Contratto di Assicurazione Viaggi
Polizza Incoming & Schengen
Contratto di Assicurazione Viaggi
Il presente contratto di assicurazione viene concluso con la Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia della società ERGO Reise- versicherung AG.
ERGO Reiseversicherung AG
RIFERIMENTI IMPORTANTI | |
Assistenza in viaggio Centrale Operativa 24h su 24 x00.00.00.00.00.00 In caso di Richiesta di Assistenza in Viaggio, è obbligatorio rivol- gersi alla Centrale Operativa per attivare le necessarie procedure in caso di sinistro e prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale. | Apertura pratiche Denuncia Sinistri x00.00.00.00.00.00 – opzione 3 Lun.-Ven. 9.00-20.00; Sab. 9.00-14.00 Informazioni su sinistri già denunciati x00.00.00.00.00.00 – opzione 4 Lun-Mer-Ven 9,30-12,30 e Mar-Gio 14,30 – 17,30 xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx |
Informazioni relative al contratto assicurativo
1. Modalità di perfezionamento del contratto
Adesione, Stipulazione e Validità del Contratto – La polizza deve:
• Essere stipulata dal Contraente, il quale nel caso di Persona Fisica deve essere maggiorenne dotato di “capacità di agire”, residente o domiciliato in Italia.
• Essere stipulata entro le ore 24.00 del giorno precedente a quello di decorrenza specifica di ogni garanzia. Come riferimento per la decorrenza la Società utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT+1).
• Essere stipulata a copertura dell’intero viaggio e quindi non per una frazione dello stesso.
Obblighi del Contraente - Il Contraente deve:
• Prendere debita visione delle Condizioni Generali di Assicurazione e del Certificato di Assicurazione verificando la correttezza dei dati.
• Consegnare all’Intermediario o inviare ad ERGO a mezzo fax al n. x00.00.00000000 o e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx il Certificato di Assicurazione firmato in ogni sua parte per la formale accettazione.
La Società si riserva il diritto di invalidare la polizza qualora non vengano rispettati i criteri di cui sopra.
2. Persone Assicurabili
Soggetti assicurabili le persone fisiche:
• In viaggio in Italia o, transitando per l’Italia, nell’insieme del territorio degli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen, nel territorio dell’Unione europea o, in alternativa, in possesso di regolare visto di ingresso o permesso di soggiorno verso tali aree
• Dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza.
• Che alla data di decorrenza delle garanzie di polizza non abbiano compiuto i 75 anni di età (per le persone che raggiungono tale età in xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx mantiene la sua validità).
• Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da AIDS, alcoolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive. Qualora una o più delle malattie o affezioni sopra indicate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del Codice Civile.
3. Validità, operatività e Decorrenza
Il presente prodotto assicurativo è operante:
• Nell'insieme del territorio degli stati membri che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen, per lo specifico viaggio indicato nei docu- menti di viaggio
• dalle ore e dal giorno e fino alla data indicati sul certificato di assicurazione, e decade in ogni caso al rientro alla residenza o domicilio;
• per le prestazioni e alle Condizioni indicate nel presente Contratto ;
• per viaggi di durata inferiore a 90 giorni per i visti turistici e 180 giorni per i visti di studio o lavoro;
• per i viaggi di durata superiore a 90 giorni, solo ed esclusivamente se l’Assicurato ha stabilito il suo domicilio in Italia.
4. Coperture assicurative offerte.
Per l’applicabilità delle coperture fanno fede le Condizioni Generali di Assicurazione di seguito descritte e riportate nel Certificato di Assicurazione.
5. Premio
Ai sensi dell’art. 1901, comma 1°, del Codice Civile, l’assicurazione ha effetto dal giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Qualora, in concomitanza di un sinistro, il premio dovesse risultare ancora non pagato, la Società si intende esonerata dalla prestazione laddove il mancato pagamento sia riconducibile a fatto del Contraente.
6. Limite di sottoscrizione
Non è consentita la stipulazione di più polizze ERGO Assicurazione Viaggi o a capitolato ERGO Assicurazione Viaggi a garanzia del medesimo rischio al fine di:
• elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
• prolungare il periodo di copertura di un rischio già in corso (divieto di emissione polizze temporalmente consecutive);
• inserire in copertura un viaggio già intrapreso (divieto di emissione polizze mentre si è già in viaggio).
7. Diritto di Rivalsa
La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
8. Coesistenza di altre assicurazioni
L'assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda altre assicurazioni che coprano il medesimo rischio. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato è tenuto a dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. Al verificarsi del sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. Se l’Assicurato, come da secondo comma dell’art. 1910 Codice Civile omette dolo- samente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
ERGO Reiseversicherung AG – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxx Xxxx, 0 - 00000 XXXXXX
X. Xxx 00000000000 – Rea 1854153 - Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS n. I.00071 Società abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 7/9/2005
(comunicaz. IVASS in data 27/9/2007, n. 5832).
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9. Aggravamento / Diminuzione del rischio
Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non espressa- mente accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in polizza, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Clausola “Zone di Guerra” – Riduzione dei Massimali, Limite di Cumulo e Obblighi Assicurato:
qualora il luogo di destinazione dell’Assicurato sia oggetto di improvvisi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurre- zione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/As- sicurato, a seguito di aggravamento del rischio:
a) I massimali delle varie prestazioni, per eventi correlati ai sopra menzionati episodi, vengono così ridotti:
• Assistenza: fino ad un massimo di € 5.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
• Spese Mediche: fino ad un massimo di € 20.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
Inoltre, viene istituito un limito di cumulo per aggravamento del rischio pari a € 50.000 per evento; qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo.
b) In caso l’Assicurato sia già partito, quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di “zona di conflitto”. Oltre tale termine la presente polizza decade.
