ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 490 del 16/10/2019
OGGETTO: Approvazione dello schema di contratto cd. ``Accordo per il Trasferimento di Materiale Biologico a Scopo di Ricerca`` tra l`IZSVe e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell`Umbria e delle Marche per il trasferimento di un ceppo di salmonella.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di contratto cd. ``Accordo per il Trasferimento di Materiale Biologico a Scopo di Ricerca`` tra l`IZSVe e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell`Umbria e delle Marche per il trasferimento di un ceppo di salmonella.
Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile della SCA1– Risorse Umane, Rapporti Esterni e Gestione Documenti.
Si premette che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 270/1993 e dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 106/2012 “Gli Istituti, in relazione allo svolgimento delle loro competenze, possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali […]”;
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nel quadro dei propri compiti istituzionali – di cui all’art. 3, dell’Accordo sulla gestione dell’IZSVe approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015 – provvede all’effettuazione di ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
- presso l’IZSVe è attivo il “Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi” che è stato istituito con decreto del Ministero della del 4 ottobre 1999; dal 2006 è stato designato anche come “Laboratorio Nazionale di riferimento per le Salmonellosi”;
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”, ha richiesto all’IZSVe di addivenire alla stipula di un contratto per il trasferimento di un ceppo di salmonella da utilizzare a fini di ricerca.
Pertanto, al fine di formalizzare il rapporto, è stato concordato tra le parti il contratto cd. “Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca”, per la fornitura del suddetto materiale biologico, come descritto nell’art. 1 dell’Accordo, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
Con ticket intranet n. 134892/2019, la Dott.ssa Xxxx Xxxxx, Dirigente Veterinario, in servizio, Direttore della “SCS1 – Analisi del rischio e della sorveglianza” dell’IZSVe ha richiesto a questa Struttura di procedere con gli adempimenti necessari alla stipula del contratto in parola.
L’IZSVe con il predetto contratto, la cui efficacia decorrerà dalla data di sottoscrizione, e che rimarrà valido per un periodo di 12 mesi e, comunque, fino al completamento delle attività di ricerca, si impegna a fornire il suddetto materiale biologico a titolo gratuito, salvo il costo per le spese di spedizione che saranno sostenute dal destinatario.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale f.f. quanto segue:
1. di approvare lo schema di contratto, cd. “Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca”, da sottoscrivere tra l’IZSVe, nella persona del Direttore generale f.f. e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”, nella persona del Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di legale rappresentante, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), per il trasferimento di un ceppo di salmonella da utilizzare a fini di ricerca;
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione del contratto di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5 del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di prendere atto che l’IZSVe con il predetto contratto, efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al completamento delle attività di ricerca da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, si impegna a fornire a titolo gratuito, salvo il costo per le spese di spedizione a carico del destinatario, un ceppo di salmonella da utilizzare a fini di ricerca.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCA1 – Risorse Umane, Rapporti Esterni e Gestione Documenti che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.
VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le funzioni di Direttore generale sono svolte dal Direttore sanitario ai sensi delle sopracitate disposizioni.
VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’art. 15 del D.Lgs. n. 106 del 28 giugno 2012 il quale, al primo comma, dispone che “… Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di contratto, cd. “Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca”, da sottoscrivere tra l’IZSVe, nella persona del Direttore generale f.f. e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”, nella persona del Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di legale rappresentante, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), per il trasferimento di un ceppo di salmonella da utilizzare a fini di ricerca;
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione del contratto di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5 del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di prendere atto che l’IZSVe con il predetto contratto, efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al completamento delle attività di ricerca da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, si impegna a fornire a titolo
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gratuito, salvo il costo per le spese di spedizione a carico del destinatario, un ceppo di salmonella da utilizzare a fini di ricerca.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole Il Direttore amministrativo
xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE X. 490 del 16/10/2019
OGGETTO: Approvazione dello schema di contratto cd. ``Accordo per il Trasferimento di Materiale Biologico a Scopo di Ricerca`` tra l`IZSVe e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell`Umbria e delle Marche per il trasferimento di un ceppo di salmonella.
