da quanto sopra e dalla risoluzione del contratto, qualora idoneamente documentati.
7. PROMOZIONE DEL SERVIZIO
La ditta concorrente dovrà fornire una proposta volta a garantire adeguata pubblicità al servizio, nonché al territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Le ditte dovranno pertanto descrivere le linee d’azione, le modalità di realizzazione, come intendono raggiungere gli obiettivi del Progetto e garantire un’efficace sistema integrato di promozione dell’iniziativa, sia nella fase di start-up, sia nella fase di mantenimento, anche mediante la presentazione di elaborati grafici, tavole e materiale cartografico.
L’elaborazione del progetto riguarderà in particolare la definizione degli strumenti di comunicazione, finalizzati ad una campagna destinata a portare l’iniziativa a conoscenza dei possibili utenti e di tutti i potenziali attori locali.
Per esempio potrà prevedere:
7.1 la realizzazione di idonea segnaletica con specifica dei km che saranno coperti da detta segnaletica e la tipologia della stessa;
7.2 la realizzazione di opuscoli informativi sulle prestazioni del servizio erogato ivi compresa la quantità prevista;
7.3 organizzazione di campi scuola e/o corsi didattici;
7.4 sottoscrizione di accordi con le strutture ricettive, ristorative e ricreative presenti sul territorio, con i tour operators e le agenzie di viaggio con eventuale predisposizione di pacchetti turistici e di offerte modulari che favoriscano la permanenza dei visitatori sul territorio, anche nei periodi di bassa stagione turistica;
7.5 creazione di un sito web dedicato esclusivamente al servizio con specifica delle informazioni sulla disponibilità dei mezzi presso i vari punti di noleggio con indicazioni dei modelli e delle misure;
7.6 l’indicazione di eventuali collaborazioni o accordi con operatori del trasporto pubblico o privato o con gestori di strutture turistico ricettive presenti sul territorio.
8. INFORMAZIONI STATISTICHE
Il Progetto di gestione dovrà fornire indicazione sulle modalità e sulle tempistiche di rilevamento in ordine ai seguenti dati: affluenza degli utenti, incidenti/avarie, reclami, gradimento del servizio, ecc…
9. SERVIZI AGGIUNTIVI
Il Concessionario potrà prevedere nel Progetto di Gestione altri servizi quali:
9.1 attività di somministrazione di cibi e bevande, nel pieno rispetto della normativa vigente e previa acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie;
9.2 commercializzazione di prodotti non rientranti nella rete commerciale dell’Ente, quali gadgets, prodotti agroalimentari, artigianato locale, materiale bibliografico e audiovisivo, nel rispetto della normativa vigente;
9.3 organizzazione e promozione di programmi specifici di accoglienza, accompagnamento e guida nel territorio anche attraverso l’istituzione di servizi di bus-navetta per agevolare il servizio di noleggio o comunque consentire la fruizione del territorio. Le escursioni dovranno comunque essere organizzate con finalità didattico-educative e ricreative e dovranno essere espletate nel rispetto della normativa vigente;
9.4 noleggio di attrezzature sportive di vario genere;
9.5 ogni altra attività, purché legata al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente Parco, nel rispetto della normativa civilistica, penale e fiscale vigente.
10. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Il Progetto di Gestione dovrà essere corredato di un piano economico-finanziario sviluppato sull’intera durata contrattuale, in cui siano riportate le voci di costo e di entrata per l’espletamento delle attività e di tutti i servizi previsti.
ART. 5 – QUADRO ECONOMICO – OFFERTA ECONOMICA
Il quadro economico dovrà dettagliare i costi unitari dei singoli elementi del servizio nonché quelli necessari per l’avvio del medesimo (vedasi modello allegato 6).
Per esempio sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
- attrezzature e materiale complementare (mountain bike e accessori, componentistica per i punti di noleggio/assistenza, ecc…);
- fornitura e/o realizzazione di eventuali impianti tecnologici complementari, ivi compresi gli oneri per l’allaccio alle utenze;
- oneri per la sicurezza;
- corrispettivi per progettazione tecnico-architettonica o grafica;
- fornitura o realizzazione di hardware o software dedicato;
- promozione del servizio (depliants, pubblicazioni, sito web, ecc...)
- costi generali per il rilascio di permessi o autorizzazioni;
- interessi nel caso di leasing o finanziamenti.
Il totale di tutte le voci di spesa indicate nel quadro economico costituirà il prezzo omnicomprensivo offerto dalla ditta partecipante per il presente appalto, oltre l’IVA di legge. Tale prezzo sarà l’unico elemento considerato ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica di cui al successivo art. 26.