Clausola Covid19 - La Dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità, italiane, che – a seguito di ragioni collegate alla diffusione del Covid19 - comporti l’in- terdizione o il divieto ai viaggi o alla permanenza dell’assicurato nel luogo di destinazione, costituisce una circostanza di aggravamento del rischio successiva alla stipula della polizza.
Di conseguenza l'Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di destinazione, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperandosi per abbandonare il luogo di soggiorno entro 14 giorni dalla data della Dichiarazione stessa. La presente polizza cessa automaticamente di produrre i propri effetti alle ore 23:59 del 14° giorno successivo alla data della menzionata Dichiarazione e, successivamente allo scadere di detto termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciuta dalla Compagnia
10. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
11. Denuncia Sinistri
Si rimanda alla sezione B - Obblighi dell’Assicurato delle Condizioni generali di Assicurazione
12. Prescrizione
Ogni diritto, nei confronti della Società, si prescrive, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, entro il termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all’assistenza e/o all’indennizzo.
13. Diritto di recesso
Non si applica alcun diritto di recesso.
14. Legge applicabile
Il presente Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell’art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana. 15. Regime Fiscale
Al presente contratto di assicurazione sono applicate – ove dovute - le aliquote di imposta secondo la normativa vigente.
16. Informativa in corso di contratto.
La Società si impegna a comunicare tempestivamente all’Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel contratto, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
17. Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
• La Società non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente e dell’Assicurato, come previsto dall’art. 1900, comma 1°, del Codice Civile;
• La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione, qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie;
• La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a direttive impartite dalle competenti Autorità Nazionali o Estere, caso fortuito, forza maggiore, inattese o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
• La Società non può essere ritenuta responsabile di rifiutare l’esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente o a giudizio dei propri medici, le stesse risultino non necessarie;
• Gli spostamenti organizzati dalla Società per il tramite della Centrale Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell’Assicurato.
• Xxxxxxxx Xxxxxxxx ed Embargo:
La presente assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l’adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio sono garantite solo ed esclusivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall’Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Assicurati della presente polizza.
18. Reclami in merito al contratto (Per maggiori dettagli sulle procedure si rimanda al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - sezione Contatti)
I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della presta- zione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente a ERGO Assicurazione Viaggi - Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx – attn. Xxxxxxx Xxxxxxx, E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, PEC ergoassicurazione- xxxxxx@xxxxxxxxx.xx, fax x00.00.00000000. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi a: IVASS - Servizio Tutela degli utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della docu- mentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Definizioni (Glossario)
Le definizioni sono parte integrante della polizza di assicurazione e dettagliano il significato delle stesse inserite nelle condizioni di polizza.
Assicurato: il soggetto indicato in polizza, il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione (si veda anche “Contratto”).
Assistenza: prestazione di immediato aiuto, che la Società, tramite la Centrale Operativa, deve fornire all’Assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
Centrale Operativa: la struttura di operatori, medici, tecnici che la Società mette a disposizione dell’Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, e che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza e provvede alla gestione dei sinistri.
Compagno di Viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritta allo
stesso viaggio dell’Assicurato. All’interno di un gruppo di tre o più persone non familiari, la definizione di “compagno di viaggio” si applica ad una sola persona.
Certificato Assicurativo (Polizza): il documento di sintesi comprovante l’acquisto della polizza assicurativa.
Contraente: la persona fisica o giuridica che, a fronte del pagamento di un premio, stipula il contratto di assicurazione.
Contratto: il contratto di assicurazione, sottoscritto dal Contraente, contenente DIP, DIP aggiuntivo e Condizioni Generali di Assicurazione.
Domicilio: il luogo di abitazione, anche temporanea, dell’Assicurato che svolga in Italia la propria attività o che abbia in Italia i propri interessi economici.
ERGO Reiseversicherung AG – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxx Xxxx, 0 - 00000 XXXXXX
X. Xxx 00000000000 – Rea 1854153 - Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS n. I.00071 Società abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 7/9/2005
(comunicaz. IVASS in data 27/9/2007, n. 5832).
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ERGO Assicurazione Viaggi: il marchio commerciale di ERGO Reiseversicherung AG. – Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Pola 9 – 00000 XXXXXX – P.IVA 05856020960 – Indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – Rea 1854153 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS
n. I.00071 - Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 7/9/2005 (comunicaz. IVASS in data 27/9/2007 n. 5832).
Europa e Bacino del Mediterraneo: il territorio geografico che si estende dalla Penisola Iberica fino ai Monti Urali, compresi le isole Canarie, Madera e i Paesi affacciati sul Mar Mediterraneo (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Cipro, Israele, Libano, Siria, Turchia).
Franchigia: la somma stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione che viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo come calcolato in concreto dalla Società, a seguito del verificarsi del sinistro, e che rimane a carico dell’Assicurato.
Familiari: coniuge o convivente, ed i parenti ed affini dell’Assicurato sino al secondo grado (pertanto: figli, genitori, fratelli e sorelle, xxxxx, suoceri, generi e nuore, cognati, figli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, xxxxxxxx e matrigne dell’Assicurato).
Garanzia: copertura o prestazione – differente dall’assistenza – offerta dalla Società in caso di sinistro, in base alle previsioni dell’Assicurazione, consistente in un rimborso, in un indennizzo e/o in un risarcimento del danno all’Assicurato.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un‘invalidità permanente.
Intermediario: persona o società abilitata alla distribuzione di polizze della Società che propone ed emette le polizze a favore del contraente.
Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità al ricovero dei malati e all’assistenza medica. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Italia: tutto il territorio nazionale inclusi Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Malattia: ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute.
Malattia preesistente: patologia che abbia determinato trattamenti medici o ricoveri, diagnosticata antecedentemente alla prenotazione del viaggio Malattia cronica: patologia preesistente all’iscrizione al viaggio, nota all’assicurato, che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, ricoveri ospedalieri, tratta- menti/terapie, indagini diagnostiche che abbiano avuto esito positivo
Massimale: la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione di assistenza.
Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società.
Prestazioni: i servizi prestati dalla Società, per mezzo della Centrale Operativa, all’Assicurato in caso di sinistro.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la dimora abituale.
Ricovero: degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.
Quarantena: confinamento obbligatorio, destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa, alla quale l'Assicurato o un compagno di viaggio po- trebbe essere stato esposto. E' esclusa dalla copertura assicurativa la quarantena che si applica in generale o estensivamente ad una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie
Scoperto: la parte dell’ammontare dell’indennizzo, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato.
Schengen (trattato di): trattato di cooperazione internazionale che definisce le condizioni di applicazione e le garanzie inerenti l’attuazione della libera circola- zione delle persone
Set Informativo: l’insieme dei documenti contrattuali, che consiste in DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Polizza.
Sinistro: il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.
Società: l’Impresa assicuratrice, cioè ERGO Assicurazione Viaggi – Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia.
Transazione: il singolo atto di acquisto di un servizio turistico assicurabile a termini di polizza, documentato da apposita ricevuta di pagamento.
Viaggio: il viaggio o soggiorno risultante dal visto di ingresso.
Condizioni Generali di Assicurazione
1 - Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) Motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o delle quali si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione, visite mediche oggettiva- mente prevedibili e/o programmate
b) Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
c) Mancato preventivo contatto con la Centrale Operativa per l’organizzazione o eventualmente autorizzazione alle prestazioni oggetto della presente polizza; la presente esclusione non opera in caso di comprovata impossibilità di contattare la Centrale Operativa a causa dell’estrema urgenza e/o gravità dell’evento.
d) Comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio, autolesionismo o esposizione intenzio- nale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane).
e) Disturbi psichici in genere, nevrosi, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, nervose o mentali, stati d’ansia, stress o depressione, reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, di un atto di terrorismo, di un incidente aereo).
f) Qualsiasi condizione medica (relativa a malattia o infortunio) cronica o preesistente, che sia stata oggetto di consultazione o esame medico e/o di cure o trattamenti, ovvero che si sia manifestata e/o sia stata contratta prima della prenotazione del viaggio (escluso il decesso).
g) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti, alluci- nogeni o altre sostanze non prescritte da un medico, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, sindrome da immunodeficienza acqui- sita (AIDS).
h) Dimissioni volontarie da parte dell’Assicurato contro il parere medico.
i) Viaggi intrapresi contro il parere medico e/o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici, estetici o riabilitativi. Eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipula della polizza. Acquisto di protesi dentarie, ortopediche o apparecchi terapeutici
j) Xxxxxxxx dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'assicu- rato, interruzione volontaria della gravidanza, fecondazione assistita e relative complicanze, parto non prematuro, terapie per la cura di sterilità o impo- tenza.
k) Malattie e infortuni derivanti da atti di temerarietà o attività sportive pericolose (a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle inserite nei Gruppi C e D sotto indicate). Le attività incluse nei Gruppi A e B sotto indicate sono comprese in garanzia purchè non siano configurabili come gare/tornei/allena- menti/prove, non siano svolte a livello professionistico, vengano effettuate all’interno delle linee guida previste e con l’utilizzo di tutte le attrezzature di sicurezza eventualmente raccomandate.
Gruppo A: atletica leggera, attività in palestra, cicloturismo, curling, escursioni, trekking, jogging, giochi con la palla, giochi da spiaggia e attività da cam- peggio, kayak, nuoto, orienteering, paddle surf, pesca, passeggiate con ciaspole, running, guida di segway, snorkeling, trekking sotto 2.000 metri di alti- tudine e attività con caratteristiche simili.
Gruppo B: mountain bike, tiro a segno, sci, snowboard, sci di fondo, jet ski, motoslitta in qualità di passeggero, slittino e bob se utilizzati all’interno delle aree sciabili, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate in gruppo, arrampicata indoor, vela, pattinaggio, canoa fluviale entro il 3° grado, ponte tibetano, percorsi 4x4 in qualità di passeggero, sopravvivenza, surf e windsurf, river trekking, trekking tra 2.000 e 4.000 metri di altitudine, slitta trainata da cani, turismo equestre, immersioni e attività subacquee a meno di 20 metri di profondità (in presenza della prescritta abilitazione o con assistenza di un istruttore qualificato) e attività con caratteristiche simili.
Gruppo C: atletica pesante, canyoning, equitazione, arrampicata sportiva, immersioni e attività subacquee a più di 20 metri di profondità (in presenza della prescritta abilitazione o con assistenza di un istruttore qualificato), canoa fluviale oltre il 3° grado, arrampicata sportiva, scherma, speleologia a meno di 150 metri di profondità, sci nautico, escursioni su vie ferrate, sci acrobatico ed estremo, sci fuoripista, sci alpinismo, bob, sci freestyle, salti dal trampolino,
ERGO Reiseversicherung AG – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxx Xxxx, 0 - 00000 XXXXXX
X. Xxx 00000000000 – Rea 1854153 - Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS n. I.00071 Società abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 7/9/2005
(comunicaz. IVASS in data 27/9/2007, n. 5832).