Pubblicata dal 16/10/2019 al 31/10/2019 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Affari Generali, Progetti e Convenzioni, Servizi Istituzionali e Digitalizzazione xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - - Gestione Atti
ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DI MATERIALE BIOLOGICO A SCOPO DI RICERCA (MTA)
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ente sanitario di diritto pubblico con sede legale in Viale dell’Università n. 10, 00000 Xxxxxxx (XX), Xxxxxx, codice fiscale e Partita IVA 00206200289, PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, rappresentato dal Direttore Generale f.f., Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
(qui di seguito denominato brevemente IZSVe)
E
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” azienda sanitaria avente personalità giuridica di diritto pubblico con sede legale in Xxx X. Xxxxxxxxx x. 0 00000 Xxxxxxx (XX), codice fiscale e Partita IVA 00150090546, PEC: xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx, rappresentato dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx,
C.F. SVRSVN55M02F478;
(qui di seguito denominato brevemente “IZSUM”)
(se insieme qui di seguito denominate brevemente “le Parti”)
PREMESSO CHE:
• IZSVe svolge attività di prevenzione, ricerca e servizi negli ambiti della salute animale, della sicurezza alimentare e della tutela ambientale;
• IZSVe risponde ai bisogni di salute pubblica in termini di sicurezza alimentare e di prevenzione della trasmissione delle malattie tra animale e uomo e di benessere animale in termini di sanità e condizioni di vita dell'animale;
• IZSVe è attivamente impegnato in attività di ricerca pianificata e condotta per soddisfare le esigenze e i bisogni conoscitivi delle organizzazioni internazionali e nazionali, favorendo lo scambio di personale e le collaborazioni interdisciplinari;
• IZSVe ospita il Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi;
• L’ente IZSUM svolge attività di prevenzione, ricerca e servizi negli ambiti della salute animale, della sicurezza alimentare e della tutela ambientale; risponde ai bisogni di salute pubblica in termini di sicurezza alimentare e di prevenzione della trasmissione delle malattie tra animale e uomo e di benessere animale in termini di sanità e condizioni di vita dell'animale; è attivamente impegnato in attività di ricerca pianificata e condotta per soddisfare le esigenze e i bisogni conoscitivi delle organizzazioni internazionali e nazionali, favorendo lo scambio di personale e le collaborazioni interdisciplinari;
• Entrambe le Parti sono attivamente impegnate in attività di ricerca nel campo della Sanità animale, benessere animale e tutela ambientale;
• Entrambe le Parti convengono che vi sia la necessità di garantire tali attività anche attraverso lo scambio di materiale biologico da utilizzare unicamente a scopo di ricerca in conformità alle clausole del presente accordo.
Tenendo in considerazione gli obblighi derivanti da tale Collaborazione, le Parti si impegnano ciascuna negli ambiti di propria competenza e supportate di rispettivi rappresentanti legali e coordinatori scientifici ad osservare quanto segue.
ART. 1. DEFINIZIONI
I termini sotto riportati assumono il seguente significato:
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“Data di entrata in vigore”: la data di entrata in vigore del presente Accordo.
“Scopo commerciale”: si intende la vendita, locazione, licenza, cessione o altro trasferimento di materiale ad un soggetto che svolge attività economica con scopo di lucro. L’utilizzo per scopi commerciali è anche quello di qualunque soggetto, compreso il Ricevente, per effettuare ricerca su commissione, comprese la selezione di librerie di composti, per conto di una organizzazione senza scopo di lucro, per produrre o fabbricare i prodotti da vendere, o per svolgere attività di ricerca che si traducono nella vendita, nella locazione, nella licenza, nel trasferimento del materiale ad una organizzazione a scopo di lucro.
“Depositario” è il soggetto che ha fornito il materiale originale al Fornitore (se non di proprietà del Fornitore stesso).
“Informazioni riservate”: Ai fini del presente Accordo per "Informazioni Riservate" si intende qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know- how e, in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica che venga comunicata nell’ambito del presente Accordo. Il Materiale rientra tra le Informazioni Riservate. Queste non includono dati che:
a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato a Parte Ricevente;
b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute da Parte Ricevente al momento della trasmissione;
c) siano state trasmesse a Parte Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate;
d) siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate;
e) vengano rivelate a Parte Xxxxxxxxx da una soggetto diverso da Parte Xxxxxxxxx, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino note a Parte Ricevente per fatto non imputabile alla stessa;
f) le Informazioni che la Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempreché in tal caso la Parte che ha ricevuto l'ordine ne dia immediata notizia scritta alla Parte proprietaria delle Informazioni Riservate, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare l'altra Parte dall'obbligo di riservatezza;
g) le Informazioni la cui divulgazione sia stata preventivamente autorizzata per iscritto dalla Parte che le ha trasmesse.