Si precisa che non sono rendicontabili gli oneri per la gestione ordinaria del servizio, quali quelli relativi alle spese per le sedi operative, quelle telefoniche, per carburanti, per il personale, ecc…
ART. 6 – PROVENTI DEL SERVIZIO
Il gestore, quale compenso per la gestione del servizio di che trattasi e per tutta la durata contrattuale, introiterà tutti i proventi derivanti dalle attività poste in essere, come previste nel Progetto di Gestione presentato in sede di gara, oltre che eventuali altre attività che nel prosieguo potranno essere avviate, previa specifica autorizzazione dell’Ente Parco.
ART. 7 – PROPRIETA’ E RESPONSABILITA’
Tutti gli elementi del sistema, così come indicati dalla ditta partecipante nel Piano di Gestione e nel Quadro Economico, finanziati con le risorse di cui al presente bando, saranno di proprietà esclusiva dell’Ente Parco sin dal loro acquisto, realizzazione o installazione. Si richiama anche quanto indicato nel successivo art. 10.
L’Ente Parco non assume alcuna responsabilità nel caso che la ditta aggiudicataria fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano i diritti. La ditta aggiudicataria terrà indenne l’Ente Parco da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.
PARTE 2 OBBLIGHI CONTRATTUALI
ART. 8 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione del servizio è stabilita in anni 3 (tre) decorrenti dalla stipula del relativo contratto, salvo eventuale proroga in relazione alle esigenze dell’Ente Parco.
Al termine del contratto, sarà redatto apposito verbale, in contraddittorio con il gestore, in cui si darà atto dello stato dei beni mobili e delle attrezzature riconsegnate all’Ente Parco (vedasi anche successivo art. 10).
ART. 9 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO – IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo complessivo che l’Ente Parco corrisponderà all’affidatario per la gestione del servizio sarà quello risultante dall’offerta economica, di cui agli artt. 5 e 26, formulata dalla ditta in sede di gara in ribasso sull’importo posto a base di gara fissato in € 165.000,00, oltre Iva di legge.
Tutte le spese connesse alla predisposizione e fornitura del servizio sono a carico dell’aggiudicataria e quindi comprese nell’importo contrattuale.
Il corrispettivo verrà erogato con le seguenti modalità:
1. il 20% del prezzo offerto (oltre IVA di legge) alla sottoscrizione della stipula del contratto;
2. il 30% ad avvenuta completa realizzazione ed avvio del sistema (entro 2 mesi, ai sensi dell’art.4, punto 6) previa verifica da parte dell’Ente Parco;
3. il restante 50% del prezzo (oltre IVA di legge) in rate annuali di pari importo a decorrere dalla seconda annualità contrattuale.
L’Ente si riserva comunque di concordare con l’aggiudicatario diverse modalità di pagamento all’atto della sottoscrizione del contratto. Sono comunque escluse anticipazioni a qualsiasi titolo.
ART. 10 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL GESTORE
Sono a carico esclusivo del gestore:
1. il controllo infrasettimanale dei percorsi ciclabili per garantire pulizia e sicurezza con relative segnalazioni all’Ente ovvero al CTA/CFS – Sorveglianza Parco;
2. la stipula delle assicurazioni di cui al successivo articolo 12;
3. la fornitura di attrezzature con garanzia di perfette condizioni di conservazione per tutta la durata della Concessione;
4. il ripristino delle condizioni di perfetto stato e funzionamento, assumendosi i costi dell’operazione o del riacquisito dell’attrezzatura danneggiata nel caso di avarie delle mountain bike o di qualsiasi altro elemento del sistema;
5. l’elaborazione e la presentazione della documentazione prevista da leggi e regolamenti per l’ottenimento di tutti i pareri tecnici e permessi necessari per l’esecuzione dei lavori, che dovranno essere acquisiti direttamente dal Concessionario a proprio onere e spesa;.
6. ogni onere accessorio per l’installazione dei punti di assistenza/noleggio (allaccio alle utenze, convenzioni o accordi con soggetti terzi, ecc…);
7. tutti i costi di gestione (personale, utenze e altri costi di esercizio) necessari per garantire il servizio durante l’intera durata della concessione;
8. i lavori di ripristino del suolo eventualmente necessari nel caso di smontaggio o spostamento dei punti di assistenza/noleggio o di altri elementi del sistema;
9. la presentazione all’Ente Parco, con cadenza semestrale, della relazione consuntiva sulle attività svolte;
10. la restituzione a fine contratto di tutti gli elementi del servizio (mountain bike, strutture varie, punti di assistenza/ noleggio, accessori, ecc….) inseriti nel quadro economico di cui all’art. 5 in buono stato di conservazione;
11. ogni altro adempimento relativo al rispetto delle formalità previste dalla legge per lo svolgimento delle attività programmate;
12. l’obbligo di non procedere ad eventuali modifiche necessarie per un corretto funzionamento del servizio senza il preventivo nulla-osta dell’Ente Parco.