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fly surf, hydrobob, hydrospeed, kitesurfing, canoa, quad, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), discesa in corda doppia, salti nel vuoto (bungee jumping) e attività con caratteristiche simili.
Gruppo D: attività sviluppate a più di 4.000 metri di altitudine, arti marziali, ascensioni o percorsi aeronautici, , slittino e bob se utilizzati al di fuori delle aree sciabili e sulle apposite piste, boxe, gare di velocità o resistenza, football americano, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclocross, sport di wrestling, sport motociclistici, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate singolarmente e oltre al 3° grado effettuate in gruppo, arrampicata classica, arram- picata su ghiaccio, immersioni in grotta, speleologia oltre 150 metri di profondità, speleologia in voragini vergini, motoscafo, polo, rugby, trial, skeleton, sport aerei in genere (paracadutismo, parapendio, deltaplano), guida di slitte, motoslitte e moto d’acqua.
l) Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale o dilettantistico o inerenti a partecipazioni a gare.
m) Missioni/viaggi di lavoro che prevedano:
il trasporto e/o la fornitura di armi, veicoli, materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi merce avente come destinatari soggetti partecipanti
lo svolgimento di attività prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l’ausilio di strumenti e macchinari meccanici o industriali;
o o
a operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo;
n) Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni, ed uso delle stesse;
o) Viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano situazioni di conflitto armato, ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
p) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; limitatamente alle garanzie “Assistenza sanitaria in viaggio” e “Rimborso spese mediche” gli atti di terrorismo in genere sono ricompresi in garanzia, fermi restando i massimali e le eventuali franchigie previsti dalle specifiche condizioni di polizza.
q) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale.
r) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura, terremoti, alluvioni, trombe d’aria, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
s) Scioperi, manifestazioni ed eventi ad essi correlati;
t) Fallimento, insolvenza o stato di crisi del Vettore, dell’agenzia di viaggio, del Tour Operator o di uno dei fornitori dei servizi prenotati;
u) Errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità ad ottenere il visto o il passaporto;
v) Guida di veicoli per i quali è prevista una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso privato;
w) Xxxxxxx, distruzione o danno direttamente causati da onde di pressione derivanti da qualsiasi aeromobile o altro oggetto volante che viaggi ad una velocità pari o superiore a quella del suono;
x) Xxxxxxxx occorsi mentre l’Assicurato si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile, tranne che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri;
y) Pandemia (dichiarata dall’OMS) di gravità e virulenza tale da comportare un’elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Si precisa che l’esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di Assistenza e Spese mediche relative a infezione da Covid 19 contratta dall’Assicurato e manifestatasi durante il viaggio.
z) Mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269/1998 „contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù “.
xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Condizioni Particolari di Assicurazione
SEZIONE A – Assistenza e spese mediche in viaggio
1.a – Spese mediche in viaggio
Oggetto dell’assicurazione
La garanzia prevede il rimborso o pagamento diretto - entro i limiti (sottolimiti inclusi) e con la deduzione della franchigia specificati nella Tabella dei Capitali Assicurati - delle spese mediche conseguenti ad infortunio o malattia sostenute dall’Assicurato durante il viaggio - ad integrazione dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale – che:
• vengano prescritte da autorità mediche abilitate
• siano accertate e documentate
• si rendano necessarie durante il viaggio
• risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza.
AVVERTENZA: Le spese mediche o relative a prestazioni di assistenza, se sostenute presso strutture ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto della Società ove questo sia possibile e fatto salvo il contatto preventivo dell’Assicurato con la Centrale Operativa; oppure, a rimborso successivo qualora non sia stato possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di fuori delle suddette strutture, fermi restando i sottolimiti indicati alla Tabella dei Capitali Assicurati.
Tabella dei Capitali Assicurati
Capitale complessivo assicurato e massimale** per il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirur- giche
€ 30.000
**Rimborso massimo per persona e per periodo assicurativo. La garanzia viene prestata fino al momento in cui l’Assicurato viene dimesso o ritenuto in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia, comunque, è operante per un periodo non superiore a 30 giorni di degenza ospedaliera. Nei casi in cui non si sia potuto effettuare il pagamento diretto, le spese sono rimborsate sempreché l’Assicurato o chi per esso abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa per l’apertura del dossier di assistenza, ricevendo la relativa autorizzazione.
Limitazioni: sub-limite di € 300 al giorno per le rette di degenza, fermo restando il capitale complessivo assicurato.
Vengono applicati i seguenti sottolimiti:
Spese mediche
Massimale **
€ 500
** Rimborso massimo per persona e per periodo assicurativo. Rimborso delle spese per visite mediche, cure ambulatoriali, day hospital, corredate da prescrizione medica e sostenute durante il viaggio.
Spese farmaceutiche € 250
** Rimborso massimo per persona e per periodo assicurativo. Rimborso delle spese per prodotti farmaceutici corredate da prescrizione medica e sostenute durante il viaggio.
Spese di trasporto € 500
** Rimborso massimo per persona e per periodo assicurativo. Rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento verso il centro di primo soccorso o ricovero.
ERGO Reiseversicherung AG – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxx Xxxx, 0 - 00000 XXXXXX
X. Xxx 00000000000 – Rea 1854153 - Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS n. I.00071 Società abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 7/9/2005
(comunicaz. IVASS in data 27/9/2007, n. 5832).
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Franchigia applicata
Su ogni rimborso viene applicata una franchigia di € 50 a carico dell’Assicurato.