“Materiale Originale”: il Materiale che dovrà essere inviato al richiedente secondo i termini del presente contratto.
Microrganis mo/Altro tipo di Materiale biologico | ID isolato/ materiale | Anno isolamento | Fonte di isolamento | Substrat o di isolamen to | Commenti | Quantità |
Salmonella | ||||||
Gallinarum biovar gallinarum - Ceppo | 18SAL/Sal monella Gallinarum | 2018 | Avicolo | Organi | - | 1 |
batterico |
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"Progenie" consiste nel materiale discendente non modificato rispetto al materiale originale, come ad esempio cellule da cellule o organismo da organismo o vettore da vettore.
“Derivati non modificati" sono sostanze create dal Ricevente che costituiscono una subunità funzionale non modificata o un prodotto derivante dal Materiale originale, ad esempio sottocloni di linee cellulari non modificate, sottoinsiemi purificati o frazionati del Materiale originale, proteine espresse da DNA/RNA.
"Modifiche" sono sostanze create dal Ricevente che contengono/incorporano il Materiale originale, ad esempio prodotti di ricombinazione omologa, prodotti di scambio di cassette, prodotti di trasmissione di linea germinale, incroci, nuove varietà, fusioni di cellule, prodotti di sub clonazione, ecc.
"Materiale" si intende (a seconda dei casi) Materiale Originale, Progenie, Derivati non modificati inclusi nelle Modifiche.
“Diritti brevettuali”: qualsiasi brevetto, applicazione di brevetto, segreto commerciale o qualsiasi altro diritto di proprietà di IZSVe che possa essere riconducibile al Materiale originale, inclusa qualsiasi alterazione del Materiale effettuata dal Fornitore, nonché qualsiasi sostituzione, divisione, continuazione, continuazione parziale, rinnovo, registrazione, conferma, estensione, certificato di protezione supplementare, nonché l’applicazione anche provvisoria di tale brevetto o l’ equivalente in ambito internazionale.
“Responsabile Scientifico del progetto di ricerca (IZSVe)”: Dott.ssa Xxxx Xxxxx. “Responsabile Scientifico del progetto di ricerca: Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx. “Attività di Ricerca”:
Validazione metodo di prova per la ricerca di Xxxxxxxxxx immobili in campo avicolo. ART. 2. TRASFERIMENTO DEL MATERIALE
IZSVe fornirà il Materiale a IZSUM entro 30 giorni dall’esecuzione dell’Accordo e comunque una volta ricevuto da IZSVe.
Il destinatario del materiale contatterà IZSVe, nella persona del responsabile scientifico del progetto, il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx per organizzare data e modalità di ritiro.
ART. 3. TERMINI DI PAGAMENTO
Il Materiale verrà ceduto a titolo gratuito. Le spese di spedizione verranno sostenute dal Ricevente.
ART. 4. USO DEI MATERIALI E PROPRIETA’ INTELLETTUALE
In esecuzione del presente Accordo, il Materiale è di proprietà di IZSVe. Il Ricevente si obbliga di prendere in consegna il Materiale più sopra specificato. Il Ricevente accetta di ricevere il Materiale originale e di applicare al Materiale le disposizioni che seguono. Il Ricevente deve utilizzare il materiale in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti e sotto la supervisione del referente scientifico responsabile della ricerca. Il Materiale dovrà essere utilizzato in conformità alle linee guida e alle raccomandazioni emesse da organismi internazionali e nazionali applicabili a tale Materiale. In particolare, il Materiale deve essere utilizzato nell’effettivo rispetto delle norme etiche, tenendo conto delle procedure di controllo e delle linee guida etiche adottate da organismi internazionali e nazionali. Il Materiale potrà essere utilizzato sugli animali solo nel caso in cui tale uso sia esplicitamente approvato da un comitato etico o dalla normativa sul trattamento degli animali da laboratorio. Il Ricevente dichiara che all'interno dei laboratori (i) l'accesso al Materiale deve essere limitato al solo personale qualificato e in grado di gestire in sicurezza tale Materiale e (ii) che detto Ricevente
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adotta tutte le misure necessarie, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del materiale, di prendere le opportune precauzioni per ridurre al minimo qualsiasi rischio di danno a persone e cose. Il Materiale deve essere utilizzato esclusivamente per attività non commerciali. Il Materiale non potrà essere trasferito a terzi, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
Qualora il Ricevente volesse utilizzare il Materiale a scopo commerciale dovrà negoziare qualsiasi tipo di autorizzazione con IZSVe e/o con qualsiasi Terza Parte (se necessario e se richiesto). In alcun modo IZSVe sarà obbligato ad accettare e autorizzare tale richiesta.
