POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE RCA
ARD + INFORTUNI CONDUCENTE
La presente polizza è stipulata tra
Comune di Telti
e
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Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del: 31.07.2015
Alle ore 24.00 del: 31.07.2016
SOMMARIO
Definizioni |
CAPO I CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.1 | Oggetto dell’assicurazione |
Art.2 | Esclusioni e rivalsa |
Art.3 | Dichiarazioni inesatte e reticenti |
Art.4 | Oneri a carico del Contraente |
Art.5 | Estensione territoriale |
Art.6 | Pagamento del premio e decorrenza deella garanzia |
Art.7 | Durata del contratto ed adeguamento del premio |
Art.8 | Periodo di posservazione della sinistrosità |
Art.9 | Polizza Libro Matricola |
Art.10 | Modalità di denuncia dei sinistri |
Art.11 | Gestione delle vertenze |
Art.12 | Attestazione dello stato di rischio |
Art.13 | Sostituzione del certificato e del contrassegno |
Art.14 | Risoluzione del contratto per il furto del veicolo |
Art.15 | Pagamento delle franchigie |
Art.16 | Coassicurazione e delega |
Art.17 | Rinvio alle norme di legge |
Art.18 | Recesso per sinistro |
Art. 19 | Clausola broker |
Art. 20 | Interpretazione del contratto |
CAPO II RISCHI COPERTI
A | Carico e scarico |
B | Rivalsa dell’Assicuratore (ecc.) |
C | Responsabilità civile dei trasportati |
D | Ricorso terzi da incendio |
E | Rimorchi – rischio statico |
F | Autoveicoli speciali per portatori di handicap |
G | Danni da inquinamento |
CAPO III CONDIZIONI SPECIALI
Tariffe applicabili a veicoli diversi da ciclomotori e motocicli |
Formula tariffaria Bonus/malus |
Formula tariffaria Franchigia fissa ed assoluta |
Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) |
Tariffe applicabili a ciclomotori a motocicli |
Bonus/Malus |
Assegnazione della classe di merito alla stipula del contratto |
Regole evolutive della classe di merito |
CAPO IV GARANZIE SPECIALI INTEGRATIVE DELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA
a) | Rimborso spese di custodia e parcheggio |
b) | Rimborso spese per il trasporto in ambulanza |
c) | Smarrimento chiavi |
d) | Danni al veicolo a seguito trasporto feriti |
e) | Danni ai bagagli |
f) | Rottura cristalli |
g) | Rimborso spese per trasporto autovettura danneggiata |
h) | Rimborso spese per noleggio autovettura |
i) | Tutela legale |
CAPO V RISCHI ACCESSORI
Art.1 | Veicoli assicurati |
Art.2 | Colpa grave dell’Assicurato |
Art.3 | Dolo e colpa grave |
Art.4 | Rinuncia al diritto di surrogazione |
Art.5 | Modalità di denuncia dei sinistri |
Art.6 | Modalità di liquidazione del danno |
Art.7 | Clausola arbitrale |
Art.8 | Pagamento dell’indennizzo |
Art.9 | Incendio |
Art.10 | Furto |
Art.11 | Eventi speciali |
Art.12 | Danni accidentali |
CAPO VI INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art.1 | Oggetto dell’assicurazione |
Art.2 | Esclusioni |
Art.3 | Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili |
Art.4 | Denuncia del sinistro e relativi obblighi |
Art.5 | Criteri di indennizzabilità |
Art.6 | Controversie |
Art.7 | Liquidazione dell’indennità |
Art.8 | Rinuncia all’azione di surroga |
CAPO VII MASSIMALI, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Massimali di garanzia e franchigie Responsabilità Civile Auto |
Carta verde |
Somme assicurate ARD ed Infortuni |
Franchigie e/o scoperti ARD ed Infortuni |
Riparto di coassicurazione |
Disposizione finale |
DEFINIZIONI
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza. |
Assicurato: | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione |
Società: | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società |
Rischio: | La probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
Risarcimento: | La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Legge: | Il D.Lgs. 209/2005 relativamente all'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni |
Regolamento: | I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni. |
CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, il rischio della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo o natante descritto in contratto.
La garanzia vale anche per i veicoli o natanti non soggetti alla Legge ma inseriti, per volontà del Contraente ed accettazione da parte della Società, nella presente polizza.