1.b - Assistenza Sanitaria in Viaggio
La Società, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato durante il viaggio e nei limiti dei capitali indicati di seguito per le specifiche prestazioni, mette a disposizione, per il tramite della Centrale Operativa, le prestazioni di seguito elencate:
Tabella dei Capitali Assicurati
Ø : prestazione o copertura non prevista; √ : prestazione o copertura prevista
Consulenza Medica Telefonica √
Servizio telefonico di guardia medica che può fornire indicazioni e/o consigli medici, come pure accertare, in accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell’Assicurato, per valutare l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste. Il servizio non fornisce diagnosi ed è basato sulle infor- mazioni fornite a distanza dall’Assicurato.
Segnalazione di un medico specialista √
Quando si ritenga necessario sottoporre l’Assicurato, a causa del suo stato di salute, ad una visita specialistica, la Società segnala – compatibilmente con le disponibilità locali – nominativo ed indirizzo di un medico specialista o di una struttura idonea nella località più prossima al luogo in cui si trova l’assicu- rato stesso. Gli eventuali costi sostenuti sono a carico della Società secondo i massimali spese mediche indicati nella Tabella dei Capitali Assicurati.
Trasporto/Rientro sanitario Massimale assicurato: € 30.000
In caso di malattia o infortunio insorti in viaggio che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la prosecuzione del viaggio, la Società – a seguito del contatto con la propria Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24 e previa ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura della patologia – organizza, in base alla gravità del caso ed allo scopo di assicurare una cura adeguata alla patologia in atto:
• il trasporto dell’Assicurato al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero, tenendo a carico il costo fino ad un massimo di € 5.000, e da questo – se necessario - ad un centro medico meglio attrezzato, con il mezzo più idoneo (l’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali).
AVVERTENZA: in caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso. La Società non potrà in alcun caso sostituirsi ne costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.
• il rientro sanitario dell’Assicurato dal centro medico in cui si trova ricoverato al domicilio o ad un centro ospedaliero idoneo per il proseguimento delle cure nella località di domicilio.
tenendo a proprio carico il costo della prestazione fino a concorrenza dell’importo indicato nella presente Tabella.
xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Il trasporto-rientro sanitario viene effettuato previo accordo con i medici curanti, con eventuale accompagnamento di personale medico e/o paramedico, qualora le condizioni dell’Assicurato lo rendano necessario e con l’utilizzo dei mezzi ritenuti - ad insindacabile giudizio della Società - più idonei. Tali mezzi potranno essere:
• Per gli spostamenti locali o per il rientro verso Paesi dell’Europa e Bacino del mediterraneo aereo sanitario – aereo di linea, eventualmente barellato
– treno in prima classe e, ove necessario, vagone letto – ambulanza, senza limiti di chilometraggio – ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
• Per il rientro verso Paesi extraeuropei, ad esclusione di quelli del Bacino Mediterraneo - aereo di linea in classe economica, eventualmente barel- lato, treno in prima classe e, ove necessario, vagone letto – ambulanza, senza limiti di chilometraggio, o ogni altro mezzo ritenuto idoneo, con esclusione dell’aereo sanitario.
•
Le prestazioni non sono dovute:
• Per infermità o lesioni curabili in loco, e che non impediscano all’Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno.
• Qualora l’Assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assi- curato è ricoverato.
Viaggio di un familiare Costo Viaggio fino a € 500;
Soggiorno fino a 5gg per un massimo di € 50 per giorno
In caso di decesso dell’Assicurato o di Ricovero Ospedaliero dello stesso con prognosi superiore a 7 gg (o 48 ore qualora l’Assicurato sia minorenne o diversamente abile) la Società organizza e prende in carico le spese di viaggio (biglietto A/R) e di soggiorno di un solo familiare, nei limiti di quanto qui sopra indicato.
Spese supplementari di rientro a seguito di quarantena Fino a € 1.000
**Rimborso massimo per persona e per periodo assicurativo. Nel caso in cui l’assicurato in viaggio (ad esclusione delle crociere) venga sottoposto ad un provvedimento di isolamento domiciliare per quarantena, per ordine del Governo o di una Autorità pubblica, in base al sospetto che l’assicurato stesso o un compagno di viaggio abbia contratto o sia stato esposto ad infezione da Covid19, e sia impossibilitato a rientrare al domicilio alla data e/o con il mezzo inizialmente previsti, la Società rimborsa le spese supplementari di trasporto sostenute per il rientro a domicilio.
Interprete telefonico € 250
In caso di Decesso dell’Assicurato o Ricovero Ospedaliero dello stesso con prognosi superiore a 5 gg (o di 48 ore qualora l’Assicurato sia minorenne o diversamente abile), la Società organizza – se necessario – il servizio di interpretariato telefonico per favorire il contatto con i medici curanti, nelle lingue inglese, francese, tedesco, spagnolo, tenendo a proprio carico i relativi costi fino al massimale assicurato ed indicato nella Tabella dei capitali assicurati.
Rientro Salma √
A seguito di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, la Società organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura espletando le necessarie formalità e prendendo in carico le spese di trasporto necessarie ed indispensabili, con esclusione delle spese funerarie, di inumazione, e delle eventuali spese di recupero e ricerca della salma.
2 - Esclusioni specifiche (ad integrazione delle Esclusioni Comuni a tutte le garanzie)
la Società non risponde delle spese sostenute
Oltre a quanto previsto alla voce “Esclusioni comuni a tutte le garanzie” della presente polizza, e premesso che
dall’assicurato senza la preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa, la polizza non opera
:
2.a – Spese mediche
patologia.
quello standard del Paese in cui l’assicurato si trova. In questo caso la Società può ridurre l'indennizzo a quello standard registrato per la specifica
spese mediche che non siano necessarie alla diagnosi e cura della patologia in atto e il cui ammontare sia superiore – per la patologia da trattare - a
preesistenti alla stipula della polizza;
o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici estetici o riabilitativi, o per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni
viaggio intrapreso contro il parere del medico, o, comunque, con patologie in fase acuta, se l’assicurato è in lista di attesa per un ricovero in ospedale
spese mediche non prescritte da un’autorità medica abilitata;
La Società non prende in carico gli eventi e/o le spese derivanti o conseguenti a: i.
ii.
iii.