IZSUM potrà distribuire i prodotti derivati dal materiale, purché non si tratti di Progenie, Derivati non Modificati o Modifiche, e comunque con consenso da parte di IZSVe.
ART. 5. GARANZIA E RESPONSABILITÀ
I Materiali forniti nell'ambito del presente contratto si intendono avere carattere sperimentale. Il Ricevente accetta che il Materiale o le Progenie classificati nel Gruppo di Rischio 2 o superiore (come definito dalla normativa dell’Unione europea e quella nazionale) costituiscono patogeni noti e che altro materiale, non così designato, possa essere patogeno in determinate condizioni. Il Ricevente accetta che ogni attività di imballaggio e consegna o qualsiasi attività svolta nel proprio laboratorio avvenga per mano di personale specificatamente formato e in adempimento con ogni legge, regolamento, raccomandazioni e linee guida applicabili. Il Ricevente assume ogni responsabilità per danni che potrebbero derivare dall’uso, stoccaggio o smaltimento del Materiale. Il Fornitore o il Depositario non si assumono alcuna responsabilità e non garantiscono che l'uso del materiale non violi alcun brevetto, marchio, o altri diritto di proprietà di un terzo.
ART. 6. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
IZSVe è il solo proprietario del Materiale, della Progenie e dei Derivati non modificati. Il trasferimento del materiale non garantisce né implica in alcun modo che la proprietà del materiale e di qualsiasi diritto intellettuale o industriale derivante dal materiale stesso possa essere trasferita al Ricevente.
ART. 7. PERIODO DI DURATA
Il presente Accordo rimarrà valido per un periodo di 12 mesi e comunque fino a quando non vengano terminate le attività di ricerca per le quali ilo Materiale è stato richiesto.
Le Parti potranno recedere dall’Accordo con un preavviso di 3 mesi. Il preavviso è ridotto nel caso in cui le Parti si riservano il diritto di recedere per giusta causa qualora l’attività derivante dal presente protocollo comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie. In ogni caso il recesso dev’essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).
Scaduti i termini dell’Accordo, il Materiale dovrà essere eliminato o restituito a IZSVe.
ART. 8. MISCELLANEA
Pubblicazioni: L’IZSUM è libero di pubblicare qualsiasi risultato ottenuto dall’utilizzo del Materiale. Qualsiasi pubblicazione dovrà menzionare IZSVe e riconoscere la fonte da cui il Materiale è stato ottenuto.
Forza Maggiore: IZSVe non sarà ritenuto responsabile del mancato, inesatto o ritardato adempimento delle obbligazioni del presente Contratto, ove lo stesso sia stato causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, forza maggiore o da altra causa allo stesso non imputabile.
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In tal caso IZSVe notificherà l’evento tempestivamente e comunque appena possibile all’altra Parte.
Legge applicabile e foro competente: Il presente contratto sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova, Italia.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente nell’ordinamento giuridico italiano, in particolare alle disposizioni del Codice Civile e alle condizioni generali di contratto disponibili sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx) e successive modificazioni e/o integrazioni.
Comunicazioni: Qualsiasi Comunicazione o notifica richiesta o consentita dal presente Accordo sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l’avvenuta ricezione agli indirizzi qui sotto riportati:
Se a IZSVe: Xxxxx xxxx'Xxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx, Xxxxxx Se a IZSUM: Xxx X. Xxxxxxxxx x.0, 00000 Xxxxxxx;
ART. 9. NEGOZIAZIONE
Il presente Accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà come ivi debitamente, chiaramente e correttamente riportata.
Il presente atto, redatto in duplice copia, ad uso di IZSVe e dell’IZSUM, viene letto, confermato e sottoscritto.
Perugia, Legnaro,
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie
(Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Direttore Sanitario) (*) Direttore Generale F.F.)
(*) con potere di firma come da
Disposizione del Direttore Generale n.28 del 10/09/2019
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Allegato 1 – Descrizione delle attività
Descrivere brevemente quale utilizzo si intende fare con il materiale
Il materiale richiesto è necessario ai fini della predisposizione di un dossier di validazione da allegare alla procedura tecnica per la ricerca di salmonelle di tipo immobile.
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