L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli o natanti in aree private e relativamente alle macchine agricole, il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.
In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive".
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo,
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
d) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti
Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892,1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali
omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.
Art. 4 - Oneri a carico del Contraente
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 5 - Estensione Territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Serbia, del Principato di Monaco, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.
La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria X.X.Xxxx, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.
Art. 6 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società EQUITALIA SERVIZI SPA, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società EQUITALIA SERVIZI SPA.
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i.. Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Art. 7 – Durata del contratto ed adeguamento del premio
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente
E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della
corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.
La società rinuncia a richiedere adeguamento del premio per l'intera durata del contratto.
Art. 8 - Periodo di osservazione della sinistrosità
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Art. 9 – Polizza Libro Matricola (SE RICHIESTA)
L’Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni stabilite in sede di offerta da parte della Società.
Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:
• le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell’annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo l’utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
• i veicoli oggetto dell’operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell’annualità stessa.
Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell’aumento per frazionamento.
Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 30° giorno dalla data di comunicazione della Società.
Quanto disposto dal presente articolo è da intendersi applicato anche alle garanzie di cui al Capo V, Art. 9, Art. 10, Art. 11 e Art. 12.
Art. 10 - Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (modulo di constatazione amichevole d’incidente), e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto dal modulo stesso.
In particolare la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata :
a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite dall’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto ai sensi del l’art. 149 del Codice delle Assicurazioni per danni materiali al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente come identificate dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni;
b) all’Impresa di Assicurazione del civilmente responsabile e, qualora diversa persona, al proprietario del veicolo di controparte, nei casi in cui si trovi applicazione la procedura di risarcimento ordinaria ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni;
c) alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo nel caso di sinistro che comporti lesioni a terzi trasportati a bordo dei veicoli assicurati ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni;
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché dell’invio di documentazione o atti giudiziari la Società al diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione ai sensi del disposto di cui all’art. 1915 c.c.
Art. 11 - Gestione delle vertenze
La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.
Art. 12 - Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:
- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell’assicuratore.
L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
La Società non rilascia l’attestazione nel caso di:
- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.
II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.
E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.
Art. 13 - Sostituzione del certificato e del contrassegno
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio
Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta dell'Assicurato e senza spese a carico di quest’ultimo.
Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.
Art. 14 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
In caso di furto l’assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza. In deroga all’art. 1896 del c.c. l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo alla sola garanzia RCA del restante periodo assicurativo, al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale.
Art. 15 – Pagamento delle franchigie (ove previste)
La Società si impegna ad accertare l’entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.
Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.
La Società, con cadenza semestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento da parte della Società del relativo documento ritenuto corretto.
Art.16 - Coassicurazione e delega (opzionale)
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto delle Coassicuratrici dalla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
In caso di costituzione in A.T.I. da parte delle Società Assicuratrici varranno i termini e le modalità previsti nell’atto di costituzione della medesima in quanto non in conflitto con quant’altro disposto dal presente articolo.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 18 – Recesso per sinistro
Dopo ogni sinistro che nel periodo assicurativo abbia comportato il pagamento di un indennizzo o il rifiuto del medesimo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Art. 19 – Xxxxxxxx broker
Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo ASSITECA SpA, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx 00, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 114889, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società ASSITECA SpA, e in particolare:
- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento.
- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 5%.
Art. 20 Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
CAPO II – CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L’ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)
A – OMISSIS
B – Rivalsa dell’assicuratore per somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione
A deroga dell’articolo 2, la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa spettantele ai sensi di legge nei seguenti casi:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, ma ciò esclusivamente a favore del proprietario del veicolo e non già a favore del Conducente;
• nel caso di guida senza patente (salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che sussistano, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo) o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del Codice della Strada;
• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
• nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
Inoltre la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa spettantele ai sensi di legge quando:
• al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.
C – Responsabilità Civile dei trasportati
L’impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell’Assicurato o dei trasportati.
La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l’Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.
D – Ricorso Terzi da Incendio
L’Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di € 250.000,00 compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio.
E – Rimorchi – Xxxxxxx Xxxxxxx
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
F – Autoveicoli speciali per portatori di handicap
La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, effettuate con l’ausilio dei mezzi meccanici.