In merito al personale e all’organizzazione del servizio, la ditta aggiudicataria si impegna inoltre:
▪ ad applicare al personale occupato, sia esso dipendente o socio, delle norme e condizioni retributive del C.C.N.L. e degli accordi locali integrativi dello stesso;
▪ al rispetto nei confronti dei dipendenti e/o soci di tutte le norme relative alla retribuzione, prevenzione degli infortuni, contributi a vario titolo posti a carico del datore di lavoro;
▪ all’applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro per quanto riguarda l’attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l’utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l’adempimento di tutti gli obblighi di legge.
La ditta aggiudicataria s’impegna in generale ad eseguire il servizio oggetto del presente appalto in condizione di sicurezza ottimale. Si precisa che tutti i costi per gli adempimenti a ciò conseguenti sono da intendersi compresi nel corrispettivo previsto per l’esecuzione del servizio.
Sarà obbligo e piena responsabilità della ditta comunicare, all’atto della stipula del contratto, le nomine e quanto altro previsto dal D. Lgs. 81/08.
Resta inteso che, in caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra, ogni più ampia responsabilità ricadrà sulla ditta, che è tenuta alla rigorosa osservanza di tutta la normativa applicabile, nei confronti del personale, dipendente e non, utilizzato per la fornitura del sistema e dei servizi annessi.
Con la presentazione dell’offerta la ditta assume a proprio carico l’onere completo di adottare, nell’esecuzione di tutti i servizi appaltati, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
ART. 11 - OBBLIGHI DELL’ENTE PARCO
Sono a carico dell’Ente Parco:
1. la concessione in uso a favore del soggetto affidatario dei beni mobili di cui all’allegato 3, a seguito di verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti;
2. le spese relative alla manutenzione dei percorsi ciclabili;
3. la vendita al gestore del materiale commerciale prodotto e distribuito dall’Ente Parco in convenzione a prezzi agevolati;
4. l’uso gratuito del logo del Parco;
5. il rilascio dell’autorizzazione e/o nulla-osta eventualmente necessari prima della sottoscrizione del contratto.
ART. 12 - GARANZIE
L'Ente Parco è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del soggetto gestore durante l’esecuzione del Servizio di che trattasi.
Il soggetto gestore si impegna, altresì, a sollevare e tenere indenne l’Ente Parco da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi in relazione all’esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato.
L’aggiudicatario dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell’esatta e corretta esecuzione dei servizi di che trattasi (da costituirsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa) non inferiore al 10% dell’importo contrattuale aggiudicato complessivo nel rispetto dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006.
In caso di Rti/consorzi ordinari di concorrenti la polizza dovrà essere intestata alla Società capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento/consorzio e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte del Rti/consorzio ordinario.
In particolare la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria.
Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata contrattuale e verrà restituito dopo che, scaduto il contratto, le parti avranno regolato ogni conto e partita in sospeso dipendente dall’esecuzione del contratto e dopo che la ditta aggiudicataria avrà comprovato l’assolvimento di tutti gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assicurativi.
L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% (ossia pari al 5% del valore del contratto) per le imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati – ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
La mancata costituzione della garanzia, da parte dell’aggiudicatario, equivale alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Ente Parco, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue successivamente in graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla scadenza del contratto.
In caso di risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.
L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di affidamento:
− una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a carico dei beni oggetto dell’affidamento, dovuti ad incendio, danneggiamento, furto e atti di vandalismo, ecc… il cui massimale dovrà essere pari al valore di € 500.000,00;
− una polizza di assicurazione R.C.T. per rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto dell’affidamento, valida per tutta la durata della concessione ed avente massimale proporzionato ai rischi derivanti di € 1.000.000,00, senza franchigia.
ART. 13 - VIGILANZA
L’Ente Parco si riserva la facoltà di verificare il rispetto, da parte del gestore, delle previsioni del presente capitolato e di quanto dichiarato dal gestore medesimo nel progetto di gestione di cui all’art. 4.
Prima dell’apertura al pubblico, l’Ente Parco procederà comunque, in contraddittorio con il Concessionario, alla verifica del sistema fornito, al fine di controllare la conformità alle specifiche tecniche previste nel Progetto di Gestione e suoi allegati.
ART. 14 – INADEMPIMENTI E PENALITA’
Nel caso in cui i servizi di cui al presente capitolato, per qualsiasi ragione imputabile al gestore, siano interrotti ovvero siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato ed al progetto di gestione, l’Ente Parco provvederà ad inviare formale lettera di
contestazione a mezzo raccomandata A.R. o fax invitando la ditta ad ovviare a quanto contestato e ad adottare le misure più idonee per garantire che le prestazioni siano svolte con i criteri e con il livello qualitativo previsti dai documenti contrattuali e a presentare, se ritenuto, entro 5 giorni, le proprie controdeduzioni.
Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell’Ente Parco casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l’Ente Parco si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:
1. € 150,00 per ogni giorno di ritardo nel completamento della fornitura e attivazione del servizio rispetto a quanto previsto nel Progetto di Gestione;
2. nell’ipotesi di collaudo del sistema con esito parzialmente negativo, è facoltà dell’Ente Parco applicare una detrazione da determinarsi in relazione ai difetti riscontrati, da un minimo di € 1.000,00 (mille/00) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni;
3. € 50,00 per ogni giorno naturale consecutivo di mancato espletamento del servizio;
4. € 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di espletamento del servizio in modo non conforme a quanto concordato tra le parti e previsto nel Progetto di Gestione;
5. nel caso di mancata riconsegna dei beni a fine contratto verrà applicata una penale pari al valore di riacquisto del bene stesso.
L’importo delle penali potrà essere recuperato mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, in alternativa l’amministrazione potrà avvalersi della cauzione definitiva di cui all’art. 12 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta aggiudicataria dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte della ditta aggiudicataria, pena la risoluzione del contratto.
l provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione viene comunicato alla ditta aggiudicataria mediante raccomandata A.R. con invito a reintegrare la cauzione stessa.
Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l’Ente Parco si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 15, salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
ART. 15 – CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO
Ove si verifichino gravi o ripetute inadempienze del gestore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Ente Parco ha facoltà, previa comunicazione scritta al gestore, di risolvere anticipatamente il contratto e di incamerare, a titolo di penale, la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 12, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, nei seguenti casi, oltre quanto indicato nei precedenti articoli:
− gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali;
− arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte della ditta aggiudicataria delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
− mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto;
− cessione del contratto o subappalto non autorizzato dall’Ente Parco;
− mancata reintegrazione della cauzione;
− inadempimento tale da compromettere il raggiungimento delle finalità del contratto.
In caso di risoluzione del contratto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e la ditta aggiudicataria incorrerà nella perdita della cauzione definitiva che di seguito verrà incamerata dall’Ente Parco, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
L’Ente Parco si riserva, altresì, di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta, nel caso di pubblico interesse o di mutate oggettive condizioni che possano ostacolare il proseguimento dei servizi.
ART. 16 - CESSIONE
Per tutta la durata dell’appalto è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità. Si applica l’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l’esecutore del contratto.
ART. 17 - SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto delle prestazioni oggetto del presente capitolato è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Qualora la ditta offerente non intenda eseguire direttamente una parte o la totalità delle forniture e dei servizi, la stessa dovrà indicare già in sede di gara di volersi avvalere del subappalto. Si precisa che le ditte subappaltatrici dovranno essere in possesso dei necessari requisiti prescritti dalla legge per quanto da loro effettuato.
La ditta aggiudicataria resta in ogni caso responsabile, unitamente alla ditta subappaltatrice, nei confronti dell’Ente Parco per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle opere subappaltate.
Il pagamento al subappaltatore avverrà tramite la ditta aggiudicataria.
È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.
La ditta è altresì obbligata a depositare il contratto di subappalto presso l’Ente Parco almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.
Si precisa al riguardo che la dichiarazione di subappalto risulta obbligatoria in sede di presentazione dell’offerta.
ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente in via esclusiva il foro di L’Aquila.
ART. 19 - RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.
PARTE 3 DISCIPLINARE DI GARA
ART. 20 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
Possono partecipare i concorrenti di cui agli artt. 3 comma 19 e 34 D.L.g.s.163/06 e s.m.i., costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.L.g.s.163/06 e s.m.i. ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art.37, comma 8, D.L.g.s.163/06 e s.m.i.
E’ inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. l’iscrizione nel registro competente (Registro Imprese o R.E.A.) presso la CCIAA per l’attività oggetto del presente avviso o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato ovvero presso i competenti ordini professionali;
2. di possedere tutti i requisiti ed autorizzazioni prescritti ex lege per l’espletamento delle attività oggetto di affidamento;
3. di avere adeguata capacità tecnica-professionale per aver espletato o per avere in corso di espletamento attività similari di noleggio mountain bike, per il quale il concorrente possa produrre idonee referenze scritte, in originale;
4. di avere adeguata capacità economico-finanziaria per aver realizzato un fatturato globale non inferiore a Euro 200.000,00 (duecentomila) Iva esclusa, nel triennio 2007- 2008-2009, da documentare mediante presentazione di estratto di bilancio.
In caso di Rti o di Consorzi di concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 163/2006, tali requisiti devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento o consorzio, nella misura minima del 60% della mandataria o consorziata e le mandanti nella misura minima del 10%. In caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) c) del D. Lgs. 163/2006, laddove il Consorzio partecipi solo tramite alcune delle proprie consorziate, espressamente indicate, tali requisiti devono essere posseduti dal Consorzio.
Si applica la disciplina prevista dall’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 (avvalimento).
ART. 21 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Non sono ammessi alla procedura i soggetti che si trovano in una delle condizioni di esclusione ex art. 38 D.L.g.s. 163/06 espressamente riferite all’impresa ed a tutti i suoi rappresentanti.