ERGO Reiseversicherung AG – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxx Xxxx, 0 - 00000 XXXXXX
X. Xxx 00000000000 – Rea 1854153 - Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS n. I.00071 Società abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 7/9/2005
(comunicaz. IVASS in data 27/9/2007, n. 5832).
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iv. spese mediche derivanti da diagnosi, controlli o accertamenti relativi ad uno stato fisiologico (es. gravidanza) già noto anteriormente alla data di inizio del viaggio; interruzione volontaria di gravidanza, prestazioni e terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza
v. acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, pacemaker, apparecchi protesici e terapeutici, sedie a rotelle e ausili similari per la deambulazione, esami e test di routine o check-up, test o trattamenti preventivi, esami e test di controllo in assenza di un infortunio o di una malattia inclusi in copertura, trattamenti psicoanalitici o psicoterapeutici, ipnosi;
vi. prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, riabilitative, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite; spese per contraccettivi; spese mediche e dentarie di routine;
vii. spese per interventi di chirurgia estetica o ricostruttiva e per trattamenti di benessere, sedute di agopuntura, massoterapia, cure prestate da un chiro- pratico o da un osteopata, agopuntura;
viii. visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie insorte in viaggio;
ix. spese stradali (pedaggi, carburante), di taxi o di dogana e le spese di ristorazione/hotel, salvo quelle previste dalle singole garanzie;
x. malattie infettive, qualora l’intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali;
xi. viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali
xii. viaggi intrapresi verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Au- torità pubblica competente.
Tutte le prestazioni non sono altresì dovute:
in caso di spese per cure mediche che non siano medicalmente necessarie e che superino – per la tipologia di spesa in oggetto - il livello usuale del
in mancanza di preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, a cui vanno denunciate l'avvenuto ricovero o prestazione di pronto soccorso;
xiii. al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro xiv.
xv.
Paese estero in cui vengono sostenute. In questo caso la Società può ridurre l'indennizzo alle spese normalmente sostenute in casi simili nel Paese in cui si trova l’Assicurato.
2.b – Assistenza sanitaria in viaggio
i. per organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste;
ii. per viaggio intrapreso contro il parere del medico, o, comunque, con patologie in fase acuta, se l’assicurato è in lista di attesa per un ricovero in ospedale o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici estetici o riabilitativi, o per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o di malfor- mazioni preesistenti alla stipula della polizza;
iii. per espianto o trapianto di organi non reso necessario da una malattia o infortunio insorti in viaggio
iv. nel caso in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa, ovvero:
• si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale lo stesso si trovi ricoverato
l’Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso la Società sospenderà immediatamente l’assistenza,
garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiu-
•
tato
v. per guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione. Qualora l’assicurato non fruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
La Società non riconosce rimborsi ne indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o enti, che non siano state richie- ste preventivamente alla centrale operativa e da questa organizzate.
Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale operativa, preventivamente contattata, abbia auto- rizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.
Sono altresì escluse le malattie infettive, qualora l’intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali.
3 – Responsabilità
La Società declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l’esecuzione delle prestazioni di assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e particolari a seguito di:
• disposizioni delle autorità locali che vietino l’intervento di assistenza previsto
• ogni circostanza fortuita od imprevedibile
• causa di forza maggiore
4 – Disposizioni e limitazioni
4.1 - L’Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente polizza ed esclusivamente nei confronti della società e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame dell’evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte nelle condizioni di polizza.
4.2 - La Società sostiene direttamente o rimborsa le “Spese mediche”
• Anche più volte nel corso del viaggio
• Per un massimo di 30 giorni complessivi di degenza ospedaliera
• Fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo
5 – Restituzione titoli di viaggio
L’Assicurato è tenuto a consegnare alla Società i titoli di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni erogate dalla Società stessa.
6 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
Si rimanda al contenuto della sezione B – Obblighi dell’assicurato per gli aspetti operativi di dettaglio
SEZIONE B – Obblighi dell’Assicurato
B.1 - In caso di richieste di Assistenza in Viaggio per ragioni mediche, l'Assicurato o chi per esso, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto immediatamente con la Centrale Operativa utilizzando il riferimento sotto indicato, comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché i propri dati identificativi personali, l'indirizzo ed il numero telefonico da dove chiama, per consentire alla Centrale di richiamarlo immediatamente, e deve atte- nersi alle istruzioni che gli saranno impartite.
Centrale Operativa
24 ore su 24, 365gg all’anno, in lingua italiana
NUMERO DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA IN VIAGGIO
x00.00.00.00.00.00
B.2 Per le altre richieste di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve :
- Aprire il sinistro contattando il Call Center Sinistri al numero x00 00 0000 0000 entro 7 giorni dall’evento
ERGO Reiseversicherung AG – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxx Xxxx, 0 - 00000 XXXXXX
X. Xxx 00000000000 – Rea 1854153 - Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS n. I.00071 Società abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 7/9/2005
(comunicaz. IVASS in data 27/9/2007, n. 5832).