G – Danni da inquinamento
Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza durante la circolazione.
CAPO III – CONDIZIONI SPECIALI (OPERANTI QUALORA RICHIAMATE PER I SINGOLI VEICOLI)
TARIFFE APPLICABILI A VEICOLI DIVERSI DA CICLOMOTORI E MOTOCICLI FORMULA TARIFFARIA “BONUS/MALUS”
La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” quali definiti dal precedente art. 8 – periodo di osservazione della sinistrosità, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella di merito corrispondenti alla Compagnia aggiudicatrice.
All’atto della stipulazione, trattandosi prevalentemente di mezzi già assicurati, il contratto è assegnato, per ogni veicolo, alla classe di merito riportata nelle rispettive schede e corrispondente alla tabella di cui sopra. Il contratto è assegnato alla 14 classe se relativo a:
a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.
Il contratto è assegnato alla 13 classe se relativo a veicolo assicurato in precedenza con formula tariffaria ”Franchigia fissa ed assoluta”
Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all’atto di rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alle corrispondenti tabelle delle regole evolutive a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, il contratto, anche e in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
Forma “Bonus/Malus”, il contratto stesso è assegnato all’atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall’attestazione di cui all’art. 2 del Decreto Legge 23 Dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 Febbraio 1977, n. 39 e s.m.i. rilasciata dal precedente assicuratore.
In mancanza della consegna dell’attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra citata. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l’attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma “bonus malus” che sia scaduto, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In mancanza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell’attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro cinque anni dalla scadenza del contratto per il quale l’attestazione è stata rilasciata, o successivamente.
Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria “bonus-malus” per durata inferiore all’anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest’ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto, si applica la disposizione dell’ottavo comma.
La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o
che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell’attestazione alla Società o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
L’assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell’attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest’ultima data. L’eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest’ultimo, sarà conteggiata sull’ammontare del premio per la nuova annualità.
Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all’estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedente alla stipulazione del nuovo contralto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all’atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma “bonus-malus” in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.
La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all’atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all’Assicurato una nuova attestazione dello stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l’attestazione stessa.
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio. E’ data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente riportata tabella, offrendo alla Società, all’atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso.
In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.
E’ data facoltà al Contraente di evitare maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla predetta tabella, offrendo alla Società il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso per tutti o parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse. Tale facoltà è consentita anche in caso di disdetta del contratto.
La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di leasing.
Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata. Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, purché la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto.
Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.
FORMULA TARIFFARIA “FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA”
La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell’ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo della franchigia, o di quanto pagato nei limiti della stessa. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
E’ fatto divieto al Contraente di assicurare, o comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza. Non si applica il disposto dell’articolo che segue “Maggiorazione del premio per sinistrosità”.
MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA’ (PEJUS)
Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose – esclusi carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici se nel periodo di osservazione quale definito nel precedente art. 8 vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.
I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all’apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.
Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l’attestazione di cui all’art. 12 (art. 2 del
D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.
Qualora l’attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l’attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.
Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest’ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.
In mancanza di consegna dell’attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell’attestazione che sia consegnata
entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L’eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.
Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:
a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
c) veicolo assicurato in precedenza con la forma “franchigia”.
Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.
La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del “Pejus”, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all’atto del primo rinnovo utile.
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l’applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare ad avere fatto richiesta dell’attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell’attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.
TARIFFE APPLICABILI A CICLOMOTORI E MOTOCICLI
BONUS/MALUS
La presente assicurazione è stipulata nella forma bonus/malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione come definiti all’art.8
– Capo I°)
Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive, si richiama quanto previsto alla Formula tariffaria “Bonus Malus”.
Assegnazione della classe di merito alla stipula del contratto
All’atto della stipulazione, il contratto viene assegnato alla classe di pertinenza in base alle dichiarazioni rese dal contraente ed alle indicazioni risultanti dall’attestazione dello stato di rischio.
Tuttavia in caso di furto del veicolo, se il Contraente chiede alla Società Assicuratrice, entro sei mesi dalla data di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.15 Capo I “Risoluzione del contratto per il furto del veicolo” che il contratto relativo al veicolo rubato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, la Società Assicuratrice provvederà all’emissione di un’appendice di inclusione mantenendo la classe di merito maturata.