Non è inoltre ammessa la partecipazione di imprese, anche ATI o in Consorzio, che si trovino fra di loro in una delle situazioni di cui all’art. 2359 c.c., pena l’ esclusione dalla gara sia dell’impresa controllante che delle imprese controllate, nonché delle ATI o Consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipano.
L’Ente Parco procederà altresì all’esclusione dalla gara dei concorrenti delle cui offerte accerti l’univocità del centro decisionale, sulla base di unici elementi, nonché dei soggetti firmatari degli atti di gara.
E’ vietata la partecipazione dell’impresa quale concorrente singolo e contemporaneamente in ATI con altre imprese o in consorzio.
Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
ART. 22 - ATTESTAZIONE DEI REQUISITI
L’attestazione del possesso dei requisiti tecnici ed economici nonché dell’assenza delle cause di esclusione è effettuata tramite la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta da parte della ditta concorrente (non autenticata) con la quale lo stesso attesti, sotto la propria
responsabilità, a pena di esclusione, di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura.
Per il concorrente di altro Stato, non residente in Italia, l’attestazione va fornita con documento equivalente in base alla legge dello Stato di appartenenza del concorrente. Qualora la legislazione di tale Paese non contempli il rilascio di detto certificato, esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata. Se neanche questa è prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un Notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l’autenticità. In caso di associazione o consorzio, ciascuna impresa aderente dovrà dichiarare di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione sopra indicate.
L’Ente Parco si riserva di procedere ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 163/2006 (controlli sul possesso dei requisiti).
ART. 23 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Ciascun concorrente dovrà presentare, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10.05.2010 un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e riportante esternamente la denominazione dell’offerente e la dicitura:
“OFFERTA PER LA FORNITURA E CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CICLOTURISMO NEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA PER GLI ANNI 2010 – 2013”.
Il plico dovrà contenere le seguenti buste che, pena l’esclusione, dovranno essere idoneamente tutte sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e riportare all’esterno i dati dell’offerente e le seguenti diciture:
Busta n. 1: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” Busta n. 2: “OFFERTA TECNICA”
Busta n. 3: “OFFERTA ECONOMICA”
Non saranno ammesse le offerte nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuni dei documenti e dichiarazioni richiesti dal presente bando. Si precisa che l’utilizzo dei moduli allegati al capitolato non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli. Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza delle relative prescrizioni.
Ai fini della partecipazione alla gara, faranno fede la data e l’ora di ricezione del plico e non quelle di spedizione.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo, ciò vale per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Rimane ad esclusivo rischio del mittente ogni possibile disguido dovuto a mancato o ritardato recapito.
Per le imprese che intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o con l’impegno di costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il plico contenente l’offerta ( buste “1”, “2”e “3”) dovranno riportare all’esterno l’intestazione di tutte le imprese raggruppande o raggruppate.
Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, e non sarà ammessa in
sede di gara alcuna ulteriore comunicazione volta a migliorare o comunque modificare l’offerta già presentata, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra e diversa offerta.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro.
ART. 24 - BUSTA n. 1 : “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Xxxx l’esclusione, nella busta n. 1, il concorrente dovrà inserire:
1. Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (su carta intestata con bollo da
€ 14,62 come da Allegato 4), resa ai sensi del DPR 445/00, successivamente verificabile, e sottoscritta in ogni sua parte dal rappresentante legale (o dal titolare o dal procuratore) del soggetto concorrente singolarmente, ovvero dai rispettivi legali rappresentanti in caso di riunione temporanea di concorrenti, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, che attesti, a pena di esclusione:
a) Che ai sensi dell’art. 38 D.L.g.s. 163/06 e s.m.i. (espressamente riferite all’impresa ed a tutti i suoi rappresentanti):
− l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, ovvero che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
− che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
− che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
− di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
− di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
− di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività;
− di non aver commesso violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
− che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
− di non aver commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
− che nei suoi confronti non è stata applicata una sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
− che l’impresa è in regola nei confronti della normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99.
b) L’iscrizione nel registro competente (Registro Imprese o R.E.A.) presso la CCIAA per l’attività oggetto del presente avviso o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato ovvero presso i competenti ordini professionali.
c) Di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e sostanziale) ai sensi dell’art. 2359 c.c. ed art. 34, comma 2, D.L.g.s. 163/06 e s.m.i.
d) Di non avere in corso procedure di emersione del lavoro sommerso ai sensi dell’art.1 comma 14 Legge n.266/02 o che il periodo di emersione si è concluso.
e) Di non essere stato sottoposto da parte di altri Enti pubblici, a risoluzione contrattuale per inadempienze nell’ ultimo triennio.
f) Impegno a tener conto, in caso di aggiudicazione, degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza dei lavoratori.