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- All’apertura del sinistro verrà inviata una mail dii conferma che riporterà il numero di sinistro aperto, l’indicazione dei documenti necessari per la gestione della richiesta di indennizzo ed un modulo da compilare in ogni sua parte
- Il modulo compilato ed i documenti richiesti dovranno essere inviati a ERGO Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia – Ufficio Sinistri – Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) entro 20 giorni dalla ricezione del modulo da parte dell’Assicurato
L’Assicurato deve altresì:
• garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori accer- tamenti.
• liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.
L’inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Inoltre:
• Eventuali spese per la ricerca e la stima del danno sono a carico dell’Assicurato.
• Per la stima del rimborso, effettuato in Italia e con valuta in Euro, si fa riferimento alle Condizioni di Polizza.
Privacy
Informativa resa all’Interessato per il Trattamento dei Dati Personali
Con il presente documento il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di essi.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è ERGO Assicurazione Viaggi, Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (da qui in avanti anche ERGO Assicurazione Viaggi o la “Compagnia”). Lei può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo sopra indicato o al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
2. Quali dati sono trattati
Per le finalità assicurative riportate in questa informativa, possiamo trattare dati personali identificativi e di contatto, dati relativi all’evento assicurato (il viaggio), alla tariffa e al premio applicato, ai sinistri occorsi nonché, col Suo consenso, dati relativi alle Sue preferenze, abitudini di consumo e comporta- menti. Tali dati sono forniti direttamente da Lei o provengono da terzi, come nel caso in cui il contratto assicurativo sia automaticamente abbinato al viaggio acquistato.
3. Modalità del trattamento
Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679, utilizzando modalità manuali (trattamento di atti e documenti cartacei) ed automatizzate e logiche strettamente correlate alle finalità. I trattamenti sono protetti da adeguate misure di sicurezza. La compagnia non diffonde dati personali.
4. Finalità e basi giuridiche del trattamento
4.1 Finalità contrattuali
Se vuole stipulare una polizza assicurativa abbiamo bisogno di trattare i Suoi dati personali per acquisire informazioni preliminari al contratto, perfezionare detto contratto nonché, successivamente, per gestire i sinistri eventuali. L’art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR fornisce la base giuridica per i nostri tratta- menti di tipo amministrativo e contabile connessi agli obblighi contrattuali e precontrattuali, che comprendono tecniche di comunicazione a distanza quali il customer service telefonico. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed essi saranno conservati per il periodo di vigenza del contratto. In caso di cessazione a qualsiasi titolo del contratto i dati saranno conservati in relazione alle prescrizioni di legge (dieci anni).
4.2 Finalità di legge
La compagnia tratta i Suoi dati personali per obblighi derivanti da leggi (quali verifiche antiriciclaggio, antifrode, comunicazioni obbligatorie a fini fiscali, ecc.), da regolamenti e norme comunitarie, nonché da norme emanate da Autorità di vigilanza e controllo o da altre Autorità a ciò legittimate. L’art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR fornisce la base giuridica per i trattamenti che dobbiamo effettuare in adempimento di obblighi di legge, di regolamenti e di provvedimenti delle Autorità legittimate. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno conservati per il periodo prescritto dagli obblighi di legge e, in particolare dieci anni dalla data di cessazione a qualsiasi titolo del contratto ovvero dalla data di una decisione vincolante di un’Autorità a ciò legittimata (quale una sentenza di tribunale) successiva a detta cessazione.
4.3 Finalità che necessitano del Suo consenso
Il Suo consenso al trattamento, che potrà esprimere barrando nell’apposito modulo le caselle corrispondenti alle Sue libere scelte e revocare in ogni mo- mento, ci è necessario per:
4.3.1 Trattamento di particolari categorie di dati: per trattare particolari categorie di dati personali [come nel caso di liquidazione di sinistri che implichino danni fisici] avremo bisogno del Suo consenso scritto, che costituirà la base giuridica del trattamento, in conformità agli articoli 7 e 9 comma 1 lettera a) del GDPR. La mancata prestazione del consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare le operazioni riportate nella parentesi quadra che precede e ciò avverrà anche dal momento della eventuale successiva revoca. Le particolari categorie di dati saranno trattate fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento e saranno conservati per il tempo prescritto (10 anni).
4.3.2 Trattamenti di marketing: le attività di promozione commerciale saranno svolte attraverso corrispondenza postale e comunicazioni elettroniche come telefonate anche mediante sistemi automatizzati di chiamata, telefax, posta elettronica, messaggi SMS o MMS, comunicazioni sui social media cui Lei è iscritto. Contatti di tipo promozionale saranno attivati dalla nostra Compagnia solo nel caso di contraente persona fisica che abbia espresso consenso positivo alla relativa tipologia (marketing diretto, marketing da terzi, derivante da profilazione) di attività promozionale.
4.3.2.1 Marketing di prodotti/servizi propri e del Gruppo: la compagnia intende trattare i dati personali per inviare comunicazioni promozionali e commerciali relative a prodotti e servizi propri e di altre società del Gruppo, nonché procedere alla vendita diretta, a ricerche di mercato, alla rilevazione della qualità dei prodotti e servizi resi, anche sulla base di analisi di tali dati già in Suo possesso. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tali comunicazioni, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Qualora Lei abbia espresso il Suo consenso alla profilazione di cui al punto successivo l’attività di marketing prenderà in considerazione solo i dati relativi agli ultimi 12 mesi.
4.3.2.2 Cessione di dati a Terzi per finalità commerciali: la compagnia può cedere i dati personali a società terze che opereranno trattamenti per finalità di marketing di propri prodotti e servizi, in qualità di autonomi titolari del trattamento. L’elenco suddiviso per categoria merceologica di tali soggetti, presso i quali potranno essere esercitati i diritti previsti dal GDPR per l’interessato, è consultabile sul sito della compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il con- senso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione del consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale cessione di dati, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Ad eccezione dei trattamenti effettuati dai soggetti cui essi sono ceduti, i dati saranno conservati per il periodo prescritto dalla legge (10 anni).