Regole evolutive della classe di merito
Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all’atto di rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive prodotte dall’Impresa, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, il contratto, anche e in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
E’ data facoltà al Contraente di evitare maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla predetta tabella, offrendo alla Società il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso per tutti o parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse. Tale facoltà è consentita anche in caso di disdetta del contratto.
La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all’atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di leasing.
Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata.
In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata.
Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di ingresso. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.
CAPO IV – GARANZIE SPECIALI INTEGRATIVE DELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA (SEMPRE OPERANTI)
a) Rimborso spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell’Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
b) Rimborso delle spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati, in conseguenza di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
c) Rimborso delle spese sostenute a causa di smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di sbloccaggio del sistema antifurto (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
d) Xxxxxxxx delle spese sostenute per eliminare i danni riportati all’interno del veicolo assicurato in seguito al trasporto di vittime di incidenti stradali (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
e) Rimborso dei danni ai bagagli portati in viaggio, in caso di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro).
f) Rottura cristalli fino alla concorrenza di Euro 750,00 per ogni sx con l’applicazione di una franchigia pari ad Euro 100,00 per sinistro
g) Rimborso fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro relativo alle spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto dell’autovettura danneggiata
h) Rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per il noleggio di un’autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito sinistro indennizzabile a termini del presente contratto fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro
CAPO V- RISCHI ACCESSORI
(Garanzie valide, solo se espressamente richiamate per i veicoli identificati)
Art. 1 Veicoli assicurati
Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui agli artt.9, 10, 11 e 12 del presente capo.
Art. 2 Colpa grave dell’Assicurato
La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.
Art. 3 Dolo e colpa grave
La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Art. 4 Rinuncia al diritto di surrogazione
A parziale deroga dell’art.1916 del C.C. la Società rinuncia all’azione di xxxxxxx nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.
Art. 5 Modalità di denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla data d’accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l’Ufficio competente del Contraente.
La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.
Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:
1) Per le garanzie di cui all’art.9 – Incendio e art.11 Extended Coverage
In caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
2) Per le garanzie di cui all’art.10 – Xxxxx, rapina, estorsione
In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l’estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all’Autorità di polizia.
3) Per le garanzie di cui all’art.12 – Xxxxx accidentali Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno.
A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l’Assicurato sarà in grado di esibire. L’assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.
Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.
Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.
Art.6 Modalità di liquidazione del danno Per Autovetture
a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si
verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista Eurotax e/o Quattroruote pubblicata nel mese in cui si è verificato l’evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax e/o Quattroruote ,si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.
Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l’entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).
Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.
b) In caso i danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.
Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.
Per altri veicoli:
a) In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede IL 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.
b) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d’uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.
L’indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.
Per tutti i veicoli:
Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art.5 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l’Assicurato è esonerato dall’obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.
Il giudizio sull’idoneità della documentazione sopraindicata e sull’equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.
La richiesta, rende l’indennizzo non esigibile, fino all’espletamento della procedura. L’Assicurato ha l’obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.
L’Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L’accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.
In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.
Qualora l’Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.
Art. 7 Clausola arbitrale
Mancando l’accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.
Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.
Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall’indennità pettante gli.
Art. 8 Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all’art.5 della presente Sezione.
Art. 9 Incendio
Oggetto della garanzia:
La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione. L’assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall’azione del fulmine e dall’esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.
Esclusioni:
La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
▪ Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
▪ Trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
▪ Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
▪ Danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
▪ I danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 10 Furto
Oggetto della garanzia
La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell’esecuzione o nel tentativo di tali reati.
La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all’evento.
Esclusioni
La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
▪ Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
▪ Trombe d’aria, Uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
▪ Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
▪ Furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente;
La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l’esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.
La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.
Art. 11 Eventi Speciali
Oggetto della copertura:
La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.
La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti e slavine ed eventi naturali in genere.
La Società risponde altresì dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose
assicurate alle partite tutte.
Art. 12 Xxxxx accidentali (solo se esplicitamente richiesto)-XXXXX
Oggetto della copertura:
La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione .
Esclusioni
La garanzia non opera:
▪ se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
▪ per i danni avvenuti in conseguenza di:
- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
▪ Per i danni causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
▪ Per i danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
▪ Per i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persone sotto l’influenza di sostanze stupefacenti fatto salvo se l’utilizzo delle stesse sia avvenuto su prescrizione medica.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione i guasti meccanici in genere se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.