g) Di possedere tutti i requisiti organizzativi, delle attrezzature e della professionalità necessarie per assicurare il corretto espletamento dell’appalto, nonché tutte le autorizzazioni prescritte ex lege per l’espletamento delle attività oggetto di concessione.
h) Impegno ad accettare lo stato di manutenzione ordinaria e di funzionamento dei beni mobili e delle aree oggetto dell’affidamento e ad osservare tutti gli obblighi derivanti da norme che regolano la gestione delle attività oggetto del presente bando.
i) Di avere adeguata capacità tecnico-professionale per aver espletato o per aver in corso di espletamento attività similari di noleggio mountain bike o biciclette in genere.
j) Di avere adeguata capacità economico-finanziaria per aver realizzato un fatturato globale non inferiore a Euro 200.000,00 (duecentomila) Iva esclusa, nel triennio 2007-2008-2009.
k) Xx aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel bando di gara e nel capitolato d’oneri con i relativi allegati che regolano l’affidamento in oggetto e di accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato.
l) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel giorno e nell’ora comunicate dall’Ente Parco, consapevole che qualora entro il termine fissato l’impresa non provveda agli adempimenti richiesti (quali ad esempio, presentazione cauzioni, polizze, certificazioni, ecc) la Stazione Appaltante potrà procedere ad aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria con incameramento della cauzione provvisoria.
m) Di essere a conoscenza che l’Ente Parco si riserva di procedere d’ufficio a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione.
n) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
o) Di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del L. n. 241/90 - la facoltà di “accesso agli atti”, l’Ente Parco a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
Oppure:
di non autorizzare le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale indicando i motivi.
Per i soggetti di cui all’ art. 34 lett. d) e) f) del D.lgs n. 163/06 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del predetto D.lgs. Nel caso di ATI la dichiarazione di cui sopra deve essere prodotta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese costituenti l’ATI.
2. Cauzione provvisoria, dell’importo di € 3.300,00 (2% dell’importo posto a base di gara), prestata a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario, nelle forme della fideiussione bancaria o assicurativa e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo stabilito per la ricezione dei plichi.
La cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta dell’Ente Parco, entro il termine di giorni 30 dalla richiesta medesima.
La cauzione dell’aggiudicatario sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto; la cauzione degli altri concorrenti sarà svincolata entro 30 giorni dall’aggiudicazione. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la cauzione dovrà essere presentata dall’impresa capogruppo.
3. Capitolato tecnico e disciplinare di gara, sottoscritto su ogni foglio, per accettazione delle clausole ivi contenute, dal legale rappresentante dell’impresa. In caso di associazione temporanea di impresa il capitolato sarà sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo.
4. Allegati 1, 2 e 3 al Capitolato tecnico e disciplinare di gara, sottoscritti su ogni foglio, per accettazione di quanto ivi contenuto. dal legale rappresentante dell’impresa. In caso di associazione temporanea di impresa il capitolato sarà sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo.
5. Versamento del contributo di € 20,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Il versamento del contributo dovuto va effettuato con le seguenti modalità:
− mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx;
− mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a AUT. CONTR. PUBB., Xxx Xxxxxxx, 000, 00000 XXXX (cod, fiscale 97163520584) presso qualsiasi ufficio postale.
Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.
La causale del versamento dovrà riportare nella causale il Codice Fiscale del partecipante il seguente Codice CIG [0294548CAF];
6. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti: una dichiarazione, a corredo dell’istanza congiunta sottoscritta da tutte le imprese raggruppande (o dall’impresa capogruppo in caso di RTI già costituiti), relativa a:
− il tipo di raggruppamento (verticale o orizzontale);
− le prestazioni che saranno eseguite dal mandatario e dalla/e mandante/i, in relazione alla diversa tipologia di raggruppamento.
7. Nel caso in cui i documenti amministrativi e l’offerta siano sottoscritti da un procuratore dell’operatore economico, la procura speciale (in originale o copia autentica) da cui lo stesso trae i poteri di firma, a pena di esclusione.
8. Nel caso di subappalto, dichiarazione circa quali parti del servizio intende, ai sensi dell’articolo 118 del D.lgs 12.04.2006. n.163, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni.
9. Documentazione di cui art. 49, comma 2, D.lgs 163/2006 nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi, per la dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, dei requisiti di un altro operatore economico.
ART. 25 - BUSTA N. 2: “OFFERTA TECNICA”
Xxxx l’esclusione, nella busta n. 2 il concorrente dovrà inserire l'offerta tecnica consistente nel Progetto di Xxxxxxxx, redatto secondo le indicazioni dettagliate nell’articolo 4 del presente bando necessario alla valutazione tecnico - qualitativa del servizio offerto.