4.3.2.3 Profilazione: la compagnia attraverso l’elaborazione, con strumenti elettronici ed anche senza l’ausilio di essi, dei Suoi dati personali, nonché delle Sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti può individuare ed offrire servizi o prodotti più appropriati alla Sua persona. Il consenso al tratta- mento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre offerte mirate. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Le attività di profilazione prenderanno in considerazione i dati relativi agli ultimi 12 mesi.
4.3.2.4 Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: la compagnia può elaborare alcuni Suoi dati al fine di assumere decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione. In particolare la compagnia tiene conto dei rapporti già intercorsi (stipula di altri contratti assicurativi e sinistri liquidati) per proporre/applicare tariffe di maggior favore sui contratti successivi. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1
ERGO Reiseversicherung AG – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxx Xxxx, 0 - 00000 XXXXXX
X. Xxx 00000000000 – Rea 1854153 - Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS n. I.00071 Società abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 7/9/2005
(comunicaz. IVASS in data 27/9/2007, n. 5832).
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lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre tariffe di maggior favore.
4.3.2.5 Legittimo interesse: la compagnia tratta altresì i Suoi dati personali per il proprio legittimo interesse nel caso dell’invio di comunicazioni e-mail, da Lei non rifiutate, per la vendita di prodotti e servizi della Compagnia analoghi a quelli già oggetto di un Suo acquisto, in occasione del quale ha comunicato il Suo indirizzo di posta elettronica.
5. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza.
I Suoi dati personali, in relazione ai rapporti/servizi attivati, possono essere comunicati a Istituzioni pubbliche (Agenzia delle Entrate) ed Organi di vigilanza (IVASS).
Nel trattare i dati personali per le finalità sopra riportate ci avvaliamo altresì della collaborazione di soggetti esterni appartenenti alle seguenti categorie:
• società del Gruppo;
• fornitori di servizi informatici e telematici;
• società che gestiscono sistemi di pagamento;
• soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi assicurative;
• fornitori di servizi di archiviazione di documenti cartacei;
• fornitori di servizi di conservazione sostitutiva;
• fornitori di informazioni commerciali;
• fornitori di servizi di logistica, trasporto, spedizione e smistamento di comunicazioni;
• società e professionisti che svolgono attività di recupero crediti;
• società e professionisti che svolgono attività e consulenze legali;
• società di revisione contabile.
Nel caso Lei abbia espresso il relativo consenso al trattamento per attività promozionali, i Suoi dati potranno altresì essere comunicati a:
• società specializzate nelle attività di marketing e promozione commerciale;
• partner commerciali;
Tali soggetti operano quali autonomi titolari del trattamento salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia quali responsabili dei trattamenti di loro competenza. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente inviando una comunicazione ai riferimenti sopra riportati.
I dati personali sono trattati da dipendenti e altri collaboratori, in qualità di persone autorizzate e incaricate del trattamento, addetti anche temporanea- mente ai competenti servizi della Compagnia.
6. Trasferimenti all’estero di dati personali
7. Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. I diritti dell’interessato sono esercitabili ai riferimenti sopra riportati.
Autorizzazione notifica stato di salute – Authorization for Health Status Notification
Autorizzazione dell’Assicurato da compilare e consegnare alle strutture ospedaliere in caso di assistenza sanitaria all’estero Authorization of the Insured to be completed and delivered to hospitals in case of health assistance abroad
I, the undersigned ……………………………………………………………………………………………………., born in ……………………………………………………………………… and residing in…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………with identity document no………………………………………………………hereby declare that I have been fully informed of my rights on the basis of EU regulation 2016/679 as well as national legislation and the provisions of the Privacy Guarantor currently in force, in particular those included in chapter "4.3.1 Processing of special categories of data", to the processing of my personal details, including those regarding my state of health, for the purposes and contents of this booklet and for the exclusive purpose of making use of the technical and medical assistance services, and I therefore authorise the doctors, hospital structures and care organisations treating me during the illness/accident I have suffered to collect, transmit and issue notification of all personal and sensitive information, assessments, clinical records and comments on the event or the development of the situation to the personnel, representatives and agents of ERGO Reiseversicherung AG (including relevant suppliers), for the sole purpose of providing the insurance service and/or supplying the services included in the insurance product and any connected or supplementary services and products that I might require during and following the incidents which I have suffered.
I also declare that I have been fully informed of my rights in this sense.
Signature of insured ………………………………………………………. Date ………………………………………
INFORMAZIONE PER IL MEDICO CURANTE
Nel caso di ricovero d’emergenza o gravi condizioni mediche dell’Assicurato, è necessario contattare immediatamente la Centrale Operativa (x00.00.00.00.00.00) fornendo tutti i dettagli clinici. Un’omissione in tal senso potrebbe compromettere l’approvazione del pagamento da parte di ERGO Assicurazione Viaggi.
NOTE TO ATTENDING DOCTOR
In the event of admission to an emergency room, inpatient treatment or serious medical condition of the Insured, the Emergency Call Center (x00.00.00.00.00.00) must be advised immediately and full medical details must be provided. Failure to do so might put the coverage of medical costs by ERGO Assicurazione Viaggi at risk.
ERGO Reiseversicherung AG – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxx Xxxx, 0 - 00000 XXXXXX
X. Xxx 00000000000 – Rea 1854153 - Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS n. I.00071 Società abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 7/9/2005
(comunicaz. IVASS in data 27/9/2007, n. 5832).
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