La Società rimborsa altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi fino ad € 750,00 a sinistro.
CAPO VI- INFORTUNI DEL CONDUCENTE
(Garanzia valida, solo se espressamente richiamata per i veicoli identificati)
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per gli infortuni che il Conducente del veicolo assicurato subisca durante la guida (comprese soste e manovre) dello stesso che abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente. E’ considerata “morte” anche lo stato di “coma irreversibile” conseguente ad infortunio.
Sono compresi in garanzia anche:
• contatto con corrosivi;
• l’annegamento;
• l’assideramento o congelamento;
• la folgorazione;
• i colpi di sole o di calore o di freddo;
• gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;
• gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
• gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
• gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi;
• gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine;
• gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
• xxxxx xxxxxxxxxx da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;
• ernie traumatiche.
La Società garantisce altresì, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso nell’apposita scheda, il rimborso degli onorari dei medici e dei chirurghi, delle rette di degenza in ospedali e case di cura, delle spese per accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e terapie fisiche, nonché di ogni altra spesa medica o farmaceutica resasi necessaria a seguito dell’infortunio.
Art. 2 – Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni occorsi:
▪ in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
▪ durante la guida e l’uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei;
▪ in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell’Assicurato;
▪ sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;
▪ da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
▪ in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Art. 3 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili
Non sono coperte dalla presente polizza :
c) fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a ottanta anni;
d) indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). L’assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Tuttavia, laddove l’assicurazione sia prestata sulla base di disposizione di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro la presente esclusione non troverà applicazione.
Art. 4 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi
La denuncia dell’infortunio dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o
alla Società, entro il 15° giorno lavorativo dall’infortunio o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Avvenuto l’infortunio, l’Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l’Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.
Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell’assicurazione.
Art. 5 – Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
e) MORTE
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.
f) MORTE PRESUNTA
La Società dichiara che se il corpo dell’Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l’indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l’evento di cui sopra come infortunio.
Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l’Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l’Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente convenzione.
Le lesioni corporali causate dall’esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.
g) INVALIDITA’ PERMANENTE
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell’infortunio per l’invalidità permanente, come segue:
la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al
D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 (Settore Industria) con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni in vigore fino al 24.07.2000, con l’intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale.
La Società prende atto che se l’Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.
Nel caso in cui l’Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e
risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come “destri” si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.
In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l’importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
h) SPESE MEDICHE
La Società, in caso d’infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l’invalidità permanente, rimborsa all’Assicurato, fino alla concorrenza dell’importo convenuto con il massimo di quanto stabilito al Capo VII le spese sostenute.
Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell’Assicurato.
Art. 6 – Controversie
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità dell’infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.
Il collegio medico risiede ove ha sede l’Assicurato/Contraente.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 7 – Liquidazione dell’indennità
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l’indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento.
L’indennità viene corrisposta in Italia in Euro.
Art. 8 – Rinuncia all’azione di xxxxxxx
La Società rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto all’azione di surroga che potesse competerle per l’art.1916 C.C. verso i responsabili dell’infortunio.
CAPO VII – MASSIMALI, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Massimali di garanzia e franchigie Responsabilità Civile Auto :
€.6.000.000,00 per sinistro /per danni a persone /per danni a cose
Carta verde:
compresa, con decorrenza e scadenza coincidente con la copertura R.C. Auto di ogni singolo mezzo.
Limiti e xxxxxxxxxx Xxxxxx Accessori ed Infortuni :
Limite | Scoperto/Franchigia | |
Incendio | Valore del mezzo (valore intero) | € 500,00.= |
Furto | Valore del mezzo (valore intero) | € 500,00.= |
Eventi Speciali | Valore del mezzo (valore intero) per socio-politici, €.5.000,00 a P.R.A. Per naturali | € 500,00.= |
Infortunio caso morte | €.100.000,00 | Nessuno |
Infortunio caso Invalidità | € 100.000,00 | 3% |
Permanente | ||
Infortunio rimborso spese mediche | €.1.000,00 | 5% |
e farmaceutiche |
Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Elenco Mezzi (vedi scheda offerta)
La Società Il Contraente
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