ART. 26 - BUSTA n. 3: “OFFERTA ECONOMICA”
Xxxx l’esclusione, nella busta n. 3 il concorrente dovrà inserire l’offerta economica, redatta nei termini di cui all’articolo 5 secondo il fac-simile di cui allegato 5) su carta intestata, esprimendo sia il valore complessivo in euro, IVA esclusa, sia indicando la percentuale di ribasso sull’importo a base di gara indicato all’art. 9 del presente Capitolato.
L’offerta economica, pena l’esclusione, dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, ovvero dal rispettivo legale rappresentante di ogni componente del costituendo/costituto raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio.
In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e quello in lettere, ai fini dell’aggiudicazione, prevarrà l’importo più vantaggioso per l’amministrazione.
L’offerta redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte.
ART. 27 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 d.lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Il punteggio massimo a disposizione della Commissione di gara è di 100 punti e l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta cui sarà attribuito il maggior punteggio complessivo determinato dalla somma dei singoli punteggi riportati nella valutazione dell’offerta tecnica ed economica, come segue:
A) “OFFERTA TECNICA” (fino ad un massimo di 70 punti)
CRITERIO | PUNTI MAX | ||||
A | FORNITURA DEL SERVIZIO – MOUNTAIN BIKE (art. 4 punto 1) | A1 | numero e grado di assortimento delle mountain bike fornite (oltre quelle di cui all’allegato 3) | 6 | 12 |
A2 | accessori forniti (lucchetti, caschi, navigatori, catene, ecc..); | 3 | |||
A3 | caratteristiche tecniche ed estetiche delle mountain bike | 3 | |||
B | FORNITURA DEL SERVIZIO - PUNTI DI ASSISTENZA E DI NOLEGGIO | B1 | caratteristiche tecnico-funzionali, estetiche e di sostenibilità in relazione all’ambiente | 5 | 12 |
B2 | Qualità e durata dei materiali | 5 |
(art. 4 punto 2) | B3 | distribuzione lungo i percorsi | 2 | ||
C | PERCORSI (art. 4 punto 3) | C1 | numero dei percorsi previsti tra quelli individuati come strategici nell’”Allegato n.2”; | 5 | 10 |
C2 | numero dei percorsi aggiuntivi (rispetto ai precedenti) | 4 | |||
C3 | percorsi tematici | 1 | |||
D | SISTEMA DI GESTIONE (art. 4 punto 4) | D1 | gli orari e dei periodi di attivazione del servizio | 4 | 12 |
D2 | i costi del servizio di noleggio agli utenti | 4 | |||
D3 | distribuzione complessiva del parco bici nei punti di noleggio, modalità di presa, di riconsegna e di movimentazione delle mountain bike tra i vari punti di assistenza e/o noleggio, eventuale software e hardware per la gestione e il monitoraggio del servizio | 4 | |||
E | ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE (art. 4 punto 5) | E1 | programma, modalità, procedure e tempi di intervento per un efficiente funzionamento di tutti gli elementi del sistema | 4 | 12 |
E2 | standards minimi di qualità del servizio in merito: alla disponibilità delle mountain bike, ai tempi di riparazione o sostituzione delle mountain bike, assistenza e pronto intervento | 4 | |||
E3 | la periodicità dei controlli degli elementi del sistema | 4 | |||
F | PROMOZIONE DEL SERVIZIO (art. 4 punto 7) | F1 | tipologia ed efficacia degli strumenti previsti per la promozione (opuscoli, sito web, ecc.. | 2 | 6 |
F2 | tipologia ed efficacia degli accordi previsti con le strutture ricettive, ristorative e ricreative presenti sul territorio, con i tour operators e le agenzie di viaggio, con operatori del trasporto pubblico o privato | 2 | |||
F3 | tipologia e chilometraggio della segnaletica lungo i percorsi | 2 | |||
G | SERVIZI AGGIUNTIVI (art. 4 punto 9) | G1 | i servizi aggiuntivi verranno valutati nella loro interezza in base alla tipologia, coerenza e numero delle attività previste | 3 | 3 |
H | PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (art. 4 punto 10) | H1 | sostenibilità complessiva del Progetto di Gestione | 3 | 3 |
TOTALE | 70 |
B) “OFFERTA ECONOMICA” (fino a 30 punti)
La valutazione dell’offerta economica si concretizzerà con l’attribuzione, ad ogni singola offerta, di un punteggio determinato come di seguito specificato.
Il punteggio massimo di 30 punti verrà attribuito al concorrente che offrirà la percentuale di ribasso più alta dell’importo complessivo a base di gara, mentre agli altri soggetti partecipanti sarà attribuito un punteggio minore determinato dal confronto proporzionale con la migliore offerta economica, secondo la seguente formula:
dove:
Z
Y = -
X
x 30
Y = punteggio attribuito all’offerta considerata; Z = importo dell’offerta considerata;
X = importo dell’offerta più alta.
Si specifica che per Z = 0, il punteggio attribuito è Y = 0.
L’Ente Parco procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua.
L’Ente Parco si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 86 comma 2 del D.Lgs 163/2006.
ART. 28 - VALIDITA’ DELL’OFFERTA
I partecipanti alla gara sono vincolati all’offerta per un periodo di 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.
ART. 29 - PROCEDURA DI GARA
La gara, relativa alla regolarità dei plichi pervenuti e all’apertura della Busta n. 1 di cui all’art. 24 contenente la documentazione amministrativa, avrà luogo in seduta pubblica alle ore 11,00 del giorno 11.05.2010 presso la sede dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, Via del Convento, 67010 Assergi - L’Aquila. All’apertura dei plichi potranno presenziare i rappresentanti dei soggetti concorrenti, muniti di delega.
Successivamente, la Commissione di gara, presieduta dal Coordinatore tecnico-amministrativo dell’Ente, procederà con successiva/e sedute riservate all’esame e alla valutazione del contenuto delle Buste n. 2 e n. 3, contenenti l’offerta tecnica ed economica, assegnando i relativi punteggi e verbalizzando i risultati.
In base al punteggio complessivo conseguito da ciascun offerente, la Commissione di gara redigerà la graduatoria, disponendo, in relazione alla medesima, l’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente primo classificato. In caso di parità tra i concorrenti, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’impresa che avrà formulato il più alto valore percentuale di ribasso sull’importo a base di gara. In caso di parità anche per quanto concerne l’offerta economica, si procederà a sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta, purché valida. Nel caso di decadenza dei requisiti soggettivi prescritti ex lege per l’espletamento delle attività di cui alla presente concessione, l’Ente Parco si riserva la facoltà di interpellare i concorrenti seguenti in graduatoria.
ART. 30 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, l’Ente Parco inviterà l’aggiudicatario provvisorio, affidandogli un termine perentorio non inferiore a dieci giorni solari, a produrre tutta la documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara, concernente il possesso dei requisiti di cui all’avviso pubblico e al presente capitolato.
Xxx l’aggiudicatario, entro il termine stabilito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto richiesto, ovvero sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti dallo stesso dichiarati, l’Amministrazione procederà all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria
con conseguente escussione della cauzione provvisoria e potrà eventualmente disporla in favore del concorrente che segue nella graduatoria formulata in sede di espletamento della gara in oggetto.
A seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui sopra, l’Ente Parco procederà all’aggiudicazione definitiva della gara e ne darà adeguata pubblicità.
L’aggiudicatario è tenuto a presentare all’Ente Parco – entro il termine di dieci giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta – tutta la documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto di concessione, ivi compresa la cauzione definitiva e alle polizze di cui all’art. 12.
Nel caso in cui risulti aggiudicatario un raggruppamento temporaneo, questo dovrà costituirsi nella forma giuridica prevista dall’art. 37 del Decreto Legislativo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 31 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico dell'impresa contraente. Il rappresentante dell'impresa risultata aggiudicataria deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno indicato nella comunicazione che verrà trasmessa dall’Ente Parco all’esito della gara.
ART. 32 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, si precisa che il trattamento dei dati verrà effettuato, esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura di gara, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. I dati acquisiti potranno essere comunicati a:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al d.lgs 196/2003. Responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore tecnico – amministrativo dell’Ente, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Il concorrente potrà specificare nelle premesse del Progetto di gestione (busta n. 2) se e quale parte della documentazione presentata ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, brevetti etc.: in tal caso l’Ente Parco non consentirà l’accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti.
ART. 33 - INFORMAZIONI FINALI
Gli interessati potranno ritirare copia degli atti di gara nonché ricevere altre informazioni inerenti la presente procedura presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Ente Xxxxx xx xxx xxx Xxxxxxxx 0 ad Assergi (L’Aquila), oppure contattare i seguenti numeri: centralino 0000-00000 - fax 0000-000000, dalle ore 9.00 alle ore 13,30 esclusi sabati e festivi.
Il presente bando e la modulistica per la partecipazione alla selezione viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente Parco xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e per estratto sui siti
xxx.xxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nonché inviato per estratto ai Comuni ricadenti nel territorio del Parco affinché provvedano a disporne la pubblicazione nei rispettivi albi.
Il Responsabile del Procedimento è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, in qualità di Coordinatore Tecnico – Amministrativo dell’Ente Parco.
ART. 34 - ALLEGATI
Formano parte integrante e risultano allegati al presente capitolato i seguenti documenti: Allegato 1 - Ippovia del Gran Sasso d’Italia
Allegato 2 - Percorsi ciclabili strategici Allegato 3 - Elenco fornitura aggiuntiva
Allegato 4 - Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva Allegato 4bis - Dichiarazione sostitutiva resa da altri soggetti Allegato 5 - Fac-simile offerta economica.
Assergi, 25.03.2010
Il Coordinatore Tecnico - Amministrativo Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXXXX
X.xx